CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 20 febbraio 2020
328.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 20 febbraio 2020. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

  La seduta comincia alle 8.40.

DL 3/2020: Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente.
S. 1698 Governo.
(Parere alla 6a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (M5S), relatrice, nel ricordare che il decreto-legge in esame prevede un trattamento integrativo del reddito e una detrazione dall'imposta lorda, entrambi in favore di percettori di redditi di lavoro dipendente (pubblico o privato) e di taluni redditi assimilati, sottolinea che i due benefìci trovano applicazione in via alternativa, a seconda del livello di reddito del soggetto.
  In particolare, l'articolo 1 dispone che, nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, qualora l'imposta lorda sia di importo superiore a quello della detrazione per redditi di lavoro dipendente, sia riconosciuta al contribuente una somma a titolo di trattamento integrativo.
  I redditi per cui spetta il trattamento integrativo sono quelli di lavoro dipendente (con esclusione delle pensioni e degli assegni ad esse equiparati), nonché taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente Pag. 63(i compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative, le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, i compensi relativi ad alcune cariche e ad alcuni rapporti di collaborazione, le remunerazioni dei sacerdoti, le prestazioni derivanti dall'adesione a forme pensionistiche complementari, i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili). Il trattamento integrativo spetta soltanto se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro ed è pari a 1.200 euro in ragione annua a decorrere dal 2021, mentre è pari a 600 euro per l'anno 2020. Il trattamento integrativo è rapportato al numero di giorni di lavoro e spetta per le prestazioni rese dal 1o luglio 2020. I commi 3 e 4 dell'articolo 1 disciplinano le modalità operative del trattamento integrativo. I sostituti d'imposta sono chiamati a riconoscere quest'ultimo, ripartendone l'ammontare sulle retribuzioni erogate e verificandone in sede di conguaglio la spettanza. Il trattamento non spettante potrà essere recuperato dai sostituti d'imposta mediante l'istituto della compensazione.
  L'articolo 2 prevede – con riferimento ai possessori di redditi rientranti nelle menzionate categorie – una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche. L'importo della detrazione è pari a 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro e decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro. La detrazione ha carattere temporaneo, in quanto si applica limitatamente alle prestazioni rese nel semestre che va dal 1o luglio al 31 dicembre 2020, in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni. Il comma 3 dell'articolo 2 prevede che i sostituti d'imposta riconoscano l'ulteriore detrazione, ripartendola fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1o luglio 2020, e verifichino in sede di conguaglio la spettanza, provvedendo al recupero del relativo importo, qualora, ad esito della verifica, la detrazione si riveli in tutto o in parte non spettante.
  L'articolo 3 dispone l'abrogazione, a decorrere dal 1o luglio 2020, del cosiddetto «bonus 80 euro» in conseguenza delle nuove misure introdotte dagli articoli 1 e 2. Il comma 3 dell'articolo dispone l'istituzione di un Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni.
  L'articolo 4 dispone la copertura finanziaria del provvedimento e l'articolo 5 l'entrata in vigore.
  Con riferimento all'ambito di competenza della Commissione, rilevo che il provvedimento appare riconducibile alla materia sistema tributario e contabile dello Stato, di esclusiva competenza statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

  La senatrice Erica RIVOLTA (L-SP-PSd'Az) rileva come il provvedimento in esame non presenti profili problematici per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, trattandosi, come evidenziato dalla relatrice, di materia attribuita all'esclusiva competenza statale. Ritiene, tuttavia, opportuno evidenziare alcuni profili di criticità per quanto riguarda il merito del provvedimento. Osserva, in primo luogo, anche sulla base di quanto emerso nel corso delle attività conoscitive, come la copertura finanziaria prevista sia probabilmente sottostimata. Richiama altresì l'attenzione su alcuni possibili effetti distorsivi a danno dei contribuenti che rientrano nella fascia di reddito più bassa. Rileva, inoltre, come gli interventi in materia fiscale recati dal provvedimento non creino lavoro, osservando come sarebbero necessarie misure più incisive in favore delle imprese. Alla luce di tali considerazioni preannuncia l'astensione del proprio gruppo.

