CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 marzo 2020
337.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 4 marzo 2020. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene la Sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 10.15.

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DL 1/2020: Disposizioni urgenti per l'Istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca.
C. 2407 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore, fa presente che il testo iniziale del decreto-legge è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, e che al momento del presente esame non è stata trasmessa la relazione tecnica aggiornata alle modifiche apportate dal Senato.
  Passando all'esame delle disposizioni considerate dalle relazioni tecniche e delle altre che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
  In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 1, recante Istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, evidenzia che l'istituzione del Ministero dell'Istruzione (MI) e del Ministero dell'Università e della ricerca (MUR) in sostituzione del soppresso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica (MIUR) determina nuovi e maggiori oneri connessi alla corresponsione di emolumenti ai titolari degli incarichi apicali degli uffici di diretta collaborazione di nuova istituzione (Capo di gabinetto, Capo ufficio legislativo, Capo ufficio stampa, Capo segreteria tecnica) nonché al Consigliere diplomatico, al Presidente dell'organismo interno di valutazione (OIV) e ai 2 membri del medesimo organismo, nonché ai 5 vice capi di gabinetto, e che tali oneri di personale vengono quantificati dalla relazione tecnica in euro 1.897.000 annui a decorrere dal 2020. Al riguardo prende atto dei dati e degli elementi di quantificazione riportati nella relazione tecnica. Evidenzia altresì che a tali oneri, già previsti dal testo originario del decreto-legge in esame, in base alle modifiche approvate dal Senato, vanno aggiunti euro 364.000 nel 2020 ed euro 436.000 annui a decorrere dal 2021, anch'essi configurati come limiti di spesa; rileva che questi ultimi oneri, secondo quanto riferito dalla relazione tecnica, derivano dalla possibilità riconosciuta a normativa vigente di individuare per ciascuno dei due nuovi dicasteri sino a 20 collaboratori e sino a 15 esperti o consulenti nonché dalla possibilità di attribuire ai vice capi di gabinetto e dell'ufficio legislativo un'indennità aggiuntiva che ne remuneri le maggiori responsabilità. Segnala che la relazione tecnica, con riguardo alla nomina di collaboratori ed esperti, afferma che l'onere annuo a regime di 436.000 euro include una maggiore spesa di 350.000 euro annui per il solo Ministero dell'università e della ricerca mentre il Ministero dell'istruzione potrà farsi carico di tale possibilità nell'ambito del proprio bilancio, grazie alla maggiore dimensione finanziaria del medesimo. Evidenzia che la differenza di 86.000 euro rispetto all'importo stanziato è dovuta alla corresponsione dell'indennità aggiuntiva, per la quale è previsto uno stanziamento di 43.000 euro per ciascuno dei due Ministeri coinvolti. Tanto premesso, andrebbero a suo avviso forniti dati ed elementi di quantificazione volti a suffragare quanto affermato dalla relazione tecnica, secondo la quale il Ministero dell'istruzione potrà farsi carico della eventuale nomina di collaboratori ed esperti nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio. Andrebbero altresì acquisiti, a suo parere, i dati sottostanti la quantificazione dell'onere di 350.000 euro per i compensi a esperti e collaboratori nonché quelli in base ai quali è stato determinato lo stanziamento per le indennità aggiuntive: ciò al fine di verificare che le predette spese possano essere effettivamente contenute entro i limiti massimi indicati.
  Circa i profili di quantificazione dell'articolo 2, recante Istituzione, aree funzionali e ordinamenti dei ministeri evidenzia che l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca scientifica in sostituzione del soppresso Ministero dell'istruzione, dell'università Pag. 93e della ricerca scientifica determinerà, rispetto all'assetto previgente, un incremento di tre posti di dirigente di prima fascia dal quale discendono maggiori oneri che vengono determinati in 693.000 euro annui a decorrere dal 2021. Al riguardo non formula osservazioni tenuto conto dei dati e degli elementi di quantificazione a tal fine evidenziati dalla relazione tecnica. Rileva che una delle 3 posizioni dirigenziali generali è stata prevista in forza delle modifiche approvate dal Senato e che l'incarico viene fatto, pertanto, decorrere dal mese di marzo (data della presumibile entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame). In ragione di tale decorrenza la maggiore spesa di personale ammonta a 0,193 milioni di euro nel 2020 e a 0,231 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.
  In merito ai profili finanziari relativi all'incremento della dotazione organica dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca – ANVUR (comma 1-bis), pur prendendo atto dei dati di quantificazione e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica, rileva che l'incremento è posto dalla norma a carico del bilancio della medesima Agenzia. Infatti la relativa spesa – determinata dalla norma in euro 250.000 per il 2020 e in euro 500.000 a decorrere dal 2021 – in base a quanto riferito dalla relazione tecnica verrà coperta attraverso una riprogrammazione delle spese sostenute per il funzionamento dell'Agenzia nell'ambito del trasferimento che annualmente il Ministero dell'università e della ricerca assicura e, pertanto senza alcun nuovo o maggior onere a carico della finanza pubblica.
  In proposito, rileva preliminarmente che tale forma di copertura non rientra tra quelle tassativamente previste dall'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità e finanza pubblica, legge n. 196 del 2009. Segnale inoltre che, in base a quanto riferito dalla relazione tecnica, la predetta riprogrammazione interesserà in particolare le spese per i servizi di valutazione affidati all'esterno, sostituendo quindi gli stessi con assunzione di un contingente di personale. Da ciò evince che, per la copertura di oneri certi e di carattere permanente, dovuti ad assunzioni di personale in misura fissa – e non entro un contingente massimo- è previsto l'utilizzo di risorse derivanti da operazioni di riprogrammazione, il cui effetto finanziario non risulta suffragato da specifici dati quantitativi, che facciano riferimento anche alla media storica della spesa effettuata per i predetti servizi di valutazione e allo sviluppo temporale della stessa.
  In proposito reputa quindi necessario acquisire i relativi dati ed elementi di valutazione tenuto conto che la disponibilità effettiva di tali risorse risulta condizionata dalla presenza di risorse attualmente non utilizzate nel bilancio dell'Agenzia ovvero dalla possibilità per la stessa di operare forme di riallocazione delle spese iscritte in bilancio – senza incidere su attività già avviate o programmate – secondo importi e tempistiche tali da assicurare l'effettiva conseguibilità dell'effetto finanziario necessario alla copertura degli oneri in esame. I predetti elementi dovrebbero a suo avviso essere inoltre idonei a confermare che anche le risorse utilizzate a copertura – così come gli oneri derivanti dalla norma – abbiano carattere di certezza e permanenza nel tempo. In merito a quest'ultimo aspetto, ricorda che l'articolo 12, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010 prevede che l'ANVUR provveda alla gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti delle disponibilità finanziarie iscritte a tale scopo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e che il Ministro possa riservare annualmente per l'Agenzia ulteriori risorse, in relazione alle esigenze della stessa per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di valutazione. Osserva che, qualora le risorse di bilancio che si intende utilizzare a fini di copertura fossero quelle derivanti da quest'ultima linea di finanziamento, le stesse potrebbero non presentare i necessari caratteri di certezza: in proposito appare necessario un chiarimento. Andrebbero Pag. 94infine a suo parere forniti elementi volti ad escludere un'eventuale progressione – entro un orizzonte almeno decennale – della spesa retributiva per il personale assunto.
  Con riguardo all'articolo 3, recante Ripartizione delle strutture e degli uffici, circa i profili di quantificazione degli oneri – pari a 0,435 milioni di euro nel 2020 e a 1,302 milioni di euro a decorrere dal 2021 – relativi alla norma (comma 3-bis) che dispone l'incremento delle dotazioni organiche del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca rispetto a quelle del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, non formula osservazioni alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica.
  Con specifico riguardo alle operazioni di ripartizione del personale tra i due dicasteri (comma 4), prende atto di quanto riferito nell'ulteriore documentazione pervenuta nel corso dell'esame parlamentare al Senato, che conferma che la ripartizione verrà disposta nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e che dalla stessa non possono derivare progressioni stipendiali non scontate a legislazione vigente.
  Non formula inoltre osservazioni in merito al comma 9-bis nel presupposto – sul quale ritiene opportuna una conferma – che, come affermato dalla relazione tecnica riferita all'emendamento approvato dal Senato nonché dalla relazione tecnica riferita alla disposizione novellata, all'avvalimento di Sogei S.p.A. da parte del Ministero dell'istruzione si provveda nell'ambito degli stanziamenti previsti a legislazione vigente.
  Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 3-bis, recante Funzione dirigenziale tecnica, evidenzia che la disposizione appare caratterizzata da un contenuto prevalentemente ordinamentale. Quanto alla clausola di non onerosità, non formula osservazioni nel presupposto – sul quale giudica opportuna una conferma – che la neutralità finanziaria del regolamento da adottare ai sensi del comma 1 possa essere oggetto di valutazione nel quadro della verifica parlamentare delle quantificazioni riferite al medesimo provvedimento.
  In relazione ai profili di quantificazione dell'articolo 3-quater, recante Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, evidenzia che le norme (comma 1 e 2) rimandano, dall'anno accademico 2020-2021 all'anno accademico 2021-2022, l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2019, che disciplina le attività di programmazione e reclutamento del personale da parte delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica – AFAM, nel rispetto della dotazione organica delle stesse ed entro i limiti delle risorse disponibili. Al riguardo reputa necessario chiarire se il rinvio dell'applicazione del regolamento in riferimento possa eventualmente incidere su effetti finanziari già scontati nei tendenziali a legislazione vigente, con riguardo all'applicazione del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2019. Non ha alcunché da osservare in merito al comma 3, stante il contenuto ordinamentale della medesima disposizione.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 4, recante Disposizioni finali e transitorie, evidenzia che il comma 12, per l'esercizio delle funzioni di controllo della regolarità amministrativa e contabile attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sugli atti adottati dal Ministero dell'università e della ricerca, prevede l'istituzione, a decorrere dal 2021, di un apposito ufficio centrale di bilancio di livello dirigenziale generale. A tal fine sono istituiti 2 posti di funzione dirigenziale di livello non generale e sono autorizzate procedure concorsuali pubbliche ed assunzioni a tempo indeterminato per un numero di 10 unità di personale di area III – F1. Al riguardo, pur tenendo conto dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica, rileva che la configurazione dei relativi oneri assunzionali come limiti massimi di spesa richiederebbe che anche il summenzionato numero di assunzioni di qualifiche funzionali venisse determinato entro un Pag. 95limite massimo. In proposito ritiene necessario di acquisire l'avviso del Governo. Non ha alcunché da osservare in merito al comma 2, che individua transitoriamente l'organico del personale degli Uffici di diretta collaborazione in 130 unità per il Ministero dell'istruzione ed in 60 unità per il Ministero dell'università e ricerca; ciò in quanto in base al vigente regolamento di organizzazione, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 155 del 2019, il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è fissato in complessive 190 unità.
