CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 dicembre 2019
297.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 97

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 18 dicembre 2019.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 18 dicembre 2019. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 14.20.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 e relativa Nota di variazioni.
C. 2305 Governo, approvato dal Senato e C. 2305/I Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti.

  Carla RUOCCO, presidente, ricorda che la Commissione Finanze avvia oggi l'esame – ai fini della relazione da esprimere alla Commissione Bilancio – del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (C. 2305 Governo, approvato dal Senato), e la relativa nota di variazioni (C. 2305/I Governo, approvato dal Senato).
  Saranno esaminate, limitatamente alle parti di competenza della Commissione, le disposizioni contenute nella prima sezione – che riporta le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica – nonché le Tabelle 1 e 2 della seconda sezione, relative allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  L'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione. Potranno essere presentate relazioni di minoranza. Entrambe le relazioni saranno trasmesse alla V Commissione. I relatori (per la maggioranza Pag. 98e, eventualmente, di minoranza) potranno partecipare ai lavori della Commissione bilancio per riferire circa i lavori svolti presso la Commissione di settore.
  La Commissione potrà inoltre esaminare gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza. Rammenta che il termine è stato fissato alle ore 17 della giornata odierna.
  Riguardo al regime di presentazione degli emendamenti, ricorda che gli emendamenti che riguardano parti di competenza di questa Commissione potranno essere presentati sia in quest'ultima, sia direttamente presso la Commissione bilancio (entro le ore 9.30 di domani mattina). La stessa regola è peraltro applicata in via di prassi anche agli emendamenti compensativi all'interno di parti di competenza di questa Commissione.
  Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Commissione bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.
  La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso la Commissione sarà effettuata dalla Presidenza della medesima prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia, fermo restando che, come da prassi, gli emendamenti che saranno ripresentati in Commissione bilancio, ivi compresi quelli approvati, saranno comunque sottoposti, analogamente a quelli presentati direttamente in V Commissione, ad una puntuale valutazione di ammissibilità, ai fini dell'esame in sede referente, da parte della presidenza della medesima V Commissione.
  In particolare, sono previste specifiche regole per l'emendabilità della prima e della seconda sezione nonché per gli emendamenti volti a modificare, con finalità di compensazione, contemporaneamente la prima e la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, ferme restando le regole ordinarie sulla compensatività, a seconda che si tratti di oneri di parte corrente o in conto capitale. Riguardo a tali specifiche regole, rinvio integralmente alle linee guida di carattere procedurale – contenute nella lettera della Presidenza della Camera, inviata ai Presidenti delle Commissioni permanenti in data 25 ottobre 2016 – adottate in occasione della prima applicazione della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica introdotta dalla legge n. 163 del 2016.
  Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, ricorda infine che presso le Commissioni di settore possono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione saranno allegati alla relazione trasmessa alla Commissione bilancio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo potranno essere ripresentati in Assemblea. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea.

