CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 20 febbraio 2020
328.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 20 febbraio 2020.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.50 alle 9.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 20 febbraio 2020. — Presidenza della vicepresidente Rossana BOLDI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la salute, Sandra Zampa.

  La seduta comincia alle 15.20.

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Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
Atto n. 157.

(Esame e ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Rossana BOLDI, presidente, fa presente che la richiesta di parere è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla XII Commissione nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro l'11 marzo 2020. La richiesta di parere è altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimersi sulle conseguenze di carattere finanziario.
  Avverte preliminarmente che, non essendo stato ancora acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, lo schema è stato assegnato con riserva e, pertanto, l'espressione del parere parlamentare è subordinata all'effettiva trasmissione di tale documentazione.
  Dà, quindi, la parola al relatore, deputato Provenza, per lo svolgimento della relazione.

  Nicola PROVENZA (M5S), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in attuazione della disciplina di delega di cui agli articoli 1 e 20 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 2018). Tali articoli riguardano il recepimento della direttiva 2013/59/Euratom, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, con riferimento sia all'esposizione medica sia alle persone soggette ad esposizione professionale sia alla popolazione. Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 6 febbraio 2018; risulta avviata contro l'Italia la procedura di infrazione 2018/2044, che ha portato la Commissione europea a comunicare, il 17 maggio 2018, la messa in mora formale, ad inviare, il 24 gennaio 2019, un parere motivato chiedendo il recepimento della richiamata direttiva, e infine, il 25 luglio 2019, a deferire l'Italia alla Corte di giustizia dell'Unione europea per mancato recepimento, in quanto, come si legge nel comunicato, alla data del 25 luglio 2019 «le autorità italiane non hanno adottato alcuna legge di recepimento della direttiva, o comunque non la hanno notificata alla Commissione».
  Fa presente, poi, che la citata direttiva ha aggiornato e raccolto in un quadro unitario le disposizioni in materia, contenute in cinque precedenti direttive (contestualmente abrogate), introducendo inoltre ulteriori temi, in precedenza trattati solo nell'ambito di raccomandazioni europee (come l'esposizione al radon nelle abitazioni) o non considerati (come le esposizioni volontarie per motivi non medici).
  Il citato articolo 20 della legge n. 117 del 2019 ha previsto norme procedurali e specifici princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, ad integrazione di quelli generali. Riguardo alle norme procedurali, il comma 2 del predetto articolo 20 prevede che il decreto o i decreti legislativi siano adottati senza modificare l'assetto e la ripartizione delle competenze previste dalla disciplina vigente, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, su proposta dei Ministri per gli affari europei, della salute, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e dell'ambiente Pag. 33e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti.
  I princìpi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega prevedono (comma 1 dell'articolo 20): l'introduzione delle modifiche e integrazioni necessarie per il corretto e integrale recepimento della citata direttiva 2013/59/Euratom, assicurando anche il coordinamento tra le disposizioni oggetto di modifica o integrazione (lettera a)). In particolare, si prevedono anche le ipotesi dell'adozione di un nuovo testo normativo di riassetto e semplificazione della disciplina di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, ovvero di un testo unico volto al riordino e armonizzazione della normativa di settore. In merito, nella redazione del presente schema di decreto, come indicato anche nella relazione illustrativa, si è scelta la soluzione di un nuovo testo normativo di riassetto e semplificazione. Si prevede altresì che il testo di riassetto e semplificazione (o il testo unico) stabilisca l'abrogazione espressa dello stesso decreto legislativo n. 230 del 1995 e delle altre disposizioni di settore incompatibili, in particolare del decreto legislativo n. 187 del 2000 e del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52 (che recepiscono due delle direttive in materia di radiazioni ionizzanti abrogate dalla direttiva 2013/59/Euratom); il rafforzamento e l'ottimizzazione della protezione dell'ambiente dagli effetti dannosi delle radiazioni ionizzanti, tenendo conto di criteri ambientali basati su dati scientifici riconosciuti