  Circa i profili di quantificazione dell'articolo 5, recante Disposizioni finanziarie, andrebbero a suo avviso forniti chiarimenti in merito alla portata applicativa dei commi 2-bis e 2-ter. Osserva, in particolare, che il comma 2-bis incrementa (nella misura di 5 milioni per il 2020) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2017 e che il medesimo comma 2-bis destina poi «l'autorizzazione di spesa» (non, dunque, il solo incremento) alla copertura degli oneri di organizzazione dei concorsi per il reclutamento del personale docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (anziché per l'accesso alla sola scuola secondaria come attualmente previsto) e rinvia a un decreto ministeriale la fissazione dei compensi per i componenti e i segretari delle commissioni di concorso del 2020. Rileva che, pertanto, agli oneri per l'organizzazione dei concorsi sembrerebbero essere destinati non solo i 5 milioni stanziati e coperti dal decreto in esame bensì anche – in parte o almeno potenzialmente – un'autorizzazione di spesa già destinata, a legislazione vigente, ad una più specifica finalità (concorsi per la scuola secondaria). Ritiene quindi necessario acquisire elementi circa l'ammontare degli oneri attesi per i concorsi dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado nonché acquisire una conferma circa l'assenza di programmi di spesa già avviati o programmati per il 2020 sull'autorizzazione di spesa della quale sembra consentirsi l'utilizzo anche integrale. Segnala inoltre che viene demandata ad una fonte secondaria la fissazione dei compensi delle commissioni di concorso: premessa la necessità di acquisire elementi riguardo all'entità di tale onere, di ammontare non determinato, evidenzia che, stante il tenore letterale della norma, non appare chiaro se lo stesso debba trovare compensazione a valere sulla complessiva autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2017 ovvero sul solo incremento della stessa disposto dallo stesso comma 2-bis per 5 milioni di euro nel 2020. Rileva che, a sua volta, il comma 2-ter copre l'onere di 5 milioni per il 2020 riducendo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n. 107 del 2015, cosiddetta «la buona scuola», finalizzato all'attuazione del piano nazionale di formazione e alla realizzazione delle attività formative del personale docente nonché di contrasto al bullismo. In proposito andrebbe a suo parere acquisita conferma che la riduzione dell'autorizzazione di spesa non incida su iniziative già programmate o avviate a legislazione vigente per le predette finalità a valere sulle medesime risorse.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che le lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 5 provvedono agli oneri complessivamente derivanti dal presente decreto, come modificato nel corso dell'esame presso il Senato, tramite le seguenti modalità: a) quanto a 3.483.000 euro per il 2020, a 3.439.000 euro per il 2021 e a 4.408.000 euro annui a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2020-2022, di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; b) quanto a 966.000 euro annui a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2020-2022, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze; c) quanto a 969.000 euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui alla legge n. 440 del 1997. Pag. 96
  Tanto premesso, non ha osservazioni da formulare con riferimento alle modalità di copertura di cui alle lettere a) e b), giacché i rispettivi accantonamenti presentano le necessarie disponibilità. Con riguardo, invece, alla forma di copertura di cui alla lettera c), rappresenta che l'articolo 1 della legge n. 440 del 1997 ha istituito il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, le cui risorse sono poi confluite, ai sensi dell'articolo 7, comma 37, lettera a), del decreto-legge n. 95 del 2012, nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, che reca stanziamenti assai cospicui allocati su una pluralità di capitoli di spesa. Al riguardo, non ha quindi osservazioni da formulare, anche in considerazione di quanto precisato nella relazione tecnica presentata dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato, laddove viene specificato che l'autorizzazione di spesa in parola risulta «capiente, non gravata da obbligazioni giuridicamente perfezionate né in corso di perfezionamento». Segnala che il successivo comma 2 dell'articolo in commento autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e che il comma 2-ter del medesimo articolo 5 provvede invece agli oneri derivanti dal rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2017, relativa all'organizzazione delle procedure concorsuali per l'accesso nei ruoli di docente della scuola secondaria, che viene incrementata, secondo quanto disposto dal precedente comma 2-bis, di 5 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare all'organizzazione dei concorsi per il reclutamento del personale docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. In particolare, evidenzia che ai predetti oneri la norma in commento provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n. 107 del 2015, relativa all'attuazione del Piano nazionale di formazione e alla realizzazione delle attività formative dei docenti, nello specifico utilizzando la quota di risorse aggiuntive ad essa destinate per effetto dell'articolo 1, comma 256, della legge n. 160 del 2019. In proposito, rileva che tale ultima disposizione, nell'incrementare le risorse dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 1, comma 125, ne ha contestualmente finalizzato l'impiego all'adozione di misure volte al potenziamento della qualificazione dei docenti in materia d'inclusione scolastica (quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2020) e di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo (quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022). In tale quadro, considerato che la disposizione in esame non reca precisazioni al riguardo, reputa necessario che il Governo chiarisca quale dei due ambiti di intervento indicati dal citato comma 256 risulti effettivamente interessato dalla riduzione di risorse prevista per l'anno 2020 ed assicuri che l'utilizzo delle risorse in questione non sia suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI, nel depositare agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (vedi allegato 1), evidenzia in particolare che gli stanziamenti di bilancio disponibili a legislazione vigente sui capitoli 1006, piano gestionale n. 4, e 1005, piano gestionale n. 3, dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi quelli relativi agli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP, nonché gli ulteriori stanziamenti previsti dal presente decreto-legge consentono di far fronte alla spesa per il personale quale risultante dall'articolo 1 del presente provvedimento, come modificato nel corso dell'esame presso il Senato, incluse le indennità aggiuntive previste per i vice capo di gabinetto e degli uffici legislativi.
  Con riferimento all'articolo 2, comma 1-bis, ricorda che sin dall'inizio della propria operatività, l'Agenzia nazionale di Pag. 97valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) ha svolto le attività di valutazione delle istituzioni della formazione superiore e della ricerca (università, enti pubblici di ricerca, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica – AFAM) utilizzando, oltre al personale della dotazione organica, servizi di valutazione esterni anche attraverso la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa con oneri a carico del proprio bilancio, con una spesa media registrata nell'ultimo triennio pari a circa 525.000 euro annui.
  Ricorda inoltre che la copertura dei suddetti oneri è sempre stata assicurata nell'ambito delle dotazioni finanziarie di bilancio dell'ANVUR e, nello specifico, nei limiti delle disponibilità finanziarie fisse e continuative iscritte a tale scopo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e trasferite ad ANVUR per il proprio funzionamento.
  Evidenzia quindi che – poiché come previsto dall'articolo 1, comma 1131, lettera f), della legge n. 145 del 2018, a decorrere dal 1o luglio 2019 il ricorso a tale tipologia di contratti di collaborazione non è più possibile e i contratti attualmente in corso si concluderanno tra il mese di marzo e il mese di giugno 2020 – i risparmi che ne conseguiranno saranno reinvestiti per l'internalizzazione dei servizi di valutazione attraverso l'incremento della dotazione organica dell'ANVUR, che comporterà, per l'anno 2020, una spesa di circa 250.000 euro, nell'ipotesi che le nuove assunzioni vengano effettuate a partire dal prossimo mese di luglio e, a regime a decorrere dal 2021, una spesa pari a circa 500.000 euro.
  Segnala inoltre che la spesa retributiva per il personale assunto non potrà essere incrementata nei prossimi dieci anni se non per le normali dinamiche stipendiali che riguardano tutto il comparto della pubblica amministrazione e nel rispetto della normativa vigente con riferimento agli adeguamenti contrattuali e ad invarianza finanziaria per eventuali progressioni economiche a valere sul fondo accessorio dell'ANVUR.
  Assicura poi che all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis dell'articolo 3, concernente l'avvalimento di Sogei Spa da parte del Ministero dell'istruzione, si provvederà nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente.
  Osserva quindi che le disposizioni di cui all'articolo 3-quater, nel disporre la mera proroga dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2019, hanno mero valore ordinamentale, limitandosi ad intervenire in materia di reclutamento del personale dell'AFAM, senza modificare le relative facoltà assunzionali né prevedere deroghe alle procedure autorizzatorie, con ciò non comportando nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Infine, in relazione all'articolo 5, comma 2-ter, conferma che la riduzione del fondo per la formazione del personale docente di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n. 107 del 2015, disposta a copertura degli oneri dovuti all'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2017, relativa all'organizzazione dei concorsi per il reclutamento del personale docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, non compromette la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del fondo medesimo.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), nel prendere atto che le spese relative all'incremento della dotazione organica dei nuovi Ministeri sono adeguatamente coperte, chiede alla rappresentante del Governo se nel provvedimento sia prevista anche la copertura delle spese per gli uffici di diretta collaborazione dei sottosegretari del nuovo Ministero dell'università e della ricerca.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore, segnala che, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera b), del provvedimento, il numero totale dei componenti del Governo, Pag. 98compresi Ministri senza portafoglio, vice Ministri e sottosegretari, resta invariato a sessantacinque.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI segnala come l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, sia riferita, come indicato anche nella relazione tecnica, agli oneri conseguenti all'aumento di alcuni uffici di diretta collaborazione.