  Davide ZANICHELLI (M5S), relatore, ricorda che la Commissione Finanze è chiamata a esaminare il disegno di legge C. 2305, approvato dal Senato, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 e relativa nota di variazioni (C. 2305/I, approvata dal Senato), limitatamente alle parti di competenza.
  L'effetto complessivo sui saldi della manovra di finanza pubblica (comprensivo degli effetti del decreto-legge n. 124 del 2019, essendo tale provvedimento qualificato come parte della manovra) è il seguente: il saldo netto da finanziare è pari a –20,128 miliardi per il 2020, –15,298 miliardi per il 2021 e –14,300 miliardi per il 2022; il fabbisogno è pari a –17,112 miliardi per il 2020, –12,872 miliardi per il 2021 e a –11,541 miliardi per il 2022; l'indebitamento netto è pari a –16,257 Pag. 99miliardi per il 2020, –12,602 miliardi per il 2021 e –10,349 miliardi per il 2022.
  Nel corso dell'esame al Senato, il Governo ha inoltre apportato delle modifiche allo stato di previsione delle entrate, che tiene conto anche degli effetti finanziari del decreto n. 34 del 2019: il Governo stima, per l'anno 2020, un aumento strutturale delle entrate tributarie consistente in 1.936 milioni di euro.
  Passando ad esaminare il contenuto specifico del disegno di legge, si limiterà a richiamare gli aspetti rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze.
  In relazione alle politiche fiscali, il disegno di legge prevede, in primo luogo, la sterilizzazione completa per il 2020 e parziale dal 2021 delle cd. clausole di salvaguardia, ovvero dei programmati aumenti delle aliquote IVA e delle accise.
  Un gruppo di misure riguarda la tassazione immobiliare.
  Il provvedimento, più in dettaglio:
   riduce dal 15 al 10 per cento, a regime, la misura dell'aliquota della cedolare secca sulle locazioni abitative a canone concordato, nei comuni ad alta densità abitativa (comma 6);
   proroga al 2020 le detrazioni per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (comma 175);
   con le modifiche al Senato, si riconosce un credito d'imposta, nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per le spese relative all'acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo, per aumentare il livello di sicurezza degli immobili (comma 118);
   consente di detrarre dall'IRPEF il 90 per cento delle spese relative agli interventi edilizi finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici; con le modifiche apportate al Senato si stabilisce che l'agevolazione spetta anche per gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna e si limita il bonus agli edifici ubicati in specifiche zone (cd. bonus facciate, commi 219-224);
   effettua una complessiva riforma dell'imposizione immobiliare locale, unificando le due vigenti forme di prelievo IMU e TASI (commi 738-783).

  In materia di finanza locale – oltre alla già menzionata riforma dell'IMU – si segnalano alcuni interventi di complessivo riordino:
   per quanto riguarda la riscossione degli enti locali, sono riformati gli strumenti per l'esercizio della potestà impositiva con l'introduzione dell'istituto dell'accertamento esecutivo, sulla falsariga di quanto già previsto per le entrate erariali (commi 784-815);
   si istituisce, dal 2021, il canone unico di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e il canone unico patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati, entrambi destinati a sostituire le molteplici forme di prelievo oggi vigenti (commi 816-847).

  Con riferimento alla finanza degli enti territoriali, nel corso dell'esame al Senato è stata introdotta una procedura di monitoraggio degli effetti di eventuali modifiche della disciplina statale relativa ai tributi erariali sulla finanza della regione Trentino Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano (comma 548).
  Con riferimento al regime fiscale delle persone fisiche e del lavoro, segnala i seguenti interventi:
   la costituzione del Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti (cuneo fiscale), con una dotazione di 3 miliardi di euro per l'anno 2020 e 5 miliardi a decorrere dal 2021 (comma 7);
   la detraibilità, introdotta al Senato, del 19 per cento delle spese sostenute, anche nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico, per lo studio e la pratica della musica da contribuenti con reddito Pag. 100complessivo non superiore a 36.000 euro. La detrazione spetta dall'anno di imposta in corso alla data del 1o gennaio 2021 ed è usufruibile per un limite di spesa pari a 1.000 euro (commi 346-347);
   l'elevazione a 500 euro (rispetto agli attuali 387,34 euro) della spesa massima detraibile per le spese veterinarie (comma 361, introdotto al Senato);
   la riduzione delle detrazioni IRPEF al 19 per cento per i contribuenti con reddito superiore a 120.000 euro, ad eccezione delle spese per interessi su prestiti e mutui agrari, l'acquisto e la costruzione dell'abitazione principale e le spese sanitarie. Per effetto delle modifiche apportate al Senato, le detrazioni per spese sanitarie rimangono immutate a prescindere dal reddito (comma 629); si condiziona l'agevolazione all'utilizzo di versamento bancario o postale ovvero di altri sistemi di pagamento tracciabili (commi 679-680);
   per effetto delle modifiche al Senato, la rimodulazione – in luogo dell'azzeramento per i veicoli più inquinanti – della percentuale di deducibilità dei costi sostenuti per i veicoli aziendali, che viene differenziata in ragione dei relativi valori di emissione di anidride carbonica (commi 632-633);
   con riferimento al regime forfettario, viene soppressa l'imposta sostitutiva al 20 per cento per i contribuenti con ricavi fino a 100.000 euro, originariamente prevista a partire dal 2020; si reintroduce, per l'accesso al regime forfettario al 15 per cento, il limite delle spese sostenute per il personale e per il lavoro accessorio, nonché l'esclusione per chi ha redditi di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30.000 euro; si stabilisce un sistema di premialità per incentivare la fatturazione elettronica (commi 691-692);
   per effetto delle modifiche del Senato, è esteso l'ambito di applicazione dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) e dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE) stabilendo che, a decorrere dal 2020, sono soggetti passivi di tali imposte, oltre alle persone fisiche, anche gli enti non commerciali e le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, residenti in Italia, a specifiche condizioni (commi 710-711).

