CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 febbraio 2020
333.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 50

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 26 febbraio 2020. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Antonio Misiani e Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 13.55.

DL 6/2020: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
C. 2402-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che il disegno di legge dispone la conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che il testo iniziale del provvedimento è corredato di relazione tecnica.
  Con riferimento agli articoli da 1 a 4, recanti misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19, rileva che le disposizioni in esame prevedono che le autorità competenti, nei comuni o nelle zone interessate dal COVID-19, adottino ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, elencando altresì una serie di misure cui dette autorità possono ricorrere. L'articolo 3 specifica che dette misure sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Anche la relazione tecnica precisa che da tali decreti non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Evidenzia in proposito che alcune delle misure indicate appaiono potenzialmente idonee a determinare effetti di maggior onere ovvero richiedere adempimenti aggiuntivi da parte dei soggetti pubblici interessati. Al fine di verificare l'assunzione di neutralità finanziaria riportata nel testo del provvedimento e nella relazione tecnica, andrebbero quindi acquisiti elementi di maggior dettaglio volti ad escludere effetti onerosi in relazione alle attività da porre in essere in applicazione degli articoli 1 e 2 del provvedimento ovvero – qualora si ritenga che detti effetti possano ricorrere – ad indicare le risorse, incluse quelle finanziarie, disponibili per far fronte agli stessi. Andrebbe altresì precisato se tra tali risorse siano da comprendere quelle individuate per effetto dei provvedimenti già assunti – come la somma di 5 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali individuata dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 per l'attuazione dei primi interventi connessi allo stato di emergenza e nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento – indicando altresì le eventuali ulteriori risorse che si prevede di utilizzare.
  Con riferimento all'articolo 3, comma 5, che prevede che il Prefetto possa avvalersi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, al fine di garantire l'esecuzione delle misure così disposte, pur rilevando che la disposizione conferma, in linea generale, i poteri già previsti, a legislazione vigente, dall'articolo 13 della legge n. 121 del 1981 e che dunque dall'attuazione della stessa non dovrebbero, in linea di principio, derivare nuovi o maggiori oneri, ritiene comunque utile acquisire una valutazione circa l'idoneità delle risorse disponibili a legislazione vigente rispetto alla finalità indicata dalla norma. Riguardo alla previsione del medesimo comma 5, introdotta in sede referente, che attribuisce al personale delle Forze armate impegnato nelle misure di contenimento la qualifica di agente di pubblica sicurezza, rileva che a disposizioni di analoga portata non sono stati ascritti effetti finanziari. Ritiene peraltro comunque utile acquisire una conferma Pag. 51anche con riferimento alla fattispecie in esame. Evidenzia, inoltre, che l'articolo 3 del decreto-legge dispone che le misure di cui agli articoli 1 e 2 siano adottate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mentre l'articolo 4, comma 1, prevede che per far fronte agli oneri derivanti dallo stato di emergenza sanitaria lo stanziamento di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 sia incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, che a tal fine è corrispondentemente incrementato. Pur evidenziando che il predetto onere è configurato come limite di spesa, appare quindi opportuno acquisire dati ed elementi di valutazione riguardo ai criteri in base ai quali lo stesso sia stato determinato in relazione alle specifiche esigenze da finanziare, non specificate né dal testo né dalla relazione tecnica, in base alla quale gli interventi da effettuare potranno essere individuati e quantificati con apposite e successive ordinanze di protezione civile. Infine, con riferimento alle modalità di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 4, comma 2, dispone la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 542, della legge n. 232 del 2016, incrementata dal decreto-legge n. 124 del 2019 in misura pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, relativa allo stanziamento di risorse per la lotteria degli scontrini. Prende atto in proposito che tale stanziamento costituisce un limite di spesa e che la lotteria troverà attuazione solo a partire dalla seconda metà dell'anno corrente. Tenuto conto peraltro che l'autorizzazione di spesa sulla quale si interviene era destinata alla compensazione degli oneri riferiti sia all'attribuzione di premi sia alle spese amministrative e di comunicazione connesse alla gestione della lotteria, andrebbe acquisita conferma che le risorse in questione possano essere ridotte per finanziare gli interventi in esame, senza incidere negativamente sulle originarie finalità di spesa.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 1 dell'articolo 4 reca l'incremento, in misura pari a 20 milioni di euro per il 2020, dello stanziamento volto a fronteggiare gli oneri derivanti dallo stato di emergenza sanitaria dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, all'uopo avvalendosi delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, che a tal fine viene corrispondentemente reintegrato dal medesimo comma 1. In proposito, rammenta che la predetta delibera ha stanziato, per l'attuazione dei primi interventi e nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento di emergenza sanitaria, 5 milioni di euro a valere sul citato Fondo. Al fine di assicurare la copertura finanziaria di tale ultima previsione, il successivo comma 2 dispone la riduzione, per un pari importo, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 542, della legge n. 232 del 2016 , che ha stanziato 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 per il finanziamento del Fondo per l'attribuzione dei premi in favore dei consumatori finali che effettuano transazioni attraverso strumenti di pagamento elettronici nonché degli esercenti che certificano in modalità telematiche le operazioni di cessione di beni o di prestazioni di servizi, nell'ambito della cosiddetta «lotteria dei corrispettivi», la cui decorrenza è stata differita al 1o luglio 2020. Rileva che il Fondo da ultimo citato risulta iscritto sul capitolo 3919 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e reca, per effetto della richiamata autorizzazione di spesa, una dotazione complessiva pari a 53 milioni di euro per l'anno 2020 e a 56 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Rileva altresì che dette risorse, in base ad una interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, risultano allo stato, in relazione all'anno 2020, integralmente disponibili e libere da impegni giuridicamente perfezionati o in via di perfezionamento. Tanto premesso, non ha pertanto osservazioni da formulare, ciò anche in considerazione del fatto che, da un lato, l'importo stanziato dalla menzionata autorizzazione legislativa oggetto di riduzione si configura come un mero limite di spesa, dall'altro, la misura alla cui Pag. 52realizzazione l'importo medesimo risulta preordinato troverà attuazione solo a partire dalla seconda metà dell'anno corrente. Il comma 3, infine, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, onde assicurare l'immediata attuazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento.

  Il sottosegretario Antonio MISIANI deposita agli atti della Commissione una Nota della Ragioneria generale dello Stato, recante risposte alle richieste di chiarimento formulate dal relatore (vedi allegato 1).
  Evidenzia inoltre che le disposizioni di cui all'articolo 1 hanno sostanzialmente natura ordinamentale, giacché chiariscono, in via esemplificativa, le misure adottabili con riferimento alla diffusione del COVID-19, prevedendo solamente una procedura specifica per l'adozione delle suddette misure attraverso decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, come risulta peraltro dall'articolo 3 del provvedimento, che precisa che nelle more dell'adozione dei suddetti decreti le Autorità competenti possono adottare le misure ai sensi della normativa vigente e dunque nell'ambito dei compiti istituzionali ad esse affidati e comunque nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Per quanto riguarda le risorse assegnate alla Protezione civile segnala che tali risorse sono destinate alle finalità dell'emergenza e saranno finalizzate alle specifiche misure che saranno individuate nelle apposite ordinanze adottate dal Capo del Dipartimento della Protezione civile.
  Per quanto riguarda le risorse stanziate con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 ricorda invece che dette risorse sono già state destinate agli interventi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 1 del 2018, consistenti in attività di soccorso e di assistenza alle popolazioni interessate dall'evento emergenziale.
  Precisa quindi che l'attribuzione al personale delle Forze armate della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ai sensi del comma 5 dell'articolo 3, non determina, di per sé, il riconoscimento automatico di trattamenti economici specifici.
  Con riferimento alla copertura finanziaria di cui all'articolo 4, assicura infine che l'utilizzo delle risorse previste dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 542, della legge n. 232 del 2016 non pregiudica le originarie finalità cui la stessa risulta preordinata.

  Massimo GARAVAGLIA (LEGA), assicurando la collaborazione del proprio gruppo, sottolinea l'importanza di effettuare un'esatta quantificazione degli oneri, compresi quelli indiretti, derivanti dall'epidemia in atto e dalle misure adottate per la riduzione del contagio, come le minori entrate conseguenti alla chiusura degli esercizi commerciali e all'interruzione di interi settori di attività economiche, tra i quali segnala la sospensione dei viaggi di istruzione organizzati dalle scuole. Si dichiara poi favorevole alla modalità di copertura del provvedimento, effettuata mediante riduzione delle risorse destinate alla cosiddetta lotteria degli scontrini, osservando come l'eventuale abolizione di tale lotteria, oltre a garantire la disponibilità di ulteriori risorse per la finanza pubblica, eviterebbe ai commercianti la spesa di 400 euro per l'acquisto di ciascun nuovo POS.
  Critica infine la decisione adottata dal Governo di limitare la sospensione dei versamenti e degli adempimenti fiscali, recentemente disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, esclusivamente alle zone maggiormente colpite dal contagio, in considerazione della circostanza che tutto il territorio nazionale risente delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica.

