CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 gennaio 2020
307.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 15 gennaio 2020. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giulio Calvisi.

  La seduta comincia alle 14.30.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Gianluca RIZZO, presidente, comunica che il deputato Gubitosa ha cessato di far parte della Commissione; entra a farne parte il deputato Fioramonti, cui dà il benvenuto.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Gianluca RIZZO, presidente, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013.
C. 1677 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea FRAILIS (PD), relatore, introduce l'esame del disegno di legge recante l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013 (C. 1677 Governo), ricordando che nella precedente legislatura un analogo disegno di legge era stato presentato presso il Senato e che, tuttavia, l’iter di quel provvedimento si era interrotto dopo la conclusione dell'esame in Commissione, essendo intervenuto lo scioglimento delle Camere.
  Osserva, quindi, che l'Accordo si colloca nel solco dell'articolo 189 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea) e ha l'obiettivo di formalizzare e approfondire la stretta integrazione della Svizzera ai programmi europei di navigazione satellitare (GNSS – Global Navigation Satellite Systems). Ricorda che, per la prestazione dei servizi di navigazione satellitare, la Commissione europea ha lanciato, di concerto con l'Agenzia spaziale europea (ESA), un programma di posizionamento globale satellitare costituito dalla componente GALILEO – sistema basato su una costellazione di satelliti artificiali in grado di fornire, con estrema precisione, le coordinate geografiche e la velocità di qualsiasi mezzo fisso o mobile in ogni punto in prossimità della superficie della Terra e nell'atmosfera, con continuità temporale – e dalla componente EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay System), che si inserisce in maniera complementare nei sistemi dedicati alla navigazione globale già esistenti, migliorandone e diffondendone i dati. Evidenzia, quindi, che la Svizzera ha collaborato al programma GALILEO fin dai suoi inizi e ha fornito un contribuito politico, tecnico e finanziario a tutte le fasi del programma in quanto membro dell'ESA, anche attraverso la sua partecipazione, a livello informale, alle strutture europee di governance specifiche del programma. Segnala, poi, che l'Accordo è diretto a stabilire i princìpi alla base della cooperazione tra le Parti in molti settori, quali lo spettro radio, la ricerca e formazione scientifiche, lo sviluppo del mercato, la cooperazione industriale e gli appalti, la standardizzazione e certificazione, lo scambio di informazioni classificate e gli scambi di personale. Esso, inoltre, consente all'Unione europea di fissare princìpi generali, fra cui misure di salvaguardia, in materia di sicurezza e di controllo delle esportazioni. Rileva, inoltre, che le Parti sono impegnate a improntare la cooperazione nei suddetti ambiti al rispetto dei princìpi di reciproco vantaggio, su una base di parità di diritti e di obblighi, di scambio tempestivo di informazioni, di adeguata tutela dei diritti di proprietà intellettuale, di libertà nel fornire servizi di navigazione satellitare nei territori delle Parti stesse, nonché di commercio senza restrizioni dei prodotti di GNSS. Sottolinea, quindi, che l'Accordo si compone di 27 articoli, suddivisi in quattro parti. La parte I (articoli da 1 a 3) reca disposizioni generali; la parte II (articoli da 4 a 17) contiene le disposizioni sulla cooperazione; la parte III (articolo 18) riguarda le disposizioni finanziarie; la parte IV (articoli da 19 a 27) reca le disposizioni finali. In particolare, per quanto riguarda gli aspetti di interesse della Commissione difesa, segnala l'articolo 14, che regola lo scambio e la tutela di informazioni classificate dell'Unione europea. Al riguardo, viene precisato, al comma 1, che queste avvengono conformemente all'accordo di sicurezza e alle relative modalità di attuazione Pag. 47e, al comma 2, che la Svizzera può scambiare informazioni classificate recanti contrassegno di classificazione nazionale e relative ai programmi europei GNSS con gli Stati membri con i quali ha concluso accordi bilaterali a tal fine. Infine, ai sensi del comma 3, le parti si sforzano di istituire un quadro giuridico ampio e coerente che permetta lo scambio di informazioni classificate relative al programma Galileo tra tutte le Parti. Formano parte integrante dell'Accordo i due allegati che lo accompagnano relativi, rispettivamente, alla procedura di arbitrato (allegato I) e al contributo finanziario della Svizzera ai programmi europei di GNSS (allegato II). Infine, segnala che la relazione governativa che accompagna il disegno di legge precisa che l'Accordo è limitato agli aspetti necessari per permettere una stretta collaborazione con la Svizzera. Passando al disegno di legge, rileva che questo si compone di quattro articoli: gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione. L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, in forza della quale dall'attuazione della legge non devono derivare oneri per la finanza pubblica. Infine, l'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Conclude riservandosi di presentare – al termine del dibattito – una proposta di parere che, preannuncia sin da ora, sarà favorevole.

  Giovanni RUSSO (M5S) rimarca l'importanza dell'Accordo di cui il disegno di legge autorizza la ratifica, soprattutto alla luce del ruolo che la Svizzera ricopre nell'ambito della partecipazione ai programmi spaziali dell'Agenzia spaziale europea (ESA). Preannuncia, quindi, il voto favorevole del gruppo del M5S sulla proposta anticipata dal relatore.