  Specifiche misure riguardano il regime fiscale delle imprese. In particolare:
   si estende al 2020 il credito d'imposta per le erogazioni liberali destinate ad interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e alla realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (commi 177-180);
   in luogo della proroga al 2020 del cd. super ammortamento e iper ammortamento in favore delle imprese e della disciplina di un credito d'imposta per la realizzazione di progetti ambientali, si introduce un nuovo credito d'imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi (commi 184-197);
   per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2019 si introduce la disciplina del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese (commi 198-209);
   si modifica e si proroga al 2020 il credito d'imposta formazione 4.0 (commi 210-217);
   viene prorogato al 31 dicembre 2020 il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali per i comuni di Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016 (comma 218);
   si proroga al 31 dicembre 2020 il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nel Mezzogiorno (comma 319);
   con le modifiche apportate al Senato si proroga al 2020 il credito d'imposta, concesso alle piccole e medie imprese italiane attualmente per il solo 2019, per Pag. 101le spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore (comma 300);
   per effetto delle modifiche del Senato, si riconosce per l'anno 2020 il cosiddetto credito d'imposta edicole agli esercenti attività commerciale non esclusivamente rivolta alla vendita della stampa quotidiana e periodica, anche nei casi in cui la predetta attività non rappresenti l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento (comma 393).

  Sempre relativamente al regime fiscale delle imprese:
   viene circoscritto il meccanismo dello sconto in fattura ai soli interventi di ristrutturazione energetica di primo livello per le parti comuni degli edifici condominiali con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro (commi 70 e 176);
   viene prorogata al 2020 la facoltà di rivalutazione di beni e partecipazioni, mediante versamento di un'imposta sostitutiva all'11 per cento; aumenta dal 20 al 26 per cento l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti da cessione di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni; nel corso dell'esame al Senato è stato previsto che l'imposta sostitutiva può essere versata in più rate, entro un massimo che dipende dall'importo complessivo del versamento (commi 693-704);
   per effetto delle modifiche al Senato si ripropone il regime opzionale di tassazione con imposta sostitutiva dell'8 per cento dei beni immobili strumentali posseduti alla data del 31 ottobre 2019 (cd. estromissione, comma 690);
   si dispone il differimento delle percentuali di deducibilità, a fini IRES e IRAP, previste da alcune norme di legge (relative allo stock di svalutazioni e perdite su crediti, per gli enti creditizi e finanziari; alla riduzione di valore dei crediti e delle altre attività finanziarie, derivante dalla prima applicazione dei principi contabili IFRS 9; alle quote di ammortamento relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali, cosiddette imposte differite attive – DTA) (commi 712-715);
   al Senato è stata introdotta l'esenzione IRES per le attività di formazione universitaria posta in essere dalle università non statali, purché non costituite sotto forma di società commerciali (comma 721).

