CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 gennaio 2020
309.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 44

COMITATO DEI NOVE

  Martedì 21 gennaio 2020.

DL 142/2019: Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento.
Esame emendamenti C. 2302-A.

  Il Comitato si è riunito dalle 9.40 alle 9.50.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 21 gennaio 2020. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO.

  La seduta comincia alle 9.45.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra.
C. 2119 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Pag. 45

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giovanni CURRÒ (M5S), relatore, ricorda che la VI Commissione Finanze è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2119, approvato all'unanimità dal Senato il 25 settembre 2019, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, sottoscritto a Bruxelles il 5 ottobre 2016.
  L'Accordo è volto ad elevare le relazioni bilaterali al livello di partenariato rafforzato, creando una cornice giuridica adeguata a disciplinare la cooperazione politica, quella economico-commerciale e quella settoriale fra le Parti. Frutto di un iter negoziale durato più di due anni, l'Accordo è finalizzato ad accrescere l'impegno dell'Unione europea e degli Stati membri nei confronti della Nuova Zelanda e rappresenta un ulteriore progresso nella direzione di un maggiore coinvolgimento politico ed economico dell'Unione in Asia-Oceania.
  Il testo si compone di 60 articoli, suddivisi in 10 Titoli che, dopo il Titolo I dedicato alle disposizioni generali, disciplinano il rafforzamento del dialogo politico e della collaborazione nei seguenti settori: politica estera e di sicurezza (Titolo II); sviluppo globale e aiuti umanitari (Titolo III); economia e commercio (Titolo IV); giustizia, libertà e sicurezza (Titolo V); ricerca, innovazione e società dell'informazione (Titolo VI); istruzione, cultura e contatti interpersonali (Titolo VII); sviluppo sostenibile, energia e trasporti (Titolo VIII); il Titolo IX delinea il quadro istituzionale definito dall'Accordo e il Titolo X è dedicato alle disposizioni finali.
  Gli aspetti di interesse della Commissione Finanze sono piuttosto limitati. In particolare rilevano:
   il comma 3 dell'articolo 11 (Cooperazione nella lotta contro il terrorismo), ai sensi del quale le parti ribadiscono l'impegno nei confronti delle norme internazionali del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) per combattere il finanziamento del terrorismo;
   il comma 4 dell'articolo 14 (Dialogo in materia economica, commerciale e di investimenti), secondo il quale le parti avviano un dialogo concreto volto a promuovere gli scambi bilaterali di servizi e a condividere informazioni ed esperienze sui rispettivi quadri di vigilanza e convengono di rafforzare la cooperazione al fine di migliorare i sistemi contabili, di revisione dei conti, di vigilanza e di regolamentazione nei settori bancario e assicurativo e in altri comparti del settore finanziario;
   il comma 5 del medesimo articolo, che stabilisce che le parti incentivano lo sviluppo di un contesto attraente e stabile per gli investimenti bilaterali, tramite un dialogo che favorisca la comprensione reciproca e la cooperazione in materia di investimenti, ricerchi meccanismi per agevolare i flussi di investimenti e promuova norme stabili, trasparenti e accessibili per gli investitori;
   l'articolo 22 (Dogane), che al comma 1 prevede che le parti rafforzano la cooperazione in materia doganale, compresa la facilitazione degli scambi, con l'intento di semplificare e armonizzare ulteriormente le procedure doganali e di promuovere azioni comuni nell'ambito delle iniziative internazionali pertinenti e al comma 2 stabilisce che, fatte salve le altre forme di cooperazione previste dall'accordo, le parti valutano la possibilità di concludere strumenti di cooperazione doganale e assistenza amministrativa reciproca in materia doganale;
   l'articolo 23 (Cooperazione in materia di fiscalità), che al comma 1 prevede che, al fine di rafforzare e sviluppare le attività economiche tenendo conto nel contempo della necessità di sviluppare un quadro normativo adeguato, le parti riconoscono e s'impegnano ad attuare i principi della buona governance nel settore della fiscalità, quali la trasparenza, lo scambio di informazioni e la concorrenza Pag. 46fiscale leale. Il comma 2 stabilisce che, a tal fine e secondo le rispettive competenze, le parti si adopereranno per migliorare la cooperazione internazionale in materia fiscale, agevolare la riscossione del gettito fiscale legittimo e sviluppare misure per un'efficace attuazione dei principi di buona governance.

  Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, esso si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 4 stabilisce che la legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati.
C. 2120 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Luca MIGLIORINO (M5S), relatore, rammenta che la VI Commissione Finanze è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2120, approvato all'unanimità dal Senato il 25 settembre 2019, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, sottoscritto a Bruxelles il 24 novembre 2017.
  L'Accordo definisce la cornice giuridica e istituzionale della cooperazione tra Armenia e Unione europea ed è costituito da un preambolo e da 386 articoli, divisi in otto titoli, dodici allegati e due protocolli.
  Di interesse della Commissione Finanze sono in primo luogo le disposizioni recate dal Capo 2 del Titolo IV, relativo alla fiscalità. Si tratta degli articoli da 25 a 28, che stabiliscono che le parti cooperino per rafforzare la buona governance in materia fiscale, nonché per agevolare la riscossione del gettito fiscale, rafforzare la lotta alle frodi e all'elusione, contrastare e combattere il contrabbando dei prodotti soggetti ad accisa, anche mediante lo scambio di informazioni.
  Il Capo 6 del Titolo V (articolo 60) è invece dedicato a diritto societario, alla contabilità e revisione contabile e al governo societario, al fine di promuovere la convergenza normativa in tali settori. In tale ambito le parti collaborano al fine di scambiarsi le migliori pratiche per garantire l'accesso alle informazioni riguardanti le società registrate, per promuovere l'applicazione coerente dei principi internazionali d'informativa finanziaria per i conti consolidati delle società quotate, nonché per regolamentare e controllare le professioni di revisore dei conti e di contabile.
  Il Capo 7 del medesimo Titolo V (articolo 61) prevede che le parti cooperino nel settore dei servizi bancari, assicurativi e altri servizi finanziari, al fine di garantire la tutela degli investitori, una vigilanza indipendente ed efficace, contribuendo in tal modo alla stabilità e all'integrità del sistema finanziario globale.
  Il Titolo VI regolamenta al Capo 2 la materia delle dogane. Gli articoli da 123 a 126 individuano le azioni, nel settore della cooperazione doganale, che le parti si impegnano a mettere in atto al fine di facilitare gli scambi, garantire un contesto commerciale trasparente, prevenire i flussi di merci che violano i diritti di proprietà intellettuale e combattere il contrabbando e le frodi, a tal fine prestandosi assistenza Pag. 47amministrativa reciproca, anche mediante l'istituzione di un sottocomitato per le dogane. Per la determinazione del valore delle merci a fini doganali si applicano le disposizioni dell'Accordo generale sulle tariffe e il commercio (GATT 1994).
  Il Capo 5 del medesimo Titolo VI reca disposizioni generali relative agli scambi di servizi tra le parti, ivi compresi i servizi finanziari (servizi assicurativi, bancari e altri servizi finanziari), nella prospettiva di una progressiva e reciproca liberalizzazione, mentre il Capo 6 è dedicato alla materia dei pagamenti correnti – per i quali le parti si impegnano a non imporre alcuna restrizione, ai sensi dell'accordo istitutivo del FMI – e dei capitali, di cui le parti garantiscono la libera circolazione.
  Il Titolo VII è interamente dedicato all'assistenza finanziaria, alle disposizioni antifrode e in materia di controllo (articoli 343-361), nel quale si specifica che, per conseguire gli obiettivi dell'Accordo, l'Armenia può beneficiare di assistenza finanziaria da parte dell'Unione europea sotto forma di sovvenzioni e prestiti, in collaborazione con la Banca Europea per gli Investimenti e le Istituzioni Finanziarie Internazionali. Sono inoltre concordate misure e disposizioni antifrode.
  Il Titolo VIII reca le disposizioni istituzionali, generali e finali, tra le quali l'articolo 375 in materia di fiscalità. Si prevede che l'Accordo si applichi alle misure fiscali solo nella misura necessaria per dare effetto alle sue disposizioni, precisando che «nessuna delle disposizioni del presente Accordo può essere interpretata come un divieto di adottare o applicare misure dirette ad impedire l'elusione o l'evasione fiscali conformemente alle disposizioni di accordi destinati ad evitare la doppia imposizione o di altri accordi in materia fiscale o del diritto tributario nazionale».
  Tra i dodici allegati e i due protocolli che accompagnano l'Accordo, si richiamano l'Allegato XII del Capo II, recante disposizioni antifrode e assistenza finanziaria, nonché il Protocollo I del Titolo VII (Assistenza finanziaria e disposizioni antifrode e in materia di controllo) e il Protocollo II (Assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale).
  Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, esso si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 4 stabilisce che la legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra.
C. 2230 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Carla RUOCCO, presidente, intervenendo in sostituzione della relatrice Rotta, illustra il disegno di legge in titolo, ricordando che la VI Commissione Finanze è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2230, approvato dal Senato il 30 ottobre 2019, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017.
  L'Accordo è volto a delineare il quadro giuridico per la cooperazione UE-Afghanistan, confermando, altresì, l'impegno dell'UE a favore del futuro sviluppo dell'Afghanistan durante il «Decennio di trasformazione» Pag. 48(2015-2024) e oltre, essendo prevista la possibilità che esso venga prorogato automaticamente per periodi di cinque anni. L'Accordo, pertanto, è destinato a fornire la base per il sostegno continuo dell'UE all'Afghanistan nell'attuazione del proprio programma di riforme.
  Analogamente ad altri accordi conclusi dall'Unione europea con i Paesi partner, l'Accordo in esame stabilisce obiettivi e clausole politiche basati su valori comuni e condivisi. L'Unione europea e l'Afghanistan ribadiscono il loro impegno nella tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nella lotta al terrorismo e a favore della non proliferazione. Il rispetto dei princìpi democratici, nonché del diritto internazionale e dei princìpi stabiliti nella Carta delle Nazioni Unite, costituiscono la base per la cooperazione ai sensi dell'Accordo.
  L'Accordo contempla forme di cooperazione in una vasta gamma di settori quali la cooperazione allo sviluppo, il commercio e gli investimenti, la giustizia e lo Stato di diritto, comprendendo non solo clausole dettagliate sulla lotta contro la criminalità organizzata, il riciclaggio di denaro e il traffico di sostanze stupefacenti, ma anche un incremento della cooperazione in materia di migrazione, con esplicito riferimento alla conclusione di un accordo di riammissione.
  L'Accordo si compone di sessanta articoli, suddivisi in nove titoli: Natura e campo di applicazione (titolo I); Cooperazione politica (titolo II); Cooperazione allo sviluppo (titolo III); Cooperazione in materia di scambi e investimenti (titolo IV); Cooperazione in materia di giustizia e affari interni (titolo V); Cooperazione settoriale (titolo VI); Cooperazione regionale (titolo VII); Quadro istituzionale (titolo VIII); e Disposizioni finali (titolo IX).
  Gli aspetti di interesse per la Commissione Finanze sono richiamati in primo luogo dall'articolo 1 dell'Accordo, che – tra gli obiettivi del partenariato tra le parti – individua il settore dei servizi finanziari, della fiscalità e delle dogane tra quelli nei quali si intende promuovere il dialogo e la cooperazione.
  L'Accordo con il Titolo IV (articoli 13-23) definisce la cornice della cooperazione bilaterale in materia di scambi ed investimenti. In particolare, l'articolo 17 stabilisce che le parti si adoperino per intensificare la cooperazione fra le autorità doganali al fine di garantire un contesto commerciale trasparente, agevolare gli scambi, promuovere la sicurezza dei consumatori e combattere il contrabbando e le frodi. A tal fine, possono essere conclusi protocolli di cooperazione doganale e di mutua assistenza amministrativa, anche al fine di ammodernare l'amministrazione doganale dell'Afghanistan. L'articolo 18 è volto all'incentivazione agli investimenti diretti esteri, mentre l'articolo 19 mira a realizzare l'accesso reciproco nel settore dei servizi. L'articolo 20 stabilisce che le parti si adoperino per agevolare la circolazione dei capitali.
  Di specifico interesse per la Commissione Finanze è inoltre il Titolo VI, che riguarda la cooperazione settoriale. In particolare, l'articolo 33 prevede che le parti collaborino per agevolare la riscossione del gettito fiscale in Afghanistan e l'articolo 34 è volto a migliorare i sistemi contabili, di vigilanza e di regolamentazione nei settori bancario e assicurativo e in altri comparti del settore finanziario, anche al fine di introdurre il governo societario e i principi contabili internazionali nel mercato dei capitali dell'Afghanistan. 
  Il Titolo IX (articoli 50-60), infine, riguarda le disposizioni finali. Tra queste, merita di essere citato l'articolo 51, che impegna le parti a prevenire e lottare contro le frodi, la corruzione o qualsiasi altra attività illecita a danno dei loro interessi finanziari nell'ambito delle politiche di cooperazione allo sviluppo.
  L'Unione europea e l'Afghanistan convengono di applicare provvisoriamente le disposizioni dell'Accordo, definite congiuntamente, in attesa della sua completa entrata in vigore. Pag. 49
  Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 4, infine, stabilisce che la legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