  Gianluca RIZZO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Addis Abeba il 10 aprile 2019.
C. 1999 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Luca LOTTI (PD), relatore, riferisce che nello scorso mese di aprile 2019, la Ministra della difesa pro-tempore Elisabetta Trenta, a nome del nostro Governo, firmò con il suo omologo etiope l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia, sulla cooperazione nel settore della difesa. Rileva, quindi, che – ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione – questo disegno di legge è volto alla sua ratifica e che l'Accordo intende fornire una cornice giuridica idonea all'avvio di forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati; questo al fine sia di consolidare le rispettive capacità difensive, sia di indurre indiretti effetti positivi in alcuni settori produttivi e commerciali di entrambi i Paesi.
  Ricorda che un accordo sulla cooperazione nel settore della difesa tra Italia ed Etiopia era già stato firmato, a Roma, il 12 marzo 1998 dall'allora Ministro della difesa, Beniamino Andreatta, e dal generale Gebre Tsadkan, vice ministro della difesa e Capo di stato maggiore della difesa etiopico. Tuttavia, tale accordo – come sottolineato anche nella relazione governativa che correda il provvedimento – non è entrato in vigore, non essendo mai stato avviato il relativo iter parlamentare, in ragione sia del sopraggiunto conflitto tra Etiopia ed Eritrea e del conseguente embargo disposto dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla vendita e sulla fornitura di armi e di materiale militare di qualsiasi tipo ai due Paesi belligeranti, poi revocato nel 2001 quando l'Eritrea e l'Etiopia hanno firmato un accordo di cessazione Pag. 48delle ostilità, sia in quanto ritenuto carente sotto il profilo della tutela del personale in materia di immunità dalla giurisdizione, non essendo prevista alcuna disposizione al riguardo. Sottolinea che oggi, l'Etiopia sta conoscendo un accelerato e intenso processo di riforma, dovuto principalmente al suo nuovo Primo Ministro Abiy Ahmed, che ha inaugurato una nuova fase politica di riforme e di riconciliazione nazionale. Inoltre, sul piano regionale, il nuovo Primo Ministro ha puntato sulla pace con l'Eritrea, sulla distensione dell'area e sul rafforzamento dei legami con alcuni Paesi del Golfo, ricevendo un significativo riconoscimento da parte della Comunità internazionale con il conferimento del Premio Nobel per la pace nel 2019. Nelle motivazioni del premio Nobel in favore di Abiy Ahmed, il Comitato norvegese ha sottolineato che egli ha avviato importanti riforme e ha emanato un provvedimento di amnistia per moltissimi prigionieri politici, ha cessato le pratiche di censura sui mass media e ha congedato molti dirigenti militari sospettati di corruzione. Le motivazioni del premio danno atto anche al Capo del governo eritreo di aver colto l'occasione per un rasserenamento delle relazioni tra i due Paesi. Nondimeno e al contrario che in Etiopia, in Eritrea la pace con il paese confinante non ha portato benefici politici ed economici interni. L'Etiopia continua a essere meta di un flusso incessante di profughi dall'Eritrea, come è testimoniato dai rapporti dell'UNHCR e della Caritas diocesana italiana.
  Rileva, quindi, che l'Accordo si compone di un breve preambolo e di 13 articoli. Nello specifico, l'articolo 1 contiene le definizioni dei termini utilizzati nel testo dell'Accordo. L'articolo 2 enuncia i princìpi ispiratori e lo scopo dell'Accordo, precisando che esso intende incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa sulla base dei princìpi di reciprocità, eguaglianza e mutuo interesse, in conformità agli ordinamenti giuridici e agli impegni internazionali assunti dai due Paesi. L'articolo 3 enumera le materie della cooperazione, che sono: difesa e sicurezza; formazione e addestramento militare e assistenza tecnica; ricerca e sviluppo in ambito militare e supporto logistico; operazioni di supporto alla pace; altri settori militari di reciproco interesse delle Parti. L'articolo 4 è dedicato alle modalità della cooperazione. Questa avverrà attraverso: scambi di visite e di esperienze; reciproca partecipazione a corsi, conferenze, studi, fasi di apprendistato, addestramento nonché a simposi organizzati da istituti di formazione e di addestramento militari; promozione di conoscenza e capacità, nel rispetto della legge nazionale e del diritto internazionale, correlate alle questioni della difesa; operazioni di sostegno alla pace; promozione dei servizi militari di sanità, compresa la ricerca medica; supporto a iniziative commerciali, relative ai prodotti per la difesa e ai servizi connessi alle questioni della difesa; altri campi di interesse comune delle Parti. A norma dell'articolo 5, le Parti si offriranno reciproco supporto tecnico-amministrativo, assistenza e collaborazione al fine di promuovere l'attuazione dell'Accordo. L'articolo 6 regola gli aspetti finanziari derivanti dalla cooperazione, stabilendo che ciascuna Parte sosterrà le spese di propria competenza relative all'esecuzione dell'Accordo e ponendo a carico della Parte ospitante l'obbligo di fornire cure d'urgenza presso le proprie infrastrutture sanitarie al personale della Parte inviante, se possibile presso le infrastrutture militari. L'articolo 7 riguarda le questioni attinenti ai requisiti legali e alla giurisdizione. In particolare, è previsto che le Parti non intraprenderanno alcuna azione contraria agli obblighi internazionali e alle leggi nazionali e internazionali e che il personale dello Stato inviante sarà tenuto a rispettare le leggi e gli usi dello Stato ospitante. La Parte ospitante informerà la Parte inviante dei risultati di procedure giudiziarie adottate in relazione a reati commessi dal personale ospitato. Infine, si riconosce il diritto di giurisdizione allo Stato ospitante nei confronti del personale ospitato per i reati commessi nel suo territorio e puniti secondo la sua legge. Lo Pag. 49Stato inviante, invece, conserva il diritto di giurisdizione, in via prioritaria, nei confronti del proprio personale, sia esso civile o militare, per i reati da questo commessi che minacciano la sua sicurezza o il suo patrimonio e per quelli commessi intenzionalmente o per negligenza nell'esecuzione o in relazione con il servizio. Segnala, poi, che qualora il personale ospitato venga coinvolto in eventi per i quali la legislazione della Parte ospitante preveda l'applicazione della pena capitale o di altre sanzioni in contrasto con i princìpi fondamentali e l'ordinamento giuridico della Parte inviante, tali pene e sanzioni non saranno irrogate e, se esse sono state già irrogate, non saranno eseguite. L'articolo 8 dispone in materia di risarcimento di danni. Di particolare rilevanza e delicatezza è l'articolo 9, che riguarda la cooperazione nel campo dei materiali per la difesa e prevede forme di supporto alle iniziative commerciali finalizzate a razionalizzare il controllo sui prodotti a uso militare e sulle relative procedure. Più specificamente, vengono previste le modalità della cooperazione che avverrà attraverso la ricerca scientifica, lo scambio di esperienze nel settore tecnico, l'approvvigionamento di equipaggiamento militare nel rispetto delle normative nazionali in materia. È previsto, altresì, l'impegno delle Parti a garantire la tutela dei prodotti intellettuali derivanti dalle attività intraprese sulla base dell'Accordo, secondo le leggi dei rispettivi ordinamenti e degli accordi internazionali in materia. Le Parti si impegnano anche a fornirsi assistenza e collaborazione, al fine di promuovere la realizzazione dell'Accordo e dei contratti firmati in base alle sue disposizioni da parte delle proprie organizzazioni. Al proposito, ricorda che la recente modifica dell'articolo 537-ter del Codice dell'ordinamento militare, operata dall'articolo 55, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2019, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, prevede che, al fine di soddisfare esigenze di approvvigionamento di altri Stati esteri con i quali sussistono accordi di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare, il Ministero della difesa, d'intesa con il MAECI, possa svolgere tramite proprie articolazioni e senza assunzione di garanzie di natura finanziaria, attività contrattuale e di supporto tecnico-amministrativo per l'acquisizione di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale. L'entrata in vigore dell'Accordo, dunque, consentirà al Ministero della difesa, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di svolgere attività di supporto in favore del Governo etiope in relazione all'eventuale acquisizione da parte di questo di materiali per la difesa prodotti dall'industria nazionale. Ciò, comunque, sempre nel rigoroso rispetto dell'articolo 11 della Costituzione e dei princìpi, delle norme e delle procedure in materia di esportazione di materiali d'armamento previsti dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, in materia di controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento. L'articolo 10 riguarda la sicurezza delle informazioni classificate. L'articolo 11 regola le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo. L'articolo 12 prevede la possibilità di sottoscrivere intese aggiuntive in ambiti specifici di cooperazione, nel rispetto delle procedure nazionali. Inoltre, viene stabilito che le Parti potranno rivedere o emendare il testo dell'Accordo attraverso uno Scambio di Note. Infine, l'articolo 13 disciplina l'entrata in vigore e la durata dell'Accordo, stabilita in cinque anni, automaticamente rinnovabili per ulteriori periodi di pari durata, sino a quando una delle Parti non decida, in qualunque momento, di denunciarlo. Quanto al disegno di legge, questo si compone di cinque articoli, che recano le consuete clausole concernenti l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo, la copertura finanziaria degli oneri imputabili alle visite reciproche e allo scambio di esperienze, pari a euro 5.304 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2019, l'invarianza finanziaria e l'entrata in vigore della legge.
  Nel preannunciare, quindi, la presentazione di una proposta di parere favorevole, Pag. 50sottolinea come occorra tener fermo il dettato dell'articolo 11 della Costituzione e rammentare le ragioni per cui l'Accordo del 1998 non era stato ratificato. Dal parere dovrà pertanto emergere l'indirizzo che, in sede esecutiva, sia data preponderanza all'articolo 4 dell'Accordo, specialmente nelle parti in cui si predispone la cornice per la partecipazione ai corsi e agli studi, la formazione e l'addestramento, le operazioni a sostegno della pace e per la promozione dei servizi sanitari militari.

