CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 27 febbraio 2020
334.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 49

COMITATO RISTRETTO

  Giovedì 27 febbraio 2020.

Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti.
C. 2005, approvata dal Senato.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 9 alle 9.50.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 27 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Luigi GALLO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'istruzione Anna Ascani.

  La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Luigi GALLO, presidente, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore.
C. 544 Gelmini.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Gabriele TOCCAFONDI (IV), relatore, riferisce che la proposta di legge di cui Pag. 50oggi si avvia l'esame intende riorganizzare lo specifico segmento dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) costituito dal sistema degli Istituti tecnici superiori (ITS). L'obiettivo è quello di raccordare meglio i percorsi di studio degli ITS con il mondo produttivo e di potenziarne la presenza sul territorio nell'ambito dei settori tecnologici innovativi. Ricorda che attualmente gli ITS sono per lo più disciplinati da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008. La proposta di legge a prima firma Gelmini e Aprea, composta da 6 articoli, interviene solo su alcuni elementi del Decreto, venendo incontro ad alcune richieste provenienti dai soggetti interessati ad uno sviluppo e rafforzamento del sistema. A questo proposito sottolinea che occorrerà verificare quali parti del DPCM saranno toccate dalla legge che sarà approvata. Poiché si sta decidendo di avviare una rilegificazione parziale della regolamentazione del settore, si riserva di spiegare perché, a suo parere, questa sia una scelta corretta. Ritiene, tuttavia, opportuno richiamare l'attenzione di tutti a non creare spazi di ambiguità, evitando così successivi problemi di interpretazione sulle abrogazioni implicite e a valutare se non sia opportuno ampliare la sfera di intervento della norma, rendendola più organica, anche in considerazione della delicatezza di intervenire su un settore che impatta su competenze anche regionali.
  Ricorda che gli ITS possono essere costituiti quando sono previsti nei piani territoriali delle regioni, nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa di loro competenza e che sono realizzati secondo il modello organizzativo della Fondazione di partecipazione. Partecipano alla fondazione: un istituto tecnico o professionale (statale o paritario) ubicato nella provincia dove ha sede la Fondazione; una struttura formativa accreditata dalla regione per l'alta formazione, anch'essa ubicata nella provincia; un'impresa del settore produttivo cui si riferisce l'ITS; un dipartimento universitario o altro organismo appartenente al sistema della ricerca scientifica e tecnologica; e un ente locale. In particolare, gli ITS realizzano percorsi finalizzati al conseguimento di diplomi di tecnico superiore nelle seguenti aree tecnologiche: efficienza energetica; mobilità sostenibile; nuove tecnologie della vita; nuove tecnologie per il Made in Italy; tecnologie innovative per i beni e le attività culturali; tecnologie dell'informazione e della comunicazione. La capacità di fare rete, di essere flessibili sia nell'organizzazione che nella didattica, la capacità di sviluppare skills per le nuove professioni «a banda larga» crea le condizioni per cui gli ITS si collocano nel panorama delle organizzazioni come reti interorganizzative per lo sviluppo dei nuovi ruoli e nuove professioni e come parte integrante per la strumentazione per Industria 4.0. Il modello è altresì sostenuto da una governance interistituzionale multilivello (Ministero dell'Istruzione, Regioni, Mise) che si avvale di strumenti strutturati e periodici di monitoraggio e ricerca, a cura di Indire.
  Sottolinea che, nel mettere mano a questo importante segmento della filiera formativa professionalizzante post diploma, non si deve perdere di vista il dato più importante che la riguarda, ovvero che gli ITS funzionano. Riportando alcuni dati di un monitoraggio Indire dello scorso anno (quello del 2020 sarà presentato nei prossimi giorni, ma conferma e rafforza le tendenze emerse), segnala che i diplomati sono passati da 1098 del 2013 a 2601 del 2017, con un incremento del 236 per cento. Attualmente gli ITS sul territorio nazionale sono 104, con 598 percorsi attivi, circa 16.000 studenti iscritti, più che raddoppiando i numeri degli ultimi anni. L'80 per cento dei diplomati ITS trova immediatamente una occupazione e nel 90 per cento dei casi in un ambito coerente con il percorso svolto. Il sistema è finanziato con 48 milioni di fondi statali ai quali si aggiungono (dati del 2017) fondi regionali per circa 38 milioni.
  Passando al contenuto della proposta di legge, riferisce che l'articolo 1 ribadisce che le fondazioni ITS – ora denominate fondazioni smart academy – rientrano tra i soggetti preposti alla formazione terziaria professionalizzante e chiarisce che esse rispondono alle esigenze culturali e professionali nascenti dallo sviluppo di nuovi modelli produttivi e di servizi connessi con la trasformazione digitale delle imprese in tutti gli ambiti del tessuto economico.Pag. 51
