CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 31 marzo 2020
342.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 31

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 31 marzo 2020. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

  La seduta comincia alle 11.40.

DL 3/2020: Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente.
C. 2423 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Teresa MANZO (M5S), relatrice, fa presente che il testo iniziale del decreto-legge è corredato della relazione tecnica e del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari e che, nel corso dell'esame presso il Senato, il Governo ha depositato una nota tecnica e fornito chiarimenti circa i profili finanziari del provvedimento.
  Passando all'esame delle disposizioni considerate dalla relazione tecnica, nonché delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
  In merito ai profili di quantificazione degli articoli 1 e 3, comma 1, recanti trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, prende atto dell'utilizzo, ai fini della stima degli effetti finanziari recati dalle disposizioni in esame, di un modello di microsimulazione, che non consente peraltro di sottoporre a verifica il medesimo procedimento di stima. Osserva che, in merito all'imputazione degli effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica, la relazione tecnica evidenzia come, ai fini dell'indebitamento netto, siano stati utilizzati i criteri di contabilità nazionale (SEC 2010) che determinano effetti diversi da quelli riportati sugli altri due saldi, limitatamente all'esercizio 2020. Rileva che tale procedura si differenzia da quelle finora adottate in relazione ad analoghe disposizioni – tra Pag. 32cui il cosiddetto bonus 80 euro, sul quale la norma interviene – in relazione alle quali, invece, sono stati utilizzati i medesimi criteri per l'imputazione degli effetti sui tre saldi (criterio di cassa). In ordine a tale differenza nei procedimenti di stima utilizzati per le due diverse misure, reputa opportuno acquisire elementi di valutazione. Per quanto concerne la procedura di quantificazione indicata dalla relazione tecnica, ritiene inoltre necessari alcuni chiarimenti.
  Al riguardo, circa la platea dei beneficiari, evidenzia che la nota del 2 marzo 2020 afferma che il numero dei soggetti che percepiranno il trattamento integrativo risulta pari a circa 12,4 milioni, di cui circa 1,1 milioni sono attuali beneficiari del bonus parziale (fascia di reddito complessivo compresa tra 24.600 euro e 26.600 euro). Non appare a suo avviso evidente, dai dati disponibili, quale sia l'incremento del numero complessivo dei soggetti beneficiari della nuova misura rispetto alla precedente, in quanto non viene indicato il numero dei contribuenti destinatari del bonus 80 euro.
  In merito agli esclusi per incapienza, per quanto riguarda i soggetti che si posizionano a ridosso del limite della no tax area e che, pertanto, sono esclusi dal beneficio in quanto non possiedono il requisito della capienza ma che – per effetto di dinamiche salariali o per effetto di possibili comportamenti elusivi – potrebbero registrare lievi variazioni nei redditi che consentirebbero loro di rientrare nell'ambito di applicazione del beneficio, prende atto dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato.
  In ordine alla procedura di stima degli effetti finanziari, segnala che la relazione tecnica quantifica gli effetti finanziari mediante una differenza tra i risparmi derivanti dall'abrogazione del bonus 80 euro, pari a 9.682 milioni a regime su base annua, e gli oneri stimati per l'introduzione del trattamento integrativo, pari a 13.256 milioni a regime su base annua. Pertanto, a decorrere dal 2021, l'onere risulta pari a 3.574 milioni annui. Segnala altresì che, in riferimento all'anno 2020, la relazione tecnica distingue gli effetti rilevati ai fini del saldo netto da finanziare (SNF) e del fabbisogno, da quelli relativi all'indebitamento netto. Per quanto concerne il SNF e il fabbisogno, tenuto conto che le disposizioni entrano in vigore il 1o luglio 2020 e che il pagamento del beneficio, per cassa, produce effetti nel mese successivo, fa presente che la relazione tecnica indica: da un lato, oneri per il trattamento integrativo pari a 5.523,3 milioni, importo che sembrerebbe ottenuto considerando il pagamento di 5 mensilità (13.256/12x55.523 milioni di euro); dall'altro, risparmi per l'abrogazione del bonus 80 euro pari a 4.191,7 milioni, importo che non corrisponde tuttavia a quello ottenuto applicando la procedura prevista per il trattamento integrativo, giacché, in tal caso, i risparmi risulterebbero pari a 4.034 milioni di euro (9.682/12*5=4.034 milioni di euro).
  Tanto premesso, andrebbero a suo parere forniti chiarimenti in merito alle procedure di calcolo e alle motivazioni sottostanti i diversi criteri adottati per la stima dei nuovi oneri e dei risparmi conseguenti all'abrogazione del bonus 80 euro con riferimento all'anno 2020. Ciò in considerazione del fatto che, qualora fosse stata adottata la medesima procedura per le due misure (una introdotta ed una abrogata), gli oneri netti (SNF e fabbisogno) per il 2020 risulterebbero pari a 1.489,2 milioni in luogo di 1.331,6 milioni. Inoltre, andrebbe a suo parere chiarito se gli effetti di risparmio stimati per il 2020 coincidano con quelli inclusi nelle previsioni tendenziali con riferimento al bonus 80 euro. Per quanto concerne, invece, gli effetti sull'indebitamento netto, sempre con riguardo all'esercizio 2020, osserva che la relazione tecnica evidenzia che sono previsti diversi criteri di contabilizzazione tra il bilancio dello Stato (competenza giuridica) e la contabilità nazionale (SEC 2010), senza indicare le procedure di calcolo seguite. Ritiene che andrebbero quindi esplicitate le determinanti della differenza che si riscontra tra gli effetti Pag. 33quantificati ai fini dell'indebitamento e quelli indicati in termini di fabbisogno e di saldo netto da finanziare.
