CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 gennaio 2020
314.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 29 gennaio 2020.

Audizione di rappresentanti dell'INPS, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1266 Speranza, recante modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni concernenti la vigilanza e la sicurezza sul lavoro nonché prevenzione e assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 9.25 alle 10.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 29 gennaio 2020. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE.

  La seduta comincia alle 10.

Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale.
C. 522 Ciprini, C. 615 Gribaudo, C. 1320 Boldrini, C. 1345 Benedetti, C. 1675 Gelmini, C. 1732 Vizzini e C. 1925 CNEL.

(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 novembre 2019

  Andrea GIACCONE, presidente, comunica che la Commissione prosegue l'esame in sede referente del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 3 dicembre 2019.
  Avverte che risultano assegnate alla Commissione le proposte di legge n. C. 1320 Boldrini, C. 1675 Gelmini e C. 1732 Vizzini, le quali recano, tra l'altro, disposizioni volte al superamento delle disparità salariali tra lavoratrici e lavoratori. La presidenza, pertanto, ne ha disposto l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.
  Invita quindi la relatrice, onorevole Gribaudo, a illustrare il contenuto anche di queste proposte di legge.

  Chiara GRIBAUDO (PD), relatrice, illustra brevemente le proposte di legge abbinate successivamente all'avvio dell'esame del provvedimento.
  Fa presente, in particolare, che la proposta di legge C. 522, a prima firma Ciprini, che si compone di undici articoli, all'articolo 1 elenca le finalità del provvedimento e le definizioni ricorrenti nel testo. Segnala che si propone di ricondurre tra le fattispecie discriminatorie anche gli atti di natura organizzatoria, se, anche dal punto di vista degli orari di lavoro, penalizzano le lavoratrici madri.
  L'articolo 2 introduce obblighi informativi a carico delle imprese private con più di quindici lavoratori nonché delle amministrazioni pubbliche. La norma prevede anche le procedure per la segnalazione e l'accertamento di eventuali disparità nonché per la loro rimozione. I medesimi soggetti, infine, sono tenuti ad adottare, con cadenza annuale, uno specifico piano d'azioni volto a colmare il divario retributivo tra donne e uomini e a eliminare le disparità di trattamento, alla cui attuazione è legata il riconoscimento di detrazioni fiscali specifiche. La norma, inoltre, dispone l'adozione, da parte delle imprese private con più di quindici lavoratori e delle amministrazioni pubbliche, di programmi di controllo interno, al fine di rilevare l'esistenza di eventuali condizioni di discriminazione, e prevede l'istituzione, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di una piattaforma digitale e la predisposizione dei moduli per la trasmissione dei dati da parte delle imprese private.
  Osserva, quindi, che l'articolo 3 introduce la sperimentazione del curriculum anonimo, sulla base di linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.Pag. 95
  Rileva che l'articolo 4 dispone, tra l'altro, l'aumento dal 30 all'80 per cento della percentuale di retribuzione a cui è parametrata l'indennità del congedo parentale. L'articolo 5 introduce l'istituto delle ferie solidali, cedute a colleghi in circostanze particolarmente gravi, la cui regolamentazione è rinviata agli accordi decentrati di secondo livello. L'articolo 6, ai commi 1 e 2, dispone la riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti per l'infanzia e su quelli relativi agli anziani; al comma 3, dispone l'aumento della quota di detraibilità delle spese sostenute per l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità, nonché di quelle per i servizi di baby sitting o per il pagamento delle rette degli asili nido; al comma 4, infine, prevede l'innalzamento dall'80 al 100 per cento della percentuale della retribuzione cui è parametrata l'indennità di maternità.
  Segnala che l'articolo 7 introduce, al comma 1, detrazioni fiscali per incentivare le imprese a dotarsi di asili nido aziendali. I successivi commi da 2 a 4 prevedono l'erogazione di un premio di 150 euro mensili per tre anni alla madre dipendente del settore privato che rientra al lavoro dopo la nascita del figlio e il riconoscimento di uno sgravio contributivo al suo datore di lavoro, al fine di incentivarlo a mantenere il rapporto lavorativo.
  L'articolo 8 prevede la valorizzazione a fini contributivi dei periodi di maternità e di assistenza, per consentire alle donne di accedere anticipatamente al trattamento pensionistico.
  L'articolo 9 dispone la proroga della sperimentazione di «Opzione donna» per le lavoratrici che maturino i requisiti entro il 31 dicembre 2020. Sul punto, segnala che la legge di bilancio 2020 ha esteso la possibilità di ricorrere all'opzione donna alle lavoratrici che abbiano maturato i suddetti requisiti entro il 31 dicembre 2019.
