CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 febbraio 2020
323.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 71

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 12 febbraio 2020. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 9.25.

Sui lavori della Commissione.

  Carla RUOCCO, presidente, informa i colleghi di essere stata, come è noto, chiamata a ricoprire il ruolo di Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario, Pag. 72incarico del quale si ritiene onorata e che si appresta a svolgere con dedizione e impegno. Preannuncia pertanto che presenterà a breve le proprie dimissioni dalla carica di Presidente della Commissione Finanze.
  Intende altresì esprimere il proprio orgoglio per aver ricoperto il ruolo di Presidente della VI Commissione permanente, ruolo che si augura di aver svolto con correttezza e profitto e che ha rappresentato per lei una esperienza di fondamentale importanza, alla quale si è dedicata con il massimo impegno.
  Sente infine il dovere di ringraziare tutti i colleghi membri della Commissione, a prescindere dall'appartenenza politica, per aver contribuito ad instaurare un clima di proficua collaborazione e di rispetto reciproco, che ha consentito in questi anni di raggiungere risultati importanti, al servizio del Paese.

  Paolo GIULIODORI (M5S) intende ringraziare la Presidente Ruocco per aver svolto in questi anni il suo ruolo con imparzialità, correttezza e dedizione.

  Massimo UNGARO (IV) si associa, a nome del gruppo di Italia Viva, alle espressioni di stima del collega Giuliodori e ringrazia la Presidente Ruocco per il proficuo lavoro svolto, porgendole i migliori auguri per il nuovo incarico.

  Nicola GRIMALDI (M5S) esprime anch'egli, a nome del gruppo del MoVimento 5 Stelle, apprezzamento per il lavoro svolto dalla Presidente Ruocco, avendo ella contribuito in maniera determinante a creare un clima sereno e collaborativo all'interno della Commissione, indipendentemente dall'avvicendarsi di due diverse maggioranze di Governo. Le rivolge quindi i migliori auguri per il nuovo incarico che si appresta a ricoprire.

  Giulio CENTEMERO (LEGA) rivolge i ringraziamenti del gruppo della Lega alla Presidente Ruocco, di cui certamente la Commissione sentirà la mancanza.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si associa, anche a nome del Governo, alle espressioni di stima espresse nei riguardi della Presidente Ruocco, cui rivolge i migliori auguri di buon lavoro per il proprio prestigioso incarico.

  Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) manifesta il proprio sentito ringraziamento alla Presidente Ruocco per aver consentito a tutti i gruppi di lavorare in modo proficuo e di confrontarsi con spirito costruttivo, come è accaduto, ad esempio, in occasione dell'esame della proposta di legge per la semplificazione fiscale. In quella, così come in altre occasioni, si è privilegiato un modello di lavoro attento al merito delle questioni più che alle logiche degli schieramenti politici, avendo sempre come fine l'interesse dei cittadini e del Paese. Si tratta di un metodo che, ne è certo, la Presidente non potrà che riprodurre presso la Commissione d'inchiesta sul sistema creditizio e che auspica possa caratterizzare anche la nuova Presidenza della Commissione Finanze.

  Marco OSNATO (FDI) rivolge alla Presidente le proprie congratulazioni per il prestigioso incarico ricevuto, assai rilevante in ragione delle delicatissime questioni affrontate, che incidono direttamente sulla vita dei cittadini italiani. La Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario avrà infatti il compito assai impegnativo di fare luce sui fatti accaduti, al fine di evitare che possano ripetersi.
  Intende quindi esprimere a nome del suo gruppo particolare apprezzamento per il lavoro svolto dalla Presidente Ruocco, la cui guida ha consentito, malgrado le naturali contrapposizioni politiche, di pervenire a punti di mediazione e soluzioni condivise anche in momenti di particolare delicatezza e complessità. Auspica che un tale metodo di lavoro possa caratterizzare anche i futuri lavori della Commissione Finanze.

  Carla RUOCCO, presidente, ringrazia tutti i colleghi per le espressioni di stima Pag. 73a lei rivolte e auspica, in ogni caso, di continuare a far parte della Commissione Finanze; ciò le darà modo, tra l'altro, di tenere aggiornati i membri della Commissione sull'attività svolta dalla Commissione d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario, nell'ottica della massima sinergia e collaborazione tra organi parlamentari.

