CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 febbraio 2020
319.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 5 febbraio 2020.

Audizione della dirigenza aziendale, dell'AST – Acciai speciali Terni S.p.a. in merito alla crisi industriale del Gruppo.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 15.20.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 5 febbraio 2020. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI.

  La seduta comincia alle 15.20.

Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana.
Nuovo testo C. 1682 Brunetta.
(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 febbraio 2020.

  Marco RIZZONE (M5S), relatore, formula una proposta di parere favorevole con una condizione (vedi allegato), volta a prevedere, alla luce del mutamento di attribuzione di competenze in materia di turismo, successivo al testo all'esame della X Commissione, che siano previste forme di coinvolgimento anche del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

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  Giorgia ANDREUZZA (LEGA) preannuncia il voto favorevole del gruppo della Lega sulla proposta di parere del relatore. Ricorda come nella Commissione di merito ci sia stato anche un ampio coinvolgimento di tutte le forze politiche. Ricorda altresì che nel corso della discussione in Commissione del disegno di legge delega sul turismo, era stato affrontato anche il tema del turismo rurale, con la predisposizione di linee guida.

  Gianluca BENAMATI (PD) preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere del relatore. Esprime in particolare il favore per la condizione posta che evidenzia la necessità di un coordinamento tra i due ministeri.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.25.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 5 febbraio 2020. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI.