  Andrea MANDELLI (FI), dichiarando preliminarmente la volontà del proprio gruppo di garantire la massima collaborazione ai fini della soluzione della crisi, sottolinea la drammaticità della situazione attuale e delle prospettive per il prossimo futuro, già preannunciate dall'aumento dello spread – che comporterà ulteriori spese per interessi sul debito pubblico – dal fermo di molte aziende, dal rinvio di manifestazioni fieristiche e dalla notevole Pag. 53riduzione del fatturato del settore turistico e delle attività di intrattenimento. Evidenzia quindi l'urgenza di comprendere quali siano le misure migliori per ridurre al minimo l'impatto dell'epidemia sull'economia e adottare immediatamente seri provvedimenti, da non limitare al Nord del Paese, in quanto l'emergenza riguarda tutta l'Italia.

  Antonio ZENNARO (M5S) rileva come l'emergenza epidemiologica in atto abbia conseguenze sia dal punto di vista sanitario, alle quali si fa fronte con il presente provvedimento, sia dal punto di vista economico, per il quale si rendono necessari ulteriori interventi da parte del Governo, quali ad esempio la sospensione di tributi e mutui, per dare un valido aiuto alle imprese che hanno registrato riduzioni di fatturato. Osserva inoltre che in questa circostanza sarebbe opportuno che la stampa, in particolare quella avversa all'attuale Governo, evitasse allarmismi ingiustificati e contribuisse al ristabilimento di una maggiore serenità.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), ferma restando la volontà di collaborare all'adozione delle misure opportune per il superamento dell'emergenza e delle sue conseguenze, ritiene contraddittorio quanto indicato nell'articolo 3 del provvedimento, il quale afferma la possibilità di dare attuazione agli articoli 1 e 2 del provvedimento medesimo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ritiene infatti che molte delle misure elencate all'articolo 1, comma 2, abbiano sicuramente effetti indiretti in termini di minori entrate – si pensi alla chiusura dei musei – o di maggiori spese – citando al riguardo il controllo dei varchi delle zone sottoposte a quarantena. Chiede quindi una rassicurazione da parte del rappresentante del Governo, che le misure previste dagli articoli 1 e 2 possano essere adottate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Invita infine a rinviare l'avvio della lotteria degli scontrini e ad impiegare tutte le risorse a ciò destinate per far fronte all'emergenza epidemiologica in atto.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), unendosi ai precedenti intervenuti, assicura la collaborazione del proprio gruppo per quanto necessario per uscire dall'emergenza e per inviare segnali rassicuranti alle aziende da questa colpite. Invita quindi a prestare particolare attenzione alla ricaduta delle misure previste dal provvedimento in esame sulle attività economiche, citando soprattutto il settore del turismo e ricordando come nella sola città di Roma, interessata in misura estremamente marginale dal contagio, si registri una percentuale di disdette che si avvicina al 60 per cento per le strutture ricettive. Segnala quindi come le prime vittime della riduzione dell'attività turistica saranno i lavoratori del settore. Ritiene che dopo aver affrontato, con il presente provvedimento, l'emergenza di carattere sanitario, sarà indispensabile adottare urgentemente misure per alleviare le ricadute del contagio sull'economia italiana.

  Maria Elena BOSCHI (IV) manifesta apprezzamento per la collaborazione fra le forze politiche che tutti i commissari hanno assicurato e auspica un prossimo intervento del Governo per il superamento delle conseguenze dell'emergenza sanitaria sull'economia del Paese, sottolineando in particolare la crisi che ha colpito il settore turistico, con effetti sull'occupazione stagionale che caratterizza il settore medesimo, nonché il settore dell'agricoltura. Ritiene inoltre che debba essere adeguatamente valutata la peculiarità di questa emergenza rispetto alle calamità, quali terremoti e alluvioni, che hanno più volte colpito in passato il nostro Paese e che, per loro natura, hanno effetti geograficamente circoscrivibili. Invita infine tutti i colleghi a proporre soluzioni per i problemi derivanti da questa nuova e particolare situazione emergenziale.

  Beatrice LORENZIN (PD), concordando con l'apprezzamento espresso dalla collega Boschi per lo spirito costruttivo manifestato dai gruppi di opposizione e augurandosi che tale spirito si mantenga anche nel prossimo futuro, evidenzia come sia complesso prevedere l'evoluzione di questo Pag. 54nuovo virus, sinora sconosciuto. Rileva comunque la presenza di segnali che inducono a sperare che il fenomeno epidemiologico possa avere una durata minore rispetto a quanto inizialmente previsto, senza peraltro escludere la possibilità che si rendano necessari ulteriori interventi di carattere sanitario.

  Il sottosegretario Antonio MISIANI, a nome del Governo, ringrazia tutti gli intervenuti per il senso di responsabilità e lo spirito di collaborazione dimostrato. Come cittadino lombardo si dichiara rattristato nel vedere la città di Milano deserta e rallentata nelle sue attività. Osserva come questa emergenza sia un tipo di calamità del tutto nuovo, che ha colpito tutto il Paese, anche se in modo diverso a seconda dell'incidenza del contagio registrata. Concorda infatti con quanto precedentemente evidenziato circa il coinvolgimento di tutto il Paese nella riduzione delle presenze turistiche e nel generale rallentamento delle attività economiche. Il Governo, consapevole di ciò, ha avviato un ciclo di consultazioni di rappresentanti di tutti i settori produttivi, al fine di adottare ogni misura necessaria per ridurre il disagio economico e si dichiara disponibile a valutare qualsiasi suggerimento sarà fornito, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica. A tal riguardo, oltre a ricordare il recente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze relativo agli adempimenti fiscali, annuncia l'adozione di un nuovo provvedimento di urgenza, che recherà misure relative al settore previdenziale e al pagamento delle rate di mutuo e delle utenze. Conclude auspicando che il Governo possa contare anche nel prossimo futuro sul senso di responsabilità manifestato in questo frangente da tutte le forze politiche.

  Giorgio TRIZZINO (M5S), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 2402 Governo, di conversione del decreto-legge n. 6 del 2020, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    le disposizioni di cui all'articolo 1 hanno sostanzialmente natura ordinamentale, giacché chiariscono, in via esemplificativa, le misure adottabili con riferimento alla diffusione del COVID-19, prevedendo solamente una procedura specifica per l'adozione delle suddette misure attraverso decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, come risulta peraltro dall'articolo 3 del provvedimento, che precisa che nelle more dell'adozione dei suddetti decreti le Autorità competenti possono adottare le misure ai sensi della normativa vigente e dunque nell'ambito dei compiti istituzionali ad esse affidati e comunque nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente;
    le risorse assegnate alla Protezione civile sono destinate alle finalità dell'emergenza e saranno finalizzate alle specifiche misure che saranno individuate nelle apposite ordinanze adottate dal Capo del Dipartimento della Protezione civile;
    le risorse stanziate con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 sono già state destinate agli interventi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 1 del 2018, consistenti in attività di soccorso e di assistenza alle popolazioni interessate dall'evento emergenziale;
    l'attribuzione al personale delle Forze Armate della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ai sensi del comma 5 dell'articolo 3, non determina, di per sé, il riconoscimento automatico di trattamenti economici specifici;
    con riferimento alla copertura finanziaria di cui all'articolo 4, l'utilizzo delle risorse previste dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 542, della legge n. 232 del 2016 non pregiudica le originarie finalità cui la stessa risulta preordinata;
  esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE».

Pag. 55

  Il sottosegretario Antonio MISIANI concorda con la proposta di parere del relatore.

  I deputati Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), Andrea MANDELLI (FI) e Paolo TRANCASSINI (FDI), a nome dei rispettivi gruppi di appartenenza, preannunziano il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente, prende atto che sulla proposta di parere del relatore si registra un consenso unanime anche da parte degli altri gruppi parlamentari rappresentati in Commissione.

  La Commissione, all'unanimità, approva quindi la proposta di parere del relatore.

