CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 31 marzo 2020
342.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 66

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 31 marzo 2020. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

  La seduta comincia alle 17.10.

DL 18/2020: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
S. 1766 Governo.

(Parere alla 5a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione e osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, ricordare che il provvedimento, di ben 127 articoli, di una pluralità di interventi tutti finalizzati a fronteggiare le diverse emergenze determinate dalla pandemia in corso. Esso appare quindi riconducibile, in primo luogo, alla materia profilassi internazionale, di esclusiva competenza statale (articolo 117, secondo comma, lettera q), della Costituzione) e tutela della salute, di competenza concorrente (articolo 117, terzo comma della Costituzione). Assumono anche rilievo le ulteriori materie di competenza esclusiva: difesa e forze armate; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; referendum statali; giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; previdenza sociale (articolo 117, secondo comma, lettere d), e), f), l) ed o). Assumono infine rilievo ulteriori materie di competenza concorrente: commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; protezione civile; governo del Pag. 67territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (articolo 117, terzo comma della Costituzione).
  La conseguente esigenza di un coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali appare comunque in linea generale soddisfatta in quanto, come emergerà meglio dal prosieguo della relazione, da un lato, molte disposizioni attribuiscono alle regioni e province autonome facoltà che spetterà poi alle stesse esercitare; dall'altro lato, altre disposizioni prevedono l'espressione di pareri da parte della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza Stato-città.
  Nel sottolineare che si soffermerà solo sulle disposizioni di interesse per la Commissione questioni regionali, ricorda anche che è pervenuto alla Commissione il documento predisposto sul provvedimento dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, ritiene opportuno, come già fatto in precedenti occasioni, inserire nel parere un'osservazione generale sull'opportunità di valutare attentamente, ai fini di un loro accoglimento, le proposte di modifica della Conferenza e fare alcuni più puntuali riferimenti a singoli aspetti segnalati alla Conferenza.
  Segnala in primo luogo, gli articoli 1, 3, 4, 12, 18, 47 e 59 che recano diverse misure di potenziamento del sistema sanitario, attraverso il riconoscimento di nuove facoltà alle regioni e alle aziende sanitarie locali. In particolare, l'articolo 1 prevede un incremento per il 2020, a valere sul finanziamento sanitario corrente, delle risorse del «fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro» della dirigenza medica e sanitaria e del «fondo condizioni di lavoro e incarichi» del personale del comparto sanità; l'articolo dispone anche un incremento, pari a 100 milioni di euro, della quota del finanziamento sanitario corrente per il 2020 che può essere destinata al conferimento, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di incarichi di lavoro autonomo (anche di collaborazione coordinata e continuativa) ad iscritti agli albi delle professioni sanitarie, ivi compresi i medici, e di incarichi di lavoro autonomo a personale medico ed infermieristico collocato in quiescenza. Una tabella allegata all'articolo dispone il riparto tra le regioni e le province autonome delle risorse. L'articolo 3 prevede che le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie possano stipulare accordi contrattuali con strutture private, per l'acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie (comma 1), in deroga al limite di spesa previsto per tali accordi dal decreto-legge n. 124 del 2019. Si prevede anche, al comma 3, che le strutture private, accreditate e non, su richiesta delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano o delle aziende sanitarie, mettano a disposizione il personale sanitario in servizio nonché i locali e le apparecchiature presenti nelle suddette strutture. L'articolo 4 consente infine alle regioni e alle province autonome, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, di attivare aree sanitarie anche temporanee, per la gestione dell'emergenza COVID-19. L'articolo 12 dispone che gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di reperire personale sanitario facendo ricorso alle misure già a tal fine previste, e fino al perdurare dello stato di emergenza (31 luglio 2020), possano trattenere in servizio, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari. L'articolo 18 dispone l'incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di 1.410 milioni di euro per l'anno 2020, sia in relazione agli interventi previsti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale fin qui analizzate, sia per le misure di incremento delle assunzioni nel comparto sanitario disposte dal decreto-legge n. 14 del 2020. Ciascuna regione dovrà redigere un apposito Programma operativo per la gestione dell'emergenza Covid-19 che il Ministero della salute dovrà Pag. 68approvare, di concerto con il MEF. Il Programma, inoltre, dovrà essere sottoposto al monitoraggio congiunto di questi Ministeri. Inoltre l'articolo 18, al comma 2, dispone il differimento dei termini per le verifiche previste per i piani di rientro regionali volti a garantire l'equilibrio economico del Servizio sanitario nazionale, relativi all'anno 2019 all'anno 2020, in considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dall'emergenza del COVID-19. L'articolo 47 dispone la chiusura, fino alla data prevista dal DPCM 9 marzo 2020 (cioè il 3 aprile 2020), in conseguenza dell'emergenza, delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate che erogano prestazioni diurne per persone con disabilità, quando tali prestazioni non siano indifferibili.