  Claudio BORGHI, presidente, osserva che la fissazione di un numero massimo di componenti del Governo implica che l'eventuale nomina di un ulteriore sottosegretario dovrà necessariamente essere compensata mediante una corrispondente riduzione del numero dei componenti del Governo.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI assicura che le risorse necessarie alla copertura delle spese per gli uffici di diretta collaborazione dei sessantacinque membri del Governo sono disponibili a legislazione vigente, tenendo anche conto degli ulteriori stanziamenti previsti dal presente provvedimento.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 2407 Governo, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 1 del 2020, recante: Disposizioni urgenti per l'Istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca;
   preso atto della relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, e degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    gli stanziamenti di bilancio disponibili a legislazione vigente sui capitoli 1006, piano gestionale n. 4, e 1005, piano gestionale n. 3, dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi quelli relativi agli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP, nonché gli ulteriori stanziamenti previsti dal presente decreto-legge consentono di far fronte alla spesa per il personale quale risultante dall'articolo 1 del presente provvedimento, come modificato nel corso dell'esame presso il Senato, incluse le indennità aggiuntive previste per i vice capo di gabinetto e degli uffici legislativi;
    con riferimento all'articolo 2, comma 1-bis, sin dall'inizio della propria operatività, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) ha svolto le attività di valutazione delle istituzioni della formazione superiore e della ricerca (università, enti pubblici di ricerca, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica – AFAM) utilizzando, oltre al personale della dotazione organica, servizi di valutazione esterni anche attraverso la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa con oneri a carico del proprio bilancio, con una spesa media registrata nell'ultimo triennio pari a circa 525.000 euro annui;
    la copertura dei suddetti oneri è sempre stata assicurata nell'ambito delle dotazioni finanziarie di bilancio dell'ANVUR e, nello specifico, nei limiti delle disponibilità finanziarie fisse e continuative iscritte a tale scopo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e trasferite ad ANVUR per il proprio funzionamento;
    poiché come previsto dall'articolo 1, comma 1131, lettera f), della legge n. 145 del 2018, a decorrere dal 1o luglio 2019 il ricorso a tale tipologia di contratti di collaborazione non è più possibile e che i contratti attualmente in corso si concluderanno tra il mese di marzo e il mese di giugno 2020, i risparmi che ne conseguiranno saranno reinvestiti per l'internalizzazione dei servizi di valutazione attraverso l'incremento della dotazione organica dell'ANVUR che comporterà per l'anno 2020 una spesa di circa 250.000 Pag. 99euro, nell'ipotesi che le nuove assunzioni vengano effettuate a partire dal prossimo mese di luglio e, a regime, a decorrere dal 2021, una spesa pari a circa 500.000 euro;
    la spesa retributiva per il personale assunto non potrà essere incrementata nei prossimi dieci anni se non per le normali dinamiche stipendiali che riguardano tutto il comparto della pubblica amministrazione e nel rispetto della normativa vigente con riferimento agli adeguamenti contrattuali e ad invarianza finanziaria per eventuali progressioni economiche a valere sul fondo accessorio dell'ANVUR;
    all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis dell'articolo 3, concernente l'avvalimento di Sogei Spa da parte del Ministero dell'istruzione, si provvederà nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente;
    le disposizioni di cui all'articolo 3-quater, nel disporre la mera proroga dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2019, hanno mero valore ordinamentale, limitandosi ad intervenire in materia di reclutamento del personale dell'AFAM, senza modificare le relative facoltà assunzionali né prevedere deroghe alle procedure autorizzatorie, con ciò non comportando nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    all'articolo 5, comma 2-ter, la riduzione del fondo per la formazione del personale docente di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n. 107 del 2015, disposta a copertura degli oneri dovuti all'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2017, relativa all'organizzazione dei concorsi per il reclutamento del personale docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, non compromette la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del fondo medesimo,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:
   Sisto 2.1, che è volta ad aumentare da due a tre il numero dei dipartimenti del Ministero dell'istruzione e a sopprimere la disposizione che fissa a venticinque il numero massimo di posizioni di livello dirigenziale generale del medesimo Ministero, senza tuttavia provvedere alla quantificazione dell'onere e alla relativa copertura finanziaria;
   Prisco 3.4, che è volta ad incrementare di tre posti dirigenziali di livello generale la dotazione organica del Ministero dell'istruzione, quantificando e coprendo il relativo onere in misura inferiore a quanto previsto, per lo stesso numero di posizioni, dall'articolo 2, comma 2, e dalla relazione tecnica;
   Mollicone 3-quater.01, la quale è volta all'istituzione di un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni digitali e della rete, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, senza prevedere alcuna copertura del relativo onere.

  Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   Sisto 1.4, che è volta a ridurre da 65 a 60 il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, riducendo conseguentemente la spesa autorizzata per l'attuazione dell'articolo 1 nel suo complesso. Al riguardo, appare necessario acquisire Pag. 100l'avviso del Governo in merito alla congruità dell'autorizzazione di spesa recata dalla proposta emendativa, in relazione alle modifiche apportate all'articolo 1 dalla medesima proposta emendativa;
   Sisto 2.2, che è volta a ridurre le dotazioni organiche del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, riducendo conseguentemente le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, comma 2, e all'articolo 3, comma 3-bis. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità dell'autorizzazione di spesa recata dalla proposta emendativa, in relazione alle modifiche apportate agli articoli 2 e 3 dalla medesima proposta emendativa;
   Sisto 2.3, la quale è volta a prevedere che il Ministero dell'università e della ricerca sia articolato in un massimo di tre dipartimenti, anziché in sei uffici dirigenziali generali, compreso il segretario generale. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Sisto 2.01, la quale istituisce il Ministero del cibo, al quale sono attribuite le competenze del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che viene soppresso, e quelle del Ministero dello sviluppo economico concernenti il settore agroalimentare. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame.

  Rileva infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative per le quali il relatore ha evidenziato la carenza o inidoneità della copertura. Inoltre, in mancanza di specifiche relazioni tecniche che consentano di escludere l'assenza di profili problematici dal punto di vista finanziario, esprime parere contrario anche sulle proposte emendative per le quali il relatore ha segnalato l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo.
  Esprime infine nulla osta su tutte le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore, preso atto dei chiarimenti della rappresentante del Governo, con riferimento alle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1, propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 3.4, e sugli articoli aggiuntivi 2.01 e 3-quater.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Propone altresì di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute in detto fascicolo.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 10.45.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 4 marzo 2020. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI, indi del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Antonio Misiani.

  La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.
Nuovo testo C. 2117 e abb., approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni II e XII).
(Seguito esame e rinvio).

Pag. 101

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 febbraio 2020.

  Il sottosegretario Antonio MISIANI avverte che la relazione tecnica, richiesta dalla Commissione bilancio nella seduta dello scorso 19 febbraio, è stata predisposta dal competente Ministero ma risulta tuttora al vaglio della Ragioneria generale dello Stato per l'espletamento della prescritta verifica.

  Claudio BORGHI (LEGA), presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016.
C. 2119 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Pietro NAVARRA (PD), relatore, ricorda che il testo del disegno di legge, già approvato senza modifiche dal Senato, ha ad oggetto la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016.
  In merito ai profili di quantificazione, non ha rilievi da formulare prendendo atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica in ordine agli oneri derivanti dalla cooperazione rafforzata prevista dall'Accordo, che graveranno esclusivamente sul bilancio dell'Unione Europea, e in particolare, dal funzionamento del Comitato misto, che sarà garantito da funzionari appartenenti alle istituzioni dell'Unione europea, le cui spese di missione saranno a carico del medesimo bilancio UE. Tutto ciò considerato, propone pertanto di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

  Il sottosegretario Antonio MISIANI, stante l'insussistenza di profili problematici dal punto di vista finanziario del provvedimento in esame, concorda con la proposta di parere favorevole del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi dell'America latina e dei Caraibi, dall'altra, fatto a Santo Domingo il 25 ottobre 2016.
C. 2122 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Beatrice LORENZIN (PD), relatrice, fa presente che il provvedimento è corredato di relazione tecnica riferita al testo originario. Passando all'esame dei contenuti dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, in merito ai profili di quantificazione evidenzia preliminarmente che l'Accordo, all'articolo 16, dispone espressamente che i contributi alla Fondazione sono versati su base volontaria, fatta salva la partecipazione al consiglio dei governatori, in merito alla quale la relazione tecnica fornisce elementi volti a suffragare la neutralità finanziaria di tale adempimento. Prende inoltre atto degli ulteriori elementi forniti dalla medesima relazione tecnica nonché delle rassicurazioni fornite dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato in merito all'individuazione della regione Lombardia quale partner strategico iniziale. Rileva tuttavia che il comma 2 del medesimo articolo 16 specifica che la Fondazione è «finanziata principalmente dai suoi membri», fra i quali, ai Pag. 102sensi dell'articolo 3, rientrano anche i singoli Stati membri dell'Unione europea, ossia anche la Repubblica italiana. Posto che il disegno di legge di ratifica non prevede alcun onere a carico dello Stato, e la relazione tecnica suffraga tale invarianza, reputa opportuno acquisire una conferma che la Repubblica italiana, quale membro della Fondazione, non provvederà, neanche a titolo volontario, al finanziamento della Fondazione stessa o al riconoscimento di misure in favore della stessa, al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 20 dell'Accordo, da cui possano derivare effetti di carattere finanziario.
  Riguardo al riconoscimento di privilegi ed esenzioni fiscali di cui all'articolo 20, prende atto che, ai sensi dell'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, ai relativi oneri si provvederà con apposito provvedimento legislativo.