  Giorgio TRIZZINO (M5S), relatore, comunica che, in data odierna, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Per quanto concerne le proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala gli identici articoli aggiuntivi Bellucci 2.03 e Boldi 2.050, che destinano una non meglio precisata quota parte delle risorse di cui all'articolo 4 del provvedimento, ad un incremento del personale medico e infermieristico e di operatori sanitari, in una misura compresa tra il 5 e il 10 per cento, tra l'altro riservando allo stesso una specifica indennità di rischio, una tempestiva formazione sulla materia nonché la completa dotazione straordinaria di dispositivi di protezione individuale, senza tuttavia indicare l'onere che ne deriva.
  Per quanto concerne invece le proposte emendative per le quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   Gagliardi 1.60, Bellucci 1.20, Gagliardi 1.62 e 1.64, Bellucci 1.22, Gemmato 1.40, Versace 1.63, Marin 1.65, Boldi 1.53, Morrone 1.56 e 1.58, Gemmato 1.41, Baldini 1.28, Ferro 1.35, Rizzetto 1.9, Foscolo 2.61, Zoffili 2.63, Bagnasco 2.1, Versace 2.56, Zoffili 2.9, Lucaselli 2.10, Gemmato 2.12 e 2.15, che sono volte ad ampliare l'elenco delle misure di contenimento e gestione, che possono essere adottate per il contrasto alla diffusione del COVID-19. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se le proposte emendative possano trovare attuazione nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, come previsto dall'articolo 3, comma 1, del provvedimento;
   Mandelli 1.3, che è volta a prevedere la fornitura di dispositivi di protezione individuale a favore dei farmacisti e del personale che opera nelle farmacie dei comuni colpiti dall'emergenza epidemiologica, disponendo, conseguentemente, un aumento di 2 milioni di euro per l'anno 2020 delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 542, della legge n. 232 del 2016. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito all'idoneità della copertura finanziaria, anche alla luce della riduzione dell'autorizzazione di spesa, già disposta dal presente provvedimento;
   Gagliardi 1.70, che prevede che tra le misure di cui al comma 1 dell'articolo 1 può essere adottata anche l'assunzione di operatori socio-sanitari e di forze di polizia anche in deroga ai limiti imposti dalla normativa vigente, disponendo, altresì, che ai relativi oneri si provveda a valere sullo stanziamento previsto dall'articolo 4. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo, al fine di valutare che gli oneri derivanti dalla proposta emendativa possano effettivamente essere contenuti nell'ambito del limite di spesa di cui all'articolo 4 e realizzati senza pregiudizio degli interventi che si intendono attuare sulla base della citata autorizzazione di spesa;
   Novelli 2.4, che autorizza la spesa di 1 milione di euro per il 2020 al fine di garantire a tutti gli operatori sanitari la disponibilità di dispositivi di protezione Pag. 56individuale, provvedendo al relativo onere mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo di cui all'articolo 1, comma 542, della legge n. 232 del 2016. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito all'idoneità della copertura finanziaria, anche alla luce della riduzione dell'autorizzazione di spesa, già disposta dal presente provvedimento;
   D'Attis 2.5, che vincola una quota delle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge in esame all'acquisto di idonei dispositivi di protezione individuali per il personale sanitario, disponendo, altresì, che per l'acquisto dei suddetti dispositivi di protezione per i medici di medicina generale le risorse necessarie sono momentaneamente individuate a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 449, della legge n. 160 del 2019, concernente il fabbisogno di apparecchiature sanitarie. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa senza pregiudicare gli interventi destinati a dare attuazione alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020;
   Fioramonti 2.01, che è volta a prevedere che la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge n. 81 del 2017 sia applicabile, su richiesta del lavoratore, ad ogni rapporto di lavoro subordinato in atto su tutto il territorio nazionale. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Rampelli 2.051, che è volta a destinare una quota parte, non meglio precisata, delle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, all'assunzione straordinaria di personale sanitario e socio-sanitario. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla quantificazione degli oneri, al fine di valutare che gli stessi possano effettivamente essere contenuti nell'ambito del limite di spesa di cui all'articolo 4 e realizzati senza pregiudizio degli interventi che si intendono attuare sulla base della citata autorizzazione di spesa;
   Di Muro 3.53, che è volta ad assicurare al personale delle Forze armate e di polizia, dei Vigili del fuoco e delle polizie locali impegnato nelle operazioni di emergenza la disponibilità dei dispositivi di protezione individuale. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   Ferrari 3.4 e 3.3, che prevedono che il personale delle Forze armate e di Polizia, impegnato in operazioni nelle aree interessate dall'emergenza sanitaria, siano dotate dei necessari equipaggiamenti di protezione individuale. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alle proposte emendative in commento nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   Zoffilli 3.05, che è volta a prevedere che gli ospedali, le strutture sanitarie e sociosanitarie, le scuole di ogni ordine e grado, le università, i treni e gli aerei devono dotarsi di appositi dispositivi per l'erogazione di soluzioni idroalcoliche igienizzanti. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   Piastra 3.051, che include tra i prodotti a cui è applicata l'imposta sul valore aggiunto con aliquota agevolata i disinfettanti, provvedendo al relativo onere, quantificato in 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Pag. 57fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri nonché della copertura finanziaria aggiuntiva, sebbene l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di cui si prevede l'utilizzo rechi allo stato le occorrenti disponibilità;
   Boldi 3.06, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo per garantire l'approvvigionamento dei beni essenziali per la gestione dell'emergenza, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020, provvedendo alla relativa copertura mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 449, della legge n. 160 del 2019, concernente il fabbisogno di apparecchiature sanitarie. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito all'idoneità della copertura finanziaria;
   Aprea 3.050, che prevede che il Ministero dell'istruzione adotti nel più breve tempo possibile tutte le misure necessarie ad avviare l'impiego del sistema di smart school e provveda a fornire le istituzioni scolastiche delle piattaforme e delle metodologie tecnologiche che consentono la somministrazione del servizio formativo a distanza. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il sottosegretario Antonio MISIANI, in assenza di specifiche relazioni tecniche che consentano di verificare in maniera puntuale gli effetti finanziari delle proposte emendative singolarmente richiamate del relatore, esprime sulle stesse un parere contrario, fermo restando che talune di esse appaiono, su un piano squisitamente politico, condivisibili quanto al merito. Esprime, inoltre, nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  Andrea MANDELLI (FI), anche ricollegandosi a quanto testé dichiarato dal rappresentante del Governo, auspica che almeno una parte delle istanze contenute negli emendamenti presentati dal suo gruppo ed oggetto di una proposta di parere contrario possano trovare accoglimento nel provvedimento d'urgenza, volto a fronteggiare le conseguenze, anche di natura economica, dello stato di emergenza sanitaria in atto, la cui prossima adozione è stata anticipata nella presente sede dal sottosegretario Misiani, evidenziando in particolare come le predette istanze tengano conto di specifiche sollecitazioni provenienti dai territori direttamente interessati dall'evento straordinario.

  Il sottosegretario Antonio MISIANI, nel ribadire che il parere contrario in precedenza formulato su talune delle proposte emendative presentate in Assemblea discende esclusivamente da valutazioni di carattere finanziario e non già da un apprezzamento politico nel merito delle scelte da esse recate, assicura che il Governo terrà in debita considerazione i contenuti delle predette proposte emendative in sede di predisposizione del provvedimento d'urgenza volto a definire misure di sostegno alle popolazioni ed ai territori colpiti dall'eccezionale stato di emergenza sanitaria, nonché alle attività a vario titolo ivi insistenti.

  Giorgio TRIZZINO (M5S), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.3, 1.9, 1.20, 1.22, 1.28, 1.35, 1.40, 1.41, 1.53, 1.56, 1.58, 1.60, 1.62, 1.63, 1.64, 1.65, 1.70, 2.1, 2.4, 2.5, 2.9, 2.10, 2.12, 2.15, 2.56, 2.61, 2.63, 3.3, 3.4 e 3.53 e sugli articoli aggiuntivi 2.01, 2.03, 2.050, 2.051, 3.05, 3.06, 3.050 e 3.051, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la Pag. 58finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  Il sottosegretario Antonio MISIANI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche al codice della strada.
C. 24 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 febbraio 2020.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente, ricorda che la Commissione, in data 28 gennaio scorso, ha deliberato di richiedere la relazione tecnica sul provvedimento in esame.

  Il sottosegretario Antonio MISIANI comunica che la relazione tecnica risulta allo stato in fase di ultimazione.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della giornata nazionale degli italiani nel mondo.
Nuovo testo C. 223.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 febbraio 2020.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento in esame, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato 2).

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), pur prendendo atto della espressa indicazione, nell'ambito della documentazione testé depositata dal Governo, degli specifici capitoli di bilancio a valere sui quali potranno essere reperite le risorse occorrenti all'attuazione del provvedimento, ritiene sarebbe tuttavia preferibile, in un'ottica di maggior prudenza, precisare il carattere facoltativo, anziché obbligatorio, delle iniziative culturali e delle celebrazioni di cui l'articolo 2 del testo in esame prevede la promozione, anche al fine di assicurare l'effettività della clausola di invarianza finanziaria di cui al successivo articolo 3.

  Pietro NAVARRA (PD), relatore, preso atto del contenuto della relazione tecnica depositata dal Governo, nonché tenuto conto degli specifici rilievi evidenziati dalla deputata Comaroli, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 223, recante Istituzione della giornata nazionale degli italiani nel mondo;
   preso atto del contenuto della relazione tecnica, trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, da cui si evince che le attività e gli incontri volti a fare conoscere, valorizzare e divulgare le esperienze multiculturali e le professionalità acquisite in contesti internazionali dai cittadini italiani all'estero nei campi previsti dall'articolo 2 del provvedimento potranno essere svolte con le risorse finanziarie disponibili, a legislazione vigente, sul capitolo n. 3122 «Spese per attività culturali, educative, ricreative e informative in favore dei connazionali e delle collettività italiane all'estero, ecc.» e Pag. 59sul capitolo n. 1300 «Fondo da destinare agli uffici all'estero per le attività di promozione dell'Italia, ecc.», dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
   rilevata, tuttavia, la necessità di prevedere che le iniziative culturali e le celebrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, abbiano carattere facoltativo e che, come tali, debbano essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE
  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   All'articolo 2, comma 1, sostituire la parola: sono con le seguenti: possono essere.