  Al riguardo, rileva l'opportunità di approfondire la disposizione dell'articolo 47. Infatti, mentre per le altre restrizioni previste dal DPCM del 9 marzo la proroga, se necessaria, potrà essere disposta con un nuovo DPCM, solo per le strutture di assistenza delle persone con disabilità occorrerebbe procedere con fonte di rango legislativo.
  L'articolo 59 autorizza SACE S.p.A. a rilasciare garanzie e coperture assicurative, a condizioni di mercato e beneficianti della garanzia dello Stato, in favore di fornitori esteri per la vendita alle Regioni di beni inerenti la gestione dell'emergenza sanitaria per il COVID-19.
  Nell'ambito delle misure di sostegno all'apparato produttivo, l'articolo 22 consente, con innovazione significativa, alle regioni e province autonome di riconoscere trattamenti di integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalla legislazione vigente. Dall'ambito di applicazione sono esclusi i datori di lavoro domestico, mentre sono esplicitamente inclusi (ove ricorra la circostanza di assenza di altre tutele) quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Per i soli datori aventi più di cinque dipendenti, il trattamento in esame è subordinato alla conclusione di un accordo – che può essere concluso anche in via telematica – tra la regione (o la provincia autonoma) e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
  Nel rilevare che una serie di disposizioni prevede poi il differimento dei termini per il versamento di tributi ed altri adempimenti, alcuni dei quali spettanti agli enti territoriali. Segnala, in via preliminare, l'esigenza di individuare forme di ristoro delle minori entrate che si potrebbero verificare per regioni, province e comuni. A questo proposito, il documento della Conferenza delle regioni segnala la necessità di istituire un tavolo presso il Ministero dell'economia per valutare, più in generale, gli effetti sui bilanci delle regioni dell'emergenza in corso; la Conferenza propone anche l'istituzione di un apposito fondo di compensazione delle minori entrate. Rileva come la Commissione potrebbe fare proprie queste proposte, facendo però riferimento anche ai bilanci di comuni, province e città metropolitane, con due condizioni da inserire nel parere.
  In via generale, l'articolo 62 sospende gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale in scadenza dall'8 marzo al 31 maggio 2020. Il comma 2 prevede invece, per il medesimo periodo, la sospensione, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro, tra gli altri dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta. L'articolo 68 sospende poi i termini, scadenti dall'8 marzo al 31 maggio 2020, per il versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti Pag. 69esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali.
  Di estremo rilievo, poi, su questa materia, l'articolo 107 che reca una serie di disposizioni volte a prorogare i termini relativi ad alcuni adempimenti contabili degli enti ed organismi pubblici e degli enti territoriali, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della necessità di alleggerire i carichi amministrativi di tali enti. In particolare, il comma 1 riguarda il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi all'annualità 2019 degli enti ed organismi pubblici, diversi dalle società, e degli enti territoriali, che vengono prorogati, dal termine ordinario del 30 aprile, al 30 giugno 2020 per gli enti pubblici e al 31 maggio 2020 per gli enti territoriali. Il comma 2 dispone il differimento al 31 maggio 2020 del termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 degli enti locali. Il comma 3 dispone il differimento al 31 maggio 2020 dei termini per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2019 previsti per gli enti del settore sanitario. Sono altresì differiti i termini entro cui la giunta approva i bilanci d'esercizio dell'anno 2019 dei suddetti enti e il bilancio consolidato dell'anno 2019 del Servizio sanitario regionale, ora fissati, rispettivamente, al 30 giugno e al 31 luglio 2020. Il comma 4 differisce dal 30 aprile al 30 giugno 2020 il termine per la determinazione delle tariffe della Tari. Il comma 5 consente inoltre ai comuni di approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, provvedendo successivamente all'approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti per il 2020. Il comma 6 dispone il differimento al 30 settembre 2020 del termine per la deliberazione del Documento unico di programmazione degli enti locali, ordinariamente fissato al 31 luglio di ciascun anno. I commi da 7 a 9 recano il rinvio di una serie di termini inerenti la procedura di dissesto finanziario e la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali. Il comma 10, infine, stabilisce, fino al 31 agosto 2020, l'ampliamento di alcuni termini nell'ambito delle procedure di scioglimento dei consigli comunali e provinciali, anche conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.
