CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 marzo 2020
336.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 28

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 3 marzo 2020. — Presidenza del vicepresidente Davide GARIGLIO.

  La seduta comincia alle 12.

DL 6/2020 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
S. 1741 Governo, approvato dalla Camera.
(Parere alla 12a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  La senatrice Rosa Silvana ABATE (M5S), relatrice, esprimere preliminarmente il proprio apprezzamento per come tutte le autorità pubbliche e l'Italia nel suo complesso stanno affrontando l'emergenza del coronavirus. Nel riassumere il contenuto del provvedimento in esame ricorda che il decreto-legge si compone di 5 articoli e reca misure urgenti dirette a fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica in Italia causata dal carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da coronavirus (COVID-19) e del rapido incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità. In attuazione del decreto-legge è stato contestualmente adottato un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (del 23 febbraio 2020), per fare fronte, in particolar modo, ai casi di rapido contagio avvenuti, tra l'altro, nei comuni e nelle aree del Nord Italia (già a livello regionale sono state emanate le ordinanze che prevedono specifiche misure emergenziali nelle regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte, Liguria, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia). Sono stati inoltre successivamente emanati i DPCM del 25 febbraio 2020 e del 1o marzo 2020.
  L'articolo 1 individua misure di contrasto e di emergenza epidemiologica disponendo, al comma 1, che allo scopo di evitare Pag. 29il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile a una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica.
  Il comma 2 cita espressamente alcune misure che possono essere adottate. Tra queste segnala il divieto di allontanamento dal comune o dall'area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell'area (lettera a); il divieto di accesso al comune o all'area interessata (lettera b); la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico (lettera c); la sospensione del funzionamento dei servizi educativi dell'infanzia e delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e degli istituti di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza (lettera d); sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (lettera e); sospensione dei viaggi d'istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia all'estero (lettera f); sospensione delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale (lettera g); applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva (lettera h); previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'autorità sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (lettera i); chiusura di tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità (lettera j); chiusura o limitazione dell'attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, 146, specificamente individuati (lettera k); previsione che l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale o all'adozione di particolari misure di cautela individuate dall'autorità competente (lettera l); limitazione all'accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestre, aereo, ferroviario, marittimo e nelle acque interne, su rete nazionale, nonché di trasporto pubblico locale, anche non di linea, salvo specifiche deroghe previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3 (lettera m); sospensione delle attività lavorative per le imprese, a esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare (lettera n); sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nel comune o nell'area interessata nonché delle attività lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori del Comune o dall'area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalità di svolgimento del lavoro agile, previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3 (lettera o).
  L'articolo 2 prevede misure per la gestione delle emergenze sanitarie in base alle quali le Autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, per prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi di cui all'articolo 1, comma 1, vale a dire nei casi in cui risulti positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione ovvero vi siano casi non riconducibili a persona proveniente da un'area già interessata dal contagio.
  L'articolo 3 detta le norme per l'attuazione delle misure di contenimento di cui Pag. 30agli articoli precedenti, che devono essere adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una sola regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale (comma 1). Segnala che è, in attuazione di tale articolo, è stato adottato, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020.
  Il comma 2 prevede, nelle more dell'adozione dei predetti decreti, la possibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 833 del 1978 (istitutiva del Servizio sanitario nazionale), dell'articolo 50 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali), mentre il comma 3 fa salvi gli effetti delle ordinanze contingibili e urgenti già adottate dal Ministro della salute. Si prevede inoltre che le misure adottate perdano efficacia se non sono comunicate al Ministro della salute entro ventiquattro ore dalla loro adozione.
  Il comma 4 qualifica come illecito penale, di natura contravvenzionale, il mancato rispetto delle misure di contenimento previste dal decreto-legge, prevedendo che, se il fatto non costituisce più grave reato, si applichi l'articolo 650 del codice penale («Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità»). Tale disposizione punisce con l'arresto fino a 3 mesi o l'ammenda fino a 206 euro chiunque non osservi un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragioni di giustizia, di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene.
  Ai sensi del comma 5, il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale delle forze armate impiegato è attribuita, previo provvedimento del prefetto competente, la qualifica di agente di pubblica sicurezza.
  Il comma 6 prevede che i termini del controllo preventivo della Corte dei conti, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000 siano dimezzati. In particolare, viene ridotto a trenta giorni il termine, attualmente previsto in sessanta giorni, dalla ricezione entro il quale divengono esecutivi gli atti trasmessi alla Corte dei Conti senza che sia intervenuta una pronuncia della Sezione del controllo.
  L'articolo 4 reca le disposizioni finanziarie. L'articolo 5 stabilisce l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, vale a dire il 23 febbraio 2020.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come le misure previste dal decreto rientrino in primo luogo nelle materie «ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e «profilassi internazionale» che l'articolo 117, secondo comma, lettere g) e q), della Costituzione, riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, nonché nella materia «tutela della salute», oggetto di potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione. L'esigenza di un coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali appare comunque soddisfatta dalla previsione del parere delle regioni interessate o, nel caso non sia coinvolta una sola regione, o alcune specifiche regioni, del presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni ai fini dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dall'articolo 3, comma 1.
  Evidenzia che la previsione del parere del presidente della Conferenza delle regioni, e non del parere della Conferenza Stato-regioni, ha, in vero pochi precedenti; in particolare segnala l'articolo 1 del decreto-legge n. 15 del 2003 in materia di finanziamento degli interventi nei territori colpiti da calamità naturali; comunque, rileva, tale previsione può ritenersi giustificata alla Pag. 31luce dell'esigenza di una rapida adozione delle misure necessarie. Formula, quindi, una proposta di parere favorevole.

