CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 febbraio 2020
318.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 4 febbraio 2020.

Nell'ambito dell'esame del testo unificato delle proposte di legge C. 1008 L'Abbate, C. 1009 D'Alessandro e C. 1636 Viviani, recante Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore.
Audizione di rappresentanti di Agripesca e di Assoittica Italia.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.30.

Audizione di rappresentanti di Ugl Pesca.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 14.50.

SEDE REFERENTE

  Martedì 4 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

  La seduta comincia alle 14.55.

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Sulla pubblicità dei lavori.

  Filippo GALLINELLA, presidente, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Norme per favorire interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti.
C. 175 Paolo Russo e C. 1650 Incerti.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Susanna CENNI (PD), relatrice, fa presente, preliminarmente, che le due proposte di legge in esame C. 175 Paolo Russo (composta di 10 articoli) e C. 1650 Incerti (composta di 12 articoli) recano, rispettivamente, «Norme per favorire interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti» e «Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva».
  L'articolo 1 di entrambe le proposte di legge, esplicita le finalità di entrambe le proposte normative.
  In particolare, l'obiettivo perseguito dai provvedimenti in esame consiste nella promozione, da parte dello Stato, di interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti dei territori collinari e montani di particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale e a rischio di dissesto idrogeologico, nonché – in riferimento alla proposta di legge C. 175 – di interventi di recupero del patrimonio edilizio rurale a servizio dei castagneti e – in relazione alla proposta di legge C. 1650 – di sostegno e promozione del settore castanicolo nazionale e della sua filiera produttiva.
  Ciò avviene – per entrambe le proposte di legge – ai fini della tutela ambientale, della difesa del territorio e del suolo e della conservazione dei paesaggi tradizionali, ai sensi dell'articolo 9, secondo comma della Costituzione (che prevede la tutela del paesaggio e del patrimonio artistico e storico della Nazione); dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della medesima Carta costituzionale (che prevede la potestà legislativa esclusiva, da parte dello Stato, in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali); dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (secondo il quale si possono considerare compatibili con il mercato interno gli aiuti di Stato destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune), nonché della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata dalla legge 9 gennaio 2006, n. 14.
  L'articolo 2 reca, in entrambi i provvedimenti, la disciplina degli interventi.
  A tale riguardo, si prevede che, per le finalità sopra indicate, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa acquisita in sede di Conferenza Stato-regioni, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore delle proposte di legge, si provveda: all'individuazione dei territori nei quali sono situati i castagneti; alla definizione dei criteri e delle tipologie degli interventi previsti dai progetti di legge in commento, ammessi ai contributi previsti ai successivi articoli 3, 4 e 5. Ai fini della concessione dei contributi è data comunque priorità ai castagneti che, essendo stati colpiti da infezioni dovute al cosiddetto cinipide del castagno (Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu), hanno perduto la loro capacità di resilienza e sono maggiormente esposti al rischio di patologie. È previsto inoltre che, Pag. 92con il citato decreto si provveda alla determinazione della quota percentuale di contributi erogabili.
  L'articolo 3 delle proposte di legge, prevede che ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo dei castagneti individuati ai sensi del precedente articolo sia erogato, per un triennio, un contributo unico a copertura parziale delle spese da sostenere per il recupero, la manutenzione e la salvaguardia dei medesimi castagneti.
  L'articolo 4 prevede che ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo dei castagneti individuati ai sensi dell'articolo 2 sia concesso, per un triennio, un contributo unico a copertura parziale delle spese da sostenere per il recupero dei castagneti abbandonati.