Modifiche all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione delle spese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale dei conducenti e dei passeggeri di motocicli e ciclomotori.
C. 2293 Angiola.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 febbraio scorso.

  Nicola GRIMALDI (M5S), relatore, riterrebbe opportuno, ove i colleghi concordino, rinviare l'esame del provvedimento ad altra seduta. Ciò al fine di definire, in una prossima seduta dell'Ufficio di Presidenza della Commissione, l'elenco dei soggetti da invitare in audizione.

  Carla RUOCCO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.35.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 12 febbraio 2020. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 9.35.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, con Allegati.
C. 2091 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Nicola GRIMALDI (M5S), relatore, rammenta che la VI Commissione Finanze è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2091 recante ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, con Allegati, sottoscritto a Bruxelles l'11 novembre 2016.
  Ricorda che nel 2009 sono stati avviati i negoziati per un Accordo commerciale tra l'UE e i suoi Stati membri, da un lato, e la Colombia, l'Ecuador e il Perù, dall'altro (cd. «Accordo multipartito»).
  L'Ecuador – a causa di un contenzioso pendente in sede di Organizzazione mondiale del Commercio – ha in seguito deciso di ritirarsi dai negoziati, che sono quindi proseguiti soltanto con il Perù e la Colombia e si sono conclusi nel 2012 con la firma di un Accordo commerciale che istituisce un importante quadro giuridico per la liberalizzazione degli scambi di merci, servizi e capitali tra le Parti, prevedendo una progressiva eliminazione dei dazi su tutti i prodotti industriali e della pesca e un miglioramento dell'accesso al mercato dei prodotti agricoli.
  L'Accordo rappresenta, inoltre, un solido quadro giuridico per settori importanti come quelli degli appalti pubblici e degli investimenti, facilita la riduzione delle barriere tecniche e stabilisce una disciplina comune in materia di diritti di proprietà intellettuale, trasparenza e concorrenza. Il rispetto dei princìpi democratici, dello Stato di diritto e dei diritti umani forma parte essenziale dell'Accordo.
  A seguito della richiesta presentata dall'Ecuador di riavviare i negoziati con l'UE Pag. 74per diventare Parte dell'Accordo, nel 2014 sono riprese le trattative tra le Parti, che si sono concluse l'11 novembre 2016 con la firma del Protocollo di adesione dell'Ecuador all'Accordo. Tale adesione rafforza il quadro giuridico delle relazioni commerciali dell'UE con questo Paese e facilita gli scambi commerciali e gli investimenti reciproci, integrando inoltre l'Ecuador nel regime di norme e istituzioni congiunte istituito dall'Accordo.
  Il Protocollo di adesione si compone di 29 articoli e XX Allegati, per l'approfondimento dei quali si rinvia al relativo dossier predisposto dal Servizio Studi.
  L'interesse della Commissione Finanze nei confronti del contenuto del provvedimento è alquanto ridotto e si limita alle disposizioni recate dall'articolo 26, che riguardano, tra l'altro, il mantenimento in vigore delle misure di applicazione della tassa sulle bevande alcoliche per due anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo.
  Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, esso si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 4 stabilisce che la legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole sul disegno di legge.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo.
C. 2333 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Nicola GRIMALDI (M5S), relatore, ricorda che la VI Commissione Finanze è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2333, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali.
  La Convenzione, sottoscritta a Libreville il 28 giugno 1999, intende disciplinare gli aspetti fiscali delle relazioni economiche fra i due Paesi, al fine di eliminare il fenomeno della doppia imposizione, di prevenire le evasioni fiscali e di porre gli investitori italiani in una posizione privilegiata rispetto agli operatori economici di altre nazionalità.
  Quanto al contenuto, la Convenzione si compone di 30 articoli, suddivisi in VI Capitoli, e un Protocollo, e richiama il modello di convenzione fiscale dell'OCSE.
  Ai sensi dell'articolo 1, la Convenzione si applica alle persone, fisiche e giuridiche, residenti negli Stati contraenti e, sotto il profilo oggettivo, è limitata all'imposizione sui redditi che sono – per la parte italiana – l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), l'imposta sul reddito delle società (IRES) e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (articolo 2).
