CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 dicembre 2019
293.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 142

COMITATO RISTRETTO

  Mercoledì 11 dicembre 2019.

Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale.
C. 1008 L'Abbate, C. 1009 D'Alessandro e C. 1636 Viviani.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14 alle 14.10.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 11 dicembre 2019. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

  La seduta comincia alle 14.30.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627, corredata dai relativi allegati.
(COM(2019) 619 final).
(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Filippo GALLINELLA, presidente, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Francesca GALIZIA (M5S), relatrice, rileva preliminarmente che lo scopo della Pag. 143proposta di regolamento in esame è quello di recepire la raccomandazione 18-02, entrata in vigore il 21 giugno 2019, che la Commissione Internazionale per la Conservazione dei Tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha adottato nel 2018 nel corso della 21a riunione straordinaria e che istituisce un nuovo piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.
  Osserva che tale piano di gestione dà seguito al parere del Comitato permanente della ricerca e delle statistiche (Standing Committee on Research and Statistics – SCRS) che ne suggeriva l'istituzione da parte dell'ICCAT nel 2018, in quanto lo stato in cui, in quel momento, versava lo stock del tonno rosso sembrava non dovesse più richiedere le misure di emergenza introdotte precedentemente nell'ambito del piano di recupero di tale specie. Rileva, dunque, che la raccomandazione 18-02 stabilisce, dunque, il passaggio dal piano di ricostituzione degli stock ad uno di gestione.
  A tale proposito, ricorda che nel 2006 l'ICCAT ha adottato il Piano di ricostituzione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo per il periodo 2007-2022 (raccomandazione 06-05). Nel 2017, dopo un lungo negoziato, l'ICCAT ha adottato la raccomandazione 17-07 recante un Piano pluriennale di conservazione per la salvaguardia dello stock di tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo. Osserva che tale raccomandazione, pur non modificando l'impianto generale della precedente raccomandazione 14-04, stabilisce, tuttavia, un incremento del totale ammissibile di cattura (TAC) del tonno rosso, aumentando le quote di cattura per il triennio 2018-2020, che passano da 24 mila tonnellate a 36 mila tonnellate da qui al 2020.
  Segnala, inoltre, che la raccomandazione 17-07 ha previsto che le catture complessive siano di 28.200 tonnellate per il 2018, di 32.240 tonnellate per il 2019 e di 36 mila tonnellate per il 2020 e che le quote assegnate all'Europa ammontano, rispettivamente, a 15.580, 17.536 e 19.360 per i tre anni coperti dalla raccomandazione 17-07.
  Rileva quindi che la raccomandazione ICCAT 18-02 abroga la raccomandazione 17-07 e che, in particolare, è stata aumentata di 87 tonnellate la quota destinata all'Unione europea nel 2019 e di 100 tonnellate nel 2020.
  Rammenta, inoltre, che l'Unione europea provvede a ripartire la quota del contingente assegnato da ICCAT attraverso un regolamento adottato annualmente. Il totale ammissibile di cattura (TAC) del tonno rosso assegnato all'UE per l'annualità 2019 dal regolamento 2019/124 è stato ripartito tra le flotte degli Stati Membri, confermando all'Italia, per il 2019, una quota nazionale pari a 4.308,36 tonnellate, attestandosi al terzo posto dopo Spagna e Francia.
  Su base nazionale, la ripartizione delle quote attribuite all'Unione europea dall'ICCAT è stabilita dai singoli Governi. Fa presente, a tale riguardo, che l'Italia è l'unico Paese nel Mediterraneo che ha deciso di ripartire la quota tra i pescherecci e che l'assegnazione delle catture ai natanti abilitati (quota individuale) è calcolata in funzione del sistema di pesca praticato e in proporzione alla dimensione dell'imbarcazione, sulla base di dichiarazioni statistiche comprovanti le catture di tonno effettuate negli anni di riferimento.