  L'articolo 5 della proposta di legge C. 175 dispone che ai proprietari e ai conduttori dei castagneti sia concesso un contributo unico a copertura parziale delle spese da sostenere per il recupero di strutture edilizie rurali, da utilizzare per il deposito e la lavorazione dei frutti del castagno.
  L'articolo 5 della proposta di legge C. 1650 prevede, invece, che alle aziende che operano nell'ambito della filiera castanicola sia concesso, per un triennio, un contributo per favorire l'avvio di processi di integrazione e di associazione tra la produzione, la raccolta, lo stoccaggio, la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti del castagno e, in generale, per promuovere la multifunzionalità delle aziende castanicole.
  L'articolo 6 della proposta di legge C. 175 prevede la concessione, per un biennio, di un contributo straordinario al CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria) di 1,5 milioni di euro, destinato esclusivamente al finanziamento di un progetto di ricerca sulle emergenze fitosanitarie riguardanti i castagneti, con particolare riferimento all'infezione della citata cinipide del castagno.
  L'articolo 6 della proposta di legge C. 1650 dispone, invece, l'istituzione di un «comitato di assaggio» presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Tale comitato è composto da assaggiatori esperti, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine di introdurre metodi di analisi e di valutazione delle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche delle varie tipologie di castagne, a garanzia della qualità dei prodotti.
  L'articolo 7 della proposta di legge C. 175 e l'articolo 9 della proposta di legge C. 1650, di identico contenuto, disciplinano l'attuazione degli interventi. In particolare, il comma 1 prevede che gli interventi di cui agli articoli 3 (recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti), 4 (recupero dei castagneti abbandonati) e 5 (recupero del patrimonio edilizio rurale esistente, nella proposta di legge C. 175; sostegno della filiera castanicola e della multifunzionalità aziendale, nella proposta di legge C. 1650) siano eseguiti in conformità alle disposizioni del decreto ministeriale da adottare ai sensi dell'articolo 2 e alla legislazione vigente e, in particolare, alla normativa dell'Unione europea in materia di sviluppo rurale e al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.
  Il comma 2 dei medesimi articoli dispone che i contributi previsti dai progetti di legge in commento siano sottoposti alla preventiva verifica di compatibilità con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  L'articolo 7 della proposta di legge C. 1650 prevede, invece, l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di un osservatorio. Ciò avviene al fine di garantire un efficace coordinamento delle azioni di monitoraggio della situazione relativa alle patologie nel settore castanicolo, degli interventi di prevenzione di tali patologie e di trattamento fitosanitario, delle iniziative di ricerca per il miglioramento delle tecniche di produzione della castanicoltura da frutto e per lo sviluppo dei relativi aspetti vivaistici, nonché per la valorizzazione della produzione legnosa e della sua multifunzionalità.Pag. 93
  L'articolo 8 della proposta di legge C. 1650 prevede la concessione di un contributo al CREA per il finanziamento di progetti di ricerca sulle emergenze fitosanitarie nel settore castanicolo e, in particolare, sulla diffusione delle malattie fungine. Tale contributo è indicato in 1.500.000 euro per l'anno 2019 (annualità che dovrà essere aggiornata in relazione al momento dell'entrata in vigore della proposta di legge).
  L'articolo 8 della proposta di legge C. 175, invece, sostanzialmente identico all'articolo 10 della proposta di legge C. 1650, è composto di 4 commi e disciplina l'assegnazione dei contributi per gli interventi di cui agli articoli da 3 a 5. A tal fine – ai sensi del comma 1 – si prevede l'istituzione, presso il MIPAAF, del Fondo per gli interventi per la salvaguardia e il recupero dei castagneti (Fondo per gli interventi per la salvaguardia e il recupero dei castagneti e per il sostegno della filiera castanicola nella proposta di legge C. 1650), con una dotazione 10 milioni di euro.
  Tale Fondo può essere rifinanziato per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b), della legge n. 196 del 2009, che prevede il rifinanziamento di dotazioni di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente, per mezzo di apposita disposizione inserita all'interno della seconda sezione del disegno di legge di bilancio (comma 2).