a livello internazionale (e richiamati dalla direttiva 2013/59/Euratom), fermo restando quanto previsto dall'articolo 104 del decreto legislativo n. 230 del 1995, in materia di controllo sulla radioattività ambientale (lettera b)); la definizione a carico degli utilizzatori, dei commercianti e importatori di sorgenti radioattive, nonché dei produttori, detentori, trasportatori e gestori di rifiuti radioattivi, di obblighi di registrazione e comunicazione all'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione dei dati relativi alla tipologia e quantità di tali sorgenti e rifiuti (lettera c)); la razionalizzazione e semplificazione delle procedure di autorizzazione per la raccolta e il trasporto di sorgenti e rifiuti radioattivi, introducendo specifiche sanzioni in caso di violazione delle norme di sicurezza nucleare e radioprotezione per il trasporto (lettera d); ove già previste dalla normativa nazionale vigente, il mantenimento delle misure di protezione dei lavoratori e della popolazione più rigorose rispetto alle norme minime presenti nella direttiva 2013/59/Euratom (lettera e)); la revisione – con riferimento alle esposizioni mediche – dei requisiti circa le informazioni ai pazienti, la registrazione e la comunicazione delle dosi dovute alle procedure mediche, l'adozione di livelli di riferimento diagnostici, la gestione delle apparecchiature, nonché la disponibilità di dispositivi che segnalino la dose (lettera f)); l'introduzione (lettera f)) di una chiara identificazione dei requisiti, compiti e responsabilità dei professionisti coinvolti nelle medesime esposizioni mediche, con particolare riferimento al medico, all'odontoiatra o ad altro professionista sanitario titolato a farsi carico della responsabilità clinica (per le esposizioni in oggetto) in accordo con i requisiti nazionali; l'aggiornamento dei requisiti, dei compiti e delle responsabilità delle figure professionali coinvolte nella protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione, anche garantendo coerenza e continuità con le disposizioni del citato decreto legislativo n. 230 del 1995 (lettera g)); la razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti autorizzativi (lettera h)); la garanzia, nella predisposizione del sistema di controlli, di cui alla direttiva 2013/59/Euratom, dei più alti livelli di salute per il personale aeronavigante esposto a radiazioni ionizzanti, comprese quelle cosmiche (lettera i)); la revisione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio amministrativo e penale, «al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive nonché di conseguire una maggior efficacia nella prevenzione delle violazioni» Pag. 34(lettera l)); la destinazione dei proventi delle eventuali nuove sanzioni amministrative al finanziamento delle attività dirette alla protezione dell'ambiente, dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (lettera m)); l'adozione di un nuovo Piano nazionale radon che, «sulla base di quanto già attuato in Italia e tenendo conto delle altre esperienze di pianificazione in materia, anche realizzate da Stati esteri», recepisca le disposizioni della direttiva 2013/59/Euratom, preveda adeguati strumenti per la sua attuazione – attraverso il coordinamento tra le amministrazioni competenti in relazione ai diversi settori di interesse – e introduca indicatori di efficacia delle azioni pianificate (lettera n)).
  Evidenzia che lo schema di decreto all'esame della Commissione costituisce un testo molto complesso, che si compone di 17 titoli, per complessivi 245 articoli. Si limiterà pertanto, nella sua relazione, ad illustrare sinteticamente il contenuto dei diversi titoli, segnalando che gli approfondimenti su specifici temi potranno essere svolti nel prosieguo dell'esame del provvedimento, eventualmente anche attraverso lo svolgimento di alcune audizioni. Fa, inoltre, rinvio alla documentazione predisposta dal Servizio Studi.
  Osserva, altresì, che alcune delle materie oggetto del presente provvedimento investono la competenza di altre Commissioni, che potranno dare il loro apporto attraverso la formulazione di rilievi.
  Entrando nel merito del contenuto, rileva che il Titolo I concerne le specifiche finalità dello schema di decreto legislativo, volto a recepire la definizione di un sistema di protezione dalle radiazioni ionizzanti maggiormente restrittivo e cautelativo ai fini della protezione della salute umana nel lungo termine, in coerenza con i criteri di delega contenuti nella legge di delegazione europea 2018, tenendo conto di criteri ambientali basati su dati scientifici riconosciuti a livello internazionale, e rafforzando l'attuale quadro normativo definito dalle vigenti disposizioni del decreto legislativo n. 230 del 1995, che ha dato attuazione a pregresse direttive Euratom. Il Titolo I contiene sei articoli che recepiscono i corrispondenti articoli della direttiva, integrandoli, in alcuni casi, con le disposizioni già presenti in materia nel nostro ordinamento, contenute nel citato decreto legislativo n. 230 del 1995. I primi tre articoli riportano le finalità e i principi del sistema di radioprotezione (articolo 1) riassumendo gli obiettivi della nuova direttiva 2013/59 Euratom oggetto di recepimento (protezione sanitaria, sicurezza nucleare, gestione responsabile dei rifiuti radioattivi e sorveglianza e controllo delle loro spedizioni) e definendo l'ambito di applicazione.
