CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 gennaio 2020
314.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 29 gennaio 2020 — Presidenza del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 14.45.

Istituzione della giornata nazionale degli italiani nel mondo.
Nuovo testo C. 223.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente, in sostituzione del relatore, osserva che il nuovo testo del progetto di legge, di iniziativa parlamentare, reca l'istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo. Rileva altresì che il testo, composto da tre articoli, non è corredato di relazione tecnica e che esso riproduce l'atto Camera n. 3831 della XVII Legislatura, approvato dalla Camera in prima lettura e trasmesso al Senato, che non ne ha concluso l'esame entro il termine della Legislatura medesima.
  In merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la Giornata nazionale degli italiani nel mondo – non considerata solennità civile, in base alla previsione dell'articolo 1, comma 2 – non comporta effetti sull'orario di lavoro degli uffici pubblici né sull'orario scolastico; su tale disposizione non ha dunque osservazioni da formulare.
  Per quanto attiene alla promozione e all'organizzazione di cerimonie, iniziative e incontri – di cui all'articolo 2 – evidenzia che dette attività non sembrano essere configurate come facoltative dal testo, nonostante la proposta sia corredata di una clausola di non onerosità all'articolo 3. Peraltro, tenuto conto di quanto affermato dal Governo con riferimento all'atto Camera n. 3831 della XVII Legislatura, non formula osservazioni per i profili di quantificazione, nel presupposto, sul quale considera comunque opportuno acquisire una conferma, che le amministrazioni pubbliche interessate possano provvedere alle predette attività esclusivamente nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili, già previste a legislazione vigente.
  In ragione di ciò, rileva pertanto la necessità di acquisire la relazione tecnica sul provvedimento in esame.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la richiesta del relatore.

  La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di dieci giorni, della relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia.
C. 2152, approvata dalla 6a Commissione permanente del Senato, e abb.
(Parere alla VI Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 gennaio 2020.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente, nel far presente che in merito al provvedimento in esame il Governo non ha ancora trasmesso la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, avverte che, qualora tale relazione venga trasmessa entro la giornata odierna, la Commissione verrà convocata al termine dei lavori pomeridiani dell'Assemblea. Pertanto, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana.
Nuovo testo C. 1682.
(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 gennaio 2020.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente, nel segnalare che in data 19 novembre 2019 la Commissione ha deliberato di richiedere al Governo la predisposizione della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009 e che, nonostante i numerosi rinvii dell'esame del provvedimento, tale relazione tecnica non è stata ancora trasmessa, comunica che provvederà a sollecitare la Presidenza del Consiglio dei ministri affinché la relazione tecnica sul provvedimento in esame sia trasmessa quanto prima. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 29 gennaio 2020. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile».
Atto n. 137.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 gennaio 2020.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente, avverte che è stato trasmesso il parere del Consiglio di Stato sul provvedimento in esame.

  Giorgio LOVECCHIO (M5S), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile» (Atto n. 137),
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

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  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.55.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 29 gennaio 2020. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 14.55.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Atto n. 145.

(Rilievi alla II Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), presidente e relatore, nel ricordare che lo schema di decreto ministeriale in esame apporta modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, che, a sua volta, reca disposizioni regolamentari per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, fa presente che lo schema è stato adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 247 del 2012, che reca la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.
  Il provvedimento si compone di tre articoli ed è corredato di una relazione tecnica predisposta del Ministero della giustizia, non vidimata dalla Ragioneria generale dello Stato.
  In merito ai profili di quantificazione, rileva che le norme introdotte dal testo in esame all'articolo 6 al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, prevedono la nomina di una Commissione di valutazione composta da tre avvocati e da due professori universitari. Tale Commissione è incaricata di valutare se ai richiedenti possa essere attribuito il titolo di avvocato specialista ed è nominata per i quattro quinti con decreto del Ministro della giustizia. Rileva che la relazione tecnica afferma che per la partecipazione alle riunioni potrà essere previsto il rimborso delle sole spese di trasferta, eventualmente spettante ai componenti non residenti a Roma, da porre a carico del bilancio del Consiglio nazionale forense: tale previsione non trova peraltro espresso riscontro nel testo in esame. Appare pertanto necessario, a suo avviso, acquisire elementi volti ad escludere l'eventualità che parte degli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione di valutazione possano essere posti a carico del Ministero, con particolare riguardo ai quattro componenti da esso nominati. Con riguardo alle eventuali spese da sostenere per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti necessari per la nomina a membro della Commissione di valutazione, ritiene che andrebbe acquisita conferma dell'effettiva possibilità per i soggetti interessati di svolgere ogni attività collegata alla gestione del citato elenco e ogni altro adempimento derivante dal testo in esame mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, secondo quanto previsto dalla clausola di invarianza di cui all'articolo 3.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

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  Giuseppe BUOMPANE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di assunzione dei testimoni di giustizia.
Atto n. 120.

(Rilievi alle Commissioni II e XI).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 gennaio 2020.
  La sottosegretaria Laura CASTELLI chiede che l'esame del provvedimento sia ulteriormente rinviato per consentire al Governo di svolgere i necessari approfondimenti volti a fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera.
Atto n. 138.

