CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 27 febbraio 2020
334.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 27 febbraio 2020.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 27 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

  La seduta comincia alle 14.30.

DL 1/2020: Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca.
C. 2407 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, in sede referente, il disegno di legge C. 2407, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 1 del 2020, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca.
  Il decreto-legge, che si compone ora di 9 articoli, è stato modificato e integrato nel corso dell'esame al Senato.
  Passando a sintetizzare il contenuto del decreto-legge, l'articolo 1, modificato dal Senato, nonché gli articoli 3, comma 9, e 4, commi da 8 a 11, istituiscono due Ministeri, il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, prevedendo le necessarie autorizzazioni di spesa, sostituendo le pregresse denominazioni, regolando la successione nei relativi rapporti attivi, passivi e processuali in Pag. 5essere e le funzioni congiunte. Viene anche rideterminato il numero totale dei Ministeri e sono abrogate le disposizioni non più coerenti con il nuovo assetto.
  In dettaglio, l'articolo 1, comma 1, istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, sopprimendo conseguentemente il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR).
  Il comma 2 del medesimo articolo 1, alla lettera a) novella l'articolo 2 del decreto legislativo n. 300 del 1999, modificando l'elenco dei 13 Ministeri, che diventano dunque 14 a seguito della separazione del MIUR (segnatamente vengono sostituiti i numeri da 11 a 13 dell'elenco contenuto nell'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 300).
  La lettera b) del comma 2 inserisce inoltre un nuovo comma 4-bis nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 300, in cui si precisa che il numero dei Ministeri è 14, e si conferma sia che il numero dei componenti del Governo, a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari, non può essere superiore a 65, sia che la composizione del Governo deve essere coerente con il principio sancito nel secondo periodo del primo comma dell'articolo 51 della Costituzione, ai sensi del quale la Repubblica, ai fini dell'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive, promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.
  In relazione all'inserimento del nuovo comma 4-bis nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 300, l'articolo 4, comma 10, del decreto-legge abroga l'articolo 1, comma 346, della legge n. 244 del 2007, che aveva fissato a 13 il numero massimo dei ministeri.
  In base all'articolo 1, comma 3, modificato dal Senato, per le finalità dello stesso articolo 1 è autorizzata la spesa di 2.261.000 euro nell'anno 2020 e 2.333.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, dei quali 327.500 euro nel 2020 e 393.000 euro annui a decorrere dal 2021 per il Ministero dell'università e della ricerca, nonché l'ulteriore spesa di 132.000 euro per il 2020 e di 80.000 euro annui a decorrere dal 2021 che, in base alla relazione tecnica allegata al disegno di legge originario, deriva da maggiori oneri di funzionamento.
  A sua volta, l'articolo 4, ai commi 8 e 9, dispone che le nuove denominazioni di «Ministero dell'istruzione» e «Ministero dell'università e della ricerca» sostituiscono, ad ogni effetto, la denominazione «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», con riguardo alle funzioni indicate, rispettivamente, dagli artt. 49 e 50, 51-bis e 51-ter del decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificati dall'articolo 2 del decreto-legge.
  In base all'articolo 4, comma 11, i nuovi Ministeri, inoltre, succedono, per quanto di competenza, in tutti i rapporti attivi e passivi in essere alla data del trasferimento delle funzioni e, ai sensi dell'articolo 111 del codice di procedura civile, subentrano nei rapporti processuali.
  Inoltre, l'articolo 3, comma 9, novellando l'articolo 9, comma 11-ter, del decreto-legge n. 78 del 2015, attribuisce congiuntamente al Ministero dell'istruzione e al Ministero dell'università e della ricerca (oltre alle altre amministrazioni consorziate, e in sostituzione del soppresso MIUR) il controllo sul Consorzio interuniversitario CINECA, stabilendo anche che entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge sono adottate le modifiche statutarie conseguenti.
  In merito rileva come il CINECA è un Consorzio interuniversitario senza scopo di lucro formato dall'allora Ministero dell'Istruzione, università e ricerca, 69 università italiane, e 11 istituzioni nazionali (8 enti di ricerca, 2 Policlinici universitari e 1 Agenzia. Esso è stato costituito nel 1969 (come Consorzio interuniversitario per il calcolo automatico dell'Italia nord orientale). Oggi offre supporto alle attività della comunità scientifica tramite il supercalcolo e le sue applicazioni, realizza sistemi gestionali per le amministrazioni universitarie e il Ministero, progetta e sviluppa sistemi informativi per pubblica amministrazione, sanità e imprese.Pag. 6
  L'articolo 2, comma 1, intervenendo sul dettato del decreto legislativo n. 300 del 1999, al capoverso «Art. 49» del predetto decreto legislativo attribuisce al Ministero dell'istruzione le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema educativo di istruzione e formazione di cui all'articolo 2 della legge n. 53 del 2003 e di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 7 del 2007 (secondo le modifiche apportate dal Senato).
  Ricorda che, in base alla citata legge n. 53 del 2003, il sistema educativo si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo comprensivo di scuola primaria e scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo comprensivo del sistema dei licei e del sistema dell'istruzione e della formazione professionale.
  Successivamente, l'articolo 13, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 7 del 2007, modificando l'impianto del secondo ciclo delineato dalla legge n. 53 e dal conseguente decreto legislativo n. 226 del 2005, ha ripristinato i percorsi di istruzione secondaria superiore effettuati negli istituti tecnici e negli istituti professionali.
  Al medesimo Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, ivi compresa la gestione dei residui, le funzioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nei limiti delle aree funzionali individuate dal capoverso «Art. 50», eccettuate quelle attribuite ad altri Ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali. È fatta altresì salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche.
  L'articolo 2, comma 1, al già citato capoverso «Art. 50» del decreto legislativo n. 300 del 1999, individua le aree funzionali nelle quali il Ministero dell'istruzione svolge le funzioni di spettanza statale novellando l'articolo 50 del decreto legislativo n. 300 del 1999. A tali nuove aree funzionali sono connesse alcune abrogazioni previste dall'articolo 4, comma 10.
  In dettaglio, nel corso dell'esame al Senato sono state modificate e incrementate le aree funzionali del Ministero dell'istruzione, passate da 19 nel testo originario del decreto-legge a 22, in luogo delle 11 previste dall'articolo 50, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 300 del 1999 nel testo anteriore al decreto-legge in esame, che individuava tali aree riferendole «all'istruzione non universitaria». Alcune aree funzionali sono rimaste identiche, mentre quelle ora incluse nelle novelle al decreto legislativo n. 300, prima non presenti, ricalcano specifiche attribuzioni dei Dipartimenti attualmente esistenti in base al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 2019, che vengono dunque legificate.
  Le nuove aree funzionali del Ministero dell'istruzione sono:
   1) organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti e programmi scolastici, stato giuridico del personale, inclusa la definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso, sentito il Ministero dell'università e della ricerca; il riferimento alle competenze in materia di percorsi di abilitazione e specializzazione dei docenti non era previsto nel decreto legislativo n. 300 del 1999, ma rientra nelle competenze del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, quanto alla definizione delle classi di abilitazione (ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 2019) e Direzione generale per il personale scolastico, quanto alla formazione iniziale dei docenti (ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140);
   2) definizione dei criteri e dei parametri per l'organizzazione della rete scolastica;
   3) definizione degli obiettivi formativi nei diversi gradi e tipologie di istruzione; essa riproduce le attuali competenze del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione ex articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 2019;Pag. 7
   4) definizione degli indirizzi per l'organizzazione dei servizi del sistema educativo di istruzione e di formazione nel territorio al fine di garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale; essa riproduce le competenze del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione ex articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 2019;
   5) valutazione dell'efficienza dell'erogazione dei servizi medesimi nel territorio nazionale; essa riproduce le competenze del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione ex articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 2019;
   6) definizione dei criteri e parametri per l'attuazione di politiche sociali nella scuola;
   7) definizione di interventi a sostegno delle aree depresse per il riequilibrio territoriale della qualità del servizio scolastico ed educativo; essa riproduce le competenze del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione ex articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 2019;
   8) attività connesse alla sicurezza nelle scuole e all'edilizia scolastica, in raccordo con le competenze delle regioni e degli enti locali; essa riproduce le competenze del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione ex articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 2019;
   9) formazione dei dirigenti scolastici, del personale docente, educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola; essa riproduce le competenze del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione ex articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 2019;
   10) assetto complessivo e indirizzi per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, nonché del sistema di istruzione tecnica superiore (tale specificazione è stata introdotta dal Senato); ricorda in merito che il decreto legislativo n. 300 del 1999, nella versione anteriore alla riforma in commento, menzionava l'area funzionale inerente la «valutazione del sistema scolastico»; nella definizione contenuta nel decreto-legge la valutazione viene estesa «anche» all'istruzione tecnica; nell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 2019, per tale area – inerente le funzioni del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – si fa riferimento all'individuazione degli obiettivi e degli standard e ai percorsi formativi in materia di istruzione superiore e formazione tecnica superiore «anche in raccordo, per le parti relative alla formazione superiore, con il Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca», che svolge funzioni inerenti l'università e la ricerca; reciprocamente, l'articolo 6 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attribuisce al Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca «la promozione della connessione tra il mondo dell'istruzione e quello della formazione superiore, in raccordo con il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione (e) formazione»; in ogni caso, nel sistema delineato dal suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, l'istruzione tecnica superiore rientra nelle competenze della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, afferente al summenzionato Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione;
   11) congiuntamente con il Ministero dell'università e della ricerca, funzioni di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), individuabile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche come Agenzia nazionale per la gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, Pag. 8la gioventù e lo sport (Erasmus+) con riferimento alle misure di competenza del Ministero dell'istruzione, fermo restando che la nomina dei relativi presidenti e componenti dei consigli di amministrazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 213 del 2009 è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione; rammenta in merito che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 2019 attribuiva le funzioni di indirizzo dell'INVALSI e dell'INDIRE, relative allo svolgimento dei processi di valutazione e autovalutazione delle scuole, al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, mentre quelle di vigilanza dell'INVALSI e dell'INDIRE al Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca – Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca;
   12) promozione dell'internazionalizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione; essa riproduce le competenze del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione ex articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 2019;
   13) sistema della formazione italiana nel mondo, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale stabilite dal decreto legislativo n. 64 del 2017; tale area ricalca la competenza della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, nell'ambito del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, ex articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 2019; ricorda che il citato decreto legislativo n. 64 del 2017 disciplina la scuola italiana all'estero;
   14) determinazione e assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del personale alle istituzioni scolastiche autonome;
   15) ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative;
   16) supporto alla realizzazione di esperienze formative finalizzate all'incremento delle opportunità di lavoro e delle capacità di orientamento degli studenti (tale area funzionale è stata introdotta dal Senato);
   17) valorizzazione della filiera formativa professionalizzante, inclusa l'istruzione tecnica superiore (tale area funzionale è stata introdotta dal Senato);
   18) riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e internazionale e attivazione di politiche dell'educazione comuni ai Paesi dell'Unione europea; essa riproduce le competenze del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione ex articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 2019;
   19) consulenza e supporto all'attività delle istituzioni scolastiche autonome;
   20) programmi operativi nazionali nel settore dell'istruzione finanziati dall'Unione europea; essa rientra nelle competenze del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione ex articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 2019;
   21) istituzioni di cui all'articolo 137, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998; nello specifico si tratta delle scuole militari; dei corsi scolastici organizzati nell'ambito delle attività connesse a difesa e sicurezza pubblica; dei provvedimenti relativi agli organismi scolastici istituiti da soggetti extracomunitari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 389 del 1994;
   22) altre competenze assegnate dalla legge n. 107 del 2016, nonché dalla vigente legislazione, ivi comprese le attività di promozione e coordinamento del sistema integrato dei servizi di educazione e di Pag. 9istruzione per i bambini fino a sei anni (tale ultimo riferimento è stato introdotto dal Senato); in merito rammenta che il decreto legislativo n. 65 del 2017 ha istituito il Sistema integrato di educazione e di istruzione per le bambine e i bambini da zero a sei anni, ed è costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia statali e paritarie.