  Segnala poi un complesso di misure fiscali relative al comune di Campione d'Italia in considerazione dell'inclusione nel territorio doganale europeo e nell'ambito della disciplina armonizzata delle accise. Si disciplina una nuova imposta locale sul consumo (ILCCI), con aliquote allineate a quelle dell'IVA svizzera. Sono poi previste agevolazioni IRPEF, IRES e IRAP, che consistono nella riduzione a metà delle imposte per cinque anni. Infine è istituito un credito d'imposta per i nuovi investimenti iniziali nel territorio di Campione d'Italia, fino al 2024 (commi 559-580).
  Parte dell'articolato contiene misure in materia di accise e imposte di consumo. In particolare:
   sono esclusi dall'accisa agevolata sul gasolio commerciale, dal 1o ottobre 2020 (termine così posticipato al Senato) i veicoli euro 3 e inferiori e, dal 1o gennaio 2021, anche i veicoli euro 4 o inferiori (comma 630);
   sono rimodulate e innalzate le accise gravanti sui prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica (comma 631);
   viene istituita un'imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI), ad esclusione dei manufatti compostabili e delle siringhe. Si riconosce un credito di imposta alle imprese del settore pari al 10 per cento delle spese sostenute, fino al 31 dicembre 2020, Pag. 102per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti biodegradabili e compostabili (commi 634-658);
   sono elevate le accise sui tabacchi lavorati, in particolare innalzando l'importo dell'accisa minima e dell'onere fiscale minimo (quest'ultimo valevole per le sigarette), nonché l'importo dell'aliquota di base sui predetti prodotti (comma 659);
   si istituisce un'imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate nella misura di 10 euro per ettolitro nel caso di prodotti finiti e di 0,25 euro per chilogrammo nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione. Nel corso dell'esame al Senato è stato differito ad agosto 2020 il termine per l'emanazione delle norme attuative (commi 661-676).

  Il disegno di legge reca inoltre alcune misure volte a far emergere base imponibile e, più in generale, potenziare il contrasto all'evasione fiscale:
   in primo luogo si stanziano 3 miliardi di euro per gli anni 2021 e 2022 per l'attribuzione di rimborsi in denaro a favore di soggetti che fanno uso di strumenti di pagamento elettronici (commi 288-290);
   si modifica l'imposta sui servizi digitali introdotta dalla legge di bilancio 2019 e ne consente l'applicazione dal 1o gennaio 2020, svincolandone l'operatività dalla normativa secondaria (comma 678);
   si stabilisce che, per le attività di analisi del rischio di evasione, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza si possono avvalere delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui dispongono, allo scopo di individuare criteri di rischio utili per far emergere posizioni da sottoporre a controllo e incentivare l'adempimento spontaneo, nel rispetto di specifiche condizioni poste a protezione dei dati personali dei cittadini; viene incluso, fra le ipotesi in cui viene limitato l'esercizio di specifici diritti in tema di protezione dei dati personali, l'effettivo e concreto pregiudizio alle attività di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale (commi 681-686).

  In tema di entrate extra-tributarie e giochi il disegno di legge:
   dispone l'indizione di una gara per l'affidamento da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di una serie di concessioni in scadenza per la gestione di apparecchi da gioco con vincita in denaro; con le modifiche apportate al Senato è stato ridotto il numero delle concessioni messe a bando e contestualmente aumentata la base d'asta (commi 727-730);
   prevede, con le modifiche introdotte al Senato, l'incremento del prelievo sulle vincite conseguite mediante apparecchi videolottery, giochi numerici a totalizzatore nazionale e lotterie nazionali ad estrazione istantanea e modifica il cd. payout, ovvero la percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (commi 731-735).

  Durante l'esame del provvedimento al Senato sono state introdotte alcune disposizioni in materia finanziaria. In primo luogo è stata integrata la disciplina del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) istituito dalla legge di bilancio 2018 (commi 236-238). È stata inoltre inserita una disposizione che semplifica gli obblighi di comunicazione posti in capo alle istituzioni finanziarie, che riguardano l'applicazione pratica della normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), volta a contrastare l'evasione fiscale da parte di cittadini statunitensi e di residenti negli USA (commi 722-723).

