CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 dicembre 2019
288.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 41

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 4 dicembre 2019. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 12.35.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente e relatore, avverte che il deputato Nunzio ANGIOLA, del gruppo MoVimento 5 Stelle, cessa di fare parte della Commissione bilancio.

DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.
C. 2220-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, con condizione e osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente e relatore, nel far presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sul testo del decreto-legge in oggetto come modificato dalla Commissione Finanze nel corso dell'esame in sede referente, fa presente che riguardo a tali Pag. 42modifiche è pervenuta una nota della Ragioneria generale dello Stato, nella quale vengono evidenziate talune criticità in ordine a specifiche modifiche approvate nel corso dell'esame in sede referente, che è stata già pubblicata sulla piattaforma GeoCamera, che è in distribuzione e a cui rinvia integralmente.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, con riferimento ai rilievi formulati dalla Ragioneria generale dello Stato, contenuti nella citata nota, segnala quanto segue.
  All'articolo 5, in materia di contrasto alle frodi in materia di accisa, appare necessario sopprimere i commi da 4-bis a 4-sexies, in quanto la possibilità da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di adempiere alle attività ivi previste utilizzando esclusivamente le risorse disponibili a normativa vigente non è comprovata da apposita relazione tecnica.
  All'articolo 13-ter, recante agevolazioni fiscali per i lavoratori impatriati, appare necessario modificare la clausola di copertura finanziaria di cui al comma 3, imputando quota parte degli oneri, nella misura di 3 milioni di euro per l'anno 2020 all'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2019-2021, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, mantenendo invece la restante quota, anch'essa pari a 3 milioni di euro a decorrere dal 2021, sul Fondo per interventi strutturali di politica economica.
  All'articolo 16, in materia di semplificazioni fiscali, appare necessario modificare il comma 1-bis, concernente l'esterometro trimestrale, prevedendo che la trasmissione telematica dei dati all'Agenzia delle entrate avvenga entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, anziché entro la fine del secondo mese successivo, in modo da contenere le minori entrate che ne conseguono – dovute al minor recupero di gettito addizionale derivante dal contrasto di attività fraudolente – valutate in 10,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
  Appare pertanto necessario provvedere alla copertura dei citati oneri, per l'anno 2020, mediante l'utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e, a decorrere dal 2021, mediante riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica;
  All'articolo 16-bis, appare necessario sopprimere i commi da 1 a 5, concernenti l'ampliamento della platea dei contribuenti che possono utilizzare il modello 730, giacché la norma non quantifica gli oneri connessi agli adempimenti conseguenti al predetto ampliamento, in ordine al quale l'amministrazione dovrà predisporre il cosiddetto «730 precompilato».
  Al medesimo articolo 16-bis, si dovrebbe valutare altresì l'opportunità di sopprimere le disposizioni che concernono il differimento, con decorrenza 2021, dei termini per gli adempimenti connessi al modello 730, con particolare riferimento allo slittamento al 30 settembre per la presentazione del modello 730 tramite sostituto d'imposta e tramite CAF o altri soggetti autorizzati, giacché il citato differimento comporta criticità per il monitoraggio delle entrate tributarie, soprattutto in relazione all'aggiornamento effettuato in occasione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanze, quando in relazione ai nuovi termini, non si disporrebbe delle necessarie informazioni per la stima.
  All'articolo 22, in materia di credito d'imposta su commissioni per pagamenti elettronici, l'ampliamento della platea dei destinatari del credito d'imposta introdotto dal secondo periodo del comma 1, appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri pari a 1,4 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Appare pertanto necessario provvedere alla copertura dei citati oneri, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.Pag. 43
  All'articolo 32, in materia di IVA su scuole guida, l'esclusione dell'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per le categorie B e C1 dal novero delle prestazioni esenti appare suscettibile di determinare minori entrate valutate in 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Appare necessario provvedere alla copertura di tali minori entrate mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2028, e mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica per gli anni a decorrere dal 2029.
  L'articolo 32-quinquies, in materia di trattamento fiscale delle convenzioni per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, appare suscettibile di determinare minori entrate valutate in 300.000 euro annui a decorrere dal 2020. Appare pertanto necessario provvedere alla copertura del citato onere mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.
  All'articolo 33-bis, recante il rifinanziamento del Fondo per le vittime dell'amianto, appare necessario modificare il comma 2 al fine di indicare correttamente l'onere derivante dal predetto incremento, pari a 10 milioni di euro (anziché a 5 milioni di euro) per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
  All'articolo 37, recante disposizioni sui termini di pagamento e la definizione agevolata sui tassi di interesse, appare necessario prevedere che il tasso di interesse per il versamento e la riscossione di ogni tributo è determinato in una misura compresa nell'intervallo tra 0,1 per cento e 3 per cento, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, anziché in una misura unica, espungendo sia il riferimento al fatto che detta disposizione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2020, sia quello alla copertura finanziaria giacché la disposizione, per effetto della citata modifica, non comporta nuovi o maggiori oneri.
  All'articolo 41-bis, in materia di mutui ipotecari per l'acquisto di beni immobili destinati all'acquisto della prima casa e oggetto di procedura esecutiva, al comma 4 appare necessario precisare che le rinegoziazioni e i finanziamenti, di cui al presente articolo, possono essere assistiti dalla garanzia a prima richiesta rilasciata da un'apposita sezione speciale del Fondo di garanzia per la prima casa con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019, prevedendo che ai relativi oneri si provveda mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, prevedendo altresì che il decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia, di cui al comma 6 del medesimo articolo, disciplini termini, condizioni e modalità per l'accesso alla sezione speciale.
  Appare necessario sopprimere l'articolo 52-bis, in materia di detrazione delle spese per dispositivi di protezione individuale dei conducenti e dei passeggeri di ciclomotori e motocicli, giacché, pur recando un limite di spesa, esso non prevede alcuna procedura che ne assicuri il rispetto, essendo il beneficio fiscale fruibile in via automatica in sede di dichiarazione dei redditi, e comporta comunque maggiori oneri non coperti, rispetto a quelli indicati nel testo, in misura pari a 26 milioni di euro per il 2021 e a 13,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.
  Appare necessario ripristinare il testo originario dei commi da 1 a 4 dell'articolo 53, recante misure in materia di trasporto, giacché le disposizioni introdotte nel corso dell'esame in sede referente, volte a prevedere contributi anche ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri, appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri, pari a 12,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, privi di copertura.
  All'articolo 53-bis, recante disposizioni in materia di agevolazioni fiscali relative a veicoli elettrici e a motore ibrido utilizzati dagli invalidi, appare suscettibile di determinare Pag. 44minori entrate valutate in 4,86 milioni di euro (anziché in 2 milioni di euro) a decorrere dal 2020, cui si provvede attraverso la medesima copertura prevista dalla citata disposizione, ossia a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.
  Appare inoltre necessario far confluire le maggiori entrate derivanti dall'articolo 55-ter, pari a 1,25 milioni di euro annui dal 2020, all'incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, riducendo conseguentemente gli oneri ad esso imputati, ai sensi dell'articolo 59, comma 1-ter, a decorrere dal 2021.
  All'articolo 57, comma 2-quinquiesdecies, che estende l'esenzione dall'IRES già prevista per comuni e consorzi anche alle unioni di comuni, appare necessario inserire una apposita clausola di copertura finanziaria per le minori entrate da esso derivanti, valutate in 100.000 euro per l'anno 2021 e in 56.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, provvedendo al relativo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente e relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 2220-A Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 124 del 2019, recante Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo nella seduta del 27 novembre 2019 sul testo originario del provvedimento, nonché di quelli resi nella seduta odierna sulle modifiche introdotte dalla Commissione Finanze nel corso dell'esame in sede referente, da cui si evince che:
