CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 gennaio 2020
307.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 64

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 15 gennaio 2020. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO.

  La seduta comincia alle 14.30.

Variazione nella composizione della Commissione

  Alessandro Manuel BENVENUTO, presidente, comunica che per il Gruppo Italia Viva è entrata a far parte della Commissione, come membro effettivo, il deputato Davide Bendinelli.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1428 Pellicani recante «Modifiche e integrazioni alla legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna».
(Deliberazione).

  Alessandro Manuel BENVENUTO, presidente, comunica che l'ordine del giorno Pag. 65reca la deliberazione di un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1428 Pellicani recante Modifiche e integrazioni alla legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna.
  Sulla base di quanto convenuto nell'ufficio di presidenza dell'11 dicembre, ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, la Commissione è oggi chiamata a deliberare lo svolgimento dell'indagine conoscitiva nell'ambito della proposta di legge C. 1428 Pellicani «Modifiche e integrazioni alla legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna», già incardinata lo scorso 17 dicembre.
  Ricorda che si è convenuto di procedere alle audizioni di rappresentanti dei ministeri competenti e degli enti territoriali, dei titolari di incarichi istituzionali, dei rappresentanti delle associazioni di categoria, di istituti di ricerca e di enti del mondo ambientalista, nonché comitati impegnati per la salvaguardia di Venezia. La durata dell'indagine è prevista in tre mesi, a partire dalla sua deliberazione.
  Resta inteso che – ove emerga l'esigenza di estendere il novero dei soggetti da invitare in audizione, in ragione delle esigenze istruttorie connesse alla conoscenza di una realtà tanto complessa quanto unica – la Commissione valuterà se ampliare il campo dell'indagine oppure procedere ad integrare l'attività istruttoria sulla proposta di legge con un ciclo di audizioni informali esterno all'indagine stessa.

  La Commissione approva.

  La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 15 gennaio 2020. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO.

  La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile».
Atto 137.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in titolo.

  Alessandro Manuel BENVENUTO, presidente, avverto che la Commissione dovrà esprimere il parere di competenza entro il prossimo 1o febbraio 2020. Comunica altresì che la richiesta di espressione del parere parlamentare avanzata dal Governo non è corredata della prescritta intesa da sancire in sede di Conferenza unificata né del previsto parere del Consiglio di Stato.
  Ciò nonostante, avuto riguardo al termine stabilito per l'esercizio della delega – che scade il prossimo 6 febbraio – e all'urgenza segnalata dal Governo, la Presidenza della Camera ha proceduto comunque all'assegnazione dell'atto alla Commissione Ambiente, nonché alla V Commissione, per le conseguenze di carattere finanziario.
  Resta inteso che le Commissioni non potranno pronunciarsi definitivamente sul provvedimento prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

