CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 febbraio 2020
318.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 51

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 4 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 15.50.

Sull'ordine dei lavori.

  Giuseppe Ercole BELLACHIOMA (LEGA) stigmatizza il ritardo con cui la rappresentante del Governo ha preso parte alla seduta della Commissione, facendo presente che ciò rappresenta una mancanza di rispetto nei confronti della stessa Commissione.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), associandosi all'intervento dell'onorevole Bellachioma, stigmatizza il ritardo della rappresentante del Governo.

  Andrea MANDELLI (FI), analogamente agli onorevoli Bellachioma e Lucaselli, esprime il proprio disappunto per il ritardo della rappresentante del Governo.

  Claudio BORGHI, presidente, associandosi ai deputati intervenuti, formula le rimostranze della Commissione nei confronti della sottosegretaria Castelli.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI si scusa con i componenti della Commissione, facendo presente che il ritardo con cui ha preso parte alla seduta della Commissione è dovuto al protrarsi di una precedente riunione di Governo sul disegno di legge di conversione del decreto-legge in materia di proroga di termini.

Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia.
C. 2152-A, approvata dalla 6a Commissione permanente del Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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  Raphael RADUZZI (M5S), relatore, ricorda che il provvedimento in titolo è stato già esaminato dalla Commissione bilancio, da ultimo nella seduta del 30 gennaio scorso, deliberando un parere favorevole con una condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, volta a posticipare la decorrenza degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento a far data dall'anno 2020, adeguando conseguentemente la clausola di copertura finanziaria, a specificare che detti oneri sono costituiti da minori entrate e ad autorizzare il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Rammenta, altresì, che nella stessa giornata dal 30 gennaio 2020 la Commissione di merito ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente, recependo la suddetta condizione.
  Tutto ciò considerato, propone pertanto di esprimere sul testo ora all'esame dell'Assemblea un parere favorevole.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; c) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016.
C. 1941-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Claudio BORGHI, presidente, in sostituzione della relatrice, ricorda che il provvedimento in titolo è stato già esaminato dalla Commissione bilancio, da ultimo nella seduta del 9 gennaio scorso, deliberando un parere favorevole con una condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, volta a precisare il carattere annuale degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento e a posticiparne la decorrenza a far data dall'anno 2020, adeguando conseguentemente la clausola di copertura finanziaria.
  Rammenta, altresì, che in data 15 gennaio 2020 la Commissione di merito ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente, recependo la suddetta condizione.
  Tutto ciò considerato, propone pertanto di esprimere sul testo ora all'esame dell'Assemblea un parere favorevole.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Montevideo il 1o marzo 2019.
C. 1962-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Beatrice LORENZIN (PD), relatrice, ricorda che il provvedimento in titolo è stato già esaminato dalla Commissione bilancio, da ultimo nella seduta del 9 gennaio scorso, deliberando un parere favorevole con una condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, volta a precisare che l'onere derivante dall'attuazione del provvedimento è costituito da minori entrate e a posticipare la decorrenza del medesimo Pag. 53onere a far data dall'anno 2021, adeguando conseguentemente la clausola di copertura finanziaria.
  Rammenta, altresì, che in data 15 gennaio 2020 la Commissione di merito ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente, recependo la suddetta condizione.
  Tutto ciò considerato, propone pertanto di esprimere sul testo ora all'esame dell'Assemblea un parere favorevole.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Addis Abeba il 10 aprile 2019.
C. 1999-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Teresa MANZO (M5S), relatrice, ricorda che il provvedimento in titolo è stato già esaminato dalla Commissione bilancio, da ultimo nella seduta del 9 gennaio scorso, deliberando un parere favorevole con una condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, volta a precisare che l'onere derivante dall'attuazione del provvedimento è qualificato in termini di previsione di spesa e a posticipare la decorrenza del medesimo onere a far data, ad anni alteri, dall'anno 2020, adeguando conseguentemente la clausola di copertura finanziaria.
  Rammenta, altresì, che in data 21 gennaio 2020 la Commissione di merito ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente, recependo la suddetta condizione.
  Tutto ciò considerato, propone pertanto di esprimere sul testo ora all'esame dell'Assemblea un parere favorevole.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017.
C. 1676 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 gennaio 2020.