  Il sottosegretario Antonio MISIANI assicura che dall'attuazione del provvedimento in oggetto non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato il carattere meramente volontario dei contributi versati dagli Stati membri, come specificato dall'articolo 16 dell'Accordo.

  Beatrice LORENZIN (PD), relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 2122 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi dell'America latina e dei Caraibi, dall'altra, fatto a Santo Domingo il 25 ottobre 2016;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che dal provvedimento in oggetto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato il carattere meramente volontario dei contributi versati dagli Stati membri, come specificato dall'articolo 16 dell'Accordo,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Antonio MISIANI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia, fatto a Roma il 16 aprile 2007.
C. 2123 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Fabio MELILLI (PD), relatore, fa presente che il testo originario del disegno di legge presentato al Senato (AS 1139), di iniziativa governativa, è corredato di relazione tecnica. Rammenta che nella scorsa legislatura l'Accordo in esame era stato incluso – insieme ad altri – in un disegno di legge di ratifica presentato dal Governo (AS 2813), di cui il Senato non ha concluso l'esame entro il termine della legislatura medesima. Passando all'esame delle disposizioni dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, segnala quanto segue.
  In merito ai profili di quantificazione, osserva preliminarmente che gli oneri stimati dalla relazione tecnica sono qualificati come «spese autorizzate» e, quindi, come limiti di spesa: in proposito ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo circa l'effettiva prudenzialità di configurare quali spese autorizzate – e non valutate – oneri derivanti da impegni obbligatori ai sensi di trattati internazionali, Pag. 103fra i quali, in particolare, le spese per missioni, che in analoghi provvedimenti sono configurate quali oneri valutati.
  Evidenzia inoltre come, in merito alla Commissione prevista dall'articolo 15 dell'Accordo, la relazione tecnica affermi che la stessa si riunisce ogni 3 anni, a decorrere dal terzo anno dalla ratifica degli Accordi: osserva che tale ipotesi, che condiziona la modulazione temporale del relativo onere, è riportata nella relazione tecnica ma non emerge espressamente dal testo degli Accordi né dal disegno di legge: la quantificazione appare quindi, a suo avviso, corretta nel presupposto – sul quale ritiene che andrebbe acquisita una conferma – che trovi effettiva applicazione la predetta ipotesi, relativa alla tempistica delle riunioni della Commissione. Rileva, sempre con riferimento alla menzionata Commissione, che la relazione tecnica provvede alla stima degli oneri per la sola ipotesi dell'invio dei commissari italiani nello Sri Lanka: andrebbero dunque, a suo parere, acquisiti dati ed elementi di quantificazione per le annualità in cui è prevista – viceversa – l'accoglienza in Italia dei commissari cingalesi. Prende atto dei restanti elementi ed ipotesi formulati dalla relazione tecnica, nonché di quanto stabilito dall'articolo 4 del disegno di legge di ratifica, in base al quale agli eventuali oneri relativi all'articolo 17 si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Per quanto attiene al profilo dell'imputazione temporale degli oneri, rinvia al successivo esame dei profili di copertura finanziaria.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 3, comma 2, stabilisce che all'onere derivante dagli articoli 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12 e 15 dell'Accordo oggetto di ratifica, pari a 185.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 195.400 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al triennio 2019-2021, che reca le necessarie disponibilità.
  In proposito, al fine della corretta determinazione della decorrenza dell'onere, reputa comunque necessario che il Governo confermi che la prima riunione con la Controparte si svolgerà nello Sri Lanka nell'anno 2021. Al riguardo, osserva, da un lato, che il provvedimento in esame risulta inserito nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ai sensi del quale «nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo», dall'altro, che il testo non precisa il carattere annuo degli oneri che decorrono dall'anno 2021. In tale quadro, anche in considerazione dell'avvenuta approvazione del testo da parte del Senato, ritiene opportuno non procedere ad una modifica formale della disposizione in commento, nel presupposto – sul quale ritiene tuttavia necessario acquisire una conferma del Governo – che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2019-2021 sia da intendersi riferito, in relazione alla copertura degli oneri a regime a decorrere dall'anno 2020, al nuovo bilancio triennale 2020-2022, e che gli oneri che decorrono dal 2021 presentano carattere annuo.

  Il sottosegretario Antonio MISIANI fa presente che la Commissione prevista dall'articolo 15 dell'Accordo, come indicato nella relazione tecnica, si riunirà ogni 3 anni alternativamente in Italia e nello Sri Lanka, osservando che la stessa, in particolare, si riunirà nello Sri Lanka nel 2021 e in Italia nel 2024 e con la medesima cadenza negli anni successivi. Rileva inoltre che la relazione tecnica provvede alla stima degli oneri per la sola ipotesi di invio di commissari italiani nello Sri Lanka, atteso che agli oneri di missione relativi all'invio in Italia di commissari dello Sri Lanka provvederà la rispettiva controparte. Chiarisce altresì che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2019-2021 di cui all'articolo 3, Pag. 104comma 2, è da intendersi riferito al bilancio per il triennio 2020-2022, in relazione alla copertura degli oneri a decorrere dall'anno 2020, e che gli oneri che decorrono dal 2021 devono intendersi a carattere annuo.

  Fabio MELILLI (PD), relatore, fermo restando che gli oneri relativi alle missioni del personale avrebbero potuto essere configurati come oneri valutati, anziché come limite massimo di spesa e purtuttavia, essendo il provvedimento già stato approvato dal Senato, non appare opportuno procedere, al fine di evitare un allungamento dei tempi di ratifica, ad una modifica dell'articolo 3, trattandosi comunque di oneri quantificati e coperti, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 2123 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia, fatto a Roma il 16 aprile 2007;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    la Commissione prevista dall'articolo 15 dell'Accordo, come indicato nella relazione tecnica, si riunirà ogni 3 anni alternativamente in Italia e nello Sri Lanka;
    in particolare, la predetta Commissione si riunirà nello Sri Lanka nel 2021 e in Italia nel 2024 e con la medesima cadenza negli anni successivi;
    la relazione tecnica provvede alla stima degli oneri per la sola ipotesi di invio di commissari italiani nello Sri Lanka, atteso che agli oneri di missione relativi all'invio in Italia di commissari dello Sri Lanka provvederà la rispettiva controparte;
    il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2019-2021 di cui all'articolo 3, comma 2, è da intendersi riferito al bilancio per il triennio 2020-2022, in relazione alla copertura degli oneri a decorrere dall'anno 2020;
    gli oneri che decorrono dal 2021 devono intendersi a carattere annuo;
   ritenuto che gli oneri relativi alle missioni del personale avrebbero potuto essere configurati come oneri valutati, anziché come limite massimo di spesa, e che tuttavia, essendo il provvedimento già stato approvato dal Senato, non appare opportuno procedere, al fine di evitare un allungamento dei tempi di ratifica, ad una modifica dell'articolo 3, trattandosi comunque di oneri quantificati e coperti,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Antonio MISIANI concorda con la proposta di parere del relatore.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), pur comprendendo la ratio sottesa all'esigenza di evitare un'ulteriore navette con l'altro ramo del Parlamento, ritiene tuttavia che i singoli organi parlamentari debbano sempre essere posti nelle condizioni di poter esercitare in piena autonomia e libertà di giudizio le funzioni inerenti agli ambiti di rispettiva competenza.

  Claudio BORGHI (LEGA), presidente, nel rilevare come la questione evocata dalla onorevole Comaroli attenga, nel caso di specie, a considerazioni di carattere meramente formale rispetto a specifiche disposizioni del testo, sottolinea tuttavia che gli oneri in oggetto risultano comunque adeguatamente quantificati e coperti.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Pag. 105

Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e le funzioni di rappresentanza dell'Unione nazionale mutilati per servizio.
Nuovo testo C. 1339.

(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Teresa MANZO (M5S), relatrice, fa presente che la proposta, di iniziativa parlamentare, non è corredata di relazione tecnica e che oggetto di esame è il testo risultante dagli emendamenti approvati in sede referente dalla XI Commissione nella seduta del 19 febbraio 2020. Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, in merito ai profili di quantificazione, al fine di suffragare la prevista neutralità finanziaria della proposta di legge, appare a suo avviso necessario, ai sensi dell'articolo 17, comma 6-bis, della legge n. 196 del 2009, acquisire elementi di valutazione riferiti al profilo finanziario delle disposizioni. In particolare, andrebbe chiarito se ai medici che vengono integrati nelle Commissioni spettino gettoni di presenza, compensi, indennità o emolumenti comunque denominati, ovvero rimborsi spese nei casi previsti dalla normativa vigente. Detti elementi informativi risultano a suo parere necessari anche perché nella proposta in esame, pur corredata di una previsione di invarianza, non è oggetto di disciplina l'eventuale remunerazione dell'attività prestata dai medici operanti su designazione dell'Unione nazionale mutilati per servizio.

  Il sottosegretario Antonio MISIANI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

  Claudio BORGHI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana.
Nuovo testo C. 1682.

(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 febbraio 2020.

  Il sottosegretario Antonio MISIANI avverte che la relazione tecnica predisposta dal competente Dicastero risulta tuttora al vaglio della Ragioneria generale dello Stato per l'espletamento della prescritta verifica.

  Claudio BORGHI, presidente, nel prendere atto di tale comunicazione, auspica che gli adempimenti in corso possano essere ultimati in maniera sollecita. Non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice della strada.
C. 24 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 febbraio 2020.

  Il sottosegretario Antonio MISIANI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica predisposta dal competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, unitamente alla nota della Ragioneria generale dello Stato, con la quale viene negativamente verificata la predetta relazione tecnica e sono evidenziate talune criticità dal punto di vista finanziario in merito a specifiche disposizioni del provvedimento (vedi allegato 2).