  L'articolo 72 istituisce, al comma 1, un nuovo Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, con una dotazione finanziaria iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020, nell'ambito delle misure di contrasto dell'emergenza.
  Al riguardo rileva come il documento della Conferenza delle regioni e delle province autonome segnali l'opportunità di prevedere, per le iniziative che coinvolgono il settore agroalimentare, materia di esclusiva competenza regionale, l'intesa della Conferenza Stato-regioni, e, per le altre, che coinvolgono anche la materia di competenza concorrente «sostegno all'innovazione dei settori produttivi», il parere della medesima Conferenza.
  L'articolo 73 consente lo svolgimento in videoconferenza delle sedute, tra le altre, dei consigli comunali, provinciali e metropolitani e delle giunte comunali. In particolare, il comma 1, primo periodo, attribuisce tale facoltà ai consigli degli enti locali e alle giunte comunali che non abbiano già regolamentato tale modalità a condizione che siano rispettati i criteri di trasparenza e tracciabilità definiti dal «Presidente del consiglio, ove previsto» o dal sindaco.
  Al riguardo, osserva che la disposizione parrebbe potersi prestare ad un'interpretazione letterale che consente al presidente del consiglio comunale la definizione dei criteri di trasparenza e tracciabilità delle sedute, oltre che del consiglio, anche della giunta; una siffatta interpretazione implicherebbe un'attribuzione allo stesso di un potere inedito, tenuto conto, per un verso, che è il sindaco chiamato a presiedere le riunioni della giunta (e quindi necessariamente a verificare, con l'ausilio del segretario comunale, il regolare svolgimento delle medesime) e, per Pag. 70l'altro, che il presidente del consiglio non partecipa neppure alle medesime riunioni.
  L'articolo 75 autorizza le pubbliche amministrazioni – e quindi anche gli enti territoriali – fino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici e servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ed in deroga al Codice degli appalti e ad ogni altra disposizione di legge ad eccezione della legge penale e fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.
  D'interesse per le regioni, dato il loro coinvolgimento nella governance delle autorità di sistema portuale, anche l'articolo 92. La disposizione prevede infatti la non applicazione della tassa d'ancoraggio (fino al 30 aprile 2020), la sospensione dei canoni relativi alle operazioni portuali, dei corrispettivi per la fornitura di lavoro temporaneo nei porti e dei canoni di concessione di aree e banchine portuali (fino al 31 luglio 2020) e il differimento di trenta giorni dei pagamenti dei diritti doganali (a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge).
  L'articolo 97 aumenta dal 10 al 20 per cento la quota a titolo di anticipazione finanziaria assegnata a valere sulle somme destinate a ciascun intervento ricompreso nei Piani Operativi e nei Patti per lo sviluppo finanziati dalle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il ciclo di programmazione 2014-2020.
  L'articolo 99 autorizza il Dipartimento della protezione civile ad aprire uno o più conti correnti bancari dedicati in via esclusiva alla raccolta e all'utilizzo delle donazioni liberali di somme finalizzate a far fronte all'emergenza epidemiologica del virus COVID-19. Il comma 4 prevede poi che i maggiori introiti integrano e non assorbono i budget stabiliti con decreto di assegnazione regionale.
  Rileva, a tale riguardo, l'opportunità di chiarire a quali decreti di assegnazione regionale si faccia riferimento.
  L'articolo 103 prevede la sospensione di tutti i termini inerenti lo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, per il periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020 (comma 1). La disposizione ha portata generale, con le sole eccezioni dei termini stabiliti da specifiche disposizioni dei decreti-legge sull'emergenza epidemiologica in corso, incluso quello in commento, e dei relativi decreti di attuazione, nonché dei termini relativi a pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni, emolumenti per prestazioni a qualsiasi titolo, indennità da prestazioni assistenziali o sociali comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese (commi 3 e 4). In secondo luogo, la disposizione estende fino al 15 giugno 2020 la validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 (comma 2). Sono stabilite norme speciali per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili (comma 6).
  L'articolo 104 proroga fino al 31 agosto 2020 la validità dei documenti di riconoscimento e di identità scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge (17 marzo 2020). Resta ferma, invece, la data di scadenza indicata nel documento ai fini dell'espatrio.
  D'interesse per i comuni è anche il comma 2 dell'articolo 108. La norma prevede che, in via del tutto eccezionale e transitoria, il pagamento della somma inserente sanzioni al codice della strada sia in via ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, anziché entro i cinque giorni ordinariamente previsti. Si prevede che la misura in parola può essere estesa con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri qualora siano previsti ulteriori termini di durata delle misure restrittive.
  L'articolo 109 attribuisce alle regioni e agli enti locali, per il 2020, la facoltà di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza Pag. 71epidemiologica in corso, in deroga alle disposizioni vigenti. Per la medesima finalità è consentito agli enti locali l'utilizzo dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e (della quasi totalità) delle sanzioni previste dal TU in materia edilizia.
