CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 febbraio 2020
333.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 156

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 26 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale.
Atto n. 147.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Sergio BATTELLI, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade il 9 marzo prossimo. Segnalando che l'atto non è tuttavia corredato del prescritto parere della Conferenza Stato-Regioni avverte, quindi, che la Commissione potrà iniziarne l'esame ma non concluderlo finché il parere della Conferenza non sia stato trasmesso.

  Carmen DI LAURO (M5S), relatrice, in via preliminare ricorda che la direttiva del 2009, modificata dalla direttiva (UE) 2019/692, aveva dettato norme applicabili ai gasdotti di trasporto che collegano due o più Stati membri, mentre la direttiva in recepimento è intervenuta al fine di assicurare che le norme applicabili ai gasdotti di trasporto che collegano due o più Stati membri siano applicabili all'interno dell'Unione Pag. 157anche ai gasdotti di trasporto che collegano l'Unione con i Paesi terzi. In tal senso, va evidenziata l'importanza per l'Italia del recepimento della direttiva, atteso che il nostro Paese, oltre a quelli già esistenti, ha molte possibilità di collegamento con Paesi terzi. Ricorda, inoltre, che lo schema di decreto legislativo è stato adottato in attuazione della delega legislativa di cui all'articolo 25 della legge di delegazione europea 2018 e che la X Commissione Attività produttive, che sull'atto del Governo ha la competenza primaria, ha deliberato di effettuare sullo schema un supplemento di istruttoria, attraverso lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni.
  La direttiva in esame, il cui termine di recepimento è fissato al 24 febbraio 2020, modifica innanzitutto la definizione di «interconnettore» ed estende alla parte dei gasdotti del sistema di trasporto che collega uno Stato membro con un Paese terzo la disciplina contenuta nella direttiva del 2009 sul cosiddetto unbundling, ossia l'obbligo della separazione proprietaria tra le società che detengono la proprietà delle reti ed effettuano la gestione delle attività di trasporto e le imprese esercenti attività di approvvigionamento/produzione e fornitura di gas naturale.
  La direttiva estende inoltre alle linee di trasporto che collegano uno Stato membro con un Paese terzo le deroghe ammissibili all’unbundling, nel caso in cui si tratti di un'impresa verticalmente integrata (ossia un'impresa di gas naturale o un gruppo di imprese in cui l'impresa o il gruppo di imprese svolge almeno una delle funzioni di trasporto, distribuzione, GNL o stoccaggio e almeno una delle funzioni di produzione o fornitura di gas naturale).
  Nel dettaglio, ricorda che la direttiva del 2009, all'articolo 9, ha previsto un obbligo di indipendenza dei proprietari e gestori delle reti di trasporto del gas dalle attività di approvvigionamento, produzione e vendita del gas naturale nel mercato interno, facendo salve talune deroghe per gli Stati membri: l'opzione per un modello ISO (con il quale l'impresa mantiene la proprietà delle reti, affidandone la gestione a un soggetto terzo) o per un modello ITO (che consente all'impresa di derogare alla separazione proprietaria, mantenendo il controllo delle società che gestiscono l'attività di trasporto e che detengono la proprietà delle reti, purché garantisca l'indipendenza decisionale e funzionale del gestore del trasporto). La direttiva oggetto di recepimento prevede – con riferimento alla linea di trasporto che collega uno Stato membro e un Paese terzo – che se, al 23 maggio 2019, il sistema di trasporto appartiene a un'impresa verticalmente integrata e lo Stato membro esercita la facoltà di derogare all'obbligo di separazione proprietaria designando un gestore di sistemi indipendente, la designazione in questione sia soggetta all'approvazione della Commissione europea.
