CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 9 gennaio 2020
304.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 49

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 9 gennaio 2020. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 14.35.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; c) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016.
C. 1941 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Maria Anna MADIA (PD), relatrice, ricorda che il provvedimento in titolo è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 22 ottobre 2019 ai fini dell'espressione del parere alla Commissione di merito, in tale occasione deliberando un parere favorevole con una condizione di natura essenzialmente formale, volta ad assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione e diretta a precisare il carattere annuo di tutti gli oneri previsti a regime, con decorrenza dal 2019.
  Evidenzia infatti che il provvedimento in esame dispone, all'articolo 3, comma 1, che agli oneri derivanti dall'attuazione dei tre Trattati oggetto di ratifica – che ammontano complessivamente a 200.052 euro a decorrere dal 2019 e sono configurati in parte come previsione di spesa relativi alle spese di missione (oneri valutati), in parte come limite di spesa (oneri autorizzati) – si provveda mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2019-2021.
  Ricorda quindi che con la successiva presentazione del disegno di legge di bilancio per il triennio 2020-2022, avvenuta in data 2 novembre 2019, come da prassi consolidata, sono stati revocati tutti i pareri resi dalla Commissione bilancio prima della predetta data, ivi incluso quello relativo al provvedimento in esame, sui progetti di legge che comportino nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate in anni successivi all'esercizio in corso – il cui iter nelle Commissioni di merito non fosse stato ancora concluso – al fine di verificarne la compatibilità con le previsioni contenute nel citato disegno di legge di bilancio.
  Ciò posto, segnala che la Commissione bilancio è quindi ora chiamata a valutare nuovamente il provvedimento medesimo alla luce delle effettive disponibilità dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, come determinato dalla legge di bilancio per il triennio 2020-2022.
  In relazione a tale specifico aspetto, evidenzia pertanto che, alla luce del nuovo quadro di finanza pubblica risultante dalla legge di bilancio per il 2020, il predetto accantonamento presenta le necessarie disponibilità.
  Tanto chiarito, rileva tuttavia la necessità, in considerazione dell'avvenuta conclusione dell'esercizio finanziario 2019 e dei tempi occorrenti all'approvazione parlamentare del provvedimento, di posticipare la decorrenza degli oneri derivanti dall'attuazione dei tre Trattati oggetto di ratifica a far data dall'anno 2020, conseguentemente adeguando anche la relativa clausola di copertura finanziaria, ferma restando la necessità di precisare il carattere annuo degli oneri a regime di cui si è detto in precedenza. Segnala infine che su tali aspetti appare comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.Pag. 50
  La sottosegretaria Laura CASTELLI, in considerazione dell'avvenuta conclusione dell'esercizio finanziario 2019 e dei tempi occorrenti all'approvazione parlamentare del provvedimento, concorda sulla necessità di posticipare la decorrenza degli oneri derivanti dall'attuazione dei tre Trattati oggetto di ratifica a far data dall'anno 2020 e di adeguare conseguentemente la clausola di copertura finanziaria, facendo riferimento al nuovo triennio 2020-2022, ferma restando l'esigenza di precisare il carattere annuo degli oneri a regime.