  Claudio BORGHI, presidente, in attesa di ulteriori elementi di chiarimento da parte del Governo, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013.
C. 1677 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Pietro NAVARRA (PD), relatore, ricorda che il disegno di legge ha ad oggetto la ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013, e Pag. 54che il testo è corredato di relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica, secondo la quale gli oneri per l'attuazione dell'Accordo gravano sul bilancio dell'Unione senza necessità di contributi aggiuntivi da parte dell'Italia e considerato anche che ad un Accordo del tutto analogo, concluso con il Regno di Norvegia, non sono stati ascritti effetti finanziari.
  In particolare, sul funzionamento del Comitato misto, evidenzia come la relazione tecnica affermi che i relativi oneri saranno interamente a carico del bilancio europeo, per cui le attività poste in essere non potranno comportare contributi addizionali e di cofinanziamento aggiuntivo da parte dell'Italia. Fa presente che il funzionamento del Comitato misto sarà garantito da funzionari appartenenti alle istituzioni dell'Unione europea, le spese di missione dei quali gravano esclusivamente sul bilancio dell'Unione.
  Propone pertanto di esprimere parere favorevole.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana.
Nuovo testo C. 1682.

(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 gennaio 2020.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI comunica che la relazione tecnica sul provvedimento non è ancora stata predisposta dal Ministero competente.

  Claudio BORGHI, presidente, avverte che ha provveduto ad inviare al Ministro per i rapporti con il Parlamento una lettera in cui chiede a nome della Commissione di sollecitare il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a predisporre quanto prima la relazione tecnica sul provvedimento al fine di consentirne la verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e la trasmissione alla Commissione bilancio nel più breve tempo possibile, anche in considerazione dell'inserimento del provvedimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.55.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 4 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 15.55.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Atto n. 145.

(Rilievi alla II Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta del 29 gennaio 2020.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI, nel segnalare che la Ragioneria generale dello Stato deve ancora esprimere le proprie valutazioni sul provvedimento, fa presente Pag. 55che il Ministero della giustizia conferma che, con riguardo all'intervento operato dal provvedimento sull'articolo 6 del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, il rimborso delle sole spese di trasferta, eventualmente spettante ai componenti non residenti a Roma che partecipano alle sedute della commissione di valutazione composta da tre avvocati iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e da due professori universitari di ruolo, graverà sul bilancio del Consiglio nazionale forense, escludendosi, pertanto, qualsiasi ricaduta sul bilancio del Ministero della giustizia. Inoltre, per quanto attiene alla gestione informatica dell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti necessari per la nomina a membro della citata commissione, individuati secondo le previsioni del novellato comma 4 dell'articolo 6 del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, segnala che il Ministero della giustizia assicura che gli adempimenti ad essa connessi potranno essere svolti dalle articolazioni ministeriali tra i cui compiti di natura istituzionale rientrano la tenuta e la gestione di albi, elenchi e registri degli ordini e associazioni professionali, senza ulteriori aggravi di spesa. Conferma, quindi, che ogni attività collegata al funzionamento e aggiornamento del citato elenco, potrà essere espletata attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di assunzione dei testimoni di giustizia.
Atto n. 120.

(Rilievi alle Commissioni II e XI).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 gennaio 2020.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI chiede che l'esame del provvedimento sia ulteriormente rinviato, giacché sulla relazione tecnica predisposta dal Ministero dell'interno sono ancora in corso le verifiche da parte della Ragioneria generale dello Stato.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera.
Atto n. 138.

(Rilievi alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 29 gennaio 2020.

  Claudio BORGHI, presidente, comunica che non è ancora stato trasmesso il prescritto parere della Conferenza Unificata sul provvedimento in esame. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, in materia di sportello telematico dell'automobilista.
Atto n. 141.

