CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 febbraio 2020
323.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 201

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 12 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 14.05.

Sull'ordine dei lavori.

  Sergio BATTELLI, presidente, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione dell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di procedere dapprima all'esame dell'atto del Governo n. 142, quindi all'esame dei provvedimenti in sede consultiva, successivamente all'esame dell'atto del Governo n. 154 e, infine, all'esame dell'atto dell'Unione europea ai fini dell'espressione del parere alla XIII Commissione.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, recante recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.
Atto n. 142.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Sergio BATTELLI, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade il 22 febbraio prossimo. Dà quindi conto delle sostituzioni.

  Piero DE LUCA (PD), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimersi, ai fini dell'espressione del parere da rendere al Governo, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, con cui è stata recepita la direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (cosiddetta payment services directive 2 – PSD2).
  In via preliminare segnala che il provvedimento in esame trae origine dalla rettifica della PSD2, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 23 aprile 2018, a seguito della quale il Governo ha ravvisato la necessità di procedere ad alcune integrazioni e correzioni del citato decreto legislativo n. 218 del 2017, emanato in attuazione della delega contenuta negli articoli 11 e 12 della legge n. 170 del 2016 (legge di delegazione europea 2015), nonché, più in generale, dall'esigenza di realizzare un più stretto allineamento tra le disposizioni della direttiva PSD2 e le norme nazionali adottate per il suo recepimento.
  Ai fini di un inquadramento normativo, ricorda che la prima direttiva sui servizi di pagamento, la direttiva 2007/64/UE (payment services directive – PSD), recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, ha definito un quadro giuridico comune finalizzato a rendere uniforme, in tutti gli Stati membri dell'Unione, la prestazione dei servizi di pagamento e, allo stesso tempo, a favorire un ampliamento dell'offerta: la direttiva, inoltre, ha indicato tempi certi e uniformi per il completamento dell'operazione di pagamento, ha inteso accrescere la trasparenza vietando forme di tariffazione implicita e, infine, ha rafforzato la tutela dell'utente inducendo una maggiore consapevolezza nel rapporto con l'intermediario, accrescendo, altresì, la responsabilità diretta del prestatore di servizi rispetto al cliente. La successiva direttiva PSD2, del 2015, ha revisionato la precedente direttiva PSD, al fine di promuovere lo sviluppo di un mercato interno dei pagamenti al dettaglio efficiente, sicuro e competitivo, rafforzando la tutela degli utenti dei servizi di pagamento, nonché sostenendo l'innovazione e aumentando il livello di sicurezza dei servizi di pagamento Pag. 202elettronici. Ricorda che ulteriore finalità della citata direttiva PSD2 è quella di impedire ai fornitori di beni e servizi di porre a carico dei consumatori costi aggiuntivi per l'utilizzo di carte di pagamento, proteggendo in modo più efficace i consumatori dalle frodi e dagli abusi. Inoltre, mentre l'ambito di applicazione della direttiva PSD era limitato ai pagamenti interni all'Unione, la PSD2 ha esteso un certo numero di obblighi (tra cui gli obblighi informativi) anche ai pagamenti da e per Paesi terzi, ove uno dei prestatori di servizi di pagamento sia sito nell'Unione europea.
  Segnala, inoltre, che il regolamento (UE) n. 2015/751, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta, stabilisce l'applicazione di massimali uniformi di commissioni interbancarie sulle transazioni di pagamento nazionali e transnazionali effettuate tramite carta in tutto il territorio dell'Unione europea.
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una descrizione puntuale e dettagliata delle disposizioni introdotte dal provvedimento, ricorda che esso è composto da cinque articoli, recanti le modificazioni alla normativa vigente necessarie a meglio allinearla alla direttiva PSD2, come da ultimo rettificata.
  In particolare, segnala l'articolo 1 dello schema che reca le modifiche al Testo unico bancario (TUB). In primo luogo, al comma 1, la lettera a) modifica l'articolo 114-quater del TUB che disciplina gli istituti di moneta elettronica, sostituendo il termine «Stato membro» con «Stato comunitario». Al riguardo, rileva che l'intervento sembra finalizzato ad allineare il testo dell'articolo alla definizione di «Stato comunitario», contenuta nelle definizioni di cui all'articolo 1; tuttavia, alla luce del fatto che il termine «Stato membro» figura più volte nel Testo unico e, comunque, pare riferibile proprio alla definizione di Stato membro della Comunità europea, la novella appare ascrivibile a un intervento di carattere parziale. Osserva che sarebbe, pertanto, opportuno procedere a un complessivo aggiornamento della terminologia utilizzata nel TUB, passando alla definizione di «Stato membro: Stato membro dell'Unione europea».
  Rileva inoltre che il comma 1, lettera b), interviene sull'articolo 114-septiesdecies del TUB, che disciplina i prestatori del servizio di informazione sui conti. Osserva che la modifica riguarda la disciplina da applicare ai soggetti che prestano tale servizio in via esclusiva, dalla quale viene espunto il riferimento all'articolo 128-bis del TUB, che riguarda i sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela: la possibilità di ricorrere a tali sistemi per controversie relative al servizio di informazione sui conti era stata prevista in mancanza del relativo riferimento nella PSD2 e, pertanto, viene eliminata con il correttivo per garantire l'allineamento della disciplina nazionale a quella europea.
