CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 dicembre 2019
296.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 17 dicembre 2019.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione ricreativa culturale italiana (ARCI), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 105 Boldrini, C. 717 Polverini e C. 920 Orfini recante modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.

Audizione di rappresentanti del Consiglio italiano per i rifugiati (CIR), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 105 Boldrini, C. 717 Polverini e C. 920 Orfini recante modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.30.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione QuestaèRoma – Contro le discriminazioni, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 105 Boldrini, C. 717 Polverini e C. 920 Orfini recante modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.30 alle 15.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 17 dicembre 2019.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.55 alle 18.

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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 17 dicembre 2019. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Vito Claudio Crimi.

  La seduta comincia alle 18.05.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. C. 2305 Governo, approvato dal Senato.
Nota di variazioni C. 2305/I Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, fa presente che la Commissione è chiamata oggi ad avviare l'esame, in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge C. 2305, approvato dal Senato, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, per le parti di propria competenza e relativa nota di variazione C. 2305/I Governo, approvato dal Senato.
  Ricorda che il disegno di legge di bilancio è composto da due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile.
  Per quanto riguarda la I Commissione, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione, saranno esaminate anche le Tabelle relative allo Stato di previsione del Ministero dell'interno (di cui alla Tabella 2) contenute nella seconda sezione.
  L'esame in questa sede del disegno di legge si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore. Potranno essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza saranno trasmesse alla Commissione Bilancio. I relatori (per la maggioranza e di minoranza) potranno partecipare ai lavori della Commissione Bilancio per riferire circa i lavori svolti presso la Commissione di settore.
  La Commissione potrà inoltre esaminare gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza. Riguardo al regime di presentazione degli emendamenti nelle Commissioni di settore ricordo che gli emendamenti che riguardano parti di competenza di questa Commissione potranno essere presentati sia presso quest'ultima sia direttamente presso la Commissione Bilancio. La stessa regola è peraltro applicabile anche agli emendamenti compensativi all'interno di parti di competenza di questa Commissione.
  Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione e trasmessi con essa alla Commissione Bilancio, dove saranno nuovamente esaminati assieme agli emendamenti presentati direttamente in quella sede, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Commissione Bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.
  La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso questa Commissione sarà effettuata dalla Presidenza prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia: tale valutazione non avrà peraltro carattere di definitività. Infatti, come da prassi, gli emendamenti che saranno ripresentati in Commissione Bilancio, nonché quelli approvati dalle Pag. 6Commissioni di settore e trasmessi alla V Commissione, saranno comunque sottoposti in quella sede, analogamente a quelli presentati direttamente in V Commissione, ad una puntuale valutazione di ammissibilità, ai fini dell'esame in sede referente, da parte della Presidenza della medesima V Commissione.
  In particolare, sono previste specifiche regole per l'emendabilità della prima e della seconda sezione, nonché per gli emendamenti volti a modificare, con finalità di compensazione, contemporaneamente la prima e la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, ferme restando le regole ordinarie sulla compensatività, a seconda che si tratti di oneri di parte corrente o in conto capitale. Riguardo a tali specifiche regole, rinvio integralmente alle linee guida di carattere procedurale – contenute nella lettera della Presidenza della Camera, inviata ai Presidenti delle Commissioni permanenti in data 25 ottobre 2016 – adottate in occasione della prima applicazione della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica introdotta dalla legge n. 163 del 2016.
  In tale contesto segnala che, come stabilito in occasione della riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, il termine per la presentazione degli emendamenti afferenti alle parti del provvedimento rientranti negli ambiti di competenza della I Commissione è fissato alle ore 10 di domani.
  In merito alla tempistica dell'esame in sede consultiva del provvedimento fa presente che essa non è nella disponibilità della Presidenza di questa Commissione, ma è dettata dalle decisioni che sono state assunte nella riunione odierna della Conferenza dei Presidenti dei gruppi, nella quale è stata definita l'organizzazione complessiva dei lavori sulla manovra, prevedendo che la V Commissione concluda l'esame in sede referente del provvedimento nella giornata di sabato 21 dicembre e che la discussione in Assemblea su di esso inizi nella seduta di domenica 22 dicembre.

  Anna MACINA (M5S), relatrice, considerata la complessità delle materie trattate dal provvedimento in esame, ritiene opportuno che il testo scritto della sua relazione sia posto a disposizione di tutti i commissari, al fine di consentire un approfondimento delle questioni e avviare un dibattito consapevole. Dichiara comunque la propria disponibilità ad illustrare più nel dettaglio gli argomenti di competenza della Commissione, fornendo tutte le delucidazioni del caso.

  Francesco Paolo SISTO (FI) ritiene che la discussione odierna rappresenti una sorta di fiction inutile messa in piedi dalla maggioranza, che testimonia la totale mancanza di rispetto nei confronti delle opposizioni, dal momento che è evidente che, a fronte dei tempi di esame previsti per l'esame alla Camera e considerato l'atteggiamento sbrigativo della relatrice, il testo del provvedimento in esame risulta blindato e che la maggioranza appare indisponibile ad eventuali modifiche.
  Nel rilevare come appaia certo che il Governo porrà la questione di fiducia anche alla Camera, dopo averla già posta al Senato, ritiene si sia dinanzi a un completo disfacimento dei meccanismi costituzionali, dal momento che una Camera viene privata della possibilità di incidere su un provvedimento così importante come il disegno di legge di bilancio. Sottolinea quindi come il metodo di lavoro posto in essere dalla maggioranza leda gravemente le prerogative dell'opposizione e ritiene paradossale che alcuni gruppi della maggioranza, che quando erano l'opposizione si scagliavano con veemenza rivendicando le loro prerogative, oggi tacciano per convenienza, accondiscendendo ad una mera logica di sopravvivenza. Reputa che non si sia mai giunti così in basso nella gestione dei rapporti con le opposizioni, giudicando un atto di brutalità parlamentare il fatto di negare sostanzialmente la discussione su un provvedimento così delicato. Considerata la inutilità del presente iter esame, ritiene preferibile che lo si concluda immediatamente con la Pag. 7prestazione della proposta di relazione della relatrice e la conseguente votazione.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, in riferimento alla proposta avanzata dal deputato Sisto, rileva come non sia possibile procedere alla votazione sul provvedimento nella seduta odierna, atteso che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, nell'odierna riunione ha fissato il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 10 di domani e che comunque è prevista una ulteriore seduta di esame nella giornata di domani.

  Ylenja LUCASELLI (FDI) giudica imbarazzanti le modalità con le quali si sta procedendo all'esame del disegno di legge di bilancio e stigmatizza, in particolare, il fatto che in sede di Commissione Bilancio i gruppi di opposizione siano stati invitati informalmente a contenere il numero delle proposte emendative.
  Ritiene ipocrita l'atteggiamento della maggioranza, in quanto è del tutto evidente come non vi siano le condizioni per una discussione approfondita e seria, aperta al contributo delle opposizioni, e osserva come il fatto che la legge di bilancio sarà licenziata non prima del 23 dicembre sia un'ulteriore testimonianza dell'impreparazione e dell'inadeguatezza del Governo. Giudica pertanto farsesca l'organizzazione dei lavori che si profila, in quanto appare evidente come il testo sarà sostanzialmente licenziato senza essere esaminato e discusso, tanto da questa Commissione quanto dalla Commissione bilancio.

  Anna MACINA (M5S), relatrice, dichiara di aver aveva rinunciato all'illustrazione del provvedimento solo per ragioni di economicità di tempo e per dare la possibilità ai commissari di valutare con attenzione il contenuto della relazione, ribadendo di essere disponibile ad affrontare nel merito ogni questione.
  Ritiene che i gruppi di opposizione stiano sollevando polemiche strumentalmente, facendo notare che il parlamentare, nello svolgimento delle proprie attività, mira anche ad esprimere la sua posizione politica, a prescindere dall'effettive possibilità di accoglimento delle proprie proposte di modifica. Fa notare, dunque, che si sarebbe potuto destinare il tempo perduto in polemiche, discutendo nel merito delle questioni riguardanti il provvedimento in esame.
  Procede quindi volentieri a illustrare compiutamente la sua relazione, ricordando innanzitutto che con la riforma operata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, i contenuti delle previgenti leggi di bilancio e di stabilità sono stati riuniti in un unico provvedimento, costituito dalla nuova legge di bilancio, riferita a un periodo triennale e articolata in due sezioni.
  La Sezione I svolge essenzialmente le funzioni dell'ex disegno di legge di stabilità; la Sezione II assolve, nella sostanza, quelle dell'ex disegno di legge di bilancio.
  Con riferimento agli ambiti di pertinenza della I Commissione della Sezione I del disegno di legge di bilancio, la quale si componeva originariamente di 101 articoli e che ora, a seguito dell'approvazione del maxiemendamento al Senato, si compone di un unico articolo, composto da 884 commi.
  L'articolo 1, ai commi 42 e 43, prevede, per gli anni dal 2021 al 2034, l'assegnazione (per complessivi 9,1 miliardi di euro) di contributi ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.
  Le risorse a tal fine occorrenti sono stabilite nel limite complessivo di 9,1 miliardi di euro, così suddivisi per le singole annualità:
   150 milioni di euro nell'anno 2021;
   250 milioni di euro nell'anno 2022;
   550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024;
   700 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034.

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  I criteri e le modalità di riparto dei contributi, di monitoraggio, rendicontazione e verifica e di recupero e eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate sono demandati ad un DPCM, da adottare, entro il 31 gennaio 2020, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali.
  Il comma 78 prevede la disapplicazione del decreto legislativo n. 50 del 2016 negli appalti e concessioni di servizi concernenti lavori, servizi e forniture affidati entro le loro attività istituzionali dai Corpi dei vigili del fuoco volontari e loro unioni nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta.
  È fatto obbligo di rispettare princìpi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.
  Ricorda che alla Regione Trentino Alto Adige e alla regione Valle d'Aosta sono attribuite specifiche competenze legislative esclusive nell'ambito dei rispettivi statuti (rispettivamente all'articolo 4, primo comma, punto 6, e all'articolo 2, primo comma, lettera z), in materia di servizi antincendi. Dette competenze, come stabilito nelle rispettive fonti statutarie, devono essere esercitate «in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali», nonché con il rispetto «delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica».
  Premette anzitutto che la norma in esame appare rispettosa delle competenze delle autonomie speciali direttamente interessate, nonostante – come detto – ad esse spetti la competenza esclusiva in materia di servizi antincendio. La disciplina in materia di appalti afferisce infatti alla competenza esclusiva dello Stato, e in primis a quella della tutela della concorrenza (ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione), come riconosciuto dalla Corte costituzionale in plurime decisioni.
  Peraltro, rileva come potrebbe valutarsi se la disposizione, nell'introdurre tale deroga, non incida sull'unitarietà giuridica dell'ordinamento, riconoscendo un regime speciale in materia di affidamento di contratti di appalto e di concessione aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture ad alcuni soggetti operanti nel terzo settore presso i richiamati enti territoriali.
  Ricorda altresì che la materia degli appalti è al contempo disciplinata a livello europeo. Ai sensi dell'articolo 117 la «potestà legislativa è esercitata [...] nel rispetto [...] dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali».
  I principi della tutela della concorrenza strumentali ad assicurare le libertà comunitarie sono peraltro contenuti in numerose disposizioni del codice dei contratti pubblici appalti, che costituiscono diretta attuazione delle prescrizioni poste a livello europeo.
  Viene inoltre in rilievo l'evoluzione della disciplina dell'Unione europea e della giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di affidamenti di servizi sociali al terzo settore. In una prima fase erano giudicate, tout court, illegittime le disposizioni operanti deroghe alla concorrenza in ragione della qualificazione soggettiva dei soggetti interessati, inclusi quelli del terzo settore, considerati a tutti gli effetti operatori economici (nonostante l'assenza del fine di lucro). Più di recente, l'orientamento è in parte mutato a seguito delle discipline successive (direttive 2014/23/UE sulle concessioni e 2014/24/UE sugli appalti) e dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia, che tende a valorizzare l'esigenza di un bilanciamento tra concorrenza e solidarietà.
  I commi da 107 a 109 prescrivono alle pubbliche amministrazioni – dal 1o gennaio 2020 – allorché rinnovino gli autoveicoli in dotazione, di procedere in misura non inferiore al 50 per cento mediante l'acquisito o noleggio (nei limiti delle risorse di bilancio destinate a tale spesa) di veicoli adibiti al trasporto su strada alimentati ad energia elettrica, ibrida o ad idrogeno.Pag. 9
  Le disposizioni si applicano in caso di acquisto o noleggio di almeno due veicoli. Sono esclusi dalla prescrizione sopra ricordata, ai sensi del comma 108:
   il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
   i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;
   i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza;
   i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa;
   le Forze di polizia.

