CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 gennaio 2020
307.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
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INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 15 gennaio 2020. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Salvatore Margiotta.

  La seduta comincia alle 14.20.

  Alessandro MORELLI, presidente, fa presente di aver dato mandato agli uffici della Commissione di svolgere una verifica sulle modalità di trasmissione sulla web-tv della Camera dei deputati delle sedute dedicate alle interrogazioni a risposta immediata, riservandosi di assumere, all'esito di tale verifica, un'iniziativa presso la Pag. 88Presidenza della Camera affinché sia garantita la massima trasparenza dei lavori della Commissione.
  Avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la predetta trasmissione sulla web-tv, disponendone pertanto l'attivazione.

5-03372 Silvestroni: Iniziative per il ripristino della viabilità nei viadotti dell'A14.
5-03373 Grippa: Iniziative per il ripristino della viabilità nei viadotti dell'A14.

  Alessandro MORELLI, presidente, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

  Francesco ACQUAROLI (FdI), confirmatario dell'interrogazione n. 5-03372 Silvestroni, la illustra.

  Carmela GRIPPA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Salvatore MARGIOTTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Francesco ACQUAROLI (FdI), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del governo, sottolineando come le criticità segnalate sui viadotti della A14 insistano da tempo immemore arrecando gravi danni al tessuto economico dei territori coinvolti con un impatto devastante sulla viabilità di quelle tratte. Ritiene quindi che il Governo si debba far carico di interventi urgenti, anche di natura transitoria, garantendo contestualmente la sicurezza dei cittadini e la tutela delle attività produttive soprattutto in vista del periodo estivo.

  Carmela GRIPPA (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, anche alla luce delle recenti notizie relative alla stabilità del viadotto di Cerano. Sottolinea al riguardo come siano assolutamente indifferibili interventi urgenti di ripristino della normale viabilità delle citate tratte con gli adeguati interventi di manutenzione straordinaria dei viadotti che riguardano territori già duramente colpiti e danneggiati. Evidenzia, in conclusione, l'urgenza della revoca delle concessioni autostradali per l'attuale concessionario e la necessità di individuare nuovi soggetti privati in grado di garantire l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai contratti vigenti.

5-03374 Tasso: Iniziative urgenti per l'inserimento della stazione di Foggia tra le fermate del Frecciargento Bari-Roma.

  Antonio TASSO (MISTO-MAIE) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Salvatore MARGIOTTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Antonio TASSO (MISTO-MAIE), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, non concordando, in particolare, con la ricostruzione relativa all'attuale servizio di trasporto ferroviario della tratta Roma-Bari operato da Trenitalia, evidenziando come i treni indicati non rappresentino in realtà una soluzione adeguata alle esigenze di mobilità dei cittadini di quei territori e che la richiesta di una fermata presso la stazione di Foggia non può rappresentare un grave motivo di rallentamento del servizio medesimo.

5-03375 Bergamini: Mancata adozione del decreto attuativo in materia di contributi per i dispositivi antiabbandono.

  Deborah BERGAMINI (FI) illustra l'interrogazione in titolo.

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  Il sottosegretario Salvatore MARGIOTTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Deborah BERGAMINI (FI), replicando, si dichiara del tutto insoddisfatta della risposta del rappresentante del governo che giudica incomprensibile e non conferente rispetto alla richiesta formulata.

  Il sottosegretario Salvatore MARGIOTTA, ad integrazione degli elementi di risposta già forniti, evidenzia come nella risposta in realtà siano presenti anche indicazioni circa i tempi di emanazione del decreto attuativo.

  Deborah BERGAMINI (FI) ribadisce la circostanza che nella risposta fornita non è prevista una chiara indicazione circa la data di emanazione del decreto attuativo, che avrebbe dovuto essere adottato entro il 9 gennaio.

5-03376 Maccanti: Mancata nomina del Commissario di Governo per la linea ferroviaria Torino-Lione.

  Elena MACCANTI (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Salvatore MARGIOTTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato, precisando che, pur non essendo in grado in questa sede di fornire una data certa della nomina del nuovo commissario, essa è prevista a breve (vedi allegato 4).