  Infine, l'articolo 10 dispone il rifinanziamento del piano straordinario per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi e l'articolo 11 esenta dal pagamento del contributo unificato coloro che intendano agire in giudizio per azioni discriminatorie.
  La proposta di legge C. 1320, a prima firma Boldrini, consta di ventiquattro articoli, suddivisi in sei Capi. Al Capo I, recante misure per il sostegno della genitorialità e dei servizi di cura e di assistenza, l'articolo 1 prevede l'erogazione alle madri cittadine italiane o di uno Stato membro dell'Unione europea o extracomunitarie, purché residenti in Italia e titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo, di un premio alla nascita o all'adozione, di un assegno di importo pari a 960 euro annui per tre anni, aumentato del 20 per cento per ogni figlio successivo al primo, nonché di un buono di 1.000 euro su base annua per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati nonché di forme di ausilio e di assistenza domiciliare per i bambini di età inferiore a tre anni, affetti da malattie croniche gravi. Tali erogazioni sono subordinate a una situazione reddituale corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 25.000 euro annui.
  Segnala, quindi, che l'articolo 2 dispone, in relazione alle lavoratrici dipendenti assunte a tempo determinato e indeterminato, l'erogazione da parte dell'INPS di un'indennità pari al trattamento di integrazione salariale nel periodo intercorrente tra la fine del congedo obbligatorio e i trenta mesi dopo il parto, nonché l'esonero dei datori di lavoro dal versamento di una quota della contribuzione dovuta per un importo pari alla contribuzione figurativa relativa al trattamento integrativo. L'articolo 3 dispone l'incremento delle risorse del Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione, mentre l'articolo 4 prevede la corresponsione di un buono per l'acquisto di servizi di baby sitting o per il pagamento delle rette dei servizi per l'infanzia. Il buono è riconosciuto alle lavoratrici, anche autonome o imprenditrici, per gli undici mesi successivi al compimento del periodo del congedo di maternità e in Pag. 96alternativa al congedo parentale. L'articolo 5 aumenta al 40 per cento la quota detraibile delle spese per gli addetti ai servizi domestici o all'assistenza personale o familiare assunti con contratto di lavoro subordinato. L'articolo 6 dispone, tra l'altro, l'aumento degli importi dell'indennità di maternità e della quota di retribuzione spettante nel periodo di congedo parentale nonché la corresponsione dell'intera retribuzione nei primi venti giorni di congedo per malattia del figlio.
  Osserva che l'articolo 7 introduce modifiche alla disciplina del congedo parentale, disponendo che si applichi anche al padre lavoratore dipendente pubblico e abbia una durata, a regime, pari a 15 giorni consecutivi da fruire entro i dodici mesi successivi alla nascita del figlio, e rileva che l'articolo 8 reca la delega al Governo per il riordino e il superamento delle attuali disparità di trattamento tra lavoratrici dipendenti e lavoratrici autonome, derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di tutela della maternità e della paternità.
  Passa al Capo II, in materia di condivisione e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, e rileva che l'articolo 9 prevede la concessione di un esonero dal versamento dei contributi previdenziali, per un periodo massimo di dodici mesi, per i datori di lavoro che, nelle regioni del Mezzogiorno, assumono donne con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La norma, inoltre, prevede risorse per il finanziamento di misure premiali per i datori di lavoro che stipulano contratti collettivi aziendali in cui siano contemplate forme di flessibilità e il rafforzamento delle misure di welfare aziendale. Alle imprese che attuano un piano di azione per la rimozione del divario retributivo e delle disparità di trattamento è riconosciuto anche un credito di imposta; ai fini del riconoscimento di tale ultimo beneficio, la norma introduce specifici obblighi informativi a carico del datore di lavoro.
  Dopo aver segnalato che l'articolo 10 prevede la possibilità di cessione delle ferie anche a favore dei lavoratori che assistono familiari disabili, segnala che l'articolo 11 introduce modifiche alla disciplina dei premi di produttività, in modo da tenere conto anche dei riposi giornalieri della madre e del padre e dei periodi di assistenza familiare.
