CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 gennaio 2020
303.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 26

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 8 gennaio 2020. — Presidenza del vicepresidente Luca CARABETTA.

  La seduta comincia alle 14.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017.
C. 1676 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Gavino MANCA (PD), relatore, osserva che l'Accordo italo-australiano di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione, oggetto del disegno di legge di ratifica in esame, per il suo contenuto investe le competenze della X Commissione.
  Espone i contenuti del provvedimento.
  L'Accordo si compone di XIV articoli, preceduti da un preambolo, che contiene un riferimento al Memorandum d'Intesa per la cooperazione scientifica e tecnologica tra il MIUR ed il Dipartimento australiano Pag. 27dell'industria, l'innovazione, cambiamenti climatici, la scienza, la ricerca e l'istruzione terziaria firmato a Roma il 19 aprile 2013, finalizzato alla promozione della cooperazione scientifica e tecnologica bilaterale.
  L'articolo I illustra i termini utilizzati nell'Accordo. L'articolo II stabilisce che le Parti: promuoveranno la cooperazione in campo scientifico e tecnologico con scopi pacifici e con fini di prosperità economica; in conformità con le loro leggi e i loro regolamenti, promuoveranno la cooperazione nel campo della scienza e della tecnologia sulla base dell'eguaglianza e del mutuo vantaggio; promuoveranno la cooperazione tra i rispettivi enti e organismi di cooperazione, intendendosi per tali qualsiasi università, istituzione, centro di ricerca, società o impresa, stabilita nel territorio di una delle Parti, che partecipi ad attività di cooperazione nell'ambito dell'Accordo. Ai sensi dell'articolo III le Parti, allo scopo di facilitare le attività di cooperazione scientifica e tecnologica, potranno incoraggiare e facilitare i contatti e la cooperazione tra gli enti di cooperazione e la conclusione di accordi per lo svolgimento di attività di cooperazione. L'articolo IV individua le forme di attività di cooperazione scientifica e tecnologica, che consistono in: attuazione di ricerche e sviluppo di programmi e progetti congiunti, che coinvolgono sia le imprese sia i ricercatori; scambio di informazioni scientifiche e tecnologiche, inclusa la loro diffusione a terze parti; scambi di rappresentanti governativi, ricercatori, scienziati, studenti, rappresentanti d'impresa ed esperti tecnici che partecipano alle previste attività di cooperazione; organizzazione di conferenze scientifiche, seminari e workshop su argomenti di mutuo interesse; altre forme di cooperazione individuate di comune accordo tra le Parti. L'articolo V stabilisce che scienziati, esperti, società, agenzie governative e istituzioni di Paesi terzi od organizzazioni internazionali potranno, in casi appropriati, essere invitati a partecipare alle attività di cooperazione congiunte. A norma dell'articolo VI le Parti attueranno l'Accordo conformemente alle leggi e ai regolamenti vigenti e compatibilmente con la disponibilità di fondi a questo fine destinati in ciascun Paese. L'articolo VII stabilisce che ricade sotto la esclusiva responsabilità delle organizzazioni coinvolte nelle