  Giovanni RUSSO (M5S) osserva come la regione del Corno d'Africa abbia un notevole significato strategico per il nostro Paese e, pertanto, particolare importanza riveste la ratifica di questo Accordo di cooperazione nel settore della difesa con l'Etiopia. Sottolinea la grande opera di pacificazione che il Capo del governo etiope, Abiy Ahmed, ha portato avanti in questi ultimi anni e il proficuo lavoro del nostro Governo nel facilitare la cooperazione del settore, anche grazie alle modifiche di recente apportate all'articolo 537-ter del Codice dell'ordinamento militare e, pertanto, preannuncia l'orientamento positivo del proprio gruppo, auspicando che il provvedimento possa essere approvato in tempi rapidi.

  Salvatore DEIDDA (FdI) manifesta, a sua volta, un orientamento favorevole sul provvedimento, segnalando l'importanza di rendere più sicura la regione del Corno d'Africa anche in considerazione della presenza di popolazione di religione cristiana che, ancora oggi, è oggetto di attacchi da parte di gruppi terroristici. Sottolinea, poi, gli importanti ritorni industriali che l'Etiopia potrebbe assicurare al nostro Paese in considerazione degli accordi che tale Paese sta concludendo nel settore spaziale e rimarca l'importanza di collaborare con una nazione emergente.

  Roberto Paolo FERRARI (LEGA) apprezza l'ampio ed esaustivo quadro delineato dal relatore e preannuncia che anche il gruppo della Lega sosterrà la proposta di parere favorevole. Rileva come sia fondamentale che l'Italia, attraverso la cornice delineata dagli accordi di cooperazione nel settore della difesa, svolga un'azione positiva sull'evoluzione democratica dei Paesi emergenti e rivolge un invito a non nutrire timori nell'agevolazione degli scambi tecnologici in questo settore.

  Alberto PAGANI (PD) sottolinea come spesso, all'interno della categoria degli accordi in esame, siano sottovalutati gli aspetti proficui che rivestono gli scambi di personale. Oltre a fornire maggiori conoscenze nel confronto tra differenti esperienze, tali scambi consentono anche di costruire relazioni di amicizia tra persone, prima, e tra due Stati, poi. Con il trascorrere degli anni tale comunione di sensibilità e intenti può consolidarsi. Sotto questo aspetto, segnala come gli accordi con il Libano e l'Iraq abbiano avuto un ruolo importante nel consentire di condividere con tali Paesi l'obiettivo di pacificare regioni incamminatesi verso processi di democratizzazione.

  Renzo TONDO (M-NI-USEI-C !-AC) condivide l'utilità degli accordi in esame e richiama l'attenzione sull'opportunità di monitorarne periodicamente i risultati.