  Gabriele LORENZONI (M5S), relatore, preso atto della documentazione testé depositata Pag. 106dal Governo e delle criticità sotto il profilo finanziario in essa evidenziate, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 24 e abb.-A, recante modifiche al codice della strada;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e del contenuto della relazione tecnica, trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009 e negativamente verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze;
   considerato che, anche al fine di superare le criticità evidenziate dal Ministero dell'economia e delle finanze in sede di verifica della citata relazione tecnica:
    l'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1), che modifica l'articolo 7, comma 1, lettera d), del codice della strada, dando facoltà ai comuni di introdurre ulteriori fattispecie finalizzate a riservare stalli per la sosta a determinate categorie di utenti e/o di veicoli, pur estendendo le fattispecie oggi previste dal vigente comma 1 del dell'articolo 7 del codice della strada, non prevedendo un obbligo per i comuni, non comporta nuovi o maggiori oneri per i medesimi comuni in quanto deve essere attuato nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito dei bilanci dei comuni;
    all'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 2), al capoverso comma 9-ter, appare necessario introdurre la facoltà, anziché l'obbligo, per i comuni di delimitare le zone scolastiche, compatibilmente con l'equilibrio dei rispettivi bilanci, su tutto il territorio comunale, provvedendo conseguentemente alla soppressione del successivo capoverso comma 9-quater che fissa un termine entro il quale i comuni devono provvedere alla predetta delimitazione;
    appare necessario sostituire il numero 1) della lettera o) del comma 2 dell'articolo 1, che interviene sull'articolo 188, comma 1, del codice della strada, nel senso di prevedere la facoltà per gli enti proprietari della strada, compatibilmente con l'equilibrio dei propri bilanci, di allestire e mantenere apposite strutture nonché la segnaletica necessaria per la mobilità dei veicoli forniti del cosiddetto «permesso rosa»;
    appare altresì necessario, all'articolo 1, comma 2, lettera o), numero 3), modificare il capoverso comma 3-bis, prevedendo che gli enti proprietari della strada possono prevedere, compatibilmente con l'equilibrio dei propri bilanci, l'esenzione dal versamento della tariffa di sosta da parte delle persone con disabilità;
    le amministrazioni interessate potranno dare attuazione agli adempimenti previsti dall'articolo 1, comma 4, lettera a), che prevede che il collaudo dei veicoli adattati, ai fini dell'aggiornamento della carta di circolazione, deve essere completato entro 20 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria da inserire, dopo l'articolo 10, con riferimento al testo del provvedimento nel suo complesso;
    all'articolo 2, appare necessario provvedere alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1, lettera f) - che introduce l'obbligo di munire di cinture di sicurezza i veicoli di categoria M1 e M2 adibiti a scuolabus immatricolati in Italia o immatricolati all'estero e condotti da residenti in Italia – quantificati in 2,5 milioni di euro per un solo anno, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, imputando i predetti oneri all'ultimo anno del triennio 2020-2022, conseguentemente anticipando gli oneri medesimi dal 2024 al 2022;
    con riferimento all'articolo 2, comma 3, le campagne informative sul divieto, di cui all'articolo 173 del codice della strada, dell'utilizzo di smartphone, Pag. 107tablet e dispositivi analoghi durante la guida e sulle relative sanzioni, potranno essere realizzate con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza pregiudizio di altre iniziative di carattere obbligatorio già avviate o programmate, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria da inserire, dopo l'articolo 10, con riferimento al testo del provvedimento nel suo complesso;
    all'articolo 3 appare necessario aggiungere, in fine, il comma 2-bis, allo scopo di precisare che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti le modalità e i tempi di attuazione dell'articolo 41, comma 10, del codice della strada, come novellato dall'articolo 3, comma 1, lettera d), relativo alla durata minima di accensione della luce gialla dei semafori, in modo da assicurare che tale attuazione abbia luogo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un termine da definire con il medesimo decreto, nell'ambito delle ordinarie attività di manutenzione;
    appare necessario sopprimere l'articolo 5, comma 1, lettera m), che, modificando l'articolo 180, comma 8, del codice della strada, prevede, tra l'altro, la verifica telematica da parte dell'organo accertatore dei documenti di circolazione e di guida non esibiti, giacché risulta suscettibile di determinare, a carico dei comuni, oneri privi di quantificazione e copertura, dovuti al fatto che questi ultimi hanno accesso a titolo oneroso all'archivio nazionale dei veicoli e all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida;
    all'articolo 5, comma 1, lettera t), appare necessario sopprimere il numero 4), che prevede, tra l'altro, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provveda alla pubblicazione sul sito internet del medesimo Ministero, entro il 30 giugno di ogni anno, dei dati trasmessi in via telematica dagli organi accertatori delle violazioni al codice della strada, relativi all'entità delle sanzioni irrogate nell'anno precedente distinti per ciascuna tipologia di infrazione, giacché determina oneri pari a 1 milione di euro per la creazione di una nuova sezione nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti oltre ad oneri pari a 200 mila euro annui per la sua manutenzione e gestione;
    appare necessario modificare l'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 4), che sostituisce il comma 10 dell'articolo 80 del codice della strada, relativo al regime dei controlli in materia di imprese concessionarie dei servizi di revisione per i veicoli pesanti e le macchine agricole, in modo da coordinarlo con il contenuto del successivo comma 12 del medesimo articolo 80 che già affida ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione delle tariffe da porre a carico delle imprese concessionarie dei servizi di revisione per i controlli svolti nei loro confronti dal Dipartimento per i trasporti terrestri, prevedendo altresì che tali tariffe debbano consentire la copertura degli oneri derivanti dai controlli medesimi;
    appare necessario sopprimere l'articolo 7, recante disposizioni in materia di veicoli d'epoca o di interesse storico e collezionistico, suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
    infatti da un lato i commi 1 e 2 del citato articolo 7, estendendo l'ambito dei veicoli con caratteristiche atipiche, potrebbero determinare minori entrate per la finanza pubblica prive di idonea quantificazione e copertura;
    dall'altro i commi 3 e 4 del medesimo articolo 7, prevedendo l'esenzione totale dalla tassa automobilistica per i veicoli di interesse storico e collezionistico, la cui data di costruzione sia precedente di almeno venti anni a quella di richiesta per il riconoscimento della categoria in questione, comporta oneri quantificati dal testo in 2,05 milioni di euro annui – su cui la relazione tecnica non fornisce dati ed elementi di valutazione sia in relazione Pag. 108all'incremento dell'esenzione dalle tasse automobilistiche per i veicoli già compresi nell'ambito applicativo dell'agevolazione prevista a legislazione vigente sia in relazione all'ampliamento del novero dei veicoli esenti – coperti a valere sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, già destinato a interventi di interesse del medesimo Ministero previsti in provvedimenti di iniziativa governativa in corso di predisposizione;
    appare necessario sopprimere l'articolo 8, giacché, tra l'altro, prevede l'esenzione dal pagamento del pedaggio per i veicoli adibiti a soccorso nonché per i veicoli che svolgono funzione di ordine pubblico, sicurezza e soccorso, sia perché la relazione tecnica non fornisce elementi che consentano di verificare la corretta quantificazione degli oneri sia perché tali oneri sono coperti a valere sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, già destinato a interventi di interesse del medesimo Ministero previsti in provvedimenti di iniziativa governativa in corso di predisposizione;
    appare necessario introdurre una clausola di invarianza finanziaria al fine di prevedere che, fermi restando gli oneri coperti dal comma 3-bis dell'articolo 2, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
  esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE
  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   All'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:
    al capoverso comma 9-ter, sostituire la parola: delimitano con le seguenti: possono delimitare, compatibilmente con l'equilibrio dei rispettivi bilanci,;
    sopprimere il capoverso comma 9-quater.
   All'articolo 1, comma 2, lettera o), sostituire il numero 1) con il seguente: 1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti proprietari della strada possono allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle donne munite di permesso rosa, al fine di consentire e agevolare la mobilità delle stesse, secondo quanto stabilito nel regolamento.»
   All'articolo 1, comma 2, lettera o), numero 3), capoverso comma 3-bis, premettere le seguenti parole: Gli enti proprietari della strada possono prevedere, compatibilmente con l'equilibrio dei propri bilanci, che.
   All'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:
    al comma 1, lettera f), capoverso comma 7-bis, sostituire le parole: A decorrere dal 1o gennaio 2024 con le seguenti: A decorrere dal 1o gennaio 2022;
    aggiungere in fine il seguente comma: 3-bis. All'onere derivante dal comma 7-bis dell'articolo 172 del codice della strada, introdotto dal comma 1, lettera f), del presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia Pag. 109e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
   All'articolo 3, aggiungere, in fine, il seguente comma: 2-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità e i tempi di attuazione delle disposizioni di cui alla lettera d) del comma 1, in modo da assicurare che tale attuazione abbia luogo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un termine da definire con il medesimo decreto, nell'ambito delle ordinarie attività di manutenzione.
   All'articolo 5, comma 1, sopprimere la lettera m).
   All'articolo 5, comma 1, lettera t), sopprimere il numero 4).
   All'articolo 6, comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:
    al numero 4), sostituire il capoverso comma 10 con il seguente: «10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale effettua periodici controlli sulle officine delle imprese di cui al comma 8 del presente articolo e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sono effettuati, con le modalità di cui alla legge 1o dicembre 1986, n. 870, da personale del medesimo Dipartimento appositamente formato o abilitato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinate le modalità dei controlli, dei rimborsi e dei compensi, in ragione della complessità dei controlli, da riconoscere al personale che esegue l'ispezione.;
    dopo il numero 5) aggiungere il seguente:
     5-bis) il comma 12 è sostituito dal seguente: «12. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce le tariffe per le operazioni di revisione svolte dal Dipartimento per i trasporti terrestri e dalle imprese di cui al comma 8. Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le tariffe inerenti ai controlli periodici sulle officine e ai controlli a campione effettuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, ai sensi del comma 10, in modo da assicurare la copertura degli oneri derivanti dai predetti controlli. I relativi importi a carico delle officine dovranno essere versati in conto corrente postale e affluire all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capitolo 3566 dello stato di previsione dell'entrata, per essere riassegnati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i fini di cui al precedente periodo.
   Sopprimere l'articolo 7.
   Sopprimere l'articolo 8.
   Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
    10-bis. (Clausola di invarianza finanziaria). 1. Fermo restando quanto previsto dal comma 3-bis dell'articolo 2, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

  Il sottosegretario Antonio MISIANI concorda con la proposta di parere del relatore.