  In relazione alle nuove aree funzionali del Ministero dell'istruzione, l'articolo 4, comma 10, del decreto-legge prevede, fra l'altro, le abrogazioni:
   dell'articolo 75, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999, che detta disposizioni di adeguamento dell'area dell'istruzione non universitaria relativa al MIUR, non più coerenti con il nuovo Capo XI, come novellato dall'articolo 2 del decreto-legge;
   dell'articolo 76 del decreto legislativo n. 300, che detta disposizioni sulla trasformazione degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE) in Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE), già soppressi dall'articolo 1, comma 611, della legge n. 296 del 2006, in virtù della costituzione dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS), la quale è stata a sua volta soppressa dall'articolo 19, comma 11, del decreto-legge n. 98 del 2011, che ha tuttavia confermato la soppressione degli IRRE;
   dell'articolo 88 del decreto legislativo n. 300, relativo all'Agenzia per la formazione e l'istruzione professionale, mai divenuta operativa.

  L'articolo 2, al comma 1, capoversi «Art. 51» e «Art. 51-quater», del decreto legislativo n. 300 del 1999 e al comma 2 – modificati dal Senato – disciplina l'ordinamento del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, stabilendo, per il primo, un'organizzazione per Dipartimenti e, per il secondo, un'organizzazione in uffici dirigenziali generali coordinati da un segretario generale.
  A tal fine, viene novellato il più volte richiamato decreto legislativo n. 300 del 1999, sostituendo l'articolo 51 per il Ministero dell'istruzione e inserendo l'articolo 51-quater per il Ministero dell'università e della ricerca.
  In dettaglio, l'articolo 2, comma 1, capoverso «Art. 51», dispone che il Ministero dell'istruzione si articola in 2 Dipartimenti in relazione alle aree funzionali previste dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 300 del 1999, come novellato dal comma 1, capoverso «Art. 50», precedentemente illustrato; tali Dipartimenti sono disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del suddetto decreto legislativo n. 300.
  In merito ricorda che, in base alla disciplina del MIUR recata, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 2019, emanato in attuazione di quanto disposto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 104 del 2019, esso era articolato a livello centrale nei seguenti 3 Dipartimenti:
   a) Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione;
   b) Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca;
   c) Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali.