  Con riferimento al sostituto d'imposta, rileva che la norma stabilisce che quest'ultimo riconosce il trattamento integrativo, lo ripartisce tra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1o luglio 2020 e verifica in sede di conguaglio la spettanza dello stesso. In merito a tale procedura, andrebbe a suo avviso precisato se il datore di lavoro (sostituto d'imposta) debba attendere il conguaglio (e quindi l'anno successivo) per effettuare la verifica, ovvero se possa interrompere l'erogazione del trattamento nell'ipotesi in cui il beneficiario decada dai requisiti nel corso dell'anno. Ciò in considerazione del fatto che la procedura prevista potrebbe presentare un disallineamento temporale tra l'erogazione del trattamento e il recupero delle somme non spettanti. In merito a tale aspetto, ritiene che andrebbe pertanto acquisito un chiarimento dal Governo.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 2, recante un'ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati, prende atto dell'utilizzo di un modello di microsimulazione per la stima degli effetti finanziari. Sarebbe utile tuttavia, a suo parere, acquisire informazioni in merito alla distribuzione dei soggetti beneficiari. Ciò in considerazione del fatto che il beneficio in esame assume un andamento via via decrescente al crescere del reddito: pertanto, informazioni riferite a fasce di reddito con indicazione dei valori medi non consentono una verifica puntuale degli effetti indicati dalla relazione tecnica. In particolare, in merito all'incidenza sulla stima finanziaria complessiva di eventuali comportamenti elusivi ritiene che sarebbe utile acquisire informazioni di maggior dettaglio riguardo alla numerosità dei soggetti che realizzano redditi complessivi a ridosso del limite di 28.000 euro. Ciò in quanto, ai sensi dell'articolo 1 del provvedimento in esame, fino a tale soglia è riconosciuto il trattamento integrativo (100 euro al mese in cifra fissa), mentre per redditi pari o superiori a 28.000 euro il contribuente fruirebbe della detrazione IRPEF in esame, che assume un andamento decrescente al crescere del reddito. Quanto ai differenti criteri di determinazione degli effetti sui tre saldi, a differenza delle procedure di stima fino ad ora adottate per misure analoghe, rinvia a quanto già osservato con riferimento all'articolo 1.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 3, recante disposizioni di coordinamento e finanziarie, tenuto conto che la norma ha natura di coordinamento con le discipline introdotte dagli articoli 1 e 2 del provvedimento in esame, rinvia a quanto indicato in riferimento alle predette disposizioni.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 4, recante la copertura finanziaria, circa l'utilizzo a fini di copertura di risorse destinate alla compensazione degli oneri previsti per la trasformazione in crediti d'imposta delle DTA, tenuto conto che non risulta modificata la normativa sostanziale in materia, andrebbero a suo avviso forniti elementi di valutazione riguardo all'effettiva possibilità di attingere a tali risorse, anche sulla base dei dati che emergono dall'esperienza applicativa della medesima normativa.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala infine che le lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 4 provvedono agli oneri complessivamente derivanti dal presente decreto, valutati in 7.458,03 milioni di euro per l'anno 2020, in 13.532 milioni di euro per l'anno 2021 e in 13.256 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, a 8.242,8 milioni di euro per l'anno 2020, tramite, rispettivamente, le seguenti modalità:
   quanto a 3.000 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.850.000 milioni di euro per l'anno 2021 e a 3.574 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge n. 160 del 2019; Pag. 34
   quanto a 4.191,66 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare, che aumentano a 4.976 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento netto, per l'anno 2020 e a 9.682 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo delle risorse derivanti dall'abrogazione, disposta dall'articolo 3, comma 1, del provvedimento, a decorrere dal 1o luglio 2020, del credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (relativo al cosiddetto bonus 80 euro);
   quanto a 267 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 55, del decreto-legge n. 225 del 2010, come modificato dall'articolo 1, comma 167, della legge n. 147 del 2013, occorrenti per la disciplina della trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate (DTA).

  In proposito rileva preliminarmente che, per l'anno 2020, il maggior onere di 8.242,8 milioni di euro, di cui all'articolo 4, comma 1, alinea, e la maggior copertura di 4.976 milioni di euro, di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo, non andrebbero riferiti al fabbisogno e all'indebitamento netto, come indicato nel testo del provvedimento, bensì al solo indebitamento netto, come risulta sia dal prospetto di copertura allegato alla relazione tecnica, sia dalle osservazioni svolte in merito agli articoli da 1 a 3. Sul punto reputa necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Con riferimento alla modalità di copertura di cui alla lettera a), non ha osservazioni da formulare, giacché il Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti presenta le necessarie disponibilità.
  Con riferimento alla modalità di copertura di cui alla lettera b), segnala che, secondo quanto indicato nella relazione tecnica, le risorse rivenienti dall'abrogazione del cosiddetto bonus 80 euro sono iscritte sui capitoli 3888 e 3811 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, evidenzia che il capitolo 3888 reca uno stanziamento pari a 9.302,06 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2020-2022, mentre il capitolo 3811 reca uno stanziamento pari a 3.221 milioni di euro per ciascun anno del medesimo triennio. Evidenzia inoltre che la citata nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 marzo 2020 precisa che a regime, a decorrere dall'anno 2021, la riduzione complessiva di 9.682 milioni di euro annui si riferisce per 9.302 milioni di euro annui al capitolo 3888 e per la restante parte, pari a 380 milioni di euro annui, al capitolo 3811. Ciò considerato, reputa necessario un chiarimento in merito alla ripartizione sui due menzionati capitoli dell'onere relativo all'anno 2020, anche in considerazione del fatto che, da un'interrogazione effettuata nella banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul capitolo 3888 risulta un accantonamento per nuove leggi pari a 3.875,83 milioni di euro, mentre sul capitolo 3811 non risulta effettuato alcun accantonamento.
