CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 novembre 2019
282.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 21

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 27 novembre 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico Alessia Morani.

  La seduta comincia alle 10.15.

DL 123/2019: Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici.
C. 2211-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

  Antonio ZENNARO (M5S), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata a pronunciarsi sulle proposte emendative riferite agli articoli successivi all'articolo 6, contenute nel fascicolo n. 2, trasmesso in data odierna all'Assemblea, nonché sul subemendamento 01-ter.500.800 e sugli emendamenti 3-bis.800 e 3-ter.800 della Commissione.
  Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:
   Trancassini 8.18, che è volta a prevedere che i comuni di cui agli allegati 1, Pag. 222 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 possono avvalersi di segretari comunali di fascia B, indipendentemente dalla rispettiva classificazione della sede, per tutta la durata della ricostruzione, prevedendo che i maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, peraltro non quantificati, sono posti a carico della struttura commissariale;
   Mazzetti 8.26, che è volta, per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, a prorogare al 31 dicembre 2022 la sospensione temporanea del pagamento delle utenze con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, nonché per i settori delle assicurazioni e della telefonia e ad estendere tale sospensione anche al pagamento della TARI, senza provvedere alla quantificazione dell'onere e alla relativa copertura finanziaria;
   Trancassini 8.47, che è volta a differire al giorno successivo alla data di cessazione dello stato di emergenza (rispetto al 15 gennaio 2020 previsto dal testo del provvedimento) il termine a decorrere dal quale devono essere effettuati gli adempimenti e i pagamenti delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge n. 189 del 2016, senza provvedere alla quantificazione dell'onere e alla relativa copertura finanziaria;
   Trancassini 8.50, che è volta a prevedere che ai soggetti che, pur avendo diritto al rinvio del pagamento, non ne hanno fatto richiesta, si applica la riduzione degli importi dovuti nella misura di cui al comma 2 dell'articolo 8 e che il maggior versamento effettuato è rimborsato. Tuttavia non si provvede alla quantificazione dell'onere e alla relativa copertura finanziaria;
   Gagliardi 8.015, la quale è volta a prevedere che i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili sono autorizzati ad assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato, nel corso degli anni 2020 e 2021, ulteriori unità di personale con profilo professionale di tipo tecnico, contabile o amministrativo, fino ad un massimo di otto unità ciascuno, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente. Al relativo onere, peraltro non quantificato, si provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza;
   Calabria 8.016, che è volta a prevedere che nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si procede alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in essere di cui all'articolo 50-bis del decreto-legge medesimo, senza provvedere alla quantificazione degli oneri e alla relativa copertura finanziaria;
   Trancassini 8.020, che è volta a prevedere che nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 con popolazione inferiore a 5.000 abitanti i rapporti di lavoro a tempo determinato in essere di cui all'articolo 50-bis del decreto-legge medesimo sono prorogati, alla scadenza, per ulteriori 24 mesi, provvedendo ai relativi oneri, peraltro non quantificati, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza;
   Fregolent 8.041, che è volta a prevedere sono esentati dagli adempimenti e dai pagamenti delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge n. 189 del 2016, i soggetti residenti nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili, senza provvedere alla quantificazione dell'onere e alla relativa copertura finanziaria;
   Patassini 8.0551, che è volta ad introdurre modifiche alla disciplina degli Pag. 23incentivi per gli interventi di riparazione, ricostruzione e riduzione del rischio sismico nelle aree colpite dal sisma del Centro Italia del 2016 e 2017, senza provvedere alla quantificazione dell'onere e alla relativa copertura finanziaria;
   Trancassini 9.011, che è volta all'introduzione del sisma bonus potenziato allo scopo di accelerare la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2016, prevedendo, tra l'altro, un aumento dell'importo massimo della spesa ammissibile a 400.000 euro e detrazioni fiscali pari al 100 per cento delle spese di riparazione, ricostruzione e riduzione del rischi sismico, senza prevede alcuna modalità di copertura del relativo onere, peraltro non quantificato;
   Foti 9.067, che è volta a prorogare dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale i commissari delegati nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 riconoscono il compenso per lavoro straordinario dalle unità lavorative impiegate, senza prevedere alcuna copertura dell'onere, quantificato in 300.000 euro, previsto per l'anno 2021;
   Gallinella 9.0510, Pella 9.076, Patassini 9.0580, Trancassini 9.0420, identici Trancassini 9.074 e Gagliardi 9.075, identici Fregolent 9.0270, Trancassini 9.077 e Gagliardi 9.081, le quali sono volte a prorogare le misure di favore in materia fiscale previste per la zona franca urbana sisma centro Italia, senza prevedere alcuna valida modalità di copertura del relativo onere;
   Fregolent 9.0273, che è volta a istituire una zona economica speciale, con misure di favore di carattere fiscale, nei territori colpiti dal sisma del 2016, senza prevedere alcuna modalità di copertura del relativo onere;
   Latini 9.0385, che prevede che le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo predispongano un programma di interventi di edilizia residenziale pubblica nel territorio dei comuni interessati dal sisma del 2016, provvedendo alla copertura dei relativi oneri, peraltro non quantificati, a valere sui fondi previsti per l'edilizia residenziale pubblica. Al riguardo, si rappresenta che tale modalità di copertura, stante la genericità della formulazione, non appare idonea, anche alla luce della vigente disciplina contabile;
   Golinelli 9.0110, che prevede che i crediti spettanti ai fornitori e subappaltatori, esecutori di lavori di ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 2009, del 2012 e del 2016, siano da considerare prededucibili, stabilendo altresì che gli stessi siano soddisfatti con le risorse assegnate, ai sensi della normativa vigente, a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati per la ricostruzione in caso di eventi sismici. La proposta emendativa in esame risulta sprovvista di quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria, stante la genericità della formulazione, non appare idonea, anche alla luce della vigente disciplina contabile;
   Trancassini 9.0399, che istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per lo sviluppo demografico dei comuni del cratere, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, senza tuttavia recare alcuna copertura finanziaria dell'onere testé richiamato;
   Trancassini 9.0125, che prevede, per i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, la sospensione quinquennale dei vincoli di spesa imposti dai provvedimenti di finanza pubblica e dei processi di accorpamento tra enti locali e tra autonomie funzionali se non su base volontaria, senza tuttavia recare alcuna indicazione circa la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria;
   Trancassini 9.0412, che stanzia 60 milioni di euro per il 2020 al fine di consentire interventi urgenti di manutenzione straordinaria della SS4 Salaria, provvedendo alla copertura del relativo onere mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero Pag. 24dell'economia e delle finanze, relativo al triennio 2019-2021, che non reca tuttavia per l'anno 2020 le occorrenti disponibilità;
   Patassini 9.0551, che riconosce ai nuclei familiari residenti nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, colpiti dal sisma del 2016, un assegno unico per ciascun figlio minorenne a carico, per un importo di 250 euro per dodici mensilità, senza tuttavia recare alcuna indicazione circa la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria;
   Gabriele Lorenzoni 9-duodetricies.504, Morgoni 9-duodetricies.500 e Buratti 9-duodetricies.502, le quali, modificando l'alinea dell'articolo 9-duodetricies, prevedono che il Commissario straordinario possa destinare, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata allo stesso, una quota fino al 4 per cento dell'importo di spesa per la ricostruzione pubblica assegnato nell'anno precedente alla realizzazione di un programma di sviluppo, contrastando in ciò con una condizione volta a favorire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione approvata dalla Commissione bilancio;
   Patassini 9-duodetricies.550, che comunque risulterebbe preclusa dall'approvazione della condizione volta a favorire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione approvata dalla Commissione bilancio, che incide su risorse non chiaramente individuate della Presidenza del Consiglio dei ministri;
   Luciano Cantone 9-tricies semel.0503, che prevede, tra l'altro, la sospensione degli adempimenti tributari fino al 31 dicembre 2019 nei comuni della provincia di Catania colpiti dal sisma del 26 dicembre e una anticipazione di liquidità pari al 50 per cento della riscossione dei tributi locali avvenuta nel 2018 a favore degli stessi comuni, senza prevedere alcuna copertura finanziaria;
   identici Gabriele Lorenzoni 9-tricies semel.0222 e Patassini 9-tricies semel.0550, che estendono anche ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 la previsione per cui per i soggetti che trasferiscono la residenza in determinate regioni i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10 per cento del loro ammontare, senza prevedere alcuna copertura finanziaria.

  Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   3-ter.0800 della Commissione, che è volta a prevedere che nel corso dell'esecuzione dei lavori possono essere ammesse varianti fino al 30 per cento del contributo concesso e comunque nei limiti del contributo concedibile. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo sugli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;
   Mazzetti 7.2 e Patassini 7.17, che sono volte a prevedere che in ogni caso le prestazioni e indagini dei professionisti afferenti alla fase di progettazione sono integralmente saldate all'atto dell'emissione del cosiddetto SAL zero e che all'emissione del decreto di concessione del contributo le somme anticipate vengono trasferite al fondo di contabilità speciale in dotazione al Commissario Straordinario. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative in esame;
   Patassini 7.5, che prevede che i Commissari delegati erogano anticipazioni di cassa nei limiti dei rendiconti di rimborso presentati da ciascun Comune relativamente all'annualità 2018 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2019 e dei rendiconti presentati relativamente all'annualità 2019 Pag. 25nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2020. Prevede inoltre che per i comuni di cui agli allegati n. 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 l'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 del TUEL viene elevata a dieci dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente fino all'esercizio relativo alla cessazione dello stato di emergenza. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   D'Eramo 7.7, che tra l'altro modifica i criteri di determinazione del contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Gabriele Lorenzoni 7.0505, che autorizza il Commissario straordinario ad integrare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il personale impiegato presso la struttura commissariale con ulteriori unità individuate tra il personale delle amministrazioni pubbliche che viene conseguentemente collocato in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla effettiva possibilità di attuare la proposta emendativa senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   Patassini 7.0550, che è volta a prorogare al 31 dicembre 2020 la misura di attribuzione del credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016, provvedendo ai relativi oneri, valutati in 23,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione dell'onere e alla idoneità della copertura finanziaria prevista;
   Patassini 8.45, che è volta a differire al 15 dicembre 2020 (rispetto al 15 gennaio 2020 previsto dal testo del provvedimento) il termine a decorrere dal quale devono essere effettuati gli adempimenti e i pagamenti delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge n. 189 del 2016. Si prevede inoltre la possibilità di usufruire di crediti d'imposta e detrazioni per coloro che hanno già effettuato i pagamenti. Al relativo onere, valutato in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione degli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri;
   Patassini 8.0560, che è volta a differire al 15 luglio 2020 (rispetto al 15 gennaio 2020 previsto dal testo del provvedimento) il termine a decorrere dal quale devono essere effettuati gli adempimenti e i pagamenti delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge n. 189 del 2016. Al relativo onere, valutato in 2 milioni di euro l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione degli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri;
   Acquaroli 8.56, che è volta a prevede che l'ulteriore proroga della sospensione dei pagamenti delle fatture relative ai servizi di erogazione di energia elettrica, acqua e gas, nonché per i settori delle Pag. 26assicurazioni e della telefonia, si applichi fino al 1o gennaio 2023. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Patassini 8.550, che è volta a prevede che la sospensione dei pagamenti delle fatture relative ai servizi di erogazione di energia elettrica, acqua e gas, nonché per i settori delle assicurazioni e della telefonia, si applica a tutti i punti di prelievo presenti nei comuni interessati indipendentemente dalla data di attivazione, anche successivamente all'evento sismico. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   identici Trancassini 8.62 e Patassini 8.551, che sono volti a prevedere che la riduzione del versamento prevista dal comma 2 dell'articolo 8 si applica anche ai titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché agli esercenti attività agricole. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative in esame;
   identici Braga 8.500 e Ilaria Fontana 8.501, che sono volti a mantenere in essere fino al 31 dicembre 2020 le contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria limitatamente alla gestione delle risorse finalizzate a completare gli interventi per la sicurezza del patrimonio culturale realizzati dal Ministero per i beni e le attività culturali in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative in esame;
   Baldelli 8.047, che è volta a prevedere che la possibilità per i Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016 di incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale, abbia efficacia fino alla permanenza dello stato di emergenza; che i contratti di collaborazione coordinata e continuativa possono essere rinnovati per una durata non superiore al 31 dicembre 2020. Al relativo onere, valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione degli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri;
   identici Fregolent 8.050 e Trancassini 8.051, che sono volti a prevedere che il Commissario straordinario può autorizzare con proprio provvedimento gli Uffici speciali per la ricostruzione e i comuni a stipulare ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato per l'anno 2020 fino a 300 unità (rispetto a 200 unità previste dalla normativa vigente) complessive di personale di tipo tecnico o amministrativo-contabile da impiegare esclusivamente nei servizi necessari alla ricostruzione, nel limite di spesa di ulteriori 4,150 milioni di euro per l'anno 2020, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente utilizzo del fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della copertura finanziaria prevista;
   Patassini 8.057, che è volta a prevedere che il Commissario straordinario può autorizzare con proprio provvedimento gli Uffici speciali per la ricostruzione e i comuni a stipulare ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato per l'anno 2020 fino a 600 unità (rispetto a 200 unità previste dalla normativa vigente) complessive di personale di tipo tecnico o amministrativo-contabile da impiegare esclusivamente nei servizi necessari alla ricostruzione, nel limite di spesa di ulteriori 16,600 milioni di euro per l'anno 2020 e di Pag. 2724,900 milioni di euro per l'anno 2021, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della copertura finanziaria prevista;
   Gagliardi 8.060,che è volta a prevedere che il Commissario straordinario può autorizzare con proprio provvedimento gli Uffici speciali per la ricostruzione e i comuni a stipulare ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato per l'anno 2020 fino a 500 unità (rispetto a 200 unità previste dalla normativa vigente) complessive di personale di tipo tecnico o amministrativo-contabile da impiegare esclusivamente nei servizi necessari alla ricostruzione, nel limite di spesa di ulteriori 12,450 milioni di euro per l'anno 2020, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente utilizzo del fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi. Si prevede inoltre che le risorse non spese nel singolo anno possono essere utilizzate negli anni successivi. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della copertura finanziaria prevista e alla possibilità di utilizzare le risorse non spese negli anni successivi;
   Patassini 8.0559, che è volta a prevedere, con riferimento alla previsione dell'articolo 50-bis, comma 1-ter, del decreto-legge n. 189 del 2016, che le risorse non spese nel singolo anno possono essere utilizzate negli anni successivi. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di utilizzare le risorse non spese negli anni successivi;
   Patassini 8.017,che è volta a prevedere che nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 con popolazione inferiore a 5.000 abitanti i rapporti di lavoro a tempo determinato in essere di cui all'articolo 50-bis del decreto-legge medesimo sono prorogati, alla scadenza, per ulteriori 36 mesi e comunque nel limite di 8,300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della copertura finanziaria prevista;
   Patassini 8.026, che è volta a prevedere la compensazione dei minori gettiti fiscali e tributari dei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, provvedendo al relativo onere, valutato in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, e 2022, mediante corrispondente riduzione degli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della copertura finanziaria prevista;
   Acquaroli 8.035 e Patassini 8.0556, i quali sono volti a prevedere la possibilità di rinegoziazione per i mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa ai Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative in esame;
   Patassini 8.0570, che è volta a prevedere una proroga al 1o gennaio 2021 della sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione, provvedendo ai relativi oneri, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione degli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri;
   Baldelli 8.045, che è volta a prevedere che il personale delle amministrazionipubbliche, Pag. 28in servizio presso la Struttura del Commissario straordinario, già collocato in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, in deroga alla normativa di settore è prorogato fino al 31 dicembre 2021, provvedendo al relativo onere, valutato in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione degli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri;
   Patassini 9.550, che è volta a escludere, per gli esercizi dal 2019 al 2021, l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per le imprese ubicate nel cratere. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Braga 9.0139 e Fregolent 9.0138, le quali sono volte a modificare le previsioni relative alla concessione del contributo a fondo perduto per la ricostruzione degli immobili adibiti ad abitazione principale, ricomprendendo, tra l'altro, quelli adibiti ad abitazione principale dei familiari in linea retta del proprietario e stabilendo che, nel caso di comproprietà, il contributo sia riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza. Inoltre la proposta emendativa Fregolent 9.0138 prevede la concessione del contributo, limitatamente alle parti già realizzate, anche per gli immobili che erano in corso di costruzione al momento del verificarsi del sisma. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative in esame;
   Trancassini 9.010, che è volta ad autorizzare una spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 per la riduzione del rischio idrogeologico-ambientale e provvede alla copertura del relativo onere mediante riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, che reca le occorrenti disponibilità, e mediante riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, a decorrere dall'anno 2022. Al riguardo, reputa necessario un chiarimento da parte del Governo in ordine alla congruità della copertura finanziaria disposta mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili;
   Identici Foti 9.031 e Rossi 9.0166 e Dara 9-vicies sexies.0552, le quali prevedono l'ampliamento dell'utilizzabilità dei fondi per la ricostruzione concessi mediante il meccanismo del credito d'imposta ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004. Al riguardo, reputa necessario che il Governo chiarisca se all'attuazione delle proposte emendative possa darsi luogo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   Identici Foti 9.035 e Fiorini 9.040, le quali sono volte a prorogare per l'anno 2021 le convenzioni per il supporto alle attività tecnico-ingegneristiche dirette a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del maggio 2012. Al relativo onere, nel limite di 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012, destinata alla concessione di crediti di imposta e di finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione a seguito del citato sisma. Al riguardo, reputa necessario un chiarimento da parte del Governo in ordine Pag. 29alla congruità della copertura finanziaria;
   Patassini 9.0553, che è volta a elevare da 96.000 a 200.000 la spesa massima ammissibile ai fini della concessione del c.d. sisma bonus per gli interventi localizzati nelle aree colpite dal sisma del 2016. Il relativo onere è quantificato in 5 milioni di euro annui a decorre dall'anno 2020 e alla sua copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, che reca le occorrenti disponibilità. Al riguardo, reputa necessario un chiarimento da parte del Governo in ordine alla congruità della quantificazione dell'onere;
   Paolo Russo 9.073, che è volta a prorogare al 31 dicembre 2020 il credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016 e ad estendere tale misura ai territori dell'isola d'Ischia colpiti dal sisma del 2017, provvedendo ai relativi oneri, nei limiti di 30 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, che reca le occorrenti disponibilità. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo anche in merito alla eventuale procedura da adottare ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dalla proposta emendativa;
   Patassini 9.0300, che è volta a prevedere che il Commissario straordinario per il sisma del 2016 provveda alla rimozione delle soluzioni abitative in emergenza e delle strutture temporanee a usi pubblici, al cessare dello stato di emergenza, con oneri, allo stato non quantificabili, a carico del Fondo per le emergenze nazionali. Al riguardo, ritiene necessario un chiarimento da parte del Governo in ordine all'idoneità della copertura finanziaria prevista;
   Foti 9.088, che è volta a sopprimere il comma 762 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, il quale prevede che entro il 31 gennaio 2018 i Commissari delegati titolari delle contabilità speciali istituite per far fronte al sisma del maggio 2012, provvedano al versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo di 44 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012, destinata alla concessione di crediti di imposta e di finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione a seguito del citato sisma. Al riguardo, ritiene necessario un chiarimento da parte del Governo in ordine alla congruità della copertura finanziaria;
   Trancassini 9.0123, che è volta ad autorizzare i comuni colpiti dal sisma del 2016 a procedere ad assunzioni a tempo determinato in deroga ai vincoli previsti dalla legge n. 205 del 2017 e dall'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse già disponibili sulle contabilità dei suddetti comuni, senza pregiudicare interventi e risorse finanziarie già programmati e da programmare. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Identici Trancassini 9.083 e 9.0364, le quali sono volte a prevedere che le risorse trasferite annualmente ai sensi dell'articolo 2-bis, commi 37 e 38, del decreto-legge n. 148 del 2017, per il personale in servizio presso il comune dell'Aquila e il comune di Fossa, nonché per il personale in servizio presso l'ufficio Speciale per la Città dell'Aquila, sono assegnate al comune dell'Aquila e al comune di Fossa come trasferimenti ordinari. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative in esame;
   Trancassini 9.082, che è volta a prevedere che le risorse trasferite annualmente ai sensi dell'articolo 2-bis, commi Pag. 3037 e 38, del decreto-legge n. 148 del 2017, per il personale in servizio presso il Comune dell'Aquila, nonché per il personale in servizio presso l'ufficio Speciale per la Città dell'Aquila, sono assegnate al Comune dell'Aquila come trasferimenti ordinari. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Patassini 9.0597 e Acquaroli 9.0114, le quali prevedono l'istituzione di una zona economica speciale (ZES) nelle aree ricomprese nel cratere sismico del Centro Italia, richiamando a vario titolo la disciplina di cui al decreto-legge n. 91 del 2017, senza tuttavia prevedere specifiche misure di agevolazione fiscale per le imprese ivi ricadenti. Al riguardo, ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative in commento;
   Muroni 9.0501, che reca misure per il completamento dell'esame delle domande di sanatoria edilizia, stabilendo che i comuni interessati dal sisma debbano trasmettere all'Osservatorio nazionale sull'abusivismo edilizio, tra l'altro, il numero totale delle domande presentate nonché un piano comunale che preveda criteri e modalità per l'evasione delle domande stesse. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in commento;
   Trancassini 9.0106, che prevede l'adozione di un programma di sviluppo delle aree colpite dal sisma del 2016, da realizzare nell'ambito del limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, ponendo il relativo onere a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale del Commissario straordinario, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della copertura finanziaria recata dalla presente proposta emendativa;
   Muroni 9.0391, che prevede un regime fiscale agevolato, nella forma del pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 5 per cento del reddito prodotto, in favore di giovani imprenditori che non abbiano ancora compiuto il quarantesimo anno d'età e risiedano nei comuni colpiti da eventi sismici, provvedendo al relativo onere, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle specifiche modifiche in aumento apportate dalla medesima proposta emendativa alle vigenti aliquote IVA dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della copertura finanziaria individuata dalla presente proposta emendativa;
   Trancassini 9.0127, che istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo solidale per i familiari delle vittime di catastrofi naturali, con una dotazione di 45 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, provvedendo al relativo onere mediante corrispondente utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente iscritto nello stato di previsione del medesimo Ministero. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della copertura finanziaria individuata dalla presente proposta emendativa;
   Patassini 9-bis.0550, che autorizza il Ministero dell'interno ad assumere, con contratti di lavoro a tempo determinato di durata annuale, per gli anni 2020 e 2021, n. 50 unità di personale contrattualizzato non dirigenziale, con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, da destinare alle prefetture-uffici territoriali del Governo coinvolte negli interventi per la riparazione, la ricostruzione e l'assistenza alla popolazione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, provvedendo alla copertura del relativo onere tramite corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2019-Pag. 312021, all'uopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti dei Ministeri dell'economia e delle finanze e dell'interno. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria;
   Patassini 9-octies.0550, Cavandoli 9-octies.0551 e D'Eramo 9-octies.0552, le quali provvedono all'onere pari a un milione di euro per il 2020 (che diventa pari a 0,5 milioni di euro nel caso degli emendamenti a firma Cavandoli e D'Eramo) – derivante dall'esclusione nel calcolo del patrimonio immobiliare, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale, degli immobili e fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito agli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016 – tramite corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, relativo al triennio 2019-2021. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri;
   Trancassini 9-novies.500, che, intervenendo sulle misure volte ad assicurare la continuità scolastica nei territori colpiti dal sisma, di cui all'articolo 9-novies, è volta a prevedere che eventuali accorpamenti dei posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi possano avvenire solo su base volontaria. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della presente proposta emendativa;
   Patassini 9-decies.0550 e Cavandoli 9-decies.0551, le quali prevedono, tra l'altro, che le indennità e i rimborsi forfetari, comunque denominati, percepiti dagli iscritti agli ordini e collegi professionali per lo svolgimento delle attività connesse alla valutazione dell'impatto e il censimento dei danni alle strutture e alle infrastrutture pubbliche e private sono assoggettati all'imposta del 15 per cento, sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, demandandone ad apposite convenzioni la definizione delle modalità di attuazione, da realizzare nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative in esame;
   Pellicani 9-undecies.501, che attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze – anziché all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri – i compiti di controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   identici Braga 9-terdecies.502 e Gabriele Lorenzoni 9-terdecies.600, che, con riferimento ai comuni del cratere del sisma del 2009 diversi da l'Aquila, estendono la possibilità di predisporre un programma coordinato di interventi per la riqualificazione dei centri storici anche alla ricostruzione privata. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative in esame;
   9-vicies semel.800 della Commissione, che è volta ad autorizzare una ulteriore spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 in favore di attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo unico Pag. 32per lo spettacolo. Al riguardo, appare necessario acquisire dal Governo una conferma sulla presenza delle necessarie risorse nel Fondo unico per lo spettacolo anche per l'anno 2021;
   Foti 9-vicies ter.054, Rossi 9-vicies ter.0224 e Dara 9-vicies ter.0553, le quali sono volte ad estendere al completamento di tutte le attività connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 2012 l'autorizzazione di spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2016 in favore del Presidente della Regione Lombardia, originariamente prevista per le sole attività di ricostruzione privata. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative in esame;
   D'Eramo 9-vicies ter.0570, che inserisce misure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione privata nell'ambito dei comuni del cratere diversi dal comune dell'Aquila e in quelli fuori cratere. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Golinelli 9-vicies ter.0550, che abroga la disposizione per cui i Commissari delegati titolari delle contabilità speciali istituite ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012 provvedono al versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo di 44 milioni di euro, corrispondente all'importo accantonato per far fronte agli oneri derivanti dal differimento dei pagamenti delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze (comma 762 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017), provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012, relativa a credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione. Al riguardo, ritiene necessario un chiarimento da parte del Governo in ordine alla congruità della copertura finanziaria utilizzata;
   Golinelli 9-vicies ter.0554, che proroga anche all'anno 2021 le facoltà assunzionali di personale aggiuntivo nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se all'attuazione della proposta emendativa possa darsi luogo nell'ambito delle risorse già disponibili sulle contabilità speciali dei Presidenti delle regioni in qualità di commissari delegati per la ricostruzione, come previsto dal comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 113 del 2016;
   Golinelli 9-vicies ter.0555, che proroga il riconoscimento degli straordinari al personale degli enti locali, prevedendo che al relativo onere, nel limite di 300.000 euro per il 2021, si provveda nell'ambito delle risorse di cui alle contabilità speciali intestate ai presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se all'attuazione della proposta emendativa possa darsi luogo nell'ambito delle risorse di cui alle contabilità speciali intestate ai presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto;
   Golinelli 9-vicies ter.0556, che proroga al 2022 i termini connessi a interventi emergenziali nella zona franca relativa all'Emilia, provvedendo al relativo onere, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili, prevedendo, in modo non coordinato con la precedente parte del testo, il rifinanziamento dell'articolo 22-bis del decreto-legge n. 66 del 2014 (Risorse destinate alle zone franche urbane). Al riguardo, ritiene necessario un chiarimento da parte del Governo in ordine alla quantificazione dell'onere e alla congruità della copertura finanziaria utilizzata;
   Patassini 9-vicies quater.550, che prevede che agli oneri derivanti dalla proroga della sospensione dei mutui per il sisma del 20 e 29 maggio 2012 si provveda Pag. 33mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014, piuttosto che mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge n. 244 del 2007. Al riguardo, ritiene necessario un chiarimento da parte del Governo in ordine alla congruità della copertura finanziaria utilizzata;
   Patassini 9-vicies quinquies.550, che prevede che agli oneri derivanti dalla proroga dell'esenzione dall'IMU per i fabbricati nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014, piuttosto che mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge n. 244 del 2007. Al riguardo, ritiene necessario un chiarimento da parte del Governo in ordine alla congruità della copertura finanziaria utilizzata;
   Patassini 9-vicies sexies.550, che prevede che agli oneri derivanti dalla sospensione dei mutui dei privati su immobili inagibili si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014, piuttosto che mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge n. 244 del 2007. Al riguardo, ritiene necessario un chiarimento da parte del Governo in ordine alla congruità della copertura finanziaria utilizzata;
   Cestari 9-vicies sexies.0550, che prevede che la percentuale di contributo da restituire allo Stato per il raggiungimento della spesa ammissibile a contributo ordinariamente consentita dal regolamento comunitario per l'acquisto di beni di analoga tipologia, pari al 40 per cento, sia calcolata sul valore del bene nello stato attuale, che tiene conto delle condizioni e della vetustà del bene medesimo. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Dara 9-vicies sexies.0551, che incrementa di 40 milioni di euro per il 2021 il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene necessario un chiarimento da parte del Governo in ordine alla congruità della copertura finanziaria utilizzata;
   Golinelli 9-vicies sexies.0555, che prevede che i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto possano definire i criteri e le modalità di concessione dei contributi per ulteriori categorie di interventi finalizzati al ripristino dei danni conseguenti agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se all'attuazione della proposta emendativa possa darsi luogo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   Cestari 9-vicies sexies.0553, che prevede che, in merito alla ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 per i settori dell'agricoltura e dell'agroindustria, il beneficiario del contributo dovrà restituire il 50 per cento del contributo concesso al quale viene detratto il valore già ammortizzato applicando un ammortamento lineare del 10 per cento annuo su una durata del bene di dieci anni. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Dara 9-vicies sexies.0554, che proroga per l'anno 2021 il supporto fornito da Fintecna per le attività tecnico-ingegneristiche dirette a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, provvedendo al relativo Pag. 34onere, pari a 1,5 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012, relativa alla concessione del credito di imposta e di finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione. Al riguardo, ritiene necessario un chiarimento da parte del Governo in ordine alla congruità della copertura finanziaria utilizzata;
   Identici Buratti 9-vicies septies.500 e Zennaro 9-vicies septies.501, le quali sopprimono la previsione per cui la nomina di segretari comunali di fascia superiore nei comuni colpiti dagli eventi sismici avvenga fermi restando i limiti di contenimento delle spese relative al personale, provvedendo alla differenza tra il trattamento economico spettante al segretario comunale così nominato e quello previsto per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti a valere sul fondo per i segretari in disponibilità. Al riguardo, ritiene necessario un chiarimento da parte del Governo in ordine alla congruità della copertura finanziaria utilizzata;
   Patassini 9-vicies septies.550, che prevede che, in alternativa alla procedura individuata dal comma 1 dell'articolo 9-vicies septies, i dipendenti di ruolo del comparto funzioni locali di categoria D o i dirigenti di ruolo che hanno svolto per almeno 5 anni le funzioni ed il ruolo formale di vicesegretari e che hanno il diploma di laurea per l'accesso al corso-concorso per segretari possono fare domanda per l'iscrizione nella fascia corrispondente in cui hanno svolto l'incarico dell'albo dei segretari comunali e provinciali della regione di appartenenza. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Patassini 9-tricies.552, che prevede che le opere d'arte di cui all'articolo 9-trecies durante il periodo di restauro non possono essere spostate dalle regioni di originaria provenienza e che i relativi controlli sono a carico delle sovrintendenze ai beni culturali territorialmente competenti. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se all'attuazione della proposta emendativa possa darsi luogo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   Mandelli 9-tricies.0500, che prevede che nei territori dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, le regioni e le provincie sono tenute a distribuire i medicinali stipulando accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente anche presso le farmacie predette con le medesime modalità previste per la distribuzione attraverso le strutture aziendali del Servizio sanitario nazionale. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se all'attuazione della proposta emendativa possa darsi luogo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   Identici Lucaselli 9-tricies semel.07, Buratti 9-tricies semel.0500 e Gabriele Lorenzoni 9-tricies semel.0504, che prevedono, tra l'altro che hanno diritto alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative in esame;
   Federico 9-tricies semel.0505, che proroga fino al 31 dicembre 2020 per i comuni della provincia di Campobasso lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 16 agosto 2018, provvedendo ai relativi oneri, Pag. 35nel limite di 2 milioni di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018. Al riguardo, reputa necessario un chiarimento da parte del Governo in ordine alla quantificazione dell'onere e alla congruità della copertura finanziaria utilizzata;
   Gabriele Lorenzoni 9-tricies semel.0507, che prevede che nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016 i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, sospesi dal 1o gennaio 2017, riprendono a decorrere dal 1o gennaio 2021. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame.