    all'articolo 5, in materia di contrasto alle frodi in materia di accisa, appare necessario sopprimere i commi da 4-bis a 4-sexies, in quanto la possibilità da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di adempiere alle attività ivi previste utilizzando esclusivamente le risorse disponibili a normativa vigente non è comprovata da apposita relazione tecnica;
    all'articolo 13-ter, recante agevolazioni fiscali per i lavoratori impatriati, appare necessario modificare la clausola di copertura finanziaria di cui al comma 3, imputando quota parte degli oneri, nella misura di 3 milioni di euro per l'anno 2020 all'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2019-2021, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, mantenendo invece la restante quota, anch'essa pari a 3 milioni di euro a decorrere dal 2021, sul Fondo per interventi strutturali di politica economica;
    all'articolo 16, in materia di semplificazioni fiscali, appare necessario modificare il comma 1-bis, concernente l'esterometro trimestrale, prevedendo che la trasmissione telematica dei dati all'Agenzia delle entrate avvenga entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, anziché entro la fine del secondo mese successivo, in modo da contenere le minori entrate che ne conseguono – dovute al minor recupero di gettito addizionale derivante dal contrasto di attività fraudolente – valutate in 10,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2020;
     appare pertanto necessario provvedere alla copertura dei citati oneri, per l'anno 2020, mediante l'utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e, per l'anno 2021, mediante riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica;
    all'articolo 16-bis, appare necessario sopprimere i commi da 1 a 5, concernenti l'ampliamento della platea dei contribuenti che possono utilizzare il modello 730, giacché la norma non quantifica gli oneri connessi agli adempimenti conseguenti al predetto ampliamento, in ordine al quale l'amministrazione dovrà predisporre il cosiddetto «730 precompilato»;Pag. 45
    al medesimo articolo 16-bis, si dovrebbero sopprimere le disposizioni che concernono il differimento, con decorrenza 2021, dei termini per gli adempimenti connessi al modello 730, con particolare riferimento allo slittamento al 30 settembre per la presentazione del modello 730 tramite sostituto d'imposta e tramite CAF o altri soggetti autorizzati, giacché il citato differimento comporta criticità per il monitoraggio delle entrate tributarie, soprattutto in relazione all'aggiornamento effettuato in occasione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanze, quando in relazione ai nuovi termini, non si disporrebbe delle necessarie informazioni per la stima;
    all'articolo 22, in materia di credito d'imposta su commissioni per pagamenti elettronici, l'ampliamento della platea dei destinatari del credito d'imposta introdotta dal secondo periodo del comma 1, appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri pari a 1,4 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021;
    appare pertanto necessario provvedere alla copertura dei citati oneri, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
    all'articolo 32, in materia di IVA su scuole guida, l'esclusione dal novero delle prestazioni esenti dell'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per le categorie B e C1, appare suscettibile di determinare minori entrate valutate in 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2020,
    appare necessario provvedere alla copertura di tali minori entrate mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2028, e mediante corrispondente riduzione del Fondo strutturale per interventi di politica economica per gli anni a decorrere dal 2029;
    l'articolo 32-quinquies, in materia di trattamento fiscale delle convenzioni per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, appare suscettibile di determinare minori entrate valutate in 300.000 euro annui a decorrere dal 2020;
    appare pertanto necessario provvedere alla copertura del citato onere mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica;
    all'articolo 33-bis, recante il rifinanziamento del Fondo per le vittime dell'amianto, appare necessario modificare il comma 2 al fine di indicare correttamente l'onere derivante dal predetto incremento, pari a 10 milioni di euro (anziché a 5 milioni di euro) per ciascuno degli anni 2019 e 2020;
    all'articolo 37, recante disposizioni sui termini di pagamento e la definizione agevolata sui tassi di interesse, appare necessario prevedere che il tasso di interesse per il versamento e la riscossione di ogni tributo è determinato in una misura compresa nell'intervallo tra 0,1 per cento e 3 per cento, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, anziché in una misura unica, espungendo sia il riferimento al fatto che detta disposizione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2020, sia quello alla copertura finanziaria giacché la disposizione, per effetto della citata modifica, non comporta nuovi o maggiori oneri;
    all'articolo 41-bis, in materia di mutui ipotecari per l'acquisto di beni immobili destinati all'acquisto della prima casa e oggetto di procedura esecutiva, al comma 4 appare necessario precisare che le rinegoziazioni e i finanziamenti, di cui al presente articolo, possono essere assistiti dalla garanzia a prima richiesta rilasciata da un'apposita sezione speciale del Fondo di garanzia per la prima casa con una dotazione di 5 milioni di euro per Pag. 46l'anno 2019, prevedendo che ai relativi oneri si provveda mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, prevedendo altresì che il decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia, di cui al comma 6 del medesimo articolo, disciplini termini, condizioni e modalità per l'accesso alla sezione speciale;
    appare necessario sopprimere l'articolo 52-bis, in materia di detrazione delle spese per dispositivi di protezione individuale dei conducenti e dei passeggeri di ciclomotori e motocicli, giacché, pur recando un limite di spesa, esso non prevede alcuna procedura che ne assicuri il rispetto, essendo il beneficio fiscale fruibile in via automatica in sede di dichiarazione dei redditi, e comporta comunque maggiori oneri non coperti, rispetto a quelli indicati nel testo, in misura pari a 26 milioni di euro per il 2021 e a 13,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;
    appare necessario ripristinare il testo originario dei commi da 1 a 4 dell'articolo 53, recante misure in materia di trasporto, giacché le disposizioni introdotte nel corso dell'esame in sede referente, volte a prevedere contributi anche ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri, appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri, pari a 12,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, privi di copertura;
    all'articolo 53-bis, recante disposizioni in materia di agevolazioni fiscali relative a veicoli elettrici e a motore ibrido utilizzati dagli invalidi, appare suscettibile di determinare minori entrate valutate in 4,86 milioni di euro (anziché in 2 milioni di euro) a decorrere dal 2020, cui si provvede attraverso la medesima copertura prevista dalla citata disposizione, ossia a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica;
    appare inoltre necessario far confluire le maggiori entrate derivanti dall'articolo 55-ter, pari a 1,25 milioni di euro annui dal 2020, all'incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, riducendo conseguentemente gli oneri ad esso imputati, ai sensi dell'articolo 59, comma 1-ter, a decorrere dal 2021;
    all'articolo 57, comma 2-quinquiesdecies, che estende l'esenzione dall'IRES già prevista per comuni e consorzi anche alle unioni di comuni, appare necessario inserire una apposita clausola di copertura finanziaria per le minori entrate da esso derivanti, valutate in 100.000 euro per l'anno 2021 e in 56.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, provvedendo al relativo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica;
    rilevata la necessità, ferma restando la condizione ai sensi dell'articolo 81 relativa alla soppressione dei commi da 1 a 5 dell'articolo 16-bis, di espungere dal testo del provvedimento le restanti disposizioni del medesimo articolo 16-bis, giacché esse comportano criticità per il monitoraggio delle entrate tributarie, soprattutto in relazione all'aggiornamento effettuato in occasione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanze, quando, in relazione ai nuovi termini, non si disporrebbe delle necessarie informazioni per la stima,
  ritenuto che:
    all'articolo 38, che istituisce l'imposta immobiliare sulle piattaforme marine, sia necessario riformulare il comma 7 giacché, stante l'inequivocabile tenore della norma in questione, il richiamo ivi operato all'applicazione delle disposizioni relative alle detrazioni in materia di imposta municipale propria deve intendersi riferito alle disposizioni relative alla deducibilità vigenti nella medesima materia;
    dovrebbe essere valutata l'opportunità di riformulare l'alinea del comma 6 dell'articolo 41-bis, concernente le modalità di adozione del decreto di natura non regolamentare che disciplina le modalità di applicazione dell'articolo 41-bis in materia Pag. 47di mutui ipotecari per l'acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedura esecutiva,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 5, sopprimere i commi da 4-bis a 4-sexies.

