CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 6 febbraio 2020
320.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 49

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 6 febbraio 2020. — Presidenza del vicepresidente Carlo PIASTRA.

  La seduta comincia alle 8.35.

Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.
C. 2325 Governo.
(Parere alle Commissioni I e V della Camera).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 gennaio 2020.

  La senatrice Rosa Silvana ABATE (M5S), relatrice, formula una proposta di Pag. 50parere favorevole con osservazioni. Sottolinea che la proposta, oltre a soffermarsi sui profili problematici evidenziati nella sua relazione, tiene conto anche delle sollecitazioni giunte nella precedente seduta da alcuni colleghi: fa in particolare riferimento alle considerazioni del collega Pella sull'esigenza di tenere conto delle richieste di modifica ed integrazione avanzate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, dall'ANCI e dall'UPI, a quelle del collega Bond in materia di miglioramento delle relazioni tra Corte dei conti ed enti territoriali ed a quelle della collega Fregolent sull'opportunità di agevolare le facoltà assunzionali dei comuni che presentino un rapporto tra dipendenti e popolazione residente inferiore alla media nazionale.

  Il deputato Roberto PELLA (FI), nell'esprimere apprezzamento per lo sforzo di sintesi delle diverse istanze compiuto dalla relatrice e per l'attenzione dimostrata alle richieste del sistema delle autonomie territoriali, sottolinea che tuttavia l'andamento dei lavori delle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio della Camera, competenti in sede referente, non induce all'ottimismo. Se è vero infatti che nella giornata di martedì sono stati approvati alcuni emendamenti che recepiscono richieste dell'ANCI, molte altre richieste non sono state accolte, in alcuni casi per la contrarietà del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ed altre sono state accantonate. In tal senso la Commissione dovrebbe rivolgere una sollecitazione ancora più forte a tenere conto delle esigenze degli enti territoriali, anche al fine di riaffermare la supremazia delle istanze politiche su quelle tecniche. Pur ribadendo quindi il proprio giudizio positivo sul lavoro della relatrice, non può che annunciare, a nome del suo gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere a causa dell'evoluzione generale dell'esame del provvedimento presso le Commissioni competenti in sede referente.

  La deputata Sara FOSCOLO (Lega) nel ringraziare la relatrice per aver recepito anche le osservazioni della collega Fregolent, si associa alle considerazioni del collega Pella e annuncia, con le medesime motivazioni legate all'andamento generale dell'esame del provvedimento presso le Commissioni competenti in sede referente, il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere.

  La deputata Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) rileva che la sua componente ha ancora in corso un'interlocuzione con il Governo in ordine alle modifiche da apportare al provvedimento per soddisfare le esigenze del sistema delle autonomie. Nel segnalare che su molti temi si registra un'apertura, annuncia il voto favorevole sulla proposta di parere nell'ottica di agevolare il dialogo in corso.

  La senatrice Rosa Silvana ABATE (M5S), relatrice, nell'esprimere il proprio rispetto sulle valutazioni politiche generali espresse dai colleghi, invita comunque a considerare che nel parere vi è non solo una sollecitazione di carattere generale a valutare il recepimento delle richieste della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'ANCI e dell'UPI, ma anche un richiamo puntuale ai temi sollevati nella precedente seduta con riferimento alla Corte dei conti e alle facoltà assunzionali dei comuni. Ciò perché ritiene che il tema della tutela del sistema delle autonomie territoriali dovrebbe essere condiviso tra maggioranza e opposizioni. Con riferimento specifico a una considerazione svolta dal collega Pella, sottolinea che in molti casi il parere contrario del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato rappresenta un vincolo oggettivo di natura tecnica che supera la stessa volontà politica di trovare soluzioni per alcuni problemi.

  Carlo PIASTRA, presidente, non essendoci altre richieste di intervento, pone in votazione la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere (vedi allegato 1).