  L'articolo 110 dispone che il termine entro cui le province e le città metropolitane sono tenute a restituire il questionario predisposto dalla Società Soluzioni per il sistema economico-Sose s.p.a, denominato FP20U, è fissato in centottanta giorni, e non sessanta giorni, come richiederebbe l'applicazione dell'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 216 del 2010.
  L'articolo 111 dispone la sospensione della quota capitale dei mutui delle regioni ordinarie e che i relativi risparmi siano destinati al rilancio dei settori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica. La disposizione prevede anche, al comma 3, la possibilità che in sede di Conferenza Stato Regioni siano ceduti spazi finanziari a beneficio delle Regioni maggiormente colpite dall'emergenza in corso, da utilizzare per la realizzazione di investimenti.
  L'articolo 112 dispone la sospensione di un anno del pagamento della quota capitale dei mutui contratti dagli enti locali con la Cassa depositi e prestiti e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze.
  L'articolo 114 istituisce un fondo, pari a 70 milioni di euro, per contribuire alle spese di sanificazione e disinfezione dei locali degli enti locali. Il riparto del fondo è demandato ad un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute, previo parere della Conferenza Stato città ed autonomie locali.
  L'articolo 115 opera, per un verso, una deroga alle disposizioni vigenti che limitano il trattamento accessorio dei dipendenti al fine di consentire agli enti locali di finanziare le prestazioni di lavoro straordinario effettuato dal personale della polizia locale impiegato nel contenimento dell'emergenza epidemiologica in atto. Per l'altro, istituisce un fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro, diretto a contribuire al pagamento dello straordinario e all'acquisto di dispositivi di protezione individuale. Al riparto del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali.
  Al riguardo, la Conferenza delle regioni e delle province autonome segnala l'opportunità di prevedere il parere da parte della Conferenza unificata, data la competenza regionale in materia di polizia amministrativa locale.
  Di estremo interesse per la Commissione è l'articolo 122 che prevede la nomina, con DPCM, di un Commissario straordinario preposto al rafforzamento della risposta sanitaria all'emergenza da Covid-19 (come è noto Commissario è stato nominato Domenico Arcuri). Tra le competenze del Commissario rientrano l'acquisizione e la produzione di ogni genere di beni strumentali utili a contenere l'emergenza e quindi il reperimento delle risorse umane e strumentali necessarie; l'individuazione dei fabbisogni; l'acquisizione e distribuzione di farmaci, apparecchiature, dispositivi medici e di protezione individuale. Il Commissario dovrà anche provvedere (raccordandosi con le regioni e le aziende sanitarie) al potenziamento della capienza delle strutture ospedaliere (anche mediante l'allocazione delle dotazioni infrastrutturali), con particolare riferimento ai reparti di terapia intensiva e sub-intensiva; disporre la requisizione e circa la gestione di beni mobili, mobili registrati e immobili (anche tramite il Capo del Dipartimento per la protezione civile o se necessario ai prefetti territorialmente competenti); adottare ogni intervento utile per preservare e potenziare le filiere produttive dei beni necessari per il contrasto e il contenimento dell'emergenza. Nello svolgimento delle sue funzioni, il Commissario «collabora con le regioni» alle quali spetta la competenza normativa in materia di sanità. È nell'ambito di quelle funzioni il Commissario può adottare «anche su richiesta delle regioni» – in via d'urgenza «i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale». Tali provvedimenti sono immediatamente Pag. 72comunicati alla Conferenza Stato-regioni e alle singole regioni su cui il provvedimento incida, le quali possono chiederne il riesame. I provvedimenti possono essere adottati «in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea». La norma ha anche cura di specificare che i provvedimenti del Commissario non avranno portata normativa; essi quindi sembrano trovare copertura nell'articolo 120 della Costituzione, là dove questo menziona un potere statale d'intervento sostitutivo per il caso di pericolo grave per l'incolumità pubblica.
  Rileva, in relazione a quanto illustrato, l'opportunità di approfondire le modalità di coordinamento tra Commissario e regioni individuando una procedura snella ma chiara che garantisca insieme la necessaria celerità di azione e l'esigenza di evitare conflitti di competenze. Inoltre, come segnalato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, sottolinea l'opportunità di inserire un riferimento nel testo alle province autonome.
  L'articolo 125, infine, proroga dal 15 gennaio al 15 luglio (6 mesi), limitatamente al 2020, il termine entro il quale dev'essere annualmente emanato il decreto del Ministro dello sviluppo economico con cui ripartite le effettive disponibilità finanziarie per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile tra i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, nonché dal 15 maggio al 15 novembre (6 mesi) il termine entro il quale i comuni beneficiari dei predetti contributi sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori, pena la decadenza dell'assegnazione del contributo.

