CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 gennaio 2020
313.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 103

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 28 gennaio 2020. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI.

  La seduta comincia alle 14.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Barbara SALTAMARTINI presidente, comunica che i deputati Massimiliano DE TOMA e Giuseppe LONGO cessano di far parte della Commissione.

Istituzione della Giornata nazionale degli Italiani nel mondo.
Nuovo testo C. 223 e abb.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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  Maria Soave ALEMANNO (M5S), relatrice, osserva che la X Commissione avvia oggi l'esame, in sede consultiva, del nuovo testo della proposta di legge C. 223 La Marca recante l'istituzione della giornata nazionale degli italiani nel mondo, Ricorda che la proposta di legge C. 223, esaminata congiuntamente alle proposte di legge C. 2008 Siragusa, C. 2219 Fitzgerald Nissoli e C. 2200 Formentini è stata adottata dalla Commissione di merito, la III Commissione, come testo base e modificata con l'approvazione di alcune proposte emendative. Per sottolineare la rilevanza della proposta, segnala che il Rapporto italiani nel mondo 2018 della Fondazione Migrantes sono più di cinque milioni gli iscritti all'AIRE, l'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero, con un incremento di oltre il due per cento rispetto al 2017. Dall'analisi di questi dati emerge in particolare che l'Europa accoglie il numero più elevato di cittadini italiani, mentre sul piano nazionale il maggior numero di iscritti è in Argentina. Evidenzia il dato rilevante che sotto il profilo del genere le donne rappresentano il 48,1 per cento, mentre per quanto riguarda le classi di età, appare interessante il dato secondo cui la fascia produttiva tra i 35 e 49 anni rappresenta il 23,4 per cento, ma anche quello in base al quale gli ultrasessantacinquenni superano il 20 per cento del totale.
  La proposta di legge consta di tre articoli.
  L'articolo 1, comma 1, istituisce la suddetta giornata nazionale, al fine della creazione di una ricorrenza che faccia conoscere l'apporto dato dagli italiani emigrati all'estero alla modernizzazione e allo sviluppo della società nazionale e di valorizzare le esperienze, le attività e il contributo sociale dato dai nostri connazionali nel campo della cultura e della lingua italiane, della ricerca scientifica, delle attività imprenditoriali e professionali e della rete di solidarietà tra connazionali. Il medesimo comma 1 fissa al 27 ottobre la data di ricorrenza della Giornata nazionale. Tale data è stata inserita dalla Commissione di merito nella seduta dell'11 dicembre 2019 con l'approvazione dell'emendamento 1.1. della relatrice. La medesima relatrice ha precisato che tale data è stata scelta in omaggio alla legge 27 ottobre 1970, n. 470, istitutiva dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE). Il testo originario della proposta di legge C. 223 prevedeva invece la data del 31 gennaio, che, come detto nella relazione della proposta medesima, richiama quella dell'approvazione da parte del Parlamento italiano, nel 1901, della prima organica legge sull'emigrazione. La proposta di legge C. 2008 proponeva invece il 28 aprile 2006, data d'avvio della XV legislatura, la prima ad avere rappresentanti degli italiani all'estero; la proposta di legge C. 2219 indicava il secondo venerdì di ottobre e la proposta di legge C. 2200 il 12 ottobre, data della scoperta dell'America ed evocativa dell'emigrazione transoceanica. Il comma 2 dell'articolo 1 precisa che la giornata nazionale degli italiani nel mondo determina gli effetti civili previsti dalle disposizioni in materia di ricorrenze festive di cui alla legge n. 260 del 1949.
  L'articolo 2 prevede che in occasione della Giornata nazionale vengano promossi, in Italia e all'estero, cerimonie, iniziative ed incontri finalizzati alla promozione e alla divulgazione di attività, esperienze multiculturali e professionalità acquisite in contesti internazionali dai cittadini italiani all'estero nei campi di cui all'articolo 1.
  L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione del provvedimento non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Giorgia ANDREUZZA (LEGA) chiede quale sia il termine entro cui la Commissione deve rendere il proprio parere sul provvedimento.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, ricorda che tale termine è subordinato all'andamento dei lavori presso la Commissione di merito. Avverte, quindi, che chiederà informazioni in proposito alla III Pag. 105Commissione, al fine di valutare quando concludere l'esame del provvedimento da parte della X Commissione con l'espressione del prescritto parere.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 novembre 2009.
C. 1956 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Marco LACARRA (PD), relatore, osserva che l'Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti tra Italia e Turkmenistan, oggetto del disegno di legge di ratifica C: 1956, si inserisce, come si deduce dalla relazione, nel contesto generale di ampliamento della rete di accordi sulla promozione e protezione degli investimenti stipulati dall'Italia, con particolare riferimento all'area geografica appartenente all'ex Unione Sovietica, ed interessa, quindi, le competenze della X Commissione.
  L'Accordo è composto da un breve preambolo e da quindici articoli.