  Luca LOTTI (PD), relatore, alla luce del dibattito svolto, presenta una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Gianluca RIZZO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.
C. 2325 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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  Giovanni Luca ARESTA (M5S), relatore, osserva che il provvedimento è composto da 43 articoli che, pur intervenendo su svariate materie, sono tuttavia avvinti dalla comune finalità di prorogare o differire termini previsti da disposizioni legislative vigenti, ovvero di introdurre regimi transitori. Illustra, innanzitutto, le disposizioni che ineriscono alle facoltà assunzionali della Pubblica Amministrazione. Al proposito, limitandosi alle parti di competenza della Commissione Difesa, rileva che l'articolo 1, al comma 3, reca disposizioni di proroga per le assunzioni per il comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco autorizzate, per l'anno 2013, ai sensi dei commi 90 e 91 della legge n. 228 del 2012 e successivamente prorogate di anno in anno. Ricordo che il citato comma 90 prevede che, per le finalità di incremento di efficienza nell'impiego delle risorse nonché tenuto conto della specificità e delle peculiari esigenze del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole alimentari e forestali possano procedere ad assunzioni di personale a valere sull'apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il successivo comma 91 dispone che le assunzioni di cui al comma 90 siano autorizzate anche in deroga alle percentuali del turn over indicate dalla legislazione vigente (articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008) e che possano essere incrementate fino al 50 per cento (in luogo del 20 per cento) per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e fino al 70 per cento (in luogo del 50 per cento) per l'anno 2015. Il comma 4, lettera b), del medesimo articolo 1, proroga al 31 dicembre 2020 il termine per le autorizzazioni alle assunzioni aggiuntive nel comparto sicurezza e nel comparto Vigili del fuoco e soccorso pubblico, previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 192 del 2014. Tale disposizione prorogava (al 31 dicembre 2015) le autorizzazioni alle assunzioni aggiuntive nel comparto sicurezza e del comparto dei Vigili del fuoco e soccorso pubblico per l'anno 2014, disposte ai sensi dell'articolo 1, comma 464, della legge finanziaria 2014 (legge n. 147 del 2013) in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente (articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, e articolo 1, comma 91, della legge n. 228 del 2012). La norma citata della legge finanziaria 2014 veniva a disporre che siffatte assunzioni potessero essere effettuate a condizione che il turn-over complessivo relativo allo stesso anno non fosse superiore al 55 per cento (con un incremento quindi pari al 5 per cento rispetto a quanto previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge n. 228 del 2012) e che il contingente complessivo di assunzioni fosse corrispondente ad una determinata spesa annua lorda (pari a 51,5 milioni di euro per il 2014 e a 126 milioni a decorrere dal 2015), con riserva di assunzione di 1.000 unità per la Polizia di Stato, 1.000 unità per l'Arma dei carabinieri e 600 unità per il Corpo della Guardia di finanza. Anche quella proroga è stata seguita da altre, di anno in anno, da ultimo per effetto dell'articolo 1, comma 1131, lettera c), n. 2 della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018). Inoltre, la disposizione in esame mantiene fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 227, della legge n. 208 del 2015 (legge di bilancio 2016), che stabilisce che le amministrazioni statali (e le agenzie e gli enti pubblici non economici) possano procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, a una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Segnala, poi, l'articolo 3, comma 4, che proroga al 30 giugno 2020 il termine entro il quale è ammesso l'impiego di guardie giurate nel contrasto alla pirateria a bordo delle navi mercantili italiane in acque internazionali, ancorché non abbiano frequentato i previsti corsi tecnico-pratici previsti dalla legge. Tale norma era stata originariamente introdotta dall'articolo 5, comma 5, Pag. 52del decreto-legge di proroga delle missioni per il secondo semestre del 2011 (decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130) e successivamente prorogata più volte. Ricorda, inoltre, che era necessario che le guardie giurate avessero partecipato per un periodo di almeno sei mesi quali appartenenti alle Forze armate alle missioni internazionali in incarichi operativi. In un decreto dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti, adottato il 28 dicembre 2012 (decreto ministeriale n. 266 del 2012) furono poi stabilite le modalità attuative per lo svolgimento dei corsi necessari ad acquisire l'abilitazione. Tuttavia, anche perché i corsi di addestramento per le guardie giurate banditi negli anni 2015 e 2016 non hanno registrato adesioni, è stato necessario predisporre uno schema di decreto di modifica del citato decreto n. 266 del 2012, al fine di creare un percorso semplificato per l'ammissione diretta all'esame di certificazione per quanti avessero svolto attività a bordo in servizio antipirateria per un periodo cumulativo non inferiore a 90 giorni. Il relativo decreto è stato adottato di recente (decreto ministeriale n. 139 del 2019) e prevede che, a partire dal 1o gennaio 2020, potrà essere adibito ai predetti servizi solo il personale che abbia superato l'esame stabilendo, altresì, che siano ammesse direttamente a sostenere le prove d'esame le guardie particolari giurate che fino al 31 dicembre 2019 sono state impiegate a bordo delle navi in attività di servizio antipirateria per un periodo cumulativo non inferiore a 90 giorni, negli ultimi tre anni. L'articolo 9, comma 1, attraverso una novella al comma 1-bis dell'articolo 2259-bis del Codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66) consente, fino all'anno 2020, l'assunzione di personale tecnico da destinare agli arsenali e agli stabilimenti militari, nella misura del 