  Infine, in relazione alla modalità di copertura di cui alla lettera c), segnala che le risorse utilizzate sono allocate sul capitolo 3887 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il quale reca, per l'anno 2020, uno stanziamento pari a 4.140,4 milioni di euro. In proposito, preso atto della capienza dello stanziamento oggetto di riduzione, ritiene comunque necessario acquisire un chiarimento dal Governo in merito al fatto che l'impiego delle suddette risorse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle specifiche finalità alle quali le stesse risultano preordinate. Rileva, da ultimo, che il comma 2 dell'articolo 4 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA avverte preliminarmente che la relazione tecnica predisposta sul testo originario del provvedimento risulta pienamente coerente con il testo trasmesso alla Camera, giacché le modifiche introdotte Pag. 35nel corso dell'esame presso il Senato risultano minimali e comunque tali da non modificare sostanzialmente il contenuto del provvedimento. Venendo quindi alle richieste di chiarimento della relatrice, precisa che, qualora il lavoratore dovesse decadere in corso d'anno dai requisiti necessari per beneficiare del trattamento integrativo di cui all'articolo 1, il sostituto d'imposta può procedere all'interruzione dell'erogazione del trattamento medesimo, fermo restando che, in ogni caso, la verifica puntuale dell'importo eventualmente da recuperare può essere effettuata solo in sede di conguaglio – a fine anno o per effetto della cessazione del rapporto di lavoro – sulla base di dati certi e dopo il computo dell'ulteriore detrazione fiscale eventualmente spettante al lavoratore ai sensi del successivo articolo 2. Precisa altresì che, sulla base delle elaborazioni condotte ai fini della stima degli effetti finanziari contenuta nella relazione tecnica, l'incremento dei beneficiari del trattamento integrativo di cui all'articolo 1, rispetto ai beneficiari del bonus 80 euro, risulta pari a circa 600 mila unità, mentre il numero dei beneficiari, con reddito complessivo fra 28.000 e 30.000 euro, dell'ulteriore detrazione fiscale prevista dall'articolo 2 per redditi di lavoro dipendente e assimilati risulta pari a circa 860 mila. Segnala inoltre che le elaborazioni effettuate ai fini della stima degli effetti finanziari derivanti dal provvedimento sono state condotte mediante modello di micro-simulazione IRPEF e non considerano, come di prassi, eventuali comportamenti volti all'elusione o all'evasione di imposta. Tali comportamenti, pur essendo possibili a livello teorico per alcune situazioni reddituali, non appaiono tuttavia suscettibili di produrre effetti significativi sul gettito, come dimostrano le analisi ex post condotte su provvedimenti analoghi a quello in oggetto per i quali la stima degli effetti finanziari è stata effettuata proprio tramite l'utilizzo del suddetto modello. Chiarisce altresì che l'aumento degli oneri a 8.242,8 milioni di euro per l'anno 2020, previsto dall'alinea del comma 1 dell'articolo 4, e l'incremento della copertura per il medesimo anno a 4.976 milioni di euro, previsto alla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo 4, devono intendersi riferiti al solo indebitamento netto. Con riguardo alla copertura finanziaria di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4, effettuata mediante corrispondente utilizzo delle risorse derivanti dall'abrogazione dal 1o luglio 2020 del cosiddetto bonus 80 euro, avverte che l'importo accantonato per l'anno 2020 sul capitolo n. 3888 si riferisce a parte del minor onere derivante dalla citata abrogazione, mentre la somma derivante dal risparmio residuo, inizialmente accantonata per mero errore su altro capitolo, è stata successivamente imputata al capitolo n. 3811 destinato a restituzioni e rimborsi per IRPEF, IRES, ed IRAP.
  Assicura, infine, che l'utilizzo di parte delle risorse occorrenti per la disciplina della trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate (DTA) ai fini della copertura finanziaria prevista dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4, non risulta suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle specifiche finalità alle quali le stesse risorse erano state preordinate.

  Teresa MANZO (M5S), relatrice, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 2423 Governo, approvato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    la relazione tecnica predisposta sul testo originario del provvedimento risulta pienamente coerente con il testo trasmesso alla Camera, giacché le modifiche introdotte nel corso dell'esame presso il Senato risultano minimali e comunque tali da non modificare sostanzialmente il contenuto del provvedimento;Pag. 36
    qualora il lavoratore dovesse decadere in corso d'anno dai requisiti necessari per beneficiare del trattamento integrativo di cui all'articolo 1, il sostituto d'imposta può procedere all'interruzione dell'erogazione del trattamento medesimo, fermo restando che, in ogni caso, la verifica puntuale dell'importo eventualmente da recuperare può essere effettuata solo in sede di conguaglio – a fine anno o per effetto della cessazione del rapporto di lavoro – sulla base di dati certi e dopo il computo dell'ulteriore detrazione fiscale eventualmente spettante al lavoratore ai sensi del successivo articolo 2;
    sulla base delle elaborazioni condotte ai fini della stima degli effetti finanziari contenuta nella relazione tecnica, l'incremento dei beneficiari del trattamento integrativo di cui all'articolo 1, rispetto ai beneficiari del bonus 80 euro, risulta pari a circa 600.000 unità;
    il numero dei beneficiari, con reddito complessivo fra 28.000 e 30.000 euro, dell'ulteriore detrazione fiscale prevista dall'articolo 2 per redditi di lavoro dipendente e assimilati risulta pari a circa 860.000;
    le elaborazioni effettuate ai fini della stima degli effetti finanziari derivanti dal provvedimento sono state condotte mediante modello di micro-simulazione IRPEF e non considerano, come di prassi, eventuali comportamenti volti all'elusione o all'evasione di imposta;
    tali comportamenti, pur essendo possibili a livello teorico per alcune situazioni reddituali, non appaiono tuttavia suscettibili di produrre effetti significativi sul gettito, come dimostrano le analisi ex post condotte su provvedimenti analoghi a quello in oggetto per i quali la stima degli effetti finanziari è stata effettuata proprio tramite l'utilizzo del suddetto modello;
    l'aumento degli oneri a 8.242,8 milioni di euro per l'anno 2020, previsto dall'alinea del comma 1 dell'articolo 4, e l'incremento della copertura per il medesimo anno a 4.976 milioni di euro, previsto alla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo 4, devono intendersi riferiti al solo indebitamento netto;
    riguardo alla copertura finanziaria di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4, effettuata mediante corrispondente utilizzo delle risorse derivanti dall'abrogazione dal 1o luglio 2020 del cosiddetto bonus 80 euro, l'importo accantonato per l'anno 2020 sul capitolo n. 3888 si riferisce a parte del minor onere derivante dalla citata abrogazione, mentre la somma derivante dal risparmio residuo, inizialmente accantonata per mero errore su altro capitolo, è stata successivamente imputata al capitolo n. 3811 destinato a restituzioni e rimborsi per IRPEF, IRES, ed IRAP;
    l'utilizzo di parte delle risorse occorrenti per la disciplina della trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate (DTA) ai fini della copertura finanziaria prevista dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4, non risulta suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle specifiche finalità alle quali le stesse risorse erano state preordinate,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di parere della relatrice.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), nel preannunziare l'astensione del gruppo della Lega sulla proposta di parere della relatrice, pone l'accento sulla diversa imputazione degli effetti delle norme di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame sui saldi di finanza pubblica, posto che, limitatamente all'esercizio 2020, ai fini dell'indebitamento netto, come evidenziato anche dalla relatrice, sono stati utilizzati i criteri di contabilità nazionale (SEC 2010) che determinano effetti diversi da quelli riportati con riferimento al saldo netto da finanziare e al fabbisogno. In tale quadro, auspica che tale diversa valutazione della Pag. 37stima degli effetti sui saldi di finanza pubblica abbia avuto luogo sulla base di una attenta verifica da parte del Governo.