  L'articolo I provvede in primo luogo a fornire le definizioni dei termini necessari ad individuare in modo certo l'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo dell'accordo. In particolare la definizione di investimento ricomprende un elenco, non tassativo, di beni e diritti siti nel territorio del paese contraente, fra i quali sono inclusi: diritti reali su beni mobili e immobili, nonché ogni altro diritto reale, compresi i diritti reali di garanzia su beni altrui; azioni, obbligazioni, quote di partecipazione, titoli di credito, titoli di Stato e pubblici; crediti finanziari o qualsiasi altro diritto derivante da obblighi collegati con gli investimenti, nonché redditi reinvestiti; diritti di proprietà intellettuale o industriale; ogni diritto di natura economica derivante da legge, contratto, licenza, concessione o altro atto amministrativo; ogni incremento di valore dell'investimento originario; qualsiasi modifica della forma giuridica prescelta per gli investimenti non altera la sua natura di investimento.
  L'articolo II in materia di promozione e protezione degli investimenti prevede che ciascuna Parte incoraggi gli investitori dell'altra Parte ad investire nel loro territorio e riconosca tali investimenti in conformità con la legislazione vigente. Al fine di incoraggiare gli investimenti esteri ciascuna delle Parti si impegna ad assicurare sul proprio territorio agli investitori dell'altra Parte un trattamento giusto ed equo, assicurando l'assenza di misure discriminatorie e la continuità del trattamento giuridico. Conformemente alla legislazione vigente, ciascuna Parte concederà ai cittadini dell'altra Parte che si trovano nel suo territorio per un investimento adeguate condizioni di lavoro e faciliterà i problemi connessi all'ingresso, al lavoro, al soggiorno e agli spostamenti nel suo territorio di tali cittadini e dei loro familiari. Gli investitori potranno inoltre liberamente procedere all'assunzione di personale dirigenziale di qualsiasi nazionalità.
  L'articolo III riguarda il trattamento nazionale e la clausola di nazione più favorita, per la quale le Parti si impegnano a garantire agli investimenti e ai redditi ricavati dagli investitori nel proprio territorio un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli investimenti effettuati e ai redditi ricavati dai propri cittadini o da investitori di Stati terzi.
  L'articolo IV tratta i casi di indennizzo o perdite e prevede l'indennizzo anche in caso di risarcimento di danni derivanti da guerre, rivoluzioni, rivolte, stati di emergenza o altri avvenimenti similari.
  L'articolo V stabilisce che gli investimenti effettuati da soggetti appartenenti ad uno degli Stati contraenti non potranno costituire oggetto di nazionalizzazioni, espropriazioni, requisizioni o altre misure con analogo effetto se non per fini pubblici Pag. 106o per motivi di interesse nazionale, in conformità alle disposizioni di legge e dietro corresponsione di un adeguato risarcimento. Viene altresì contemplata la cosiddetta «clausola di retrocessione», che prevede il diritto del proprietario del bene espropriato di riacquistarlo quando lo stesso non è stato usato in tutto o in parte per il fine previsto.
  L'articolo VI stabilisce che ognuna delle due Parti contraenti si impegna a garantire il diritto per l'investitore dell'altra Parte a trasferire nel proprio territorio, dopo aver assolto gli obblighi fiscali, senza ritardo indebito e in valuta convertibile al tasso di cambio al momento prevalente, tutti i capitali investiti e guadagnati.
   L'articolo VII prevede la surroga nella titolarità dei crediti spettanti all'assicurato nel caso di garanzia assicurativa prestata da una delle Parti o una delle sue Istituzioni contro i rischi non commerciali derivanti dagli investimenti effettuati dai propri investitori nel territorio dell'altra Parte.
  L'articolo VIII stabilisce che entrambe le Parti contraenti si impegnino a garantire che i trasferimenti vengano effettuati entro due mesi dall'espletamento delle procedure previste e in valuta convertibile al tasso di cambio al momento cui l'investitore presenta la richiesta di autorizzazione per il trasferimento valutario.
  L'articolo IX stabilisce che nei casi non rientranti nell'Accordo, gli investitori osserveranno la legislazione vigente della Parte contraente nel cui territorio sono stati effettuati gli investimenti.
  Gli articoli X e XI stabiliscono procedure arbitrali affidate ad organi imparziali rispettivamente per la composizione delle controversie che dovessero insorgere tra le Parti stesse e in relazione a questioni di interpretazione o applicazione dell'accordo o tra investitori e Parti contraenti.
  L'articolo XII precisa che l'Accordo si applicherà indipendentemente dall'esistenza di relazioni diplomatiche o consolari tra le Parti.
  L'articolo XIII consente alle Parti contraenti e ai loro investitori di avvalersi di disposizioni più favorevoli di quelle dell'Accordo in esame, qualora siano previste dal diritto internazionale generale o pattizio, oppure da leggi o regolamenti interni delle Parti contraenti. Viene altresì previsto che le norme dell'Accordo non limitano l'applicazione delle disposizioni nazionali volte a prevenire l'evasione e l'elusione fiscale.