  Rileva che l'articolo 12 prevede la concessione, per un periodo massimo di trentasei mesi, ai datori di lavoro e alle cooperative sociali che assumono a tempo indeterminato donne vittime di violenza di genere o domestica o ex detenute, di un contributo a titolo di sgravio dei contributi e dei premi dovuti in relazione a tali assunzioni. Segnala che la norma prevede anche ulteriori misure volte al reinserimento lavorativo delle donne vittime di violenza. Il successivo articolo 13 introduce disposizioni per promuovere l'accesso al mercato del lavoro degli orfani delle vittime di crimini domestici.
  Al Capo III, che reca disposizioni volte a promuovere l'imprenditoria femminile, l'articolo 14 aumenta le risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, allo scopo di erogare misure incentivanti alle donne imprenditrici. Con la stessa finalità, l'articolo 15 introduce modifiche alla disciplina che regola il funzionamento del Fondo per la crescita sostenibile. L'articolo 16 prevede programmi regionali di tutoraggio su credito, formazione e gestione aziendale delle imprese femminili, mentre l'articolo 17 introduce misure specifiche per il settore ittico e rurale.
  Passa al Capo IV, che interviene in materia previdenziale. In particolare, dopo aver segnalato che l'articolo 18 reca modifiche alla disciplina della cosiddetta «Opzione donna», già previste nei medesimi termini dalla legge di bilancio per il 2020, e la previsione per le lavoratrici della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti, maturati in due o più forme di assicurazione obbligatoria, ai fini del conseguimento di un'unica pensione, rileva che l'articolo 19 prevede misure per la valorizzazione a fini pensionistici dei periodi di congedo di maternità e di quelli di assistenza familiare. L'articolo 20 estende il diritto ad accedere all'istituto dell'anticipo pensionistico (la Pag. 97cosiddetta «APE sociale») al genitore in condizione invalidante a seguito dell'uccisione del figlio da parte dell'altro genitore.
  Al Capo V, l'articolo 21 introduce modifiche al codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, con riferimento alla nozione di discriminazione indiretta, agli obblighi gravanti sui datori di lavoro, pubblici e privati, alle misure premiali per incentivare la rimozione delle disparità di trattamento. L'articolo 22 prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche e le imprese private di istituire programmi di controllo interno, finalizzati al rilevamento e alla prevenzione delle molestie e delle discriminazioni. L'articolo 23 introduce modifiche alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 58 del 2006 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) che garantiscono l'equilibrio di genere negli organi di amministrazione e controllo delle società.
  Infine, al Capo VI, l'articolo 24 reca le norme di copertura finanziaria.
  Con riferimento alla proposta di legge C. 1675, a prima firma Gelmini, osserva che essa si compone di tredici articoli, suddivisi in cinque Capi. In particolare, al Capo I, che introduce incentivi per lo sviluppo dell'occupazione femminile, l'articolo 1 illustra le finalità del provvedimento, mentre l'articolo 2, al comma 1, riconosce, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero integrale dal versamento dei contributi previdenziali ai datori di lavoro che assumono lavoratrici. Ai redditi da lavoro da queste percepite sono applicate aliquote fiscali ridotte, come disposto dal comma 2.
  Rileva che l'articolo 3, al comma 1, dispone la destinazione di una quota del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello alla promozione della parità retributiva tra i sessi. Il comma 2 estende alle aziende che occupano almeno quindici dipendenti l'obbligo di redigere un rapporto biennale sui vari aspetti inerenti le pari opportunità sul luogo di lavoro, inclusa la retribuzione, già previsto dall'articolo 46 del codice delle pari opportunità, e prevede la predisposizione di un piano di azioni specifiche da parte dei datori di lavoro ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo di cui al comma 1. Alle imprese che, sulla base del piano di azione, hanno promosso misure di equiparazione retributiva tra i sessi è riconosciuto, sulla base del comma 6, uno specifico credito di imposta.
  L'articolo 4 prevede l'applicazione di una detrazione forfetaria dall'imposta sui redditi per le lavoratrici che risiedono nei territori con minore capacità fiscale per abitante e, alle lavoratrici alla prima occupazione, di una diversa modulazione della tassazione per scaglioni sui redditi da lavoro. L'articolo 5 prevede l'erogazione di specifici contributi alle donne che avviano attività imprenditoriali nelle regioni del Mezzogiorno.
  Passa all'articolo 6, comma 1, che, alla lettera a), introduce il diritto del padre lavoratore di optare tra il congedo obbligatorio di paternità e l'estensione del congedo facoltativo per una durata massima di quindici giorni e, alla lettera b), aumenta sia l'ammontare della indennità sia la durata del congedo parentale. Il comma 2 introduce l'istituto del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, della durata di dieci giorni, da fruire entro il quinto mese successivo alla nascita del figlio. Infine, il comma 3 prevede, per il padre lavoratore dipendente, la possibilità di astenersi dal lavoro per un periodo ulteriore di un giorno, previo accordo con la madre e in aggiunta al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.