attività di cooperazione l'assunzione di tutte le misure necessarie, tra cui l'ottenimento di consulenze di esperti e professionisti, al fine di garantire che le loro posizioni legali e commerciali siano adeguatamente ed efficacemente protette e per garantire un'adeguata protezione legale e fisica anche con riguardo al materiale, ai diritti di proprietà intellettuale e alle informazioni riservate. Le Parti si adopereranno per facilitare la diffusione delle informazioni scientifiche e tecnologiche di natura non proprietaria derivanti dalle attività di cooperazione, salva diversa decisione congiunta. L'Accordo non viola i diritti e gli obblighi derivanti da accordi internazionali, compresi accordi regionali di cui una o entrambe le Parti siano contraenti, con particolare riferimento, quanto alla Repubblica italiana, agli obblighi derivanti dalla sua adesione all'Unione europea. Nessuna disposizione dell'Accordo dovrà essere interpretata in modo da pregiudicare altri accordi di cooperazione tra le due Parti, esistenti alla data della sua firma o conclusi da allora in poi. La cessazione o la scadenza dell'Accordo non dovranno pregiudicare i diritti e gli obblighi previsti da qualsiasi accordo di attuazione. Con l'articolo VIII si stabilisce che le questioni riguardanti la protezione e il possesso dei diritti di proprietà intellettuale saranno di sola responsabilità delle organizzazioni di cooperazione coinvolte. Ai sensi dell'articolo IX ogni Parte favorirà e faciliterà l'ingresso e l'uscita del personale tecnico e scientifico partecipante agli scambi, unitamente all'equipaggiamento e materiale al seguito. L'articolo X stabilisce che le Parti, per assicurare l'efficace realizzazione dell'Accordo, potranno incontrarsi regolarmente per discutere di temi comuni, tra cui lo scambio di informazioni e la revisione di attività di cooperazione. Per tali attività le Parti potranno stabilire, tramite scambio Pag. 28di lettere, l'istituzione di un Comitato congiunto. L'articolo XI dispone che ogni divergenza o controversia relativa all'interpretazione delle disposizioni dell'Accordo sarà risolta in via amichevole, attraverso la consultazione o la negoziazione tra le Parti. L'articolo XII stabilisce che l'Accordo entrerà in vigore al ricevimento dell'ultima notifica scritta, in cui le Parti comunicano formalmente, per mezzo di nota diplomatica all'altra Parte, che le necessarie procedure interne sono state completate. Ai sensi dell'articolo XIII le Parti possono modificare l'Accordo mediante consenso scritto. L'articolo XIV dispone che l'Accordo rimarrà in vigore a tempo indeterminato, salva notifica scritta dell'intenzione di porvi fine, fatta pervenire da una delle Parti, con sei mesi di preavviso e che l'Accordo avrà termine sei mesi dopo la ricezione della notifica. I programmi e i progetti intrapresi secondo l'Accordo, non ancora completati al momento del termine dello stesso, dovranno essere gestiti attraverso una decisione congiunta delle Parti, e tale decisione potrà essere modificata dalla volontà comune delle organizzazioni direttamente coinvolte.
  Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo si compone di 5 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli articoli IV e X. L'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

