CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 febbraio 2020
319.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO
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AUDIZIONI

  Mercoledì 5 febbraio 2020. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. — Interviene il Ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini.

  La seduta comincia alle 14.

Audizione del Ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini, nell'ambito dell'esame, in sede referente, dei progetti di legge C. 476 Ascani, C. 1099 Quartapelle Procopio e C. 2165, di iniziativa dei senatori Marcucci ed altri, senatori Montevecchi ed altri, approvata in un testo unificato, dal Senato, recanti ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005.
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento e conclusione).

  Marta GRANDE, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

  Il Ministro Dario FRANCESCHINI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni Paolo FORMENTINI (LEGA), Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), Maurizio LUPI (M-NI-USEI-C !-AC), Alberto RIBOLLA (LEGA) Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FdI), Cristina PATELLI (LEGA), Vito COMENCINI (LEGA) e Simone BILLI (LEGA).

  Il Ministro Dario FRANCESCHINI fornisce ulteriori precisazioni.

  Marta GRANDE, presidente, ringrazia il Ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 14.45.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

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SEDE REFERENTE

  Mercoledì 5 febbraio 2020. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Ricardo Antonio Merlo.

  La seduta comincia alle 14.45.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005.
C. 476 Ascani, C. 1099 Quartapelle Procopio e C. 2165 di iniziativa dei senatori Marcucci ed altri, senatori Montevecchi ed altri, approvata in un testo unificato, dal Senato.

(Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 novembre 2019.

  Marta GRANDE, presidente e relatrice, propone che la Commissione adotti la proposta di legge C. 2165, di iniziativa dei senatori Marcucci ed altri, senatori Montevecchi ed altri, approvata in un testo unificato dal Senato, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente. Dà, quindi, conto delle sostituzioni.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito dell'esame la proposta di legge C. 2165, di iniziativa dei senatori Marcucci ed altri, senatori Montevecchi ed altri, approvata in un testo unificato, dal Senato.

  Marta GRANDE, presidente e relatrice, avverte che s'intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013.
C. 1677 Governo.

(Seguito esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 novembre 2019.

