CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 marzo 2020
337.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 49

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 4 marzo 2020.

Audizione di rappresentanti dell'ANPAL, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 13 di iniziativa popolare, recante nuove norme per la promozione del regolare soggiorno e dell'inclusione sociale e lavorativa di cittadini stranieri non comunitari.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 9.50 alle 10.10.

COMITATO DEI NOVE

  Mercoledì 4 marzo 2020.

DL 1/2020: Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca.
C. 2407 Governo, approvato dal Senato.

  Il Comitato si è riunito dalle 10.15 alle 10.20.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 4 marzo 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Matteo Mauri.

  La seduta comincia alle 14.25.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
  Avverte quindi che le interrogazioni 5-03722, 5-03724 e 5-03725 saranno svolte congiuntamente, vertendo sulla medesima materia.

5-03721 Ceccanti: Sulla prospettata chiusura dell'ufficio di polizia di frontiera di Taranto.

  Antonio VISCOMI (PD) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmatario, rilevando come, secondo quanto riportato da diversi organi di stampa e dai sindacati di categoria, il Ministero dell'interno – Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere sia in procinto di dar seguito ad un progetto di riorganizzazione della polizia di frontiera.
  Tale progetto dovrebbe prevedere la chiusura degli uffici di polizia di frontiera di Taranto, La Spezia, Gioia Tauro, Brescia e Parma e la relativa assegnazione delle funzioni esercitate alle questure territorialmente competenti.
  Fa notare che, secondo le organizzazioni sindacali, l'eventuale chiusura dell'ufficio di polizia di frontiera di Taranto non risponderebbe ad esigenze legate a provvedimenti che ricalcano l’austerity imposta dall'esecutivo di Governo ovvero collegata alla spending review, ma ad altre logiche, che sfuggono.
  Il suddetto progetto di riorganizzazione appare in evidente contraddizione con l'attenzione riservata a Taranto dall'attuale Esecutivo, i cui membri non hanno mancato negli ultimi mesi di farvi visita per presentare progetti di sviluppo economico e infrastrutturale dell'intera area, quali, ad esempio, la recente istituzione della Zona economica speciale jonica, gli investimenti sull'aeroporto di Grottaglie, l'ampliamento del porto mercantile.
  Rileva quindi come, sempre secondo il SIULP – Taranto, il suddetto progetto di riorganizzazione sia fondato su basi e dati erronei, non più attuali e comunque non aderenti alle odierne attività delle strutture e degli uffici della polizia di frontiera del capoluogo jonico. Inoltre, secondo tale comunicato, né il prefetto di Taranto, né il questore sarebbero stati informati dell'operazione.
  Segnala inoltre come la riorganizzazione si inserirebbe in una più ampia azione di depotenziamento degli avamposti della polizia in territorio tarantino, a causa del quale si registra un deficit in termini di risorse umane anche nei reparti della polizia stradale.
  In tale contesto l'interrogazione chiede se quanto esposto corrisponda al vero e se Pag. 50intenda, per quanto di competenza, rendere noti i dati e i criteri sulla base dei quali si è ritenuto opportuno valutare la chiusura dell'ufficio di polizia di frontiera di Taranto.

  Il sottosegretario Matteo MAURI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Antonio VISCOMI (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta fornita, manifestando soddisfazione soprattutto in relazione ai preannunciati incrementi di personale della Polizia di Stato nella provincia di Taranto.
  Si augura comunque che in futuro sia assicurata ai cittadini e alle competenti autorità istituzionali, oltre che alle organizzazioni sindacali, la massima trasparenza in ordine ai richiamati processi di riorganizzazione degli uffici della polizia di frontiera, al fine di non alimentare inutili allarmismi presso le comunità territoriali di riferimento.

5-03722 Sisto: Iniziative per scongiurare la chiusura del presidio di polizia stradale sito a Rocca San Casciano e a Lugo di Romagna.
5-03724 Di Maio Marco: Iniziative per mantenere i presidi di polizia stradale siti a Rocca San Casciano e a Lugo di Romagna.
5-03725 Baldino: Iniziative per mantenere i presidi di polizia stradale siti a Rocca San Casciano e a Lugo di Romagna.