  In virtù delle modifiche apportate dal Senato, il numero di posizioni di livello dirigenziale generale del Ministero dell'istruzione è passato da 24 a 25, inclusi i Capi dipartimento.
  Il capoverso «Art. 51-quater», prevede, invece, per il Ministero dell'università e della ricerca 6 posizioni dirigenziali generali, incluso il segretario generale, in luogo della organizzazione in Dipartimenti.
  Pertanto, in virtù delle modifiche apportate dal Senato, il numero totale – sommando le unità previste per i due nuovi Ministeri – delle posizioni dirigenziali di livello generale passa da 30 (nel testo originario del decreto-legge) a 31, mentre l'organizzazione del soppresso MIUR prevedeva, complessivamente, 28 posizioni dirigenziali di I fascia. Pag. 10
  Per le finalità dell'articolo 2 il comma 2 autorizza la spesa di 655.000 euro nel 2020 e 693.000 euro annui a decorrere dal 2021, incrementata rispetto al testo originario del decreto-legge in virtù delle modifiche apportate dal Senato. Tale autorizzazione di spesa deriva dai maggiori oneri per l'incremento delle predette unità degli uffici dirigenziali generali.
  Segnala che la predetta autorizzazione di spesa viene ulteriormente incrementata – per coprire l'aumento della dotazione organica dei due Ministeri – dall'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge, introdotto dal Senato.
  L'articolo 2, comma 1, capoversi «Art. 51-bis» e «Art. 51-ter» del decreto legislativo n. 300 del 1999, istituisce il Ministero dell'università e della ricerca e ne elenca le relative aree funzionali, inserendo un nuovo Capo XI-bis nel citato decreto legislativo n. 300 del 1999. A tali aree funzionali sono connesse alcune abrogazioni.
  In dettaglio, l'articolo 2, comma 1, capoverso «Art. 51-bis» attribuisce al Ministero dell'università e della ricerca le funzioni e i compiti dello Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica (la specificazione circa la ricerca artistica è stata introdotta dal Senato) e di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).
  Ricorda che in virtù della legge n. 508 del 1999, il sistema AFAM è costituito dai Conservatori statali, dalle Accademie di belle arti (statali e non statali), dagli Istituti musicali ex pareggiati promossi dagli enti locali, dalle Accademie statali di danza e di arte drammatica, dagli Istituti statali superiori per le industrie artistiche (ISIA), nonché da ulteriori istituzioni private autorizzate dal Ministero al rilascio di titoli aventi valore legale. Detta legge ha avviato un percorso di allineamento del sistema AFAM a quello universitario. Per tale ragione, secondo la relazione illustrativa, l'AFAM viene inserita nell'ambito delle competenze del Ministero dell'università e della ricerca.
  Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, ivi compresa la gestione dei residui, le funzioni del soppresso MIUR, nelle aree funzionali individuate dal capoverso «Art. 51-ter», eccettuate quelle attribuite ad altri Ministeri o ad agenzie, ivi inclusa l'Agenzia nazionale per la ricerca (ANR) di cui alla legge n. 160 del 2019 e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali.
  È fatta altresì salva l'autonomia delle istituzioni universitarie, degli enti di ricerca e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
  L'articolo 2, comma 1, capoverso «Art. 51-ter» elenca le aree funzionali in cui il nuovo Ministero dell'università e della ricerca esercita le funzioni di spettanza statale. A tal fine, si introduce nel decreto legislativo n. 300 del 1999 un nuovo articolo 51-ter.
  Come per il nuovo Ministero dell'istruzione, sono state riprodotte alcune aree già presenti nell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 300 e sono state legificate competenze descritte nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 2019, con particolare riferimento al Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca.
  Le nuove aree funzionali del MUR sono 22, a fronte delle 17 previste nel decreto legislativo n. 300 nel testo anteriore alla riforma:
   1) compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale, dell'istruzione universitaria, dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di ogni altra istituzione appartenente al sistema dell'istruzione superiore, ad eccezione degli istituti tecnici superiori;
   2) programmazione degli interventi, indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento delle università, delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e degli enti di ricerca non strumentali;
   3) valorizzazione del merito e diritto allo studio; Tale area è attualmente ricompresa Pag. 11nelle competenze del Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca – Direzione generale per la formazione universitaria e Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica – ex articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 2019;
   4) accreditamento e valutazione in materia universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
   5) attuazione delle norme europee e internazionali in materia di istruzione universitaria e alta formazione artistica, musicale e coreutica, armonizzazione europea e integrazione internazionale del sistema universitario e di alta formazione artistica musicale e coreutica anche in attuazione degli accordi culturali stipulati a cura del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
   6) coordinamento e vigilanza degli enti e istituzioni di ricerca non strumentali; in proposito ricorda che il decreto legislativo n. 300 faceva riferimento non al «coordinamento e vigilanza» ma al «monitoraggio» degli enti di ricerca non strumentali;
   7) completamento dell'autonomia universitaria e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
   8) formazione di grado universitario e di alta formazione artistica e musicale;
   9) razionalizzazione delle condizioni d'accesso all'istruzione universitaria e accademica;
   10) partecipazione alle attività relative all'accesso alle amministrazioni e alle professioni, al raccordo tra istruzione universitaria, istruzione scolastica e formazione;
   11) valorizzazione e sostegno della ricerca libera nelle università e negli enti di ricerca e nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
   12) integrazione tra ricerca applicata e ricerca pubblica;
   13) coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca;
   14) sostegno della ricerca spaziale e aerospaziale; al riguardo rammenta che nel decreto legislativo n. 300 del 1999 si faceva riferimento anche alla funzione «di indirizzo» però solo con riguardo alla ricerca aerospaziale. Attualmente, l'articolo 1 della legge n. 7 del 2018 ha attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri l'alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento delle politiche dei Ministeri relative ai programmi spaziali e aerospaziali, allo scopo di assicurare il coordinamento delle politiche spaziali e aerospaziali, nonché di favorire l'efficacia delle iniziative dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), di cui al decreto legislativo n. 128 del 2003; l'articolo 2 della medesima legge n. 7 del 2018 ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale (COMINT), al quale spettano, tra l'altro, compiti di supporto all'indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in materia spaziale e aerospaziale;
   15) cura dei rapporti con l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);
   16) congiuntamente con il Ministero dell'istruzione, funzioni di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), individuabile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche come Agenzia nazionale per la gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Erasmus+) con riferimento alle misure di competenza del Ministero dell'università e della ricerca;
   17) cooperazione scientifica in ambito nazionale, europeo ed internazionale;
   18) promozione e sostegno della ricerca delle imprese, ivi compresa la gestione Pag. 12di apposito fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e all'integrazione con la ricerca pubblica;
   19) finanziamento delle infrastrutture di ricerca anche nella loro configurazione di European Research Infrastructure Consortium (ERIC) di cui al regolamento (CE) n. 723/2009;
   20) programmi operativi nazionali finanziati dall'Unione europea;
   21) finanziamento degli enti privati di ricerca e delle attività per la diffusione della cultura scientifica e artistica; tale area funzionale non compare espressamente nella normativa vigente; segnala comunque che, in base all'articolo 6, comma 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 2019, presso l'attuale Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca – Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati, si fa riferimento alla «promozione della cultura scientifica con particolare riguardo ai temi della sostenibilità e del benessere equo e sostenibile»;
   22) altre competenze assegnate dalla vigente legislazione.