  L'articolo 2 prevede che alle fondazioni si applichino le norme generali di diritto privato e quelle del codice civile sulle fondazioni. Stabilisce che le fondazioni smart academy finalizzate alla ricerca applicata rientrano tra i soggetti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (ma qui occorrerà cambiare il riferimento, visto il recente spacchettamento), come organismi di ricerca e diffusione della conoscenza e che devono favorire contratti di «apprendistato di ricerca». Le fondazioni smart academy sono altresì autorizzate a svolgere le attività di intermediazione di manodopera, come già consentito – ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 276 del 2003 – agli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, nonché alle università e ai consorzi universitari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti (limitatamente a quelli dell'ultimo anno, nel caso degli istituti di scuola secondaria di secondo grado), dalla data di immatricolazione e fino ad almeno 12 mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio. A conclusione dei percorsi, è previsto che la fondazione smart academy rilasci la certificazione delle competenze acquisite e un diploma superiore che deve essere correlato ai livelli formativi del Quadro europeo delle qualifiche e della Classificazione internazionale standard dell'istruzione. Alle imprese che beneficiano degli incentivi e delle agevolazioni previste dal Piano Industria 4.0 è consentito di avvalersi delle potenzialità formative delle fondazioni smart academy, di partecipare alla loro governance e di sostenerne le attività attraverso contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca a favore di tecnici in formazione. Alle fondazioni smart academy si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 184 del 1997 concernenti il riscatto degli anni di studio per la pensione, nonché le agevolazioni fiscali e, in particolare, quelle in materia di deducibilità delle rette versate, dei contributi erogati e delle erogazioni liberali in favore delle scuole del sistema nazionale di istruzione.
  L'articolo 3 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un organismo denominato Coordinamento nazionale di governo, promozione e controllo dei percorsi gestiti dalle fondazioni smart academy, la cui finalità è garantire il coordinamento e la coerenza tra le politiche dell'istruzione, del lavoro e dello sviluppo economico. Il Coordinamento è composto da rappresentanti dei Ministeri competenti, delle regioni e di associazioni di imprese. Gli è affidato il compito di definire, con piano triennale, le linee di indirizzo per gli investimenti nazionali e per il potenziamento della presenza territoriale delle fondazioni smart academy nei settori tecnologici innovativi. Il Coordinamento nazionale deve tenere conto delle proposte e degli investimenti delle singole regioni anche attraverso la stipula di accordi bilaterali, finalizzati tra l'altro all'avvio di percorsi sperimentali. A tali fini, il Coordinamento nazionale deve provvedere al monitoraggio della corrispondenza tra i fabbisogni formativi e produttivi rilevati dalle imprese di industria 4.0 e i percorsi elaborati congiuntamente dalle fondazioni smart academy e dalle rappresentanze datoriali. Inoltre, il Coordinamento nazionale deve identificare i principali nodi di sviluppo di gruppi produttivi, con forti tratti di innovazione tecnologica di Industria 4.0, al fine di garantire una formazione professionale coerente con le esigenze competitive delle imprese e percorsi di inserimento occupazionale per giovani tecnici.
  L'articolo 4 stabilisce che, al fine di offrire alle imprese di industria 4.0 le opportunità di costruire nuovi profili professionali, le fondazioni smart academy valorizzano i contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca secondo le indicazioni, attuate a livello territoriale, definite dal piano triennale redatto dal Coordinamento nazionale di cui all'articolo 3. Le fondazioni propongono nella propria offerta formativa anche percorsi brevi di formazione continua per i lavoratori delle imprese che necessitano di riqualificare e aggiornare le proprie competenze e conoscenze con riferimento alle nuove tecnologie e per i giovani inattivi.
  L'articolo 5 stabilisce che alle fondazioni smart academy possono accedere, Pag. 52previa selezione pubblica, coloro che sono in possesso di un «diploma quinquennale» o di un «certificato di istruzione e formazione tecnica superiore». La durata dei percorsi delle fondazioni smart academy può essere, alternativamente, di 4 o di 6 semestri in relazione alle competenze tecniche richieste in uscita o al fine della formazione per l'accesso alle professioni regolamentate, di cui alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005. Al termine dei percorsi, i tecnici interessati a proseguire il percorso di studio a livello universitario devono richiedere alle fondazioni smart academy il riconoscimento dei livelli formativi del Quadro europeo delle qualifiche e della Classificazione internazionale standard dell'istruzione da far valere per l'iscrizione al terzo anno accademico dei corsi di laurea coerenti con l'indirizzo formativo frequentato.
  In base all'articolo 6 il Coordinamento nazionale prevede l'attivazione di percorsi di orientamento tra i giovani delle scuole secondarie di secondo grado e dei centri di istruzione e formazione professionale regionali, finalizzati alla conoscenza delle filiere professionalizzanti anche attraverso esperienze laboratoriali presso le fondazioni smart academy o stage nelle imprese di Industria 4.0. Inoltre, il Coordinamento nazionale predispone azioni di formazione mirate per favorire la scelta da parte delle donne di percorsi di studio e di lavoro in ambito tecnico e scientifico, con particolare riferimento a scienza, tecnologia, ingegneria e matematica.