  Il deputato Roberto PELLA (FI) nel sottolineare la complessità del provvedimento auspica che nel corso dell'iter al Senato possano essere apportate alcune migliorie in linea con la volontà di creare sulla gestione dell'emergenza in corso un dialogo costruttivo come anticipato anche dal presidente Berlusconi. Con riferimento ai comuni ricorda che il provvedimento contiene già molti passi in avanti sulla polizia municipale, sul coinvolgimento della Conferenza Stato-città e sul ruolo più attivo dei comuni. Ricorda che al Senato sono stati presentati numerose proposte emendative che recepiscono richieste di modifica della Conferenza delle regioni, dell'ANCI e dell'UPI e invita il relatore a includere nel parere le istanze evidenziate con tali proposte emendative. Dichiara, infine, l'astensione dal voto del gruppo di Forza Italia in attesa degli sviluppi al Senato.

  La senatrice Roberta TOFFANIN (FIBP-UDC) ricollegandosi a quanto appena detto dal collega Pella ricorda che al Senato il provvedimento è in corso di esame e auspica che la maggioranza e il Governo possano accogliere le proposte emendative presentate proprio in nome dell'unitarietà che viene da più parti invocata. Rileva come oltre l'insufficienza delle risorse, già denunciata, siano da valutare anche aspetti più tecnici e ordinamentali che possono inficiare, a suo avviso, l'applicabilità del decreto stesso. Quanto al coinvolgimento dei comuni chiede che questi non vengano coinvolti «a senso unico» perché i sindaci stanno combattendo in prima linea quasi come i medici e devono invece essere sostenuti per poter vincere questa battaglia. Quanto allo stanziamento di 1410 milioni di euro per la sanità nazionale chiede che questi non vengano distribuiti sulla base delle tabelle 2109, considerando cioè la spesa storica, bensì tenendo conto di quanto è accaduto nel corso di questa emergenza, poiché si tratta di una fase del tutto nuova ed eccezionale completamente diversa dalla quotidianità. Ricorda come alcune regioni sono in prima linea rispetto ad altre e che dunque la Lombardia non può essere paragonata in alcun modo alla Campania o alla Puglia. Le richieste di fondi per la retribuzione delle prestazioni straordinarie svolte dai medici o per le assunzioni straordinarie che sono state necessarie sono evidentemente del tutto diverse e sono dimostrate dal numero dei ricoveri e delle giornate di ricovero. Propone Pag. 73che venga assegnato alle regioni una sorta di acconto e poi, in un secondo momento, si faccia un conguaglio Nell'augurio che si possa mantenere il riferimento alla situazione odierna ribadisce che maggiori risorse devono essere destinate alle regioni più colpite.
  Con riferimento alle disposizioni in materia di cassa integrazione in deroga di cui all'articolo 22 concorda con l'ampliamento della platea dei beneficiari che dà ossigeno alle piccole e medie imprese, ma rileva il problema di un raccordo normativo per quelle regioni che hanno adottato autonomamente una loro normativa d'emergenza. Segnala anche l'esigenza di garantire ai lavoratori la liquidità immediata, specie nei settori più penalizzati, come, ad esempio, il turismo. Auspica che non vi siano costi aggiuntivi per i lavoratori e che le regioni possano farsi garanti presso gli istituti bancari per consentire alle piccole medie imprese una liquidità immediata per retribuire al più presto i lavoratori. Chiede, infine, che il Governo faccia meno annunci e stia più al passo con gli eventi.

