CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 dicembre 2019
293.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO
Pag. 31

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 11 dicembre 2019. — Presidenza del vicepresidente Piero FASSINO.

  La seduta comincia alle 15.10.

Indagine conoscitiva sull'azione internazionale dell'Italia per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e l'efficacia del quadro normativo nazionale e del sistema italiano di cooperazione: deliberazione di variazioni del programma.
(Deliberazione di variazioni del programma).

  Piero FASSINO, presidente, facendo a seguito a quanto convenuto in sede di Pag. 32Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nelle riunioni del 13 novembre e del 3 dicembre scorsi, essendo pervenuta l'intesa della Presidenza della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, avverte che la Commissione si accinge a deliberare in merito a variazioni del programma dell'indagine conoscitiva in titolo, al fine di integrare l'elenco delle categorie di auditi con il riferimento a rappresentanti dei Ministeri dell'Interno, dell'Economia e delle finanze e dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  Fa presente che tale integrazione è motivata, nello specifico, dal ruolo cruciale che tali Amministrazioni esercitano, insieme al MAECI, rispetto agli interventi di aiuto pubblico allo sviluppo nel contesto del sistema nazionale sulla cooperazione allo sviluppo, di cui alla legge n. 125 del 2014. Le stesse Amministrazioni collaborano, più in generale, in modo decisivo nell'adempimento degli obblighi assunti dall'Italia nei confronti della comunità internazionale per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
  Propone quindi di deliberare l'integrazione del programma.

  La Commissione delibera l'integrazione del programma dell'indagine conoscitiva.

  La seduta termina alle 15.15.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 11 dicembre 2019. — Presidenza del vicepresidente Piero FASSINO. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano.

  La seduta comincia alle 15.15.

Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo.
C. 223 La Marca e abb. C. 2008 Siragusa, C. 2219 Fitzgerald Nissoli, C. 2200 Formentini.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 novembre scorso.

  Piero FASSINO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione sul circuito televisivo interno. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del circuito.
  Fa presente, quindi, che sul provvedimento in esame sono state presentate otto proposte emendative (vedi allegato 1).
  Richiamato l'articolo 89 del Regolamento, nonché la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997, dichiara l'inammissibilità per estraneità di materia dell'articolo aggiuntivo Siragusa 1.01, concernente l'istituzione del portale unico degli italiani all'estero. Tale estraneità si spiega alla luce del contenuto obiettivo dei provvedimenti in titolo, il cui perimetro è circoscritto alla sola istituzione della giornata nazionale degli italiani nel mondo e alla realizzazione di eventi ed iniziative ad essa riferiti.
  Dà quindi conto delle sostituzioni.

  Angela SCHIRÒ (PD), relatrice, auspica l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 1.1, che propone di considerare come giornata nazionale degli italiani nel mondo, per ragioni di merito e di opportunità, la data del 27 ottobre, in omaggio alla legge 27 ottobre 1988, n. 470, istitutiva dell'Anagrafe per gli italiani residenti all'estero (AIRE). Da quella normativa, infatti, la presenza degli italiani all'estero ha avuto una rilevanza formale e si sono creati i presupposti per il concreto esercizio di alcuni importanti diritti di cittadinanza, quale il voto nelle elezioni politiche e per il rinnovo degli organismi di rappresentanza, e di forme più evolute e certe nel rapporto tra il cittadino residente all'estero e lo Stato. Con la legge n. 470 del 1988 si è venuta configurando, in generale, una specie di «regione» virtuale di circa sei milioni di cittadini, destinata a crescere per l'afflusso della nuova emigrazione, che fa da nucleo di polarizzazione di una più ampia comunità di «italodiscendenti» calcolata intorno a sessanta milioni di persone. Allo stesso tempo, la data ricadente alla fine di ottobre consente di conciliare sul piano pratico le diverse Pag. 33esigenze legate alle stagionalità dei due emisferi, con riferimento ai periodi di ferie e di sospensione delle attività formative. L'ultima settimana di ottobre, in particolare, risponde pienamente all'esigenza primaria di far vivere la ricorrenza nell'attività scolastica in Italia che, all'inizio dell'anno formativo, consente un'adeguata programmazione del lavoro di ricerca e di insegnamento.
  Per tali ragioni esprime parere contrario sugli identici emendamenti Fitzgerald Nissoli 1.2 e Formentini 1.3 e sull'emendamento Palazzotto 1.4. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Siragusa 1.5 e Formentini 1.6 e parere contrario sull'emendamento Formentini 2.1.

  Il sottosegretario Manlio DI STEFANO esprime parere conforme a quello della relatrice.

  La Commissione approva l'emendamento della relatrice 1.1.

  Piero FASSINO, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento della relatrice 1.1, risultano preclusi gli identici emendamenti Fitzgerald Nissoli 1.2 e Formentini 1.3, nonché l'emendamento Palazzotto 1.4, tutti vertenti sull'indicazione di una diversa data in cui fissare la ricorrenza della Giornata nazionale degli italiani nel mondo.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Siragusa 1.5 e Formentini 1.6 e respinge l'emendamento Formentini 2.1.

