CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 gennaio 2020
313.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 28 gennaio 2020. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Angelo Tofalo.

  La seduta comincia alle 13.45.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Gianluca RIZZO, presidente, comunica che il deputato Fioramonti ha cessato di far parte della Commissione.

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Sulla pubblicità dei lavori.

  Gianluca RIZZO, presidente, avverte che della seduta sarà data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017.
C. 2230 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giovanni RUSSO (M5S), relatore, riferisce, ai fini del parere da rendere alla Commissione affari esteri, sull'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo – Cooperation agreement on partnership and development (CAPD) – tra l'Unione europea e l'Afghanistan.
  Osserva, innanzitutto, che l'accordo è stato firmato a Monaco il 17 febbraio 2017, nel quadro delle relazioni esterne dell'UE ed è volto a delineare il quadro giuridico per la cooperazione tra l'Unione europea e l'Afghanistan, confermando, altresì, l'impegno dell'Unione a favore del futuro sviluppo di tale Paese. Esso, pertanto, è destinato a fornire la base per il sostegno continuo dell'Unione europea all'Afghanistan nell'attuazione del proprio programma di riforme. Come precisato nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge, l'Accordo è in applicazione provvisoria dal 1o dicembre 2017 limitatamente alle materie che rientrano nella competenza dell'Unione, incluse quelle relative alla competenza dell'Unione europea di definire e applicare una politica estera e di sicurezza comune. Analogamente agli altri accordi di partenariato conclusi dall'Unione europea, il CAPD stabilisce obiettivi e clausole politiche basati su valori comuni e condivisi. In particolare, l'Unione europea e l'Afghanistan ribadiscono il loro impegno nella tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nella lotta al terrorismo e alla non proliferazione delle armi di distruzione di massa. Il rispetto dei princìpi democratici, nonché del diritto internazionale e dei princìpi stabiliti nella Carta delle Nazioni Unite, costituiscono la base per la cooperazione. Per completezza di panorama, rammenta che l'Italia è coinvolta in Afghanistan dal 2001, da quando ha aderito alla campagna militare successiva all'attentato delle Torri gemelle dell'11 settembre. Tale campagna – come noto – si articola su tre missioni, la Enduring Freedom, la ISAF e – dal 2015 – la Resolut Support. La missione Enduring Freedom è cominciata con un impegno – per l'Italia – di più di 300 milioni di euro fino a tutto il 2002, per poi gradualmente esaurirsi nel 2006 e lasciare spazio alla ISAF e alla Resolut Support. La missione ISAF, iniziata nel 2002, ha raggiunto un picco di finanziamento per l'erario italiano nel 2011, con 809 milioni di euro autorizzati, per poi essere rimpiazzata – come accennato – dalla Resolut Support e gradualmente scendere a circa 160 milioni di euro nel 2019. Quanto agli uomini impegnati, la Enduring Freedom si è esaurita nel 2006 con 376 unità, mentre la serie storica per la missione ISAF ha visto un picco nel 2011 con 4.250 uomini per poi scendere rapidamente fino agli 800 uomini impegnati attualmente nella menzionata Resolut Support.
  Nel rinviare per ulteriori dettagli alla documentazione del servizio Studi della Camera, sottolinea che questi dati sono utili per comprendere meglio la portata delle disposizioni dell'Accordo che l'Italia andrebbe a ratificare. Rammenta anche che l'Afghanistan – orograficamente arcigno – ha circa 30 milioni di abitanti; è incastonato tra l'incandescente Iran e il Pakistan e resta uno snodo centrale per la via della Seta e oggetto di mire d'influenza della Cina. È stato efficacemente affermato al riguardo sulla rivista Limes che «l'Unione europea [nutre sia] il desiderio Pag. 46di fare affari con la Cina [sia] quello di non subirne l'eccessiva penetrazione economica, specialmente in Europa centrorientale, dove il denaro cinese è accolto più favorevolmente. Qui, Pechino sta sviluppando la rotta ferroviaria tra il porto greco del Pireo (controllato dalla Cosco) all'Europa occidentale, usando come perno l'Ungheria. [...] Bruxelles ha definito una nuova strategia per migliorare i collegamenti infrastrutturali tra Europa e Asia. Il meccanismo d'investimento dovrebbe essere sostenibile sul piano economico e dotato di regole più rigide. In sostanza, dovrebbe avere ciò che manca oggi alle nuove vie della seta». Questi rilievi – pur riferiti direttamente alla Cina – fanno capire una possibile ratio dell'Accordo stretto dall'UE anche con l'Afghanistan, specie per quel che riguarda l'articolo 48 che inerisce alla cooperazione regionale. Tali propositi dovranno fare i conti – nondimeno – con un esito del confronto militare con i talebani che non si prefigura agevole per la NATO. Sempre la rivista Limes ha osservato recentemente che le ingenti risorse – umane e finanziarie – spese in Afghanistan (e cui prima ho accennato) non devono andare perse in un conflitto che non sia vittorioso. Per ottenere questo risultato le aree del Paese sotto il controllo talebano devono essere ridotte.
