CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 febbraio 2020
327.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 47

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 19 febbraio 2020. — Presidenza del Presidente Claudio BORGHI. – Interviene la Sottosegretaria di Stato per l'economia e finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 14.30.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Claudio BORGHI, presidente, avverte che per il gruppo Fratelli d'Italia entra a far parte della Commissione bilancio il deputato Paolo Trancassini in sostituzione del deputato Francesco Lollobrigida. Porge quindi i migliori auguri di buon lavoro all'onorevole Trancassini.

Modifiche al codice della strada.
C. 24 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 gennaio 2020.

  Claudio BORGHI, presidente, ricorda che nella seduta dello scorso 28 gennaio la Commissione ha deliberato la richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, da predisporre nel termine di sette giorni.

  La Sottosegretaria Laura CASTELLI, nel ricordare preliminarmente come la Ragioneria generale dello Stato sia stata molto impegnata nelle ultime settimane per assicurare il proprio supporto all'esame parlamentare del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 192 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica, assicura che la relazione tecnica sul provvedimento in oggetto verrà trasmessa nel più breve tempo possibile.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.
Nuovo testo C. 2117, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alle Commissioni II e XII).
(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Carmelo Massimo MISITI (M5S), relatore, fa presente che il progetto di legge reca disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni e che oggetto di esame nella seduta odierna è il testo risultante dalle proposte emendative approvate, presso la Camera, dalle Commissioni riunite (II e XII). Fa presente, altresì, che il testo iniziale del provvedimento è corredato di relazione tecnica degli effetti finanziari, che risulta in parte tuttora utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni.
  Con riferimento agli articoli 1 e 11, recanti ambito di applicazione e clausola di invarianza finanziaria, in merito ai profili di quantificazione, rinvia alle considerazioni relative agli articoli successivi.
  Per quanto riguarda l'articolo 2, in materia di Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, in merito ai profili di quantificazione, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica e dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato circa l'idoneità delle risorse già esistenti presso il Ministero competente e l'AGENAS a far fronte ai compiti previsti dalla proposta in esame. Ritiene peraltro opportuno anche acquisire specifici elementi a conferma dell'idoneità delle risorse già disponibili con riguardo ai compiti di cui alla lettera b) del comma 1, che attribuisce all'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie l'ulteriore compito di monitorare gli eventi sentinella che possano dar luogo a fatti commessi con violenza o minaccia ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni, nonché riguardo alle attività rimesse ai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente.
  Con riferimento agli articoli 3, 8 e 9, in materia di promozione dell'informazione, misure di prevenzione e istituzione della Giornata nazionale di educazione e prevenzione, in merito ai profili di quantificazione, per quanto riguarda le iniziative di informazione (articolo 3) e le misure di prevenzione, che includono protocolli operativi con le forze di polizia (articolo 8), rileva che il testo in esame non prevede appositi stanziamenti. Andrebbero dunque acquisiti dati ed elementi idonei a dimostrare l'effettiva possibilità di svolgere i compiti in esame – che non appaiono qualificati come facoltativi – ad invarianza di risorse. Per quanto riguarda l'istituzione di un'apposita Giornata nazionale (articolo 9), evidenzia che la stessa non comporta effetti sull'orario di lavoro degli uffici pubblici né sull'orario scolastico: su tale specifico profilo non ha dunque osservazioni da formulare. Per quanto attiene, più specificamente, alla previsione – assistita da un'apposita clausola di neutralità finanziaria – di sensibilizzare la cittadinanza ad una cultura che condanni ogni forma di violenza, evidenzia che il testo non descrive le misure da adottare per l'attuazione di tale finalità, che non sembra peraltro configurata come facoltativa dal testo. Ritiene quindi necessario acquisire elementi volti a confermare l'effettiva possibilità per le amministrazioni pubbliche interessate di dare attuazione alle disposizioni esclusivamente nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.
  Per quanto riguarda gli articoli 4, 7 e 10, recanti modifiche al codice penale, obbligo di costituzione di parte civile e sanzioni amministrative, in merito ai profili di quantificazione, ritiene necessario acquisire elementi al fine di valutare eventuali effetti finanziari connessi a spese di giustizia che potrebbero gravare sugli enti del Servizio sanitario nazionale in relazione Pag. 49all'obbligo di costituirsi parte civile nei processi di aggressione nei confronti dei propri esercenti le professioni sanitarie, socio-sanitarie o sociali nell'esercizio delle loro funzioni (articolo 7).
  In ragione di quanto sopra evidenziato, rileva pertanto la necessità di acquisire la relazione tecnica sul provvedimento in esame.

  La Sottosegretaria Laura CASTELLI, nel riservarsi di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore, concorda con la proposta di acquisire la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009.