  Piero FASSINO, presidente, avendo la relatrice avanzato una proposta di trasferimento del provvedimento alla sede legislativa, avverte che, essendosi concluso l'esame preliminare del provvedimento, esso sarà trasmesso, nel testo risultante dagli emendamenti approvati, alle Commissioni competenti in sede consultiva anche a tali fini.
  Successivamente, una volta verificata la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 92, comma 6, del regolamento, si riserva di trasmettere richiesta alla Presidenza della Camera.
  Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003.
C. 1862 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea ROMANO (PD), relatore, sottolinea che il testo, adottato dalla riunione straordinaria sulla Convenzione di Aarhus relativa all'accesso all'informazione in materia ambientale, è stato finora ratificato da trentadue Paesi e dall'Unione europea ed è entrato in vigore nell'ottobre 2009.
  Evidenzia che si tratta del primo strumento internazionale, legalmente vincolante, che obbliga le Parti a istituire inventari o registri nazionali sulle emissioni e dei trasferimenti in aria e acqua di specifiche sostanze inquinanti provenienti dai principali settori produttivi e dagli stabilimenti industriali.
  Rileva che il suo scopo principale è quello di agevolare la partecipazione del pubblico ai processi decisionali in campo ambientale e di contribuire a prevenire e ridurre l'inquinamento dell'ambiente.
  Segnala che, composto da trenta articoli e da quattro allegati, il Protocollo – adottato nel quadro dell'UNECE, la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite – ricomprende ed amplia gli strumenti normativi già esistenti a livello di Unione europea e nazionale, ovvero l'inventario europeo denominato EPER, finalizzato a raccogliere le informazioni sulle emissioni in aria e acqua di specifiche sostanze inquinanti, e la «dichiarazione INES», che, in ambito nazionale, ha assicurato, per il tramite dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), tale raccolta informativa.
  Osserva che il contenuto dell'atto internazionale risulta peraltro in concreto già Pag. 34attuato in Italia e nel territorio dell'Unione europea. Con il regolamento europeo n. 166 del 2006, intatti, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, è stata già data attuazione a livello europeo al protocollo in esame, in particolare disponendo l'aggiornamento del precedente registro EPER (ora sostituito dallo E-PRTR) e l'ampliamento del campo di indagine da 50 a 91 sostanze inquinanti, da 12 mila ad oltre 24 mila stabilimenti industriali, da 56 a 65 settori di attività.
  Precisa che in Italia, nel dare attuazione alle disposizioni europee, sono state individuate le autorità competenti per la valutazione delle dichiarazioni PRTR – il Ministero dell'ambiente e l'ISPRA – e sono state stabilite tempistica e modalità di presentazione della dichiarazione da parte degli interessati (ovvero i gestori dei complessi industriali).
  Sottolinea che il Protocollo in esame, dopo aver precisato scopo (articolo 1) e definizioni (articolo 2), individua gli elementi fondamentali di un sistema di registri di emissioni e trasferimenti di sostanze inquinanti (articolo 4) e i contenuti del registro (articolo 6). Fissa quindi gli obblighi di comunicazione che ciascun Paese parte è tenuto a far rispettare ai gestori o ai proprietari degli impianti (articolo 7), nonché il periodo di notificazione, gli elementi necessari per la raccolta e registrazione dei dati, la valutazione qualitativa delle informazioni comunicate e la garanzia di accesso del pubblico alle informazioni (articoli 8-11).
  Evidenzia che altre misure riguardano l'accesso alla giustizia per quanti si ritengano lesi nel proprio diritti informativo (articolo 14), la cooperazione internazionale e le riunioni fra le Parti (articolo 16) e gli strumenti di modifica del Protocollo (articolo 20).
  Rileva che il Protocollo è inoltre dotato di propri organi interni: la Riunione delle Parti (articolo 17), l'organo decisionale preposto all'implementazione del documento internazionale, e il segretariato (articolo 21). Infine il Protocollo detta norme per la risoluzione delle controversie (articolo 23), esclude che possano essere ammesse delle riserve al testo (articolo 28) e stabilisce le modalità per la sua denuncia (articolo 29).
  Osserva che gli allegati al testo individuano le attività (Allegato I), le sostanze inquinanti (Allegato II), le operazioni di smaltimento e recupero (Allegato III), la procedura di arbitrato in caso di controversie (Allegato IV).
  Segnala che il disegno di legge di ratifica, il cui esame era stato avviato durante la scorsa legislatura presso la Commissione Affari esteri del Senato, consta di quattro articoli che ineriscono rispettivamente, all'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), all'ordine di esecuzione (articolo 2), all'entrata in vigore (articolo 3) e alla clausola di invarianza finanziaria (articolo 4).
  Sottolinea che la relazione tecnico-finanziaria che accompagna il provvedimento evidenzia che il testo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

  Il sottosegretario Manlio DI STEFANO si associa alle considerazioni del relatore.