  Chiara BRAGA (PD), relatrice, riferisce alla Commissione sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile».
  Ricorda che la legge 16 marzo 2017, n. 30, ha attribuito al Governo la delega per disciplinare il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni, attuata in via principale con il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, entrato in vigore il 6 febbraio 2018.
  La stessa norma di delega consente l'emanazione, entro 2 anni dalla suddetta data, di disposizioni integrative e correttive Pag. 66del decreto legislativo, sulla base di una relazione motivata che espliciti le ragioni della scelta di esercitare la potestà legislativa delegata di tipo integrativo e correttivo e ne indichi le principali finalità, che il Presidente del Consiglio presenta alle Camere. La relazione è stata effettivamente trasmessa lo scorso 21 novembre ed evidenzia come in sede attuativa della nuova disciplina siano emerse molteplici criticità.
  In primo luogo, è emersa l'esigenza di interventi rapidi nei confronti dei cittadini colpiti dagli eventi calamitosi, assicurando un rapido rientro nelle proprie abitazioni, nonché di favorire la rapida ripresa delle attività economiche e produttive interessate.
  In secondo luogo, rileva la necessità di ridurre gli adempimenti amministrativi in occasione di eventi emergenziali, nonché di garantire l'immediata attivazione di tutte le strutture di protezione civile e il coinvolgimento degli enti locali al fine di garantire la continuità amministrativa.
  Il citato documento governativo evidenzia inoltre l'opportunità di chiarire la governance del Servizio nazionale della protezione civile, anche al fine di introdurre un esplicito riferimento alle Province, non presente nel testo vigente in quanto redatto alla luce della riforma costituzionale che le sopprimeva, poi non confermata dal referendum.
  Ancora, si evidenzia la necessità di un intervento chiarificatore in materia di pianificazione delle attività ordinarie in materia di protezione civile, con riguardo alla all'adozione dei piani da parte degli enti locali.
  L'obiettivo di superare tali criticità si coniuga – secondo quanto riportato nella relazione – con l'obiettivo di semplificazione, anche su stimolo del Consiglio di Stato che, nel parere sul decreto principale, aveva formulato la raccomandazione «di rivedere- se nel caso anche in sede di decreti integrativi e correttivi – il testo per meglio realizzare la semplificazione in parola».
  La relazione governativa precisa che le disposizioni sulle quali è risultato necessario intervenire possono pertanto raggrupparsi in tre aree tematiche: a) gestione delle emergenze, con riferimento alle modalità di dichiarazione dello stato di emergenza, anche internazionale, ai soggetti coinvolti nonché ai relativi adempimenti (articoli 8, 23, 25, 26, 27, 29 e 40); b) governance, con riferimento ai soggetti che intervengono nelle varie attività di protezione civile e relativo coordinamento (articoli 2, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16 e 42); c) prevenzione non strutturale, con particolare riferimento alla pianificazione di protezione civile (articoli 8, 17, 18 e 22).
  Venendo all'esame del testo, l'articolo 1 interviene sulla disciplina delle attività di protezione civile (articolo 2 del Codice). In primo luogo si specifica che le attività di prevenzione non strutturale di protezione civile possono prevedere scambi di personale delle componenti territoriali e centrali per fini di aggiornamento, formazione e qualificazione del personale.
  In secondo luogo, si precisa che, tra le attività e gli interventi connessi alla fase di superamento dell'emergenza, è inclusa anche la ricognizione dei danni subiti dai beni paesaggistici, dalle strutture e dalle infrastrutture pubbliche e private.
  L'articolo 2 reca due modifiche puntuali alla vigente disciplina del Servizio nazionale della Protezione civile (articolo 3, comma 3, del Codice) nella parte in cui prevede che gli ambiti territoriali e organizzativi ottimali definiti in sede di pianificazione di protezione civile, sono individuati dalle regioni e costituiti da uno o più comuni, per assicurare l'effettivo svolgimento delle attività di protezione civile.
  La prima modifica è volta a precisare che l'individuazione da parte delle regioni deve avvenire in raccordo con i prefetti. Al riguardo, occorrerebbe forse apportare una analoga integrazione anche all'articolo 11 del Codice, che attribuisce tale funzione alla Regione senza citare i prefetti. La seconda modifica corregge invece un errato rinvio normativo interno.
  L'articolo 3 modifica l'articolo 6 del Codice per specificare che le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili dell'articolazione delle strutture organizzative Pag. 67preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile, purché di propria competenza e per correggere un errato rinvio normativo interno.
  L'articolo 4 reca modifiche all'elenco delle funzioni di rilievo nazionale attribuite al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri (articolo 8, comma 1, del Codice).
  In primo luogo, si precisa che la sala operativa nazionale interforze (c.d. Sala Situazione Italia) opera presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del consiglio.
  Una seconda modifica specifica che il coordinamento dell'intervento è garantito anche attraverso l'impiego sul territorio di personale dello Stato o degli enti territoriali in raccordo con le amministrazioni interessate. In proposito la relazione illustrativa evidenzia che la finalità della norma è quella di «disciplinare l'impiego di team di personale del Sistema di protezione civile a supporto dei territori colpiti secondo una prassi consolidata».
  Una terza integrazione è invece volta a chiarire che il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le Regioni e gli enti locali interessati, non ha come compito solo l'esecuzione di esercitazioni di protezione civile finalizzate alla verifica dei piani nazionali (come previsto dal testo vigente), ma anche quello di provvedere alla programmazione delle esercitazioni medesime. Scopo di tale integrazione, secondo la relazione illustrativa, è «rappresentare un concetto di esercitazione più ampio, che prevede un preventivo percorso di programmazione sia in termini di attività che di obiettivi da perseguire, ai fini di una maggiore efficacia di tale importante attività di prevenzione dei rischi».
  L'ultima modifica ha carattere formale: in luogo del coordinamento dell'intervento in occasione di emergenze all'estero, si fa infatti riferimento al coordinamento delle operazioni del Servizio stesso.
  L'articolo 5 inserisce tra i destinati dello scambio informativo attivato dal Prefetto in occasione di eventi emergenziali (articolo 9 del Codice) anche le province, ove delegate per le ragioni indicate in premessa.
  L'articolo 6 modifica l'articolo 11 del Codice.
  Un primo gruppo di novelle riguarda il comma 1. In virtù di tali modifiche la predisposizione e approvazione del piano di protezione civile di ambito viene posta in capo alle Province in qualità di enti di area vasta (ove non diversamente disciplinato dalle leggi regionali) e sottratta (in virtù delle modifiche recate dall'articolo 7) ai Comuni. In proposito la relazione illustrativa sottolinea che «tali modifiche servono per meglio inquadrare le responsabilità anche nel caso dei piani di ambito, nel contesto degli ambiti territoriali e organizzativi ottimali, per evitare dubbi interpretativi».
  Un'ulteriore modifica è volta a precisare anche in questo caso che il flusso di raccolta e scambio delle informazioni deve interessare anche le province, ove delegate. La modifica recata dal punto 3) riveste invece carattere formale.
  Un secondo gruppo di modifiche interviene sul comma 3 del medesimo articolo 11, che affida alle Regioni il compito di favorire l'individuazione del livello ottimale di organizzazione di strutture di protezione civile a livello territoriale per gli interventi da porre in essere in occasione di emergenze fronteggiabili in via ordinaria.
  In tale contesto si prevede che il livello territoriale citato non sia, come prevede il testo vigente, quello «comunale o di ambito» bensì quello regionale.
  In secondo luogo si include nei compiti attribuiti alla Regione anche quello di favorire l'organizzazione di modalità di supporto per le attività di sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio.
  Infine, l'articolo in esame reca anche una modifica del comma 4 dell'articolo 11 del Codice, che impone alla disciplina regionale di essere aggiornata e coerente con le direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 in materia. Il testo in esame limita l'esigenza di procedere a tale adeguamento Pag. 68solo con riferimento alle direttive del Presidente del Consiglio finalizzate ad assicurare, sul piano tecnico, l'indirizzo unitario, nel rispetto delle peculiarità dei territori, e le conseguenti indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile.
  L'articolo 7 interviene sulla disciplina delle funzioni dei comuni (articolo 12 del Codice). Una prima modifica specifica che la funzione dei comuni di provvedere anche in forma associata, all'attuazione delle attività di prevenzione dei rischi va intesa anche con riguardo alla sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio, sulla base dei criteri fissati da apposita direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri come recepiti dai diversi ordinamenti regionali. Si tratta di una modifica connessa a quella illustrata con riguardo alla lettera b) dell'articolo 6 relativa alle funzioni delle regioni.
  Tutte le altre modifiche recate dall'articolo in esame sono volte a restringere la competenza del comune al solo territorio comunale, eliminando i riferimenti all'ambito previsti dal testo vigente, salvo l'ultima, che riveste carattere meramente formale.
  L'articolo 8 integrazioni le disposizioni relative alle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile (articolo 13 del Codice).
  La lettera a) include nel novero delle strutture operative anche le articolazioni centrali e periferiche del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo competenti alla messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali. La relazione tecnica sottolinea che «dette strutture, attivabili solo in occasione di eventi emergenziali, sono già previste ed operanti».
  La lettera b), invece, interviene sul comma 2-bis dell'articolo 13 del Codice, che disciplina l'effettuazione di attività connesse con la valutazione dell'impatto e il censimento dei danni alle strutture e alle infrastrutture pubbliche e private, in occasione degli eventi emergenziali di protezione civile, precisando che tali attività riguardano anche i beni culturali e paesaggistici, avvengono in raccordo con il MIBAC.
  La lettera c) integra il disposto del comma 5 dell'articolo 13 del Codice, che demanda ad un apposito D.P.C.M. la definizione delle modalità e delle procedure relative al concorso delle Forze armate alle attività di protezione civile, al fine di prevedere che con lo stesso decreto si provvede alla definizione delle modalità, dei requisiti e delle condizioni con cui – su richiesta delle autorità di protezione civile, in occasione di emergenze di rilievo nazionale e limitatamente alla durata delle relative esigenze emergenziali – il personale militare può eseguire lavori e realizzare opere temporanee, anche avvalendosi delle deroghe in materia di norme tecniche, autorizzazioni ovvero titoli e abilitazioni eventualmente previste con le ordinanze di protezione civile (disciplinate dall'articolo 25 del Codice).
  L'articolo 9 modifica le funzioni e la composizione del Comitato operativo nazionale della protezione civile (articolo 14 del Codice). Il Comitato operativo è presieduto dal Capo del Dipartimento della protezione civile e composto da tre rappresentanti del Dipartimento stesso, nonché da rappresentanti delle componenti e delle strutture operative con valenza nazionale. La relazione illustrativa sottolinea che la modifica è volta ad evitare dubbi interpretativi a seguito dell'inserimento nel novero delle strutture operative delle articolazioni del MIBACT, operata dall'articolo 8. In questo senso si dispone che – fermo restando che è componente del Comitato operativo il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel caso in cui una struttura operativa sia anche componente, allora al Comitato operativo partecipa un rappresentante della componente.
  L'articolo 10 integra la disciplina sulla tipologia dei rischi di protezione civile (articolo 16 del Codice) al fine di precisare che rispetto a tale azione sono fatte salve Pag. 69le competenze organizzative di coordinamento previste dalla legge quadro sugli incendi boschivi (L. 353/2000).
  L'articolo 11 apporta alcune modifiche alla disciplina dei sistemi di allertamento del Servizio nazionale di protezione civile (articolo 17 del Codice).
  In primo luogo si integra la normativa vigente al fine di prevedere la facoltà, per il Dipartimento della protezione civile, le Regioni e le Province autonome, di avvalersi per la gestione del sistema di allerta anche di eventuali dati e strumenti elaborati e forniti dalle strutture tecniche delle Regioni, previa stipula di apposite convenzioni.
  In secondo luogo, si prevede che l'allertamento da parte del Servizio nazionale della protezione civile avvenga anche avvalendosi del sistema di allarme pubblico denominato IT-alert, la cui disciplina è stata recentemente introdotta nel testo del Codice delle comunicazioni elettroniche, dal c.d. decreto sblocca cantieri, che ha anche previsto l'emanazione di un apposito decreto attuativo del Presidente del Consiglio dei ministri per individuare, tra l'altro, le modalità e i criteri di attivazione del servizio. Tale decreto non risulta essere stato ancora emanato.
  L'articolo 12 reca modifiche alla disciplina della la pianificazione di protezione civile (articolo 18 del Codice).
  In primo luogo si specifica che la definizione degli ambiti ottimali avviene solamente su base provinciale e non anche, come prevede il testo vigente, su base comunale.
  Con la lettera b) si integra la disciplina dei contenuti della direttiva del Presidente del Consiglio, affidando a tale strumento anche il compito di definire le modalità di raccordo delle attività connesse all'assistenza alla popolazione, tra i piani di emergenza delle infrastrutture nazionali di trasporto con i piani dei diversi livelli territoriali. La relazione illustrativa evidenzia come sia «necessario per garantire un'efficace risposta operativa e di assistenza alla popolazione in caso di eventi emergenziali che coinvolgono le predette infrastrutture».
  L'articolo 13 modifica la normativa sulle azioni di coordinamento e monitoraggio in materia di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile (articolo 22 del Codice) per chiarire che possono essere definite con una o più direttive (il testo vigente usa il singolare) e devono riguardare sia le azioni di previsione e prevenzione sia i loro effetti (il testo vigente sembra riferirsi solo «agli effetti»).
  L'articolo 14 modifica la disciplina la procedura per la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile (articolo 23, comma 1, del Codice).
  In primo luogo, si specifica che, ai fini della richiesta di mobilitazione da parte del presidente della regione o della provincia autonoma, occorre una dichiarazione – e non una attestazione – dei medesimi enti sul pieno dispiegamento delle risorse territoriali disponibili. In secondo luogo, è previsto il coinvolgimento coordinato delle colonne mobili, oltre che delle Regioni e Province autonome, del volontariato organizzato di protezione civile, delle strutture operative nazionali, anche dei comuni o delle loro forme associative per supportare gli enti locali coinvolti.
  L'articolo 15 reca una limitata modifica alla norma riguardante la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale (comma 2 dell'articolo 24 del Codice).
  In particolare, prevede che, in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza, il Consiglio dei ministri emani «una o più deliberazioni» (il testo attuale usa il singolare: «propria deliberazione») per lo stanziamento di ulteriori risorse finanziarie per gli interventi indicati nell'articolo 25.
  Nella relazione illustrativa si sottolinea che l'intervento introdotto risulta necessario al fine di non attendere «l'effettuazione di una puntuale quantificazione di tutti gli interventi «, precisando, altresì, che «nei due anni di vigenza del codice, le Regioni interessate hanno infatti evidenziato la necessità di ottenere in tempi rapidi le risorse di cui alla lettera c) Pag. 70[prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità] che possono essere stimate in un breve lasso di tempo, rinviando ad una successiva approfondita valutazione, i fabbisogni per la riduzione del rischio residuo».
  L'articolo 16 modifica la disciplina la procedura di emanazione delle ordinanze di protezione civile (commi 7 e 10 dell'articolo 25 del Codice). Nello specifico, si sopprime il riferimento secondo cui i commissari delegati, dopo la scadenza dello stato di emergenza, proseguono le attività previste in regime ordinario fino alla chiusura della contabilità speciale aperta per l'emergenza, dal momento che tale evenienza risulta già prevista nell'articolo 26 del Codice.
  La norma sopprime inoltre nell'ambito della disciplina del sistema di monitoraggio delle misure contenute nelle ordinanze di protezione civile, ogni riferimento alle ispezioni ivi previste, in quanto, come sottolineato nella relazione illustrativa al provvedimento, «si tratta di un refuso».
  L'articolo 17 interviene sulla disciplina delle ordinanze volte a favorire il rientro nell'ordinario a seguito di emergenze di rilievo nazionale (articolo 26 del Codice).
  In particolare, la modifica del comma 1 dell'articolo 26 consente di disporre con l'ordinanza volta a regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria – entro il termine di scadenza della contabilità speciale e previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile – anche la rimodulazione del piano degli interventi.
  Inoltre, mentre il testo vigente del comma 2 si limita a consentire che il soggetto che gestisce la contabilità speciale possa essere autorizzato a gestirla anche in regime ordinario fino alla scadenza, la nuova disciplina prevede che tale soggetto sia individuato con ordinanza. In più, a tale soggetto si attribuisce il potere di revocare gli interventi previsti dal piano che non sono stati aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, stabilendo, altresì, la possibilità di utilizzare le somme residue per la realizzazione di nuovi interventi, strettamente connessi al superamento della medesima emergenza. Con la medesima ordinanza si individuano le modalità di prosecuzione degli interventi senza soluzione di continuità fino all'effettivo subentro dell'autorità competente in via ordinaria.
  L'articolo 18 reca puntuali modifiche alla disciplina dell'istituto delle contabilità speciali per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale (articolo 27 del Codice).
  La lettera a) e la lettera c) sono volte ad esplicitare il termine massimo di 48 mesi dalla data di deliberazione dei relativi stati di emergenza, per il mantenimento delle contabilità speciali. Attualmente il termine è di 36 mesi dopo la scadenza del primo termine (12 mesi prorogabile per altri 12).
  La lettera b) specifica che le risorse da versare nelle contabilità speciali possono provenire anche da donazioni e da altre pubbliche amministrazioni.
  La lettera d) disciplina l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali, specificando che sono utilizzate secondo le modalità e nei termini previsti dalle ordinanze di chiusura dello stato di emergenza di cui all'articolo 26. Nel caso di somme ancora non utilizzate, le stesse sono versate al Fondo per le emergenze nazionali ovvero all'entrata del bilancio delle amministrazioni che hanno finanziato gli interventi.
  L'articolo 19 si propone di adeguare la disciplina sulla partecipazione del Servizio nazionale agli interventi di emergenza in ambito internazionale (articolo 29 del Codice), alla decisione UE 2019/420, che ha recentemente riformato il meccanismo unionale di protezione civile.
  A tal fine, la lettera b) sostituisce il comma 2 dell'articolo 29, per autorizzare – in sede di partecipazione del servizio nazionale di protezione civile al pool europeo di protezione civile (ex EERC) e al sistema rescEU – l'impiego di moduli, mezzi, attrezzature ed esperti qualificati, specificamente formati e registrati nel sistema Pag. 71comune di comunicazione e informazione in caso di emergenza (CECIS), su richiesta del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nel caso di interventi in Paesi terzi.
  Analogamente, la lettera c) riscrive, senza determinare modifiche sostanziali, il comma 3 dell'articolo 29 del Codice, che disciplina i compiti del Capo Dipartimento della protezione civile in caso di intervento all'estero, prevedendo l'attivazione dell'intervento, anche nelle more della dichiarazione dello stato di mobilitazione o della deliberazione dello stato di emergenza per interventi all'estero (articoli 23 e 24 del Codice), e in assenza di impedimenti dovuti ad emergenze nazionali. Le risorse inviate possono essere ritirate sempre in caso di necessità nazionali.
  Le ulteriori modifiche riguardano interventi di natura formale.
  L'articolo 20 modifica la disciplina del rimborso al volontariato organizzato di protezione civile delle spese autorizzate per attività di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e conoscenza della protezione civile (articolo 40 del Codice).
  La lettera a) consente che – in occasione di attività o interventi all'estero di lunga durata del volontariato organizzato di protezione civile – sia possibile erogare un'anticipazione dei rimborsi dovuti, nei limiti stabiliti con le ordinanze emergenziali, mentre la lettera b) consente che le richieste di rimborso siano presentate mediante dichiarazione autocertificata.
  Infine, la lettera c), ai fini della disciplina transitoria per la presentazione delle istanze di rimborso, elimina il riferimento al paragrafo 2 della Direttiva 9 novembre 2012 recante gli indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile. Conseguentemente, fino all'entrata in vigore di una nuova direttiva, restano in vigore le procedure definite dal Dipartimento della protezione civile e, per quanto di competenza, dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano.
  L'articolo 21 riscrive il comma 3 dell'articolo 42 del Codice, con la finalità – secondo quanto indicato nella relazione illustrativa – di «sottolineare la necessità che il Comitato nazionale del volontariato di protezione civile e le due Commissioni (nazionale e territoriale, che lo compongono) definiscano le modalità organizzative adottando specifici regolamenti di funzionamento», finalità che tuttavia non appare pienamente realizzata con la formulazione normativa utilizzata.
  Infine, gli articoli da 22 a 24 prevedono, rispettivamente, un intervento di mero coordinamento normativo, la clausola di invarianza finanziaria, e l'entrata in vigore del provvedimento in esame, prevista 15 giorni dopo la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Conclusivamente, ritiene opportuno che la Commissione – compatibilmente con i ristretti tempi di esame a disposizione – svolga una limitata ma esaustiva istruttoria. In tal senso sarebbe a suo avviso opportuno acquisire elementi informativi da parte del Capo dipartimento della Protezione civile e, eventualmente, anche dei rappresentanti delle autonomie regionali e degli enti locali anche se la posizione di questi ultimi trova già una sua espressione ufficiale nell'esigenza che sia acquisita l'intesa da parte della Conferenza Unificata.