  Dopo l'articolo 3, che contiene le definizioni generali, con l'articolo 4 viene definito il concetto di residente quale persona assoggettata ad imposta, e specificati i criteri dirimenti dei casi di doppia residenza.
  L'articolo 5 è dedicato alla stabile organizzazione – «una sede fissa di affari attraverso la quale un'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività» –, mentre l'articolo 6 riguarda le modalità di tassazione dei redditi immobiliari.
  Con l'articolo 7 vengono disciplinati gli utili di impresa, accogliendo il principio generale in base al quale essi sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa stessa, ad eccezione dei redditi prodotti per il tramite di una organizzazione stabile.Pag. 75
  L'articolo 8 disciplina le modalità di tassazione degli utili derivanti da navigazione marittima e aerea.
  L'articolo 9 è dedicato alla disciplina relativa alle imprese associate.
  Con riferimento alle imposizioni sui dividendi (articolo 10), sugli interessi (articolo 11) e sulle royalties (articolo 12), la Convenzione stabilisce un criterio impositivo concorrente fra lo Stato di residenza e quello della fonte, fissando un'aliquota massima di prelievo da parte di quest'ultimo al 15 per cento per i dividendi e al 10 per cento per gli interessi e i canoni.
  Come evidenziato nella relazione illustrativa, tali condizioni appaiono del tutto favorevoli agli operatori italiani che investono nel Paese africano, anche in considerazione del punto 4 del Protocollo annesso, che include il riferimento alla clausola della nazione più favorita, in base alla quale, ove il Gabon accordasse ad un altro Stato dell'OCSE aliquote più favorevoli rispetto a quelle previste dal presente accordo, le ritenute alla fonte per i casi disciplinati dalla presente intesa verrebbero automaticamente allineate a quelle più vantaggiose.
  Quanto alle plusvalenze, l'articolo 13 stabilisce l'imposizione esclusiva nello Stato di residenza, ad eccezione degli utili di capitale derivanti dall'alienazione di beni immobili o di beni mobili relativi ad organizzazioni stabili, per i quali è prevista una potestà impositiva concorrente dei due Stati.
  Al trattamento fiscale sui redditi derivanti da professioni indipendenti è dedicato l'articolo 14, a quello sui redditi da lavoro subordinato l'articolo 15, ai gettoni di presenza l'articolo 16, mentre l'articolo 17 riguarda il trattamento fiscale dei redditi da attività di artisti e sportivi.
  L'articolo 18 disciplina le pensioni, prevedendone la tassazione soltanto nello Stato di residenza, salvo che per i pagamenti erogati all'atto della cessazione del rapporto di lavoro di una persona fisica, mentre l'articolo 19, dedicato alle remunerazioni derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche, stabilisce di regola la tassazione nello Stato della fonte.
  Per i redditi di insegnanti temporaneamente soggiornanti in uno dei due Stati contraenti, l'articolo 20 dispone una esenzione temporanea nel Paese presso cui essi svolgano attività di ricerca o insegnamento, al fine di facilitare gli scambi culturali.
  Per gli studenti (articolo 21) viene prevista una esenzione, a condizione che i redditi provengano da fonti situate al di fuori dello Stato presso il quale viene svolta l'attività di studio o apprendistato.
  Per quanto riguarda il trattamento dei redditi diversi da quelli trattati negli articoli precedenti (articolo 22), è prevista la tassazione esclusiva nello Stato di residenza.
  Per quanto attiene ai meccanismi intesi ad evitare le doppie imposizioni, l'articolo 23 prevede, per entrambe le Parti, il ricorso al metodo di imputazione ordinaria.
  I successivi articoli dispongono quindi: un principio di non discriminazione (articolo 24); una procedura amichevole per la risoluzione di eventuali casi di imposizione non conformi alla Convenzione (articolo 25); lo scambio di informazioni fra le autorità per l'applicazione dell'intesa bilaterale (articolo 26); l'intangibilità dei privilegi fiscali previsti per agenti diplomatici e funzionari consolari (articolo 27); una procedura di rimborso per i casi garantiti di ritenute ridotte (articolo 28).
  L'articolo 29 stabilisce che le disposizioni della Convenzione, una volta espletate le rispettive procedure di ratifica, entrerà in vigore alla data dello scambio dei relativi strumenti, e precisa, altresì, la decorrenza dell'applicazione delle disposizioni in essa contenute.
  L'articolo 30, infine, individua le modalità di denuncia della Convenzione.
  Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica della Convenzione, esso si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 4 stabilisce che la legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.Pag. 76
  Formula quindi una proposta di parere favorevole sul disegno di legge.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