  Fa presente infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Tra queste, segnala l'articolo aggiuntivo Fiorini 9.028 che provvede alla copertura dell'onere, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021, derivante dall'incremento del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, che reca le occorrenti disponibilità.

  La sottosegretaria Alessia MORANI esprime parere contrario sulle proposte emendative segnalate dal relatore con copertura carente o inidonea, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.
  Esprime quindi parere contrario sulle proposte emendative per le quali il relatore ha chiesto chiarimenti al Governo, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, ad esclusione dell'articolo aggiuntivo 3-ter.0800 della Commissione, degli identici emendamenti Braga 9-terdecies.502 e Lorenzoni 9-terdecies.600 e dell'emendamento 9-vicies semel.800 della Commissione, sui quali, non presentando profili problematici dal punto di vista finanziario, esprime nulla osta.
  In merito alle restanti proposte emendative esprime nulla osta, ad esclusione dell'articolo aggiuntivo Gallinella 7.0501, sul quale il Governo esprime parere contrario, in mancanza di relazione tecnica, giacché prevede oneri alla cui copertura si provvede con le risorse stanziate per l'emergenza.

  Antonio ZENNARO (M5S), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminate le proposte emendative relative agli articoli da 6 a 9-tricies semel, contenute nel fascicolo n. 2, nonché le proposte emendative 01-ter.500.800, 3-bis.800 e 3-ter.800 della Commissione, al disegno di legge C. 2211-A Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 123 del 2019, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,
  esprime

PARERE CONTRARIO

  sugli emendamenti 7.2, 7.5, 7.7, 7.17, 8.18, 8.26, 8.45, 8.47, 8.50, 8.56, 8.62, 8.500, 8.501, 8.550, 8.551, 9.550, 9-novies.500, 9-undecies.501, 9-vicies quater.550, 9-vicies quinquies.550, 9-vicies sexies.550, 9-vicies septies.500, 9-vicies septies.501, 9-vicies septies.550, 9-duodetricies.500, 9-duodetricies.502, 9-duodetricies.504, 9-duodetricies.550, 9-tricies.552 e 9-tricies semel.800 e Pag. 36sugli articoli aggiuntivi 7.0501, 7.0505, 7.0550, 8.015, 8.016, 8.017, 8.020, 8.026, 8.035, 8.041, 8.045, 8.047, 8.050, 8.051, 8.057, 8.060, 8.0551, 8.0556, 8.0559, 8.0560, 8.0570, 9.010, 9.031, 9.035, 9.040, 9.067, 9.073, 9.074, 9.075, 9.076, 9.077, 9.081, 9.082, 9.083, 9.088, 9.0106, 9.0110, 9.0111, 9.0114, 9.0123, 9.0125, 9.0127, 9.0138, 9.0139, 9.0166, 9.0270, 9.0273, 9.0300, 9.0364, 9.0385, 9.0399, 9.0391, 9.0412, 9.0420, 9.0501, 9.0510, 9.0551, 9.0553, 9.0580, 9.0597, 9-bis.0550, 9-octies.0550, 9-octies.0551, 9-octies.0552, 9-vicies ter.054, 9-vicies ter.0224, 9-vicies ter.0550, 9-vicies ter.0553, 9-vicies ter.0554, 9-vicies ter.0555, 9-vicies ter.0556, 9-vicies ter.0570, 9-vicies sexies.0550, 9-vicies sexies.0551, 9-vicies sexies.0552, 9-vicies sexies.0553, 9-vicies sexies.0554, 9-vicies sexies.0555, 9-tricies.0500, 9-tricies semel.07, 9-tricies semel.0222, 9-tricies semel.0500, 9-tricies semel.0503, 9-tricies semel.0504, 9-tricies semel.0505, 9-tricies semel.0507, 9-tricies semel.0550 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative in oggetto».

  La sottosegretaria Alessia MORANI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  Tullio PATASSINI (LEGA) chiede chiarimenti al relatore e alla rappresentante del Governo in merito al parere contrario espresso su alcune proposte emendative a sua prima firma.
  Con riferimento all'emendamento 7.17 rileva che la previsione di saldare integralmente le prestazioni e indagini dei professionisti al momento dell'emissione del cosiddetto SAL zero non comporti nuovi o maggiori oneri. Riferisce poi la medesima osservazione all'emendamento 7.5, il quale è finalizzato a concedere anticipazioni di cassa ai comuni a fronte di stanziamenti a loro comunque destinati.
  Relativamente all'articolo aggiuntivo 7.0550, evidenzia che la proroga è motivata dal ritardo con il quale sono state emanate le disposizioni attuative del credito di imposta per investimenti nelle regioni colpite dal sisma del 2016. A causa di questo ritardo le risorse stanziate non sono state integralmente utilizzate.
  Osserva che l'emendamento 8.45 è volto a superare le disparità dipendenti dalle modalità di rateizzazione con le quali si è usufruito della sospensione dei versamenti fiscali e contributivi.
  Sottolinea poi la congruità della copertura proposta dall'articolo aggiuntivo 8.0560, calcolata rapportando a un periodo di sei mesi la copertura prevista per il precedente differimento, che aveva una durata di due anni.
  Per quanto riguarda la sospensione del pagamento delle fatture relative ai servizi pubblici, prevista dall'emendamento 8.550, segnala come si tratti di servizi erogati da privati, senza pertanto che dalla sospensione possa discendere alcun onere per la finanza pubblica.
  Fa presente che l'articolo aggiuntivo 8.057, relativo alla stipula di ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato, produce oneri, per i quali è stata infatti prevista un'apposita copertura. Svolge analoga considerazione per l'articolo aggiuntivo 8.017.
  L'articolo aggiuntivo 8.0559 reca una disposizione, considerata a suo parere di buon senso, che si limita a prevedere che le risorse non spese in un determinato anno possano esserlo in quelli successivi.
  L'articolo aggiuntivo 8.026 riguarda i rapporti tra lo Stato e gli enti locali, ai quali dovrebbe essere riconosciuto un importo pari al minor gettito fiscale derivante dalla normativa di favore introdotta a seguito di eventi calamitosi. Al riguardo osserva inoltre che si tratta di enti locali già duramente provati proprio dai suddetti eventi calamitosi.
  In relazione all'articolo aggiuntivo 8.0556 osserva come la possibilità di rinegoziare i mutui in essere sia già ordinariamente prevista nel nostro ordinamento.Pag. 37
  Sottolinea quindi che l'articolo aggiuntivo 8.0570, che proroga per tutto il 2020 la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione, in considerazione dell'onere recato, prevede un'apposita clausola di copertura.
  Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo 9.0597, fa presente che la proposta emendativa non contiene una dettagliata indicazione delle agevolazioni fiscali da riconoscere alle aree dell'istituendo la Zona economica speciale; osserva peraltro come tale mancanza sia intenzionale, allo scopo di concordare con il Governo e le altre forze politiche le misure applicabili.
  Segnala che l'articolo aggiuntivo 9-bis.0550, che prevede assunzioni a tempo determinato da destinare alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo dei territori interessati dal sisma del 2016, per far fronte all'incremento di attività dovuta alla ricostruzione, reca un'apposita copertura.
  In merito all'emendamento 9.550, osserva che lo stesso potrebbe avere effetti di risparmio, in quanto l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per le imprese ubicate nel cratere non farebbe altro che alimentare il contenzioso, poiché tali imprese realizzano fatturati inferiori a quelli previsti dalla normativa fiscale.

  Luigi MARATTIN (IV) osserva che l'esame a cui è chiamata la Commissione deve essere limitato ai profili di carattere finanziario delle proposte emendative riferite al provvedimento.

  Claudio BORGHI, presidente, ritiene che le considerazioni dell'onorevole Patassini, pur soffermandosi talvolta anche su aspetti di merito, sono comunque funzionali ad approfondire i profili di carattere finanziario del provvedimento.

  Vanessa CATTOI (LEGA), ricordando come nel parere sul provvedimento reso dalla Commissione nella giornata di ieri sia stato dichiarato non oneroso l'articolo 3-sexies in quanto riferibile a un numero limitato di casi, osserva come l'onorevole Patassini stia evidenziando che anche le fattispecie alle quali si riferiscono le sue proposte emendative sono applicabili a un numero limitato di casi.

  Tullio PATASSINI (LEGA), proseguendo la disamina delle proprie proposte emendative per le quali sono stati rilevati profili problematici dal punto di vista finanziario, osserva che l'articolo aggiuntivo 9.0553, volto a elevare la spesa massima ammissibile ai fini del sisma bonus nelle aree colpite dal terremoto del 2016, prevede un onere adeguatamente coperto.
  In relazione all'emendamento 9-vicies septies.550, volto a consentire ai dipendenti pubblici che abbiano svolto le funzioni di vice segretari comunali di essere iscritti, a domanda, alla fascia corrispondente dell'albo dei segretari comunali, osserva che tale previsione consentirebbe risparmi.

  Luigi MARATTIN (IV), pur condividendo alcune delle considerazioni espresse dal collega Patassini, rinnova la richiesta di limitare l'esame della Commissione agli aspetti aventi rilevanza dal punto di vista finanziario.

  Claudio BORGHI, presidente, invita l'onorevole Patassini a circoscrivere le proprie osservazioni ai profili di carattere finanziario.

  Tullio PATASSINI (LEGA) chiede, infine, che la rappresentante del Governo chiarisca le ragioni del parere contrario sull'emendamento 9-tricies.552 a sua prima firma, il quale prevede che durante il periodo di restauro le opere d'arte di cui all'articolo 9-trecies non possono essere spostate dalle regioni di originaria provenienza.