  Erica MAZZETTI (FI) segnala l'importanza della materia oggetto del provvedimento, che rende condivisibile la richiesta di svolgere audizioni e una ampia attività istruttoria. Si sofferma quindi su due questioni che ritiene meritevole di attenzione.
  Un primo aspetto concerne la maggiore attenzione che in sede correttiva al decreto originario si è inteso prestare alle Province, alle quali sono attribuiti compiti prima spettanti ai Comuni. Resta però la perplessità sulla effettiva capacità di assolvere a compiti così delicati da parte di enti che una errata politica istituzionale portata avanti negli ultimi anni ha privato di mezzi e capacità operative.
  Una seconda questione, segnalata da operatori del settore, riguarda le problematiche Pag. 72concernenti l'uso delle scorte da parte dei comuni interessati da eventi calamitosi senza che si provveda al rimborso, lacuna normativa che forse potrebbe essere colmata in questa sede.

  Paolo TRANCASSINI (FdI) ricorda che i gruppi in Commissione avevano raggiunto l'accordi di iniziare nel mese di gennaio l'esame della sua proposta di legge in materia di gestione delle emergenze. Scopre invece che, sorprendentemente, il Governo ha prodotto una riforma della Protezione civile che – a suo avviso – appare di ampia portata e di sostanziale sconfessione delle scelte assunte nella scorsa legislatura dal partito democratico.
  Tale scelta parte dall'esplicita ammissione da parte del Governo, richiamata dalla stessa relatrice secondo cui il modello attuale non assicura interventi rapidi nei confronti dei cittadini colpiti dagli eventi calamitosi e non consente un rapido rientro nelle proprie abitazioni, né risponde a criteri di semplificazione burocratica.
  In un ambito di azione in cui il fattore tempo assume un ruolo determinante, si conferma la fondatezza delle critiche che la sua parte politica ha avanzato verso un modello di Protezione civile non titolare di specifici compiti di ricostruzione di immobili, che fortunatamente questo decreto correttivo vuole superare, auspicabilmente per un ritorno al modello precedente, simbolicamente rappresentato dall'allora titolare della struttura, il dottor Bertolaso.
  Proprio in ragione della evidente portata innovativa dell'atto, non comprende perché la relatrice voglia limitare l'istruttoria a una sola audizione. Gli sembra invece l'occasione opportuna per dare finalmente adeguato spazio agli amministratori locali dei comuni e delle province colpiti da eventi calamitosi – cui la Commissione ha riservato un tempo ridicolo di ascolto in occasione del recente decreto sugli eventi sismici – per comprendere da loro le reali esigenze di protezione civile.
  Conclude condividendo le valutazioni della collega Mazzetti sulla necessità di un rilancio degli enti provinciali, anche in funzione di maggiore efficacia dell'azione di protezione civile

  Chiara BRAGA (PD), relatrice, reputa necessario puntualizzare che il testo assume un mero valore integrativo e correttivo dell'attuale codice. Né potrebbe essere diversamente data la natura dello strumento e la circostanza che i principi e criteri direttivi della delega non sono cambiati.
  Non condivide quindi la lettura del collega Trancassini che giudica frutto di un approccio errato al testo, secondo cui è in atto un pentimento da parte del partito democratico o un progetto di ritorno al «modello Bertolaso», che ha prodotto innegabili storture dello strumento di protezione civile.
  Nel dichiararsi favorevole ad ampliare il novero delle audizioni purché si rispettino i tempi di conclusione dell'esame, invita tuttavia la Commissione ad evitare di affrontare il tema della riforma complessiva del Sistema di protezione civile in questa sede, o a riproporre polemiche, pur legittime, sulla attività di ricostruzione post sismica essendo un tema che non riguarda in senso stretto il corpus normativo oggetto di esame.