  Ricorda altresì che il comma 1, lettera c), interviene sull'articolo 128 del TUB, che disciplina i controlli eseguiti dalla Banca d'Italia sul rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti presso le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e gli intermediari finanziari: la modifica, oltre a correggere un refuso, è volta a integrare alcune condotte fra quelle sanzionabili in quanto esplicitamente richiamate dalla normativa europea.
  Segnala il comma 1, lettera e), che interviene sull'articolo 144, comma 5-bis del TUB, integrando gli obblighi di informazione degli intermediari del credito fra quelli in relazione ai quali l'intermediario mandante, nel caso in cui riscontri violazioni della normativa e inosservanze di obblighi cui sono tenuti gli agenti in attività finanziaria, è tenuto ad adottare immediate misure correttive e a trasmettere la documentazione relativa alle violazioni riscontrate all'Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.
  Passando all'illustrazione dell'articolo 2, rileva che esso reca modifiche al decreto legislativo n. 11 del 2010, che ha dato Pag. 203attuazione alla direttiva PSD del 2007. Più nel dettaglio, fa presente che la lettera a) del comma 1 interviene sull'articolo 27 del citato decreto, che prevede un diritto di regresso nell'ipotesi in cui la responsabilità di un prestatore di servizi di pagamento sia attribuibile a un altro prestatore dei medesimi servizi o a un qualsiasi altro soggetto interposto nell'esecuzione dell'operazione. La modifica, che deriva dalla necessità di recepire una delle rettifiche della PSD2 pubblicate nel 2018, è finalizzata ad aggiungere tra le ipotesi di regresso anche la responsabilità in caso di prestazione dei servizi di disposizione di ordine di pagamento per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'operazione di pagamento.
  Segnala inoltre che la lettera b) del comma 1 interviene sull'articolo 34-bis del citato decreto legislativo n. 11 del 2010, che disciplina il limite alle commissioni interbancarie applicate alle operazioni di pagamento nazionali effettuate con carta di debito dai consumatori. Osserva che il comma 1 del citato articolo prevede che, fino al 9 dicembre 2020, per tali operazioni, i prestatori di servizi di pagamento possano applicare una commissione interbancaria media ponderata non superiore all'equivalente dello 0,2 per cento del valore medio annuo di tutte le operazioni nazionali effettuate tramite tali carte di debito all'interno dello stesso schema di carte di pagamento; il successivo comma 3, facendo salva la disciplina applicabile fino al 9 dicembre 2020, la quale, come accennato, utilizza come parametro per la determinazione quantitativa del limite alle commissioni il valor medio delle operazioni nazionali, prevede uno specifico valore del limite, pari a 0,05 euro per ciascuna operazione. Tale commissione interbancaria per operazione può anche essere combinata con una percentuale massima non superiore allo 0,2 per cento del valore di ciascuna operazione a condizione che la somma delle commissioni interbancarie dello schema di carte di pagamento non superi mai lo 0,2 per cento del valore totale annuo delle operazioni nazionali effettuate tramite tali carte di debito all'interno di ciascuno schema di carte di pagamento. Sottolinea che con la modifica in esame, l'ultimo capoverso del comma 3, in cui si fa riferimento alla trasmissione da parte degli schemi di carte di pagamento alla Banca d'Italia di una relazione illustrativa delle modalità con le quali viene garantito il rispetto dei criteri suindicati, viene eliminato e contestualmente inserito nello stesso articolo come comma a sé stante (3-bis), in modo da separare la definizione dell'onere di conformità dal correlato obbligo informativo: l'inadempimento di quest'ultimo (trasmissione della relazione illustrativa sul rispetto dei limiti alle commissioni interbancarie), con ulteriore modifica, recata dall'articolo 2, comma 1, lettera e) dello schema in esame, viene incluso nelle fattispecie da sanzionare ai sensi dell'articolo 34-sexies del decreto legislativo n. 11 del 2010.
  Ricorda inoltre che la lettera c) del comma 1 interviene apportando una modifica formale all'articolo 34-ter del decreto legislativo n. 11 del 2010 che stabilisce, per le operazioni di importo inferiore a euro 5, l'applicazione di una commissione interbancaria di importo ridotto.
  Segnala, infine, la lettera d) del medesimo comma 1 dell'articolo 2, che interviene sull'articolo 34-quinquies del decreto legislativo n. 11 del 2010, recante la disciplina delle sanzioni relative alla violazione degli obblighi in materia di commissioni interbancarie. La prima modifica riguarda l'aggiornamento della rubrica, volto a specificare l'ambito delle violazioni oggetto di sanzione («sanzioni in materia di commissioni interbancarie»). In secondo luogo, viene modificato il comma 1 nella parte in cui elenca le disposizioni la cui inosservanza determina l'applicazione della sanzione. In particolare, rimarca che per garantire la piena attuazione della disciplina europea vengono inclusi nell'elenco anche gli obblighi derivanti dagli articoli 3, paragrafo 1 e 4 del regolamento (UE) n. 751/2015.
  Ricorda, quindi, sinteticamente il contenuto dei restanti articoli dello schema di decreto in esame: l'articolo 3 reca correzioni formali al decreto legislativo 18 agosto Pag. 2042015, n. 135 (di attuazione all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 260/2012 sui requisiti tecnici per i bonifici); l'articolo 4 contiene una modifica, anch'essa formale, al decreto legislativo n. 218 del 2017 (di attuazione della citata direttiva PSD2); l'articolo 5 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria.
  Conclusivamente, ricorda che la VI Commissione Finanze ha già espresso il proprio parere favorevole sul provvedimento. Non ravvisando elementi ostativi con riferimento ai profili di competenza della Commissione, preannuncia un orientamento favorevole sul provvedimento.

  Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA), nel far presente di aver cercato di segnalare, nel corso dello svolgimento della relazione, che la Commissione poteva non essere in numero legale per deliberare a causa delle assenze della maggioranza, preannuncia l'intenzione di abbandonare i lavori da parte dei membri dei gruppi di opposizione.