  Pietro PITTALIS (FI) illustra l'interrogazione 5-03722, di cui è cofirmatario, facendo notare come, nel quadro di un progetto di riorganizzazione dei presìdi di polizia stradale, per la provincia di Forlì Cesena, sia stata manifestata l'intenzione di chiudere il distaccamento di Rocca San Casciano: decisione a suo avviso incomprensibile, poiché tutto il reparto è posizionato in una strada statale di primaria importanza per la circolazione, oltre al fatto che l'immobile è stato concesso in comodato d'uso gratuito dal comune di Rocca San Casciano.
  Rileva infatti come la Polstrada di Rocca San Casciano sia considerata da sempre un presidio di sicurezza irrinunciabile per il territorio, fornendo un servizio fondamentale non solo per il paese e la vallata del Montone, ma per l'intero comprensorio forlivese.
  Fa notare che, in merito all'attività di tale distaccamento, nonostante il numero veramente esiguo di personale, emerge una produttività molto elevata: lo dimostrano gli elevati controlli preventivi e soprattutto i dati sulla repressione a seguito dell'abuso di alcolici alla guida.
  Rileva quindi come, ad avviso degli interroganti, appaia dunque chiaro che la decisione del Governo di chiudere il distaccamento di Rocca San Casciano comporterebbe un grave danno per la prevenzione della sicurezza stradale in tutta la vallata e declasserebbe l'intero territorio della montagna, che ancora una volta sarebbe penalizzata.
  In tale contesto l'interrogazione chiede quali iniziative urgenti il Ministro interrogato intenda intraprendere per evitare la chiusura del presidio di polizia stradale di Rocca San Casciano, anche valutando l'opportunità di prevedere l'incremento dell'organico della sottosezione autostradale di Forlì a sole 14 unità, portando il totale a 61, e dirottando i rimanenti 5 al distaccamento di Rocca San Casciano, al fine di mantenere un servizio adeguato per la sicurezza dei cittadini, anche sulle strade statali della provincia forlivese.

  Marco DI MAIO (IV) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

  Carlo Ugo DE GIROLAMO (M5S) rinuncia ad illustrare l'interrogazione 5-03725, di cui è cofirmatario.

  Il sottosegretario Matteo MAURI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Carlo Ugo DE GIROLAMO (M5S), pur ritenendolo un primo passo apprezzabile Pag. 51lo sforzo compiuto dall'amministrazione interessata per garantire l'erogazione di un servizio essenziale, ritiene ancora insoddisfacente quanto finora realizzato, giudicando necessario che i compiti della polizia stradale in quell'area siano svolti da personale specializzato, che non potrebbe essere sostituito, a suo avviso, da altro personale dedito allo svolgimento di funzioni in prevalenza amministrative.
  Osserva, peraltro, come la soluzione prospettata dal rappresentante del Governo susciti perplessità, richiamando i gravi disagi che dovrà subire il personale in servizio presso tali distaccamenti – che dovrebbe essere trasferito in altra sede – a cui sarebbe necessario riconoscere il versamento di una indennità di missione, con relativo incremento dei costi.
  Auspica dunque un maggiore sforzo del Governo in vista del mantenimento dei presidi di polizia stradale oggi esistenti a Rocca San Casciano e Lugo, nonché del rafforzamento dei relativi organici, trattandosi di garantire la sicurezza e l'ordine pubblico in una strategica tratta autostradale, la strada statale n. 67, che collega la Romagna con la Toscana.

  Marco DI MAIO (IV), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta fornita, rilevando la necessità che i compiti di polizia stradale siano svolti da personale specializzato, il cui organico sarebbe piuttosto da incrementare, essendo chiamato a garantire lo svolgimento di controlli stradali in un'area territoriale vasta e complessa.
  Dopo aver ricordato che di tale questione si è interessato, con il sostegno trasversale delle forze politiche locali, un Comitato civico costituitosi appositamente, si augura un'azione del Governo più decisa e conforme a quanto fatto finora in tema di rafforzamento della sicurezza a livello territoriale, essendo in gioco la sicurezza di una arteria stradale, la strada statale n. 67, nella quale si registrano molti incidenti e numerose infrazioni.
  Rileva peraltro come il mantenimento dei richiamati presidi stradali non comporterebbe oneri, grazie allo sforzo compiuto nella scorsa legislatura dalle istituzioni locali e centrali. Ricorda infatti che già nel 2016 il Dipartimento della Pubblica sicurezza aveva proposto la chiusura del distaccamento, in quanto era necessario trovare una nuova sede per il reparto, ricordando altresì che il comune di Rocca San Casciano ha sistemato un immobile di sua proprietà concedendolo in comodato gratuito per l'allocazione del distaccamento della polizia statale e che nel giugno del 2019 il reparto si è trasferito nei locali, a costo zero per il Ministero dell'interno.
  Auspica dunque il mantenimento dei presidi in questione, nonché l'incremento dei relativi organici, rilevando, in particolare, come la soppressione del distaccamento di Rocca San Casciano sarebbe un grave danno per la prevenzione e la sicurezza stradale in tutta la Vallata del Montone.

  Pietro PITTALIS (FI), replicando, anche a nome degli altri sottoscrittori dell'interrogazione, tra i quali richiama la deputata Vietina, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, si dichiara non soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, richiamandosi alle considerazioni già svolte dagli altri interroganti e giudicando necessario mantenere un presidio di sicurezza e legalità nelle aree richiamate dall'interrogazione, le quali, in quanto montane, scontano già una situazione di particolare disagio.
  Rileva come i dati sull'incidentalità in quell'importante tratto stradale non siano da sottovalutare, facendo notare che, per l'anno 2019, si sono registrati oltre 285 soccorsi e 4.400 controlli sui veicoli, con 5.127 persone controllate e 655 infrazioni al codice della strada commesse, di cui 49 per guida in stato di ebbrezza.
  Ritiene conclusivamente che l'esigenza di sicurezza non possano essere sacrificate per mere questioni di risparmio, auspicando che su tale questione vi sia un ripensamento del Governo, al fine di dare un segnale di sostegno alle comunità territoriali interessate.

