CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 marzo 2020
337.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 68

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 4 marzo 2020. — Presidenza del vicepresidente, Franco VAZIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Giorgis.

  La seduta comincia alle 15.15.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 novembre 2016.
C. 2091 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giulia SARTI (M5S), relatrice, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla III Commissione, del disegno di legge C. 2091 recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 novembre 2016». Il Protocollo costituisce lo strumento giuridico per consentire all'Ecuador di aderire al citato accordo commerciale (cosiddetto «accordo multipartito»), successivamente alla sua conclusione avvenuta il 26 giugno 2012. Ricordo a tale proposito che l'Ecuador, dopo essersi ritirato dai negoziati nel corso del 2009, ha chiesto in un secondo momento di poterli riavviare per diventare Parte dell'Accordo commerciale UE-Colombia e Perù. Le trattative Pag. 69sono state formalizzate con la firma del Protocollo di adesione, la cui ratifica è oggi al nostro esame.
  Evidenzia che l'accordo multipartito, che rappresenta uno strumento importante per la crescita e lo sviluppo dell'integrazione regionale, costituisce un pilastro della strategia dell'UE per rafforzare i legami politici, economici e culturali con l'America Latina ed è un fondamentale strumento di promozione dei princìpi democratici, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani (clausola essenziale dell'accordo). Sul piano commerciale e degli investimenti, l'accordo istituisce un importante quadro giuridico per la liberalizzazione degli scambi di merci, servizi e capitali tra le Parti, prevedendo una progressiva e reciproca liberalizzazione degli scambi grazie all'eliminazione dei dazi su tutti i prodotti industriali e della pesca e un miglioramento dell'accesso al mercato dei prodotti agricoli. L'accordo, inoltre, rappresenta un solido quadro giuridico per settori importanti come quelli degli appalti pubblici, dei servizi e degli investimenti, facilitando la riduzione delle barriere tecniche e stabilendo una disciplina comune in materia di diritti di proprietà intellettuale, trasparenza e concorrenza. Rammento che l'Italia ha depositato lo strumento di ratifica il 5 ottobre 2015 in virtù dell'autorizzazione alla ratifica concessa con legge 24 luglio 2015, n. 120.
  Con riguardo al contenuto del protocollo, composto da 29 articoli, suddivisi in 11 sezioni e XX allegati, segnala che esso è volto ad introdurre le necessarie modifiche al testo dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, in virtù dell'adesione dell'Ecuador. Faccio presente in particolare che la Sezione I, costituita dal solo articolo 1, stabilisce che l'Ecuador diviene Parte dell'accordo, mentre la Sezione II (articolo 2) stabilisce le modifiche introdotte nel testo dell'Accordo, in conformità all'allegato I del protocollo. Tali modifiche comprendono, tra l'altro, l'aggiunta della Repubblica dell'Ecuador tra i firmatari dell'accordo, la designazione della città di Quito come sede, a rotazione, per le riunioni del comitato per il commercio, l'aggiunta delle definizioni specifiche previste dall'ordinamento dell'Ecuador e delle autorità ecuadoriane competenti a dare attuazione all'accordo, nonché l'elenco dei servizi oggetto di reciproca liberalizzazione con l'UE.
  Rammenta che la Sezione III, composta dagli articoli da 3 a 5, introduce modifiche all'allegato I dell'accordo, per riportarvi tra l'altro la descrizione dei dazi soppressi con i relativi periodi di soppressione progressiva e l'indicazione dei contingenti tariffari relativi a merci specifiche tra l'UE e l'Ecuador.
  Rileva che la sezione IV, composta dal solo articolo 6, stabilisce che l'allegato II dell'accordo viene modificato in conformità all'allegato VI del protocollo, per tenere conto dell'adesione dell'Ecuador con riferimento alle regole d'origine. Le successive sezioni V e VI introducono modifiche all'accordo sia in materia di misure di salvaguardia agricola sia in materia di misure sanitarie e fitosanitarie.
  Con riguardo alla sezione VII (articoli da 10 a 19), ricorda che essa aggiorna i relativi allegati dell'accordo con riguardo a scambi di servizi, stabilimento e commercio elettronico, ivi compreso l'elenco di impegni che, in coerenza con le disposizioni costituzionali e giuridiche, regolano la presenza temporanea in Ecuador di persone fisiche per motivi professionali e la loro compatibilità con gli impegni presi a livello multilaterale.
  Le successive sezioni VIII e IX aggiornano l'accordo rispettivamente con riguardo agli appalti pubblici (introducendo la descrizione per l'Ecuador degli appalti compresi nell'accordo e di quelli esclusi, nonché l'elenco delle amministrazioni e delle stazioni appaltanti), e alle indicazioni geografiche (introducendo i prodotti dell'Ecuador che figurano tra le indicazioni geografiche). La sezione X (articolo 26) prevede che la dichiarazione comune della Colombia, del Perù e dell'Unione europea contenuta nell'accordo sia integrata con le dichiarazioni dell'Ecuador e dell'Unione Pag. 70europea (che riguardano precisazioni relative ai diritti di proprietà intellettuale e all'accesso al mercato). La sezione XI (articoli da 27 a 29) contiene infine le disposizioni generali e finali.
  Passando al disegno di legge di ratifica, segnala che esso si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3, in particolare, pone una clausola d'invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della legge di ratifica non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge.
  Ciò premesso, propone di esprime sul provvedimento parere favorevole.