60 per cento delle assunzioni consentite al Ministero della difesa in base alle norme vigenti in materia di turn over, ovvero, nello specifico, l'articolo 3, comma 102, della legge n. 244 del 2007 e l'articolo 66, comma 9, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008. In relazione alle citate assunzioni, il comma 1 dell'articolo 2259-bis del Codice dell'ordinamento militare chiarisce che non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base alle quali le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura dei posti vacanti in organico, debbono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1 del medesimo articolo. Come precisato nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge governativo, la proroga è motivata dalla necessità di rendere effettivi i processi di ristrutturazione e di incremento dell'efficienza degli arsenali e degli stabilimenti militari che, a oggi, a causa di diversi fattori (in primis, il blocco del turn over), non è stato ancora possibile realizzare in maniera compiuta. A tal proposito, viene precisato che il Ministero della difesa è stato recentemente autorizzato ad avviare le procedure per il reclutamento e l'assunzione di personale per complessive 250 unità di personale, tra le quali figurano proprio diverse unità di assistente e funzionario del settore tecnico (circa 100 unità). Al riguardo, segnala che sull'argomento la Commissione difesa del Senato, nel corso dell'esame in sede consultiva del disegno di legge di bilancio per l'anno 2020, ha approvato taluni ordini del giorno finalizzati a impegnare il Governo a valutare la possibilità di prorogare anche nell'anno 2020 le citate assunzioni. L'articolo 19 autorizza l'assunzione straordinaria, nel quinquennio 2021-2025, di un contingente massimo di 2.319 unità nei rispettivi ruoli iniziali delle Forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della Guardia di finanza e Corpo della polizia penitenziaria). Inoltre, dispone l'assunzione di ulteriori 50 unità nel ruolo iniziale dell'Arma dei carabinieri, destinate al potenziamento del Comando carabinieri per la tutela ambientale, di cui 25 unità destinate a incrementare il contingente per la tutela dell'ambiente Pag. 53previsto dall'articolo 828 del Codice dell'ordinamento militare al fine di garantire l'assolvimento dei compiti di vigilanza, prevenzione e repressione in campo ambientale, con particolare riguardo alle esigenze di fronteggiare la recente emergenza relativa al fenomeno dei roghi tossici dei rifiuti, di predisporre azioni straordinarie di vigilanza volte a prevenire la formazione di altre discariche abusive di rifiuti sul territorio nazionale. Passa, quindi, all'articolo 20, comma 1, che reca un'autorizzazione per un aspetto retributivo e consente la spesa pari a 3 milioni di euro per il 2020, 5 milioni di euro per il 2021 e 8 milioni di euro annui, a decorrere dal 2022, destinati a integrare le risorse stanziate per l'attuazione dell'articolo 46, commi 3 e 6 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, in materia di trattamenti accessori e altri istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate. La relazione illustrativa motiva l'incremento dello stanziamento al fine di valorizzare le specifiche funzioni e responsabilità dirigenziali connesse alle esigenze in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di tutela economico-finanziaria e di difesa nazionale. Tali risorse aggiuntive vanno a incrementare quelle del fondo istituito dalla legge di bilancio 2018 al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria) e del Corpo dei vigili del fuoco. A copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione si provvede, ai sensi del comma 2, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2020, 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Da ultimo, illustra alcune ulteriori disposizioni che interessano comunque la Commissione. In particolare, il comma 9 dell'articolo 1, estende per tutta la durata dell'affidamento del servizio postale universale, la previsione del rimborso a Poste italiane delle somme corrispondenti alle agevolazioni postali previste dalla legislazione vigente per le spedizioni di prodotti editoriali effettuate da diversi soggetti, tra cui figurano anche le associazioni d'arma e combattentistiche. L'articolo 26, da ultimo, ma non per importanza, inerisce al tema della sicurezza cibernetica e prevede che il Computer security incident response team – CSIRT italiano, istituito presso la Presidenza del Consiglio, sia incardinato nel Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS). Al riguardo, ricorda che per lo svolgimento delle funzioni del CSIRT italiano, il DIS si avvale di un contingente di personale, nei limiti quantitativi previsti dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 65 del 2018, compreso anche il personale proveniente dalla Difesa. L'articolo 27, a sua volta, reca alcune modifiche all'articolo 1 del decreto-legge n. 105 del 2019, convertito, con modificazioni dalla legge n. 133 del 2019, in materia di sicurezza nazionale cibernetica, con particolare riguardo alle procedure e alle modalità per la definizione dei soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. In particolare, la determinazione puntuale dei soggetti inclusi nel perimetro è affidata ad un atto amministrativo del Presidente del Consiglio dei ministri – previsto dal nuovo comma 2-bis – anziché ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, come originariamente previsto dal decreto-legge n. 105, al quale spetta invece la determinazione delle modalità e dei criteri procedurali per la relativa individuazione. La nuova disposizione sottrae tuttavia, in deroga alla legge n. 241 del 1990, l'atto amministrativo al diritto di accesso. Si pone pertanto il problema di contemplare una forma di controllo parlamentare su tale atto. Al Pag. 54riguardo ipotizza che sia l'atto, sia i suoi aggiornamenti successivi, siano trasmessi al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.
  In conclusione, si riserva di presentare al termine del dibattito una proposta di parere che, preannuncia sin da adesso, sarà favorevole, con una condizione nel senso indicato.