  In relazione alle nuove aree funzionali del Ministero dell'università e della ricerca, l'articolo 4, comma 10, prevede, fra l'altro, l'abrogazione dell'articolo 77 del decreto legislativo n. 300 del 1999, il quale detta disposizioni transitorie per l'allora Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST), poi confluito nel MIUR, ormai non più attuali.
  L'articolo 2, comma 1-bis, introdotto dal Senato, incrementa di 10 unità la dotazione organica dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), con oneri a carico dell'Agenzia, mediante scorrimento di graduatorie vigenti o con nuove procedure concorsuali. Nelle more, l'ANVUR continua ad avvalersi di esperti della valutazione mediante incarichi annuali, rinnovabili ad alcune condizioni.
  Le finalità della disposizione sono lo sviluppo e il consolidamento delle attività di interesse del Ministero dell'università e della ricerca attribuite all'ANVUR, relative alla valutazione del settore della formazione superiore e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), in conformità alla normativa nazionale di settore e nel rispetto degli standard e delle linee guida per l'assicurazione della qualità a livello internazionale.
  In tale contesto si prevede anzitutto l'incremento della dotazione organica dell'Agenzia di 10 unità, di cui 6 appartenenti all'area funzionale terza fascia retributiva F4, 3 appartenenti all'area funzionale terza fascia retributiva F1 e 1 appartenente all'area funzionale seconda fascia retributiva F2 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) – ex comparto Ministeri.
  In merito ricorda che la dotazione organica del personale non dirigenziale dell'ANVUR è stata fissata in 12 unità di area III e 3 unità di area II dall'Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010, cui si aggiungono 3 dirigenti di II fascia, ed è stata così confermata dalla Tabella 38 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013. I profili professionali del suddetto personale non dirigenziale sono stati definiti dal Regolamento del personale e degli esperti di valutazione dell'Agenzia, in base al quale all'area III corrispondono 6 funzionari amministrativo-giuridico-contabili e 6 funzionari valutatori tecnici, mentre all'area II corrispondono 3 coadiutori/assistenti.
  Segnala inoltre che l'articolo 1, comma 306, della legge n. 232 del 2016 ha autorizzato l'assunzione – a decorrere dall'anno 2017 – di ulteriori 15 unità (rispetto alla originaria dotazione organica dell'Agenzia) appartenenti all'area III del Contratto collettivo nazionale di lavoro – comparto Ministeri, di cui 13 funzionari valutatori tecnici e 2 funzionari amministrativi, e di ulteriori 2 unità appartenenti all'area II del medesimo CCNL – comparto Ministeri, mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti Pag. 13presso l'Agenzia e, per l'eventuale quota non coperta, mediante avvio di nuove procedure concorsuali, previo espletamento delle procedure di mobilità. A seguito di tale intervento, pur non essendo stata modificata formalmente la pianta organica, la dotazione complessiva del personale (18 da pianta organica e 17 per assunzioni successive) è risultata di fatto di 35 unità.
  La relazione tecnica relativa alla disposizione computa infatti in 35 unità l'attuale organico dell'Agenzia (a seguito delle assunzioni conseguenti alla citata legge n. 232 del 2016), che verrebbe portato a 45 unità a seguito dell'intervento normativo in commento.
  Si prevede una spesa pari a 250.000 euro per l'anno 2020 e a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2021, comprensiva del costo stipendiale e del relativo trattamento economico accessorio.
  L'ANVUR è autorizzata ad assumere il suddetto personale mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti presso l'Agenzia e, per l'eventuale quota non coperta, attraverso nuove procedure concorsuali, previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse).
  Si stabilisce inoltre che, fino al completamento delle summenzionate assunzioni, l'ANVUR può continuare ad avvalersi, con oneri a carico del proprio bilancio, di un contingente di esperti della valutazione non superiore a 15 unità per la predisposizione dei protocolli di valutazione della didattica. Ricorda al riguardo che l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010 ha attribuito all'Agenzia la possibilità di stipulare contratti con esperti esterni, in numero massimo di 50 unità.
  Tale possibilità è consentita entro una spesa massima di 525.000 euro annui, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 5-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, mediante l'attribuzione di incarichi di durata di un anno e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di tre anni, previo espletamento di procedure pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. Rammenta in merito che il richiamato articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165, come novellato dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017, vieta alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione consistenti in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, pena la nullità dei contratti e con l'attivazione della responsabilità erariale e dirigenziale.
  L'articolo 3, commi da 1 a 5, 7 e 9-ter, modificato dal Senato, e l'articolo 4, comma 6, recano disposizioni in materia di organizzazione dei nuovi Ministeri, nonché di ripartizione e gestione delle strutture e del personale del soppresso MIUR.
  Al Ministero dell'università e della ricerca sono assegnate le strutture, le risorse strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca, nonché il personale che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, vi presta servizio a qualunque titolo (come specificato in virtù delle modifiche apportate in prima lettura).
  Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, nelle more dell'entrata in vigore del nuovo regolamento di organizzazione, le Direzioni generali in cui si articola il suddetto Dipartimento ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 2019, sono affidate alla responsabilità del Ministro dell'università e della ricerca.
  Ricorda che in base all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 2019, il Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca si articola in:
   Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio;
   Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica;Pag. 14
   Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati.

  Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, modificato dal Senato, al Ministero dell'istruzione sono assegnate le strutture, le risorse strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, degli Uffici scolastici regionali e del corpo ispettivo, nonché il personale che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, vi presta servizio a qualunque titolo.
  In questo caso, non è presente una disposizione che, nelle more dell'entrata in vigore del nuovo regolamento di organizzazione, affidi alla responsabilità del Ministro dell'istruzione le Direzioni generali in cui si articola il Dipartimento in base al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 2019.
  Ricorda che, in base all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 2019, il Dipartimento si articola in:
   Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione;
   Direzione generale per il personale scolastico;
   Direzione generale per lo studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico;
   Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale.

  In base all'articolo 3, comma 4, modificato dal Senato, con riferimento al Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 aprile 2020, su proposta di entrambi i Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, si procede alla ricognizione e al trasferimento delle strutture, del personale non dirigenziale e delle risorse strumentali e finanziarie, considerato anche il personale già posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
  Ricorda che, in base all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 2019, il Dipartimento si articola in:
   Direzione generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti;
   Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica;
   Direzione generale per la progettazione organizzativa, l'innovazione dei processi dell'amministrazione e la comunicazione.

  Il trasferimento del suddetto personale non dirigenziale avviene sulla base di una apposita procedura di interpello, disciplinata con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca nel rispetto dei seguenti criteri:
   ripartizione proporzionale dei posti vacanti;
   individuazione delle aree organizzative interessate e attribuzione del personale alle medesime a cura di una apposita commissione paritetica, sulla base delle esperienze e caratteristiche professionali; a tale commissione paritetica non spettano compensi, indennità, emolumenti gettoni di presenza o altri emolumenti, né rimborsi spese;
   per ciascuna area organizzativa, distribuzione del personale tra i posti disponibili in ciascun Ministero utilizzando quale criterio di preferenza la maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità, la minore età anagrafica;
   trasferimento d'ufficio del personale, nel caso in cui le istanze ricevute non siano idonee ad assicurare la ripartizione proporzionale dei posti vacanti.