  In proposito, ricorda che il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, che aveva recepito la direttiva del 2009, ha optato per il modello ITO, sopra citato, facendo «salva in ogni momento la possibilità per le imprese verticalmente integrate di conformarsi alla norma della direttiva che prevede la separazione proprietaria»; inoltre, in seguito a una segnalazione dell'AEEG (ora ARERA) sulla necessità di optare per una separazione proprietaria di Snam rete gas da Eni S.p.a., il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e il relativo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativo hanno previsto la separazione proprietaria del gruppo SNAM. Pertanto, il nostro ordinamento giuridico ha attuato senza deroghe l'obbligo di unbundling. Lo schema di decreto legislativo in esame non traspone, dunque, nella normativa italiana le disposizioni della direttiva 2019/692/UE finalizzate all'estensione alla parte del sistema di trasporto che collega uno Stato membro con un Paese terzo della disciplina dell’unbundling, ivi inclusa la deroga concernente le modalità di designazione del gestore di sistema indipendente sottoposta all'approvazione della Commissione europea. Ciò in ragione del fatto che tutte le fattispecie italiane rientrano nella disciplina, sopra descritta, dell'articolo 9 della direttiva Pag. 1582019/692/UE, il quale consente per i gasdotti di trasporto tra uno Stato membro e un Paese terzo esistenti, completati prima del 23 maggio 2019, deroghe, tra l'altro, alla disciplina sul diritto di accesso dei terzi alla rete con relativa applicazione di tariffe non discriminatorie e regolamentate, e sui poteri regolatori delle Autorità nazionali di settore in merito all'approvazione delle tariffe o delle metodologie e dei servizi di bilanciamento.
  La direttiva del 2019 disciplina poi le controversie trasfrontaliere sull'accesso alla rete di gasdotti a monte, introducendo una procedura concertativa tra gli Stati membri per la risoluzione delle stesse. Essa prevede, inoltre, che le deroghe alla disciplina sull’unbundling, sul diritto di accesso dei terzi alla rete e sul diritto di accesso alla rete di gasdotti a monte, non danneggino la concorrenza nei mercati, l'efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale, i sistemi regolati interessati, la sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione. La direttiva del 2019 introduce l'obbligo da parte dell'Autorità nazionale di regolazione di una preventiva procedura di consultazione tra le Autorità di regolazione degli Stati membri interessati dalla nuova infrastruttura, ivi incluse quelle dei Paesi terzi interessati dall'opera; interviene, inoltre, sulle competenze delle Autorità nazionali di regolamentazione in caso di infrastrutture da e verso un Paese terzo e lascia impregiudicata per i gestori dei sistemi di trasporto o altri operatori economici la facoltà di mantenere in vigore o concludere accordi tecnici su questioni relative all'esercizio delle linee di trasporto tra uno Stato membro e un Paese terzo, purché il contenuto degli accordi sia compatibile con il diritto dell'Unione europea.
  La direttiva prevede poi la possibilità di concedere anche per i gasdotti di trasporto tra uno Stato membro e un Paese terzo esistenti – completati prima del 23 maggio 2019 – deroghe alla disciplina sull'obbligo di unbundling e di certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto, sul diritto di accesso dei terzi alla rete con relativa garanzia di tariffe non discriminatorie e sui poteri regolatori delle Autorità nazionali di settore in merito all'approvazione delle tariffe o delle metodologie e dei servizi di bilanciamento. Le deroghe, che devono essere decise entro il 24 maggio 2020, comunicate alla Commissione europea e rese pubbliche, sono concesse (fino a un termine massimo di 20 anni, rinnovabile) dallo Stato membro in cui si trova il primo punto di connessione del gasdotto di trasporto con la rete e per predeterminati motivi oggettivi, purché non vi siano effetti negativi sulla concorrenza, sul funzionamento del mercato interno o sulla sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione europea. Infine, gli accordi esistenti relativi all'esercizio di un gasdotto di trasporto o una rete di gasdotti a monte conclusi tra uno Stato membro e un Paese terzo possono essere mantenuti in vigore fino all'entrata in vigore di un successivo accordo tra l'Unione e lo stesso Paese terzo.
  Nel passare ad analizzare il contenuto dello schema di decreto, segnala in via preliminare che la citata legge di delegazione europea 2018 ha delegato il Governo all'attuazione delle deroghe previste nella direttiva del 2019: in primo luogo, si tratta della possibilità, nel caso di impresa verticalmente integrata, di derogare all'obbligo di unbundling dell'impresa esercente il sistema di trasporto, con designazione di un gestore di sistema indipendente, da sottoporre all'approvazione della Commissione europea; in secondo luogo, si fa riferimento alla possibilità di concedere anche per i gasdotti di trasporto tra uno Stato membro e un Paese terzo esistenti, purché completati prima del 23 maggio 2019, deroghe, per i motivi sopra citati, alla disciplina sul diritto di accesso dei terzi alla rete, sui poteri regolatori delle Autorità nazionali di settore, sull’unbundling e sull'obbligo di certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto, prima della loro designazione.