  Luca CARABETTA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013.
C. 1677 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Luca CARABETTA, presidente e relatore, osserva che l'Accordo oggetto del disegno di legge di ratifica all'esame della Commissione, ha l'obiettivo di formalizzare ed approfondire la stretta integrazione della Svizzera ai programmi europei di navigazione satellitare. La Svizzera ha collaborato al programma GALILEO, lanciato dalla Commissione europea, fin dai suoi inizi ed ha fornito un contribuito politico, tecnico e finanziario a tutte le sue fasi del in quanto membro dell'Agenzia spaziale europea (ESA), nonché attraverso la sua partecipazione, a livello informale, alle strutture comunitarie di governance specifiche del programma.
  L'Accordo, che interessa le competenze della X Commissione, si compone di 27 articoli e di due allegati, che formano parte integrante dell'accordo stesso.
  L'articolo 1 definisce l'obiettivo dell'accordo, volto a rafforzare la cooperazione a lungo termine tra le Parti nel campo della navigazione satellitare, sotto controllo civile, in particolare mediante la partecipazione della Svizzera ai programmi GNSS (Global Navigation Satellite Systems). L'articolo 2 illustra la terminologia dell'accordo. L'articolo 3 stabilisce i principi cui deve ispirarsi l'attività di cooperazione. L'articolo 4 definisce i settori dell'attività di cooperazione: spettro radio, ricerca e formazione scientifiche, appalti, cooperazione industriale, diritti di proprietà intellettuale, controllo delle esportazioni, sviluppo del commercio e del mercato, norme, certificazione e misure di regolamentazione, sicurezza, scambio di informazioni classificate, scambi di personale e accesso ai servizi. L'articolo 5 riguarda lo spettro radio e la cooperazione sulle questioni ad esso attinenti nell'ambito dell'Unione Pag. 29internazionale delle telecomunicazioni (UIT). L'articolo 6 è relativo alla ricerca e formazione scientifiche e prevede la promozione di attività comuni e l'impegno a definire un meccanismo adeguato volto ad assicurare effettivi contatti e partecipazione ai programmi. L'articolo 7 si riferisce agli appalti, nel quadro degli accordi sottoscritti in materia. L'articolo 8 stabilisce che in materia di cooperazione industriale, le Parti si impegnano a sostenere le rispettive industrie, anche mediante la creazione di joint ventures e la partecipazione della Svizzera alle pertinenti associazioni industriali europee e viceversa al fine del buon funzionamento dei sistemi europei di navigazione satellitare e lo sviluppo delle applicazioni e dei servizi di Galileo. L'articolo 9 riguarda la protezione dei diritti di proprietà intellettuale conformemente alle norme internazionali più rigorose, stabilite dall'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà individuale attinenti al commercio (TRIPS). L'articolo 10 tratta della politica di controllo delle esportazioni e di non proliferazione concernente i programmi europei di GNSS. L'articolo 11 riguarda lo sviluppo del commercio e del mercato e prevede che le parti incoraggino gli investimenti e le misure adeguate per agevolare tale espansione. L'articolo 12 dispone, in materia di norme, certificazione e misure di regolamentazione, che le Parti sostengono lo sviluppo di norme Galileo ed EGNOS e di promuovere la loro applicazione su scala mondiale, privilegiando l'interoperabilità con altri GNSS. L'articolo 13 tratta della sicurezza e delle misure da adottare dalle Parti a garanzia dei servizi di 2 navigazione satellitare, delle relative infrastrutture e delle attività critiche sui rispettivi territori. L'articolo 14 disciplina lo scambio di informazioni classificate, in conformità agli accordi che la Svizzera ha sottoscritto a tale fine. L'articolo 15 disciplina le modalità di accesso della Svizzera ai servizi di GNSS. L'articolo 16 disciplina la della partecipazione Svizzera all'agenzia dei GNSS europei, alle condizioni che dovranno essere stabilite in un accordo tra l'UE e la Svizzera. L'articolo 17 disciplina la partecipazione della Svizzera ai comitati del programma di GNSS, in qualità di osservatori e senza diritto di voto. L'articolo 18 riguarda i finanziamenti e disciplina il contributo svizzero al finanziamento dei programmi europei di GNSS. L'articolo 19 tratta della non responsabilità della Svizzera derivante dalla non proprietà dei GNSS. L'articolo 20 tratta dell'istituzione di un Comitato misto, responsabile della gestione e della corretta applicazione dell'accordo. L'articolo 21 prevede consultazioni e regolari scambi di informazioni tra le Parti. L'articolo 22 prevede misure di salvaguardia, compresa la sospensione di una o più attività di cooperazione. L'articolo 23 tratta della risoluzione delle controversie inerenti all'interpretazione o all'applicazione dell'accordo mediante consultazione in sede di Comitato misto. L'articolo 24 stabilisce che gli allegati costituiscono parte integrante dell'accordo. L'articolo 25 prevede la possibilità di revisione dell'accordo. L'articolo 26 disciplina le modalità di denuncia dell'accordo. L'articolo 27 prevede che l'Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dell'ultima notifica di approvazione. L'Allegato I definisce le linee guida per il ricorso alla procedura arbitrale. L'Allegato II definisce le modalità di definizione, gestione ed erogazione del contributo finanziario da parte svizzera.
  Il disegno di legge dell'accordo si compone di quattro articoli: gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione. L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 4 stabilisce che la legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003.
C. 1862 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