  L'Accordo si compone di sessanta articoli, suddivisi in nove titoli. Con il Titolo I (articoli 1-2), le Parti individuano la natura e il campo di applicazione dell'Accordo, che istituisce un partenariato teso a consolidare la cooperazione al fine di: sostenere la pace e la sicurezza in Afghanistan e nella regione; promuovere lo sviluppo sostenibile e l'integrazione dell'Afghanistan nell'economia mondiale; instaurare un dialogo sulle questioni politiche, compresa la protezione dei diritti umani; promuovere la cooperazione allo sviluppo con lo scopo di eliminare la povertà; sviluppare gli scambi e gli investimenti tra le Parti con reciproco vantaggio; migliorare il coordinamento tra le Parti per affrontare le sfide globali, promuovendo soluzioni multilaterali; promuovere il dialogo e la cooperazione in un'ampia gamma di settori specifici. Le Parti confermano, altresì, la loro adesione ai valori comuni sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite. Ai sensi delle disposizioni del Titolo II (articoli 3-11), le Parti si impegnano ad instaurare un dialogo politico regolare per favorire una migliore comprensione reciproca, per cooperare alla promozione dei diritti umani e delle istituzioni che se ne occupano, nonché per consolidare le politiche relative alle questioni di genere. Viene esplicitata, all'articolo 8, la volontà delle Parti a cooperare per promuovere la piena applicazione dello statuto della Corte penale internazionale.
  Con l'articolo 9 si arriva alla parte di più stretta competenza della nostra Commissione. Le parti infatti s'impegnano a rafforzare l'applicazione degli strumenti internazionali sul disarmo e la lotta alla non proliferazione delle armi di distruzione di massa. In particolare, oltre a ritenere che la proliferazione delle armi di distruzione di massa costituisca una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza internazionali, le Parti concordano nel ritenere che il pieno rispetto degli obblighi assunti nell'ambito di trattati e accordi sul disarmo e sulla non proliferazione sia elemento essenziale dell'Accordo. La cooperazione in tale settore si tradurrà anche nell'impegno ad adottare le misure necessarie per la firma, la ratifica e la piena applicazione di tutti gli strumenti internazionali pertinenti e a sviluppare un sistema efficace di controlli nazionali all'esportazione e al transito di merci collegate alle armi di distruzione di massa. Infine, le Parti riconoscono che i rischi chimici, biologici, radiologici e nucleari (CBRN) possono avere conseguenze estremamente destabilizzanti per le società e si impegnano a cooperare per rafforzare le capacità istituzionali di attenuarne i rischi.
  Ai sensi dell'articolo 10 – inoltre – la cooperazione è prevista anche con riguardo all'osservanza degli obblighi in materia di lotta contro il commercio illegale di armi leggere (SALW), riconoscendo Pag. 47l'importanza di attuare controlli in maniera responsabile al fine di contribuire alla pace, alla sicurezza e alla stabilità sul piano internazionale e regionale. Al riguardo, vale la pena ricordare che in Afghanistan, dall'invasione sovietica in poi – nel 1979 – e successivamente con la guerra ai talebani, si sono avuti circa 1 milione e mezzo di morti (secondo i dati di EMERGENCY); vi è una densissima presenza di armi, come denunziato in un rapporto dell'OXFAM già nel 2006. Il livello preoccupante di armi leggere in circolazione nel Paese era stata poi rilevata dall'ente di ricerca sul disarmo dell'ONU nel 2000, addirittura prima delle operazioni Enduring Freedom e ISAF. L'articolo 11, invece, riguarda la cooperazione nella lotta contro il terrorismo, la diffusione di ideologie estremiste e la radicalizzazione dei giovani.
  Il Titolo III (articolo 12) riguarda la cooperazione nell'ambito dello sviluppo, mentre il Titolo IV (articoli 13-23) definisce la cornice della cooperazione bilaterale in materia di scambi ed investimenti. Il Titolo V (articoli 24-30) contiene disposizioni in tema di cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni. Il Titolo VI (articoli 31-47) riguarda la cooperazione settoriale. Ai sensi delle disposizioni del Titolo VII (articolo 48), le Parti – come pure accennato sopra – riconoscono la necessità di condurre iniziative di cooperazione regionale per ripristinare lo status dell'Afghanistan quale ponte continentale tra l'Asia centrale, l'Asia meridionale e il Medio Oriente, per stimolare la crescita economica, la stabilità politica della regione e instaurare un clima di fiducia attraverso programmi di formazione, laboratori e seminari, scambi di esperti, studi o altre azioni concordate. Con il Titolo VIII (articolo 49) viene stabilita l'istituzione di un comitato misto composto da rappresentanti delle due Parti al massimo livello possibile, al fine di garantire un buon funzionamento e la piena attuazione dell'accordo. Il Titolo IX (articoli 50-60), infine, riguarda le disposizioni finali. L'Unione europea fornisce all'Afghanistan l'assistenza tecnica e finanziaria necessaria per attuare la cooperazione stabilita dall'accordo, mentre l'Afghanistan mette a disposizione i mezzi necessari, comprese le risorse finanziarie, per garantire il conseguimento degli obiettivi concordati. L'Accordo, che è valido per un periodo iniziale di dieci anni, verrà automaticamente prorogato per periodi consecutivi di cinque anni, a meno che una delle Parti notifichi per iscritto sei mesi prima della scadenza della sua validità, la propria intenzione di non prorogarlo. Conclude ricordando che il disegno di legge di ratifica, composto da quattro articoli, è stato già approvato in prima lettura dal Senato lo scorso 30 ottobre 2019.