  Il comma 109 prevede in particolare che l'attuazione delle suddette previsioni sia realizzata dalle amministrazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Il comma 128 autorizza la Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) a stipulare, fino al 31 dicembre 2022, contratti di collaborazione coordinata e continuativa per esigenze di tutoraggio previo svolgimento di selezioni pubbliche comparative per un contingente massimo di 30 unità, previo svolgimento di selezioni pubbliche comparative. La disposizione reca l'autorizzazione di spesa di 990.000 euro annui.
  Queste previsioni sono introdotte introducendo due nuovi commi 1-bis e 1-ter nell'articolo 11 («Altri incarichi») del decreto legislativo n. 178 del 2009, recante «Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione» – denominazione che è stata poi mutata in «Scuola nazionale dell'amministrazione» dal decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013. La disposizione su cui incide la novella prevede che la Scuola nazionale dell'amministrazione possa avvalersi di consulenti esterni, di professionalità e competenze utili allo svolgimento delle sue attività istituzionali, anche di supporto alla didattica e alla ricerca. Tali incarichi sono conferiti dal Presidente, sentito il dirigente amministrativo.
  Con il nuovo comma 1-bis dell'articolo 11 si autorizza la SNA a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa per un contingente di personale non superiore a 30 unità «per le specifiche esigenze del tutoraggio». La disposizione sembrerebbe fa riferimento alle attività di supporto alla didattica svolte dalla Scuola mediante incarichi di tutor didattico nell'ambito dei corsi proposti dalla Scuola medesima. Si tratta di un'autorizzazione temporanea, in quanto la Scuola è autorizzata a stipulare tali contratti fino al 31 dicembre 2022.
  Il nuovo comma 1-ter dell'articolo 11 stabilisce che agli oneri per i contratti di collaborazione, che non possono superare il limite massimo di 990.000 euro annui, la Scuola provvede nell'ambito delle risorse derivanti dal contributo finanziario ordinario dello Stato disponibile a legislazione vigente.
  In tale contesto rileva come per la Scuola nazionale della amministrazione – SNA il bilancio a legislazione vigente (al capitolo 5217 dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) preveda un appostamento pari a 13,6 milioni per ciascuno degli anni 2020-2022, rispetto al quale il disegno di legge di bilancio in esame non apporta variazioni.
  Il comma 129 autorizza un incremento di 48 milioni – a decorrere dall'anno 2020 – della spesa per compensare prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti delle Forze di polizia.
  Si tratta di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia penitenziaria.
  Tali risorse si intendono aggiuntive rispetto all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale (poiché la disposizione qui prevede una «deroga» al limite di cui all'articolo 23, comma 2 – che tratta appunto di quel complessivo ammontare, determinato nella misura pari all'importo dell'anno 2016 – del decreto legislativo n. 75 del 2017 di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).
  Secondo l'ordinamento vigente è stabilito annualmente con decreto del Ministro dell'interno (di concerto con il dicastero dell'economia), il numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive Pag. 10da retribuire come lavoro straordinario, per le esigenze funzionali dei servizi di polizia, in relazione alle disponibilità effettive degli organici.
  In attesa dell'adozione di tale decreto ministeriale il comma 130 prevede che il pagamento dei compensi per lavoro straordinario di cui al comma 129 è autorizzato entro i limiti massimi fissati dal decreto applicabile all'anno finanziario precedente.
  Le previsioni dei due commi seguono a quanto disposto dall'articolo 33 del decreto-legge n. 113 del 2018 recante «disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno [ecc.]». Lì era stato previsto – a decorrere dall'anno finanziario 2018 – già un incremento di spesa – per poco più di 38 milioni – per il pagamento dei compensi per lavoro straordinario degli appartenenti alle Forze di polizia.
  Per quanto riguarda la Polizia di Stato, lo stanziamento di bilancio per il compenso straordinario del personale ammonta a 394,355 milioni per il 2019 (secondo la legge n. 110 del 2019 di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019: Ministero dell'interno, capitolo 2501/3).
  La medesima fonte legislativa indica: per l'Arma dei Carabinieri 275,942 milioni (Ministero della difesa, capitolo 4800/3); per la Guardia di finanza 102,900 milioni (Ministero dell'economia e finanza, capitolo 4201/3); per la Polizia penitenziaria 103,290 milioni (Ministero della giustizia, capitolo 1601/3).
  Il comma 131 autorizza un incremento di 2 milioni – a decorrere dall'anno 2020 – della spesa per compensare prestazioni di lavoro straordinario svolte per esigenze di servizio «imprevedibili e indilazionabili» del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  Tali risorse si intendono aggiuntive rispetto all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale (prevedendosi una deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75 del 2017).
  Per quanto riguarda il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, lo stanziamento di bilancio per il compenso straordinario del personale ammonta a 44,488 milioni per il 2019 (secondo la legge n. 110 del 2019 di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019: Ministero dell'interno, capitolo 1801/3).
  Il comma 132 proroga fino al 31 dicembre 2020 e limitatamente a 7.050 unità l'operatività del Piano di impiego concernente l'utilizzo di un contingente di personale militare appartenente alle Forze Armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia.
  Scopo dell'intervento è quello di garantire la prosecuzione degli interventi delle Forze Armate nelle attività di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo e di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e ambientale nella regione Campania.
  Per quanto concerne le disposizioni di carattere ordinamentale applicabili al personale militare impiegato nelle richiamate attività, la norma rinvia alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 92 del 2008, in base alle quali:
   il personale militare è posto a disposizione dei prefetti interessati;
   il Piano di impiego del personale delle Forze armate è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri; il Ministro dell'interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari;
   nel corso delle operazioni i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza.

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  Per quanto concerne la quantificazione degli oneri relativi all'impiego del richiamato contingente, la disposizione autorizza la spesa di 149,97 milioni di euro per l'anno 2020, con specifica destinazione di euro:
   147,50 milioni di euro per il personale delle Forze Armate utilizzato nel piano di impiego operativo (comma 74 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009);
   2,47 milioni di euro per il personale delle Forze di Polizia che concorrono, unitamente alle Forze armate, nel controllo del territorio (comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009).

  Il comma 133 istituisce un Fondo per la valorizzazione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nella prospettiva di una maggiore armonizzazione del trattamento economico rispetto a quello del personale delle Forze di Polizia, con una dotazione di 65 milioni di euro per il 2020, di 120 milioni di euro per il 2021 e di 165 milioni di euro a decorrere dal 2022.
  Tale determinazione risulta incrementata, a seguito dell'esame in sede referente del provvedimento, rispetto all'originaria previsione del disegno di legge, che era pari a 25 milioni annui dal 2020.
  A fini di parziale copertura (a decorrere dal medesimo anno 2020) sono ridotte di 10 milioni annui le risorse di cui all'articolo 1, comma 1328, primo periodo, della legge n. 296 del 2006 n. 296, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il richiamato comma 1328 della legge finanziaria 2007 ha disposto – al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti – un'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili (di 50 centesimi di euro a passeggero imbarcato), prevedendo altresì che un apposito Fondo, alimentato dalle società aeroportuali in proporzione al traffico generato, concorra (per 30 milioni annui) al medesimo fine (con destinazione al centro di responsabilità «Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno).
  I commi da 136 a 140 prevedono un incremento della dotazione organica della qualifica dei vigili del fuoco per complessive 500 unità.
  Tale incremento è modulato nel modo che segue:
   60 unità dal 1o gennaio 2020;
   40 unità non prima del 1o ottobre 2021;
   100 unità non prima del 1o ottobre di ciascun anno del quadriennio 2022-2025.