  La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (M5S), relatrice ricorda come il trattamento integrativo di cui all'articolo 1 Pag. 64sia previsto nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito e rileva, per quanto riguarda i contribuenti che rientrano nella fascia di reddito più bassa, come la no tax area sia in gran parte coperta dal reddito di cittadinanza. Quanto alle osservazioni formulate dalla senatrice Rivolta ritiene che gli interventi da lei auspicati esulino dall'oggetto del provvedimento, che concerne la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.
C. 2117 Governo, approvato dal Senato e abb.
(Parere alle Commissioni II e XII della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, ricorda che la Commissione ha già espresso il parere di competenza sul provvedimento nel corso dell’iter al Senato nella seduta dell'8 maggio 2019 e che, pronunciandosi favorevolmente sul provvedimento, rilevando che il provvedimento appare riconducibile a materie di legislazione concorrente, quali la tutela della salute e la tutela e sicurezza del lavoro (articolo 117, terzo comma, della Costituzione), oltre che – per la modifica al codice penale di cui all'articolo 2 – alla materia di esclusiva legislazione statale ordinamento penale (articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione). Al tempo stesso, il parere segnalava che l'esigenza di un adeguato coinvolgimento delle regioni risulta soddisfatta dalle previsioni, di cui all'articolo 1, di un'intesa ai fini dell'adozione del decreto del Ministero della salute di istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie, nonché della partecipazione allo stesso di rappresentanti delle regioni.
  Precisa che nella relazione si soffermerà quindi soltanto sulle differenze tra il testo già esaminato dalla Commissione e quello ora trasmesso.
  In particolare, all'articolo 1 la composizione dell'istituendo Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie è stata integrata con un rappresentante dell'Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali), degli ordini professionali interessati, delle organizzazioni di settore, delle associazioni di pazienti e di un rappresentante dell'INAIL. È stato inoltre precisato che l'Osservatorio riferirà di regola annualmente sulla propria attività (comma 1).
  Anche i compiti dell'Osservatorio sono stati arricchiti: esso dovrà anche monitorare gli eventi sentinella che possano dar luogo a fatti commessi con violenza o minaccia ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni (comma 1, lettera b); ulteriori compiti inseriti sono poi quelli relativi alla promozione delle buone prassi in materia di sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie (lettera e) e di corsi di formazione per il personale medico e sanitario, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto nonché a migliorare la qualità della comunicazione con gli utenti (lettera f).
  Inoltre, è stato precisato che il monitoraggio, ad opera dell'Osservatorio, dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro avverrà anche promuovendo l'utilizzo di strumenti di videosorveglianza.
  Sono stati poi introdotti nel testo gli articoli 3 e 4 e da 6 a 10.
  L'articolo 3 rimette al Ministro della salute la promozione di iniziative di informazione sull'importanza del rispetto del lavoro del personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria utilizzando Pag. 65le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale.
  L'articolo 4 interviene sull'articolo 583-quater del codice penale ai sensi del quale le lesioni gravi o gravissime – se commesse ai danni di un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive – sono punite con pene aggravate: per le lesioni gravi reclusione da 4 a 10 anni e per le lesioni gravissime reclusione da 8 a 16 anni (in luogo rispettivamente della reclusione da 3 a 7 anni e della reclusione da 6 a 12 anni se le lesioni gravi o gravissime sono commesse nei confronti di persone diverse da pubblico ufficiale in occasione di manifestazioni sportive). La modifica consiste nell'applicare le medesime pene aggravate quando le lesioni gravi o gravissime siano procurate in danno di personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio delle sue funzioni o a causa di esse e di incaricati di pubblico servizio, nello svolgimento di attività di cura, assistenza sanitaria e di soccorso.
  L'articolo 6 prevede che i reati di percosse (articolo 581 del codice penale) e lesioni (articolo 582 del codice penale) siano procedibili d'ufficio quando ricorre l'aggravante, introdotta dal provvedimento in esame all'articolo 5, che consiste nell'avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.
  L'articolo 7 prevede l'obbligo per le aziende sanitarie, per le pubbliche amministrazioni e per le strutture e servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici, privati o del privato sociale, di costituirsi parte civile nei processi di aggressione nei confronti dei propri esercenti le professioni sanitarie, socio-sanitarie o sociali nell'esercizio delle loro funzioni.
  L'articolo 8 prevede che al fine di prevenire episodi di aggressione e di violenza le strutture presso cui opera il personale di cui all'articolo 1 prevedono nei propri piani per la sicurezza misure volte ad inserire specifici protocolli operativi con le forze di polizia per garantire interventi tempestivi.
  L'articolo 9 istituisce la «Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari», allo scopo di sensibilizzare la cittadinanza ad una cultura che condanni ogni forma di violenza.
  L'articolo 10 prevede – salvo che il fatto costituisca reato – la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 5.000 per chiunque tenga condotte violente, ingiuriose, offensive, ovvero moleste nei confronti di personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e di incaricati di pubblico servizio presso strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche o private.
  Rileva, pertanto, che le modifiche introdotte al testo rispetto al precedente parere non appaiono quindi presentare profili problematici per quello che attiene l'ambito di competenza della Commissione.