  Venendo quindi al testo dello schema di decreto, che si compone di quattro articoli, ricorda che l'articolo 1 recepisce le disposizioni della direttiva del 2019 intervenendo sul decreto legislativo 23 Pag. 159maggio 2000, n. 164, ed estendendo la definizione di interconnettore anche ai gasdotti di trasporto tra uno Stato membro e un Paese terzo fino al confine del territorio degli Stati membri o alle acque territoriali di tale Stato membro e, quindi, nel caso dell'Italia, anche ai gasdotti di trasporto dal limite delle acque territoriali italiane fino al primo punto di interconnessione con la rete italiana di trasporto. La norma, inoltre, interviene sulla disciplina delle controversie transfrontaliere relative all'accesso alle infrastrutture di coltivazione del gas naturale, al fine di inserire – nel caso in cui la rete di gasdotti abbia origine in un Paese terzo e si colleghi alla rete italiana – l'obbligo per l'ARERA di consultarsi con le Autorità di regolazione degli Stati membri interessati e, nel caso il primo punto di ingresso sia in Italia, di consultarsi con il Paese terzo in cui ha origine la rete di gasdotti di coltivazione al fine di garantire che la disciplina europea sul mercato interno sia coerentemente applicata nel territorio degli Stati membri.
  Segnala, inoltre, che l'articolo 2 apporta modifiche al decreto legislativo n. 93 del 2011, che, come sopra rammentato, ha recepito la direttiva del 2009: in primo luogo, si prevede che l'ARERA possa consultare le pertinenti autorità dei Paesi terzi, al fine di garantire, relativamente all'esercizio dell'infrastruttura del gas da e verso tali Paesi, la corretta applicazione della disciplina europea sul mercato del gas. La norma, inoltre, consente ai gestori dei sistemi di trasporto o altri operatori economici di mantenere in vigore o concludere accordi tecnici relativi all'esercizio degli interconnettori con Paesi terzi, purché questi siano compatibili con il diritto dell'Unione europea e con le pertinenti decisioni delle autorità nazionali di regolazione degli Stati membri interessati; fissa le modalità e le condizioni in base alle quali il Ministero dello Sviluppo economico (MISE) concede, entro il 24 maggio 2020, ai gasdotti di trasporto tra l'Italia e un Paese terzo completati prima del 23 maggio 2019, una deroga per 20 anni (rinnovabile) dall'applicazione delle norme della direttiva del 2009, come modificata, riguardanti il diritto di accesso dei terzi alla rete con relativa applicazione di tariffe non discriminatorie e regolamentate e i poteri regolatori delle Autorità nazionali di settore; consente al MISE di chiedere alla Commissione europea di agire da osservatore nella consultazione tra lo Stato membro nel cui territorio è situato il primo punto di connessione e il Paese terzo, relativamente alla concessione di deroghe per gli interconnettori e, in generale, in merito all'applicazione coerente della direttiva. Inoltre, la norma prevede che gli accordi esistenti relativi all'esercizio di un interconnettore o di una rete di gasdotti di coltivazione conclusi tra l'Italia e un Paese terzo siano mantenuti in vigore fino all'entrata in vigore di un accordo tra l'Unione e lo stesso Paese terzo. Purtuttavia, qualora l'Italia intenda avviare un negoziato con un Paese terzo per modificare, prorogare, adattare, rinnovare o concludere un accordo relativo all'esercizio di un interconnettore, il MISE deve attivare la procedura di abilitazione, notificando tale intendimento alla Commissione europea almeno cinque mesi prima dell'inizio previsto dei negoziati.
