CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 dicembre 2019
297.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 80

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 18 dicembre 2019.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.35 alle 11.05.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 18 dicembre 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Antonio Misiani.

  La seduta comincia alle 11.10.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 e relativa nota di variazioni.
C. 2305 Governo, approvato dal Senato e C. 2305/I Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore, fa presente che il disegno di legge di bilancio (C. 2305), approvato dal Senato in prima lettura nella giornata di lunedì 16 dicembre 2019 mediante votazione fiduciaria del maxiemendamento del Governo, interamente sostitutivo della sezione I, contiene il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. La legge di bilancio costituisce l'atto conclusivo e politicamente più rilevante del ciclo di bilancio, in quanto definisce i contenuti della manovra annuale di finanza pubblica, al fine di conseguire gli obiettivi programmati nella Nota di aggiornamento Pag. 81del documento di finanza pubblica – NADEF 2019.
  Ricorda che nella NADEF 2019 il Governo aveva annunciato che la manovra per il triennio 2020-2022 puntava a preservare la sostenibilità della finanza pubblica e a creare al contempo spazi fiscali per completare l'attuazione delle politiche di inclusione e attivazione del lavoro già in vigore, nonché per rilanciare la crescita economica nel segno della sostenibilità ambientale e sociale (Green New Deal). Più specificamente, per quanto concerne l'aggiustamento strutturale richiesto dalle regole europee, il Governo, nell'ottica di un auspicabile orientamento della politica di bilancio dell'area euro verso uno stimolo alla crescita e tenuto conto della necessità di invertire la tendenza all'aumento del rapporto debito/PIL, punta a un saldo strutturale in rapporto al PIL quasi invariato nel 2020 (+1,4 per cento), con l'impegno a migliorare il saldo strutturale negli anni successivi. Nella NADEF si evidenzia che la scelta effettuata contempera l'esigenza di ricondurre verso il basso l'evoluzione del rapporto debito/PIL e di non correre il rischio, soprattutto nel breve periodo, di effettuare politiche pro-cicliche. In un contesto economico ancora debole, in cui dovrebbero presentarsi i primi segnali di ripresa del ciclo internazionale, il Governo giudica infatti inopportuno dare luogo ad eccessive strette fiscali, per cui misure di portata maggiore rispetto a quelle necessarie per compensare gli effetti sul bilancio della disattivazione delle clausole IVA sarebbero controproducenti.
  Il disegno di legge bilancio, che si muove in coerenza con gli obiettivi programmatici indicati nella NADEF, si compone di 19 articoli.
  La prima sezione è contenuta all'articolo 1, composto di 884 commi, mentre la seconda sezione, recante l'approvazione degli stati di previsione e la clausola di entrata in vigore della legge, è contenuta agli articoli da 2 a 19.
  Evidenzia che, nel complesso, le misure recate nel disegno di legge di bilancio sono riconducibili a 15 settori di intervento: 1) misure per la crescita e politiche fiscali; 2) finanza regionale e locale; 3) politiche di coesione e interventi per il Mezzogiorno; 4) infrastrutture e trasporti; 5) agricoltura; 6) sanità; 7) cultura, spettacolo e sport; 8) lavoro e occupazione; 9) previdenza; 10) politiche sociali e per la famiglia; 11) scuola, università e ricerca; 12) ambiente e territorio; 13) pubblica amministrazione e pubblico impiego; 14) giustizia; 15) controllo e razionalizzazione della spesa pubblica.
  Avverte quindi che nel proprio intervento si soffermerà sui primi sette settori di intervento, mentre il collega Sodano illustrerà i settori da 8 a 15 e darà conto dei principali dati relativi alla seconda sezione del disegno di legge.
  In relazione alle politiche fiscali si prevede, in primo luogo, la sterilizzazione completa per il 2020 e parziale dal 2021 delle cd. clausole di salvaguardia, ovvero dei programmati aumenti delle aliquote IVA e delle accise. Per gli anni successivi al 2020 si prevede l'aumento dell'IVA ridotta dal 10 al 12 per cento e dell'IVA ordinaria di 3 punti percentuali per il 2021 (al 25 per cento) e di 1,5 punti percentuali (fino al 26,5 per cento) a decorrere dal 2022.
  Un primo gruppo di misure riguarda la tassazione immobiliare. Il provvedimento, più in dettaglio, riduce dal 15 al 10 per cento, a regime, la misura dell'aliquota della cedolare secca sulle locazioni abitative a canone concordato, nei comuni ad alta densità abitativa (comma 6); proroga al 2020 le detrazioni per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (comma 175); riconosce un credito d'imposta, nel limite massimo complessivo 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per le spese relative all'acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo, per aumentare il livello di sicurezza degli immobili (comma 118); consente di detrarre dall'IRPEF il 90 per cento delle spese relative agli interventi edilizi finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici (cd. bonus facciate, Pag. 82commi 219-224); effettua una complessiva riforma dell'imposizione immobiliare locale, unificando le due vigenti forme di prelievo, ovvero l'Imposta comunale sugli immobili, IMU, e il Tributo per i servizi indivisibili, TASI.
  In materia di finanza locale – oltre alla già menzionata riforma dell'IMU – segnala alcuni interventi di complessivo riordino. Per quanto riguarda la riscossione degli enti locali, in particolare, sono riformati gli strumenti per l'esercizio della potestà impositiva con l'introduzione dell'istituto dell'accertamento esecutivo, sulla falsariga di quanto già previsto per le entrate erariali (commi 784-815).
  Con riferimento al regime fiscale delle persone fisiche e del lavoro, segnala, in particolare, i seguenti interventi: la costituzione del Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti (cuneo fiscale), con una dotazione di 3 miliardi di euro per l'anno 2020 e 5 miliardi a decorrere dal 2021 (comma 7); la riduzione delle detrazioni IRPEF al 19 per cento per i contribuenti con reddito superiore a 120.000 euro, ad eccezione delle spese per interessi su prestiti e mutui agrari, l'acquisto e la costruzione dell'abitazione principale e le spese sanitarie (comma 629); la rimodulazione della percentuale di deducibilità dei costi sostenuti per i veicoli aziendali, che viene differenziata in ragione dei relativi valori di emissione di anidride carbonica (commi 632 e 633); si eleva da 7 a 8 euro la quota esentasse dei buoni pasto elettronici e si riduce da 5,29 a 4 euro quella dei buoni pasto erogati in formato diverso da quello elettronico (comma 677); con riferimento al regime forfettario, viene soppressa l'imposta sostitutiva al 20 per cento per i contribuenti con ricavi fino a 100.000 euro, originariamente prevista a partire dal 2020, mentre si reintroduce, per l'accesso al regime forfettario al 15 per cento, il limite delle spese sostenute per il personale e per il lavoro accessorio, nonché l'esclusione per chi ha redditi di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30.000 euro; si stabilisce, inoltre, un sistema di premialità per incentivare la fatturazione elettronica (commi 691-692); si prevede l'elevazione a 500 euro (rispetto agli attuali 387,34 euro) della spesa massima detraibile per le spese veterinarie (comma 361, introdotto al Senato).