  All'articolo 13-ter, sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:
   a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
   b) quanto a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  All'articolo 16, apportare le seguenti modificazioni:
  al comma 1-bis, sostituire le parole: entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento con le seguenti: entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento;
  dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente: 1-ter. Alle minori entrate derivanti dal comma 1-bis, valutate in 10,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:
   a) quanto a 10,8 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
   b) quanto a 10,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  All'articolo 16-bis, sopprimere i commi da 1 a 5.

  All'articolo 22, apportare le seguenti modificazioni:
  al comma 1, sopprimere il secondo periodo;
  dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Il credito di imposta spetta, altresì, per le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1,4 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
  al comma 2, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: di cui ai commi 1 e 1-bis;
  al comma 5, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: di cui ai commi 1 e 1-bis.

Pag. 48

  Conseguentemente, all'articolo 59, comma 3, sostituire le parole: Agli oneri derivanti dagli articoli 19, 21, 22, con le seguenti: Agli oneri derivanti dagli articoli 19, 21, 22, comma 1,.

  All'articolo 32, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:
   a) quanto a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2028, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
   b) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  All'articolo 32-quinquies, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  All'articolo 33-bis, comma 2, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 10 milioni di euro.

  All'articolo 37, apportare le seguenti modificazioni:
  al comma 1-ter, sostituire le parole: in una misura unica, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, con le seguenti: , nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, in misura;
  sopprimere i commi 1-quinquies e 1-sexies.

  All'articolo 38, comma 7, sostituire le parole: alle detrazioni con le seguenti: alla deducibilità.

  All'articolo 41-bis, apportare le seguenti modificazioni:
  al comma 4, sostituire la parola: sono con le seguenti: possono essere e sostituire le parole: rilasciata dal Fondo con le seguenti: rilasciata da un'apposita sezione speciale del Fondo e dopo le parole: 27 dicembre 2013, n. 147, inserire le seguenti: con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019. La garanzia della sezione speciale è;
  al comma 7, sostituire le parole da: è adeguato fino alla fine del comma con le seguenti: sono definiti termini, condizioni e modalità per l'accesso alla sezione speciale di cui al comma 4;
  dopo il comma 7, aggiungere il seguente: 7-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  Sopprimere l'articolo 52-bis.

  All'articolo 53, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto merci su strada, in aggiunta alle risorse previste dalla vigente legislazione per gli investimenti da parte delle Pag. 49imprese di autotrasporto, sono stanziate ulteriori risorse, pari a complessivi 12,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da destinare, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti agli investimenti, al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

  Conseguentemente:
  sostituire il comma 2 con il seguente: 2. I contributi di cui al comma 1 sono destinati a finanziare, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, commi 1 e 2, del Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, gli investimenti avviati a far data dall'entrata in vigore del presente decreto fino al 30 settembre 2020 e finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI di cui al predetto Regolamento (CE) n. 595/2009;
  sostituire il comma 4 con il seguente: 4. Fermo quanto previsto dal comma 3, l'entità dei contributi, compresa tra un minimo di euro 2 mila e un massimo di euro 20 mila per ciascun veicolo, è differenziata in ragione della massa complessiva a pieno carico del nuovo veicolo e della sua modalità di alimentazione.