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5-03723 Iezzi: Iniziative per ristabilire l'ordine e la sicurezza nella città di Napoli.

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) illustra la propria interrogazione, la quale richiama l'ennesimo episodio di criminalità compiuto da minorenni, nella notte tra sabato 29 febbraio e domenica 1o marzo 2020, a Napoli, evidenziando, ancora una volta, il grave problema della mancanza di sicurezza a Napoli.
  Ricorda che in tale episodio un ragazzo di sedici anni, a bordo di uno scooter guidato da un altro ragazzo, poi fermato e identificato dalle forze dell'ordine, ha puntato una pistola alla tempia di un carabiniere per rubargli un orologio di valore che aveva al polso e il militare, dopo essersi qualificato sperando in tal modo di far desistere i rapinatori, continuando a sentirsi minacciato, ha deciso di sparare con la pistola d'ordinanza, provocando la morte del ragazzo, che è poi deceduto in ospedale.
  Fa notare che, al di là del gravissimo episodio, quanto è accaduto successivamente denoti una città allo sbando dal punto di vista della sicurezza, dove i malviventi agiscono da padroni, sentendosi impuniti; i parenti e gli amici della vittima, infatti, hanno devastato il pronto soccorso dell'ospedale dove è deceduto il ragazzo, rendendolo inagibile per tutta la giornata di domenica, e qualcuno, nella notte è poi passato davanti alla caserma dove è stato ascoltato il carabiniere e, con atto intimidatorio, ha sparato quattro colpi di pistola davanti all'ingresso.
  Osserva come il fatto sia stato poi mistificato da una parte della stampa al punto che non si capiva più quale fosse l'accadimento principale e reale: se quello, inequivocabile, di due ragazzi di sedici anni che passano la notte a delinquere armati in giro per Napoli con uno scooter incontrando un carabiniere che, sentendosi aggredito, ha agito per legittima difesa sparando in una città che continua ad essere prigioniera della criminalità oppure quello di un carabiniere che ha ucciso un povero ragazzo con la pistola d'ordinanza.
  In tale contesto l'interrogazione chiede al Governo se intenda adottare ulteriori iniziative per ristabilire l'ordine e la sicurezza nella città di Napoli alla luce dei fatti accaduti nel fine settimana, che evidenziano a parere degli interroganti una città prigioniera di una criminalità diffusa.

  Il sottosegretario Matteo MAURI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), nel replicare, pur manifestando un certo apprezzamento per il fatto che venga riconosciuto l'impegno profuso dalle forze dell'ordine sul territorio, ritiene che la situazione dell'ordine pubblico a Napoli appaia preoccupante, denotando una città allo sbando dal punto di vista della sicurezza.
  Evidenzia, peraltro, che, anche stando alle dichiarazioni pubbliche rese da alcuni esponenti della magistratura, nella città si assisterebbe ad un conflitto tra criminalità diffusa e criminalità organizzata per il controllo del territorio, con la prima forma di criminalità che sembrerebbe avanzare rispetto alla seconda.
  Ritiene, dunque, che i cittadini di Napoli, vittime di tali scontri tra criminalità, non meritino una simile assenza dello Stato.

5-03726 Prisco: Esecuzione delle ordinanze giudiziali con le quali è stata disposta l'ammissione con riserva ad un concorso per allievi agenti della Polizia di Stato.

  Davide GALANTINO (FDI), illustra l'interrogazione, di cui è cofirmatario, rilevando come, a seguito del ricorso al TAR con il quale i ricorrenti chiedevano l'annullamento del decreto del Capo della polizia, per l'avvio al corso di formazione di 1.851 allievi agenti della polizia di Stato, con ordinanza il TAR Lazio abbia disposto l'esecuzione dell'ordinanza n. 12636-2019, del 5 novembre 2019.
  Con ordinanza cautelare il TAR Lazio, peraltro, ha disposto l'ammissione con riserva dei ricorrenti alla prosecuzione Pag. 53dell’iter concorsuale già oggetto di impugnazione al TAR nell'ambito dello stesso procedimento.
  Evidenzia tuttavia come, malgrado i provvedimenti indicati, l'amministrazione non abbia ancora dato esecuzione all'ordine giudiziale emesso dal tribunale amministrativo e già passato in giudicato, rilevando come tale ritardo rechi nocumento, nonché un abuso a danno dei partecipanti del concorso oggetto di procedura amministrativa che hanno diritto a veder realizzato il loro interesse legittimo.
  In tale contesto l'interrogazione chiede quali siano le ragioni inerenti alla mancata esecuzione delle ordinanze indicate in premessa e quali urgenti iniziative intenda adottare per rendere più celere il processo di assunzione, anche in ragione della necessità di pubblica sicurezza nelle città.