  Viene stabilito il principio di giustificazione delle pratiche (articolo 4) in quanto l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti deve essere giustificato in termini di benefici per la collettività rispetto ai potenziali danni alla salute anche a lungo termine, mentre il principio di ottimizzazione (articoli 5 e 6) impone di determinare la dose di radiazioni ricevuta, la probabilità dell'esposizione e il numero degli individui esposti.
  Il Titolo II si compone di una sola disposizione (articolo 7) volto a circoscrivere il campo di applicazione del testo dello schema di decreto in esame mediante 162 definizioni in ordine alfabetico, mentre la direttiva 2013/59/Euratom, oggetto di recepimento, riporta un numero di 99 definizioni, in ordine non alfabetico.
  Il Titolo III elenca le autorità istituzionalmente competenti in merito alle attività previste (articolo 8) al fine di garantire la protezione disposta dallo schema di decreto in esame e le funzioni ispettive svolte dalle medesime (articolo 9). Si tratta di alcune amministrazioni ministeriali (Salute, Difesa, Ambiente, Lavoro, Sviluppo economico, Interno) oltre che del Dipartimento per la Protezione civile della Presidenza del Consiglio. Come autorità di regolamentazione, invece, si individua l'ISIN (l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione), già previsto quale autorità indipendente in materia di sicurezza nucleare dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 45 del 2014, Pag. 35che ha attuato la direttiva 2011/70/Euratom, istitutiva del quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.
  Il Titolo IV, diviso in Capi e Sezioni, comprendente gli articoli da 10 a 29, detta la disciplina dell'ambito relativo alle sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti ai fini della protezione dall'esposizione al radon nei luoghi di lavoro e nelle abitazioni. Vengono, inoltre, definite le pratiche che comportano l'impiego di materiali contenenti radionuclidi di origine naturale e individuate talune attività lavorative che comportano l'esposizione a particolari radiazioni.
  Rispetto alla legislazione vigente, vengono introdotte alcune innovazioni sintetizzabili quali la previsione relativa all'istituzione del Piano di azione nazionale per il radon, la determinazione dei nuovi livelli di riferimento per la concentrazione di attività di radon, l'indicazione dei criteri per l'individuazione delle aree prioritarie per l'intervento di risanamento da radon, oltre ad altre previsioni di carattere generale, finalizzate a dare una organicità e valenza nazionale alle disposizioni in materia.
  Il Titolo V (articoli da 30 a 35) detta disposizioni riguardanti le lavorazioni minerarie che attengono ad una disciplina non interessata dalla direttiva 2013/59/Euratom oggetto di recepimento da parte dello schema di decreto in esame. Tali disposizioni sono pertanto oggetto di una revisione formale per un loro coordinamento con le nuove previsioni, ma non vengono modificate nella sostanza.
  Il Titolo VI (articoli da 36 a 45) detta disposizioni concernenti il regime giuridico per importazione, produzione, commercio trasporto e detenzione di materie grezze, materiali o sorgenti radioattivi.
  Il Titolo VII (articoli da 46 a 61) contiene disposizioni relative al regime autorizzatorio e alle attività di controllo in materia di radioprotezione.
  In particolare, gli articoli da 55 a 61 dettano disposizioni in materia di rifiuti radioattivi che presentano, oltre al rischio da radiazioni, altre caratteristiche di pericolosità, anche con riferimento allo smaltimento nell'ambiente.
  Il Titolo VIII è composto dagli articoli da 62 a 75, suddivisi in Capo I, relativo al controllo delle sorgenti sigillate ad alta attività, che sono contenitori di materiale radioattivo incapsulato la cui attività eccede il limite specificato dalla normativa, e Capo II, che tratta delle sorgenti orfane.
  Ricorda che la direttiva 2013/59 riserva una specifica attenzione alle sorgenti orfane, cioè alle sorgenti radioattive che non sono esenti né sottoposte a controllo regolamentare, o perché non lo sono mai state o perché sono state abbandonate, smarrite, collocate in luogo errato, rubate o comunque trasferite senza apposita autorizzazione.
  Il Titolo IX (articoli da 76 a 101) riproduce, con alcuni aggiornamenti, il Capo VII del D.lgs. 230/1995. La materia e le relative disposizioni non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2013/59/Euratom; pertanto, gli articoli in esame riproducono, aggiornandole, le disposizioni vigenti in materia (articoli da 36 a 58) del decreto legislativo n. 230 del 1995. Tra gli aggiornamenti è compresa anche la sostituzione degli enti ANPA e ISPRA con ISIN.