  Corrispondentemente è incrementata (appunto di 500 unità) la dotazione organica quale determinata nella Tabella A allegata al decreto legislativo n. 217 del 2005, il quale reca l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).
  Per la copertura dei posti aggiuntivi così configurati, si procede – nel limite delle unità annualmente previste – per il 70 per cento mediante scorrimento della graduatoria del concorso indetto nel 2016 (concorso a 250 posti).
  Per il rimanente 30 per cento, si procede attingendo alla graduatoria del personale volontario, iscritto nell'apposito elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo (secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 295 della legge n. 205 del 2017).
  L'autorizzazione di spesa per la copertura dell'incremento di dotazione organica è così modulata: 1.900.835 euro per l'anno 2020; 3.002.877 per l'anno 2021; 5.323.556 per l'anno 2022; 9.586.710 per l'anno 2023; 13.933.077 per l'anno 2024; 8.272.105 l'anno 2025; 21.580.504 per l'anno 2026; 21.732.469 per l'anno 2027; 21.820.627 per l'anno 2028; 21.912.230 per l'anno 2029; 21.987.440 per l'anno 2030; 22.014.252 per l'anno 2031; 22.041.063 per l'anno 2032; 22.067.875 per l'anno 2033; 22.088.011 a decorrere dall'anno 2034.
  Infine si prevede un'autorizzazione di spesa le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie sopra ricordate, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto. Si tratta di: 60.000 euro per Pag. 12l'anno 2020; 100.000 euro per l'anno 2021; 200.000 euro per l'anno 2022; 300.000 euro per l'anno 2023; 400.000 euro per l'anno 2024; 500.000 euro annualmente a decorrere dall'anno 2025.
  I commi 141 e 142 incrementano il Fondo risorse decentrate per il personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno, per 12 milioni per l'anno 2020.
  L'incremento è aggiuntivo rispetto a quello previsto dall'articolo 1, comma 149, della legge n. 145 del 2018, il quale ha già disposto un incremento del Fondo di 7 milioni di euro per ciascuna delle annualità del biennio 2019-2020 (e di 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021).
  Quanto alla copertura finanziaria dell'onere previsto dalla disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi (questo Fondo è presente nello stato di previsione del Ministero dell'interno – come di ogni altro Ministero – per effetto dell'articolo 23, comma 1, della legge n. 289 del 2002, che trasferì a tale Fondo il 10 per cento delle dotazioni iniziali delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri per l'anno finanziario 2003 concernenti spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria).
  Nello stato di previsione del Ministero dell'interno, che correda il disegno di legge di bilancio 2020 in esame, il Fondo per le risorse decentrate (di cui al capitolo 2970) è destinatario di uno stanziamento pari a 21,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2021 e a 20,9 milioni per l'anno 2022.
  Tale stanziamento è comprensivo degli effetti dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 12-ter del decreto-legge n. 53 del 2019 (cosiddetto decreto sicurezza bis) per 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
  I commi 143 e 144 istituiscono, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei ministeri, con una dotazione di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.
  A decorrere dall'anno 2020, il fondo può essere inoltre alimentato con le eventuali somme che si rendano disponibili a seguito del rinnovo dei contratti del pubblico impiego precedenti al triennio contrattuale 2019-2021.
  La disposizione autorizza inoltre la Presidenza del Consiglio ad incrementare, a decorrere dall'esercizio finanziario 2020, il fondo per le risorse decentrate del personale non dirigenziale di 5 milioni di euro annui ed il fondo per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale non generale di 2 milioni di euro annui.
  I commi 145 e 146 modificano la disciplina in materia di pubblicità dei concorsi per il reclutamento di personale.
  I commi 147, 148 e 149 definiscono una revisione della disciplina concernente le possibilità di utilizzo – per la copertura di posti ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel bando – delle graduatorie dei concorsi pubblici ed i termini temporali di validità delle stesse graduatorie.
  Il comma 163 novella il decreto legislativo n. 33 del 2013, il quale ha dettato un riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
  Le novelle incidono, in particolare, sul suo articolo 46, che disciplina la responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico, e sul suo articolo 47, che prevede sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici.
  La modifica dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 33 del 2013 prevede che l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico (al di fuori delle ipotesi in cui tale accesso è limitato o precluso, Pag. 13secondo quanto prevede l'articolo 5-bis del medesimo decreto legislativo) costituisca elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale, cui applicare la sanzione di cui all'articolo 47, comma 1-bis.
  Rimane immutata la previsione (ancor posta dall'articolo 46 del decreto legislativo n. 33) che quegli inadempimenti costituiscano eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e siano comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. Il responsabile non risponde dell'inadempimento se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.
  Le modifiche dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 33 del 2013 incidono sul regime delle sanzioni.
  La novella del comma 1-bis dell'articolo 47 introduce una previsione relativa alla sanzione per il responsabile della mancata pubblicazione dei dati previsti dall'articolo 14, comma 1-ter del medesimo decreto legislativo n. 33, relativi agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica.
  La disposizione finora vigente equipara la sanzione amministrativa pecuniaria (da 500 a 10.000 euro) a carico del responsabile della mancata comunicazione dei dati così come a carico del responsabile della mancata pubblicazione dei dati (nonché a carico del responsabile della mancata pubblicazione da parte della singola pubblica amministrazione sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione «Amministrazione trasparente», dei dati sui propri pagamenti, consultabili in relazione alla tipologia di spesa sostenuta nell'ambito temporale di riferimento: ne tratta l'articolo 4-bis, comma 2 del decreto legislativo n. 33).
  La novella invece differenzia la sanzione, tra responsabile della mancata comunicazione e responsabile della mancata pubblicazione.
  Per il primo, rimane invariata la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro.
  Per il secondo (dunque in caso di responsabilità per la mancata pubblicazione dei dati) si viene a prevedere una sanzione amministrativa consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità di risultato ovvero ad una decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità accessoria, percepita dal responsabile della trasparenza. E del relativo procedimento sanzionatorio è data pubblicità sul sito internet dell'amministrazione od ente.
  La stessa sanzione di nuova previsione decurtatoria dell'indennità (di risultato o accessoria) è introdotta – novellando il comma 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 33 del 2013 – con riferimento alla violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo n. 33.
  Altra novella – incidente sul comma 3 dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 33 – rende generale per tutte le sanzioni previste da quel medesimo articolo l'irrogazione da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).
  Il comma 164 autorizza – in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente – l'assunzione da parte del Ministero dell'interno di 130 unità di personale della carriera prefettizia. Si tratta di assunzioni nella qualifica iniziale di accesso alla carriera prefettizia (viceprefetto aggiunto, la cui dotazione è attualmente pari a 283 unità), in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
  Il comma 165 reca la conseguente autorizzazione di spesa, pari a: 1.751.513 euro per il 2021; 7.006.049 euro per il 2022; 8.329.819 euro per il 2023 e 12.301.128 euro a partire dal 2024. La previsione della decorrenza dell'onere di spesa dal 2021 (non già dal 2020) è in relazione ai tempi tecnici richiesti dall'espletamento delle procedure concorsuali, destinate ad ultimarsi verosimilmente per Pag. 14ottobre 2021 – donde una quantificazione di spesa su base trimestrale, per quell'anno.
  La copertura finanziaria è a valere sulla Tabella A, voce Ministero dell'interno.
  Il comma 267 destina 10 milioni per l'anno 2020 al Fondo nazionale per il servizio civile, con la finalità, oltre lo sviluppo complessivo del servizio civile universale, di dare continuità al contingente di operatori volontari.
  Alla copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, presente nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  Ricorda che il Fondo nazionale per il servizio civile, istituito dalla legge n. 230 del 1998, è quantificato annualmente dalla legge di bilancio dello Stato. Nell'originario disegno di legge di bilancio (capitolo 2185 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze: «Fondo occorrente per gli interventi del servizio civile nazionale») lo stanziamento per il Fondo – che ora viene incrementato di 10 milioni per il 2020 – è previsto, in termini di competenza, in 139,02 milioni di euro per il 2020, 99,28 milioni per il 28 per il 2021 e 106,58 milioni per il 2022.
  Il comma 278 rifinanzia il Consiglio nazionale dei giovani per 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
  Ricorda che il Consiglio nazionale dei giovani è stato istituito dall'articolo 1, commi da 470 a 477, della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018), quale organo consultivo e di rappresentanza, con funzioni volte ad incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale dell'Italia.
  Il comma 286 prevede una rideterminazione dei massimali – mediante gli strumenti contrattuali di revisione – a decorrere dal 2020, della convenzione per la realizzazione e gestione delle attività informatiche dello Stato, sottoscritta dal Ministero dell'economia e delle finanze il 3 settembre 2013, oggetto di proroga, da ultimo, con l'articolo 1, comma 1126, della legge n. 205 del 2017 (comma con il quale il contratto di servizi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Sogei S.p.A. è stato prorogato fino al completamento delle procedure in corso per la stipula del nuovo atto regolativo).
  Tale rideterminazione è prevista realizzarsi entro i limiti degli stanziamenti previsti nei pertinenti capitoli di bilancio.
  Il comma 328 autorizza il MISE a bandire concorsi pubblici e, conseguentemente, ad assumere a tempo indeterminato di complessive 627 unità di personale per l'avvio di operatività del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN).
  La disposizione è finalizzata a rafforzare lo svolgimento delle attività a completamento dell'avvio del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN) delle funzioni aggiuntive attribuite al MISE in materia di laboratorio di certificazione, di normativa tecnica e vigilanza sulla sicurezza dei prodotti e dei processi produttivi, di crisi d'impresa, di amministrazioni straordinarie, di contenzioso e arbitrati internazionali in materia di energia, di vigilanza e controllo del corretto uso delle frequenze.
  In particolare, la norma autorizza il MISE a bandire concorsi pubblici e, conseguentemente, ad assumere ad assumere a tempo indeterminato:
   309 unità di personale da inquadrare nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica F1;
   318 unità di personale da inquadrare nella II area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, con professionalità pertinenti alle predette funzioni.