  Conseguentemente, all'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

  Il sottosegretario Antonio MISIANI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005.
C. 2165, approvata, in un testo unificato, dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Francesca FLATI (M5S), relatrice, fa presente che il disegno di legge in esame – già approvato dal Senato (A.S. 257) – ha ad oggetto la ratifica e l'esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005 e che il provvedimento, di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica. Il testo riproduce un disegno di legge di iniziativa del Governo, presentato nella scorsa legislatura al Senato (AS 2885), che al termine della legislatura, ne aveva concluso l'esame in sede referente. Il testo iniziale dell'A.S. 2885 era corredato di relazione tecnica, di cui si dà conto nel presente esame. Passando all'esame delle disposizioni della Convenzione e del disegno di legge di ratifica che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
  In merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che il provvedimento in esame – avente ad oggetto l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005 – all'articolo 3, comma 1, indica in 1 milione di euro annui a decorrere dal 2019 gli oneri complessivi derivanti dalla ratifica.
  Osserva che la relazione tecnica riferita all'analogo provvedimento (A.S. 2885) della scorsa legislatura evidenziava che la Convenzione in esame è una Convenzione-quadro che definisce obiettivi generali ed identifica i settori d'azione e le direzioni in cui le parti accettano di progredire, senza creare un obbligo di azioni specifiche. Rammenta, inoltre, che detta relazione tecnica precisava che le attività previste dalla Convenzione risultavano in gran parte già svolte dalle strutture competenti.
  A suo avviso, andrebbe dunque acquisita conferma della perdurante validità di quanto affermato dalla citata relazione tecnica, al fine di poter verificare la neutralità finanziaria delle attività necessarie a dare attuazione alla Convenzione, fatta eccezione per lo stanziamento pari a 1 milione di euro annui previsto dall'articolo Pag. 604 del disegno di legge in esame. Con specifico riferimento a quest'ultima spesa – che appare configurata come limite massimo e che la relazione tecnica allegata all'analogo provvedimento della precedente legislatura riconduceva alle esigenze di attuazione dell'articolo 13 della Convenzione (iniziative di valorizzazione e conoscenza del patrimonio culturale) – ritiene che andrebbero esplicitati gli elementi alla base dell'indicazione del predetto importo di 1 milione di euro annui al fine di verificare che i relativi oneri possano effettivamente essere contenuti all'interno di tale ammontare.
  In merito ai profili di copertura, fa presente che l'articolo 4, comma 1, del disegno di legge in esame fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione della Convenzione oggetto di ratifica, pari ad 1 milione di euro annui a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2019-2021, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che reca le occorrenti disponibilità. Al riguardo, osserva che il provvedimento in esame risulta inserito nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ai sensi del quale «nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo». In tale quadro, anche in considerazione dell'avvenuta approvazione del testo da parte del Senato, ritiene opportuno non procedere ad una modifica formale della disposizione in commento, nel presupposto – sul quale reputa tuttavia necessario acquisire una conferma del Governo – che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2019-2021 sia da intendersi riferito, in relazione alla copertura degli oneri a regime a decorrere dall'anno 2020, al nuovo bilancio triennale 2020-2022.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, in relazione alle richieste di chiarimento della relatrice, assicura che le attività necessarie a dare attuazione alla Convenzione non determinano ulteriori oneri per la finanza pubblica rispetto a quelli oggetto di copertura ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del disegno di legge in esame, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Precisa altresì che la spesa volta a realizzare le iniziative di valorizzazione e conoscenza del patrimonio culturale, di cui all'articolo 13 della Convenzione, è configurata quale limite massimo di spesa e le modalità di attuazione del citato articolo, come previsto dall'articolo 3, comma 1, del disegno di legge in esame, saranno stabilite con decreto dei Ministeri dell'istruzione e dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministero per gli affari esteri e la cooperazione internazionale.
  Conferma, inoltre, che gli oneri relativi all'anno 2019 risultano inclusi nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2019-2021, di cui all'articolo 4, comma 1, è da intendersi riferito al bilancio per il triennio 2020-2022, in relazione alla copertura degli oneri a decorrere dall'anno 2020. Segnala, infine, che agli eventuali oneri derivanti dalla sottoscrizione degli accordi finanziari di cui all'articolo 17 della Convenzione si provvederà con appositi provvedimenti di rango legislativo.

  Francesca FLATI (M5S), relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminata la proposta di legge C. 2165, approvata, in un testo unificato, dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005;Pag. 61
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    le attività necessarie a dare attuazione alla Convenzione non determinano ulteriori oneri per la finanza pubblica rispetto a quelli oggetto di copertura ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del disegno di legge in esame, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019;
    la spesa volta a realizzare le iniziative di valorizzazione e conoscenza del patrimonio culturale, di cui all'articolo 13 della Convenzione, è configurata quale limite massimo di spesa e le modalità di attuazione del citato articolo, come previsto dall'articolo 3, comma 1, del disegno di legge in esame, saranno stabilite con decreto del MIUR, di concerto con il MIBACT e il MAECI;
    gli oneri relativi all'anno 2019 sono inclusi nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
    il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2019-2021 di cui all'articolo 4, comma 1, è da intendersi riferito al bilancio per il triennio 2020-2022, in relazione alla copertura degli oneri a decorrere dall'anno 2020;
    agli eventuali oneri derivanti dalla sottoscrizione degli accordi finanziari di cui all'articolo 17 della Convenzione si provvederà con appositi provvedimenti di rango legislativo,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108a sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione.
C. 2207.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Francesca FLATI (M5S), relatrice, ricorda che il disegno di legge reca la ratifica e l'esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108«sup»a«reset» sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione e che il testo del provvedimento, di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione, rileva che la Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 indica, per i Paesi membri, una serie di impegni che hanno come obiettivo comune la prevenzione e l'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro nonché la tutela delle vittime. Segnala che nel disegno di legge di ratifica non è presente una disposizione finanziaria o una clausola di neutralità. Ciò posto, prende preliminarmente atto che molte disposizioni presentano carattere programmatico e che altre risultano confermative di norme vigenti o comunque destinate ad operare nel quadro di procedure già avviate a legislazione vigente. Tuttavia, rileva che talune delle disposizioni sembrano porre a carico delle Parti, fra cui appunto la Repubblica italiana, specifici adempimenti di carattere potenzialmente oneroso. In particolare, si riferisce agli obblighi di: attuare misure di Pag. 62prevenzione e contrasto, istituire o rafforzare i meccanismi per l'applicazione e il monitoraggio, sviluppare attività educative, formative e di sensibilizzazione, garantire meccanismi di ispezione e di indagine efficaci, anche attraverso gli ispettorati del lavoro o altri organismi competenti, di cui all'articolo 4; assumere adeguate misure di prevenzione, fra cui misure che garantiscano una protezione efficace dei soggetti più esposti, di cui all'articolo 8; garantire l'accesso a meccanismi di ricorso e di risarcimento adeguati ed efficaci nonché misure di sostegno legale, sociale, medico e amministrativo a favore di querelanti e vittime, di cui all'articolo 10; mettere a disposizione misure di orientamento, risorse, formazione sui temi della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro e attuare iniziative in materia, tra cui campagne di sensibilizzazione, di cui all'articolo 11.

  Ciò premesso, ritiene opportuno acquisire una valutazione in merito alla possibilità che dall'attuazione delle disposizioni sopra segnalate derivino nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli previsti a legislazione vigente ovvero gli elementi sulla cui base i relativi adempimenti possono essere realizzati nel quadro delle risorse già disponibili.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, preso atto dell'illustrazione svolta dalla relatrice, ritiene indispensabile acquisire sul testo del provvedimento in esame una apposita relazione tecnica, in modo tale da consentire una puntuale verifica degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della Convenzione oggetto di ratifica.

