CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 gennaio 2020
306.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 14 gennaio 2020. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 15.30.

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DL 137/2019: Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria.
C. 2284-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, ricorda che la Commissione bilancio ha avviato l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge in titolo nella seduta del 9 gennaio scorso, al fine dell'espressione del parere alla Commissione di merito. Rammenta altresì che, in detta occasione, la rappresentante del Governo ha depositato agli atti della Commissione bilancio una nota della Ragioneria generale dello Stato, relativa ad alcuni aspetti del provvedimento per i quali erano state formulate richieste di chiarimento. Ricorda inoltre che nella citata seduta si era riservato di predisporre una proposta di parere sulla base della citata documentazione depositata dalla rappresentante del Governo, nonché degli eventuali ulteriori elementi che avrebbero potuto essere forniti dal Ministero dello sviluppo economico e dal Dipartimento del tesoro.
  Segnala quindi che la Commissione trasporti, pur in mancanza del parere della Commissione bilancio, essendo il provvedimento già calendarizzato in Assemblea, ha concluso l'esame in sede referente del provvedimento nella seduta dello stesso 9 gennaio 2020, approvando alcuni emendamenti che non sembrano presentare aspetti problematici dal punto di vista finanziario. Sul tale aspetto ritiene comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI conferma preliminarmente che le modifiche apportate nel corso dell'esame in sede referente non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per quanto attiene invece al testo originario del decreto-legge ribadisce, con riferimento alle richieste di chiarimento allora formulate dal relatore, gli elementi di risposta contenuti nella citata nota della Ragioneria generale dello Stato depositata nella seduta del 9 gennaio scorso, evidenziando tuttavia la necessità di precisare, all'articolo 1, comma 2, ai fini di una maggiore chiarezza del testo del provvedimento in esame, che il finanziamento concesso ad Alitalia Spa ed alle altre società del medesimo gruppo anch'esse in amministrazione straordinaria debba essere restituito entro sei mesi dalla sua erogazione. Osserva peraltro come tale precisazione corrisponda non solo ad esigenze di carattere economico-finanziario, posto che il testo iniziale del decreto-legge non contiene alcun vincolo temporale in ordine al termine di restituzione del finanziamento, ma tenga altresì conto del dibattito sul punto specifico svoltosi presso la Commissione di merito.

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, preso atto della documentazione depositata dal Governo nella seduta dello scorso 9 gennaio nonché degli ulteriori chiarimenti forniti dalla sottosegretaria Castelli nella seduta odierna, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 2284-A Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 137 del 2019, recante Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    l'operazione di cui al provvedimento in oggetto, come già indicato dalla relazione tecnica, ha natura finanziaria e Pag. 67pertanto non determina effetti sull'indebitamento netto, tenuto conto della restituzione in prededuzione del prestito, con priorità rispetto ad ogni altro debito della procedura;
    il finanziamento medesimo è concesso per l'esecuzione del piano delle iniziative e degli interventi funzionali alla tempestiva definizione delle procedure di trasferimento dei complessi aziendali delle società in amministrazione straordinaria;
    l'erogazione del prestito è già avvenuta nell'esercizio 2019 mediante anticipazione di tesoreria che sarà regolarizzata sul capitolo già iscritto in bilancio;
    la data di decorrenza del finanziamento non è stabilita a priori, bensì a partire dalla data di effettiva erogazione del prestito;
    appare comunque necessario precisare, ai fini di una maggiore chiarezza del testo del provvedimento, che il finanziamento deve essere restituito entro sei mesi dalla erogazione dello stesso;
    le entrate dovute al versamento degli interessi non sono state considerate ai fini dei tendenziali in quanto, successivamente all'acquisizione delle stesse all'entrata del bilancio dello Stato, è prevista una successiva riassegnazione alla spesa del Ministero dell'economia e delle finanze in considerazione del loro possibile impiego per le operazioni di acquisizione di partecipazioni;
    l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 1 fa salvi gli effetti del versamento all'entrata effettuato nel 2019 e riassegnato alla spesa per un importo pari a 200 mila euro, per consentire al Ministero dell'economia e delle finanze di avvalersi, nei limiti del predetto importo, di primarie istituzioni finanziarie e legali ai fini della partecipazione azionaria nel capitale di Alitalia;
    pertanto, poiché gli atti eventualmente posti in essere in attuazione dell'articolo 37, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019 fanno riferimento a tale possibilità, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
  esprime sul testo del provvedimento in oggetto

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   All'articolo 1, comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: entro sei mesi dall'erogazione».