  Piero FASSINO, presidente, sottolineando che si tratta di un Accordo risalente al 2003, ritiene che i tempi siano maturi per una riforma costituzionale in tema di ratifica dei trattati internazionali in chiave di maggiore rapidità ed efficienza.
  Avverte, quindi, che s'intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 novembre 2009.
C. 1956 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Piero FASSINO, presidente, in sostituzione della relatrice, deputata Suriano, Pag. 35impossibilitata a partecipare alla seduta, sottolinea che l'adozione di questo Accordo, oltre ad essere raccomandata da organismi finanziari internazionali quali la Banca mondiale e il Fondo monetario internazionale, s'inserisce nel contesto generale di ampliamento della rete di accordi sulla promozione e protezione degli investimenti stipulati dall'Italia, con particolare riferimento all'area ex sovietica.
  Segnala che l'intesa è composta da un breve preambolo e da XV articoli.
  Evidenzia che l'articolo I provvede in primo luogo a fornire le definizioni di termini quali «investimento», «investitore», «persona fisica», «persona giuridica», «redditi» e «territorio», necessari ad individuare in modo certo l'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo dell'accordo. Precisa che la definizione di «investimento» ricomprende un elenco, non tassativo, di beni e diritti siti nel territorio del paese contraente.
  Osserva che l'articolo II in materia di promozione e protezione degli investimenti prevede che ciascuna Parte incoraggi gli investitori dell'altra Parte ad investire nel loro territorio e riconosca tali investimenti in conformità con la legislazione vigente.
  Rileva che, al fine di incoraggiare gli investimenti esteri, ciascuna delle Parti si impegna ad assicurare sul proprio territorio agli investitori dell'altra Parte un trattamento giusto ed equo, assicurando l'assenza di misure discriminatorie e la continuità del trattamento giuridico.
  Sottolinea che l'articolo III riguarda il trattamento nazionale e la clausola di nazione più favorita, per la quale le Parti si impegnano a garantire agli investimenti – comprese le attività connesse – e ai redditi ricavati dagli investitori nel proprio territorio un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli investimenti effettuati e ai redditi ricavati dai propri cittadini o da investitori di Stati terzi.
  Evidenzia che l'articolo IV tratta i casi di indennizzo o perdite e prevede l'indennizzo anche in caso di risarcimento di danni derivanti da guerre, rivoluzioni, rivolte, stati di emergenza o altri avvenimenti similari.
  Osserva che l'articolo V riguarda gli interventi di nazionalizzazione o esproprio e stabilisce che gli investimenti effettuati da soggetti appartenenti ad uno degli Stati contraenti non potranno costituire oggetto di nazionalizzazioni, espropriazioni, requisizioni o altre misure con analogo effetto se non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale, in conformità alle disposizioni di legge e dietro corresponsione di un adeguato risarcimento.
  Segnala che l'articolo VI in materia di rimpatrio di capitale, utile e reddito stabilisce che ognuna delle due Parti contraenti si impegna a garantire il diritto per l'investitore dell'altra Parte a trasferire nel proprio territorio, dopo aver assolto gli obblighi fiscali, senza ritardo indebito e in valuta convertibile al tasso di cambio al momento prevalente, tutti i capitali investiti e guadagnati.
  Rileva che l'articolo VII prevede la surroga nella titolarità dei crediti spettanti all'assicurato nel caso di garanzia assicurativa prestata da una delle Parti o una delle sue Istituzioni contro i rischi non commerciali derivanti dagli investimenti effettuati dai propri investitori nel territorio dell'altra Parte.
  Evidenzia che l'articolo VIII stabilisce che entrambe le Parti contraenti si impegnino a garantire che i trasferimenti vengano effettuati entro due mesi dall'espletamento delle procedure previste e in valuta convertibile al tasso di cambio al momento cui l'investitore presenta la richiesta di autorizzazione per il trasferimento valutario, liberando così l'investitore dal rischio di cambio.
  Sottolinea che l'articolo IX stabilisce che nei casi non rientranti nell'Accordo in esame, gli investitori osserveranno la legislazione vigente della Parte contraente nel cui territorio sono stati effettuati gli investimenti. Vengono stabilite, inoltre, procedure arbitrali affidate ad organi imparziali per la composizione delle controversie che dovessero insorgere tra le Parti stesse (articolo X) in relazione a questioni di interpretazione o applicazione dell'accordo o tra investitori e Parti contraenti (articolo XI).Pag. 36
  Segnala che l'articolo XII precisa che l'Accordo si applicherà indipendentemente dall'esistenza di relazioni diplomatiche o consolari tra le Parti.
  Osserva che l'articolo XIII consente alle Parti contraenti e ai loro investitori di avvalersi di disposizioni più favorevoli di quelle dell'Accordo in esame, qualora siano previste dal diritto internazionale generale o pattizio, oppure da leggi o regolamenti interni delle Parti contraenti. In materia fiscale viene altresì previsto, al comma 4, che le norme dell'Accordo non limitano l'applicazione delle disposizioni nazionali volte a prevenire l'evasione e l'elusione fiscale.
  Evidenzia che l'articolo XIV stabilisce che l'Accordo entrerà in vigore alla data della seconda delle due notifiche con cui ciascuna parte avrà comunicato all'altra l'avvenuto espletamento delle procedure interne, mentre la durata dell'Accordo (articolo XV) è prevista in dieci anni, con rinnovo automatico per cinque anni, salvo denuncia di una delle due Parti, da inoltrare almeno un anno prima della scadenza.
  Rileva che il disegno di legge si compone di quattro articoli: gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.
  L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, in forza della quale dall'attuazione della legge non devono derivare oneri per la finanza pubblica. Il comma 2 precisa che ad eventuali oneri derivanti dagli articoli IV, V, X e XI dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. L'articolo 4 stabilisce che la legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Conclusivamente, ricorda che Italia e Turkmenistan presentano punti di vista convergenti su molti dossier di politica estera in discussione in diversi fori internazionali (agenzie dell'ONU) e si sostengono reciprocamente in occasione di rispettive candidature presso organismi internazionali.
  Evidenzia che il nostro Paese apprezza in particolare lo status di neutralità permanente del Turkmenistan riconosciuto a livello internazionale con Risoluzioni delle Nazioni Unite, così come è positivamente considerata dal governo turkmeno la politica estera imperniata sul dialogo e la soluzione diplomatica delle controversie adottata dal nostro Paese.

