CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 dicembre 2019
293.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 114

AUDIZIONI

  Mercoledì 11 dicembre 2019. — Presidenza del presidente Luigi GALLO. — Interviene il ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini.

  La seduta comincia alle 8.35.

Audizione del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, sul nuovo regolamento di organizzazione del Ministero e degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro.
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

  Luigi GALLO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

  Il ministro Dario FRANCESCHINI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Alessandro FUSACCHIA (MISTO-CD-RI-+E), Federico MOLLICONE (FDI), Gabriele TOCCAFONDI (IV), Luigi CASCIELLO (FI), Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), Domenico FURGIUELE Pag. 115(LEGA), Cristina PATELLI (LEGA), Gianluca VACCA (M5S) e Alessandra CARBONARO (M5S).

  Il ministro Dario FRANCESCHINI risponde ai questi posti e fornisce ulteriori precisazioni.

  Luigi GALLO, presidente, dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 9.30.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 11 dicembre 2019. — Presidenza del presidente Luigi GALLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuseppe De Cristofaro.

  La seduta comincia alle 15.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Luigi GALLO, presidente, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Reclutamento e stato giuridico dei ricercatori universitari e degli enti di ricerca.
C. 783 Torto e C. 1608 Melicchio.
(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 208 Fregolent e C. 2218 Piccoli Nardelli).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 luglio 2019.

  Luigi GALLO, presidente, dopo aver ricordato che la Commissione ha costituito un comitato ristretto, cui ha affidato il compito di definire un primo testo di riferimento, comunica che, nell'ambito del comitato ristretto, si è formato l'orientamento ad allargare l'ambito di intervento normativo al di là del reclutamento e dello stato giuridico dei ricercatori universitari e degli enti di ricerca, a comprendere anche la materia degli assegni di ricerca e dei dottorati di ricerca. Premesso quindi che su tali materie sono assegnate alla Commissione le proposte di legge C. 208 Fregolent e C. 2218 Piccoli Nardelli, propone – sulla base di quanto convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – di procedere all'abbinamento di dette proposte a quelle già in esame.

  La Commissione consente.