  L'articolo 3 dello schema apporta modifiche alla legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico. In particolare, recepisce quanto previsto dalla direttiva in merito alle deroghe ammissibili in caso di costruzione di nuove infrastrutture del gas, ivi inclusi gli interconnettori. Si interviene sulla norma che consente ai soggetti che investono nella realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione tra le reti nazionali di trasporto di gas naturale degli Stati membri dell'Unione europea e la rete di trasporto italiana, nella realizzazione in Italia di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto o di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale, di richiedere un'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi, ovvero dall'applicazione delle rispettive tariffe regolamentate, o da entrambe le fattispecie, nonché dalla disciplina relativa alla separazione dei sistemi di trasporto e certificazione Pag. 160dei gestori dei sistemi di trasporto. La norma in questione prevede che il MISE, nel concedere l'esenzione, tenga conto che essa non danneggi la concorrenza nei mercati influenzati dall'investimento, il funzionamento efficace del mercato interno del gas naturale, l'efficiente funzionamento dei sistemi regolati interessati, nonché la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale nell'Unione europea.
  L'articolo 3, infine, prevede una nuova disciplina di esenzione, consentendo ai soggetti che investono nella realizzazione di nuovi interconnettori con Paesi terzi o nel potenziamento delle capacità di trasporto degli interconnettori esistenti, di richiedere le medesime esenzioni sopra descritte per i soggetti che investono nella realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione. L'esenzione è concessa per i per motivi individuati nella direttiva e per non più di venticinque anni.
  L'articolo 4 dello schema di decreto in esame reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria.
  Conclude ricordando che la richiesta di parere parlamentare avanzata dal Governo non è corredata del previsto parere della Conferenza unificata e che, pertanto, il parere della Commissione potrà essere reso soltanto dopo la trasmissione di quello della predetta Conferenza.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni.
Atto n. 150.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Sergio BATTELLI, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade il 10 marzo prossimo.

  Angela IANARO (M5S), relatrice, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame è adottato in attuazione della delega legislativa contenuta nella legge di delegazione europea 2018 (legge 4 ottobre 2019, n. 117, articolo 1, comma 1 e allegato A, n. 12).
  Segnala, innanzitutto, che la direttiva 2017/2455 rientra nel pacchetto normativo riguardante la Strategia per il mercato unico digitale in Europa e il Piano d'azione sull'IVA, adottato dalla Commissione europea il 7 aprile 2016 con la finalità di creare un'area unica IVA europea in grado di promuovere investimenti, occupazione e crescita attraverso la semplificazione, l'utilizzo delle tecnologie più moderne e il miglioramento dei rapporti tra amministrazioni fiscali e operatori economici. Essa, in particolare, è intervenuta sulle norme generali IVA e sulle esenzioni IVA per le importazioni di piccole spedizioni di valore trascurabile per dettare una specifica disciplina sugli obblighi relativi alle prestazioni di servizi e alle vendite a distanza di beni. In sintesi, le norme europee modificano le regole di territorialità IVA stabilite per i servizi di telecomunicazione, i servizi di teleradiodiffusione ed i servizi forniti per via elettronica e intervengono sulla fatturazione di tali servizi.
  In primo luogo, evidenzia che la direttiva, all'articolo 1, introduce una soglia di 10.000 euro, al di sotto della quale le prestazioni sono soggette ad IVA nello Stato membro di identificazione del soggetto passivo, a meno che questo non opti per l'applicazione dell'imposta nello Stato membro di consumo. La direttiva, inoltre, semplifica le procedure di emissione delle fatture; autorizza i soggetti passivi ad applicare le norme dello Stato membro di identificazione in materia di fatturazione e Pag. 161tenuta dei registri; introduce misure di semplificazione a favore delle piccole start up operanti nel settore del commercio elettronico, nonché per l'identificazione degli acquirenti e dei destinatari; infine, essa semplifica la dichiarazione e il versamento dell'IVA all'importazione per le tipologie di prestazioni e vendite per le quali l'IVA non è versata tramite il regime MOSS (Mini One Stop Shop).