  La seduta termina alle 9.55.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 21 gennaio 2020. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO.

  La seduta comincia alle 9.55.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, recante recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.
Atto n. 142.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

  Carla RUOCCO, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere sull'Atto è fissato al 22 febbraio prossimo.

  Raffaele TRANO (M5S), relatore, rammenta che la Commissione avvia l'esame – ai fini del parere da rendere al Governo – dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 218 del 2017, con cui è stata recepita la direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (cosiddetta payment services directive 2 – PSD2).
  L'articolo 1 reca le modifiche al TUB. In primo luogo (lettera a) del comma 1), viene modificato l'articolo 114-quater del TUB che disciplina gli istituti di moneta elettronica, allineando la definizione contenuta nella disposizione in esame con quella presente nell'articolo 1, comma 1, lettera g) del TUB, che definisce lo Stato comunitario come Stato membro della Comunità Europea. Segnala quindi l'opportunità di aggiornare la definizione sostituendo i riferimenti non più attuali alla Comunità europea con quelli all'Unione europea.
  La lettera b) del comma 1 interviene sull'articolo 114-septiesdecies del TUB, che disciplina i prestatori del servizio di informazione sui conti. Tale servizio, concretamente prestato per il tramite di un'applicazione per smartphone, permette all'utente di ottenere delle informazioni aggregate riguardo a uno o più conti di pagamento selezionati dallo stesso utente, detenuti presso un altro o altri prestatori di servizi di pagamento (ad esempio più conti correnti accesi presso banche diverse). La modifica riguarda la disciplina da applicare ai soggetti che prestano tale servizio in via esclusiva, dalla quale viene espunto il riferimento all'articolo 128-bis del TUB, che riguarda i sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela. La possibilità di ricorrere a tali sistemi per controversie relative al servizio di informazione sui conti era stata prevista in mancanza del relativo riferimento nella PSD2 e, pertanto, viene eliminata con il correttivo per garantire l'allineamento della disciplina nazionale a quella europea.
  La lettera c) del comma 1 interviene sull'articolo 128 del TUB, che disciplina i controlli eseguiti dalla Banca d'Italia sul rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti presso le banche, gli istituti di Pag. 50moneta elettronica, gli istituti di pagamento e gli intermediari finanziari. Nel comma 1 dell'articolo 128 viene eliminato un refuso, mentre la modifica al comma 3 è volta a integrare alcune condotte fra quelle sanzionabili in quanto esplicitamente richiamate dalla normativa europea.
  La lettera d) del comma 1 interviene con una modifica formale sull'articolo 128-duodecies del TUB, mentre, in materia di credito immobiliare ai consumatori, la lettera e) interviene sull'articolo 144, comma 5-bis del TUB, integrando gli obblighi di informazione degli intermediari del credito sanciti dall'articolo 120-decies del TUB fra quelli in relazione ai quali l'intermediario mandante, nel caso in cui riscontri violazioni della normativa e inosservanze di obblighi cui sono tenuti gli agenti in attività finanziaria, è tenuto ad adottare immediate misure correttive e a trasmettere la documentazione relativa alle violazioni riscontrate all'Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.