  Paolo TRANCASSINI (FdI) ribadisce che il provvedimento a suo avviso non costituisce una mera modifica dell'attuale normativa, ma ne cambia i connotati di fondo. Non vede perché debba esprimersi una critica a quella fase della storia della protezione civile, da Zamberletti in poi, in cui si individuava un responsabile unico degli interventi urgenti in fase di emergenza.
  Riferendosi ad alcune fasi del recente dibattito parlamentare, richiama gli inviti avanzati dal Partito democratico a rispettare ruolo e dignità del Parlamento che, a suo giudizio, in questo contesto impongono lo svolgimento di una serrata ma estesa istruttoria.

  Alessandro Manuel BENVENUTO, presidente, rinviando ogni determinazione relativa Pag. 73allo svolgimento di audizioni alla riunione dell'ufficio di presidenza, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera.
Atto n. 138.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in titolo.

  Alessandro Manuel BENVENUTO, presidente, avverte che la Commissione dovrà esprimere il parere di competenza entro il prossimo 27 gennaio 2020.
  Comunica altresì che la richiesta di espressione del parere parlamentare avanzata dal Governo non è corredata del previsto parere della Conferenza unificata. Ciò nonostante, avuto riguardo al termine stabilito per l'esercizio della delega – che scadeva il 19 gennaio ove non fosse stato attivato il meccanismo di «scorrimento del termine» di tre mesi – e all'urgenza segnalata dal Governo, la Presidenza della Camera ha proceduto comunque all'assegnazione dell'atto alla Commissione Ambiente, nonché alla V e alla XIV Commissione.
  Resta inteso che le Commissioni non potranno pronunciarsi definitivamente sul provvedimento prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