  L'articolo XIV stabilisce che l'Accordo entrerà in vigore alla data della seconda delle due notifiche con cui ciascuna parte avrà comunicato all'altra l'avvenuto espletamento delle procedure interne.
  L'articolo XV prevede la durata dell'Accordo in dieci anni, con rinnovo automatico per cinque anni, salvo denuncia di una delle due Parti, da inoltrare almeno un anno prima della scadenza: in ogni caso, gli investimenti effettuati prima dell'eventuale cessazione dell'Accordo rimarranno soggetti alle disposizioni dell'Accordo medesimo per cinque anni dopo la scadenza.
  Il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria e stabilisce che ad eventuali oneri derivanti dagli articoli IV, V, X e XI si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. L'articolo 4 stabilisce che la legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016.
C. 2119 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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  Maria Laura PAXIA (M5S), relatrice, rileva che l'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda, oggetto del disegno di legge di ratifica C. 2119, approvato dal Senato, all'esame della X Commissione, è volto ad elevare le relazioni bilaterali creando una cornice giuridica adeguata a disciplinare la cooperazione politica, quella economico-commerciale e quella settoriale fra le Parti.
  L'Accordo si compone di sessanta articoli, suddivisi in dieci Titoli.
  Il Titolo I (articoli 1-4) statuisce la volontà delle Parti di riaffermare la loro adesione ai principi democratici, ai diritti umani e allo Stato di diritto, e l'impegno ad intensificare il dialogo nei settori disciplinati dall'Accordo.
  Il Titolo II (articoli 5-11) è dedicato al dialogo politico e alla cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza. Rileva, in particolare, l'impegno contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro e il terrorismo, nonché la cooperazione bilaterale per promuovere la Corte penale internazionale.
  Con il Titolo III (articoli 12-13) viene esplicitato l'impegno delle Parti a favorire lo sviluppo sostenibile nei Paesi in via di sviluppo.
  D'interesse diretto per la X Commissione è il Titolo IV (articoli 14- 28), che, nell'ambito della cooperazione in materia economica e commerciale, sancisce l'impegno bilaterale ad instaurare un dialogo strutturato per promuovere l'interscambio di beni e servizi e gli investimenti, nonché a collaborare con l'Organizzazione mondiale del commercio per la promozione di una maggiore liberalizzazione degli scambi. Viene tra l'altro prevista la collaborazione reciproca per la riduzione degli ostacoli tecnici agli scambi, viene sancito l'impegno alla condivisione delle informazioni sulle rispettive politiche in materia di concorrenza e viene riaffermata l'importanza della tutela dei diritti di proprietà intellettuale.
  In materia di giustizia, libertà e sicurezza il Titolo V (articoli 29-37) sancisce l'impegno delle Parti a sviluppare la cooperazione giudiziaria in materia civile, commerciale e penale, nonché nell'azione di contrasto alla criminalità, al terrorismo internazionale e ai traffici di droghe illecite.
  Il Titolo VI (articoli 38-39) concerne, in particolare, la cooperazione in materia di ricerca e innovazione, materie che rientrano nelle competenze della X Commissione, mentre il Titolo VII (articoli 40-42) riguarda la promozione ed agevolazione della cooperazione in materia di istruzione, cultura e contatti interpersonali.
  Nel Titolo VIII (articoli 43-51), dedicato alla cooperazione in materia di sviluppo sostenibile, energia (ambito di competenza della X Commissione) e trasporti, viene esplicitato, tra l'altro, l'impegno delle Parti a collaborare nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, per promuovere un nuovo accordo internazionale per il periodo successivo al 2020.
  Il Titolo IX (articoli 52-54) definisce il quadro istituzionale dell'Accordo, mentre il Titolo X (articoli 55-60) stabilisce che il testo bilaterale possa essere modificato tramite accordo scritto tra le Parti, disciplinandone altresì i termini per l'entrata in vigore e la durata.
  Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 4, infine, stabilisce che la legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017.
C. 2120 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Marco LACARRA (PD), relatore, evidenzia che l'Accordo di partenariato globale e rafforzato, oggetto del disegno di legge C. 2120, approvato dal Senato, all'esame della X Commissione, definisce la cornice giuridica e istituzionale della cooperazione tra Armenia e Unione europea ed è costituito da un preambolo e 386 articoli divisi in otto titoli, dodici allegati e due protocolli.
  Il Titolo I (articoli 1 e 2) definisce gli obiettivi e i principi generali dell'Accordo prevedendo tra l'altro l'impegno delle Parti, per quanto d'interesse della X Commissione, a migliorare la cooperazione commerciale instaurando una cooperazione normativa duratura nei settori pertinenti, nel rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall'adesione all'Organizzazione mondiale del commercio. Le Parti si impegnano inoltre a favore della realizzazione dei principi dell'economia di mercato e del rafforzamento del partenariato politico ed economico.