  Elena MACCANTI (LEGA), replicando, si dichiara soddisfatta solo parzialmente della risposta fornita dal rappresentante del governo, auspicando che si proceda tempestivamente alla prevista nomina e venendo così incontro alle necessità evidenziate anche recentemente dalle istituzioni territoriali, anche al fine di garantire l'utilizzo delle somme messe a disposizione dall'Unione europea, finanziamento il cui ammontare potrebbe anche aumentare.
  Prendendo atto quindi del fatto che il M5S ha abbandonato le posizioni contrarie alla permanenza dell'osservatorio sulla TAV e alla nomina del nuovo commissario, preannuncia che il gruppo della Lega continuerà a monitorare con attenzione l'evolversi di tale vicenda.

5-03377 Gariglio: Iniziative urgenti per lo sviluppo della mobilità urbana sostenibile.

  Davide GARIGLIO (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Salvatore MARGIOTTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Davide GARIGLIO (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del governo, auspicando che le risorse finanziarie già stanziate per i progetti di mobilità sostenibile vengano effettivamente messe in circolazione al fine di rilanciare un sistema economico evidentemente in difficoltà e realizzare i previsti progetti di sviluppo della mobilità sostenibile, a cominciare da quelli relativi al trasporto pubblico locale.

  Alessandro MORELLI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 15 gennaio 2020. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI.

  La seduta comincia alle 14.55.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013.
C. 1677 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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  Emanuele SCAGLIUSI (M5S), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Esteri, sul disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sui programmi europei di navigazione satellitare. L'Accordo oggetto del disegno di legge di ratifica all'esame della Commissione ha l'obiettivo di formalizzare ed approfondire la stretta integrazione della Svizzera ai programmi europei di navigazione satellitare. La Svizzera ha collaborato al programma GALILEO, lanciato dalla Commissione europea, fin dai suoi inizi ed ha fornito un contribuito politico, tecnico e finanziario a tutte le sue fasi del in quanto membro dell'Agenzia spaziale europea (ESA), nonché attraverso la sua partecipazione, a livello informale, alle strutture comunitarie di governance specifiche del programma.
  Più in generale, occorre sottolineare che in qualità di membro dell'ESA, la Svizzera partecipa già al progetto Galileo. L'Ue dà però ora al nostro Paese la possibilità di sostenerlo e finanziarlo direttamente. Si tratterà per esempio di definire la somma investita dalla Svizzera, i diritti di partecipazione, le modalità di accesso alle pubbliche gare e le condizioni di accesso ai servizi di Galileo. In confronto al GPS americano, e in alternativa ad esso, Galileo garantirà una navigazione satellitare più precisa e affidabile. Il sistema consente infatti di gestire e sorvegliare in modo più efficiente il traffico aereo, stradale, ferroviario e la navigazione sui corsi d'acqua. Galileo può inoltre essere impiegato per proteggere in modo mirato la popolazione; in esso potranno infine essere integrati servizi di telecomunicazione e reti di radiocomunicazione private.
  L'Accordo, si compone di 27 articoli e di due allegati, che formano parte integrante dell'accordo stesso.
  L'articolo 1 definisce l'obiettivo dell'accordo, volto a rafforzare la cooperazione a lungo termine tra le Parti nel campo della navigazione satellitare, sotto controllo civile, in particolare mediante la partecipazione della Svizzera ai programmi GNSS (Global Navigation Satellite Systems). L'articolo 2 illustra la terminologia dell'accordo. L'articolo 3 stabilisce i principi cui deve ispirarsi l'attività di cooperazione. L'articolo 4 definisce i settori dell'attività di cooperazione: spettro radio, ricerca e formazione scientifiche, appalti, cooperazione industriale, diritti di proprietà intellettuale, controllo delle esportazioni, sviluppo del commercio e del mercato, norme, certificazione e misure di regolamentazione, sicurezza, scambio di informazioni classificate, scambi di personale