  Valentina APREA (FI) esprime soddisfazione per l'avvio dell'esame della proposta di legge. Evidenzia che il relatore Toccafondi, il presidente Gallo e la sottosegretaria Ascani, tra gli altri, hanno lavorato tutti, nella precedente legislatura, pur rivestendo ruoli diversi da oggi, ad uno stesso fine condiviso, che è quello di valorizzare i percorsi d'istruzione professionalizzanti. Evidenzia al riguardo che, come ha ben detto il relatore, il provvedimento non intende rivoluzionare l'istruzione tecnica superiore, ma soltanto perfezionare il sistema fin qui definito, rendendolo più moderno e funzionale nell'ambito della filiera professionalizzante. Conclude dichiarandosi disponibile ad una proficua interlocuzione con tutte le forze politiche.

  Luigi GALLO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

INTERROGAZIONI

  Giovedì 27 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Luigi GALLO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'istruzione Anna Ascani.

  La seduta comincia alle 14.50.

5-03411 Nevi: Sull'esclusione, ai sensi del D.M. 23 dicembre 2019, delle Università telematiche dalla possibilità di istituire alcune classi di laurea.
5-03420 Frassinetti: Sull'esclusione, ai sensi del D.M. 23 dicembre 2019, delle Università telematiche dalla possibilità di istituire alcune classi di laurea.

  Luigi GALLO, presidente, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

  La sottosegretaria Anna ASCANI risponde congiuntamente alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato).

  Paola FRASSINETTI (FdI), replicando, sottolinea la complessità del problema provocato dall'emanazione del decreto ministeriale oggetto dell'interrogazione: un provvedimento adottato da un ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dimissionario. Evidenzia, inoltre, che il ritiro di molte iscrizioni, che ha fatto seguito all'emanazione del decreto, ha creato danni ingenti alle università telematiche. Pag. 53Dopo aver quindi rimarcato con accenti critici il fatto che il Ministro dell'università e della ricerca non è ancora venuto in Parlamento a presentare le linee programmatiche del suo dicastero – laddove la sua audizione sarebbe stata un'occasione anche per un confronto sulla questione delle università telematiche, – auspica che in futuro il Governo sia più attento e non commetta di nuovo simili errori.

  Raffaele NEVI (FI) replicando, si dichiara soddisfatto della risposta e, soprattutto, del ritiro del decreto ministeriale. Invita quindi il Governo a essere più prudente nelle sue azioni, ricordando che i buoni provvedimenti scaturiscono sempre da un previo confronto con le parti e da un confronto politico nelle sedi parlamentari, e mai da blitz improvvisi. Invita quindi a non considerare le università telematiche come un'alternativa di studio secondaria e meno qualificante. Esse forniscono una modalità innovativa di formazione a distanza, che mai come adesso – con tanti studenti costretti a casa a causa dell'epidemia da COVID-19 – occorrerebbe incentivare.

  Luigi GALLO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 15.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 27 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Luigi GALLO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'istruzione Anna Ascani.