  La sottosegretaria Alessia MORANI, replicando all'onorevole Patassini, fa presente che rispetto a tutte le proposte emendative evidenziate, su cui il Governo ha espresso parere contrario, non è possibile individuare con certezza gli oneri e le coperture finanziarie e che in molti casi Pag. 38sarebbe necessaria la predisposizione di una relazione tecnica, il che comporterebbe un allungamento dei tempi di approvazione del provvedimento, mentre il Governo ritiene prioritario approvare tempestivamente il decreto-legge in esame.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), in merito all'articolo aggiuntivo Patassini 8.0556, chiede alla rappresentante del Governo di chiarire il motivo per il quale nell'esprimere il parere sul testo del provvedimento il Governo non aveva sollevato obiezioni rispetto alla sospensione dei mutui, mentre esprime parere contrario sulla proposta emendativa che prevede la rinegoziazione dei mutui.

  Erica MAZZETTI (FI) chiede alla sottosegretaria Morani di chiarire i possibili effetti finanziari derivanti dall'emendamento 7.2 a sua prima firma, evidenziando che il comune nel momento in cui affida un servizio a terzi deve già avere a disposizione le risorse per farvi fronte.

  Vannia GAVA (LEGA) chiede alla rappresentante del Governo di chiarire quali effetti finanziari possono derivare dall'emendamento Patassini 9-vicies septies.550, relativo alla nomina dei segretari comunali.

  Vanessa CATTOI (LEGA) evidenzia che il Governo ha utilizzato un differente parametro per valutare le modifiche approvate durante l'esame presso la Commissione di merito e le proposte emendative dei gruppi parlamentari. A tale proposito fa riferimento a titolo esemplificativo all'articolo aggiuntivo Patassini 8.026, che prevede la compensazione dei minori gettiti fiscali e tributari dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016.

  Paolo TRANCASSINI (FdI) sul tema della nomina dei segretari comunali evidenzia che la norma necessita una modifica poiché per come è scritta risulta non applicabile. In merito all'articolo aggiuntivo 9.0127 a sua prima firma evidenzia che esso prevede un risarcimento per le vittime delle catastrofi naturali. Segnala, altresì, l'emendamento 9-novies.500 a sua prima firma, volto ad assicurare la continuità scolastica nei territori colpiti dal sisma, e l'articolo aggiuntivo 9.0123 a sua prima firma, volto ad autorizzare i comuni colpiti dal sisma del 2016 a procedere ad assunzioni a tempo determinato in deroga ai vincoli previsti dalla legge n. 205 del 2017 e dall'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015.

  Claudio BORGHI, presidente, invita l'onorevole Trancassini ad attenersi agli aspetti finanziari delle proposte emendative esaminate, poiché è questo il compito della Commissione bilancio.

  Massimo GARAVAGLIA (LEGA), riguardo al tema della nomina dei segretari comunali, chiede alla rappresentante del Governo di chiarire, anche alla luce della circolare Cimmino, i possibili effetti finanziari derivanti dall'emendamento Patassini 9-vicies septies.550.

  Emanuele CESTARI (LEGA), in merito all'articolo aggiuntivo 9-vicies sexies.0550 a sua prima firma, relativo al completamento della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2012 per i settori dell'agricoltura e dell'agroindustria, chiede alla rappresentante del Governo di chiarire quali siano i possibili effetti finanziari.

  La sottosegretaria Alessia MORANI, replicando ai deputati intervenuti nel corso del dibattito, ribadisce quanto detto in precedenza in merito al fatto che non è possibile individuare con certezza gli oneri e le coperture finanziarie e che in molti casi sarebbe necessaria la predisposizione di una relazione tecnica.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), prendendo atto di quanto affermato dalla rappresentante del Governo, evidenzia la differenza di metodo con cui il Governo ha esaminato le modifiche approvate presso la Commissione di merito rispetto alle Pag. 39proposte emendative dei gruppi parlamentari.

  Vannia GAVA (LEGA), prendendo atto di quanto affermato dalla rappresentante del Governo, chiede che sulle proposte emendative illustrate durante il dibattito sia predisposta una relazione tecnica.

  Claudio BORGHI, presidente, replicando all'onorevole Gava, ricorda che è la Commissione bilancio che può chiedere che sia predisposta la relazione tecnica.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), comprendendo che non è possibile predisporre una relazione tecnica su tutte le proposte emendative presentate, chiede che in futuro si possa chiedere che il Governo predisponga una relazione tecnica su limitate proposte emendative che i gruppi parlamentari ritengono prioritarie. In proposito ricorda che i gruppi hanno ritirato numerose proposte emendative per agevolare il dibattito in Assemblea e che il parere contrario della Commissione bilancio sulle altre potrebbe pregiudicare l'efficacia della discussione sulle stesse.

  Claudio BORGHI, presidente, replicando all'onorevole Comaroli, ritiene meritevole di approfondimento la proposta avanzata e ricorda che il parere contrario della Commissione bilancio non preclude il dibattito sulle proposte emendative in Assemblea.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 11.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 27 novembre 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico Alessia Morani.

  La seduta comincia alle 16.20.

DL 123/2019: Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici.
C. 2211-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

Sull'ordine dei lavori.

  Claudio BORGHI, presidente, nel constatare che è stata testé trasmessa dall'Assemblea una nuova proposta emendativa elaborata dal Comitato dei nove della VIII Commissione, avverte che i lavori della Commissione saranno aggiornati a breve.

  Francesco LOLLOBRIGIDA (FdI), stigmatizzando il ritardo nell'avvio dei lavori, inizialmente previsti per le ore 15.45, auspica perlomeno che il presidente possa indicare un orario certo per la ripresa degli stessi, al fine di evitare ai singoli commissari ulteriori perdite di tempo.

  Claudio BORGHI, presidente, sospende quindi brevemente la seduta, comunicando che la stessa riprenderà alle ore 16.45.

  La seduta, sospesa alle 16.25, riprende alle 16.45.

  La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in titolo.

  Antonio ZENNARO (M5S), relatore, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso gli emendamenti 8.800, 9-tricies semel.0800, 9-tricies semel.801 e 9-duodetricies.800 della Commissione, nonché i subemendamenti 0.9-undetricies.501.800 (Nuova formulazione) della Commissione ed Epifani 0.9-tricies semel.0800.1. Al riguardo, con riferimento alle proposte emendative per le quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   8.800 della Commissione, che, attraverso la proroga di ulteriore anno, prevede Pag. 40la sospensione del pagamento anche delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli enti locali dei territori colpiti dal sisma e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in scadenza nell'anno 2021, indicando nella clausola di copertura finanziaria di cui al comma 4 dell'articolo 8 un onere complessivo di 16,54 milioni di euro per il solo anno 2022, derivante anche dalla citata modifica, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge n. 244 del 2007, recante disposizioni di carattere finanziario per la chiusura dello stato di emergenza conseguente al sisma del 1997 che ha colpito i territori delle regioni Umbria e Marche. Al riguardo, anche al fine di verificare la congruità delle risorse poste a copertura dal citato comma 4, reputa necessario acquisire dal Governo elementi volti a consentire la puntuale quantificazione dei nuovi oneri derivanti dalla proposta emendativa, da quest'ultima stimati in 3,2 milioni di euro per il solo anno 2022;
   9-tricies semel.0800 della Commissione, che è volta a prorogare per i comuni della provincia di Campobasso lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici verificatisi a far data dal 16 agosto 2018, prevedendo altresì che con apposite delibere del Consiglio dei ministri si provveda all'assegnazione delle risorse necessarie allo svolgimento delle conseguenti attività, nei limiti delle disponibilità del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento del Governo in merito alla effettiva sussistenza sul Fondo per le emergenze nazionali delle risorse occorrenti all'attuazione della proposta emendativa, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento;
   Epifani 0.9-tricies semel.0800.1, che estende anche alla provincia di Catania la proroga dello stato di emergenza previsto per la provincia di Campobasso dall'emendamento 9-tricies semel.0800 della Commissione, dianzi illustrato. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento del Governo in merito alla effettiva sussistenza sul Fondo per le emergenze nazionali delle risorse occorrenti all'attuazione della proposta emendativa, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento;
   9-tricies semel.801 della Commissione, che prevede un'ulteriore proroga, dal 31 dicembre 2020 al 31 ottobre 2021, della sospensione dell'incremento delle tariffe di pedaggio delle autostrade A24 e A25, al contempo sospendendo l'obbligo del concessionario di versare le rate del corrispettivo relative agli anni 2017 e 2018, ciascuna di importo pari a 55.860.000 euro, e precisando che, al termine della concessione, le predette rate saranno versate con maggiorazione degli interessi maturati calcolati al tasso legale. Al riguardo, considera necessario acquisire un chiarimento del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della presente proposta emendativa.

  Propone invece di esprimere nulla osta sull'emendamento 9-duodetricies.800 della Commissione, giacché esso riproduce essenzialmente il contenuto di una condizione deliberata, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio sul testo del provvedimento all'esame dell'Assemblea nella seduta del 26 novembre 2019, limitandosi ad innalzare – da 15 a 50 milioni di euro – la quota dei risparmi, pari complessivamente a 100 milioni di euro, realizzati dalla Camera dei deputati ed assegnati, ai sensi dell'articolo 9-undetricies, comma 1, del presente decreto, alla contabilità speciale del Commissario straordinario per il sisma del 2016, che quest'ultimo può destinare per l'anno 2020 ad un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo.
  Analogamente, propone di esprimere nulla osta sul subemendamento 0.9-undetricies.501.800 (Nuova formulazione) della Commissione, riferito all'emendamento Baldelli 9-undetricies.501 sul quale nella odierna seduta antimeridiana la Commissione bilancio ha espresso parere di nulla Pag. 41osta, che prevede che una quota dei predetti risparmi realizzati dalla Camera e versati alla contabilità speciale del Commissionario straordinario possa essere destinata, in una misura pari a 26,8 milioni di euro, ai comuni interessati dal sisma con meno di 30.000 abitanti per la realizzazione di uno o più interventi, fino ad un importo massimo di 200.000 euro.

  La sottosegretaria Alessia MORANI, nel premettere che l'emendamento 8.800 della Commissione determina maggiori oneri pari a 3,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e che le risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge n. 244 del 2007, poste a copertura degli stessi, recano le occorrenti disponibilità, rileva tuttavia la necessità di riformularne la parte conseguenziale, al fine di adeguare il profilo temporale della copertura ai citati oneri. Alla luce di ciò, esprime pertanto parere favorevole sull'emendamento 8.800 della Commissione, a condizione che la sua parte conseguenziale sia riformulata nei termini seguenti: «Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole da: 16,54 milioni di euro fino a: 2029 con le seguenti: 16,54 milioni di euro per l'anno 2020, 19,74 milioni di euro per l'anno 2021, 16,54 milioni di euro per l'anno 2022 e 13,34 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029».
   Esprime inoltre parere contrario sull'emendamento 9-tricies semel.0800 della Commissione e sul relativo subemendamento Epifani 0.9-tricies semel.0800.1, in mancanza delle risorse poste a carico del Fondo per le emergenze nazionali, invitando tuttavia i firmatari a presentare un ordine del giorno in Assemblea che impegni il Governo a stanziare le occorrenti risorse finanziarie in sede di esame parlamentare del disegno di legge di bilancio.
  Esprime invece nulla osta sull'emendamento 9-tricies semel.801 della Commissione, sulla base della considerazione che, da un lato, le minori entrate stimate per il concessionario risulterebbero pienamente compensate dall'importo complessivo delle rate scadute relative agli anni 2017 e 2018 ed oggetto di sospensione, dall'altro, che la previsione degli interessi legali sulle rate sospese riconosciuti ad ANAS risulta finalizzata ad evitare possibili effetti economici sul suo bilancio.
  Esprime infine nulla osta sull'emendamento 9-duodetricies.800 della Commissione nonché sul subemendamento 0.9-undetricies.501.800 (Nuova formulazione) della Commissione, condividendo le ragioni al riguardo dianzi esposte dal relatore.

  Antonio ZENNARO (M5S), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminate le proposte emendative 8.800, 9-duodetricies.800, 9-tricies semel.0800 e 9-tricies semel.801 della Commissione, nonché i subemendamenti 0.9-undetricies.501.800 (nuova formulazione) e 0.9-tricies semel.0800.1, al disegno di legge C. 2211-A Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 123 del 2019, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  sull'emendamento 8.800, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   Sostituire la parte consequenziale dell'emendamento 8.800 con la seguente:
  Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole da: 16,54 milioni di euro fino a: 2029 con le seguenti: 16,54 milioni di euro per l'anno 2020, 19,74 milioni di euro per l'anno 2021, 16,54 milioni di euro per l'anno 2022 e 13,34 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029

Pag. 42

PARERE CONTRARIO

  sull'articolo aggiuntivo 9-tricies semel.0800 e sul subemendamento 0.9-tricies semel.0800.1, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative in oggetto.».

  La sottosegretaria Alessia MORANI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 126/2019: Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti.
C. 2222-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 novembre 2019.

  Claudio BORGHI (LEGA), presidente, ricorda che nella seduta di ieri il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  La sottosegretaria Alessia MORANI, non essendo ancora ultimate le verifiche istruttorie sui profili di carattere finanziario, chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento.

  Claudio BORGHI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.
C. 2220 Governo.

(Parere alla VI Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 novembre 2019.