  Il Titolo X è composto dagli articoli da 102 a 105, che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2013/59/Euratom, ma riprendono testualmente, aggiornandole, le disposizioni contenute nel Capo VII-bis del decreto legislativo n. 230 del 1995.
  In particolare, si dispone in materia di requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti al titolare dell'autorizzazione di impianti nucleari, di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi nonché di competenze e capacità in materia di sicurezza nucleare, inclusa la preparazione alla gestione delle emergenze sul sito attraverso idonei programmi di formazione e aggiornamento forniti da istituti e organismi competenti.
  Il Titolo XI, che consta di 41 articoli (articoli da 106 a 146), disciplina le garanzie da assicurare ai lavoratori esposti a Pag. 36radiazioni ionizzanti. La relazione illustrativa dello schema rileva che, rispetto alla vigente disciplina, il Titolo in esame, in linea di massima, si limita a specificare, a livello di maggior dettaglio, disposizioni già in essere.
  Il Titolo XII (articoli da 147 a 155) reca le disposizioni inerenti alla protezione della popolazione dai rischi dovuti all'esposizione alle radiazioni ionizzanti, in un'ottica di rafforzamento della tutela della salute pubblica.
  La relazione illustrativa dello schema in esame osserva che, nella nuova direttiva oggetto di recepimento, la contaminazione dell'ambiente è presa in considerazione per gli effetti dannosi delle radiazioni ionizzanti a lungo termine sulla salute della popolazione «e non considera più la contaminazione solo come via di esposizione per individui della popolazione direttamente interessati».
  Il Titolo XIII (articoli da 156 a 171) concerne la radioprotezione rispetto alle esposizioni mediche e le responsabilità e i ruoli dei professionisti sanitari coinvolti.
  Ricorda che le disposizioni specifiche sulle esposizioni mediche sono contenute nel Titolo VII della direttiva 2013/59/Euratom e risultano coerenti, sia per struttura che per contenuto, con le previgenti disposizioni della direttiva 97/43/Euratom (oggetto della medesima materia e recepita in Italia con il decreto legislativo n. 187 del 2000), della quale riproduce testualmente diversi passaggi. Sono stati, tuttavia, introdotti taluni elementi di novità, finalizzati principalmente a sottolineare i seguenti aspetti: giustificazione nei programmi di screening; informazione preventiva al paziente su rischi e benefici dell'esposizione; responsabilità riguardo l'ottimizzazione; definizione di ruoli e responsabilità delle figure professionali (in particolare, lo specialista in fisica medica); qualità e sicurezza delle attrezzature; sistema di registrazione delle dosi.
  Entrando nel dettaglio dei singoli articoli, essendo il Titolo XIII quello di maggiore interesse rispetto alle competenze della XII Commissione, segnala che l'articolo 158 ribadisce il principio di ottimizzazione al caso specifico delle esposizioni mediche, prevedendo che le dosi devono essere mantenute al livello più basso ragionevolmente ottenibile e compatibile con il raggiungimento dell'informazione diagnostica richiesta o dell'obiettivo terapeutico perseguito, tenendo conto di fattori economici e sociali. Rilevante è il ruolo attribuito al responsabile dell'impianto radiologico, chiamato a garantire che si tenga conto dei livelli diagnostici di riferimento, ove disponibili, nonché delle indicazioni più aggiornate pubblicate dall'Istituto superiore di sanità e delle linea guida riportate in allegato (allegato n. XXVI).
  L'articolo 159 definisce le responsabilità e i ruoli dei professionisti sanitari coinvolti nelle esposizioni mediche. In ottemperanza al criterio di delega menzionato, l'articolo in esame precisa con maggiore dettaglio la materia, riconducendola ad un unico articolo (nel decreto legislativo n. 187 del 2000, la disciplina è recata dagli articoli 5 e 7).
  L'articolo 160, nel disciplinare la figura dello specialista in fisica medica, attua fedelmente l'articolo 83 della direttiva 2013/59/Euratom, che elenca con maggiore dettaglio i compiti di tale professionista rispetto alla precedente direttiva 97/43/Euratom. L'articolo in esame risulta, pertanto, innovativo, quindi privo di corrispondenze nel decreto legislativo n. 187 del 2000. Si prevede, in particolare, che lo specialista in fisica medica abbia in via esclusiva la responsabilità della misura e della valutazione delle dosi assorbite dai pazienti nell'ambito delle esposizioni mediche, nonché la responsabilità della scelta della strumentazione da impiegarsi nell'ambito della dosimetria e dei controlli di qualità da effettuarsi sulle attrezzature medico-radiologiche (comma 1). Il comma 2 reca in dettaglio i compiti di tale professionista sanitario. Il comma 3 introduce il principio innovativo della collaborazione, previsto dal richiamato articolo 83 della più volte richiamata direttiva, dello specialista in fisica medica con l'esperto di radioprotezione incaricato della protezione dei lavoratori e degli individui della Pag. 37popolazione. Tale collaborazione deve essere concretamente garantita dall'esercente.