(Rilievi alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 gennaio 2020.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente, comunica che non è ancora stato trasmesso il prescritto parere della Conferenza Unificata sul provvedimento in esame. Non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2110, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi Ro-Ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea, che modifica la direttiva 2009/16/CE e che abroga la direttiva 1999/35/CE.
Atto n. 139.

(Rilievi alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 21 gennaio 2020.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI, nel replicare alle richieste di chiarimento avanzate dal relatore nella scorsa seduta, fa presente che le attività disciplinate dagli articoli da 3 a 7, relative alle ispezioni pre-avvio ed alle relative eccezioni, alle ispezioni periodiche e alla redazione e registrazione del rapporto di ispezione, non prevedendo alcun aggravio di attività per l'amministrazione interessata rispetto alle attività già effettuate, peraltro da diversi anni, in tema di ispezioni delle navi in questione, non comportano un aggravio di compiti per l'amministrazione medesima e, di conseguenza, una maggiore esigenza di risorse umane, strumentali e finanziarie.
  Segnala che il meccanismo tariffario previsto dall'articolo 8 – che pone a carico della società di gestione, dell'armatore o del suo rappresentante nel territorio nazionale, in solido con il proprietario, le spese connesse alle ispezioni, in caso sia adottato un provvedimento di fermo – assicura l'idoneità a fornire effettiva copertura ai costi complessivi.
  Non ravvisa inoltre alcuna criticità derivante dalla previsione secondo cui la revoca del fermo può essere disposta, oltre che con il pagamento dei costi ispettivi, anche mediante la prestazione di una garanzia sufficiente per il loro rimborso, atteso che il pagamento effettivo delle spese avverrebbe nell'arco di un brevissimo Pag. 40lasso temporale, come di fatto avviene, ad esempio, per tutte le altre spese connesse alla sosta in porto di una nave straniera, spese per le quali l'articolo 3 della legge 4 aprile 1977, n. 135, prevede che la nave può lasciare il porto a condizione che il comandante abbia presentato una dichiarazione sottoscritta dal locale raccomandatario, attestante che questi ha la disponibilità nel territorio italiano della somma necessaria alla copertura di tutte le spese.
  Evidenzia che il carico di lavoro derivante dall'irrogazione delle sanzioni amministrative e dalle pregresse attività accertative previste dall'articolo 10 non presenta alcuna criticità, atteso che già attualmente il Corpo delle Capitanerie di porto provvede, nell'ambito delle competenze attribuite in materia di sicurezza della navigazione, ad effettuare le visite e le ispezioni alle unità per mezzo del personale qualificato che, rivestendo anche la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, già provvede all'accertamento di eventuali violazioni. Pertanto, conferma che la previsione in esame è pienamente attuabile con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2110, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi Ro-Ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea, che modifica la direttiva 2009/16/CE e che abroga la direttiva 1999/35/CE (Atto n. 139);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    le attività disciplinate dagli articoli da 3 a 7, relative alle ispezioni pre-avvio ed alle relative eccezioni, alle ispezioni periodiche e alla redazione e registrazione del rapporto di ispezione, non prevedendo alcun aggravio di attività per l'amministrazione interessata rispetto alle attività già effettuate da diversi anni in tema di ispezioni delle navi in questione, non comportano un aggravio di compiti per l'amministrazione medesima e, di conseguenza, una maggiore esigenza di risorse umane, strumentali e finanziarie;
    il meccanismo tariffario previsto dall'articolo 8 – che pone a carico della società di gestione, dell'armatore o del suo rappresentante nel territorio nazionale, in solido con il proprietario, le spese connesse alle ispezioni, in caso sia adottato un provvedimento di fermo – assicura l'idoneità a fornire effettiva copertura ai costi complessivi;
    non si ravvisa inoltre alcuna criticità derivante dalla previsione secondo cui la revoca del fermo può essere disposta, oltre che con il pagamento dei costi ispettivi, anche mediante la prestazione di una garanzia sufficiente per il loro rimborso, atteso che il pagamento effettivo delle spese avverrebbe nell'arco di un brevissimo lasso temporale, come di fatto avviene, ad esempio, per tutte le altre spese connesse alla sosta in porto di una nave straniera, spese per le quali l'articolo 3 della legge 4 aprile 1977, n. 135 prevede che la nave può lasciare il porto a condizione che il comandante abbia presentato una dichiarazione sottoscritta dal locale raccomandatario, attestante che questi ha la disponibilità nel territorio italiano della somma necessaria alla copertura di tutte le spese;
    il carico di lavoro derivante dall'irrogazione delle sanzioni amministrative e dalle pregresse attività accertative previste dall'articolo 10 non presenta alcuna criticità, atteso che già attualmente il Corpo delle Capitanerie di porto provvede, nell'ambito delle competenze attribuite in materia di sicurezza della navigazione, ad effettuare le visite e le ispezioni alle unità per mezzo del personale qualificato che, Pag. 41rivestendo anche la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, già provvede all'accertamento di eventuali violazioni;
    pertanto la previsione in esame è pienamente attuabile con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo».