  Maria Anna MADIA (PD), relatrice, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 1941 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; c) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo nella seduta del 22 ottobre 2019, alla luce dei quali la Commissione bilancio ha espresso il proprio parere sul provvedimento in oggetto;
   considerato che, con la presentazione del disegno di legge di bilancio per il triennio 2020-2022 avvenuta in data 2 novembre 2019, come da prassi consolidata, sono stati revocati tutti i pareri resi dalla Commissione bilancio prima della predetta data, ivi incluso quello relativo al provvedimento in esame, sui progetti di legge che comportino nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate in anni successivi all'esercizio in corso – il cui iter nelle Commissioni di merito non fosse stato ancora concluso – al fine di verificarne la compatibilità con le previsioni contenute nel citato disegno di legge di bilancio;
   rilevata la necessità, in considerazione dell'avvenuta conclusione dell'esercizio finanziario 2019 e dei tempi occorrenti all'approvazione parlamentare del provvedimento, di posticipare la decorrenza degli oneri derivanti dall'attuazione dei tre Trattati oggetto di ratifica a far data dall'anno 2020 e di adeguare conseguentemente la clausola di copertura finanziaria, facendo riferimento al nuovo triennio 2020-2022, ferma restando l'esigenza di precisare il carattere annuo degli oneri previsti a regime,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE
  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   All'articolo 3, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
    dopo le parole: euro 30.261 aggiungere la seguente: annui;
    dopo le parole: euro 4.000 aggiungere la seguente: annui;
    dopo le parole: euro 124.330 aggiungere la seguente: annui;
    dopo le parole: euro 17.200 aggiungere la seguente: annui;
    dopo le parole: euro 20.261 aggiungere la seguente: annui;
    dopo le parole: euro 4.000 aggiungere la seguente: annui;
    sostituire, ovunque ricorrono, le parole: a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2020;
    sostituire le parole: bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» Pag. 51della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019 con le seguenti: bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020».

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Montevideo il 1o marzo 2019.
C. 1962 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Claudio BORGHI, presidente, in sostituzione della relatrice, ricorda che il provvedimento in titolo è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 29 ottobre 2019 ai fini dell'espressione del parere alla Commissione di merito, in tale occasione deliberando un parere favorevole con una condizione di natura essenzialmente formale, volta ad assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione e diretta a qualificare gli oneri derivanti dalla Convenzione oggetto di ratifica in termini di minori entrate, quali risultanti dalla relazione tecnica.
  Evidenzia infatti che il provvedimento in esame dispone, all'articolo 3, comma 1, che agli oneri derivanti dall'attuazione della citata Convenzione – valutati in 67.000 euro a decorrere dal 2020 – si provveda mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2019-2021.
  Ricorda quindi che con la successiva presentazione del disegno di legge di bilancio per il triennio 2020-2022 avvenuta in data 2 novembre 2019, come da prassi consolidata, sono stati revocati tutti i pareri resi dalla Commissione bilancio prima della predetta data, ivi incluso quello relativo al provvedimento in esame, sui progetti di legge che comportino nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate in anni successivi all'esercizio in corso – il cui iter nelle Commissioni di merito non fosse stato ancora concluso – al fine di verificarne la compatibilità con le previsioni contenute nel citato disegno di legge di bilancio.
  Ciò posto, segnala che la Commissione bilancio è quindi ora chiamata a valutare nuovamente il provvedimento medesimo alla luce delle effettive disponibilità dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, come determinato dalla legge di bilancio per il triennio 2020-2022.
  In relazione a tale specifico aspetto, evidenzia pertanto che, alla luce del nuovo quadro di finanza pubblica risultante dalla legge di bilancio per il 2020, il predetto accantonamento presenta le necessarie disponibilità.
  Tanto chiarito, rileva tuttavia la necessità, in considerazione dell'avvenuta conclusione dell'esercizio finanziario 2019 e del fatto che lo scambio degli strumenti di ratifica tra le Parti contraenti avverrà presumibilmente nel corso del 2020, di posticipare all'esercizio successivo al 2020 – come si evince dalla relazione tecnica – la decorrenza degli oneri derivanti dall'attuazione della Convenzione, conseguentemente adeguando anche la relativa clausola di copertura finanziaria, ferma restando l'esigenza di precisare che gli oneri Pag. 52di cui trattasi sono costituiti da minori entrate, come detto in precedenza. Segnala infine che su tale punto appare comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI, in considerazione dell'avvenuta conclusione dell'esercizio finanziario 2019 e dei tempi occorrenti all'approvazione parlamentare del provvedimento, concorda sulla necessità di posticipare la decorrenza degli oneri derivanti dall'attuazione della Convenzione oggetto di ratifica a far data dall'anno 2020 e di adeguare conseguentemente la clausola di copertura finanziaria, facendo riferimento al nuovo triennio 2020-2022, ferma restando l'esigenza di precisare che i medesimi oneri sono costituiti da minori entrate.

