CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 febbraio 2020
333.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 21

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 26 febbraio 2020. — Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi.

  La seduta comincia alle 14.05.

Sull'ordine dei lavori.

  Franco VAZIO, presidente, propone di invertire l'ordine del giorno nel senso di passare ad esaminare, dapprima, gli Atti del Governo e, successivamente, procedere alla sede consultiva.

  La Commissione consente.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Atto n. 145.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 12 febbraio scorso.

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  Carla GIULIANO (M5S), relatrice, si riserva di predisporre una proposta di parere all'esito di ulteriori approfondimenti.

  Franco VAZIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.
Atto n. 151.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 12 febbraio scorso.

  Franco VAZIO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 febbraio 2020. — Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi.

  La seduta comincia alle 14.10.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016.
C. 2119 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giulia SARTI (M5S), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare nella seduta odierna, ai fini dell'espressione del prescritto parere, il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016 (A.C. 2119). Rammenta che l'accordo è volto ad elevare le relazioni bilaterali al livello di partenariato rafforzato, creando una cornice giuridica adeguata a disciplinare la cooperazione politica, quella economico-commerciale e quella settoriale fra le parti. Tale accordo, accrescendo l'impegno dell'Unione europea e degli Stati membri nei confronti della Nuova Zelanda, rappresenta un ulteriore progresso nella direzione di un maggiore coinvolgimento politico ed economico dell'Unione in Asia-Oceania. Nel rammentare che l'accordo non è ancora entrato in vigore, segnala che per quanto riguarda gli Stati membri dell'Unione europea, oltre all'Italia sino ad ora non hanno notificato l'espletamento delle procedure giuridiche interne necessarie alla ratifica Cipro, Danimarca, Grecia Polonia e Slovacchia. In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo, le parti hanno concordato (articolo 58, paragrafo 2, dell'accordo) l'applicazione provvisoria, a decorrere dal 12 gennaio 2017, di clausole che riguardano il dialogo politico, la cooperazione nell'ambito delle organizzazioni internazionali e regionali (articoli 3, 4 e 5) e il funzionamento del Comitato misto. Il testo si compone di 60 articoli, suddivisi in 10 Titoli che, ad eccezione dei Titoli I e X, dedicati rispettivamente alle disposizioni generali e finali, disciplinano il rafforzamento del dialogo politico e della collaborazione nei diversi settori. Rammenta in primo luogo che con l'articolo 10 (Titolo II dedicato al dialogo politico e alla cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza) le parti ribadiscono che i crimini più gravi, motivo di allarme per la comunità internazionale nel suo complesso, non devono rimanere impuniti e vanno efficacemente perseguiti con provvedimenti Pag. 23a livello nazionale e internazionale, anche presso la Corte penale internazionale, il cui statuto si impegnano ad attuare. Nell'ambito della cooperazione in materia economica e commerciale di cui al Titolo IV (articoli da 14 a 28), con l'articolo 21 le parti ribadiscono l'importanza dei loro diritti e obblighi inerenti alla proprietà intellettuale, e in particolare al diritto d'autore e diritti connessi, ai marchi, alle indicazioni geografiche, ai modelli e brevetti, e del loro rispetto in conformità dei massimi standard internazionali cui hanno aderito. Le parti convengono inoltre di scambiare informazioni e condividere esperienze sulle questioni di proprietà intellettuale, tra cui:
   a) la pratica, promozione, divulgazione, semplificazione, gestione, armonizzazione, tutela ed efficace applicazione dei diritti di proprietà intellettuale;
   b) la prevenzione delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale;
   c) la lotta contro la contraffazione e la pirateria tramite forme adeguate di cooperazione;
   d) il funzionamento degli organi preposti alla tutela e al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Segnala inoltre che in materia di giustizia, libertà e sicurezza (Titolo V, articoli da 29 a 37), l'Accordo sancisce l'impegno delle Parti a sviluppare la cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, in particolare per quanto concerne la negoziazione, la ratifica e l'attuazione delle convenzioni multilaterali sulla cooperazione giudiziaria in materia civile, segnatamente le convenzioni della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato in materia di cooperazione giudiziaria e controversie a livello internazionale e di protezione dei minori. Per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria penale, le parti continuano a impegnarsi sulle questioni di assistenza giudiziaria reciproca in conformità degli strumenti internazionali pertinenti. Come specificato dall'accordo, possono eventualmente rientrare in questo impegno l'adesione ai pertinenti strumenti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e la loro applicazione nonché il sostegno ai pertinenti strumenti del Consiglio d'Europa e la cooperazione tra le autorità neozelandesi competenti ed Eurojust. Viene inoltre sancito l'impegno delle parti a cooperare nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata transnazionale, economica e finanziaria, alla corruzione, alla contraffazione, al terrorismo internazionale e ai traffici di droghe illecite. In tema di migrazioni e asilo, l'intesa esplicita l'impegno delle parti alla cooperazione e allo scambio di opinioni per prevenire e controllare la migrazione irregolare. A questo scopo ciascuna parte si impegna ad accettare di riammettere tutti i propri cittadini presenti irregolarmente sul territorio dell'altra parte, su richiesta di quest'ultima e senza ulteriori formalità (articolo 35). L'articolo 37 inoltre prevede la cooperazione tra le parti al fine di assicurare un elevato livello di protezione dei dati personali in conformità con i pertinenti strumenti e standard internazionali. Nel passare ad esaminare il contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, rammenta che lo stesso si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria mentre l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole, che, in assenza di obiezioni, potrebbe essere posta in votazione già nella seduta in corso.