  Il Titolo II (articoli 3-11) è relativo alla cooperazione nel settore della politica estera e della difesa e prevede, tra l'altro, la collaborazione nella lotta contro il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro.
  Il Titolo III (articoli 12- 21) riguarda la cooperazione nel settore della Giustizia, libertà e sicurezza, mentre il Titolo IV (articoli 22-35) tratta della cooperazione economica.
  Il Titolo V (articoli 36-112) riguarda altre politiche di cooperazione relative a diversi settori, tra i quali alcuni rientranti negli interessi della X Commissione, quali l'energia inclusa la sicurezza nucleare, la politica industriale e relativa alle imprese, il turismo, la cooperazione nel settore delle attività di ricerca e innovazione, la protezione dei consumatori.
  Il Titolo VI (articoli 113-342), in materia di scambi e questioni commerciali, rappresenta la parte più corposa dell'Accordo quadro, suddivisa in tredici capi che coprono un'ampia gamma di tematiche inerenti, per quanto di stretta competenza della X Commissione, agli scambi commerciali, ovvero gli scambi di merci, gli ostacoli tecnici agli scambi, stabilimento e commercio elettronico, proprietà intellettuale, commercio e sviluppo sostenibile, concorrenza e imprese di proprietà dello Stato. L'Armenia, a seguito della sua adesione, si è impegnata a rispettare i principi di liberalizzazione commerciale dell'Organizzazione mondiale del commercio. L'Accordo ha natura non preferenziale e impegna ciascuna parte ad accordare alle merci dell'altra il trattamento della nazione più favorita e il trattamento nazionale, nonché a non istituire o mantenere restrizioni quantitative all'importazione o all'esportazione, in conformità a quanto previsto, rispettivamente, dagli articoli I, III e XI del GATT. Le successive norme commerciali dell'Accordo rinviano inoltre ai diritti e agli obblighi delle Parti in base ad altri accordi dell'Organizzazione mondiale del commercio, quali, ad esempio, quello sulle barriere tecniche al commercio. In particolare il Capo V dell'Accordo, dedicato agli scambi di servizi, stabilimento e commercio elettronico consente alle Parti di adottare misure che derogano al principio del trattamento nazionale, purché il regime differenziato sia finalizzato a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace di imposte dirette nei confronti di attività economiche, di investitori o di prestatori di servizi dell'altra parte, e non sia applicato in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria e ingiustificata.
  Il Titolo VII (articoli 343-361) è relativo all'assistenza finanziaria e a disposizioni antifrode e in materia di controllo. Pag. 109
  Il Titolo VIII (articoli 362-386) reca disposizioni istituzionali, generali e finali.
  Fanno parte integrante dell'Accordo dodici allegati. Rilevano in particolare, per le competenze della X Commissione: l'Allegato II (energia); l'Allegato VI (protezione dei consumatori); l'Allegato IX (legislazione delle parti ed elementi per la registrazione, il controllo e la protezione delle indicazioni geografiche); l'Allegato X (elenco di indicazioni geografiche protette). Fa infine parte integrante dell'Accordo anche il Protocollo I (assistenza finanziaria e disposizioni antifrode e in materia di controllo) e il Protocollo II (assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale).
  Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 4, infine, stabilisce che la legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017.
C. 2230 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Angela MASI (M5S), relatrice, sottolinea che l'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e la Repubblica Islamica di Afghanistan, oggetto del disegno di legge di ratifica C. 2230, approvato dal Senato, all'esame della X Commissione, è volto a delineare il quadro giuridico per la cooperazione tra le due parti, confermando, altresì, l'impegno dell'Unione europea a favore del futuro sviluppo dell'Afghanistan.
  L'Accordo si compone di sessanta articoli, suddivisi in nove titoli.
  Con il Titolo I (articoli 1-2), le Parti individuano la natura e campo di applicazione dell'Accordo, che istituisce un partenariato teso a consolidare la cooperazione a fine, tra l'altro e guardando agli ambiti d'interesse della X Commissione, di promuovere lo sviluppo sostenibile e l'integrazione dell'Afghanistan nell'economia mondiale e di sviluppare gli scambi e gli investimenti tra le Parti con reciproco vantaggio.
  Ai sensi delle disposizioni del Titolo II (articoli 3-11), le Parti si impegnano ad instaurare un dialogo politico regolare. Viene esplicitata altresì la volontà delle Parti a cooperare per promuovere la piena applicazione dello statuto della Corte penale internazionale, tra l'altro per contrastare il commercio illecito di armi leggere.
  Con il Titolo III (articolo 12) le Parti riaffermano il loro impegno a conseguire gli obiettivi di sviluppo del millennio.