  La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione nel termine di sette giorni della relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della giornata nazionale degli italiani nel mondo.
Nuovo testo C. 223.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 gennaio 2020.

  Claudio BORGHI, presidente, ricorda che nella seduta del 29 gennaio 2020 la Commissione ha deliberato la richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, da trasmettere nel termine di dieci giorni.

  La Sottosegretaria Laura CASTELLI comunica che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha predisposto la relazione tecnica sul provvedimento e che la stessa è attualmente sottoposta a verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017.
C. 1676 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 febbraio 2020.

  Claudio BORGHI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che nella seduta del 21 gennaio 2020 il rappresentante del Governo aveva depositato agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato contenente gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.
  Sulla base di tale documentazione formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 1676 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    all'articolo 3, comma 1, appare necessario esprimere gli oneri derivanti da spese di missione in termini previsionali e quelli derivanti da altre spese in termini di limite massimo di spesa;
    in considerazione dell'avvenuta conclusione dell'esercizio finanziario 2019 Pag. 50e dei tempi occorrenti per la conclusione dell'iter legislativo e per la conseguente entrata in vigore del provvedimento in esame, appare necessario posporre all'anno 2020 la decorrenza dell'onere medesimo, adeguando contestualmente la relativa clausola di copertura finanziaria, fermo restando che il primo invio in Australia di rappresentanti italiani, nell'ambito delle attività di cooperazione scientifica e tecnologica da svolgersi alternativamente nei due Paesi contraenti ai sensi dell'articolo X dell'Accordo medesimo, avrà luogo nel 2020,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo X dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 7.200 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, e agli oneri derivanti dalle restanti spese di cui all'articolo IV dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a euro 461.000 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.».

  La Sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017.
C. 2120 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore, ricorda che il testo dell'Accordo, approvato dal Senato, è corredato di relazione tecnica riferita al testo originario del provvedimento.
  In merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che la relazione tecnica afferma che gli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo graveranno completamente sul bilancio dell'Unione europea, senza necessità di contributi addizionali né di cofinanziamento aggiuntivo da parte degli Stati membri. Osserva tuttavia che il testo dell'Accordo indica, quali parti, sia l'Unione europea sia gli Stati membri, dunque anche la Repubblica italiana, sulla base delle rispettive competenze (articolo 382) e che lo stesso, a differenza di analoghi strumenti, non reca una disposizione che ponga espressamente a carico della sola Unione gli oneri derivanti dalla sua attuazione. Pertanto, pur prendendo atto che diverse disposizioni presentano carattere programmatico e che altre sono confermative di norme vigenti o comunque destinate ad operare nel quadro di procedure e programmi già avviati, appare necessario, a suo avviso, acquisire ulteriori elementi idonei a confermare la previsione di invarianza finanziaria recata dal disegno di legge di ratifica.

  La Sottosegretaria Laura CASTELLI assicura che l'operatività del Consiglio e del Pag. 51Comitato di partenariato, degli eventuali sottocomitati, degli organi arbitrali e – più in generale – del funzionamento delle attività di cooperazione previste dall'Accordo in esame è garantita da funzionari appartenenti alle istituzioni dell'Unione europea, le cui spese di missione graveranno quindi integralmente sul bilancio dell'Unione stessa.
  Segnala quindi che le attività poste in essere in attuazione del citato Accordo, ivi comprese quelle di cui ai Titoli V [articoli 82, paragrafi c) e d), e 112, paragrafo j)], VI (articoli 123, 126, 240, 266 e 310) e VIII, non prevedono contributi addizionali e/o di cofinanziamento aggiuntivo da parte dell'Italia.
  Conferma inoltre che dalla partecipazione italiana alle attività di collaborazione previste dal Protocollo II sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale, allegato al presente Accordo, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le attività in questione risultano già autorizzate e finanziariamente coperte dalla legge 3 novembre 2016, n. 215, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) chiede conferma che le spese relative alle attività previste dall'Accordo graveranno anche in futuro sul bilancio dell'Unione europea.

  La Sottosegretaria Laura CASTELLI conferma che l'Accordo di partenariato oggetto di ratifica prevede espressamente che le attività in esso previste saranno svolte da funzionari appartenenti all'Unione europea, le cui spese di missione graveranno integralmente sul bilancio dell'Unione medesima.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 2120 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    l'operatività del Consiglio e del Comitato di partenariato, degli eventuali sottocomitati, degli organi arbitrali e – più in generale – del funzionamento delle attività di cooperazione previste dall'Accordo in esame è garantita da funzionari appartenenti alle istituzioni dell'Unione europea, le cui spese di missione graveranno quindi integralmente sul bilancio dell'Unione stessa;
    le attività poste in essere in attuazione del citato Accordo, ivi comprese quelle di cui ai Titoli V [articoli 82, paragrafi c) e d), e 112, paragrafo j)], VI (articoli 123, 126, 240, 266 e 310) e VIII, non prevedono contributi addizionali e/o di cofinanziamento aggiuntivo da parte dell'Italia;
    dalla partecipazione italiana alle attività di collaborazione previste dal Protocollo II sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale, allegato al presente Accordo, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    le attività in questione risultano infatti già autorizzate e finanziariamente coperte dalla legge 3 novembre 2016, n. 215, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