  Diego DE LORENZIS (M5S), nel lamentare la proposta di soppressione dell'articolo 5, comma 1, lettera m), contenuta nel parere formulato dal relatore, rileva come detto intervento non appaia tenere adeguatamente conto di quanto previsto, sul tema più generale dello scambio di dati ed informazioni tra pubbliche amministrazioni, dalla normativa vigente. In particolare, richiama al riguardo l'articolo 50, Pag. 110comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005, recante il codice dell'amministrazione digitale, ai sensi del quale in sostanza qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima. Richiama altresì il dettato dell'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, ai sensi del quale al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici.
  Esprime altresì perplessità in ordine alla proposta di integrale soppressione dell'articolo 7, giacché i commi 1 e 2 del medesimo articolo hanno ad oggetto anche le macchine agricole, che risultano già esentate a normativa vigente dal pagamento della tassa automobilistica di proprietà.

  Massimo GARAVAGLIA (LEGA) richiama l'attenzione del relatore e del rappresentante del Governo su talune disposizioni del provvedimento che, per quanto oggetto di parziale censura nella nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato in sede di verifica della relazione tecnica, a suo giudizio non appaiono comunque suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, prefigurando viceversa lo svolgimento di attività cui gli enti preposti già sono chiamati alla luce del quadro normativo vigente. Intende, in particolare, fare riferimento agli articoli 1, comma 2, lettera o), numero 3), 3, comma 1, lettere d) ed h), e 5, comma 1, lettera m), che riguardano – rispettivamente – l'esenzione dei veicoli al servizio di persone con disabilità dal pagamento della sosta tariffata o del parcheggio pubblico a pagamento, la durata minima di accensione della luce gialla dei semafori, l'estensione ad ulteriori categorie di veicoli della possibilità di circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, nonché la verifica telematica del possesso da parte dell'organo accertatore dei documenti obbligatori per la circolazione.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente, con riferimento alle osservazioni svolte dal deputato Garavaglia, si limita ad osservare che, laddove possibile, la proposta di parere del relatore è volta in realtà proprio a superare, tramite l'introduzione di specifiche condizioni poste ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, talune criticità evidenziate dal Ministero dell'economia e delle finanze. Segnala infatti che, con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera o), numero 3), la previsione normativa ivi contenuta viene conservata all'interno del testo del provvedimento, qualificandola tuttavia in termini facoltativi, anziché obbligatori, ciò al fine di assicurare che la sua attuazione possa avere luogo compatibilmente all'equilibrio dei bilanci degli enti locali interessati. Per quanto concerne, invece, l'articolo 3, comma 1, lettera d), rileva che la specifica condizione contenuta nella proposta di parere del relatore affida ad un apposito decreto ministeriale la determinazione delle modalità e dei tempi di attuazione delle misure relative alla durata minima di accensione della luce gialla dei semafori, in modo da assicurare che tale attuazione abbia luogo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un termine da definire con il medesimo decreto, nell'ambito delle ordinarie attività di manutenzione. Per quanto attiene invece alla disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere h), osserva che detta norma viene integralmente mantenuta nel testo del provvedimento, posto che le criticità evidenziate dalla nota della Ragioneria generale dello Stato fanno esclusivo riferimento alla necessità di Pag. 111espungere dalla sola relazione tecnica predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il richiamo alle maggiori entrate eventualmente rivenienti dall'applicazione della norma medesima, giacché queste ultime non potrebbero comunque essere imputate al bilancio dello Stato essendone beneficiari soggetti privati, quali i concessionari autostradali.
  Rileva, infine, che la proposta di soppressione dell'articolo 5, comma 1, lettera m), si rende necessaria alla luce del fatto che l'obbligo della verifica telematica da parte dell'organo accertatore dei documenti di circolazione e di guida non esibiti comporta all'evidenza l'insorgere di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che i comuni chiamati a darne applicazione hanno accesso all'archivio nazionale dei veicoli e all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida a titolo oneroso.

  Massimo GARAVAGLIA (LEGA), pur prendendo atto di tali precisazioni, ritiene comunque opportuno comprendere il giudizio complessivo del Governo in merito al provvedimento in esame.

  Il sottosegretario Antonio MISIANI fa presente che il Governo, come del resto emerge chiaramente dalla condivisione della proposta di parere dianzi formulata dal relatore, esprime apprezzamento per i contenuti del provvedimento in discussione, come risultante dalle specifiche condizioni apposte ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, auspicando nel positivo prosieguo del suo iter parlamentare.

  Felice Maurizio D'ETTORE (FI) concorda circa la proposta di soppressione dell'articolo 5, comma 1, lettera t), numero 4), giacché, come bene evidenziato nella relazione tecnica predisposta dal competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la creazione di una nuova sezione nel sito internet del medesimo Ministero destinata alla pubblicazione dei dati trasmessi in via telematica dagli organi accertatori delle violazioni al codice della strada, relativi all'entità delle sanzioni irrogate nell'anno precedente distinti per ciascuna tipologia di infrazione, risulta chiaramente suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di adeguata copertura.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) dissente dalla valutazione da ultimo richiamata dal deputato D'Ettore, posto che in occasione dell'esame di provvedimenti che prevedevano analoghi adempimenti da parte di pubbliche amministrazioni in passato nulla si è obiettato circa l'onerosità delle relative disposizioni.

  Massimo GARAVAGLIA (LEGA) esprime altresì rammarico per la proposta di soppressione dell'articolo 8 del provvedimento in esame, volto a prevedere l'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale per i veicoli adibiti a soccorso nonché per i veicoli che svolgono funzione di ordine pubblico, sicurezza e soccorso, rilevando come tale finalità appaia del tutto condivisibile e meritevole di una pronta realizzazione.

  Gabriele LORENZONI (M5S), relatore, osserva che la soppressione del citato articolo 8 risulta motivata da considerazioni di natura esclusivamente finanziaria, giacché, come in precedenza rilevato, da un lato la relazione tecnica non fornisce elementi che consentano di verificare la corretta quantificazione degli oneri, dall'altro tali oneri sono coperti a valere sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, già destinato a interventi di interesse del medesimo Ministero previsti in provvedimenti di iniziativa governativa in corso di predisposizione.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), anche in ragione delle argomentate considerazioni critiche svolte nel corso della presente discussione dal collega Garavaglia, preannunzia il voto contrario del gruppo della Lega sulla proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.10.

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DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 4 marzo 2020. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Antonio Misiani.

  La seduta comincia alle 15.10.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera.
Atto n. 138.

(Rilievi alla VIII Commissione).
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 febbraio 2020.

  Il sottosegretario Antonio MISIANI precisa che all'articolo 1 le modifiche apportate al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante il Codice dell'ambiente, rivestono carattere prevalentemente ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendosi le attività da esse previste essere svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Chiarisce inoltre che all'articolo 3, comma 1, la proroga dell'adeguamento alle nuove prescrizioni sul rendimento di combustione per gli impianti in esercizio al 19 dicembre 2017, risulta compatibile con la normativa comunitaria e non risulta suscettibile di determinare possibili contenzioni con oneri a carico della finanza pubblica. Segnala, infatti, che da un lato il tema del controllo della combustione costituisce un aspetto non disciplinato dall'ordinamento comunitario ma ricadente nel complesso delle prescrizioni operative dettate dalla normativa nazionale in relazione a tutti gli impianti di combustione. Dall'altro lato, rileva che la disposizione in esame, disciplinando in modo preciso le tempistiche di adeguamento degli impianti esistenti alle prescrizioni sul controllo della combustione introdotte dal decreto legislativo n. 183 del 2017, permetterà anzi di superare gli attuali rischi di contenzioso dovuti all'assenza di un regime transitorio.

  Gabriele LORENZONI (M5S), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera (Atto n. 138);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    all'articolo 1, le modifiche apportate al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante il Codice dell'ambiente, rivestono carattere prevalentemente ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendosi le attività da esse previste essere svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
    all'articolo 3, comma 1, la proroga dell'adeguamento alle nuove prescrizioni sul rendimento di combustione per gli impianti in esercizio al 19 dicembre 2017, Pag. 113risulta compatibile con la normativa comunitaria e non risulta suscettibile di determinare possibili contenzioni con oneri a carico della finanza pubblica;
    da un lato, infatti, il tema del controllo della combustione costituisce un aspetto non disciplinato dall'ordinamento comunitario ma ricadente nel complesso delle prescrizioni operative dettate dalla normativa nazionale in relazione a tutti gli impianti di combustione;
    dall'altro lato, la disposizione in esame, disciplinando in modo preciso le tempistiche di adeguamento degli impianti esistenti alle prescrizioni sul controllo della combustione introdotte dal decreto legislativo n. 183 del 2017, permetterà anzi di superare gli attuali rischi di contenzioso dovuti all'assenza di un regime transitorio,

VALUTA FAVOREVOLMENTE
  lo schema di decreto».

  Il sottosegretario Antonio MISIANI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/410, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato.
Atto n. 156.