  Specifiche misure riguardano il regime fiscale delle imprese. In particolare: si introduce un nuovo credito d'imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi (commi 184-197); si introduce la disciplina del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese (commi 198-209); si modifica e si proroga al 2020 il credito d'imposta formazione 4.0 (commi 210-217); viene prorogato al 31 dicembre 2020 il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali per i comuni di Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016 (comma 218); si proroga al 31 dicembre 2020 il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nel Mezzogiorno (comma 319); viene ripristinato dal 2019 il meccanismo fiscale di Aiuto alla crescita economica – ACE, abrogato dalla legge di bilancio 2019 (comma 287); viene prorogata al 2020 la facoltà di rivalutazione di beni e partecipazioni, mediante versamento di un'imposta sostitutiva all'11 per cento; si ripropone il regime opzionale di tassazione con imposta sostitutiva dell'8 per cento dei beni immobili strumentali posseduti alla data del 31 ottobre 2019 (cd. estromissione, comma 690); si introduce un'aliquota maggiorata IRES – al 27,5 per cento in luogo della misura ordinaria del 24 per cento – sui redditi derivanti dallo svolgimento di attività in regime di concessione per le imprese operanti nel settore delle infrastrutture e dei trasporti, nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021 (commi 716-718).
  Segnala, poi, un complesso di misure fiscali relative al comune di Campione d'Italia (commi 559-580) e una serie di misure in materia di accise e imposte di consumo. In particolare: sono esclusi dall'accisa Pag. 83agevolata sul gasolio commerciale, dal 1o ottobre 2020, i veicoli euro 3 e inferiori e, dal 1o gennaio 2021, anche i veicoli euro 4 o inferiori (comma 630); sono rimodulate e innalzate le accise gravanti sui prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica (comma 631); viene istituita un'imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI), ad esclusione dei manufatti compostabili e delle siringhe (commi 634-658); sono elevate le accise sui tabacchi lavorati e si assoggettano a imposta di consumo i prodotti accessori al consumo dei tabacchi da fumo, ovvero filtri e cartine (comma 659); si istituisce un'imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate nella misura di 10 euro per ettolitro nel caso di prodotti finiti e di 0,25 euro per chilogrammo nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione. Nel corso dell'esame al Senato è stato differito ad agosto 2020 il termine per l'emanazione delle norme attuative (commi 661-676).
  Il disegno di legge reca inoltre alcune misure volte a far emergere base imponibile e, più in generale, di potenziare il contrasto all'evasione fiscale. In particolare, si stanziano 3 miliardi di euro per gli anni 2021 e 2022 per l'attribuzione di rimborsi in denaro a favore di soggetti che fanno uso di strumenti di pagamento elettronici (commi 288-290) e si modifica l'imposta sui servizi digitali introdotta dalla legge di bilancio 2019, prevedendone l'applicabilità dal 1o gennaio 2020 e svincolandone l'operatività dalla normativa secondaria (comma 678).
  In tema di entrate extratributarie e giochi si dispone l'indizione di una gara per l'affidamento da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di una serie di concessioni in scadenza per la gestione di apparecchi da gioco con vincita in denaro e, contemporaneamente, si riduce il numero delle concessioni messe a bando e si aumenta la base d'asta (commi 727-730); si prevede, infine, l'incremento del prelievo sulle vincite conseguite mediante apparecchi videolottery, giochi numerici a totalizzatore nazionale e lotterie nazionali ad estrazione istantanea e la modifica del cd. payout, ovvero la percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (commi 731-735).
  Durante l'esame del provvedimento al Senato sono state introdotte alcune disposizioni in materia finanziaria. In particolare: è stata integrata la disciplina del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) istituito dalla legge di bilancio 2018 (commi 236-238) e sono state introdotte norme che prorogano da tre a sei i mandati in cui trovano applicazione, per gli organi apicali delle società quotate, le disposizioni in tema di tutela del genere meno rappresentato previste dalla legge n. 120 del 2011 (legge Golfo-Mosca). Viene inoltre modificato il criterio di riparto degli amministratori, volto ad assicurare l'equilibrio tra i generi, prevedendo che il genere meno rappresentato debba ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti (40 per cento) mentre le norme vigenti prevedono che tale quota sia pari ad almeno un terzo (33 per cento) (commi 302-305).
  Quanto alle disposizioni in materia di sostegno agli investimenti delle imprese si prevede: un ampliamento dell'ambito operativo del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) (comma 90); un rifinanziamento di 105 milioni di euro per l'anno 2020, di 97 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di 47 milioni di euro per l'anno 2025 della cd. Nuova Sabatini; lo stanziamento di risorse per il potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia (commi 297-298); la proroga al 2020 del credito d'imposta, concesso alle piccole e medie imprese italiane attualmente per il solo 2019, per le spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore (comma 300).
  Infine, quanto agli interventi contenuti in Sezione II, segnala il rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, nella misura di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2021. Tale Fondo è stato rifinanziato per 670 milioni di euro per l'anno 2019 anche dal Pag. 84comma 1 dell'articolo 41 del decreto-legge n. 124 del 2019 (decreto-legge in materia fiscale).
  Per quanto riguarda la finanza regionale, segnala l'anticipo di un anno della facoltà per le regioni a statuto ordinario di utilizzare il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa per il raggiungimento dell'equilibro di bilancio, nonché la definizione di una disciplina transitoria in materia di monitoraggio e certificazione dell'equilibrio di bilancio (commi 541-545).
  Con riferimento alle regioni a statuto speciale, evidenzia le disposizioni volte a recepire l'accordo del 7 novembre 2019 tra il Governo e la regione Sardegna e l'attribuzione alla regione Sicilia di un contributo di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 a favore dei liberi consorzi e delle Città metropolitane della regione, in attuazione dei precedenti accordi (commi 866-875).
  Per quanto attiene alla finanza degli enti locali, segnala: l'incremento della dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale (FSC), di 100 milioni di euro per il 2020, di 200 milioni per il 2021, di 300 milioni per il 2022, di 330 milioni nel 2023 e di 560 milioni a decorrere dal 2024, finalizzato a introdurre un meccanismo correttivo nel riparto del Fondo e la riduzione del medesimo FSC di circa 14,2 milioni di euro annui in conseguenza dell'unificazione IMU-TASI (commi 848-850); la destinazione ai comuni interessati, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, di 110 milioni di euro a ristoro del minor gettito ad essi derivante a seguito dell'introduzione della TASI, nell'ambito della riforma della tassazione immobiliare del 2013 (comma 554); interventi per la riduzione della spesa per interessi dei mutui a carico degli enti locali, anche prevedendo l'accollo e la ristrutturazione degli stessi da parte dello Stato (comma 557).