  Claudio BORGHI, presidente, in sostituzione della relatrice, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 1962 Governo, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Montevideo il 1o marzo 2019;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo nella seduta del 29 ottobre 2019, alla luce dei quali la Commissione bilancio ha espresso il proprio parere sul provvedimento in oggetto;
   considerato che, con la successiva presentazione del disegno di legge di bilancio per il triennio 2020-2022 avvenuta in data 2 novembre 2019, come da prassi consolidata, sono stati revocati tutti i pareri resi dalla Commissione bilancio prima della predetta data, ivi incluso quello relativo al provvedimento in esame, sui progetti di legge che comportino nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate in anni successivi all'esercizio in corso – il cui iter nelle Commissioni di merito non fosse stato ancora concluso – al fine di verificarne la compatibilità con le previsioni contenute nel citato disegno di legge di bilancio;
   rilevato che, in considerazione dell'avvenuta conclusione dell'esercizio finanziario 2019 e del fatto che lo scambio degli strumenti di ratifica tra le Parti contraenti avverrà presumibilmente nel corso del 2020, appare necessario posticipare all'esercizio successivo al 2020 la decorrenza degli oneri derivanti dall'attuazione della Convenzione in oggetto, adeguando la relativa clausola di copertura finanziaria, facendo riferimento al nuovo triennio 2020-2022, ferma restando l'esigenza di precisare che i medesimi oneri sono costituiti da minori entrate,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE
  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   All'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione della presente legge, valutate in euro 67.000 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2021 e 2022, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.».

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Pag. 53

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003.
C. 1862 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giorgio LOVECCHIO (M5S), relatore, ricorda che il provvedimento, corredato di relazione tecnica, reca la Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003.
  In merito ai profili di quantificazione, prende atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica, secondo la quale: il Protocollo è già applicato in ambito nazionale, senza alcuna incidenza sulle attività correntemente svolte a legislazione vigente dalle competenti amministrazioni, con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, previste dall'articolo 7, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 2011; la partecipazione alle attività connesse alla Riunione delle Parti (MOP), prevista dall'articolo 17 del Protocollo, non comporta nuovi o maggiori oneri, considerato che alle riunioni riguardanti l'attuazione del regolamento (CE) n. 166/2006 nell'UE partecipa l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), con proprio personale e con oneri a proprio carico; la raccolta delle comunicazioni annuali ai sensi dell'articolo 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 157, la gestione del flusso dei dati e la preparazione dei dati per la comunicazione nei formati previsti dalla Commissione europea, sono comprese nelle attività che l'ISPRA già svolge a legislazione vigente.
  Alla luce delle predette indicazioni, non ha pertanto osservazioni da formulare, nel presupposto della congruità delle risorse sopra indicate a far fronte alle attività previste dal provvedimento in esame. In proposito ritiene comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI assicura che le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente risultano congrue ai fini dello svolgimento delle attività previste dal provvedimento in esame.

  Giorgio LOVECCHIO (M5S), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 1862 Governo, recante Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente risultano congrue ai fini dello svolgimento delle attività previste dal provvedimento in esame,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Addis Abeba il 10 aprile 2019.
C. 1999 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pag. 54