  Il sottosegretario Matteo MAURI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Davide GALANTINO (FDI), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, manifestando profondo rammarico per la negazione di un sacrosanto interesse legittimo vantato da soggetti che hanno partecipato a tali procedure concorsuali.
  Ritiene dunque un grave errore ostacolare tali processi di assunzione, soprattutto considerate le rilevanti necessità di pubblica sicurezza nelle città.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 15.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 4 marzo 2020.

Audizione di Tatiana Esposito, Capo della Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 13 di iniziativa popolare, recante nuove norme per la promozione del regolare soggiorno e dell'inclusione sociale e lavorativa di cittadini stranieri non comunitari.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.35.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 4 marzo 2020.

Audizioni di rappresentanti delle Associazioni cristiane lavoratori italiani (ACLI) e Fondazione Migrantes della CEI, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 105 Boldrini, C. 717 Polverini e C. 920 Orfini, recanti modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.35 alle 16.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 4 marzo 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

  La seduta comincia alle 17.30.

Modifiche alla parte II della Costituzione concernenti l'elezione diretta del Presidente della Repubblica.
C. 716 cost. Meloni.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, in sede referente, la proposta di legge costituzionale C. 716 Meloni, recante «Modifiche alla parte II della Costituzione concernenti l'elezione diretta del Presidente della Repubblica».

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  Emanuele PRISCO (FDI), relatore, illustra il contenuto della proposta di legge, la quale interviene, agli articoli da 1 a 7, sulle previsioni costituzionali recate dal Titolo II (Il Presidente della Repubblica) della Costituzione, che comprende gli articoli da 83 a 91, prevedendo innanzitutto l'elezione diretta del Presidente della Repubblica.
  I citati articoli della Carta costituzionale vengono tutti modificati, ad eccezione dell'articolo 90 (responsabilità funzionale del Presidente della Repubblica) e dell'articolo 91 (giuramento del Presidente della Repubblica).
  In dettaglio, l'articolo 1 della proposta di legge, sostituisce integralmente l'articolo 83 della Costituzione, il quale attualmente riguarda l'elezione del Presidente della Repubblica e prevede che questi sia eletto dal Parlamento in seduta comune, integrato da tre delegati per ogni regione (la Valle d'Aosta ha un solo delegato) eletti dal consiglio regionale e che l'elezione avvenga per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
  In tale ambito l'articolo 1 attribuisce al Presidente della Repubblica il titolo di Capo dello Stato e la funzione di rappresentanza dell'unità nazionale; si tratta di definizioni già presenti nel primo comma dell'articolo 87 vigente, dedicato alle funzioni del Presidente della Repubblica, e trasposti, pressoché testualmente, nel nuovo articolo 83.
  Inoltre l'articolo 1 aggiunge alcune nuove funzioni del Presidente della Repubblica nel testo dell'articolo 83 della Costituzione:
   garantire l'indipendenza della Nazione;
   vigilare sul rispetto della Costituzione;
   assicurare il rispetto dei trattati e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia a organizzazioni internazionali e sovranazionali;
   rappresentare l'Italia in sede internazionale ed europea.

  L'articolo 2 della proposta di legge integra l'articolo 84 della Costituzione, inserendovi in primo luogo un nuovo primo comma, che stabilisce l'elezione del Presidente della Repubblica a suffragio universale e diretto.
  Il secondo comma del nuovo articolo 84 della Costituzione riproduce il contenuto del vigente primo comma, relativo ai requisiti per il diritto di elettorato passivo, portando da 50 a 40 anni l'età minima per poter essere eletto Presidente della Repubblica.
  Viene inoltre integrata la disciplina dell'incompatibilità, affidando alla legge la previsione di disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati di chi ricopre l'ufficio di Presidente della Repubblica e gli interessi pubblici e l'individuazione di situazioni di ineleggibilità e incompatibilità. Resta fermo che l'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica e attività pubblica e privata.
  Come previsto dal vigente articolo 84, ultimo comma, della Costituzione l'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati per legge.
  L'articolo 3 della proposta di legge modifica l'articolo 85 della Costituzione che disciplina l'elezione del Presidente della Repubblica.
  In merito ricorda che il testo vigente dell'articolo 85 fissa in sette anni il mandato del Presidente della Repubblica, prevedendo, inoltre, che 30 giorni prima della scadenza del mandato il Presidente della Camera convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica e che, se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, l'elezione ha luogo entro 15 giorni dalla riunione delle Camere nuove e nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
  Secondo le modifiche apportate dalla proposta di legge il mandato presidenziale è ridotto da 7 a 5 anni, la stessa durata della legislatura, e viene espressamente prevista la possibilità di rielezione per una sola volta.Pag. 55
  La nuova procedura prevede l'indizione delle elezioni da parte del Presidente del Senato (anziché dal Presidente della Camera) il novantesimo giorno precedente la scadenza del mandato. L'elezione ha luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il trentesimo giorno precedente la scadenza.
  Con tali modifiche l'organo preposto all'indizione delle elezioni (Presidente del Senato) verrebbe a coincidere quello incaricato della supplenza, ai sensi del primo comma dell'articolo 86, non modificato dalla proposta in esame. Nel sistema vigente al Presidente della Camera è affidato il compito di indire le elezioni del Presidente della Repubblica e al Presidente del Senato quello di esercitarne le funzioni in caso di impedimento.
  Le candidature possono essere presentate, secondo le modalità stabilite dalla legge, da: un gruppo parlamentare presente in almeno una delle Camere o da 200.000 elettori ovvero da deputati e senatori, membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, consiglieri regionali, Presidenti delle Giunte regionali o sindaci, nel numero stabilito dalla legge.
  È previsto un sistema di elezione a doppio turno, in base al quale è eletto al primo turno il candidato che ha ottenuto la metà più uno dei voti validi e, nel caso nessun candidato abbia conseguito tale maggioranza, il quattordicesimo giorno successivo si procede ad un secondo turno di votazione tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti.
  Viene demandato alla legge ordinaria:
   la definizione delle modalità di presentazione delle candidature;
   la regolazione della campagna elettorale al fine di assicurare la parità di condizioni fra i candidati;
   la disciplina della procedura per la sostituzione e per l'eventuale rinvio della data dell'elezione in caso di morte o di impedimento permanente di uno dei candidati;
   il procedimento elettorale di dettaglio.