  Franco VAZIO, presidente, constatata l'assenza di obiezioni, accoglie la richiesta della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Pag. 24Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017.
C. 2230 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Devis DORI (M5S), relatore, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame del disegno di legge C. 2230 recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017». Rammenta che l'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo – Cooperation agreement on partnership and development (CAPD) tra l'Unione europea e la Repubblica Islamica di Afghanistan è stato firmato a Monaco il 17 febbraio 2017, in occasione della 53ma edizione della Conferenza sulla sicurezza, dall'Alto Rappresentante per la politica estera e dal Ministro delle finanze afgano, alla presenza del presidente dell'Afghanistan, Ashraf Ghani, in esito a un iter negoziale iniziato nel novembre del 2011 e concluso il 28 aprile 2015. L'Accordo, è volto a delineare il quadro giuridico per la cooperazione UE-Afghanistan, confermando, altresì, l'impegno dell'UE a favore del futuro sviluppo dell'Afghanistan durante il «Decennio di trasformazione» (2015-2024) e oltre, essendo prevista la con possibilità che esso venga prorogato automaticamente per periodi di cinque anni. Il CAPD, pertanto, è destinato a fornire la base per il sostegno continuo dell'UE all'Afghanistan nell'attuazione del proprio programma di riforme. Ricorda che nella relazione illustrativa viene precisato che l'Accordo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L67 del 14 marzo 2017, è in applicazione provvisoria dal 1o dicembre 2017 limitatamente alle materie che rientrano nella competenza dell'Unione, incluse quelle relative alla competenza dell'Unione europea di definire ed applicare una politica estera e di sicurezza comune (avviso pubblicato sulla GUUE L273 del 24 ottobre 2017). Il Parlamento afghano ha ratificato l'Accordo il 18 luglio 2017; la relativa notifica è del 3 ottobre successivo. Quanto ai Paesi membri Ue, hanno sino ad ora notificato l'espletamento delle procedure giuridiche interne Bulgaria, Repubblica Ceca, Germania, Estonia, Irlanda, Spagna, Francia, Croazia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia e Finlandia; mentre oltre all'Italia, non hanno ad oggi notificato Belgio, Danimarca, Grecia, Cipro, Paesi Bassi, Austria, Slovacchia, Svezia e Regno Unito. Analogamente ad altri accordi conclusi dall'Unione europea con i Paesi partner, il CAPD stabilisce obiettivi e clausole politiche basati su valori comuni e condivisi. L'Unione europea e l'Afghanistan ribadiscono il loro impegno nella tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nella lotta al terrorismo e alla non proliferazione. Il rispetto dei princìpi democratici, nonché del diritto internazionale e dei princìpi stabiliti nella Carta delle Nazioni Unite, costituiscono la base per la cooperazione ai sensi dell'Accordo. L'Accordo contempla forme di cooperazione in una vasta gamma di settori quali la cooperazione allo sviluppo, il commercio e gli investimenti, la giustizia e lo Stato di diritto, comprendendo non solo clausole dettagliate sulla lotta contro la criminalità organizzata, il riciclaggio di denaro e il traffico di sostanze stupefacenti, ma anche un incremento della cooperazione in materia di migrazione, con esplicito riferimento alla conclusione