  La seduta comincia alle 15.25.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale.
Atto n. 147.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Gianluca BENAMATI (PD), relatore, osserva che lo schema di decreto legislativo Atto Governo n. 147 reca disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692, che modifica la Direttiva 2009/73/UE, relativamente alla disciplina ivi prevista delle infrastrutture di interconnessione transfrontaliera (gasdotti di trasporto che si estendono oltre la frontiera di uno Stato membro). Lo schema di decreto legislativo è stato adottato ai sensi della delega legislativa contenuta nell'articolo 25 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, la legge di delegazione europea 2018.
  Ricorda che la Direttiva del 2009 aveva dettato norme applicabili ai gasdotti di trasporto che collegano due o più Stati membri. La nuova direttiva 2019/692 interviene al fine di assicurare che le norme applicabili ai gasdotti di trasporto che collegano due o più Stati membri siano applicabili all'interno dell'Unione anche ai gasdotti di trasporto che collegano l'Unione con i paesi terzi. La Direttiva è entrata in vigore il 23 maggio 2019.
  Il richiamato articolo 25 della legge di delegazione europea 2018 dispone, al comma 1, che il Governo, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692, dia attuazione alle deroghe ivi previste, con riferimento ai gasdotti di trasporto tra uno Stato membro e un Paese terzo completati prima del 23 maggio 2019 per le sezioni dei gasdotti stessi situate sul territorio nazionale e nelle acque territoriali italiane. Si tratta delle deroghe contenute nell'articolo 14 e nell'articolo 49-bis della direttiva 2009/73/UE, come rispettivamente modificati e introdotti dalla Direttiva 2019. L'articolo 25 dispone, al comma 2, che i decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze. Il comma 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria.
  Lo schema di decreto legislativo in esame, composto di 4 articoli, apporta quindi modifiche alla legislazione nazionale attuativa della Direttiva 2009/3/UE, al fine di recepire le modifiche ad essa apportate dalla Direttiva (UE) 2019/692.
  L'articolo 1 apporta modifiche al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, Pag. 169di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144. In particolare il comma 1, lettera a), modifica la definizione di interconnettore contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera kk-duodecies del citato decreto legislativo n. 164 del 2000, al fine di adeguarla alla nuova definizione vigente nell'articolo 2, punto 17) della Direttiva 2009/73/UE come modificata dall'articolo 1, punto 1) della Direttiva 2019/692. Viene pertanto ora definito interconnettore un gasdotto di trasporto che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri allo scopo di collegare i sistemi nazionali di trasporto di tali Stati membri o i gasdotti di trasporto tra uno Stato membro e un paese terzo fino al territorio degli Stati membri o alle acque territoriali di tale Stato membro. Il comma 1, lettera b) – al fine di recepire le novità introdotte dalla Direttiva 2019/692 nell'articolo 34 della Direttiva 2009/73/UE – interviene sulla disciplina delle controversie transfrontaliere relative all'accesso alle infrastrutture di coltivazione del gas naturale, contenuta nel comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 164 del 2000, per inserire – nel caso in cui la rete di gasdotti ha origine in un paese terzo e si collega alla rete italiana – l'obbligo per l'ARERA di consultarsi con le Autorità di regolazione degli Stati membri interessati e, nel caso il primo punto di ingresso sia in Italia, di consultarsi con il paese terzo in cui ha origine la rete di gasdotti di coltivazione al fine di garantire che la disciplina europea sul mercato interno sia coerentemente applicata nel territorio degli Stati membri.
  L'articolo 2 apporta modifiche al decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, di attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE. (11G0136). Nel dettaglio il comma 1, lettera a) abroga il comma 4 dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 93 del 2011, per coordinamento con le successive norme. Il comma 1, lettera b) dello schema prevede – in attuazione di quanto disposto dalla Direttiva (UE) 2019/692 (articolo 1, punto 7) – che l'ARERA possa consultare le pertinenti autorità dei paesi terzi, al fine di garantire, relativamente all'esercizio dell'infrastruttura del gas da e verso tali paesi, la corretta applicazione della disciplina europea sul mercato del gas. A tal fine introduce un nuovo comma 7-bis nell'articolo 46 del decreto legislativo n. 93 del 2011. La lettera c), inserisce tre nuovi articoli, da 46-bis a 46-quater nel citato decreto legislativo n. 93 del 2011. Il nuovo articolo 46-bis recepisce quanto previsto dalla Direttiva 2019/692 (all'articolo 1, punto 8), circa la facoltà per i gestori dei sistemi di trasporto o altri operatori economici di mantenere in vigore o concludere accordi tecnici relativi all'esercizio degli interconnettori con paesi terzi, purché tali accordi siano compatibili con il diritto dell'Unione europea e con le pertinenti decisioni delle autorità nazionali di regolazione degli Stati membri interessati. Gli accordi devono inoltre essere notificati all'ARERA e alle altre Autorità interessate. Il nuovo articolo 46-ter recepisce quanto previsto dalla Direttiva 2019/692 (all'articolo 1, punto 9), che aggiunge il nuovo articolo 49-bis nella Direttiva 2009/73/UE, fissando le modalità e le condizioni in base alle quali il Ministero dello sviluppo economico concede, entro il 24 maggio 2020, ai gasdotti di trasporto tra l'Italia e un paese terzo completati prima del 23 maggio 2019, una deroga per 20 anni (rinnovabile) dall'applicazione delle norme della Direttiva sul mercato del gas 2009/737CE, come modificata, riguardanti: il diritto di accesso dei terzi alla rete con relativa applicazione di tariffe non discriminatorie e regolamentate (articolo 32 della Direttiva); i poteri regolatori delle Autorità nazionali di settore in merito all'approvazione Pag. 170delle tariffe o delle metodologie e dei servizi di bilanciamento (articolo 41, parr. 6, 8 e 10 della direttiva); la separazione proprietaria e indipendenza dei sistemi di trasporto e l'obbligo di certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto, prima della loro designazione (articoli 10 e 11 della Direttiva). In conformità a quanto si prevede nella Direttiva, si consente al Ministero dello sviluppo economico di chiedere alla Commissione UE di agire da osservatore nella consultazione tra lo Stato membro nel cui territorio è situato il primo punto di connessione e il paese terzo, relativamente alla concessione di deroghe per gli interconnettori e, in generale, in merito all'applicazione coerente, nel territorio e nelle acque territoriali italiane, della direttiva 2009/73/UE, come modificata dalla direttiva UE/2019/692. Il nuovo articolo 46-quater recepisce quanto previsto dalla Direttiva 2019/692 (all'articolo 1, punto 9) disponendo che gli accordi esistenti relativi all'esercizio di un interconnettore o di una rete di gasdotti di coltivazione conclusi tra l'Italia e un paese terzo sono mantenuti in vigore fino all'entrata in vigore di un accordo tra l'Unione e lo stesso paese terzo. Pur tuttavia, qualora l'Italia intenda avviare un negoziato con un paese terzo per modificare, prorogare, adattare, rinnovare o concludere un accordo relativo all'esercizio di un interconnettore su questioni che rientrano, in tutto o in parte, nell'ambito di applicazione della Direttiva 2009/73/UE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE, il Ministero dello sviluppo economico deve attivare la procedura di abilitazione, notificando tale intendimento alla Commissione UE almeno cinque mesi prima dell'inizio previsto dei negoziati, secondo una specifica procedura descritta nel medesimo articolo 46-quater. L'articolo 2, comma 2 dello schema demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico l'aggiornamento delle disposizioni contenute nella disciplina attuativa già vigente.