  Viene inoltre regolata la procedura relativa al passaggio dei poteri tra il Presidente uscente e il nuovo Presidente: quest'ultimo assume le funzioni l'ultimo giorno del mandato del Presidente uscente. In caso di elezione per vacanza della carica, il Presidente assume le funzioni il settimo giorno successivo a quello della proclamazione dei risultati elettorali.
  In virtù della scelta dell'elezione diretta operata dalla proposta di legge, la nuova formulazione dell'articolo 85 non riproduce la disposizione di cui all'ultimo comma vigente, che recita: «Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica».
  Il sistema di elezione del Presidente della Repubblica delineato dalla proposta di legge presenta alcune affinità con quello vigente in particolare in Francia, dove il Presidente della Repubblica francese è eletto per cinque anni a suffragio universale diretto e non può esercitare più di due mandati consecutivi (ai sensi dell'articolo 6 della Costituzione Francese).
  Possono candidarsi tutti i cittadini che abbiano compiuto 23 anni, a condizione di aver ottenuto il sostegno di cinquecento eletti a livello nazionale o locale; è inoltre richiesta una particolare ripartizione geografica dei sostenitori (che devono provenire da almeno 30 dipartimenti o collettività d'oltremare; i sostenitori provenienti dallo stesso dipartimento o collettività d'oltremare non possono inoltre essere più di un decimo). La validità delle candidature è verificata dal Consiglio costituzionale.
  In quel sistema il Presidente della Repubblica è eletto con sistema maggioritario a doppio turno.
  Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei voti espressi. Se tale maggioranza non viene conseguita al primo scrutinio, si procede ad una nuova votazione il quattordicesimo giorno successivo.
  Possono presentarsi al secondo turno soltanto i due candidati che abbiano raccolto il maggior numero di voti al primo Pag. 56scrutinio, a meno che i candidati più favoriti non si ritirino (articolo 7 della Costituzione Francese). Una riforma costituzionale del 2000 ha ridotto il mandato presidenziale da 7 a 5 anni, facendolo coincidere con quello dell'Assemblea nazionale.
  L'articolo 4 della proposta di legge interviene sull'articolo 86 della Costituzione il quale, oltre ad affidare, come accennato, al Presidente del Senato le funzioni di supplenza, prevede attualmente che, in caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, spetta al Presidente della Camera dei deputati indire l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro 15 giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.
  Secondo le modifiche introdotte dalla proposta di legge, anche in questo caso è il Presidente del Senato ad indire l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, entro 10 giorni (e non 15). L'elezione deve avere luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo al verificarsi dell'evento o della dichiarazione di impedimento.
  L'articolo 5 apporta alcune limitate modifiche anche all'articolo 87 della Costituzione, concernente le funzioni del Presidente della Repubblica.
  Il contenuto del primo comma dell'articolo 87, che individua nel Presidente della Repubblica il Capo dello Stato e il rappresentante dell'unità nazionale, è confluito, come accennato, nel nuovo articolo 83, come modificato dall'articolo 1 della proposta di legge.
  Il contenuto dell'attuale nono comma dell'articolo 87, secondo il quale il Presidente della Repubblica ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge e dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere, viene in parte modificato e distinto in più disposizioni.
  Parte del contenuto viene infatti trasferito nel nuovo primo comma, stabilendo che il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio supremo per la politica estera e la difesa, che sostituisce il Consiglio supremo di difesa e ha il comando delle Forze armate.
  Ricorda che nel sistema vigente il Consiglio supremo di difesa, istituito con la legge 28 luglio 1950, n. 624 ora confluita nel Codice dell'ordinamento militare, è l'organo preposto all'esame dei problemi generali politici e tecnici attinenti alla sicurezza e alla difesa nazionale. Il Consiglio è presieduto dal Capo dello Stato ed è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, dai Ministri per gli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze, della difesa e dello sviluppo economico e dal Capo di stato maggiore della difesa.
  Inoltre, l'articolo 5 sopprime il decimo comma dell'articolo 87, secondo il quale il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio superiore della magistratura, funzione che l'articolo 13 della proposta di legge affida al primo presidente della Corte di cassazione.
  L'articolo 6 interviene sul potere presidenziale di scioglimento delle Camere, disciplinato dall'articolo 88 della Costituzione.
  In proposito nel nuovo primo comma dell'articolo 88 viene mantenuto in capo al Presidente della Repubblica il potere di sciogliere entrambe le Camere o anche una sola di esse. Rispetto alla norma vigente, il Presidente della Repubblica deve prima acquisire il parere non solo dei presidenti delle Camere, ma anche del Primo ministro, organo che sostituisce il Presidente del Consiglio.
  È modificato anche il secondo comma dell'articolo 88 della Costituzione, che disciplina il cosiddetto «semestre bianco», ossia il divieto di sciogliere le Camere negli ultimi sei mesi del mandato presidenziale, a meno che questi coincidano, in tutto o in parte, con gli ultimi sei mesi della legislatura.
  Il nuovo secondo comma dell'articolo 88 prevede che, se la scadenza delle Camere cade nell'ultimo semestre del mandato presidenziale, non si procede allo scioglimento e la loro durata è prorogata. Pag. 57Si procede dunque all'elezione diretta del Presidente della Repubblica e le elezioni delle nuove Camere si svolgono entro due mesi dall'elezione del nuovo Presidente.
  Inoltre, il nuovo terzo comma dell'articolo 88 stabilisce che il Presidente della Repubblica non può sciogliere le Camere nel primo anno della legislatura.
  L'articolo 7 interviene sull'istituto della controfirma, disciplinato dall'articolo 89 della Costituzione.
  Nella formulazione vigente di tale disposizione costituzionale si prevede che tutti gli atti del Presidente della Repubblica per essere validi devono essere controfirmati dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. La controfirma anche del Presidente del Consiglio è limitata agli atti che hanno valore legislativo e agli altri atti indicati dalla legge.
  La proposta di legge prevede invece che gli atti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del Primo ministro o dei ministri sono controfirmati dal proponente, che ne assume la responsabilità.
  Inoltre, la proposta individua una serie di atti che non sono sottoposti a controfirma. Si tratta dei seguenti atti:
   la nomina del Primo ministro;
   l'indizione delle elezioni delle Camere e lo scioglimento delle stesse;
   l'indizione dei referendum nei casi previsti dalla Costituzione;
   il rinvio e la promulgazione delle leggi;
   l'invio dei messaggi alle Camere;
   le nomine che sono attribuite al Presidente della Repubblica dalla Costituzione e quelle per le quali la legge non prevede la proposta del Governo.