  Il sottosegretario Manlio DI STEFANO si associa alle considerazioni del presidente e relatore.

  Piero FASSINO, presidente, avverte che s'intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Addis Abeba il 10 aprile 2019.
C. 1999 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Piero FASSINO, presidente, in sostituzione della relatrice, deputata Emiliozzi, impossibilitata a partecipare alla seduta, sottolinea che l'Accordo in esame intende fornire una cornice giuridica idonea all'avvio di forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati, al fine sia di consolidare le rispettive capacità difensive, sia di indurre indiretti effetti positivi in alcuni settori produttivi e commerciali di entrambi i Paesi.
  Evidenzia che un'intesa tra Italia ed Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa era stato firmato a Roma il 12 marzo 1998 dall'allora ministro della Difesa, Beniamino Andreatta, e dal generale Gebre Tsadkan, Viceministro della Difesa e Capo di Stato maggiore della Difesa etiopico. Pag. 37
  Rileva che l'accordo non è entrato in vigore, non essendo mai stato avviato il relativo iter parlamentare, in ragione sia del sopraggiunto conflitto tra Etiopia ed Eritrea (1998-2000) e del conseguente embargo disposto dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla vendita e sulla fornitura di armi e di materiale militare di qualsiasi tipo ai due Paesi belligeranti, sia in quanto ritenuto carente sotto il profilo della tutela del personale in materia di immunità dalla giurisdizione, non essendo prevista alcuna disposizione al riguardo.
  Osserva che la situazione di tensione tra Etiopia ed Eritrea è finalmente cessata nel giugno scorso, con la decisione del neo premier etiope Abiy Ahmed di abolire, il 6 giugno 2018, lo stato di emergenza e di accettare l'Accordo di pace promosso dalle Nazioni Unite nel 2000, decisione che ha condotto, il 9 luglio, alla firma degli accordi che hanno stabilito la fine dello «stato di guerra», la ripresa formale delle relazioni diplomatiche, dei collegamenti aerei e l'uso dei porti eritrei per Addis Abeba.
  Segnala che l'Accordo si compone di un breve preambolo e di tredici articoli.
  L'articolo 1 contiene le definizioni dei termini utilizzati nel testo dell'Accordo.
  L'articolo 2 enuncia i princìpi ispiratori e lo scopo dell'Accordo, che esso intende incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa sulla base dei princìpi di reciprocità, eguaglianza e mutuo interesse, in conformità agli ordinamenti giuridici e agli impegni internazionali assunti dai due Paesi.
  L'articolo 3 enumera le materie della cooperazione, che sono: difesa e sicurezza; formazione e addestramento militare e assistenza tecnica; ricerca e sviluppo in ambito militare e supporto logistico; operazioni di supporto alla pace; altri settori militari di reciproco interesse delle Parti.
  L'articolo 4 è dedicato alle modalità della cooperazione, che avverrà attraverso scambi di visite e di esperienze; partecipazione a corsi, conferenze, studi, fasi di apprendistato; promozione di conoscenza e capacità, nel rispetto della legge nazionale e del diritto internazionale, correlate alle questioni della difesa; operazioni di sostegno alla pace; promozione dei servizi militari di sanità, compresa la ricerca medica; supporto ad iniziative commerciali, relative ai prodotti per la difesa e ai servizi connessi alle questioni della difesa; altri campi di interesse comune delle Parti.
  Ricorda che attualmente l'Etiopia contribuisce – prevalentemente con personale militare – a quattro missioni di peacekeeping sotto egida ONU. In particolare, le truppe etiopi costituiscono la quasi totalità del contingente internazionale impiegato nella missione denominata UNISFA (United Nations Interim Security Force for Abyei), istituita con la risoluzione del Consiglio di Sicurezza 1990 del 27 giugno 2011 che prevedeva lo spiegamento di truppe etiopi per la messa in sicurezza e protezione della popolazione civile e degli operatori umanitari nell'area di Abyei, situata al confine tra il Sudan e il Sud Sudan e da entrambi rivendicata.
  Sottolinea che a norma dell'articolo 5 le Parti si offriranno reciproco supporto tecnico-amministrativo, assistenza e collaborazione al fine di promuovere l'attuazione dell'Accordo.