  La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di sette giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007.
C. 2229 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore, ricorda che il disegno di legge, già approvato dal Senato, ha ad oggetto la ratifica dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007 e che il testo originario del disegno di legge di ratifica è corredato di relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione, osserva preliminarmente che tutti gli oneri stimati dalla relazione tecnica sono qualificati come «spese autorizzate» e, quindi, come limiti di spesa: ritiene dunque necessario acquisire l'avviso del Governo circa l'effettiva prudenzialità di configurare quali spese autorizzate – e non valutate – oneri derivanti da impegni derivanti da trattati internazionali, fra i quali, in particolare, le spese per missioni che in analoghi provvedimenti sono configurate quali oneri valutati. Inoltre, in merito alla Commissione mista prevista dall'articolo 21 dell'Accordo, fa presente che, ai fini della quantificazione si ipotizza che la stessa si riunisca una volta all'anno, alternativamente in Italia e in Mozambico, e che la prima riunione si tenga in Mozambico, rilevando incidentalmente che la relazione tecnica, presentata a luglio 2019, fa riferimento all'esercizio 2019; osserva che tale ipotesi, che condiziona la modulazione temporale del relativo onere nel primo triennio di applicazione, è riportata nella relazione tecnica ma non emerge espressamente dal testo dell'Accordo, né dal disegno di legge: rileva che la quantificazione appare quindi corretta nel presupposto Pag. 63– sul quale andrebbe acquisita conferma – che si realizzi effettivamente la predetta ipotesi, relativa alla tempistica delle riunioni del Comitato, e che la stessa, dopo la conclusione dell'esercizio finanziario 2019, risulti tuttora applicabile assumendo che l'Accordo entri in vigore nel corso del 2020.
  Sempre con riferimento alla Commissione mista ora menzionata, fa presente che la relazione tecnica provvede alla stima degli oneri per la sola ipotesi dell'invio dei commissari italiani in Mozambico: ritiene che andrebbero dunque acquisiti dati ed elementi di quantificazione per le annualità in cui è prevista – viceversa – l'accoglienza in Italia dei commissari mozambicani.
  Inoltre, sulla cooperazione delle Parti nel settore radiotelevisivo, da attuare attraverso la collaborazione dei rispettivi organismi radiotelevisivi, di cui all'articolo 12, rileva che la relazione tecnica afferma che quest'ultima si svolgerà attraverso lo scambio di informazioni ed esperienze in modalità telematica e comunque senza costi aggiuntivi. Al riguardo, andrebbero acquisiti, a suo avviso, chiarimenti, dal momento che la modalità telematica di svolgimento è riportata nella relazione tecnica, mentre il testo dell'Accordo fa riferimento a un più generale scambio di informazioni, materiali ed esperti.
  Prende atto dei restanti elementi ed ipotesi formulati dalla relazione tecnica, nonché di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, del disegno di legge di ratifica, in base al quale agli eventuali oneri relativi all'articolo 24, sulla modifica in qualsiasi momento dell'Accordo, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
  In merito ai profili di copertura, evidenzia che l'articolo 3, comma 2, stabilisce che all'onere derivante dagli articoli 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17 e 21 dell'Accordo, pari a 200.000 euro per l'anno 2019, a 193.040 euro per l'anno 2020 e a 200.000 euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al triennio 2019-2021, che reca le necessarie disponibilità. Al riguardo, osserva che il provvedimento in esame risulta inserito nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ai sensi del quale «nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo».
  In tale quadro, anche in considerazione dell'avvenuta approvazione del testo da parte del Senato, ritiene opportuno non procedere ad una modifica formale della disposizione in commento, nel presupposto – sul quale appare tuttavia necessario acquisire una conferma del Governo – che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2019-2021 sia da intendersi riferito, in relazione alla copertura degli oneri a regime a decorrere dall'anno 2020, al nuovo bilancio triennale 2020-2022.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, in relazione alle richieste di chiarimento del relatore, conferma che la Commissione mista e la preordinata Commissione tecnica, di cui all'articolo 21 dell'Accordo, come indicato nella relazione tecnica, si riuniranno ogni anno alternativamente in Italia e in Mozambico. Rileva che, in particolare, le predette Commissioni si riuniranno in Italia nel 2020 e in Mozambico nel 2021 e con la medesima cadenza negli anni successivi. Evidenzia inoltre che la relazione tecnica provvede alla stima degli oneri per le sole ipotesi di invio di funzionari italiani in Mozambico, atteso che agli oneri di missione relativi all'invio in Italia di funzionari del Mozambico provvederà la rispettiva controparte, e che la modalità attuativa della collaborazione secondo la tecnologia telematica, di cui all'articolo 12 dell'Accordo, costituisce prassi consolidata negli scambi collaborativi tra controparti risultando, peraltro, già da tempo praticata in attuazione di fattispecie di analogo contenuto in precedenti Pag. 64Accordi internazionali già ratificati. Conferma, infine, che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2019-2021, di cui all'articolo 3, comma 2, è da intendersi riferito al bilancio per il triennio 2020-2022, in relazione alla copertura degli oneri a decorrere dall'anno 2020.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore, fermo restando che gli oneri relativi alle missioni del personale avrebbero potuto essere configurati come oneri valutati, anziché come limite massimo di spesa e purtuttavia, essendo il provvedimento già stato approvato dal Senato, non appare opportuno procedere, al fine di evitare un allungamento dei tempi di ratifica, ad una modifica dell'articolo 3, trattandosi comunque di oneri, peraltro di modesto ammontare, quantificati e coperti, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 2229 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    la Commissione mista e la preordinata Commissione tecnica, di cui all'articolo 21 dell'Accordo, come indicato nella relazione tecnica, si riuniranno ogni anno alternativamente in Italia e in Mozambico;
    in particolare le predette Commissioni si riuniranno in Italia nel 2020 e in Mozambico nel 2021 e con la medesima cadenza negli anni successivi;
    la relazione tecnica provvede alla stima degli oneri per le sole ipotesi di invio di funzionari italiani in Mozambico, atteso che agli oneri di missione relativi all'invio in Italia di funzionari del Mozambico provvederà la rispettiva controparte;
    la modalità attuativa della collaborazione secondo la tecnologia telematica, di cui all'articolo 12 dell'Accordo, costituisce prassi consolidata negli scambi collaborativi tra controparti risultando, peraltro, già da tempo praticata in attuazione di fattispecie di analogo contenuto in precedenti Accordi internazionali già ratificati;
    il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2019-2021 di cui all'articolo 3, comma 2, è da intendersi riferito al bilancio per il triennio 2020-2022, in relazione alla copertura degli oneri a decorrere dall'anno 2020;
   ritenuto che gli oneri relativi alle missioni del personale avrebbero potuto essere configurati come oneri valutati, anziché come limite massimo di spesa, e che tuttavia, essendo il provvedimento già stato approvato dal Senato, non appare opportuno procedere, al fine di evitare un allungamento dei tempi di ratifica, ad una modifica dell'articolo 3, trattandosi comunque di oneri, peraltro di modesto ammontare, quantificati e coperti,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana.
Nuovo testo C. 1682.
(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 febbraio 2020.

Pag. 65

  Giuseppe BUOMPANE, presidente, ricorda che la Commissione, in data 19 novembre scorso, ha deliberato di richiedere la relazione tecnica sul provvedimento in esame.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA avverte che la relazione tecnica sul provvedimento, ancorché predisposta dall'amministrazione competente, risulta in fase di verifica.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 26 febbraio 2020. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera.
Atto n. 138.
(Rilievi alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 febbraio 2020.

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), presidente, avverte che sullo schema di decreto legislativo non risulta ancora pervenuto il parere della Conferenza unificata. Alla luce di tale circostanza, ne rinvia quindi il seguito dell'esame da altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2102, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
Atto n. 146.
(Rilievi alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 febbraio 2020.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, nel confermare le considerazioni svolte dal relatore nella seduta dello scorso 4 febbraio, garantisce che lo schema di decreto in esame presenta un contenuto sostanzialmente ordinamentale, il quale interviene principalmente su facoltà ed obblighi di soggetti privati, anche tenuto conto che le norme apportano integrazioni a una disciplina, recata dal decreto legislativo n. 27 del 2014, alla quale non sono stati ascritti effetti finanziari.

  Pietro NAVARRA (PD), relatore, preso atto delle rassicurazioni testé fornite dal rappresentante del Governo, che risultano peraltro in linea con quanto già evidenziato nella citata seduta dello scorso 4 febbraio, propone pertanto di esprimere una valutazione favorevole sullo schema di decreto in esame.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