Pag. 30

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Lucia SCANU (M5S), relatrice, sottolinea che il Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (Pollutant release and transfer registers) è stato adottato dalla Riunione straordinaria sulla Convenzione di Aarhus relativa all'accesso all'informazione in materia ambientale, alla partecipazione dei cittadini e all'accesso alla giustizia in materia ambientale, tenutasi il 21 maggio 2003 a Kiev nel corso della V Conferenza ministeriale «Ambiente per l'Europa». Il testo, ratificato finora da 32 paesi e dall'Unione europea, è entrato in vigore l'8 ottobre 2009.
  Il Protocollo è composto da 30 articoli e 4 allegati.
  Gli articoli 1 e 2 precisano rispettivamente lo scopo del Protocollo e le definizioni usate. L'articolo 3 norma le disposizioni generali nell'ambito delle quali si precisa il diritto delle Parti di istituire un registro delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti più ampio di quello previsto dal Protocollo. Gli articoli 4 e 5, d'interesse della X Commissione, individuano gli elementi fondamentali e la struttura di un sistema di registri di emissioni e trasferimenti di sostanze inquinanti mentre l'articolo 6 indica i contenuti del registro. L'articolo 7 fissa gli obblighi di comunicazione che ciascun Paese parte è tenuto a far rispettare ai gestori o ai proprietari degli impianti, mentre gli articoli da 8 a 11 fissano il periodo di notificazione, gli elementi necessari per la raccolta e registrazione dei dati, la valutazione qualitativa delle informazioni comunicate e la garanzia di accesso del pubblico alle informazioni. L'articolo 12 specifica le condizioni per le quali ciascuna Parte può autorizzare l'autorità competente a mantenere riservate le informazioni contenute nel registro. Gli articoli 13, 14, 16 e 20 recano misure che riguardano rispettivamente la partecipazione del pubblico alla realizzazione dei registri nazionali, l'accesso alla giustizia per quanti si ritengano lesi nel proprio diritto informativo, la cooperazione internazionale e le riunioni fra le Parti e gli strumenti di modifica del Protocollo. L'articolo 17 dispone in materia di Riunione delle Parti, l'organo decisionale preposto all'implementazione del documento internazionale, con il compito – tra l'altro – di elaborare un programma di lavoro, rafforzare la cooperazione internazionale, istituire organi ausiliari mentre l'articolo 18 prevede che ciascuna Parte dispone di un voto e che le organizzazioni regionali d'integrazione economica, per l'esercizio di voto nelle materie di loro competenza hanno un numero di voti pari al numero degli Stati membri che sono Parte, laddove questi ultimi non esercitino il diritto di voto. L'articolo 21 prevede l'attività di un Segretariato la cui funzione è svolta dal Segretariato esecutivo della Commissione economica per l'Europa. Gli articoli 23, 28 e 29 dettano rispettivamente norme per la risoluzione delle controversie, l'esclusione della possibilità di ammissione di riserve al testo e le modalità per la sua denuncia. Gli allegati I, II, III e IV individuano rispettivamente le attività, le sostanze inquinanti, le operazioni di smaltimento e recupero e la procedura di arbitrato in caso di controversie.
  Il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 4 stabilisce che la legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Luca CARABETTA (M5S), presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Addis Abeba il 10 aprile 2019.
C. 1999 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