  Teresa MANZO (M5S), relatrice, ricorda che il provvedimento, corredato di relazione tecnica, autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Addis Abeba il 10 aprile 2019.
  In merito ai profili di quantificazione, evidenzia che gli oneri complessivi derivanti dall'Accordo vengono indicati dall'articolo 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica in misura pari ad euro 5.304 ad anni alterni a decorrere dal 2019. Rileva che tali oneri sono riferiti alle spese di missione relative all'invio in Etiopia di una delegazione di due ufficiali – uno qualificato dalla relazione tecnica come dirigente militare e l'altro come tenente colonnello/maggiore – per partecipare agli incontri periodici che, in base all'articolo 4, paragrafo 1, dell'Accordo si terranno, una volta l'anno, alternativamente in Italia e in Etiopia.
  Al riguardo ritiene opportuno acquisire un chiarimento in merito alla natura del suddetto onere che secondo il tenore della disposizione finanziaria sembrerebbe configurarsi come limite massimo di spesa e, pertanto, come onere autorizzato laddove, essendo lo stesso riferito a spese di missione, sulla base della prassi finora seguita con riguardo a disegni di legge di ratifica di analogo contenuto, andrebbe configurato quale onere valutato. Non ha osservazioni da formulare in merito alle modalità di computo della diaria dovuta agli ufficiali inviati in missione evidenziate dalla relazione tecnica.
  Con riferimento alle riunioni di cooperazione che si svolgeranno in Italia e alle attività di cooperazione previste dall'articolo 4 dell'Accordo, prende atto di quanto riferito dalla relazione tecnica, circa la loro non onerosità.
  Prende atto, altresì, di quanto evidenziato dalla relazione tecnica in merito all'articolo 8 dell'Accordo, circa la natura meramente eventuale degli oneri correlati al risarcimento dei danni derivanti dalle attività di cooperazione. In particolare, in base a quanto espressamente previsto dall'articolo 4, comma 2, del disegno di legge di ratifica, e in base a quanto precisato dalla relazione tecnica, a tali eventuali fattispecie dannose, e ai conseguenti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fa presente che si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
  Non ha osservazioni da formulare, infine, con riguardo ai trattamenti medici d'urgenza, di cui all'articolo 6, paragrafo 2, in favore del personale militare della Parte inviante, posto che, come precisato dalla relazione tecnica, questi saranno assicurati a condizione che la medesima Parte ne sostenga le spese. Per quanto attiene al profilo dell'imputazione temporale degli oneri, rinvia alla successiva parte, relativa ai profili di copertura finanziaria.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 dell'articolo 3 provvede alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 4.1, dell'Accordo oggetto di ratifica, quantificato in 5.304 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che reca le occorrenti disponibilità.
  Al riguardo, segnala preliminarmente che l'onere derivante dall'attuazione del citato articolo 4, comma 4.1, si riferisce alle spese per lo svolgimento di visite reciproche e scambio di esperienze, che comporteranno l'invio in Etiopia, ad anni alterni, di rappresentanti italiani. Segnala che detto onere, in considerazione della sua natura di spesa di missione, non appare delimitabile nell'ambito di un limite massimo di spesa e dovrebbe più opportunamente essere espresso in termini meramente previsionali, analogamente a quanto accaduto per altri provvedimenti, riformulando il comma 1 dell'articolo 3, nel senso di indicare che si tratta di un onere «valutato in», anziché «pari a», Pag. 55come attualmente previsto dal testo in esame. Sul punto ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  Inoltre, tenuto conto che la disposizione in commento fa riferimento, quale anno iniziale di insorgenza dell'onere, all'esercizio finanziario 2019, oramai concluso, e dei tempi occorrenti per la conclusione dell’iter legislativo e per la conseguente entrata in vigore del provvedimento in esame, appare necessario, a suo avviso, posporre la decorrenza dell'onere medesimo all'anno 2020, adeguando contestualmente la relativa copertura finanziaria, nel presupposto che il primo invio in Etiopia di rappresentanti italiani avvenga in tale anno. Anche su quest'ultimo aspetto ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Fa presente che il comma 1 dell'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria relativa all'attuazione delle disposizioni dell'Accordo, ad esclusione dell'articolo 4, comma 4.1, dell'Accordo medesimo, alla cui copertura si provvede ai sensi del precedente articolo 3. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, al pari del comma 2 dell'articolo in commento, atteso che – secondo quanto ivi previsto – agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione di talune specifiche disposizioni dell'Accordo oggetto di ratifica, di carattere meramente eventuale, si provvederà tramite apposito provvedimento legislativo.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI conferma la necessità di configurare – all'articolo 3 – gli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo oggetto di ratifica in termini di previsioni di spesa, essendo gli oneri medesimi riferibili a spese di missione, come tali non delimitabili nell'ambito di un limite massimo di spesa.
  Inoltre, in considerazione dell'avvenuta conclusione dell'esercizio finanziario 2019 e dei tempi occorrenti per la conclusione dell'iter legislativo e per la conseguente entrata in vigore del provvedimento in esame, conferma la necessità di posporre la decorrenza dell'onere medesimo a decorrere dall'anno 2020, adeguando contestualmente la relativa clausola di copertura finanziaria, fermo restando che il primo invio in Etiopia di rappresentanti italiani, nell'ambito delle attività di cooperazione militare da svolgersi alternativamente nei due Paesi contraenti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4.1, dell'Accordo medesimo, avrà luogo nel 2020.