Pag. 66

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/410, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato.
Atto n. 156.
(Rilievi alla VIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Cosimo ADELIZZI (M5S), relatore, fa presente che lo schema in esame, che si compone di 47 articoli e 4 allegati, opera una riscrittura completa dell'attuale disciplina dello scambio di quote di emissione di gas a effetto serra recata dal decreto legislativo n. 30 del 2013.
  Quanto agli articoli da 1 a 3, recanti disposizioni generali, e all'articolo 4, in materia di Autorità nazionale competente, osserva che il numero dei componenti del Comitato passerebbe dagli attuali nove più altri cinque aggregati solo per alcune funzioni per un totale di quattordici membri, a quindici membri di cui cinque con funzioni consultive solo per le proposte di azione al Ministero dell'ambiente. Si determinerebbe quindi l'aumento di un componente del Comitato. Invece, la Segreteria tecnica passerebbe dagli attuali ventidue membri a cinque membri. Occorre poi a suo avviso notare che il successivo articolo 23, comma 7, lettera n), del presente schema prevede che tramite i proventi delle aste siano finanziate le spese relative alla segreteria tecnica, alle convenzioni con società in house del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e ISPRA e con ENAC e GSE, ai compensi per i componenti del Comitato. Andrebbero quindi a suo parere valutati complessivamente gli effetti finanziari determinati dalle disposizioni in esame raffrontandoli con le spese attualmente sostenute ed in caso di un loro aumento, andrebbero fornite rassicurazioni in ordine alla compatibilità di tale aumento con le altre finalità di spesa cui pure sono destinati i proventi delle aste.
  Con riferimento agli articoli da 5 a 12, in materia di trasporto aereo, in relazione all'articolo 6, osserva che nella destinazione alla spesa delle entrate derivanti dei proventi delle aste, rispetto all'articolo vigente (articolo 6 del decreto legislativo n. 30 del 2013) non è più riprodotta la norma che vietava la riassegnazione per 1 milione di euro, consentendola solo per la parte eccedente. Rappresenta che tale norma è stata inserita dal comma 606 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160 del 2019) e come, confermato dalla relazione tecnica, determina un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per l'incremento di un milione di euro. Andrebbero quindi, a suo avviso, forniti chiarimenti sulla modifica citata che appare foriera di effetti finanziari negativi. Inoltre, osserva che il nuovo articolo 6 aggiunge quattro nuove finalità di spesa alle lettere da h) ad m) rispetto a quelle attualmente vigenti, per cui andrebbe fornito un quadro più dettagliato che chiarisca se si dovranno rimodulare al ribasso le spese per le finalità già prevista e garantisca l'assenza di pregiudizi per interventi già avviati.
  In merito agli articoli da 13 a 33, in materia di impianti fissi, sull'articolo 20, che pone un termine di 45 giorni al Comitato per la verifica e approvazione del piano di monitoraggio, posto che tale termine non sembra presente nella normativa vigente, andrebbe a suo parere assicurato che il Comitato possa rispettarlo avvalendosi delle risorse disponibili.
  In relazione all'articolo 23, osserva che rispetto alla normativa vigente in merito di riparto delle risorse derivanti dai proventi delle aste, sono state inserite nuove finalità Pag. 67alle lettere p) e q) per finanziare attività a favore del clima in paesi terzi e promuovere la creazione di competenze e il ricollocamento dei lavoratori, mentre alla lettera m) all'interno della finalità già prevista di favorire l'efficienza energetica, sono stati aggiunti i sistemi di teleriscaldamento e la cogenerazione ad alto rendimento. Ritiene che andrebbe quindi garantito che l'inserimento delle nuove finalità non pregiudichi interventi già programmati per le finalità preesistenti. Inoltre, sempre in merito all'articolo 23, osserva che mentre esso prevede un riparto a metà tra spese dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico e Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, l'attuale articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 30 del 2013 prevede che sia destinato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato la quota del 50 per cento dei proventi che residua dopo il completamento dei rimborsi dei crediti. Sembrerebbe dunque che il nuovo articolo incrementi la destinazione al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, con positive conseguenze per la finanza pubblica su cui sarebbero a suo parere utili informazioni, visto che la relazione tecnica non si sofferma sul punto. Non formula osservazioni sull'articolo 33, considerato che il costo delle ispezioni sarà a carico dei soggetti ispezionati.
  In relazione agli articoli da 34 a 42, recanti disposizioni comuni per impianti fissi e operatori aerei, pur trattandosi di entrate eventuali, sarebbero a suo avviso utili maggiori delucidazioni circa la stima effettuata sul gettito derivante dalla riforma della disciplina delle sanzioni.
  Circa gli articoli da 43 a 47, recanti disposizioni transitorie e finali, ricorda che in presenza di clausole di invarianza finanziaria, la relazione tecnica non si dovrebbe limitare a ribadire l'assenza di oneri ma dovrebbe fornire dati utili a dimostrare la sostenibilità delle attività e compiti in carico alle autorità pubbliche a valere delle risorse disponibili, anche attraverso una loro rimodulazione. Pertanto, andrebbero a suo parere fornite maggiori informazioni con riguardo al Comitato ETS (coinvolto in relazione a quasi tutte le disposizioni dello schema), al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al GSE e all'ISPRA.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/852 relativa ai meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea.
Atto n. 143.
(Rilievi alle Commissioni II e VI).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 febbraio 2020.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA chiarisce che all'articolo 10, in materia di istituzione della Commissione consultiva, sulla base di procedure arbitrali analoghe, la stima di 10 giorni lavorativi per ciascuna procedura è improntata a criteri di prudenzialità. Segnala quindi che il dato relativo al numero delle procedure amichevoli stimate in ragione annua è basato sulle informazioni acquisite dall'Agenzia delle entrate competente per la risoluzione delle controversie, che sulla base dell'analisi di analoghe procedure ha confermato che il ricorso alla Commissione arbitrale non potrà superare le 25 procedure all'anno, in quanto per le procedure amichevoli in atto il ricorso all'arbitrato è stato assai marginale (pari al 5 per cento di circa 500 procedure amichevoli).
  Con riferimento ai parametri delle spese di missione considerati nella procedura Pag. 68Independent opinion, rileva che i costi dei pasti e del soggiorno sono stati stimati sulla base dei corrispettivi previsti per un dirigente in missione, mentre il costo dei voli è stato stimato in maniera forfetaria.
  In relazione ai profili di quantificazione dell'articolo 13, in materia di Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie, e in particolare, in merito alla prudenzialità dell'ipotesi sottesa alla stima dell'onere unitario previsto per la corresponsione del compenso a ciascun arbitro (indicati in numero di 3 per collegio) per la procedura, che la relazione limita a soli 5 giorni di lavoro in luogo dei 10 giorni previsti per la procedura alternativa della Commissione consultiva di cui all'articolo 10, osserva che si è ritenuto prudenziale una stima di 5 giorni lavorativi, in considerazione della natura semplificata di questa procedura.
  Assicura, infine, che gli strumenti di copertura previsti dalla norma sono dotati delle occorrenti disponibilità con decorrenza dal 2020.

  Luigi MARATTIN (IV), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/852 relativa ai meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea (Atto n. 143);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    all'articolo 10, in materia di istituzione della Commissione consultiva, sulla base di procedure arbitrali analoghe, la stima di 10 giorni lavorativi per ciascuna procedura è improntata a criteri di prudenzialità;
    il dato relativo al numero delle procedure amichevoli stimate in ragione annua è basato sulle informazioni acquisite dall'Agenzia delle entrate competente per la risoluzione delle controversie che, sulla base dell'analisi di analoghe procedure, ha confermato che il ricorso alla Commissione arbitrale non potrà superare le 25 procedure all'anno, in quanto per le procedure amichevoli in atto il ricorso all'arbitrato è stato assai marginale (pari al 5 per cento di circa 500 procedure amichevoli);
    con riferimento ai parametri delle spese di missione considerati nella procedura «Independent opinion», i costi dei pasti e del soggiorno sono stati stimati sulla base dei corrispettivi previsti per un dirigente in missione, mentre il costo dei voli è stato stimato in maniera forfetaria;
    in relazione ai profili di quantificazione dell'articolo 13, in materia di Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie, e in particolare, in merito alla prudenzialità dell'ipotesi sottesa alla stima dell'onere unitario previsto per la corresponsione del compenso a ciascun arbitro (indicati in numero di 3 per collegio) per la procedura, che la relazione limita a soli 5 giorni di lavoro in luogo dei 10 giorni previsti per la procedura alternativa della Commissione consultiva di cui all'articolo 10, si è ritenuto che la stima di 5 giorni lavorativi risulti prudenziale, in considerazione della natura semplificata di questa procedura;
    le risorse utilizzate a copertura presentano le occorrenti disponibilità con decorrenza dall'anno 2020;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo».

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Pag. 69

Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Atto n. 145.
(Rilievi alla II Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 febbraio 2020.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA chiede di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento, non essendo ancora disponibili i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2018/645 che modifica la direttiva 2003/59/CE, relativa alla quantificazione iniziale e alla formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida.
Atto n. 149.
(Rilievi alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 19 febbraio 2020.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, non essendo ancora disponibili i chiarimenti richiesti dal relatore nella seduta del 19 febbraio scorso, chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni.
Atto n. 150.
(Rilievi alla VI Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 19 febbraio 2020.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente, ricorda che nella seduta del 19 febbraio scorso la rappresentante del Governo si era riservata di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA evidenzia che la disposizione di cui all'articolo 7-octies, in materia di territorialità IVA relativa alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi, introducendo un'eccezione al criterio generale di territorialità – secondo il quale si considerano effettuate nel territorio dello Stato le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato, o ivi residente senza domicilio all'estero – è suscettibile di determinare minori entrate per la finanza pubblica valutate in 200 mila euro annui a decorrere dall'anno 2020.
  Segnala in particolare che le ipotesi utilizzate ai fini delle quantificazioni delle minori entrate sono state effettuate in Pag. 70assenza di informazioni puntuali circa le caratteristiche degli operatori iscritti al MOSS (Mini one stop shop), particolarmente per quelli esteri (le uniche informazioni a disposizione riguardano il numero degli iscritti al MOSS nel 2017). Rileva pertanto che, ai fini della quantificazione degli effetti sul gettito, è stato ritenuto utile ipotizzare che, verosimilmente, tali operatori avessero caratteristiche analoghe a quelli nazionali le cui caratteristiche sono desumibili dalle dichiarazioni IVA (con un'imposta media pari a 611,84 euro), anche alla luce del fatto che si tratta di operatori il cui ammontare complessivo delle prestazioni nei confronti del committente non è superiore a 10.000 euro.
  Segnala poi che, ai fini della quantificazione dell'impatto finanziario connesso all'introduzione di tale disposizione, che si ritiene di modesta entità, si è reso comunque necessario stimare la perdita di gettito derivante dalle operazioni che risulteranno territorialmente ricondotte presso altri Stati membri, ossia le prestazioni di servizi rese a committenti nazionali non soggetti passivi quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato, o ivi residente senza domicilio all'estero, alle condizioni indicate dalla norma.
  Al riguardo evidenzia che, in assenza di dati puntuali circa la domanda di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici da parte dei consumatori nazionali, si è utilizzato quale proxy della stessa il rapporto tra PIL italiano e PIL dell'Unione europea, in considerazione del rilievo che la componente della spesa per consumi privati assume nel PIL.
  Con riferimento al rapporto tra PIL nazionale e PIL dell'Unione europea segnala che, coerentemente con le informazioni relative ai soggetti iscritti al MOSS, si è assunto a riferimento l'anno 2017.