  Osserva che il Capo II reca disposizioni per favorire la conciliazione delle esigenze di vita e di lavoro. A tale riguardo, infatti, l'articolo 7, modificando la legge n. 81 del 2017, in materia di lavoro agile, estende a cinque anni dopo il parto il periodo in relazione al quale le richieste delle lavoratrici madri di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile sono da considerarsi prioritarie e dispone finanziamenti per la promozione del lavoro agile femminile, Pag. 98con particolare riguardo alle lavoratrici che svolgono funzioni di cura familiare.
  L'articolo 8 introduce, in via sperimentale, la possibilità di accedere a regimi di lavoro agevolato temporaneo, a tempo parziale, a termine, agile o ripartito, collegato a specifiche esigenze familiari delle madri lavoratrici, rinviandone la disciplina alla contrattazione collettiva e aziendale. I periodi di lavoro agevolato temporaneo sono coperti dalla contribuzione figurativa e, in relazione agli stessi, il datore di lavoro usufruisce dell'esonero dal versamento dei contributi a carico suo e della lavoratrice.
  L'articolo 9 introduce, infine, disposizioni per permettere alle lavoratrici madri l'accesso anticipato al pensionamento.
  Passa al Capo III, che reca disposizioni volte al sostegno della maternità e della rete dei servizi per l'infanzia. In particolare, l'articolo 10 introduce misure per il potenziamento e la riqualificazione delle strutture pubbliche destinate agli asili nido e alle scuole dell'infanzia nonché per promuovere l'avvio, da parte di soggetti privati, di attività di asilo nido, di baby parking, di ludoteca e di scuole dell'infanzia parificate. L'articolo 11 prevede detrazioni fiscali per gli imprenditori che organizzano asili nido aziendali e il rifinanziamento del cosiddetto «voucher baby sitter».
  Infine, al Capo IV, l'articolo 12 prevede l'istituzione di un organismo di valutazione delle politiche in materia di lavoro femminile e, al Capo V, l'articolo 13 reca la copertura finanziaria degli oneri recati dalla proposta di legge.
  Passa, infine, a illustrare la proposta di legge C. 1732, a prima firma Vizzini, che consta di cinque articoli. L'articolo 1 estende alle aziende che occupano almeno venti dipendenti l'obbligo di redigere un rapporto biennale sui vari aspetti inerenti le pari opportunità sul luogo di lavoro, inclusa la retribuzione, già previsto dall'articolo 46 del codice delle pari opportunità, e prevede l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un portale internet pubblico contenente i dati occupazionali e salariali aggregati di ogni azienda che ha redatto il rapporto, suddivisi per sesso. L'articolo 2 dispone l'aumento del numero dei mandati dei consigli di amministrazione delle società quotate in borsa in cui è necessario il rispetto dei criteri di riparto di genere previsti dal decreto legislativo n. 58 del 1998. Ricordo che sul punto è intervenuta anche la legge di bilancio 2020, modificando la disciplina previgente.
  L'articolo 3 introduce in via sperimentale l'esonero, della durata di dodici mesi, dal versamento dei contributi previdenziali per il datore di lavoro che assuma donne con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La durata dello sgravio è raddoppiata se il datore di lavoro assume, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, donne che hanno avuto figli nei dieci anni precedenti e che sono in stato di disoccupazione da almeno ventiquattro mesi.
  L'articolo 4, comma 1, prevede, in via sperimentale, la detraibilità delle spese sostenute per asili nido e servizi di baby sitting, nonché di quelle sostenute, entro trentasei mesi dalla nascita del figlio, per l'acquisto di beni di prima necessità per l'infanzia. Inoltre, ai commi da 2 a 5, la norma introduce, sempre in via sperimentale, un'imposta sostitutiva sui redditi da lavoro per tutte le madri che riprendono l'attività lavorativa rinunciando alla fruizione del congedo parentale. L'articolo 5 reca, infine, la copertura finanziaria della proposta di legge.
  Si riserva, in conclusione, di formulare, a seguito degli opportuni contatti con tutti i gruppi, eventuali proposte in ordine alle modalità di prosecuzione dell’iter, anche in una fase successiva all'avvio del previsto ciclo di audizioni informali, al fine di agevolare il rispetto dei tempi fissati dalla Conferenza dei presidenti di gruppo, nell'ambito del programma dei lavori dell'Assemblea per il prossimo mese di marzo, e di assicurare il rispetto delle prerogative, in particolare, dei gruppi di opposizione, nella cui quota di argomenti rientra la proposta di legge C. 1675 Gelmini.