  Evidenzia che l'articolo 6 regola gli aspetti finanziari derivanti dalla cooperazione, stabilendo che ciascuna Parte sosterrà le spese di propria competenza relative all'esecuzione dell'Accordo e ponendo a carico della Parte ospitante l'obbligo di fornire cure d'urgenza presso le proprie infrastrutture sanitarie al personale della Parte inviante, se possibile presso le infrastrutture militari. È espressamente stabilito che tutte le eventuali attività condotte ai sensi dell'Accordo saranno subordinate alla disponibilità delle necessarie risorse finanziarie delle Parti.
  Precisa che l'articolo 7 riguarda le questioni attinenti ai requisiti legali e alla giurisdizione, mentre l'articolo 8 dispone in materia di risarcimento di danni prevedendo che il risarcimento del danno causato dalla Parte inviante alla Parte ospitante in occasione di attività previste dall'Accordo o connesse alle stesse, sarà garantito dalla Parte inviante medesima, previo accordo tra le Parti. Pag. 38
  Rileva che l'articolo 9 riguarda la cooperazione nel campo dei materiali per la difesa e prevede forme di supporto alle iniziative commerciali finalizzate a razionalizzare il controllo sui prodotti ad uso militare e sulle relative procedure. Vengono previste le modalità della cooperazione, che avverrà attraverso la ricerca scientifica, lo scambio di esperienze nel settore tecnico, l'approvvigionamento di equipaggiamento militare nel rispetto delle normative nazionali in materia. È previsto, altresì, l'impegno delle Parti a garantire la tutela dei prodotti intellettuali derivanti dalle attività intraprese sulla base dell'Accordo secondo le leggi dei rispettivi ordinamenti e degli accordi internazionali in materia. Le Parti si impegnano altresì a fornirsi assistenza e collaborazione, al fine di promuovere la realizzazione dell'Accordo e dei contratti firmati in base alle sue disposizioni da parte delle proprie organizzazioni.
  Sottolinea che, pertanto, l'entrata in vigore dell'Accordo – ai sensi del combinato disposto dell'articolo 537-ter del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e del regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 2015, n. 104 – consentirà al Ministero della Difesa, d'intesa con il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, di svolgere attività di supporto in favore del Governo etiope in relazione all'eventuale acquisizione da parte dello stesso di materiali per la difesa prodotti dall'industria nazionale, nel rigoroso rispetto dei princìpi, delle norme e delle procedure in materia di esportazione di materiali d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento.
  Evidenzia che l'articolo 10 riguarda la sicurezza delle informazioni classificate – che comprendono informazioni, atti, attività, documenti, materiali o cose – e dispone che il loro trasferimento potrà avvenire solo attraverso canali intergovernativi diretti approvati dalle rispettive autorità nazionali per la sicurezza o da autorità nazionali designate in conformità alle leggi dei due Stati.
  Segnala che ai sensi dell'articolo 11 eventuali controversie, derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo, verranno regolate mediante consultazioni e negoziati tra le Parti, attraverso i canali diplomatici.
  Osserva che l'articolo 12 prevede la possibilità di sottoscrivere intese aggiuntive in ambiti specifici di cooperazione, nel rispetto delle procedure nazionali, mentre l'articolo 13 stabilisce che l'Accordo entrerà in vigore alla data di ricevimento della seconda delle due notifiche con le quali le arti si informeranno reciprocamente dell'avvenuto espletamento delle procedure interne.
  Rileva che la durata dell'Accordo è stabilita in cinque anni automaticamente rinnovabili per ulteriori periodi di pari durata, sino a quando una delle Parti non decida, in qualunque momento, di denunciarlo, con effetto a novanta giorni. La denuncia dell'Accordo, tuttavia, non influirà sui programmi e sulle attività in corso se non diversamente concordato tra le Parti.
  Per quanto attiene al disegno di legge di ratifica, segnala che gli oneri derivanti dall'attuazione dell'accordo ammontato ad euro 5.304 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2019, riferibili allo svolgimento di missioni e di scambi di esperienze con la controparte etiopica.
  Conclusivamente, sottolinea che l'Etiopia è un partner prioritario dell'Italia nell'Africa sub-sahariana, un punto di riferimento essenziale per la stabilità’ di una regione che ha rapporti di lungo corso con il nostro Paese e che riveste un ruolo cruciale, oggi, per la sicurezza internazionale.
  Per questi motivi auspica una pronta definizione dell’iter di approvazione del disegno di legge di ratifica in esame.