  All'articolo 53-bis, comma 4, sostituire le parole: Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo con le seguenti: Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 4,86 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo.

  All'articolo 57, comma 2-quinquiesdecies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alle minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in 100.000 euro per l'anno 2021 e in 56.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  All'articolo 59, apportare le seguenti modificazioni:
  al comma 1-bis, sostituire le parole: di 2,7 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: di 3,95 milioni di euro per l'anno 2020;

  al comma 1-ter, alinea, sostituire le parole: 12,3 milioni di euro con le seguenti: 13,55 milioni di euro;
  alla lettera b) sostituire le parole: quanto a 7,5 milioni di euro per l'anno 2021, a 13,76 milioni di euro per l'anno 2022 e a 11,14 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: quanto a 6,25 milioni di euro per l'anno 2021, a 12,51 milioni di euro per l'anno 2022 e a 9,89 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023;
  dopo la lettera b), aggiungere la seguente: c) quanto a 1,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 55-ter;
  con la seguente condizione:

  All'articolo 16-bis, siano soppresse le disposizioni che concernono il differimento, con decorrenza 2021, dei termini Pag. 50per gli adempimenti connessi al modello 730, con particolare riguardo allo slittamento al 30 settembre per la presentazione del modello 730 tramite sostituto d'imposta e tramite CAF o altri soggetti autorizzati;
  e con la seguente osservazione:

  Si valuti l'opportunità di riformulare l'alinea del comma 6 dell'articolo 41-bis nei seguenti termini: «Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro con delega alle politiche giovanili, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro della giustizia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare definendo:».

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), rilevando preliminarmente come i chiarimenti dianzi resi dal sottosegretario Baretta facciano pressoché esclusivo riferimento alle modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente sulle quali la Ragioneria generale dello Stato ha formulato dei rilievi di carattere finanziario, lamenta la mancanza di analoghi chiarimenti in riferimento ai numerosi quesiti posti dal relatore stesso e dai commissari nel corso della discussione sul testo originario del decreto-legge. Considerata la particolare rilevanza del presente provvedimento, che concorre a alla definizione del quadro complessivo della manovra di finanza pubblica in corso di esame presso il Senato, reputa l'acquisizione di adeguati elementi informativi una condizione essenziale affinché la Commissione bilancio possa procedere utilmente e con cognizione di causa all'ulteriore disamina di tale punto all'ordine del giorno. In particolare, richiama gli interrogativi in quella sede sollevati in merito, da un lato, alla effettiva attendibilità della quantificazione delle maggiori entrate ascritte ad una pluralità di norme del testo in esame, dall'altro, al rischio di prefigurare, in taluni casi, una sorta di duplicazione nelle modalità e negli strumenti di contrasto all'evasione fiscale. Ritiene che andrebbero, altresì, acquisite motivate rassicurazioni circa il fatto che l'Agenzia delle entrate possa concretamente svolgere i nuovi e numerosi compiti ad essa affidati dal presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente e relatore, ricorda che, in merito alle richieste di chiarimento formulate sul testo originario del decreto-legge, il rappresentante del Governo ha già fornito gli elementi di risposta nella seduta dello scorso 27 novembre, come emerge dal resoconto della seduta stessa.

  Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) richiama l'attenzione dei colleghi e del Governo sulla condizione, proposta ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, volta a modificare il comma 1-bis dell'articolo 16, che disciplina i termini per l'adempimento comunicativo della trasmissione telematica dei dati delle fatture trasfrontaliere, meglio noto come «esterometro». Segnala in proposito che la norma approvata dalla Commissione di merito è stata fortemente sostenuta dalla Lega, giacché essa rappresenta una delle poche, efficaci misure di semplificazione nel contesto di un provvedimento che, viceversa, introduce nell'ordinamento una serie di aggravi e complicazioni a carico di imprese e cittadini sul piano degli obblighi di comunicazione e trasmissione, in tal modo ingenerando ulteriore burocrazia per la gestione delle contabilità private. In proposito, rinvia a mero titolo di esempio alle disposizioni, per la verità di assai poca agevole interpretazione, di cui all'articolo 4, in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti. Evidenzia inoltre che il termine per l'effettuazione della trasmissione telematica fissato dal citato comma 1-bis Pag. 51entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento risulta essenzialmente volto a consentire una progressiva unificazione dei termini di scadenza relativi ai diversi procedimenti fiscali e tributari, allineandolo, ad esempio, a quelli previsti per l'assolvimento dell'IVA. Ricorda inoltre che, allorquando l'anno scorso, per impulso soprattutto dell'allora sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Massimo Bitonci, venne approvata una proroga nell'applicazione del cosiddetto esterometro, la Ragioneria generale dello Stato non ritenne di dover attribuire a quella previsione alcun effetto in termini di maggiori oneri a carico della finanza pubblica, motivo per cui non comprende affatto le ragioni per le quali ora si ritiene necessario procedere alla modifica del suddetto comma 1-bis. A suo giudizio, appare dunque prioritario mantenere la formulazione del medesimo comma 1-bis licenziata dalla Commissione di merito, invitando il Governo ad adoperarsi per reperire le risorse occorrenti alla eventuale copertura finanziaria. Per quanto concerne, invece, il differimento al 30 settembre di ciascun anno del termine per la presentazione del 730, ricorda che su tale norma il gruppo della Lega ha ampiamente dibattuto nel corso dell'esame in sede referente, tentando in ogni modo di evidenziare come l'adozione di una tale misura rappresenti un notevole danno nei confronti di milioni di cittadini, e in particolare di pensionati, per effetto dello slittamento dei conguagli a credito che, come rilevato anche nella nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato, ammonta a circa 10 miliardi di euro.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) esprime disappunto e contrarietà per la mancata evidenziazione, nell'ambito della citata nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato, degli oneri derivanti dall'articolo 39, recante modifiche alla disciplina penale e alla responsabilità amministrativa degli enti, come emendato nel corso dell'esame in sede referente, appellandosi al carattere meramente precettivo e ordinamentale delle disposizioni in esso contenute. Nel rimarcare la totale infondatezza della valutazione effettuata dal Governo, fa infatti presente che già solo l'ampliamento ai reati tributari dei casi in cui viene prevista la confisca risulta chiaramente suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, così come le nuove fattispecie in cui il giudice può disporre il sequestro preventivo dei beni, procedura questa che implica naturalmente il sostenimento di spese quali, a titolo esemplificativo, quelle per coadiutori o periti. Analogamente, ritiene che anche l'innalzamento delle pene in relazione ai reati tributari perpetrati sulla base di condotte fraudolente appare suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in relazione allo svolgimento delle necessarie attività di intercettazione ovvero per l'adozione delle specifiche misure cautelari.