  La seduta comincia alle 20.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Luigi GALLO, presidente, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL n. 1/2020: Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca.
C. 2407 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, in sede consultiva, per il parere alla I Commissione il disegno di legge C. 2407, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 1 del 2020, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca.
  Segnala che il decreto-legge è stato modificato e integrato nel corso dell'esame al Senato e si compone ora di 9 articoli.
  Passando ad illustrare il contenuto del decreto, specifica che l'articolo 1, modificato dal Senato, e gli articoli 3, comma 9, e 4, commi da 8 a 11, istituiscono – in luogo del precedente Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca – due Ministeri autonomi: il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, sostituendo le pregresse denominazioni, regolando la successione nei relativi rapporti attivi, passivi e processuali in essere e le funzioni congiunte e prevedendo le necessarie autorizzazioni di spesa. Viene conseguentemente anche rideterminato il numero totale dei Ministeri, fissato per legge, e sono abrogate le disposizioni dell'ordinamento non coerenti con il nuovo assetto.
  In dettaglio, l'articolo 1, comma 1, istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, sopprimendo conseguentemente il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR). Viene quindi modificato Pag. 54l'elenco dei Ministeri, che da 13 diventano dunque 14. Per questo intervento è autorizzata la spesa di 2.261.000 euro nel 2020 e di 2.333.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, dei quali 327.500 euro nel 2020 e 393.000 euro annui a decorrere dal 2021 per il Ministero dell'università e della ricerca, nonché l'ulteriore spesa di 132.000 euro per il 2020 e di 80.000 euro annui a decorrere dal 2021 per maggiori oneri di funzionamento. Segnala anche che l'articolo 3, comma 9, attribuisce congiuntamente al Ministero dell'istruzione e al Ministero dell'università e della ricerca (oltre alle altre amministrazioni consorziate) il controllo sul Consorzio interuniversitario CINECA, stabilendo anche che entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge devono essere adottate le modifiche statutarie conseguenti.
  L'articolo 2, comma 1, modificando il testo del decreto legislativo n. 300 del 1999, attribuisce al Ministero dell'istruzione le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema educativo di istruzione e formazione. Al medesimo Ministero sono trasferite – con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, ivi compresa la gestione dei residui – le funzioni del vecchio Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca individuate dal nuovo articolo 50 del citato decreto legislativo, come modificato dal decreto in esame. Sono eccettuate le funzioni già attribuite ad altri Ministeri o ad agenzie e sono fatte in ogni caso salve le funzioni conferite dalla legislazione vigente alle regioni e agli enti locali. È fatta altresì salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche.
  Precisa che nel corso dell'esame al Senato sono state modificate e incrementate le aree funzionali del Ministero dell'istruzione, passate dalle 19 del testo originario del decreto-legge alle 22 del testo in esame, a fronte delle 11 previste dall'articolo 50, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 300 del 1999 nel testo anteriore al decreto-legge in esame, che individuava le aree dell'istruzione facendo riferimento in modo generico «all'istruzione non universitaria».
  I nuovi articoli 51 e articolo 51-quater del decreto legislativo n. 300 del 1999 – come modificati dall'articolo 2, comma 1, del decreto in esame – definiscono l'ordinamento rispettivamente del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, stabilendo, per il primo, un'organizzazione per Dipartimenti e, per il secondo, un'organizzazione in Direzioni generali coordinate da un segretario generale. Per le finalità dell'articolo 2, il comma 2 autorizza la spesa di 655.000 euro nel 2020 e 693.000 euro annui a decorrere dal 2021, incrementata rispetto al testo originario del decreto-legge in virtù delle modifiche apportate dal Senato. Tale autorizzazione di spesa deriva dai maggiori oneri per l'incremento delle predette unità degli uffici dirigenziali generali.
  I nuovi articoli 51-bis e 51-ter del decreto legislativo n. 300 del 1999 istituiscono il nuovo Ministero dell'università e della ricerca e ne elencano le aree funzionali. In dettaglio, l'articolo 2, comma 1, capoverso «Art. 51-bis» attribuisce al Ministero dell'università e della ricerca le funzioni e i compiti dello Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica (la specificazione circa la ricerca artistica è stata introdotta dal Senato) e di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Al Ministero sono trasferite – insieme alle inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, ivi compresa la gestione dei residui – le funzioni del soppresso MIUR nelle aree funzionali individuate dall'articolo 51-ter del decreto legislativo n. 300, come modificato dal decreto in esame. Sono eccettuate le funzioni attribuite ad altri Ministeri o ad agenzie, ivi inclusa l'Agenzia nazionale per la ricerca (ANR) di cui alla legge n. 160 del 2019. Sono fatte in ogni caso salve le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali. È fatta altresì salva l'autonomia delle istituzioni universitarie, degli enti di ricerca e delle istituzioni di alta Pag. 55formazione artistica, musicale e coreutica. Il nuovo articolo 51-ter elenca le aree funzionali in cui il Ministero dell'università e della ricerca esercita le funzioni di spettanza statale. Le nuove aree funzionali del MUR sono 22, a fronte delle 17 previste nel decreto legislativo n. 300 nel testo anteriore alla riforma.
  L'articolo 2, comma 1-bis, introdotto dal Senato, incrementa di 10 unità la dotazione organica dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), con oneri a carico dell'Agenzia, mediante scorrimento di graduatorie vigenti o con nuove procedure concorsuali. Nelle more, l'ANVUR continua ad avvalersi di esperti della valutazione mediante incarichi annuali, rinnovabili ad alcune condizioni. Le finalità della disposizione sono lo sviluppo e il consolidamento delle attività di interesse del Ministero dell'università e della ricerca attribuite all'ANVUR, relative alla valutazione del settore della formazione superiore e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), in conformità alla normativa nazionale di settore e nel rispetto degli standard e delle linee guida per l'assicurazione della qualità a livello internazionale. Si stabilisce inoltre che, fino al completamento delle summenzionate assunzioni, l'ANVUR può continuare ad avvalersi, con oneri a carico del proprio bilancio, di un contingente di esperti della valutazione non superiore a 15 unità per la predisposizione dei protocolli di valutazione della didattica.