  A tal fine, il comma autorizza la spesa di 3.788.477 euro per il 2020, di 11.365.430 euro per il 2021, di 18.942.383 euro per il 2022 e di 22.730.859 euro a decorrere dal 2023.
  Il comma 377 istituisce nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo il Fondo per il centocinquantesimo anniversario di Roma capitale.Pag. 15
  Il Fondo, dotato di uno stanziamento pari a 500.000 euro per il 2020, è istituito al fine di consentire la celebrazione del centocinquantesimo anniversario della proclamazione di Roma capitale d'Italia ed è destinato alle associazioni presenti sul territorio.
  Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo – per la cui emanazione non è previsto un termine – si provvede a definire i criteri per l'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e «al riparto» delle risorse.
  Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili.
  Il comma 382 assegna un contributo straordinario di 300.000 euro per l'anno 2020 a favore della Lega delle Autonomie italiane (associazione di comuni, province, regioni, comunità montane, costituitasi nel 1916 e impegnata sulla valorizzazione delle amministrazioni locali e regionali), al fine di promuovere lo studio e la ricerca sull'impatto e gli effetti complessivi delle politiche per la promozione delle pari opportunità locali.
  Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili.
  Il comma 399 reca alcuni incrementi di risorse per il «rafforzamento strutturale» dei processi di innovazione tecnologica e di digitalizzazione di competenza del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  Il comma 400 autorizza la spesa di 5 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per l'avvio delle azioni, iniziative e progetti connessi e strumentali all'attuazione dell'Agenda digitale italiana (in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea) nonché per quelli di innovazione e connesse attività di comunicazione.
  Il comma 401 dispone circa la competenza in capo alla Presidenza del Consiglio relativa a progetti di innovazione tecnologica e di trasformazione digitale di rilevanza strategica e interesse nazionale, prevedendo che per lo sviluppo e la diffusione dell'uso delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione, il Presidente del Consiglio dei ministri (o il Ministro delegato) «individua, promuove e gestisce» progetti di innovazione tecnologica e di trasformazione digitale di rilevanza strategica e di interesse nazionale.
  Tale svolgimento dei progetti di innovazione tecnologica e trasformazione digitale in capo al Presidente del Consiglio (o Ministro delegato) avviene mediante la competente struttura per l'innovazione della Presidenza del Consiglio.
  I commi 402 e 403 affidano alla Presidenza del Consiglio lo sviluppo di una piattaforma digitale per le notifiche delle pubbliche amministrazioni.
  La Presidenza del Consiglio procede tramite la società per azioni interamente partecipata dallo Stato la cui costituzione è stata disposta dall'articolo 8, comma 2 del decreto-legge n. 135 del 2018 (vale a dire PagoPA), la quale è il gestore della piattaforma e che affida lo sviluppo della piattaforma (anche attraverso il riuso di infrastrutture tecnologiche esistenti) alla SOGEI.
  Quella così delineata è piattaforma digitale di utilizzo delle amministrazioni pubbliche (di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001) per effettuare le notifiche con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni (pare di intendere, alle persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti, le associazioni e ogni altro soggetto pubblico o privato, residenti o aventi sede legale nel territorio italiano ovvero all'estero se titolari di codice fiscale attribuito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973).
  Per la realizzazione della piattaforma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
  I commi 405 e 406 riguardano iniziative celebrative del centesimo anniversario della fondazione del Partito Comunista Italiano, avvenuta a Livorno in data 21 gennaio 1921.
  A tal fine si prevede che si attingano risorse finanziarie (non determinate nell'importo) dalla Struttura di missione per gli anniversari nazionali, per gli anni 2020 Pag. 16e 2021, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri finanziari.
  La norma prevede che con successivo decreto del Presidente del Consiglio sono definite le modalità per l'assegnazione dei contributi, per la promozione di iniziative culturali e celebrative connesse a tale ricorrenza.
  I commi da 407 a 409 prevedono che la Presidenza del Consiglio dei ministri (o il Ministro delegato) emani un atto di indirizzo e coordinamento a fini di razionalizzazione dei CED (centri per l'elaborazione delle informazioni) della pubblica amministrazione centrale.
  Tali previsioni si pongono come attuative dell'articolo 33-septies del decreto-legge n. 179 del 2012, il quale ha affidato all'Agenzia per l'Italia digitale l'effettuazione di un censimento dei CED della pubblica amministrazione, nonché l'elaborazione di linee guida, onde definire un piano triennale di loro razionalizzazione (a fini di interoperabilità, efficienza, sicurezza).
  Sulla falsariga di una più recente evoluzione normativa che tende a traslare alla Presidenza del Consiglio competenze e funzioni in materia di infrastrutture digitali, innanzi attribuite Agenzia per l'Italia digitale (AgID), le disposizioni attribuiscono alla Presidenza del Consiglio dei ministri (o al Ministro delegato) il compito di adottare un «atto di indirizzo e coordinamento», il quale deve perseguire risparmi di spesa e maggior qualità, sicurezza, efficienza energetica, continuità operativa dei CED dell'amministrazione pubblica centrale.
  Sono tuttavia esclusi (per effetto del rinvio normativo all'articolo 33-septies, comma 3, del decreto-legge n. 179 del 2012), i CED soggetti alla gestione di dati classificati secondo la normativa in materia di tutela amministrativa delle informazioni coperte da segreto di Stato e di quelle classificate nazionali secondo le direttive dell'Autorità nazionale per la sicurezza (ANS) che esercita le sue funzioni tramite l'Ufficio centrale per la segretezza (UCSe) del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DE).
  L'adozione dell'atto di indirizzo e coordinamento (sentite le amministrazioni centrali) deve avvenire entro quarantacinque giorni dell'entrata in vigore della legge di bilancio. La successiva attuazione dell'atto di indirizzo e coordinamento è demandata alla competente struttura della Presidenza del Consiglio, la quale «adotta ogni atto necessario a tal fine», senza «coinvolgimento» dell'AgID (ossia senza che si applichi l'articolo 14-bis del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, il quale enumera le competenze dell'AgID in materia di utilizzo delle tecnologie digitali nell'organizzazione della pubblica amministrazione).
  È prevista altresì una clausola di invarianza finanziaria e pertanto la struttura della Presidenza del Consiglio è tenuta a provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Il comma 540 dispone una contribuzione ai comuni per iniziative di prevenzione e contrasto della vendita e cessione di sostanze stupefacenti.
  Il contributo complessivo riconosciuto ai comuni è di 5 milioni annui, per ciascun anno del triennio 2020-2022.
  Tali risorse affluiscono al Fondo per la sicurezza urbana, istituito con il decreto-legge n. 113 del 2018. La misura del contributo spettante a ciascun comune è stabilita con decreto del Ministro dell'interno (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) da adottarsi entro il 31 gennaio 2020.
  Il comma 546 istituisce il Fondo per le Celebrazioni dei cinquanta anni dalla costituzione delle Regioni, con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2020.
  Tale Fondo è finalizzato al finanziamento di interventi diretti alla realizzazione di iniziative culturali, artistiche e scientifiche, nonché all'organizzazione di seminari e alla formulazione di studi e ricerche, anche in collaborazione con enti pubblici e privati. La disposizione precisa Pag. 17che dette iniziative dovranno avere ad oggetto la memoria storica, l'evoluzione e le prospettive future del ruolo delle Regioni alla luce dei primi cinquanta anni dalla loro istituzione.
  L'elaborazione degli indirizzi, l'individuazione delle attività, la raccolta di eventuali progetti presentati e la selezione di quelli ammessi al finanziamento sono demandate all'istituendo Comitato promotore delle celebrazioni, composto dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e presieduto dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie.
  Il comma 549 incrementa i finanziamenti destinati al Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche per il triennio 2020-2022, in misura pari a 250.000 euro per l'anno 2020; a 500.000 euro per l'anno 2021; a euro 1.000.000 per l'anno 2022.
  La relazione illustrativa motiva l'intervento normativo segnalando che l'entità dei fondi a disposizione a legislazione vigente è «insufficiente per il finanziamento delle attività proposte dagli enti locali».
  Al riguardo ricorda che la legge n. 482 del 1999 reca, in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione, norme in materia di tutela della lingua e della cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.
  Fra le misure dirette a tale finalità, l'articolo 9 della legge ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, il Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche con una dotazione finanziaria annua di lire 9.800.000.000 (poco più di 5 milioni di euro) a decorrere dal 1999. Tali risorse, da considerare quale limite massimo di spesa, sono ripartite annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni interessate.
  L'obiettivo del Fondo è di poter consentire negli uffici delle amministrazioni pubbliche, che si trovano nei comuni in cui sono presenti dette minoranze, «l'uso orale e scritto della lingua ammessa a tutela».
  A tal fine le pubbliche amministrazioni provvedono, anche attraverso convenzioni con altri enti, a garantire la presenza di personale in grado di interloquire con il pubblico facendo ricorso alla lingua ammessa a tutela.
  Il comma 550 raddoppia a partire dal 2020 i finanziamenti destinati al Fondo nazionale integrativo per i comuni montani, istituito dalla legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013), con la finalità di finanziare progetti di sviluppo socio-economico, anche pluriennali, con carattere straordinario e dunque non riferibile alle attività svolte in via ordinaria dagli enti interessati.
  Gli enti beneficiari sono identificati nei comuni classificati interamente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
  L'individuazione dei progetti è effettuata, entro il 30 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata e previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.
  La dotazione del Fondo, ai sensi dell'articolo 1, comma 319, della legge di stabilità 2013, è pari a 1 milione di euro per l'anno 2013 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.
  La disposizione interviene sulla richiamata disposizione prevedendo che dal 2020 le risorse destinate al Fondo siano pari a 10 milioni di euro.
  Il comma 551 prevede un incremento del Fondo di solidarietà comunale di 2 milioni di euro annui per il triennio 2020-2022.
  Le risorse sono destinate in favore dei comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, al fine di compensare l'importo che gli stessi enti sono tenuti a versare al Fondo solidarietà comunale, Pag. 18quale quota di alimentazione del Fondo medesimo, mediante la trattenuta di una quota dell'IMU di loro spettanza.
  Le modalità di attuazione della disposizione sono rinviate ad un decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigere della legge di bilancio per il 2020.
  Il comma 552 reca una norma interpretativa di due disposizioni legislative (l'articolo 2, comma 25, lettera d), della legge n. 244 del 2007 e l'articolo 76, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008) in materia di indennità e gettoni di presenza degli amministratori locali.
  Si prevede, in particolare, che tali norme sono da intendersi riferite al divieto di applicare incrementi ulteriori rispetto all'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori locali e già in godimento alla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni, fermi restando gli incrementi qualora precedentemente determinati secondo le disposizioni vigenti fino a tale data.
  Il comma 553 istituisce il Fondo per gli investimenti nelle isole minori, con una dotazione finanziaria per gli anni 2020, 2021 e 2022, con importi pari, rispettivamente, a 14,5 milioni di euro per il 2020, a 14 milioni e di 13 milioni.
  Il Fondo è diretto a finanziare «progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio» dei comuni delle isole minori.
  I criteri e le modalità di erogazione delle risorse sono stabiliti con DPCM, su proposta del Ministro per gli affari regionali, previo parere della Conferenza unificata.
  I progetti parrebbero idonei ad incidere su ambiti materiali in cui rileva la competenza regionale, sia concorrente (ad esempio governo del territorio, sostegno all'innovazione per settori produttivi, protezione civile, grandi reti di trasporto e di navigazione, porti, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, valorizzazione dei beni culturali ed ambientali), sia residuale (ad esempio commercio, agricoltura, turismo e agriturismo, artigianato, pesca, incentivi alle imprese, e servizi pubblici locali).
  I commi da 581 a 587 recano disposizioni che mirano ad estendere l'utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni di strumenti centralizzati di acquisto e di negoziazione.
  Si inseriscono alcune tipologie di autoveicoli tra le categorie merceologiche per il cui approvvigionamento le amministrazioni pubbliche e le società pubbliche devono utilizzare le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, oppure ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai medesimi soggetti.
  Si consente l'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione centralizzati di Consip anche con riferimento ai lavori pubblici.
  Si obbligano le amministrazioni statali centrali e periferiche – ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali – ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip oppure mediante il sistema dinamico di acquisizione dalla stessa realizzato e gestito.
  Si introduce una novella di coordinamento alla disciplina inerente le tipologie di beni e servizi non oggetto di convenzioni Consip.
  Si stabilisce che le convenzioni Consip per l'approvvigionamento di beni e servizi possono essere stipulate per specifiche categorie di amministrazioni oppure per specifici ambiti territoriali.
  Le convenzioni e gli accordi quadro possono essere stipulati in sede di aggiudicazione di appalti specifici basati sul sistema dinamico di acquisizione. Si applica, in tali casi, la vigente disciplina sui termini dilatori riferiti alla stipula del contratto.Pag. 19
  L'utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip viene esteso alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di servizi.
  Il comma 588 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato stipuli un apposito disciplinare con la società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria, per razionalizzare i propri Data Center secondo un modello innovativo di erogazione dei servizi di conduzione infrastrutturale e connettività.
  Il comma 610 dispone che le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione – con esclusione degli enti territoriali (Regioni, Province autonome, «enti locali») e delle società da questi partecipate – assicurino, per il triennio 2020-2022, un risparmio di spesa annuale pari al 10 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017.
  Il comma 611 prevede che la percentuale di risparmio di spesa annuale per la gestione corrente del settore informatico debba esser pari al 5 per cento (non già al 10 per cento, come previsto dal precedente comma) della spesa annuale media sostenuta nel biennio 2016-2017, ove si tratti di spese correnti sostenute dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 (dunque esclusi gli enti territoriali e loro società partecipate) per la gestione delle infrastrutture informatiche (Data Center).
  Il comma 612 dispone che le riduzioni di spesa di cui ai commi 674 e 675 non si applichino alle spese sostenute dalla società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008, con riferimento alle prestazioni e ai servizi erogati, alle acquisizioni di beni e servizi propri e per conto delle amministrazioni committenti.
  Il comma 613 specifica che le disposizioni dei suddetti commi da 674 a 676 si pongono come principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
  Il comma 614 novella l'articolo 39 (relativo alle convenzioni in materia di sicurezza) della legge n. 3 del 2003, al fine di realizzare una maggiore digitalizzazione delle procedure in capo al Ministero dell'interno.
  In merito ricorda che l'articolo 39, comma 4-bis, della predetta legge n. 3 prevede che il Ministero dell'interno possa stipulare (nell'ambito delle sue direttive impartite per la semplificazione delle procedure amministrative e per la riduzione degli oneri amministrativi negli uffici di pubblica sicurezza, e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica) convenzioni con concessionari di pubblici servizi «o altri soggetti non pubblici» per la raccolta e l'inoltro agli uffici dell'Amministrazione dell'interno delle domande, dichiarazioni o atti dei privati loro indirizzati nonché per lo svolgimento di altre operazioni preliminari all'adozione dei provvedimenti richiesti e per l'eventuale inoltro, ai privati interessati, dei provvedimenti o atti conseguentemente rilasciati. Con decreto del Ministro dell'interno, si determina l'importo dell'onere a carico dell'interessato al rilascio dei provvedimenti richiesti.
  In tale ambito la novella recata dal comma 678 sopprime il riferimento ad «altri soggetti non pubblici» e introduce la specificazione che i concessionari di servizi pubblici (pertanto unici possibili contraenti) debbano presentare alcune caratteristiche.
  Essi devono essere dotati di una rete di sportelli capillare su tutto il territorio nazionale, di infrastrutture logistiche e piattaforme tecnologiche integrate.
  Devono inoltre essere Identity Provider, avere la qualifica di Certification Authority accreditata dall'Agenzia per l'Italia digitale, avere esperienza pluriennale nella ricezione, digitalizzazione e gestione delle istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione e nei servizi finanziari a pagamento.
  Altra novella incide sul comma 4-ter del citato articolo 39 della legge n. 3 del Pag. 202003, il quale prevede che per le finalità sopra ricordate (di cui al comma 4-bis), gli incaricati del pubblico servizio addetti alle procedure definite dalle convenzioni, possano essere autorizzati a procedere all'identificazione degli interessati (con l'osservanza delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore per gli addetti alla ricezione delle domande, dichiarazioni o atti destinati alle pubbliche amministrazioni).
  In tale contesto la novella sopprime la dicitura: «possono essere autorizzati a procedere», sostituendola con: «procedono». Pertanto la facoltà diviene un obbligo e prevede che l'identificazione degli interessati possa avvenire anche mediante riconoscimento biometrico e firma grafometrica.
  I commi 627 e 628 istituiscono presso lo stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo per il voto elettronico, con uno stanziamento di 1 milione di euro per il 2020.
  Il Fondo è finalizzato all'introduzione in via sperimentale di «modalità di espressione del voto in via digitale».
  La norma specifica che sperimentazione riguarda alcune specifiche consultazioni elettorali:
   elezioni politiche;
   elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;
   referendum abrogativi (ex articolo 75 della Costituzione);
   referendum costituzionali (ex articolo 138 della Costituzione).

