CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 gennaio 2020
303.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 8 gennaio 2020.

Audizione, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1161 Ferri, recante modifica all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, in materia di armonizzazione del trattamento economico del personale di magistratura nei casi di congedo straordinario e di aspettativa per malattia.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.15 alle 16.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 8 gennaio 2020. — Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Giorgis.

  La seduta comincia alle 16.05.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003.
C. 1862 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Carla GIULIANO (M5S), relatrice, rammenta che la Commissione è chiamata ad esaminare nella seduta odierna, ai fini dell'espressione del prescritto parere, il disegno di legge di «Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003».Pag. 6
  Ricorda preliminarmente che il Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (Pollutant release and transfer registers) è stato adottato dalla Riunione straordinaria sulla Convenzione di Aarhus relativa all'accesso all'informazione in materia ambientale, alla partecipazione dei cittadini e all'accesso alla giustizia in materia ambientale, tenutasi il 21 maggio 2003 a Kiev nel corso della V Conferenza ministeriale «Ambiente per l'Europa». Il testo, ratificato finora da 32 paesi e dall'Unione europea, è entrato in vigore l'8 ottobre 2009. Si tratta del primo strumento internazionale, legalmente vincolante, che obbliga le Parti a istituire inventari o registri nazionali sulle emissioni e dei trasferimenti in aria e acqua di specifiche sostanze inquinanti provenienti dai principali settori produttivi e dagli stabilimenti industriali, al fine di monitorare le emissioni annue effettive piuttosto che quelle autorizzate e di rendere maggiormente accessibili al pubblico le informazioni ambientali.
  Nel passare ad esaminare il contenuto del Protocollo, che è composto 30 articoli e 4 allegati, sottolinea di soffermarsi esclusivamente sugli aspetti di competenza della Commissione Giustizia. Segnala a tale proposito che, oltre ad individuare gli elementi fondamentali di un sistema di registri di emissioni e trasferimenti di sostanze inquinanti (articolo 4) e i contenuti del registro (articolo 6), l'Accordo fissa gli obblighi di comunicazione che ciascun Paese parte è tenuto a far rispettare ai gestori o ai proprietari degli impianti (articolo 7), nonché il periodo di notificazione, gli elementi necessari per la raccolta e registrazione dei dati, la valutazione qualitativa delle informazioni comunicate e la garanzia di accesso del pubblico alle informazioni (articoli 8-11). In particolare, rileva che l'articolo 14 in materia di accesso alla giustizia prevede che nell'ambito della propria legislazione nazionale ciascuna Parte provveda affinché chiunque ritenga che la propria richiesta di informazioni sia stata ignorata, immotivatamente in tutto o in parte, non abbia ricevuto una risposta adeguata o comunque non sia stata trattata in modo conforme alle disposizioni possa ricorrere all'autorità giudiziaria o ad altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge. Osserva che, come specificato dal paragrafo 2 dell'articolo in questione, tali disposizioni lasciano impregiudicati gli obblighi e i diritti delle Parti previsti dai trattati in materia di accesso alla giustizia applicabili tra le stesse.
  Nel passare ad esaminare il contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, il cui esame era già stato avviato nel corso della precedente legislatura (A.S. 2727), rammenta che lo stesso si compone di quattro articoli: gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, in forza della quale dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'articolo 4 stabilisce che la legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Franco VAZIO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 novembre 2009.
C. 1956 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Alessandro ZAN (Pd), relatore, rammenta che la Commissione è chiamata ad esaminare nella seduta odierna, ai fini dell'espressione del prescritto parere, il disegno di legge di «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla promozione e protezione degli Pag. 7investimenti, fatto a Roma il 25 novembre 2009.
  Ricorda che, come riportato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, l'Accordo intende creare un quadro giuridico di riferimento in grado di incoraggiare e di conferire garanzie agli investitori dei due Paesi. Tale Accordo, oltre a essere raccomandato da organismi finanziari internazionali quali la Banca mondiale e il Fondo monetario internazionale, si inserisce nel contesto generale di ampliamento della rete di accordi sulla promozione e protezione degli investimenti stipulati dall'Italia, con particolare riferimento all'area geografica appartenente all'ex Unione Sovietica. Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per una descrizione dettagliata delle disposizioni dell'Accordo, che è composto da un breve preambolo e da 15 articoli, precisa di soffermarsi esclusivamente sugli aspetti di competenza della Commissione Giustizia.