  Specifiche disposizioni riguardano, poi, i comuni montani, con il raddoppio, da 5 a 10 milioni, dei finanziamenti destinati al Fondo nazionale integrativo per i comuni montani a partire dal 2020 (comma 550) e l'incremento del Fondo di solidarietà comunale di 2 milioni di euro annui, per il triennio 2020-2022, destinato ai comuni montani fino a 5.000 abitanti (comma 551). Per le isole minori si prevede l'istituzione di un apposito Fondo per gli investimenti, con una dotazione di 14,5 milioni di euro per il 2020, di 14 milioni di euro per l'anno 2021 e di 13 milioni di euro per l'anno 2022 (comma 553).
  Per favorire il pagamento dei debiti commerciali vengono ampliate le possibilità per gli enti locali, le regioni e le province autonome, di richiedere anticipazioni di liquidità finalizzate al pagamento di debiti, maturati alla data del 31 dicembre 2019, a banche, intermediari finanziari e Cassa depositi e prestiti (comma 556) e, per i soli enti locali, si dispone l'aumento del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria, da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti per il triennio 2020-2022 (comma 555).
  Segnala, infine, una serie di disposizioni volte a promuovere, attraverso specifici contributi, gli investimenti di comuni e regioni finalizzati all'efficientamento energetico, alla rigenerazione urbana e alla messa in sicurezza di edifici e territorio, nonché a favore di province e città metropolitane per interventi straordinari di manutenzione di strade e scuole (commi 29-64).
  Per quanto concerne le politiche di coesione e gli interventi per il mezzogiorno, il comma 309 interviene sulla riorganizzazione delle procedure di programmazione ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC). In primo luogo vengono modificati i criteri per l'inserimento dei singoli interventi finanziati con le risorse del FSC nel Piano unitario denominato «Piano sviluppo e coesione», prevedendo che si operi in coerenza con le cinque nuove «missioni» della politica di coesione, individuate dalla NADEF 2019 (lotta alla povertà educativa minorile; sostegno alle infrastrutture; attuazione del Green New Deal al Sud e nelle aree interne; il trasferimento tecnologico e il rafforzamento delle reti tra ricerca e impresa). Sono ridefinite, inoltre, le norme Pag. 85per la riprogrammazione delle risorse del FSC, relative ai precedenti cicli di programmazione, che eventualmente non vengano ricomprese nel Piano sviluppo e coesione, disponendone la destinazione, oltre che ai Contratti di sviluppo e alla progettazione degli investimenti infrastrutturali, anche al finanziamento di appositi Piani sviluppo e coesione per ciascuna delle suddette «missioni». Sul Fondo di sviluppo e coesione interviene anche la Sezione II del disegno di legge di bilancio, attraverso un rifinanziamento (in soli termini di competenza) di 5 miliardi di euro (800 milioni nel 2021 e nel 2022 e i restanti 3.400 milioni nelle annualità 2023-2025), una riprogrammazione che anticipa un miliardo al 2020 dalle annualità successive (sempre solo in termini di competenza), nonché un definanziamento (sia in termini di competenza che di cassa) di 761 milioni nel 2020, di 111 milioni nel 2021, di 86 milioni nel 2022 e di 26 milioni nel 2023, utilizzati di fatto a copertura degli oneri recati da altre disposizioni dell'articolato.
  Il comma 310 modifica le modalità di definizione e di verifica dell'applicazione della c.d. «clausola del 34 per cento» sulla destinazione alle regioni del Mezzogiorno di una quota di risorse ordinarie in conto capitale proporzionale alla popolazione ivi residente. Inoltre, assegna ai comuni situati nel territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un contributo complessivo di 300 milioni per il quadriennio 2020-2023 (75 milioni annui) da destinare a investimenti in infrastrutture sociali. Il finanziamento è posto a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) del ciclo di programmazione 2014-2020, secondo modalità da definire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il 31 marzo 2020, con una incidenza del contributo decrescente rispetto alla dimensione demografica degli enti.
  Il comma 314 incrementa di 200 milioni, di cui 60 milioni per il 2021 e 70 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, le risorse nazionali destinate alla «Strategia nazionale per lo sviluppo delle Aree interne del Paese» a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie.
  I commi 321-326 istituiscono il «Fondo cresci al Sud», della durata di 12 anni, a sostegno della competitività e della crescita dimensionale delle piccole e medie imprese meridionali, con una dotazione iniziale di 150 milioni per il 2020 e di 100 milioni per il 2021, a valere sulle risorse del FSC. La gestione del Fondo, che ha natura di gestione fuori bilancio, è affidata ad Invitalia S.p.A., sulla base di una convenzione stipulata con la Presidenza del Consiglio dei ministri. Quote aggiuntive del Fondo possono essere sottoscritte anche da investitori istituzionali, pubblici e privati, individuati da Invitalia, da Cassa depositi e prestiti, dalla Banca europea per gli investimenti e dal Fondo europeo per gli investimenti.
  Per quanto concerne i crediti di imposta e i contributi alle imprese segnala, infine, la proroga al 31 dicembre 2022 del credito d'imposta per gli investimenti nelle Zone economiche speciali (ZES) (comma 316), la proroga al 31 dicembre 2020 del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nel Mezzogiorno (comma 319) e la maggiorazione del contributo statale per investimenti «Industria 4.0» per gli investimenti realizzati dalle micro e piccole imprese nel Mezzogiorno (commi 226-229).
  In materia di infrastrutture è prevista una serie di misure finalizzate ad incrementare le risorse assegnate a comuni, province, città metropolitane e regioni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e territorio.
  In particolare, quanto alle risorse destinate ai comuni, si prevede: per gli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico (ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di Pag. 86edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili) e sviluppo territoriale sostenibile (commi 29-36); la modifica della disciplina, già recata dalla legge di bilancio 2019, relativa alla concessione di contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, al fine di incrementare (da 4,9 a 8,8 miliardi di euro) gli stanziamenti finalizzati alla concessione dei contributi ed includere tra le opere finanziabili anche quelle volte all'efficientamento energetico degli edifici (comma 38); l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro, per investimenti nei comuni, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034, nei settori dell'edilizia pubblica, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali (commi 44-46); l'assegnazione (nel limite complessivo di 2,78 miliardi di euro per gli anni dal 2020 al 2034) di contributi destinati alla spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza del territorio, di edifici pubblici e di strade, ponti e viadotti (commi 51-58).