  La direttiva, inoltre, all'articolo 2, semplifica ed estende l'operatività del regime speciale cosiddetto MOSS o Mini Sportello Unico. Si tratta di un regime di tassazione IVA opzionale relativo alle prestazioni di servizi elettronici e di telecomunicazione e teleradiodiffusione (TTE) a favore di consumatori finali europei (Business to consumer – B2C). Optando per il regime MOSS, il soggetto passivo (fornitore dei servizi) evita di doversi identificare presso ogni Stato membro di consumo per effettuare gli adempimenti richiesti (dichiarazione e versamento dell'IVA), mentre trasmette telematicamente le dichiarazioni IVA trimestrali ed effettua i versamenti, attraverso un apposito portale elettronico, esclusivamente nel proprio Stato membro di identificazione, limitatamente alle operazioni rese a consumatori finali residenti o domiciliati in altri Stati membri di consumo. La direttiva estende dunque l'operatività del MOSS anche ai soggetti passivi non stabiliti nell'Unione europea ma registrati ai fini IVA in uno o più Paesi membri, nonché alla vendita di beni materiali e di servizi diversi da quelli elettronici e sopprime, dal 1o gennaio 2021, il titolo IV della direttiva 2009/132/UE, il quale prevede l'ammissibilità in esenzione delle importazioni di beni di valore totale non superiore a 10 euro, nonché la possibilità per gli Stati membri di ammettere in esenzione le importazioni di beni di valore totale compreso fra 10 e 22 euro.
  Ricorda quindi che è attualmente aperta, nei confronti dell'Italia, la procedura di infrazione n. 2019/0055 per il mancato recepimento della citata direttiva (UE) 2017/2455. La procedura è stata avviata il 30 gennaio 2019 e, in seguito, il 31 ottobre 2019 la Commissione ha inviato all'Italia un parere motivato contestando la mancata comunicazione delle misure nazionali di recepimento riguardanti il luogo della prestazione di servizi e le misure che disciplinano la fatturazione ai fini dell'IVA, come richiesto dall'articolo 1 della direttiva.
  Venendo al testo dello schema di decreto, che si compone di 4 articoli, ricorda che esso recepisce il solo articolo 1 della direttiva 2017/2455/UE, in quanto, come specificato nella relazione illustrativa, l'articolo 2 della medesima direttiva, operativo dal 1o gennaio 2021, sarà recepito con un ulteriore e separato decreto legislativo, anche alla luce delle modifiche apportate dalla direttiva 2019/1995/UE.
  In particolare, l'articolo 1 modifica in più punti la disciplina sulla territorialità dell'IVA per i servizi elettronici e di telecomunicazione, allo scopo di introdurre regole specifiche nel caso in cui il prestatore di tali servizi sia un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea. Le norme mantengono sostanzialmente fermo il criterio impositivo del luogo del domicilio o della residenza del committente non soggetto passivo: dunque, per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici, se rese nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta, l'IVA è dovuta in Italia se il committente non soggetto passivo è ivi stabilito, ossia è domiciliato nel territorio dello Stato o è ivi residente senza domicilio all'estero. Lo schema in esame introduce due eccezioni alla predetta regola. La prima opera se il prestatore di servizi è un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro: non è dunque dovuta in Italia l'IVA – a meno che il fornitore estero non opti diversamente – se le prestazioni di servizi in di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici siano fornite a committenti non soggetti passivi d'imposta nazionali, da parte di soggetti stabiliti in uno Stato membro diverso dall'Italia, ma non anche in altri Stati dell'Unione europea, e il cui ammontare complessivo, nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell'Unione europea e diversi Pag. 162da quello di stabilimento del prestatore, non sia superiore a 10.000 euro. La seconda eccezione opera laddove il prestatore di servizi sia un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato e i servizi siano resi a committenti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea: l'IVA è dunque dovuta in Italia anche per i servizi resi a committenti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, da parte di un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato e non anche in altri Stati dell'Unione e il cui ammontare complessivo delle prestazioni di servizi resi nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia non ha superato 10.000 euro.