  Alberto PAGANI (PD) esprime perplessità sulla proroga relativa all'impiego di guardie giurate nel contrasto alla pirateria a bordo delle navi mercantili italiane in acque internazionali, evidenziando che, per contrastare gli attacchi sferrati dalle imbarcazioni pirata riducendo al massimo i rischi di perdite di vite umane, occorre disporre di personale adeguatamente formato. Ricorda come l'Italia abbia già conosciuto le possibili conseguenze dannose derivanti da questo servizio e auspica che la proroga di tale disposizione sia l'ultima.

  Alessandra ERMELLINO (M5S) domanda, rivolta sia al relatore sia al Governo, se (con riguardo all'articolo 9, comma 1) la misura del 60 per cento del turn over consentito lasci spazio all'assunzione di personale diverso da quello tecnico. Si domanda in altri termini se l'autorizzazione alle nuove assunzioni nel ruolo tecnico possa rallentare le altre consentite dalla Legge di Bilancio per il 2018. Da ultimo, chiede se le 250 unità di personale tecnico del Ministero della difesa, cui il relatore ha accennato, siano la gran parte delle 294 di cui alla predetta Legge di Bilancio 2018.

  Salvatore DEIDDA (FdI) rilevato che le guardie giurate non possono operare all'estero, ai sensi della disciplina vigente, se non come contractors, crede opportuno modificare questa normativa, come del resto il suo gruppo ha proposto di fare depositando un apposito testo in tal senso. Rimarca che si tratta pur sempre di un profilo legato ai divieti assunzionali di cui alla legge n. 244 del 2012.

  Roberto Paolo FERRARI (Lega), dettosi favorevole alle singole misure di proroga dei termini per il reclutamento nei settori di interesse della Commissione, sottolinea tuttavia l'esigenza di superare una volta per tutte i vincoli al turn over. Condivide, poi, quanto affermato dal collega Deidda sull'attività antipirateria delle guardie giurate. Con riferimento al personale tecnico cui ha accennato la collega Ermellino, osserva che il turn over non è sufficiente, poiché è necessario anche un consistente investimento sul piano della formazione.