  Teresa MANZO (M5S), relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:

  La V Commissione,
  esaminato il disegno di legge C. 1999 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Addis Abeba il 10 aprile 2019;
  preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
   all'articolo 3, appare necessario configurare gli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo oggetto di ratifica in termini di previsioni di spesa, essendo gli oneri medesimi riferibili a spese di missione, come tali non delimitabili nell'ambito di un limite massimo di spesa;
   in considerazione dell'avvenuta conclusione dell'esercizio finanziario 2019 e dei tempi occorrenti per la conclusione dell'iter legislativo e per la conseguente entrata in vigore del provvedimento in esame, appare necessario posporre la decorrenza dell'onere medesimo a decorrere dall'anno 2020, adeguando contestualmente la relativa clausola di copertura finanziaria, fermo restando che il primo invio in Etiopia di rappresentanti italiani, nell'ambito delle attività di cooperazione militare da svolgersi alternativamente nei due Paesi contraenti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4.1, dell'Accordo medesimo, avrà luogo nel 2020,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE Pag. 56
  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   All'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: pari a euro 5.304 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019 con le seguenti: valutati in euro 5.304 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020».

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 137/2019: Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria.
C. 2284 Governo.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, osserva che il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, recante Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria.
  Rammenta che disposizioni analoghe a quelle in esame sono contenute nell'articolo 54 del decreto-legge n. 124 del 2019, che ha previsto la concessione nell'anno 2019 di un finanziamento a titolo oneroso di 400 milioni di euro, della durata di sei mesi, in favore dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia – Società Aerea Italiana – S.p.A in amministrazione straordinaria ed alle altre società del medesimo gruppo. Tale articolo, per evitare sovrapposizioni sul piano normativo, viene abrogato dall'articolo 1, comma 6, del provvedimento in esame.
  Evidenzia che il provvedimento è corredato di una relazione tecnica, cui non è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.
  In relazione all'articolo 1, che reca misure in favore di Alitalia, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che le norme comportano oneri per 400 milioni di euro nell'anno 2019, indicati dal prospetto riepilogativo riferito all'articolo 54 del decreto-legge n. 124 del 2019 – oggetto di abrogazione – come maggiori spese in conto capitale, con impatto soltanto sul saldo netto da finanziare e sul fabbisogno.
  Con riferimento all'indebitamento netto, la norma e la relazione tecnica non individuano effetti; la relazione tecnica precisa infatti che l'operazione è qualificabile – nel sistema contabile UE – come «operazione finanziaria», in quanto tale non rilevante ai fini del saldo.
  Ricorda che, sulla base delle stesse motivazioni, i provvedimenti che hanno previsto i prestiti del 2017 e del 2018 e quelli che sono intervenuti sulla tempistica della relativa restituzione non hanno stimato un impatto dei medesimi interventi in termini di indebitamento netto, proprio in ragione della qualificazione del prestito come operazione finanziaria.
  Successivamente tuttavia, in considerazione del mancato rimborso dei predetti prestiti e della successiva copertura in termini di fabbisogno dell'intero importo erogato con il decreto-legge n. 34 del 2019 – per un totale di 900 milioni di euro – Pag. 57il DEF e la NADEF 2019 «in ottemperanza a quanto richiesto sia dalla normativa interna, sia dalla governance europea» hanno elencato tra le misure una tantum e con effetti temporanei – indicate come «one-off» – che hanno inciso sull'indebitamento netto nel triennio 2016-2018, anche la «riclassificazione del prestito Alitalia» corrisposto in due tranche di 600 milioni nel 2017 e 300 milioni di 2018.