Pag. 31

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Gavino MANCA (PD), relatore, rileva che l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa, oggetto del disegno di legge di ratifica all'esame della Commissione, si compone di un breve preambolo e di 13 articoli.
  Espone i contenuti del provvedimento.
  L'articolo 1 contiene le definizioni dei termini utilizzati nel testo dell'Accordo, mentre l'articolo 2 enuncia i princìpi ispiratori e lo scopo dell'Accordo. L'articolo 3 enumera le materie della cooperazione, che sono: difesa e sicurezza; formazione e addestramento militare e assistenza tecnica; ricerca e sviluppo in ambito militare e supporto logistico; operazioni di supporto alla pace; altri settori militari di reciproco interesse delle Parti. L'articolo 4 è dedicato alle modalità della cooperazione, che avverrà attraverso: scambi di visite e di esperienze; reciproca partecipazione a corsi, conferenze, studi, fasi di apprendistato, addestramento nonché a simposi organizzati da istituti di formazione e di addestramento militari; promozione di conoscenza e capacità, nel rispetto della legge nazionale e del diritto internazionale, correlate alle questioni della difesa; operazioni di sostegno alla pace; promozione dei servizi militari di sanità, compresa la ricerca medica; supporto ad iniziative commerciali, relative ai prodotti per la difesa e ai servizi connessi alle questioni della difesa; altri campi di interesse comune delle Parti. A norma dell'articolo 5 le Parti si offriranno reciproco supporto tecnico-amministrativo, assistenza e collaborazione al fine di promuovere l'attuazione dell'Accordo, mentre l'articolo 6 regola gli aspetti finanziari derivanti dalla cooperazione. L'articolo 7 riguarda le questioni attinenti ai requisiti legali e alla giurisdizione mentre l'articolo 8 dispone in materia di risarcimento di danni. L'articolo 9, che interessa le competenze della X Commissione, riguarda la cooperazione nel campo dei materiali per la difesa e prevede forme di supporto alle iniziative commerciali finalizzate a razionalizzare il controllo sui prodotti ad uso militare e sulle relative procedure. Vengono previste le modalità della cooperazione, che avverrà attraverso la ricerca scientifica, lo scambio di esperienze nel settore tecnico, l'approvvigionamento di equipaggiamento militare nel rispetto delle normative nazionali in materia. È previsto, altresì, l'impegno delle Parti a garantire la tutela dei prodotti intellettuali derivanti dalle attività intraprese sulla base dell'Accordo secondo le leggi dei rispettivi ordinamenti e degli accordi internazionali in materia. Le Parti si impegnano altresì a fornirsi assistenza e collaborazione, al fine di promuovere la realizzazione dell'Accordo e dei contratti firmati in base alle sue disposizioni da parte delle proprie organizzazioni. L'articolo 10 riguarda la sicurezza delle informazioni classificate – che comprendono informazioni, atti, attività, documenti, materiali o cose – e dispone che il loro trasferimento potrà avvenire solo attraverso canali intergovernativi diretti approvati dalle rispettive autorità nazionali per la sicurezza o da autorità nazionali designate in conformità alle leggi dei due Stati. Ai sensi dell'articolo 11 eventuali controversie verranno regolate mediante consultazioni e negoziati tra le Parti, attraverso i canali diplomatici. L'articolo 12 prevede la possibilità di sottoscrivere intese aggiuntive in ambiti specifici di cooperazione, nel rispetto delle procedure nazionali. Inoltre, viene stabilito che le Parti potranno rivedere o emendare il testo dell'Accordo. L'articolo 13 stabilisce che l'Accordo entrerà in vigore alla data di ricevimento della seconda delle due notifiche con le quali le arti si informeranno reciprocamente dell'avvenuto espletamento delle procedure interne. La durata dell'Accordo è stabilita in cinque anni automaticamente rinnovabili per ulteriori periodi di pari durata, sino a quando una delle Parti non decida, in qualunque momento, di denunciarlo, con effetto a 90 giorni.Pag. 32
  Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 reca la copertura degli oneri imputabili alle disposizioni dell'articolo 4, comma 4.1. L'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria per le restanti disposizioni dell'accordo. L'articolo 5 stabilisce che la legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Luca CARABETTA (M5S), presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
  Sospende brevemente la seduta in attesa dell'arrivo della relatrice del prossimo punto all'ordine del giorno.

  La seduta, sospesa alle 14.05, riprende alle 14.10.

DL 137/2019: Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria.
C. 2284 Governo.