di un accordo di riammissione. Nel passare ad esaminare il contenuto dell'Accordo, che si compone di sessanta articoli, suddivisi in nove titoli, precisa che in questa sede si soffermerà ad illustrare soltanto gli aspetti connessi alle competenze della Commissione Giustizia. In particolare, evidenzia che il Titolo I (articoli 1 e 2) definisce la natura e il campo d'azione dell'accordo, mentre il Titolo II (articoli da 3 –11) è relativo alla cooperazione politica. Il Titolo III (articolo 12) riguarda la Cooperazione allo sviluppo; Pag. 25mentre il Titolo IV (articoli da 13 a 23) dispone in merito alla cooperazione in materia di scambi e investimenti. Segnala che nell'ambito di tale titolo, l'articolo 23, in materia di diritti di proprietà intellettuale, dispone che le parti convengono di tutelare e applicare i diritti di proprietà intellettuale, comprese le indicazioni geografiche, in conformità delle disposizioni degli accordi internazionali di cui sono parti. Le parti, inoltre, collaborano per prevenire qualsiasi tipo di esercizio abusivo dei diritti di proprietà intellettuale, comprese le indicazioni geografiche, e per combattere la contraffazione e la pirateria. Il Titolo V (articoli 24 –30) contiene disposizioni in tema di cooperazione in materia di giustizia e affari interni. Le Parti riconoscono l'importanza di incrementare la loro cooperazione in tali ambiti, rafforzando le istituzioni a tutti i livelli per quanto riguarda l'applicazione della legge e l'amministrazione della giustizia, compreso il sistema penitenziario (articolo 24). Le Parti, inoltre, convengono di collaborare per contrastare la criminalità organizzata, la criminalità economico finanziaria e la corruzione. In particolare le Parti prestano particolare attenzione ai legami tra criminalità organizzata e il traffico di stupefacenti, precursori, materiali pericolosi e armi, la tratta di essere umani e il traffico di migranti. Esse si scambiano informazioni su tutte le questioni pertinenti alla lotta contro le attività criminali (articolo 25). Ai sensi dell'articolo 26, le Parti convengono di collaborare per combattere il traffico di droghe illecite. Nel traffico delle rispettive normative, le parti collaborano per smantellare le reti criminali transnazionali coinvolte nella produzione e nel traffico di droghe illecite, anche mediante lo scambio di informazioni e di intelligence, la formazione e la condivisione delle migliori prassi, comprese le tecniche investigative speciali. Esse si adoperano in particolare per impedire alla criminalità organizzata di penetrare nell'economia legale. L'articolo 27 prevede la cooperazione nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, mentre l'articolo 28 prevede la gestione congiunta dei flussi migratori, a partire dalla possibilità di negoziare un accordo che disciplini gli obblighi in materia di riammissione. Il Titolo VI, articoli 31-47 riguarda la cooperazione settoriale; il Titolo VIII, è dedicato al quadro istituzionale (articolo 49) ed il Titolo IX (articoli 50-60), infine, riguarda le disposizioni finali. Nel passare ad esaminare il contenuto del disegno di legge di ratifica dell'Accordo in esame, rammenta che lo stesso si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della legge di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 4, infine, stabilisce che la legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole.