  Il comma 3 di entrambi gli articoli prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa acquisita in sede di Conferenza Stato-regioni, si provveda, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2 (che deve essere emanato entro tre mesi dall'entrata in vigore delle proposte di legge) alla ripartizione del Fondo tra le regioni nel cui territorio sono situati i castagneti individuati ai sensi del medesimo articolo 2. Tale decreto viene emanato, successivamente, entro il 30 aprile di ogni anno.
  Ai sensi del comma 4, le regioni destinatarie dei finanziamenti di cui sopra, nel rispetto delle disposizioni delle proposte di legge in esame, e in attuazione delle disposizioni del decreto ministeriale di cui all'articolo 2, sentiti i comuni competenti per territorio: definiscono, nel limite delle risorse finanziarie assegnate, l'ammontare delle risorse finanziarie da destinare, rispettivamente, agli interventi di cui agli articoli 3, 4 e 5; stabiliscono le modalità e i tempi per la presentazione delle domande e per l'assegnazione dei contributi; provvedono alla selezione e alla formazione della graduatoria dei beneficiari e all'erogazione dei contributi, sulla base dell'istruttoria svolta dal comune competente per territorio.
  L'articolo 9 della proposta di legge C. 175, sostanzialmente identico all'articolo 11 della proposta di legge C. 1650, composto di 5 commi, disciplina sanzioni e controlli in materia.
  Ai sensi del comma 1, le regioni definiscono le modalità per l'effettuazione dei controlli sull'effettiva e puntuale realizzazione degli interventi per i quali sono stati erogati i contributi previsti dagli articoli 3, 4 e 5. Esse provvedono altresì allo svolgimento dei controlli medesimi, anche avvalendosi dei comuni competenti per territorio.
  Ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 della proposta di legge C. 175 (e del comma 4 dell'articolo 11 della proposta di legge C. 1650), nel caso in cui il proprietario o il conduttore del castagneto al quale sono stati erogati i contributi di cui agli articoli 3, 4 e 5 realizzi gli interventi in modo parziale o carente rispetto a quanto indicato nella relativa domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a una somma da un terzo a quattro quinti del contributo erogato. Il proprietario o il conduttore di cui al periodo precedente è altresì escluso dall'assegnazione dei contributi di cui ai predetti articoli.
  Nel caso in cui il proprietario o il conduttore del castagneto al quale sono stati erogati i contributi di cui sopra non realizzi gli interventi indicati nella relativa domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo dei Pag. 94contributi erogati, aumentato di un terzo. Allo stesso è revocata l'assegnazione dei contributi concessi (comma 3 dell'articolo 9 della proposta di legge C. 175 e comma 5 dell'articolo 11 della proposta di legge C. 1650).
  Le regioni possono predisporre ulteriori sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni delle proposte di legge in esame e delle leggi regionali vigenti in materia. Le regioni disciplinano altresì le modalità per l'applicazione delle sanzioni e provvedono alla medesima applicazione (comma 4 dell'articolo 9 della proposta di legge C. 175 e comma 2 dell'articolo 11 della proposta di legge C. 1650).
  Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono destinate esclusivamente all'attuazione delle disposizioni delle proposte di legge in esame, secondo le modalità determinate da ciascuna regione (comma 5 dell'articolo 9 della proposta di legge C. 175 e comma 3 dell'articolo 11 della proposta di legge C. 1650).
  L'articolo 10 della proposta di legge C. 175, sostanzialmente identico all'articolo 12 della proposta di legge C. 1650, reca, infine, la copertura finanziaria degli oneri dei progetti di legge in commento.
  Tali oneri vengono quantificati in 10,75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 (per ciascuno degli anni 2019 e 2020 nella proposta di legge C. 1650) e in 10 milioni di euro per l'anno 2020 (per l'anno 2021 nella proposta di legge C. 1650): la relativa copertura finanziaria viene rinvenuta mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2018-2020 (2019-2021 nella proposta di legge C. 1650) di pertinenza del MIPAAF (comma 1). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (comma 2).
  In conclusione, propone alla Commissione di svolgere un ciclo di audizioni sulle proposte di legge in esame.