  Il sottosegretario Manlio DI STEFANO si associa alle considerazioni del presidente e relatore.

Pag. 39

  Piero FASSINO, presidente, avverte che s'intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108a sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione.
C. 2207 Boldrini.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Laura BOLDRINI (PD), relatrice, ricorda che il 21 giugno scorso, nel centenario della creazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), è stata adottata la Convenzione sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro (Convenzione OIL n. 190).
  Evidenzia che la Convenzione, definita storica, è stata approvata a larga maggioranza nel corso della 108a sessione della Conferenza internazionale del lavoro (439 sì, 7 no e 30 astensioni), alla conclusione di un processo negoziale iniziato nel 2015.
  Rileva che, corredata da una raccomandazione esplicativa, adottata anch'essa con un'ampia maggioranza, la Convenzione rappresenta – quantomeno in potenza – un importante passo in avanti nella lotta alle violenze e alle molestie nel mondo del lavoro. Nello specifico, il suo valore aggiunto si manifesta sotto molti punti di vista nel quadro dell'ordinamento giuridico internazionale.
  Osserva che la Convenzione fornisce in primo luogo una definizione decisamente ampia di violenza e di molestia, intese come comportamenti e pratiche che provocano, mirano a provocare o sono suscettibili di provocare danni fisici, psicologici, sessuali o economici (articolo 1).
  Precisa che tale definizione può pertanto comprendere non solo l'abuso fisico ma anche quello verbale, oltre a fenomeni quali lo stalking e il mobbing. In particolare, essa fa espresso riferimento alle violenze e alle molestie fondate sul genere.
  Segnala che la Convenzione provvede altresì a tutelare chi lavora e, più in generale, ogni persona nel mondo del lavoro, a prescindere dal relativo status contrattuale, comprendendo, pertanto, anche i volontari e le volontarie, le persone che frequentano corsi di formazione, di tirocinio o di apprendistato e coloro che sono alla ricerca di un lavoro nonché i lavoratori e le lavoratrici il cui rapporto di lavoro sia terminato (articolo 2).
  Sottolinea che, in maniera speculare, la Convenzione protegge anche i datori di lavoro, cioè gli individui «che esercitino l'autorità, i doveri e le responsabilità di datrice o datore di lavoro» e «si applica a tutti i settori, sia privati che pubblici, nell'economia formale e informale» (articolo 2).
  Evidenzia, infine, che essa riconosce che le violenze e le molestie possono verificarsi anche in luoghi diversi da quello di lavoro inteso in senso fisico, comprendendo, dunque, tutte le condotte che si verificano, ad esempio, durante viaggi di lavoro o eventi sociali, nonché a seguito di comunicazioni di lavoro, anche per via telematica (articolo 3).
  Rileva che il testo prevede, altresì, un articolato quadro di obblighi per gli Stati membri, a partire da quello di adottare disposizioni interne che definiscano la violenza e le molestie conformemente a quanto da essa previsto (articolo 7) e che prescrivano ai datori di lavoro di porre in essere, proporzionatamente al loro grado di controllo, le misure atte a prevenire le condotte lesive (articolo 9), fino al più generale obbligo per gli stessi Stati di adottare le misure necessarie, sia preventive (articolo 8) sia repressive (articolo 10).
  Osserva, in particolare, che la Convenzione chiede agli Stati di garantire alle potenziali vittime di violenze o di molestie l'accesso alla giustizia in maniera effettiva e di predisporre misure rimediali. Anche in tale contesto, essa dedica una particolare attenzione alle violenze e alle molestie basate sul genere. Pag. 40
  Sottolinea che la Convenzione fissa inoltre alcuni obblighi particolarmente specifici nei confronti degli Stati parti, tra cui il conferimento di poteri incisivi agli ispettori del lavoro e alle pertinenti autorità e, segnatamente, l'attribuzione del potere di adottare, ove necessario, misure immediatamente esecutive (articolo 10, lettera h)).
  Evidenzia che la Convenzione entrerà in vigore dodici mesi dopo che almeno due Stati membri dell'OIL l'avranno ratificata e che l'applicazione dell'atto internazionale è soggetta ai meccanismi di controllo previsti dall'OIL, sia quello ordinario (il sistema dei rapporti periodici presentati dagli Stati), sia quelli speciali.
  Tra questi ultimi, segnala la procedura disciplinata agli articoli da 26 a 34 dell'atto istitutivo dell'OIL del 9 ottobre 1946, che consente a ogni Stato membro di presentare una denuncia all'Ufficio internazionale del lavoro quando ritenga che un altro Stato membro non abbia assicurato in modo soddisfacente l'applicazione di una convenzione ratificata da entrambi gli Stati.
  Rileva che un'analoga denuncia può essere presentata anche dal Consiglio di amministrazione dell'OIL o da un delegato alla Conferenza internazionale del lavoro. In seguito alla presentazione di una denuncia, il Consiglio di amministrazione potrà costituire una Commissione d'inchiesta, che esaminerà il caso e redigerà un rapporto, che potrà eventualmente contenere anche delle raccomandazioni per lo Stato interessato. Qualora quest'ultimo non accetti il contenuto del rapporto e non vi si conformi, l'atto istitutivo dell'OIL prevede che la controversia possa essere deferita da tale Stato alla Corte internazionale di giustizia (sebbene ad oggi tale procedura non sia mai stata attivata).
  Osserva che il nuovo strumento convenzionale elaborato dall'OIL – di cui si dichiara onorata di proporre la ratifica – si propone l'ambizioso obiettivo di proteggere tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici a livello globale, a prescindere, come già rilevato, dal loro status contrattuale.
  Precisa che la nostra legislazione si muove in questa stessa direzione, soprattutto dopo che è entrata in vigore una modifica all'articolo 26 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, introdotta dalla legge di bilancio per il 2018 (articolo 1, comma 218, della legge n. 205 del 2017) che ha previsto una specifica tutela per chi agisce in giudizio a seguito di una molestia o di molestia sessuale subìta nel luogo di lavoro.
  Auspica pertanto che, coerentemente con questo organico indirizzo legislativo, il nostro Paese possa essere tra i primi a ratificare questa importante Convenzione e soprattutto che, in sede di attuazione di questi impegni internazionali, Parlamento e Governo adottino tutte le iniziative necessarie per assicurare in ogni luogo di lavoro una «tolleranza zero» verso questi fenomeni di violenza e di sfruttamento che esistono, sia pure in forme differenti, in tutto il pianeta.