e accesso ai servizi. L'articolo 5 riguarda lo spettro radio e la cooperazione sulle questioni ad esso attinenti nell'ambito dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT). L'articolo 6 è relativo alla ricerca e formazione scientifiche e prevede la promozione di attività comuni e l'impegno a definire un meccanismo adeguato volto ad assicurare effettivi contatti e partecipazione ai programmi. L'articolo 7 si riferisce agli appalti, nel quadro degli accordi sottoscritti in materia. L'articolo 8 stabilisce che in materia di cooperazione industriale, le Parti si impegnano a sostenere le rispettive industrie, anche mediante la creazione di joint ventures e la partecipazione della Svizzera alle pertinenti associazioni industriali europee e viceversa al fine del buon funzionamento dei sistemi europei di navigazione satellitare e lo sviluppo delle applicazioni e dei servizi di Galileo.
  L'articolo 9 riguarda la protezione dei diritti di proprietà intellettuale conformemente alle norme internazionali più rigorose, stabilite dall'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà individuale attinenti al commercio (TRIPS). L'articolo 10 tratta della politica di controllo delle esportazioni e di non proliferazione concernente i programmi europei di GNSS. L'articolo 11 riguarda lo sviluppo del commercio e del mercato e prevede che le parti incoraggino gli investimenti e le misure adeguate per agevolare tale espansione. L'articolo 12 dispone, in materia di norme, Pag. 91certificazione e misure di regolamentazione, che le Parti sostengono lo sviluppo di norme Galileo ed EGNOS e di promuovere la loro applicazione su scala mondiale, privilegiando l'interoperabilità con altri GNSS. L'articolo 13 tratta della sicurezza e delle misure da adottare dalle Parti a garanzia dei servizi di 2 navigazione satellitare, delle relative infrastrutture e delle attività critiche sui rispettivi territori. L'articolo 14 disciplina lo scambio di informazioni classificate, in conformità agli accordi che la Svizzera ha sottoscritto a tale fine. L'articolo 15 disciplina le modalità di accesso della Svizzera ai servizi di GNSS. L'articolo 16 disciplina la partecipazione Svizzera all'agenzia dei GNSS europei, alle condizioni che dovranno essere stabilite in un accordo tra l'UE e la Svizzera. L'articolo 17 disciplina la partecipazione della Svizzera ai comitati del programma di GNSS, in qualità di osservatori e senza diritto di voto. L'articolo 18 riguarda i finanziamenti e disciplina il contributo svizzero al finanziamento dei programmi europei di GNSS.
  L'articolo 19 tratta della non responsabilità della Svizzera derivante dalla non proprietà dei GNSS. L'articolo 20 tratta dell'istituzione di un Comitato misto, responsabile della gestione e della corretta applicazione dell'accordo. L'articolo 21 prevede consultazioni e regolari scambi di informazioni tra le Parti. L'articolo 22 prevede misure di salvaguardia, compresa la sospensione di una o più attività di cooperazione. L'articolo 23 tratta della risoluzione delle controversie inerenti all'interpretazione o all'applicazione dell'accordo mediante consultazione in sede di Comitato misto. L'articolo 24 stabilisce che gli allegati costituiscono parte integrante dell'accordo. L'articolo 25 prevede la possibilità di revisione dell'accordo. L'articolo 26 disciplina le modalità di denuncia dell'accordo. L'articolo 27 prevede che l'Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dell'ultima notifica di approvazione. L'Allegato I definisce le linee guida per il ricorso alla procedura arbitrale. L'Allegato II definisce le modalità di definizione, gestione ed erogazione del contributo finanziario da parte svizzera.
  Il disegno di legge dell'accordo si compone di quattro articoli: gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione. L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 4 reca la clausola di entrata in vigore della legge al giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
   Propone infine alla Commissione di esprimere una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato 6).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.05.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 15 gennaio 2020. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI.