  Sergio BATTELLI, presidente, sottolinea che per l'ordinata conduzione dei lavori è del tutto inopportuno interrompere l'esposizione del relatore di un provvedimento, essendo naturalmente possibile dare la parola ai membri della Commissione che la richiedano, anche per interventi sull'ordine dei lavori o sui lavori della Commissione, al termine dell'illustrazione della relazione.
  Constata che i membri dei gruppi di opposizione hanno abbandonato i lavori della seduta. Chiede al relatore se intenda proporre già in questa seduta una proposta di parere.

  Piero DE LUCA (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Sull'ordine dei lavori.

  Augusta MONTARULI (FDI) evidenzia che, nel momento in cui il deputato Giglio Vigna ha chiesto di poter intervenire nel corso della illustrazione della relazione, la maggioranza non aveva un numero di deputati sufficiente a garantire il numero legale per deliberare. Stigmatizza, pertanto, che al deputato che lo aveva chiesto sia stato impedito di intervenire.

  Cristina ROSSELLO (FI) stigmatizza la circostanza che non sia stata data la parola al deputato Giglio Vigna, come da lui richiesto, impedendogli in tal modo di richiedere una verifica del numero legale. È dell'avviso che sia nei poteri discrezionali della Presidenza, quando ne ravvisi l'opportunità, dare la parola a chi lo richiede anche qualora ciò possa interrompere l'illustrazione della relazione sul provvedimento.
  Ritiene, altresì, che per l'organizzazione dei suoi lavori la Commissione fissa tempi ben definiti, che comportano che l'orario di convocazione sia rispettato da parte dei suoi componenti; in tal senso, è dell'avviso che sia necessario verificare il numero dei membri della Commissione presenti in quel momento. Sottolinea, infine, che le sue osservazioni intendono semplicemente evidenziare un fatto puramente procedurale senza che ciò possa pregiudicare il clima di collaborazione che in questa prima parte della legislatura ha contraddistinto i lavori della Commissione.

  Sergio BATTELLI, presidente, nel ribadire che sarebbe stato del tutto inopportuno interrompere l'illustrazione della relazione, ricorda che per procedere alla verifica del numero legale è necessario che ne sia fatta richiesta nelle forme previste dal Regolamento, e comunque quando la Commissione stia per procedere ad una votazione, cosa che non è avvenuta.

  Francesco BERTI (M5S) si associa a quanto dichiarato dal Presidente.

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  Piero DE LUCA (PD) ritiene che l'azione dell'opposizione sia pretestuosa in quanto la richiesta di intervento del deputato Giglio Vigna è stata formulata mentre era in corso la fase dell'illustrazione della relazione, in un momento peraltro in cui non era stata ancora manifestata l'intenzione di formulare una proposta di parere. Precisa, inoltre, che successivamente ha ritenuto opportuno formulare una proposta di parere tenuto conto dei contenuti del provvedimento. Stigmatizza quindi il comportamento dei deputati dell'opposizione in questa circostanza.

  Cristina ROSSELLO (FI) osserva che il deputato Giglio Vigna non è riuscito ad avanzare la richiesta di verifica del numero legale proprio in quanto gli è stata negata la parola. Ribadisce, peraltro, la sua intenzione di evidenziare un mero fatto procedurale, senza voler pregiudicare il clima collaborativo tra i membri della Commissione. Nel ribadire che spetta alla sensibilità della Presidenza valutare le diverse situazioni, reputa inopportuno forzare le situazioni.

  Filippo SCERRA (M5S) fa presente che nel corso della legislatura non è mai stata avanzata richiesta di verifica del numero legale. Crede che questo sia un dato di fatto su cui possano essere d'accordo tutti i deputati della Commissione. Invita dunque i membri della Commissione a proseguire i lavori.

  Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA) ritiene che l'opposizione abbia tenuto un comportamento corretto. Chiede quindi che la seduta sia sospesa rimarcando che la richiesta formale di verifica del numero legale non è stata formalizzata in ragione della dinamica in cui si sono svolti gli eventi.

  Sergio BATTELLI, presidente, ritiene che non vi siano le condizioni per giustificare una sospensione della seduta e ricorda nuovamente che non solo la richiesta di verificare il numero legale non è stata avanzata, ma che, a fronte della richiesta di intervento da parte del deputato Giglio Vigna, avvenuta nel corso dello svolgimento della relazione, la Presidenza aveva palesato la disponibilità di concedere la parola al termine dell'intervento del relatore.

  Matteo COLANINNO (IV) ricorda come il clima in Commissione, in termini di collaborazione e rispetto reciproco, sia stato sempre eccellente. Rileva che quanto accaduto nella seduta odierna si è verificato mentre il relatore illustrava i contenuti del provvedimento e rammenta che è prassi che siano consentiti interventi sull'ordine dei lavori soltanto dopo la conclusione degli interventi in corso senza interruzioni.