(Rilievi alla VIII Commissione).
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 26 febbraio 2020.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente, non essendo ancora pervenuto il prescritto parere della Conferenza Stato-Regioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Atto n. 145.

(Rilievi alla II Commissione).
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 febbraio 2020.

  Il sottosegretario Antonio MISIANI, con riferimento alle modifiche introdotte all'articolo 6 del decreto del Ministro della Giustizia 12 agosto 2015, n. 144, precisa che il rimborso delle sole spese di trasferta, eventualmente spettante ai componenti non residenti a Roma che partecipano alle sedute della commissione di valutazione composta da tre avvocati iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e da due professori universitari di ruolo, graverà sul bilancio del Consiglio Nazionale Forense, escludendosi, pertanto, qualsiasi ricaduta sul bilancio del Ministero della Giustizia. Per quanto attiene alla gestione informatica dell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti necessari per la nomina a membro della succitata commissione, individuati secondo le previsioni del novellato comma 4 dell'articolo 6, assicura che gli adempimenti ad essa connessi potranno essere svolti dalle articolazioni ministeriali senza ulteriori aggravi di spesa, posto che tra i compiti di natura istituzionale di questa ultima rientrano la tenuta e la gestione di Pag. 114albi, elenchi e registri degli ordini e associazioni professionali. Segnala, infine, che ogni attività collegata al funzionamento e aggiornamento del citato elenco potrà pertanto essere espletata mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), presidente e relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Atto n. 145);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    con riferimento alle modifiche introdotte all'articolo 6 del decreto del Ministro della Giustizia 12 agosto 2015, n. 144, il rimborso delle sole spese di trasferta, eventualmente spettante ai componenti non residenti a Roma che partecipano alle sedute della commissione di valutazione composta da tre avvocati iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e da due professori universitari di ruolo, graverà sul bilancio del Consiglio Nazionale Forense, escludendosi, pertanto, qualsiasi ricaduta sul bilancio del Ministero della Giustizia;
    per quanto attiene alla gestione informatica dell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti necessari per la nomina a membro della succitata commissione, individuati secondo le previsioni del novellato comma 4 dell'articolo 6, si assicura che gli adempimenti ad essa connessi potranno essere svolti dalle articolazioni ministeriali senza ulteriori aggravi di spesa, posto che tra i compiti di natura istituzionale di queste ultime rientrano la tenuta e la gestione di albi, elenchi e registri degli ordini e associazioni professionali;
    ogni attività collegata al funzionamento e aggiornamento del citato elenco, pertanto, potrà essere espletata mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

VALUTA FAVOREVOLMENTE
  lo schema di decreto ministeriale».

  Il sottosegretario Antonio MISIANI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2018/645 che modifica la direttiva 2003/59/CE, relativa alla quantificazione iniziale e alla formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida.
Atto n. 149.

(Rilievi alla IX Commissione).
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 febbraio 2020.

  Il sottosegretario Antonio MISIANI, essendo in corso di perfezionamento le relative attività istruttorie, chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento.

Pag. 115

  Giuseppe BUOMPANE, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2109, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
Atto n. 148.

(Rilievi alla IX Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Giorgio LOVECCHIO (M5S), relatore, ricorda che il provvedimento, adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 117 del 2019 (Legge di delegazione europea 2018), ha ad oggetto l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2019 che modifica la direttiva 98/41/CE, relativa alle disposizioni alla registrazione delle persone a bordo delle navi passeggeri da e verso gli Stati membri, e la direttiva 2010/65/UE relativa alle modalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri.
  In merito ai profili di quantificazione, osserva che le disposizioni in esame disciplinano le modalità di registrazione delle persone a bordo delle navi passeggeri da e verso gli Stati membri, nonché le modalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri.
  Fa presente che la relazione tecnica afferma che le innovazioni del quadro normativo e l'attuazione degli adempimenti dallo stesso discendenti prevedono l'impiego di risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Con riferimento all'articolo 4, relativo al conteggio delle persone a bordo il cui numero va dichiarato nell'interfaccia unica nazionale ovvero, nei soli casi espressamente previsti, tramite il sistema di identificazione automatica (AIS) di bordo, la relazione tecnica afferma che i sistemi utilizzati sono già esistenti e operativi e non necessitano di implementazione per assolvere alle funzioni previste, mentre, per quanto riguarda l'articolo 10, relativo allo svolgimento dei controlli, la relazione tecnica precisa che le attività ispettive in questione già rientrano nell'ambito dei controlli inerenti la sicurezza della navigazione, ad opera del Corpo delle Capitanerie di porto. In proposito, non ha osservazioni da formulare, alla luce dei chiarimenti sopra indicati e tenuto conto che, più in generale, gli adempimenti per la registrazione dei passeggeri sono posti a carico di soggetti privati.
  Con riguardo all'articolo 11, in materia di sanzioni, prende infine atto di quanto affermato dalla relazione tecnica in merito alla competenza attribuita al Capo del compartimento marittimo in tema di illeciti amministrativi, ossia che l'amministrazione è in grado di farvi fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, già esercitando competenze sanzionatorie per altre materie ed essendo quindi dotata di uffici che, per competenze e dotazioni, sono in grado di svolgere la funzione in esame. In merito ai profili di copertura finanziaria, in considerazione del contenuto dell'articolo 14, volto esclusivamente ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto, andrebbe valutata, a suo avviso, l'opportunità di riformularne la rubrica, sostituendo le parole: «Disposizioni finanziarie» con le seguenti: «Clausola di invarianza finanziaria». Tutto ciò considerato, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma Pag. 1162, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2109, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Atto n. 148);
   ritenuto che, in considerazione del contenuto dell'articolo 14, volto esclusivamente ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto, appare necessario riformularne la rubrica, sostituendo le parole: «Disposizioni finanziarie» con le seguenti: «Clausola di invarianza finanziaria»,

VALUTA FAVOREVOLMENTE
  lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
   All'articolo 14, sostituire la rubrica con la seguente: Clausola di invarianza finanziaria».

  Il sottosegretario Antonio MISIANI, nel convenire circa l'opportunità, evidenziata dal relatore, di riformulare la rubrica dell'articolo 14, concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/822, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica.
Atto n. 152.

(Rilievi alla VI Commissione).
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 26 febbraio 2020.

  Il sottosegretario Antonio MISIANI, essendo in corso di perfezionamento le relative attività istruttorie, chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro.
Atto n. 153.

(Rilievi alle Commissioni XI e XII).
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 26 febbraio 2020.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente, non essendo ancora pervenuto il prescritto parere della Conferenza Stato-Regioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.
Atto n. 158.

(Rilievi alla X Commissione).
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 26 febbraio 2020.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente, non essendo ancora pervenuto il prescritto parere Pag. 117della Conferenza unificata, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale.
Atto n. 147.

(Rilievi alla X Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Daniela TORTO (M5S), relatrice, ricorda che lo schema in esame reca attuazione della direttiva europea 2019/692 di modifica alla precedente direttiva 2009/73 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale. Il presente schema di decreto è predisposto in base alla delega di cui all'articolo 25 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, legge di delegazione europea 2018.
  Fa presente che le norme recanti profili di carattere finanziario ampliano principalmente le competenze dell'Autorità ARERA, che è inclusa nel perimetro consolidato delle amministrazioni pubbliche anche se si finanzia con contributi a carico dei soggetti esercenti dei tre settori regolati soggetti a contribuzione, ovvero energia elettrica e gas, idrico, ciclo gestione dei rifiuti. Tuttavia, posto che l'articolo 4 prevede che l'attuazione del provvedimento dovrà avvenire attraverso le sole risorse disponibili a legislazione vigente, che quindi impedirebbe aumenti della contribuzione, ritiene che andrebbe in ogni caso confermato che l'Autorità possa adempiere alle nuove competenze ad invarianza di risorse. Segnala a tale proposito che non sono forniti dalla relazione tecnica elementi specifici idonei a dimostrare l'adeguatezza delle risorse disponibili presso l'Autorità.

  Il sottosegretario Antonio MISIANI, si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.20.

RELAZIONI AL PARLAMENTO

  Mercoledì 4 marzo 2020. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Antonio Misiani.

  La seduta comincia alle 15.20.

Relazione sugli indicatori di benessere equo e sostenibile 2020.
Doc. LIX, n. 2.

(Esame ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del Regolamento e rinvio).

  Giuseppe BUOMPANE, presidente, avverte che la relazione in discussione sarà esaminata ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento della Camera dei deputati. Ricorda altresì che, ai sensi del citato articolo 124, le relazioni presentate dal Governo sono assegnate alla Commissione competente per materia e che, su ciascun documento, la Commissione nomina un relatore. Rammenta, infine, che l'esame può concludersi con la votazione di una risoluzione da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 117 del Regolamento medesimo.