  La seduta comincia alle 15.05.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, in materia di sportello telematico dell'automobilista.
Atto n. 141.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Alessandro MORELLI, presidente, comunica di avere conferito la funzione di relatrice alla deputata Termini.

  Guia TERMINI (M5S) relatrice, ricorda che la Commissione avvia nella seduta odierna l'esame dello schema di decreto in titolo, in materia di sportello telematico dell'automobilista.Pag. 92
  Lo schema di decreto consta di 3 articoli. L'articolo 1 contiene le modifiche al citato decreto del presidente della Repubblica n. 358 del 2000, l'articolo 2 contiene la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore.
  In dettaglio, con la lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 viene adeguata la terminologia del decreto del Presidente della Repubblica n. 358200, nelle definizioni dei soggetti interessati di cui all'articolo 1, comma 2, in particolare introducendo la definizione del CED, il Centro elaborazione dati della direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e modificando quella dello STA, come lo «sportello telematico dell'automobilista» o gli «sportelli telematici dell'automobilista» presso cui è possibile effettuare le operazioni previste dal decreto. Gli UMC vengono inoltre introdotti nelle definizioni come Uffici motorizzazione civile e relative sezioni coordinate, anziché come «uffici provinciali» citati attualmente nel successivo articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica.
  Con la lettera b) si modifica l'articolo 2 del decreto del presidente della Repubblica, prevedendo che lo sportello telematico dell'automobilista rilasci, contestualmente alla richiesta, la carta di circolazione quale documento unico di circolazione e di proprietà, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98. Si prevede inoltre che lo STA sia attivato mediante un unico collegamento con il CED (mentre nella formulazione attuale è prevista anche la possibilità di collegamento con il sistema informativo dell'ACI), per lo svolgimento contestuale di tutte le operazioni previste dal regolamento.
  Con la lettera c) si sopprime l'obbligo per le imprese di consulenza automobilistica e l'ACI, previsto dall'articolo 3 del decreto del presidente della Repubblica, di conservare e custodire le etichette autoadesive in precedenza utilizzate. Inoltre si dispone che la presa in carico e l'utilizzo di tali materiali sono annotati in appositi registri, secondo le modalità indicate dal Ministero (e non anche più dall'ACI).
  Come risulta dalla relazione illustrativa, la soppressione del riferimento alle etichette autoadesive deriva dalla circostanza secondo la quale «in detta ipotesi dovrà essere rilasciato un nuovo documento unico a nome del nuovo proprietario».
  Si prevede inoltre che solo gli UMC accertino il corretto funzionamento degli STA e dell'osservanza delle modalità indicate al comma 1 dell'articolo 3, escludendo pertanto da tale funzione gli uffici provinciali dell'ACI che gestiscono il PRA.
  La lettera d) sostituisce l'articolo 4 del decreto del presidente della Repubblica e definisce le procedure e gli adempimenti per il funzionamento dello STA. Ricorda che attualmente l'articolo 4 reca le procedure di competenza del Ministero per i soggetti che intendano attivare uno sportello collegato telematicamente con il CED per svolgere le operazioni consentite. Le operazioni contemplate nella nuova formulazione del comma 1 sono le seguenti: a) immatricolazione, reimmatricolazione, iscrizione della proprietà e annotazione dell'usufrutto, della locazione con facoltà di acquisto, della vendita con patto di riservato dominio, di privilegi e di ipoteche; b) rinnovo e aggiornamento della carta di circolazione, trascrizione dei trasferimenti della proprietà e di ogni altro mutamento delle annotazioni di cui alla lettera a); c) cessazione dalla circolazione del veicolo per esportazione o per demolizione; d) consegna delle targhe, nei casi previsti dall'articolo 102, commi 1, 2 e 3 del codice della strada (smarrimento, sottrazione o distruzione e conseguente reimmatricolazione). Rispetto alla disciplina vigente vengono espressamente inserite tutte le operazioni originariamente afferenti al soppresso certificato di proprietà (iscrizione della proprietà e annotazione dell'usufrutto, della locazione con facoltà di acquisto, della vendita con patto di riservato dominio, di privilegi e di ipoteche, trascrizione dei trasferimenti della proprietà e mutamento delle annotazioni).Pag. 93
  Il nuovo comma 2 dell'articolo 4 prevede che gli sportelli operino nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, quindi secondo i principi generali dell'attività amministrativa (secondo i fini determinati dalla legge e secondo criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza) applicabili anche ai soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative.
  Il nuovo comma 3 prevede che l'UMC consenta il collegamento con il CED (viene invece eliminato il riferimento alla possibilità di collegamento per il tramite del sistema informativo dell'ACI) e assegni allo STA, mediante utilizzo di apposite procedure informatiche, un quantitativo di targhe e di carte di circolazione sufficiente a coprire il fabbisogno mensile del richiedente, analogamente a quanto previsto dall'attuale comma 3.