  L'articolo 161 stabilisce che il Ministero della salute adotti linee guida per le procedure inerenti le pratiche radiologiche clinicamente sperimentate e standardizzate, nonché i criteri per individuare le pratiche terapeutiche di medicina nucleare non standardizzate, avvalendosi a tal fine dell'Istituto superiore di sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e delle province autonome, con il concorso delle società scientifiche.
  L'articolo 162, nel disciplinare la formazione nel settore dell'esposizione medica, razionalizza e aggiorna il corrispondente articolo 7 del decreto legislativo n. 187 del 2000. In particolare: vengono espunte e ricondotte al nuovo articolo 159 le parti assimilabili ai ruoli e responsabilità dei professionisti sanitari; il sistema della formazione dei professionisti viene ricondotto al sistema Educazione continua in medicina (ECM); vengono introdotti specifici requisiti in termini di percentuale di crediti da conseguire nella specifica materia della radioprotezione del paziente, estesi ai medici di medicina generale al fine di migliorare l'appropriatezza delle prestazioni (comma 3); si prevede che l'Agenzia nazionale per i Servizi sanitari regionali (AGENAS) introduca nel proprio «Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM» l'obiettivo formativo specifico «Radioprotezione del paziente» (comma 5).
  L'articolo 163 disciplina le attrezzature medico-radiologiche e reca importanti innovazioni rispetto al corrispondente articolo 8 del decreto legislativo n. 187 del 2000, derivanti dall'attuazione dell'articolo 60 della direttiva 2013/59/Euratom.
  L'articolo 164 aggiorna gli obblighi in capo al responsabile dell'impianto radiologico riguardo la conservazione della documentazione sulle prove e test di qualità delle attrezzature medico-radiologiche, indispensabile in caso di avvicendamento delle figure professionali, già previsti dall'articolo 8, comma 9, del decreto legislativo n. 187 del 2000.
  L'articolo 165, nel disciplinare le pratiche speciali, ovvero le più delicate dal punto di vista della radioprotezione del paziente in quanto comportanti esposizioni di soggetti in età pediatrica, di soggetti nell'ambito di programmi di screening e di pratiche radiologiche con alte dosi, nonché di soggetti sottoposti a trattamenti radioterapeutici, aggiorna il corrispondente articolo 9 del decreto legislativo n. 187 del 2000, dando attuazione alle più articolate disposizioni in materia della direttiva 2013/59/Euratom. Le novità riguardano i requisiti sulla formazione del personale e sulle attrezzature per lo svolgimento di pratiche a dosi molto elevate (radioterapia e tomografia computerizzata), come richiesto dall'articolo 61 della citata direttiva. Per tale tipo di pratiche vengono infatti rafforzati e soggetti a una più rigorosa tracciabilità i requisiti di qualità per quanto riguarda: la gestione delle attrezzature, i processi di giustificazione e ottimizzazione, le procedure e la responsabilità delle figure professionali.
  L'articolo 166 concerne la protezione particolare durante la gravidanza e l'allattamento; al riguardo, la direttiva 2013/59/Euratom non introduce particolari innovazioni rispetto alla direttiva 97/43/Euratom; pertanto, il corrispondente articolo 10 del decreto legislativo n. 187 del 2000 mantiene sostanziale validità. Si rileva, tuttavia, come il comma 3 risulti innovativo rispetto al decreto legislativo n. 187 del 2000 nel prevedere che, qualora una paziente in stato di gravidanza riferisca circa la probabile sussistenza di tale stato successivamente allo svolgimento della pratica radiologica, il medico specialista debba fornire le informazioni del caso sui rischi per il nascituro, previa valutazione della dose assorbita da parte dello specialista in fisica medica.
  L'articolo 167 tratta delle esposizioni accidentali e indebite, che si verificano a seguito di eventi anomali o errore umano. Rispetto al corrispondente articolo 11 del decreto legislativo n. 187 del 2000, vengono Pag. 38introdotte le innovazioni necessarie a dare attuazione ai nuovi requisiti specifici richiesti dall'articolo 63 della direttiva 2013/59/Euratom.
  L'articolo 168, nel disciplinare la valutazione delle dosi alla popolazione e gli audit clinici, unisce in un unico articolo le tematiche trattate in due distinti articoli del decreto legislativo n. 187 del 2000 (articolo 12 per la valutazione dosi, articolo 6, comma 4, per gli audit), con l'obiettivo di istituire un sistema di gestione che preveda un regolare flusso di informazioni tra le strutture sanitarie e le regioni, al fine di valutare e ottimizzare le esposizioni e la qualità delle prestazioni.