  Antonella INCERTI (PD), nel ringraziare la relatrice per l'esaustiva relazione svolta, sottolinea che la finalità della proposta di legge C. 1650, a sua prima firma, è quella di sostenere un settore molto importante fondato sul castagno, un prodotto molto radicato in molteplici territori del Paese. Osservato che l'Italia, dopo la Cina, è il principale esportatore mondiale di castagne, ricorda che la produzione italiana, purtroppo, negli ultimi cinquanta anni si è contratta in modo significativo, soprattutto a causa della concorrenza dei Paesi asiatici e delle fitopatie che hanno colpito il castagno.
  La proposta di legge in esame, considerate tutte le dinamiche interne alla filiera, mira a predisporre, nell'ambito di un intervento di carattere organico, una serie di misure a sostegno del settore castanicolo, nella prospettiva di assicurare uno sviluppo a tale comparto. Sottolinea, quindi, l'importanza dello svolgimento di attività di monitoraggio delle varie patologie e degli interventi di prevenzione e di trattamento fitosanitario, nonché dell'implementazione della ricerca scientifica, condotta in particolare con riferimento a talune varietà di castagno.
  Concorda, infine, sulla proposta avanzata dalla collega Cenni di svolgere un ciclo di audizioni.

  Filippo GALLINELLA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale.
C. 2115, approvata dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Gianpaolo CASSESE (M5S), relatore, fa presente che osserva che la proposta di legge in esame, approvata dal Senato il 24 settembre 2019, contiene 14 articoli ed è volta a valorizzare le piccole produzioni agroalimentari di origine locale.Pag. 95
  L'articolo 1 definisce le finalità e i principi. Il comma 1 indica come finalità dell'intervento legislativo quella di valorizzare: la produzione, trasformazione e vendita, da parte degli imprenditori agricoli e ittici, di limitati quantitativi di prodotti alimentari primari e trasformati, di origine animale o vegetale, ottenuti a partire da produzioni aziendali, riconoscibili da una specifica indicazione in etichetta, nel rispetto dei seguenti principi: salubrità dell'alimento prodotto; marginalità o limitatezza della produzione, intesa nel senso che essa deve rappresentare la quota parte, anche in termini di reddito, della produzione; localizzazione, intesa come possibilità di commercializzare prodotti che derivano esclusivamente dalla produzione primaria realizzate esclusivamente in ambito locale; limitatezza intesa come possibilità di produrre e commercializzare solo ridotte quantità in termini assoluti; specificità intesa come possibilità di produrre e commercializzare solo i prodotti indicati nel decreto a cui l'articolo 11, comma 1, fa rinvio.
  Segnala che il comma 1 fa, comunque, salva la facoltà degli imprenditori agricoli di svolgere la vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Tale specificazione è stata introdotta nel corso dell'esame del provvedimento al Senato per fugare dubbi in ordine alla possibile sovrapposizione con la normativa vigente sulla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli contenuta, appunto, nel richiamato articolo, che permette tale attività su tutto il territorio nazionale e senza limiti quantitativi o temporali.
  Il comma 2 chiarisce che per «PPL- Piccole produzioni locali» si intendono i prodotti agricoli di origine animale o vegetale primari o ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda, destinati, in limitate quantità in termini assoluti, al consumo immediato e alla vendita diretta nell'ambito della provincia dove si trova la sede di produzione o delle province contermini.
  Il comma 3 prevede che i prodotti ottenuti da carni di animali (piccoli quantitativi di pollame e lagomorfi o di selvaggina selvatica) provenienti dall'azienda agricola devono essere regolarmente lavorati in un macello riconosciuto, che abbia la sede nell'ambito della provincia in cui vi è la sede di produzione dell'azienda. La norma fa salve le deroghe previste dall'articolo 1, par. 3, lett. d) ed e) del Regolamento (CE) n. 853/2004 alle norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.