(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Sara MORETTO (IV), relatrice, osserva che il decreto-legge di cui la X Commissione avvia l'esame, ai fini dell'espressione del parere alla IX Commissione, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, reca misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria e si compone di due articoli.
  Espone i contenuti del provvedimento.
  L'articolo 1 prevede una serie di misure per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria, confermando il finanziamento di 400 milioni di euro della durata di sei mesi, già previsto dal decreto-legge n. 124 del 2019, ma apportando modifiche al programma della procedura di amministrazione straordinaria per il trasferimento dei complessi aziendali ed ai poteri dell'organo commissariale. In dettaglio il comma 1 prevede la concessione nell'anno 2019 di un finanziamento a titolo oneroso di 400 milioni di euro della durata di sei mesi, in favore di Alitalia S.p.a. e delle altre Società del gruppo in amministrazione straordinaria, per le loro indifferibili esigenze gestionali e per l'esecuzione del piano di iniziative ed interventi che sono previsti nel successivo comma 3. Si dispone che il finanziamento sia concesso con un decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e si conferma la finalizzazione a pervenire al trasferimento dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia – Società Aerea Italiana – S.p.A. in amministrazione straordinaria ed alle altre società del medesimo gruppo anch'esse in amministrazione straordinaria. Tale finanziamento sostituisce quello già previsto all'articolo 54 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, che si riferiva solamente alle esigenze gestionali delle stesse società e che viene pertanto abrogato dal successivo comma 6, il quale dispone altresì che ai relativi oneri si provveda a valere sulle risorse stanziate ai sensi dello stesso articolo 54. Per quanto riguarda il tasso di interesse da applicare al finanziamento concesso, il comma 2 dispone l'applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base. Per quanto riguarda la restituzione, questa è prevista, per capitale e interessi, in prededuzione, con priorità rispetto a ogni altro debito della procedura. Non è previsto un termine esplicito per la restituzione del prestito. La disposizione prevede altresì che il finanziamento possa essere erogato Pag. 33anche mediante anticipazioni di tesoreria da estinguere nel medesimo anno con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa. Le somme corrisposte in restituzione del finanziamento sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge n. 432 del 1993.
  Il comma 5 modifica il comma 4 dell'articolo 37 del decreto-legge n. 34 del 2019. Tale comma ha disposto che gli interessi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato entro sessanta giorni dalla data del previsto decreto del Ministro dello sviluppo economico per essere riassegnati ad uno o più capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di essere destinati a consentire al medesimo Ministero dell'economia e delle finanze, nel limite dell'importo maturato a titolo di interessi, di sottoscrivere quote di partecipazione al capitale della società di nuova costituzione cui saranno trasferiti i compendi aziendali. Il comma 5 modifica tale riassegnazione, prevedendo che gli interessi siano versati all'entrata del bilancio dello Stato con le modalità dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2018. Si tratta della disposizione, come da ultimo modificata dall'articolo 37, comma 6 del decreto-legge n. 34 del 2019, che ha previsto il rimborso del finanziamento a titolo oneroso nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo dell'amministrazione straordinaria a valere e nei limiti dell'attivo disponibile di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria. In base a tale modifica si applicano pertanto alla restituzione degli interessi sul prestito le stesse modalità già previste per la restituzione della quota capitale del finanziamento e non è più prevista la destinazione di tali risorse ad una parziale compartecipazione dello Stato ad una nuova compagine societaria alla quale dovessero essere attribuiti i compendi aziendali facenti capo ad Alitalia. Vengono peraltro fatti salvi dal comma 5, gli effetti già prodotti dagli atti eventualmente posti in essere in attuazione della precedente formulazione della norma. Ciò, come risulta dalla relazione illustrativa, consente di fare salvi gli effetti già prodotti dagli atti, quali ad esempio i contratti, eventualmente posti in essere in attuazione dell'articolo 37, comma 1, del citato decreto-legge n.  34 del 2019.
  I commi 3 e 4 prevedono modifiche al programma della procedura di amministrazione straordinaria per il trasferimento dei complessi aziendali nonché ai poteri dell'organo commissariale. In proposito si ricorda che il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato il 6 dicembre 2019, la nomina dell'avvocato Giuseppe Leogrande come nuovo commissario unico, in sostituzione della terna di commissari straordinari nominati per la procedura di amministrazione straordinaria. In dettaglio, il comma 3 prevede che il programma della procedura di amministrazione straordinaria di Alitalia e delle altre società del gruppo sia integrato con un piano contenente le iniziative e gli interventi di riorganizzazione ed efficientamento della struttura e delle attività aziendali, funzionali alla tempestiva definizione delle procedure di trasferimento dei complessi aziendali e che l'integrazione del programma deve essere approvata dal Ministero dello sviluppo economico in base all'articolo 60 del decreto legislativo n. 270 del 1999. Il comma 4 dispone che l'organo commissariale della società espleti, entro il 31 maggio 2020, le procedure necessarie per pervenire al trasferimento dei complessi aziendali quali risultanti dal nuovo piano delle iniziative e interventi, assicurando la discontinuità anche economica della gestione da parte del soggetto cessionario, eventualmente anche utilizzando le modalità, previste dall'articolo 4, comma 4-quater del decreto-legge n. 347 del 2003. Si ricorda che tale disposizione consente, tra l'altro, ai commissari straordinari di individuare l'affittuario o l'acquirente, a trattativa privata, fermo restando il rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, tra i soggetti che garantiscono, a seconda dei casi, la continuità nel medio periodo del relativo Pag. 34servizio pubblico essenziale, ovvero la continuità produttiva dello stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, anche con riferimento alla garanzia di adeguati livelli occupazionali, nonché la rapidità ed efficienza dell'intervento, anche con riferimento ai profili di tutela ambientale e il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale e dai Trattati sottoscritti dall'Italia.
  L'articolo 2, in base al dettato costituzionale, dispone l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  In conclusione, specialmente alla luce di una attenta lettura del decreto-legge, si rammarica per il mancato coinvolgimento in sede referente della X Commissione.
  S'impegna a predisporre una proposta di parere per la seduta di domani e a farla conoscere informalmente in tempo utile ai componenti della Commissione.