  Alla luce di quanto sopra esposto, ritiene che andrebbe acquisita la valutazione del Governo riguardo alla prudenzialità della mancata copertura degli effetti della norma in termini di indebitamento netto, in relazione alla configurazione dell'intervento come operazione finanziaria.
  Inoltre, la relazione tecnica afferma che l'effetto finanziario della disposizione risulta di pari impatto in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno: alla relativa copertura si provvede, ai sensi del comma 6, a valere sulle risorse stanziate dall'articolo 54 del decreto-legge n. 124 del 2019, che viene contestualmente abrogato. Ai fini dell'allineamento temporale tra oneri e risorse utilizzate a fini di copertura, considera utile una conferma dell'avvenuta erogazione del prestito entro l'esercizio 2019 come previsto dal comma 1 dell'articolo in esame. Rileva in proposito che la durata del finanziamento è stabilita in sei mesi, ma manca un'espressa indicazione della data di decorrenza di tale termine.
  In merito al comma 5, osserva che, per effetto delle modifiche apportate al comma 4 dell'articolo 37 del decreto-legge n. 34 del 2019, viene meno l'espressa previsione di un termine per il versamento all'entrata del bilancio dello Stato degli interessi, già fissato in sessanta giorni dalla data del decreto di autorizzazione alla cessione dei complessi aziendali, provvedimento non più intervenuto nei termini indicati dallo stesso decreto-legge n. 34. La modifica in esame appare inoltre introdurre elementi di incertezza anche con riguardo all'importo da acquisire a titolo di interessi sui precedenti finanziamenti, interessi stimati in circa 145 milioni di euro dalla relazione tecnica al decreto-legge n. 34 del 2019: infatti, il comma 5 dell'articolo 1 in esame, mediante rinvio alle modalità di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2018, prevede che anche il pagamento degli interessi – così come già disposto per la restituzione dei prestiti cui gli stessi interessi afferiscono – avvenga nell'ambito della procedure di ripartizione dell'attivo dell'amministrazione straordinaria, ossia «a valere e nei limiti dell'attivo disponibile». Pur rilevando che il decreto-legge n. 34 del 2019 non aveva scontato effetti in relazione alla corresponsione dei predetti interessi – in considerazione del loro possibile impiego per le operazioni di partecipazione previste dal comma 1 dell'articolo 37 dello stesso decreto-legge – ritiene che andrebbe chiarito se le entrate correlate al versamento degli interessi siano state eventualmente considerate ai fini dei tendenziali. Andrebbe altresì chiarito se, in previsione e a valere dell'introito delle predette somme, siano state avviate operazioni o procedure con possibili effetti onerosi: ciò anche in considerazione del fatto che lo stesso comma 5 fa salvi gli effetti già prodotti da atti posti in essere in attuazione del citato comma 1 dell'articolo 37 del decreto-legge n. 34 del 2019, comma che tuttavia non risulta testualmente modificato dall'articolo in esame. Qualora la salvaguardia degli effetti si riferisca ad atti posti in essere in previsione dell'introito di interessi nella misura e secondo i tempi già previsti in applicazione del comma 4 del medesimo articolo 37 del decreto-legge n. 34, ora modificato, ritiene opportuno chiarire se, ed eventualmente in quale misura e secondo quale sviluppo temporale, siano prevedibili effetti onerosi in conseguenza dei medesimi atti; tali indicazioni appaiono opportune tenuto conto che, come già rilevato, le modifiche previste dal provvedimento in esame appaiono introdurre elementi di incertezza rispetto a tempi ed entità delle somme da acquisire a titolo di interessi sui pregressi finanziamenti.
  Sul piano del coordinamento testuale, evidenzia infine che non viene aggiornata Pag. 58la disposizione contenuta al comma 3 dell'articolo 37 del decreto-legge n. 34 del 2019, che tuttora dispone che Alitalia corrisponda gli interessi maturati dalla data di effettiva erogazione alla data del decreto di autorizzazione alla cessione dei complessi aziendali «e, comunque, fino a data non successiva al 31 maggio 2019». Anche a tal proposito considera utile acquisire elementi di valutazione, a fini di maggiore chiarezza del contesto normativo e finanziario di riferimento.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI, in relazione alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato).