  Ai sensi del comma 628 le modalità attuative di utilizzo del Fondo e della relativa sperimentazione sono demandate ad un decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il ministro dell'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge (quindi entro il 30 gennaio 2020).
  Il comma 628 chiarisce, inoltre, che la sperimentazione è limitata a modelli che garantiscano il concreto esercizio del diritto di voto di due specifiche categorie di elettori: italiani all'estero; elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovino in un Comune di una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti.
  Riguardo a quest'ultima previsione ricorda peraltro che, in base alla legislazione vigente, il voto per gli elettori temporaneamente fuori dal comune di residenza è consentito solo per coloro che si trovano all'estero.
  Il comma 878 estende l'ambito geografico di applicazione delle risorse del «Fondo per interventi straordinari per il rilancio del dialogo con i Paesi africani per le rotte migratorie» (cosiddetto «Fondo Africa») istituito nel bilancio del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, includendovi i Paesi non africani di importanza prioritaria per i movimenti migratori.
  Al Fondo è assegnata una dotazione finanziaria di 30 milioni di euro per l'anno 2020, 30 milioni di euro per l'anno 2021 e 40 milioni di euro per il 2022.
  Il Fondo viene inoltre ridenominato in «Fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi d'importanza prioritaria per i movimenti migratori».
  Il comma 881 reca un'autorizzazione di spesa di 500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, al fine di rendere più celere l'espletamento dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza in favore dei cittadini di nazionalità del Venezuela di origine italiana che ne presentino richiesta (non è previsto un termine entro cui formularla).
  Il comma 879 prevede, a sua volta, che ove tali soggetti abbiano fatto richiesta di cittadinanza italiana alla data di entrata in vigore della presente legge di bilancio, sia loro riconosciuto il permesso di soggiorno di lungo periodo ovvero «per esigenze di carattere umanitario».
  Al riguardo ricorda peraltro che il permesso di soggiorno per motivi umanitari è stato soppresso dall'articolo 1 del decreto-legge n. 113 del 2018. Pag. 21
  A tal fine la disposizione autorizzata la spesa di 100.000 euro per il 2020.
  Il comma 882 reca un incremento di 1 milione di euro annui, a decorrere dal 2020, del Fondo minori stranieri non accompagnati.
  L'incremento è destinato a:
   interventi a favore dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati;
   rimborso a favore delle aziende fino al 50 per cento dei costi sostenuti per permessi di lavoro retribuiti accordati come «clausola di maggior beneficio» ai tutori volontari, fino a 60 ore per tutore, per adempimento connessi con l'ufficio della tutela;
   rimborsi a favore dei tutori volontari per spese sostenute in adempimenti connessi all'ufficio della tutela volontaria.

  La definizione delle modalità attuative (incluse le modalità di richiesta e di assegnazione dei contributi) è demandata a un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
  In merito ricorda che la gestione del Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati è stata trasferita dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (com'era previsto dall'articolo 23, comma 11, del decreto-legge n. 95 del 2012, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2012) al Ministero dell'interno dalla legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014, articolo 1, commi 181 e 182). Mediante tale Fondo, il Ministro provvede, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata, alla copertura dei costi sostenuti dagli enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, nei limiti delle risorse stanziate.
  La dotazione del Fondo è stata incrementata nel corso degli anni, per far fronte alle crescenti esigenze di accoglienza dei minori in relazione ai numeri elevati di ingressi. Secondo quanto previsto dalla legge di bilancio 2019, il Fondo per l'accoglienza dei minori aveva uno stanziamento pari a circa 150 milioni di euro per il 2019 e 170 milioni per il 2020 e il 2021 (capitolo 2353 dello stato di previsione del Ministero dell'interno). L'originario testo del disegno di legge di bilancio in esame prevedeva uno stanziamento di 165 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 e di 185 milioni per il 2022.
  La possibilità di accedere ai servizi di accoglienza finanziati con il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è stata estesa a tutti i minori stranieri non accompagnati, richiedenti o no la protezione internazionale, mentre in precedenza erano avviati a tali servizi solo i minori che avessero fatto domanda di protezione internazionale; infatti con le modifiche da ultimo introdotte con la legge n. 47 del 2017 è stata eliminata ogni distinzione tra minori richiedenti e non richiedenti la protezione internazionale ai fini dell'accesso ai servizi finanziati con il Fondo SPRAR, a prescindere dai posti disponibili.
  Gli interventi a favore minori stranieri non accompagnati sono finanziati, inoltre, anche con le risorse provenienti dal Fondo europeo asilo, migrazione e integrazione (FAMI) 2014-2020.
  Il comma 884 reca un contributo destinato alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno, in misura pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
  Passando ad esaminare la Sezione II del disegno di legge, rileva come le principali previsioni di spesa di competenza della Commissione Affari costituzionali si rinvengano, in via prevalente, nello stato di previsione del Ministero dell'interno (di cui alla Tabella n. 8).
  Inoltre assumono rilevanza anche altri programmi e ulteriori stanziamenti ricompresi nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (di cui alla Tabella n. 2).
  In particolare, per quanto riguarda l'articolato della predetta Sezione II, l'articolo 9 autorizza, al comma 1, l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2020 in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).Pag. 22
  Il comma 2 prevede che le somme versate dal CONI e dalla Sport e Salute S.p.a. nell'ambito dello stato di previsione dell'entrata (voce «Entrate derivanti da servizi resi dalle amministrazioni statali») sono riassegnate con decreti del Ragioniere generale dello Stato al programma Prevenzione del rischio e soccorso pubblico (8.3) nell'ambito della missione Soccorso civile (8) dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 2020. Tali somme sono destinate alle spese per l'educazione fisica, l'attività sportiva e le infrastrutture sportive del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  Ai sensi del comma 3, l'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero individua le spese dell'amministrazione della pubblica sicurezza per le quali si possono fare prelevamenti nel 2020 dal Fondo di cui all'articolo 1 della legge n. 1001 del 1969 (capitolo 2676, che reca previsioni integrate di competenza per il 2020 pari 21,5 milioni di euro).
  Il comma 4 autorizza per il 2020 il Ministro dell'economia a trasferire agli stati di previsione dei Ministeri interessati, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le risorse iscritte nel capitolo 2313 (Missione 5, Programma 5.1.), relativo al pagamento delle speciali elargizioni in favore delle vittime del terrorismo e le risorse iscritte nel capitolo 2872 (Missione 3, Programma 3.3), relativo al pagamento alle elargizioni in favore delle vittime del dovere, in attuazione delle norme vigenti.
  Per quanto concerne il capitolo 2313, nel quale sono iscritte risorse pari a 66,6 milioni di euro per il 2020, è stata confermata la previsione di competenza e cassa a legislazione vigente. Nel capitolo 2872 sono iscritte risorse pari a 53,9 milioni di euro per il 2020.
  Il comma 5 autorizza il Ragioniere generale dello Stato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il 2020, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.
  Il comma 6 autorizza, per il 2020, il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare – nello stato di previsione del Ministero dell'interno – le variazioni compensative di bilancio, anche tra missioni e programmi diversi, al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza.
  Il comma 7 autorizza per il 2020 il Ministro dell'economia ad apportare le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'Interno «Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali» e «Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali», in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali.
  Il comma 8 autorizza il Ministro dell'interno ad apportare le occorrenti variazioni compensative di bilancio sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno delle risorse iscritte nel capitolo 2502, istituito nella Missione 3, Programma 3.1 (che reca previsioni integrate di competenza per il 2020 pari a 13,5 milioni di euro) al fine di consentire la corresponsione delle competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato per i servizi resi nell'ambito delle convenzioni stipulate con Poste italiane SpA, ANAS spa e Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori.
  Il comma 9 dispone che, nelle more del perfezionamento del decreto annuale del Ministro dell'interno, di concerto con il MEF, sul numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive da retribuire come lavoro straordinario, trova applicazione, ai fini del pagamento dei compensi per lavoro straordinario del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno il decreto adottato per il 2019.
  In tale contesto rileva come lo stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella Pag. 238) si articoli in 6 missioni e 12 programmi, come riorganizzati a seguito della ristrutturazione del bilancio effettuata ai sensi dell'articolo 21 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), riformata dal decreto legislativo n. 90 del 2016.
  Al riguardo il disegno di legge di bilancio 2020-2022, come modificato nel corso dell'esame al Senato, autorizza, per lo stato di previsione del Ministero dell'interno, spese finali, in termini di competenza, al netto del rimborso per le passività finanziarie, pari a 25.889,3 milioni di euro per il 2020, a 25.759,9 milioni di euro per il 2021 e 26.300,3 milioni di euro per il 2022.
  Gli stanziamenti complessivi per il Ministero risultano pari a 25.907,6 milioni di euro per il 2020, 25.779,3 milioni per il 2021 e 26.319,6 milioni per il 2022.
  A seguito delle modifiche apportate dal Senato, le previsioni di competenza del Ministero dell'interno sono aumentate di circa 241 milioni di euro per il 2020, 409 milioni di euro per il 2021 e 509 milioni per il 2022.
  Per quanto riguarda il bilancio di cassa triennale, le spese finali del Ministero, all'esito della manovra, sono pari a 26.090,7 milioni di euro nel 2020, a 25.759,9 milioni di euro nel 2021 e a 26.285 milioni di euro nel 2022, come evidenzia la tabella che segue.
  Rispetto alla legge di bilancio 2019, in termini di competenza, il disegno di legge di bilancio 2020-2022 espone dunque per il Ministero dell'interno, nel triennio di riferimento, un andamento della spesa crescente, ancorché con una lieve flessione nel 2021.
  Con riferimento specifico alle previsioni di spesa per il 2020, il disegno di legge di bilancio integrato con le sezioni I e II espone spese finali in aumento rispetto al 2019, in misura pari a 903,2 milioni di euro (+3,6 per cento).
  Per quanto concerne il bilancio 2020, rispetto agli stanziamenti di competenza a legislazione vigente, la manovra finanziaria per il 2020 attuata con le Sezioni I e II del disegno di legge di bilancio, come modificata nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, determina complessivamente un aumento delle spese finali di 1.009,7 milioni di euro, determinata da un aumento di 347,6 milioni spesa in conto corrente e di 660 milioni di spesa in conto capitale.
  In particolare, gli effetti finanziari complessivi ascrivibili alla Sezione II determinano una riduzione della spesa pari a circa 68 milioni di euro, dal lato sia della spesa corrente (-44,2 milioni) che in conto capitale (-24 milioni di euro): si tratta di rimodulazioni (-22,3 milioni di euro per il 2020) e definanziamenti (-27,4 milioni di euro per il 2020) operati dal disegno di legge sulle dotazioni a legislazione vigente.
  Le misure legislative introdotte dall'articolato della Sezione I determinano nel complesso un effetto positivo di 1.077,8 milioni di euro (+391,8 milioni di euro in conto corrente e +686 milioni in conto capitale).
  Il disegno di legge di bilancio integrato degli effetti della Sezione I e delle modifiche della Sezione II propone, dunque, stanziamenti finali per il Ministero pari a 25.889,3 milioni per il 2020.
  Considerati gli oneri per il rimborso delle passività finanziarie, che ammontano a 18,3 milioni nel 2020, le spese complessive per il Ministero risultano pari a 25.907,6 milioni di euro.
  Il disegno di legge di bilancio integrato conferma per il 2020 la netta prevalenza delle spese correnti, che assorbono l'88,7 per cento delle spese finali del Ministero.
  Da una analisi delle dotazioni finanziarie, si evince come, anche nel 2020, la maggior entità delle risorse stanziate nello stato di previsione del Ministero è assorbita dalla Missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, che rappresenta circa il 47 per cento del valore della spesa finale complessiva del ministero medesimo.
  A seguire, la missione Ordine pubblico e sicurezza impegna il 32,3 per cento della spesa finale complessiva del ministero.
  Si conferma, inoltre, il dato – riscontrato, dopo un trend di crescita, a partire dall'esercizio finanziario 2019 – della riduzione Pag. 24delle previsioni di spesa relative alla missione Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, in correlazione alla riduzione degli arrivi di immigrati. Conseguentemente, il peso della missione sul bilancio complessivo del Ministero scende al 7,5 per cento rispetto ai dati delle previsioni della legge di bilancio 2019 (9,1 per cento).
  Per quanto riguarda le principali Missioni contemplate nel bilancio di previsione a legislazione vigente 2020, alla Missione 1 dello stato di previsione del Ministero, che reca l'unico programma relativo all’attuazione da parte delle Prefetture – UTG delle missioni del Ministero sul territorio, è assegnata una dotazione pari a circa 664,2 milioni di euro, sostanzialmente in linea con quella dell'esercizio 2017.
  All'esito delle modifiche apportate dalla Sezione I del provvedimento, lo stanziamento finale della missione (integrato con gli effetti della sezione I e II) risulta dunque pari a 661,2 milioni di euro nel 2020, 614,9 milioni di euro nel 2021 e 606,2 milioni di euro nel 2022. Tali risorse nel 2020 assorbono il 2,6 per cento della spesa complessiva del dicastero.
  Con riferimento alla Missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali nel bilancio di previsione a legislazione vigente 2020 è assegnata una dotazione complessiva pari a 11.234,7 milioni di euro. Le previsioni a legislazione vigente risultano inoltre pari a 10.822,3 milioni di euro nel 2021 e a 10.840,3 milioni di euro nel 2022.
  Rispetto a tali previsioni la Missione registra, con la manovra in esame, un incremento complessivo di 981 milioni di euro (+8,8 per cento) per il 2020, che riguarda quasi esclusivamente il programma Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10) ed è dovuto in particolare ad interventi di Sezione I, che determinano un aumento complessivo pari a circa 985 milioni di euro. Per gli anni successivi l'aumento risulta pari a 1.420,6 milioni nel 2021 e a circa 1.923,5 milioni nel 2022.
  La Missione 3 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, che reca i programmi relativi alle politiche di ordine pubblico e sicurezza, reca previsioni a legislazione vigente pari a 8.358,1 milioni di euro per il 2020, 8.269,5 milioni per il 2021 e 8.202,4 milioni per il 2022.
  Rispetto alle previsioni a legislazione vigente per il 2020, si segnalano, in sezione II, alcuni definanziamenti, che comportano per il medesimo anno una riduzione per complessivi 17,2 milioni di euro.
  Sul medesimo programma incidono al contempo alcuni interventi di sezione I, che prevedono, tra l'altro:
   un incremento – a decorrere dall'anno 2020 – della spesa per compensare prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti delle Forze di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia penitenziaria), che incide sul programma per circa 20 milioni di euro (articolo 1, comma 129);
   un incremento – per 5 milioni per ciascun anno del triennio 2020-2022 – del Fondo per la sicurezza urbana (capitolo 2874: il disegno di legge di bilancio originario recava uno stanziamento di 20 milioni per il 2020; 15 milioni per il 2021; 25 milioni per il 2022). Il finanziamento aggiuntivo è da destinare alla contribuzione ai Comuni per iniziative contro la vendita e cessione di sostanze stupefacenti (articolo 1, comma 540).
  Per quanto concerne le politiche di ordine pubblico e sicurezza, ricorda inoltre che l'articolo 3-bis del decreto-legge n. 104 del 2019 incrementa di 60,5 milioni annui a decorrere dal 2020 la dotazione del Fondo appositamente istituito dall'articolo 35 del decreto-legge n. 113 del 2018 (cosiddetto «decreto sicurezza e immigrazione») per l'adozione di provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, ivi comprese le Capitanerie di porto, volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, e il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Le risorse del predetto Fondo sono iscritte sul capitolo Pag. 253029 del Ministero dell'economia e finanze.
  Lo stanziamento finale della Missione 3 (integrato con gli effetti della sezione I e II) risulta pari a 8.366,9 milioni per il 2020, in aumento rispetto alle previsioni iniziali dell'esercizio 2019 (+2,8 per cento). Tali risorse assorbono il 32,3 per cento della spesa complessiva del dicastero. Per la restante parte del triennio le previsioni del bilancio integrato risultano pari a 8.276,4 milioni di euro nel 2021 e 8.209,4 milioni di euro nel 2022.
  Nel bilancio di previsione a legislazione vigente 2020, alla Missione Soccorso civile è assegnata una dotazione complessiva pari a 2.477,8 milioni di euro; le previsioni a legislazione vigente risultano inoltre pari a 2.522,6 milioni di euro nel 2021 e a 2.560,2 milioni di euro nel 2022.
  All'esito della manovra, la Missione registra nel complesso un aumento di circa 35 milioni di euro nel 2020, che riguarda esclusivamente il Programma 4.2. «Prevenzione del rischio e soccorso pubblico» (8.3).
  Rispetto a tale programma si segnalano, nella Sezione II del disegno di legge, rimodulazioni compensative orizzontali (tra vari esercizi, su uno stesso capitolo di spesa) che comportano per il 2020 una riduzione per complessivi 22,3 milioni di euro relativi a spese per il potenziamento e l'ammodernamento dei Corpo dei vigili del fuoco, a cui si aggiunge un definanziamento di 2 milioni di euro (Fitto di locali e spese alloggio personale Corpo nazionale Vigili del fuoco – capitolo 1901/9).
  Al contempo, il programma registra un aumento determinato dalla sezione I, pari a complessivi 59 milioni di euro per il 2020, 115 milioni per il 2021 e 162 milioni per il 2022, determinato da:
   un incremento di 2 milioni – a decorrere dal 2020 – della spesa per compensare prestazioni di lavoro straordinario svolte per esigenze di servizio «imprevedibili e indilazionabili» del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (articolo 1, comma 131);
   l'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno finalizzato alla «valorizzazione» del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nella prospettiva di una maggiore armonizzazione del trattamento economico rispetto a quello del personale delle Forze di Polizia, con dotazione di 65 milioni per il 2020; 120 milioni per il 2021; 165 milioni a decorrere dal 2022 (articolo 1, comma 133);
   l'autorizzazione di spesa per la copertura dell'incremento di dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per complessive 500 unità, secondo una determinata scansione temporale (articolo 1, commi 136 e 139), così modulata per il triennio: 1.900.835 euro per l'anno 2020; 3.002.877 euro per l'anno 2021; 5.323.556 euro per l'anno 2022. Infine si prevede un'autorizzazione di spesa le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie sopra ricordate, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto.