  Il sottosegretario Manlio DI STEFANO, ringraziando l'onorevole Boldrini per l'iniziativa legislativa assunta, esprime pieno appoggio da parte del Governo alla ratifica della Convenzione in esame, come confermato, peraltro, dalla stessa Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, in occasione del suo incontro, il 25 novembre scorso, con il Direttore Generale dell'OIL, Guy Rider. Rappresenta, tuttavia, che, su richiesta del MAECI, è in corso un'intensa attività di consultazione con le Amministrazioni coinvolte – vale a dire i Ministeri della Giustizia e del Lavoro, i Dipartimenti della funzione pubblica e delle Pari opportunità, oltre alle organizzazioni sindacali – per acquisire elementi in ordine ai profili attuativi della Convenzione nell'ordinamento interno. Auspica, pertanto, che la Commissione voglia considerare questa rilevante attività in corso sul piano tecnico nell'organizzazione dei propri tempi di lavoro.

  Laura BOLDRINI, relatrice, ringraziando il sottosegretario per la precisazione, auspica che tali elementi possano essere forniti alla Commissione con sollecitudine, in modo da consentire all'Italia di figurare tra i primi Paesi a ratificare la Pag. 41Convenzione, come accadde nella scorsa legislatura con la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica.

  Il sottosegretario Manlio DI STEFANO, associandosi all'auspicio dell'onorevole Boldrini, fa presente che, allo stato attuale, nessun Paese ha ancora proceduto alla ratifica.

  Laura BOLDRINI, relatrice, prospetta la possibilità che anche la Commissione possa dare il proprio contributo mediante un ciclo istruttorio mirato.

  Il sottosegretario Manlio DI STEFANO osserva che le eventuali attività conoscitive che potranno essere svolte dalla Commissione non possono essere considerate sostitutive degli approfondimenti in corso a livello governativo, che saranno comunque condotti nel modo più celere possibile.

  Piero FASSINO, presidente, esprimendo apprezzamento per l'impegno assunto dal Governo e associandosi all'auspicio affinché l'Italia possa essere annoverata tra i primi Paesi che ratificheranno la Convenzione in titolo, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

  Mercoledì 11 dicembre 2019. — Presidenza del vicepresidente Piero FASSINO.

  La seduta comincia alle 15.35.

Sugli esiti della missione in Grecia (14-15 novembre 2019).

  Piero FASSINO, presidente, ricorda che alla missione in esame ha partecipato la presidente Marta Grande, insieme ai colleghi Sabrina De Carlo e Andrea Delmastro delle Vedove, rispettivamente in rappresentanza della maggioranza e dell'opposizione.
  Avverte che per la missione è stata predisposta una relazione, pubblicata in allegato al resoconto sommario della presente seduta (vedi allegato 2).

  La Commissione prende atto.

Sugli esiti della missione in Bosnia Erzegovina (27-28 novembre 2019).