  L'Accordo con il Titolo IV (articoli 13-23), che investe materie di competenza della X Commissione, definisce la cornice della cooperazione bilaterale in materia di scambi ed investimenti, prevedendo tra l'altro l'avvio di un dialogo sul commercio bilaterale e multilaterale, la diversificazione degli scambi commerciali e l'eliminazione degli ostacoli non tariffari .Vengono, inoltre, previsti l'intensificazione della cooperazione tra le autorità doganali, l'incentivazione agli investimenti diretti esteri, l'accesso reciproco nel settore dei servizi e la tutela di diritti di proprietà intellettuale.
  Il Titolo V (articoli 24-30) contiene disposizioni in tema di cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni.
  Il Titolo VI, (articoli 31-47) riguarda la cooperazione settoriale. L'Accordo in particolare prevede che le Parti promuoveranno Pag. 110azioni concertate in vari settori quali, tra quelli rientranti negli interessi della X Commissione, l'energia.
  Ai sensi delle disposizioni del Titolo VII (articolo 48), le Parti riconoscono la necessità di condurre iniziative di cooperazione regionale per ripristinare lo status dell'Afghanistan quale ponte continentale tra l'Asia centrale, l'Asia meridionale e il Medio Oriente, per stimolare la crescita economica, la stabilità politica della regione, e instaurare un clima di fiducia attraverso programmi di formazione, laboratori e seminari, scambi di esperti, studi o altre azioni concordate.
  Il Titolo VIII (articolo 49) è dedicato al quadro istituzionale, mentre il Titolo IX (articoli 50-60) riguarda le disposizioni finali.
  Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza. L'articolo 4, infine, stabilisce che la legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.
C. 2325 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Diego ZARDINI (PD), relatore, osserva che il decreto-legge n. 162 del 2019, di cui oggi la X Commissione avvia l'esame in sede consultiva per le parti di competenza, reca disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica e consta di 44 articoli.
  Passa ad esporre il contenuto della parti che investono le competenze della X Commissione.
  Rileva, all'interno dell'articolo 3 che proroga termini in materia di competenza del Ministero dell'interno, il comma 5 che interviene sul termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per alcune categorie di strutture ricettive turistico – alberghiere. In particolare, la disposizione proroga: dal 31 dicembre 2019 al 30 giugno 2022 il termine per il completamento dell’ adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco della SCIA parziale; dal 30 giugno 2019 al 31 dicembre 2020 il termine entro il quale la predetta SCIA parziale deve essere presentata. A tal fine novella il comma 1122, lettera i), dell'articolo 1 della legge n.  205 del 2017, la legge di bilancio 2018, sostituendone l'ultimo periodo. Le strutture ricettive turistico – alberghiere interessate sono – come già previsto a legislazione vigente – quelle localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, alle quali la disposizione in esame aggiunge quelle ubicate: nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.
  L'articolo 12 reca proroga di termini in materia di sviluppo economico. Nel dettaglio, il comma 1 proroga agli acquisti effettuati nell'anno 2020 il contributo, già riconosciuto per l'anno 2019, per l'acquisto di motocicli e ciclomotori elettrici o ibridi, previa rottamazione di un analogo veicolo inquinante. Il comma 2 modifica l'articolo 1, comma 1031, della legge di bilancio 2019 relativamente alle tipologie di veicoli dei quali è prevista la rottamazione per poter usufruire dell’ecobonus per l'acquisto di veicoli elettrici o ibridi. Pag. 111
  D'interesse della Commissione vi è poi il comma 4 il quale stabilisce che le disposizioni dell'articolo 55-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, in materia di modalità di valutazione del rischio ai fini della tariffazione delle polizze individuali inserite all'interno di un nucleo familiare, si applicano dal 16 febbraio 2020. Si ricorda che il richiamato articolo 55-bis introduce modifiche al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209), in materia di fruizione della classe di merito più favorevole. In particolare la norma stabilisce che non solo in tutti i casi di stipula, ma anche in tutti i casi di rinnovo di un contratto di assicurazione di un mezzo di trasporto, i componenti del nucleo familiare possono beneficiare della classe di merito più favorevole tra quelle relative ai vari veicoli già assicurati purché la persona fisica interessata non risulti responsabile esclusivo, principale o paritario di un sinistro da almeno cinque anni.