  Per il personale dirigenziale non è prevista una procedura di interpello, in Pag. 15quanto trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (richiamata dai commi 3 e 4 dell'articolo 4 del decreto-legge).
  Il personale non dirigenziale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci di natura fissa e continuativa, ove più favorevole, in godimento presso il ministero soppresso al momento dell'inquadramento, mediante assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
  Prevede inoltre che, fino alla data indicata dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il personale di entrambi i Ministeri permane nel ruolo del personale dirigenziale e nella dotazione organica di quello non dirigenziale del soppresso MIUR (in base all'articolo 4, comma 4, primo periodo) ed è gestito dal Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali (ai sensi dell'articolo 3, comma 3, secondo periodo).
  Ai sensi dell'articolo 3, comma 5, il personale appartenente ad altre Amministrazioni, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, partecipa alla procedura di interpello al fine di individuare il Ministero al quale attribuire la predetta posizione. Il personale non scolastico del (soppresso) MIUR che presta servizio presso gli uffici di diretta collaborazione ovvero già in servizio presso il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, che si trova in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso altre Amministrazioni, partecipa all'interpello al fine di individuare il Ministero di appartenenza.
  Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, fino alla data indicata dal suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali è trasferito al Ministero dell'istruzione, ma il Ministero dell'università e della ricerca continua ad avvalersene. In particolare, le direzioni generali del Dipartimento continuano a svolgere anche per il Ministero dell'università e della ricerca i compiti concernenti le spese già ad essi affidate per il 2020, quali strutture di servizio, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 279 del 1997.
  Nello specifico, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, la Direzione generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti continua ad operare, fino alla stessa data, come struttura di servizio per la gestione dei capitoli di bilancio iscritti sotto il centro di responsabilità amministrativa numero 1 – Gabinetto ed altri uffici di diretta collaborazione del Ministro, del medesimo Ministero dell'università e della ricerca.
  In base all'articolo 3, comma 3-bis, introdotto dal Senato, le dotazioni organiche del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca sono complessivamente incrementate, rispetto a quella del soppresso MIUR, di 3 posizioni dirigenziali di I fascia, di 3 posizioni dirigenziali di II fascia, di 12 posti della III area funzionale, di 9 posti della II area funzionale e di 6 posti della I area funzionale, ripartiti tra i due Dicasteri nella misura di cui alla Tabella A. Tale Tabella riporta anche il dettaglio delle tre aree funzionali in cui viene suddiviso il personale non dirigenziale dei due Dicasteri.
  La relazione tecnica, riguardo all'emendamento che ha introdotto tale disposizione al Senato, ha specificato che detti incrementi sono ripartiti per due terzi in favore del Ministero dell'istruzione e un terzo in favore del Ministero dell'università e della ricerca, secondo la summenzionata Tabella A che viene allegata e richiamata dal citato comma 3-bis.
  A tale dotazione organica si aggiungono, per ciascun Ministero, i responsabili degli uffici di diretta collaborazione, senza oneri ulteriori a carico della finanza pubblica.
  Il predetto incremento si somma a quello delle posizioni dirigenziali previsto dall'articolo 2 e pertanto si prevede un ulteriore aumento dell'autorizzazione di Pag. 16spesa dell'articolo 2, comma 2, pari a 435.000 euro nel 2020 e 1.302.000 annui a decorrere dal 2021.
  Con riferimento alle dotazioni organiche, l'articolo 3, comma 3-ter, autorizza ciascuno dei due Ministeri a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, da concludere entro il 31 dicembre 2020, a valere sulle facoltà assunzionali pregresse, relative al comparto «Funzioni centrali» e alla relativa area dirigenziale, il cui utilizzo è stato già autorizzato in favore del soppresso MIUR.
  Le predette facoltà assunzionali si intendono riferite a ciascuno dei due Ministeri in proporzione alle dotazioni organiche come definite dalla Tabella A allegata (con una proporzione che assegna circa il 92 per cento delle facoltà assunzionali all'Istruzione e l'8 per cento all'Università e alla ricerca), ferma restando l'attribuzione al solo Ministero dell'istruzione delle facoltà assunzionali relative al personale dirigenziale tecnico con compiti ispettivi.
  La relazione tecnica riferita all'emendamento che ha introdotto tale disposizione al Senato ha precisato che, all'aumento della dotazione organica di cui al comma 3-bis, corrisponde necessariamente un aumento delle facoltà assunzionali, di cui al comma 3-ter. Si tratta di facoltà assunzionali già autorizzate, che verrebbero divise tra i Dicasteri attribuendo – come si è detto – il 92 per cento delle risorse al Ministero dell'istruzione e l'8 per cento al Ministro dell'università e della ricerca.
  L'articolo 3, comma 9-ter, innalza per il Ministero dell'università e della ricerca al 20 per cento i limiti percentuali previsti per il conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti non appartenenti al relativo ruolo del Ministero, purché dipendenti dalle amministrazioni pubbliche. Tale innalzamento opera solo in sede di prima applicazione delle disposizioni del decreto-legge e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.
  Ricorda che, secondo l'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, gli incarichi di funzione dirigenziale possono essere conferiti entro il limite del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla I fascia e del 10 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla II fascia. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali relative al conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti che non siano dirigenti pubblici di ruolo.
  L'innalzamento viene disposto nelle more di un organico intervento di generale aumento delle predette percentuali ed è inteso ad agevolare la mobilità dei dirigenti, potenziandone la qualificazione professionale, e a favorire l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa.
  L'articolo 3, comma 8 (soppresso dal Senato), e l'articolo 4, commi 7, 7-bis, e 12, recano disposizioni finali e transitorie in materia finanziaria e di controllo di regolarità amministrativo-contabile.
  Il comma 8 dell'articolo 3, soppresso, come detto, dal Senato, prevede che le variazioni di bilancio occorrenti per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo sono apportate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca. La soppressione risponde a finalità di coordinamento con quanto previsto dall'articolo 4, comma 7-bis, introdotto dal Senato.
  Ai sensi dell'articolo 4, comma 7, sino all'acquisizione di efficacia di tale decreto, le risorse finanziarie sono assegnate ai responsabili della gestione con decreto del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca. Successivamente all'acquisizione di efficacia del predetto decreto, le risorse sono assegnate dai rispettivi Ministri competenti ai responsabili della gestione, come prevede l'articolo 21, comma 17, secondo periodo, della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica). Nelle more dell'assegnazione delle risorse, la gestione è autorizzata Pag. 17sulla base delle assegnazioni disposte dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'esercizio 2019, anche per quanto attiene alla gestione unificata relativa alle spese a carattere strumentale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 279 del 1997.
  Ai sensi del già citato articolo 4, comma 7-bis, introdotto dal Senato, l'adattamento degli stati di previsione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi, al nuovo riparto di competenze e alla riorganizzazione delle amministrazioni interessate è demandata al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, su proposta dei Ministri competenti, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, per il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, le necessarie variazioni compensative di bilancio.
  In fase di prima applicazione, le funzioni di controllo della regolarità amministrativa e contabile (sul punto il Senato ha apportato mere correzioni di forma) esercitate dalla Ragioneria generale dello Stato sugli atti adottati dai due Ministeri continuano ad essere svolte dagli uffici competenti in base alla normativa previgente.
  Ai sensi dell'articolo 4, comma 12, a decorrere dal 2021, le funzioni di controllo sugli atti adottati dal Ministero dell'istruzione continueranno ad essere svolte dall'Ufficio centrale di bilancio presente nel soppresso MIUR. Invece, al fine di assicurare il predetto controllo sugli atti adottati dal Ministero dell'università e della ricerca, è istituito, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, un apposito Ufficio centrale di bilancio di livello dirigenziale generale. Per il funzionamento dell'Ufficio sono istituiti due posti di funzione dirigenziale di livello non generale e il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali, a tempo indeterminato, 10 unità di personale da inquadrare nell'area terza, posizione economica F1.
  A tali fini è autorizzata la spesa di 966.000 euro annui a decorrere dal 2021.
  L'articolo 3, comma 6, e l'articolo 4, commi da 1 a 5, modificati dal Senato, recano norme transitorie in vista dell'adozione dei nuovi regolamenti di organizzazione dei due Ministeri, al fine di assicurare l'operatività delle strutture e degli uffici di diretta collaborazione. Si specificano inoltre i compiti del segretario generale del Ministero dell'università e della ricerca. In particolare, il primo periodo del comma 6 dell'articolo 3 prevede che, entro il 30 giugno 2020, i regolamenti di organizzazione dei nuovi Ministeri, inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. Sui regolamenti è acquisito il parere del Consiglio di Stato. Non è, invece, previsto il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.
  Il primo periodo del comma 1 del comma 4 stabilisce che, fino alla data di entrata in vigore dei nuovi regolamenti di organizzazione si applicano, in quanto compatibili, i regolamenti emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, concernente l'organizzazione del MIUR, e con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 155 recante l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
  Inoltre, nelle more della medesima entrata in vigore:
   ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ciascun Ministro, con proprio provvedimento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può provvedere alla costituzione degli uffici di diretta collaborazione nel limite di un contingente di personale fissato transitoriamente in Pag. 18130 unità per il Ministero dell'istruzione e in 60 unità per il Ministero dell'università e ricerca. In aggiunta a detto contingente, ciascun Ministro può procedere alla nomina dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione, salvo per quanto riguarda l'Organismo indipendente di valutazione;
   ai sensi dell'articolo 4, comma 5, l'Organismo indipendente di valutazione (di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 155 del 2019) opera sia per il Ministero dell'istruzione sia per il Ministero dell'università e della ricerca;
   ai sensi dell'articolo 4, comma 2-bis, introdotto dal Senato, una posizione dirigenziale di prima fascia prevista nella dotazione organica del Ministero dell'istruzione e una in quella del Ministero dell'università e della ricerca sono assegnate ai relativi uffici di diretta collaborazione;
   ai sensi dell'articolo 4, comma 3, i Ministri assicurano la nomina, rispettivamente, dei due capi dipartimento (nel Ministero dell'istruzione) e del segretario generale (nel Ministero dell'università e della ricerca), nonché del dirigente di cui al comma 2-bis (in virtù delle modifiche apportate in prima lettura). I Ministri assicurano altresì il successivo conferimento degli incarichi dirigenziali presso le amministrazioni centrali, secondo le modalità, le procedure e i criteri previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Restano invece fermi gli incarichi dirigenziali delle strutture periferiche già conferiti alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