  Raphael RADUZZI (M5S), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (Atto n. 150);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    la disposizione di cui all'articolo 7-octies, in materia di territorialità IVA relativa alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi, introducendo un'eccezione al criterio generale di territorialità – secondo il quale si considerano effettuate nel territorio dello Stato le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato, o ivi residente senza domicilio all'estero – è suscettibile di determinare minori entrate per la finanza pubblica valutate in 200 mila euro annui a decorrere dall'anno 2020;
    le ipotesi utilizzate ai fini delle quantificazioni delle minori entrate sono state effettuate in assenza di informazioni puntuali circa le caratteristiche degli operatori iscritti al MOSS (Mini one stop shop), particolarmente per quelli esteri (le uniche informazioni a disposizione riguardano il numero degli iscritti al MOSS nel 2017);
    pertanto, ai fini della quantificazione degli effetti sul gettito, si è ritenuto utile ipotizzare che, verosimilmente, tali operatori avessero caratteristiche analoghe a quelli nazionali le cui caratteristiche sono desumibili dalle dichiarazioni IVA (con un'imposta media pari a 611,84 euro), anche alla luce del fatto che si tratta di operatori il cui ammontare complessivo delle prestazioni nei confronti del committente non è superiore a 10.000 euro;Pag. 71
    ai fini della quantificazione dell'impatto finanziario connesso all'introduzione di tale disposizione che si ritiene di modesta entità, si è reso comunque necessario stimare la perdita di gettito derivante dalle operazioni che risulteranno territorialmente ricondotte presso altri Stati membri, ossia le prestazioni di servizi rese a committenti nazionali non soggetti passivi quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato, o ivi residente senza domicilio all'estero, alle condizioni indicate dalla norma;
    al riguardo, in assenza di dati puntuali circa la domanda di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici da parte dei consumatori nazionali, si è utilizzato quale proxy della stessa il rapporto tra PIL italiano e PIL dell'Unione europea, in considerazione del rilievo che la componente della spesa per consumi privati assume nel PIL;
    con riferimento al rapporto tra PIL nazionale e PIL dell'UE, coerentemente con le informazioni relative ai soggetti iscritti al MOSS, si è assunto a riferimento l'anno 2017;

VALUTA FAVOREVOLMENTE
  lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
  All'articolo 3 apportare le seguenti modificazioni:
   sostituire le parole: agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del presente provvedimento, valutati con le seguenti: alle minori entrate derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del presente provvedimento, valutate;
   aggiungere, in fine, il seguente comma: 1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/822, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica.
Atto n. 152.
(Rilievi alla VI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Giorgio LOVECCHIO (M5S), relatore, in merito ai profili di quantificazione, prende atto del carattere procedurale delle norme in esame e delle indicazioni contenute nella relazione tecnica. Pertanto non formula osservazioni, nel presupposto – sul quale reputa opportuna una conferma – che l'Agenzia delle entrate possa effettivamente far fronte agli adempimenti previsti dal provvedimento nel quadro delle risorse già assegnate.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire il chiarimento richiesto dal relatore.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro.
Atto n. 153.
(Rilievi alle Commissioni XI e XII).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Pag. 72

  Giuseppe BUOMPANE, presidente, in sostituzione del relatore, quanto all'articolo 1, recante modifiche all'articolo 242 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ritiene che andrebbero fornite assicurazioni in merito all'assenza di impatto finanziario delle disposizioni, atteso che le novità introdotte non sembrano veramente trascurabili, soprattutto in rapporto all'aumento della probabilità che i lavoratori cessati dal servizio proseguano i programmi sanitari di sorveglianza, il che, al di là dei benefici in termini sanitari, potrebbe determinare significativi risvolti finanziari. Va infatti a suo parere considerato che rispetto alla normativa vigente il medico dovrà, ove ne ricorrano le condizioni, segnalare «la necessità» e non più soltanto «l'opportunità» di proseguire la sorveglianza sanitaria. Osserva che, fra l'altro, ordinariamente gli esami di diagnostica strumentale e di laboratorio e altre prestazioni di assistenza specialistica incluse in programmi organizzati di diagnosi precoce e prevenzione collettiva promossi o autorizzati con atti formali delle regioni sono esenti dal ticket. In sostanza, perlomeno in relazione al Servizio sanitario nazionale, sarebbero a suo avviso auspicabili valutazioni più analitiche, mentre sembrano trascurabili gli oneri correlati ai maggiori obblighi informativi posti a carico dei datori di lavoro, anche pubblici.
  In merito all'articolo 2, recante modifiche agli allegati XLII e XLIII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, osserva che la sostituzione dei due allegati incrementa il novero degli agenti cancerogeni e dei valori limite della concentrazione media, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell'aria, rilevabile entro la zona di respirazione di un lavoratore di cui all'articolo 234 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008. In particolare, viene aggiunto un processo lavorativo e undici nuovi valori limite di esposizione professionale ad agenti, nonché l'abbassamento del limite di altri due già previsti. L'affermazione della relazione tecnica circa la natura esclusivamente ordinamentale di tali modifiche non sembra quindi, a suo parere, condivisibile, giacché esse determineranno obblighi di controllo e sanificazione degli ambienti di lavoro per il rispetto dei parametri imposti dalla normativa. Anche se le sostanze chimiche e i processi lavorativi in questione potrebbero verosimilmente non riguardare anche pubbliche amministrazioni, ritiene che andrebbero forniti chiarimenti sull'effettiva portata finanziaria del presente articolo.
  Con riguardo all'articolo 3, recante clausola di invarianza finanziaria, ribaditi i rilievi precedentemente sollevati, andrebbero a suo parere fornite assicurazioni circa la concreta sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria, in rapporto sia alle risorse disponibili per la prevenzione delle malattie tumorali nei posti di lavoro pubblici, che a quelle finalizzate ai programmi di prevenzione tumorale delle ASL.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/159 attuativa dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (COGECA), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche).
Atto n. 154.
(Rilievi alla XI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Pag. 73

  Maria Anna MADIA (PD), relatrice, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame è adottato in attuazione dell'articolo 26 della legge n. 117 del 2019 recante legge di delegazione europea 2018. Rileva che, in particolare, si prevede che nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici: assicurare che le norme introdotte garantiscano adeguate condizioni di lavoro e adeguati standard di salute e sicurezza per i lavoratori nel settore della pesca promuovendo, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea, azioni volte al raggiungimento della parità salariale tra uomo e donna e contrastando ogni forma di discriminazione.
  In ordine all'articolo 1, in materia di Autorità competente, preso atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica e di quanto dettagliatamente riportato dalla relazione illustrativa in rapporto al recepimento della direttiva UE nell'ordinamento nazionale, di fatto già avvenuto prima del presente schema di decreto, non formula osservazioni, atteso che i compiti attribuiti alle pubbliche amministrazioni risultavano già assegnati alle stesse, che quindi non dovranno affrontare alcun ulteriore aggravio.
  Non ha alcunché da osservare con riguardo all'articolo 2, recante clausola di invarianza finanziaria.
  Tutto ciò considerato propone quindi di esprimere una valutazione favorevole sul provvedimento in esame.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 7 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti e la disciplina del sistema di governo societario.
Atto n. 155.
(Rilievi alle Commissioni II e VI).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Pietro NAVARRA (PD), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame dà attuazione all'articolo 7 della legge n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018), per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti e la disciplina del sistema di governo societario.
  In merito ai profili di quantificazione, prende atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica, che escludono che dalla revisione delle norme sanzionatorie del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, possano derivare effetti negativi per il bilancio dello Stato. In proposito sarebbe altresì utile, a suo avviso, chiarire se dette entrate risultino o meno attualmente scontate ai fini delle previsioni di bilancio. Prende inoltre atto che, come indicato dalla relazione tecnica, le attività svolte dalla CONSOB per l'irrogazione delle sanzioni sono interamente a carico della suddetta autorità, che vi provvede nell'ambito delle proprie attività istituzionali, a carico del proprio bilancio. Non ha osservazioni da formulare riguardo alle restanti norme tenuto conto che le stesse assumono carattere ordinamentale. In merito ai profili di copertura finanziaria, ritiene necessario riformulare il comma 1 dell'articolo 5, recante la clausola di invarianza finanziaria, al fine di prevedere che dall'attuazione dello schema di decreto in esame non «devono derivare» – anziché «non derivano», come attualmente stabilito nel testo – nuovi o maggiori oneri a carico per la finanza pubblica.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA assicura che la revisione delle norme sanzionatorie del decreto legislativo n. 58 del 1998 non comporta effetti negativi per il Pag. 74bilancio dello Stato, posto che le entrate provenienti dalle sanzioni oggetto di modifica, essendo di natura eventuale, non risultano scontate ai fini delle previsioni di bilancio.

  Pietro NAVARRA (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 7 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti e la disciplina del sistema di governo societario (Atto n. 155);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che la revisione delle norme sanzionatorie del decreto legislativo n. 58 del 1998 non comporta effetti negativi per il bilancio dello Stato, posto che le entrate provenienti dalle sanzioni oggetto di modifica, essendo di natura eventuale, non risultano scontate ai fini delle previsioni di bilancio;
   rilevata la necessità di riformulare il comma 1 dell'articolo 5, recante la clausola di invarianza finanziaria, al fine di prevedere che dall'attuazione dello schema di decreto in esame non «devono derivare», anziché «non derivano», nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

VALUTA FAVOREVOLMENTE
  lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

  All'articolo 5, comma 1, sostituire la parola: derivano con le seguenti: devono derivare».