  La ripartizione dei contingenti nazionali di cattura del tonno rosso avviene tramite decreto direttoriale del Ministero delle politiche agricole. Per quanto riguarda, nello specifico, la campagna di pesca del tonno rosso per l'anno 2019, segnala che la ripartizione è stata disposta con il decreto direttoriale 16 maggio 2019, che, all'articolo, 1 stabilisce il contingente incrementale (pari a 414,23 tonnellate), spettante all'Italia per l'anno 2019.
  In via generale, osserva che il piano di gestione adottato dall'ICCAT nel 2018 prescrive il rigetto e il rilascio del tonno rosso in determinate circostanze. Impone il rigetto in mare dai pescherecci, comprese le imbarcazioni per la pesca ricreativa, dei quantitativi di tonno rosso che superano il Pag. 144contingente assegnato al peschereccio e/o il livello massimo delle catture accessorie autorizzate. Deve essere rigettato in mare anche il tonno rosso catturato, presente a bordo, di taglia inferiore a quella minima di riferimento per la conservazione, salvo entro un determinato limite di tolleranza stabilito dagli Stati membri nei rispettivi piani di pesca annuali.
  Rileva che la raccomandazione ICCAT 18-02 stabilisce un piano di gestione più flessibile rispetto alle norme vigenti in materia di ricostituzione. Segnala quindi che la proposta di regolamento in esame, che recepisce la raccomandazione 18-02, introduce talune significative novità.
  Con riferimento ai periodi di autorizzazione della pesca, per le tonniere con reti a circuizione, la proposta prevede un'estensione del periodo di autorizzazione della pesca di ulteriori 10 giorni rispetto al regolamento (UE) 2016/1627, a meno che gli Stati membri non dispongano diversamente nei rispettivi piani di pesca annuali; aumenta al 20 per cento il limite per le catture accessorie, rispetto al 5 per cento del regolamento (UE) 2016/1627. In relazione alla capacità di pesca, la proposta prevede un aumento massimo del 20 per cento delle tonniere con reti a circuizione autorizzate a pescare (periodo di riferimento 2018) rispetto al regolamento (UE) n. 2016/1627 e fissa un nuovo contingente settoriale per la pesca su piccola scala nelle Azzorre, a Madera e nelle Canarie. Con riguardo alla capacità di allevamento, la proposta potrebbe comportare potenzialmente un aumento del 7 per cento del quantitativo di pesce presente nelle aziende di allevamento. Inoltre, in riferimento ai trasferimenti all'interno dell'azienda di allevamento e ai controlli a campione, la proposta prevede per il tonno rosso un sistema di controllo rafforzato per quanto riguarda il monitoraggio del pesce vivo all'interno dell'azienda. Tale monitoraggio avviene mediante controlli a campione basati su un'analisi di rischio e mediante una stima dei riporti effettuata utilizzando fotocamere stereoscopiche.
  Venendo al contenuto delle disposizioni dell'atto in esame, osserva che la proposta di regolamento consta di 72 articoli, suddivisi in 7 capi, ed è corredata di 16 allegati.
  Il capo I (Disposizioni generali – artt. 1-5) stabilisce l'oggetto della proposta, il campo di applicazione, l'obiettivo e la relazione con altri atti dell'Unione e contiene le definizioni.
  In particolare, osserva che l'articolo 2 stabilisce che la proposta di regolamento in esame si applica ai: pescherecci e alle imbarcazioni dell'Unione europea dedite alla pesca ricreativa che catturano tonno rosso nella zona della convenzione (Atlantico orientale e Mediterraneo) e che trasbordano o detengono a bordo, anche al di fuori della zona della convenzione, tonno rosso catturato in tale zona; alle aziende dell'Unione; ai pescherecci dei paesi terzi e alle imbarcazioni dei paesi terzi dedite alla pesca ricreativa che operano nelle acque dell'Unione e catturano tonno rosso nella zona della Convenzione; ai pescherecci dei paesi terzi sottoposti a ispezione nei porti degli Stati membri che detengono a bordo tonno rosso catturato nella zona della convenzione o prodotti della pesca ottenuti da tonno rosso catturato nelle acque dell'Unione che non sono stati sbarcati o trasbordati in un porto.