  Roberto PELLA (FI) esprime l'orientamento favorevole del proprio gruppo sul provvedimento in titolo, rilevando tuttavia come vadano a suo avviso approfonditi i profili relativi alla copertura finanziaria, nutrendo dubbi sul fatto che il provvedimento sia effettivamente non oneroso.

  Carlo PIASTRA (LEGA) rileva come il provvedimento in titolo sia particolarmente atteso dagli operatori del settore ma osserva come si sarebbero potuti prevedere interventi più incisivi, ad esempio per quanto concerne il profilo delle misure di polizia, ed esprime rammarico per il fatto che molte delle proposte migliorative avanzate dal proprio gruppo non siano state prese in considerazione. Preannuncia comunque, data la rilevanza del tema trattato, l'astensione del gruppo medesimo.

  Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, rileva come i profili concernenti la copertura finanziaria esulino dalle competenze della Commissione per le questioni Pag. 66regionali. Osserva come l'attribuzione di poteri di polizia agli operatori sanitari e socio-sanitari sia difficilmente praticabile, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale. Sottolinea come il provvedimento nel suo complesso vada, a suo avviso, giudicato positivamente, in quanto prevede interventi volti alla tutela dei predetti operatori, rilevando peraltro come le questioni di merito non rientrino nella competenza della Commissione per le questioni regionali.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005.
C. 2165, approvata in un testo unificato dal Senato e abb.
(Parere alla III Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  La senatrice Virginia LA MURA (M5S), relatrice, nel ricordare che sul provvedimento la Commissione ha già espresso il proprio parere favorevole nel corso dell'esame al Senato, nella seduta del 2 ottobre 2019, rileva come la Convenzione di Faro intenda promuovere una comprensione più ampia del patrimonio culturale e del suo rapporto con le comunità che lo hanno prodotto e ospitato, incoraggiando a riconoscere l'importanza degli oggetti e dei luoghi in ragione dei significati e degli usi loro attribuiti sul piano culturale e valoriale. Il testo, che integra gli strumenti internazionali esistenti in materia, invita gli Stati a promuovere un processo di valorizzazione partecipativo, fondato sulla sinergia fra pubbliche istituzioni, cittadini privati, associazioni. Come «Convenzione quadro» definisce gli obiettivi generali e suggerisce possibilità di intervento da parte degli Stati firmatari, in particolare in ordine alla promozione di un processo partecipativo di valorizzazione del patrimonio culturale. Il testo, in particolare, al di là dell'impegno generale al rispetto del principio di effettività, non impone specifichi obblighi di azione per i Paesi firmatari, lasciando ad essi la libertà di decidere sui mezzi più convenienti per l'attuazione delle misure in esso previste.
  La Convenzione si compone di un preambolo e di 23 articoli, suddivisi in cinque Parti. La Parte I (composta dagli articoli da 1 a 6) individua gli obiettivi, le definizioni e i princìpi.
  Tra questi merita segnalare l'articolo 5, che fissa l'impegno per le Parti a riconoscere l'interesse pubblico del patrimonio culturale, a valorizzarlo, a predisporre disposizioni legislative che assicurino l'esercizio del relativo diritto, a favorire la partecipazione alle attività ad esso correlate, a promuoverne la protezione. L'articolo 6 dispone poi che nessuna misura della Convenzione possa mettere in pericolo i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, limitare disposizioni più favorevoli contenute in altri strumenti giuridici e generare diritti immediatamente esecutivi.
  La Parte II (composta dagli articoli da 7 a 10) è dedicata al contributo del patrimonio culturale allo sviluppo dell'essere umano e della società.
  Con l'articolo 7 le Parti si impegnano ad incoraggiare la riflessione sull'etica e sui metodi di presentazione del patrimonio culturale, a favorirne la conoscenza come risorsa per la coesistenza pacifica, integrando questi metodi nell'educazione e nella formazione permanente.
  L'articolo 10 dispone l'impegno per le Parti ad utilizzare appieno il potenziale del patrimonio culturale come fattore di sviluppo economico durevole, contribuendo, fra l'altro, ad accrescere la consapevolezza circa il suo potenziale economico.
  La Parte III (composta dagli articoli da 11 a 14) è dedicata al tema della responsabilità condivisa nei confronti del patrimonio culturale e alla partecipazione del pubblico.Pag. 67
  In particolare, l'articolo 12 impegna le Parti ad incoraggiare l'accesso al patrimonio culturale e la partecipazione democratica, anche mediante il riconoscimento delle organizzazioni del volontariato.