(Rilievi alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

Pag. 56

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto, rinviato nella seduta del 29 gennaio 2020.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI, rispondendo alle richieste di chiarimento formulate dal relatore sul provvedimento, fa presente che le spese necessarie all'adeguamento delle procedure informatiche – stimate in 3 milioni di euro nella relazione tecnica – trovano copertura a valere sullo stanziamento di bilancio del capitolo 1277, missione 13, programma 1, piano gestionale 1, esercizi 2019-2020, denominato «Spese di funzionamento e di sviluppo del sistema informatico relativo all'archivio nazionale dei veicoli e all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida».
  Segnala che l'adeguamento delle procedure di cui trattasi sarà effettuato entro il 31 ottobre 2020, data ultima, individuata dall'articolo 1, comma 687, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, entro la quale sarà completata la graduale utilizzazione delle procedure telematiche per il rilascio del documento unico.
  Evidenzia che la conduzione, gestione, manutenzione ed evoluzione dei servizi per l'erogazione del documento unico verranno gestiti, a regime, nell'ambito dei servizi erogati dal SIDT (Sistema Informativo del Dipartimento Trasporti) e come tali rientranti negli oneri previsti per la gestione del CED Motorizzazione, alla copertura dei quali si provvede mediante riassegnazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di quota parte degli introiti derivanti dalle operazioni di Motorizzazione.

  Michele SODANO (M5S), relatore, rilevata la necessità di riformulare il comma 1 dell'articolo 2, recante la clausola di invarianza finanziaria, al fine di prevedere che dall'attuazione dello schema di decreto in esame non «devono derivare» – anziché «non derivano», come attualmente stabilito nel testo – nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, in materia di sportello telematico dell'automobilista (Atto n. 141);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    le spese necessarie all'adeguamento delle procedure informatiche – stimate in 3 milioni di euro nella relazione tecnica – trovano copertura a valere sullo stanziamento di bilancio del capitolo 1277, missione 13, programma 1, piano gestionale 1, esercizi 2019-2020, denominato «Spese di funzionamento e di sviluppo del sistema informatico relativo all'archivio nazionale dei veicoli e all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida»;
    l'adeguamento delle procedure di cui trattasi sarà effettuato entro il 31 ottobre 2020, data ultima, individuata dall'articolo 1, comma 687, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, entro la quale sarà completata la graduale utilizzazione delle procedure telematiche per il rilascio del documento unico;
    la conduzione, gestione, manutenzione ed evoluzione dei servizi per l'erogazione del documento unico verranno gestite, a regime, nell'ambito dei servizi erogati dal SIDT (Sistema Informativo del Dipartimento Trasporti) e come tali rientranti negli oneri previsti per la gestione del CED Motorizzazione, alla copertura dei quali si provvede mediante riassegnazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di quota parte degli introiti derivanti dalle operazioni di Motorizzazione;
   rilevata la necessità di riformulare il comma 1 dell'articolo 2, recante la clausola di invarianza finanziaria, al fine di prevedere che dall'attuazione dello schema Pag. 57di decreto in esame non «devono derivare» – anziché «non derivano», come attualmente stabilito nel testo – nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto del Presidente della Repubblica e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

   All'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: non derivano con le seguenti: non devono derivare».

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, recante recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.
Atto n. 142.

(Rilievi alla VI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Giorgio LOVECCHIO (M5S), relatore, ricorda che il provvedimento – adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 234 del 2012, articolo 31, comma 5, e della legge di delegazione europea 2015 (legge n. 170 del 2016), articoli 11 e 12 – reca disposizioni in materia di commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta e che il testo è corredato di relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare, considerato che le norme hanno quali destinatari soggetti privati e, in molti casi, hanno natura di coordinamento o di correzione formale della normativa di settore.
  Propone pertanto di esprimere una valutazione favorevole sullo schema di decreto legislativo.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/852 relativa ai meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea.
Atto n. 143.