  L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione. A tal fine, prevede, al comma 1 che il provvedimento in esame si applichi: agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile; agli imprenditori apistici di cui alla legge n. 313 del 2004; agli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 4 del 2012; alle imprese agricole o ittiche che si associano per le finalità della legge; agli istituti tecnici e professionali a indirizzo a indirizzo agrario e alberghiero-ristorativo che nello svolgimento della propria attività didattica, producono e trasformano piccoli quantitativi di prodotti agroalimentari.
  Viene poi ribadito che deve trattarsi di prodotti primari o trasformati dalle sole materie prime prodotte o allevate sui terreni dell'azienda in esame.
  Il comma 2 prevede che le aziende agricole che svolgono attività agrituristica possono in tale ambito avvalersi di prodotti PPD (piccole produzioni locali) purché, limitatamente ad essi, seguano le disposizioni contenute nel provvedimento in esame.
  Il comma 3 specifica che la produzione primaria deve essere svolta su terreni di pertinenza aziendale; tale requisito non si applica nel caso di attività apistica, che, ai sensi della legge n. 313 del 2004, non è necessariamente correlata alla gestione del terreno.
  Il comma 4 specifica che è fatta salva la possibilità di effettuare la vendita diretta delle piccole produzioni locali, applicando l'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001.Pag. 96
  L'articolo 3 detta norme in materia di etichettatura dei prodotti derivanti da piccole produzioni locali.
  Il comma 1 rinvia alle disposizioni contenute in ambito europeo e nazionale, rispettivamente, nel Regolamento n. 1169/2011 e nel decreto legislativo n. 231 del 2017. Prevede, poi, che i PPL devono indicare in etichetta in maniera leggibile la dicitura «PPL- piccole produzioni locali» seguita dal Comune o dalla provincia di produzione e dal numero di registrazione dell'attività, rilasciato dall'autorità sanitaria locale a seguito di un sopralluogo, secondo le modalità indicate nel decreto previsto dall'articolo 11.
  Il comma 2 fa salve alcune norme specifiche in materia di indicazione obbligatoria.
  Specifica che si tratta, più precisamente, delle norme contenute nel decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 145, relativo all'indicazione obbligatoria della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento; nel regolamento (UE) n. 1151/2012 relativo all'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita; nel regolamento n. 1308/2013, per la parte riguardante i prodotti vitivinicoli; nel regolamento n. 251 del 2014 relativo ai prodotti vitivinicoli aromatizzati; nel regolamento n. 848 del 2018 relativo ai prodotti biologici; nel regolamento n. 110/2008 relativo alle bevande spiritose.
  Il comma 3 prevede che ai fini della tracciabilità delle produzioni, gli operatori provvedono a conservare tutta la documentazione relativa alle diverse fasi di produzione e commercializzazione.
  L'articolo 4, comma 1, prevede l'istituzione del marchio PPL- piccole produzioni locali a cura di un decreto del Ministero (rectius Ministro) delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame. Si specifica che il marchio può essere utilizzato nei mercati, nei siti e nelle strutture commerciali in cui si vendono i prodotti in esame.
  Per quanto riguarda le modalità di utilizzo del marchio, il disposto in esame in parte rinvia al decreto ivi previsto, in parte fa riferimento al decreto previsto dall'articolo 11, al quale demanda la definizione degli strumenti per i controlli e l'individuazione delle modalità di conservazione dei documenti relativi alla tracciabilità di cui all'articolo 3.
  Il comma 2 contiene la stessa disposizione di salvaguardia già contenuta al comma 2 dell'articolo 3.
  Il comma 3 prevede che la licenza d'uso del marchio «PPL-piccole produzioni locali» è concessa, a titolo gratuito, dietro domanda degli interessati dalle regioni e dalle province di Trento e Bolzano nel rispetto dei requisiti stabiliti dal decreto previsto dall'articolo 11 della proposta di legge in esame.
  I commi 4, 5 e 6 prevedono che il marchio possa essere utilizzato solo per i prodotti PPL, da solo o affiancato ad altri marchi già autorizzati. Viene data facoltà alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano di includere tra i prodotti a marchio PPL altri prodotti agroalimentari identificati con marchi già autorizzati, qualora sussistano i necessari requisiti.
  Il comma 7 autorizza la spesa di 32.000 euro per il 2019 (annualità che richiede un aggiornamento) per far fronte all'istituzione del suddetto marchio.
  L'articolo 5 detta norme in materia di consumo immediato e vendita diretta.