  Contestualmente, l'articolo 1, comma 133, del disegno di legge di bilancio, a fini di copertura del nuovo Fondo per la valorizzazione dei Vigili del fuoco (a decorrere dal medesimo anno 2020) riduce di 10 milioni annui le risorse di cui all'articolo 1, comma 1328, primo periodo, della legge n. 296 del 2006 n. 296, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno. La riduzione grava sul capitolo 1902 – Fondo a disposizione per sopperire ad eventuali deficienze dei capitoli relativi alle spese di funzionamento.
  All'esito della manovra, lo stanziamento finale della Missione risulta pertanto pari a 2.512,5 milioni di euro nel 2020, in aumento rispetto ai dati iniziali (7 per cento) e assestati dell'esercizio 2019 (2,8 per cento).
  Per la restante parte del triennio le previsioni del bilancio integrato risultano pari a 2.649,3 milioni nel 2021 e 2.730,2 milioni nel 2022.
  Il peso della missione nel 2020 risulta pari al 9,7 del bilancio complessivo del Ministero.Pag. 26
  Nel bilancio di previsione a legislazione vigente, alla missione Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti – consistente nell'unico programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2) – è assegnata una dotazione pari a 1.941,7 milioni di euro per il 2020, in riduzione rispetto alle previsioni iniziali dell'esercizio 2019 (-344,4 milioni) e ai dati risultanti all'esito della legge di assestamento 2019 (-337,7 milioni).
  Le previsioni a legislazione vigente sono inoltre pari a 1.808,9 milioni di euro nel 2021 e a 1.826,8 milioni di euro nel 2022.
  La sezione II del disegno di legge di bilancio opera sull'unico programma della missione un definanziamento pari a 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2020-2022, che riguarda il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (capitolo 2353), che espone pertanto risorse pari a 165 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
  Il medesimo Fondo viene al contempo incrementato, in sezione I, di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020 (articolo 1, commi 882 e 883).
  Nell'ambito della missione si segnalano, inoltre, i seguenti stanziamenti:
   capitolo 2352 – Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, che, in linea con il 2017, reca autorizzazione di spesa pari a 404,3 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022;
   capitolo 2351 – Spese per i servizi di accoglienza in favore degli stranieri, che reca previsioni per 1.184,5 milioni di euro per il 2020, 1.068,6 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
   capitolo 2309 – per effetto di una disposizione introdotta al Senato è autorizzato un contributo destinato alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 (articolo 1, comma 884).