  In base all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, fino all'attribuzione dei nuovi incarichi dirigenziali presso le amministrazioni centrali, continuano ad avere efficacia gli incarichi dirigenziali già conferiti presso l'amministrazione centrale del MIUR alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
  Sempre nell'esame al Senato è stato introdotto il comma 3-bis dell'articolo 4, in base al quale – nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca – il segretario generale esercita, tra l'altro, le seguenti attribuzioni, in base agli indirizzi del Ministro:
   adotta, nelle more dell'attribuzione degli incarichi ai titolari di centro di responsabilità amministrativa, i provvedimenti necessari a garantire la continuità dell'azione amministrativa delle direzioni generali;
   assicura la risoluzione di conflitti di competenza tra le direzioni generali e, in caso di inerzia o ritardo, anche nell'avvio di procedimenti di ufficio, da parte dei direttori generali, ne sollecita l'attività e propone al Ministro l'individuazione del soggetto titolare del potere sostitutivo;
   definisce l'attuazione dei programmi e dei piani di attività da parte dei direttori generali anche attraverso la convocazione periodica della conferenza dei direttori generali per l'esame di questioni di carattere generale o di particolare rilievo ovvero afferenti alla competenza di più centri di responsabilità amministrativa;
   assicura l'efficacia della partecipazione italiana a programmi nazionali ed internazionali di ricerca, con particolare riferimento ai fondi strutturali ed al finanziamento di grandi infrastrutture della ricerca.