  La sottosegretaria Alessia MORANI, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta del 13 novembre 2019, fa presente quanto segue.
  All'articolo 1, in materia di accollo del debito d'imposta altrui e divieto di compensazione, si fa presente che l'articolo 1, comma 990, della legge n. 205 del 2017, ha disposto la facoltà, per l'Amministrazione finanziaria, al ricorrere di determinati profili di rischio, di sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione dei pagamenti effettuati mediante compensazione di crediti (modello F24), al fine di verificare il corretto utilizzo del credito. Tale modalità di espletamento dei controlli, pur garantendo il perseguimento di significativi risultati, sul piano della tempestività del presidio, rappresenta comunque una forma di verifica delle singole posizioni dei contribuenti, peraltro da effettuarsi in tempi contingentati e, in ogni caso, su una platea soggettiva, per definizione, parziale. Al contrario, l'introduzione della norma in commento, precludendo in radice l'istituto dell'accollo del debito d'imposta altrui, cui consegua l'estinzione del debito medesimo a mezzo della compensazione con crediti dell'accollante, è idonea a presidiare la generalità delle condotte fraudolente realizzate mediante lo schema in parola. Sulla base dell'esperienza operativa dell'Agenzia delle entrate, il contribuente accollante è risultato, nella totalità dei controlli effettuati, artificiosamente costituito con l'unico intento di realizzare l'evasione fiscale. Si concorda con il contenuto della relazione tecnica, in ordine alla fonte dei dati alla base della stima di impatto, rappresentata, peraltro, esclusivamente da Pag. 43soggetti accollanti con crediti d'imposta dichiarati superiori a euro 200.000.
  Riguardo all'articolo 2, in materia di cessazione partite IVA ed inibizione della compensazione, gli esiti dell'attività svolta dall'Agenzia delle entrate, nell'ambito del contrasto ai fenomeni illeciti realizzati mediante l'abuso del meccanismo della compensazione d'imposta, hanno consentito di acclarare la natura integralmente fraudolenta dei soggetti che hanno esposto, nelle proprie dichiarazioni fiscali, un credito inesistente: tali soggetti sono risultati, pertanto, privi dei requisiti soggettivi e/o oggettivi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Nei confronti di tali soggetti sono stati emessi, ovvero sono in corso di emissione, i provvedimenti di chiusura della partita IVA, come previsto dall'articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972: tuttavia, prima dell'introduzione dell'articolo 2 del provvedimento in oggetto, non risultava inibita la possibilità, per i medesimi soggetti, di perpetrare la condotta fraudolenta, mediante la compensazione di crediti di cui era stata constatata l'inesistenza. La stima di impatto sul gettito si fonda su una capillare azione di contrasto posta in essere dall'Agenzia delle entrate, che ha consentito di intercettare, mediante mirati strumenti di analisi – disponibili grazie ai dati di cui all'articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2010 ed a quelli della fatturazione elettronica – e successivi interventi sul territorio, crediti inesistenti per un importo di circa euro 688 milioni. Peraltro, una significativa porzione di tale importo risultava concentrata in capo ad un numero limitato di soggetti, per cui si ritiene che la riduzione della stima dell'impatto sul gettito possa essere coerente con un'analisi statistica finalizzata a sterilizzare i valori estremi della distribuzione.
  Gli effetti finanziari positivi derivanti dall'articolo 3, in materia di contrasto alle indebite compensazioni, non si sovrappongono a quelli collegati ad altri strumenti vigenti per il contrasto alle indebite compensazioni, in quanto la nuova misura consentirà di riscontrare preventivamente il credito compensato relativo alle imposte dirette con la dichiarazione dei redditi da cui emerge il credito stesso, che rappresenta la novità sostanziale introdotta dalla disposizione in commento.
  All'articolo 4, in materia ritenute sul lavoro dipendente e reverse charge per appalti e subappalti, si rileva che le analisi sviluppate sulla platea dei soggetti destinatari delle norme di contrasto alle indebite compensazioni (articoli da 1 a 3) hanno mostrato una preponderanza di comportamenti non riconducibili alla fenomenologia degli appalti viziati da somministrazione illecita di manodopera (oggetto dell'articolo 4), per i quali l'attività di controllo è significativamente più complessa e lunga. Se, da un lato, non è da escludersi, in linea di principio, una qualche sovrapposizione tra gli ambiti di applicazione delle diverse norme, questa tuttavia deve considerarsi poco significativa: tali seppur marginali effetti possono ritenersi assorbiti dalle stime di carattere prudenziale, che hanno assunto, a base dei dati, le condotte illecite, riscontrate sul territorio, connotate da un maggior disvalore; al contrario, la norma in commento è destinata ad incidere anche su condotte di portata minore, i cui effetti in termini di impatto sul gettito – prudenzialmente – non appaiono dunque pienamente ricompresi nella stima. La prudenzialità dell'approccio si sostanzia nel fatto di avere ipotizzato che l'attività di controllo intercetti il 15 per cento delle frodi, quando, in virtù della potenzialità operativa, messa in campo dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle entrate, e dell'elevato numero di partite IVA che caratterizza il sistema produttivo italiano, la normale probabilità di subire un controllo, per imprese di dimensioni analoghe a quelle considerate, si colloca intorno al 5 per cento. L'aver utilizzato una probabilità di subire un accertamento, tripla rispetto a quella osservata, ha abbattuto prudenzialmente il gettito atteso dalla norma. L'effetto sull'IVA deriva dall'applicazione complessiva della norma, che comprende l'introduzione sia del reverse charge che della Pag. 44misura di contrasto dell'omesso versamento di ritenute in presenza di appalti e subappalti. L'entrata in vigore, a partire da gennaio 2020, della seconda misura e l'effetto deterrente indotto dall'aver preventivato l'applicazione del reverse charge dovrebbe dissuadere, sin da subito, i contribuenti dal porre in essere tali tipologie di frodi e, pertanto, assicurare un pieno gettito già dal 2020.
  All'articolo 5, concernente il contrasto alle frodi in materia di accisa, il gettito netto delle accise relative alla benzina ed al gasolio immessi in consumo verso la rete e, quindi, erogati presso gli impianti di distribuzione (22,7 miliardi di litri di gasolio; 9,8 miliardi di litri di benzina) è nell'ordine di 21,2 miliardi di euro l'anno (ottenuti moltiplicando i predetti quantitativi per le vigenti aliquote di 0,6174 euro/litro e 0,7284 euro/litro); la norma introduce miglioramenti sistemici nella gestione delle accise presso i depositi e gli impianti dell'intera filiera distributiva. In particolare, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha stimato che la norma comporterà un recupero dell'efficienza tributaria nel settore nell'ordine del 3 per mille del predetto gettito, cioè 21,2 miliardi di euro/anno per 0,003 pari a circa 64 milioni euro/anno. Tale valore corrisponde al recupero del 4 per cento del tax-gap a cui si fa cenno nella relazione tecnica. Relativamente agli eventuali profili di duplicazione di effetti di emersione con la misura di cui all'articolo 7, si osserva da un punto di vista tecnico che nel settore delle accise si distinguono i controlli sul deposito (effettuati sui carburanti in stoccaggio e sui soggetti che li stoccano) e quelli sulla circolazione (effettuati sui carburanti in movimento tra depositi e sui soggetti che effettuano il trasporto). L'articolo 5 mira ad aumentare l'efficienza dei controlli del primo tipo, l'articolo 7 quella del secondo tipo (essendo volta ad impedire che il gasolio in «nero» arrivi nel territorio dello Stato per esservi poi detenuto/commercializzato in evasione da accisa): si tratta, quindi, di due misure coordinate tra loro in ottica di presidio sistemico delle accise ma non sovrapponibili e, pertanto, suscettibili di produrre effetti economici anche autonomamente considerate.
  All'articolo 6, in materia di prevenzione delle frodi nel settore dei carburanti, si rappresenta che il maggior gettito stimato pari a 200 milioni di euro è riconducibile esclusivamente alle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), relative alla dichiarazione di intento, mentre per ragioni di prudenzialità, in quanto di difficile quantificazione, non si è proceduto a stimare un eventuale incremento del gettito derivante dalle altre disposizioni. Le disposizioni in oggetto si pongono l'obiettivo di impedire l'utilizzo della dichiarazione d'intento per tutte le cessioni e le importazioni definitive che riguardano i carburanti al fine di evitare l'uso fraudolento delle predette dichiarazioni e aggirare così l'obbligo di versamento dell'IVA. Nello specifico, le suddette disposizioni impediscono l'uso delle dichiarazioni di intento su tutta la filiera con la sola eccezione degli autotrasportatori (che siano esportatori abituali) che acquistino esclusivamente gasolio commerciale da soggetti diversi da quelli che per conto dei quali i predetti gestori o destinatari immettono in consumo o estraggono il medesimo gasolio; si ritiene, pertanto, che l'abolizione delle disposizioni in esame determini effettivamente gli incrementi di gettiti stimati, tra l'altro, in via prudenziale.
  L'articolo 7, in materia di contrasto alle frodi nel settore degli idrocarburi e altri prodotti, ha l'obiettivo di ostacolare l'introduzione nel territorio dello Stato di oli lubrificanti a bassa viscosità, che sono immessi in consumo quali succedanei del gasolio senza pagamento dell'accisa (e dell'IVA afferente), tramite il miglioramento dell'efficienza dei controlli sulla circolazione; il flusso di tali prodotti è stato stimato in 2.272 milioni di litri/anno, per un tax gap di 1,402 miliardi di euro/anno. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha cautelativamente stimato che la norma comporterà una riduzione di tale flusso di almeno 100 milioni di litri/anno (meno del 5 per cento del flusso complessivo), per l'incremento del numero di sequestri che Pag. 45saranno effettuati dalla Guardia di finanza e dalle Forze di polizia o per effetto della deterrenza indotta dalla norma. Tenendo conto dell'aliquota vigente per il gasolio (0,6174 euro/litro), da tale prudenziale valutazione sui minori quantitativi introdotti in Italia discende, sempre approssimando per difetto, la stima di 60 milioni euro/anno di recupero di gettito. La norma in oggetto, come sopra già detto, non comporta sovrapposizione degli effetti economici con quella di cui all'articolo 5.
  All'articolo 8, in materia di rimborsi dell'accisa sul gasolio commerciale, la relazione tecnica riporta la sintesi dell'analisi dei dati delle dichiarazioni di consumo per l'anno 2018, svolta al fine di identificare la distribuzione della percorrenza specifica per l'insieme dei veicoli per i quali è stato richiesto il rimborso dell'accisa previsto per il gasolio commerciale. In base ai dati del 2018, il quantitativo complessivo di gasolio non agevolabile risulta pari a circa 380 milioni di litri che, tenendo conto dell'entità dell'agevolazione pari a 0,21422 euro/litro, comporta un maggior gettito, per accisa, di 81,1 milioni di euro/anno. L'effetto finanziario finale contenuto nella relazione tecnica è stato stimato ipotizzando che il credito d'imposta riconosciuto agli operatori nel settore dei trasporti non concorra al valore della produzione netta ai fini IRAP, né dell'imponibile ai fini delle imposte dirette (IRPEF ed IRES).
  All'articolo 9, in materia di frodi nell'acquisto di veicoli fiscalmente usati, si evidenzia che l'ulteriore 30 per cento di acquisti considerati effettuati in frode da privati che si recano in altri paesi dell'Unione europea è stato calcolato considerando ulteriori fattispecie a forte rischio frode, come, ad esempio, quelle relative alle immatricolazioni avvenute presso regioni diverse dalla residenza dell'intestatario, sulla base delle evidenze operative che dimostrano come tali frodi siano orchestrate o, quantomeno, necessitino del coinvolgimento di agenzie di pratiche auto compiacenti. Sulla base dei monitoraggi effettuati, fondati su analisi effettuate mediante le banche dati in uso, il numero degli ulteriori autoveicoli coinvolti in operazioni ad alto rischio frode è stato cautelativamente stimato al 30 per cento del totale. Il contrasto a tale tipologia di frode, operato spostando l'esame della documentazione fiscale relativa all'immatricolazione di veicoli di provenienza UE, dagli uffici della Motorizzazione all'Agenzia delle entrate, non comporta l'impiego di nuove risorse, ma l'ottimizzazione di quelle attualmente disponibili; inoltre, la procedura sarà in parte automatizzata, sfruttando applicativi già in uso all'Agenzia delle entrate, da implementare adeguatamente.
  All'articolo 10, in materia di estensione del sistema INFOIL, l'introduzione di sistemi storicizzati ed automatizzati di misura dei quantitativi di carburanti giacenti nei serbatoi in sostituzione delle misure manuali attualmente in uso, consentirà all'Agenzia delle dogane e dei monopoli di avere sotto costante controllo i quantitativi effettivamente introdotti nel territorio dello Stato, riducendo le fattispecie di sottrazione all'accertamento legati ad erronea misurazione del prodotto in ingresso; inoltre, i nuovi sistemi di misura consentiranno di ridurre l'errore di misura dei quantitativi stessi rispetto a quello insito nelle procedure manuali attualmente adottate (scarsamente ripetibili e con tolleranza ammessa nell'ordine dell'1 per cento). Con l'effetto combinato di tali miglioramenti delle metodologie di accertamento la predetta Agenzia stima di portare la tolleranza nell'ordine dello 0,5 per cento (da cui discende il valore di recupero di efficienza dello 0,5 per cento) e di poter evitare che le tolleranze stesse siano utilizzate per sottrarre prodotto all'accertamento. Il calcolo dell'Agenzia relativo alla norma in oggetto è limitato alle sole accise.