  L'articolo 169 recepisce l'articolo 22 della direttiva 2013/59/Euratom, nella sola fattispecie delle pratiche implicanti l'esposizione intenzionale delle persone a scopo non medico svolte con attrezzature medico-radiologiche. A tal fine, il comma 1 elenca le pratiche ammesse (per l'accertamento preventivo dei requisiti di idoneità fisica al lavoro, a scopo medico-legale o assicurativo, per la determinazione della minore età e per l'identificazione di oggetti occultati all'interno del corpo umano), mentre il comma 2 indica i rispettivi requisiti in termini di responsabilità, giustificazione, ottimizzazione e procedure.
  L'articolo 170 disciplina la vigilanza sull'applicazione del titolo in commento, attribuendola in via esclusiva agli organi del Servizio sanitario nazionale competenti per territorio (la disposizione corrisponde all'articolo 15 del decreto legislativo n. 187 del 2000).
  L'articolo 171 concerne le modifiche degli allegati al titolo in esame e riprende testualmente l'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 187 del 2000.
  Il Titolo XIV (articoli da 172 a 197) disciplina il sistema di gestione delle emergenze (relative alle radiazioni ionizzanti), definendo, tra l'altro, le competenze in materia della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della protezione civile. In particolare, il Capo I disciplina le varie tipologie di piani di emergenza, mentre il Capo II concerne le attività e procedure inerenti all'informazione della popolazione sulle misure di protezione sanitaria e sul comportamento da adottare nelle emergenze disciplinate dal Capo I.
  Il Titolo XV (articoli da 198 a 204) detta la disciplina di particolari situazioni di esposizione esistente. Esse, comprese nell'allegato XVII della direttiva 2013/59/Euratom, vengono elencate all'articolo 198, che fa riferimento: all'esposizione dovuta alla contaminazione di aree da parte di materiale radioattivo, derivante da attività del passato mai controllate, da un'emergenza o da incidenti o eventi nucleari o radiologici anche avvenuti all'estero; all'esposizione dovuta a materiali contaminati da sostanze radioattive; all'esposizione a beni di consumo contenenti radionuclidi.
  Il Titolo XVI (articoli da 205 a 231) reca la disciplina dell'apparato sanzionatorio. Tale disciplina va riportata al criterio direttivo di cui all'articolo 20, comma 1) lettera l) della legge n. 117/2019, che rimette al legislatore delegato il compito di provvedere alla revisione e alla razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive nonché di conseguire una maggior efficacia nella prevenzione delle violazioni.
  Il Titolo XVI è suddiviso in tre Capi. Il Capo I (articoli da 205 a 214) disciplina gli illeciti penali; il Capo II (articoli da 215 a 224) attiene agli illeciti amministrativi; il Capo III (articoli da 225 a 231) reca disposizioni ulteriori.
  Nel Capo I sono state suddivise per articoli autonomi le contravvenzioni relative ai diversi Titoli in cui si riparte il decreto in ragione dei diversi settori di intervento. La pena prevista, in misura variabile tra un minimo e un massimo, è sempre quella dell'arresto e dell'ammenda, applicati congiuntamente o in via alternativa.
  Si limita, in questa sede, a segnalare gli articoli 212 e 213 (corrispondenti all'articolo 140 del decreto legislativo n. 230 del 1995) che stabiliscono, rispettivamente, le sanzioni penali relative al Titolo XII (Esposizione della popolazione) e al Titolo Pag. 39XIII (Esposizioni mediche). Con riferimento a quest'ultimo vengono sanzionate, tra le altre, le violazioni ai divieti di esposizione ingiustificata e alle prescrizioni sugli obblighi informativi, sulle qualifiche del personale sanitario addetto, sull'adozione degli interventi correttivi sulle attrezzature medico-radiologiche (articoli 157-159, e 161,163,166 e 167).
  Analogamente, nel Capo II sono stati suddivisi per articoli autonomi gli illeciti amministrativi relativi ai diversi Capi in cui si riparte il decreto in ragione dei diversi settori di intervento. Viene prevista, per le diverse violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria variabile tra un minimo ed un massimo. Si tratta per lo più di violazione di obblighi di comunicazione, informazione, notifica o trasmissione. Le sanzioni relative al Titolo XIII (Esposizioni mediche) sono recate dall'articolo 223.
  Il Titolo XVII (articoli da 232 a 245) reca le disposizioni transitorie e finali.
  In particolare, le abrogazioni vengono disposte dall'articolo 243 e riguardano: gli articoli 3, 4 e 5 della legge n. 1860 del 1962 (Impiego pacifico dell'energia nucleare); il decreto legislativo n. 230 del 1995 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili); il decreto legislativo n. 187 del 2000 (Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche); il decreto legislativo n. 52 del 2007 (Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane) e il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 28 settembre 2011.