(Rilievi alle Commissioni II e VI).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Claudio BORGHI, presidente, in sostituzione del relatore, rammenta che lo schema di decreto legislativo in oggetto recepisce la direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017 che introduce nell'ordinamento nazionale un meccanismo di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'ambito dei paesi dell'Unione europea, rilevando, in particolare, che il provvedimento attua la previsione contenuta nella legge 4 ottobre 2019, n. 117 – legge di delegazione europea 2018 – recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea che, all'articolo 8, prevede principi e criteri direttivi specifici di esercizio della Pag. 58delega. Evidenzia che la direttiva (UE) 2017/1852 è contenuta nell'allegato A della richiamata legge delega e che il termine per il suo recepimento è fissato al 30 giugno 2019.
  Fa presente come dalla richiamata norma sia previsto che nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, della medesima legge anche i principi e criteri direttivi specifici di cui alle lettere da a) a d) dell'articolo 8, comma 1, nonché che i decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 siano adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale e che ai relativi oneri, valutati in 893.750 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provveda mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
  Con riguardo agli articoli da 1 a 9, rappresenta che numerose disposizioni dello schema in esame determinano il coinvolgimento esplicito dell'Agenzia delle entrate, per l'attuazione della normativa, per l'istituzione di appositi organismi amministrativi (Commissioni consultive e di risoluzione delle controversie), nonché per l'approntamento di atti amministrativi, accertativi e comunicazioni-notifiche con modalità e termini espressamente previsti e di volta in volta fissati dalle singole norme.
  Pertanto, fermo restando che lo schema reca all'articolo 24 una specifica previsione di spesa relativa alla istituzione degli organismi di cui agli articoli 10 e 13, andrebbe a suo parere valutata l'opportunità dell'inserimento anche di una clausola di neutralità di invarianza complessiva per i nuovi procedimenti di consultazione da parte dei contribuenti. Ritiene, inoltre, che la relazione tecnica andrebbe integrata con l'illustrazione degli elementi e dati che siano idonei a comprovare l'effettiva sostenibilità delle nuove procedure a carico delle risorse umane e strumentali che sono già previste in bilancio per l'Agenzia delle entrate ai sensi della legislazione vigente, attraverso anche una loro riprogrammazione allorché ciò si rendesse necessario al fine di assicurarne la integrale copertura di nuovi fabbisogni di spesa.
  In ordine all'articolo 10, in materia di istituzione della Commissione consultiva, per quanto attiene ai profili di quantificazione, andrebbero a suo avviso richiesti i criteri utilizzati per l'ipotesi di stima del compenso per gli arbitri, che, pur rapportato alla misura prevista all'articolo 15, comma 1, per le personalità indipendenti (al massimo 1.000 euro al giorno), la relazione tecnica riferisce però a soli 10 giorni di lavoro per ciascuna procedura.
  Inoltre, con riferimento al numero delle procedure amichevoli stimate in ragione annua, premesso che la relazione tecnica si limita ad indicare la fonte nell'Agenzia delle entrate, il grado di prudenzialità del dato ivi assunto (n. 25 procedure di Indipendent opinion) andrebbe a suo parere suffragato dall'Agenzia anche alla luce di dati storici su procedure analoghe; quanto ai parametri delle spese di missione considerati nella procedura Indipendent opinion andrebbero invece richieste puntuali indicazioni in merito ai criteri adottati nella stima degli oneri indennitari e per la consumazione dei pasti e di soggiorno alberghiero, oltre che del viaggio, posto che la normativa vigente in materia di rimborsi prevede importi specificamente previsti anche in corrispondenza ai livelli di inquadramento del personale incaricato.
  In merito alla valutazione complessiva degli oneri delle procedure rinvia alle osservazioni formulate all'articolo 13.
  Con riferimento agli articoli 11, 12, 14, 16 e 17, rinvia alle considerazioni formulate in relazione agli articoli 1 e 2.