  La seduta termina alle 9.45.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 12 febbraio 2020 — Presidenza della presidente Carla RUOCCO – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 9.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni.
Atto n. 150.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

  Carla RUOCCO, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere sull'Atto è fissato al 10 marzo prossimo.

  Luca MIGLIORINO (M5S), relatore, rammenta che lo schema di decreto legislativo in esame intende recepire le disposizioni contenute nell'articolo 1 della direttiva 2017/2455/UE, che è intervenuta sulle norme generali IVA (recate dalla direttiva 2006/112/CE) e sulle esenzioni IVA per le importazioni di piccole spedizioni di valore trascurabile (previste dalla direttiva 2009/132/CE), al fine di dettare una specifica disciplina sugli obblighi relativi alle prestazioni di servizi e alle vendite a distanza di beni.
  La delega al recepimento della direttiva è contenuta nella legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019). Il termine di recepimento è il 2 maggio 2020. Il termine per l'espressione del parere parlamentare è invece fissato al 10 marzo 2020.
  La direttiva oggetto di recepimento introduce misure di semplificazione a favore delle piccole start up operanti nel settore del commercio elettronico, nonché per l'identificazione degli acquirenti e dei destinatari, al fine di semplificare la dichiarazione e il versamento dell'IVA all'importazione.
  La direttiva semplifica ed estende l'operatività del regime speciale MOSS (Mini One Stop Shop o Mini Sportello Unico), ovvero il regime di tassazione IVA opzionale relativo alle prestazioni di servizi elettronici e di telecomunicazione e teleradiodiffusione a favore di consumatori finali europei. Optando per il regime MOSS, il soggetto passivo (fornitore dei servizi) evita di doversi identificare presso ogni Stato membro di consumo per effettuare gli adempimenti richiesti (dichiarazione e versamento dell'IVA), mentre trasmette telematicamente le dichiarazioni IVA trimestrali ed effettua i versamenti, attraverso un apposito portale elettronico, esclusivamente nel proprio Stato membro di identificazione, limitatamente alle operazioni rese a consumatori finali residenti o domiciliati in altri Stati membri di consumo. Le dichiarazioni e i versamenti così acquisiti dallo Stato membro di identificazione sono quindi trasmesse ai rispettivi Stati membri di consumo mediante una rete di comunicazione sicura.
  In Italia il portale elettronico MOSS è gestito dall'Agenzia delle entrate.
  Occorre ricordare che lo schema in esame intende recepire il solo articolo 1 della direttiva 2017/2455/UE, il quale introduce una soglia di 10.000 euro al di sotto della quale le prestazioni sono soggette ad IVA nello Stato membro di identificazione del soggetto passivo, a meno che questo non opti per l'applicazione dell'imposta nello Stato membro di consumo. Sono semplificate le procedure di Pag. 77emissione delle fatture. Si autorizzano inoltre i soggetti passivi ad applicare le norme dello Stato membro di identificazione in materia di fatturazione e tenuta dei registri.
  L'articolo 1 dello schema di decreto in esame modifica in più punti la disciplina sulla territorialità dell'IVA per i servizi elettronici e di telecomunicazione, allo scopo di introdurre regole specifiche nel caso in cui il prestatore di tali servizi sia un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro UE.
  Con una prima modifica (comma 1, lettera a) dell'articolo 1), le norme in esame introducono il nuovo articolo 7-octies nel Testo Unico IVA (decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972).
  In sostanza, le nuove disposizioni mantengono fermo il criterio impositivo del luogo del domicilio o della residenza del committente non soggetto passivo. Dunque per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici, se rese nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta, l'IVA è dovuta in Italia se il committente non soggetto passivo è ivi stabilito, ossia è domiciliato nel territorio dello Stato o è ivi residente senza domicilio all'estero.
  Viene poi introdotta una prima eccezione alla predetta regola, che opera se il prestatore di servizi è un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro UE (comma 2 del nuovo articolo 7-octies).