  Giuseppe D'IPPOLITO (M5S), relatore, riferisce sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera.
  Ricorda che il decreto legislativo oggetto delle integrazioni ha modificato la Parte Quinta, del c.d. Codice dell'ambiente (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) con riferimento alla disciplina del settore degli impianti e delle attività che producono emissioni in atmosfera, in attuazione della delega conferita dalla legge di delegazione europea del 2015.
  Come noto, per i decreti adottati in attuazione di deleghe legislative conferite dalle leggi di delegazione europea, è previsto il potere di adottare disposizioni correttive ed integrative entro due anni dalla loro entrata in vigore, termine che – per effetto dello «scorrimento» di tre mesi che si produce se lo schema di decreto è sottoposto all'esame parlamentare a ridosso della sua scadenza – è adesso fissato al 19 marzo 2020.
  Secondo quanto si legge nella relazione illustrativa, lo schema di decreto si è reso necessario per superare alcune criticità segnalate dai soggetti interessati nel primo anno di applicazione del disposto normativo, nonché per correggere alcuni refusi contenuti nella normativa vigente. Le modifiche proposte sono volte a semplificare le procedure autorizzative, i sistemi di controllo e gli obblighi relativi alla gestione degli stabilimenti, aumentandone il grado di certezza normativa, nonché a razionalizzare il sistema delle sanzioni.
  Passando al contenuto dello schema, esso si compone di quattro articoli e un allegato.
  L'articolo 1 interviene sulla Parte V del Codice.
  In particolare, la lettera a) definisce l'emissione odorigena – già introdotta dal decreto legislativo n. 183 – precisando che è tale qualsiasi emissione convogliata o diffusa se caratterizzata da effetti di natura odorigena e si allinea la definizione di solvente organico a quella prevista dalla normativa europea.Pag. 74
  La lettera b) introduce modifiche alla disciplina delle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti (articolo 269), allo scopo di semplificare e chiarire i procedimenti ivi previsti.
  Viene specificato che i valori limite di emissione identificati e riportati nell'autorizzazione rilasciata al gestore dello stabilimento devono riferirsi solo alle sostanze e ai parametri specificati nel ciclo produttivo dello stabilimento, unitamente al metodo di monitoraggio e non alle sostanze generiche.
  Un'altra modifica riguarda il comma 8 che riguarda le autorizzazioni nel caso in cui il gestore intenda procedere alla modifica dello stabilimento. Il testo vigente distingue il caso di modifica sostanziale, soggetta ad una domanda di autorizzazione, e modifica non sostanziale, che prevede solo una preventiva comunicazione da parte del gestore alle autorità competenti. A tale riguardo la modifica proposta introduce una particolare ipotesi di modifica non sostanziale che riguarda la variazione del gestore dello stabilimento per la quale si rimanda alla specifica procedura prevista dal comma 11-bis anch'esso introdotto dallo schema in esame, unitamente al comma 11-ter, entrambi finalizzati a regolare due particolari ipotesi di modifica non sostanziale ad oggi non disciplinati, con conseguenti difformità di procedure da parte delle autorità competenti, come si legge nella Relazione illustrativa.
  A tal fine, il comma 11-bis prevede quindi che in caso di variazione del gestore, il nuovo gestore ne dia comunicazione alle autorità competenti. Il comma 11-ter prevede che nel caso di trasferimento di uno stabilimento il gestore cessionario richieda il rilascio dell'autorizzazione per la parte trasferita e che l'autorità proceda all'aggiornamento dell'autorizzazione della parte che rimane sotto la gestione del gestore cedente, sulla base di un'apposita comunicazione da parte di quest'ultimo.
  Viene poi aggiunto il nuovo comma 11-quater che specifica che le spese che riguardano l'istruttoria relativa al regime delle autorizzazioni (rilievi, sopralluoghi, accertamenti, verifiche) sono a carico del richiedente, sulla base di tariffari adottati dalle autorità competenti.
  La lettera c) introduce modifiche formali all'articolo 270, relativo all'individuazione degli impianti e al convogliamento delle emissioni.
  La lettera d) modifica la disciplina dei valori limite di emissione e delle prescrizioni per gli impianti e le attività (articolo 271 del codice), introducendo semplificazioni e chiarimenti sulle modalità di definizione, controllo e monitoraggio dei suddetti valori limite.
  In primo luogo si inserisce, al comma 7-bis, una norma di principio in base alla quale le emissioni delle sostanze più pericolose per la salute debbono essere limitate il più possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e tali sostanze, assieme a quelle classificate come «preoccupanti» dal regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), debbono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile dai cicli produttivi da cui originano. Si tratta di sostanze che possono provocare mutazioni genetiche, sostanze cancerogene e tossiche per la riproduzione.
  In secondo luogo, sempre il comma 7-bis prevede che le autorità competenti verifichino il rispetto della suddetta norma di principio in sede di istruttoria autorizzativa. Nella relazione che accompagna lo schema in esame, si evidenzia che non viene inserito un termine predefinito per la sostituzione delle sostanze pericolose dai cicli produttivi poiché si intende lasciare alle autorità competenti la facoltà di declinare caso per caso la tempistica.
  Oltre a correggere alcuni refusi, la lettera d), con riguardo alle attività di controllo e di monitoraggio, inserisce un periodo in base al quale tali attività si dovranno riferire solo alle sostanze e ai parametri per i quali l'autorizzazione prevede dei limiti di emissione o prescrizioni. Come specificato nella Relazione, tale modifica si ricollega al principio sancito nella già illustrata modifica dell'articolo 269, comma 4, per cui l'autorizzazione deve Pag. 75riferire i valori limiti di emissioni solo alle sostanze specifiche pertinenti con il ciclo produttivo dello stabilimento.
  Infine, al comma 20, che disciplina i casi in cui si verifica un superamento dei valori limite di emissione prescritti sulla base delle difformità accertate dalle autorità competenti, viene sostituito l'ultimo periodo con una formulazione che si riferisce alle difformità accertate nei casi di monitoraggio di competenza del gestore relative ai singoli valori che concorrono alla valutazione del rispetto dei valori limite previsti su base media o percentuale. Ancora una volta la Relazione precisa che data l'eterogeneità di situazioni è stata riservata all'autorizzazione la scelta e la definizione dei casi in cui vi sia un obbligo di comunicazione all'autorità.
  La lettera e) modifica la disciplina relativa agli impianti e alle attività in deroga (articolo 272). Oltre a correggere un refuso, la norma in esame limita, al comma 4, i casi in cui si vieta il ricorso alle autorizzazioni di carattere generale nel senso di non escluderlo per tutti gli impianti ed attività che utilizzano sostanze pericolose, ma solo per quelli che in cui tali sostanze siano utilizzate nei cicli produttivi in cui si generano le emissioni.
  La lettera f) interviene in materia di medi impianti di combustione (articolo 273-bis del codice). Rispetto alla vigente disciplina, si specifica che la possibilità che l'adeguamento – che può essere previsto nelle ordinarie domande di rinnovo periodico dell'autorizzazione – sia anche su richiesta delle autorità competenti.
  Inoltre, al comma 10, viene aggiunta una nuova lettera q)-bis), per aggiungere all'elenco attualmente previsto di fattispecie che non costituiscono medi impianti di combustione anche la fattispecie degli impianti di combustione aventi potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW, per effetto delle norme di aggregazione previste dall'articolo 270 o 272, comma 1, salvo il caso in cui sia previsto l'effettivo convogliamento in punti di emissione comuni (punto 2) della lettera f) dello schema in esame).
  Ancora, è inserito un nuovo comma 10-bis, in base al quale agli impianti previsti dalla nuova lettera q-bis) si applicano i valori limite di emissione previsti per impianti aventi potenza termica nominale inferiore a 1 mW, nonché le norme sui controlli previste dall'articolo 272, comma 1-bis) del codice, relativo agli impianti ed attività in deroga non sottoposti ad autorizzazione.
  La lettera f) provvede infine a correggere taluni refusi.
  La lettera g) reca modifiche all'articolo 279, commi 1, 3 e 4.
  Secondo la relazione illustrativa, le modifiche mirano ad aggiornare il sistema delle sanzioni relative agli stabilimenti, in modo da assicurare effettività, proporzionalità e a dissuadere da violazioni delle norme di legge.
  Rispetto al vigente comma 1, che riguarda le sanzioni penali o pecuniarie per autorizzazione mancante o scaduta, decaduta, sospesa o revocata, vengono individuati gli atti autorizzativi imprescindibili cui si riferiscono i reati da punire. Le autorizzazioni in questione riguardano le emissioni in atmosfera da parte degli stabilimenti nonché gli impianti e le attività, presenti negli stabilimenti stessi, le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico. Inoltre, nel quadro delle sanzioni per chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista, si afferma che il trasferimento di uno stabilimento da un luogo ad un altro equivale all'installazione di uno stabilimento nuovo; di conseguenza, il trasferimento comporterà la necessità di nuove autorizzazioni.
  In secondo luogo, si interviene sul comma 3 dell'articolo 279. Sono modificate innanzi tutto le sanzioni per chi omette le dovute comunicazioni. Per effetto di queste nuove disposizioni i responsabili di tali reati non saranno più passibili di arresto fino ad un anno, ma le sanzioni pecuniarie saliranno dall'attuale massimo di 1.032 euro ad una fascia tra i 2.000 e 20.000 euro. Pag. 76
  Altre modifiche sanzionatorie interessano le violazioni dell'articolo 273-bis (concernente i medi impianti di combustione), comma 6 e comma 7, lettere c) e d); le attuali sanzioni amministrative pecuniarie da 500 euro a 2.500 euro, alla cui irrogazione provvedono le Regioni o le Province autonome o diversa autorità individuata dalla normativa regionale, riguarderanno non soltanto chi non effettua una delle comunicazioni previste, ma anche chi non presenta entro i tempi prescritti la domanda autorizzativa ai fini dell'adeguamento di stabilimenti già dotati di un'autorizzazione in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti.
  In terzo luogo, modificando il comma 4 dell'articolo 279 del Codice, sono modificate le sanzioni previste per le mancate comunicazioni all'autorità competente dei dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, ovvero dei risultati delle misurazioni delle emissioni effettuate in un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto, decorrente dalla messa a regime, e la durata di tale periodo, nonché il numero dei campionamenti da realizzare. Le mancate comunicazioni non saranno più sanzionabili con l'arresto fino a sei mesi, mentre resteranno sanzioni pecuniarie.
  La lettera h) aggiunge un nuovo comma, 10-bis, all'articolo 281 del D.Lgs. n. 152/2006. Si tratta di una disposizione transitoria, così come le altre contenute nel suddetto articolo 281 del citato decreto legislativo. Il comma 10-bis si applica a stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico. Fino al 19 dicembre 2017, ai sensi dell'articolo 272, comma 1 del Codice ambientale, tali impianti e attività non erano sottoposti ad autorizzazione, ma in seguito il decreto legislativo n. 183/2017 aveva posto fine alla deroga che li riguardava, in quanto aveva introdotto l'obbligo autorizzativo per tutti gli impianti di potenza termica nominale pari o inferiore a 1 MW. Ora, la lettera h) applica agli impianti prima esclusi e poi assoggettati ad obbligo autorizzativo la normativa sulle tempistiche di adeguamento e sulle procedure di rilascio, rinnovo o riesame dell'autorizzazione previsti per i medi impianti di combustione, vale a dire gli impianti di 7 potenza termica nominale pari o inferiore a 5 MW.
  La lettera l) interviene sull'articolo 284 del Codice.
  Con una prima modifica, si stabilisce che in caso di modifica di impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia che sono ormai fuori produzione, l'installatore dichiarerà che il libretto di centrale è stato integrato da un atto secondo cui l'impianto è conforme alle caratteristiche tecniche previste dalle norme di legge ed è idoneo a rispettare i valori limite da esse fissate.
  La seconda dispone che i medi impianti termici civili messi in esercizio o soggetti a modifica a partire dal 20 dicembre 2018 siano preventivamente iscritti nell'apposito registro autorizzativo e che a tal fine i relativi dati siano trasmessi all'autorità titolare del registro, entro un termine non inferiore a sessanta giorni prima dell'installazione o della modifica dell'impianto. Tuttavia, il suddetto termine di sessanta giorni può essere ridotto qualora sussista un'urgenza imprevedibile e che il responsabile dell'esercizio e della manutenzione è tenuto a dichiarare l'urgenza in un atto allegato.
  La lettera m) interviene in materia di prescrizioni per il rendimento di combustione (articolo 294 del Codice). Il nuovo comma 1, rispetto alla norma vigente, prevede che gli impianti in questione devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione – il quale consenta la regolazione automatica del rapporto aria/combustibile – soltanto ove ciò sia tecnicamente possibile. Tale norma si giustifica – secondo la relazione illustrativa – in quanto solo le istruttorie autorizzative possono stabilire caso per caso, alla luce di un esame degli aspetti impiantistici e tecnologici, la possibilità tecnica di tale adempimento. Si tratta di un aspetto, quello del controllo della combustione – afferma sempre la Relazione illustrativa – che non è preso in esame dalla direttiva Pag. 77comunitaria e che rientra nel complesso delle prescrizioni operative previste da molti anni dalla normativa nazionale per tutti gli impianti di combustione.
  Inoltre, la nuova formulazione del comma 1 prevede che non si applichino più le norme di aggregazione dell'articolo 272, comma 1, del Codice, in base alle quali, attualmente, al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze termiche nominali si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria.
  Viene poi aggiunto un nuovo comma 3-bis all'articolo 294 che riguarda il sistema di controllo della combustione. Il nuovo comma prescrive che il sistema di controllo garantisca il mantenimento dei valori di rendimento anche in presenza di variazioni chimico-fisiche dell'aria o del combustibile, per mezzo di una regolazione automatica che preveda misurazioni continue. I dispositivi di misura saranno compatibili con le norme europee e saranno tarati conformemente alle modalità e alle periodicità indicate nelle istruzioni tecniche rilasciate dal produttore.
  Il comma 2 dell'articolo 1 modifica in taluni punti gli Allegati IV, VI e IX alla Parte Quinta del Codice.
  L'Allegato IV (Impianti e attività in deroga), nella sua prima parte, elenca una serie di impianti e di attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico e perciò possono essere presenti e avere luogo negli stabilimenti senza bisogno di autorizzazione. A tale elenco sono aggiunte le turbine a gas e i motori a gas usati su piattaforme off-shore, inclusi gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW se alimentati a metano o a GPL, inferiore o uguale a 3 MW se alimentati a biogas.
  Nella sua parte seconda, invece, l'Allegato IV elenca impianti e attività che possono essere oggetto di autorizzazioni di carattere generale da parte dell'autorità competente riferite a stabilimenti oppure a categorie di impianti e attività, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli.
  Anche tale elenco viene modificato. Mentre quest'ultimo elenco comprendeva gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 9 MW e inferiore a 10-50 MW, a seguito della modifica rientreranno nell'elenco gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW.
  L'Allegato VI alla Parte Quinta del Codice reca criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni. Il paragrafo 2.3 concerne in particolare la concentrazione di emissioni, le relative misurazioni discontinue, i campionamenti e le autorizzazioni dei prelievi in funzione di questi ultimi.
  La lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 dello schema in esame indica nel dettaglio i nuovi criteri da adottare nei campionamenti e i parametri di valutazione in base ai quali le emissioni convogliate saranno ritenute conformi ai valori limite.
  L'Allegato IX (Impianti termici civili) alla Parte Quinta del codice è formato da moduli, tabelle nonché da indicazioni di requisiti termici e costruttivi e di valori di emissione.
  Le modifiche apportate dall'articolo 1, comma 2, lettera d) e lettera e) dello schema in esame, in materia di valori limite per impianti che utilizzano biomasse, estendono agli impianti fino a 3 MW gli attuali valori limite già previsti per gli impianti termici civili di potenza compresa fra 1 e 3 MW e correggono taluni refusi presenti nelle tabelle.
  L'articolo 2 stabilisce che l'Allegato I, Parte III, alla Parte Quinta del codice, in materia di emissione per specifiche tipologie di impianti, è modificato sulla base dell'Allegato I dello schema in esame.
  Si tratta di interventi su parti di tabelle relative a varie tipologie di medi impianti Pag. 78di combustione, ivi compresi impianti di combustione costituiti da motori fissi e da turbine a gas. La relazione illustrativa rileva che le suddette modifiche sono introdotte con norma primaria in quanto ciò è espressamente previsto dalla norma di delega, mentre i successivi aggiornamenti saranno attuati mediante procedimento amministrativo.
  L'articolo 3 reca le norme transitorie e finali.
  Si prevede, al comma 1, che in caso di impianti in esercizio al 19 dicembre 2017, l'adeguamento alle disposizioni dell'articolo 294 del Codice dell'ambiente, in materia di prescrizione per il rendimento di combustione, come modificato dal presente decreto (si veda la lettera m) dello schema in esame), sia effettuato sulla base del primo rinnovo dell'autorizzazione o, in caso di impianti termici civili, entro il 1o gennaio 2025.
  Il comma 2, in relazione alle disposizioni sostitutive di sanzioni penali con sanzioni amministrative, prevede l'applicazione della procedura applicata a fattispecie di depenalizzazioni.
  Si dispone inoltre al comma 3 che negli allegati alla Parte Quinta del Codice, il riferimento agli «ossidi di azoto» sia sostituito con il riferimento ad «ossidi di azoto (NOx)».
  L'articolo 4 reca disposizioni finanziarie, prevedendo una clausola di invarianza finanziaria e stabilendo che le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti derivanti dal provvedimento in esame con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  L'Allegato I dello schema in esame modifica l'Allegato I, Parte III, alla Parte Quinta del codice, inerente ai valori di emissione per specifiche tipologie di impianti.
  Rispetto ai valori attualmente previsti, viene modificato il valore relativo agli ossidi di azoto (NOX), attualmente previsto a 300 mg/Nm 3, che viene indicato a 400. Inoltre, in materia di composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori, si prevede il primo valore a 30, anziché a 50 attualmente previsti, mg/ Nm3; Infine, con la lettera f), vengono modificati a 150 mg/Nm 3 rispetto ai 180 attualmente previsti, i valori della Tabella relativa a turbine a gas costituenti medi impianti di combustione alimentati a combustibili liquidi.
  Conclusivamente, evidenzia come l'articolato contenuto del provvedimento richieda un'adeguata istruttoria, anche comprensiva di un numero modesto di audizioni da svolgere compatibilmente con i tempi a disposizione.