  La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 12 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 14.35.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 novembre 2016.
C. 2091 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Antonella PAPIRO (M5S), relatrice, illustrando il provvedimento in esame segnala che il Protocollo costituisce lo strumento giuridico per l'adesione dell'Ecuador all'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra (cosiddetto «accordo multipartito»).Pag. 206
  Ricorda che a seguito del ritiro della Bolivia dai negoziati per un accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità andina, il 19 gennaio 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione europea a negoziare un accordo commerciale con i Paesi della Comunità andina (Bolivia, Colombia, Ecuador e Perù) che condividevano l'obiettivo generale di un accordo equilibrato, ambizioso, globale e compatibile con le regole dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Nel gennaio 2009 sono stati quindi aperti i negoziati per un Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Colombia, l'Ecuador e il Perù, dall'altro (Accordo multipartito). Tuttavia, dopo quattro round negoziali, l'Ecuador ha deciso di ritirarsi, chiedendo la previa soluzione del contenzioso pendente in sede di OMC sull'accesso delle banane al mercato dell'Unione europea, nonché la conclusione di un memorandum d'intesa in materia di sviluppo.
  Ricorda altresì che il 26 giugno 2012 l'Unione europea ha firmato un accordo commerciale con la Colombia e il Perù che si applica in via provvisoria dal 1o marzo 2013 per il Perù e dal 1o agosto 2013 per la Colombia e che l'Italia ha depositato lo strumento di ratifica il 5 ottobre 2015 in virtù dell'autorizzazione alla ratifica concessa con la legge 24 luglio 2015, n. 120.
  Osserva che il predetto Accordo è stato il primo accordo commerciale concluso dall'Unione europea dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Si tratta di un Accordo ambizioso che rappresenta, a tutt'oggi, uno strumento importante per la crescita e lo sviluppo dell'integrazione regionale oltre che per il rafforzamento delle relazioni politico-economiche biregionali. L'Accordo multipartito con la Colombia e il Perù costituisce un pilastro della strategia dell'Unione europea, per rafforzare i legami politici, economici e culturali con l'America Latina ed è un fondamentale strumento di promozione dei princìpi democratici, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani (che costituisce una clausola essenziale dell'Accordo). Rileva, inoltre, che esso rappresenta un'importante tappa di avanzamento delle relazioni esterne dell'Unione europea sul piano commerciale e degli investimenti, in quanto prevede una progressiva e reciproca liberalizzazione degli scambi grazie all'eliminazione dei dazi su tutti i prodotti industriali e della pesca e un miglioramento dell'accesso al mercato dei prodotti agricoli, nonché che l'Accordo costituisce, altresì, un solido quadro giuridico per settori importanti come quelli degli appalti pubblici, dei servizi e degli investimenti, facilita la riduzione delle barriere tecniche e stabilisce una disciplina comune in materia di diritti di proprietà intellettuale, trasparenza e concorrenza.
  Segnala che l'articolo 329 dell'Accordo stabilisce le disposizioni in base alle quali altri Paesi membri della Comunità andina possono diventare parti dell'Accordo commerciale e che, quindi, a seguito della richiesta presentata dall'Ecuador di riavviare i negoziati con l'Unione europea per diventare Parte dell'Accordo commerciale, nel 2014 sono ripresi i negoziati tra Bruxelles e Quito, che si sono conclusi nel luglio 2014 con la sigla del Protocollo di adesione.
  Evidenzia che l'Accordo commerciale tra l'Unione europea, la Colombia, l'Ecuador e il Perù è in applicazione provvisoria dal 1o gennaio 2017, con esclusione degli articoli 2 (Disarmo e non proliferazione delle armi di distruzione di massa), 202, paragrafo 1 (Rispetto delle parti di diritti e gli obblighi che derivano dalla Convenzione di Parigi e dell'accordo TRIPS – relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio), 291 (Procedimenti amministrativi) e 292 (Riesame e impugnazione), come previsto dall'articolo 330, paragrafo 3, dell'Accordo stesso, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione.
  Fa presente che secondo la valutazione dell'impatto economico condotta dalla Commissione europea, grazie al Protocollo si prevede un aumento delle esportazioni verso l'Ecuador di oltre il 40 per cento, un risparmio di dazi per gli esportatori europei nella misura di almeno 106 milioni di euro all'anno e nuove possibilità di Pag. 207accesso al mercato per quanto riguarda automobili e macchinari. Sottolinea, inoltre, che è stata infine segnalata la rilevanza dell'Accordo per l'industria italiana del tonno in scatola e delle conserve ittiche.