  All'articolo 11, recante introduzione del DAS (Documento Amministrativo Semplificato telematico), relativamente ai dubbi sui profili di stima, si rappresenta che gli ingenti quantitativi di carburanti sottratti all'accertamento sono stati stimati comparando i quantitativi di gasolio carburazione estratto dai depositi fiscali (sul quale Pag. 46è stata corrisposta l'accisa) con quelli erogati presso i distributori di carburante (che dovrebbe essere esclusivamente quello estratto dai depositi fiscali); la presenza di prodotto erogato dai distributori eccedente i quantitativi estratti dai depositi fiscali implica che i primi hanno ricevuto prodotto sottratto all'accertamento e quindi al pagamento dell'accisa. Tuttavia, un esercente impianto di distribuzione che riceve carburanti «in nero» ha bisogno di un Documento Amministrativo Semplificato telematico (DAS) per poter legittimare la provenienza di tale prodotto, altrimenti sullo stesso sarebbero attivate procedure di recupero dell'accisa al primo controllo posto in essere dall'Amministrazione finanziaria. Considerato che il carburante erogato in eccesso alle pompe rispetto a quello legittimamente estratto dai depositi fiscali è necessariamente stato coperto da DAS falsi, la norma introduce un sistema informatico per garantire l'autenticità dei DAS emessi da parte dei legittimi depositi speditori dei carburanti. Sebbene la disposizione sia potenzialmente idonea a risolvere integralmente la predetta criticità, tenendo conto del margine di aleatorietà che caratterizza le norme anti evasione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha stimato prudenzialmente un impatto limitato a circa un terzo dell'entità effettiva del fenomeno. Relativamente ad eventuali profili di sovrapposizione tra quote di maggior gettito stimate nel presente articolo con quelle degli articoli 5 e 7 si rappresenta che le disposizioni dell'articolo 5 sono rivolte ad estendere il novero dei soggetti censiti e ad una miglior selezione degli operatori della filiera, in modo tale da ostacolare l'ingresso nel mercato di soggetti promotori di frodi e che le disposizioni dell'articolo 7 sono rivolte a contrastare l'arrivo in Italia di carburanti sottratti all'accertamento, mentre le disposizioni dell'articolo 11 sono rivolte ad impedire la commercializzazione in Italia di carburanti sottratti all'accertamento. Sebbene la norma dell'articolo 11 sia la principale tra le tre, le altre norme rafforzano complessivamente il sistema di controllo nel settore delle accise, agendo su altri, differenti aspetti critici della logistica fiscale dei carburanti. In altri termini, si tratta di norme sistemiche ed organiche tra loro, che concorrono congiuntamente al recupero del tax-gap nel settore, rafforzandosi vicendevolmente, con un effetto complessivo che, evidentemente, non può eccedere il valore stimato dal MEF in 1,402 miliardi/anno. Tuttavia, essendo stati gli effetti delle singole norme cautelativamente sottostimati, può ritenersi che la somma degli effetti mantenga un comportamento lineare, in quanto il recupero di gettito complessivo per effetto dei tre provvedimenti (pari a 480 + 60 + 64 = 604 milioni di euro/anno) resta, comunque, nell'ordine del 43 per cento del tax gap nel settore, quindi, ben al di sotto del predetto valore di saturazione.
  All'articolo 12, in materia di trasmissione telematica dei quantitativi di energia elettrica e di gas naturale, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha constatato negli ultimi tre anni frodi nel settore dell'energia elettrica e del gas naturale legate ad omessa dichiarazione di quantitativi forniti ai clienti finali; l'entità media delle frodi scoperte è quella riportata nella relazione tecnica (62 milioni euro/anno nel gas naturale e 55 milioni euro/anno nell'energia elettrica). A partire da tali frodi conclamate, al fine di stimare la possibile entità complessiva del fenomeno oltre quello effettivamente riscontrato, l'Agenzia, in base ai dati di fatturazione disponibili dalle dichiarazioni annuali e a quelli di fornitura ricavati dal MISE e dall'ARERA, ha calcolato il rapporto annuo tra prodotto energetico fatturato (e dichiarato all'Agenzia) e quello fornito; l'entità dell'eventuale decremento di tale rapporto nel tempo fornisce un indicatore sistemico sul quale definire la predetta stima. In particolare, nel settore del gas naturale, tale rapporto si è assestato nel biennio 2016-2017 nell'intorno del 94 per cento rispetto ad una media del 97 per cento degli anni 2008-2015; a tale rapporto, qualora confermato dai dati del 2018, corrisponderebbe un tax-gap sul gas naturale nell'ordine di circa 300 milioni euro/anno (circa 4 volte il constatato); Pag. 47analoga tendenza sembrerebbe essere presente nel settore dell'energia elettrica, sebbene i dati a disposizione necessitino di ulteriore consolidamento. Relativamente alla rilevanza ai fini dei controlli anti evasione della maggiore tempestività di conoscenza dei dati salienti ai fini dell'accertamento rispetto all'attuale cadenza annuale, si rappresenta che l'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica è attualmente versata dai soggetti obbligati (venditori che fatturano a clienti finali) con un meccanismo di rate di acconto mensili costanti nell'anno (calcolate sulla base dei consumi fatturati l'anno precedente) e del pagamento di un saldo nell'anno seguente, in base alla dichiarazione a consuntivo presentata entro il mese di marzo. Le principali frodi constatate nel settore sono state poste in essere da venditori che hanno iniziato la propria attività con ridotti volumi di fatturato e, quindi, con pagamento di rate di acconto molto basse; successivamente, tali soggetti hanno acquisito pacchetti clienti da altri venditori in fallimento (solitamente frodatori collusi con la società che acquisisce i clienti), aumentando drasticamente le proprie vendite. A tale incremento di vendita non corrisponde, tuttavia, un adeguamento della rata di acconto e, pertanto, il venditore ha nella propria disponibilità accisa che dovrebbe versare a titolo di saldo l'anno seguente, in relazione e pressoché contestualmente della presentazione della dichiarazione. Accade invece che alla scadenza prevista (entro il mese di marzo) tale dichiarazione non sia presentata e l'accisa sulle forniture fatturate non sia versate e che quando l'Amministrazione si rende conto di tale fenomeno, sovente non si è più in grado di recuperare le somme evase. Con la norma in esame si conta di poter porre un freno a tale fenomeno fraudolento prevedendo comunicazioni periodiche (ad es. con cadenza mensile) da parte dei distributori dei dati di consegna ai singoli venditori e da parte dei venditori dei dati delle forniture agli utenti finali. In tal modo, infatti, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli si renderà tempestivamente conto dell'incremento del numero di clienti serviti da un determinato venditore e, potrà procedere all'occorrenza ad adeguare le rate di acconto ed intervenire in presenza di irregolarità nei versamenti, evitando che il venditore stesso possa porre in essere il sopra descritto meccanismo fraudolento, più volte constatato nel recente passato.
  Riguardo all'articolo 15, in materia di fatturazione elettronica e sistema tessera sanitaria, si precisa che la relazione tecnica dell'articolo 10-bis del decreto-legge n. 119 del 2018 ha chiarito che l'esclusione dall'obbligo di fatturazione elettronica per le spese sanitarie verso consumatori finali non ha effetti in termini di oneri sulla finanza pubblica; tale conclusione, deriverebbe dalla circostanza che i dati fiscali delle fatture in argomento pervengono al Sistema Tessera Sanitaria e possono essere messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate per le attività di analisi del rischio e controllo.
  L'articolo 16, in materia di semplificazioni fiscali, si limita a spostare dal 1o gennaio 2020 al 1o luglio 2020 l'avvio di un processo – che prevede la predisposizione delle bozze dei registri IVA, delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale IVA da parte dell'Agenzia – che era già disciplinato dall'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e pertanto non produce effetti sugli oneri finanziari rispetto alla norma prorogata.
  All'articolo 17, in materia di imposta di bollo sulle fatture elettroniche, si rappresenta che nella stima degli effetti della disposizione di cui all'articolo 12-novies del decreto-legge n. 34 del 2019 (che ha previsto la possibilità, per l'Agenzia delle Entrate, di svolgere una nuova e specifica attività di controllo e recupero dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, a decorrere dal 2020, con l'applicazione della sanzione del 30 per cento in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo) non sono stimati gli effetti derivanti dall'applicazione di sanzioni e interessi, e pertanto la riduzione delle sanzioni non incide sulla stima già effettuata.Pag. 48
  Agli articoli 19 e 20, in materia di esenzione fiscale dei premi della lotteria degli scontrini e sanzioni, la scelta del parametro 0,289 è usuale nelle relazioni tecniche per stimare l'incremento di imposte dirette per ogni euro di IVA recuperato; tale statistica rappresenta il valore medio che si ottiene osservando l'impatto sulle imposte dirette, che scaturisce dagli accertamenti svolti in materia di IVA.
  Riguardo all'articolo 22, in materia di credito d'imposta su commissioni relative a pagamenti elettronici, la platea di esercenti (e il relativo ammontare di volume d'affari) individuata dagli uffici della Camera (più ampia di quella indicata dalla relazione tecnica) si riferisce alle cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di chiunque (ivi compresi i consumatori finali); invece, tenuto conto che il credito d'imposta sarà riconosciuto solo con riferimento alle transazioni nei confronti dei consumatori finali, la relazione tecnica ha considerato solo i dati relativi a tali particolari operazioni, parimenti pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze. Per quanto riguarda la percentuale del 34,6 per cento utilizzata per distinguere la quota di ricavi e compensi derivante da pagamenti effettuati con carte di credito, debito e prepagate, si segnala che tale parametro è stato utilizzato per la stima degli effetti dell'articolo 1, commi 924 e 925, della legge n. 205 del 2017, che ha introdotto una misura agevolativa simile per le commissioni addebitate agli esercenti degli impianti di distribuzione di carburanti. In tale occasione, in ragione della maggiore diffusione dell'utilizzo della moneta elettronica nel suddetto settore e dell'obbligatorietà dell'utilizzo di pagamenti tracciabili ai fini della deduzione del costo di acquisto dei carburanti, la percentuale media dei pagamenti eseguiti con strumenti elettronici era stata raddoppiata (dal 17,3 per cento al 34,6 per cento). Inoltre, si segnala che tale percentuale si riferisce a tutti i pagamenti effettuati con mezzi diversi dal contante (per esempio bonifici) e non solo alle carte di credito, debito e prepagate, e pertanto l'utilizzo di tale parametro non appare imprudente.
  Riguardo all'articolo 24, recante proroga delle concessioni di scommesse e Bingo, nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari sono state contabilizzate le sole entrate attese dalla proroga tecnica a titolo oneroso per i concessionari. In relazione al differimento della gara per il Bingo e della gara per le Scommesse, si rappresenta che la mancata effettuazione di tali gare comporta la necessità di proseguire nell'anno 2020 il regime di proroga delle concessioni, in relazione al quale si sono stimati introiti per 17 milioni di euro (proroga Bingo) e 65,7 milioni di euro (proroga Scommesse). Con riguardo alla proroga delle concessioni Scommesse e alla richiesta in merito alla conferma della prudenzialità della stima effettuata nella relazione tecnica alla luce della riduzione della platea interessata (negozi e corner), si rappresenta che lo scorso anno solo un esiguo numero di punti scommesse (circa il 2 per cento) ha cessato l'attività, per cui può ritenersi che quelli che hanno inteso proseguire in proroga confermino anche quest'anno la decisione di continuare ad offrire scommesse. Per quanto attiene alla compatibilità del differimento dell'indizione di entrambe le gare (Bingo e Scommesse) rispetto alla normativa europea, si rileva che la proroga delle gare deriva dalla sospensione del parere obbligatorio da parte del Consiglio di Stato, dovuto principalmente alla mancata attuazione della Conferenza unificata prevista dall'articolo 1, comma 936, della legge di stabilità 2016, il quale prevedeva che, in sede di Conferenza unificata, fossero definite le caratteristiche dei punti vendita ove si raccoglie gioco pubblico e i criteri per la distribuzione e concentrazione territoriale dei punti vendita ove si raccoglie gioco pubblico; l'intesa è stata raggiunta in data 7 settembre 2017 ma il decreto ministeriale di recepimento non è stato emanato. Pertanto, la mancata proroga, comporterebbe la immediata cessazione del gioco legale, con evidenti problematiche di ordine pubblico (perché si avrebbe il riespandersi Pag. 49del gioco illegale), di sicurezza sociale, di introiti erariali e di livelli occupazionali; tali elementi giustificano la compatibilità della proroga con la normativa europea.
  All'articolo 26, in materia di prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento, la stima effettuata in merito all'impatto sulla raccolta dell'aumento dell'aliquota PREU sulle AWP ha già tenuto conto di una previsione di calo della raccolta stimata in poco più del 4 per cento su base annua per il 2019. Il calo della raccolta sulle AWP registrato nel corso del 2019 è legato a fattori esogeni (regolamenti comunali, leggi regionali, eccetera) e alla riduzione del pay out dal 70 per cento al 68 per cento prevista dall'articolo 1, comma 1051, della legge n. 145 del 2018; tale riduzione si ritiene abbia già prodotto integralmente i propri effetti sulla raccolta e può ritenersi «assorbita» dai giocatori, tanto è vero che la raccolta degli ultimi 3 mesi è sostanzialmente stabile con un leggero rialzo prodottosi nel mese di ottobre rispetto al mese precedente. Per le VLT, invece, si osserva che nonostante la previsione contenuta nell'articolo 1, comma 1051, della legge n. 145 del 2018, che ha ridotto il pay out dall'85 per cento all'84 per cento, il pay out reale è rimasto sostanzialmente stabile (oltre l'87 per cento); pertanto, l'ulteriore aumento del PREU potrebbe indurre i concessionari all'abbassamento del payout. In tal caso, considerati i tempi necessari per la ricertificazione dei sistemi di gioco e dei giochi, conseguente alla riduzione del pay out e i tempi di reazione del mercato ad un eventuale abbassamento del pay out stesso, si è ritenuto di prevedere un calo della raccolta solo a decorrere dall'anno 2021.
  All'articolo 27, in materia di Registro unico degli operatori del gioco pubblico, si rappresenta che le stime contenute nella relazione tecnica si basano sugli introiti derivanti dall'iscrizione al Registro unico di soggetti nuovi rispetto agli iscritti all'albo RIES e sul maggior importo delle quote di iscrizione per i soggetti già iscritti e che la gestione del registro unico avverrà con sistemi informatici automatizzati.
  Riguardo all'articolo 28, in materia di blocco dei pagamenti a operatori abusivi di giochi e scommesse on line, si rappresenta che al 23 settembre 2019 il numero di siti illegali che sono stati oscurati, ovvero inibiti ai sensi dell'articolo 1, commi 50 e 50-bis, della legge n. 296 del 2006, e dei relativi decreti direttoriali attuativi, ammontano a 8.707. Si evidenzia, inoltre, che l'attuazione della norma è attribuita ad uno o più provvedimenti interdirigenziali del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e, quindi, si reputa ragionevole prevederne la definizione nel giro di pochi mesi. L'abrogazione dei commi 29-31 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 98 del 2011 non è suscettibile di incidere sulle coperture del decreto-legge citato.