  Marco OSNATO (FDI) chiede al relatore e al Governo un maggiore approfondimento riguardo ad alcuni temi affrontati dal disegno di legge di bilancio, con particolare riferimento alla modulazione dei crediti d'imposta e alla sterilizzazione delle cd. clausole di salvaguardia. Su tale ultimo aspetto chiede a Governo e relatore se possano sin d'ora fornire indicazioni su come si intenda affrontare il problema degli aumenti dell'Iva per il prossimo Pag. 103anno, quando inevitabilmente esso si ripresenterà.
  Alcune precisazioni meriterebbe inoltre la materia del contrasto all'evasione fiscale: sebbene si pubblicizzino notevoli entrate, la manovra non sembra recare in proposito alcuna misura significativa, se non la vessazione sempre più aggressiva ai danni del contribuente. Preso atto delle misure introdotte in tema di giochi, sulle quali si registra qualche passo in avanti, chiede maggiori chiarimenti in ordine al Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), sul quale il Governo precedente aveva fatto grandi proclami in occasione della conferenza stampa convocata per presentare la legge di bilancio per il 2019, e alla compatibilità delle misure proposte con la normativa europea. Evidenzia inoltre come, anche in materia di detrazioni per ristrutturazioni volte a migliorare l'efficienza energetica, non si vada a suo avviso nella giusta direzione, e come la riduzione dell'aliquota della cedolare secca sia rivolta unicamente alle locazioni abitative a canone concordato, escludendo i locali commerciali, come invece il suo gruppo in più occasioni aveva chiesto. Rileva, infine, in tema di riscossione degli enti locali, che l'introduzione dell'istituto dell'accertamento esecutivo denota un approccio da regime sovietico e si chiede quali risultati la maggioranza e il Governo si aspettino da una misura che incide a tal punto sulla libertà dei cittadini.

  Davide ZANICHELLI (M5S), relatore, sottolinea come le norme recate dalla manovra introducano misure che presentano rilevanti elementi di novità – cita il cd. bonus facciate e la rimodulazione della percentuale di deducibilità di diverse imposte, quale ad esempio l'elevazione della spesa massima detraibile per le spese veterinarie – mentre in altri casi esse si limitano a confermare misure già esistenti. Con riferimento all'esclusione dei locali commerciali dalla riduzione dell'aliquota della cedolare secca, citata dal collega Osnato, richiama le misure adottate in favore degli esercizi commerciali, con riferimento all'acquisto di beni strumentali.

  La sottosegretario Laura CASTELLI richiama in primo luogo le modifiche introdotte dal Governo in materia di Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), al fine di precisare che l'intervento normativo proposto non è rivolto ad una modifica sostanziale dell'impianto del Fondo, ma si limita a rispondere ad alcune criticità nel suo funzionamento, emerse in sede di confronto con le associazioni di categoria interessate. Richiama ad esempio le misure relative alla decisione sulle istanze di indennizzo da parte della Commissione tecnica per l'esame e l'ammissione delle domande all'indennizzo del Fondo.
  Con riferimento quindi al tema della riduzione delle aliquote per gli affitti di locali commerciali, sottolinea come si trattasse in effetti di una disposizione condivisibile e che ha prodotti effetti positivi; ciononostante la maggioranza non è purtroppo riuscita a confermarne l'applicazione, in considerazione della sua notevole onerosità. A fronte di risorse limitate si è quindi preferito, in questa fase, incrementare di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.
  Quanto al tema della sterilizzazione delle clausole di salvaguardia anche per il futuro, evidenzia che il Governo non ha inteso impegnare sin d'ora così ingenti risorse per gli anni 2021 e 2022, replicando la medesima scelta politica adottata con il disegno di legge di bilancio per il 2019.
  Con riferimento quindi al tema dei crediti di imposta, invita i colleghi ad un approfondimento sul piano Industria 4.0, il cui impianto è stato perfezionato, con riferimento alle disposizioni meno efficaci, mediante l'introduzione di alcuni aggiustamenti. In tale ambito richiama l'attenzione dei colleghi sulla novità introdotta con l'estensione al settore agricolo dei crediti di imposta agli investimenti in nuove tecnologie e beni strumentali; si tratta di una misura a suo avviso importante che auspica possa produrre effetti positivi.