  In tale ipotesi, non si applica il criterio impositivo del luogo di domicilio o residenza del committente, per i servizi resi a committenti stabiliti nel territorio dello Stato. Non è quindi dovuta in Italia l'IVA – a meno che il fornitore estero non opti diversamente – se le prestazioni di servizi in di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici siano fornite a committenti non soggetti passivi d'imposta nazionali, da parte di soggetti stabiliti in uno Stato membro diverso dall'Italia, ma non anche in altri Stati della UE, e il cui ammontare complessivo, nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell'Unione europea e diversi da quello di stabilimento del prestatore, non sia superiore a 10.000 euro.
  Una seconda eccezione al criterio impositivo della residenza del committente è posta dal comma 3 del nuovo articolo 7-octies, e opera ove il prestatore di servizi sia un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato e i servizi siano resi a committenti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea. In questo caso, l'IVA è dovuta in Italia anche per i servizi resi a committenti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, da parte di un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato e non anche in altri Stati della UE e il cui ammontare complessivo delle prestazioni di servizi resi nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia non ha superato 10.000 euro.
  L'articolo 2 interviene sull'articolo 74-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica IVA, che disciplina il regime speciale cd. MOSS per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi da soggetti non UE.
  Il comma 1, lettera a) dell'articolo 2 espunge dall'articolo 74-quinquies la condizione per cui l'accesso al MOSS richiede ad un prestatore extra-UE di non essere identificato in altro Paese UE a fini IVA.
  Ciò intende allineare la normativa nazionale con quanto previsto dalla direttiva 2017/2455, ai sensi della quale dal 1o gennaio 2019 il soggetto passivo non stabilito nell'Unione è qualificato come un soggetto passivo che non ha fissato la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nel territorio dell'Unione, senza riferirsi all'identificazione a fini IVA.
  Da ciò consegue che, laddove un fornitore extra-UE di servizi elettronici, resi a privati consumatori UE, sia identificato ai fini IVA in un altro Paese, lo stesso prestatore può identificarsi anche in Italia e adottare il regime IVA MOSS, per beneficiare delle semplificazioni da esso previste.
  Il comma 1, lettera b) dell'articolo 2 modifica l'articolo 74-quinquies, comma 2 Pag. 78del decreto del Presidente della Repubblica IVA, stabilendo che i prestatori di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi nei confronti di committenti domiciliati o residenti nel territorio dello Stato, non operanti in regime di impresa, arti e professioni (in sostanza, ai consumatori) devono applicare le norme sulle certificazioni fiscali del commercio al minuto e attività assimilate: la fattura è emessa a richiesta del cliente, mentre è fatto obbligo di emettere scontrino o ricevuta fiscale.
  Con le modifiche di cui al comma 1, lettera c) dell'articolo 2 viene sostituita la lettera d) del comma 3 dell'articolo 74-quinquies, che elenca la documentazione che deve corredare la richiesta di identificazione ai fini del regime MOSS. La vigente lettera d) chiarisce che nella richiesta il soggetto deve dichiarare che non è identificato a fini IVA all'interno dell'Unione europea; in coerenza con le modifiche alla direttiva IVA e a quelle apportate con la lettera c), la predetta dichiarazione di mancata identificazione è sostituita con una dichiarazione che attesta che il richiedente non è stabilito a fini IVA all'interno dell'Unione europea.
  L'articolo 3 reca la copertura finanziaria delle norme così introdotte, il cui onere viene valutato in 200.000 euro annui a decorrere dal 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, previsto dall'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
  L'articolo 4 dispone che il provvedimento entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Preso atto dei contenuti dello schema di decreto in esame, ritiene che la Commissione possa esprimersi sul provvedimento già nella seduta odierna.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole.