  Restano ferme le funzioni di cui all'articolo 6, del decreto legislativo n. 300 del 1999. Il segretario generale, inoltre, ove previsto, opera alle dirette dipendenze del Ministro, assicura il coordinamento dell'azione amministrativa, provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro, coordina gli uffici e le attività del Ministero, vigila sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro.
  Il comma 6 dell'articolo 3 stabilisce che, entro trenta giorni dall'entrata in vigore dei citati regolamenti di organizzazione ciascuno dei due Ministri, con proprio decreto, può confermare il personale Pag. 19in servizio presso i rispettivi uffici di diretta collaborazione, senza soluzione di continuità dei relativi incarichi e contratti
  Inoltre, ai sensi del secondo periodo del comma 4 dell'articolo 4, successivamente alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione dei nuovi Ministeri, in sede di prima applicazione degli stessi, alle procedure di interpello per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, sia di prima sia di seconda fascia, possono partecipare i dirigenti del ruolo del soppresso MIUR, fermo restando quanto disposto dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, concernente limiti e condizioni per il conferimento, da parte di ciascuna amministrazione pubblica, di funzioni dirigenziali a soggetti non appartenenti ai ruoli della dirigenza pubblica statale.
  L'articolo 3, comma 9-bis, introdotto dal Senato, consente anche al Ministero dell'istruzione di avvalersi della Società generale d'informatica s.p.a. – SOGEI per la gestione e lo sviluppo del proprio sistema informativo. A tale fine, viene novellato l'articolo 51, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2019 che prevede che la SOGEI possa offrire servizi informatici, da erogare tramite apposite convenzioni, a diversi enti e istituzioni tra cui la Presidenza del Consiglio, il Consiglio di Stato, l'Avvocatura dello Stato, il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto. Le finalità della disposizione sono: migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa; favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ambiti affini; favorire la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, in coerenza con le strategie del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione.
  La novella in questione inserisce, quindi, anche il Ministero dell'istruzione tra i beneficiari di tali servizi informatici, «anche per le esigenze delle istituzioni scolastiche ed educative statali nonché per la gestione giuridica ed economica del relativo personale».
  L'articolo 3-bis, introdotto dal Senato, prevede la riorganizzazione – all'interno del Ministero dell'istruzione – della funzione dirigenziale tecnica con compiti ispettivi, mediante un apposito regolamento di delegificazione che disciplina anche le modalità e le procedure di reclutamento dei dirigenti tecnici. In dettaglio, si stabilisce che entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto sia emanato un regolamento di delegificazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 avente ad oggetto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la riorganizzazione della funzione dirigenziale tecnica con compiti ispettivi, secondo parametri che ne assicurino indipendenza e coerenza con le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, eventualmente modificate per il necessario coordinamento normativo.
  Con il medesimo regolamento sono disciplinate le modalità e le procedure di reclutamento dei dirigenti tecnici mediante concorso selettivo per titoli ed esami. Al comma 1 dell'articolo 3-bis sono elencati i princìpi e i criteri regolatori applicabili al concorso per titoli ed esami:
   accesso riservato al personale docente, educativo e ai dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso di diploma di laurea magistrale, specialistica ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, di diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica ovvero di diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore, che abbiano maturato un'anzianità complessiva di almeno dieci anni e che sia confermato in ruolo. Rispetto alla disciplina in vigore, viene superata la distinzione dei dirigenti tecnici in relazione al tipo di scuola e Pag. 20viene innalzata da nove a dieci anni l'anzianità di servizio necessaria per partecipare al relativo concorso.
   il concorso può comprendere una prova preselettiva e comprende una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano l'eventuale preselezione, nella misura del triplo dei posti messi a concorso, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli.
   le soglie di superamento delle prove scritte e orali sono fissate in una valutazione pari a 7/10 o equivalente
   le commissioni giudicatrici presiedute da dirigenti del Ministero dell'istruzione, che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali, ovvero da professori di prima fascia di università statali e non statali, magistrati amministrativi, ordinari, contabili, avvocati e procuratori dello Stato, consiglieri di Stato con documentate esperienze nel campo della valutazione delle organizzazioni complesse o del diritto e della legislazione scolastica. In carenza di personale nelle qualifiche citate, la funzione di presidente è esercitata da dirigenti tecnici con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni. Rispetto alla disciplina vigente, vengono ampliate le categorie professionali tra le quali è possibile nominare il presidente delle commissioni;
   previsione di un periodo di formazione e prova, a decorrere dall'immissione nei ruoli;
   previsione di una quota riservata fino al 10 per cento dei posti per i soggetti che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per almeno tre anni, entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'istruzione.

  Il comma 3 dell'articolo 3-bis reca poi una serie di abrogazioni conseguenti all'entrata in vigore del regolamento di delegificazione e stabilisce che al personale dirigente tecnico con compiti ispettivi del Ministero dell'istruzione si applicano, per quanto non diversamente previsto, le disposizioni relative ai dirigenti delle amministrazioni dello Stato.
  L'articolo 3-ter, introdotto dal Senato, reca, al comma 1, una disposizione specifica per gli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, ai fini dell'applicazione della disciplina transitoria di carattere generale che consente l'assunzione a tempo indeterminato di dipendenti che abbiano rapporti a termine con pubbliche amministrazioni. La norma prevede che per la stabilizzazione presso i suddetti enti il termine temporale entro cui si deve conseguire il requisito relativo all'anzianità di servizio – che è uno dei requisiti posti per l'applicazione della disciplina in esame – resta fissato al 31 dicembre 2017, anche in deroga a norme di proroga.
  Si tratta di 20 enti, di cui 14 vigilati dal MIUR e 6 vigilati da altri Ministeri. Gli enti vigilati dal MIUR sono: Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park; Agenzia spaziale italiana (ASI); Consiglio nazionale delle ricerche (CNR); Istituto italiano di studi germanici; Istituto nazionale di astrofisica (INAF); Istituto nazionale di alta matematica «Francesco Severi» (INDAM); Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN); Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV); Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS); Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM); Museo storico della fisica e Centro studi e ricerche «Enrico Fermi»; Stazione zoologica «Anton Dohrn»; Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI); Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE).
  Gli enti vigilati da altri Ministeri sono: Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA, vigilato dal Ministero delle politiche agricole, Pag. 21alimentari e forestali); Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile (ENEA, vigilata dal Ministero dello sviluppo economico); Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP, già Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori-ISFOL, vigilato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali); Istituto nazionale di statistica (ISTAT, vigilato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri); Istituto superiore di sanità (ISS, vigilato dal Ministero della salute); Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA, vigilato dal Ministero dell'ambiente).
  Il comma 2 dell'articolo 3-ter modifica il decreto legislativo n. 165 del 2001, al fine di valorizzare il titolo di dottore di ricerca e degli altri titoli di studio e di abilitazione professionale all'interno del pubblico impiego.
  In dettaglio, la lettera a) novella l'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, concernente il reclutamento del personale e, in particolare, il comma 3 che fissa i princìpi cui devono conformarsi le relative procedure.
  La novella incide sulla lettera e-ter) del comma 3, secondo la quale uno dei princìpi del reclutamento è la possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento, il possesso del titolo di dottore di ricerca, che deve comunque essere valutato, ove pertinente, tra i titoli rilevanti ai fini del concorso. Con le modifiche proposte dalla Commissione si specifica invece che il titolo di dottore di ricerca deve essere prioritariamente valutato, ove pertinente, tra i titoli rilevanti ai fini del concorso.
  La lettera b) inserisce un nuovo comma 3-quater nell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, demandando ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca, della salute e della giustizia, la disciplina dei criteri di valutazione del dottorato e degli altri titoli di studio e di abilitazione professionale, anche con riguardo, rispettivamente, alla durata dei relativi corsi e alle modalità di conseguimento, nonché alla loro pertinenza ai fini del concorso.
  La lettera c) novella invece l'articolo 52 del medesimo decreto legislativo, concernente la disciplina delle mansioni, e in particolare il comma 1-bis, sul relativo inquadramento in aree funzionali. Tale disposizione stabilisce, tra l'altro, che le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo princìpi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito, mentre le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso.
  Con le modifiche proposte dalla Commissione si demanda alla contrattazione collettiva, in sede di determinazione dei criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche, la valorizzazione adeguata del possesso del titolo di dottore di ricerca nonché degli altri titoli di studio e di abilitazione professionale.
  L'articolo 3-quater, introdotto dal Senato, posticipa dall'anno accademico 2020-2021 all'anno accademico 2021-2022 l'avvio dell'applicazione del regolamento – di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2019 – recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, al contempo differendo (dal 31 dicembre 2019) al 31 dicembre 2020 il termine per l'approvazione della prima programmazione triennale del reclutamento. Inoltre, consente l'inserimento di ulteriori soggetti nelle graduatorie nazionali, utili per l'attribuzione di incarichi di insegnamento presso le Istituzioni AFAM, istituite dalla legge n. 205 del 2017.
  In dettaglio, il differimento dell'avvio dell'applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica Pag. 22n. 143 del 2019 all'anno accademico 2021-2022 è recato dal comma 1 che, al contempo, stabilisce che, in sede di prima attuazione, il termine per l'approvazione, da parte del consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio accademico, della prima programmazione triennale del reclutamento del personale è differito al 31 dicembre 2020. Si modifica così quanto disposto dall'articolo 8, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2019.
  Conseguentemente, il comma 2 posticipa (dall'anno accademico 2020-2021) all'anno accademico 2021-2022 la decorrenza delle abrogazioni di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2019, determinate dalla nuova disciplina dettata dal regolamento.
  Il comma 3 consente l'inclusione di ulteriori soggetti nelle graduatorie nazionali di cui all'articolo 1, comma 655, della legge n. 205 del 2017. In particolare, si dispone che il servizio di insegnamento triennale richiesto può essere maturato fino all'anno accademico 2020-2021 incluso. A tal fine, si novella l'articolo 1, comma 655, della citata legge n. 205 del 2017.
  L'articolo 5, modificato dal Senato, reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4. Esso destina anche risorse specifiche per coprire gli oneri connessi alla corresponsione dei compensi per le commissioni d'esame dei concorsi banditi nel 2020.
  In particolare, il comma 1 dispone che agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3 e 4, pari complessivamente a 3.483.000 euro per il 2020 e a 5.374.000 euro annui a decorrere dal 2021, si provvede:
   a) quanto a 3.483.000 euro per l'anno 2020, 3.439.000 euro per l'anno 2021 e a 4.408.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
   b) quanto a 966.000 euro annui a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
   c) quanto a 969.000 euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui alla legge n. 440 del 1997, ossia il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi.