  La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA, nel rassicurare circa l'accuratezza della stima degli effetti finanziari del provvedimento compiuta dal Governo sin dall'atto della sua predisposizione, precisa che la diversa incidenza degli oneri per l'anno 2020 sui saldi di finanza pubblica risulta peraltro puntualmente riflessa nel testo del provvedimento medesimo, che all'articolo 4, comma 1, specifica il maggior onere che per l'anno 2020 viene a determinarsi in termini di indebitamento netto, apprestando ad esso la necessaria copertura finanziaria.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 16/2020: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria.
C. 2434 Governo.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Beatrice LORENZIN (PD), relatrice, rileva che il provvedimento in titolo è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.
  Con riferimento all'articolo 1, recante disposizioni in merito al Consiglio olimpico congiunto, in merito ai profili di quantificazione prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa l'idoneità delle risorse del CONI a sostenere le spese connesse al funzionamento del Consiglio. Con riferimento alla clausola di divieto di compensi, di cui al comma 4, osserva che la formulazione utilizzata – a differenza di altre di cui sono corredate norme analoghe – non esclude espressamente la corresponsione di indennità ed emolumenti comunque denominati. Con riguardo, invece, ai rimborsi per le spese di viaggio ritiene che andrebbe acquisita conferma che le risorse degli enti partecipanti siano sufficienti per assicurare la partecipazione dei componenti ai lavori del Consiglio. Segnala inoltre che il medesimo comma 4 dell'articolo 1 reca una clausola di neutralità finanziaria riferita all'istituzione e al funzionamento del citato Consiglio olimpico congiunto. In tale quadro, evidenzia l'opportunità di riformulare più puntualmente detta clausola di invarianza, da un lato sostituendo, al primo periodo del comma 4, le parole: «non derivano» con le seguenti: «non devono derivare», dall'altro specificando, al periodo successivo, che ai componenti del Consiglio stesso non spettano, oltre a compensi e gettoni comunque denominati, anche rimborsi spese.
  In merito all'articolo 2, recante disposizioni sul Comitato organizzatore, in ordine ai profili di quantificazione ritiene necessario acquisire elementi di valutazione circa i meccanismi istituzionali apprestati al fine di contenere gli oneri derivanti dall'organizzazione dei Giochi nell'ambito delle risorse a tal fine disponibili, anche tenuto conto della sussistenza di garanzie pubbliche, incluse nello Host City Contract, in favore del CIO. Correlativamente, andrebbe acquisito l'avviso del Governo circa l'eventualità che la Fondazione «Milano-Cortina 2026» venga inclusa, al sussistere di particolari presupposti, nell'elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni ricomprese nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, con conseguenti effetti di riclassificazione ai fini dei conti pubblici di voci di spesa e/o di eventuali partite debitorie.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 3 dell'articolo 2 reca una clausola di neutralità finanziaria riferita all'istituzione e al funzionamento del predetto Comitato organizzatore. In proposito, evidenzia l'opportunità di riformulare più puntualmente tale clausola, Pag. 38sostituendo le parole: «non derivano» con le seguenti: «non devono derivare».