  Felice Maurizio D'ETTORE (FI), associandosi all'intervento dell'onorevole Bartolozzi, ritiene che il contenuto dell'articolo 39 del provvedimento in esame meriti un supplemento di riflessione da parte del Governo. In proposito, fa presente che l'ampliamento dell'applicazione del codice antimafia, su cui il gruppo di Forza Italia è comunque contrario dal punto di vista politico, comporta necessariamente effetti di tipo finanziario. Al riguardo ricorda la discussione relativa all'onerosità della confisca delle imbarcazioni delle organizzazioni non governative in occasione dell'esame del decreto-legge cosiddetto «sicurezza-bis». Tutto ciò premesso, chiede, quindi, che il Governo svolga ulteriori approfondimenti relativamente agli effetti finanziari derivanti dall'applicazione dell'articolo 39 del provvedimento in esame.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA fa presente che la discussione dovrebbe riguardare le modificazioni apportate dalla Commissione finanze al testo del provvedimento durante l'esame in sede referente. Evidenzia, inoltre, che il suo precedente intervento, che riportava le osservazioni della Ragioneria generale dello Stato, faceva riferimento non tanto Pag. 52alle modificazioni che comportano oneri finanziari, quanto piuttosto a quelle sprovviste di idonea copertura finanziaria.

  Felice Maurizio D'ETTORE (FI) chiede che il rappresentante del Governo chiarisca quali siano gli effetti finanziari e le relative coperture delle disposizioni puntualmente richiamate dai deputati che sono intervenuti nel corso del dibattito.

  Massimo GARAVAGLIA (LEGA) ricorda che, seppure il Governo aveva fornito i chiarimenti richiesti dal relatore sul testo originario del provvedimento in esame, su tali chiarimenti non si è poi svolto un dibattito. Pertanto, ritiene sia necessario discutere in questa sede anche delle disposizioni che erano già presenti nel testo originario del decreto-legge. In merito all'articolo 39, ad esempio, ritiene che le disposizioni in esso contenute comportino effetti finanziari evidenti in considerazione del fatto che la disciplina recata riguarderà un'ampia platea di soggetti. Relativamente all'articolo 4, in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed esecuzione del regime del reverse charge, ritiene che anch'esso comporterà maggiori oneri in termini di minori entrate. Infine, sull'articolo 16-bis, recante ampliamento della platea dei contribuenti che possono utilizzare il modello 730 e riordino dei termini dell'assistenza fiscale, pur considerando che si tratta di un aspetto di competenza della Commissione di merito, chiede di chiarire se si intenda sopprimere tutto l'articolo o solo parte di esso.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, pur ribadendo che, a suo avviso, la discussione dovrebbe riguardare le modificazioni apportate dalla Commissione finanze al testo del provvedimento durante l'esame in sede referente, conferma quanto già illustrato dalla sottosegretaria Morani nella seduta del 27 novembre scorso, che in merito all'articolo 39, comma 1, lettera q), che introduce, in caso di condanna per specifici delitti in materia di imposte sui redditi e di IVA, l'applicazione dell'istituto processuale della cosiddetta confisca allargata, ha assicurato l'assenza di profili onerosi per il bilancio dello Stato, atteso che gli adempimenti di natura giudiziaria correlati ai provvedimenti di confisca obbligatoria dei beni potranno essere fronteggiati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, dal momento che rientrano in una delle attività che gli operatori del servizio giustizia svolgono di consueto.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) stigmatizza l'intervento del sottosegretario Baretta, ricordando che nel corso della seduta del 27 novembre non si è svolta una discussione sugli elementi di chiarimenti forniti dal Governo e che, pertanto, oggetto della seduta odierna deve essere il provvedimento nel suo complesso.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente e relatore, replicando all'onorevole Comaroli, conferma che la Commissione bilancio è chiamata ad esaminare il testo del decreto-legge nel suo complesso, come risultante dalle modificazioni apportate nel corso dell'esame in sede referente.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, scusandosi per l'equivoco, fa presente di aver erroneamente ritenuto che con le risposte fornite nella seduta del 27 novembre scorso la discussione sul provvedimento originario fosse esaurita.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) ritiene insufficiente la risposta del sottosegretario in merito all'articolo 39, poiché ritiene che non sia possibile far fronte agli adempimenti di natura giudiziaria correlati ai provvedimenti di confisca obbligatoria dei beni nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente in capo all'amministrazione giudiziaria.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente e relatore, replicando all'onorevole Bartolozzi, fa presente che la Ragioneria generale dello Stato, nello svolgere l'istruttoria relativa Pag. 53all'articolo 39, ha raccolto le osservazioni e le indicazioni provenienti dal Ministero della giustizia. Nessun altro chiedendo di intervenire, sospende brevemente la seduta per consentire ai membri della Commissione di prendere visione della proposta di parere testé formulata.

  La seduta, sospesa alle 13.20, riprende alle 13.30.

  Giuseppe Ercole BELLACHIOMA (LEGA) chiede al rappresentante del Governo di chiarire gli effetti finanziari derivanti dall'articolo 55-bis, recante misure relative all'assegnazione delle classi di merito, che estende l'obbligo per l'impresa di assicurazione di assegnare al contratto relativo a un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, la medesima classe di merito risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato, anche in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati in precedenza (non solo per la stipula di un nuovo contratto).

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, replicando all'onorevole Bellachioma, fa presente che la disposizione richiamata non è oggetto delle osservazioni della Ragioneria generale dello Stato poiché essa non presenta profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) chiede di poter acquisire l'istruttoria svolta dal Ministero della giustizia sugli effetti derivanti dall'articolo 39 del provvedimento.