  L'articolo 3 dello schema apporta modifiche alla legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia. L'articolo 3 modifica in particolare l'articolo 1, commi 17 e 18 della citata legge n. 239 del 2004, al fine di recepire quanto previsto dalla Direttiva (UE) 2019/692, all'articolo 1, punto 5), che modifica alla lettera e), l'articolo 36 della Direttiva 2009/73/UE, in merito alle deroghe ammissibili in caso di costruzione di nuove infrastrutture del gas, ivi inclusi gli interconnettori. Si ricorda che il citato comma 17 già prevede che i soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione tra le reti nazionali di trasporto di gas naturale degli Stati membri dell'Unione europea e la rete di trasporto italiana, nella realizzazione in Italia di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto o di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale, o in significativi potenziamenti delle capacità delle infrastrutture esistenti possono richiedere, per la capacità di nuova realizzazione, un'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi, ovvero dall'applicazione delle rispettive tariffe regolamentate, o da entrambe le fattispecie, nonché l'esenzione dalla disciplina relativa alla separazione dei sistemi di trasporto e certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto. L'esenzione è accordata per un periodo stabilito caso per caso, non superiore a 25 anni, e per una quota della nuova capacità stabilita caso per caso, dal Ministero dello sviluppo economico, previo parere dell'ARERA. In caso di realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione, l'esenzione è accordata previa consultazione delle autorità competenti dello Stato membro interessato. Tali disposizioni vengono integrate dall'articolo 3, comma 1, lettera a) dello schema, come segue: nel concedere l'esenzione, il Ministero dello sviluppo economico verifica che siano soddisfatte le condizioni previste dalla Direttiva 2009/73/UE (all'articolo 36 come integrato dalla Direttiva (UE) 2019/692) e tiene conto che tale esenzione non danneggi la concorrenza nei mercati influenzati Pag. 171dall'investimento, il funzionamento efficace del mercato interno del gas naturale, l'efficiente funzionamento dei sistemi regolati interessati, nonché la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale nell'Unione europea; in caso di accordo tra tutte le autorità interessate, il Ministero dello sviluppo economico trasmette all'ARERA la decisione, entro sei mesi dalla data di ricezione della richiesta di esenzione, ai fini dell'informazione all'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER). Si ricorda, altresì, che il comma 18 già prevede la possibilità, per i soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuove infrastrutture internazionali di interconnessione con stati non appartenenti all'UE di richiedere, per un periodo non superiore a venticinque anni, un diritto di allocazione prioritaria nel conferimento della corrispondente nuova capacità realizzata in Italia. Tale comma viene sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera b) dello schema, con una nuova disciplina di esenzione. Nel dettaglio il nuovo comma 18 dispone che i soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuovi interconnettori con paesi terzi o nel potenziamento delle capacità di trasporto degli interconnettori esistenti, possono richiedere per la capacità di nuova realizzazione: un'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi, ovvero dall'applicazione delle rispettive tariffe regolamentate, o da entrambe le fattispecie, nonché l'esenzione dalla disciplina relativa alla separazione dei sistemi di trasporto e certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto. L'esenzione è concessa per motivi oggettivi, conformemente a quelli individuati nella Direttiva. Il nuovo comma 18 fissa la durata dell'esenzione in periodo non superiore a venticinque anni, e per una quota della nuova capacità stabilita caso per caso, previa consultazione degli Stati membri i cui mercati sono influenzati dall'investimento e delle competenti autorità dei paesi terzi. Prima dell'adozione della decisione sull'esenzione, il Ministero dello sviluppo economico consulta la pertinente autorità del paese terzo, al fine di garantire, per quanto concerne l'infrastruttura interessata, che la direttiva 2009/73/UE, come modificata dalla Direttiva (UE) 2019/692, sia coerentemente applicata nel territorio e, nel caso, nelle acque territoriali italiane. Se le autorità dei paesi terzi e non rispondono entro un termine non superiore a tre mesi, il Ministero dello sviluppo economico, in qualità di autorità competente, adotta la decisione necessaria. In caso di accordo tra tutte le autorità interessate, il Ministero dello sviluppo economico trasmette all'ARERA la decisione, entro sei mesi dalla data di ricezione della richiesta di esenzione, ai fini della informazione all'ACER. Il Ministero dello sviluppo economico e l'ARERA, ciascuno per quanto di competenza, cooperano, relativamente alle questioni transfrontaliere con le pertinenti autorità del paese terzo, dopo aver consultato le autorità di regolazione degli altri Stati membri interessati, per garantire, per quanto concerne l'infrastruttura, la coerente applicazione della direttiva 2009/73/UE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE, nel territorio degli Stati membri.
  L'articolo 4 dello schema reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che dall'attuazione del decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dal decreto legislativo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Sottolinea l'importanza per l'Italia della direttiva europea e del suo recepimento, Il nostro Paese, infatti, oltre a quelli già esistenti, ha molte possibilità di collegamento con Paesi terzi. Per questo anticipa una questione che sarà più opportunamente affrontata in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e ritiene opportuno lo svolgimento di un brevissimo ciclo di audizioni informali. Avanza questa richiesta in considerazione, in particolare, delle disposizioni degli articoli 2 e 3, che determinano atti di sospensione e di privativa di alcune Pag. 172specifiche funzionalità regolatorie e di accesso alle reti in funzione di sostegno agli investimenti. Sarebbe bene, quindi, al di là del giudizio altamente positivo sul provvedimento, sentire su questo punto alcune realtà di settore.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, conferma che la questione sarà opportunamente affrontata, come giustamente rilevato dal relatore, nella riunione odierna Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 5 febbraio 2020.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.45.

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