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  Massimo GARAVAGLIA (LEGA) ritiene precondizione necessaria ad un utile confronto sul provvedimento in esame acquisire le motivazioni in base alle quali il Governo dimostra di confidare ragionevolmente che, nella presente circostanza, l'ulteriore finanziamento concesso in favore di Alitalia Spa possa essere autorizzato dalla Commissione europea, chiamata tra l'altro ad assicurare il puntuale rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

  Claudio BORGHI, presidente, si limita ad osservare che il meccanismo richiamato dal deputato Garavaglia ricalca, nella sostanza, le soluzioni già adottate dai precedenti Governi in occasione di provvedimenti che in passato hanno disposto la concessione di finanziamenti a favore di Alitalia Spa.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna il fascicolo n. 1, degli emendamenti. In proposito, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione Pag. 68o copertura appare carente o inidonea segnala le seguenti:
   Maccanti 1.21, che rende permanente la destinazione dell'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco, di cui all'articolo 6-quater del decreto-legge n. 7 del 2005, nella misura del 50 per cento, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, dalla normativa vigente prevista per il solo anno 2019, senza provvedere alla quantificazione dell'onere e alla relativa copertura;
   Sozzani 1.02, che prevede l'istituzione di un Comitato parlamentare per il controllo sul trasferimento dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia Spa, composto da cinque senatori e cinque deputati, ponendo a carico dei bilanci interni di Senato e Camera, in eguale misura, i relativi oneri di funzionamento, che non risultano tuttavia quantificati.

  Con riferimento, invece, alle proposte emendative sulle quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo segnala le seguenti:
   Silvestroni 1.9, prevede che le procedure poste in atto dall'organo commissariale ai fini del trasferimento dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia Spa debbano assicurare altresì la salvaguardia dei livelli occupazionali. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame. In particolare, dovrebbe essere chiarito se le nuove attività dalla stessa previste risultino suscettibili di pregiudicare la compiuta realizzazione del Piano delle iniziative e degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, con conseguenti riflessi negativi in ordine alla effettiva restituzione del finanziamento disposto dal presente provvedimento ai fini della realizzazione del Piano stesso;
   Mollicone 1.11, che prevede che le procedure poste in atto dall'organo commissariale ai fini del trasferimento dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia Spa debbano altresì riconsiderare il Piano nazionale degli aeroporti, prevedendo opportuni investimenti infrastrutturali al fine di rafforzare la capacità logistica degli scali strategici e i collegamenti degli stessi con l'alta velocità/capacità ferroviaria. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame. In particolare, dovrebbe essere chiarito se le nuove attività dalla stessa previste risultino suscettibili di pregiudicare la compiuta realizzazione del Piano delle iniziative e degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, con conseguenti riflessi negativi in ordine alla effettiva restituzione del finanziamento disposto dal presente provvedimento ai fini della realizzazione del Piano stesso;
   Mollicone 1.8, che prevede che le procedure poste in atto dall'organo commissariale ai fini del trasferimento dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia Spa debbano altresì tenere conto del potenziamento delle tratte a lungo raggio, attraverso l'acquisizione e la riappropriazione degli slot ceduti e l'acquisto o il leasing di nuovi velivoli. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame. In particolare, dovrebbe essere chiarito se le nuove attività dalla stessa previste risultino suscettibili di pregiudicare la compiuta realizzazione del Piano delle iniziative e degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, con conseguenti riflessi negativi in ordine alla effettiva restituzione del finanziamento disposto dal presente provvedimento ai fini della realizzazione del Piano stesso;
   Scagliusi 1.54, che prevede, da un lato, che l'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco, di cui all'articolo 6-quater del decreto-legge n. 7 del 2005, sia destinato, a decorrere dal 2021, all'alimentazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo, nella misura del 10 per cento, dall'altro, che a decorrere dal 2021, le maggiori Pag. 69somme derivanti dal citato incremento siano versate alla gestione INPS nella misura del 90 per cento, provvedendo alla copertura del relativo onere, quantificato in 25 milioni di euro dal 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria.