  Rossana BOLDI, presidente, comunica che nell'odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, è stato stabilito che i gruppi interessati devono far pervenire eventuali richieste di audizioni sull'atto in discussione entro la giornata di mercoledì 26 febbraio.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.45.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Giovedì 20 febbraio 2020. — Presidenza della vicepresidente Rossana BOLDI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la salute, Sandra Zampa.

  La seduta comincia alle 15.45.

  Rossana BOLDI, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche attraverso impianti televisivi a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-03637 De Filippo: Iniziative per evitare la sospensione della produzione di vaccini per motivi economici.

  Maria Chiara GADDA (IV) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria.

  La sottosegretaria Sandra ZAMPA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Maria Chiara GADDA (IV), replicando, rileva che la risposta riprende elementi già contenuti nell'atto di sindacato ispettivo da lei presentato.
  Osserva quindi che, allo stato attuale, appare opportuno che le persone colpite dalla grave forma allergica descritta nell'interrogazione in oggetto si rivolgano Pag. 40nuovamente alle strutture sanitarie per provare a riprendere le terapie sospese, in attesa di individuare possibili soluzioni alternative.
  Ricorda che l'Ambasciata d'Italia in Giappone, manifestando il proprio coinvolgimento nella problematica in oggetto, ha segnalato che il farmaco disponibile in Giappone è utilizzabile solo attraverso una prescrizione e una somministrazione effettuata a livello locale.
  In conclusione, auspica che sia individuata una soluzione idonea per alleviare le gravi conseguenze che le persone che soffrono di allergia al cipresso rosso giapponese si trovano a vivere oramai dal 2015.

5-03638 Pini: Sull'approvvigionamento di cannabis ad uso terapeutico.

  Giuditta PINI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

  La sottosegretaria Sandra ZAMPA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Giuditta PINI (PD), replicando, rileva che la risposta fornisce gli opportuni chiarimenti rispetto alle motivazioni che hanno portato all'annullamento della procedura di gara per la produzione di farmaci a base di cannabis e, allo stesso tempo solleva forti perplessità rispetto alle decisioni assunte dallo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze. Sottolinea, infatti, che da parte di pazienti, medici e farmacisti giungono numerose segnalazione rispetto alla difficoltà di reperimento di tali farmaci, ricordando che ciò può determinare l'instaurarsi di un circolo vizioso in quanto tale difficoltà può provocare una diminuzione delle prescrizioni, con conseguente apparente diminuzione della richiesta.
  Nel porre in evidenza la chiarezza dei dati forniti dal Ministero della salute, preannuncia la presentazione di un atto di sindacato ispettivo rivolto al Ministero della difesa al fine di comprendere le motivazioni di scelte che, limitando di fatto la produzione di farmaci a base di cannabis, vanificano gli obiettivi della normativa introdotta nella passata legislatura, con grave danno per i pazienti.