  Alberto ZOLEZZI (M5S) condividendo le valutazioni del relatore, segnala come la complessità dei temi trattati, alcuni dei quali anche oggetto di procedura di infrazione comunitaria, richiederanno probabilmente di disporre di tempi aggiuntivi rispetto a quelli attualmente assegnati alla Commissione.
  Si riferisce, in particolare, alle questioni connesse alla valutazione delle emissioni differenziate, anche legate alla filiera dei rifiuti, agli impatti cumulativi delle emissioni, alle dispersioni di inquinanti, al convogliamento delle polveri negli impianti produttivi, all'esigenza di integrazione dell'elenco delle sostanze preoccupanti nel citato regolamento dell'Unione europea, che presenta lacune evidenti.
  Concorda quindi sull'opportunità di svolgere alcune audizioni.

  Alessandro Manuel BENVENUTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.20.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 15 gennaio 2020. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO.

  La seduta comincia alle 15.20.

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Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003.
C. 1862 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Alessandro Manuel BENVENUTO, presidente, anticipando il punto all'ordine del giorno altro invita la relatrice a svolgere la relazione introduttiva.

  Caterina LICATINI (M5S), relatrice, riferisce alla Commissione, ai fini del prescritto parere alla III Commissione, sul disegno di legge recante Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003.
  In via preliminare, ricorda che il Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (Pollutant release and transfer registers), adottato il 21 maggio 2003 a Kiev nel corso della V Conferenza ministeriale «Ambiente per l'Europa», ratificato finora da 32 Paesi e dall'Unione europea e in vigore dall'8 ottobre 2009, rappresenta il primo strumento internazionale, legalmente vincolante, che obbliga le Parti a istituire inventari o registri nazionali sulle emissioni e dei trasferimenti in aria e acqua di specifiche sostanze inquinanti provenienti dai principali settori produttivi e dagli stabilimenti industriali, al fine di monitorare le emissioni annue effettive, piuttosto che quelle autorizzate e di rendere maggiormente accessibili al pubblico le informazioni ambientali.
  Come evidenziato dalla relazione illustrativa, gli obiettivi del Protocollo comprendono e ampliano quelli già perseguiti a livello europeo con il registro EPER (european pollutant release and transfer register), finalizzato a raccogliere le informazioni sulle emissioni in aria e acqua di specifiche sostanze inquinanti e, a livello nazionale, con la dichiarazione INES con la quale, per il tramite dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), si attua tale raccolta informativa.
  L'Italia ha di fatto già attuato i contenuti di tale documento internazionale. Si rammenta infatti che il regolamento europeo n. 166 del 2006 ha dato attuazione a livello europeo al protocollo PRTR, in particolare disponendo l'aggiornamento del precedente registro EPER (ora sostituito dallo E-PRTR) e l'ampliamento del campo di indagine da 50 a 91 sostanze inquinanti, da 12 mila ad oltre 24 mila stabilimenti industriali, da 56 a 65 settori di attività.
  Il nuovo registro contiene informazioni sulle emissioni di sostanze inquinanti rilasciate nell'aria, nell'acqua e nel suolo da complessi industriali operanti in ambito europeo, nonché altre informazioni, quali la quantità e il tipo di rifiuti trasferiti negli impianti preposti al loro trattamento, sia all'interno che al di fuori di ciascuno Stato.
  Attraverso il decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 2011 sono state definite le modalità di esecuzione del citato regolamento europeo, individuando le autorità competenti per la valutazione delle dichiarazioni PRTR, fissando al 30 aprile di ogni anno il termine per la presentazione della dichiarazione da parte degli interessati e disponendo le linee guida per la dichiarazione stessa.
  Le dichiarazioni PRTR, raccolte attraverso una comunicazione che i gestori dei complessi industriali interessati presentano annualmente al Ministero dell'ambiente, contengono una serie di informazioni relative alle attività da cui provengono le emissioni, alle emissioni medesime nell'aria, nell'acqua e nel suolo, qualora superiori a determinati valori soglia e ai trasferimenti fuori sito di rifiuti o di sostanze inquinanti, qualora superiori ai valori soglia.
  Le autorità competenti a rilasciare le autorizzazioni agli impianti collaborano con l'ISPRA per la validazione dei dati forniti dai gestori. I dati validati sono Pag. 80quindi inviati all'Unione europea a cura dell'ISPRA, per conto del Ministero dell'ambiente.
  Infine l'articolo 30 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, ha definito un apparato sanzionatorio per i casi di inadempimento o non corretto adempimento degli obblighi di comunicazione stabiliti dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 2011.
  Con l'adozione della suddetta disciplina sanzionatoria è stato completato il quadro normativo di attuazione, a livello nazionale, del regolamento (CE) n. 166/2006, ponendo così le condizioni per procedere alla ratifica del Protocollo.
  Venendo all'esame del contenuto del Protocollo, esso è composto da 30 articoli e 4 allegati.
  Dopo aver precisato scopo del Protocollo (articolo 1) e definizioni (articolo 2), l'articolo 3 norma le disposizioni generali nell'ambito delle quali si precisa il diritto delle Parti di istituire un registro delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti più ampio di quello previsto dal Protocollo.
  L'articolo 4 individua gli elementi fondamentali di un sistema di registri di emissioni e trasferimenti di sostanze inquinanti, la forma di tenuta e presentazione dei dati (articolo 5) e i contenuti del registro (articolo 6). Fissa quindi gli obblighi di comunicazione che ciascun Paese parte è tenuto a far rispettare ai gestori o ai proprietari degli impianti (articolo 7), nonché il periodo di notificazione, gli elementi necessari per la raccolta e registrazione dei dati, la valutazione qualitativa delle informazioni comunicate e la garanzia di accesso del pubblico alle informazioni (articoli 8-11). L'articolo 12 specifica le condizioni per le quali ciascuna Parte può autorizzare l'autorità competente a mantenere riservate le informazioni contenute nel registro.
  Altre misure riguardano la partecipazione del pubblico alla realizzazione dei registri nazionali (articolo 13), l'accesso alla giustizia per quanti si ritengano lesi nel proprio diritto informativo (articolo 14), la sensibilizzazione del pubblico riguardo al registro, garantendo assistenza nella consultazione (articolo 15), la cooperazione internazionale e le riunioni fra le Parti (articoli 16 e 17) e gli strumenti di modifica del Protocollo (articolo 20). Ciascuna Parte dispone di un voto (articolo 18). L'articolo 21 prevede un Segretariato la cui funzione è svolta dal Segretariato esecutivo della Commissione economica per l'Europa. Il Protocollo detta inoltre norme per la risoluzione delle controversie (articolo 23) ed esclude che possano essere ammesse delle riserve al testo (articolo 28).
  Gli allegati al testo individuano le attività (Allegato I), le sostanze inquinanti (Allegato II), le operazioni di smaltimento e recupero (Allegato III), la procedura di arbitrato in caso di controversie (Allegato IV).
  Il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli: gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Alessandro Manuel BENVENUTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

D.L. 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.
C. 2325 Governo.
(Parere alle Commissioni I e V).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Alessandro Manuel BENVENUTO, presidente, anticipando il punto all'ordine del giorno altro invita il relatore a svolgere la relazione introduttiva.