  Alessandro MELICCHIO (M5S), relatore, illustrando le proposte di legge da ultimo abbinate, riferisce che la proposta di legge C. 208 Fregolent prevede l'equiparazione degli assegni di ricerca a contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. Composta di due soli articoli, la proposta interviene sulla disciplina recata dall'articolo 22 della legge n. 240 del 2010 in materia di assegni di ricerca.
  In particolare, l'articolo 1 sopprime le disposizioni relative alla durata dell'assegno di ricerca. Ricordo brevemente che la disciplina vigente prevede che gli assegni possano avere una durata compresa tra uno e tre anni, che siano rinnovabili e che non siano cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca dei titolari. La durata complessiva dei rapporti instaurati con le università, compresi gli eventuali rinnovi, non può essere superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.
  La proposta C. 208 rivede poi, temporaneamente, il trattamento fiscale e previdenziale attualmente applicabile agli assegni Pag. 116di ricerca. Si prevede in sostanza l'esenzione degli assegni dall'IRPEF e dall'ILOR, secondo un regime analogo a quello previsto per le borse di studio.
  Viene previsto che gli assegni di ricerca vengano equiparati ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e dispone l'esonero, da parte dei datori di lavoro, dal versamento dei contributi previdenziali per i nuovi assunti (per un massimo di 8.060 euro annui) per un massimo di quattro anni, prorogabile per altri quattro anni soltanto nel caso in cui il dipendente cambi università e quindi datore di lavoro.
  Si stabilisce, poi, che il trattamento lordo onnicomprensivo degli assegnisti di ricerca non possa essere superiore all'80 per cento di quello spettante ai contratti di ricercatore di tipo A, che sono come noto contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte.
  Si eleva da dodici a quattordici anni, anche non continuativi, la durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni dei contratti di ricerca di cui all'articolo 24 della legge n. 240 del 2010.
  Passando alla proposta di legge C. 2218 Piccoli Nardelli, riferisce che essa reca disposizioni concernenti la disciplina del dottorato di ricerca e i contratti di ricerca nonché il reclutamento, lo stato giuridico e il trattamento economico dei ricercatori universitari.
  La proposta è finalizzata al superamento della forma contrattuale ordinaria dell'assegno di ricerca e del contratto per ricercatore a tempo determinato di tipo A (RtdA), in favore di un unico contratto preruolo da ricercatore a tempo determinato, che preveda l'accesso alla procedura di valutazione per la chiamata nel ruolo di professore associato, secondo il sistema detto del tenure track. Composta di 10 articoli, la proposta prevede in estrema sintesi quanto segue.
  L'articolo 2 stabilisce che l'importo minimo delle borse di studio concesse per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca non può essere inferiore al minimale contributivo stabilito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, con incremento di una quota compresa tra il 50 per cento e il 75 per cento, per una durata complessivamente non superiore a diciotto mesi, se l'attività di ricerca è svolta all'estero. La proposta prevede anche l'incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università in misura proporzionale all'entità dell'adeguamento al minimale contributivo, senza riduzione del numero complessivo delle borse di studio concesse.
  L'articolo 3 abolisce i contributi per l'accesso ai corsi di dottorato di ricerca.
  L'articolo 4 concede alle università la facoltà di bandire ulteriori posti di dottorato di ricerca riservati a dipendenti della pubblica amministrazione e valorizza il possesso del dottorato nelle progressioni economiche, prevedendo di valutare il titolo di dottore di ricerca nelle selezioni concorsuali.
  L'articolo 5, abrogando l'assegno di ricerca di cui all'articolo 22 della legge n. 240 del 2010, ne disciplina l'uso residuale, nell'ambito di specifici progetti mediante la stipula di contratti di ricerca di durata minima di un anno e massima di due anni, non rinnovabili.
  L'articolo 6, modificando la disciplina recata dall'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, prevede un unico tipo di contratto di lavoro subordinato per ricercatore a tempo determinato, che costituisce il percorso unico di reclutamento dei ricercatori universitari. Il contratto unico per ricercatore a tempo determinato ha durata triennale ed è prevalentemente orientato allo svolgimento di attività di ricerca. Il titolare ha la qualifica di ricercatore a tempo determinato junior. Al termine del triennio, il contratto può essere rinnovato per ulteriori due anni. A seguito del rinnovo, il titolare assume la qualifica di ricercatore a tempo determinato senior, con regime di impegno a tempo pieno. Nel corso del secondo anno di servizio quale ricercatore a tempo determinato senior, l'università valuta l'attività del titolare del contratto, a condizione che abbia conseguito l'abilitazione scientifica Pag. 117nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato. Viene inoltre disciplinato, tra l'altro, il trattamento economico spettante ai titolari dei due tipo di contratto.
  L'articolo 7 stabilisce le modalità per la transizione al nuovo regime degli attuali titolari di un contratto da ricercatore a tempo determinato di tipo A (RtdA) e per i titolari di assegni di ricerca per una durata complessiva di almeno tre anni, prevedendo la possibilità di accedere ai contratti di ricercatore a tempo determinato senior mediante procedure pubbliche selettive e riservate, da bandire con cadenza annuale.
  L'articolo 8 prevede una procedura concorsuale pubblica per l'accesso al ruolo di ricercatore a tempo determinato junior, riservata ai titolari di assegni di ricerca che non abbiano nel frattempo conseguito l'abilitazione scientifica nazionale.
  L'articolo 9 precisa che – per i titolari di assegni di ricerca e di contratti da ricercatore a tempo determinato di tipo A e di tipo B, che non abbiano fatto richiesta di trasformazione del proprio contratto in una delle tipologie previste dalla legge – continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.
  L'articolo 10 dispone la copertura dell'onere finanziario, stimato pari a 300 milioni di euro a decorrere dal 2020, a valere sugli interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.

  Luigi GALLO, presidente, dopo aver chiarito che il comitato ristretto proseguirà i suoi lavori, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni e delega al Governo in materia di sicurezza nell'ambito scolastico, nonché misure in favore delle vittime di eventi emergenziali di protezione civile.
C. 2214 Gallo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Virginia VILLANI (M5S), relatrice, riferisce che la proposta C. 2214 Gallo, di cui la Commissione inizia oggi l'esame, è volta a definire una normativa organica che chiarisca diritti, obblighi e responsabilità. Essa reca innanzitutto misure per aiutare e garantire in termini di sicurezza coloro che vivono nella scuola quotidianamente: gli studenti, gli insegnanti, il personale non docente e le famiglie. La proposta recepisce il contenuto del Manifesto di Cittadinanzattiva e Save the Children, presentato il 9 aprile scorso presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, il quale contiene una proposta di legge sulla sicurezza degli istituti scolastici.
  Ritiene utile ricordare preliminarmente l'indagine conoscitiva sull'edilizia scolastica in Italia, svolta dalla VII Commissione nella precedente legislatura, il cui avvio fu deciso alla luce delle notizie preoccupanti che giungevano sulla fatiscenza degli edifici scolastici. L'indagine si è svolta da luglio 2013 a giugno 2016, ed è consistita in una serie di audizioni che hanno coinvolto soggetti istituzionali a livello governativo, rappresentanti di enti territoriali e altri autorevoli soggetti, sia pubblici sia privati.
  L'indagine ha messo in luce come la complessità della situazione dell'edilizia scolastica in Italia derivi da più fattori. Come emerge dal documento conclusivo dell'indagine, il primo di questi fattori è la nozione stessa di «edilizia scolastica»: espressione dietro la quale si celano diversi profili, dalla sicurezza dei solai e degli elementi non strutturali, alla rimozione delle barriere architettoniche, alle misure antisismiche e antincendio, alle innovazioni tecnologiche ed energetiche e ad altri aspetti legati in particolare all'agibilità delle strutture, nonché allo studio e realizzazione di ambienti che possano favorire i livelli di apprendimento e di socializzazione. Il secondo fattore è che il patrimonio edilizio scolastico italiano appare particolarmente vecchio, anche se ci sono edifici di più recente costruzione – metà delle scuole sono state realizzate prima degli anni Settanta del secolo scorso – il che determina una realtà d'intervento Pag. 118eterogenea. Il terzo fattore è che fino al 2012 non c'era un unico Fondo statale dedicato all'edilizia scolastica, che si occupasse di tutta la spesa pubblica destinata agli stabilimenti scolastici, e neanche una governance unitaria dei processi di finanziamento. Com’è noto, la competenza di intervenire sulla manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole spetta agli enti locali proprietari (comuni e province in base al grado di istruzione) e lo Stato è intervenuto nel tempo per garantire contributi aggiuntivi. Il quarto motivo di complessità riguarda i finanziamenti, che sono stati episodici e disgiunti da obiettivi di policy. Il quinto motivo di complessità del fenomeno è costituito da eventi calamitosi non preventivabili. In particolare gli eventi sismici.
  Tornando alla proposta di legge in esame – sottoscritta da esponenti di tutte le forze politiche presenti in Parlamento – precisa che essa si propone di superare l'attuale frammentazione normativa, disciplinando in maniera sistematica la sicurezza nell'ambito scolastico, anche riconoscendola come vero e proprio diritto degli studenti, degli insegnanti, dei dirigenti e del personale non docente, a tal fine introducendo misure per il supporto psico-sociale a favore degli studenti vittime di eventi emergenziali di protezione civile, nonché prevedendo la concessione del gratuito patrocinio a quanti abbiano subìto danni per tali eventi.
  La proposta di legge è composta di 13 articoli suddivisi in 5 Capi.
  L'articolo 1 intende garantire la sicurezza nell'ambito scolastico quale diritto che trova fondamento nella Costituzione, nella Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989 e nella legislazione nazionale a tutela dei minori e della sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, la sicurezza nell'ambito scolastico è definita come l'insieme degli elementi di sicurezza strutturale e antisismica, urbanistici, architettonici, di abitabilità, di salubrità, di comfort, di assenza di barriere architettoniche e di complessiva accessibilità. Essa deve essere assicurata da opportune misure di prevenzione, di protezione e di soccorso, volte ad assicurare, a chi fruisce dell'ambiente scolastico, i diritti inviolabili alla sicurezza e all'incolumità personali, alla salute e al benessere psicofisico oltre che il diritto all'educazione dei bambini e degli adolescenti. Allo scopo, quindi, di garantire la sicurezza nell'ambito scolastico la proposta di legge stabilisce gli obblighi e le responsabilità dei soggetti interessati, prevedendo anche misure di sostegno in favore degli enti proprietari degli edifici scolastici.
  L'articolo 2 riconosce agli studenti, ai docenti, ai dirigenti scolastici, al personale non docente, ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale il diritto alla completa informazione sui dati rilevanti per la sicurezza degli edifici scolastici, a partire da quelli relativi alle condizioni degli stessi edifici. Di conseguenza, si prevede che siano resi accessibili e comprensibili i dati contenuti nell'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica e negli altri atti e documenti rilevanti (il fascicolo del fabbricato, i risultati delle verifiche di vulnerabilità dell'edificio, il documento di valutazione dei rischi adottato ai sensi della legislazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, il piano di evacuazione, il piano di emergenza e il piano di protezione civile comunale). Si dispone, inoltre, che gli atti rilevanti in materia di sicurezza nell'ambito scolastico siano redatti in una forma chiara e comprensibile, predisponendo versioni adeguate alle diverse età degli studenti.
  L'articolo 3 include tra i compiti del dirigente scolastico quello di adottare provvedimenti urgenti in caso di rischio e quello di darne comunicazione per iscritto all'ente proprietario dell'edificio scolastico, nonché al prefetto e all'autorità giudiziaria. Si dispone inoltre che il dirigente scolastico non è perseguibile per il reato di cui all'articolo 340 del codice penale per la sospensione delle attività scolastiche in presenza di rischi per gli utenti dell'edificio.
  L'articolo 4 individua le responsabilità e gli obblighi degli enti locali proprietari degli edifici scolastici, prevedendo in particolare il loro obbligo di effettuare un monitoraggio costante degli edifici, realizzando gli interventi Pag. 119strutturali e di manutenzione necessari per garantire la sicurezza e la tutela dell'incolumità e della salute in caso di pericolo nell'ambito scolastico. Nello specifico, sono elencati gli obblighi a carico dell'ente locale proprietario sia ai fini del suddetto monitoraggio sia ai fini dell'effettuazione degli interventi strutturali e di manutenzione, ivi incluse l'adozione delle iniziative necessarie al fine di accedere ai fondi per realizzare gli interventi strutturali e di manutenzione richiesti e l'individuazione di soluzioni alternative per garantire la continuità didattica.
  L'articolo 5 prevede che, in caso di grave inosservanza degli obblighi da parte degli enti locali competenti o di oggettiva impossibilità ad adempiervi, il Governo eserciti i propri poteri, anche sostitutivi, con il compito di portare a termine le attività necessarie, inclusa la nomina di un commissario straordinario per la sicurezza nell'ambito scolastico presso l'ente locale proprietario dell'edificio interessato.
  L'articolo 6 dispone che il sindaco, in caso di emergenza, garantisce la definizione di procedure di allertamento e per il trasferimento della popolazione scolastica dalle aree di raccolta previste dal piano di evacuazione degli stessi istituti scolastici alle aree di attesa previste dal piano di protezione civile comunale.
  L'articolo 7 novella la norma istitutiva dell'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica al fine di inserire indicazioni specifiche in materia di accessibilità e di trasparenza delle informazioni stabilendo, tra l'altro, che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ne curi la realizzazione e l'aggiornamento in collaborazione con gli enti locali interessati.
  L'articolo 8 prevede l'istituzione presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di un servizio tecnico e informativo di supporto agli enti locali proprietari degli edifici scolastici al fine di affiancarli in tutte le fasi degli interventi da attuare, dalla richiesta di finanziamenti, alla progettazione e realizzazione delle opere, fino all'individuazione di eventuali soluzioni alternative in caso di necessità di chiusura dell'istituto scolastico.
  L'articolo 9 prevede una delega al Governo per la riorganizzazione del Fondo unico per la sicurezza scolastica, secondo i princìpi e criteri direttivi ivi indicati. Tra questi, assicurare che nel Fondo confluiscano effettivamente tutte le linee di finanziamento destinate all'edilizia e alla sicurezza nell'ambito scolastico; garantire agli enti locali l'accesso alle risorse del Fondo; prevedere procedure che favoriscano gli enti locali proprietari di adottare piani di edilizia scolastica; assicurare che sia data priorità agli interventi in materia di sicurezza scolastica nella redazione dei bilanci degli enti locali proprietari, anche derogando eventualmente a vincoli di bilancio.
  L'articolo 10 prevede che la conoscenza e l'adozione di comportamenti consapevoli e di autoprotezione fanno parte degli obiettivi formativi del primo e del secondo ciclo di istruzione. In particolare, la formazione sui rischi connessi al territorio di appartenenza, sulle relative misure di prevenzione e di autoprotezione, sui piani di emergenza e di evacuazione della scuola e sul piano di protezione civile comunale è considerata parte integrante del quadro di riferimento della progettazione curricolare. A tali fini si prevede la modifica, da parte del Governo e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della normativa regolamentare vigente. Si dispone, inoltre, l'obbligo di effettuazione di specifiche esercitazioni annuali negli istituti scolastici, anche in collaborazione con le organizzazioni di volontariato di protezione civile.
   L'articolo 11 garantisce agli studenti, al personale docente e non docente, alle famiglie, ai dirigenti scolastici e all'intera comunità di riferimento il diritto di partecipare a tutte le attività connesse alla sicurezza nell'ambito scolastico, compresi i processi di ricostruzione pubblica degli edifici scolastici a seguito di eventi calamitosi e di progettazione e costruzione di nuove scuole. A tal fine sono valorizzate e favorite tutte le forme di autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, secondo quanto stabilito dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione.Pag. 120
  L'articolo 12 garantisce un sostegno psicologico, sociale o educativo agli studenti minorenni vittime di eventi emergenziali di protezione civile, da definire con apposito protocollo d'intesa. Il protocollo, tra l'altro, individua le caratteristiche dei percorsi di supporto psicoterapeutico gratuito presso le strutture del Servizio sanitario nazionale o convenzionate e promuove l'attivazione di sportelli informativi gratuiti dedicati alle famiglie e agli studenti colpiti, per fornire un orientamento ai servizi socio-sanitari, alle misure agevolative in loro sostegno e alle relative procedure anche in caso di trasferimento dello studente in un territorio diverso da quello in cui si è verificato l'evento emergenziale. Per le prestazioni indicate è inoltre garantita l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e farmaceutica. Nel caso in cui l'evento emergenziale abbia interessato un istituto scolastico, si prevede l'attivazione di misure a supporto delle scuole colpite per assicurare un sostegno psico-sociale al corpo docente e non docente, alle famiglie e agli studenti. Le risorse per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 restano a carico delle amministrazioni interessate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  L'articolo 13 prevede che le vittime di eventi emergenziali siano ammesse al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito previsti dalla legislazione vigente per i procedimenti civili e amministrativi nonché per la costituzione di parte civile nei procedimenti penali relativi al danno subìto.
  In conclusione, ricorda che sulla materia della sicurezza degli immobili utilizzati dalle istituzioni scolastiche verte anche la sua proposta di legge C. 1114, della quale auspica quindi l'abbinamento alla proposta di legge C. 2214.