  Rileva che il Protocollo, che si compone di 29 articoli, suddivisi in 11 sezioni (e XX allegati), ha natura mista in quanto, pur rientrando la politica commerciale comune tra le materie di competenza esclusiva dell'Unione europea (articolo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea – TFUE), alcune sue limitate disposizioni rientrano nella competenza concorrente (articolo 4 del TFUE) dell'Unione europea e degli Stati membri.
  Ricorda, peraltro, che il Protocollo, rappresentando un'intesa di predominante natura commerciale che si basa sui princìpi normativi europei vigenti, non richiede modifiche o integrazioni dell'ordinamento nazionale e, di conseguenza, non ha alcun impatto sull'ordinamento interno né oneri per la finanza pubblica.
  Per quanto riguarda il disegno di legge di ratifica, ricorda che esso si compone, come di consueto, di quattro articoli: gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo; l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge.
  Conclusivamente, nell'auspicare una rapida approvazione del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Protocollo, che s'inserisce pienamente nella politica commerciale dell'Unione europea intesa a definire una disciplina condivisa – in questo caso con alcuni importanti Stati latino-americani – in tema di appalti pubblici, servizi ed investimenti, rileva che, per quanto di competenza della Commissione, non sussistono profili ostativi al suo ulteriore corso e segnala che in Commissione esteri si è convenuto di rinunciare alla presentazione di proposte emendative. Per tali ragione, in assenza di obiezioni da parte dei membri della Commissione, propone di esprimere già in questa seduta un parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005.
C. 2165, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Marina BERLINGHIERI (PD), relatrice, avverte che la Commissione è oggi convocata per esprimere il parere alla Commissione Affari esteri sulla proposta di legge C. 2165, approvata dal Senato, recante la ratifica e l'esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005, cui, in Commissione di merito, è stata abbinata la proposta di legge C. 476 Ascani.
  Ricorda, preliminarmente, che la predetta Convenzione quadro, entrata in vigore nel 2011 e già ratificata da diciotto Stati membri del Consiglio d'Europa, promuove un originale approccio alla conoscenza ed all'uso dell'eredità culturale, collocandoli nel complesso dei diritti umani ed in particolare nell'ambito del diritto dell'individuo a prendere liberamente parte alla vita culturale della comunità e a godere delle arti, come previsto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 e dal Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966.
  Osserva che la Convenzione, sottoscritta dall'Italia il 27 febbraio 2013, intende valorizzare una comprensione più ampia del patrimonio culturale e del suo rapporto con le comunità che lo hanno prodotto ed ospitato e contribuire alla costruzione di società pacifiche e democratiche. Definisce gli obiettivi generali e suggerisce possibilità di intervento da parte degli Stati firmatari, in particolare Pag. 208in ordine alla promozione di un processo partecipativo di valorizzazione del patrimonio culturale integrando, altresì, gli strumenti internazionali esistenti in materia. La Convenzione non impone specifichi obblighi di azione per i Paesi firmatari, lasciando ad essi la libertà di valutare i mezzi più convenienti per l'attuazione delle misure in essa previste.
  Passando all'illustrazione del testo, ricorda che esso si articola in un preambolo e 23 articoli, suddivisi in cinque Parti. La Parte I richiama gli ideali e i principi posti a fondamento del Consiglio d'Europa e rimarca il valore e il potenziale del patrimonio culturale come risorsa per lo sviluppo durevole e per la qualità della vita. Definisce quindi i propri obiettivi, individuando un «diritto al patrimonio culturale», cioè in sostanza riconoscendo la responsabilità individuale e collettiva nei confronti del patrimonio culturale e sottolineando l'importanza della conservazione di questo patrimonio ed il suo ruolo nella costruzione di una società pacifica e democratica (articolo 1). Il «patrimonio culturale» è definito come l'insieme delle risorse ereditate dal passato, riflesso di valori e delle credenze, e la «comunità patrimoniale» quale l'insieme di persone che attribuiscono valore a quel patrimonio (articolo 2). La Convenzione definisce quindi i diritti e le responsabilità concernenti il patrimonio culturale e fissa l'impegno per le Parti firmatarie a riconoscere il suo interesse pubblico, a valorizzarlo, a predisporre disposizioni legislative conseguenti e a favorire la partecipazione alle attività ad esso correlate (articoli 4 e 5).
  Fa presente che la Parte II della Convenzione (articoli 7-10) è dedicata al contributo del patrimonio culturale allo sviluppo dell'essere umano e della società, ed esplicita l'impegno delle Parti ad utilizzare tutte le caratteristiche del patrimonio culturale per contribuire ai processi di sviluppo economico, politico e sociale, per rafforzare la coesione sociale e per promuovere obiettivi di qualità nelle modificazioni dell'ambiente (articoli 8-10).