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  La Sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017.
C. 2230 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Pietro NAVARRA (PD), relatore, ricorda che il testo dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, si compone di 60 articoli, organizzati in nove Titoli e che il testo è corredato di relazione tecnica riferita al testo originario del provvedimento.
  In merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che, secondo la relazione tecnica, gli oneri derivanti dall'attuazione della cooperazione rafforzata nei settori identificati dall'accordo, dal funzionamento del Comitato misto, nonché dall'organizzazione dei dialoghi settoriali, saranno interamente a carico del bilancio dell'Unione europea e che l'articolo 60 dell'Accordo prevede che l'Unione fornisca all'Afghanistan l'assistenza tecnica e finanziaria necessaria per attuare la cooperazione prevista dall'Accordo medesimo: ciò rilevato, non ha osservazioni da formulare e propone pertanto di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

  La Sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana.
Nuovo testo C. 1682.

(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 febbraio 2020.

  Claudio BORGHI, presidente, ricorda che il 4 febbraio 2020, non essendo ancora pervenuta la relazione tecnica richiesta, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, nella seduta del 19 novembre 2019, ha provveduto ad inviare al Ministro per i rapporti con il Parlamento una lettera in cui chiede, a nome della Commissione, di sollecitare il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a predisporre quanto prima la relazione tecnica sul provvedimento al fine di consentirne la verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e la trasmissione alla Commissione bilancio nel più breve tempo possibile.

  La Sottosegretaria Laura CASTELLI comunica che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha predisposto la relazione tecnica sul provvedimento e che la stessa è attualmente sottoposta a verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) si augura che la relazione tecnica possa essere trasmessa alla Commissione entro la prossima settimana.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

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DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 19 febbraio 2020. — Presidenza del Presidente Claudio BORGHI. – Interviene la Sottosegretaria di Stato per l'economia e finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di assunzione dei testimoni di giustizia.
Atto n. 120.

(Rilievi alle Commissioni II e XI).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 febbraio 2020.

  La Sottosegretaria Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, preso atto dei contenuti della relazione tecnica testé depositata dalla rappresentante del Governo, propone di esprimere una valutazione favorevole dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera.
Atto n. 138.

(Rilievi alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 febbraio 2020.

  Claudio BORGHI, presidente, comunica che sullo schema di decreto legislativo in esame non risulta ancora pervenuto il prescritto parere della Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997. Pertanto, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/852 relativa ai meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea.
Atto n. 143.

(Rilievi alle Commissioni II e VI).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 4 febbraio 2020.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI segnala di non essere ancora in grado di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore nella seduta dello scorso 4 febbraio.

  Claudio BORGHI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni Pag. 54per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Atto n. 145.

(Rilievi alla II Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 febbraio 2020.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI, non essendo ancora disponibili i chiarimenti richiesti dal relatore nella seduta del 4 febbraio 2020, chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.

  Claudio BORGHI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2102, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
Atto n. 146.

(Rilievi alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 4 febbraio 2020.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI chiede che il seguito dell'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta, al fine di acquisire gli elementi informativi necessari a fornire adeguata risposta alle richieste di chiarimento del relatore.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2018/645 che modifica la direttiva 2003/59/CE, relativa alla quantificazione iniziale e alla formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida.
Atto n. 149.

(Rilievi alla IX Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Gabriele LORENZONI (M5S), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame recepisce la Direttiva (UE) 2018/645 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 aprile 2018 che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida.
  Per quanto concerne l'articolo 7, in materia di assistenza reciproca degli Stati dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo, fa presente che, con riferimento alla rete elettronica unionale dei certificati di qualificazione, atteso che tale rete deve essere ancora attivata, andrebbe chiarito se oltre alla gestione della rete da parte della Commissione, la stessa provvederà anche alla sua implementazione, senza oneri aggiuntivi a carico delle Amministrazioni nazionali competenti. In particolare, al di là degli oneri di funzionamento della rete, andrebbero chiarite, a suo avviso, le eventuali ricadute in termini di maggiori attività a carico delle amministrazioni nazionali al fine di alimentare la rete con i necessari dati.
  In merito all'articolo 8, recante modificazioni agli allegati I e II al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, con riferimento, in particolare, alle modifiche previste per il modello di carta di qualificazione del conducente, segnala che andrebbe assicurato che le eventuali attività Pag. 55delle amministrazioni competenti finalizzate ad implementare o monitorare tali piattaforme informatiche e a produrre i nuovi modelli di carta di qualificazione possano essere svolte nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.
  Con riferimento, infine, all'articolo 11, che provvede ad inserire una apposita clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, osserva che il capitolo 1277 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti reca, per ciascun anno del triennio 2020-2022, una dotazione di 6 milioni di euro e che, secondo quanto riportato dalla relazione tecnica, gli oneri discendenti dall'adeguamento delle procedure informatiche saranno coperti mediante una riprogrammazione degli acquisti di forniture e servizi a valere sullo stanziamento del predetto capitolo. Al fine di verificare l'idoneità di tali risorse a far fronte agli oneri recati dal presente provvedimento, ritiene che andrebbero fornite maggiori informazioni: con riferimento alla quantificazione della spesa determinata in 80.000 euro, chiarendo su quale esercizio finanziario impatta tale spesa; relativamente alla effettiva disponibilità di tali risorse sul predetto capitolo, assicurando che il loro utilizzo non comprometta le finalità già previste a legislazione vigente.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni.
Atto n. 150.