  Viene previsto, al riguardo, che tali attività, riferite alle piccole produzioni locali, possono essere gestite dall'imprenditore agricolo o ittico purché svolte nell'ambito della provincia in cui ha sede l'azienda o delle province contermini ed avvengano (comma 1): presso la propria azienda o presso gli esercizi di vendita connessi, inclusa la malga; nell'ambito di mercati, fiere o altre manifestazioni; negli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione, purché la fornitura non superi il 50 per cento della produzione annuale dell'azienda produttrice.Pag. 97
  Il comma 2 stabilisce che i comuni possono riservare agli imprenditori ittici o agricoli appositi spazi per la vendita diretta dei prodotti PPL.
  Gli esercizi commerciali, a loro volta, possono dedicare appositi spazi di vendita in modo da renderli visibili.
  L'articolo 6 prevede che gli imprenditori agricoli o ittici che producono e commercializzano PPL devono rispettare i requisiti igienici previsti dal Regolamento (CE) n. 852/2004.
  L'articolo 7 detta disposizioni dettagliate in merito ai requisiti strutturali dei locali destinati alle attività di lavorazione, produzione e vendita dei prodotti in esame (si ricorda, in proposito, che disposizioni di carattere analogo sono contenute nelle proposte di legge all'esame della Commissione Agricoltura in materia di agricoltura contadina A.C. 1269,1825 e 1968).
  L'articolo 8 istituisce una sezione internet del sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per la raccolta delle informazioni utili alla valorizzazione dei prodotti PPL.
  L'articolo 9 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possano istituire corsi di formazione per il personale addetto alla lavorazione, trasformazione e confezionamento, trasporto e vendita dei prodotti PPL. Il corso deve essere frequentato entro 15 mesi dalla registrazione dell'attività a meno che gli operatori non abbiano già una formazione giudicata adeguata dall'autorità competente.
  L'articolo 10 prevede che le regioni svolgano i controlli per l'accertamento delle infrazioni, ferme restando le competenze dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi (ICQRF).
  L'articolo 11 reca talune disposizioni applicative. In particolare, il comma 1 prevede che venga approvato un regolamento che contenga i criteri e le linee guida in base alle quali le regioni dovranno individuare per i territori di rispettiva competenza: il «paniere PPL», inteso come l'elenco delle tipologie di prodotti che può essere incluso in tale categoria, con l'indicazione dei relativi limiti quantitativi in termini assoluti ed entro i limiti massimi previsti per ciascuna tipologia; le modalità per l'ammissione alle procedure semplificare per i prodotti PPL; le misure e i controlli igienico-sanitari da effettuare sui prodotti PPL; le modalità di utilizzo dell'etichettatura PPL e del marchio PPL.
  Il comma 2 fa salve, purché compatibili con il regolamento previsto al comma 1, le disposizioni già emanate dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano in materia.
  I commi successivi contengono alcune clausole di salvaguardia.
  L'articolo 12 stabilisce le sanzioni applicabili. Ai sensi del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro colui che: violi le disposizioni di cui all'articolo 1; utilizzi un'etichettatura o il marchio in assenza dei requisiti di cui all'articolo 1.
  Nel caso del marchio è prevista, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della licenza d'uso del marchio per un periodo da uno a tre mesi; in caso di reiterazione è disposta la revoca della licenza d'uso del marchio. L'Autorità competente all'irrogazione delle sanzioni è individuata nell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi (ICQRF).
  L'articolo 13 reca disposizioni di carattere finanziario, disponendo che dal provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri, eccetto quanto previsto dall'articolo 4, per il quale è autorizzata una spesa di 32.000 euro per l'anno 2019 (annualità che necessita di un aggiornamento), la cui copertura viene rinvenuta attraverso la riduzione, per pari importo, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499.
  Infine, l'articolo 14 dispone che l'entrata in vigore del provvedimento in esame avvenga il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  In conclusione, propone che la Commissione svolga un ciclo di audizioni in merito alla proposta di legge in esame.