  Marta GRANDE, presidente, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Difesa, Bilancio, Trasporti, Attività produttive e Politiche dell'Unione europea.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, deputato Olgiati, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Marta GRANDE, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia, fatto a Roma il 16 aprile 2007.
C. 2123 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Marta GRANDE, presidente, in sostituzione della relatrice Emiliozzi, impossibilitata a prendere parte alla seduta odierna, illustra il provvedimento, ricordando che l'Accordo di cooperazione culturale e scientifica con lo Sri Lanka, composto di diciassette articoli, è finalizzato a consentire lo sviluppo di nuove collaborazioni Pag. 74bilaterali nel campo dell'istruzione scolastica e universitaria, favorendo altresì l'insegnamento della lingua italiana e l'avvio di attività in ambito archeologico, scientifico e tecnologico.
  Sottolinea che, nello specifico, l'intesa, dopo avere definito il proprio scopo, evidenzia come le Parti riconoscano che gli scambi e l'arricchimento culturale contribuiscano alla promozione di valori comuni, ivi compreso il rispetto dei diritti umani (articolo 1).
  Evidenzia che il testo esplicita, quindi, l'impegno delle Parti a favorire la cooperazione tra le rispettive università, gli istituti di alta formazione nei settori dell'arte e della musica e gli istituti scientifici e culturali, nei settori di reciproco interesse, promuovendo lo scambio di docenti, lettori e ricercatori e gli scambi inter-universitari (articolo 2).
  Segnala che i successivi articoli sono relativi alla cooperazione nel campo dell'istruzione scolastica, con l'impegno delle Parti a sviluppare la reciproca conoscenza dei propri sistemi educativi (articolo 3), alla partecipazione di organismi internazionali al finanziamento o all'attuazione dei progetti derivanti dall'Accordo stesso (articolo 4), ed alla collaborazione nel campo dell'arte, della musica, della danza, del teatro e del cinema, da realizzarsi mediante lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione a manifestazioni di rilievo (articolo 5).
  Rileva che l'Accordo incoraggia altresì l'attività dei rispettivi istituti di cultura, associazioni culturali e istituzioni scolastiche (articolo 6), e pone l'accento sulla collaborazione scientifica e tecnologica, invitando le Parti ad individuare periodicamente settori prioritari di cooperazione (articolo 7).
  Osserva che ulteriori articoli definiscono gli aspetti relativi alla cooperazione in campo archeologico ed etnologico (articolo 8), alla erogazione di borse di studio (articolo 9), al contrasto del traffico illecito di opere d'arte ed alla collaborazione per la protezione del patrimonio culturale sommerso (articolo 10).
  Sottolinea che altri aspetti definiti dall'Accordo riguardano i programmi di scambio nel settore della gioventù (articolo 11), la collaborazione tra i rispettivi archivi, biblioteche e musei (articolo 12) e tra gli organismi radiotelevisivi, la stampa e l'editoria (articolo 13), e la protezione dei diritti di proprietà intellettuale (articolo 14).
  Segnala che ad una commissione mista, composta da un eguale numero di rappresentanti, viene demandato il compito di rendere operativo l'Accordo e di verificarne lo stato di applicazione (articolo 15). Gli articoli conclusivi definiscono infine le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o applicative dell'Accordo (articolo 16), i termini per la sua entrata in vigore, per la sua durata e denuncia (articolo 17).
  Precisa che il disegno di legge, approvato dall'altro ramo del Parlamento il 25 settembre scorso, consta di cinque articoli. Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 3 li valuta in 185 mila euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e in 195.400 euro a decorrere dall'anno 2021.
  Ricorda che un analogo disegno di legge (A.S. 2813) venne presentato dal Governo nel corso della pregressa legislatura e discusso dalla Commissione affari esteri del Senato nel giugno del 2017, ma non poté vedere completato il suo iter di esame a causa della conclusione della legislatura.
  Conclusivamente, auspica una rapida approvazione del provvedimento collegato ad un Accordo che verte essenzialmente su alcuni campi d'azione quali l'istruzione, la scienza e la ricerca archeologica ed il potenziamento dell'insegnamento della lingua italiana ai cittadini singalesi che rappresenta per questi ultimi un'opportunità lavorativa, in considerazione della massiccia e laboriosa presenza della loro comunità in Italia (circa 110 mila persone).
  Nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che s'intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso Pag. 75alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 novembre 2016.
C. 2091 Governo.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Simona SURIANO (M5S), relatrice, ricorda che il Protocollo in esame costituisce lo strumento giuridico per l'adesione dell'Ecuador all'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra (cosiddetto «accordo multipartito»).
  Segnala che dopo il ritiro della Bolivia dai negoziati per un accordo di associazione tra l'Unione europea (UE) e la Comunità andina, il 19 gennaio 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo commerciale con i Paesi della Comunità andina (Bolivia, Colombia, Ecuador e Perù) che condividevano l'obiettivo generale di un accordo equilibrato, ambizioso, globale e compatibile con le regole dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).
  Sottolinea che il 26 giugno 2012 l'UE ha firmato un accordo commerciale con la Colombia e il Perù che si applica in via provvisoria dal 1o marzo 2013 per il Perù e dal 1o agosto 2013 per la Colombia. L'Italia ha depositato lo strumento di ratifica il 5 ottobre 2015 in virtù dell'autorizzazione alla ratifica concessa con la legge n. 120 del 2015.
  Evidenzia che l'Accordo tra l'UE, la Colombia e il Perù è stato il primo accordo commerciale concluso dall'UE dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, un Accordo ambizioso che rappresenta tutt'oggi uno strumento importante per la crescita e lo sviluppo dell'integrazione regionale oltre che per il rafforzamento delle relazioni politico-economiche biregionali.
  Rileva che l'Accordo multipartito tra l'UE, la Colombia e il Perù costituisce un pilastro della strategia dell'UE per rafforzare i legami politici, economici e culturali con l'America Latina ed è un fondamentale strumento di promozione dei princìpi democratici, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani (clausola essenziale dell'Accordo).
  Osserva che, sul piano commerciale e degli investimenti, l'Accordo rappresenta un'importante tappa di avanzamento delle relazioni esterne dell'UE, in quanto prevede una progressiva e reciproca liberalizzazione degli scambi grazie all'eliminazione dei dazi su tutti i prodotti industriali e della pesca e un miglioramento dell'accesso al mercato dei prodotti agricoli.
  Segnala che, secondo la valutazione dell'impatto economico condotta dalla Commissione europea, grazie al Protocollo si prevede un aumento delle esportazioni dell'UE verso all'Ecuador pari al 42 per cento, un risparmio di dazi per gli esportatori dell'UE nella misura di almeno 106 milioni di euro all'anno e nuove possibilità di accesso al mercato per quanto riguarda automobili e macchinari. È stata infine segnalata la rilevanza dell'Accordo per l'industria italiana del tonno in scatola e delle conserve ittiche.
  Sottolinea che, al fine di favorire l'ingresso degli altri membri della Comunità andina, l'articolo 329 dell'Accordo stabilisce le disposizioni in base alle quali altri Paesi membri della Comunità andina possono diventare Parti dell'Accordo commerciale.
  Evidenzia che, a seguito della richiesta presentata dall'Ecuador di riavviare i negoziati con l'UE per diventare Parte dell'Accordo commerciale, nel 2014 sono ripresi i negoziati tra Bruxelles e Quito, che si sono conclusi nel luglio 2014.
  Rileva che il Protocollo si compone di ventinove articoli, suddivisi in undici sezioni: Parti contraenti (Sez. I), disposizioni dell'Accordo (Sez. II), tabella di soppressione Pag. 76dei dazi (Sez. III), regole di origine (Sez. IV), misure di salvaguardia agricola (Sez. V), misure sanitarie e fitosanitarie (Sez. VI), scambi di servizi, stabilimento e commercio elettronico (Sez. VII), appalti pubblici (Sez. VIII), indicazioni geografiche (Sez. IX), dichiarazioni comuni (Sez. X), disposizioni generali e finali (Sez. XI).
  Ricorda che la competenza in materia di commercio è prerogativa esclusiva dell'UE, ma il Protocollo ha natura mista in quanto alcune limitate disposizioni dell'Accordo rientrano nella competenza concorrente dell'UE e degli Stati membri.
  Osserva che, rappresentando un'intesa di predominante natura commerciale che si basa sui princìpi normativi europei vigenti, il Protocollo non richiede modifiche o integrazioni dell'ordinamento nazionale e, di conseguenza, non ha alcun impatto sull'ordinamento interno né oneri per la finanza pubblica.
  Conclusivamente, auspica una rapida conclusione dell’iter di approvazione del disegno di legge che s'inserisce pienamente nella politica commerciale dell'UE intesa a definire una disciplina condivisa – in questo caso con alcuni importanti Stati latino-americani – in tema di appalti pubblici, servizi ed investimenti.