  Quanto alle risorse destinate alle province e alle città metropolitane si prevede la concessione di contributi, per un importo complessivo di 6,1 miliardi di euro (aggiuntivi rispetto a quanto già previsto dalla legislazione vigente) per il periodo 2020-2034, per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria nonché degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza delle strade e di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole degli enti medesimi (commi 62-64).
  Quanto alle risorse destinate alle regioni a statuto ordinario si incrementano di 2,4 miliardi di euro le risorse per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nonché per interventi relativi alla viabilità, alla rigenerazione urbana, alla riconversione energetica e alle infrastrutture sociali (comma 66).
  Per quanto concerne il settore dei trasporti, con riguardo al trasporto pubblico locale, evidenzia il finanziamento della linea 2 metropolitana di Torino; l'equiparazione dei monopattini elettrici che rientrino nei limiti di velocità previsti dal decreto ministeriale n. 229 del 4 giugno 2019 ai velocipedi (comma 16); l'istituzione di un fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per finanziare il 50 per cento degli interventi di realizzazione di nuove piste ciclabili urbane da parte di comuni e di unioni di comuni (commi 47-50).
  Con riferimento al trasporto intermodale si prevede un finanziamento di 20 milioni di euro per l'anno 2021 per le finalità di miglioramento della catena intermodale e il decongestionamento della rete viaria (cd. marebonus) (commi 110-112).
  Con riferimento al settore del trasporto aereo, segnala l'introduzione di tariffe sociali per i collegamenti aerei da e per la Regione Siciliana, con uno stanziamento di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 (commi 124-126).
  Per il comparto agricolo e della pesca, gli interventi di maggiore rilievo sono i seguenti: l'esenzione ai fini IRPEF per il 2020 dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (per l'anno 2021, gli stessi redditi concorrono alla base imponibile IRPEF nella misura del 50 per cento) (comma 183); l'esonero dal versamento dell'accredito contributivo presso assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate nel corso del 2020, per un periodo massimo di 24 mesi (comma 503); la concessione di mutui a tasso zero in Pag. 87favore di iniziative finalizzate allo sviluppo o al consolidamento di aziende agricole condotte da imprenditrici agricole (commi 504-506); l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Fondo per la competitività delle filiere agricole, finalizzato a sostenere lo sviluppo e gli investimenti delle filiere, con una dotazione finanziaria iniziale di 15 milioni di euro per il 2020 e 14,5 milioni di euro per il 2021 (comma 507); l'istituzione di un Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole, con dotazione di 5 milioni di euro per il 2020 (comma 123); il finanziamento del fermo di pesca obbligatorio per il 2020, nel limite di spesa di 11 milioni di euro per il 2021, e del c.d fermo di pesca non obbligatorio, con l'incremento di 2,5 milioni di euro per il 2020, nonché la proroga al 31 dicembre 2020 del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019 (commi 515-517); l'istituzione del Fondo per l'agricoltura biologica, con una dotazione pari a 4 milioni di euro per il 2020 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 (comma 522); l'estensione del limite temporale, da un anno a tre anni, degli interventi compensativi a carico del Fondo di solidarietà nazionale (comma 523)
  In tema di sanità le misure previste dal disegno di legge sono riconducibili essenzialmente agli ambiti dell'edilizia sanitaria, dell'abolizione della quota fissa di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, di stabilizzazione del personale sanitario nonché di formazione specialistica dei medici nonché all'ambito dei nuovi servizi erogati dalle farmacie e dei medicinali omeopatici.
  Si prevede l'incremento di 2 miliardi delle risorse pluriennali per gli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico (commi 81-82). A decorrere dal 1o settembre 2020 si prevede l'abolizione della quota di compartecipazione al costo in misura fissa per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (cd. superticket), in attesa della revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria (commi 508-510).
  In tema di personale sanitario vanno ricordate le norme che integrano e definiscono la procedura speciale di reclutamento, presso gli IRCCS pubblici e gli IZS, di personale a tempo determinato appartenente al ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria (comma 451), nonché le disposizioni che allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale del Servizio sanitario nazionale, estendono fino al 31 dicembre 2022, con esclusivo riferimento agli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, le norme della disciplina transitoria di carattere generale che consentono l'assunzione a tempo indeterminato di dipendenti che abbiano rapporti di lavoro a termine o di lavoro flessibile con pubbliche amministrazioni (commi 466 e 468).
  Infine, viene prorogata al biennio 2021-2022 la sperimentazione dei nuovi servizi resi dalle farmacie, prevista dalla normativa vigente per nove regioni già individuate nel triennio 2018-2020, con oneri posti a carico del Servizio sanitario nazionale, ampliandola, nel medesimo biennio, alle restanti regioni a statuto ordinario. La nuova spesa per la proroga e per l'estensione della sperimentazione è autorizzata in 25,3 milioni per ciascun anno del biennio 2021-2022 (commi 461-462).
  Per quanto concerne gli interventi in materia di cultura e spettacolo si istituiscono, anzitutto, nuovi Fondi nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. In particolare, si tratta dei seguenti fondi: Fondo per il funzionamento dei piccoli musei, istituito dal 2020 con una dotazione pari a 2 milioni annui (commi 359-360); Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali, con una dotazione pari a un milione per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 (comma 371); Fondo per le celebrazioni del centocinquantesimo anniversario di Roma capitale, con una dotazione pari a 500.000 euro per il 2020 (comma 377); Fondo per il recupero di immobili statali di interesse storico Pag. 88e culturale in stato di abbandono, con una dotazione iniziale di un milione per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 (comma 384).
  Inoltre, si incrementano le risorse destinate a Fondi già esistenti. In particolare, per il 2020, sono incrementati di 75 milioni la dotazione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti del cinema e dell'audiovisivo (comma 366) e di 10 milioni lo stanziamento del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) (comma 367).
  Viene, poi, rifinanziata per il 2020 la Card cultura per i diciottenni, attiva dal 2016, nel limite di spesa di 160 milioni. Rispetto alla disciplina prevista per il 2019, alle tipologie di beni e attività già acquistabili si aggiungono gli abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale (commi 357-358).
  Ulteriori autorizzazioni di spesa, introdotte nel corso dell'esame al Senato e per lo più di ammontare assai limitato, riguardano singoli beni o eventi.
  Con riferimento al personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, a decorrere dal 2020 è autorizzata la spesa di euro 22,5 milioni annui, da destinare al personale non dirigenziale per indennità; ai relativi oneri si provvede utilizzando una quota corrispondente dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso ai luoghi e agli istituti di cultura di appartenenza statale (comma 362). Inoltre, sempre a decorrere dal 2020, si prevede che una ulteriore quota degli stessi proventi, non superiore a 10 milioni annui, sia destinata a remunerare le prestazioni per il lavoro straordinario del personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (comma 363).