  Segnala, inoltre, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.
  Avverte, infine, che l'Assemblea ha trasmesso l'emendamento 1.100 della Commissione, evidenziando come la prima parte dello stesso risulta assorbita dalla condizione contenuta nel parere sul testo del provvedimento testé approvato dalla Commissione bilancio, in ragione della loro identità di contenuto. Per quanto concerne invece la parte conseguenziale del citato emendamento 1.100, volta a prevedere che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, siano determinate le condizioni e le modalità di restituzione del finanziamento, ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine ad eventuali conseguenze di carattere finanziario.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI esprime parere contrario sul complesso degli emendamenti puntualmente richiamati dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, ad eccezione dell'emendamento 1.100 della Commissione, parte conseguenziale, sul quale si riserva di effettuare una verifica ulteriore, anche al fine di valutare l'opportunità di corredare la previsione in commento di un esplicito termine per l'adozione del decreto ministeriale volto a determinare le condizioni e le modalità di restituzione del finanziamento, mentre per quanto concerne la prima parte dello stesso emendamento 1.100 segnala che, concordemente a quanto già evidenziato dal relatore, essa risulta assorbita dalla condizione contenuta nel parere sul testo del provvedimento testé approvato dalla Commissione bilancio. Esprime, infine, nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, ritiene opportuno che al momento la Commissione non pronunci il proprio parere in relazione all'emendamento 1.100 della Commissione. Per quanto riguarda invece gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea, alla luce dei citati chiarimenti, propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.8, 1.9, 1.11, 1.21 e 1.54 e sull'articolo aggiuntivo 1.02, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel predetto fascicolo.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017.
C. 1676 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Luigi MARATTIN (IV), relatore, in merito ai profili di quantificazione, osserva preliminarmente che tutti gli oneri stimati dalla relazione tecnica sono qualificati come «spese autorizzate» e, quindi, come limiti di spesa: ritiene dunque necessario acquisire l'avviso del Governo circa l'effettiva Pag. 70prudenzialità di configurare quali spese autorizzate – e non valutate – oneri derivanti da impegni obbligatori ai sensi di trattati internazionali, fra i quali, in particolare, le spese per missioni che in analoghi provvedimenti sono configurate quali oneri valutati.
  Inoltre, in merito al Comitato previsto dall'articolo X dell'Accordo, che si riunisce una volta all'anno, alternativamente in Italia e in Australia, rileva che la relazione tecnica assume che la prima riunione si tenga nel 2020 in Australia. Osserva che tale ipotesi, che condiziona la modulazione temporale del relativo onere, è riportata nella relazione tecnica, ma non emerge espressamente dal testo dell'Accordo, né dal disegno di legge. La quantificazione appare quindi corretta, a suo avviso, nel presupposto – sul quale andrebbe acquisita conferma – che trovi effettiva applicazione la predetta ipotesi, relativa alla tempistica delle riunioni del Comitato.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che l'articolo 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dagli articoli IV e X dell'Accordo oggetto di ratifica, quantificati in 461.000 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno 2019 e in 468.200 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2019-2021, che reca le occorrenti disponibilità.
  Ciò posto, rileva che, come precisa la relazione tecnica, parte degli oneri derivanti dal provvedimento non appaiono delimitabili nell'ambito di un limite massimo di spesa, in quanto corrispondenti a spese di missione. In considerazione di ciò, tali oneri dovrebbero pertanto, a suo parere, essere espressi in termini meramente previsionali. In tale quadro, segnala quindi la necessità di riformulare il comma 1 dell'articolo 3 nel senso di specificare gli oneri derivanti da spese di missione e quelli derivanti da altre spese. Sul punto reputa comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  Inoltre, tenuto conto che la disposizione in commento fa riferimento, quale anno iniziale di insorgenza dell'onere, all'esercizio finanziario 2019, oramai concluso, e dei tempi occorrenti per la conclusione dell'iter legislativo e per la conseguente entrata in vigore del provvedimento in esame, ritiene necessario posporre la decorrenza dell'onere medesimo all'anno 2020, adeguando contestualmente la relativa copertura finanziaria, nel presupposto che il primo invio in Australia di rappresentanti italiani avvenga nell'anno 2020. Anche su questo aspetto giudica comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Fa presente che il comma 1 dell'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria relativa all'attuazione delle disposizioni dell'Accordo, ad esclusione degli articoli IV e X dell'Accordo medesimo, alla cui copertura si provvede ai sensi del precedente articolo 3. Al riguardo non ha osservazioni da formulare.
  Analogamente non ha osservazioni da formulare in merito al comma 2 dell'articolo in commento, atteso che – secondo quanto ivi previsto – agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione di talune specifiche disposizioni dell'Accordo oggetto di ratifica, di carattere meramente eventuale, si provvederà tramite apposito provvedimento legislativo.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Claudio BORGHI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 novembre 2009.
C. 1956 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pag. 71