  Gianluca RIZZO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017.
C. 2120 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giovanni RUSSO (M5S), relatore, osserva che le relazioni politiche ed economiche tra l'Unione europea e l'Armenia risalgono alla seconda metà degli anni Novanta del secolo scorso. Nell'aprile del 1996, infatti, a Lussemburgo, venne siglato l'Accordo di partenariato e cooperazione (APC) tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Armenia, dall'altra. A esso avrebbe dovuto fare seguito, nell'ambito del processo di allargamento dell'Unione europea, la negoziazione di un Accordo di associazione cui, tuttavia, non si è giunti a seguito dell'adesione dell'Armenia, alla fine del 2013, Pag. 48all'Unione economica euroasiatica (UEE). L'impegno dell'Unione europea a proseguire nel dialogo, laddove questo sia compatibile con gli impegni dell'Armenia nell'ambito dell'Unione euroasiatica, non è tuttavia venuto meno e, a partire dall'ottobre 2015, sono stati avviati i negoziati per un nuovo accordo di partenariato globale, destinato a sostituire il vecchio accordo di cooperazione. Il 24 novembre 2017, a Bruxelles, a latere del V o Vertice del Partenariato orientale, si è così giunti alla sottoscrizione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e l'Armenia, volto a definire la cornice giuridica e istituzionale della nuova cooperazione tra Armenia e Unione europea. L'Accordo, entrato in vigore in via provvisoria il 1o giugno 2018, è costituito da un preambolo, 386 articoli divisi in otto titoli, dodici allegati e due protocolli ed è il primo accordo che l'Unione europea ha firmato con un Paese membro dell'Unione economica euro-asiatica.
  Prima di soffermarsi sui contenuti del testo e nel sottolineare l'importanza e la delicatezza della questione armena, ricorda che il Parlamento europeo, nell'aprile 2015, in occasione del centenario, ha approvato una risoluzione che invitava la Turchia a riconoscere il genocidio armeno, «aprendo così la strada a un'autentica riconciliazione tra il popolo turco e il popolo armeno». Il 10 aprile dello scorso anno, l'Assemblea della Camera ha, a sua volta, approvato la mozione n. 1-00139 Formentini e altri, sottoscritta da quasi tutti i gruppi parlamentari, tramite la quale ha impegnato il Governo a «riconoscere ufficialmente il genocidio armeno e a darne risonanza internazionale». In quell'occasione è stato riaffermato che il Governo italiano «sostiene e incoraggia pienamente il percorso di riconciliazione tra il popolo armeno e il popolo turco, ritenendo che la strada maestra per affrontare una questione tanto controversa risieda nel dialogo tra le parti», concludendo con un incoraggiamento alla Turchia e all'Armenia «a intensificare e portare avanti gli sforzi volti a venire a patti con il passato, aprendo così la strada a un'autentica riconciliazione tra i due popoli». Questa premessa è importante anche per spiegare l'articolo 8 dell'Accordo che impegna le Parti a intensificare gli sforzi per una più intensa cooperazione a livello regionale, promuovendo le relazioni di buon vicinato e lo sviluppo democratico, contribuendo in tal modo alla stabilità e alla sicurezza.
  Ciò premesso, segnala che il Titolo I definisce gli obiettivi e i principi generali dell'Accordo e prevede l'impegno delle Parti a: rafforzare il partenariato politico ed economico globale e la cooperazione sulla base di valori comuni; consolidare il quadro per il dialogo politico in tutti i settori di reciproco interesse; contribuire al rafforzamento della democrazia e della stabilità politica, economica e istituzionale dell'Armenia; promuovere e rafforzare la pace e la stabilità a livello regionale e internazionale; potenziare la cooperazione in materia di libertà, sicurezza e giustizia al fine di rafforzare lo stato di diritto e il rispetto dei diritti umani; sostenere lo sviluppo del potenziale economico dell'Armenia attraverso la cooperazione internazionale, e il