  L'articolo 2 dello schema di decreto in esame interviene sull'articolo 74-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (testo unico IVA), che disciplina il regime speciale cd. MOSS per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi da soggetti non appartenenti all'Unione europea, il quale consente ai prestatori di optare per il pagamento dell'IVA dovuta nel Paese del destinatario, attraverso uno sportello unico collocato nello Stato membro in cui si sono identificati. Il regime MOSS consente quindi all'impresa di accentrare gli adempimenti presso un'unica autorità fiscale: nella sua formulazione vigente, la norma consente ai prestatori extra-UE di scegliere qualsiasi Stato membro nel quale identificarsi, il quale gli attribuisce il numero identificativo ai fini IVA; possono dunque accedere al regime IVA MOSS le imprese che non hanno nel territorio dell'Unione europea la sede dell'attività economica né una stabile organizzazione, né sono identificate ai fini IVA. Lo schema in esame sopprime tale ultima condizione per l'accesso al MOSS, al fine di allineare la normativa nazionale con quanto previsto dalla direttiva 2017/2455. Da ciò consegue che, laddove un fornitore extra-UE di servizi elettronici, resi a privati consumatori dell'Unione europea, sia identificato ai fini IVA in un altro Paese, lo stesso prestatore può identificarsi anche in Italia e adottare il regime IVA MOSS, per beneficiare delle semplificazioni da esso previste.
  L'articolo 2 interviene altresì sull'articolo 74-quinquies, comma 2 del testo unico IVA, che nella sua formulazione vigente esenta i soggetti che si avvalgono del regime MOSS dall'emissione delle fatture, tenuta dei registri IVA, presentazione della dichiarazione IVA annuale, essendo prevista la sola presentazione di apposita dichiarazione trimestrale. La norma in esame dispone che i prestatori di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi nei confronti dei consumatori debbano applicare le norme sulle certificazioni fiscali del commercio al minuto e attività assimilate: la fattura è emessa a richiesta del cliente, mentre è fatto obbligo di emettere scontrino o ricevuta fiscale. Il medesimo articolo 2, infine, modifica la norma relativa alla documentazione che deve corredare la richiesta di identificazione ai fini del regime MOSS, sostituendo la dichiarazione di mancata identificazione a fini IVA all'interno dell'Unione europea (attualmente prevista) con una dichiarazione che attesta che il richiedente non è stabilito a fini IVA all'interno dell'Unione europea.
  Infine, fa presente che l'articolo 3 reca la copertura finanziaria delle norme introdotte, alla quale si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, previsto dall'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234 mentre l'articolo 4 reca l'entrata in vigore del provvedimento.
  Conclusivamente, ricordato che la Commissione di merito ha già espresso parere favorevole sul provvedimento, formula una analoga proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (vedi allegato).

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/822, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio Pag. 163automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica.
Atto n. 152.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Sergio BATTELLI, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade l'11 marzo prossimo. Segnalando che l'atto non è tuttavia corredato del prescritto parere della Conferenza Unificata avverte, quindi, che la Commissione potrà iniziarne l'esame ma non potrà concluderlo finché il parere della Conferenza non sia stato trasmesso.

  Antonella PAPIRO (M5S), relatrice, segnala, preliminarmente, che il termine di recepimento della direttiva 2018/822 è scaduto il 31 dicembre 2019 e che la Commissione europea ha avviato la procedura di infrazione n. 2020/0065 per mancato recepimento della stessa.
  Fa presente che la citata direttiva 2018/822, che rientra nel novero delle misure adottate in ambito europeo al fine di rafforzare gli strumenti di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, apporta sostanziali modifiche alla direttiva 2011/16/UE (recepita, a livello nazionale, con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29), che ha stabilito specifiche procedure di cooperazione amministrativa tra Stati membri nel settore fiscale, prevedendo uno scambio di informazioni automatico tra gli Stati (sulla base delle informazioni disponibili) con riferimento a specifiche categorie di reddito e di capitali. La direttiva 2018/822, in particolare, prevede l'introduzione dell'obbligo per gli intermediari di informare le autorità fiscali sui meccanismi transfrontalieri potenzialmente utilizzabili per attuare ipotesi di pianificazione fiscale aggressiva. A tal fine, stabilisce che ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre agli intermediari la comunicazione alle autorità competenti di informazioni sui meccanismi transfrontalieri di cui sono a conoscenza, che sono in loro possesso o di cui hanno il controllo. Al fine di garantire la massima efficacia delle misure proposte, data la dimensione transfrontaliera dei meccanismi da dichiarare, le informazioni comunicate vengono scambiate automaticamente tra le autorità fiscali nazionali. Inoltre, la direttiva prevede che l'autorità competente di uno Stato membro cui l'informazione è stata comunicata è tenuta a trasmettere le informazioni attraverso lo scambio automatico alle autorità competenti di tutti gli Stati membri, secondo le modalità e i termini indicati nello stesso articolo, nonché quelle che verranno ulteriormente adottate dalla Commissione europea. La Commissione europea istituisce, e dota di supporto tecnico e logistico, un registro centrale sicuro per gli Stati membri relativo alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, in cui sono registrate le informazioni che devono essere comunicate ai fini dello scambio automatico. La direttiva prevede, altresì, che gli Stati membri trasmettono alla Commissione una valutazione annuale, dell'efficacia e dei risultati pratici ottenuti, dello scambio automatico di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica.