  All'esito della manovra, lo stanziamento finale della missione risulta pertanto pari a 1.937,7 milioni di euro nel 2020, in diminuzione rispetto ai dati iniziali e assestati dell'esercizio 2019 (-15 per cento).
  Per la restante parte del triennio le previsioni del bilancio integrato scendono a 1805,2 milioni nel 2021 e 1.822,9 milioni nel 2022.
  Il peso della missione sul bilancio complessivo del Ministero nel 2020 risulta pari al 7,5 (era il 9,3 per cento nella legge di bilancio 2019).
  Le previsioni della Missione 6, relativa ai Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche nel bilancio a legislazione vigente risultano pari a 221,4 milioni di euro per il 2020, 212 milioni per il 2021 e 203,3 milioni per il 2022.
  La Sezione II del disegno di legge di bilancio, come modificata al Senato, opera sul programma 6.2. della missione (Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza) una riduzione pari a 9 milioni di euro per il 2020, 6 milioni di euro per l'anno 2021 e per l'anno 2022.
  Segnala, peraltro, con una disposizione introdotta nella Sezione I durante l'esame del provvedimento al Senato (articolo 1, commi 164 e 165), è stata autorizzata la spesa di 1,7 milioni di euro nel 2021 e 7 milioni nel 2020 per l'assunzione da parte del Ministero dell'interno di 130 unità di personale della carriera prefettizia, in aggiunta alla facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
  Nell'ambito del medesimo programma si registra, per effetto di modifiche introdotte durante l'esame al Senato (articolo 1, commi 141 e 142) l'incremento di 12 milioni per l'anno 2020 del Fondo risorse decentrate per il personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno (capitolo 2970).
  Il Fondo per le risorse decentrate (capitolo 2970) a legislazione vigente è destinatario di uno stanziamento pari a: 21,9 milioni per ciascuno degli anni 2020-21 e 20,9 milioni per l'anno 2022. Tale stanziamento è comprensivo degli effetti dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 12-ter del decreto-legge n. 53 del Pag. 272019 (cosiddetto decreto sicurezza bis) per 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
  All'esito dei descritti interventi, le previsioni della Missione nel bilancio integrato risultano pari a 212,4 milioni nel 2020, 207,8 milioni nel 2021 e 204, 3 milioni nel 2022.
  Per quanto riguarda le competenze della I Commissione assumono rilevanza anche ulteriori stanziamenti previsti in specifici capitoli di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2).
  Viene, in primo luogo, in evidenza la Missione Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, il cui obiettivo consiste nel trasferimento di risorse per il funzionamento degli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale. La Missione reca uno stanziamento complessivo per il 2020 a legislazione vigente di 2.350 milioni di euro e si articola in due programmi: il programma 1.1 relativo agli Organi costituzionali; il programma 1.3 relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
  Rispetto alle previsioni a legislazione vigente, la Missione registra complessivamente un incremento di circa 20 milioni di euro, che riguarda il programma 17.2 Presidenza del Consiglio dei ministri.
  Per quanto riguarda gli organi costituzionali le previsioni del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente riferite al programma 17.1, sono pari a 1.742,7 milioni di euro per il 2020 e si mantengono pressoché costanti per il 2021 e 2022. La I e la II sezione del disegno di legge bilancio non apportano alcuna modifica alle previsioni a legislazione vigente, determinate sulla base delle esigenze delle varie strutture interessate e del monitoraggio delle somme effettivamente erogate nel tempo.
  Per quanto riguarda gli stanziamenti destinati alle spese della Presidenza della Repubblica (capitolo 2101), del Senato della Repubblica (capitolo 2103), della Camera dei deputati (capitolo 2104) e della Corte costituzionale (capitolo 2105), del CNEL (capitolo 2178) e dell'Ufficio parlamentare di bilancio (capitolo 1999) nel 2020 non registrano sostanziali variazioni rispetto alle previsioni per l'esercizio 2019.
  Per quanto riguarda la Presidenza del Consiglio le previsioni del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente riferite al programma 17.2, sono pari a 587,4 milioni di euro per il 2020. Le previsioni a legislazione vigente sono inoltre pari a 507,3 milioni di euro nel 2021 e a 590,9 milioni di euro nel 2022.
  Rispetto alla dotazione a legislazione vigente, il programma registra nel 2020 un incremento di 21,1 milioni di euro, collegato ai seguenti interventi di Sezione I:
   il rifinanziamento del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani di 5 milioni di euro a partire dal 2020 (capitolo 2126);
   l'istituzione di un Fondo per gli investimenti nelle isole minori, con una dotazione finanziaria per gli anni 2020, 2021 e 2022, con importi pari, rispettivamente, a 14,5 milioni di euro per il 2020, a 14 milioni e di 13 milioni, da trasferire al bilancio della Presidenza del Consiglio (capitolo 7472);
   la previsione di compensi da corrispondere ai Commissari straordinari del Governo che assumono le funzioni di Presidente del Comitato di indirizzo delle Zone Economiche Speciali (ZES), per 1,1 milioni di euro per ciascuno anno del triennio (capitolo 2094);
   l'istituzione di un Fondo per le celebrazioni dei cinquanta anni delle regioni, con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2020 (capitolo 2097).

  Per gli anni successivi l'incremento complessivo risulta pari a 20,1 milioni nel 2021 e 19,1 milioni nel 2022.
  La Sezione II del disegno di legge di bilancio opera sul medesimo programma 17.2 un definanziamento pari a 1,1 milione di euro nel 2020, 1,4 milioni di euro nel 2021 e circa 1 milioni nel 2022.
  All'interno del programma, le previsioni di competenza a legislazione vigente, destinate alle spese della Presidenza del Pag. 28Consiglio dei ministri, ammontano complessivamente a 331,3 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022 (capitolo 2120). La I e la II sezione del disegno di legge non apportano modifiche alle previsioni a legislazione vigente, che non registrano per il 2020 scostamenti significativi rispetto alle previsioni di bilancio iniziali e assestate 2019.
  All'esito della manovra, lo stanziamento finale del programma risulta pertanto pari a 607,3 milioni di euro nel 2020, 595,9 milioni nel 2021 e 609 milioni nel 2022.
  Gli stanziamenti destinati alla Presidenza del Consiglio dei ministri non si limitano alle risorse stanziate nell'ambito del programma 1.3, ma sono ripartiti nell'ambito dello stato di previsione del MEF in ulteriori programmi di spesa in ragione delle diverse missioni perseguite con gli stanziamenti.
  In particolare, tra gli interventi riconducibili agli ambiti di competenza di interesse della I Commissione, ricorda alcuni stanziamenti dedicati nell'ambito della Missione 14, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) al programma 14.1. Protezione sociale per particolari categorie (24.5), nel cui ambito si collocano due azioni di interesse:
   Promozione e garanzia delle pari opportunità, rappresentata dal capitolo 2108, relativo alle somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche delle pari opportunità (cosiddetto Fondo pari opportunità), le cui previsioni di spesa nel bilancio a legislazione vigente risultano pari a 57,3 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022; rispetto a tali stanziamenti, al riguardo la Sezione II del bilancio opera un definanziamento di 1,28 milioni di euro nel 2020, nonché di 1,44 milioni nel 2021 e 2,2 nel 2022. Al contempo, la dotazione del Fondo è incrementata di 0,1 milioni di euro per l'anno 2020 per l'attuazione delle nuove disposizioni sul numero telefonico nazionale anti violenza e anti stalking (articolo 1, comma 352), nonché di 4 milioni di euro, per ciascuno degli anni del triennio 2019-2022, al fine di finanziare il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere (articolo 1, comma 353): le previsioni del bilancio integrato sono pertanto pari a circa 60,2 milioni di euro nel 2020, 59,9 milioni nel 2021 e 59 milioni nel 2020.
   Tutela delle minoranze linguistiche, nel cui ambito si collocano i capitoli 5210 e 5211; in particolare, le previsioni a legislazione vigente per il Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche (capitolo 5211) risultano nel 2020 pari a circa 920 mila euro, mentre le spese connesse agli interventi (capitolo 5210) sono previste pari a 2,1 milioni di euro; la Sezione I del bilancio (articolo 1, comma 549) incrementa entrambi gli stanziamenti di 250.000 euro, per l'anno 2020; 500.000, per l'anno 2021; 1.000.000, per il 2022.

  Sempre con riferimento alle competenze della Commissione Affari costituzionali possono assumere rilevanza anche ulteriori stanziamenti contenuti in specifici capitoli di spesa dello stato di previsione del MEF.
  Nell'ambito della Missione Ordine pubblico e sicurezza (7), programma Sicurezza democratica (7.4) segnala il capitolo 1670, relativo alle spese di organizzazione e funzionamento del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, per il quale si stabilisce una previsione di competenza di circa 791,1 milioni di euro per il 2020 e 802,1 milioni per ciascun anno del biennio 2021-2022 (in aumento rispetto alle previsioni iniziali del 2019, pari a 740,3 milioni di euro). Le sezioni del bilancio non apportano alcuna variazione a tali previsioni.
  Nel programma 18.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù (30.2) della Missione 18 Giovani e sport (30), lo stanziamento a legislazione vigente del Fondo per gli interventi del servizio civile nazionale (capitolo 2185) ammonta a 142,2 milioni di euro per il 2020, 101,8 milioni per il 2021 e 110,8 milioni nel 2022. Rispetto a tali stanziamenti, la Sezione II del disegno di legge di bilancio opera un definanziamento di 3,2 milioni di euro nel 2020, Pag. 29nonché di 2,6 milioni nel 2021 e 4,3 nel 2022. Al contempo, con un intervento della Sezione I – introdotto al Senato – sono assegnati al Fondo ulteriori 10 milioni per l'anno 2020. Pertanto, all'esito della manovra lo stanziamento per il Fondo è in competenza di 149 milioni di euro per il 2020; 99,3 milioni per il 2021; 106,6 milioni per il 2022 (articolo 1, comma 267).
  Nell'ambito del programma 22.3. Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni (32.4), all'interno della Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, segnala le previsioni di competenza destinate:
   all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC.); il capitolo 2116 espone previsioni di competenza nel BLV, pari a 4,27 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022; al riguardo le sezioni del disegno di legge non apportano alcuna variazione a tali previsioni;
   alla Scuola nazionale della amministrazione – SNA (capitolo 5217) che, nel bilancio a legislazione vigente, ammonta a 13,64 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022; al riguardo le sezioni del disegno di legge non apportano alcuna variazione a tali previsioni;
   all'Istituto nazionale di statistica (capitolo 1680), pari nel bilancio a legislazione vigente a 231,9 milioni di euro per il 2020, 236,9 milioni per il 2021 e a 211,9 milioni per il 2022: al riguardo le sezioni del disegno di legge non apportano alcuna variazione a tali previsioni;
   l'Agenzia per l'Italia digitale (capitolo 1707), che ammontano nel bilancio a legislazione vigente a 9,6 milioni di euro per ciascun anno del triennio; al riguardo le sezioni del disegno di legge non apportano alcuna variazione a tali previsioni; per l'attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale sono inoltre stanziati (articolo 1, commi da 399 a 401) complessivi 17,9 milioni di euro, da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri (capitoli 2010 e 7034); infine, una disposizione introdotta nel corso dell'esame al Senato ha autorizzato la spesa di ulteriori 2 milioni di euro a decorrere dal 2020 per la realizzazione di una piattaforma digitale per le notifiche delle p.a. (capitolo 2011).

  Nel programma 1.10 Giurisdizione e controllo dei conti pubblici (29.11) segnala il capitolo 2160, relativo ai trasferimenti alla Corte dei conti (capitolo 2160), che espone una previsione di competenza di circa 320 milioni di euro per ciascun anno del triennio (in aumento rispetto ai dati del bilancio 2019 di circa 10 milioni): tali previsioni non subiscono modifiche per effetto del disegno di legge.

  Stefano CECCANTI (PD), ritenendo doveroso replicare all'intervento del deputato Sisto, rileva come da parte dei deputati della maggioranza non vi sia certo soddisfazione, bensì disagio, per il fatto di trovarsi ad esaminare un testo sostanzialmente non emendabile. Osserva, tuttavia, come si tratti di una situazione non certamente inedita, in quanto essa si è già verificata in precedenti circostanze: nel 2010, quando peraltro il deputato Sisto faceva parte della maggioranza, a seguito della crisi politica allora in atto nella coalizione di centrodestra; nel 2011, e anche in tal caso il deputato Sisto faceva parte della maggioranza, a seguito della situazione di emergenza che aveva determinato la formazione del Governo Monti; nel 2016, a seguito della crisi del Governo Renzi. Rileva come si tratti, dunque, di un modo di procedere che non può essere giudicato positivamente ma che non costituisce certo una novità introdotta da questo Governo. Ricorda, inoltre, come una condizione analoga si sia verificata anche nel 2018, quando il testo della legge di bilancio venne sostanzialmente reso noto il 23 dicembre, con la conseguente necessità di convocare la Camera nel periodo natalizio senza, anche in tal caso, la possibilità di esaminare adeguatamente il provvedimento. Pag. 30
  Auspica pertanto che si individuino soluzioni che prevengano il verificarsi di tali situazioni, ma ritiene non condivisibile ogni strumentalizzazione al riguardo.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, manifesta anch'egli disagio per la situazione che si è determinata, ricordando peraltro come essa sia imputabile anche al fatto che il Governo si è costituito il 5 settembre.

  Riccardo MAGI (MISTO-CD-RI-+E) ritiene che la questione delle modalità di esame del provvedimento in titolo non dovrebbe essere utilizzate strumentalmente nell'ambito della dialettica tra maggioranza e opposizione, attenendo piuttosto a questioni di più ampio respiro, che chiamano in causa i rapporti tra il Parlamento ed il Governo. Si tratta, suo avviso, di prendere atto di alcune forme degenerative dei meccanismi istituzionali – che hanno portato, di fatto, ad un monocameralismo – rispetto alle quali, a suo avviso, le forze politiche dovrebbero svolgere una riflessione di sistema, eventualmente valutando l'opportunità di apportare modifiche ai regolamenti parlamentari o alla Costituzione. Ritiene dunque che non sia sufficiente manifestare un rammarico per le modalità di svolgimento dell’iter di esame su tale provvedimento – come ha fatto il Ministro dell'economia e delle finanze – apparendo piuttosto necessario prendere atto di tale problematica, ponendovi rimedio, a tutela dei cittadini che, altrimenti, rischierebbero di non essere rappresentati durante l'esame parlamentare.