  L'articolo 2 reca le modifiche al decreto legislativo n. 11 del 2010, che ha dato attuazione nell'ordinamento nazionale alla PSD, la prima direttiva sui servizi di pagamento (direttiva 2007/64/CE).
  La lettera a) del comma 1 interviene sull'articolo 27 del decreto attuativo, che prevede un diritto di regresso nell'ipotesi in cui la responsabilità di un prestatore di servizi di pagamento sia attribuibile a un altro prestatore dei medesimi servizi o a un qualsiasi altro soggetto interposto nell'esecuzione dell'operazione, disponendo che il secondo prestatore di pagamento (coinvolto o interposto) risarcisca il primo prestatore di servizi di pagamento.
  La lettera b) del comma 1 interviene sull'articolo 34-bis del decreto legislativo n. 11 del 2010, che disciplina il limite alle commissioni interbancarie applicate alle operazioni di pagamento nazionali effettuate con carta di debito dai consumatori. Il comma 1 prevede che, fino al 9 dicembre 2020, per tali operazioni, i prestatori di servizi di pagamento possano applicare una commissione interbancaria media ponderata non superiore all'equivalente dello 0,2 per cento del valore medio annuo di tutte le operazioni nazionali effettuate tramite tali carte di debito all'interno dello stesso schema di carte di pagamento. Il comma 3, facendo salva la disciplina applicabile fino al 9 dicembre 2020, prevede uno specifico valore del limite, pari a 0,05 euro per ciascuna operazione. Tale commissione interbancaria per operazione può anche essere combinata con una percentuale massima non superiore allo 0,2 per cento del valore di ciascuna operazione a condizione che la somma delle commissioni interbancarie dello schema di carte di pagamento non superi mai lo 0,2 per cento del valore totale annuo delle operazioni nazionali effettuate tramite tali carte di debito all'interno di ciascuno schema di carte di pagamento.
  La lettera c) del comma 1 interviene apportando una modifica formale all'articolo 34-ter del decreto legislativo n. 11 del 2010, che stabilisce, per le operazioni di importo inferiore a euro 5, l'applicazione di una commissione interbancaria di importo ridotto.
  La lettera d) del comma 1 interviene sull'articolo 34-quinquies del decreto legislativo n. 11 del 2010, recante la disciplina delle sanzioni relative alla violazione degli obblighi in materia di commissioni interbancarie. La prima modifica riguarda proprio l'aggiornamento della rubrica, volta a specificare l'ambito delle violazioni oggetto di sanzione. In secondo luogo, viene modificato il comma 1 nella parte in cui elenca le disposizioni la cui inosservanza determina l'applicazione della sanzione.
  L'articolo 3 reca un intervento correttivo di natura formale all'articolo 5 del decreto legislativo n. 135 del 2015, come anche l'articolo 4, che corregge un erroneo riferimento interno nel testo del decreto legislativo n. 218 del 2017.
  L'articolo 5, infine, contiene la clausola di invarianza finanziaria, con la quale si prevede che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.Pag. 51
  Preannuncia quindi, in conclusione, il proprio orientamento favorevole sul provvedimento.

  Carla RUOCCO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 21 gennaio 2020.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10 alle 10.05.