  Il nuovo comma 4 dispone che lo STA, ricevuta la domanda relativa ad una delle operazioni previste, redatta sul modello unificato (di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98), accertata l'identità del richiedente e verificato il versamento delle imposte e delle tariffe previste e di ogni altro importo, se dovuto, nonché l'idoneità e la completezza della domanda e della documentazione presentate, provveda alla formazione del fascicolo digitale e lo trasmetta in via telematica al CED entro le ore tredici del giorno lavorativo successivo a quello di presentazione della domanda. Attualmente è invece prevista la trasmissione delle informazioni al CED senza la predisposizione del fascicolo digitale e senza termini per espletare tale pratica.
  Le domande non corredate dall'attestazione dell'avvenuto pagamento delle predette imposte e tariffe nonché di ogni altro importo dovuto, o dal loro contestuale versamento, non sono prese in considerazione, analogamente a quanto previsto attualmente.
  Il successivo comma 5 conferma che il CED, verificata la congruenza dei dati ricevuti con quelli presenti nell'archivio nazionale dei veicoli e nel P.R.A., attraverso le procedure di validazione messe a disposizione dal sistema informativo del P.R.A, consente allo STA la stampa del documento richiesto, associando la carta di circolazione, in caso di immatricolazione o di reimmatricolazione, al primo numero disponibile di targa del lotto assegnato allo sportello.
  Come risulta anche dall'analisi di impatto della regolamentazione, le procedure descritte richiedono, quale presupposto, l'interconnessione tra la banca dati del Dipartimento trasporti e quella dell'ACI, atteso che l'annotazione della proprietà nel documento unico presuppone necessariamente l'allineamento delle due banche dati, non potendo evidentemente sussistere incongruenze nella univoca individuazione sia dei veicoli sia dei relativi proprietari.
  Viene poi aggiunto un comma 6 secondo il quale gli uffici del PRA provvedono quindi alle iscrizioni e alle trascrizioni secondo la disciplina vigente ed a tal fine, il sistema informativo dell'ACI attribuisce, in modo automatico, un numero progressivo alle domande che ne individua l'ordine cronologico di presentazione.
  La lettera e) introduce un nuovo articolo 4-bis nel testo del regolamento che introduce il «fascicolo digitale» alla cui formazione provvederà, come detto, lo STA per trasmetterlo poi al CED del Dipartimento del Ministero entro le ore tredici del giorno lavorativo successivo a quello di presentazione della domanda: viene così superato l'obbligo attualmente previsto di consegnare agli sportelli i fascicoli cartacei. Tale procedura, all'esito positivo delle previste verifiche, porterà, come detto, alla stampa del documento unico da parte dello STA.
  Il fascicolo digitale contiene la domanda di una delle operazioni previste, sottoscritta dal richiedente con firma elettronica avanzata e ogni altra documentazione di supporto, compresa la riproduzione in formato digitale del documento di identità del richiedente nonché l'atto o la dichiarazione unilaterale di vendita che vengono formati digitalmente e sottoscritti dall'avente titolo con firma elettronica avanzata, autenticata (secondo quanto Pag. 94previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo n. 82/2005, il codice dell'amministrazione digitale). Nei casi in cui il titolo, l'atto o la dichiarazione di vendita siano formati all'origine su supporto cartaceo, si dispone che gli stessi siano preventivamente consegnati agli uffici del PRA che procedono all'attestazione di conformità prevista dall'articolo 22, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale per le copie informatiche di documenti analogici, a seguito della quale il fascicolo digitale si considera perfezionato.
  La lettera f) introduce, sostituendo l'articolo 5, la procedura di trasmissione del fascicolo digitale tra lo STA ed il CED, al posto di quella cartacea: lo STA trasmette al CED, in via telematica, il fascicolo digitale completo di tutti i suoi elementi e sottoscritto con firma digitale remota; alla fine di ciascuna giornata lavorativa (entro le ore venti e trenta) lo STA richiede informaticamente al CED l'elenco delle carte di circolazione emesse nella giornata dallo sportello. La carta di circolazione si considera regolarmente rilasciata dallo STA quando compare in tale elenco e dall'esame dell'istanza e della documentazione, da parte del competente UMC e del competente ufficio provinciale dell'ACI, le stesse risultano idonee, complete e conformi alle disposizioni vigenti e sono state correttamente inviate in via telematica al CED entro il termine. A tale proposito si segnala che la norma si riferisce testualmente al «termine di cui al comma 2», ma posto che il comma 2 non fa riferimento a termini potrebbe desumersi che il riferimento corretto sia al termine del comma 1.
  La lettera g) interviene in materia di trattamento dei dati personali, introducendo il nuovo articolo 5-bis, in base al quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ACI, mediante appositi accordi, dovranno adeguare le attività e le procedure STA alle disposizioni del Codice della privacy (D.Lgs. n. 196/2003) e assumeranno il ruolo di contitolari del trattamento dei dati personali di terzi, mentre le imprese di consulenza automobilistica e le delegazioni degli Automobile Club, in quanto STA, assumeranno il ruolo di titolari autonomi del trattamento dei dati stessi.