  In materia di sport segnala, in primo luogo, la destinazione di risorse del nuovo Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali (50 milioni per il 2020, 180 milioni per il 2021, 190 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 ed euro 10 milioni per il 2026) alla realizzazione di interventi infrastrutturali nei territori delle regioni Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento a tutte le aree interessate dalle Olimpiadi invernali 2026.
  Si prevede, poi, che le società sportive femminili che stipulano con le atlete contratti di lavoro sportivo possono richiedere, per gli anni 2020, 2021 e 2022, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, entro il limite massimo di 8.000 euro su base annua (comma 181).
  Infine si prevede il trasferimento delle risorse del Fondo «Sport e periferie», già destinate al CONI e poi trasferite alla Sport e salute s.p.a., al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere assegnate all'Ufficio per lo sport, che subentra nella gestione del Fondo. I criteri e le modalità di gestione delle risorse sono stabiliti con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, fatte salve le procedure in corso (comma 182).

  Michele SODANO (M5S), relatore, segnala, come preannunciato dal collega Ubaldo Pagano, che nel proprio intervento si soffermerà sui settori da 8 a 15 e darà conto dei principali dati relativi alla II Sezione del disegno di legge.
  In materia di lavoro e occupazione il disegno di legge di bilancio contiene, in particolare, disposizioni in materia di sgravi contributivi, di reddito di cittadinanza, di congedo obbligatorio di paternità, di riduzione dei premi e contributi INAIL, nonché di riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti (cosiddetto cuneo fiscale).
  Il disegno di legge di bilancio interviene sulla disciplina in materia di riduzione dei contributi previdenziali relativamente alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato di soggetti di età inferiore a determinati limiti. In particolare, la suddetta riduzione, in favore dei datori di lavoro privati e pari al 50 per cento dei contributi previdenziali dovuti, opera con riferimento alle assunzioni di soggetti aventi meno di 35 anni di età Pag. 89effettuate nel biennio 2019-2020 (mentre per gli anni successivi resta fermo il limite di 30 anni). Si conferma, inoltre, che i programmi operativi nazionali e regionali e quelli operativi complementari stabiliscano, per il 2019 e il 2020, l'elevamento dello sgravio, fino ad un massimo del 100 per cento, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna (comma 10).
  Per quanto riguarda i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale stipulati successivamente al 1o gennaio 2020, si dispone, per le imprese che occupano fino a nove dipendenti, l'esonero totale dal versamento della contribuzione (comma 8). In materia, segnala altresì l'incremento di 46,7 milioni di euro, limitatamente al 2020, delle risorse destinate ai percorsi formativi di apprendistato e di alternanza scuola-lavoro (comma 494).
  Viene prorogato per il 2020 il congedo obbligatorio di paternità, elevandone la durata a sette giorni (comma 342).
  Al fine di consentire l'attuazione del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza, anche attraverso i centri di assistenza fiscale e gli istituti di patronato, vengono stanziati 40 milioni di euro annui dal 2020 (commi 479-481).
  Con riferimento alla tassazione delle persone fisiche e del lavoro, segnala la costituzione del Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti (cuneo fiscale), con una dotazione di 3 miliardi di euro per l'anno 2020 e 5 miliardi annui a decorrere dal 2021 (comma 7).
  Segnala, infine, l'incremento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili e del Fondo vittime gravi infortuni: il primo viene incrementato di 5 milioni di euro per il 2020, mentre il secondo di un milione di euro per il 2020, 2 milioni di euro per il 2021 e 3 milioni di euro per il 2022 (commi 332 e 482).
  In materia previdenziale segnala, in particolare, la proroga di due istituti che consentono, a determinate condizioni, un accesso anticipato al trattamento pensionistico (Opzione donna) e la corresponsione di un'indennità fino al conseguimento dei requisiti pensionistici (Ape sociale), nonché la modifica della disciplina transitoria in materia di perequazione automatica (o indicizzazione) dei trattamenti pensionistici per gli anni 2020-2021.
  Viene prorogata a tutto il 2020 la sperimentazione della cosiddetta APE sociale, consistente in una indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti con un'età anagrafica minima di 63 anni e che si trovino in particolari condizioni. Inoltre, si prevede che le disposizioni che semplificano la procedura per l'accesso all'APE sociale si applichino anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso del 2020 (comma 173).
  In merito all'istituto sperimentale per il pensionamento anticipato delle donne (cd. opzione donna), ne viene estesa la possibilità di fruizione alle lavoratrici che abbiano maturato determinati requisiti entro il 31 dicembre 2019, in luogo del 31 dicembre 2018, come attualmente previsto (comma 476).
  Viene modificata la disciplina transitoria finora vigente in materia di indicizzazione dei trattamenti pensionistici, valida per il triennio 2019-2021. In particolare, la misura della perequazione viene stabilita al 100 per cento per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia pari o inferiore a 4 volte il trattamento minimo INPS (pari, nel 2019, a 6.669,13 euro annui), anziché pari o inferiore a 3 volte, come nella norma transitoria finora vigente, la quale prevede un'aliquota del 97 per cento per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 3 volte e pari o inferiore a 4 volte (commi 477-478).
  Si prevede la ricostituzione di due Commissioni tecniche, una per lo studio della gravosità delle occupazioni e l'altra per l'analisi della spesa pubblica in materia previdenziale ed assistenziale, i cui lavori dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2020 (commi 474-475).
  Infine, si prevede una riduzione – nella misura di 300 milioni di euro per il 2020, 900 milioni per il 2021 e 500 milioni per Pag. 90il 2022 – delle risorse iscritte in bilancio ai fini dell'attuazione di alcune norme concernenti il conseguimento della pensione anticipata in base alla cosiddetta quota 100 o in base ai requisiti di sola anzianità contributiva (comma 609).
  In tema di politiche sociali le misure previste dal disegno di legge di bilancio sono riconducibili essenzialmente agli ambiti della disabilità e della famiglia.
  In tema di disabilità va ricordata l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un fondo a carattere strutturale denominato «Fondo per la disabilità e la non autosufficienza», con una dotazione di 29 milioni di euro per il 2020, di 200 milioni di euro per il 2021, di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 (commi 330-331). Viene poi incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2020 la dotazione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (Fondo «Dopo di noi») (comma 490).