  Passa quindi ad illustrare lo schema di decreto, composto di 14 articoli ed adottato in attuazione della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2018 (legge 4 ottobre 2019, n. 117, articolo 1, comma 1, e allegato A, n. 16).
  L'articolo 1 dello schema definisce l'ambito di applicazione del provvedimento, mentre l'articolo 2 reca le definizioni rilevanti, con riferimento sia ai soggetti coinvolti, sia alle fattispecie oggetto di comunicazione, identificando il contribuente nel soggetto che attua o a favore del quale viene messo a disposizione, ai fini dell'attuazione, un meccanismo transfrontaliero e individuando l'intermediario nel soggetto che elabora, commercializza, organizza o mette a disposizione, ai fini dell'attuazione, un meccanismo transfrontaliero Pag. 164da comunicare, o ne gestisce in autonomia l'intera attuazione (cosiddetto promoter) ovvero anche nel soggetto che direttamente o attraverso altri soggetti svolge attività di assistenza o consulenza relativa al meccanismo transfrontaliero (cosiddetto service provider). L'articolo 3 disciplina gli obblighi di comunicazione del meccanismo transfrontaliero posti in capo agli intermediari e al contribuente, nonché gli esoneri da tale obbligo, mentre l'articolo 4 definisce le regole per l'obbligo di comunicazione in più Stati membri. L'articolo 5 individua il meccanismo transfrontaliero rilevante ai fini della comunicazione disponendo che il meccanismo transfrontaliero è soggetto all'obbligo di comunicazione nei casi in cui risulti presente almeno uno degli elementi distintivi ossia un indice di rischio di elusione o di evasione fiscale. L'articolo 6 elenca la tipologia delle informazioni oggetto della comunicazione all'Agenzia delle entrate, specificando altresì che gli intermediari sono tenuti a comunicare le informazioni inerenti il meccanismo transfrontaliero solo quando ne sono a conoscenza, ne hanno il possesso o il controllo. L'articolo 7 stabilisce i termini di presentazione all'Agenzia delle entrate delle informazioni oggetto della comunicazione e l'articolo 8 dispone un obbligo di comunicazione una tantum nei confronti degli intermediari e dei contribuenti obbligati alla comunicazione delle informazioni relative ai meccanismi transfrontalieri la cui prima fase di attuazione avviene tra il 25 giugno 2018 e il 1o luglio 2020. L'articolo 9 disciplina le modalità di trasmissione delle informazioni tra l'Agenzia delle entrate e le altre autorità competenti delle giurisdizioni estere e l'articolo 10 reca delle modifiche di coordinamento con alcune disposizioni vigenti. L'articolo 11 introduce, per gli intermediari e i contribuenti tenuti alle comunicazioni, un obbligo di conservazione dei documenti e dei dati utilizzati per l'attuazione del meccanismo transfrontaliero, mentre l'articolo 12 disciplina le sanzioni per i casi di omessa comunicazione delle informazioni. L'articolo 13 contiene la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 14, infine, prevede che le disposizioni del decreto abbiano effetto a decorrere dal 1o luglio 2020. La direttiva dispone, infatti, che gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2019, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva medesima e che applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o luglio 2020.
  Conclude ricordando che il provvedimento in esame non è corredato del previsto parere della Conferenza unificata e che, pertanto, il parere della Commissione potrà essere reso soltanto dopo la trasmissione di tale parere.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.
Atto n. 151.

Pag. 165