  Con riferimento all'articolo 3, recante «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa», in merito ai profili di quantificazione rileva che le norme prevedono, al comma 1, la costituzione della Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa, partecipata dai Ministeri competenti (Ministero dell'economia e delle finanze e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che detengono una quota del 70 per cento del capitale in totale) e da enti territoriali (regione Lombardia, regione Veneto e province autonome di Trento e di Bolzano, che detengono una quota del 30 per cento del capitale in totale), dotata di 1 milione di euro di capitale sociale (comma 4) e il cui scopo statutario è la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando convezioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, delle opere infrastrutturali essenziali, connesse e di contesto per lo svolgimento delle Olimpiadi 2026 (comma 2). Rileva, altresì, che il comma 4 definisce le modalità di copertura dell'onere derivante dai conferimenti di capitale posti in capo ai Ministeri, ma nulla indica con riferimento ai conferimenti posti a carico degli enti territoriali; tali chiarimenti non si evincono neppure dalla relazione tecnica. Tanto premesso ritiene necessario acquisire informazioni in proposito, tenuto conto in particolare che la partecipazione alla società è configurata quale obbligo per gli enti territoriali interessati. Per quanto riguarda l'idoneità dei conferimenti di capitale a fronteggiare le spese di primo impianto della società, connesse all'assunzione delle prime unità di personale e all'organizzazione della sede, prende atto delle assicurazioni fornite in merito dalla relazione tecnica, rilevando però che questa non fornisce le informazioni di dettaglio che consentano di verificare l'effettiva congruità dei previsti conferimenti. Prende atto, altresì, che il funzionamento a regime della società è assicurato dalle somme attribuite alla stessa dalla voce «oneri di investimento» compresa nel quadro economico di ciascun progetto delle opere infrastrutturali essenziali, connesse e di contesto da realizzare per lo svolgimento delle Olimpiadi 2026. Tale ammontare, ai sensi del comma 11, è commisurato sino al limite massimo del 3 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture ed è desunto dal quadro economico effettivo inserito nel sistema di monitoraggio. Tanto premesso, osserva peraltro che la relazione tecnica non fornisce indicazioni circa i costi di esercizio della società e i finanziamenti attesi, ai fini di una verifica di congruità dei finanziamenti medesimi. Per quanto concerne la possibilità, prevista al comma 9, per la medesima società di avvalersi, con oneri a proprio carico, di personale proveniente da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rileva che la relazione tecnica assume che tale facoltà non comporti alcun rischio di determinare un eccessivo depauperamento di risorse umane nelle amministrazioni di provenienza, essendo tale istituto subordinato alla conclusione di appositi protocolli d'intesa. Osserva tuttavia che il citato articolo 23-bis, comma 7, pone in capo alle amministrazioni pubbliche la facoltà di disporre l'assegnazione temporanea di personale presso imprese private, sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, mentre la norma in esame sembra porre la medesima facoltà in capo alla società che, secondo l'espressione letterale del comma 9, «può inoltre avvalersi (...) di personale proveniente da pubbliche amministrazioni»: dal dettato della norma non emerge quindi con chiarezza la corrispondente facoltà delle amministrazioni interessate di non aderire eventualmente alla richiesta della società. Tanto premesso, appare necessario che il Governo confermi quanto appare prefigurato dalla relazione tecnica, ossia che le pubbliche amministrazioni possano decidere di non concedere personale la cui collaborazione sia ritenuta necessaria a garantire la piena funzionalità amministrativa delle amministrazioni medesime. Appare, inoltre, necessario un chiarimento sulla portata normativa Pag. 39della disposizione che si limita a prevedere che, per la realizzazione delle opere infrastrutturali essenziali, connesse e di contesto per lo svolgimento delle Olimpiadi 2026, ove ne ricorrano le condizioni, il Presidente del Consiglio dei ministri possa nominare uno o più commissari straordinari i cui compensi sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare (comma 2). Nel rilevare in proposito che la finalità cui è espressamente indirizzata la nomina dei commissari costituisce anche lo scopo della costituenda società, si rileva che la norma non chiarisce quali siano i concreti poteri dei commissari, se abbiano una loro struttura organizzativa, come si debba far fronte ai connessi oneri di funzionamento e quali siano le interazioni tra i commissari e la società. Tali chiarimenti appaiono peraltro necessari al fine di escludere oneri connessi alla nomina di commissari, rispetto alla quale non è prevista una ulteriore verifica dei profili finanziari in sede parlamentare. Infine, appare opportuno acquisire la valutazione del Governo in merito alla presumibile collocazione della società in questione rispetto al perimetro delle pubbliche amministrazioni ai fini dei conti europei e alle connesse implicazioni per i conti pubblici ed il debito pubblico, in particolare in relazione alla assunzione di impegni finanziari finalizzati alla realizzazione degli scopi statutari.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 4 dell'articolo 3 provvede agli oneri derivanti dalla sottoscrizione di quota parte del capitale della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In particolare, ai predetti oneri, pari complessivamente a 700.000 euro per l'anno 2020, si provvede con le seguenti modalità:
   quanto a 350.000 euro, ossia alla quota a carico del Ministero dell'economia e delle finanze, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero medesimo;
   quanto a 350.000, ossia alla quota a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 33, della legge n. 388 del 2000.

  Per quanto riguarda la prima modalità di copertura, non ha osservazioni da formulare, giacché l'accantonamento del Fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze reca le occorrenti disponibilità. Con riferimento alla seconda modalità di copertura, evidenzia che il comma 33 del citato articolo 145 della legge n. 388 del 2000 ha autorizzato, tra l'altro, per l'anno 2002 un limite di spesa quindicennale di 80 miliardi di lire (pari a 41,316 milioni di euro) per il finanziamento di iniziative relative a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di edilizia residenziale e all'anagrafe degli assegnatari di abitazioni. Al riguardo, considerato che l'autorizzazione di spesa in esame è riferita ad un periodo ormai concluso, appare necessario che il Governo assicuri, da un lato, l'effettiva sussistenza delle sopra citate risorse per l'anno 2020, dall'altro, che l'impiego delle risorse medesime non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle specifiche finalità alle quali le stesse erano originariamente preordinate. Infine, rileva la necessità di inserire nella clausola di copertura finanziaria in esame una disposizione che autorizzi il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Con riguardo all'articolo 4, in materia di garanzie, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma costituisce, in favore del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), una garanzia statale fino a circa 58 milioni, per l'adempimento dell'impegno, assunto dal Comitato organizzatore, di rimborsare quanto ricevuto dal CIO a titolo di anticipo sui diritti televisivi, laddove l'evento sportivo dovesse subire limitazioni, spostamenti o venisse cancellato. La relazione tecnica informa che si tratta di una garanzia parziale (un Pag. 40settimo dell'anticipazione effettuata dal CIO a valere sui diritti televisivi), che si aggiunge alle fideiussioni già rilasciate pro quota dagli altri enti territoriali coinvolti e che l'ipotesi di escussione della garanzia deve essere considerata come «estremamente remota». Pertanto, pur prendendo atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica, al fine di confermare il carattere, che la relazione tecnica ritiene remoto, dell'ipotesi di escussione della garanzia, sarebbe opportuno acquisire ulteriori elementi informativi circa le argomentazioni che supportano tale valutazione; ciò con riguardo a tutte le possibili cause di escussione, ivi comprese quelle che, ai sensi dell'articolo 9 dell’Host city contract, obbligherebbero il CIO a rifondere le somme anticipate da terzi: anche per tali cause infatti, disciplinate da accordi fra il CIO ed enti terzi ma non elencate espressamente dallo Host city contract, le garanzie dello Stato e degli altri enti pubblici coinvolti potrebbero essere escusse.