  Franco VAZIO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, constata l'assenza di obiezioni in ordine alla votazione sulla proposta di parere già nella seduta in corso.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma l'11 aprile 2019.
C. 2314 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Stefania ASCARI (M5S), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare il disegno di legge C. 2314, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica Pag. 26italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma l'11 aprile 2019». Rammenta che tale Accordo è volto a consentire il trasferimento nel proprio Stato dei cittadini detenuti nel territorio dell'altro Stato contraente in modo da permettere di scontare la pena loro irrogata, a seguito di sentenza di condanna irrevocabile, nel proprio Paese di origine. La sottoscrizione di una convenzione bilaterale tra l'Italia e il Kosovo deriva dalla mancanza di altri strumenti giuridici applicabili alla finalità sopra ricordata, dal momento che il Kosovo non ha aderito alla Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate, aperta alla firma a Strasburgo il 21 marzo 1983. In proposito, rammenta che la Convenzione sul trasferimento delle persone condannate è fondamentalmente finalizzata a favorire il reinserimento sociale delle persone condannate, permettendo ad uno straniero privato della libertà in seguito a reato penale di scontare la pena nel paese d'origine. Il trasferimento può essere richiesto sia dallo Stato nel quale la condanna è stata pronunciata (Stato di condanna), sia dallo Stato di cittadinanza del condannato (Stato dell'esecuzione) ed è comunque subordinato al consenso degli Stati interessati e a quello del condannato. La Convenzione individua, altresì, la procedura per l'esecuzione della condanna dopo il trasferimento, stabilendo che, quale che sia la procedura scelta dallo Stato di esecuzione, una sanzione privativa della libertà non può mai essere convertita in una sanzione pecuniaria, e che il periodo di privazione della libertà già subito dalla persona condannata deve essere preso in considerazione dallo Stato di esecuzione; la pena o la misura applicata, infine, non deve, né per natura, né per durata, essere più severa di quella pronunciata dallo Stato di condanna. La Convenzione, in vigore dal 1o luglio 1985, alla data del 27 gennaio 2020 risulta essere stata ratificata da 68 paesi, tra i quali tutti i 47 membri del Consiglio d'Europa (con l'eccezione di Monaco). L'Italia ha ratificato la Convenzione con la legge n. 334 del 1988. Con riferimento al contenuto dell'Accordo, rammenta che lo stesso si compone di 24 articoli preceduti da un breve preambolo. L'articolo 1 detta le definizioni. In particolare, l'articolo stabilisce che, ai sensi dell'Accordo, si intende, con il termine «pena», qualsiasi pena o misura privativa della libertà personale pronunciata da un giudice, di durata limitata o illimitata, a causa di un reato; con il termine «sentenza» la decisione o il provvedimento di un giudice con cui è inflitta una pena. L'articolo 2 individua le Autorità centrali, competenti a ricevere e inoltrare le richieste di trasferimento, nel Ministero della Giustizia per l'Italia e nel Ministrja e Drejtësisë per il Kosovo.
  L'articolo 3 riguarda i principi generali dell'Accordo e impegna le Parti alla più ampia cooperazione nei settori da esso previsti. Il paragrafo 2 prevede che una persona condannata nel territorio di uno Stato può, conformemente alle disposizioni dell'Accordo, essere trasferita nel territorio dell'altro Stato per scontare la pena inflittale. A tal fine può esprimere, allo Stato di condanna o allo Stato di esecuzione, il proprio desiderio di essere trasferita in virtù dell'Accordo. Il trasferimento può essere richiesto sia dallo Stato di condanna sia dallo Stato di esecuzione. L'articolo 4 detta le condizioni per il trasferimento che potrà avvenire soltanto se il condannato sia cittadino dell'altro Stato, la sentenza di condanna sia definitiva, se la parte della condanna ancora da scontare sia pari almeno ad un anno, se il fatto che ha dato luogo alla condanna costituisca un reato anche per la legge dello Stato in cui il detenuto deve essere trasferito, se il detenuto presta il proprio consenso al trasferimento e se lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione siano d'accordo sul trasferimento. L'articolo 5 riguarda l'obbligo di fornire informazioni alla persona condannata o sottoposta a misure di sicurezza, o al suo rappresentante legale, relativamente alle misure previste dall'Accordo e alle eventuali conseguenze giuridiche del trasferimento, così come sull'iter della richiesta di Pag. 27trasferimento e della decisione presa da ciascuno Stato. La richiesta di trasferimento (articolo 6) può essere avanzata dallo «Stato di condanna», dallo «Stato di esecuzione» o dal diretto interessato (ovvero da «parti terze», ossia dal «rappresentante legale» del condannato: sono infatti definite parti terze i soggetti che «ai sensi delle leggi di entrambi gli Stati hanno diritto di agire per conto