  Ylenja LUCASELLI (FDI) chiede innanzitutto alla relatrice di rappresentare dettagliatamente alla Commissione le sue valutazioni su ciascun aspetto di competenza della Commissione medesima.
  Replicando, inoltre, alle osservazioni del deputato Ceccanti, osserva come i precedenti da lui riferiti non possano certo consentire di considerare accettabile questo modo di procedere. Ribadisce quindi il proprio disagio e considera il tempo a disposizione per l'esame del provvedimento tale da non consentire evidentemente alcuna discussione nel merito. Dal momento, tuttavia, che la relatrice dichiara di ritenere possibile tale discussione, le ribadisce l'invito ad entrare nel merito dei singoli aspetti del provvedimento in esame di competenza della Commissione.

  Anna MACINA (M5S), relatrice, dopo aver fatto notare che già nella sua relazione ha avuto modo di illustrare nel dettaglio le norme rientranti nella competenza della Commissione, si dichiara disponibile ad accogliere gli spunti che dovessero emergere nel dibattito, in vista dell'elaborazione di una proposta di parere, nella quale sarà espressa la sua posizione politica complessiva.

  Francesco Paolo SISTO (FI) chiede alla relatrice di indicare eventuali specifici aspetti su cui vi è disponibilità a prendere in considerazione le proposte delle opposizioni, richiamando in particolare l'attenzione sulle disposizioni concernenti l'assegnazione di contributi ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e di degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.

  Anna MACINA (M5S), relatrice, ribadisce come le sue valutazioni costituiranno oggetto della proposta di relazione che formulerà all'esito del dibattito e invita le opposizioni a precisare puntualmente eventuali loro proposte.

  Francesco Paolo SISTO (FI) si rammarica del fatto che la relatrice stia assumendo un atteggiamento «agonistico» nei confronti delle opposizioni e invita la maggioranza, qualora non si abbia il coraggio di dichiarare esplicitamente che il provvedimento non è modificabile, a indicare specificamente su quali aspetti vi sia la disponibilità a prendere in considerazione proposte di modifica.

Pag. 31

  Anna MACINA (M5S), relatrice, chiede al deputato Sito di rendere esplicita la sua posizione, formulando concrete proposte da prendere eventualmente in considerazione in sede elaborazione della proposta di parere. Pur esprimendo rammarico per modalità di esame oggettivamente compresse, fa presente di non aver mai dichiarato di considerare blindato il provvedimento in esame, facendo notare che con le sue parole intendeva semplicemente sottolineare che il parlamentare, nello svolgimento delle sue funzioni, mira anche a lasciare traccia della propria posizione politica, a prescindere dalle probabilità che ha di incidere con le sue proposte di modifica.

  Francesco Paolo SISTO (FI) prende atto dell'affermazione della relatrice secondo cui il ruolo del parlamentare è quello di lasciare semplicemente una traccia del proprio pensiero e rileva come tale affermazione esprima un'idea della democrazia del tutto inaccettabile, in quanto il ruolo del parlamentare è quello di contribuire alla redazione degli atti legislativi.
  Prende altresì atto del fatto che il provvedimento non è modificabile e invita il Presidente della Commissione a riferire al Presidente della Camera quanto affermato dalla relatrice circa l'immodificabilità del provvedimento, poiché ciò vanifica il ruolo delle Commissioni. Ritiene che siano state dette cose indicibili, che non onorano questa Commissione.

  Federico FORNARO (LEU), pur comprendendo il disagio dei gruppi di opposizione, ritiene ingeneroso accusare la relatrice, la quale, a suo avviso, ha illustrato con competenza e capacità il contenuto del provvedimento, ponendo le premesse per l'avvio del dibattito, nella prospettiva poi della presentazione di una proposta di relazione da sottoporre al voto della Commissione, chiamata ad esprimersi in sede consultiva nell'ambito delle materie di propria competenza.
  Ritiene, in ogni caso, che la questione dei tempi di esame eccessivamente ristretti a cui una delle Camere è sempre più costretta in sede di esame di provvedimenti delicati e importanti va affrontata con serietà e non può rappresentare oggetto di strumentalizzazione politica, dal momento che a risentirne sono sia i gruppi di opposizione sia quelli di maggioranza.

  Francesco Paolo SISTO (FI) assicura di non avere alcuna intenzione di intraprendere una polemica personale con la relatrice, bensì di contrastare la concezione del ruolo del Parlamento sottesa alle affermazioni rese dalla relatrice medesima. Ribadisce la richiesta al Presidente della Commissione di informare il Presidente della Camera e stigmatizza nuovamente l'affermazione della relatrice secondo la quale il ruolo dei parlamentari è quello di lasciare una traccia del proprio pensiero.

  Anna MACINA (M5S), relatrice, nega di essersi espressa nei termini riportati dal deputato Sisto.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ribadisce che non vi è alcun elemento ostativo rispetta un ordinario svolgimento dell’iter di esame, che consenta di approfondire tutte le questioni in gioco.

  Stefano CECCANTI (PD) ritiene che il deputato Sisto distorca il senso delle affermazioni della relatrice. Osserva come tali affermazioni vadano intese nel senso che il contributo dei parlamentari nel corso della discussione potrà essere preso in considerazione al fine di porre rimedio, con futuri provvedimenti, ad eventuali profili di criticità evidenziati, e come i parlamentari possano comunque utilizzare la discussione per rimarcare una posizione politica. Cita, ad esempio, la necessità di affrontare le tematiche oggetto della decisione, assunta dalla Presidente del Senato, di espungere talune disposizioni dal provvedimento.

  Francesco Paolo SISTO (FI), in relazione alle affermazioni del deputato Ceccanti, fa notare come le regole parlamentari impediscano di esprimere giudizi sull'operato dell'altro ramo del Parlamento.

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  Giuseppe BRESCIA, presidente, rileva come il deputato Ceccanti abbia svolto considerazioni di carattere politico che non comportano un giudizio nei confronti dell'operato di organi dell'altro ramo del Parlamento.

  Stefano CECCANTI (PD) ritiene non gli possa essere impedito di rilevare alcuni effetti problematici della pronuncia della Presidente del Senato, ad esempio per quanto concerne le norme sul personale delle province, che, riguardando un tema non divisivo, potranno essere inserite consensualmente in altri provvedimenti, mentre su altri temi su cui non sussiste analoga condivisione, come ad esempio le norme sulla cannabis, il dibattito potrà comunque costituire l'occasione per segnalare la questione.

  Il sottosegretario Vito Claudio CRIMI fa notare che il Governo, attraverso la posizione della questione di fiducia, ritiene di individuare un perimetro di esame di un provvedimento, definendo margini di discussione che, tuttavia, vengono rimessi alla valutazione del Parlamento. Dopo aver rilevato, peraltro, come la prassi ormai affermatasi preveda che l'Esecutivo ponga la questione di fiducia sul testo elaborato dalla Commissione parlamentare di merito, fa notare che rimane sempre impregiudicata la possibilità per il Parlamento di far sentire la propria voce e apportare modifiche, valorizzando il confronto tra gruppi di maggioranza e di opposizione.
  Fa presente, dunque, che il Governo, pur sentendosi libero di perseguire e manifestare con convinzione la propria posizione, prenderà atto del dibattito che si svolgerà sia in sede referente sia in sede consultiva, non avendo alcuna intenzione di imporre alcuna blindatura a priori. Fa notare, peraltro, come anche la programmazione dei lavori della Camera, che è stata concordata in sede di Conferenza dei presidenti dei gruppi, miri proprio a lasciare un margine temporale di sicurezza, per consentire un eventuale esame in terza lettura al Senato.

  Francesco Paolo SISTO (FI), riferendosi a quanto dichiarato dal Sottosegretario Crimi, osserva come in diverse occasioni nel passato il Governo abbia posto la questione di fiducia su un maxiemendamento non coincidente con il testo approvato dalla Commissione competente in sede referente e come pertanto non vi sia alcuna garanzia che il testo su cui il Governo porrà la questione di fiducia si limiterà a recepire il testo della Commissione.
  Giudica comunque non credibili le affermazioni del Sottosegretario Crimi circa la possibilità di una terza lettura del provvedimento, in quanto ciò comporterebbe la necessità di ricorrere all'esercizio provvisorio, cosa a cui nessuno evidentemente pensa.
  Invita pertanto il Governo e la maggioranza ad assumersi le proprie responsabilità di fronte al Parlamento e al Paese, riconoscendo le forzature compiute, non dissimili da quelle sulle quali si fondò il ricorso presentato dai parlamentari del Partito democratico alla Corte costituzionale in occasione dell'esame della precedente legge di bilancio, e stigmatizza nuovamente le affermazioni della relatrice, delle quali non condivide l'interpretazione sostenuta dal deputato Ceccanti.
  Rileva quindi come il Governo e la maggioranza abbiano prontamente recepito le peggiori tecniche «renziane» e ribadisce la richiesta al Presidente della Commissione di riferire al Presidente della Camera circa l'impossibilità della Commissione di esercitare le proprie funzioni

  Ylenja LUCASELLI (FDI), nel chiedere un atto di onestà intellettuale, rileva come sia inaccettabile e offensivo, non solo del ruolo dei parlamentari ma della loro stessa intelligenza, che il Governo affermi che il provvedimento sia emendabile, e che il Governo non tema un'eventuale una terza lettura. Dichiara che si tratta di una versione non credibile per chiunque abbia un minimo di conoscenza delle procedure parlamentari. Considerato che ormai si è giunti al 17 dicembre non è infatti difficile, Pag. 33per chiunque, comprendere che i tempi non sarebbero sufficienti.
  Pur comprendendo la necessità di dover raccontare all'esterno una diversa versione della realtà perché non si vuole dichiarare che si sta rischiando l'esercizio provvisorio, chiede che venga almeno riconosciuto l'errore nel condurre l'esame del provvedimento.

  Francesco Paolo SISTO (FI) ribadisce l'invito alla Presidenza a segnalare la questione al Presidente della Camera, anche alla luce delle dichiarazioni della relatrice.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, con riferimento alla richiesta avanzata dal deputato Sisto, non ritiene che sussista l'esigenza di effettuare segnalazioni al Presidente della Camera, il quale conosce perfettamente il contesto e la tempistica entro cui si svolge l'esame del disegno di legge di bilancio.
  Rileva, peraltro, che l'esame in Commissione del provvedimento è in corso secondo le previsioni regolamentari e in base alla tempistica stabilita dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo e che quindi ogni valutazione complessiva potrà essere compiuta al termine di tale esame. Evidenzia del resto come né il Governo né le forze di maggioranza abbiano sostenuto l'immodificabilità del provvedimento.

  Anna MACINA (M5S), relatrice, in relazione a quanto dichiarato dal deputato Sisto, intende chiarire le sue parole, specificando di aver affermato che le opposizioni non presentano emendamenti solo quando sono sicure di vederseli approvare, ma anche in tutti gli altri casi, al fine di evidenziare la propria posizione politica sulle questioni in discussione, anche in vista di ulteriori provvedimenti. Dichiara quindi di non aver mai dichiarato che il provvedimento è blindato e che il ruolo dei parlamentari è solo quello di lasciare traccia delle loro opinioni.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani, nella quale sarà posta in votazione la proposta di relazione che sarà formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 19.15.