Pag. 51

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016.
C. 2119 Governo.
(Parere alla III Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, rileva preliminarmente come l'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione (Partnership Agreement on Relations and Cooperation – PARC), sia volto ad elevare le relazioni bilaterali al livello di partenariato rafforzato, creando una cornice giuridica adeguata a disciplinare la cooperazione politica, quella economico-commerciale e quella settoriale fra le Parti. L'Accordo, frutto di un iter negoziale durato più di due anni, è destinato infatti a sostituire la Dichiarazione congiunta sulle relazioni e la cooperazione, adottata il 21 settembre 2007. Il PARC è pertanto finalizzato ad accrescere l'impegno dell'Unione e degli Stati membri nei confronti della Nuova Zelanda e rappresenta un ulteriore progresso nella direzione di un maggiore coinvolgimento politico ed economico dell'Unione in Asia-Oceania. In attesa dell'entrata in vigore del PARC, le Parti hanno concordato (come previsto dall'articolo 58, paragrafo 2, dell'Accordo) l'applicazione provvisoria, a decorrere dal 12 gennaio 2017, di clausole che riguardano il dialogo politico, la cooperazione nell'ambito delle organizzazioni internazionali e regionali e il funzionamento del comitato misto.
  Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo, esso si compone di 60 articoli, suddivisi in 10 Titoli.
  Il Titolo I (composto dagli articoli 1 a 4) reca le disposizioni generali. In merito le Parti ribadiscono l'impegno a rispettare i principi democratici, i diritti umani e le libertà fondamentali, lo Stato di diritto e la buona governance, nonché l'adesione ai valori sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite. Le Parti si impegnano, inoltre, a intensificare il dialogo nei settori disciplinati dall'Accordo a tutti i livelli, nonché a cooperare fattivamente in seno alle organizzazioni regionali ed internazionali.
  Nel Titolo II (composto dagli articoli da 5 a 11), dedicato al dialogo politico e alla cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza, viene sottolineata l'importanza di un dialogo politico regolare quale strumento per consolidare un approccio condiviso sulle principali questioni internazionali e previsto un comune impegno per la promozione dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto. Ulteriori disposizioni riguardano la partecipazione della Nuova Zelanda alle operazioni di gestione delle crisi condotte dall'Unione europea, l'impegno contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, il commercio illegale di armi e il terrorismo, nonché la cooperazione bilaterale per promuovere la Corte penale internazionale.
  Il Titolo III (composto dagli articoli 12 e 13) concerne la cooperazione in materia di sviluppo globale e aiuti umanitari. In proposito viene, tra le altre cose, esplicitato l'impegno delle Parti a favorire lo sviluppo sostenibile nei Paesi in via di sviluppo e a collaborare anche nell'ambito degli aiuti umanitari, adoperandosi per offrire risposte coordinate alle emergenze.
  Il Titolo IV (composto dagli articoli da 14 a 28) è relativo alla cooperazione in materia economica e commerciale. In tale ambito viene sancito l'impegno bilaterale ad instaurare un dialogo strutturato per promuovere l'interscambio di beni e servizi e gli investimenti, nonché a collaborare con l'Organizzazione mondiale del commercio per la promozione di una maggiore liberalizzazione degli scambi. Viene inoltre prevista la collaborazione reciproca sulle questioni sanitarie e fitosanitarie nonché per la riduzione degli ostacoli tecnici agli scambi e sancito l'impegno alla condivisione delle informazioni sulle rispettive politiche in materia di Pag. 52concorrenza. È altresì, riaffermata l'importanza della tutela dei diritti di proprietà intellettuale.
  Il Titolo V (composto dagli articoli da 29 a 37) riguarda la cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza. In proposto l'Accordo sancisce l'impegno delle Parti a sviluppare la cooperazione giudiziaria in materia civile, commerciale e penale, nonché nell'azione di contrasto alla criminalità, al terrorismo internazionale e ai traffici di droghe illecite.
  Il Titolo VI (composto dagli articoli 38 e 39), il Titolo VII (composto dagli articoli da 40 a 42) e il Titolo VIII (composto dagli articoli da 43 a 51) riguardano, rispettivamente, la cooperazione in materia di ricerca, innovazione e società dell'informazione, la cooperazione in materia di istruzione, cultura e contatti interpersonali e la cooperazione in materia di sviluppo sostenibile, energia e trasporti (viene esplicitato, tra l'altro, all'articolo 45, l'impegno delle Parti a collaborare nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, per promuovere un nuovo accordo internazionale per il periodo successivo al 2020).
  Il Titolo IX (composto dagli articoli da 52 a 54) definisce il quadro istituzionale dell'Accordo, prevedendo la possibilità di sottoscrivere ulteriori accordi specifici e istituendo un comitato misto per l'attuazione dell'Accordo e la risoluzione di eventuali controversie.
  Il Titolo X (composto dagli articoli da 55 a 60) reca le disposizioni finali, fra cui quelle relative alle modifiche, all'entrata in vigore, alla durata e alla denuncia dell'Accordo.
  Per quanto attiene al contenuto del disegno di legge di ratifica, già approvato dal Senato, che si compone di 4 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione. Conclusivamente formula una proposta di parere favorevole.