  Il capo II (Misure di gestione – artt. 6-15) disciplina le condizioni inerenti alle misure di gestione, il riporto dei quantitativi di tonno rosso vivo non prelevati, il trasferimento dei contingenti, la detrazione in caso di superamento del contingente, i piani di pesca annuali, l'assegnazione delle possibilità di pesca, i piani di gestione annuali della capacità di pesca, i piani di ispezione annuali, i piani annuali di gestione dell'allevamento e il trasferimento dei piani annuali.
  In particolare, l'articolo 10 stabilisce che ogni Stato membro che dispone di un contingente di tonno rosso stabilisce attraverso un Piano di pesca annuale: i contingenti assegnati a ciascun gruppo di attrezzi, compresi i contingenti riguardanti le catture accessorie; il metodo utilizzato per assegnare e gestire i contingenti; le misure adottate per garantire il rispetto dei contingenti individuali; i periodi di Pag. 145autorizzazione della pesca per ciascuna categoria di attrezzi; le informazioni sui porti designati; le norme riguardanti le catture accessorie; il numero dei pescherecci, diversi da quelli operanti con reti da traino, di lunghezza superiore a 24 m e dei pescherecci operanti con reti a circuizione autorizzati a pescare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.
  L'articolo 11 disciplina l'assegnazione delle possibilità di pesca ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1308/2013 (regolamento di base). La norma prevede che, in sede di assegnazione delle possibilità di pesca a loro disposizione, gli Stati membri utilizzino criteri trasparenti e oggettivi, anche di tipo ambientale, sociale ed economico e si adoperino a ripartire equamente i contingenti nazionali tra i vari segmenti di flotta, tenendo conto della pesca tradizionale e artigianale.
  L'articolo 12 disciplina i Piani di gestione annuali della capacità di pesca. La norma prevede che ogni Stato membro, che dispone di un contingente di tonno rosso, stabilisca un piano di gestione annuale della capacità di pesca. In tale piano, lo Stato membro adegua il numero dei pescherecci in modo da garantire che la capacità di pesca sia commisurata alle possibilità di pesca assegnate alle navi da cattura nel periodo contingentale corrispondente. Lo Stato membro adegua la capacità di pesca utilizzando i parametri definiti nell'atto dell'Unione relativo all'assegnazione delle possibilità di pesca in vigore. L'adeguamento della capacità di pesca per le tonniere con reti a circuizione è limitato a una variazione massima del 20 per cento rispetto alla capacità di pesca di riferimento del 2018.
  L'articolo 13 disciplina i Piani di ispezione annuali che devono essere stabiliti dallo Stato membro e presentati alla Commissione europea entro il 31 gennaio di ogni anno.
  L'articolo 14 prevede che ogni Stato membro, che dispone di un contingente di tonno rosso, stabilisca un piano annuale di gestione dell'allevamento nel quale garantisca che la capacità totale di immissione e la capacità totale di allevamento siano commisurate al quantitativo stimato di tonno rosso disponibile per l'allevamento.
  Entro il 31 gennaio di ogni anno, ogni Stato membro che dispone di un contingente di tonno rosso deve trasmettere alla Commissione il piano di pesca annuale, il piano di gestione annuale delle capacità di pesca, il piano di ispezione annuale e il piano annuale di gestione dell'allevamento (articolo 15).
  Il capo II (Misure tecniche – artt. 16-21) contiene disposizioni relative alle campagne di pesca, agli obblighi di sbarco, alla taglia minima di riferimento per la conservazione, alle catture accidentali di esemplari di taglia inferiore a quella minima di riferimento, alle catture accessori e all'utilizzo di mezzi aerei.