  Tale disposizione recepisce quanto richiesto nel proprio parere dal Garante per la protezione dei dati personali che ha rilevato (punto 3.2) che «il trattamento dei dati personali posto in essere per il rilascio del «documento unico» comporta lo scambio di dati personali su larga scala (dovrebbero essere circa 10 milioni i documenti rilasciati in un anno, come indicato nella relazione AIR), per cui si rende necessario individuare appropriate misure tecniche e organizzative per garantirne la sicurezza».
  La lettera h) modifica l'articolo 6 del decreto del presidente della Repubblica, relativo all'irregolare rilascio dei documenti ed alle relative procedure di cancellazione. Viene adeguata nell'articolo la dicitura degli UMC e vengono introdotti due nuovi commi 1-bis e 1-ter in base ai quali, in caso di accertata inidoneità della documentazione o del versamento degli importi dovuti, l'ufficio del P.R.A. sospende l'esito positivo della procedura, opera i necessari interventi sulla banca dati P.R.A. e assegna il termine di tre giorni lavorativi per le occorrenti integrazioni, dandone immediata comunicazione al CED e allo STA.
  Solo decorso inutilmente il termine di sospensione o in caso di incompletezza delle integrazioni, si applica quanto previsto dal nuovo comma 1-ter che prevede per il PRA un termine di tre giorni lavorativi dal rilascio della carta di circolazione per ricusare la domanda di iscrizione o di trascrizione e l'immediata comunicazione allo STA e all'UMC al fine dell'adozione dei provvedimenti di cancellazione del documento irregolare, previsti dal comma 1 dell'articolo 6. Si prevede poi che la domanda ricusata potrà essere definita solo a seguito di successiva ripresentazione con contestuale integrazione della documentazione o delle tariffe, delle imposte e di ogni altro importo dovuto. Si abroga infine il comma 4 dell'articolo 6, che prevede l'applicazione di tale procedura Pag. 95da parte degli sportelli istituiti presso le delegazioni ACI e presso gli uffici provinciali ACI.
  La lettera i) abroga gli articoli 7, 8 e 9 relativi alle procedure di competenza del PRA (articolo 7), alla inidoneità o irregolarità della documentazione (articolo 8) ed all'irregolare rilascio dei documenti (articolo 9), in quanto relative al rilascio del certificato di proprietà presso gli STA, ora sostituito dalla nuova procedura del documento unico di cui ai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 6.
  La lettera l) modifica l'articolo 10, relativo alle norme transitorie e finali, prevedendo, con la nuova formulazione del comma 1, che i collegamenti telematici siano attivati dall'UMC. Tale nuova formulazione recepisce quanto richiesto dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nel parere reso sul testo vigente dell'articolo 10 comma 1. L'AGCM aveva infatti evidenziato la necessità di modificare il comma 1 dell'articolo 10 in quanto contrastante con la direttiva «Servizi» n. 2006/123/CE, nella parte in cui prevede che i collegamenti telematici degli STA siano attivati «in modo da evitare turbative di mercato e al fine di assicurare l'apertura contemporanea di un numero di sportelli adeguato alle esigenze del territorio.» Tale inciso è stato nell'attuale formulazione soppresso.
  Viene inoltre abrogato il comma 2 dell'articolo 10, posto che esso prevedeva che le modalità di interconnessione e le relative procedure, nonché ogni altra misura necessaria al funzionamento dello sportello, vengano definite dal Ministero e dall'A.C.I. entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, e comunque, in modo da assicurare il funzionamento a regime del sistema, entro sei mesi dalla stessa data.
  In conclusione segnala alla Commissione, una questione che potrebbe meritare un approfondimento in merito al contenuto dell'articolo 3, che fissa l'entrata in vigore del regolamento alla data stabilita dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 98 del 2017 per l'entrata in vigore del documento unico, ossia, al 1o gennaio 2020.
  Su tale scadenza è peraltro intervenuta la legge di bilancio 2020, che ha previsto che, fermo restando quanto stabilito dal comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti l'ACI e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese esercenti l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, con uno o più decreti definisce le modalità e i termini per la graduale utilizzazione, da completare comunque entro il 31 ottobre 2020, delle procedure telematiche per il rilascio del documento unico, specificando anche le cadenze temporali delle fasi di verifica delle funzionalità da effettuare presso gli Sportelli telematici dell'automobilista (STA) appositamente individuati dal medesimo Ministero. Appare quindi opportuno adeguare la data di entrata in vigore di tali disposizioni al fine di evitare che le medesime presentino efficacia retroattiva.
  Infine segnala che i profili più rilevanti di tale provvedimento potranno essere approfonditi nel corso delle audizioni che la Commissione intende svolgere.

  Alessandro MORELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 15 gennaio 2020.

  L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.20.

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