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  Gian Mario FRAGOMELI (PD) precisa, con riferimento alle clausole IVA, che il disegno di legge di Bilancio, oltre alla loro sterilizzazione per il 2020, ne prevede una riduzione per oltre 8 miliardi per l'anno 2021. Si tratta di un risultato importante raggiunto dal Governo, che intende rivendicare.

  Alessandro CATTANEO (FI), pur nella consapevolezza che la situazione nella quale la Camera si appresta ad esaminare il disegno di legge di Bilancio renda la discussione odierna un esercizio inutile, intende in ogni caso esprimere il proprio giudizio politico negativo sul provvedimento, che si caratterizza per una complessiva debolezza. La sfida dell'attuale maggioranza era quella di presentarsi al Paese come una coalizione politica, mentre si assiste alla mera sommatoria di forze politiche distinte, ciascuna delle quali tenta di ottenere parziali conquiste da presentare al proprio elettorato.
  La debolezza e l'eterogeneità della maggioranza non consentono di affrontare i problemi più generali che affliggono il Paese, a partire dal forte indebitamento, che anzi la manovra contribuisce ad aggravare, senza discontinuità rispetto ai precedenti Governi.
  L'unica nota positiva che può essere evidenziata è che l'attuale legge di Bilancio incide meno pesantemente sulla spesa corrente della pubblica amministrazione rispetto a quanto fatto nella manovra del precedente Governo, che aveva introdotto il reddito di cittadinanza – un vero e proprio sperpero di denaro pubblico – e le misure di «Quota 100».
  In conclusione ribadisce il giudizio estremamente critico sul provvedimento in esame, frutto di debolezza politica, e che avrà effetti fortemente negativi sugli indicatori economici del Paese.
  Auspica infine che, così come avvenuto in occasione del recente esame del decreto-legge fiscale, per il futuro la Commissione possa lavorare con i necessari tempi di analisi e approfondimento, e non debba ridursi ad un dibattito frettoloso e contratto a poche ore dall'esercizio provvisorio.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), nel replicare ai rilievi del collega Cattaneo circa la mancata coesione delle forze di maggioranza, evidenzia come il Governo abbia lavorato in maniera concorde. Richiama, a titolo di esempio, le misure introdotte per l'abbattimento del cuneo fiscale, per il rilancio del Piano Industria 4.0 e per il potenziamento delle politiche per l'infanzia, a partire dalla questione degli asili nido. Si tratta di tre casi, ma potrebbe citarne molti altri, che testimoniano di una modalità di lavoro improntata alla più ampia condivisione.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI, ad integrazione di quanto ricordato dal deputato Fragomeli, sottolinea come nel passaggio parlamentare al Senato il lavoro svolto dalle forze di maggioranza, anche in collaborazione con le opposizioni, sia stato improntato all'esigenza di indirizzare le limitate risorse a disposizione verso aree tematiche il più possibile condivise, con un metodo di lavoro che rappresenta a suo avviso un positivo elemento di novità rispetto al passato.
  Richiama in proposito le misure volte ad incrementare le risorse per il diritto allo studio universitario, per le assunzioni da parte di pubbliche amministrazioni di soggetti impegnati in lavori socialmente utili, per il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, per l'istituzione del Fondo per la disabilità e la non autosufficienza, nonché per l'incremento del numero dei contratti di formazione specialistica dei medici.
  Ribadisce come si tratti di interventi frutto di un lavoro coordinato e di una unità di intenti, che auspica possa riprodursi in future occasioni.