  Il deputato Roberto PELLA (FI) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

  La deputata Sara FOSCOLO (Lega) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

  La Commissione approva la proposta di parere (vedi allegato 2).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017.
C. 2120 Governo.
(Parere alla III Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il senatore Francesco MOLLAME (M5S), relatore, rileva preliminarmente che l'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e l'Armenia definisce la cornice giuridica e istituzionale della cooperazione tra Armenia e Unione europea. Si tratta del primo accordo firmato dall'Unione europea con un Paese membro dell'Unione economica euro-asiatica, promossa dalla Russia. L'Accordo, entrato in vigore in via provvisoria il 1o giugno 2018, è costituito da un preambolo e da 386 articoli divisi in otto titoli, nonché da dodici allegati e due protocolli.
  Nell'ambito del Titolo I, relativo agli Obiettivi e principi generali, gli articoli 1 e Pag. 532 prevedono l'impegno delle Parti, tra le altre cose, a contribuire al rafforzamento della democrazia e della stabilità politica, economica e istituzionale dell'Armenia; a potenziare la cooperazione in materia di libertà, sicurezza e giustizia al fine di rafforzare lo stato di diritto e il rispetto dei diritti umani; a sostenere lo sviluppo del potenziale economico dell'Armenia attraverso la cooperazione internazionale, e il ravvicinamento della legislazione all’acquis dell'Unione europea; a migliorare la cooperazione commerciale instaurando una cooperazione normativa duratura nei settori pertinenti, nel rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall'adesione all'Organizzazione mondiale del commercio.
  Il Titolo II (composto dagli articoli da 3 a 11) è relativo al Dialogo politico e riforme e alla cooperazione nel settore della politica estera e della difesa. Si prevede che le Parti intensifichino il dialogo e la cooperazione sulle questioni di politica estera e di sicurezza, come la prevenzione dei conflitti e la gestione delle crisi, la non proliferazione e il controllo degli armamenti e delle esportazioni di armi; esse si impegnano inoltre a contribuire alla lotta contro la proliferazione di armi di distruzione di massa e contro il terrorismo.
  Il Titolo III (composto dagli articoli a 12 a 21) riguarda la cooperazione nel settore della Giustizia, libertà e sicurezza. Le Parti si impegnano altresì a cooperare in materia di protezione dei dati personali; migrazione, asilo e gestione delle frontiere; circolazione delle persone e riammissione; contrasto alle droghe illecite, al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo; cooperazione giudiziaria e protezione consolare.
  Il Titolo IV (composto dagli articoli da 22 a 35) tratta della Cooperazione economica e si articola in tre Capi, relativi, rispettivamente, al dialogo economico, alla fiscalità e alle statistiche. Nel settore della fiscalità, le parti si impegnano a cooperare in vista della buona governance a livello fiscale e di migliorare il sistema fiscale e dell'amministrazione tributaria armena, anche al fine di contrastare e combattere le frodi. Inoltre le Parti intendono sviluppare e rafforzare il settore delle statistiche, al fine di migliorare il sistema statistico nazionale, allinearlo progressivamente alle norme e pratiche del sistema statistico europeo.
  Il Titolo V (composto dagli articoli da 36 a 112) tratta le altre politiche di cooperazione e si articola in 23 Capi, relativi ai diversi settori. Tra questi trasporti; energia inclusa la sicurezza nucleare; ambiente; politica industriale; diritto societario; servizi bancari e assicurativi; turismo; agricoltura e sviluppo rurale; settore minerario; cooperazione nel settore della salute; istruzione, formazione e gioventù.
  Il Titolo VI (composto dagli articoli da 113 a 342) è relativo agli scambi e alle questioni commerciali. L'Armenia si impegna a rispettare i principi di liberalizzazione commerciale dell'Organizzazione mondiale del commercio – OMC (trattamento della nazione più favorita e trattamento nazionale), in forza dei quali ad ogni Stato membro non è permesso di attuare politiche discriminatorie nei confronti degli altri (dovendo estendere i vantaggi concessi ad uno Stato al resto della membership e accordare ai beni e i servizi provenienti da un altro Stato lo stesso trattamento offerto a quelli di produzione locale). L'Accordo ha natura non preferenziale e impegna ciascuna parte ad accordare alle merci dell'altra il trattamento della «nazione più favorita» e il trattamento nazionale, nonché a non istituire o mantenere restrizioni quantitative all'importazione o all'esportazione, in conformità a quanto previsto, rispettivamente, dagli articoli I, III e XI del GATT.
  Il Titolo VII (composto dagli articoli da 343 a 361) è relativo all'Assistenza finanziaria e disposizioni antifrode e in materia di controllo e specifica che, per conseguire gli obiettivi dell'Accordo, l'Armenia può beneficiare di assistenza finanziaria da parte dell'Unione europea sotto forma di sovvenzioni e prestiti, in collaborazione con la Banca Europea per gli Investimenti Pag. 54e le Istituzioni Finanziarie Internazionali. Sono inoltre concordate misure e disposizioni antifrode.
  Il Titolo VIII (composto dagli articoli da 362 a 386) reca le Disposizioni istituzionali, generali e finali e istituisce un Consiglio di Partenariato ed un Comitato di partenariato. In tale ambito la cooperazione interparlamentare è regolata dall'articolo 365, che istituisce il Comitato Parlamentare di partenariato, composto da deputati del Parlamento europeo e da deputati del Parlamento armeno.
  Per quanto riguarda il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo – che è già stato approvato dal Senato – esso consta di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della legge di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mentre l'articolo 4 stabilisce che la legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala come il disegno di legge sia riconducibile alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione. Conclusivamente formula una proposta di parere favorevole.