  Inoltre, la relazione tecnica evidenzia che la garanzia dello Stato, fino ad un massimo di circa 58 milioni – pari a quasi un settimo dell'ammontare complessivo dell'anticipazione effettuata dal CIO a valere sui diritti televisivi – si aggiunge alle fideiussioni già rilasciate, in via parziaria e pro quota, dagli altri enti territoriali coinvolti (regioni Lombardia e Veneto, province autonome di Trento e Bolzano, comuni di Milano e Cortina), ciascuno dei quali, a sua volta, avrebbe già accantonato in bilancio il corrispondente valore. Non viene peraltro indicato espressamente l'importo complessivo delle garanzie rilasciate da tali enti. Appare quindi necessario acquisire indicazioni circa il volume complessivo delle garanzie pubbliche concesse a fronte del previsto anticipo di 452 milioni di dollari da parte del CIO a valere sui diritti televisivi: come già evidenziato, infatti, ogni versamento fatto dal CIO al Comitato a tale titolo prima della conclusione dei Giochi è da considerare un anticipo, rimborsabile nelle ipotesi di annullamento totale o parziale dei Giochi o di qualsiasi altra eventualità che, ai sensi dei Broadcast Agreements, obblighi il CIO a rifondere le somme anticipate da terzi in rapporto ai Giochi. In proposito appare quindi necessario acquisire dal Governo dati ed elementi di valutazione al fine di verificare la prudenzialità della mancata previsione di una specifica copertura a fronte della concessione di una garanzia dello Stato. Andrebbero inoltre acquisiti elementi di valutazione in ordine al trattamento della garanzia stessa ai fini dell'indebitamento netto, sulla base dei criteri stabiliti dal sistema contabile europeo.
  Per quanto concerne l'articolo 5, recante disposizioni tributarie, in merito ai profili di quantificazione, rileva quanto segue. In merito ai commi da 1 a 4, prende atto che la relazione tecnica afferma che le agevolazioni si configurano come una rinuncia a maggior gettito. Al comma 5 – che riconosce la sospensione o la franchigia dai diritti doganali per i beni importati – la relazione tecnica non ascrive effetti muovendo dal presupposto che, qualora i beni non dovessero essere riesportati, distrutti, consumati e/o utilizzati dovranno comunque essere versati i corrispondenti diritti doganali. Evidenzia tuttavia che la disposizione – subordinando di fatto il pagamento dei diritti doganali all'effettivo utilizzo del bene importato – appare suscettibile di determinare effetti di cassa non considerati dalla relazione tecnica, da cui potrebbero discendere anche effetti negativi sui saldi, tenuto conto della durata pluriennale dell'applicazione delle disposizioni: in proposito appare opportuno acquisire la valutazione del Governo. Inoltre, andrebbero acquisiti elementi di valutazione riguardo ad un possibile effetto elusivo della disposizione, che consente, di fatto, un differimento del pagamento dei diritti dovuti.
  Per quanto concerne il comma 6 – in base al quale i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi concorrono limitatamente al 30 per cento alla formazione del reddito complessivo – fa presente che la relazione tecnica interpreta in via estensiva il beneficio introdotto dalla disposizione, ritenendo che lo stesso rilevi anche ai fini della determinazione Pag. 41della base imponibile previdenziale: tale approccio non risulta peraltro suffragato dal dato testuale, in quanto dal punto di vista letterale la norma in esame non stabilisce un'espressa deroga o eccezione al criterio generale di assoggettabilità a contribuzione previdenziale di ciò che il dipendente consegua in relazione al rapporto di lavoro, principio questo ribadito dalla stessa relazione tecnica. In merito a tale aspetto andrebbero quindi acquisiti chiarimenti. Ciò anche in considerazione del fatto che l'approccio adottato ai fini della quantificazione non trova riscontro in precedenti analoghe disposizioni che hanno introdotto, in via temporanea, agevolazioni di carattere fiscale (riduzione della base imponibile IRPEF); tali agevolazioni, infatti, se riferite alla determinazione del reddito complessivo ai fini delle imposte dirette, non hanno trovato automaticamente applicazione in materia previdenziale e assistenziale in assenza di un'espressa previsione in tal senso. Pertanto, i predetti chiarimenti appaiono necessari anche al fine di evitare dubbi interpretativi e applicativi e/o eventuali contenziosi riferiti all'applicazione di normative di portata analoga, in attuazione delle quali non sono stati invece riconosciuti agevolazioni sul piano contributivo né ai lavoratori dipendenti né ai datori di lavoro. Tanto premesso, per quanto attiene più specificamente al procedimento di quantificazione degli effetti finanziari riferiti al comma 6, andrebbero esplicitati gli elementi, i criteri e le ipotesi adottate ai fini della stima, non evidenziate nella relazione tecnica. In particolare, quest'ultima da un lato non indica espressamente il numero dei possibili beneficiari, ma fornisce una stima dell'ammontare complessivo annuo dei redditi che beneficiano dell'esenzione, senza peraltro evidenziare le ipotesi ed i dati alla base della stima dell'ammontare del reddito esente e della sua variazione negli esercizi interessati. A tale riguardo, segnala che i valori riportati dalla medesima relazione tecnica per ciascun anno del periodo interessato dall'agevolazione risultano pari a 0,82 milioni di euro per il 2020, a 2,2 milioni di euro per il 2021, a 3,55 milioni di euro per il 2022, a 9,44 milioni di euro per il 2023, a 15,49 milioni di euro per il 2024, a 24,04 milioni di euro per il 2025 e a 16,37 milioni di euro per il 2026. Come si evince dai dati testé richiamati, l'andamento stimato mostra variazioni annue discontinue crescenti fino al 2025 e una contrazione nel 2026: appare in proposito utile che siano esplicitate le ipotesi ed i criteri adottati che consentano di giustificare il suddetto andamento del parametro considerato.