  Franco VAZIO, presidente, chiede se vi siano obiezioni a procedere sin dalla seduta odierna alla votazione sulla proposta di parere della relatrice.

  Flavio DI MURO (LEGA) ritiene più opportuno che, se non vi sia urgenza di ratificare il provvedimento, la Commissione si esprima sullo stesso nel corso della prossima seduta.

  Franco VAZIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 1o luglio 2019.
C. 2322 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Franco VAZIO, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Soverini, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere, del disegno di legge C. 2322 recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 1o luglio 2019.
  Evidenzia che tale accordo è volto fornire un'adeguata cornice giuridica per l'avvio di forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati contraenti, al fine di consolidare le rispettive capacità difensive, di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza, nonché di indurre positivi effetti, indiretti, nei settori produttivi e commerciali coinvolti dei due Paesi.
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una descrizione del contenuto dell'accordo, composto da 12 articoli preceduti da un breve preambolo, con riferimento alle competenze della Commissione Giustizia segnala che l'articolo 4 disciplina le questioni attinenti alla giurisdizione. In particolare, si riconosce allo Stato ospitante il diritto di giurisdizione nei confronti del personale ospitato per i reati commessi nel proprio territorio e puniti secondo la propria legge. Lo Stato inviante, invece, conserva il diritto di giurisdizione, in via prioritaria, nei confronti del proprio personale, sia esso civile o militare, per i reati commessi dal medesimo personale che minacciano la sua sicurezza o il suo patrimonio e per quelli commessi intenzionalmente o per negligenza nell'esecuzione o in relazione con il servizio. Qualora il personale ospitato venga coinvolto in eventi per i quali la legislazione della Parte ospitante preveda l'applicazione della pena capitale o di altre sanzioni in contrasto con i princìpi fondamentali e l'ordinamento giuridico della Parte inviante, tali pene e sanzioni non saranno irrogate e, se già irrogate, non saranno eseguite.
  Ricorda che, ai sensi dell'articolo 5 in caso di danni causati dalla Parte inviante alla Parte ospitante in occasione di attività previste dall'Accordo o connesse alle stesse, il risarcimento sarà garantito dalla Parte inviante previo accordo tra le Parti. Qualora le Parti siano congiuntamente Pag. 71responsabili di perdite o di danni causati in relazione alle attività svolte nell'ambito dell'Accordo, le Parti, previa intesa, rimborseranno tali perdite o danni.
  Segnala inoltre che l'articolo 7 riguarda la protezione della proprietà intellettuale (compresi i brevetti), che le Parti si impegnano a garantire ai sensi delle rispettive normative nazionali e degli accordi internazionali in materia da loro sottoscritti nonché, per la Parte italiana, degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
  Quanto al contenuto del disegno di legge, segnala che esso si compone di 5 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, relative alle consultazioni tra le Parti, mentre l'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria dove viene ribadita la neutralità finanziaria delle restanti disposizioni dell'accordo in esame. Agli oneri eventualmente derivanti da spese mediche, risarcimento dei danni e protocolli aggiuntivi (di cui, rispettivamente agli articoli 3, paragrafo 1, lettera b), 5 e 11 dell'Accordo) si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. L'articolo 5, infine, stabilisce che la legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.20.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 4 marzo 2020. — Presidenza del vicepresidente, Franco VAZIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Giorgis.

  La seduta comincia alle 15.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.
Atto n. 151.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 26 febbraio scorso.

  Franco VAZIO, presidente e relatore, ricorda che in data 19 febbraio 2020 la Commissione Bilancio ha trasmesso alla Commissione Giustizia i prescritti rilievi, valutando favorevolmente lo schema di decreto legislativo in oggetto. Ricorda, altresì che il termine per l'espressione del parere è fissato al 10 marzo prossimo.

  Flavio DI MURO (LEGA), nel dichiararsi molto preoccupato circa il contenuto del provvedimento in discussione, chiede se sia già pervenuto il parere della XIV Commissione. Rileva, inoltre, che seppure il termine per l'espressione del parere previsto per il 10 marzo prossimo sia stringente, sarebbe opportuno che la Commissione procedesse a svolgere un ciclo di audizioni sulla materia per valutare i numerosi aspetti che meritano attenzione. Chiede, pertanto, se sia possibile prorogare il termine per l'espressione del parere.

  Franco VAZIO, presidente e relatore, nel replicare al collega Di Muro, fa presente di aver esaminato molto attentamente, in qualità di relatore, il provvedimento che tratta temi vasti e particolarmente articolati. Propone quindi di richiedere sulla materia un contributo scritto all'Associazione nazionale magistrati, al Consiglio nazionale forense e all'Unione delle Camere penali italiane. Precisa, inoltre, di aver già interessato il rappresentante del Governo affinché verifichi la possibilità da parte dell'Esecutivo di prorogare il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione.

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  Flavio DI MURO (LEGA), nel ringraziare il presidente per la disponibilità dimostrata, chiede se il rappresentante del Governo sia già in grado di pronunciarsi in ordine ad una possibile proroga del termine per esprimere il parere da parte della Commissione. Chiede, inoltre, se sia possibile richiedere anche un contributo scritto ad alcuni esperti indicati dai gruppi.

  Franco VAZIO, presidente e relatore, ritiene che la questione potrà essere meglio affrontata nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già convocata al termine della seduta.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.45.