  Il deputato Roberto PELLA (FI) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

  La deputata Sara FOSCOLO (Lega) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

  La Commissione approva la proposta di parere (vedi allegato 3).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017.
C. 2230 Governo.
(Parere alla III Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Carlo PIASTRA, presidente, preso atto dell'assenza del deputato Gariglio, designa quale nuovo relatore sul provvedimento il deputato Federico.

  Antonio FEDERICO (M5S), relatore, rileva preliminarmente come l'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo – Cooperation agreement on partnership and development (CAPD) – tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Afghanistan sia stato firmato a Monaco il 17 febbraio 2017, in occasione della 53a edizione della Conferenza sulla sicurezza, dall'Alto Rappresentante per la politica estera e dal Ministro delle finanze afgano, alla presenza del presidente dell'Afghanistan, Ashraf Ghani, in esito a un iter negoziale iniziato nel novembre 2011 e concluso il 28 aprile 2015. Nella relazione illustrativa viene precisato che l'Accordo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L67 del 14 marzo 2017, è in applicazione provvisoria dal 1o dicembre 2017 limitatamente alle materie che rientrano nella competenza dell'Unione, incluse quelle relative alla competenza dell'Unione europea di definire ed applicare una politica estera e di sicurezza comune.
  Passando a illustrare il contenuto dell'Accordo di cui si propone la ratifica, segnala che esso si compone di 60 articoli, suddivisi in 9 titoli.
  Con il Titolo I (composto dagli articoli 1 e 2) le Parti individuano la natura e il campo di applicazione dell'Accordo, che istituisce un partenariato teso a consolidare la cooperazione, al fine di, tra le altre cose sostenere la pace e la sicurezza in Afghanistan e nella regione; instaurare un Pag. 55dialogo sulle questioni politiche, compresa la protezione dei diritti umani; promuovere la cooperazione allo sviluppo con lo scopo di eliminare la povertà; sviluppare gli scambi e gli investimenti tra le Parti con reciproco vantaggio.
  Ai sensi delle disposizioni del Titolo II (composto dagli articoli da 3 a 11), concernente la cooperazione politica, le Parti si impegnano ad instaurare un dialogo politico regolare. Viene esplicitata altresì la volontà delle Parti a cooperare per promuovere la piena applicazione dello statuto della Corte penale internazionale, per rafforzare l'applicazione degli strumenti internazionali sul disarmo e la non proliferazione delle armi di distruzione di massa, per contrastare il commercio illecito di armi leggere e il terrorismo.
  Il Titolo III (composto del solo articolo 12) è relativo alla cooperazione allo sviluppo. In proposito le Parti si impegnano, fra l'altro, a conseguire gli obiettivi di sviluppo del millennio (e i parametri di riferimento successivi, come gli Obiettivi di sviluppo sostenibile – SDGs – previsti dall'Agenda 2030), l'eliminazione della povertà, lo sviluppo sostenibile e l'integrazione nell'economia mondiale, nonché a promuovere l'effettiva applicazione delle norme fondamentali sul lavoro dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) intensificando la cooperazione in materia di occupazione e questioni sociali, compresi i princìpi del lavoro dignitoso.