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  Andrea GIACCONE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Abrogazione della legge 11 giugno 1974, n. 252, recante regolarizzazione della posizione assicurativa dei dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione.
C. 503 Rizzetto.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea GIACCONE, presidente, comunica che la Commissione avvia l'esame in sede referente della proposta di legge C. 503 Rizzetto, la quale dispone l'abrogazione della legge 11 giugno 1974, n. 252, recante regolarizzazione della posizione assicurativa dei dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione.
  Avverte che tale proposta di legge risulta inserita nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di marzo 2020.
  Invita quindi i relatori, onorevoli Rizzetto e Tripiedi, a illustrare il contenuto della proposta di legge.

  Walter RIZZETTO (FDI), relatore, rileva che la legge n. 252 del 1974, conosciuta come «legge Mosca», ha introdotto regole speciali per consentire di regolarizzare, ai fini pensionistici e assicurativi, i periodi di lavoro o di attività politico-sindacale antecedenti alla sua entrata in vigore, prestati alle dipendenze dei partiti politici e delle organizzazioni sindacali. La legge, a quanto risulta dalla relazione illustrativa, è stata talora utilizzata in modo improprio, permettendo, cioè, di valorizzare a fini pensionistici periodi ai quali non corrispondeva alcuna attività lavorativa, consentendone per giunta il riscatto con modalità agevolate. L'applicazione di tale legge, più volte prorogata, ha generato un significativo contenzioso, che, tra l'altro, ha evidenziato il notevole costo per l'INPS dei trattamenti liquidati.
  Poiché i periodi riscattabili sulla base della cosiddetta «legge Mosca» sono quelli antecedenti al marzo 1980, si è nel tempo considerevolmente ridotta la platea dei potenziali beneficiari. Ciò nonostante, si ritiene inopportuno che disposizioni, che hanno privilegiato, ingiustamente e in assenza di un fondamento costituzionale, una ristretta cerchia di lavoratori, rimangano, anche solo formalmente, in vigore.
  La proposta di legge, pertanto, consta di un unico articolo, che dispone l'abrogazione della legge 11 giugno 1974, n. 252.
  Ritiene che la cosiddetta «legge Mosca», pur essendo stata introdotta nell'ordinamento con finalità che possono essere in astratto non prive di fondamento, ha finito per essere utilizzata in modo distorto, evidenziando la mancata correttezza delle premesse su cui si fonda. Infatti, il testo assicura vantaggi a particolari categorie di persone e l'abuso che ne è stato fatto ha provocato ingenti oneri a carico dell'INPS, come dimostrato dalle indagini penali condotte dalle procure di Grosseto e Gorizia. La sua abrogazione, a suo avviso, costituirebbe pertanto un bel segnale della volontà di espungere dall'ordinamento norme di privilegio che, pur non avendo più applicazione, rimangono a testimonianza di un clima che non deve più tornare. La proposta, inoltre, è priva di qualsiasi intendimento punitivo, non prevedendo norme volte al recupero delle somme indebitamente percepite, così come invece avrebbero voluto prevedere i colleghi appartenenti al Movimento 5 Stelle con i quali, nella scorsa legislatura, aveva firmato una proposta di legge di contenuto analogo a quella oggi in discussione (C. 2885). Si augura, quindi, che, al termine di un breve ciclo di audizioni, la Commissione sia in possesso di tutti gli elementi utili per giungere all'approvazione del testo, che elimina dall'ordinamento una legge che nel passato è stata causa di sperequazioni.