(Rilievi alla VI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Raphael RADUZZI (M5S), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame reca attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni.
  Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, in merito ai profili di quantificazione osserva che la norma introduce un'eccezione al criterio generale di territorialità dell'IVA relativa alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi. In particolare, viene previsto che l'imposta non sia dovuta in Italia nel caso in cui il prestatore sia stabilito in un unico Stato membro UE diverso dall'Italia e che l'ammontare complessivo delle prestazioni rese non superi i 10.000 euro.
  Fa presente che, ai fini della quantificazione, la relazione tecnica premette che, dato l'importo esiguo delle prestazioni interessate, si determina un impatto di modesta entità. In proposito, pur considerando il valore non elevato dell'onere (200.000 euro), andrebbero a suo avviso acquisiti maggiori dati ed informazioni a supporto della scelta delle ipotesi assunte alla base della stima.
  Osserva altresì che la relazione tecnica utilizza, ai fini della stima, i dati relativi ai soggetti iscritti al MOSS, rilevando peraltro che l'iscrizione al Mini one stop shop – MOSS risulta, a legislazione vigente, facoltativa. Reputa pertanto opportuno che siano esplicitati gli elementi di valutazione a sostegno della scelta di tale criterio, al fine di escludere una sottostima del numero di soggetti interessati. Rileva Pag. 56altresì che la disposizione prevede l'esclusione dal regime ordinario di territorialità IVA qualora l'importo complessivo delle prestazioni non sia superiore a 10.000 euro (cui corrisponderebbe un'imposta di 2.200 euro). In proposito, andrebbero pertanto forniti, a suo parere, maggiori elementi informativi al fine di verificare la prudenzialità di considerare, ai fini della stima, un'imposta media di 611,84 euro (corrispondente ad un imponibile di circa 2.800 euro). Infine, andrebbe a suo avviso supportata da ulteriori dati ed elementi informativi l'ipotesi assunta per cui gli operatori esteri interessati presenterebbero caratteristiche analoghe a quelli nazionali. Ciò con riguardo a ciascuno dei tre settori interessati (servizi di telecomunicazioni, di teleradiodiffusione e servizi per via elettronica).
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del provvedimento, valutati in 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012. In proposito, evidenzia che, in base al decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2020-2022, sul Fondo in questione (cap. 2815 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) risultano iscritte risorse pari ad euro 128.600.800 per il 2020 e ad euro 171.900.800 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, che risultano pertanto congrue rispetto agli oneri oggetto di copertura.
  Peraltro, in relazione alla natura dell'onere, costituito, secondo quanto riportato nella relazione tecnica, da una perdita di gettito, ritiene che si potrebbe valutare l'opportunità di specificare che l'onere medesimo è costituito da minori entrate. Su tale aspetto ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Da un punto di vista formale giudica infine necessario introdurre nel testo del provvedimento in esame, in ragione della copertura operata mediante riduzione del citato Fondo per il recepimento della normativa comunitaria, una specifica disposizione volta ad autorizzare il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.
Atto n. 151.

(Rilievi alla II Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Raphael RADUZZI (M5S), relatore, ricorda che il provvedimento – adottato in attuazione della delega conferita dall'articolo 3 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea per il 2018) – è volto ad attuare la direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale. Il provvedimento stesso, assistito da una clausola di invarianza, è corredato di relazione tecnica, che fornisce dati ed elementi per suffragarne la neutralità finanziaria.
  In merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare tenuto conto del carattere ordinamentale delle disposizioni e, relativamente agli adempimenti previsti dall'articolo 8, degli elementi forniti dalla relazione tecnica, riguardo Pag. 57alla possibilità di realizzare le attività ivi previste nel quadro delle risorse già esistenti.
  Propone quindi di esprimere una valutazione favorevole dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.