  Riguardo all'articolo 29, in materia di potenziamento dei controlli in materia di giochi, si evidenzia che la previgente norma (articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 16 del 2012) demandava la disciplina delle modalità dispositive per effettuare le operazioni di gioco sotto copertura ad un regolamento emanato dal MEF, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della difesa e tale provvedimento non è stato mai adottato.
  All'articolo 31, in materia di omesso versamento dell'imposta unica, si rappresenta che il contenzioso citato nella relazione tecnica afferisce all'imposta unica relativa a giochi e scommesse su rete fisica. Si conferma che le imposte non versate, oggetto di contenzioso, non sono contenute nei tendenziali e rappresentano quindi maggiori entrate nel momento in cui sono riscosse, in quanto le somme derivante da accertamento e controllo sono contabilizzate con il criterio della cassa e non dell'accertamento.
  All'articolo 32, recante adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia UE in materia di esenzione dall'IVA per prestazioni didattiche delle scuole guida, si evidenzia che la stima è stata effettuata sulla base delle dichiarazioni IVA 2017 dall'analisi Pag. 50delle quali sono stati individuati circa 6.000 soggetti coinvolti con un volume d'affari di circa 538 milioni di euro ed un totale di operazioni attualmente esenti dell'ordine di circa 384 milioni di euro; pertanto, dopo aver considerato ai fini del calcolo anche l'IVA attualmente non detratta per il pro rata, si è stimato un incremento di gettito di circa 66 milioni di euro annui.
  Riguardo all'articolo 33, comma 1, in materia di sospensione di adempimenti connessi agli eventi sismici, sono stati utilizzati ai fini della stima i dati di gettito F24 relativi ai soggetti potenzialmente interessati dalla sospensione e afferenti il territorio interessato; nella stima si è tenuto conto anche del gettito comunque versato nonostante la facoltà di sospensione in vigore nell'anno 2019. Riguardo al comma 2 del predetto articolo 33, si rappresenta che le somme utilizzate a copertura degli oneri derivanti dal comma 1 del medesimo articolo 33 sono di parte corrente ed il pertinente capitolo di bilancio presenta una disponibilità, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2019, pari a 33 milioni di euro.
  Riguardo all'articolo 35, recante modifiche all'articolo 96 del TUIR, si precisa che lo stesso articolo 96 del TUIR, nella versione vigente fino al 31 dicembre 2018, prevedeva che la limitazione di deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRES nei limiti del 30 per cento del ROL, non trovasse applicazione, tra l'altro, nei confronti di: società consortili costituite per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, ai sensi dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554; società di progetto costituite ai sensi dell'articolo 156 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; società costituite per la realizzazione e l'esercizio di interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240. Per le società di progetto costituite ai sensi dell'articolo 156 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, dunque, gli interessi passivi erano integralmente deducibili. Il nuovo articolo 96 del TUIR (modificato dal decreto legislativo n. 142 del 2018), a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, non prevede più l'esclusione soggettiva delle società consortili, di progetto e società costituite per la realizzazione di interporti, come sopra individuate, dalla regola limitativa del ROL, bensì richiede alcuni requisiti oggettivi al fine del riconoscimento della deduzione integrale degli interessi passivi relativi a progetti infrastrutturali pubblici. In particolare, l'articolo 96, comma 8, del TUIR, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 142 del 2018, ha previsto che i predetti limiti di deducibilità degli interessi passivi non si applicano in relazione agli interessi passivi e agli oneri finanziari assimilati che presentano, congiuntamente, tutte le seguenti caratteristiche: sono relativi a prestiti, utilizzati per finanziare un progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine, che non sono garantiti né da beni appartenenti al gestore del progetto infrastrutturale pubblico diversi da quelli afferenti al progetto infrastrutturale stesso né da soggetti diversi dal gestore del progetto infrastrutturale pubblico; il soggetto gestore del progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine è residente, ai fini fiscali, in uno Stato dell'Unione Europea; i beni utilizzati per la realizzazione del progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine e quelli la cui realizzazione, miglioramento, mantenimento costituiscono oggetto del progetto si trovano in uno Stato dell'Unione europea. Con l'articolo 35 del presente decreto-legge è stato chiarito quali sono le garanzie ammissibili ai fini della deducibilità degli interessi passivi delle società di progetto e quale debba essere la destinazione dei prestiti contratti dalle medesime società ai progetti infrastrutturali pubblici. Con riferimento al primo aspetto, viene stabilito che, affinché le società di progetto possano dedurre integralmente gli interessi, i prestiti utilizzati per finanziare un progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine non debbano essere garantiti unicamente da beni appartenenti al gestore del progetto Pag. 51infrastrutturale pubblico afferenti al progetto infrastrutturale stesso, ma possono essere garantiti anche da garanzia diverse. Con riferimento al secondo aspetto, l'articolo 35 medesimo ha precisato che le società di progetto potranno dedurre integralmente gli interessi passivi relativi a prestiti utilizzati per finanziare, non solo progetti infrastrutturali pubblici di cui alla parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ma anche quelli utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici di cui alla Parti III e IV del medesimo decreto legislativo, concernenti i contratti di concessione e di partenariato pubblico privato. Ciò premesso, in relazione alla richiesta secondo cui dovrebbe essere chiarito che la modifica all'articolo 96 del TUIR dovrebbe operare per i prestiti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge per evitare anche effetti negativi sul gettito, nonché eventuali istanze di rimborso da parte dei contribuenti, si rappresenta che la nuova disciplina di deducibilità degli interessi passivi, introdotta con il decreto legislativo n. 142 del 2018, per quanto sopra detto, risulta presentare maggiori e più stringenti requisiti rispetto a quella prevista fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, posto che tali società fino al 2018 deducevano integralmente gli interessi passivi a prescindere dalle condizioni attualmente previste per fruire della medesima deducibilità integrale (e ciò resta confermato anche con le modifiche apportate dall'articolo 35 del presente decreto-legge). Conseguentemente, non si ravvisano le preoccupazioni di cui sopra, in quanto, ancorché la disciplina, come modificata dall'articolo 35 del presente decreto-legge, riguardi anche i prestiti contratti precedentemente l'entrata in vigore del medesimo decreto-legge (27 ottobre 2019) – atteso che l'articolo 35 trova attuazione sin dal periodo d'imposta in corso al 27 ottobre 2019 e non è prevista una disposizione specifica di decorrenza correlata al momento in cui è acceso il prestito – per i soggetti, ad esempio, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, sin dal 2019 si applicano le nuove disposizioni dettata dal novellato articolo 96 del TUIR a seguito del recepimento della direttiva ATAD, come modificate dall'articolo 35 del presente decreto-legge, comunque più stringenti di quelle vigenti fino al 2018, Come evidenziato nella relazione tecnica riguardo alla disposizione in esame, si ribadisce che dalla disposizione non derivano ulteriori effetti finanziari rispetto quanto già stimato nella relazione tecnica alla norma originaria contenuta nel decreto legislativo n. 142 del 2018 recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 che in merito all'esclusione dai limiti alla deducibilità degli interessi passivi sui prestiti finalizzati a finanziare un progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine stimava che nella sostanza non avrebbe modificato i soggetti rientranti nelle eccezioni già previste all'articolo 96 del TUIR e pertanto non ascriveva effetti finanziari. Si evidenzia, inoltre, che l'intervento normativo in esame rappresenta una precisazione che si pone in continuità con la disciplina fiscale vigente per i soggetti interessati, i quali nei fatti sono stati sempre esclusi dall'applicazione dei limiti dell'articolo 96 del TUIR, anche prima delle modifiche intervenute con il decreto legislativo n. 142 del 2018 e pertanto l'esclusione degli interessi passivi sui prestiti finalizzati a finanziare un progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine si ritiene rappresenti una modifica che nella sostanza non dovrebbe modificare i soggetti rientranti nelle eccezioni già previste all'articolo 96 del TUIR.
  Riguardo all'articolo 36, in materia di incentivi relativi al Conto Energia, a seguito di interlocuzioni con il GSE, il MISE ha fornito gli elementi disponibili, evidenziando che il proprio osservatorio è limitato ai soli casi di cumulo indebito segnalati al GSE da una cinquantina di Agenzie delle entrate provinciali. Si stima che il perimetro complessivo degli impianti potenzialmente interessati dal cumulo (riferito a III Conto energia: DM 6 agosto 2010; IV Conto energia: DM 5 maggio 2011; V Conto energia: DM 5 luglio 2012) dovrebbe ammontare a circa 3000-4000 impianti, Pag. 52sulla base di quanto riferito da alcune Associazioni di categoria. È stato riferito al MEF che gli operatori che hanno già optato per la restituzione del beneficio fiscale all'Agenzia delle entrate sono 49 (sommando i procedimenti chiusi alle rinunce volontarie comunicate o dall'Agenzia delle entrate o dai responsabili degli impianti). Inoltre, si evidenzia – come già riferito al MEF – l'esito delle due sentenze del Tar Lazio, sez. Terza Ter del 29 maggio 2019, nn. 6784 e 6785, che hanno ammesso tutti gli impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2011 a fruizione contemporanea degli incentivi erogati dal GSE e della detassazione ex legge n. 388 del 2000, sempre nel rispetto del 20 per cento del costo imputabile all'investimento dell'impianto fotovoltaico (come per il II Conto energia: DM 19 febbraio 2007); si fa altresì presente che ad oggi queste sentenze – il cui esito indubbiamente incide sulla norma del decreto-legge in quanto amplia il perimetro degli impianti per i quali è ammesso il cumulo, e dunque riduce l'area di incompatibilità – sono state appellate dal GSE al Consiglio di Stato. Quanto al tasso di adesione, prescindendo dai possibili effetti delle sentenze Tar sopra richiamate, si valuta che il beneficio della detassazione è nettamente inferiore a quello garantito dalle tariffe, e dunque, sempre prescindendo dalle sentenze Tar, è presumibile un significativo tasso di adesione anche superiore al 50 per cento stimato.
  All'articolo 37, recante riapertura del termine per la definizione agevolata, la quantificazione dell'impatto derivante dal differimento dei termini di pagamento scaduti nel luglio 2019 si è basata su una duplice evidenza. In primo luogo, è stato rilevato che i pagamenti effettivamente riscontrati in occasione della rata di luglio 2019, pur trattandosi della prima rata dell'istituto della rottamazione-ter di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018, sono risultati coerenti con le stime di gettito inizialmente previste dalla relazione tecnica che ha accompagnato il predetto decreto-legge n. 119 del 2018. In secondo luogo, è stato osservato che, in occasione di un'analoga misura adottata relativamente alla prima rottamazione ex decreto-legge n. 193 del 2016 e in particolare, la proroga, disposta dal decreto-legge n. 148 del 2017, al 7 dicembre 2017, per il pagamento della prima rata in scadenza il 31 luglio 2017 (nonché della seconda e della terza rata scadenti, rispettivamente, il 30 settembre e il 30 novembre 2017), alcuni contribuenti, che avevano presentato istanza di adesione alla rottamazione stessa ma non avevano corrisposto quanto dovuto entro i termini precedentemente previsti per la prima rata di luglio 2017, hanno poi sfruttato il differimento delle scadenze per rientrare nel beneficio della definizione agevolata e proseguire con il piano di pagamento previsto dall'istituto in argomento. Considerando quanto sopra, prendendo a riferimento il dato delle riscossioni registrate per effetto del differimento della scadenza della prima rata della definizione agevolata prevista dal decreto-legge n. 193 del 2016 (prima edizione della rottamazione) è stato quantificato un effetto positivo sulle previsioni di gettito, pari alle somme che si stimano possano essere riscosse dai contribuenti «ritardatari», i quali non avrebbero in alcun modo corrisposto tali somme se non beneficiando degli effetti della definizione agevolata. Al pari di precedenti disposizioni inerenti la definizione agevolata dei carichi fiscali, non è stato contabilizzato il maggior gettito per gli «altri enti» trattandosi di regioni ed enti locali.
  Riguardo all'articolo 38, che istituisce l'imposta immobiliare sulle piattaforme marine, essendo inequivocabile che la norma in questione debba riferirsi alla deducibilità e non alle detrazioni, appare necessario modificare il comma 7 sostituendo le parole «alle detrazioni» con «alla deducibilità».
  In relazione all'articolo 39, comma 1, lettera q), che introduce, in caso di condanna per specifici delitti in materia di imposte sui redditi e di IVA, l'applicazione dell'istituto processuale della c.d. confisca allargata, si assicura l'assenza di profili onerosi per il bilancio dello Stato, atteso Pag. 53che gli adempimenti di natura giudiziaria correlati ai provvedimenti di confisca obbligatoria dei beni, potranno essere fronteggiati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, dal momento che rientrano in una delle attività che gli operatori del servizio giustizia svolgono di consueto.
  All'articolo 40, in ordine alla difformità segnalata tra le previsioni recate dal comma 1, relative a Rete ferroviaria italiana S.p.A. e quelle contenute nel comma 2, relative a Equitalia giustizia, si rappresenta che nei saldi di finanza pubblica, in via prudenziale, è stato previsto sul tendenziale un margine di maggiori pagamenti in attesa che si definiscano i comportamenti della società in termini di gestione del bilancio, come è prassi della Ragioneria generale dello Stato in caso di inclusione di nuovi enti nel perimetro della PA. Per quanto riguarda invece la società Equitalia giustizia, di cui al comma 2 dell'articolo 40 medesimo, si evidenzia come essa fosse già presente nell'elenco Istat e soggetta ai vincoli per le società tesi a salvaguardare la sua operatività e che la disposizione in esame prevede l'eliminazione del divieto di assunzioni di personale, anche attraverso modalità innovative allo scopo di potenziare l'efficientamento dei servizi della riscossione dei crediti di giustizia da parte dello Stato; dato quanto sopra, la predetta società è stata esonerata solamente dalle norme di contenimento relative alla formazione del personale per consentirle di svolgere adeguatamente le attività ad essa assegnate dalla normativa richiamata nel comma 2, mentre rimangono vigenti gli obblighi di contribuzione al miglioramento dei saldi di finanza pubblica attraverso le norme vigenti.