  L'articolo 3, commi da 1 a 5, 7 e 9-ter, modificato dal Senato, e l'articolo 4, comma 6, recano disposizioni in materia di organizzazione dei nuovi Ministeri, nonché di ripartizione e gestione delle strutture e del personale del soppresso MIUR. Al Ministero dell'università e della ricerca sono assegnate le strutture, le risorse strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca, nonché il personale che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, vi presta servizio a qualunque titolo.
  Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, modificato dal Senato, al Ministero dell'istruzione sono assegnate le strutture, le risorse strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, degli Uffici scolastici regionali e del corpo ispettivo, nonché il personale che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, vi presta servizio a qualunque titolo.
  In base all'articolo 3, comma 4, si prevede che con decreto del Presidente de Consiglio dei ministri si procederà alla ricognizione e al trasferimento delle strutture, del personale non dirigenziale e delle risorse strumentali e finanziarie del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, considerato anche il personale già posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
   Con riferimento alle dotazioni organiche, l'articolo 3, comma 3-ter, autorizza ciascuno dei due Ministeri a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, da concludere entro il 31 dicembre 2020, a valere sulle facoltà assunzionali pregresse, relative al comparto «Funzioni centrali» e alla relativa area dirigenziale, il cui utilizzo è stato già autorizzato in favore del soppresso MIUR.
  L'articolo 3, comma 6, e l'articolo 4, commi da 1 a 5, modificati dal Senato, recano norme transitorie in vista dell'adozione dei nuovi regolamenti di organizzazione dei due Ministeri, al fine di assicurare l'operatività delle strutture e degli uffici di diretta collaborazione. Si specificano inoltre i compiti del segretario generale del Ministero dell'università e della ricerca.
  L'articolo 3, comma 9-bis, introdotto dal Senato, consente anche al Ministero dell'istruzione di avvalersi della Società generale d'informatica s.p.a. – SOGEI per la gestione e lo sviluppo del proprio sistema informativo. Viene inserito, quindi, anche il Ministero dell'istruzione tra i beneficiari di tali servizi informatici, «anche per le esigenze delle istituzioni scolastiche Pag. 56ed educative statali nonché per la gestione giuridica ed economica del relativo personale».
  L'articolo 3-ter reca una disposizione specifica per gli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, ai fini dell'applicazione della disciplina transitoria di carattere generale che consente l'assunzione a tempo indeterminato di dipendenti che abbiano rapporti a termine con pubbliche amministrazioni. La norma prevede che per la stabilizzazione presso i suddetti enti il termine temporale entro cui si deve conseguire il requisito relativo all'anzianità di servizio – che è uno dei requisiti posti per l'applicazione della disciplina in esame – resta fissato al 31 dicembre 2017, anche in deroga a norme di proroga.
  Il comma 2 dell'articolo 3-ter modifica il decreto legislativo n. 165 del 2001, al fine di valorizzare il titolo di dottore di ricerca e degli altri titoli di studio e di abilitazione professionale all'interno del pubblico impiego.
   L'articolo 3-quater, introdotto dal Senato, posticipa dall'anno accademico 2020-2021 all'anno accademico 2021-2022 l'avvio dell'applicazione del regolamento – di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2019 – recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, al contempo differendo (dal 31 dicembre 2019) al 31 dicembre 2020 il termine per l'approvazione della prima programmazione triennale del reclutamento. Inoltre, consente l'inserimento di ulteriori soggetti nelle graduatorie nazionali, utili per l'attribuzione di incarichi di insegnamento presso le Istituzioni AFAM, istituite dalla legge n. 205 del 2017.
  L'articolo 5 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4. Esso destina anche risorse specifiche per coprire gli oneri connessi alla corresponsione dei compensi per le commissioni d'esame dei concorsi banditi nel 2020. In particolare, il comma 1 dispone che agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3 e 4, pari complessivamente a 3.483.000 euro per il 2020 e a 5.374.000 euro annui a decorrere dal 2021, si provvede: a) quanto a 3.483.000 euro per l'anno 2020, 3.439.000 euro per l'anno 2021 e a 4.408.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; b) quanto a 966.000 euro annui a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; c) quanto a 969.000 euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui alla legge n. 440 del 1997, ossia il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi.
  Il comma 2-bis – introdotto dal Senato – incrementa di 5 milioni di euro per l'anno 2020 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2017. Tale incremento è destinato a coprire gli oneri dei concorsi per il reclutamento del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado. In base al comma 2-ter, al suddetto onere – pari a 5 milioni di euro per il 2020 – si provvede riducendo in misura corrispondente l'autorizzazione di spesa relativa al Piano nazionale di formazione, di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n. 107 del 2015, con riferimento alla quota di cui all'articolo 1, comma 256, della legge n. 160 del 2019 (si tratta della quota destinata a misure per il potenziamento Pag. 57della qualificazione dei docenti in materia d'inclusione scolastica, di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo e di insegnamento dell'educazione al rispetto e alla parità dei sessi).
  Conclude esprimendo la convinzione che la suddivisione potrà contribuire a risolvere al meglio i problemi legati al mondo della scuola, dell'università e della ricerca. Formula quindi una proposta di parere favorevole.