  Per quanto riguardo le misure a favore della famiglia (commi 370-372 e 374-375) viene istituito il «Fondo assegno universale e servizi alla famiglia» con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per il 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. La norma non specifica quali siano i provvedimenti normativi attuativi degli interventi a valere sulle risorse del Fondo, ma indica che, dal 2021, nel Fondo verranno trasferite le risorse dedicate all'erogazione dell'assegno di natalità (c.d. bonus bebè) e del bonus asilo nido. Per quanto riguarda il bonus bebè, il beneficio è rinnovato per ogni figlio nato o adottato dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 e, con riferimento a tali soggetti, è riconosciuto soltanto per la durata di un anno. Il bonus diviene una prestazione ad accesso universale (attualmente spetta a condizione che il nucleo familiare sia in possesso di un ISEE minorenni non superiore a 25.000 euro) modulata su tre fasce ISEE. Anche il bonus asilo nido viene rimodulato su soglie ISEE differenziate; l'attuale beneficio di 1.500 euro, a decorrere dal 2020, è incrementato di 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore ISEE minorenni fino a 25.000 euro e di 1.000 euro per i nuclei familiari con ISEE minorenni da 25.001 euro a 40.000 euro. Entrambe le prestazioni sono riconosciute nei limiti di spesa programmati, come incrementati dal provvedimento in esame.
  Infine, viene istituito, presso il Ministero della salute, un Fondo per l'erogazione di un contributo per l'acquisto di sostituti del latte materno alle donne affette da condizioni patologiche che impediscono la pratica naturale dell'allattamento, fino all'importo massimo annuo di 400 euro per neonato e, in ogni caso, fino al compimento del sesto mese di vita. Il Fondo ha una dotazione di 2 milioni di euro per il 2020 e 5 milioni annui a decorrere dal 2021 (comma 456).
  Venendo agli interventi relativi a scuola, università e ricerca, con riferimento all'edilizia scolastica si prevede, innanzitutto, la definizione di un piano nazionale di interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico (commi 263-264). Si istituisce, poi, nello stato di previsione del Ministero dell'interno il fondo «Asili nido e Scuole dell'infanzia», con una dotazione di 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e di 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, per il finanziamento degli interventi relativi ad opere di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia (commi 59-61).
  Con riferimento al personale scolastico, a decorrere dal 2020, si stanziano 30 milioni annui da destinare al Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici, per aumentare la retribuzione di posizione di parte variabile e quella di risultato (comma 255); si incrementa di 390 posti la dotazione organica dei docenti nella scuola dell'infanzia, per il potenziamento dell'offerta formativa (comma 279) e si aumentano, a decorrere dal 2020, le risorse del Fondo destinato all'incremento dell'organico dell'autonomia, finalizzandole Pag. 91ai posti di sostegno (comma 266); si incrementano le risorse destinate alla formazione dei docenti di 11 milioni per il 2020 al fine di potenziare la qualificazione in materia di inclusione scolastica e di un milione per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, al fine di potenziare la qualificazione in materia di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo (comma 256).
   Per quanto concerne gli studenti e la didattica nelle scuole, per il 2020, si incrementano di 2 milioni le risorse destinate all'innovazione digitale nella didattica (comma 257) e si prevede la concessione, a decorrere dal 2020, di contributi a favore delle scuole statali e paritarie e di alcune categorie di studenti per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, nel limite di 20 milioni annui (commi 389-392).
  Con riferimento alle risorse per le università si prevede l'incremento del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) di 5 milioni nel 2021, 15 milioni nel 2022, 25 milioni nel 2023, 26 milioni nel 2024, 25 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 46 milioni annui a decorrere dal 2027 (comma 861). Un ulteriore incremento del Fondo, pari ad un milione a decorrere dal 2020 è finalizzato a promuovere l'inserimento, nell'offerta formativa delle università, di corsi di studi di genere (comma 354).
  Con riferimento agli studenti universitari si incrementa di 31 milioni per il 2020 il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio (comma 265).
  Si includono gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie tra i soggetti tenuti ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. (comma 583).
  Quanto alla ricerca, segnala l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la ricerca (ANR) e di un apposito Fondo, le cui risorse sono destinate, tra l'altro, a coprire le spese per il funzionamento e il personale della nuova Agenzia (commi 240-252).
  In materia di ambiente segnala, innanzitutto, le misure volte alla realizzazione di un piano di investimenti pubblici per lo sviluppo di un Green new deal italiano, mediante l'istituzione di un Fondo con una dotazione complessiva di 4,24 miliardi di euro per gli anni 2020-2023. Parte di tale dotazione – per una quota non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 – sarà destinata ad interventi volti alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. È previsto inoltre a tal fine l'utilizzo del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI), istituito presso Cassa depositi e prestiti. Viene poi estesa l'operatività di misure agevolative già previste a legislazione vigente al fine di realizzare progetti economicamente sostenibili e che abbiano come obiettivo la decarbonizzazione dell'economia, l'economia circolare, il supporto all'imprenditoria giovanile e femminile, la riduzione dell'uso della plastica e la sua sostituzione con materiali alternativi, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico ed, in generale, programmi di investimento e/o progetti a carattere innovativo e ad elevata sostenibilità ambientale, che tengano conto degli impatti sociali. Si prevede altresì la partecipazione dell'Italia alla ricostituzione del «Green climate Fund», autorizzando una spesa di 33 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 66 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 (commi 85-89 e 92-96).
  Sempre nel quadro delle iniziative volte a promuovere il Green New Deal, sono, poi, introdotte misure in materia di green mobility con la prescrizione che il rinnovo delle dotazioni degli autoveicoli delle pubbliche amministrazioni avvenga per almeno la metà mediante acquisto o noleggio di veicoli ad energia elettrica o ibrida, o alimentati ad idrogeno (commi 107-109).
  Sono inoltre prorogate per l'anno 2020 le detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica (c.d. ecobonus), di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili e di grandi Pag. 92elettrodomestici, la cui disciplina è contenuta negli articoli 14 e 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (comma 175).
  In materia di politiche per il territorio, sono stanziate risorse, per complessivi 9,1 miliardi di euro, per gli anni dal 2021 al 2034 per l'assegnazione, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il 31 gennaio 2020, di contributi ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale (commi 42-43).
  Con riferimento alle misure volte a far fronte alle esigenze abitative, si prevede l'adozione di un Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare, finalizzato alla riduzione del disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie in un'ottica di sostenibilità e densificazione e senza consumo di nuovo suolo, i cui interventi devono seguire il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart city), mediante l'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione complessiva in termini di competenza e cassa pari a 853,81 milioni euro per gli anni 2020-2033 (commi 437-444).
  In materia di sostegno allo sviluppo delle fonti rinnovabili, segnala la norma che consente agli enti pubblici, strumentali e non, delle regioni che si occupano di edilizia residenziale pubblica convenzionata, agevolata e sovvenzionata, di usufruire, a date condizioni, del meccanismo dello scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui sono proprietari, senza alcun limite di potenza, a copertura dei consumi di utenze proprie degli enti strumentali e delle utenze degli inquilini dell'edilizia residenziale pubblica, fermo il pagamento, nella misura massima del 30 per cento dell'intero importo, degli oneri generali del sistema elettrico (comma 65). L'intervento è finalizzato anche a fornire un sostegno alle fasce sociali più disagiate.