  Carla RUOCCO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla promozione e protezione degli investimenti.
C. 1956 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Nicola GRIMALDI (M5S), relatore, rammenta che la VI Commissione Finanze è chiamata ad esaminare – ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari esteri – il disegno di legge C. 1956, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Turkmenistan sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 novembre 2009.
  Ricorda che l'Accordo in esame, oltre a essere raccomandato da organismi finanziari internazionali quali la Banca mondiale e il Fondo monetario internazionale, si inserisce nel contesto generale di ampliamento della rete di accordi sulla promozione e protezione degli investimenti stipulati dall'Italia, con particolare riferimento all'area geografica appartenente all'ex Unione Sovietica. La ratifica dell'Accordo si rende peraltro necessaria affinché si disponga di un quadro giuridico appropriato nell'ambito del quale ricondurre ogni forma di investimento diretto tra l'Italia e il Turkmenistan.
  L'Accordo si compone di un breve preambolo e XV articoli.
  Per una illustrazione dettagliata dei contenuti rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici, limitandosi in questa sede a richiamare sinteticamente le disposizioni in esso contenute.
  L'articolo I fornisce le definizioni di termini necessari ad individuare in modo certo l'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo dell'accordo.
  L'articolo II prevede che ciascuna Parte incoraggi gli investitori dell'altra Parte ad investire nel loro territorio e riconosca tali investimenti in conformità con la legislazione vigente.
  L'articolo III riguarda il trattamento nazionale e la clausola di nazione più favorita, per la quale le Parti si impegnano a garantire agli investimenti e ai redditi ricavati dagli investitori nel proprio territorio un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli investimenti effettuati e ai redditi ricavati dai propri cittadini o da investitori di Stati terzi.
  L'articolo IV tratta i casi di indennizzo o perdite e prevede l'indennizzo anche in caso di risarcimento di danni derivanti da guerre, rivoluzioni, rivolte, stati di emergenza o altri avvenimenti similari.
  L'articolo V stabilisce che gli investimenti effettuati da soggetti appartenenti ad uno degli Stati contraenti non potranno costituire oggetto di nazionalizzazioni, espropriazioni, requisizioni o altre misure con analogo effetto se non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale, in conformità alle disposizioni di legge e dietro corresponsione di un adeguato risarcimento.
  L'articolo VI stabilisce che ognuna delle due Parti contraenti si impegna a garantire il diritto per l'investitore dell'altra Parte a trasferire nel proprio territorio, dopo aver assolto gli obblighi fiscali, senza ritardo indebito e in valuta convertibile al tasso di cambio al momento prevalente, tutti i capitali investiti e guadagnati.
  L'articolo VII prevede la surroga nella titolarità dei crediti spettanti all'assicurato nel caso di garanzia assicurativa prestata da una delle Parti o da una delle sue Istituzioni contro i rischi non commerciali derivanti dagli investimenti effettuati dai propri investitori nel territorio dell'altra Parte.
  L'articolo VIII stabilisce che entrambe le Parti contraenti si impegnino a garantire che i trasferimenti vengano effettuati entro due mesi dall'espletamento delle procedure previste e in valuta convertibile al tasso di cambio al momento cui l'investitore presenta la richiesta di autorizzazione per il trasferimento valutario, liberando così l'investitore dal rischio di cambio.
  L'articolo IX stabilisce che nei casi non rientranti nel presente Accordo, gli investitori Pag. 106osserveranno la legislazione vigente della Parte contraente nel cui territorio sono stati effettuati gli investimenti. Vengono stabilite, inoltre, procedure arbitrali per la composizione delle controversie che dovessero insorgere tra le Parti stesse (articolo X) in relazione a questioni di interpretazione o applicazione dell'accordo o tra investitori e Parti contraenti (articolo XI).
  L'articolo XII precisa che l'Accordo si applicherà indipendentemente dall'esistenza di relazioni diplomatiche o consolari tra le Parti.
  L'articolo XIII consente alle Parti contraenti e ai loro investitori di avvalersi di disposizioni più favorevoli di quelle dell'Accordo in esame, qualora siano previste dal diritto internazionale generale o pattizio, oppure da leggi o regolamenti interni delle Parti contraenti. In materia fiscale viene altresì previsto, al comma 4, che le norme dell'Accordo non limitano l'applicazione delle disposizioni nazionali volte a prevenire l'evasione e l'elusione fiscale.
  L'articolo XIV fissa la data dell'entrata in vigore dell'Accordo.
  La durata dell'Accordo (articolo XV) è prevista in dieci anni, con rinnovo automatico per cinque anni, salvo denuncia di una delle due Parti.
  Il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli.
  Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che ad eventuali oneri derivanti dagli articoli IV, V, X e XI dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. L'articolo 4 stabilisce che la legge entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Carla RUOCCO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 15.05.