della persona condannata»). L'articolo 7 detta una disciplina analitica in relazione allo scambio di informazioni e di documenti a sostegno che devono essere presentati da entrambi gli Stati. L'articolo 8 prevede che lo Stato di condanna garantisca che il condannato abbia prestato il consenso al suo trasferimento volontariamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano, previo consulto con un legale indipendente e che prima di dare il suo consenso, la persona tenuta ad esprimere il proprio consenso al trasferimento deve essere informata in merito alle condizioni carcerarie che si applicano al caso di specie nello Stato di esecuzione, nonché sui servizi disponibili e sui programmi in materia di liberazione. L'articolo prevede altresì che lo Stato di esecuzione debba esser messo in condizione verificare, attraverso un rappresentante consolare o altro funzionario, dette circostanze. L'articolo 9 prevede che ai fini della decisione da assumere in ordine al trasferimento, le Autorità degli Stati coinvolti dovranno prendere in considerazione, fra gli altri elementi, la gravità e le conseguenze del reato, gli eventuali precedenti penali e le «pendenze» a carico della persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza, i rapporti socio-familiari dalla stessa mantenuti con l'ambiente di origine e le sue condizioni di salute, oltre alle esigenze di sicurezza e gli interessi dello Stato controparte. La decisione potrà essere condizionata all'adempimento di eventuali pene pecuniarie, spese processuali, disposizioni risarcitorie; potrà, altresì, richiedersi la prestazione di idonea garanzia per l'adempimento di detti obblighi. Qualsiasi decisione assunta nelle procedure in esame, sia essa di accettazione, differimento o rifiuto, oltre a dover essere comunicata senza indugio all'altro Stato, dovrà essere motivata. L'articolo 10 stabilisce le modalità di consegna della persona condannata, mediante accordo tra gli Stati, stabilendo altresì che lo Stato di esecuzione è incaricato della custodia della persona e del suo trasferimento. L'articolo 11 disciplina la fattispecie delle persone in fuga dallo Stato di condanna stabilendo che se un cittadino di uno dei due Stati contraenti, oggetto di pena inflitta nel territorio dell'altro Stato cerca di evitarne l'esecuzione fuggendo nel territorio del primo Stato, lo Stato di condanna può chiedere all'altro Stato di assumere l'esecuzione della pena. Il comma 2 prevede che, su richiesta dello Stato di condanna, lo Stato di esecuzione può, prima dell'arrivo dei documenti a sostengo della richiesta, o prima della decisione su tale richiesta, arrestare la persona condannata, o adottare ogni altra misura atta ad assicurare che la persona condannata rimanda nel suo territorio in pendenza della decisione sulla richiesta. Il paragrafo 2 prevede altresì che la posizione penale della persona condannata non deve essere aggravata per effetto di eventuali periodi trascorsi in stato di custodia ai sensi del medesimo comma. Non è richiesto il consenso del condannato al trasferimento dell'esecuzione della pena (comma 3). Ai sensi dell'articolo 12, le persone condannate e sottoposte a provvedimenti di espulsione possono essere trasferite, senza il loro consenso, dallo Stato di esecuzione allo Stato di condanna, su richiesta di quest'ultimo; lo Stato di esecuzione, preventivamente al proprio consenso, è tenuto a valutare il parere della persona condannata. Ai sensi del paragrafo 4, chiunque sia trasferito in virtù delle disposizioni dell'articolo in esame non potrà essere perseguito penalmente, né essere condannato, né essere detenuto per dare esecuzione a una pena o a un provvedimento cautelare restrittivo della libertà personale, rispetto a un reato commesso prima del proprio trasferimento e diverso da quello per il quale è stata inflitta la pena da eseguirsi; inoltre la sua libertà personale Pag. 28non potrà essere limitata per alcun motivo, eccetto nei seguenti casi: quando lo stato di condanna lo autorizzi; quando la persona condannata, pur avendo avuto la possibilità di lasciare il territorio dello Stato di esecuzione, non lo abbia fatto entro i 45 gironi successivi alla sua scarcerazione definitiva, oppure se abbia fatto ritorno in tale territorio dopo averlo lasciato. Lo Stato di esecuzione, in deroga a quanto disposto dal citato comma 4, può adottare qualsiasi misura necessaria prevista dalla sua legge per evitare gli effetti giuridici della decorrenza dei termini (paragrafo 5). A norma dell'articolo 13, la presa in carico da parte delle autorità dello Stato di esecuzione della persona condannata sospende l'esecuzione della pena nello Stato di condanna. Lo Stato di condanna non può dare esecuzione alla pena una volta che lo Stato di esecuzione ritiene che l'esecuzione della pena sia stata completata. Le autorità dello Stato di esecuzione sono tenute (articolo 14) a continuare immediatamente l'esecuzione della pena o mediante un provvedimento giudiziario o amministrativo. Ai sensi dell'articolo 15, le autorità competenti dello Stato di esecuzione sono tenute al rispetto