  Dall'altro lato, la relazione tecnica un'aliquota marginale media IRPEF del 30 per cento. Detto parametro, tenuto conto che l'ammontare dei redditi esenti è indicato in misura complessiva e in assenza di informazioni in merito al numero dei soggetti beneficiari, non risulta riscontrabile, in quanto non è possibile definire l'ammontare del reddito complessivo medio dei contribuenti interessati.
  Per la stima degli effetti di cassa IRPEF, dai dati forniti, in assenza di ulteriori indicazioni, sembrerebbe pertanto doversi desumere che in ciascuna annualità siano stati considerati gli 11/12 del corrispondente valore di competenza e che il restante 1/12 determini invece effetti di cassa nell'anno successivo. Ove confermata la correttezza di tale ricostruzione, ritiene che andrebbe acquisito un chiarimento in quanto tale criterio non appare in linea con quelli per prassi utilizzati, che considerano, per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, 13 mensilità annue, di cui 11 corrisposte nell'anno di competenza.
  La relazione tecnica non indica, inoltre, le aliquote delle addizionali regionali e comunali IRPEF. In particolare, andrebbe chiarito se siano stati utilizzati dei valori medi a livello nazionale ovvero se siano state effettuate microsimulazioni che considerino esclusivamente le aliquote delle aree potenzialmente interessate.
  Infine, fa presente che la stima riportata nella relazione tecnica evidenzia effetti della norma in uguale misura sui tre saldi di finanza pubblica. Segnala, in proposito, che il provvedimento di riduzione del cosiddetto «cuneo fiscale» (decreto-legge n. 3 del 2020, attualmente all'esame Pag. 42della Camera per la sua conversione in legge) reca una diversa modalità di contabilizzazione degli effetti finanziari riferiti sia al nuovo trattamento integrativo, che sostituisce il cosiddetto bonus 80 euro, sia alla maggiore detrazione IRPEF. La relazione tecnica riferita al citato decreto- legge n. 3 afferma, in proposito, che sono stati utilizzati gli effetti di cassa per la stima degli effetti ai fini del saldo netto da finanziare e del fabbisogno mentre, ai fini dell'indebitamento netto, sono stati utilizzati i criteri di contabilità nazionale (SEC 2010). Poiché la relazione tecnica riferita al provvedimento in esame stima invece effetti di pari importo sui tre saldi, al fine di verificare l'omogeneità dei criteri di stima applicabili in materia di benefici fiscali, segnala l'opportunità di acquisire elementi di valutazione in ordine alle differenze riscontrate tra i due provvedimenti.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 7 dell'articolo 5 provvede agli oneri derivanti dal comma 6 del medesimo articolo, che prevede l'applicazione di un più favorevole regime fiscale agli emolumenti corrisposti dal Comitato organizzatore istituito dall'articolo 2. In particolare, ai predetti oneri, valutati in 527.000 euro per l'anno 2020, in 1,444 milioni di euro per l'anno 2021, in 2,379 milioni di euro per l'anno 2022, in 6,361 milioni di euro per l'anno 2023, in 10,603 milioni di euro per l'anno 2024, in 16,429 milioni di euro per l'anno 2025, in 11,816 milioni di euro per l'anno 2026 e in 735.000 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.
  Al riguardo, evidenzia che da un'interrogazione effettuata nella banca dati della Ragioneria generale dello Stato è emerso che le risorse disponibili sul citato Fondo sono pari a 2,597 milioni di euro per l'anno 2020 e che esse risultano pertanto sufficienti a far fronte per il medesimo anno agli oneri derivanti dalla disposizione in esame. Ciò considerato, appare quindi necessario che il Governo assicuri la sussistenza delle occorrenti risorse anche per gli anni dal 2021 al 2027. Ciò posto, rileva la necessità, da un lato, di specificare che gli oneri derivanti dal comma 6 del presente articolo 5, sono costituiti da minori entrate, dall'altro, di inserire una disposizione che autorizzi il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Con riferimento all'articolo 6, in materia di Comitato per le finali ATP, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che i commi 1, 2 e 3 prevedono l'istituzione del predetto Comitato e di una Commissione tecnica di gestione e che i successivi commi 4 e 5 escludono, rispettivamente, l'insorgere di nuovi oneri per la finanza pubblica e l'erogazione di «compensi». La relazione tecnica afferma che le spese di tali organismi sono poste a carico delle somme già stanziate dagli enti coinvolti per l'organizzazione e lo svolgimento della manifestazione sportiva. In proposito, andrebbero acquisiti ulteriori elementi idonei a dimostrare che gli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni coinvolte siano sufficienti a far fronte alle spese di funzionamento dei nuovi organismi; correlativamente, con riguardo alla clausola che vieta l'erogazione di «compensi», sarebbe opportuno acquisire chiarimenti circa l'idoneità della formulazione adottata ad escludere la corresponsione anche di eventuali gettoni di presenza, indennità ed emolumenti comunque denominati, oltre a rimborsi spese ulteriori rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 4 del medesimo articolo 6 reca una clausola di neutralità finanziaria riferita all'istituzione e al funzionamento del citato Comitato e della predetta Commissione. In proposito, evidenzia l'opportunità di riformulare più puntualmente tale clausola sostituendo le parole: «non derivano» con le seguenti: «non devono derivare».