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, si riserva di predisporre una proposta di parere sulla base della documentazione testé depositata dalla rappresentante del Governo e degli ulteriori elementi che potranno essere forniti dal Ministero dello sviluppo economico e dal Dipartimento del tesoro, a cui rinvia la nota testé depositata dalla rappresentante del Governo.

  Claudio BORGHI, presidente, poiché la Commissione di merito dovrebbe concludere l'esame in sede referente del provvedimento nella giornata odierna, segnala che la Commissione bilancio esprimerà il proprio parere direttamente all'Aula, essendo il provvedimento calendarizzato in Assemblea per la prossima settimana. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana.
Nuovo testo C. 1682.
(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 dicembre 2019.

  Claudio BORGHI, presidente, ricorda che nella seduta del 19 novembre 2019 la Commissione ha deliberato di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di quattordici giorni, della relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI fa presente che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali non ha ancora provveduto a predisporre la relazione tecnica ai fini della prescritta verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

  Giorgio TRIZZINO (M5S), relatore, auspica che la relazione tecnica sia trasmessa in tempi brevi e senza ulteriori ritardi.

  Claudio BORGHI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.55.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 9 gennaio 2020. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 14.55.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di assunzione dei testimoni di giustizia.
Atto n. 120.
(Rilievi alle Commissioni II e XI).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 dicembre 2019.

Pag. 59

  Claudio BORGHI, presidente, ricorda che la Commissione è tuttora in attesa di risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento, non essendo stati ancora acquisiti i necessari elementi di risposta da parte del Ministero dell'interno.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera.
Atto n. 138.
(Rilievi alla VIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Gabriele LORENZONI (M5S), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera ed è corredato di relazione tecnica.
  In merito all'articolo 1, che reca modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2016, n. 152, pur osservando che le modifiche apportate al citato decreto legislativo sono prevalentemente di natura ordinamentale, ritiene che andrebbe confermato che laddove le nuove norme incidono su aspetti organizzatori o relativi ad adempimenti delle autorità competenti, le connesse attività possano essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Con riferimento all'articolo 2, che reca modifiche all'Allegato I alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non ha osservazioni da formulare.
  In merito all'articolo 3, che reca norme transitorie e finali, ritiene che andrebbe assicurato che la proroga dell'adeguamento alle nuove prescrizioni sul rendimento di combustione per gli impianti in esercizio al 19 dicembre 2017, sia compatibile con la normativa comunitaria e non determini possibili contenziosi con oneri a carico della finanza pubblica.
  Infine, in relazione all'articolo 4, recante disposizioni finanziarie, rinvia a quanto osservato nei precedenti articoli.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.

Pag. 60