  Viene poi introdotta una disciplina incentivante a favore degli esercenti impianti di produzione di energia elettrica esistenti alimentati a biogas realizzati da imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma consortile che non godano di altri incentivi pubblici sulla produzione di energia (commi 524-527).
  Segnala, inoltre, che viene ridisegnato il meccanismo delle esenzioni dal pagamento delle royalties per i concessionari di coltivazione di idrocarburi. Tali esenzioni si applicano a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale (commi 736-737).
  Il disegno di legge di bilancio contiene alcune disposizioni in materia di pubblico impiego, dirette, tra l'altro, ad incrementare le risorse per la contrattazione collettiva, nonché a garantire una maggiore trasparenza dei concorsi per il reclutamento di personale, ad assumere personale e a modificare gli organici delle amministrazioni.
  In primo luogo, vengono incrementati di 325 milioni di euro per il 2020 e di 1,6 miliardi di euro dal 2021 gli oneri a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2019-2021 del pubblico impiego e per i miglioramenti economici per il personale statale in regime di diritto pubblico (comma 127).
  In materia di concorsi pubblici si dispone che anche le tracce delle prove diverse da quelle scritte e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori, siano obbligatoriamente pubblicate sul sito Internet istituzionale del soggetto che bandisce il concorso. Si prevede che i soggetti a cui si applichino i suddetti obblighi di pubblicazione assicurino il collegamento ipertestuale dei dati summenzionati, attraverso modalità definite da apposito decreto ministeriale (commi 145-149).
  Varie disposizioni prevedono nuove assunzioni e l'aumento delle dotazioni organiche di varie amministrazioni, come le Capitanerie di porto (commi 151-154), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (commi 155-159), gli avvocati dello Pag. 93Stato e personale amministrativo (commi 170-174) il personale della carriera prefettizia del Ministero dell'interno (commi 164 e 165), il personale del Ministero dello sviluppo economico (comma 328), del Ministero della giustizia (commi 415-421), dell'Amministrazione dei beni culturali (commi 362 e 363) e del Servizio sanitario nazionale (comma 466).
  Sono disposti infine alcuni incrementi di risorse per il rafforzamento strutturale dei processi di innovazione tecnologica e di digitalizzazione di competenza del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri (commi 581-587).
  Nel settore della giustizia, oltre agli interventi volti al rafforzamento degli organici di varie categorie di personale, segnala le misure per la lotta alla violenza di genere e la tutela delle vittime di reati violenti. In particolare il provvedimento prevede l'obbligo di esposizione di un cartello recante il numero verde di pubblica utilità per il sostegno alle vittime di violenza e di stalking, nei locali delle amministrazioni pubbliche dove si erogano servizi diretti all'utenza, negli esercizi pubblici (commi 348-352); incrementa di 4 milioni di euro, per il triennio 2000-2022, il Fondo per le Pari opportunità, al fine di finanziare il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere (comma 353); esclude l'imputabilità dei crediti vantati dallo Stato o dagli enti previdenziali nei confronti di autori di femminicidio, ai beni ereditari trasmessi ai figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti degli autori stessi (commi 486-489); stanzia un milione di euro per il 2020 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2021 per l'assistenza alle vittime dei reati (comma 426). Ulteriori interventi concernono l'autorizzazione alla spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022 al fine di incentivare e supportare la gestione e la conduzione dei beni confiscati, nonché di sostenere e favorire le cooperative sociali nuove assegnatarie dei beni (comma 454), l'incremento di 500 mila euro annui a decorrere dal 2020 della dotazione del Fondo per le adozioni internazionali (comma 345), l'esenzione dalla partecipazione della spesa sanitaria per i minori privi del sostegno familiare, per i quali specifiche misure siano state attivate dall'autorità giudiziaria (comma 334) e l'esenzione dalle imposte delle somme liquidate a titolo di indennità di risarcimento in esecuzione delle pronunce o degli accordi sostitutivi della Corte europea dei diritti dell'uomo qualora sia prevista la clausola di esenzione da imposizione fiscale (comma 431).
  Il disegno di legge contiene varie misure volte a ridurre e razionalizzare la spesa pubblica, intervenendo sulla spesa per consumi intermedi, sui compensi e gettoni di presenza degli amministratori, sulle spese nel settore ICT, sulla centralizzazione degli acquisti da parte della pubblica amministrazione, sulla spending review dei ministeri.
  Si prevede, in primo luogo, la cessazione della applicazione di una serie di disposizioni (indicate in apposito allegato) adottate nel corso del tempo per il contenimento di varie tipologie di spese delle pubbliche amministrazioni; a fronte di tale cessazione, le pubbliche amministrazioni (escluse regioni, enti locali, servizio sanitario nazionale, agenzie fiscali e casse previdenziali private) sono tenute, a decorrere dal 2020, a contenere la spesa per l'acquisto di beni e servizi entro il livello registrato mediamente negli esercizi finanziari dal 2016 al 2018. Resta comunque ferma l'applicazione delle disposizioni vigenti che recano vincoli relativi alla spesa di personale. Il superamento del livello di spesa stabilito è ammesso solo a fronte di un corrispondente aumento dei ricavi o delle entrate accertate. Si prevede, poi, che le pubbliche amministrazioni (escluse regioni ed enti locali e, parzialmente, INPS e INAIL) siano tenute a versare annualmente allo Stato un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione delle medesime disposizioni indicate nell'allegato, incrementato del 10 per cento. Specifiche norme intervengono, poi, sui compensi, gettoni di presenza e ogni altro emolumento (con esclusione dei rimborsi Pag. 94spese) spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle pubbliche amministrazioni interessate dalle misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica (con esclusione delle società), prevedendo che questi vengano stabiliti dalle amministrazioni vigilanti sulla base di criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro 180 giorni. Al fine di assicurare il rispetto delle nuove misure di contenimento della spesa, infine, si sancisce che la violazione degli obblighi previsti costituisce illecito disciplinare del responsabile del servizio amministrativo-finanziario, mentre in caso di inadempienza per più di un esercizio si applica la sanzione della riduzione del 30 per cento, per il restante periodo del mandato, dei compensi, delle indennità e dei gettoni di presenza corrisposti agli organi di amministrazione (commi 590-602).
  Per quanto riguarda il settore ICT si dispone, che le amministrazioni pubbliche (ad esclusione degli enti territoriali) assicurino, per il triennio 2020-2022, un risparmio del 10 per cento sulla spesa annuale per la gestione corrente del settore informatico e un risparmio del 5 per cento sulla spesa annuale per la gestione delle infrastrutture informatiche Data Center (commi 610-613).