ravvicinamento della legislazione all’acquis dell'Unione europea; migliorare la cooperazione commerciale instaurando una cooperazione normativa duratura nei settori pertinenti, nel rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall'adesione all'Organizzazione mondiale del commercio; creare le condizioni per una cooperazione sempre più stretta in altri settori di reciproco interesse. Le Parti si impegnano, inoltre, a favorire il rafforzamento del partenariato politico ed economico mediante una maggiore partecipazione dell'Armenia nelle politiche, nei programmi e nelle agenzie dell'Unione europea. Il Titolo II riguarda il dialogo politico e la cooperazione nel settore della politica estera e della difesa (articoli 3-11). In particolare, l'articolo 3 stabilisce che le Parti si impegnano a: sviluppare un dialogo politico efficace in tutti i settori di reciproco interesse, incluse le questioni di politica estera e di sicurezza, al fine di promuovere la risoluzione pacifica dei conflitti, la stabilità e la sicurezza a livello Pag. 49internazionale e regionale; rafforzare la cooperazione e il dialogo tra le Parti in materia di sicurezza internazionale e di gestione delle crisi, la cooperazione nella lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, il rispetto dei principi democratici, dello stato di diritto; sviluppare e approfondire la cooperazione nel settore della sicurezza e della difesa; realizzare ulteriori progressi in materia di riforma giudiziaria e giuridica. L'articolo 5 prevede che sia intensificato il dialogo e la cooperazione sulle questioni di politica estera e di sicurezza, come la prevenzione dei conflitti e la gestione delle crisi, la non proliferazione e il controllo degli armamenti e delle esportazioni di armi.
  Venendo agli aspetti di precipua competenza della Commissione difesa, evidenzia che, secondo quanto precisato nell'articolo 9, le Parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa costituisca una delle più gravi minacce per la pace e la stabilità internazionali e, pertanto, convengono di cooperare e di contribuire alla lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa, garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali in materia di disarmo. Tale disposizione costituisce, altresì, un elemento essenziale dell'Accordo. La cooperazione si tradurrà nell'impegno ad adottare le misure necessarie per la firma, la ratifica e la piena applicazione di tutti gli strumenti internazionali pertinenti e a sviluppare un sistema efficace di controlli nazionali all'esportazione e al transito di merci collegate alle armi di distruzione di massa. L'articolo 10 riguarda, invece, la lotta al commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro. Infine, l'articolo 11 sancisce che le Parti collaborano a livello bilaterale, regionale e internazionale, per prevenire e combattere il terrorismo e sottolineano l'importanza della ratifica e della piena attuazione delle convenzioni e dei protocolli delle Nazioni Unite in materia di lotta al terrorismo.
  Il Titolo III riguarda la cooperazione nel settore della Giustizia, libertà e sicurezza (articoli 12-21). Il Titolo IV tratta della Cooperazione economica (articoli 22-35). Il Titolo V (articoli 36-112) concerne le altre politiche di cooperazione. Il Titolo VI è relativo agli scambi e alle questioni commerciali (articoli 113-342) e rappresenta la parte più corposa dell'Accordo quadro. Il Titolo VII tratta l'assistenza finanziaria e contiene disposizioni antifrode e in materia di controllo (articoli 343-361). Infine, il Titolo VIII reca disposizioni istituzionali, generali e finali (articoli 362-386). Quanto al disegno di legge del Governo, esso si compone di quattro articoli che recano le consuete clausole contenute nei disegni di legge di ratifica.
  Conclude segnalando che il provvedimento è già stato approvato dal Senato e si riserva di presentare una proposta di parere che, preannuncia sin da ora, sarà favorevole.