  Rileva che la Parte III (articoli 11-14) è dedicata al tema della responsabilità condivisa nei confronti del patrimonio culturale e alla partecipazione del pubblico, e prescrive l'impegno delle Parti a promuovere un'organizzazione congiunta delle responsabilità da parte delle istituzioni pubbliche e ad incoraggiare l'accesso al patrimonio culturale, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie digitali. Il testo traccia inoltre uno stretto raccordo fra il patrimonio culturale e gli strumenti della conoscenza e della formazione (articolo 13).
  Ricorda che la Parte IV (articoli 15-17) è dedicata ai meccanismi di controllo e di cooperazione in relazione al patrimonio culturale, impegnando le Parti a sviluppare un esercizio di monitoraggio in tema di legislazione e di politiche, attribuendo questo compito a un apposito Comitato, nominato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa mentre, infine, la Parte V (articoli 18-23) definisce le modalità per la firma, per l'adesione, per l'applicazione territoriale, per la denuncia e per l'emendabilità del testo convenzionale.
  Per quanto attiene ai contenuti della proposta di legge in esame, evidenzia che essa, già approvata dall'altro ramo del Parlamento, ripropone i contenuti di un disegno di legge presentato nella precedente legislatura, di cui la Commissione affari esteri del Senato concluse positivamente l'esame; si compone di cinque articoli che riguardano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), l'ordine di esecuzione (articolo 2), le misure attuative della Convenzione (articolo 3), la copertura finanziaria (articolo 4) e l'entrata in vigore (articolo 5).
  In particolare, segnala che l'articolo 3 autorizza la spesa annua di un milione di euro per l'attuazione delle finalità previste dalla Convenzione; inoltre, al fine di favorire la correlazione tra il patrimonio culturale, il settore dell'istruzione e quello della formazione, prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (ricordando, peraltro, che da gennaio 2020 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è stato Pag. 209scorporato dando vita al Ministero dell'istruzione e al Ministero dell'università e della ricerca) – di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale – siano stabilite le modalità di attuazione della Convenzione, prevedendo in particolare un programma triennale di iniziative dirette al perseguimento delle linee di intervento previste dalla Convenzione, tale che assicuri su base pluriennale il perseguimento di tutti gli obiettivi previsti dalla Convenzione. Dall'applicazione della Convenzione, da realizzare anche mediante la salvaguardia delle figure professionali coinvolte nel settore, non possono derivare limitazioni rispetto ai livelli di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale garantiti dalla Costituzione e dalla vigente legislazione in materia: ricorda che tale disposizione, recata dal comma 2 dell'articolo 3, recepisce espressamente le condizioni poste dalla I Commissione Affari costituzionali del Senato.
  Rammenta, come precedentemente accennato, che alla proposta di legge C. 2165, approvata dal Senato, è stata abbinata in Commissione affari esteri la proposta di legge C. 476 Ascani, che sostanzialmente reca l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione e l'ordine di esecuzione della stessa.
  Ritiene che la Convenzione di Faro abbia comunque già svolto una funzione storica nel favorire le azioni di tutela dell'eredità culturale in Paesi con una legislazione meno aggiornata di quella italiana; tenuto conto che il nostro Paese può vantare una consolidata tradizione normativa in materia, si dice dell'avviso che la Convenzione possa rappresentare, peraltro, l'occasione per cercare nuove forme di coinvolgimento dei cittadini in una gestione sostenibile del patrimonio culturale italiano.
  Fa presente che la Commissione affari esteri, dopo avere svolto attività conoscitiva attraverso un apposito ciclo di audizioni, in data 5 febbraio 2020 ha deliberato di adottare la proposta di legge C. 2165, approvata in un testo unificato dal Senato, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente e convenuto di rinunciare alla presentazione di proposte emendative.
  Conclusivamente, rilevando che, per quanto di competenza della Commissione, non sussistono profili ostativi, auspica una rapida approvazione definitiva del provvedimento che valuta assai positivo sia per la promozione di un maggiore protagonismo della cittadinanza nel campo della tutela del patrimonio culturale, sia per il riconoscimento del diritto, individuale e collettivo, «a trarre beneficio dal patrimonio culturale e a contribuire al suo arricchimento». Per tali ragioni, in assenza di obiezioni da parte dei membri della Commissione, propone di esprimere già in questa seduta un parere favorevole.