  Il comma 2 autorizza, inoltre, il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
  Il comma 2-bis – introdotto dal Senato – incrementa di 5 milioni di euro per l'anno 2020 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2017, autorizza, fra l'altro, la spesa di 13.426.000 euro annui a decorrere dal 2019, che costituisce limite di spesa complessiva per gli oneri di organizzazione dei concorsi, compresi i compensi ai componenti e ai segretari delle commissioni giudicatrici e gli eventuali oneri derivanti dal funzionamento della commissione nazionale di esperti.
  Tale incremento è destinato a coprire gli oneri dei concorsi per il reclutamento del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il MEF, sono fissati i compensi per i componenti e i segretari delle commissioni d'esame dei concorsi banditi nel 2020 a valere sulla predetta autorizzazione di spesa.Pag. 23
  In base al comma 2-ter, al suddetto onere – pari a 5 milioni di euro per il 2020 – si provvede riducendo in misura corrispondente l'autorizzazione di spesa relativa al Piano nazionale di formazione, di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n. 107 del 2015, con riferimento alla quota di cui all'articolo 1, comma 256, della legge n. 160 del 2019.
  Ricorda che il predetto comma 125 dell'articolo 1 della legge n. 107 ha stanziato 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016 per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative dei docenti.
  L'articolo 1, comma 256, della legge n. 160 del 2019 ha incrementato di 12 milioni di euro per il 2020 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2021 le risorse relative al Piano nazionale di formazione, destinando 11 milioni per il 2020 al potenziamento della qualificazione dei docenti in materia d'inclusione scolastica e 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2020-2022 al potenziamento della qualificazione dei docenti in materia di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo, nonché in materia di insegnamento dell'educazione al rispetto e della parità dei sessi.

  Francesco Paolo SISTO (FI) ritiene sia contraddittorio che il Governo – che intenderebbe, secondo i suoi pubblici propositi, farsi promotore di un'azione di risparmio dei costi, soprattutto dietro l'impulso di una parte della maggioranza che lo sostiene – metta in campo un nuovo intervento di «spacchettamento» dei Ministeri, suscettibile, a suo avviso, di incrementare i costi a scapito dell'efficienza amministrativa.
  Ritiene paradossale, dunque, da un lato sostenere la necessità di risparmiare sull'impiego di risorse pubbliche – peraltro promuovendo riforme, come quella sul taglio dei parlamentari, che ritiene determinerà piuttosto un difetto di rappresentanza democratica – dall'altro realizzare interventi normativi, come quello in esame, mirati esclusivamente, a suo avviso, a moltiplicare i posti di potere secondo logiche di spartizione politica, incidendo negativamente sulle funzionalità delle amministrazioni ministeriali.
  Pur ringraziando il Presidente per le risposte che ha fornito sulla questione, da lui in precedenza posta alla presidenza stessa, relativa al fatto che la Commissione non è stata posta nelle condizioni di esprimere il proprio parere di competenza sul decreto-legge n. 161 del 2019, in materia di intercettazioni, ritiene che il ruolo dei parlamentari sia sempre più svilito da un metodo di lavoro che, di fatto, lede le loro prerogative. Fa infatti notare che si impongono tempi di esame compressi, sia in Commissione sia in Aula, senza alcuna possibilità di incidere sul merito, anche a fronte della frequente posizione della questione di fiducia. Preannuncia, dunque, che la posizione del suo gruppo sul provvedimento in esame sarà fortemente critica.

  Emanuele PRISCO (FdI) esprime la netta contrarietà del proprio gruppo al provvedimento in esame, che comporta un aumento della burocrazia e dei costi e che segna un regresso di dieci anni nell'organizzazione dello Stato, e rileva come il provvedimento medesimo risponda non certo all'interesse generale bensì agli interessi politici della maggioranza. Osserva come le risorse necessarie per fare fronte ai costi del provvedimento si sarebbero potute utilizzare per il conseguimento degli obiettivi indicati dallo stesso Ministro Fioramonti, vale a dire la stabilizzazione dei precari e dei ricercatori e gli incrementi stipendiali in favore degli insegnanti.
  Ribadisce come il provvedimento in esame risponda essenzialmente all'esigenza di tenere unite, attraverso la moltiplicazione degli incarichi ministeriali, forze politiche tra loro antitetiche, rilevando come siano da rimpiangere le pratiche spartitorie della cosiddetta «prima Repubblica», nella quale comunque l'interesse generale veniva tenuto in maggiore considerazione rispetto a oggi, e auspica Pag. 24che l'attuale esperienza di Governo abbia termine al più presto, in modo da poter restituire la parola agli elettori.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare, ricordando che, secondo quanto concordato nell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, il termine per la presentazione delle proposte emendative al provvedimento è fissato alle 17 della giornata di domani.
  Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta, che sarà convocata per la mattinata di martedì 3 marzo, nella quale fa presente che l'esame in sede referente dovrà concludersi, considerato che l'avvio della discussione del provvedimento in Assemblea è stato fissato per le ore 14 della medesima giornata.

  La seduta termina alle 14.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Giovedì 27 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

  La seduta comincia alle 14.40.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2329 Brescia, recante «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di soppressione dei collegi uninominali e di soglie di accesso alla rappresentanza nel sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali».
(Deliberazione).

  Giuseppe BRESCIA, presidente, propone, sulla base di quanto convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, di deliberare lo svolgimento di un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2329 Brescia, recante «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di soppressione dei collegi uninominali e di soglie di accesso alla rappresentanza nel sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali».
  Nel corso dell'indagine, la Commissione procederà alle audizioni di esperti della materia, nonché i rappresentanti dell'Unione Italiana e della Slovenska Skupnost-Unione slovena, dell'Unione economico culturale slovena (Slovenska kulturno gospodarska zveza) e della Confederazione delle organizzazioni slovene (SSO).

  La Commissione approva la proposta del Presidente.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che le audizioni si svolgeranno a partire dalla prossima settimana.

  La seduta termina alle 14.45.