  Marta GRANDE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che s'intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 1o luglio 2019.
C. 2322 Governo.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea ROMANO (PD), relatore, ricorda che l'Accordo ha lo scopo di fornire un'adeguata cornice giuridica per avviare forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati contraenti, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza.
  Segnala che la sottoscrizione di atti bilaterali di questo tipo mira anche a indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi.
  Venendo sinteticamente ai contenuti dell'Accordo, sottolinea che l'articolo 1 enuncia i princìpi ispiratori e lo scopo dell'Accordo, dichiarando che esso intende incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa sulla base dei princìpi di reciprocità, eguaglianza e mutuo interesse in conformità agli impegni internazionali assunti dalle Parti e, per l'Italia, agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
  Evidenzia che l'articolo 2 prevede che le Amministrazioni competenti per organizzare e gestire le attività saranno i rispettivi Ministeri della Difesa e che le eventuali consultazioni tra le Parti potranno avere alternativamente luogo in Italia e nel Burkina Faso.
  Rileva che il medesimo articolo disciplina altresì la possibilità di stipulare ulteriori intese tecniche volte a disciplinare in concreto le aree e le modalità di cooperazione (sviluppo e ricerca; supporto logistico e acquisizione di prodotti e servizi per la difesa; operazioni umanitarie e di mantenimento della pace, etc.).
  Osserva che l'articolo 3 regola gli aspetti finanziari derivanti dalla cooperazione, mentre l'articolo 4 tratta questioni attinenti alla giurisdizione.
  Sottolinea che l'articolo 5 prevede che, in caso di danni causati dalla Parte inviante alla Parte ospitante in occasione di attività previste dall'Accordo o connesse alle stesse, il risarcimento sarà garantito dalla Parte inviante previo accordo tra le Parti. Pag. 77
  Evidenzia che l'articolo 6 stabilisce la cooperazione nel campo dell'industria della difesa, nel rispetto degli ordinamenti nazionali. Il reciproco approvvigionamento dei suddetti materiali potrà avvenire con operazioni dirette tra i due Stati oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi, mentre l'eventuale riesportazione del materiale acquisito verso Paesi terzi potrà essere effettuata solo con il preventivo benestare della Parte cedente, in ogni caso nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla legge n. 185 del 1990, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento.
  Rileva che l'articolo 7 disciplina la regolamentazione delle procedure necessarie per garantire la protezione della proprietà intellettuale, compresi i brevetti, derivante da attività condotte in conformità all'Accordo e ai sensi delle rispettive normative nazionali e degli accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti nonché, per la Parte italiana, agli obblighi derivanti dalla propria appartenenza all'Unione europea.
  Osserva che l'articolo 8 regola il trattamento di informazioni, documenti, materiali, atti e cose classificati, specificando che il loro trasferimento potrà avvenire solo attraverso canali intergovernativi diretti approvati dalle rispettive autorità nazionali per la sicurezza o da autorità nazionali designate in conformità alle leggi dei due Stati.
  Precisa che gli articoli da 9-12 dettano norme rispettivamente in tema di eventuali controversie, di entrata in vigore dell'intesa, di sottoscrizione di ulteriori protocolli aggiuntivi in ambiti specifici di cooperazione, nel rispetto delle procedure nazionali, e di durata dell'intesa stessa, che rimarrà in vigore sino a quando una delle Parti deciderà, in qualunque momento, di denunciarla.
  Segnala che gli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo sono valutati, dall'articolo 3 del disegno di legge, in circa 6 mila euro annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2019.
  Conclusivamente, confida in un rapido procedimento di ratifica dell'Accordo, fortemente auspicato dalla controparte burkinabè, nell'ottica di un rafforzamento del suo ruolo di garante della sicurezza nel contesto regionale del Sahel, e soprattutto in seno alla coalizione 5+5 Sahel: un rilievo geopolitico crescente che ha trovato un significativo riconoscimento da parte italiana con la visita della Viceministra agli Affari esteri, Emanuela Del Re, nel maggio scorso e con la recente apertura dell'ambasciata italiana a Ouagadougou.