5-03639 Mugnai: Misure di prevenzione sanitaria per gestire il rientro in Toscana delle persone provenienti dalla Cina.

  Erica MAZZETTI (FI) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria.

  La sottosegretaria Sandra ZAMPA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Erica MAZZETTI (FI), replicando, osserva che la risposta contiene numerosi elementi già forniti dal Governo in sede parlamentare, senza tuttavia tenere nella giusta considerazione la complessità della situazione in Toscana.
  In particolare, nell'area di Prato si registra una forte presenza di cittadini cinesi, sia regolari che clandestini, rientrati dalla Cina dopo i festeggiamenti per il capodanno, che in molti casi vivono in condizioni di affollamento e di carenza dal punto di vista igienico-sanitario, spesso anche all'interno degli stessi capannoni dove svolgono il loro lavoro. Pertanto, la quarantena volontaria alla quale si sta sottoponendo la comunità cinese di Prato e dintorni sfugge ad un effettivo controllo.
  Nel porre in evidenza il disagio vissuto dalla popolazione locale e i timori per il forte rischio di contagio, sottolinea che le misure di prevenzione adottate dalla Giunta regionale appaiono del tutto inadeguate.
  Sollecita, pertanto, un continuo monitoraggio della situazione da parte del Ministero la salute, che non deve essere condizionato dalla vicinanza politica tra il Ministro Speranza e il presidente della regione Toscana.

5-03640 Bologna: Risultanze degli accertamenti condotti sul caso della morte di una ragazza nella provincia di Viterbo.

  Massimo Enrico BARONI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

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  La sottosegretaria Sandra ZAMPA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Massimo Enrico BARONI (M5S), replicando, si dichiara pienamente soddisfatto della risposta. Sollecita, allo stesso tempo, una vigilanza relativa anche ad altre strutture dell'ospedale di Viterbo, segnalando di aver potuto constatare personalmente le condizioni di grave degrado del servizio permanente di diagnosi e cura che presenta caratteristiche che giudica «neo manicomiali».
  Evidenzia, inoltre, che l'importante servizio di prevenzione della violenza nei confronti delle donne offerto da tale struttura sanitaria viene svolto in assenza di quelle che dovrebbero essere le professionalità specifiche rispetto a tale tematica.

5-03641 Bellucci: Iniziative per garantire la salvaguardia del diritto alla salute e l'adeguata assistenza dei pazienti nella regione Lazio.

  Maria Teresa BELLUCCI (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

  La sottosegretaria Sandra ZAMPA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Maria Teresa BELLUCCI (FDI), replicando, valuta con favore l'ipotesi di un incremento del budget a favore del Centro di educazione motoria prospettato nella risposta.
  Tuttavia, nel ricordare che l'interrogazione da lei presentata trae origine dalle sollecitazioni delle famiglie coinvolte che si sono battute per scongiurare la chiusura di tale struttura e che continuano ad evidenziare carenze di personale, si dichiara preoccupata per il fatto che la risposta non riconosce il disagio vissuto quotidianamente da tutti i soggetti coinvolti.
  Osserva, in proposito, che un riconoscimento della problematica esistente costituisce il primo passo per l'individuazione di una soluzione precisando che, per aprire un confronto con le famiglie, appare necessario in primo luogo scusarsi rispetto a tutte le difficoltà da loro vissute a causa delle carenze nell'assistenza di pazienti che presentano patologie molto gravi.
  Per le ragioni esposte, si dichiara insoddisfatta della risposta ricevuta dal Governo.

5-03642 Panizzut: Sui requisiti per l'iscrizione negli elenchi speciali delle professioni sanitarie.

  Alessandra LOCATELLI (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria.

  La sottosegretaria Sandra ZAMPA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

  Alessandra LOCATELLI (LEGA), replicando, si dichiara totalmente insoddisfatta della risposta, rilevando, tra l'altro, un approccio discontinuo per quanto riguarda il tema inerente alla tutela dei dati personali.
  Nel ribadire le gravi problematiche che interessano molti operatori sanitari ai fini dell'iscrizione negli elenchi speciali, auspica che sia fornito loro un chiarimento in tempi rapidi con gli strumenti che sono nella disponibilità del Ministero della salute.

  Rossana BOLDI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 16.55.

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