  La deputata Sara FOSCOLO (LEGA) dichiara l'astensione dal voto del gruppo della Lega per le stesse ragioni ora esposte dal gruppo di Forza Italia e in attesa di sapere se le proposte che presentate al Senato saranno accolte.

  Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore nel ricordare che gli spazi politici per l'individuazione delle possibili modifiche nel quadro di risorse dato devono essere devono essere individuati dalle commissioni di merito, ritiene che la Commissione per le questioni regionali possa svolgere bene il suo compito segnalando i profili relativi al riparto di competenze tra Stato e regioni e sottolineando l'esigenza di recepire le richieste avanzate dalle regioni e dai comuni. Con riferimento alle osservazioni della collega Toffanin ricorda che le misure di contenimento hanno anche la finalità di impedire che sul sistema sanitario dell'Italia meridionale, più fragile, possa riversarsi una pressione analoga a quella purtroppo vissuta in questa settimana dalla Lombardia e dal Veneto. Ed è una logica che non può che ispirare tutte le misure del Governo. Sulla distribuzione delle risorse, ricorda che la Conferenza delle regioni non ha fatto alcun rilievo sul metodo di ripartizione. Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con una condizione e osservazioni.

  La senatrice Roberta TOFFANIN (FIBP-UDC) pur condividendo il ruolo di «collante» tra le regioni e le istituzioni parlamentari che la Commissione per le questioni regionali svolge, ricorda che i parlamentari devono avere anche un ruolo di proposta e non solo di raccordo.

  Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore nel concordare sul ruolo propositivo della Commissione per le questioni regionali, come d'altra parte molti rilievi della proposta di parere testimoniano, ritiene che farsi portatori delle istanze del sistema delle autonomie territoriali sia comunque un buon servizio alle istituzioni.

  Emanuela CORDA, presidente, pone quindi in votazione la proposta di parere.

  La Commissione approva la proposta di parere (vedi allegato 1).

DL 16/2020: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria.
C. 2434 Governo.

(Parere alla VII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Emanuela CORDA, presidente, avverte che il deputato Gariglio è impossibilitato a partecipare alla seduta ed invita quindi il Pag. 74deputato Diego Zardini ad assumere le funzioni di relatore.