  In particolare, l'articolo 16 autorizza la pesca del tonno con reti a circuizione nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 26 maggio al 1o luglio. Per la pesca del tonno rosso effettuata dai pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni il periodo va dal 1o gennaio al 31 maggio.
  Inoltre, per quanto riguarda le catture accessorie, l'articolo 20 stabilisce la possibilità per ogni Stato membro di prevedere catture accessorie di tonno rosso all'interno del proprio contingente e di informarne la Commissione al momento della trasmissione del proprio piano di pesca. Il piano di pesca annuale definisce chiaramente il livello delle catture accessorie autorizzate, che non superano il 20 per cento delle catture totali presenti a bordo (rispetto al termine di ciascuna bordata di pesca) e la metodologia utilizzata per calcolare le catture accessorie rispetto al totale delle catture presenti a bordo. La percentuale delle catture accessorie può essere calcolata in peso o in numero di esemplari. Il calcolo in numero di esemplari si applica unicamente ai tonnidi e alle specie affini gestiti dall'ICCAT.
  Il capo IV (Pesca ricreativa – artt. 22-24) disciplina il contingente specifico e le condizioni specifiche per la pesca ricreativa e reca norme relative alla cattura, marcatura e rilascio del tonno rosso. Pag. 146
  Il capo V (Misure di controllo – artt. 25-60) – si suddivide in 10 sezioni riguardanti: gli elenchi e i registri dei pescherecci e delle tonnare (sezione 1); la registrazione delle catture (sezione 2); gli sbarchi e i trasbordi (sezione 3); gli obblighi di comunicazione (sezione 4); i programmi di osservazione (sezione 5); le operazioni di trasferimento (sezione 6); le operazioni di ingabbiamento (sezione 7); il monitoraggio e la sorveglianza (sezione 8); l'ispezione e il contrasto (sezione 9);il contrasto (sezione 10).
  Il capo VI (Commercializzazione – articolo 61) contiene misure di commercializzazione.
  Infine, il capo VII (Disposizioni finali – artt. 62-72) reca norme relative alla valutazione, al finanziamento, alla riservatezza, alle procedure di modifica del presente regolamento da parte della Commissione europea, all'esercizio della delega, alla procedura del Comitato per la pesca e l'acquacoltura che assiste la Commissione e all'entrata in vigore.
  In particolare, l'articolo 65 (procedure di modifica) reca la più significativa variazione sul piano normativo, laddove conferisce alla Commissione europea la possibilità di adottare atti delegati che modifichino la disciplina della materia sulla base degli aggiornamenti dettati all'ICCAT.
  Segnala che, nell'esercizio di tale delega, la Commissione europea potrà modificare la normativa europea contenuta nella proposta di regolamento con riferimento a specifici aspetti elencati puntualmente nel medesimo articolo 65. In tal modo, si intende favorire una sorta di stabilizzazione del quadro normativo, senza ricorrere necessariamente allo strumento legislativo.
  Ricorda che tali atti delegati sono predisposti dalla Commissione previa consultazione dei gruppi di esperti composti da rappresentanti di tutti i paesi dell'UE e che in ogni caso il Parlamento e il Consiglio possono revocare tale delega. Il regolamento (UE) 2016/1627 non prevede poteri delegati per modificare tale piano di gestione del tonno rosso in linea con le decisioni annuali.

  Lorenzo VIVIANI (LEGA) in considerazione della rilevanza delle questioni oggetto della proposta di regolamento europeo in esame, chiede che la Commissione possa svolgere un'audizione degli europarlamentari italiani componenti della Commissione pesca del Parlamento europeo.

  Filippo GALLINELLA, presidente, concordando sull'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni sulla proposta di regolamento in esame, invita tutti i gruppi a segnalare i nominativi dei soggetti da audire.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.