  Gabriele LORENZONI (M5S), relatore, fa presente che la Relazione 2020 sugli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES) aggiorna le previsioni sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio 2020-2022, mentre il quadro programmatico per il successivo triennio sarà presentato dal Governo nell'Allegato BES che accompagna il Documento di economia e finanza (DEF), previsto per aprile 2020. Tanto premesso, segnala quindi quanto segue.Pag. 118
  I dodici indicatori su cui verte la Relazione, selezionati nel 2017 dal Comitato BES, afferiscono a otto dei dodici domini del benessere individuati dalla metodologia seguita dall'ISTAT nei propri rapporti BES.
  Il documento all'esame del Parlamento è strutturato in quattro sezioni. La sezione I illustra brevemente i dodici indicatori BES e sintetizza i principali risultati della Relazione. Nella sezione II vengono descritte le misure introdotte con la legge di bilancio per il 2020 che sono ritenute rilevanti per i domini BES, unitamente a tre focus di approfondimento. Nella sezione III a ciascun indicatore BES è dedicato un paragrafo che include un'analisi statistica descrittiva e, per gli indicatori per cui è attualmente possibile effettuare delle previsioni o delle valutazioni di impatto, l'andamento nel periodo 2019-2022. Nella sezione IV, infine, è riportato un approfondimento dedicato all'indice di efficienza della giustizia civile.
  In linea generale, il documento evidenzia che la legge di bilancio per il 2020 e gli altri provvedimenti di recente approvati dal Parlamento coinvolgono tutti i principali aspetti del benessere equo e sostenibile, dall'inclusione sociale all'ambiente, dalla famiglia al reddito disponibile, dalla salute alla sicurezza. Nel corso del triennio 2016-2018, per i quali si hanno a disposizione dati definitivi forniti dall'ISTAT, gli indicatori BES mostrano andamenti differenziati, ma nel complesso è possibile tracciare un percorso di miglioramento che dovrebbe rafforzarsi nell'orizzonte temporale della legge di bilancio per il 2020.
  Con riferimento al dominio «Benessere economico», l'indicatore «reddito medio disponibile aggiustato pro capite», che comprende i benefici erogati alle famiglie tramite le politiche pubbliche, stimato in aumento di 1,6 punti percentuali nel 2019, è previsto crescere del 2,2 per cento nel 2020, del 2,7 nel 2021 e del 1,8 nel 2022, con un incremento di oltre 1.500 euro rispetto al 2019, quando era pari a poco più di 23.000 euro. L'indice di disuguaglianza del reddito disponibile, misurata dal rapporto fra il quintile più alto e quello più basso, è previsto in discesa dal livello di 6,0 per cento del 2018 a quota 5,6 per cento nel 2021 e 2022. Anche per il terzo indicatore di benessere economico monitorato nella Relazione, la povertà assoluta, si prevede un marcato miglioramento.
  Le misure più rilevanti in termini di potenziale impatto sugli indicatori che afferiscono al benessere economico riguardano: la riduzione della pressione fiscale (sterilizzazione della clausola di salvaguardia IVA e Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti); gli investimenti pubblici (Fondo investimenti amministrazioni centrali con una dotazione complessiva di 20,8 miliardi di euro per gli anni dal 2020 al 2034); la competitività, lo sviluppo e le imprese (proroga detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica e di ristrutturazione edilizia; transizione 4.0; credito d'imposta per investimenti in ricerca, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese; nuova Sabatini; proroga del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno; fondo «Cresci al Sud»; rifinanziamento degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi; sport bonus); il pubblico impiego, la famiglia e le prestazioni sociali.
  Passando al dominio «Salute», i due indicatori monitorati nella Relazione sono la «speranza di vita in buona salute alla nascita» e la «popolazione adulta in eccesso di peso o obesa». Durante l'ultimo decennio, il primo dei due indicatori è salito sensibilmente dal 2009 al 2016, passando da 56,4 a 58,8 anni, per poi ridursi lievemente nei due anni successivi, a 58,5 nel 2018. Lungo tutto il periodo considerato, invece, la speranza di vita alla nascita ha seguito un trend crescente, passando da 81,4 anni nel 2009 a 83 nel 2018. Il secondo indicatore, l'eccesso di peso, invece, dal 2016 è stabile e pari al 44,8 per cento della popolazione residente in Italia.
  Le misure presenti nella legge di bilancio per il 2020 da un lato favoriscono il Pag. 119miglioramento delle infrastrutture sanitarie e aumentano la disponibilità delle apparecchiature mediche, d'altro incrementano le risorse per la formazione specialistica dei medici. La legge di bilancio interviene anche con l'abolizione della quota fissa di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie («superticket»), rendendone più facile l'accesso agli utenti, e con l'introduzione di misure volte a ridurre il consumo di zuccheri e di tabacco (cosiddetta Sugar tax e accise sul tabacco) e a promuovere una maggiore disponibilità di impianti sportivi (sport bonus). Sono da ritenere rilevanti per il dominio «Salute» anche le misure introdotte per l'ambiente.
  Con riferimento al dominio «Istruzione e formazione» è stato individuato l'indicatore «uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione». La percentuale di giovani che escono prematuramente dalla formazione è scesa sensibilmente fino al 2016, passando dal 22,1 per cento nel 2005 al 13,8 per cento. Nell'ultimo biennio per cui si hanno dati ufficiali, tuttavia, essa è risalita, al 14,5 per cento nel 2018. L'analisi contenuta nella Relazione mostra che l'incremento dell'uscita precoce è probabilmente dovuto ad un travaso verso l'occupazione.
  La legge di bilancio per il 2020 prevede nuove risorse per gli insegnanti di sostegno, per le retribuzioni dei docenti e per la loro formazione. Inoltre, si incrementano le risorse per borse di studio universitarie e si introducono miglioramenti per gli Istituti tecnici superiori, dotandoli anche di risorse aggiuntive per investimenti.
  Per il dominio «Lavoro e conciliazione dei tempi di vita» gli indicatori di riferimento sono il «tasso di mancata partecipazione al lavoro» e il «rapporto tra tasso di occupazione delle donne 25-49 anni con figli in età prescolare e delle donne senza figli». Per il primo indicatore le proiezioni indicano una discesa fino al 17,7 per cento nel 2022. Ciò riporterebbe il Paese ad un livello intermedio fra quello del 2010 e quello del 2011, ma ancora superiore ai livelli pre-crisi (14,5 per cento nel 2006). Il secondo indicatore mostra qualche criticità negli anni più recenti, nel senso che l'occupazione delle donne senza figli è salita relativamente di più di quella delle donne con figli.
  Le misure più rilevanti per favorire le assunzioni intervengono sia dal lato della domanda di lavoro, attraverso gli incentivi per le assunzioni o gli sgravi contributivi, sia dal lato dell'offerta, con misure a favore della famiglia.
  Con riferimento al dominio «Sicurezza» l'indicatore prescelto è «l'indice di criminalità predatoria» che sintetizza tre sotto-indicatori: il numero di rapine, furti in abitazione e borseggi per mille abitanti. Avendo raggiunto un massimo di 24,8 nel 2014, l'indice è sceso a 18,8 nel 2018.
  La legge di bilancio per il 2020 finanzia nuove assunzioni nelle Forze di polizia e prevede risorse aggiuntive per il lavoro straordinario. Inoltre, è prevista la proroga fino al 31 dicembre 2020 dell'impiego di un contingente di 7.050 unità di personale militare appartenente alle Forze Armate per il controllo del territorio, in concorso con le Forze di polizia.
  Per quanto riguarda il dominio «Politica e istituzioni» l'indicatore selezionato è l'indice di «efficienza della giustizia civile», ossia la durata media dei processi civili: dopo il picco di 505 giorni registrato nel 2014, l'indicatore è sceso a 429 giorni nel 2018.
  In prospettiva, un contributo alla riduzione della durata dei procedimenti civili potrà venire dall'aumento della dotazione organica del personale di magistratura finanziato con la legge di bilancio per il 2019. Positive ricadute si avranno anche dall'introduzione, nella legge di bilancio per il 2020, di una maggiore flessibilità delle piante organiche a livello distrettuale, dalle previste assunzioni di personale amministrativo per il triennio 2019-2021 e dalla digitalizzazione del processo civile telematico presso la Corte di cassazione e gli Uffici del giudice di pace.
  Con riferimento al dominio «Ambiente» l'indicatore selezionato è «emissioni pro capite di CO2 e altri gas climalteranti». Negli anni recenti tale indicatore ha registrato una significativa diminuzione, passando da un livello di 9,6 tonnellate Pag. 120nel 2008 ad un minimo di 7,2 nel 2014. Con la ripresa dell'economia, il valore è lievemente risalito a 7,4 nel triennio 2015-2017. Secondo dati provvisori, esso sarebbe diminuito, nel 2018, a 7,3. Le stime presenti nella Relazione indicano che le emissioni pro capite di CO2 diminuiranno ulteriormente nel prossimo triennio, da 7,3 tonnellate nel 2018 a 7,1 tonnellate nel 2021 e 2022.
  Le misure previste dalla legge di bilancio, dal decreto fiscale, dal decreto clima e dal decreto Milleproroghe, da un lato promuovono interventi per l'efficientamento energetico degli edifici e delle scuole, d'altro lato incentivano l'uso di veicoli a basse o zero emissioni e prevedono una serie di interventi volti a favorire l'adozione di strategie produttive ecosostenibili da parte delle imprese. Sono stanziate risorse, per poco meno di 60 miliardi di euro per gli anni 2020-2034, a favore di investimenti sostenibili nell'ambito del Green New Deal e per gli investimenti «verdi» da parte delle amministrazioni centrali, i comuni, le regioni, le province e le città metropolitane.
  Infine, la Relazione monitora l'indice di «abusivismo edilizio» all'interno del dominio «Paesaggio e patrimonio culturale». Dopo un biennio di sostanziale stazionarietà, il numero di costruzioni abusive per cento costruzioni edificate legalmente nel corso del 2018 è diminuito rispetto all'anno precedente, pur rimanendo ad un livello più che doppio rispetto al punto di minimo della serie registrato nel 2007. Permane anche nel 2018 un'ampia eterogeneità dell'indicatore tra le cinque ripartizioni territoriali.
  Nella legge di bilancio non sono presenti misure indirizzate direttamente al fenomeno dell'abusivismo, ma sono introdotte varie misure che favoriscono la sostenibilità del territorio, la rigenerazione e il decoro urbano, la riforestazione, la creazione delle zone economiche ambientali (ZEA) e la messa in sicurezza del territorio e degli edifici.
  Nell'esprimere parere favorevole sulla Relazione in esame, segnala che nella prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si potrà valutare l'opportunità di svolgere, come già avvenuto lo scorso anno, un breve ciclo di audizioni sulla predetta Relazione.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.30.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.
Nuovo testo C. 2117 e abb., approvato dal Senato.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 315 del 30 gennaio 2020, dopo la pagina 13 aggiungere la seguente:

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