  Luigi IOVINO (M5S) condivide l'ipotesi del relatore in ordine alla trasmissione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica dell'atto amministrativo di cui all'articolo 27.

  Giovanni Luca ARESTA (M5S), relatore, crede che le legittime preoccupazioni del collega Pagani possano trovare motivo di tranquillità nel citato decreto ministeriale n. 139 del 2019, il quale contempla stringenti requisiti formativi e di pratica. Rispetto alla notazione del collega Iovino, rammenta di avere presentato sul tema l'ordine del giorno n. 9/2100-A/012.

  Il sottosegretario Giulio CALVISI si riserva di rendere i chiarimenti richiesti nella seduta di domani.

  Gianluca RIZZO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.35.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 15 gennaio 2020. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giulio Calvisi.

  La seduta comincia alle 15.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Gianluca RIZZO, presidente, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli Pag. 55impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo.
C. 875/A Corda e abbinate C. 1060 Maria Tripodi e C. 1702 Pagani.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 dicembre 2019.

  Emanuela CORDA (M5S), relatrice, propone di procedere nell'esame del provvedimento fissando il termine per la presentazione degli emendamenti al 27 gennaio 2020.

  Gianluca RIZZO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per l'istituzione della Riserva ausiliaria dello Stato per lo svolgimento di operazioni di soccorso sanitario e socio-assistenziale.
C. 1466 Pagani e C. 2036 Ermellino.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti.

  Gianluca RIZZO, presidente, avverte che proprio oggi è stata assegnata alla IV Commissione, su identica materia, la proposta C. 2268 a prima firma Piastra. Ne dispone pertanto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento della Camera.

  Roger DE MENECH (PD), relatore, rileva che le proposte di legge abbinate C. 1466 Pagani e C. 2036 Ermellino, entrambe composte da 4 articoli di contenuto simile, recano la delega al Governo per l'istituzione di una Riserva ausiliaria dello Stato, finalizzata allo svolgimento di una serie di compiti nell'ambito del soccorso sanitario e socio assistenziale. Nelle relazioni illustrative allegate alle proposte di legge in esame si ricordano le principali modifiche che sono state apportate al Corpo militare della Croce Rossa nell'ambito della più generale riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I), attuata con il decreto legislativo n. 178 del 2012, e si sottolinea la necessità di individuare un meccanismo tale da garantire continuità all'attività resa da migliaia di volontari che operavano nella struttura del soppresso Corpo militare, aprendo nel contempo la possibilità a nuovi volontari di servire il Paese.
  Per comodità, ricorda i più recenti passaggi della richiamata riorganizzazione. Fino al decreto legislativo n. 178 del 2012 avevamo un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico denominato Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.). All'interno di tale istituzione, basata soprattutto sul volontariato, operava il Corpo militare e quello delle Infermiere Volontarie. Successivamente al citato decreto legislativo n. 178, a partire dal 1o gennaio 2016, l'ente pubblico ha subito la cosiddetta smilitarizzazione ed è stato trasformato in ente privato, il quale ha preso il nome (pur simile) di Associazione della Croce Rossa Italiana. L'ente residuo di carattere pubblico, a far data dal 1o gennaio 2018, era stato pertanto messo in liquidazione, con conseguente subentro e assunzione definitiva da parte dell'Associazione della Croce Rossa Italiana di tutte le attività ed i compiti precedentemente riferibili all'ente pubblico. In tal senso, l'ente residuo ha provveduto a trasferire all'Associazione, oltre ai rapporti giuridici in capo allo stesso ente pubblico, anche il relativo patrimonio mobiliare ed immobiliare. Il decreto legislativo n. 178 del 2012 è, quindi, intervenuto anche sul Corpo militare della Croce rossa italiana, adesso denominato Corpo militare volontario, attribuendo la qualifica di soci dell'Associazione Croce Rossa Italiana a coloro che ne fanno parte e prevedendo una serie di disposizioni riguardanti il futuro assetto Pag. 56del Corpo militare volontario e l'impiego del personale che prestava servizio in via continuativa nel Corpo militare della Croce Rossa Italiana (CRI). In estrema sintesi, in base alla richiamata riforma, il Corpo militare volontario è composto esclusivamente da personale volontario in congedo, iscritto in un ruolo unico e non è soggetto ai codici penali militari e alle disposizioni in materia di disciplina militare previste dall'ordinamento militare, fatta eccezione per quelle relative al congedo. Inoltre, al fine di assicurare la funzionalità e il pronto impiego dei servizi resi dal Corpo militare e dalle Infermiere volontarie (Corpi ausiliari delle Forze armate), è stato mantenuto un contingente di personale del Corpo militare in servizio attivo, la cui dotazione massima e la successiva alimentazione con personale civile della Croce Rossa italiana, avente la qualifica di militare in congedo, è stabilita in trecento unità, transitato, a decorrere dal 1o ottobre 2017, nei ruoli del personale civile dell'ente residuale pubblico.
  Fatto questo inquadramento generale, osserva che l'articolo 1 delle proposte di legge in esame, al fine di dare continuità alle attività di volontariato svolte attraverso il Corpo militare volontario della Croce Rossa e di valorizzare le risorse umane e strumentali presenti nel territorio nazionale, prevede l'istituzione di una Riserva ausiliaria dello Stato, costituita da nuclei operativi organizzati nel territorio nazionale a livello regionale e posti alle dipendenze dell'autorità militare più elevata nell'ambito di ciascuna regione. La proposta di legge a prima firma della collega Ermellino specifica, inoltre, che, da un lato, la Riserva è un Corpo militare ausiliario speciale, posto alle dipendenze organiche del Ministero della difesa e quelle funzionali dei comandi militari, con particolare riferimento all'Arma dei carabinieri; dall'altro, il Ministero della difesa cura la tenuta di un elenco delle risorse umane, dei beni strumentali e delle installazioni al fine di assicurare l'intervento da parte di una unità centrale di soccorso a supporto dei comandi di livello, in caso di emergenze nazionali o internazionali. L'articolo 2 delle richiamate proposte reca disposizioni concernenti l'organizzazione della istituenda Riserva. In particolare, spetta all'Amministrazione della difesa garantire i servizi amministrativi, logistici e operativi necessari per consentire al personale della Riserva un'efficace collaborazione con le autorità militari e civili, avvalendosi anche dell'utilizzo delle uniformi, dei mezzi e dei materiali già in dotazione al Corpo militare della Croce Rossa. La Riserva potrà effettuare operazioni di soccorso sanitario e socio-assistenziale in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o da altre emergenze, mentre la sola proposta di legge C. 2036 contempla la possibilità di interventi in occasione disastri tecnologici ed emergenze complesse. L'articolo 3 delle proposte reca la delega al Governo, a emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge e su proposta del Ministro della difesa, uno o più decreti legislativi, per disciplinare lo stato giuridico militare del personale della Riserva e le modalità di reclutamento e gli incentivi da attribuire ai volontari. Gli schemi dei decreti delegati dovranno definire le modalità di costituzione e di funzionamento operativo di nuclei di pronto impiego e dovranno essere trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari le quali dovranno esprimersi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dell'atto. Per quanto concerne, i criteri e i principi direttivi della delega, entrambe le proposte di legge fanno riferimento alla necessità di: valorizzare, ai fini del reclutamento, dello status giuridico e degli incentivi economici, le esperienze, le professionalità e i ruoli ricoperti dal personale volontario già appartenente alle componenti ausiliarie delle Forze armate; assicurare una struttura organizzativa che preveda la presenza capillare e omogenea della Riserva sul territorio nazionale, con particolare riferimento ai nuclei di pronto impiego. La proposta di legge C. 1466, del collega Pagani, assegna, inoltre, ai richiamati decreti legislativi il compito di individuare i meccanismi di distacco dei nuclei operativi Pag. 57per necessità di impiego ordinario, di addestramento e formazione e di pronto impiego presso altre amministrazioni dello Stato; prevedere che l'addestramento iniziale e specialistico, nonché l'aggiornamento del personale volontario, avvenga con risorse proprie e presso scuole ed enti di formazione dello Stato. Infine, per quanto riguarda la copertura finanziaria delle spese relative all'istituenda Riserva, entrambe le proposte di legge affidano ai decreti legislativi di cui all'articolo 3 il compito di individuare le apposite risorse finanziarie da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della difesa.
  In conclusione, auspica che l'iniziativa legislativa possa incontrare un ampio consenso presso i gruppi parlamentari presenti in Commissione e che il relativo iter possa consentire di approfondire, in tempi rapidi, tutti gli aspetti sui quali i colleghi intendano proficuamente discutere.