  Gli articoli da 8 a 12 della proposta di legge intervengono quindi sulle previsioni costituzionali recate dal Titolo III (Il Governo) Sezione I (Il Consiglio dei ministri), che racchiudono gli articoli da 92 a 96 della Costituzione.
  Le modifiche previste dalla proposta di legge sono volte, in particolare, a ridefinire il ruolo del Presidente della Repubblica nell'ambito del Governo, attribuendogli in particolare la funzione di presidenza del Consiglio dei ministri, di direzione della politica generale del Governo e di revoca dei ministri.
  Ricorda in merito che, in base al vigente articolo 92 della Costituzione, il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri.
  In dettaglio, l'articolo 8 della proposta di legge interviene sul primo comma dell'articolo 92 della Costituzione, al fine di prevedere che il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro (anziché dal Presidente del Consiglio dei ministri) e dai ministri che, come attualmente previsto, costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
  Il nuovo secondo comma dell'articolo 92 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 8, affida inoltre la presidenza del Consiglio dei ministri al Presidente della Repubblica, consentendo la possibilità di delegare il Primo ministro.
  Rammenta al riguardo che attualmente il Consiglio dei Ministri è convocato dal Presidente del Consiglio, il quale ne stabilisce anche l'ordine del giorno. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Vicepresidente e, qualora vi siano più Vicepresidenti, dal più anziano secondo l'età. Qualora il Vicepresidente non venga nominato, trattandosi di figura eventuale nella composizione del Governo, tali funzioni sono svolte dal Ministro più anziano per età.
  Il Consiglio dei Ministri determina la politica generale del Governo e, ai fini della sua attuazione, l'indirizzo generale dell'azione amministrativa. Esso delibera, inoltre, su ogni altra questione relativa all'indirizzo politico fissato dal rapporto fiduciario con le Camere e provvede a dirimere i conflitti di attribuzione tra i Ministri. Infine, il Consiglio dei Ministri esprime l'assenso all'iniziativa del Presidente Pag. 58del Consiglio di porre la questione di fiducia dinanzi alle Camere. La legge n. 400 del 1988, al terzo comma dell'articolo 2, individua, inoltre, puntualmente gli atti sottoposti alla deliberazione del Consiglio.
  Inoltre, il nuovo terzo comma dell'articolo 92 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 8, prevede che il Presidente della Repubblica nomini il Primo ministro (sostituendo quindi la dizione «Presidente del Consiglio dei ministri») e, su proposta di questo, i ministri.
  Rammenta che nel sistema costituzionale vigente il Parlamento esercita una funzione di indirizzo politico nei confronti del Governo, in primo luogo attraverso lo strumento della fiducia: prima di iniziare la sua attività, infatti, ogni Governo deve ottenere la fiducia del Parlamento, attraverso la votazione per appello nominale di una mozione motivata di fiducia sulla base del programma comunicato alle Camere.
  I deputati e i senatori possono in ogni momento presentare una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Governo o di un singolo Ministro. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti di una delle due Camere e non può essere discussa prima di tre giorni dalla presentazione.
  Inoltre, attraverso la questione di fiducia, il Governo può chiamare l'Assemblea ad una verifica della permanenza del rapporto fiduciario con riferimento alla votazione di uno specifico testo all'esame dell'Aula (con le sole limitazioni, per la Camera, previste dall'articolo 116 del Regolamento). Anche la questione di fiducia si vota per appello nominale: tra la posizione della questione di fiducia e la sua votazione devono intercorrere, alla Camera, almeno 24 ore (salvo diverso accordo fra i Gruppi).
  Il nuovo terzo comma dell'articolo 92 contempla altresì la possibilità, per il Presidente della Repubblica, su proposta del Primo ministro, di revocare i ministri.
  L'articolo 9 interviene sulla formulazione dell'articolo 93 della Costituzione, relativo al giuramento del Governo, al fine di sostituire le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri» con quelle: «Primo ministro», al fine di armonizzare anche tale disposizione alle modifiche apportate sul punto.
  L'articolo 10 sostituisce l'articolo 94 della Costituzione, al fine di introdurre alcune modifiche alla vigente disciplina costituzionale sul rapporto di fiducia tra le Camere e il Governo.
  In primo luogo, le modifiche previste all'articolo 94 sostituiscono la disciplina sulla fiducia al Governo con quella relativa alla facoltà di voto di sfiducia al Governo.
  Ricorda in merito che il vigente articolo 94 della Costituzione recita che: «Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un 1/10 dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di 3 giorni dalla sua presentazione».
  A tale proposito la nuova formulazione dell'articolo 94 prevede che ciascuna Camera possa votare la sfiducia al Governo, stabilendo che la mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno 1/10 dei componenti di una Camera, è votata per appello nominale ed è approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
  La mozione di sfiducia deve essere motivata e deve indicare la persona alla quale il Presidente della Repubblica deve conferire l'incarico di Primo ministro.