  In ordine all'articolo 13, in materia di istituzione della Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie, per ciò che concerne i profili di quantificazione, andrebbero a suo parere richieste rassicurazioni in merito alla prudenzialità dell'ipotesi Pag. 59sottesa alla stima dell'onere unitario previsto per la corresponsione del compenso a ciascun arbitro (indicati in numero di 3 per collegio) per la procedura de quo, che la relazione tecnica limita a soli 5 giorni di lavoro anziché i 10 giorni previsti per la procedura alternativa della Commissione consultiva di cui all'articolo 10.
  Inoltre, anche con riferimento al numero delle procedure amichevoli previste in ragione annua, premesso che la relazione tecnica si limita ad indicare la fonte nell'Agenzia delle entrate, il grado di prudenzialità del dato di 25 procedure soggette ad arbitrato andrebbe a suo parere suffragato alla luce di dati storici.
  Quanto ai parametri delle spese di missione considerate, ritiene che andrebbero richieste puntuali indicazioni in merito ai livelli di inquadramento ipotizzati alla luce delle indicazioni specifiche previste dalla legislazione vigente, che sono rapportate alla qualifica professionale e all'inquadramento degli aventi diritto.
  Ritiene che andrebbero altresì chiarite le conseguenze derivanti dalla facoltà riconosciuta dal comma 1 agli Stati membri di istituire un Comitato permanente anziché singole Commissioni. Osserva che in tal caso si potrebbero infatti determinare oneri permanenti, anche al di là del numero delle singole procedure attivate ogni anno.
  Nel complesso, posto che la spesa complessiva indicata dalla relazione tecnica è ritenuta come congrua in relazione ad entrambe le procedure di cui al presente articolo e a quelle di cui all'articolo 10, risulta a suo parere determinante la correttezza nella quantificazione dei singoli fattori d'oneri per cui rinvia alle osservazioni già svolte.
  Circa l'articolo 15, in materia di costi della procedura di risoluzione delle controversie, non formula osservazioni.
  In merito agli articoli 18, 19 e 20, ribadisce le considerazioni già formulate sugli articoli 1 e 2, cui rinvia.
  In ordine agli articoli 21, 22 e 23, rinvia innanzitutto alle considerazioni formulate sull'articolo 1 e 2.
  Poi, con specifico riferimento ai commi 3 e 4 dell'articolo 22, laddove è rispettivamente prevista la sospensione della procedura di riscossione in presenza di un'istanza di apertura di procedura amichevole e l'inclusione delle procedure di risoluzione delle controversie in materia fiscale, tra quelle valevoli ai fini del riconoscimento della rettifica in diminuzione del reddito, osserva che andrebbero richiesti puntuali chiarimenti in merito ai possibili effetti d'impatto peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.
  Con riguardo all'articolo 24, recante disposizioni finanziarie, in ordine ai profili di copertura, ritiene che andrebbero richieste conferme in merito alla presenza delle disponibilità, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, a decorrere dal 2020, a valere degli stanziamenti ivi richiamati dalla norma nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronteggiare i relativi fabbisogni di spesa già programmati.
  Non ha alcunché da osservare riguardo all'articolo 25, in materia di decorrenza dell'applicazione delle disposizioni del presente provvedimento.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2102, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
Atto n. 146.

(Rilievi alla VIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

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  Pietro NAVARRA (PD), relatore, ricorda che il provvedimento è volto ad attuare la direttiva (UE) 2017/2102, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ed è predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 117/2019 (legge di delegazione europea 2018). Segnala inoltre che il testo è corredato di una relazione tecnico-finanziaria positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.
  In merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare, in considerazione del contenuto sostanzialmente ordinamentale del decreto in esame, il quale ha effetto principalmente su facoltà ed obblighi di soggetti privati, e tenuto anche conto che le norme apportano integrazioni a una disciplina, recata dal decreto legislativo n. 27 del 2014, alla quale non sono stati ascritti effetti finanziari.

  Claudio BORGHI, presidente, avverte che sul provvedimento in esame non è stato ancora trasmesso il prescritto parere della Conferenza unificata. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, pertanto, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.10.