della natura giuridica e della durata della pena o della misura privativa della libertà personale determinata nella sentenza dello Stato di condanna (paragrafo 1). L'esecuzione della pena è regolata dalla legge dello Stato di esecuzione che è l'unico competente ad adottare eventuali decisioni in materia, compresa quella di concedere alla persona trasferita benefici o modalità particolari di esecuzione della pena. Ove la pena, per la sua natura o durata, risulti incompatibile con la legge dello Stato di esecuzione, quest'ultimo può, con il consenso dello Stato di condanna, adeguarla alla pena prevista dal proprio ordinamento per lo stesso reato o per un reato della stessa natura. La pena così adattata deve corrispondere il più possibile, per natura e durata, a quella inflitta con la sentenza dello Stato di condanna. In ogni caso, la pena così adattata non deve: aggravare, per natura o durata, la pena inflitta nello Stato di condanna; eccedere il massimo della pena prevista dalla legge dello Stato di esecuzione per lo stesso reato o per un reato della stessa natura; essere contraria ai princìpi fondamentali dello Stato di condanna (paragrafo 3). Qualora la legge dello Stato di esecuzione non consenta di dare esecuzione a una particolare misura inflitta a una persona che nello Stato di condanna è stata giudicata non responsabile penalmente per il reato commesso a causa delle sue condizioni mentali, i due Stati si consultano per concordare il tipo di misura o di trattamento da applicare al caso concreto nello Stato di esecuzione (paragrafo 4). In caso di evasione, è unicamente lo Stato di esecuzione a dover assumere i provvedimenti conseguenti, potendo lo Stato di condanna procedere alla cattura e alla sottoposizione del condannato all'esecuzione della residua pena (quale, peraltro, determinata nella decisione di riconoscimento dello Stato di esecuzione) solo ed esclusivamente nel caso in cui egli si trovi nel suo territorio (paragrafo 5). L'articolo 16 prevede che ciascuno Stato possa concedere la grazia, l'amnistia o la commutazione della pena conformemente alla propria Costituzione e alle proprie leggi, informando lo Stato di condanna su ogni decisione adottata. L'articolo 17 stabilisce che solo lo Stato di condanna ha diritto di decidere sulle domande di revisione delle sentenze. Ai sensi dell'articolo 18 lo Stato di esecuzione farà cessare la condanna o la misura di sicurezza non appena informato dallo Stato di condanna della decisione in forza della quale la sentenza cessa di essere eseguibile. L'articolo 19 prevede che lo Stato di esecuzione fornisca allo Stato di condanna informazioni sull'esecuzione della pena nel caso che l'esecuzione della condanna sia stata completata, nel caso di evasione della persona condannata o se lo Stato di condanna chiede un rapporto speciale. Con l'articolo 20 viene disciplinata l'ipotesi di transito, se uno dei due Stati abbia concluso con Stati terzi accordi per il trasferimento delle persone condannate. L'articolo 21 dispone in ordine alle lingue nelle quali devono essere trasmesse le informazioni correlate Pag. 29all'applicazione dell'Accordo e alle spese che devono essere sostenute dallo Stato di esecuzione, ad eccezione delle spese sostenute esclusivamente nel territorio dello Stato di condanna e di quelle relative al trasporto della persona condannata fino al confine dello Stato di esecuzione, oppure, in caso di trasporto aereo, fino alla destinazione finale del viaggio; gli Stati possono peraltro accordarsi in modo specifico su casi singoli. La stipulazione dell'Accordo non impedisce agli Stati contraenti di cooperare in materia di trasferimento delle persone condannate in conformità ad altri accordi internazionali di cui siano entrambi parte (articolo 22).L'articolo 23 disciplina la composizione delle controversie e l'articolo 24, infine, regola l'entrata in vigore dell'Accordo, che avverrà 30 giorni dopo la ricezione della seconda delle due notifiche, le modifiche al testo e la durata, che è illimitata con possibilità di recesso tramite comunicazione in forma scritta ed efficacia dal centoottantesimo giorno successivo alla ricezione di tale comunicazione. Evidenzia, da ultimo, che nella relazione illustrativa viene specificato che trattandosi di intesa stipulata successivamente al 6 maggio 2016, si assicura il rispetto di livelli di protezione adeguati nel caso di trasferimento di dati personali nel Paese terzo, ai sensi degli articoli 31 e seguenti del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio. Nel passare ad esaminare il contenuto del disegno di legge di autorizzazione di ratifica dell'Accordo in esame, rammenta che lo stesso si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo mentre l'articolo 4, infine, stabilisce che la legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole.

  Franco VAZIO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, constata l'assenza di obiezioni in ordine alla votazione sulla proposta di parere già nella seduta in corso.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

  La seduta termina alle 14.20.