  Vanessa CATTOI (LEGA), intervenendo in dichiarazione di voto, preannuncia che la Lega voterà contro la proposta di parere del relatore, criticando sia il metodo con cui si è arrivati ad esaminare il provvedimento, poiché il testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate nel corso dell'esame in sede referente è risultato disponibile solo nella giornata di ieri, sia la mancata considerazione degli effetti finanziari di alcune norme del provvedimento, come per esempio di quelle recate dall'articolo 39.

  Felice Maurizio D'ETTORE (FI) dichiara il voto contrario di Forza Italia sulla proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 111/2019: Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
C. 2267 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore, ricorda che il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato, dispone la conversione in legge del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge n. 189 del 2016, e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, riferiti al testo originario del provvedimento.
  In merito ai profili di quantificazione recati dall'articolo 1, in materia di politica strategica nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria, con particolare riguardo alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, pur prendendo atto del carattere ordinamentale delle stesse, non appare evidente, a suo avviso, dalla documentazione tecnica allegata al provvedimento, quali risorse potranno essere utilizzate per la predisposizione del Programma strategico nazionale. In proposito, ritiene necessario acquisire ulteriori indicazioni al fine di verificare l'effettiva possibilità di far fronte alle attività di carattere tecnico-Pag. 54amministrativo propedeutiche alla predisposizione dello strumento programmatico, utilizzando risorse già disponibili e, pertanto, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. Ciò anche in considerazione del termine di novanta giorni previsto per l'approvazione del Programma.
  Riguardo alla previsione del comma 2-bis introdotta al Senato, pur considerando che la norma esclude per i componenti del tavolo permanente interministeriale sull'emergenza climatica la corresponsione di qualsiasi emolumento connesso con la partecipazione ai lavori preso il medesimo da parte dei suoi componenti, ritiene opportuno acquisire una valutazione del Governo in merito alla possibilità che lo stesso tavolo possa comunque svolgere le sue funzioni in condizioni di effettiva neutralità finanziaria, come previsto dalla norma, anche in relazione agli aspetti logistici e di supporto tecnico-amministrativo.
  Non ha osservazioni da formulare circa i profili di quantificazione dell'articolo 1-bis, in materia di coordinamento delle politiche pubbliche per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo soste, considerata la natura ordinamentale della disposizione, nonché dell'articolo 1-ter, in materia di campagne di informazione e formazione ambientale nelle scuole, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento previsto.
  In merito ai profili di copertura finanziaria del predetto articolo 1-ter, segnala che il comma 5 fa fronte agli oneri, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, derivanti dall'istituzione di un fondo denominato «Programma #iosonoAmbiente» mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2019-2021, di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, posto che il citato accantonamento presenta le occorrenti disponibilità, anche alla luce dell'utilizzo del medesimo accantonamento disposto dall'articolo 6, comma 5, e del nuovo quadro finanziario risultante dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2020-2022 presentato al Senato (S. 1586). Sotto il profilo meramente formale, osserva infine che, pur non essendo esplicitato dalla norma, il Ministro dell'economia e delle finanze deve intendersi autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 2, recante misure per incentivare la mobilità sostenibile nelle aree metropolitane, rileva che le disposizioni in esame prevedono l'istituzione del Fondo denominato «Programma sperimentale buono mobilità» – con una autorizzazione di spesa pari a euro 5 milioni per l'anno 2019, euro 70 milioni per l'anno 2020, euro 70 milioni per l'anno 2021, euro 55 milioni per l'anno 2022, euro 45 milioni per l'anno 2023 ed euro 10 milioni per l'anno 2024 – di cui al comma 1, nonché il finanziamento di progetti relativi alle corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale entro il limite di spesa di euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Al riguardo, prende preliminarmente atto che le disposizioni operano nel quadro dei limiti di spesa da esse previsti. Con riferimento a quanto rappresentato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, ritiene che andrebbe chiarito se, per effetto della copertura di maggiore spesa corrente con una riduzione di spese in conto capitale, sia configurabile una «dequalificazione» della spesa. Con riferimento alla previsione di un buono mobilità di cui al comma 1 – pari ad euro 1.500 per ogni autovettura e ad euro 500 per ogni motociclo rottamato da utilizzare, entro i successivi tre anni, per l'acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, nonché di biciclette anche a pedalata assistita – non ha osservazioni da formulare atteso che l'esclusione del buono dal reddito imponibile si configura come rinuncia a maggior gettito e che, come precisato dalla relazione tecnica, l'erogazione del beneficio avverrà nei limiti di spesa indicati al comma 1 e fino a esaurimento delle risorse. Quanto agli utilizzi di parte dei proventi delle aste delle Pag. 55quote di emissione di CO2, non formula osservazioni tenuto conto dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che i commi 1 e 2 dell'articolo 2 fanno fronte agli oneri derivanti, rispettivamente, dalla istituzione del fondo denominato «Programma sperimentale buono mobilità» e dal finanziamento di progetti per la creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma di corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale, mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al citato Ministero e versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, alla luce degli elementi di informazione forniti dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato, laddove ha confermato l'idoneità di tale modalità di copertura in riferimento agli articoli 2, 3 e 4 del presente provvedimento, stante il fatto che le entrate da proventi delle suddette aste sono state nel 2019 pari a circa 1,39 miliardi di euro, di cui circa 539 milioni di euro di spettanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 3, recante disposizioni per la promozione del trasporto scolastico sostenibile, non formula osservazioni essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento previsto. In merito all'utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 30 del 2013, non ha osservazioni da formulare alla luce degli elementi forniti dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato. Con riferimento a quanto rappresentato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, osserva che alla disposizione sono ascritti effetti identici, e con la stessa scansione temporale, sui tre saldi di finanza pubblica: trattandosi di spesa in conto capitale, sarebbe utile acquisire, a suo avviso, conferma che i relativi investimenti possano effettivamente presentare effetti identici in termini di competenza e di cassa.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 1 dell'articolo 3 fa fronte agli oneri, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, derivanti dal finanziamento degli investimenti necessari alla realizzazione di progetti sperimentali per la realizzazione o l'implementazione del servizio di trasporto scolastico con mezzi di trasporto ibridi o elettrici, mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al citato Ministero e versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario. In proposito, rinvia alle considerazioni in precedenza svolte sull'articolo 2.
  Con riferimento all'articolo 4-bis, in materia di Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne, rileva, in merito ai profili di quantificazione, che la norma in esame prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, di un Fondo per l'incentivazione di interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento attuati dalle imprese agricole e forestali, con dotazione pari ad 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per l'anno 2021. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento previsto.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 3 dell'articolo 4-bis fa fronte agli oneri, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per l'anno 2021, derivanti dall'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di un fondo volto ad incentivare interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento, Pag. 56mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2019-2021, di competenza del predetto Ministero. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, posto che il citato accantonamento presenta le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario quale risultante dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2020-2022 presentato al Senato (S. 1586).
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 4-ter, recante misure per contrastare i cambiamenti climatici e migliorare la qualità dell'aria nelle aree protette nazionali e nei centri urbani, rileva che la norma in esame prevede che il territorio di ciascun Parco nazionale sia individuato come una «zona economica ambientale» (ZEA), nel cui ambito possono essere concesse, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, determinate forme di sostegno alle imprese; le modalità attuative sono stabilite con decreto ministeriale assicurando il rispetto del limite delle risorse disponibili. Segnala, inoltre, che si prevede la destinazione di una quota dei proventi delle aste delle quote di emissioni di gas serra, di competenza del Ministero dell'ambiente, per gli anni 2020, 2021 e 2022, per contributi in favore di imprese ubicate in una ZEA (comma 2) e per il rifinanziamento del Fondo per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità ambientale dell'aria e alla riduzione delle emissioni di polveri sottili in atmosfera nei centri urbani, di cui al comma 3.
  Al riguardo, prende preliminarmente atto che le forme di sostegno per le imprese delle ZEA sono di carattere facoltativo, vincolate al limite delle risorse disponibili a legislazione vigente ed attivabili subordinatamente all'emanazione di un decreto ministeriale attuativo finalizzato, fra l'altro, al rispetto del predetto limite finanziario. In merito non formula dunque osservazioni per i profili di quantificazione tenuto conto che le relative forme di sostegno potranno essere attivate al sussistere delle relative disponibilità e nel limite delle stesse. In merito all'utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 30 del 2013, prende atto che gli utilizzi, per espressa previsione, non incidono sulla quota destinata alla riduzione del debito pubblico, bensì su quella destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Andrebbe dunque acquisita, a suo avviso, conferma che tali utilizzi non pregiudichino ulteriori progetti già finanziati o programmati a valere sulle medesime risorse a legislazione vigente.
  Passando all'articolo 4-quater, in materia di Programma Italia Verde, fa presente che, in merito ai profili di quantificazione, la norma in esame prevede il conferimento con cadenza annuale, del titolo di «Capitale verde d'Italia» ad un capoluogo di provincia, sulla base di una selezione definita con decreto del Ministro dell'ambiente, e il conseguente finanziamento dei progetti contenuti nella candidatura nel limite di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento previsto.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 6 dell'articolo 4-quater fa fronte agli oneri, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, derivanti dal finanziamento dei progetti presentati dalla città proclamata «Capitale verde d'Italia», mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 476, della legge n. 208 del 2015. In proposito, rammenta che tale ultima disposizione ha istituito il Fondo per interventi di bonifica e messa in sicurezza dei siti di interesse nazionale, la cui dotazione risulta pari a euro 20.227.042 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento del Governo in merito alla effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura, anche alla luce dell'ulteriore ricorso al Fondo in Pag. 57parola disposto dal successivo articolo 4-quinquies, comma 1, nonché una rassicurazione circa il fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo, anche in considerazione della sua specifica finalizzazione al corretto adempimento di obblighi europei.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 4-quinquies, recante Programma sperimentale mangiaplastica, rileva che la norma in esame istituisce un fondo denominato «Programma sperimentale Mangiaplastica», individuandone la dotazione. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento previsto.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 1 dell'articolo 4-quinquies fa fronte agli oneri, pari a 2 milioni di euro per il 2019, a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a 5 milioni di euro per il 2022, a 4 milioni di euro per il 2023 e a 2 milioni di euro per il 2024, derivanti dall'istituzione del Fondo denominato «Programma sperimentale Mangiaplastica» mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 476, della legge n. 208 del 2015. Al riguardo, rinvia alle considerazioni dianzi svolte sull'articolo 4-quater, comma 6.
  Per quanto concerne l'articolo 5, in materia di procedure d'infrazione in materia ambientale, non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione, preso atto dei dati e degli elementi di valutazione risultanti dalla relazione tecnica, nonché dei chiarimenti forniti nel corso dell'esame al Senato.
  Con riferimento all'articolo 5-bis, concernente l'attività di supporto dell'Unità Tecnica-Amministrativa, rileva, in merito ai profili di quantificazione, che la norma proroga dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2022 l'Unità Tecnica-Amministrativa operante in seno alla Presidenza del Consiglio dei ministri incaricata di provvedere ad una pluralità di compiti connessi con l'emergenza rifiuti in Campania. Al riguardo, pur rilevando che alle precedenti proroghe, di durata annuale, non sono stati ascritti effetti finanziari, andrebbe acquisita, a suo avviso, conferma che anche la proroga in esame, di durata triennale, consenta lo svolgimento delle relative attività ed adempimenti ad invarianza di risorse e in condizioni di neutralità finanziaria.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 5-ter, in materia di Programma sperimentale «Caschi verdi per l'ambiente», pur considerando che il maggior onere recato dalla norma appare limitato all'entità della disposta autorizzazione di spesa, si evidenza che alla relativa copertura si provvede mediante riduzione di un'autorizzazione di spesa che appare finalizzata, a normativa vigente, ad adempimenti derivanti da obblighi internazionali. In proposito, rinvia alla successiva parte, relativa ai profili di copertura finanziaria.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 1 dell'articolo 5-ter fa fronte agli oneri, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, derivanti dall'istituzione del programma sperimentale «Caschi verdi per l'ambiente» mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge n. 120 del 2002. In proposito, rammenta che tale ultima disposizione ha autorizzato la spesa di 68 milioni di euro annui a decorrere dal 2003 al fine di ottemperare all'impegno adottato dalla Sesta Conferenza delle Parti della Convenzione sui cambiamenti climatici, svoltasi a Bonn nel luglio 2001, in materia di aiuti ai Paesi in via di sviluppo. Al riguardo, ritiene pertanto necessario acquisire un chiarimento del Governo in merito alla effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura nonché una rassicurazione circa il fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse stesse, anche in considerazione delle specifiche finalità cui la citata autorizzazione di spesa risulta preordinata.Pag. 58
  Con riferimento all'articolo 6, in materia di pubblicità dei dati ambientali, in merito ai profili di quantificazione, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica e degli elementi informativi forniti dal Governo presso il Senato con riferimento agli obblighi di trasparenza di cui ai commi 1 e 2 e alla relativa clausola di invarianza, di cui al comma 3. Per quanto concerne, invece, i compiti attribuiti all'ISPRA, di cui ai commi 4 e 5, pur considerando che l'onere è limitato all'entità della disposta autorizzazione di spesa, andrebbero comunque acquisiti, a suo avviso, chiarimenti in merito all'idoneità dello stanziamento previsto rispetto agli adempimenti da porre in essere.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 5 dell'articolo 6 fa fronte agli oneri, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, derivanti dall'implementazione informatica richiesta alle pubbliche amministrazioni in materia di trattamento dei dati ambientali mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2019-2021, di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Al riguardo, rinvia alle considerazioni già svolte sull'articolo 1-ter, comma 5.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 7, recante misure per l'incentivazione di prodotti sfusi o alla spina, rileva che i commi 1 e 2 del predetto articolo prevedono il riconoscimento di un contributo economico per gli esercenti commerciali che attrezzano spazi dedicati alla vendita di prodotti sfusi o alla spina, o che aprano nuovi negozi dedicati alla vendita di prodotti sfusi, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Al riguardo, non formula osservazioni essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento previsto e tenuto conto dei chiarimenti forniti dal Governo circa le attività di controllo previste dal comma 2.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 3 dell'articolo 7 fa fronte agli oneri, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, derivanti dalla previsione di misure per l'incentivazione di prodotti sfusi o alla spina, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2019-2021, di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, posto che il citato accantonamento presenta le occorrenti disponibilità, anche tenendo conto delle riduzioni e degli accantonamenti previsti dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2020-2022 presentato al Senato (S. 1586).
  Con riferimento all'articolo 8, recante ripresa riscossione nei territori colpiti da eventi sismici, fa presente, in merito ai profili di quantificazione, che la quantificazione degli effetti di gettito appare in linea con le stime fornite in occasione delle precedenti disposizioni relative alla medesima materia e che, pertanto, non ha osservazioni da formulare.
  In merito ai profili di copertura finanziaria del medesimo articolo 8, segnala che il comma 2 dell'articolo 8 fa fronte agli oneri, valutati in 13,8 milioni di euro per l'anno 2019, derivanti dalla proroga della ripresa della riscossione dei versamenti tributari e contributivi sospesi nei comuni interessati dal sisma, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge n. 244 del 2007, che reca disposizioni di carattere finanziario per la chiusura dello stato di emergenza conseguente al sisma del 1997 che ha colpito i territori delle regioni Umbria e Marche. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo fornisca informazioni in ordine alla consistenza residua, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029, delle risorse, sia di parte corrente che di conto capitale, di cui all'articolo 2, comma 107, della legge n. 244 del 2007, precisando quanta parte della prima tipologia di risorse sia destinata alla copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento, posto che, come si evince dal prospetto riepilogativo degli oneri che risulta dalla relazione tecnica, essendo tali oneri classificati come Pag. 59oneri di parte corrente, possono essere coperti solo attraverso risorse di parte corrente.
  Al riguardo, ritiene necessaria una rassicurazione da parte del Governo in ordine alla possibilità di utilizzare le citate risorse senza compromettere le finalità alle quali esse erano state originariamente destinate, nonché un chiarimento in merito al fatto per cui non sia stata prevista la riassegnazione all'entrata delle risorse medesime utilizzate a copertura dei citati oneri.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, nel depositare la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (vedi allegato), si riserva di fornire gli ulteriori elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.35.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 4 dicembre 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 19.05.

DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.
C. 2220-A/R Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, ricorda che la Commissione bilancio ha esaminato in data odierna il testo A del provvedimento, esprimendo parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, una condizione e un'osservazione.
  Ricorda quindi che sempre in data odierna l'Assemblea ha deliberato il rinvio in Commissione del provvedimento, anche al fine di recepire le condizioni poste nel parere della Commissione bilancio.
  Evidenzia poi che nella seduta odierna la Commissione di merito (VI Commissione Finanze), esaminando il Testo A del provvedimento, ha approvato gli emendamenti volti a recepire le condizioni poste, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nel parere della Commissione bilancio, salvo quella riferita all'articolo 59, volta a far confluire le maggiori entrate derivanti dall'articolo 55-ter, pari a 1,25 milioni di euro annui dall'anno 2020, nel Fondo per interventi strutturali di politica economica. Infatti tale condizione non è stata recepita giacché la Commissione di merito ha approvato l'emendamento Squeri 55-ter.500, soppressivo dei commi 2 e 3 dell'articolo 55-ter, da cui derivavano le predette maggiori entrate.
  Segnala che la Commissione di merito ha inoltre approvato gli identici emendamenti Silvestri 58-sexies.500 e Del Barba 58-sexies.501, soppressivi dell'articolo 58-sexies, che era volto a differire il termine di applicazione delle disposizioni in materia di obblighi per i partiti politici e le fondazioni, l'emendamento 53.800 dei Relatori, in materia di locazione a lungo termine di veicoli senza conducente, e l'emendamento 55-bis.800 dei Relatori, relativo all'assegnazione di classi di merito per l'assicurazione RC auto. Considerato che le predette proposte emendative non appaiono presentare profili problematici dal punto di vista finanziario e che il nuovo testo all'esame dell'Assemblea risulta conforme alle condizioni poste ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione dalla Commissione bilancio, propone di esprimere parere favorevole sul testo in oggetto.

Pag. 60

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 19.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 4 dicembre 2019.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.10 alle 19.15.

Pag. 61