  Il Governo formato dopo l'approvazione della mozione di sfiducia si presenta, entro 5 giorni, alle Camere per ottenerne la fiducia. La mozione di fiducia è votata per appello nominale.
  Si introduce quindi nella Carta costituzionale la disciplina «sfiducia costruttiva»: la Camera ha infatti la possibilità di sostituire il Primo ministro ricorrendo ad un'apposita mozione – che deve essere Pag. 59motivata e approvata a maggioranza assoluta – indicando il nome del «futuro» Primo ministro.
  Com’è noto, l'istituto della sfiducia costruttiva è previsto da ordinamenti di altri Paesi europei, quali in particolare la Germania e la Spagna.
  In Germania l'articolo 67 della Grundgesetz (Legge fondamentale) dispone che il Bundestag può esprimere al Cancelliere federale la sfiducia soltanto quando elegge a maggioranza dei suoi membri un successore e chiede al Presidente federale di revocare il Cancelliere federale. Il Presidente federale deve aderire alla richiesta e nominare l'eletto. Il regolamento del Bundestag, a sua volta, all'articolo 97, dispone che la proposta di sfiducia debba essere sottoscritta da almeno 1/4 dei deputati e che da essa risulti il candidato proposto dal Bundestag come successore. In base all'articolo 63 della Legge Fondamentale il Cancelliere federale viene eletto senza dibattito dal Bundestag su proposta del Presidente federale.
  In Spagna l'articolo 113 della Costituzione dispone che il Congresso dei Deputati può impegnare la responsabilità politica del Governo mediante l'adozione a maggioranza assoluta della mozione di censura. La mozione di censura dovrà essere proposta almeno dalla decima parte dei Deputati e dovrà indicare un candidato alla Presidenza del Governo. La mozione di censura non potrà essere votata fino a che non trascorrano cinque giorni dalla sua presentazione. Nei due primi giorni di tale periodo si potranno presentare mozioni alternative. Se la mozione di censura non fosse approvata dal Congresso, i suoi firmatari non potranno presentarne un'altra durante lo stesso periodo di sessione.
  La sostituzione integrale dell'articolo 94 della Costituzione disposta dall'articolo 10 della proposta di legge comporta inoltre che non sia più presente nella Carta costituzionale la previsione in base alla quale il Governo, entro dieci giorni dalla sua formazione, si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia, la quale è accordata o revocata mediante mozione motivata e votata per appello nominale. La presentazione alle Camere per ottenere la fiducia viene infatti riferita solo al Governo formato dopo l'approvazione della mozione di sfiducia.
  Viene inoltre soppressa la vigente previsione costituzionale, di cui al vigente terzo comma dell'articolo 94, in base alla quale «Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni».
  Con le modifiche disposte dall'articolo 11 della proposta di legge al primo comma dell'articolo 95 della Costituzione si affida al Presidente della Repubblica – anziché al Presidente del Consiglio dei ministri – la direzione della politica generale del Governo, il quale ne è responsabile.
  Al Presidente della Repubblica è inoltre affidato, con il «concorso» del Primo ministro, il mantenimento dell'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.
  Restano ferme le altre previsioni del vigente articolo 95 della Costituzione le quali dispongono, al secondo comma, che i Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri e stabiliscono, al terzo comma, che la legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri.
  L'articolo 12 interviene sulla formulazione dell'articolo 96 della Costituzione, relativo alla giurisdizione sui membri del Governo per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, al fine di sostituire le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri» con le parole: «Primo ministro», anche in questo caso per armonizzare tale disposizione alle modifiche apportate in merito.
  L'articolo 13 modifica l'articolo 104 della Costituzione, relativo alla composizione del Consiglio superiore della magistratura, affidando al primo Presidente della Corte di cassazione la Presidenza del CSM, in luogo del Presidente della Repubblica, in ragione del mutato ruolo attribuito Pag. 60a quest'ultimo nel nuovo assetto costituzionale definito dalla proposta di legge.
  Svolgendo infine talune considerazioni di carattere generale, osserva come il provvedimento in esame proponga una riforma costituzionale organica che, garantendo – attraverso l'elezione del Presidente della Repubblica a suffragio universale e diretto – l'indipendenza e l'unità nazionale, appare necessaria, anche alla luce del difetto di rappresentanza che potrebbe derivare dall'entrata in vigore e dalla conseguente applicazione dell'intervento di riduzione del numero dei parlamentari.
  Osserva, inoltre, come la proposta di legge costituzionale, attribuendo al Presidente della Repubblica rilevanti funzioni di rappresentanza dell'Italia in sede internazionale ed europea, contribuirebbe a conferire continuità e stabilità nelle relazioni istituzionali con gli altri Paesi, relazioni che, a suo avviso, non sarebbero più soggette alle frequenti variazioni determinate dall'alternanza dei Governi italiani in carica.
  Si riserva, in conclusione, di approfondire ulteriormente il contenuto del provvedimento nel prosieguo dell'esame, auspicando possa svolgersi su di esso un ampio e articolato confronto tra i gruppi.