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  Davide TRIPIEDI (M5S), relatore, si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

  Renata POLVERINI (FI) ritiene che, a differenza di quanto sostenuto dal relatore, onorevole Rizzetto, la cosiddetta «legge Mosca» abbia pieno fondamento nei principi costituzionali, che prevedono il riconoscimento e la tutela dell'attività politica e dell'attività sindacale, in quanto al servizio dei cittadini. Il fatto che se ne sia abusato non ne giustifica l'abrogazione, dal momento che, sulla base di un tale criterio, dovrebbero essere abrogate tutte le leggi che, nel tempo, si sono prestate ad un'applicazione contraria alle loro finalità, prima fra tutti la legge che ha introdotto il Reddito di cittadinanza, il cui abuso è certificato dagli ultimi fatti di cronaca. La «legge Mosca», a cui lei, da capo di un sindacato, non ha mai fatto ricorso, è una legge giusta e rispondente ai principi costituzionali, che promuovono e tutelano l'attività di rappresentanza politica e sindacale.

  Antonio VISCOMI (PD) esprime il suo profondo disagio per le espressioni utilizzate dal relatore, onorevole Rizzetto, che, illustrando il contenuto della proposta di legge, ha dichiarato di ritenere «inopportuno che disposizioni, che hanno privilegiato, ingiustamente e in assenza di un fondamento costituzionale, una ristretta cerchia di lavoratori, rimangano, anche solo formalmente, in vigore». È, infatti, la Costituzione che riconosce e tutela l'attività politica e sindacale, che rappresenta e difende gli interessi dei cittadini e dei lavoratori. Quello del relatore è un giudizio di valore non condivisibile, riguardando una tipologia di attività con caratteristiche peculiari, non assimilabili a quelle generali, e che, per questo, non può essere penalizzata o giudicata negativamente.

  Davide TRIPIEDI (M5S), relatore, osserva, in via preliminare, che il suo ruolo di relatore non implica la condivisione delle finalità della proposta di legge, essendo questa inserita nel programma dei lavori dell'Assemblea nell'ambito della quota di argomenti riservata alle opposizioni.
  Tuttavia, poiché è necessario consentire che le opposizioni possano portare avanti le loro battaglie politiche, preannuncia il suo impegno di relatore perché la Commissione proceda nell'esame del provvedimento, se del caso con lo svolgimento di audizioni specifiche, anche al fine di evitare che si esprimano giudizi affrettati o superficiali. Ovviamente, su tale tema, ciascuna forza politica potrà esprimere le proprie posizioni, così come avviene nella normale dialettica politica, ai fini del raggiungimento, ove possibile, della necessaria sintesi.

  Renata POLVERINI (FI) ritiene di potere esprimere liberamente il suo pensiero, tanto più alla luce della sua esperienza politica e sindacale. Ritiene altresì che battaglie fondate sul qualunquismo e su semplificazioni superficiali facciano il male del Paese, minandone i principi democratici.

  Davide TRIPIEDI (M5S), relatore, desidera precisare che, pur essendo la proposta di legge in discussione firmata da un collega dell'opposizione, è per lui doveroso, in quanto relatore appartenente alla maggioranza, adoperarsi per garantire il rispetto del diritto delle minoranze di impegnare la Commissione nell'esame delle proprie proposte.

  Debora SERRACCHIANI (PD) precisa che nessuno vuol mettere in discussione il diritto delle minoranze di proporre i temi che reputino meritevoli di discussione. Tuttavia, anche a nome del gruppo Partito Democratico, esprime forti riserve sul contenuto della proposta di legge C. 503, senza volere coinvolgere nel giudizio i colleghi di altri gruppi di maggioranza. Auspica, pertanto, che la maggioranza tutta approfondisca la questione, allo scopo di trovare una linea comune per il prosieguo dell'esame del provvedimento.

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  Walter RIZZETTO (FDI), relatore, dichiarandosi allibito dalle argomentazioni utilizzate dai colleghi, ritiene che proprio la Costituzione, sancendo il principio di eguaglianza, escluda che a politici e sindacalisti si possano applicare normative di favore, motivate esclusivamente dalla tipologia dell'attività prestata. Pur capendo che l'esame della sua proposta di legge non sarà facile, ritiene che ognuno debba assumersi le proprie responsabilità, esercitando con correttezza i rispettivi ruoli. Auspica che, alla fine del percorso, sia eliminata dall'ordinamento una legge sbagliata che, fino a che sarà in vigore, potrà sempre essere invocata dai possibili interessati.

  Ettore Guglielmo EPIFANI (LEU) invita i colleghi a inquadrare storicamente la «legge Mosca», la quale, pur essendo ancora in vigore, non può essere più applicata. Quella in corso è, pertanto, una discussione accademica su un tema preso a pretesto per intestarsi una battaglia ideologica. Pur considerando partiti e sindacati come gli architravi della società italiana, ritiene che ognuno sia libero di avere, sull'argomento e sul periodo storico da cui nasce la «legge Mosca», le opinioni che vuole, manifestandole e portandole avanti secondo le regole della vita democratica.

  Virginio CAPARVI (LEGA) sottolinea che la discussione di oggi è l'ennesimo esempio delle divisioni della maggioranza, che, nell'impossibilità di trovare un accordo su qualsiasi tema di qualche rilievo, dalla prescrizione alle concessioni autostradali, sceglie la strada del rinvio pur di non certificare la propria spaccatura e rimanere attaccata alle poltrone. Si augura che il sistema dell'eterna dilazione non sia adottato anche in Commissione, chiamata a esprimersi su temi di rilevante spessore.

  Davide TRIPIEDI (M5S), relatore, ritiene inaccettabili le parole del collega Caparvi, che parla di attaccamento alle poltrone quando, invece, si discute di temi importanti e anche divisivi. In ogni caso, non si sente toccato dalle insinuazioni di attaccamento al potere, dal momento che proviene dal mondo del lavoro e lì tornerà al termine della sua esperienza politica. Ribadisce, infine, che, a prescindere dal contenuto della proposta di legge in discussione, si impegnerà perché sia rispettato il diritto dell'opposizione di discutere le proprie iniziative legislative.

  Carla CANTONE (PD), rifacendosi alla sua lunga esperienza di sindacalista, ritiene che le opinioni di coloro che ritengono un disvalore l'attività di rappresentanza, politica e sindacale, derivino da una scarsa conoscenza della storia del Paese. Conviene con il collega Rizzetto che la «legge Mosca» è stata utilizzata a volte con finalità distorte, ma ritiene che si debba colpire chi ne ha abusato, senza coinvolgere l'impianto della legge e le motivazioni che hanno portato alla sua approvazione. Più utile, a suo avviso, sarebbe la promozione di un'apposita indagine conoscitiva per accertare l'estensione e la profondità degli abusi di coloro che ne hanno approfittato, che non hanno distinzioni politiche, provenendo anche dalla destra.

  Walter RIZZETTO (FDI), relatore, invita la collega Cantone a non introdurre nel discorso giudizi politici che nulla hanno a che fare con il tema in discussione.

  Carla CANTONE (PD) puntualizza di avere voluto dimostrare che nessuna parte politica può dirsi esente dalla colpa di avere fatto ricorso surrettiziamente alle disposizioni della «legge Mosca» per permettere ad alcuni suoi esponenti di raggiungere e, in taluni casi, incrementare i requisiti contributivi per accedere al pensionamento. Si tratta di casi lontani nel tempo e i potenziali beneficiari delle disposizioni sono da tempo scomparsi. Per questo, ritiene che mantenere in vigore la legge non comporti il pericolo di ulteriori abusi.