  Il sottosegretario Ricardo Antonio MERLO si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

  Paolo FORMENTINI (LEGA) esprime l'apprezzamento del gruppo Lega per accordi di questa natura, stigmatizzando l'ordine del giorno Palazzotto n. 9/1999-A/1, approvato in data odierna in Aula, relativo ad un accordo analogo stipulato con l'Etiopia. Evidenzia, infatti, che gli accordi di cooperazione nel settore della difesa rivestono particolare importanza se stipulati con Paesi – come il Burkina Faso e l'Etiopia – che sono crocevia dei flussi migratori e anche in funzione di prevenzione di fenomeni terroristici.

  Marta GRANDE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che s'intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Libreville il 28 giugno 1999.
C. 2333 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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  Marta GRANDE, presidente, in sostituzione del relatore Gennaro Migliore, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna, illustra il provvedimento in esame, ricordando che il Gabon, ex colonia francese, indipendente dal 1960, è uno Stato dell'Africa centrale di 1,5 milioni di abitanti, affacciato sul golfo di Guinea ed incastonato fra il Camerun e il Congo-Brazzaville. Repubblica semipresidenziale, ha un Parlamento bicamerale composto da un Senato di 66 membri e da un'Assemblea di 153 e può vantare abbondanti risorse naturali e considerevoli investimenti stranieri tali da farne in potenza uno dei Paesi più ricchi dell'intero continente africano.
  Segnala che la Convenzione in esame risponde all'esigenza di disciplinare in maniera più efficiente ed equilibrata gli aspetti fiscali delle relazioni economiche fra i due Paesi, al fine di eliminare il fenomeno della doppia imposizione, di prevenire le evasioni fiscali e di porre gli investitori italiani in una posizione privilegiata rispetto agli operatori economici di altre nazionalità.
  Sottolinea che l'Accordo, che si compone di trenta articoli suddivisi in VI Capitoli e di un Protocollo, richiama il modello di convenzione fiscale dell'OCSE, e trova applicazione nei riguardi delle persone fisiche e giuridiche residenti negli Stati contraenti (articolo 1), limitatamente all'imposizione sui redditi (articolo 2), e – per la parte italiana – all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), all'imposta sul reddito delle società (IRES) e all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
  Evidenzia che l'Accordo definisce il concetto di residenza (articolo 4), di stabile organizzazione (articolo 5) e di utili di impresa (articolo 7), accogliendo il principio generale in base a cui gli utili di impresa sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa stessa, ad eccezione dei redditi prodotti per il tramite di una organizzazione stabile. Il testo disciplina, quindi, le modalità di tassazione dei redditi immobiliari (articolo 6) e degli utili derivanti da navigazione marittima e aerea (articolo 8). Rileva che, con riferimento alle imposizioni sui dividendi (articolo 10), sugli interessi (articolo 11), sulle royalties (articolo 12), la Convenzione stabilisce un criterio impositivo concorrente fra lo Stato di residenza e quello della fonte, fissando un'aliquota massima di prelievo da parte di quest'ultimo al 15 per cento per i dividendi, al 10 per cento per gli interessi e i canoni, con condizioni quindi – come evidenzia la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento – che appaiono del tutto favorevoli agli operatori italiani che investano nel Paese africano.
  Al riguardo, segnala anche il punto 4 del Protocollo annesso al testo base che include il riferimento alla clausola della nazione più favorita, in base alla quale ove il Gabon accordasse ad un altro Stato dell'OCSE aliquote più favorevoli rispetto a quelle previste dal presente accordo, le ritenute alla fonte per i casi disciplinati dalla presente intesa verrebbero automaticamente allineate a quelle più vantaggiose.
  Osserva che, quanto alle plusvalenze, l'articolo 13 della Convenzione stabilisce l'imposizione esclusiva nello Stato di residenza, ad eccezione degli utili di capitale derivanti dall'alienazione di beni immobili o di beni immobili relativi ad organizzazioni stabili per i quali è prevista una potestà impositiva concorrente dei due Stati.
  Sottolinea che i successivi articoli disciplinano quindi il trattamento fiscale sui redditi derivanti da professioni indipendenti (articolo 14), da lavoro subordinato (articolo 15), da gettoni di presenza (articolo 16) e da attività di artisti e sportivi (articolo 17).
  Evidenzia che, in materia di pensioni, la Convenzione (articolo 18) prevede la tassazione soltanto nello Stato di residenza, salvo che per i pagamenti erogati all'atto della cessazione del rapporto di lavoro di una persona fisica, mentre per le remunerazioni derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche stabilisce di regola la tassazione nello Stato della fonte (articolo 19).Pag. 79
  Rileva che, per quanto attiene ai meccanismi intesi ad evitare le doppie imposizioni, l'Accordo prevede (articolo 23), per entrambe le Parti, il ricorso al metodo di imputazione ordinaria. I successivi articoli dispongono quindi un principio di non discriminazione (articolo 24), una procedura amichevole per la risoluzione di eventuali casi di imposizione non conformi alla Convenzione (articolo 25), lo scambio di informazioni fra le autorità per l'applicazione dell'intesa bilaterale (articolo 26), l'intangibilità dei privilegi fiscali previsti per agenti diplomatici e funzionari consolari (articolo 27) e una procedura di rimborso per i casi garantiti di ritenute ridotte (articolo 28).
  Precisa che il disegno di legge, approvato all'unanimità dal Senato l'8 gennaio scorso, non produce effetti per l'erario italiano, e che il provvedimento riproduce un disegno di legge (A.S. 2158), presentato nel corso della XVII legislatura e discusso dalla Commissione affari esteri del Senato nell'ottobre del 2017, che tuttavia non poté vedere completato il suo iter di esame a causa della conclusione della legislatura.
  In conclusione, auspica la rapida conclusione dell'iter di approvazione del disegno di legge in esame che si riferisce ad una Convenzione che riveste specifica importanza per il nostro Paese: il Gabon è infatti connotato da un quadro sostanzialmente pacifico, a differenza di quanto avviene in molte altre aree africane, e la stabilità politica, unitamente alle risorse petrolifere e minerarie, hanno permesso ai gabonesi di mantenere uno dei livelli di prodotto pro capite più alto di tutta l'Africa.