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2108 che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri.
Atto n. 140.

(Rilievi alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 21 gennaio 2020.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI, nel replicare alle richieste di chiarimento avanzate dal relatore nella scorsa seduta, fa presente che i compiti attribuiti all'ISPRA dall'articolo 3 – secondo cui il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto individui e aggiorni l'elenco dei tratti di mare e i corrispondenti valori dell'altezza significativa d'onda avvalendosi delle competenze tecniche e scientifiche dell'ISPRA senza oneri per la finanza pubblica – saranno svolti dal medesimo Istituto con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, trattandosi di attività che rientrano nelle competenze del Centro nazionale per la caratterizzazione ambientale e la protezione della fascia costiera e l'oceanografia operativa dell'ISPRA.

  Giorgio LOVECCHIO (M5S), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2108 che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (Atto n. 140);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che i compiti attribuiti all'ISPRA dall'articolo 3 – secondo cui il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto individui e aggiorni l'elenco dei tratti di mare e i corrispondenti valori dell'altezza significativa d'onda avvalendosi delle competenze tecniche e scientifiche dell'ISPRA senza oneri per la finanza pubblica – saranno svolti dal medesimo Istituto con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, trattandosi di attività che rientrano nelle competenze del Centro nazionale per la caratterizzazione ambientale e la protezione della fascia costiera e l'oceanografia operativa dell'ISPRA,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo».

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Pag. 42Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, in materia di sportello telematico dell'automobilista.
Atto n. 141.
(Rilievi alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 21 gennaio 2020.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI, nell'assicurare l'invarianza finanziaria anche a fronte delle innovazioni introdotte dal provvedimento e nel concordare con il relatore sulla necessità di riformulare il comma 1 dell'articolo 2 al fine di prevedere che dall'attuazione dello schema di decreto in esame, conformemente alla corrente prassi legislativa, non «devono derivare» – anziché «non derivano», come attualmente stabilito nel testo – nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si riserva di fornire gli ulteriori elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 29 gennaio 2020. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vittorio Ferraresi.

  La seduta comincia alle 15.45.

Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori.
C. 1524-A.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  Stefano FASSINA (LEU), relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso gli emendamenti 3.200 e 6.200 della Commissione.
  In proposito segnala che l'emendamento 3.200 prevede che le regioni, nell'ambito delle finalità di cui al presente provvedimento, possano adottare iniziative affinché possa essere fornito alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, anche tramite convenzione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un servizio di sostegno psicologico agli studenti, nell'ottica di prevenire i fattori di rischio o le situazioni di disagio. Al riguardo, evidenzia di non avere osservazioni da formulare, in considerazione sia del carattere facoltativo delle citate iniziative sia della esplicita previsione secondo cui le stesse potranno essere assunte dalle regioni esclusivamente nell'ambito delle risorse disponibili a vigente e, comunque, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
  Osserva quindi che l'emendamento 6.200 presenta un contenuto identico a quello dell'emendamento Dori 6.190, sul quale la Commissione bilancio ha espresso nella seduta di ieri parere contrario e che è stato successivamente ritirato dal presentatore in Assemblea. Tanto premesso, rinnova al Governo la richiesta di chiarimento in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria contenuta nella proposta emendativa in esame.

  Il sottosegretario Vittorio FERRARESI concorda con la proposta di nulla osta formulata dal relatore sull'emendamento 3.200 della Commissione, in quanto la sua attuazione non è suscettibile di comportare Pag. 43nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Esprime altresì nulla osta sull'emendamento 6.200 della Commissione, giacché – ferma restando la correttezza della quantificazione degli oneri ivi previsti, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 – a seguito degli ulteriori approfondimenti svolti è stato possibile appurare che il Fondo per la formazione del personale docente, di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n. 107 del 2015, reca le necessarie disponibilità ed il suo impiego non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

  Stefano FASSINA (LEU), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone di esprimere nulla osta sugli emendamenti 3.200 e 6.200 riferiti alla proposta di legge in oggetto.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) concorda sull'assenza di oneri relativamente all'emendamento 3.200 della Commissione, il quale si limita a consentire alle regioni, nei limiti delle risorse disponibili, di adottare iniziative affinché possa essere fornito alle istituzioni scolastiche un servizio di sostegno psicologico agli studenti. Teme peraltro che si possano creare aspettative destinate ad essere deluse, in quanto non tutte le regioni saranno in grado di fornire detto servizio.
  Con riferimento all'emendamento 6.200 della Commissione, ritiene che la messa a disposizione delle scuole di piattaforme di formazione e di monitoraggio possa essere attuata nel limite di spesa di 100.000 euro fissato dal comma 1 dell'articolo 6, sostitutivo dell'articolo 6 del provvedimento. Esprime invece perplessità sulla possibilità che i moduli di formazione specifici, di cui al comma 2 dell'articolo 6, sostitutivo dell'articolo 6 del provvedimento, possano essere erogati in tutte le scuole italiane, nel limite di spesa di 100.000 euro, come stabilito dal medesimo comma 2.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.50.