  Alberto PAGANI (PD) fa presente che la proposta di legge a sua prima firma, pur prevedendo una delega legislativa al Governo, è stata presentata a inizio legislatura, quando il gruppo del Partito democratico non faceva parte delle forze di maggioranza. Ciò è significativo del fatto che l'iniziativa legislativa intende risolvere le problematiche che si sono verificate con la cosiddetta smilitarizzazione del Corpo militare della Croce Rossa e cercare di non disperdere il patrimonio assicurato fino ad allora da tutti i volontari che vi aderivano. Auspica, quindi, che il provvedimento possa trovare la condivisione degli altri gruppi parlamentari e avere un iter rapido, anche attraverso un possibile ricorso alla sede legislativa.

  Alessandra ERMELLINO (M5S) condivide la proposta avanzata dal collega Pagani e rimarca come i volontari del Corpo militare della Croce Rossa svolgessero importanti funzioni non solo sul territorio nazionale, ma anche all'estero.

  Roberto Paolo FERRARI (LEGA) apprezza lo spirito sincero delle proposte di legge in esame e condivide l'esigenza di valorizzare l'esperienza volontaristica di coloro che sono appartenuti al Corpo militare della Croce Rossa. Sottolinea, tuttavia, come la tematica non sia priva di nodi da sciogliere e per questa ragione, pur non essendo contrario a procedere in maniera spedita, considera necessario svolgere un minimo di approfondimento attraverso una mirata attività conoscitiva.

  Salvatore DEIDDA (FdI) manifesta l'interesse del proprio gruppo a contribuire a rimediare i danni provocati dalla smilitarizzazione del Corpo militare della Croce Rossa.

  Gianluca RIZZO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.

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