CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 febbraio 2020
319.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VII e IX)
COMUNICATO
Pag. 48

  Mercoledì 5 febbraio 2020. — Presidenza del presidente della VII Commissione, Luigi GALLO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

  La seduta comincia alle 14.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Luigi GALLO, presidente, avverte che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione intenzionale e massiva di informazioni false attraverso la rete internet e sul diritto all'informazione e alla libera formazione dell'opinione pubblica.
C. 1056 Fiano e C. 2103 Boschi.
(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 2187 Mollicone e C. 2213 Lattanzio).

  Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 ottobre 2019.

  Luigi GALLO, presidente, avverte che sono state assegnate alle Commissioni riunite Cultura e Trasporti le proposte di legge C. 2187 Mollicone e C. 2213 Lattanzio, le quali, vertendo su identica materia, sono state abbinate alle proposte di legge C. 1056 Fiano e C. 2103 Boschi, già all'esame delle Commissioni.

  Lucia CIAMPI (PD), relatrice per la VII Commissione, riferisce che la proposta di legge C. 2187 descrive innanzitutto, all'articolo 1, i compiti della Commissione. Con riferimento alla denominazione della Commissione, segnala che in essa si fa esplicito riferimento anche alla garanzia del pluralismo nella regolamentazione delle piattaforme digitali e delle reti sociali telematiche. A tale proposito, la relazione di accompagnamento della proposta sottolinea che ciò si rende necessario a seguito di discutibili scelte concernenti la cancellazione, spesso arbitraria, di alcuni Pag. 49profili o contenuti, anche di tipo giornalistico, da parte delle principali società proprietarie delle citate piattaforme o reti, giustificata con la pretesa lotta al cosiddetto discorso dell'odio.
  I compiti della Commissione, secondo la proposta Mollicone, sarebbero molteplici: a) indagare sulla diffusione intenzionale e massiva di informazioni false o fuorvianti attraverso la rete internet («disinformazione on line»), anche mediante false identità digitali; b) verificare se nelle attività di disinformazione on line siano coinvolti gruppi organizzati o eventualmente Stati stranieri che perseguano lo scopo di manipolare l'informazione e di condizionare l'opinione pubblica, specialmente in occasione di consultazioni elettorali e referendarie o per altri fini contrari all'interesse nazionale; c) verificare se e in quale modo la disinformazione on line sia sostenuta, anche finanziariamente, da gruppi organizzati o da Stati stranieri; d) verificare la conformità della regolamentazione adottata dalle piattaforme digitali e dalle reti sociali telematiche alla normativa vigente in materia di libertà di espressione, di stampa e di opinione e al principio del pluralismo dell'informazione.
  Con riferimento all'aspetto strutturale e organizzativo della Commissione d'inchiesta, segnala in primo luogo che la sua durata viene fissata dall'articolo 2 in soli dodici mesi e che è previsto, oltre alla relazione al termine dei lavori, anche che la Commissione riferisca alle Camere sullo stato sullo stato dei propri lavori dopo sei mesi dalla sua costituzione.
  L'articolo 3 disciplina la composizione della Commissione.
  L'articolo 4 precisa – riprendendo l'articolo 82 della Costituzione, che disciplina le inchieste parlamentari – che la Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Stabilisce inoltre che la Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 siano coperti da segreto. La Commissione può acquisire da organi e uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della legge istitutiva. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.
  L'articolo 5 disciplina il regime delle audizioni a testimonianza innanzi alla Commissione.
  L'articolo 6 stabilisce l'obbligo di segreto per i componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione stessa nonché ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, in termini simili a quanto previsto dalle altre proposte di legge all'esame.
  L'articolo 7 definisce l'organizzazione dei lavori della Commissione in larga parte in termini sostanzialmente analoghi a quanto disposto dalla proposta n. 1056. In particolare, la Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie da parte di soggetti pubblici, compresi le università e gli enti di ricerca, nonché i soggetti privati. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione. Con riguardo alle spese per il funzionamento della Commissione, esse sono stabilite nella misura massima di 200.000 euro.
  L'articolo 8 fissa l'entrata in vigore della legge.

  Raffaella PAITA (PD), relatrice per la IX Commissione, nel descrivere i contenuti della proposta di legge C. 2213 Lattanzio, segnala preliminarmente che il testo è abbastanza simile agli altri in discussione Pag. 50per quanto riguarda gli aspetti procedurali e organizzativi della Commissione, mentre si rilevano alcune differenze per quanto riguarda l'ambito dell'indagine.
  I compiti della Commissione, il cui nome sarebbe «Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false attraverso il sistema dell'informazione e della comunicazione, sulla garanzia del diritto all'informazione e sull'utilizzo critico dei mezzi e delle tecnologie della comunicazione», sono disciplinati dall'articolo 1.
  Con riferimento a tali compiti, segnala innanzitutto che l'ambito di intervento della Commissione appare, come si può desumere anche dal nome stesso, più ampio rispetto a quello delineato nella proposta di legge n. 1056, da cui è partito l'esame, in quanto tale ambito si estende alla diffusione massiva di informazioni false attraverso il sistema dell'informazione e della comunicazione nel suo complesso, e non solo tramite la rete Internet. È anche previsto, tra i compiti della Commissione, quello dell'accertamento del livello di affidabilità dei sistemi di informazione e di comunicazione, tenuto conto del grado di fiducia e di attendibilità dichiarato dai cittadini.
  Un aspetto della proposta Lattanzio già oggetto di attenzione nella proposta di legge n. 1056 è quello relativo all'accertamento dei legami tra la diffusione massiva di informazioni false e il dilagare di discorsi d'odio, in particolare nei confronti di minoranze culturali, etniche, sociali, nazionali e religiose, in grado di incidere sull'opinione pubblica condizionandone le opinioni, che si focalizza sull'impatto di tali attività sulla radicalizzazione della pubblica opinione.
  Un altro aspetto assai sviluppato, con riferimento al perimetro di intervento della Commissione, è quello delle azioni positive per favorire l'educazione digitale e una maggiore consapevolezza e resilienza dei cittadini, specie quelli più giovani, riguardo al fenomeno della disinformazione anche facendo riferimento alla presenza di percorsi volti allo sviluppo del pensiero critico con riguardo all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e agli interventi nelle scuole con riferimento alla verifica di efficacia dell'educazione civica digitale. In particolare si richiede di verificare l'esistenza di un sistema di strutture pubbliche e private, di azioni, di interventi, di politiche e di buone pratiche di tipo educativo, culturale, sociale e formativo diretto al rafforzamento della resilienza sociale rispetto alla diffusione massiva di notizie false. Uno specifico punto concerne la diffusione massiva di notizie false in ambito scientifico, prevedendo che la verifica dell'esistenza di campagne di informazione, di prevenzione e di sensibilizzazione volte a favorire la conoscenza nella popolazione, soprattutto in quella più giovane, delle problematiche relative alla diffusione massiva di informazioni false riguardi anche tale specifico ambito.
   Si prevede inoltre il coinvolgimento degli editori pubblici e privati per attivare percorsi per la promozione della conoscenza intesa come bene accessibile e fruibile da parte di ogni individuo, anche al fine di arginare il fenomeno della povertà educativa, culturale e sociale, intendendo quindi la mancanza di conoscenza come uno dei presupposti utili a favorire la diffusione e il successo della disinformazione. È presente poi, tra i compiti della Commissione, anche la verifica dell'organicità della normativa vigente sulla materia anche al fine di valutare l'opportunità di modifiche di carattere normativo e amministrativo per realizzare una prevenzione più adeguata e un contrasto più efficace della diffusione massiva di informazioni false.
  Viene infine previsto un focus specifico sull'incidenza dell'intelligenza artificiale nell'ambito dei processi di disinformazione.
  Passando all'esame della parte strutturale e organizzativa, evidenzia che questa è disciplinata dalle altre disposizioni del testo in termini sostanzialmente analoghi a quanto già disposto dalle altre proposte all'esame.
  L'articolo 2 della proposta di legge disciplina la durata della Commissione, Pag. 51stabilita in 18 mesi dalla sua costituzione. Si prevede la predisposizione della relazione conclusiva e l'obbligo di riferire semestralmente sull'attività svolta, prevedendosi la possibilità di relazioni di minoranza.
  L'articolo 3 disciplina la composizione della Commissione. Il testo è sostanzialmente analogo a quello delle proposte di legge già all'esame e, anche in tale proposta, non è previsto espressamente che il presidente sia eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi di opposizione. Si fa inoltre riferimento al fatto che i componenti siano nominati tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.
  L'articolo 4 stabilisce, come previsto dall'articolo 82 della Costituzione, che disciplina le inchieste parlamentari, che la Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, anche in tal caso la disciplina si connota in termini sostanzialmente analoghi a quanto indicato nelle altre disposizioni all'esame. Si stabilisce tuttavia che la Commissione possa acquisire anche copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari e si prevede, in tal caso, che quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non possa essere opposto alla Commissione.
  L'articolo 5 disciplina le testimonianze ed il regime del segreto. Con riferimento al regime di testimonianza si prevede una disciplina analoga a quella delle proposte già all'esame. Quanto al segreto si prevede l'opponibilità del segreto professionale, del segreto bancario e del segreto di Stato ai sensi della normativa vigente mentre si esclude l'opponibilità del segreto d'ufficio, prevedendosi comunque e in ogni caso l'opponibilità del segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
  L'articolo 6 disciplina l'obbligo di segreto per i componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione stessa nonché ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, anche in tal caso in termini simili a quanto previsto dalle proposte di legge già all'esame, anche con riguardo al regime sanzionatorio.
  L'articolo 7 disciplina l'organizzazione dei lavori della Commissione in larga parte in termini sostanzialmente analoghi a quanto disposto dalle proposte di legge già all'esame. Con riguardo alle spese per il funzionamento della Commissione, esse sono stabilite nella misura di 25.000 euro per il 2020 e 35.000 euro per il 2021.
  Con riferimento all'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti, si prevede che la Commissione provveda non solo per quelli acquisiti nel corso della sua attività ma anche per quelli di «analoghe Commissioni parlamentari di inchiesta precedenti».
  L'articolo 8 disciplina infine l'entrata in vigore della legge.

  Luigi GALLO, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 5 febbraio 2020.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.55.