  L'articolo 13 traccia uno stretto raccordo fra il patrimonio culturale e la conoscenza, impegnando le Parti a facilitare l'inserimento della dimensione del patrimonio culturale nella formazione, e ad incoraggiare la ricerca e lo scambio di conoscenze e competenze.
  L'articolo 14 prescrive l'impegno per le Parti a sviluppare l'utilizzo delle tecnologie digitali per migliorare l'accesso al patrimonio culturale.
  La Parte IV (composta dagli articoli da 15 a 17) è dedicata ai meccanismi di controllo e di cooperazione in relazione al patrimonio culturale.
  L'articolo 15 impegna le Parti a sviluppare, attraverso il Consiglio d'Europa, un esercizio di monitoraggio in tema di legislazione, politiche e pratiche riguardanti il patrimonio culturale, e a garantirne l'accesso del pubblico.
  L'articolo 16 attribuisce a un Comitato, nominato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, il compito di monitorare l'applicazione della Convenzione.
  L'articolo 17 stabilisce l'impegno delle Parti a cooperare nel perseguire gli obiettivi e i princìpi della Convenzione e in particolare per promuovere il riconoscimento del patrimonio comune europeo mediante strategie di collaborazione, promuovendo attività multilaterali, scambiando buone prassi e informando l'opinione pubblica.
  La Parte V (composta dagli articoli da 18 a 23) reca le clausole finali della Convenzione.
  Quanto al contenuto della proposta di legge di autorizzazione alla ratifica, gli articoli 1 e 2 recano le consuete disposizioni relative all'autorizzazione alla ratifica e all'ordine di esecuzione.
  All'articolo 3 il provvedimento stabilisce, al comma 1, misure attuative della Convenzione e autorizza per l'attuazione delle finalità previste la spesa annua di un milione di euro a partire dal 2019. In tale ambito si prevede che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e per il turismo e degli affari esteri e della cooperazione internazionale stabilisca con decreto le modalità di attuazione della Convenzione (nel testo esaminato in precedenza dalla Commissione si faceva riferimento all'attuazione del solo articolo 13 della Convenzione, in materia di inclusione del patrimonio culturale in tutti i livelli di istruzione). Il decreto dovrà prevedere in particolare l'elaborazione di un programma triennale, entro il limite della spesa annua di un milione appena indicato, concernente iniziative dirette al perseguimento delle linee di intervento previste dalla Convenzione, assicurando su base pluriennale, anche mediante l'alternanza tra le diverse misure, il perseguimento di tutti gli ambiti di azione previsti dalla Convenzione. Il comma 2 – introdotto al Senato successivamente al parere reso dalla Commissione – prevede che dall'applicazione della Convenzione – da realizzare anche mediante la salvaguardia di figure professionali coinvolte nel settore – non possano derivare limitazioni rispetto ai livelli di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale garantiti dalla Costituzione e dalla vigente legislazione in materia.
  L'articolo 4 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della legge. L'articolo 5 stabilisce l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Con riferimento all'ambito di competenza della Commissione, rileva, in via generale, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione. Inoltre, le disposizioni dell'articolo 3 della proposta di legge C. 2165, recante misure attuative della Convenzione, appaiono riconducibili alle materie «tutela dei beni culturali» e «norme generali sull'istruzione», Pag. 68anch'esse affidate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dall'articolo 117, secondo comma, lettere s) ed n), della Costituzione.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Roberto PELLA (FI), rilevato come il disegno di legge in esame sia atteso ormai da sei anni, ricorda che il gruppo di Forza Italia del Senato si è astenuto, auspicando che nel corso dell'esame da parte della Camera si possa pervenire a un testo formulato in maniera meno ambigua e più chiara e che preveda lo stanziamento di risorse adeguate. Dichiarando l'astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice, preannuncia tuttavia che il gruppo medesimo assumerà una posizione contraria qualora nel corso dell'esame da parte della Camera non vengano introdotte le modifiche migliorative indicate.

  Sara FOSCOLO (LEGA) esprime l'orientamento contrario del proprio gruppo sul provvedimento in titolo, rilevando come la Convenzione di cui si propone la ratifica rischi di consentire a minoranze organizzate, ad esempio quella islamica, di limitare la fruizione del patrimonio culturale nei casi in cui taluni beni culturali siano ritenuti dalle predette minoranze offensivi della propria sensibilità.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 9.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 20 febbraio 2020.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.10 alle 9.15.

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