  Giorgio TRIZZINO (M5S), relatore, osserva che il disegno di legge, corredato di relazione tecnica, ha ad oggetto la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 novembre 2009.
  In merito ai profili di quantificazione, prende atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica circa la natura meramente eventuale degli oneri correlati al risarcimento dei danni derivanti, nel territorio italiano, da guerra, altre forme di conflitto armato, stato di emergenza, conflitti civili o altri analoghi eventi (articolo IV) ovvero da nazionalizzazioni o espropri (articolo V): a tali eventuali fattispecie dannose, e ai conseguenti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
  Allo stesso modo, prende atto di quanto evidenziato in merito al ricorso al tribunale arbitrale (articoli X e XI) dalla relazione tecnica, in base alla quale ove dal ricorso a tale tribunale arbitrale dovessero derivare spese a carico dell'erario, esse saranno quantificate con apposito provvedimento normativo, non avendo pertanto al riguardo osservazioni da formulare.
  Tutto ciò considerato, propone pertanto di esprimere sul testo del provvedimento in esame un parere favorevole.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere favorevole sul testo del provvedimento testé formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 142/2019: Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno per la realizzazione di una banca di investimento.
C. 2302 Governo.

(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Stefano FASSINA (LEU), relatore, osserva che il disegno di legge, corredato di relazione tecnica, dispone la conversione del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, recante misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento.
  Riguardo all'articolo 1, che reca disposizioni sulla ricapitalizzazione della Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale, relativamente ai profili di quantificazione, con riferimento al finanziamento di cui al comma 1, cui la relazione tecnica attribuisce effetti esclusivamente in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno in quanto finalizzato all'acquisizione di partecipazioni azionarie, prende atto che la norma espressamente dispone che le operazioni da effettuare utilizzando i contributi previsti dal medesimo comma 1 siano svolte secondo logiche, criteri e condizioni di mercato.
  Ritiene peraltro che andrebbero acquisiti elementi di maggior dettaglio riguardo alle caratteristiche delle operazioni da porre in essere con il predetto finanziamento e alla conformità delle stesse ai requisiti prescritti dal sistema contabile europeo (sec 2010) per la configurazione dell'intervento in esame quale operazione di carattere finanziario, in quanto tale priva di impatto sul saldo di indebitamento netto. Detti requisiti riguardano, oltre allo svolgimento delle operazioni a prezzi di mercato, anche ulteriori condizioni, di seguito riepilogate.
  Considera tali elementi di valutazione e conferma necessari ai fini di un'esaustiva considerazione dell'impatto finanziario delle norme in esame nonché al fine di escludere eventuali riclassificazioni contabili, con conseguente impatto sul saldo di indebitamento netto.
  Per quanto riguarda il comma 2, rileva che lo stesso contempla la possibilità di disporre – con decreto del Ministro dell'economia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico – la scissione Pag. 72della Banca del Mezzogiorno con costituzione di una nuova società, alla quale sono assegnate le attività e partecipazioni acquisite con i contributi erogati ai sensi del comma 1 e il cui capitale sociale è interamente attribuito al MEF, senza corrispettivo. In proposito, considerato che l'esercizio di tale facoltà è interamente rimesso ad un provvedimento successivo di carattere attuativo della norma, ai fini della verifica parlamentare dei profili finanziari delle disposizioni in esame, ritiene utile acquisire ulteriori elementi informativi e di valutazione volti ad escludere l'assunzione da parte del MEF di eventuali rischi connessi alla situazione patrimoniale e gestionale della società di nuova costituzione, da cui possano derivare implicazioni per il comparto finanziario della pubblica amministrazione.
  Non ha osservazioni da formulare per quanto riguarda il comma 3, posto che alla normativa di cui viene limitata l'applicabilità non sono stati ascritti effetti finanziari, e in merito al comma 4, posto che le esenzioni ivi descritte sono configurabili come rinuncia a maggior gettito. Per quanto riguarda il comma 5, evidenzia che le eventuali somme residue vengono riassegnate a spesa: poiché le risorse medesime risultano già assegnate a spesa ai sensi del comma 1, non formula osservazioni in merito a tale profilo, nel presupposto, su cui considera utile acquisire conferma, che la riassegnazione avvenga nel corso del medesimo esercizio finanziario – posto che, secondo la relazione tecnica, lo stanziamento rileva per intero sull'esercizio 2020 – e che la riassegnazione, in quanto espressamente disposta sul capitolo di provenienza, riguardi finalità di spesa cui non siano ricollegabili effetti in termini di indebitamento netto.
  In relazione all'articolo 2, concernente le risorse finanziarie, in merito ai profili di quantificazione, ritiene che andrebbe confermato che le risorse utilizzate a copertura – capitolo 7175 del MEF, cui sono assegnate le risorse derivanti dall'autorizzazione di spesa dell'articolo 1, comma 170, della legge n. 228 del 2012 – siano idonee a compensare gli effetti delle norme anche in termini di fabbisogno.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 2 provvede alla copertura degli oneri derivanti dalla ricapitalizzazione della Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A. disposta dall'articolo 1, pari a 900 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte sul capitolo 7175 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze destinate alla partecipazione al capitale di banche e fondi internazionali, come da ultimo rifinanziate per il medesimo anno 2020 con la Sezione II della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019).
  In proposito, ricorda che il capitolo 7175 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, denominato «Oneri derivanti dalla partecipazione a banche, fondi ed organismi internazionali», nel decreto di ripartizione in capitoli – piani gestionali del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022, reca una dotazione di 1,3 miliardi di euro per l'anno 2020. Ricorda altresì che il citato capitolo è stato rifinanziato, nella misura di un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, dalla Sezione II della citata legge di bilancio per il 2019 e che il rifinanziamento in tal modo disposto per l'anno 2019 è stato integralmente utilizzato a parziale copertura degli oneri derivanti dal decreto-legge n. 1 del 2019, recante Misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. – Cassa di risparmio di Genova e Imperia. Per quanto riguarda invece l'anno 2020, ricorda altresì che, a fronte del predetto rifinanziamento, l'articolo 1, comma 536, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020) ha previsto un definanziamento, nella misura di 100 milioni di euro. Da ciò ne consegue che il capitolo in esame presenta la necessaria capienza, come risulta anche da un'apposita interrogazione al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato. Considera tuttavia necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle risorse Pag. 73oggetto di copertura non sia suscettibile di pregiudicare impegni derivanti dalla legislazione vigente.
  Dal punto di vista formale segnala che la clausola di copertura finanziaria potrebbe essere più puntualmente formulata facendo riferimento «alle risorse derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 24 dicembre 2012, n. 228», iscritte sul capitolo 7175, prevedendo altresì «la riduzione» delle medesime risorse anziché il loro «utilizzo», come peraltro sembrerebbe implicare il fatto che il comma 2 del medesimo articolo 2 prevede l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. In sostanza, l'articolo 2, comma 1, potrebbe essere riformulato nei seguenti termini: «Agli oneri derivanti dall'articolo 1, pari a 900 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, iscritte sul capitolo 7175 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze». Peraltro il riferimento più generale «alle risorse derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 24 dicembre 2012, n. 228», senza l'esplicito riferimento al rifinanziamento disposto dalla Sezione II della legge di bilancio per l'anno 2019, consentirebbe di tener conto anche del definanziamento della medesima autorizzazione di spesa che, come detto, è stato recentemente disposto dalla Sezione I della legge di bilancio per l'anno 2020 (legge n. 160 del 2019), in particolare dall'articolo 1, comma 536, della medesima legge, non ancora in vigore all'atto dell'adozione del presente decreto. Sul punto ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Claudio BORGHI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana.
Nuovo testo C. 1682.