Pag. 81

  Umberto BURATTI (PD), relatore, in qualità di relatore, riferisce sui contenuti di competenza della Commissione del decreto-legge n. 162 del 2019.
  In primo luogo, segnala che l'articolo 3, comma 5, proroga dal 31 dicembre 2019 al 30 giugno 2022 il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi e dal 30 giugno 2019 al 31 dicembre 2020 il termine entro il quale la SCIA parziale deve essere presentata. Tali proroghe riguardano le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, alle quali la disposizione in esame aggiunge quelle ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.
  L'articolo 7, comma 3, lett. a), proroga dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 la non applicazione delle disposizioni sui limiti alle spese di personale e in materia di contenimento della spesa di personale al personale assunto con contratto a tempo determinato per consentire il completamento del restauro urbanistico ambientale dei rioni Sassi e dell'altopiano murgico di Matera.
  L'articolo 10, comma 1, proroga di un anno (a tutto il 2020) l'agevolazione fiscale inerente alla sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo (bonus verde). L'agevolazione consiste nella detrazione dall'imposta lorda del 36 per cento della spesa sostenuta, nel limite di 5.000 euro annui, ovvero 1.800 euro.
  L'articolo 12, comma 1, proroga agli acquisti effettuati nell'anno 2020 il contributo, già riconosciuto per l'anno 2019, per l'acquisto di motocicli e ciclomotori elettrici o ibridi, previa rottamazione di un analogo veicolo inquinante. Il contributo è concesso sotto forma di sconto, pari al 30 per cento del prezzo, fino ad un massimo di 3.000 euro nel limite di 8 milioni di euro.
  Il comma 2 estende la possibilità di fruire del contributo per l'acquisto di autoveicoli nuovi, elettrici o ibridi, anche al caso di rottamazione di autoveicoli omologati «Euro zero».
  L'articolo 13, comma 3, reca il differimento del termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali per l'anno 2020, per i concessionari il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza. A tal fine, la norma stabilisce che le proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari, che dovranno essere predisposti in conformità alle delibere adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), sono presentate dai concessionari al concedente entro il 30 marzo 2020 e che l'aggiornamento è perfezionato entro il 31 luglio 2020.
  Il recente «decreto Genova» (articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 109/2018), con riferimento al settore autostradale, ha previsto che l'ART stabilisca, per le nuove concessioni e per i rapporti in essere, sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del price cap, con determinazione dell'indicatore di produttività a cadenza quinquennale per ciascuna concessione. La relazione illustrativa precisa, al riguardo, che «allo stato attuale, le società concessionarie hanno presentato proposte di adeguamento tariffario sulla base di criteri stabiliti dai precedenti piani economici – finanziari. Siffatta circostanza potrebbe comportare aumenti delle tariffe in misura superiore a quella stabilita dall'Autorità di regolazione dei trasporti».
  La norma riguarda le sole concessionarie per le quali il periodo regolatorio è pervenuto a scadenza e che risultano essere le seguenti: RAV, SAT, Strada dei Parchi, Satap (A4), Milano Serravalle, Brescia Padova, Autostrade per l'Italia, Asti-Cuneo, SALT (Autocamionale della Cisa), Autostrada dei Fiori (Tronco A10), Autostrada dei Fiori (Tronco A6), SALT (Tronco Ligure Toscano), SAV, SITAF, Tangenziale di Napoli, CAS. Peraltro, nel recente decreto-legge n. 123 del 2019 (decreto sisma), esaminato da questa Commissione, è stata già disposta la sospensione, per il periodo intercorrente tra il 1o Pag. 82gennaio 2019 e il 31 ottobre 2021, dell'incremento delle tariffe di pedaggio delle Autostrade A24 e A25, affidate in concessione alla società Strada dei Parchi, nelle more della rinegoziazione con la società concessionaria delle condizioni della concessione, in ogni caso non oltre la data di conclusione della verifica della sussistenza delle condizioni per la prosecuzione dell'attuale concessione qualora tale data sia anteriore al 31 ottobre 2021.
  L'articolo 13, comma 4, riguarda il contenzioso Anas, di cui all'articolo 49 del decreto-legge n. 50 del 2017. In particolare, si proroga fino al 2022 (il termine originario era il 2019) la facoltà per ANAS S.p.A. di definire le controversie con le imprese appaltatrici derivanti dall'iscrizione di riserve o da richieste di risarcimento, mediante la sottoscrizione di accordi bonari e/o transazioni giudiziali e stragiudiziali.
  Inoltre, si introduce un nuovo comma 7-ter che estende tale facoltà anche alle controversie derivanti da richieste di risarcimento con i contraenti generali. Mentre la norma originaria prevede che la suddetta facoltà sia subordinata al preventivo parere favorevole dell'ANAC e la valutazione della convenienza economica di ciascuna operazione da parte della società stessa, il nuovo comma 7-ter non prevede – per la definizione delle controversie con i contraenti generali – il preventivo parere dell'ANAC.
  L'articolo 13, comma 5, rinvia al Contratto di programma 2021-2025 la integrale applicazione del sistema di remunerazione di ANAS tramite «corrispettivo» introdotto dall'articolo 1, comma 870, secondo periodo, della legge n. 208 del 2015.
  Al riguardo la legge di stabilità per il 2016, ha previsto che il contratto di programma, di durata quinquennale, definisca il corrispettivo annuale a fronte delle opere da realizzare e dei servizi da rendere. In sostanza, si è introdotto – in luogo del sistema di finanziamento tramite «contributo» – un meccanismo di remunerazione fondato sulla logica del «corrispettivo», articolato in «corrispettivo parte servizi» e «corrispettivo parte investimenti».
  Tale meccanismo trova quindi applicazione soltanto parziale nel Contratto di programma 2016-2020 nonché nei recenti aggiornamenti del Contratto approvati dal CIPE nella seduta del 24 luglio 2019.
  Per quanto riguarda i servizi erogati da ANAS nel Contratto 2016-2020 è stato utilizzato il regime del corrispettivo solo a decorrere dal 2017. Per quanto concerne gli investimenti, nel biennio 2017-2018, di carattere transitorio, è stato previsto un contributo pubblico esattamente corrispondente alla spesa effettuata. Nel triennio 2019-2021, gli investimenti che, in ragione del loro avanzato stato di realizzazione, non potevano essere trasferiti ad un regime di corrispettivo (il fattore «rischio» è infatti essenziale per il calcolo del corrispettivo), sono stati considerati remunerati dal contributo in conto impianti. Nella relazione illustrativa al provvedimento in esame, si evidenzia che anche l'aggiornamento relativo agli anni 2018 e 2019 (seduta CIPE del 14 luglio 2019) prevede il riconoscimento in favore di ANAS «di un contributo in conto impianti e non già di un corrispettivo».
  L'articolo 15 proroga alcuni termini relativi a interventi emergenziali.
  In particolare, il comma 1 prevede la possibilità di prorogare, fino ad una durata complessiva di tre anni, lo stato di emergenza correlato al crollo di un tratto del ponte Morandi, in deroga al limite ordinario di due anni.
  La norma in esame prevede, tra l'altro, che l'eventuale ulteriore proroga debba essere disposta previa informativa semestrale al Dipartimento della protezione civile, da parte del Commissario delegato, sullo stato di avanzamento e sul programma di interventi da concludere e relativi tempi, e con la dimostrazione della disponibilità di risorse sulla contabilità speciale intestata al medesimo Commissario, al fine di far fronte alle connesse attività.
  Il comma 2 estende la suddetta previsione anche per lo stato di emergenza Pag. 83dichiarato per gli eventi sismici avvenuti in provincia di Campobasso dal 16 agosto 2018.
  Il comma 5 posticipa, dal 31 dicembre 2019 al 30 giugno 2020, il termine modificato da ultimo dal decreto sblocca cantieri (già previsto dall'articolo 1-septies, comma 1, del decreto-legge n. 55 del 2018), il quale prevede che i dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo nell'aprile 2009 e le eventuali osservazioni in merito alle somme effettivamente percepite siano presentati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2019.
  Il comma 6 proroga sino al 31 dicembre 2021 il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto del 20 e 29 maggio 2012, indicando la finalità di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.
  L'articolo 16 reca modifiche alle disposizioni del decreto sblocca cantieri (comma 6 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019) riferite alla nomina di un Commissario incaricato di sovraintendere agli interventi sulla rete viaria della Regione Siciliana.
  Nel differire al 28 febbraio 2020 il termine per la nomina del Commissario, si precisa che la sua attività riguarda la sola rete viaria provinciale, che la sua funzione comprende la realizzazione di progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi e che possa essere svolta con gli stessi poteri previsti per i commissari chiamati ad operare in relazione agli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari nonché, infine, che il Commissario possa avvalersi anche di ANAS S.p.A., delle amministrazione centrali e periferiche dello Stato e di altri enti pubblici.
  L'articolo 24 reca diverse disposizioni in materia di competenza del Ministero dell'ambiente.
  Il comma 1 differisce al triennio 2020-2022 il termine per l'assunzione presso il Ministero dell'ambiente di 50 unità di personale appartenenti all'area II, previste all'articolo 1, comma 317, della legge di bilancio per il 2019, e attualmente relativo al triennio 2019-2021.
  I commi 2 e 3 apportano quindi una serie di novelle al comma 317 sostituendo il riferimento alla posizione economica F1 relativamente all'area II con quello alla posizione economica F2 e rideterminano gli oneri quantificati in relazione alla disposizione. La relazione illustrativa evidenzia che il differimento del termine per le assunzioni si inscrive in un quadro in cui le procedure concorsuali non sono state ancora avviate alla luce dell'erronea indicazione, nel comma 317 richiamato, della fascia economica in F1 anziché F2.
  I commi 4 e 5 incrementano l'autorizzazione di spesa per la gestione e il funzionamento delle aree marine protette per un importo di 0,7 milioni di euro per il 2020 e di 0,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Inoltre, è incrementata di 2 milioni di euro nell'anno 2020 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, al fine di garantire la più rapida istituzione delle aree marine protette nelle aree marine di reperimento che afferiscono a Penisola della Campanella – Isola di Capri, Costa di Maratea, Capo Spartivento, Isola di San Pietro.
  L'articolo 29 prevede il pagamento dei rimborsi di imposte sui redditi a favore dei soggetti colpiti dal sisma che ha interessato la Sicilia orientale nel dicembre 1990, mediante le risorse stanziate sui capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi, nel limite di 160 milioni di euro. La disposizione interviene sulla norma della legge di stabilità per il 2015 la quale ha attribuito ai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, che avevano versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al dovuto del 10 per cento, il diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, purché avessero presentato apposita istanza entro il 1 marzo 2010.
  L'articolo 35 introduce una disciplina, derogatoria rispetto a quella prevista dal Pag. 84Codice dei contratti pubblici, finalizzata a regolare i casi di revoca, decadenza o risoluzione di concessioni di strade o di autostrade, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio.
  Si prevede, in primo luogo che – nei casi di revoca, di decadenza o di risoluzione delle suddette concessioni – la gestione e la manutenzione possa essere affidata ad ANAS S.p.A., nelle more dello svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento a nuovo concessionario, per il tempo strettamente necessario alla sua individuazione. Tale disciplina deroga all'articolo 176 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016), secondo cui – salvo il caso di risoluzione per inadempimento del concessionario – in questi casi il concessionario ha il diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell'opera. Nei casi che invece comporterebbero la risoluzione per cause imputabili al concessionario, i commi da 8 a 10 consentono agli enti finanziatori di indicare un operatore economico, che subentri nella concessione.
  Il secondo periodo della norma in esame fa salve le eventuali disposizioni convenzionali che escludano il riconoscimento di indennizzi in caso di estinzione anticipata del rapporto concessorio, nonché la possibilità per ANAS di acquistare gli eventuali progetti elaborati dal concessionario, previo pagamento di un corrispettivo determinato, avendo riguardo ai soli costi di progettazione e ai diritti sulle opere dell'ingegno. Si demanda quindi ad un apposito decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia, la disciplina dell'oggetto e delle modalità di svolgimento della gestione provvisoria assegnata ad ANAS S.p.A.
  Il quarto periodo della disposizione in esame disciplina il caso di estinzione della concessione per inadempimento del concessionario. In tal caso viene prevista l'erogazione al concessionario dell'indennizzo previsto dal citato articolo 176, comma 4, lettera a) del Codice dei contratti pubblici, che riguarda il valore delle opere realizzate. In estrema sintesi, la disposizione esclude che al concessionario spettino penali e indennizzi a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire, rendendo nulle ex lege eventuali clausole contrattuali difformi anche se approvate per legge. Il richiamo all'articolo 1419 del codice civile esclude anche che il concessionario possa invocare alcuna risoluzione di diritto.
  Il quinto periodo della norma in esame dispone che l'efficacia del provvedimento di revoca, decadenza o risoluzione della concessione non è sottoposta alla condizione del pagamento da parte dell'amministrazione concedente delle somme previste dall'articolo 176, comma 4, lettera a), del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), anche in questo caso derogando esplicitamente a quanto previsto dall'articolo 176, comma 6, del D.Lgs. 50/2016.