  Piero FASSINO, presidente, segnala di aver partecipato alla missione in oggetto insieme alla presidente Marta Grande e al collega Maurizio Lupi.
  Nell'avvertire che per la missione è stata predisposta una relazione (vedi allegato 3), ad integrazione di quanto riportato in allegato, sottolinea che il convegno promosso e organizzato dall'Ambasciata d'Italia a Sarajevo in occasione del 155o anniversario dalla apertura di un consolato italiano a Sarajevo ha rappresentato un evento di particolare successo, assai partecipato. L'evento ha contribuito al rilancio delle relazioni bilaterali e a meglio comprendere la delicata fase politica in atto in Bosnia Erzegovina, un Paese le cui istituzioni democratiche sono ancora in corso di consolidamento e che è però fortemente interessato a restare parte del processo di integrazione all'Unione europea. L'agenda di incontri avuti dalla delegazione a margine del convegno ha permesso di registrare la forte richiesta da parte bosniaca di accelerazione del processo di inclusione nelle strutture euroatlantiche, unitamente alla difficoltà di mantenere lo Stato bosniaco unitario. Rappresenta, quindi, le difficoltà insite nella struttura tripartita delle istituzioni del Paese, che corrispondono alle tre maggiori etnie rappresentate e caratterizzate da interessi e priorità diverse o addirittura confliggenti, come evidenzia il lungo processo di formazione del governo a fronte di elezioni svolte già nel 2018 o la difficoltà di indire elezioni municipali a Mostar, dove i cittadini non si recano alle urne dal 2007.

  La Commissione prende atto.

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Sugli esiti della missione svolta dalla deputata Quartapelle Procopio a Berlino (27-28 novembre 2019).

  Piero FASSINO, presidente, ricorda che la deputata Lia Quartapelle Procopio a Berlino, dal 27 al 28 novembre scorsi, ha partecipato, in qualità di relatrice, su invito della Friedrich Ebert Stiftung, alla Annual Foreign and Security Policy Conference (The Tiergarten Conference).

  Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) sottolinea che la Conferenza, pur essendo inquadrata come iniziativa della SPD tedesca, è stata un'occasione utile per fare il punto sulle priorità della Germania in materia di politica estera, anche in vista del prossimo semestre di Presidenza tedesca dell'UE (luglio-dicembre del 2020). Il Ministro degli esteri tedesco, Heiko Maas, ha evocato l'esigenza di una linea di politica estera ispirata alla moderazione, molto lontana dagli eccessi, anche dialettici, degli altri players globali: Trump, Macron, ma anche Russia e Cina, nell'obiettivo del rilancio di una prospettiva multilateralista, da perseguire con la collaborazione dei partner tradizionali, Francia e Regno Unito. Il Ministro Maas non ha risparmiato critiche alla scelta del Presidente Macron di porre il veto sull'apertura dei negoziati di adesione all'UE della Macedonia del Nord e dell'Albania, nonché alle dichiarazioni dello stesso Macron sulla scarsa efficacia della NATO; al riguardo, ha sottolineato che la Germania non intende sottrarsi alle sue responsabilità in materia di difesa e sicurezza collettiva. Da ultimo, il Ministro Maas ha espresso fiducia circa la possibilità di trovare ampie convergenze con l'Italia su materie quali l'allargamento dell'Unione europea ai Balcani, la gestione dei flussi migratori e la stabilizzazione della regione mediterranea.

  La Commissione prende atto

Sugli esiti della missione a Bruxelles (4 dicembre 2019).

  Piero FASSINO, presidente, segnala di aver partecipato, in sostituzione della presidente Marta Grande e in rappresentanza della Camera, alla riunione organizzata dalla Commissione Affari esteri (AFET) del Parlamento europeo sulle priorità di politica estera dell'UE per il nuovo ciclo istituzionale. Segnala che per il Senato ha partecipato il presidente della 3a Commissione, Vito Petrocelli.
  Nell'avvertire che per la missione è stata predisposta una relazione (vedi allegato 4), ad integrazione di quanto riportato in allegato, segnala che la riunione è stata molto partecipata e che è stata caratterizzata da toni alquanto assertivi da parte delle personalità del nuoto Alto Rappresentante e del Commissario competente sia per la politica di allargamento sia per quella di vicinato. Sottolinea che quanto all'Alto Rappresentante Borrell, è emersa una forte determinazione al rafforzamento della politica estera e di sicurezza comune anche attraverso il ricorso più frequente al metodo di voto a maggioranza qualificata in luogo dell'unanimità e al rafforzamento del SEAE. È emerso in generale un impegno stringente rispetto al percorso di integrazione dei Balcani Occidentali, mentre è apparsa secondaria la considerazione per le tematiche concernenti il Mediterraneo, su cui in futuro l'Italia non potrà fare a meno di fare sentire la propria voce in modo più deciso. Rinvia, infine, alla imminente riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per le iniziative da assumere ai fini di audizioni dei nuovi Commissari europei di competenza di questa Commissione.

  La Commissione prende atto

  La seduta termina alle 15.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 11 dicembre 2019.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.05.

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