  Dimitri COIN (LEGA) chiede che l'istruttoria sul provvedimento in titolo possa essere arricchita con un ciclo di audizioni.

  Marina BERLINGHIERI (PD), relatrice, ricorda che la VII Commissione ha svolto audizioni concernenti il provvedimento in esame. Per tale ragione, non reputa opportuno procedere allo svolgimento di ulteriore attività conoscitiva.

  Sergio BATTELLI, presidente, nell'associarsi alle considerazioni testé svolte, chiede comunque alla relatrice se ritenga possibile un rinvio del seguito dell'esame del provvedimento al fine di acquisire maggiori approfondimenti.

  Marina BERLINGHIERI (PD), relatrice, ritiene che possa esservi il tempo per ulteriori limitati approfondimenti, dando spazio a eventuali contributi da parte dei gruppi di opposizione.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Libreville il 28 giugno 1999.
C. 2333.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Matteo COLANINNO (IV), relatore, avverte che la Commissione è oggi convocata per esprimere il parere alla III Commissione Affari esteri sul disegno di legge recante la Ratifica della Convenzione tra la Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali.
  Ricorda, preliminarmente, che il Gabon, ex colonia francese, indipendente dal 1960, è uno Stato dell'Africa centrale di circa 2 milioni di abitanti, affacciato sul golfo di Guinea ed incastonato fra Guinea Equatoriale, Camerun e Congo. Repubblica semipresidenziale, può vantare abbondanti risorse naturali e considerevoli investimenti stranieri tali da farne in potenza uno dei Paesi più ricchi dell'intero continente africano. Con riferimento alle relazioni con l'Italia, osserva che il Gabon può svolgere un ruolo positivo per l'internazionalizzazione delle imprese italiane sia sul piano commerciale, sia sul piano dello sviluppo degli investimenti italiani all'estero, in quanto può offrire ottime occasioni sia per gli investimenti diretti nel settore delle materie prime, sia per la delocalizzazione di attività produttive, sfruttando per esempio le agevolazioni offerte dal Governo gabonese alle imprese che si installino nelle zone franche locali (area di Nkok).
  Osserva, altresì, che la Convenzione in esame risponde all'esigenza di disciplinare in maniera più efficiente ed equilibrata gli aspetti fiscali delle relazioni economiche fra i due Paesi, al fine di eliminare il fenomeno della doppia imposizione, di prevenire le evasioni fiscali e di porre gli investitori italiani in una posizione privilegiata rispetto agli operatori economici di altre nazionalità.
  Per quanto concerne il suo contenuto, fa presente che essa si compone di trenta articoli, suddivisi in VI Capitoli, e di un Protocollo; richiama il modello di convenzione fiscale dell'OCSE e trova applicazione nei riguardi delle persone fisiche e giuridiche residenti negli Stati contraenti (articolo 1), limitatamente all'imposizione sui redditi (articolo 2), e – per la parte italiana – all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), all'imposta sul reddito delle società (IRES) e all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
  Rileva che la Convenzione definisce il concetto di residenza (articolo 4), di stabile organizzazione (articolo 5) e di utili di impresa (articolo 7), accogliendo il principio generale in base a cui gli utili di impresa sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa stessa, ad eccezione dei redditi prodotti per il tramite di una organizzazione stabile. Il testo disciplina, quindi, le modalità di tassazione dei redditi immobiliari (articolo 6) e degli utili derivanti da navigazione marittima e aerea (articolo 8).
  Con riferimento alle imposizioni sui dividendi (articolo 10), sugli interessi (articolo 11) e sulle royalties (articolo 12), segnala che la Convenzione stabilisce un criterio impositivo concorrente fra lo Stato di residenza e quello della fonte, fissando un'aliquota massima di prelievo da parte di quest'ultimo al 15 per cento per i dividendi e al 10 per cento per gli interessi e i canoni, ponendo quindi condizioni – come evidenzia la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento – che appaiono del tutto favorevoli agli operatori italiani che investano nel Paese africano.
  Al riguardo, segnala altresì il punto 4 del Protocollo annesso al testo base che include il riferimento alla clausola della nazione più favorita, in base alla quale ove il Gabon accordasse ad un altro Stato dell'OCSE aliquote più favorevoli rispetto a quelle previste dall'accordo in titolo, le Pag. 211ritenute alla fonte per i casi disciplinati dall'intesa verrebbero automaticamente allineate a quelle più vantaggiose.
  Ricorda poi che l'articolo 13 della Convenzione stabilisce l'imposizione esclusiva nello Stato di residenza, ad eccezione degli utili di capitale derivanti dall'alienazione di beni immobili o di beni immobili relativi ad organizzazioni stabili per i quali è prevista una potestà impositiva concorrente dei due Stati; i successivi articoli disciplinano il trattamento fiscale sui redditi derivanti da professioni indipendenti (articolo 14), da lavoro subordinato (articolo 15), da gettoni di presenza (articolo 16) e da attività di artisti e sportivi (articolo 17).
  In materia di pensioni, rileva che la Convenzione (articolo 18) prevede la tassazione soltanto nello Stato di residenza, salvo che per i pagamenti erogati all'atto della cessazione del rapporto di lavoro di una persona fisica, mentre per le remunerazioni derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche stabilisce di regola la tassazione nello Stato della fonte (articolo 19). Per i redditi di professori ed insegnanti temporaneamente soggiornanti in uno dei due Stati contraenti, l'articolo 20 dispone un'esenzione temporanea nel Paese presso cui essi svolgano attività di ricerca o insegnamento e ciò al fine di facilitare gli scambi culturali; per gli studenti (articolo 21) viene prevista un'esenzione a condizione che i redditi provengano da fonti situate al di fuori dello Stato presso il quale viene svolta l'attività di studio o apprendistato, in conformità di quanto previsto dal modello OCSE e, per quanto riguarda il trattamento dei redditi diversi (articolo 22), è prevista la tassazione esclusiva nello Stato di residenza.
  Per quanto attiene ai meccanismi intesi ad evitare le doppie imposizioni, evidenzia che la Convenzione prevede (articolo 23), per entrambe le Parti, il ricorso al metodo di imputazione ordinaria. I successivi articoli dispongono quindi un principio di non discriminazione (articolo 24), una procedura amichevole per la risoluzione di eventuali casi di imposizione non conformi alla Convenzione (articolo 25), lo scambio di informazioni fra le autorità per l'applicazione dell'intesa bilaterale (articolo 26), l'intangibilità dei privilegi fiscali previsti per agenti diplomatici e funzionari consolari (articolo 27) e una procedura di rimborso per i casi garantiti di ritenute ridotte (articolo 28).
  Ricorda, infine, che gli articoli 29 e 30 disciplinano l'entrata in vigore e le modalità di denuncia della Convenzione, mentre il Protocollo contiene alcune precisazioni relative a sue specifiche disposizioni.
  Per quanto riguarda il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, che non produce effetti per l'erario italiano, fa presente che esso è composto di 3 articoli: gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo; l'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore della legge. Segnala, in ultimo, che il provvedimento è stato approvato all'unanimità dal Senato l'8 gennaio scorso.
  Conclusivamente, nell'auspicare una rapida conclusione dell’iter di approvazione del disegno di legge, attesa l'importanza per il nostro Paese della Convenzione in oggetto, rileva che, per quanto di competenza della Commissione, non sussistono profili ostativi e segnala che in Commissione esteri si è convenuto di rinunciare alla presentazione di proposte emendative. Per tale ragione, in assenza di obiezioni da parte dei membri della Commissione, propone di esprimere già in questa seduta un parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