  In particolare, evidenzia che l'articolo IV prevede il risarcimento nei casi di indennizzo per i danni o le perdite agli investimenti sui territori dell'altra Parte a causa di guerre, altre forme di conflitto armato, stato di emergenza, conflitti civili o altri avvenimenti similari. Fa presente che l'articolo V riguarda la nazionalizzazione o esproprio e stabilisce che gli investimenti effettuati da soggetti appartenenti ad uno degli Stati contraenti non sono soggetti ad alcuna misura tale da limitare, permanentemente o temporaneamente, il diritto di proprietà, il possesso, il controllo o il godimento degli investimenti, a meno che ciò non sia espressamente previsto dalla normativa nazionale o locale e dalle disposizioni emanate dalle autorità giurisdizionali competenti. Il paragrafo 2 di tale articolo prevede gli investimenti e le attività connesse non saranno, de jure o de facto, direttamente o indirettamente oggetto di nazionalizzazioni, espropriazioni, requisizioni o altre misure con analogo effetto se non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale, in conformità alle disposizioni di legge e dietro corresponsione di un adeguato risarcimento. Tale indennizzo dovrà essere equivalente al valore di mercato del bene alla data in cui siano state annunciate le decisioni di nazionalizzazione o di esproprio e dovrà comprendere gli interessi maturati alla data di pagamento. Viene altresì contemplata la cosiddetta «clausola di retrocessione», che prevede il diritto del proprietario del bene espropriato di riacquistarlo quando lo stesso non è stato usato in tutto o in parte per il fine previsto.
  Nel passare ad esaminare il contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, rammenta che lo stesso si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria. Il comma 2 stabilisce che ad eventuali oneri derivanti, tra gli altri, dagli articoli IV e V dell'Accordo si farà fronte con un apposito provvedimento legislativo, mentre l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Franco VAZIO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Addis Abeba il 10 aprile 2019.
C. 1999 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Devis DORI (M5S), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare nella seduta odierna, ai fini dell'espressione del prescritto parere, il disegno di legge di «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo Pag. 8della Repubblica democratica federale di Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Addis Abeba il 10 aprile 2019». Rammenta che l'Accordo con la Repubblica democratica federale di Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa intende definire un'adeguata cornice giuridica all'avvio di forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati, al fine sia di consolidare le rispettive capacità difensive sia di indurre indiretti effetti positivi in alcuni settori produttivi e commerciali di entrambi i Paesi.
  Nel passare ad esaminare il contenuto dell'Accordo, che è composto da un breve preambolo e da 13 articoli, precisa di soffermarsi esclusivamente sugli aspetti di competenza della Commissione Giustizia. Evidenzia, in particolare, che l'articolo 7 riguarda le questioni attinenti ai requisiti legali e alla giurisdizione. Quanto ai primi, è previsto che le Parti non intraprenderanno alcuna azione contraria agli obblighi internazionali e alle leggi nazionali e internazionali e che il personale dello Stato inviante sarà tenuto a rispettare le leggi e gli usi dello Stato ospitante. La Parte ospitante informerà la Parte inviante dei risultati di procedure giudiziarie adottate in relazione a reati commessi dal personale ospitato. Infine, si riconosce in generale il diritto di giurisdizione allo Stato ospitante nei confronti del personale ospitato per i reati commessi nel suo territorio e puniti secondo la sua legge. Lo Stato inviante, invece, conserva il diritto di giurisdizione, in via prioritaria, nei confronti del proprio personale, sia esso civile o militare, per i reati da questo commessi che minacciano la sua sicurezza o il suo patrimonio e per quelli commessi intenzionalmente o per negligenza nell'esecuzione o in relazione con il servizio. Qualora il personale ospitato venga coinvolto in eventi per i quali la legislazione della Parte ospitante preveda l'applicazione della pena capitale o di altre sanzioni in contrasto con i princìpi fondamentali e l'ordinamento giuridico della Parte inviante, tali pene e sanzioni non saranno irrogate e, se esse sono state già irrogate, non saranno eseguite.
  Rileva che l'articolo 8 dispone in materia di risarcimento di danni prevedendo che il risarcimento del danno causato dalla Parte inviante alla Parte ospitante in occasione di attività previste dall'Accordo o connesse alle stesse, sarà garantito dalla Parte inviante medesima, previo accordo tra le Parti.
  Segnala inoltre che l'articolo 9, che interviene in materia di cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, prevede l'impegno delle Parti a garantire la tutela dei prodotti intellettuali derivanti dalle attività intraprese sulla base dell'Accordo secondo le leggi dei rispettivi ordinamenti e degli accordi internazionali in materia.
  Nel passare ad esaminare il contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, rammenta che lo stesso si compone di cinque articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 4.1 dell'Accordo, in materia di visite reciproche e di scambi di esperienze, mentre l'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria per le restanti disposizioni dell'Accordo, salve quella richiamata dall'articolo 3 del disegno di legge, nonché quelle dell'articolo 6, comma 6.1, numero II (spese mediche), 8 (risarcimento danni) e 12 (protocolli aggiuntivi) dell'Accordo, ai cui oneri si provvede con successivo provvedimento legislativo. L'articolo 5, in fine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Franco VAZIO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 8 gennaio 2020.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.15 alle 16.30.