  Andrea GIACCONE, presidente, avverte che, poiché vi sono ancora diversi colleghi Pag. 102iscritti a parlare e dato che i lavori dell'Assemblea inizieranno a breve, la seduta per l'espressione del parere di competenza sul disegno di legge n. 2325 Governo, prevista al termine della seduta in corso, dovrà essere rinviata al pomeriggio della giornata odierna, prima della ripresa dei lavori pomeridiani dell'Assemblea.

  Daniele MOSCHIONI (LEGA), pur condividendo l'esigenza di conoscere il passato, ritiene che si debba avere il coraggio di eliminare quanto si è dimostrato sbagliato, in particolare la cosiddetta «legge Mosca», che ha permesso sperequazioni e abusi in favore di pochi privilegiati. Si unisce, quindi, alle critiche alla maggioranza, incapace di trovare un accordo anche su questo tema, e assicura che la sua parte politica ha ben chiaro che cosa è necessario fare per il bene del Paese, senza condizionamenti di ideologie vecchie di cinquanta anni.

  Walter RIZZETTO (FDI), relatore, ritiene che non sia conforme alla Costituzione avere permesso a chi non ha lavorato di accedere al pensionamento. Altrimenti, sarebbe assai più urgente ed equo introdurre al più presto una specifica previsione normativa, una sorta di «legge Mosca 2.0», che permetta oggi l'accesso al pensionamento a coloro che non raggiungono i requisiti di anzianità contributiva a causa del mancato o insufficiente versamento dei contributi da parte dei datori di lavoro. Infine, si dichiara ancora una volta stupito delle reazioni dei colleghi, che si sarebbe aspettato se la sua proposta di legge avesse recato disposizioni con valore retroattivo, ma che non sono giustificate dal valore puramente simbolico dell'abrogazione della «legge Mosca».

  Andrea GIACCONE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 29 gennaio 2020.

Audizione di rappresentanti dell'ISTAT, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 707 Polverini, recante norme in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro, nonché delega al Governo per l'introduzione di disposizioni sulla collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione, e C. 788 Gribaudo, recante norme sull'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro privati.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.30.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 29 gennaio 2020.

Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1266 Speranza, recante modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni concernenti la vigilanza e la sicurezza sul lavoro nonché prevenzione e assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Audizione di rappresentanti dell'ISTAT.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 14.35.

Audizione di rappresentanti del CNEL.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.35.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 29 gennaio 2020. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE.

  La seduta comincia alle 15.35.

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DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.
C. 2325 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 gennaio 2020.

  Andrea GIACCONE, presidente, avverte che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere di competenza alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V (Bilancio), del disegno di legge C. 2325 Governo, di conversione del decreto-legge n. 162 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica, rinviato nella seduta di ieri.
  Invita, quindi, il relatore, onorevole Soverini, che nella seduta di ieri ha svolto la relazione introduttiva, a illustrare la sua proposta di parere.

  Serse SOVERINI (PD), relatore, illustra la sua proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Donatella LEGNAIOLI (LEGA) preannuncia il voto contrario del gruppo Lega sulla proposta di parere del relatore, in quanto il provvedimento, benché rechi numerose disposizioni riguardanti proroghe in settori di competenza della Commissione, risulta totalmente privo di misure volte alla promozione dell'occupazione. Auspica, pertanto, il sostegno di tutte le parti politiche alla proposta emendativa presentata dal suo gruppo presso le Commissioni riunite I e V, volta a prorogare l'applicabilità delle disposizioni in materia di contratti di espansione.

  Paolo ZANGRILLO (FI), richiamando le considerazioni svolte nella seduta di ieri, preannuncia il voto contrario del gruppo Forza Italia sulla proposta di parere del relatore su un provvedimento privo dei requisiti di necessità e urgenza, richiesti dalla Costituzione perché si dia legittimo ricorso allo strumento del decreto-legge, e avente un contenuto assolutamente disomogeneo, in contraddizione con le pronunce della Corte costituzionale, che più volte ha richiamato l'Esecutivo all'emanazione di provvedimenti di urgenza dal contenuto omogeneo.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (vedi allegato).

  La seduta termina alle 15.50.

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