  Il Titolo IV (composto dagli articoli da 13 a 23) definisce la cornice della cooperazione in materia di scambi e investimenti, prevedendo l'avvio di un dialogo sul commercio bilaterale e multilaterale, la diversificazione degli scambi commerciali, l'eliminazione degli ostacoli non tariffari e la collaborazione su questioni sanitarie e di sicurezza alimentare. Vengono, inoltre, previsti l'intensificazione della cooperazione tra le autorità doganali, l'incentivazione agli investimenti diretti esteri, l'accesso reciproco nel settore dei servizi e la tutela di diritti di proprietà intellettuale.
  Il Titolo V (composto dagli articoli da 24 a 30) riguarda la cooperazione in materia di giustizia e affari interni. In merito le Parti riconoscono l'importanza di incrementare la loro cooperazione in tali ambiti, rafforzando le istituzioni a tutti i livelli per quanto riguarda l'applicazione della legge e l'amministrazione della giustizia, compreso il sistema penitenziario. Inoltre le Parti convengono di collaborare per contrastare la criminalità organizzata e la corruzione, sull'impegno a combattere il traffico di stupefacenti, il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo nonché sulla gestione congiunta dei flussi migratori, a partire dalla possibilità di negoziare un accordo di riammissione.
  Il Titolo VI (composto dagli articoli da 31 a 47) riguarda la cooperazione settoriale. Al riguardo l'Accordo prevede che le Parti collaborino nella modernizzazione della pubblica amministrazione in Afghanistan e nella gestione delle finanze pubbliche afghane, nel buon governo nel settore fiscale nonché nei servizi finanziari e nello sviluppo delle capacità statistiche. La cooperazione sarà rafforzata anche nell'ambito della gestione del rischio di catastrofi e nello sfruttamento e sviluppo delle risorse naturali.
  Le Parti promuoveranno altresì azioni concertate nei settori dell'istruzione, della formazione professionale, dell'occupazione, dello sviluppo sociale, dell'energia, dei trasporti, dell'agricoltura, della sanità, della cultura, della tutela dell'ambiente, della società dell'informazione e della politica audiovisiva e dei media.
  Il Titolo VII (composto dal solo articolo 48) concerne la cooperazione regionale. In proposito le Parti riconoscono la necessità di condurre iniziative di cooperazione regionale per ripristinare lo status dell'Afghanistan quale ponte continentale tra l'Asia centrale, l'Asia meridionale e il Medio Oriente, per stimolare la crescita economica e la stabilità politica della regione e instaurare un clima di fiducia attraverso programmi di formazione, laboratori e seminari, scambi di esperti, studi o altre azioni concordate.
  Il Titolo VIII (composto dal solo articolo 49) è relativo al quadro istituzionale e prevede l'istituzione di un comitato misto per l'attuazione dell'Accordo.Pag. 56
  Il Titolo IX (composto dagli articoli da 50 a 60) reca le disposizioni finali. In merito si prevede che l'Unione europea fornisca all'Afghanistan l'assistenza tecnica e finanziaria necessaria per attuare la cooperazione stabilita dall'Accordo, mentre l'Afghanistan mette a disposizione i mezzi necessari, comprese le risorse finanziarie, per garantire il conseguimento degli obiettivi concordati.
  Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, osserva che lo stesso, che è già stato approvato dal Senato, si compone di 4 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione. Conclusivamente, formula una proposta di parere favorevole.

  Il deputato Roberto PELLA (FI) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

  La deputata Sara FOSCOLO (Lega) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

  La Commissione approva la proposta di parere (vedi allegato 4).

  La seduta termina alle 9.05.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

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