(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 gennaio 2020.

  Claudio BORGHI, presidente, avverte che non risulta ancora pervenuta la relazione tecnica richiesta dalla Commissione bilancio nella seduta dello scorso 19 novembre 2019. Non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.50.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 14 gennaio 2020. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 15.50.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile».
Atto n. 137.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Giorgio LOVECCHIO (M5S), relatore, in merito ai profili di quantificazione, nell'evidenziare che lo schema di decreto legislativo in esame è corredato di una clausola generale di neutralità finanziaria e che le relative disposizioni sono per lo più di carattere ordinamentale e appaiono Pag. 74comunque prive di effetti finanziari diretti, non ha osservazioni da formulare.

  Claudio BORGHI, presidente, pur prendendo atto delle valutazioni testé espresse dal relatore circa la non onerosità del provvedimento in esame, avverte tuttavia che sullo schema di decreto non risultano ancora pervenuti i prescritti pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato. Non essendovi obiezioni, rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.55.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 14 gennaio 2020. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 15.55.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di assunzione dei testimoni di giustizia.
Atto n. 120.

(Rilievi alle Commissioni II e XI).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 gennaio 2020.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento, giacché sulla relazione tecnica predisposta dal Ministero dell'interno sono ancora in corso le verifiche da parte della Ragioneria generale dello Stato.

  Claudio BORGHI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera.
Atto n. 138.

(Rilievi alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 gennaio 2020.

  Claudio BORGHI, presidente, ricorda che nella seduta dello scorso 9 gennaio il rappresentante del Governo si era riservato di fornire risposte alle richieste di chiarimento del relatore. Avverte tuttavia che sullo schema di decreto non risulta ancora pervenuto il prescritto parere della Conferenza unificata. Non essendovi obiezioni, ne rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.05.