  La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 12 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 14.40.

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Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/159 attuativa dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (COGECA), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche).
Atto n. 154.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Sergio BATTELLI, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade l'11 marzo prossimo.

  Francesca GALIZIA (M5S), relatrice, avverte che la Commissione è chiamata ad esprimersi, ai fini del parere da rendere al Governo, sullo schema di decreto legislativo recante il recepimento della direttiva (UE) 2017/159, che attua a livello unionale l'accordo europeo tra le parti sociali concernente l'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (COGECA), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche), in base alla delega conferita dall'articolo 26 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea del 2018).
  Ricorda, preliminarmente, che il recepimento della direttiva era previsto dovesse avvenire entro il 15 novembre 2019 e che in data 23 gennaio 2020 il Segretario generale della Commissione europea ha avviato alcune nuove procedure di infrazione per mancato recepimento di direttive europee, tra le quali, con la lettera di costituzione in mora, la n. 2020/0066 per mancato recepimento proprio della direttiva (UE) 2017/159 in oggetto.
  Rammenta che la direttiva attua a livello di Unione l'accordo europeo tra le parti sociali concernente l'attuazione della Convenzione C-188 del 2007 dell'OIL, ai fini del miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi e dei pescherecci adibiti alla pesca. In particolare, segnala che l'accordo europeo interviene sui seguenti aspetti: il lavoro a bordo e le condizioni di servizio; l'alloggio; l'alimentazione; la sicurezza sul lavoro; la tutela della salute e le cure mediche. Come precisa l'articolo 2 della direttiva, l'accordo stabilisce livelli di tutela minimi, essendo fatta salva la facoltà degli Stati membri di «mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli ai lavoratori».
  Ricorda, inoltre, che la Convenzione oggetto di attuazione è entrata in vigore il 16 novembre 2017, avendo raggiunto il prescritto numero di ratifiche. Per la ratifica della Convenzione da parte italiana, disegni di legge di iniziativa parlamentare sono stati presentati alla Camera dei deputati nella XVII Legislatura e nella XVIII (A.C. 941); di quest'ultimo, di iniziativa della deputata Quartapelle Procopio, non è ancora iniziato l'esame.
  Fa presente che la figura dell’«Accordo europeo tra le parti sociali» è contemplata nell'articolo 155 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che stabilisce che «il dialogo fra le parti sociali a livello dell'Unione può condurre, se queste lo desiderano, a relazioni contrattuali, ivi compresi accordi» e prevede che tali accordi, qualora concernano, tra gli altri settori, il miglioramento dell'ambiente di lavoro, la protezione per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in generale le condizioni di lavoro, possono essere attuati, su richiesta congiunta delle parti firmatarie, in base ad una decisione del Consiglio su proposta della Commissione europea. In particolar modo, il 21 maggio 2012, Cogeca, Federazione europea dei lavoratori dei trasporti ed Europêche hanno concluso un accordo finalizzato alla creazione di condizioni di parità per il Pag. 213settore della pesca marittima attraverso l'attuazione della citata Convenzione C-188 dell'OIL e il 10 maggio dell'anno successivo hanno chiesto alla Commissione europea di attuarlo con la descritta procedura: l'attuazione dell'accordo è quindi avvenuta con la citata direttiva 2017/159.
  Sottolinea che l'articolo 26 della legge di delegazione europea n. 117 del 2019 ha delegato il Governo all'attuazione della suddetta direttiva, ponendo, oltre i principi e i criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, della medesima legge di delegazione europea, i seguenti principi e criteri direttivi specifici: assicurare che le norme introdotte garantiscano condizioni di lavoro e standard di salute e sicurezza adeguati; promuovere, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea, azioni volte al raggiungimento della parità salariale tra uomo e donna, contrastando ogni forma di discriminazione.
  Evidenzia che la relazione illustrativa segnala l'attuale conformità dell'ordinamento nazionale alle prescrizioni della Convenzione OIL e alla direttiva e la sua idoneità a garantire condizioni di lavoro e standard di salute e sicurezza adeguati per i lavoratori nel settore della pesca, nonché ad assicurare la parità salariale tra uomo e donna e a contrastare ogni forma di discriminazione. La medesima relazione illustrativa afferma che in base alla ricognizione delle norme già vigenti non sono necessarie ulteriori disposizioni di recepimento se non con riguardo alla designazione dell'Autorità competente di cui all'articolo 1, lettera c), dell'accordo sull'attuazione della Convenzione.
  Per tale motivo, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame è composto di due soli articoli. L'articolo 1 individua la predetta Autorità competente in una pluralità di amministrazioni: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero della salute e Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Le attività che i ministeri citati sono chiamati a svolgere in qualità di Autorità competente sono riconducibili ai compiti istituzionali già loro attribuiti e destinate pertanto ad essere svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'articolo 2, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Conclusivamente, ricordando che per la mancata attuazione della direttiva (UE) 2017/159 l'Italia è sottoposta a procedura di infrazione da parte della Commissione europea, preannuncia un orientamento favorevole sul provvedimento, dichiarandosi disponibile a deliberare in tal senso già nell'odierna seduta.
  Nessuno chiedendo di intervenire, formula, quindi, una proposta di parere favorevole sul provvedimento (vedi allegato 1).

  Alex BAZZARO (LEGA) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice in ragione del fatto che ogni azione volta a tutelare i pescatori, peraltro esclusi dalla specifica tutela per lavoro usurante, è del tutto condivisibile. Raccomanda tuttavia che eventuali oneri conseguenti non ricadano sugli armatori, giacché moltissimi tra questi sono gli stessi pescatori.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (vedi allegato 1).

  La seduta termina alle 14.50.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 12 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 14.50.

Proposta di regolamento che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'anno 2021.
COM(2019)581 final.

(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

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  La Commissione prosegue l'esame dell'atto dell'Unione europea in titolo, rinviato nella seduta del 26 novembre 2019.

  Sergio BATTELLI, presidente, ricorda che l'esame è iniziato lo scorso 26 novembre in maniera congiunta con l'altro atto dell'Unione europea in materia di PAC, la «Proposta di regolamento in materia di disciplina finanziaria a decorrere dall'esercizio finanziario 2021 e di flessibilità tra i pilastri per l'anno civile 2020, relativamente alla politica agricola comune» (COM(2019)580).
  Ricorda altresì che su entrambi gli atti è stato successivamente svolto un breve ciclo di audizioni informali insieme alla Commissione agricoltura, la Commissione esprimendo poi il parere solo relativamente al primo dei due atti, in ragione della sua urgenza.
  Avverte quindi che oggi prosegue l'esame del secondo dei due atti, al fine di esprimere un parere che sarà allegato al documento conclusivo che la Commissione di merito si accinge a votare e che sarà trasmesso alle Istituzioni europee.

  Francesca GALIZIA (M5S), relatrice, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 2).

  Guido Germano PETTARIN (FI) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo. Esprime apprezzamento per il contenuto delle osservazioni contenute nella proposta di parere, anche se presumibilmente ottimistiche tenuto conto di quanto sta accadendo.

  Marco MAGGIONI (LEGA) dichiara che il suo gruppo si asterrà sulla proposta di parere testé formulata. Desta preoccupazione il mancato raggiungimento di un accordo sul Quadro finanziario pluriennale (QFP) a causa dei divergenti interessi.
  A suo avviso, sarebbe stato opportuno formulare una proposta di parere più incisiva trasformando le osservazioni ivi contenute in condizioni. È, inoltre, dell'avviso che le misure previste dal Green Deal europeo nel settore dell'agricoltura necessitano di adeguate risorse finanziarie.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni della relatrice (vedi allegato 2).

  La seduta termina alle 15.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 318 del 4 febbraio 2020, a pagina 100, prima colonna, quarta riga, le parole: «La seduta comincia alle 15.45» sono sostituite dalle seguenti «La seduta comincia alle 14.45».

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