  Il sottosegretario Ricardo Antonio MERLO si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

  Marta GRANDE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che s'intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.10.

INTERROGAZIONI

  Mercoledì 5 febbraio 2020. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Ricardo Antonio Merlo.

  La seduta comincia alle 15.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Marta GRANDE, presidente, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-03385 Formentini: Sulla posizione del Governo italiano sul rinnovo del mandato del Presidente del Parlamento venezuelano.

  Il sottosegretario Ricardo Antonio MERLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Paolo FORMENTINI (LEGA), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del Governo. Evidenzia che il sottosegretario Merlo, a titolo personale, è probabilmente favorevole al riconoscimento di Guaidò a presidente legittimo ma non può esprimere questa posizione per le contraddizioni presenti all'interno della maggioranza e del Governo. Ricordando che, peraltro, anche l'Esecutivo precedente non ha potuto procedere al riconoscimento di Guaidò a causa dell'opposizione del Movimento 5 Stelle, ribadisce che la Lega sostiene, in tale ambito, le posizioni dell'Amministrazione Trump e, contestualmente, condanna senza riserve l'operato del Presidente Maduro.

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5-03429 Delmastro delle Vedove: Sulla posizione del Governo italiano in merito a un blocco navale al largo delle coste libiche.

  Il sottosegretario Ricardo Antonio MERLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FdI), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del Governo, esprimendo soddisfazione per il fatto che per la prima volta si riconosce che il blocco navale costituisce lo strumento più efficace per contrastare il traffico di armi nel Mediterraneo. Rileva, tuttavia, che tale scelta è tardiva e non tiene del debito conto gli ultimi sviluppi della crisi libica, con particolare riferimento alle crescenti ingerenze della Turchia: il regime di Erdogan ha infatti agevolato il trasferimento in Libia non solo di armamenti, ma anche di miliziani jihadisti provenienti dalla Siria. Secondo un'autorevole organizzazione internazionale, in questo momento 6 mila potenziali terroristi sarebbero stanziati in Libia e 64 di loro sarebbero già sbarcati in Europa, molto probabilmente in Italia. A suo avviso, occorre dunque che il Governo agisca con maggiore risolutezza in sede europea affinché il blocco navale venga utilizzato non solo per monitorare l'applicazione dell’embargo di armi alla Libia, ma anche per fermare l'attività dei trafficanti di esseri umani, di cui potrebbero giovarsi i jihadisti per arrivare nel nostro continente e compiere atti terroristici.

5-02895 Suriano: Sui movimenti di protesta in Iraq.

  Il sottosegretario Ricardo Antonio MERLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Simona SURIANO (M5S), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta del Governo, rilevando che, da quando è stata presentata l'interrogazione in titolo, all'indomani del divampare della protesta, sono intervenuti diversi fatti positivi, in primis la recente nomina del nuovo Primo Ministro, che si è dichiarato favorevole ad accogliere le istanze dei movimenti di protesta, in primo luogo l'indizione di libere elezioni e la lotta contro la corruzione. Auspica, dunque, che l'Italia continui a supportare il processo di transizione democratica dell'Iraq, anche attraverso l'azione del nostro contingente militare che si occupa della formazione delle forze di sicurezza irachene, cooperando – indirettamente – alla lotta contro le residue cellule terroristiche di Daesh.

  Marta GRANDE, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 15.30.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 5 febbraio 2020. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Ricardo Antonio Merlo.