  La deputata Sara FOSCOLO (LEGA) dichiara il voto favorevole del gruppo della Lega.

  Il deputato Guido Germano PETTARIN (FI) dichiara il voto favorevole del gruppo di Forza Italia.

  La Commissione approva la proposta di parere (vedi allegato 1).

Interventi per il territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019.
S. 1727.
(Parere alla 8a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il senatore Ruggiero QUARTO (M5S), relatore, ricorda anzitutto che il disegno di legge reca disposizioni per fronteggiare le conseguenze della frana verificatasi nel territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019, prevedendo misure a sostegno dei lavoratori dell'area interessata e risorse finanziarie per il ripristino della funzionalità degli impianti di Funivie S.p.a. di Savona danneggiato a seguito dei citati eventi meteorologici.
  La relazione illustrativa evidenzia che le funivie di Savona sono un complesso di linee a fune per trasporto merci realizzato all'inizio del XX secolo per trasportare il carbone scaricato al porto di Savona fino a un'area di stoccaggio in frazione Bragno (Cairo Montenotte).
  L'impianto, della lunghezza di circa 17 Km, si caratterizza per la presenza di quattro stazioni intermedie motrici (San Lorenzo, Ciatti, Cadibona, Sella) e prevede l'utilizzo di vagonetti con una portata di c.a. 1100 kg.
  L'area di stoccaggio di monte copre una superficie complessiva di circa 120.000 metri quadrati. In corrispondenza del «parco-deposito» sono attivi impianti di vagliatura e frantumazione del carbone che consentono di soddisfare le diverse esigenze merceologiche degli utilizzatori finale.
  Le funivie, in concessione alla società Funivie S.p.a. di Savona, sono state interessate, nel mese di novembre 2019, da un eccezionale nubifragio, che ha determinato l'abbattimento di due piloni ed il grave danneggiamento di altri due, con conseguente interruzione delle attività.
  L'articolo 1 autorizza la regione Liguria ad erogare nell'anno 2020 – in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio di Savona che sono impossibilitati a prestare attività lavorativa in tutto o in parte a seguito della frana verificatasi lungo l'impianto di Funivie S.p.a. – un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, comprensiva della relativa contribuzione figurativa, per la durata massima di dodici mesi.
  La misura è residuale rispetto ai trattamenti di integrazione salariale, compresi quelli a carico dei fondi di solidarietà di cui al titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 900.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
  L'articolo 2 nomina il Provveditore interregionale alle opere pubbliche per le Regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria quale Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di ripristino della funzionalità dell'impianto di Funivie S.p.a., ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge «sblocca cantieri» (decreto-legge n. 32 del 2019).Pag. 32
  Il Commissario straordinario provvederà, con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto «sbloccacantieri», alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi necessari per il ripristino della funzionalità dell'impianto.
  In particolare, in base al comma 2 del citato articolo 4, il Commissario potrà approvare i progetti non ancora appaltati. L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta.
  In base al comma 3 del citato articolo 4, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011) e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
  Il Commissario straordinario – al quale non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennità comunque denominata né il rimborso delle spese – si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché delle società dallo stesso controllate.
  Il comma 5 reca la copertura finanziaria necessaria alla realizzazione degli interventi di ripristino.
  L'articolo 3 stabilisce che il provvedimento in esame entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Con riferimento all'ambito di competenza della Commissione, segnala che le disposizioni dell'articolo 1 appaiono riconducibili alla materia previdenza sociale di esclusiva competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera o) della Costituzione, mentre le disposizioni dell'articolo 2 appaiono riconducibili alla materia governo del territorio di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Rileva come l'esigenza di un coinvolgimento delle regioni possa ritenersi però soddisfatta dal ricorso alla procedura prevista dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 32 del 2019. In base a tale procedura, infatti, il Commissario straordinario potrà approvare i progetti di ricostruzione della funivia solo d'intesa con le regioni interessate. Formula quindi una proposta di parere favorevole.

  La deputata Sara FOSCOLO (LEGA), nell'annunciare il voto favorevole del suo gruppo, dichiara, in quanto savonese, di conoscere molto bene la situazione e di condividere questo provvedimento, che ritiene molto urgente. Ne auspica pertanto l'adozione nel più breve tempo possibile in modo da poter ripristinare l'impianto di funivia e da poter fornire un ristoro ai lavoratori danneggiati.

  Il deputato Guido Germano PETTARIN (FI) dichiara il voto favorevole del gruppo di Forza Italia.

  La Commissione approva la proposta di parere (vedi allegato 2).

  La seduta termina alle 12.30.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

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