   Si estende l'utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni di strumenti centralizzati di acquisto e di negoziazione. A tal fine si inseriscono alcune tipologie di autoveicoli tra le categorie merceologiche per il cui approvvigionamento le amministrazioni e le società pubbliche devono utilizzare le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento; inoltre, si consente l'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione centralizzati di Consip S.p.A. anche con riferimento ai lavori pubblici (commi 581-587).
  Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi programmatici di bilancio, si dispone l'accantonamento di risorse per un miliardo di euro nel 2020. La disposizione prevede che, verificato l'andamento tendenziale dei conti pubblici con il Documento di economia e finanza 2020, in relazione al raggiungimento degli obiettivi programmatici per l'esercizio 2020, gli accantonamenti possano essere resi disponibili, in tutto o in parte, con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta dell'economia e delle finanze, in sede di presentazione del disegno di legge di assestamento di bilancio. L'andamento tendenziale dei conti pubblici e il raggiungimento degli obiettivi programmatici per il 2020 devono essere valutati al netto delle entrate derivanti dalle operazioni di dismissione degli immobili pubblici e degli effetti dei provvedimenti previsti con la manovra di bilancio ai fini della lotta all'evasione fiscale. Segnala che l'accantonamento di un miliardo è posto a garanzia anche della ulteriore riduzione delle dotazioni di bilancio, per 300 milioni nel 2020, prevista in relazione alla revisione delle stime di spesa per l'attuazione delle norme sulla cd. Quota 100 (commi 624-625).
  Segnala, infine, la riduzione (da 400 a 364 milioni annui) del contributo italiano all'ONU (comma 604).
  Per quanto concerne la Sezione II del disegno di legge di bilancio, all'interno degli stati di previsione sono stati effettuati, innanzitutto, rifinanziamenti di leggi di spesa per 2.030 milioni nel 2020, 4.160 milioni nel 2021 e 4.227 milioni nel 2022. Sono stati altresì disposti definanziamenti di leggi di spesa per 2.911 milioni per il 2020, 1.736 milioni per il 2021 e 1.750 milioni per il 2022; nei definanziamenti sono ricompresi anche i risparmi di spesa (c.d. spending review) della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri, quale contributo delle amministrazioni centrali al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, che sono indicati nella relazione tecnica in complessivi 977 milioni per il 2020, in 967 milioni per il 2021 e in 953 milioni annui a decorrere dal 2022. Le riprogrammazioni delle autorizzazioni pluriennali di spesa, invece, determinano una riduzione di 285,2 milioni nel 2020 e di 976,6 milioni nel 2021, posticipate agli anni successivi, con conseguente incremento di 694,1 milioni Pag. 95nel 2022 e di 567,7 milioni nel 2023 e anni seguenti. Ricorda, infine, che nella Sezione II sono altresì contabilizzati gli effetti del decreto-legge n. 124 del 2019, in materia fiscale, che comporta maggiori spese per 3.167,8 milioni nel 2020, 2.674 milioni nel 2021 e 2.492,6 milioni nel 2022.
  Per quanto riguarda l'analisi dei profili finanziari, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.

  Claudio BORGHI, presidente, in relazione alla richiesta di audire il Ministro dell'economia e delle finanze, avanzata dai gruppi di minoranza nel corso della odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, segnala che detta audizione è stata fissata per le ore 10 della giornata di domani, giovedì 19 dicembre 2019.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.10.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 18 dicembre 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Antonio Misiani.

  La seduta comincia alle 12.10.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata «ItaliaMeteo» e misure volte ad agevolare il coordinamento della gestione della materia meteorologia e climatologia e relativo statuto.
Atto n. 132.

(Rilievi alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 dicembre 2019.

  Claudio BORGHI, presidente, preso atto dell'assenza della deputata Manzo, relatrice sul provvedimento in esame, designa quale nuovo relatore sul provvedimento medesimo l'onorevole Buompane, appartenente allo stesso gruppo M5S.

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti.

  Il sottosegretario Antonio MISIANI, in relazione alle richieste di chiarimento formulate nella seduta dello scorso 11 dicembre, fa presente che l’iter delle procedure di assunzione e di spesa non è stato ancora avviato, in mancanza del decreto del Presidente della Repubblica di cui trattasi, relativo al regolamento di organizzazione, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di adozione dello Statuto dell'Agenzia.
  Precisa inoltre che la partecipazione al comitato tecnico-scientifico è a titolo gratuito e non dà diritto ad alcun emolumento, compenso o gettone di presenza, fatto salvo il rimborso dei soli oneri di missione che graveranno sul bilancio dell'Agenzia;
  Segnala altresì che l'eventuale confluenza delle risorse umane ai sensi dell'articolo 5 avverrà previa ricognizione anche delle risorse finanziarie e strumentali e, quindi, previa valutazione dell'effettiva percorribilità, laddove tale personale provenga da enti meteo non appartenenti al perimetro delle pubbliche amministrazioni.
  Assicura infine che, poiché i reclutamenti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13 del provvedimento in oggetto saranno effettuati anche tramite procedure di mobilità ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, la neutralità finanziaria è garantita dal fatto che l'eventuale confluenza del personale avrà luogo nei limiti della dotazione organica Pag. 96dell'Agenzia il cui costo risulta interamente coperto finanziariamente ai sensi dell'articolo 1, comma 559, della legge n. 205 del 2017.

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata «ItaliaMeteo» e misure volte ad agevolare il coordinamento della gestione della materia meteorologia e climatologia e relativo statuto (Atto n. 132);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    l’iter delle procedure di assunzione e di spesa non è stato ancora avviato, in mancanza del decreto del Presidente della Repubblica di cui trattasi, relativo al regolamento di organizzazione, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di adozione dello Statuto dell'Agenzia;
    la partecipazione al comitato tecnico-scientifico è a titolo gratuito e non dà diritto ad alcun emolumento, compenso o gettone di presenza, fatto salvo il rimborso dei soli oneri di missione che graveranno sul bilancio dell'Agenzia;
    l'eventuale confluenza delle risorse umane ai sensi dell'articolo 5 avverrà previa ricognizione anche delle risorse finanziarie e strumentali e, quindi, previa valutazione dell'effettiva percorribilità, laddove tale personale provenga da enti meteo non appartenenti al perimetro delle pubbliche amministrazioni;
    inoltre, poiché i reclutamenti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13 del provvedimento in oggetto saranno effettuati anche tramite procedure di mobilità ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, la neutralità finanziaria è garantita dal fatto che l'eventuale confluenza del personale avrà luogo nei limiti della dotazione organica dell'Agenzia il cui costo risulta interamente coperto finanziariamente ai sensi dell'articolo 1, comma 559, della legge n. 205 del 2017,

VALUTA FAVOREVOLMENTE
  lo schema di decreto».

  Il sottosegretario Antonio MISIANI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 12.15.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di assunzione dei testimoni di giustizia.
Atto n. 120.