  Gianluca RIZZO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016.
C. 2119 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giovanni RUSSO (M5S), relatore, introduce l'esame del provvedimento rilevando che l'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione (Partnership Agreement on Relations and Cooperation – PARC), tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda, firmato a Bruxelles il 5 ottobre 2016, è finalizzato a elevare a livello di partenariato rafforzato le relazioni bilaterali fra le Parti, creando una cornice Pag. 50giuridica adeguata a disciplinare la cooperazione politica, quella economico-commerciale e quella settoriale. Osserva, quindi, che l'Accordo, frutto di un iter negoziale durato più di due anni, è destinato a sostituire la Dichiarazione congiunta sulle relazioni e la cooperazione, adottata il 21 settembre 2007, e mira ad accrescere l'impegno dell'Unione europea e dei suoi Stati membri nei confronti della Nuova Zelanda. Esso, inoltre, rappresenta un ulteriore progresso nella direzione di un maggiore coinvolgimento politico ed economico dell'Unione europea nelle regioni dell'Asia e dell'Oceania. Evidenzia, poi, che, in attesa dell'entrata in vigore del PARC, le Parti hanno concordato (articolo 58, paragrafo 2) l'applicazione provvisoria, a decorrere dal 12 gennaio 2017, di clausole che riguardano il dialogo politico, la cooperazione nell'ambito delle organizzazioni internazionali e regionali e il funzionamento del Comitato misto.
  Passando ai contenuti specifici dell'Accordo, composto di 60 articoli, suddivisi in 10 Titoli, segnala che il Titolo I – dedicato alle disposizioni generali (articoli da 1 a 4) – proclama la volontà delle Parti di riaffermare la loro adesione ai principi democratici, ai diritti umani e allo Stato di diritto e l'impegno a cooperare fattivamente in seno alle organizzazioni regionali ed internazionali, nonché a intensificare il dialogo nei seguenti settori: politica estera e di sicurezza (Titolo II); sviluppo globale e aiuti umanitari (Titolo III); economia e commercio (Titolo IV); giustizia, libertà e sicurezza (Titolo V); ricerca, innovazione e società dell'informazione (Titolo VI); istruzione, cultura e contatti interpersonali (Titolo VII); sviluppo sostenibile, energia e trasporti (Titolo VIII). Infine, osserva che il Titolo IX delinea il quadro istituzionale definito dal PARC, mentre il Titolo X è dedicato alle disposizioni finali.
  Con riguardo alle disposizioni di più immediato interesse della Commissione, che sono contenute nel Titolo II (articoli da 5 a 11) dedicato al dialogo politico e alla cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza, sottolinea l'importanza che le Parti attribuiscono al dialogo politico quale strumento per consolidare un approccio condiviso sulle principali questioni internazionali (articolo 5), nonché all'impegno per la promozione dei diritti umani, dei principi democratici e dello stato di diritto (articolo 6). L'articolo 7 ribadisce l'impegno delle Parti a promuovere la pace e la sicurezza internazionali e, a tal fine, richiama l'accordo tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda firmato a Bruxelles il 18 aprile 2012, che istituisce un quadro per la partecipazione della Nuova Zelanda alle operazioni di gestione delle crisi condotte dall'Unione europea. L'articolo 8 disciplina la lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM) e dei relativi vettori. Tale impegno prevede anche che venga mantenuto un sistema efficace di controlli nazionali all'esportazione e al transito di tali armi, con sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione. Inoltre, le Parti ribadiscono l'impegno a rispettare e attuare pienamente gli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione, stabilendo altresì che queste disposizioni costituiscano un elemento fondamentale dell'Accordo. L'articolo 9 riguarda il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro (small arms and light weapons) SALW, mentre l'articolo 11 disciplina la cooperazione nella lotta contro il terrorismo.
  Passando al disegno di legge presentato dal Governo, rileva che esso si compone di 4 articoli che recano l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dell'Accordo, la clausola finanziaria che stabilisce che dall'attuazione della legge di ratifica non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'entrata in vigore dell'Accordo. In conclusione, nel ricordare che il provvedimento è stato già approvato dall'altro ramo del Parlamento, preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole.