  Stefano CECCANTI (PD) chiede al relatore delucidazioni circa il sistema di elezione del Presidente della Repubblica e il relativo procedimento elettorale sotteso alla proposta di legge costituzionale in esame, non comprendendo quale sia il modello di riferimento scelto. Osserva, al riguardo, che un conto sarebbe optare per un sistema maggioritario a doppio turno, sistema vigente in Francia che, a suo avviso, sarebbe sensato scegliere in tale contesto, un altro conto sarebbe optare per un sistema di diverso tipo, ad esempio di carattere proporzionale, che potrebbe dar luogo, a suo avviso, a rilevanti problematiche, come accaduto ad esempio, all'epoca della Repubblica di Weimar.
  Svolgendo talune altre considerazioni di carattere generale, ritiene poi che tra la previsione dell'elezione del Presidente della Repubblica a suffragio universale e diretto e quella relativa alla sfiducia costruttiva sussista una incompatibilità di fondo, suscettibile di generare un cortocircuito istituzionale tra una maggioranza parlamentare e il Presidente della Repubblica. Rileva come tale conflitto istituzionale potrebbe concretizzarsi, ad esempio, nello scioglimento anticipato delle Camere da parte del Capo dello Stato, a fronte della scelta di un Primo ministro non condiviso.
  In tema di sfiducia costruttiva, esprime poi perplessità sulla norma che, da un alto, prevede che ciascuna Camera possa votare la sfiducia al Governo, dall'altro stabilisce poi che il Governo, formato dopo l'approvazione della mozione di sfiducia, si presenta, entro 5 giorni, ad entrambe le Camere per ottenerne la fiducia. Si chiede, in merito, quali possano essere le conseguenze nel caso in cui la mozione di sfiducia sia approvata solo da un ramo del Parlamento, e come possa conciliarsi tale eventualità con il successivo passaggio alle Camere del nuovo Governo per l'ottenimento della fiducia.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 17.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 4 marzo 2020.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.40 alle 17.50.

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