  Carla RUOCCO, presidente, invita i colleghi ad esprimersi sul punto.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) (2018/822), recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica.
Atto n. 152.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

  Carla RUOCCO, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere sull'Atto è fissato all'11 marzo prossimo. Il provvedimento, tuttavia, non è corredato del parere della Conferenza unificata, pertanto la Commissione non potrà esprimersi fin quando tale documentazione non sarà trasmessa.

  Paolo GIULIODORI (M5S), relatore, rammenta che l'Atto del Governo in esame intende recepire nell'ordinamento interno la direttiva (UE) 2018/822, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di comunicazione.
  Segnala che il termine di recepimento della direttiva 2018/822 è scaduto il 31 dicembre 2019 e che la Commissione europea ha quindi avviato la procedura d'infrazione n. 2020/0065 per mancato recepimento della direttiva.
  L'articolo 1 dello schema definisce l'ambito applicativo della disciplina in oggetto. Il provvedimento in esame reca anche la procedura di comunicazione a giurisdizioni extraeuropee, al fine di garantire un inquadramento sistematico della materia dello scambio di informazioni.
  L'articolo 2 reca le definizioni rilevanti, sia con riferimento ai soggetti coinvolti, sia Pag. 79alle fattispecie oggetto di comunicazione; individua il contribuente e gli intermediari incaricati delle comunicazioni di legge, nonché i meccanismi transfrontalieri da segnalare alle autorità fiscali nazionali ed estere.
  L'articolo 3 disciplina gli obblighi di comunicazione del meccanismo transfrontaliero posti in capo agli intermediari e al contribuente, nonché gli esoneri da tale obbligo.
  L'articolo 4 definisce le regole per l'obbligo di comunicazione in più Stati membri.
  L'articolo 5 individua il meccanismo transfrontaliero rilevante ai fini della comunicazione; il meccanismo transfrontaliero è soggetto all'obbligo di comunicazione nei casi in cui risulti presente almeno uno degli elementi distintivi ovvero un indice di rischio di elusione o di evasione fiscale.
  L'articolo 6 elenca la tipologia delle informazioni oggetto della comunicazione all'Agenzia delle entrate (comma 1). Il comma 2 specifica che gli intermediari sono tenuti a comunicare le informazioni inerenti il meccanismo transfrontaliero solo quando ne sono a conoscenza, ne hanno il possesso o il controllo.
  L'articolo 7 stabilisce i termini di presentazione all'Agenzia delle entrate delle informazioni oggetto della comunicazione.
  L'articolo 8 dispone un obbligo una tantum nei confronti degli intermediari e dei contribuenti obbligati alla comunicazione delle informazioni relative ai meccanismi transfrontalieri la cui prima fase di attuazione avviene tra il 25 giugno 2018 e il 1o luglio 2020.
  L'articolo 9 disciplina le modalità di trasmissione delle informazioni tra l'Agenzia delle entrate e le altre autorità competenti delle giurisdizioni estere.
  L'articolo 10 reca delle modifiche di coordinamento con alcune disposizioni vigenti.
  L'articolo 11 introduce per gli intermediari e i contribuenti tenuti alle comunicazioni un obbligo di conservazione dei documenti e dei dati utilizzati per l'attuazione del meccanismo transfrontaliero.
  L'articolo 12 disciplina le sanzioni per i casi di omessa comunicazione delle informazioni stabilendo che in tali casi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 21.000 euro prevista dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di violazione degli obblighi degli operatori finanziari.
  L'articolo 13 prevede una clausola di invarianza finanziaria ovvero dispone che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  L'articolo 14 stabilisce la decorrenza: recependo quanto previsto dalla direttiva, le disposizioni del decreto hanno effetto a decorrere dal 1o luglio 2020.

  Carla RUOCCO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una prossima seduta.

  La seduta termina alle 9.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 12 febbraio 2020.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.55 alle 10.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 12 febbraio 2020.

Audizioni di rappresentanti dell'Associazione Motus-E, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1973, recante modifiche al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in materia di agevolazioni fiscali per favorire la diffusione dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.15 alle 16.