  Gianluca RIZZO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.

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INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 28 gennaio 2020. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Angelo Tofalo.

  La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Gianluca RIZZO, presidente, avverte che della seduta sarà data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Sulla pianificazione dei sistemi di difesa e sulle prospettive della ricerca tecnologica, della produzione e degli investimenti funzionali alle esigenze del comparto difesa.
(Deliberazione di una proroga del termine).

  Gianluca RIZZO, presidente, avverte che, poiché è stata raggiunta l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, sulla proroga del termine dell'indagine conoscitiva, la Commissione è chiamata a procedere alla relativa deliberazione.
  Pertanto, se non vi sono obiezioni, il termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva è prorogato al 15 giugno 2020.
  (Così rimane stabilito).

Sullo stato del reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze armate.
(Seguito dell'esame e approvazione del documento conclusivo).

  La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 19 dicembre 2019.

  Gianluca RIZZO, presidente, ricorda che nell'ultima seduta sono state illustrate alcune proposte di modifica del documento conclusivo.

  Roberto Paolo FERRARI (LEGA) riferisce che il tempo intercorso ha permesso di raggiungere un accordo sulle ulteriori modifiche da apportare alle conclusioni del documento. Nel sottolineare, quindi, lo spirito di collaborazione con il quale si sono svolti i lavori della Commissione, auspica che il documento conclusivo così modificato possa essere votato da tutti i gruppi.

  Giovanni RUSSO (M5S) ringrazia tutti i colleghi per l'impegno e la collaborazione assicurata nel corso dello svolgimento dell'indagine conoscitiva.

  Alberto PAGANI (PD) si unisce ai ringraziamenti e alle considerazioni dei colleghi sullo spirito che ha animato i lavori della Commissione.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento conclusivo, nel testo da ultimo riformulato (vedi allegato).

Sulle condizioni del personale militare impiegato nell'operazione «Strade Sicure».
(Rinvio del seguito dell'esame del documento conclusivo).

  La Commissione rinvia l'esame, già rinviato nella seduta del 19 dicembre 2019.

  La seduta termina alle 14.50.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

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