  Paolo BARELLI (FI) prende atto del rammarico della relatrice per la mancata assegnazione del decreto-legge in sede referente alla X Commissione, ma ritiene che ciò non sia sufficiente. Reputa infatti gravissimo che la X Commissione non possa occuparsi direttamente di un provvedimento che investe in modo maggioritario le sue competenze. Cosa tanto più grave in quanto riferita a una questione di estrema importanza, sulla quale si investono ulteriori fondi e che, a suo avviso, si risolverà in un ennesimo nulla di fatto e che ritornerà sul tavolo politico. È infatti difficile pensare che si possa trovare una soluzione in quattro mesi dopo che per ventiquattro mesi non si è fatto nulla. Per quanto riguarda la materia del decreto e le relative competenze, ricorda che la Ministra delle infrastrutture e dei trasporti nell'audizione di ieri ha affermato di non poter dare risposte su qualcosa che non investiva direttamente l'ambito del suo Ministero, demandando, di fatto, le risposte stesse all'audizione del Ministro dello sviluppo economico che avrà luogo alle 15 presso la IX Commissione e alla quale parteciperà, come altri componenti della X Commissione. Rileva che si sarebbe perlomeno potuto chiedere di svolgere in congiunta tra la IX e la X Commissione questa audizione, come anche le altre. Esprime la preoccupazione per la mancanza di un piano industriale, come delineato dal Commissario straordinario nella sua audizione, Commissario il cui unico atto finora è stato quello di nominare il direttore generale.
  Ribadisce quindi che non basta semplicemente rammaricarsi per la mancata assegnazione in sede referente alla X Commissione, ma va svolta una riflessione su come procedere.

  Luca CARABETTA (M5S), presidente, ricorda che l'assegnazione di un provvedimento è di competenza esclusiva della Presidenza della Camera e che il parere che dovrà esprimere la X Commissione è un parere rinforzato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento.

  Luca SQUERI (FI) concorda con quanto affermato dal deputato Barelli. Desidera aggiungere che la storia della questione legata ad Alitalia dimostra una mancanza di competenza da parte di chi l'ha gestita, dilapidando soldi pubblici e tempo. Ritiene che non sia più possibile andare avanti in questo modo, con rinvii continui e che il Governo debba impegnarsi a rispettare la scadenza di maggio prevista dal decreto. Invita quindi il Ministro competente a prendere seriamente in mano la questione.

  Pier Luigi BERSANI (LEU) riservandosi di intervenire in una prossima seduta sui contenuti propri del decreto, concorda con il deputato Squeri sulla necessità di rispettare i tempi previsti e di non prorogarli ulteriormente. Ricorda che la questione va avanti di fatto dal 2008, con un investimento complessivo di 9 miliardi di euro e attraversando numerosi Governi di diversi orientamenti politici. Bisogna, quindi, partire dal presupposto che nessuno è immune da colpe e mettere mano insieme a una situazione complicata, sulla quale, a suo personale avviso, non ci si può fare molte illusioni. È una questione Pag. 35difficile, ma su cui bisogna lavorare insieme, partendo, lo ribadisce, sul presupposto che nessuno è esente da colpe, a una soluzione ragionevole.

  Luca CARABETTA (M5S), presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 8 gennaio 2020.

Audizione delle organizzazioni sindacali FIM-CISL, FIOM-CGIL, FISMIC-CONFSAL, UGLM, UILM, e USB in merito alla crisi industriale dell'AST-Acciai speciali Terni S.p.a.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 16.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 8 gennaio 2020.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.05 alle 16.10.