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  Filippo GALLINELLA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura.
Nuovo testo C. 982 Gallinella e abb.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 gennaio 2020.

  Filippo GALLINELLA, presidente, ricorda che nella seduta del 29 gennaio scorso il vicepresidente Lolini ha dato conto della consistenza numerica delle proposte emendative presentate (253), rinviando alla prima seduta utile la valutazione dell'ammissibilità delle medesime.
  In proposito, rammenta che l'articolo 89 del Regolamento attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Devono, inoltre, essere dichiarati inammissibili gli emendamenti egli articoli aggiuntivi manifestamente lesivi della sfera di competenza riservata ad altre fonti del diritto (leggi costituzionali, regolamenti parlamentari, legislazione regionale, regolamenti comunitari) o che comunque modifichino in modo del tutto frammentario o parziale disposizioni contenute in atti normativi non aventi forza di legge.
  Ciò premesso, comunica che, alla luce dei criteri sopra indicati, sono da ritenersi inammissibili le seguenti proposte emendative:
   gli identici Incerti 4.04, Gadda 4.05, Nevi 4.06, Schullian 4.01, Caretta 4.07, che integrano la composizione della cabina di regia per l'internazionalizzazione delle imprese di cui all'articolo 14, comma 18-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011;
   Cimino 4.03, che modifica gli articoli 2477, 2519 e 2542 del codice civile;
   Viviani 5.2, che reca disposizioni di modifica del decreto ministeriale n. 701 del 1994 relativo all'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari;
   Nevi 9.01, in materia di responsabilità dirigenziale nei procedimenti riguardanti l'erogazione di contributi alle imprese agricole;
   gli identici 11.059 Gadda, 11.087 Schullian, 11.085 Ciaburro, recanti modifiche al decreto ministeriale 18321 del 9 agosto 2012 concernente «Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuale di produzione vegetale, zootecnica e d'acquacoltura»;
   Viviani 11.075, che modifica l'articolo 4 della legge 27 dicembre 1953, n. 959 recante il Testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici;
   Golinelli 11.090, che modifica la disciplina delle prestazioni occasionali e del contratto di prestazione occasionale, limitatamente al comma 1, lettere a) e b);
   gli identici Critelli 15.01 e Gadda 15.033, che modificano la legge n. 3 del 2012 in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento;
   Lolini 15.010, che reca norme sanzionatorie per i casi di violazione delle disposizioni relative ai contenuti e alle modalità dell'indicazione del Paese di origine o del luogo di provenienza degli alimenti;
   gli identici Incerti 15.026, Gagnarli 15.048 e Gadda 15.035, che modificano l'articolo 1 del decreto-legge n. 746 del 1983, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto;
   gli identici Gadda 15.029 e Cenni 15.018, che modificano l'articolo 8 della legge n. 448 del 1998, in materia di tassazione sulle emissioni di anidride carbonica e misure compensative; Pag. 99
   Schullian 18.02, che modifica l'articolo 3 del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28 in materia di catasto dei fabbricati;
   Golinelli 20.01, che modifica la disciplina in materia di autorizzazione integrata ambientale;
   Golinelli 21.042, che modifica l'articolo 603-bis del codice penale in materia di reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
   Dal Moro 21.023, che modifica l'allegato IX del decreto ministeriale del 25 febbraio 2016 recante Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione economica del digestato;
   gli identici Cenni 21.024 e Gadda 21.029 nonché l'articolo aggiuntivo Cenni 21.039, che recano nuove disposizioni in materia di canapa.

  Comunica che il termine per la presentazione di eventuali ricorsi avverso le dichiarazioni di inammissibilità è fissato alle ore 20 della giornata odierna.
  Avverte, infine, che gli articoli aggiuntivi Gallinella 21.07 e 21.08 sono stati ritirati dal presentatore.
  Non essendovi richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

  La seduta termina alle 15.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.25.