  Rileva in particolare per la X Commissione il comma 3, che, con una novella ai commi 59 e 60 dell'articolo 1 della legge sulla concorrenza, la legge n. 124 del 2017, dispone l'ulteriore proroga, dal 1o luglio 2020 al 1o gennaio 2022, del termine di cessazione del regime di tutela del prezzo – il cosiddetto regime di maggior tutela – per i clienti finali di piccole dimensioni nei mercati dell'energia elettrica e del gas. A decorre da tale termine sono infatti abrogati il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo n.  164 del 2000 e il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 93 del 2011. Tali disposizioni prevedono, rispettivamente, che l'Autorità di regolazione per energia, rete ed ambiente, ARERA, in via transitoria, definisca le tariffe del gas per i soli consumatori domestici che non abbiano ancora scelto un fornitore sul mercato libero e le tariffe dell'energia elettrica da applicare nella vendita ai consumatori domestici (clienti finali civili) e ai piccoli consumatori industriali (imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro) che non abbiano ancora scelto un fornitore sul mercato libero. Contestualmente, la norma, novellando il comma 59 dell'articolo 1 della citata legge sulla concorrenza, demanda ad un decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della norma medesima, e cioè il 30 marzo 2020, sentita l'Autorità di regolazione per energia, rete ed ambiente, l'ARERA, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, la fissazione delle modalità ed i criteri dell'ingresso nel mercato del gas dei clienti finali. La norma integra poi la disciplina quadro dei requisiti, ripartendoli in imprescindibili e di carattere generale, per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali. Tali requisiti dovranno essere definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro il 30 marzo 2020, vale a dire entro novanta giorni dall'entrata in vigore della disposizione. Vengono altresì specificati, sostituendo i commi 81 e 82 della citata legge sulla concorrenza, i poteri di vigilanza sull'elenco da parte del Ministero dello sviluppo economico, il quale, per verificare il mantenimento dei suddetti requisiti, può svolgere gli approfondimenti istruttori necessari, e, con atto motivato, può disporre l'esclusione dei soggetti dall'elenco.
  All'interno dell'articolo 14, che dispone la proroga di termini in materia di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, rileva per la X Commissione il comma 1, che rifinanzia di 50 milioni di euro per l'anno 2019 il Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che realizzano programmi di penetrazione commerciale in mercati esteri, anche diversi da quelli dell'Unione europea.
  All'interno dell'articolo 15, che concerne la proroga di termini relativi a interventi emergenziali, è d'interesse per la X commissione il comma 4, che eleva da 12 a 19 mesi il periodo massimo per cui può essere concessa un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, Pag. 112in favore dei lavoratori del settore privato che, a seguito del crollo del Ponte Morandi, siano impossibilitati o penalizzati, totalmente o parzialmente, a prestare attività lavorativa, prevista a decorrere dal 14 agosto 2018.
  All'interno dell'articolo 28, che reca misure urgenti per l'adempimento di obblighi internazionali, rileva per la X Commissione il comma 3, che incrementa di 6,5 milioni di euro per il 2020 la dotazione finanziaria del Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.  133. La relazione illustrativa precisa come tale incremento della dotazione sia disposto anche in considerazione della necessità di attuare specifiche misure di accompagnamento all'internazionalizzazione delle imprese italiane, volte a cogliere le opportunità di business derivanti dalla presidenza italiana di turno del G20, dal 1o dicembre 2020 al 30 novembre 2021, e dall'Expo 2020 di Dubai.
  D'interesse per la X Commissione è il comma 4 del medesimo articolo 28, che abroga l'articolo 1, comma 268, della legge n.  205 del 2017, la legge di bilancio 2018, che ha istituito un fondo finalizzato alla concessione di contributi a parziale compensazione delle perdite subite dai cittadini italiani e dagli enti e società italiane già operanti in Venezuela e Libia, previa ricognizione delle richieste e ripartizione proporzionale delle risorse disponibili. Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, finora la disposizione non ha trovato attuazione, anche in considerazione del vincolo a rispettare la soglia degli aiuti de minimis, dell'obiettiva difficoltà di perimetrare il campo di applicazione oggettivo e soggettivo e dell'eccessiva complessità delle procedure di attribuzione del beneficio, da disciplinare con regolamento non ancora emanato.
  Investe le competenze della X Commissione l'articolo 34 che, con la finalità di sostenere i settori del turismo balneare e della nautica da diporto, sospende dal 1o gennaio 2020 al 30 giugno 2020 il pagamento dei canoni dovuti per le concessioni relative alle pertinenze demaniali marittime con finalità turistico – ricreative e per le concessioni relative alla realizzazione e gestione di strutture destinate alla nautica da diporto.
  L'articolo 36, di competenza della X Commissione, introduce il nuovo articolo 7-bis (Banca dati informatizzata, comunicazione all'INAIL e tariffe) nel decreto del Presidente della Repubblica n. 462 del 2001 (Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi). Il comma 1 del nuovo articolo 7-bis prevede che per digitalizzare la trasmissione dei dati, l'INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche. Il comma 2 prevede che il datore di lavoro comunica tempestivamente all'INAIL, per via informatica, il nominativo dell'organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche periodiche. Il comma 3 prevede che per le predette verifiche l'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all'INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche. Il comma 4 prevede che le tariffe per l'effettuazione delle citate verifiche periodiche, applicate dall'organismo che è stato incaricato del la verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal Tariffario di cui al decreto del presidente dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL).