  Con riferimento invece al comma 5 del medesimo articolo, che dispone che per i componenti del medesimo Comitato e Pag. 43della stessa Commissione non sono previsti compensi, appare opportuno precisare che tale previsione si riferisce a qualsiasi tipologia di compenso, comunque denominata, e inoltre che ai medesimi componenti non spetta alcun rimborso spese. In proposito, ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Con riferimento all'articolo 8, in materia di garanzie ATP Tour, in merito ai profili di quantificazione osserva che, a fronte della concessione della controgaranzia dello Stato, la norma non prevede specifiche forme di copertura. La relazione tecnica pone a sostegno di tale scelta due considerazioni: il fatto che l'ipotesi di escussione sia considerata dalla stessa relazione tecnica «alquanto remota» e la circostanza che, essendo prevista la concessione della garanzia a condizioni di mercato, il versamento delle relative commissioni all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, consente di far fronte al rischio di escussione senza necessità di ulteriori stanziamenti a carico del bilancio dello Stato. Peraltro la stessa relazione tecnica non fornisce elementi di valutazione e dati quantitativi che consentano di verificare le due circostanze richiamate. Tanto premesso, appare quindi necessario acquisire detti elementi al fine di verificare la prudenzialità della mancata previsione di una specifica copertura a fronte della concessione di una controgaranzia dello Stato sia pur a condizioni di mercato e per un ammontare massimo complessivo. A quest'ultimo riguardo osserva altresì che gli ammontari non sono definiti in termini di limiti annui, essendo prevista la prestazione della controgaranzia dello Stato per un ammontare massimo di 44 milioni di euro fino al 31 dicembre 2024, ridotti a 28,6 milioni di euro dal 1o gennaio 2025 al 30 gennaio 2026. Andrebbe in proposito chiarito se quest'ultimo importo di 28,6 milioni debba intendersi come quota residuale – che può slittare fino al 30 gennaio 2026 – del complessivo importo di 44 milioni ovvero come garanzia aggiuntiva. Infine, sarebbero utili informazioni riguardo al trattamento della garanzia ai fini dell'indebitamento netto, con particolare riguardo ai criteri indicati dal sistema contabile europeo.
  Per quanto concerne l'articolo 9, in materia di adempimenti finanziari e contabili, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare in merito al comma 1, in quanto lo stesso fissa il termine di un pagamento che sarebbe comunque stato dovuto a legislazione vigente e indica i criteri di priorità cui deve attenersi la Federazione italiana tennis (FIT), esterna al perimetro delle pubbliche amministrazioni, nell'adempimento delle proprie obbligazioni. Per quanto riguarda il comma 2, che destina ulteriori risorse di Sport e salute Spa alla FIT, nel rilevare che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento previsto, non ha osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale appare comunque necessario acquisire conferma, che le somme in questione siano effettivamente disponibili senza pregiudicare programmi di spesa già avviati o obbligazioni già perfezionate a legislazione previgente a valere sulle medesime.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 2 dell'articolo 9, assegna 3 milioni di euro per l'anno 2020 alla Federazione italiana tennis per supportare le attività organizzative delle Finali ATP Torino 2021-2025, stabilendo che al relativo onere si provvede a valere sulle risorse destinate alla società Sport e salute, ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge n. 145 del 2018. In proposito, ricorda che il citato comma 630 ha previsto che, a decorrere dall'anno 2019, le risorse destinate al CONI e alla società Sport e salute sono complessivamente stabilite nella misura annua – comunque non inferiore a 410 milioni di euro – del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato nell'anno precedente derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei settori delle attività sportive. Le risorse complessive sono destinate, per una quota non inferiore a euro 368 milioni annui, Pag. 44alla società Sport e salute, di cui inizialmente non meno di euro 280 milioni annui da destinare al finanziamento di alcuni soggetti già finanziati, a legislazione previgente, dal CONI. Le predette risorse sono allocate sul capitolo 1897 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il quale, nel decreto di ripartizione in capitoli del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022, reca uno stanziamento 373,4 milioni di euro per l'anno 2020. In proposito, appare necessario che il Governo confermi che l'utilizzo delle predette risorse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle finalità alle quali le risorse erano originariamente preordinate.
  Con riferimento all'articolo 12, in materia di sanzioni e tutela amministrativa e giurisdizionale, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare sull'introduzione di nuove sanzioni amministrative pecuniarie, in quanto le stesse comportano maggiori entrate allo stato non quantificabili e non scontate ai fini dei saldi. In ordine all'attribuzione della competenza sanzionatoria all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, non ha osservazioni da formulare tenuto conto sia che l'Autorità provvede ai propri fabbisogni di risorse mediante autofinanziamento, ai sensi dell'articolo 10, comma 7-ter, della legge n. 287 del 1990, sia che alla stessa sono già attribuite a legislazione vigente competenze sanzionatorie in materia di pubblicità ingannevole.
  Per quanto riguarda l'articolo 13, in materia di tutela diretta dei soggetti danneggiati, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la norma fa salvi i rimedi civilistici già previsti a legislazione vigente a tutela dei beni protetti dal decreto in esame. Pertanto, non ha osservazioni da formulare.
  Con riferimento all'articolo 14, in materia di registrazione come marchio delle immagini che riproducono trofei, premette che la norma estende la disciplina di tutela civilistica dei segni o marchi notori, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, alle immagini che riproducono trofei, restringendone, dunque, la possibilità di registrarli o usarli come marchio. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare tenuto conto del carattere ordinamentale della disposizione.
  Con riferimento all'articolo 15, recante disposizioni finali, segnala che il comma 3 reca una clausola di neutralità finanziaria riferita all'attuazione di quanto previsto dal capo III del presente provvedimento. Al riguardo, ritiene opportuno riformulare più puntualmente tale clausola, sostituendo le parole: «non derivano» con le seguenti: «non devono derivare».

  La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, precisando che, nell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che si terrà al termine della presente seduta, si potrebbe valutare la possibilità che la Commissione bilancio esprima il parere di propria competenza direttamente all'Assemblea.

  La seduta termina alle 12.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12 alle 12.05