  Il deputato Diego ZARDINI (PD), relatore, nel ricordare che il provvedimento si compone di 16 articoli, ripartiti in 4 Capi rileva come il Capo I (composto dagli articoli da 1 a 5) rechi disposizioni urgenti per lo svolgimento dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026».
  L'articolo 1 istituisce il Consiglio olimpico congiunto Milano Cortina 2026, con funzioni di indirizzo generale e di alta sorveglianza sull'attuazione del programma di realizzazione dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026. Il Consiglio olimpico è costituito presso il CONI. Il Consiglio olimpico congiunto – che elegge al proprio interno un Presidente e 2 vice presidenti – è composto da 15 membri; tra i componenti merita segnalare un rappresentante del Comitato Olimpico internazionale (CIO); un rappresentante del Comitato Paralimpico Internazionale (IPC); un rappresentante del CONI; un rappresentante del Comitato organizzatore dei Giochi; un rappresentante della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.; un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; un rappresentante della regione Lombardia, uno della regione Veneto, uno della provincia autonoma di Trento, uno della provincia autonoma di Bolzano, uno del comune di Milano e uno del comune di Cortina d'Ampezzo.
  L'articolo 2 stabilisce che la Fondazione «Milano-Cortina 2026» assume le funzioni di Comitato organizzatore dei Giochi.
  L'articolo 3 autorizza la costituzione della Società pubblica «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa», cui è affidato il compito di realizzare le opere previste per lo svolgimento delle Olimpiadi e delle Paralimipiadi invernali 2026, e ne disciplina la governance. La società ha durata fino al 31 dicembre 2026. La società è partecipata secondo le seguenti quote: 35 per cento ciascuno dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 10 per cento ciascuna dalla regione Lombardia e dalla regione Veneto; 5 per cento ciascuna dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
  L'articolo 4 disciplina la concessione di una garanzia dello Stato a favore del Comitato olimpico internazionale. In particolare, si dispone che la garanzia, fino ad un ammontare massimo complessivo di 58.123.325 euro, è concessa per l'adempimento dell'impegno assunto dal Comitato organizzatore di rimborsare quanto ricevuto dal CIO a titolo di anticipo sui diritti televisivi, laddove l'evento sportivo dovesse subire limitazioni, spostamenti o venisse cancellato.
  L'articolo 5 prevede alcune agevolazioni fiscali applicabili, in particolare, agli atleti partecipanti alle Olimpiadi invernali 2026, al Comitato organizzatore e al CIO
  Il Capo II del provvedimento (composto dagli articoli da 6 a 9) reca disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento delle Finali ATP Torino 2021-2025. Al riguardo, si ricorda che l'ATP (Association of Tennis Professionals) è l'associazione che riunisce i giocatori professionisti del tennis maschile di tutto il mondo, tutelando i loro interessi relativamente ai vari aspetti dell'attività, nonché occupandosi di gestire ed organizzare vari servizi, tra i quali quello di redigere la classifica mondiale detta, appunto, classifica ATP. A novembre 2018, la Federazione Italiana Tennis (FIT) e il CONI hanno proposto la città di Torino come città ospitante per il quinquennio 2021-2025. La scelta di Torino è stata ufficializzata a Londra il 24 aprile 2019.
  L'articolo 6 istituisce il Comitato per le Finali ATP e affida alla FIT il compito di curare le attività dirette allo svolgimento delle stesse a Torino negli anni 2021-2025.
  L'articolo 7 autorizza il Comune di Torino ad elaborare il piano delle opere e infrastrutture pubbliche e delle opere private destinate alla ricettività, alle attività turistiche, sociali e culturali, connesse alle Pag. 75Finali ATP Torino 2021-2025 e reca disposizioni finalizzate a consentire e semplificare l'esecuzione degli interventi.
  L'articolo 8 riconosce ai soggetti privati che hanno prestato garanzia in favore della FIT per l'adempimento delle obbligazioni da quest'ultima contratte nei confronti della società ATP Tour, la facoltà di richiedere la concessione della controgaranzia dello Stato a condizioni di mercato, nei limiti previsti.
  L'articolo 9 reca disposizioni in materia di adempimenti finanziari e contabili, finalizzate al trasferimento annuale in favore della FIT delle somme, già disponibili a legislazione previgente, necessarie per l'organizzazione delle Finali ATP, e assegna ulteriori risorse al medesimo fine.
  Il Capo III (composto dagli articoli da 9 a 14) concerne la disciplina del divieto di pubblicizzazione parassitaria.
  L'articolo 10 vieta le attività di pubblicizzazione parassitaria (cosiddetto ambush marketing) poste in essere in occasione di eventi sportivi o fieristici, di rilevanza nazionale o internazionale, non autorizzate dai soggetti organizzatori ed aventi la finalità di ricavare un vantaggio economico o concorrenziale. L'espressione inglese ambush marketing viene utilizzata per identificare quel fenomeno di associazione indebita, dunque non autorizzata, di un brand a un evento mediatico.
  Le attività di pubblicizzazione parassitaria vietate dall'articolo 10 sono quelle che consistono in attività quali la creazione di un collegamento indiretto fra un marchio o altro segno distintivo e uno degli eventi sportivi o fieristici di rilevanza nazionale o internazionale, idoneo a indurre in errore il pubblico sull'identità degli sponsor ufficiali; la falsa dichiarazione, nella propria pubblicità, di essere sponsor ufficiale di uno degli eventi di cui sopra; la promozione, tramite qualunque azione, in occasione di uno degli eventi suddetti, del proprio marchio o altro segno distintivo, non autorizzata dall'organizzatore. Non costituiscono invece attività di pubblicizzazione parassitaria le condotte poste in essere in esecuzione di contratti di sponsorizzazione conclusi con singoli atleti, squadre, artisti o partecipanti autorizzati a uno degli eventi suddetti.