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.
Atto n. 158.
(Rilievi alla X Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di legislativo in oggetto.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che il decreto legislativo in oggetto è volto a recepire nell'ordinamento giuridico nazionale le disposizioni introdotte dalla direttiva 2018/844/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia (EPBD III), che modifica la direttiva 2010/31/UE. Rileva che la direttiva (UE) 2018/844 provvede dunque ad un riesame e ad una implementazione delle disposizioni fondamentali sulla prestazione energetica nell'edilizia contenute nella direttiva 2010/31/UE, nonché ad una trasposizione in quest'ultima direttiva, per motivi di omogeneità, delle disposizioni prima contenute nella direttiva 2012/27/UE, relative alla strategia di ristrutturazione a lungo termine del parco immobiliare.
  Osserva che lo schema di decreto legislativo è stato adottato ai sensi della delega legislativa contenuta nell'articolo 23 della legge n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018), che disciplina i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega in questione. In particolare, il comma 1 dell'articolo 23 dispone che il Governo, nell'esercizio della delega, deve assicurare che le norme introdotte favoriscano, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea, l'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici, al fine di minimizzare gli oneri a carico della collettività, mentre il Pag. 75comma 2 reca norma di carattere procedurale sull’iter di approvazione del decreto delegato.
  Circa l'articolo 1, recante finalità e modifiche al titolo del decreto legislativo n. 192 del 2005, non ha alcunché da osservare.
  In merito all'articolo 2, recante modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo n. 192 del 2005, in relazione agli aspetti analizzati dalla relazione tecnica, con l'esclusione della strategia nazionale di lungo termine, sulla quale rinvia al relativo articolo, osserva che l'asserzione circa l'assenza di profili onerosi per la finanza pubblica andrebbe avvalorata da ulteriori chiarimenti, in particolare considerando che la diffusione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici potrebbe ampiamente coinvolgere anche le pubbliche amministrazioni, con possibili risvolti finanziari. Andrebbero poi riservati approfondimenti, a suo avviso, ad altre questioni che sembrano emergere da un'analisi dell'articolo. Fa riferimento, in particolare, all'applicazione di requisiti minimi alla prestazione energetica di edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazione, che potrebbe interessare anche edifici pubblici, correlandosi evidentemente a maggiori oneri in termini di investimento, sia pur, almeno in parte, compensati da risparmi in termini di gestione successiva. A suo parere andrebbero inoltre esplicitate le implicazioni della definizione di criteri, condizioni e modalità per l'esercizio, conduzione, controllo, ispezione e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva e per la preparazione dell'acqua calda sanitaria, chiarendo se le stesse possano avere riflessi sui bilanci delle pubbliche amministrazioni. Osserva infine che sembra rivestire profili di onerosità la previsione che stabilisce di informare e sensibilizzare, evidentemente da parte di pubbliche amministrazioni, gli utenti finali allo scopo di promuovere l'efficienza energetica, chiarendo se tali operazioni possano essere implementate avvalendosi delle risorse ordinariamente disponibili.
  Con riguardo all'articolo 3, recante modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 192 del 2005, e all'articolo 4, recante modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 192 del 2005, non ha alcunché da osservare.
  Circa l'articolo 5, recante introduzione dell'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 192 del 2005, in materia di strategia di ristrutturazione a lungo termine, osserva che l'ambizioso obiettivo della decarbonizzazione e dell'elevata efficienza energetica entro il 2050 con riferimento al parco immobiliare, pur se di per sé non rappresenta una norma con valenza prescrittiva di diretta applicazione, presuppone evidentemente un articolato e significativo apparato di interventi ed incentivi, presumibilmente di natura fiscale, volti ad agevolare tale processo nel settore privato. Inoltre, sembra chiaro che un imponente sforzo di investimenti pubblici non potrà non coinvolgere gli edifici di proprietà delle pubbliche amministrazioni, mentre, in rapporto agli edifici condotti in locazione dalle stesse pubbliche amministrazioni, appare a suo avviso plausibile attendersi un incremento dei canoni di locazione, anche se accompagnato da una riduzione dei costi di gestione. La questione, almeno in linea di massima, andrebbe a suo parere affrontata. Ritiene che possibili profili onerosi, poi, potrebbero essere riconducibili ai contenuti specifici della Strategia ai quali si è dato risalto nella descrizione del presente articolo. Infine, andrebbero chiarite a suo parere le modalità finanziarie di svolgimento delle consultazioni pubbliche periodiche previste dal comma 3.
  In merito all'articolo 6, recante modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 192 del 2005, in materia di adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica, andrebbero a suo avviso forniti chiarimenti circa gli effetti sulla finanza pubblica, in relazione agli oneri correlati alla trasformazione e manutenzione degli edifici pubblici, delle disposizioni che mirano, qualora sia stato sostituito il generatore di calore e sia tecnicamente ed Pag. 76economicamente fattibile, a dotare gli edifici di dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o, ove giustificabile, in una determinata zona riscaldata o raffrescata dell'unità. Analogamente andrebbe a suo parere chiarita l'eventuale portata finanziaria della determinazione dei requisiti che devono rispettare i parametri del benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, della sicurezza in caso di incendi e dei rischi connessi all'attività sismica; nonché della previsione che, ove tecnicamente ed economicamente fattibile, entro il 1o gennaio 2025 gli edifici non residenziali, dotati di impianti termici con potenza nominale superiore a 290 kW, siano dotati di sistemi di automazione e controllo. Ancora, entro il 1o gennaio 2025 negli edifici non residenziali dotati di più di venti posti auto dovranno essere installati punti di ricarica, disposizione che interesserà numerosi edifici pubblici. Non ha, infine, rilievi da formulare in relazione al compito di redigere uno studio posto a carico dell'ENEA, condividendo l'affermazione recata dalla relazione tecnica sul punto.
  In ordine, all'articolo 7, recante modifiche all'articolo 4-ter del decreto legislativo n. 192 del 2005, in materia di strumenti finanziari e superamento delle barriere di mercato, non ha alcunché da osservare, preso atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica e del limitato aggravio dei compiti posti a carico di ENEA e GSE, per effetto dell'attribuzione a tali enti del compito di redigere un mero rapporto, evidentemente realizzabile a valere sulle risorse ordinariamente disponibili.
  Con riferimento all'articolo 8, recante introduzione dell'articolo 4-quater del decreto legislativo n. 192 del 2005, in materia di Portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici, anche se l'onere è configurato in termini di tetto di spesa, andrebbero a suo parere fornite delucidazioni circa la congruità dello stanziamento rispetto all'istituzione del Portale, chiarendo anche le motivazioni alla base di una distribuzione delle risorse che, conoscendo un anno terminale (il 2023), non possono evidentemente essere riferibili ad oneri di mero funzionamento (che sarebbero permanenti), ma sembrano al tempo stesso poco compatibili con la mera realizzazione del portale, che evidentemente si protrarrebbe per almeno 3 anni. Ritiene che andrebbe poi assicurato che l'ENEA possa istituire e gestire lo sportello unico finalizzato a fornire assistenza ed ogni informazione utile ai cittadini, alle imprese e alla pubblica amministrazione a valere sulle risorse di bilancio ordinariamente disponibili, senza pregiudizi per la sua attività istituzionale.
  In merito all'articolo 9, recante modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005, in materia di attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione, chiede chiarimenti circa gli eventuali profili di onerosità, per le pubbliche amministrazioni, conseguenti alla necessità di procedere all'analisi della prestazione energetica globale del sistema tecnico per l'edilizia che venisse installato, sostituito o migliorato in un edificio di proprietà pubblica, ovvero condotto in locazione da una pubblica amministrazione.
  Riguardo all'articolo 10, recante modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 192 del 2005, in materia di esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva, e all'articolo 11, recante modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 192 del 2005, in materia di relazione tecnica, accertamenti e ispezioni, non ha osservazioni da formulare.
  Circa, l'articolo 12, recante modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 192 del 2005, in materia di funzioni delle regioni e degli enti locali, andrebbe a suo parere fornita una conferma circa l'effettiva sostenibilità dei compiti di controllo e verifica da parte di regioni ed enti locali, verosimilmente destinati ad aumentare, con le risorse di bilancio ordinariamente disponibili.
  Non ha osservazioni da formulare circa l'articolo 13, recante modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 192 del 2005, Pag. 77in materia di monitoraggio, analisi, valutazione e adeguamento della normativa energetica nazionale e regionale, e l'articolo 14, recante modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo n. 192 del 2005, in materia di clausola di cedevolezza.
  Riguardo all'articolo 15, recante modifiche all'allegato A, ritiene che andrebbe chiarito se tale ampliamento dell'ambito dei servizi energetici possa avere ripercussioni sull'attività di controllo e verifica demandata agli enti pubblici, determinando eventualmente un loro aggravio, con conseguenti riflessi finanziari.
  In merito all'articolo 16, in materia di regolamenti edilizi comunali, e all'articolo 17, in materia di abrogazioni, non ha osservazioni da formulare.
  In relazione all'articolo 18, recante disposizioni finali ed entrata in vigore, non ha alcunché da osservare, rinviando all'articolo 8 e ai singoli articoli che presentano potenziali profili di problematicità l'analisi dei medesimi.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.20.

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