  Luigi GALLO, presidente, chiarisce che la proposta di legge C. 1114 Villani è assegnata alle Commissioni riunite VII e XI e non può pertanto essere abbinata alla proposta in titolo, la quale è assegnata alla sola VII Commissione. Si riserva peraltro di verificare se sussistano le condizioni per chiedere alla Presidenza della Camera di valutare l'eventuale riassegnazione della proposta Villani alla sola VII Commissione.
  Dopo aver quindi sottolineato l'importanza della proposta di legge C. 2214 e l'ampiezza del sostegno parlamentare da essa goduto, propone che la Commissione chieda al Governo di predisporre una relazione tecnica ai fini della quantificazione degli oneri finanziari recati dalle diverse disposizioni, in modo che le questioni connesse alla copertura finanziaria del provvedimento siano chiarite il prima possibile.

  La Commissione concorda.

  Luigi GALLO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Soppressione del divieto di contemporanea iscrizione a più università o corsi di studio universitari.
C. 43 Schullian, C. 1350 Ascani, C. 1573 Minardo, C. 1649 Sasso, C. 1924 CNEL e C. 2069 Lattanzio.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 novembre 2019.

  Luigi GALLO, presidente, dopo aver ricordato che nella precedente seduta il relatore ha evidenziato che sarebbe stato utile acquisire un quadro di legislazione comparata, avverte che il Servizio Biblioteca ha approntato un dossier di legislazione comparata sul tema.

  Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) propone di svolgere un ciclo di audizioni informali, per sentire esponenti ed esperti del settore universitario, a cominciare dal CUN e dalla CRUI.

  Alessandro FUSACCHIA (MISTO-CD-RI-+E), relatore, si associa alla richiesta della deputata Piccoli Nardelli.

  Luigi GALLO, presidente, dopo aver rinviato all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la decisione in Pag. 121merito all'eventuale svolgimento di audizioni, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 11 dicembre 2019.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 16.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Reclutamento e stato giuridico dei ricercatori universitari e degli enti di ricerca.
C. 783 Torto e C. 1608 Melicchio.