  In base all'articolo 11, i divieti operano a partire dal novantesimo giorno antecedente alla data ufficiale di inizio dell'evento, fino al novantesimo giorno successivo alla data ufficiale del termine dello stesso. La disciplina introdotta, pertanto, ha carattere strutturale, in quanto la sua applicazione non è limitata ad uno specifico evento (come previsto, in particolare, dalla legge n. 167 del 2005 per le Olimpiadi invernali di Torino 2006), ma è applicabile in via generale, in occasione di ogni evento sportivo o fieristico di rilevanza nazionale o internazionale, per un periodo di tempo circoscritto.
  L'articolo 12 prevede, al comma 1, che chiunque violi i divieti di cui all'articolo 10 sia punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 100.000 euro a 2,5 milioni di euro. Il comma 2 individua nell'Autorità garante della concorrenza e del mercato il soggetto incaricato per l'accertamento delle condotte sanzionabili e per l'irrogazione delle sanzioni; a tali fini, l'Autorità procede nelle forme previste dalla disciplina relativa alla tutela amministrativa e giurisdizionale per la pubblicità ingannevole e comparativa illecita – di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 145 del 2007 – in quanto compatibili.
  L'articolo 13 prevede che l'applicazione dei meccanismi sanzionatori di tipo amministrativo contemplati dall'articolo 12 non escluda l'operatività delle altre previsioni di legge poste a tutela dei diritti e degli interessi dei soggetti che assumano di essere stati lesi da attività di pubblicizzazione parassitaria.
  L'articolo 14 è volto a consentire la registrazione come marchi delle immagini che riproducono trofei. Nel dettaglio, novellando l'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 30 del 2005, recante il Codice della proprietà industriale (CPI), la disposizione amplia l'elenco dei segni notori registrabili come marchio, inserendovi, come detto, le immagini che riproducono trofei. Pag. 76
  Il Capo IV reca gli articoli 15 e 16, concernenti rispettivamente le disposizioni finali e l'entrata in vigore.
  In particolare, i commi 1 e 2 dell'articolo 15 stabiliscono che, ai fini dell'attuazione delle disposizioni relative ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e alle Finali ATP Finals Torino 2021-2025 sono fatte salve le competenze delle regioni Lombardia, Veneto e Piemonte, mentre le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del decreto-legge ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. Il comma 3 del medesimo articolo 15 reca la clausola di invarianza finanziaria per quanto concerne le disposizioni di cui al Capo III in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria.
  L'articolo 16 dispone che il decreto-legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
  Per quanto attiene al riparto delle competenze costituzionalmente definite tra lo Stato e le regioni, segnala come le disposizioni del decreto-legge attengano, in particolare, alla materia «ordinamento sportivo», attribuito alla competenza concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, come declinato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 424 del 2004.
  In merito ricorda che tale sentenza la Corte costituzionale ha chiarito che nella materia dell'ordinamento sportivo – nella quale rientra senza dubbio anche la disciplina degli impianti e delle attrezzature sportive – «lo Stato deve limitarsi alla determinazione, in materia, dei princìpi fondamentali, spettando invece alle regioni la regolamentazione di dettaglio, salvo una diversa allocazione, a livello nazionale, delle funzioni amministrative, per assicurarne l'esercizio unitario, in applicazione dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza con riferimento alla disciplina contenuta nell'articolo 118, primo comma, della Costituzione».
  Rileva inoltre la materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», di competenza legislativa esclusiva ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione e rilevano altresì, per taluni aspetti, le materie «ordinamento civile» e «sistema tributario e contabile dello Stato», assegnate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.
  Con riferimento all'esigenza, a fronte di questo intreccio di competenze, di un coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, segnalo che l'articolo 15 fa salve le competenze delle regioni Piemonte, Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano e che le regioni Lombardia e Veneto e le province autonome di Trento di Bolzano parteciperanno sia al Consiglio olimpico congiunto, di cui all'articolo 1, sia alla Società pubblica «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa», di cui all'articolo 3. Le regioni Lombardia e Veneto, insieme ai comuni di Milano e di Cortina d'Ampezzo partecipano sono inoltre soci fondatori della Fondazione «Milano-Cortina 2026», qualificata dall'articolo 2 come comitato organizzatore dei Giochi olimpici e paralimpici invernali. Formula quindi una proposta di parere favorevole.

  Il deputato Roberto PELLA (FI) nell'esprimere preoccupazione per l'eventualità che l'ATP di Torino possa essere rimandata, dichiara comunque il voto favorevole del gruppo di Forza Italia

  La deputata Sara FOSCOLO (LEGA) dichiara il voto favorevole del gruppo della Lega

  La Commissione approva la proposta di parere (vedi allegato 2).

  La seduta termina alle 18.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 31 marzo 2020.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 18 alle 18.10.

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