  Cristina PATELLI (LEGA) rimarca che per l'attuazione del decreto serviranno adempimenti successivi e ulteriori spese. Quindi, anche se il Governo crede di poter procedere rapidamente, è prevedibile che ci sarà una paralisi delle attività nel campo dell'istruzione, dell'università e della ricerca di mesi, nonostante le scadenze e gli impegni. A suo avviso, insomma, c’è il rischio del caos, mentre c'era bisogno di altro. Innanzitutto c'era bisogno, specialmente per il settore della ricerca, di risorse economiche, che il Governo stanzia invece a favore dell'Agenzia nazionale per la ricerca, sotto il controllo della Presidenza del Consiglio, con pesanti conseguenze in termini di libertà e autonomia della ricerca. Sul diritto allo studio, rileva che la complicazione del quadro dei requisiti, diversi da regione a regione, rende tale diritto non fruibile, anche perché mancano le risorse per l'erogazione delle borse di studio. Ricorda quindi che devono ancora essere banditi numerosi concorsi e che, tra questi, quello per i dirigenti tecnici e per gli insegnanti di religione non sono ancora in agenda. Anche la sicurezza in materia di edilizia scolastica manca delle necessarie risorse per poter essere attuata, nonostante la grave situazione degli edifici che ospitano le scuole. Sempre in tema di misure che non sono ancora state messe in campo, sottolinea la mancata attuazione del piano per la scuola digitale, della formazione dei docenti, dell'adeguamento dei loro stipendi agli standard europei. Conclude, sottolineando che la cronica assenza di risorse viene ulteriormente depauperata dal decreto-legge in esame, che provvede alla moltiplicazione di ministeri e agenzie sottraendo risorse alla scuola e alla ricerca. Preannuncia quindi il voto contrario del gruppo della Lega.

  Marco BELLA (M5S), dopo aver sottolineato che il provvedimento era molto atteso dal settore della scuola e dell'università e che non potrà che portare notevoli benefici, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

  La seduta termina alle 21.

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