  Di stretta competenza della X Commissione è l'articolo 40, che reca disposizioni in materia di organizzazione della società GSE Spa. Nel dettaglio il comma 1 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, la nomina, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze, di un commissario ed un Pag. 113vice-commissario per la società GSE S.p.a., i quali durano in carica fino all’ approvazione del bilancio di esercizio 2020. Si dispone altresì la decadenza del consiglio di amministrazione del GSE in carica alla data di nomina del commissario, senza l'applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile. Si prevede che al commissario spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società GSE S.p.a. e per lo svolgimento della sua attività è corrisposto un compenso annuo onnicomprensivo pari a quello previsto per la carica di amministratore delegato della fascia di appartenenza come disciplinato per le società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166. Il comma 2 prevede che il vicecommissario sostituisce il commissario in caso di assenza o impedimento e può svolgere tutte le funzioni ad esso delegate d al commissario. Al vicecommissario è corrisposto un compenso annuo onnicomprensivo pari al 50 per cento di quello previsto per la carica di amministratore delegato della fascia di appartenenza come disciplinato per le società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del già citato decreto ministeriale 24 dicembre 2013, n. 166.
  Interessa la X Commissione l'articolo 42, concernente l'Agenda digitale. Nel dettaglio, il comma 1, per lo svolgimento delle funzioni nella materia dell'innovazione tecnologica, anche al fine di favorire la diffusione di processi di innovazione tecnologica delle imprese e start-up, nonché nelle materie dell'attuazione dell'agenda digitale e della trasformazione digitale del Paese, autorizza la Presidenza del Consiglio ad avvalersi di sette unità con qualifica non dirigenziale, quale contingente di personale in posizione di: fuori ruolo, di comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di provenienza.
  Illustra sinteticamente il contenuto delle altre disposizioni del provvedimento.
  L'articolo 1 reca proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni, relativamente tra l'altro alla stabilizzazione del personale, ai termini per le assunzioni, in particolare per il comparto sicurezza-difesa e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla pubblicazione dei compensi e dei redditi dei dirigenti pubblici, alla piattaforma digitale per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni e all'Osservatorio nazionale persone con disabilità. L'articolo 2 reca misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Garante per la protezione dei dati personali. L'articolo 3, oltre alle norme già richiamate, contiene proroga di termini per l'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive da parte di cittadini stranieri e in materia di colloqui investigativi con i detenuti a fini di prevenzione del terrorismo internazionale, nonché disposizioni sull'indennizzo a vittime di reati violenti nonché proroga di termini per l'impiego di guardie private nel contrasto alla pirateria. L'articolo 4 reca proroga di termini in materia economica e finanziaria, con riguardo alle assunzioni presso l'Agenzia dogane e monopoli, al blocco degli adeguamenti ISTAT dei canoni dovuti dalla pubblica amministrazione, nonché alla rendicontazione di ordini collettivi di pagamento. L'articolo 5 reca proroga di termini in materia di salute, con riferimento, tra l'altro, al termine di conclusione dei concorsi indetti dall'Agenzia del farmaco, alle procedure sugli animali a fini scientifici o educativi, ai medici operanti presso reti di cure palliative e all'equivalenza dei titoli di professioni sanitarie. L'articolo 6 reca proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca con riguardo in particolare all'edilizia scolastica e universitaria, agli incarichi di insegnamento negli istituiti AFAM, agli ex-lettori di lingua straniera re ai finanziamenti per l'Istituto italiano per gli studi storici e per l'Istituto italiano per gli studi filosofici. L'articolo 7 reca proroga di termini in materia di beni e attività culturali di turismo con riguardo, tra l'altro, alle fondazioni lirico sinfoniche, ai restauri di Matera e Pompei, agli interventi di messa in sicurezza di beni culturali a seguito di eventi sismici e a Pag. 114rapporti di lavoro a tempo determinato in istituti e luoghi della cultura. L'articolo 8 concerne proroga di termini in materia di giustizia, con riferimento, in particolare, alla manutenzione degli uffici giudiziari, alla mobilità del personale non dirigenziale dell'amministrazione della giustizia e alla disciplina della class action. L'articolo 9 riguarda la proroga di termini in materia di competenza del Ministero della difesa e, nello specifico, delle assunzioni negli arsenali e stabilimenti militari e delle banche dati Prum. L'articolo 10 reca proroga di termini in materia di agricoltura con riferimento alle detrazioni per la sistemazione a verde, all'informazione antimafia per i terreni agricoli, e al rimborso delle somme anticipate dalle regioni a favore delle imprese agricole danneggiate da eventi calamitosi. L'articolo 11, oltre alle norme già richiamate, riguarda l'ANPAL e l'INPGI, nonché il termine di prescrizione dei contributi previdenziali ed assistenziali per le amministrazioni pubbliche. L'articolo 13 concerne proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti, riguarda, tra l'altro, il differimento del termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali e il contenzioso ANAS. L'articolo 14, già richiamato, prevede anche il rinvio delle elezioni COMITES e CGIE e la proroga dei comandi obbligatori presso l'AICS. L'articolo 15, anch'esso già richiamato, prevede la proroga dello stato d'emergenza per la vicenda del ponte Morandi e per il sisma del Molise del 2018 e per il sisma del 2012 e per le assunzioni in Liguria. L'articolo 16 riguarda la rete viaria siciliana, l'articolo 17 il personale delle province e delle città metropolitane, l'articolo 18 misure per il ricambio generazionale e la funzionalità della pubblica amministrazione nei piccoli comuni, l'articolo 19 l'assunzione straordinaria nelle forze di polizia, l'articolo 20 disposizioni per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, l'articolo 21 misure per il personale della carriera prefettizia, l'articolo 22 la struttura della giustizia amministrativa, l'articolo 23 disposizioni sulla Corte dei conti e l'articolo 24 disposizioni in materia di competenza del Ministero dell'ambiente. L'articolo 25 reca disposizioni di competenza del Ministero della salute, con riferimento ai fondi per i trattamenti economici accessori, a norme finanziarie in materia di approcci alternativi alla procedure su animali a fini scientifici e a contratti di lavoro a tempo determinato presso gli IRCCS pubblici e gli IZS. L'articolo 26 riguarda il Computer security incidenti response team italiano e l'articolo 27 la sicurezza nazionale cibernetica. L'articolo 28, oltre alle norme già richiamate, riguarda l'Expo 2020 di Dubai e il Centro previsioni meteorologiche a medio termine. L'articolo 29 concerne il rimborso delle imposte per i soggetti interessati da eventi sismici nel 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa e nel Molise, l'articolo 30 l'attuazione della clausola del 34 per cento per le regioni del Mezzogiorno, l'articolo 31 un contributo alla regione Sardegna, l'articolo 32 la scuola di dottorato internazionale Gran Sasso science institute, l'articolo 33 modifiche al decreto-legge n. 109 del 2018 in materia portuale, l'articolo 37 l'apertura del conto in tesoreria per RFI, l'articolo 38 il fondo liquidità per enti in riequilibrio finanziario pluriennale, l'articolo 39 misure per la riduzione dell'onere del debito degli enti locali e delle regioni, l'articolo 41 norme per il rafforzamento dei controlli a tutela del made in Italy agroalimentare. L'articolo 43 reca disposizioni finanziarie e l'articolo 44 fissa, a norma del dettato costituzionale, l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Dichiara la propria disponibilità a prendere in considerazione, al fine dell'elaborazione della proposta di parere, degli eventuali contributi che verranno da parte dei colleghi

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.

Pag. 115

RISOLUZIONI

  Martedì 28 gennaio 2020. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene la Sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico Alessandra Todde.

  La seduta comincia alle 14.15.

7-00381 Squeri: Liberalizzazione del settore del gas naturale e dell'energia elettrica.
(Seguito della discussione e rinvio).

  La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 15 gennaio 2020.

  Luca SQUERI (FI) osserva che rispetto alla seduta nella quale è iniziata la discussione sulla risoluzione in titolo, è avvenuta la presentazione, in sede di esame del decreto-legge cosiddetto Milleproroghe presso le Commissioni riunite I e V della Camera, di emendamenti che sono in sintonia con il contenuto della risoluzione medesima. Non sono in sintonia, invece, le scadenze previste dal medesimo decreto-legge. In risposta alle obiezioni del superamento della sua risoluzione proprio dalle disposizioni del citato decreto-legge Milleproroghe, osserva che la stessa mantiene invece tutta la sua attualità e interesse per aziende e consumatori e ritiene, quindi, che la Commissione debba proseguire nella discussione e nell'approfondimento delle tematiche poste dalla risoluzione. A tal fine, e allo scopo di creare le condizioni per un'ampia condivisione della risoluzione, propone di svolgere un breve ciclo di audizioni, limitato alle sole associazioni operanti nel settore.

  Giorgia ANDREUZZA (LEGA) concorda con la proposta del deputato Squeri.

  Luca SUT (M5S) dichiara il proprio favore al ciclo di audizioni proposto dal deputato Squeri, se limitato alle modalità di attuazione e non ai tempi che sono stati già fissati dal decreto-legge Milleproroghe.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, avverte che la richiesta del deputato Squeri verrà discussa nella riunione di domani dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi della Commissione.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, ricorda che, in relazione alla proposta di legge C. 1743 Zucconi, la X Commissione ha deliberato di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la predisposizione della relazione tecnica ai fini della quantificazione degli oneri finanziari recati dal provvedimento e di questo, con lettere del 21 novembre 2019, ha informato il Ministro per i rapporti con il Parlamento, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il termine assegnato per la trasmissione della relazione tecnica era stato fissato al 17 dicembre 2019. Allo stato attuale la suddetta relazione non è ancora pervenuta. Informa, quindi, che in data odierna, ha scritto ai ministri citati per rappresentare l'esigenza che la relazione tecnica sia trasmessa con cortese sollecitudine alla Commissione.

  La seduta termina alle 14.20.