  Paolo TRANCASSINI (FdI) nell'evidenziare come la prassi di adottare un decreto milleproroghe il 31 dicembre di ciascun anno non faccia venir meno la patologia legislativa che motiva tale rito – un tempo definito strumento di «marchette» da parte del Movimento 5 stelle – denuncia la scarsa affidabilità di alcuni esponenti di Governo. Infatti, rispetto alla sollecitazione ad inserire nel recente decreto sugli eventi sismici talune norme fondamentali per il funzionamento dei comuni e la prosecuzione del processo di ricostruzione, i rappresentanti del Governo avevano dichiarato che si sarebbe proceduto in sede di legge di bilancio e quindi, disatteso quell'appuntamento, avevano rinviato ogni intervento al «milleproroghe».
  Ora si scopre che anche in questo testo non si risponde ad esigenze elementari dei comuni del cratere che, infatti, in data odierna hanno manifestato le proprie difficoltà in una riunione presso la sede dell'ANCI.
  Viceversa, si è mostrata solerzia nel prorogare, addirittura fino al 2021 l'emergenza conseguente al terremoto in Emilia Romagna che pure risale al 2012, suscitando il sospetto che un ruolo abbia avuto l'imminente scadenza elettorale in quella regione.Pag. 85
  Non si è invece inteso affrontare problemi reali delle comunità colpite dal sisma, quale ad esempio la definizione chiara delle forme e degli importi di restituzione di quella quota della cosiddetta «busta paga pesante» che presenta una serie di voci per le quali non è dato sapere se vanno computate o meno nei rimborsi.
  Da ultimo, si sofferma sulla normativa delle concessioni autostradali che, nonostante sia contenuta nel decreto milleproroghe, non reca alcuna proroga ma anzi deroga ancora una volta al Codice dei contratti pubblici, dimostrando plasticamente anche in questo strano caso come tale strumento sia necessariamente da superare, per stessa ammissione di quella parte della maggioranza che ne difende strenuamente l'applicazione.

  Silvia FREGOLENT (IV) condivide le critiche allo strumento normativo oggetto di esame, purtroppo ormai entrato nella consuetudine parlamentare ad opera di tutti i governi. Rassicura in ogni caso il collega Trancassini che il suo gruppo non avvallerà nessuna operazione che distingua tra terremoti di serie A e serie B ma anzi ritiene doveroso che sia rispettato ogni impegno preso dal Governo in sede parlamentare e, ove disatteso, sarà possibile rimediare in sede emendativa

  Erica MAZZETTI (FI) condivide le considerazioni del collega Trancassini in ordine al mancato rispetto di impegni presi, soprattutto perché vanno a detrimento di aiuti in cittadini in difficoltà.
  Si sofferma quindi sul contenuto dell'articolo 35, per il quale invita la maggioranza a un sostanziale ripensamento, atteso che l'eventuale revoca della concessione autostradale – per di più in assenza di colpe accertate in sede giudiziale – non colpirà la sola società Autostrade, ma anche e soprattutto i lavoratori, le imprese dell'indotto e quindi la stessa economia italiana nel suo complesso.

  Gianluca ROSPI (MISTO) esprime compiacimento per le disposizioni del provvedimento riferite al territorio di Matera, che recepiscono i contenuti di una mozione a sua prima firma con la quale aveva richiamato con forza il Governo ad impegnarsi, soprattutto per consentire il completamento di alcuni interventi particolarmente qualificanti, quali ad esempio la realizzazione di tre musei avviati ma non ancora messi in funzione per lungaggini burocratici.
  Quanto alla norma relativa all'eventuale revoca della concessione autostradale, invita l'Esecutivo a svolgere un supplemento di riflessione sul tema. In primo luogo, occorre infatti definire un piano B, da attuare nel caso in cui la procedura si avvii in una direzione favorevole al gruppo Benetton, che finirebbe per essere sollevato da ingenti e costosissimi interventi di manutenzione straordinaria ormai indifferibili.
  Un secondo elemento di perplessità riguarda l'attribuzione temporanea ad ANAS della gestione della rete stradale in quanto, nel suo ruolo di soggetto pubblico, vi è il rischio che tale ente si trovi ad espletare procedure di evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori di manutenzione con tempi così lunghi da risultare incompatibili con l'urgenza di mettere in sicurezza l'infrastruttura stradale, né appare praticabile o condivisibile la scelta di procedure troppo accelerate ove accompagnate da una sorta di «scudo penale».

  Alessandro Manuel BENVENUTO, presidente, in relazione all'imminente inizio della seduta dell'Assemblea, si trova costretto a concludere i lavori della Commissione, rinviando quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori

  Chiara BRAGA (PD) manifesta sconcerto per l'improvvisa conclusione dei lavori della commissione, che non consente di avviare l'esame di un punto che, peraltro, Pag. 86figurava all'ordine del giorno prima di altri e che è stato invece pretermesso dalla presidenza senza alcuna motivazione.

  Paolo TRANCASSINI (FdI) avverte, ove non fosse stata assunta questa decisione di interrompere i lavori, avrebbe desiderato intervenire nuovamente sul decreto milleproroghe. Ciò posto, comprende il desiderio del partito democratico di discutere e concludere rapidamente l'esame di una nomina che presuppone l'intesa della regione Calabria e che avviene a pochi giorni dall'elezioni in quella regione che presumibilmente porteranno al Governo una diversa maggioranza.

  Erica MAZZETTI (FI) si associa alla denuncia del collega, evidenziando l'assoluta improcedibilità di una nomina che interessa la regione Calabria e che interviene a pochi giorni dalle elezioni in quella regione. Peraltro anche il Senato posticiperà l'esame di questo punto alla settimana successiva alle elezioni in Calabria.

  La seduta termina alle 16.05.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina dell'Avv. Leo Autelitano a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Aspromonte.
Nomina n. 42.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI