CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 dicembre 2019
297.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 164

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 18 dicembre 2019. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE.

  La seduta comincia alle 9.35.

Variazioni nella composizione della Commissione.

  Andrea GIACCONE, presidente, comunica che è entrato a far parte della Commissione il deputato Antonino Minardo, al quale formula, anche a nome della Commissione, i migliori auguri di buon lavoro.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.
C. 2305 Governo, approvato dal Senato.

Nota di variazioni.
C. 2305/I Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea GIACCONE, presidente, fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare per le parti di propria competenza, Pag. 165ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (C. 2305 Governo), approvato dal Senato, e la relativa nota di variazioni (C. 2305/I Governo), approvato dal Senato.
  A questo riguardo, ricorda che la riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, introdotta dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ha apportato alcune significative innovazioni alla previgente disciplina contabile.
  In particolare, ai sensi della nuova disciplina contabile, i contenuti dei due disegni di legge (stabilità e bilancio), che sulla base della legislazione previgente dovevano essere presentati dal Governo alle Camere, sono raccolti in un unico provvedimento, il disegno di legge di bilancio, composto da due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi a oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile.
  In questo quadro, in occasione dell'entrata in vigore della citata riforma, la Presidenza della Camera ha trasmesso ai Presidenti delle Commissioni permanenti, con lettera del 25 ottobre 2016, un documento in cui sono state individuate alcune linee guida di carattere procedurale che costituiscono un valido ausilio nell'applicazione delle disposizioni del Regolamento della Camera dei deputati, come interpretate nel parere della Giunta per il Regolamento del 14 luglio 2010, soprattutto per quanto riguarda le modalità di esame del disegno di legge di bilancio nelle Commissioni, nonché i criteri sulla emendabilità dello stesso alla luce della mutata disciplina contabile. In particolare, come chiarito dalle citate linee guida, tutte le disposizioni regolamentari aventi a oggetto l'esame del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge di bilancio devono intendersi riferite, rispettivamente, alla prima e alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio.
  Inoltre, ai fini dell'esame presso le Commissioni di settore, le parti di competenza di ciascuna di esse sono individuate, con riferimento a entrambe le sezioni, secondo le medesime modalità con cui tale individuazione avveniva in passato in ordine al disegno di legge di stabilità e, soprattutto, al disegno di legge di bilancio.
  Per quanto riguarda questa Commissione, pertanto, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione, saranno esaminate anche le Tabelle relative agli stati di previsione n. 4 e, per le parti di competenza, n. 2, contenute nella seconda sezione.
  L'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore. Potranno essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza saranno trasmesse alla Commissione bilancio. I relatori (per la maggioranza e di minoranza) potranno partecipare ai lavori della Commissione bilancio per riferire circa i lavori svolti presso la Commissione di settore.
  La Commissione potrà inoltre esaminare gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza. A tale proposito, come emerge dal documento citato, il regime di presentazione degli emendamenti nelle Commissioni di settore e in Assemblea non ha subito sostanziali mutamenti, nel senso che gli emendamenti che riguardano parti di competenza di questa Commissione con compensazione a valere su parti di competenza di altre Commissioni possono essere presentati sia nella presente Commissione sia direttamente presso la Commissione bilancio. La stessa regola è peraltro applicabile anche Pag. 166agli emendamenti compensativi all'interno di parti di competenza di questa Commissione.
  Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Commissione bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.
  La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso questa Commissione sarà effettuata dalla Presidenza della medesima prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia, fermo restando che, come da prassi, gli emendamenti che saranno ripresentati in Commissione bilancio, ivi compresi quelli approvati, saranno comunque sottoposti, analogamente a quelli presentati direttamente in V Commissione, a una ulteriore valutazione di ammissibilità, ai fini dell'esame in sede referente, da parte della Presidenza della medesima V Commissione.
  In particolare, come risulta dal predetto documento, cui faccio integralmente rinvio, sono previste specifiche regole per l'emendabilità della prima e della seconda sezione, nonché per gli emendamenti volti a modificare, con finalità di compensazione, contemporaneamente la prima e la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, ferme restando le regole ordinarie sulla compensatività, a seconda che si tratti di oneri di parte corrente o in conto capitale.
  Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, ricordo infine che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione saranno allegati alla relazione trasmessa alla Commissione bilancio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo potranno essere ripresentati in Assemblea. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea.
  Avverte, infine, che il termine per la presentazione delle proposte emendative riferite al disegno di legge di bilancio, limitatamente alle parti di competenza, è fissato alle ore 15 della giornata odierna.
  Invita la relatrice, onorevole Serracchiani, a svolgere la relazione introduttiva.

  Debora SERRACCHIANI (PD), relatrice, segnala preliminarmente che il provvedimento, come approvato in prima lettura dal Senato, si articola nella sezione I, composta di un unico articolo, suddiviso in 884 commi, e nella sezione II, recante le disposizioni di approvazione degli stati di previsione dei Ministeri.
  Soffermandosi sulle parti di competenza della Commissione rileva che, all'articolo 1, il comma 7 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti, con una dotazione pari a 3 miliardi di euro per l'anno 2020 e a 5 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2021. La norma rinvia a successivi provvedimenti normativi l'attuazione degli interventi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo, eventualmente incrementate nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.
  Il comma 8 riconosce, per il 2020, ai datori di lavoro con fino a nove dipendenti, uno sgravio del 100 per cento dei contributi a loro carico, di durata triennale, in relazione ad assunzioni di giovani con contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
  Rileva, quindi, che il comma 10 dispone l'estensione al 2022 dell'applicazione del meccanismo di riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie Pag. 167professionali, già previsto dalla legge di bilancio per il 2018, per gli anni dal 2019 al 2021 e per gli anni successivi al 2023. Il comma 11, con riferimento alla disciplina sull'esonero contributivo introdotta dalla legge di bilancio per il 2017, dispone in primo luogo l'estensione del limite anagrafico di trentaquattro anni e trecentosessantaquattro giorni ai soggetti assunti negli anni 2019 e 2020, con conseguente abrogazione della disciplina transitoria in materia. Nei medesimi anni 2019 e 2020, la norma consente l'elevamento della misura dello sgravio al 100 per cento nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Il comma 12 modifica la procedura del riconoscimento dell'esonero contributivo per l'assunzione di giovani laureati, introdotto dalla legge n. 145 del 2018.
  Il comma 12 esclude dalla base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche la liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, della NASpI, destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio. La definizione delle modalità attuative della disposizione è rinviata a un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche al fine di consentire alla cooperativa interessata di attestare all'Istituto competente il versamento a capitale sociale dell'intero importo anticipato.
  Il comma 13 esclude, a decorrere dal 2020, dall'obbligo del contributo addizionale dovuto in caso di stipula e rinnovo di contratti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, i datori di lavoro che assumono lavoratori a termine per lo svolgimento, nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano, delle attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative entro il 31 dicembre 2019.
  Segnala, quindi, che i commi da 103 a 106 autorizzano finanziamenti all'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000, la sua informatizzazione e le attività ad essa strumentali, una parte dei quali è destinata all'assunzione di personale altamente qualificato.
  I commi 128, 129 e 130 prevedono l'introduzione di tariffe sociali per i collegamenti aerei da e per la Regione Siciliana in favore di talune categorie di soggetti residenti nella regione, tra i quali segnalo i lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della Regione Siciliana e con reddito lordo annuo non superiore a 20 mila euro.
  Rileva altresì che il comma 127 incrementa di 225 milioni di euro per il 2020 e di 1,4 miliardi di euro a partire dal 2021 gli oneri a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2019-2021 del pubblico impiego e per i miglioramenti economici per il personale statale in regime di diritto pubblico. Tali importi sono da intendersi comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Il comma 128 autorizza la Scuola Nazionale dell'Amministrazione a stipulare, per specifiche esigenze di tutoraggio e fino al 31 dicembre 2022, contratti di collaborazione coordinata e continuativa per un contingente di personale non superiore alle trenta unità, previo svolgimento di selezioni pubbliche comparative.
  I commi da 129 a 131 destinano risorse aggiuntive per i compensi del lavoro straordinario, rispettivamente, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco a decorrere dal 2020. Segnala, inoltre, che il comma 132 proroga l'operatività del piano di impiego del personale delle Forze armate nell'ambito del programma cosiddetto «Strade sicure». Il successivo comma 133 istituisce un Fondo per la valorizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. I commi 134 e 135 stanziano risorse, per il 2021, destinate, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, all'incentivazione della produttività del personale in servizio presso il Ministero della difesa e risorse per il Pag. 168personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
  Segnala che i commi da 136 a 140 dispongono l'incremento della dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di sessanta unità a decorrere dal 1o aprile 2020, di quaranta unità non prima del 1o ottobre del 2021 e di cento unità non prima del 1o ottobre di ciascuno degli anni dal 2022 al 2025; le assunzioni sono effettuate, per il 70 per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a duecentocinquanta posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, e, per il rimanente trenta per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  I commi 141 e 142 dispongono l'incremento del Fondo risorse decentrate, per far fronte alle particolari attività di supporto in materia di immigrazione, ordine pubblico, soccorso pubblico e protezione civile.
  I commi 143 e 144 dispongono l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, di un Fondo per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri. A decorrere dall'anno 2020, il Fondo può essere alimentato con le eventuali somme, da accertarsi con decreto del Ministro dell'economia e finanze, che si rendono disponibili a seguito del rinnovo dei contratti del pubblico impiego precedenti al triennio contrattuale 2019-2021. Le risorse del Fondo sono destinate, nella misura del 90 per cento, alla graduale armonizzazione delle indennità di amministrazione del personale appartenente alle aree professionali dei Ministeri, al fine di ridurne il differenziale, e, per la restante parte, alla armonizzazione dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato delle medesime amministrazioni. La norma prevede, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dall'esercizio finanziario 2020, incrementa il Fondo per le risorse decentrate del personale non dirigenziale di 5 milioni di euro annui e il Fondo per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale non generale di 2 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nel proprio bilancio autonomo.
  Osserva, quindi, che i commi da 145 a 149 introducono disposizioni in materia di pubblicità di concorsi per il reclutamento di personale e di scorrimento delle graduatorie. In particolare, il comma 145 estende l'obbligo di pubblicità alle tracce delle prove diverse da quelle scritte e alle graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori; il comma 146 rinvia a un successivo decreto ministeriale la definizione delle modalità attuative relative, mentre i commi da 147 a 149 disciplinano la procedura per l'utilizzo delle graduatorie di concorsi pubblici banditi dal 2011 al 2019.
  I commi da 151 a 154 dispongono l'incremento, a decorrere dal 2022, della dotazione organica dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto. I commi da 155 a 158, per assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, autorizzano il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad assumere, nell'anno 2020, a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e con corrispondente incremento della dotazione organica vigente, fino a cinquanta unità di personale di livello non dirigenziale, da inquadrare, nel limite di ventotto unità, nella III area funzionale, posizione economica F1, e di ventidue unità nella II area funzionale, posizione economica F2, anche mediante l'indizione di nuovi concorsi, nonché l'ampliamento dei posti messi a concorso ovvero lo scorrimento delle graduatorie di concorsi già banditi. Inoltre, per le medesime finalità, la norma proroga al triennio 2020-2022 la percentuale del 12 Pag. 169per cento per gli incarichi di livello dirigenziale non generale da conferire al personale in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in possesso di comprovate professionalità.
  Segnala inoltre, al comma 160, l'estensione ai giornalisti degli uffici stampa di tutte le regioni l'applicazione, in via transitoria, della disciplina riconosciuta dai singoli ordinamenti, attualmente applicata alle sole Regioni a statuto speciale e alle Province autonome, sino alla definizione di una specifica disciplina, il cui termine è prorogato sino al 31 ottobre 2020, da parte di tali enti in sede di contrattazione collettiva. La norma dispone, inoltre, che ai dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa delle amministrazioni pubbliche, ai quali in data antecedente al 21 maggio 2018 risulti applicato il trattamento previsto da norme afferenti al contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di contratti individuali sottoscritti in forza di specifiche e vigenti norme di legge regionale, qualora, al termine dell'apposita sequenza contrattuale stabilita nella dichiarazione congiunta n. 8 allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al triennio 2016-2018, vengano inquadrati nei nuovi profili per le attività di comunicazione e informazione ivi previsti, con attribuzione del corrispondente trattamento economico, sarà riconosciuto, se più favorevole, il mantenimento del trattamento in godimento precedentemente acquisito sulla base degli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza, mediante riconoscimento, per la differenza, di un assegno personale da riassorbirsi, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con le modalità e nelle misure previste dai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro.
  I commi 161 e 162 autorizzano le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità a prorogare le convenzioni e gli eventuali contratti a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020.
  I commi 164 e 165 autorizzano il Ministero dell'interno, a decorrere dal 1o ottobre 2021, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito della vigente dotazione organica, ad assumere centotrenta unità nella qualifica iniziale di accesso alla carriera prefettizia, mentre i commi da 166 a 167 dispongono l'incremento di un'unità dei posti di funzione dirigenziale di livello generale presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e la conseguente rideterminazione della dotazione organica dirigenziale del medesimo Ministero.
  I commi 168 e 169, modificando il decreto legislativo n. 159 del 2011, in materia di organico dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, abrogano la previsione della soppressione del posto in organico nell'amministrazione di provenienza del personale passato all'Agenzia e il contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie al bilancio dell'Agenzia medesima.
  I commi da 170 a 174 riguardano l'Avvocatura dello Stato. In particolare, segnala il comma 170, che dispone l'incremento di quindici unità della dotazione organica degli avvocati dello Stato e che, contestualmente, autorizza l'Avvocatura dello Stato a bandire le relative procedure concorsuali anche in deroga ai vincoli in materia di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, nonché ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over. Il comma 171 dispone l'incremento della dotazione organica dell'Avvocatura dello Stato di venticinque unità di personale non dirigenziale e autorizza l'Avvocatura medesima, per il triennio 2020-2022, ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale, un contingente di personale di due unità appartenenti all'Area III, fascia retributiva F3, di otto unità appartenenti all'Area III, fascia retributiva F1, e di quindici unità appartenenti all'Area II, fascia retributiva F2. Il comma 172 autorizza l'Avvocato generale dello Stato, Pag. 170al fine di supportare l'Agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo, a nominare esperti, nel numero massimo di otto, individuati tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, professori universitari, ricercatori a tempo determinato, assegnisti di ricerca, dottori di ricerca, dirigenti dell'amministrazione dello Stato, per un periodo non superiore al triennio, rinnovabile, e in posizione di comando o fuori ruolo, salvo che l'incarico sia a tempo parziale e consenta il normale espletamento delle funzioni dell'ufficio di appartenenza.
  Segnala che il comma 181 prevede la possibilità per le società sportive femminili che stipulano con le atlete contratti di lavoro sportivo di richiedere, per gli anni 2020, 2021 e 2022, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, entro il limite massimo di 8 mila euro su base annua.
  I commi da 198 a 209 introducono un credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese. Sono considerate ammissibili ai fini dell'accesso al credito di imposta, tra le altre, le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo o direttamente impiegati nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all'impresa o impiegati esclusivamente nei lavori di design e innovazione estetica, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare; sono ammissibili al credito di imposta anche le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica, stipulati con professionisti o studi professionali o altre imprese. Anche in questo caso, si applica una maggiorazione del 150 per cento nel caso in cui i soggetti neo assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato.
  Segnala che i commi da 210 a 217 prorogano e modificano la disciplina del credito di imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie, previste dal piano nazionale Industria 4.0.
  I commi da 240 a 254 istituiscono un fondo per il potenziamento della ricerca e dei programmi spaziali nazionali. Per la medesima finalità, in particolare, si dispone l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la ricerca (ANR), dotata di autonomia statutaria, organizzativa, tecnico-operativa e gestionale e sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Sono organi dell'Agenzia il direttore, scelto dal Presidente del Consiglio dei ministri, il comitato direttivo, composto da otto membri in carica per quattro anni e scelti tra persone di elevata qualificazione scientifica, il collegio dei revisori dei conti. Il direttore è il legale rappresentante dell'Agenzia, la dirige e ne è responsabile. In particolare, il comma 251 rinvia a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione della dotazione organica, nel limite massimo di trentaquattro unità complessive, di cui tre dirigenti di seconda fascia, nonché dei compensi spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo. Al personale dell'Agenzia si applicano le disposizioni Pag. 171del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed il contratto collettivo del comparto Istruzione e ricerca.
  Osserva che il comma 255 incrementa le risorse destinate al Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici, per aumentare la retribuzione di posizione di parte variabile e quella di risultato dei medesimi dirigenti. Il successivo comma 256 incrementa le risorse destinate alla formazione dei docenti, in materia di inclusione scolastica e di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo.
  Il comma 269 interviene sulle modalità di determinazione della spesa per il personale degli enti locali, introdotta dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, prevedendone l'estensione anche alle regioni e alle Province autonome che provvedono al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul loro territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.
  Il comma 272 rinvia all'anno scolastico 2021/2022 l'abrogazione della disposizione che consente l'assegnazione di contingenti di docenti e dirigenti scolastici presso gli enti e le associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti e presso le associazioni professionali del personale direttivo e docente e agli enti cooperativi da esse promossi, nonché agli enti ed istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica.
  Con riferimento al settore della scuola, segnala che il comma 279 dispone l'incremento di trecentonovanta posti della dotazione organica dell'autonomia con riferimento alla scuola dell'infanzia. Il comma 280 dispone un finanziamento per l'immissione in ruolo dei soggetti che hanno superato la selezione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non ancora assunti alle dipendenze dello Stato, e, per il medesimo fine, dispone l'aumento dell'organico dei collaboratori scolastici presso l'ufficio scolastico della Regione Siciliana. Il comma 281 introduce disposizioni riguardanti i coordinatori di struttura educativa. I commi da 282 a 285 dispongono l'incremento delle dotazioni del fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM; si prevede, inoltre, la possibilità, per le medesime istituzioni, di attribuire incarichi di insegnamento della durata di un anno accademico, rinnovabili annualmente per un periodo massimo di tre anni, anche ove temporaneamente conferiti a personale incluso nelle graduatorie nazionali; l'attribuzione di tali incarichi non configura alcun diritto di accesso ai ruoli.
  I commi 297 e 298 recano disposizioni per la promozione del Made in Italy, tra le quali segnala: al comma 298, lettera a), un incremento di trenta unità del personale con funzioni di esperto nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, nonché l'incremento dell'autorizzazione di spesa per l'indennità di sede estera; alla lettera b), un ulteriore incremento della medesima autorizzazione di spesa finalizzato, come risulta dalla relazione tecnica, all'esigenza di coprire altri trenta posti aggiuntivi presso uffici all'estero mediante l'invio di personale di ruolo del Ministero degli affari esteri e la cooperazione internazionale; alla lettera c), infine, lo stanziamento di risorse per iniziative di formazione del personale del medesimo Ministero.
  Il comma 299 reca l'autorizzazione all'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, per l'anno 2020, a bandire concorsi pubblici per titoli ed esami e ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e con corrispondente incremento della dotazione organica, nel limite delle unità eccedenti, un contingente massimo di cinquanta unità di personale non dirigenziale della terza area funzionale, posizione economica F1.
  Rileva che il comma 301 autorizza il Ministero degli affari esteri e della cooperazione Pag. 172internazionale a bandire, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, un concorso pubblico di accesso alla carriera diplomatica, nei limiti dell'attuale dotazione organica e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, per un contingente annuo non superiore a trentadue segretari di legazione in prova.
  Il comma 328 autorizza il Ministero dello sviluppo economico ad assumere a tempo indeterminato, con conseguente incremento della vigente dotazione organica nel limite delle unità eccedenti, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, trecentonove unità di personale da inquadrare nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, e trecentodiciotto unità di personale da inquadrare nella II area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, con professionalità pertinenti alle funzioni in materia di laboratori di certificazione, di normativa tecnica e vigilanza sulla sicurezza dei prodotti e dei processi produttivi, di crisi d'impresa, di amministrazioni straordinarie, di contenzioso e arbitrati internazionali in materia di energia, di vigilanza e controllo del corretto uso delle frequenze.
  Tra le misure riguardanti la famiglia, segnala il comma 342, che proroga per il 2020 il congedo obbligatorio di paternità, la cui durata è aumentata a sette giorni.
  I commi 362 e 363 stanziano risorse da destinare al personale non dirigenziale del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo per indennità aventi carattere di certezza, continuità e stabilità, determinate con decreto del ministro. Inoltre, si dispone che una quota dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso ai luoghi e agli istituti di cultura di appartenenza statale è destinata a remunerare le prestazioni per il lavoro straordinario del personale del Ministero. Il comma 364 autorizza un finanziamento per la realizzazione di iniziative culturali e di spettacolo nei Comuni della Provincia di Parma, designata capitale europea della cultura per il 2020, che può essere utilizzato anche per la proroga fino al 31 dicembre 2020 dei contratti a tempo determinato che comunque non possono superare, in ogni caso, il limite massimo di trentasei mesi, anche discontinui, in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, stipulati dagli istituti e luoghi della cultura della medesima Provincia.
  I commi 415 e 416 prevedono la possibilità per il Ministero della giustizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, di assumere nel 2020 i magistrati ordinari vincitori del concorso già bandito alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2020. Il comma 417 introduce ulteriori misure in materia di giustizia. Il comma 418 rinvia a un decreto del Ministro della giustizia la definizione delle modalità e dei criteri per l'assunzione di sette direttori di istituti penitenziari minorili, autorizzata dalla legge di bilancio per il 2019. I commi da 419 a 423 autorizzano il Ministero della giustizia, nel triennio 2020-2022, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali e nell'ambito della dotazione organica, a bandire procedure concorsuali pubbliche per assumere a tempo indeterminato fino a diciotto unità di personale di livello dirigenziale non generale della carriera penitenziaria, cinquanta unità di personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, destinate ai ruoli di funzionario giuridico pedagogico e funzionario mediatore culturale. I commi 424 e 425 autorizzano l'assunzione straordinaria di cento unità di personale per gli uffici territoriali del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, destinato ai ruoli di funzionario della professionalità pedagogica e di funzionario della professionalità di servizio sociale, da inquadrare nell'area terza, posizione economica F1.
  Passa quindi ai commi da 432 a 434, i quali introducono le piante organiche flessibili di magistrati distrettuali, da destinare alla sostituzione dei magistrati assenti ovvero all'assegnazione agli uffici giudiziari del distretto che versino in condizioni critiche di rendimento. I commi 435 e 436 introducono interventi relativi all'organizzazione del Ministero della giustizia, tra cui segnala la soppressione dell'ufficio Pag. 173di direttore tecnico e le modifiche riguardanti le articolazioni periferiche del Ministero, l'aumento della dotazione organica del personale dirigenziale non generale e di quella del personale amministrativo non dirigenziale.
  I commi da 437 a 444 istituiscono il Programma innovativo nazionale per la rinascita urbana. Segnala, in particolare, che si prevede l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un'Alta commissione per la valutazione delle proposte da finanziare, che si avvale del supporto tecnico delle strutture del Ministero e del consiglio superiore dei lavori pubblici nonché della struttura tecnica di missione prevista dall'articolo 214 del codice dei contratti pubblici.
  I commi da 446 a 472 recano disposizioni in materia sanitaria, tra le quali segnala: il comma 451, che attribuisce al Ministero della salute, sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, la competenza a individuare i criteri cui gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e gli Istituti zooprofilattici sperimentali si attengono ai fini dell'attribuzione delle fasce economiche al personale della ricerca sanitaria, assunto sulla base delle disposizioni recate dalla legge n. 205 del 2017.
  I commi da 458 a 460 autorizzano l'INPS a stipulare con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in ambito nazionale, con effetto a decorrere dal 2021, convenzioni per il conferimento di incarichi di trentacinque ore settimanali, per assicurare il presidio delle funzioni relative all'invalidità civile e delle attività medico legali in materia previdenziale e assistenziale. Il comma 2 disciplina la procedura per l'adozione dell'atto di indirizzo che stabilisce la durata delle convenzioni e i criteri per l'individuazione delle organizzazioni sindacali rappresentative e fornisce indirizzi sul regime delle incompatibilità, nonché sulle tutele normative e previdenziali del rapporto convenzionale, che tengano conto di principi di equità normativa e retributiva in relazione alle altre tipologie di medici che operano per l'INPS. Il comma 465 interviene nella disciplina relativa al riconoscimento dell'equipollenza dei corsi regionali triennali per educatori professionali. I commi da 466 a 468, per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e non del Servizio sanitario nazionale, dispongono l'applicazione fino al 31 dicembre 2022 delle disposizioni in materia di assunzioni straordinarie a tempo indeterminato da parte delle pubbliche amministrazione di personale precario in servizio presso le pubbliche amministrazioni medesime, in possesso di determinati requisiti, recate dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017; la norma, inoltre, estende a tutto il personale del Servizio sanitario nazionale, dirigenziale e non dirigenziale, le disposizioni relative all'indizione di procedure concorsuali straordinarie. I commi 470 e 471 istituiscono una struttura di supporto dell'Osservatorio Nazionale, la cui denominazione diventa Osservatorio Nazionale per la Formazione Sanitaria Specialistica e degli Osservatori Regionali della formazione medica specialistica.
  In materia di previdenza, il comma 473 dispone la proroga al 2020 della sperimentazione della cosiddetta «Ape sociale», provvedendo, contestualmente, all'incremento delle risorse destinate alla copertura dei maggiori oneri. I successivi commi 474 e 475 dispongono la ricostituzione delle due commissioni tecniche, istituite dalla legge n. 205 del 2017, rispettivamente, per lo studio della gravosità delle occupazioni e per l'analisi della spesa pubblica in materia previdenziale e assistenziale. I lavori delle due commissioni dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2020. Segnalo che ambedue le commissioni sono presiedute dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e sono composte da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, del Dipartimento della funzione pubblica, dell'ISTAT, dell'INPS, dell'INAIL e, per la sola commissione sulle attività gravose, del consiglio superiore degli attuari; da esperti in Pag. 174materie economiche, statistiche e attuariali, designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori.
  Il comma 476 estende alle lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2019, un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età anagrafica pari o superiore a cinquantotto anni, se dipendenti, e a cinquantanove anni, se autonome, la possibilità di accedere al pensionamento anticipato attraverso il canale sperimentale cosiddetto «Opzione donna». Conseguentemente, è posticipato al 29 febbraio 2020 il termine entro il quale il personale a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche e delle istituzioni AFAM può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio dell'anno scolastico o accademico.
  I commi 477 e 478 intervengono in materia di rivalutazione delle pensioni ai prezzi. In particolare il comma 477, modificando la disciplina transitoria relativa al periodo 2020-2021, eleva al 100 per cento l'importo della perequazione per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, confermando le misure vigenti per i trattamenti di importo complessivo superiore. Il comma 478 modifica la disciplina a regime, prevedendo la rivalutazione nella misura del 100 per cento per la fascia di importo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo INPS, anziché fino a tre volte, come previsto dalla disciplina vigente; nella misura del 90 per cento per la fascia di importo complessivo dei trattamenti compresa tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS, anziché tra tre e cinque volte il trattamento minimo; nella misura del 75 per cento per la fascia di importo complessivo dei trattamenti superiore a cinque volte il trattamento minimo, così come previsto dalla normativa vigente.
  I commi da 479 a 481 dispongono finanziamenti per consentire la presentazione delle domande di Reddito di cittadinanza (RdC) e di Pensione di cittadinanza (PdC) anche attraverso i centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS, nonché per le attività legate all'assistenza nella presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) a fini ISEE, affidate ai medesimi centri di assistenza fiscale. Inoltre, ai fini del finanziamento delle attività per il Reddito di Cittadinanza e la Pensione di Cittadinanza da parte degli istituti di patronato, è incrementato il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  Il comma 482 dispone l'incremento delle risorse del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro. I commi da 483 a 485 riaprono i termini per l'iscrizione alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali dell'INPS per i pensionati ex INPDAP nonché per i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse, che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non risultano iscritti.
  I commi da 486 a 489 escludono per il triennio 2020-2022 che i crediti vantati dallo Stato nei confronti di autori di omicidio del coniuge possano essere imputabili ai beni ereditari trasmessi ai figli minori, ovvero maggiorenni non economicamente autosufficienti, nati dalle predette relazioni, purché estranei alla condotta delittuosa.
  I commi da 491 a 494 prevedono la possibilità di utilizzare le risorse residue degli interventi di sostegno del reddito disposti dalle regioni Sardegna, Lazio, Sicilia e per l'area di crisi industriale complessa di Isernia per la medesima finalità di integrazione salariale straordinaria alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa e per il finanziamento del trattamento di mobilità in deroga in favore dei lavoratori che, alla data del 31 dicembre 2019, risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga. Inoltre, si prevede la possibilità di prorogare per ulteriori sei mesi i trattamenti erogati in base all'articolo 44 del Pag. 175decreto-legge n. 109 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130 del 2018, previo ulteriore accordo da stipularsi in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico, qualora l'avviato processo di cessione aziendale, per le azioni necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale, abbia incontrato fasi di particolare complessità, anche rappresentate dal Ministero dello sviluppo economico.
  I commi da 495 a 497 autorizzano le pubbliche amministrazioni utilizzatrici di lavoratori socialmente utili e lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, a procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale e in deroga, per il solo anno 2020, in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa.
  I commi da 498 a 500 autorizzano la spesa per consentire l'accesso anticipato alla pensione per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale. La norma, inoltre, modifica i requisiti previsti per l'accesso anticipato al pensionamento dalla normativa vigente, prevedendo l'applicazione delle disposizioni ai giornalisti dipendenti da aziende che abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data successiva al 31 dicembre 2019, i piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale che prevedono la contestuale assunzione, nel rapporto minimo di un'assunzione a tempo indeterminato ogni due prepensionamenti, di giovani di età non superiore a trentacinque anni, giornalisti o soggetti in possesso di competenze professionali coerenti con la realizzazione dei programmi di rilancio, riconversione digitale e sviluppo aziendale, come individuate dai predetti piani, ovvero di giornalisti che abbiano già in essere, con la stessa azienda o con azienda facente capo al medesimo gruppo editoriale, rapporti di lavoro autonomo. Si prevede anche, limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, in deroga al requisito contributivo previsto dalla normativa vigente, la possibilità di accedere al trattamento di pensione, con anzianità contributiva di almeno trentacinque anni nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di imprese editrici stampatrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi. A tali lavoratori non si applicano le disposizioni vigenti in materia di adeguamento alla speranza di vita.
  I commi da 501 a 527 recano disposizioni riguardanti il settore agricolo. Tra queste, segnala il comma 503, che riconosce ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a quarant'anni, che si iscrivono nella previdenza agricola tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per un periodo massimo di ventiquattro mesi e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  Segnala, inoltre, ai commi 515 e 516, la proroga al 2020 della previsione di un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro finalizzata a garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio avvenute nel corso dell'anno Pag. 1762020, nonché l'incremento delle risorse destinate al finanziamento dell'indennità a sostegno del reddito dei medesimi lavoratori nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio.
  I commi da 540 a 580 riguardano le regioni e gli enti locali. Tra le disposizioni, segnala il comma 545, che, con riferimento alle regioni a statuto ordinario, interviene sulla disciplina in materia di spese di personale con contratti flessibili nelle pubbliche amministrazioni, estendendo alle regioni la disapplicazione delle limitazioni, di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge n. 296 del 2006, così come già previsto per gli enti locali.
  I commi da 581 a 628 recano misure per la riduzione e la rimodulazione della spesa pubblica. Segnala che la mancata osservanza di tali disposizioni costituisce, ai sensi del comma 598, illecito disciplinare del responsabile del servizio amministrativo-finanziario. Il comma 607 prevede una riduzione, a decorrere dal 2020, dello sgravio contributivo per le imprese armatrici con riferimento al personale componente gli equipaggi. Pertanto lo sgravio è corrisposto nel limite del 44,32 per cento. Il comma 608 sopprime il fondo, istituito presso l'INPS, finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti, individuate con specifico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Segnala, in particolare, il comma 609, che opera, in base a una revisione delle stime, una riduzione delle risorse iscritte in bilancio, ai fini dell'attuazione delle norme relative alla cosiddetta «Quota 100» e all'accesso anticipato alla pensione, in base requisiti di sola anzianità contributiva, di cui agli articoli 14 e 15 del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, e prevede un accantonamento, per un importo equivalente, di alcune dotazioni di bilancio dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare il rispetto dei saldi di finanza pubblica.
  I commi da 628 a 855 recano disposizioni in materia di entrate. Segnala, in particolare, il comma 656, che prevede l'applicazione alle spese in attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze connesse all'adeguamento tecnologico, finalizzato alla produzione di manufatti biodegradabili e compostabili, la disciplina del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie, introdotto dalla legge di bilancio per il 2019 (il cosiddetto «credito d'imposta formazione 4.0»). Il comma 677 modifica il regime fiscale dei cosiddetti «buoni pasto», elevando da sette a otto euro la quota non sottoposta a imposizione, ove siano erogati in formato elettronico, e, contestualmente, riducendo la quota che non concorre alla formazione del reddito di lavoro, ove siano erogati in formato diverso. La norma, inoltre, mantiene invariato il limite all'importo complessivo giornaliero per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto a favore dei lavoratori addetti a strutture lavorative temporanee oppure ubicate in zone prive di servizi di ristorazione. Tra le disposizioni che modificano la disciplina del regime forfettario, segnalo, al comma 692, lettere b e d), la reintroduzione, come condizione per l'accesso al regime forfettario del 15 per cento, del limite delle spese sostenute per il personale attraverso il lavoro accessorio, nonché l'esclusione per i redditi di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30 mila euro. Tra le disposizioni che introducono la riforma della riscossione degli enti locali, segnala, in particolare, il comma 793, che introduce una specifica procedura per la nomina di funzionari responsabili della riscossione da parte degli enti e dei loro soggetti affidatari; tali soggetti sono nominati dai dirigenti dell'ente o dagli organi apicali dei concessionari e esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale in relazione all'assistenza alle procedure di vendita all'incanto. Essi sono scelti tra i soggetti in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria superiore, che abbiano Pag. 177superato un esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione. Il mantenimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni è subordinato all'aggiornamento professionale biennale, da effettuarsi tramite appositi corsi. La nomina dei funzionari della riscossione può essere revocata con provvedimento motivato. Segnala, infine, che il comma 853 introduce modifiche ai parametri in base ai quali i comuni possono procedere a nuove assunzioni, sulla base dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019.
  La Sezione II riguarda gli stati di previsione dei singoli Ministeri. Per questa parte, con specifico riferimento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, faccio rinvio alla documentazione predisposta dal Servizio Studi, che è a disposizione di tutti i deputati.

  Andrea GIACCONE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per le ore 12 della giornata odierna.

  La seduta termina alle 10.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 18 dicembre 019. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE.

  La seduta comincia alle 10.

Proposta di nomina di Marialuisa Gnecchi a vicepresidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
Nomina n. 40.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

  Andrea GIACCONE, presidente, avverte che la Commissione avvia oggi l'esame della proposta di nomina di Marialuisa Gnecchi, designata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali quale vicepresidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), ai fini dell'espressione del parere di competenza.
  Dà quindi la parola al relatore, onorevole Cominardi, per lo svolgimento della relazione.

  Claudio COMINARDI (M5S), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimersi sulla proposta di nomina di Marialuisa Gnecchi alla carica di vice presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Si tratta di un'occasione estremamente importante sia perché si tratta della prima designazione a tale carica, dopo la sua reintroduzione nella struttura organizzativa dell'Istituto, unitamente al consiglio di amministrazione, ad opera dell'articolo 25 del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, sia, soprattutto, perché la vice presidente designata è stata per due legislature componente della Commissione lavoro e, in tale veste, ha svolto un lavoro prezioso e proficuo, permettendo alla Commissione di raggiungere importati risultati, tra i quali ricorda, nella scorsa legislatura: l'indagine conoscitiva sull'impatto in termini di genere della normativa previdenziale e sulle disparità esistenti in materia di trattamenti pensionistici tra uomini e donne; la legge n. 81 del 2017 sul lavoro autonomo e lo smart working; l'impegno per permettere ai lavoratori cosiddetti esodati a seguito dell'entrata in vigore delle nuove regole pensionistiche recate dal decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.
  La sua esperienza parlamentare e il curriculum vitae allegato alla proposta di nomina attestano il valore di tale designazione, che permetterebbe all'INPS di avvalersi di una sicura competenza nelle materie previdenziali e di una particolare sensibilità nei rapporti con il Parlamento e con le parti sociali, a garanzia di una Pag. 178collaborazione proficua e vantaggiosa per gli assicurati e i pensionati dell'Istituto.
  Venendo, quindi, al merito delle esperienze professionali di Marialuisa Gnecchi, va, innanzitutto, sottolineata l'assunzione presso l'INPS nel 1973, in quanto vincitrice di concorso pubblico, con la funzione di: liquidazione di pensioni – ricorsi – riscossione contributi. La sua esperienza ha spaziato anche al settore della vigilanza, avendo vinto una selezione interna per ispettore, e a quello dell'elaborazione dei dati, essendo stata anche operatrice di controllo del centro elaborazione dati.
  Segnala anche la proficua esperienza nel settore del volontariato, essendo stata tra i fondatori del consultorio familiare in Provincia autonoma di Bolzano e componente del direttivo provinciale dell'AIED, nonché la sua attività sindacale, essendo stata, prima, segretaria generale provinciale della categoria Funzione pubblica per la CGIL di Bolzano, dal 1989 al 1996, e, poi, segretaria generale del medesimo sindacato per la Provincia autonoma di Bolzano nel periodo 1996-1998.
  Il suo costante impegno a favore delle donne è anche testimoniato dal fatto che Marialuisa Gnecchi è stata, dal 1988 al 1998, consigliera di parità e vice presidente della Commissione per le pari opportunità della Provincia autonoma di Bolzano.
  Dopo avere ricordato che, nei medesimi anni, Marialuisa Gnecchi è stata componente della Commissione provinciale per l'impiego, segnala che per due legislature, dal 1998 al 2008, è stata assessore della Provincia autonoma, prima con le deleghe al lavoro, alla scuola e alla formazione professionale, e, poi, con le deleghe al lavoro, alla scuola, alla formazione professionale, all'innovazione, alla cooperazione, al credito, all'immigrazione e alle pari opportunità.
  A livello nazionale, Marialuisa Gnecchi è stata eletta alla Camera dei deputati, per la prima volta, nel 2008 e, per la seconda volta, nel 2013.
  Attualmente è impegnata presso l'AUSER di Bolzano, un'organizzazione di volontariato per l'invecchiamento attivo e l'assistenza agli anziani, dove gestisce lo sportello che fornisce consulenze gratuite su previdenza sociale, diritto al lavoro, inclusione sociale e sulle prestazioni sociali erogate a livello provinciale, regionale e statale.
  Infine, tiene a sottolineare che Marialuisa Gnecchi, in quanto dipendente di amministrazione pubblica ora in quiescenza, ricoprirà il suo incarico a titolo gratuito.
  Vista, pertanto, la vasta esperienza che Marialuisa Gnecchi vanta nei campi e nelle materie di cui sarà chiamata a occuparsi nella veste di vicepresidente dell'INPS, ritiene che vi siano le condizioni per esprimere un giudizio positivo sulla nomina proposta. Si riserva, comunque, di formulare una proposta di parere anche alla luce degli elementi che saranno acquisiti nel corso dell'audizione informale, che si svolgerà al termine di questa seduta.

  Andrea GIACCONE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata per la giornata di domani, giovedì 19 dicembre, ricordando che, al termine della presente seduta, avrà luogo l'audizione informale della vice presidente designata.

  La seduta termina alle 10.05.

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione di Marialuisa Gnecchi, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a vicepresidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (nomina n. 40).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 10.05 alle 11.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 18 dicembre 2019. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE.

  La seduta comincia alle 12.05.

Pag. 179

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.
C. 2305 Governo, approvato dal Senato.

Nota di variazioni.
C. 2305/I Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla V Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta antimeridiana odierna.

  Andrea GIACCONE, presidente, comunica che la Commissione prosegue l'esame delle parti di propria competenza, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (C. 2305 Governo), approvato dal Senato, e della relativa nota di variazioni (C. 2305/I Governo), approvata dal Senato.
  Avverte che il termine per la presentazione delle proposte emendative riferite al disegno di legge di bilancio, limitatamente alle parti di competenza, è fissato alle ore 15 della giornata odierna.
  Ricorda che la relatrice, onorevole Serracchiani, nella seduta antimeridiana odierna ha svolto la relazione introduttiva.
  Chiede se vi siano colleghi che intendono intervenire.

  Elena MURELLI (LEGA), richiamandosi alla relazione della collega Serracchiani, esprime il suo stupore nel constatare che la riduzione del cuneo fiscale è rinviata a provvedimenti successivi e non riguarderà le imprese, pregiudicando in tal modo la ripresa dell'economia. Al contrario, condivide la previsione, di cui al comma 13 dell'articolo 1, di escludere dalla base imponibile la liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, della NASpI, se destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa. Si tratta, infatti, di una delle battaglie portate avanti dalla Lega. Altrettanto condivisibile è l'aumento delle risorse destinate al comparto della sicurezza dai commi da 129 a 131, alla luce dell'aumento del carico di lavoro su poliziotti e vigili del fuoco, la cui retribuzione, come messo in luce recentemente dal Capo della polizia, prefetto Gabrielli, è scandalosamente bassa. Con riferimento alla proroga, disposta dal comma 132, del programma «Strade sicure», coglie l'occasione per sollecitare misure per favorire il supporto psicologico dei militari, troppo spesso impiegati in operazioni massacranti senza avere la dovuta tenuta psicofisica, come dimostra il recente suicidio di un militare. Sulla disposizione di cui al comma 160, che riguarda i giornalisti che lavorano negli uffici stampa delle regioni, osserva che il problema era stato preso a cuore anche dal suo gruppo, la cui proposta, tuttavia, non è stata condivisa. La soluzione trovata, a suo avviso, scontenta i giornalisti interessati, equiparati ai comunicatori. Inoltre, pur condividendo l'impegno a favore della ricerca, ritiene che l'istituzione di una nuova Agenzia, prevista dai commi da 240 a 254, destinata a sovrapporsi alle altre strutture esistenti, non porterà alcun beneficio. Sul personale degli enti locali, materia affrontata dal comma 269, lamenta l'assenza di disposizioni che permettano ai piccoli comuni di assumere. Anche su tale argomento e sulla possibilità dei piccoli comuni medesimi di accedere a mutui agevolati, il suo gruppo aveva presentato proposte emendative nel corso dell'esame da parte del Senato che, tuttavia, non sono state accolte. Pur condividendo, quindi, le disposizioni relative al settore della scuola, rileva che manca una previsione per la concessione della NASpI a tutti i dipendenti delle cooperative e che, pertanto, coloro che non la potranno percepire saranno licenziati. Nel settore della sanità, sottolinea l'assenza di misure che incentivino i giovani a studiare e a compiere il proprio percorso lavorativo in Italia nonché di misure riguardanti l'osteopatia. Condivide le disposizioni che prorogano le sperimentazioni di «Opzione donna» e della cosiddetta «Ape sociale», mentre giudica negativamente l'assenza di Pag. 180modifiche alla disciplina del Reddito di cittadinanza. Ritiene positiva la disposizione in favore dei figli delle vittime di femminicidi, anche se ne stigmatizza la limitazione al 2022. Con riferimento alle disposizioni riguardanti i pensionamenti anticipati dei giornalisti, ritiene che sarebbe stato opportuno introdurre misure per il risanamento dell'INPGI, così come proposto dalla Lega. Infine, sottolinea che il disegno di legge di bilancio non reca alcuna previsione in relazione alla copertura previdenziale del cosiddetto «part time ciclico» né alla necessità di un ulteriore provvedimento di salvaguardia dei cosiddetti «esodati», che, a causa del repentino innalzamento dei requisiti pensionistici, imposto dalla riforma Fornero, non possono avere accesso al pensionamento.

  Paolo ZANGRILLO (FI) esprime preliminarmente il suo disagio per il modo con cui si sta procedendo all'esame del disegno di legge di bilancio, dal quale, di fatto, è stato escluso un ramo del Parlamento. Venendo, quindi, al contenuto del provvedimento, sottolinea la mancanza di misure che possano avere un impatto risolutivo su una delle priorità del Paese, cioè la mancanza di lavoro. Non solo mancano tali misure innovative, ma non risulta affrontata neanche la necessità di intervenire sui provvedimenti approvati dallo scorso Governo, che hanno già evidenziato tutti i loro limiti. Il cosiddetto «decreto Dignità», infatti, non ha centrato l'obiettivo di ridurre il precariato, come dimostrano gli ultimi dati disponibili, e il Reddito di cittadinanza non si è dimostrato una misura in grado di fare accedere al mercato del lavoro i soggetti più fragili. Al contrario, a fronte del sostanziale fallimento di tale istituto, il disegno di legge di bilancio destina, delle limitate risorse a disposizione, ben 8 miliardi di euro al suo finanziamento nel 2020. Anche la riduzione del cuneo fiscale non sortirà gli effetti voluti, sia perché le risorse a disposizione sono troppo limitate, sia perché non ne beneficiano le imprese. Il disegno di legge di bilancio, pertanto, appare deludente, non essendo in grado di dare inizio a un percorso virtuoso che permetta di aggredire la crisi del mondo produttivo, che caratterizza il nostro Paese.

  Daniele MOSCHIONI (LEGA), associandosi al disagio espresso dai colleghi già intervenuti, osserva che la rapidità con la quale la Camera dei deputati è costretta a esaminare il disegno di legge di bilancio è simile a quella che caratterizza la procedura di approvazione dei bilanci dei piccoli comuni. Condivide le critiche espresse dai colleghi sulle disposizioni riguardanti il taglio del cuneo fiscale, soprattutto per l'esiguità delle risorse messe a disposizione, che inoltre escludono dal beneficio le imprese. Si stupisce della scarsa attenzione al mondo produttivo dimostrata dal Partito Democratico, che non prende provvedimenti per arginare la tendenza alla chiusura delle aziende, le quali preferiscono delocalizzare la produzione fuori dall'Italia. Condivide lo sgravio contributivo, previsto dal comma 8, per le assunzioni di giovani apprendisti, ma ritiene che sarebbe stato opportuno estenderlo anche alle assunzioni di lavoratori, con più di cinquanta anni di età, che perdono l'occupazione. Non condivide, al contrario, la proroga degli sgravi contributivi per le nuove assunzioni nel Mezzogiorno, dal momento che la disoccupazione è un fenomeno che riguarda, purtroppo, anche le regioni del Nord e del Centro dell'Italia. Esprime, invece, apprezzamento per le misure di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, che permetteranno alle amministrazioni pubbliche di avvalersi di personale con esperienza già maturata. Infine, dopo aver espresso riserve sulla previsione dell'ennesima commissione chiamata a valutare i progetti nell'ambito del programma di rinascita urbana, si stupisce che il Partito Democratico, da sempre critico, non abbia imposto l'introduzione di misure per la revisione dell'istituto del Reddito di cittadinanza, approvato anche dal suo gruppo, durante il precedente Governo, solo per la necessità di rispettare gli accordi politici assunti.

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  Carla CANTONE (PD) invita i colleghi a rileggere con attenzione la relazione della collega Serracchiani, per dare un giudizio più equilibrato sul disegno di legge di bilancio, il cui contenuto è imposto dalla gravità del quadro economico ereditato dal precedente Governo. Dopo aver sottolineato che la Lega è pienamente responsabile dell'introduzione nell'ordinamento del Reddito di cittadinanza, ricorda l'impegno profuso dal suo gruppo per consentire l'approvazione di ben otto provvedimenti di salvaguardia dei lavoratori esodati e l'impegno, non mantenuto, dell'allora sottosegretario Durigon per l'adozione di un ulteriore provvedimento che esaurisse la platea dei soggetti interessati. Sul punto, comunque, preannuncia la presentazione in Assemblea di un ordine del giorno specifico. Smentendo il disinteresse del suo gruppo per il mondo imprenditoriale, propone un'azione comune per fare pressione sulle rappresentanze datoriali per lo sblocco dei contratti ancora aperti, che, riconoscendo miglioramenti economici ai lavoratori, aiuterebbero la ripresa dell'economia. Sottolinea, inoltre, che una riduzione del cuneo fiscale di 40 euro costituisce un vantaggio ben percepibile per i lavoratori con uno stipendio medio e ricorda che il passato Governo ha impedito miglioramenti retributivi per i pensionati, non recependo l'intesa siglata tra le organizzazioni sindacali e il Governo Gentiloni in materia di rivalutazione delle pensioni e di quattordicesima mensilità. Anche su tale punto, preannuncia la presentazione in Assemblea di uno specifico ordine del giorno. Intende, quindi, sottolineare l'importanza della ricostituzione della Commissione per lo studio della gravosità delle occupazioni, che si augura possa concludere proficuamente i suoi lavori. Infine, condividendo parte dei giudizi espressi dalla collega Murelli, invita le opposizioni a un comune impegno per la risoluzione delle più gravi questioni all'attenzione dei parlamentari, anche mediante la presentazione in Assemblea di specifici ordini del giorno.

  Serse SOVERINI (PD) invita a un maggiore senso di responsabilità i colleghi dell'opposizione, che hanno criticato la mancata revisione dell'istituto del Reddito di cittadinanza. Infatti, eventuali interventi devono essere improntati alla più grande cautela, in considerazione dell'alto numero di soggetti che non possono essere avviati al lavoro, a causa di uno scarso livello di istruzione, della mancanza di formazione e di disagi di varia natura, come dimostrano gli ultimi dati a disposizione. Piuttosto, i medesimi dati dimostrano la necessità di porre mano alle politiche attive del lavoro e agli strumenti di formazione, che si sono dimostrati inefficaci a ridurre il gap tra domanda e offerta di lavoro. Sul punto, auspica che la Commissione si dedichi ad approfondire le modalità di possibili interventi. Quanto al cuneo fiscale, sottolinea che le misure proposte dall'attuale Governo seguono quelle introdotte per la prima volta dal Governo Prodi, anche se la scelta attuale privilegia i lavoratori rispetto alle imprese. Tuttavia, anche se indirettamente, gli effetti positivi di un maggior potere d'acquisto dei lavoratori con fasce stipendiali medie si faranno sentire anche sulle imprese, attraverso l'incentivo alla ripresa dei consumi interni. In conclusione, facendo i conti con le risorse a disposizione, il disegno di legge di bilancio introduce misure ragionevoli e calibrate, che incideranno sul sistema economico italiano, a differenza di quelle introdotte dal precedente Governo, che si sono rivelate prive di efficacia sostanzialmente propagandistiche.

  Ettore Guglielmo EPIFANI (LEU), ritenendo non eludibile la critica della modalità con la quale si sta conducendo da parte del Parlamento l'esame del disegno di legge di bilancio, sottolinea che si tratta della conseguenza delle modalità di formazione dei Governi in questa legislatura, espressioni di maggioranze non omogenee. Per quanto riguarda, in particolare, il disegno di legge oggi in esame, le difficoltà, a suo giudizio, sono esasperate dal fatto che il Governo si è trovato a dover varare il provvedimento ad appena due mesi dal Pag. 182suo insediamento, in un quadro economico in peggioramento. Infatti, alla scarsa crescita del Paese, si deve aggiungere la volontà di sterilizzare gli aumenti dell'IVA, che impone l'utilizzo di ben 24 miliardi di euro nel 2020. Con le scarse risorse residue, pertanto, deve riconoscere che molto si è fatto proprio nei settori di competenza della Commissione. A suo giudizio, sarebbe stato preferibile procedere a una sterilizzazione selettiva dell'IVA, che colpisse solo le fasce di reddito più alte e le importazioni, utilizzando le risorse liberate per interventi a favore dei soggetti più disagiati. Riconoscendo che l'attuale maggioranza non ha potuto agire diversamente, essendosi tutti i partiti impegnati, in campagna elettorale, per la sterilizzazione totale dell'IVA, auspica un ripensamento già il prossimo anno, in considerazione del fatto che, diversamente, il rinvio continuo dell'aumento delle aliquote assorbirà una grande quantità di risorse finanziarie, che potrebbero essere più proficuamente impiegate in interventi per la ripresa dell'economia.

  Andrea GIACCONE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta prevista per la giornata di domani, nella quale si procederà alla votazione degli eventuali emendamenti presentati e della relazione.

  La seduta termina alle 13.30.