  La seduta comincia alle 15.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Marta GRANDE (M5S), presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

5-03486 Lupi: Sulla persecuzione dei cristiani in Nigeria.

  Maurizio LUPI (Misto-NcI-USEI) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Ricardo Antonio MERLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

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  Maurizio LUPI (Misto-NcI-USEI), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del Governo sottolineando che se da un lato non è in discussione la sensibilità del Governo e quella personale del sottosegretario Merlo riguardo al tema della persecuzione dei cristiani, dall'altro occorrono azioni concrete. Secondo la fondazione «Aiuto alla Chiesa che soffre» i cristiani perseguitati nel mondo sono oltre 260 milioni: di fronte a questi dati sconcertanti l'Italia non può rimanere indifferente e, pertanto, anche in forza dei buoni rapporti politici e commerciali, occorre pretendere dalla Nigeria il rispetto del pluralismo religioso e un deciso contrasto alla persecuzione dei cristiani. Infine, ringraziando il collega Delmastro delle Vedove per la proficua opera di sensibilizzazione svolta in qualità di presidente dell'intergruppo parlamentare per la difesa della libertà religiosa dei cristiani nel mondo, anticipa che in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppo, chiederà un ciclo di audizioni per approfondire il tema della tutela dei cristiani in Nigeria.

5-03487 Delmastro delle Vedove: Sui contatti tra il Governo italiano e quello cinese relativamente alla emergenza «coronavirus».

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FdI) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Ricardo Antonio MERLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FdI), replicando, si dichiara moderatamente soddisfatto della risposta del Governo. A suo avviso, il combinato disposto delle misure draconiane che sta adottando il Governo cinese, che interessano circa 60 milioni di persone, e della presenza a Wuhan di un laboratorio per lo studio dei virus più letali, desta grave preoccupazione e suscita inquietanti interrogativi sulla effettiva pericolosità della malattia, ma soprattutto sulle modalità di iniziale diffusione del contagio, al di là degli scenari evocati su una anomala interazione tra esseri umani e pipistrelli o serpenti. Ritiene, infine, essenziale continuare l'azione di pressione sulle autorità cinesi volta ad ottenere totale trasparenza e informazioni più esaustive circa la genesi e l'evoluzione dell'epidemia.

5-03488 Zoffili: Sulle iniziative a tutela dei cittadini italiani in Cina in relazione all'epidemia causata dal coronavirus.

  Eugenio ZOFFILI (Lega) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Ricardo Antonio MERLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

  Eugenio ZOFFILI (Lega), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del Governo. Esprimendo apprezzamento per la preziosa attività di supporto fornita dai portali internet e dalle applicazioni digitali del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale dedicati all'assistenza ai cittadini italiani all'estero – peraltro oggetto di una mozione a sua prima firma approvata dall'Aula in data odierna a larghissima maggioranza – segnala che alcune agenzie di stampa stanno diffondendo nuove e sempre più preoccupanti informazioni sulla diffusione del coronavirus: in particolare, tali agenzie riferiscono della decisione del Governo cinese di costruire undici nuovi nosocomi e dei rischi connessi al contagio dei feti durante la gravidanza. Apprezzando le misure assunte dal Governo a tutela dei nostri connazionali recentemente rimpatriati dalla Cina, esprime la disponibilità a cooperare con la maggioranza e l'Esecutivo per affrontare l'emergenza sanitaria, riservandosi di chiedere ulteriori chiarimenti attraverso successivi atti di sindacato ispettivo.

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5-03489 Fitzgerald Nissoli: Sull'Accordo sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida tra Italia e Canada.

  Fucsia FITZGERALD NISSOLI (FI) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Ricardo Antonio MERLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 7).

  Fucsia FITZGERALD NISSOLI (FI), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta del Governo. Ribadendo che la soluzione della problematica posta con l'interrogazione in titolo deve basarsi sul principio di reciprocità, auspica che la riunione tecnica tra Farnesina e Ministero dei Trasporti, in programma domani, produca risposte concrete, in assenza delle quali si riserva di presentare una nuova interrogazione.

  Marta GRANDE, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 16.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 5 febbraio 2020.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.05 alle 16.20.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017.
C. 1676 Governo.

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