  In merito ai profili di quantificazione relativi all'articolo 41, comma 1, concernente il rifinanziamento per 670 milioni di euro del Fondo di garanzia per le PMI per l'anno 2019, si conferma che l'importo del rifinanziamento individuato dalla norma è determinato in modo analogo a precedenti stanziamenti disposti nei confronti del Fondo di garanzia, quindi secondo modalità collaudate che tengono conto dei meccanismi di funzionamento del Fondo e dei relativi flussi in entrata e in uscita per il periodo considerato. In particolare, per l'annualità 2019 detto importo è basato sulle stime del fabbisogno finanziario elaborate sulla base dei dati forniti dal soggetto gestore Banca del Mezzogiorno-Mediocredito centrale, tenendo conto delle disponibilità residue di risorse, dei flussi in entrata (quali quelli derivanti dagli stanziamenti già disposti a legislazione vigente e dai rientri attesi a fronte degli svincoli sugli accantonamenti operati) nonché dei flussi in uscita (in particolare, dagli accantonamenti da operare a fronte di nuove garanzie e dagli accantonamenti addizionali per le operazioni finanziarie che, alla luce del trend registrato nei periodi precedenti, si prevede passeranno a «sofferenza»). La mancata imputazione di effetti in termini di fabbisogno a tali disposizioni è dovuta oltre che alla natura eventuale degli oneri relativi alle garanzie anche al fatto che il potenziale incremento della platea non aumenta in misura rilevante il rischio di escussione e quindi a esse non sono state ascritti effetti di cassa.
  All'articolo 43, si ritiene che l'effetto prefigurato di compensazione tra i flussi rispettivamente connessi alle locazioni passive e alle locazioni attive dello Stato, non si verifichi, posto che la disposizione interviene unicamente sui contratti in cui lo Stato è il locatario.
  L'articolo 47, in materia di Trasporto pubblico locale, non determina una diversa modulazione degli effetti rispetto a quanto scontato nei tendenziali in quanto la stessa si limita a mantenere fermi fino all'anno 2019 i criteri di riparto di cui al DPCM 11 marzo 2013, restando inalterata la dotazione complessiva del Fondo.
  All'articolo 52, comma 2, recante incentivi per l'acquisto dei dispositivi antiabbandono, il rinvio ad un decreto ministeriale per la definizione delle modalità attuative è riferito all'intero limite di spesa pari a 15,1 milioni di euro. Si conferma, in base alle informazioni disponibili, la spendibilità dell'intervento nell'anno in Pag. 54corso e la conseguente identica imputazione degli effetti sui tre saldi di finanza pubblica.
  Al predetto articolo 52, comma 2, il termine per l'emanazione del decreto ministeriale – fissato in 15 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame – non appare correttamente formulato, in quanto testualmente inserito in una novella alla legge di bilancio 2018 (entrata in vigore il 1o gennaio 2019). Appare necessario pertanto, al medesimo articolo 52, comma 2, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».
  Le modalità di erogazione dei contributi alle imprese di autotrasporto, di cui all'articolo 53, da definire con decreto interministeriale, saranno idonee a garantire il rispetto dei limiti di spesa previsti. In riferimento alla richiesta di «acquisire conferma circa l'integrale spendibilità nell'esercizio in corso dello stanziamento relativo al 2019» si ritiene che tale circostanza possa essere confermata. Ad ogni buon conto, al fine dell'utilizzo integrale delle risorse assegnate per l'anno 2019, laddove le stesse non vengano integralmente spese nell'anno di riferimento, si evidenzia che l'articolo 34, comma 6-bis, lettera a), della legge n. 196 del 2009, prevede che «in deroga a quanto previsto dal comma 6, le risorse assegnate con variazioni di bilancio adottate con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, trasmessi alla Corte dei conti entro il 28 febbraio, sono conservate tra i residui passivi dell'anno successivo a quello di iscrizione in bilancio, quando siano conseguenti: a) all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno; (...)».
  Con riferimento all'articolo 54, recante finanziamento in favore di Alitalia, si conferma quanto già indicato nella relazione tecnica ossia il fatto che l'operazione in questione ha natura finanziaria e pertanto non determina effetti sull'indebitamento netto, tenuto conto della restituzione in prededuzione del prestito, con priorità rispetto ad ogni rispetto ad ogni altro debito della procedura e, in ogni caso, entro 30 giorni dall'intervenuta efficacia della cessione dei complessi aziendali. In merito alla mancata indicazione sul fabbisogno del rimborso del prestito Alitalia nel 2020, si rappresenta che, per convenzione contabile, le somme indirizzate al Fondo ammortamento titoli di Stato non sono registrate sul fabbisogno.
  Con riferimento all'articolo 55, recante misure a favore della competitività delle imprese italiane, le stazioni appaltanti della difesa potranno svolgere le attività amministrative, legali e tecniche necessarie alla stipula e, poi, all'esecuzione dei contratti di cui si tratta nel quadro delle procedure e delle norme applicabili in materia. L’expertise richiesto per lo svolgimento di tali attività è già presente negli organici delle stazioni appaltanti in esame che normalmente svolgono attività contrattuali in ambito nazionale, internazionale e all'interno di programmi di cooperazione con altri Stati o con organizzazioni internazionali. Se si considera il volume di attività contrattuale normalmente svolto su base annua in attuazione del cosiddetto Documento di Mandato (cioè l'elenco delle procedure di procurement di competenza di ogni stazione appaltante) si prevede che l'incidenza dei contratti G2G possa ritenersi non significativa e, comunque, tale da poter essere opportunamente pianificata in sede di Documento di Mandato e, quindi, sostenibile con le risorse umane esistenti. Dalla predetta disposizione è da escludersi l'assunzione di impegni finanziari a carico del bilancio dello Stato e l'assunzione di responsabilità e/o obblighi da cui possano discendere pagamenti per lo Stato italiano. L'assetto delle responsabilità reciproche delle parti sarà definito all'interno dell'intesa interministeriale che disciplina la singola operazione di G2G sulla quale saranno acquisite le intese di MAECI e MEF che, per gli aspetti di rispettiva competenza, potranno confermare: la coerenza dell'iniziativa rispetto agli impegni internazionali intergovernativi esistenti, il rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 185 del 1990, l'assenza di assunzione di Pag. 55garanzie di natura finanziaria da parte dello Stato, l'assetto delle responsabilità reciproche delle parti e delle associate manleve operanti sia nei confronti dello Stato straniero sia nei confronti dell'operatore economico che produce l'oggetto del contratto.
  Riguardo all'articolo 56, in materia di compensazione del Fondo perequativo IRAP, per quanto concerne la quantificazione dell'importo necessario per compensare le minori entrate a titolo di IRAP realizzate negli anni 2017-2018 si rappresenta che la quantificazione riportata dal comma 2 dell'articolo 56 fa riferimento al fatto che per gli anni 2017 e 2018 alle Regioni Calabria e Molise non è stato possibile garantire l'intera quota di fondo perequativo spettante; ciò in quanto il gettito IRAP complessivamente incassato per tali Regioni, a valere sul quale viene erogato il predetto Fondo, non è stato sufficientemente capiente, con una conseguente carenza di risorse per un importo di circa 16 milioni di euro. Nello specifico, relativamente all'anno 2017 non è stato possibile erogare l'importo di euro 10.596.023,95 alla Regione Calabria e l'importo di euro 3.101.105,59 alla Regione Molise, e analogamente nell'anno 2018 non è stato possibile erogare l'importo di euro 1.673.925,94 alla Regione Calabria. Si precisa, inoltre, che non è possibile quantificare anticipatamente l'eventuale carenza delle risorse per garantire alle regioni l'intera quota di fondo perequativo, per un duplice ordine di motivi: la conoscenza del gettito IRAP complessivo incassato in un determinato anno, per le singole regioni, si ha solo all'inizio del mese di gennaio dell'anno successivo, dopo l'acquisizione del gettito affluito a tutto il mese di dicembre; il gettito dell'IRAP non è costante negli anni. È pertanto verosimile che le esigenze di compensazione emerse con riferimento agli anni 2016, 2017 e 2018 possano manifestarsi anche negli anni a venire.
  All'articolo 58, in materia di versamenti in acconto imposte, con riferimento alla richiesta di chiarimenti circa il maggior gettito strutturale e quello relativo all'intervento sui versamenti degli acconti si evidenzia che il maggior gettito previsto per il 2019 deriva dai versamenti dei contribuenti aderenti agli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) in quanto attribuibile a un aumento di compliance. Ne consegue che tali entrate, derivanti dall'emersione di base imponibile, abbiano carattere strutturale con effetti finanziari positivi negli anni successivi. Per questo motivo le previsioni di bilancio 2020-2022 tengono conto del miglioramento a partire dal 2020 per un importo di circa 1,5 miliardi di euro. Inoltre, in seguito all'intervento normativo di rimodulazione della prima e della seconda rata di acconto IRPEF, IRES e IRAP nella misura del 50 per cento ciascuna a partire dal secondo acconto 2019, sono state considerate, per il solo 2020, le maggiori entrate a saldo derivanti dalla diminuzione del secondo acconto del 2019 per un ammontare di circa 1,5 miliardi di euro (+1.157 milioni di euro nel 2020 a titolo di saldo Irpef e Ires e +303 milioni di euro nel 2020 a titolo di saldo Irap). Si precisa, infine, che nell'elaborare le previsioni di bilancio viene ogni volta tenuta in considerazione la possibilità del contribuente di ricorrere al metodo previsionale per il calcolo dell'acconto per rispettare il dovuto margine di prudenza che deve sottostare ad ogni previsione. Questo principio è stato applicato anche per la valutazione del minore acconto dovuto per il 2019 dai soggetti ISA. In merito alla prudenzialità della scelta del metodo storico in luogo del previsionale si rappresenta che il metodo storico – il più semplice e diretto per le imprese in corso d'attività ordinaria, per cui i ricavi sono tendenzialmente in linea anno dopo anno – è quello normalmente utilizzato dalle imprese.
  Riguardo all'articolo 59, commi 1 e 2, in materia di impiego di risorse ad incremento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale e Fondo per l'attualizzazione di contributi pluriennali, con riferimento alla copertura di cui alla lettera a) del comma 3, si precisa che, seppur rappresentate sinteticamente, in analogia a come peraltro in passato già più volte Pag. 56operato in provvedimenti di urgenza aventi analogo contenuto, i tagli previsti costituiscono misure selettive che nell'immediato si sostanziano in accantonamenti di disponibilità finanziarie di missioni e programmi di spesa del bilancio dello Stato, da trasformare in seguito in riduzioni. Queste misure, concretamente, hanno interessato le singole autorizzazioni di spesa o gli stanziamenti di bilancio in base ad una valutazione puntuale dei tagli da apportare. La norma in questione, inoltre, prevede che entro venti giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, gli accantonamenti di spesa possano essere rimodulati nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione. Si precisa, inoltre, che gli importi riportati nell'elenco 1 allegato al presente decreto-legge sono stati opportunamente accantonati proprio a garanzia del conseguimento dei risparmi previsti e, in quanto ancora riferiti a risorse non impegnate, da parte delle Amministrazioni, non compromettono il conseguimento degli obiettivi stabiliti dall'amministrazione da raggiungere entro la fine del corrente anno finanziario; inoltre la facoltà di rimodulare gli accantonamenti, come sopra specificato, consente alle Amministrazioni di far fronte a eventuali necessità finanziarie.
  Con riferimento alla copertura di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 59, si conferma la disponibilità delle risorse poste a copertura, di cui all'articolo 148, comma 1, della legge n. 388 del 2000, e che il loro utilizzo non compromette la realizzazione delle specifiche finalità sottese alla citata disposizione, poiché alla data del 30 ottobre 2019 le somme affluite all'entrata del bilancio dello stato ammontano a euro 201.686.137, importo ben oltre gli utilizzi già effettuati nell'ambito dei recenti provvedimenti di legge.
  Con riferimento alla copertura di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 59, si rassicura che il fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze non è ricompreso tra gli accantonamenti effettuati ai sensi dell'articolo 59, comma 3, lettera a).
  Con riferimento alla copertura di cui alle lettere d) ed f) del comma 3 dell'articolo 59, si conferma che l'utilizzo delle risorse previste a copertura non compromette gli interventi programmati.
  Con riferimento alla copertura di cui alla lettera g) del comma 3 dell'articolo 59, si conferma che il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 6 giugno 2019 ha assegnato la somma di 25 milioni di euro per investimenti finalizzati allo sviluppo dell'intermodalità e della logistica e ad iniziative dirette a realizzare processi di ristrutturazione imprenditoriale e ammodernamento del parco veicolare come previsto dall'articolo 1, comma 151 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e che il loro utilizzo non pregiudica la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente sulle medesime risorse.
  Infine, da un punto di vista formale, appare necessario indicare espressamente, all'articolo 21, l'autorizzazione di spesa relativa al potenziamento della piattaforma tecnologica di cui al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, all'articolo 19, le minori entrate e le maggiori spese derivanti dall'esenzione fiscale dei premi della lotteria nazionale degli scontrini ed istituzione di premi speciali di cashless, all'articolo 22, le minori entrate derivanti dalla concessione di un credito d'imposta su commissioni per pagamenti elettronici, nonché all'articolo 58, le minori entrate derivanti dalla rimodulazione delle rate di acconto ivi prevista, rinviando per la copertura dei rispettivi oneri alle modalità indicate all'articolo 59, comma 3, posto che tali oneri, pur essendo riportati nella relazione tecnica e computati nella clausola generale di copertura finanziaria del provvedimento non sono indicati nel testo delle singole disposizioni da cui derivano.
  Appare altresì necessario precisare, nell'ambito delle disposizioni oggetto di copertura indicati all'alinea del comma 3 Pag. 57dell'articolo 59, che i commi 1 e 2 ivi indicati si riferiscono al medesimo articolo 59 anziché articolo 58, sostituendo le parole: «58, commi 1 e 2 del presente articolo» con le seguenti: «e 58, nonché dai commi 1 e 2 del presente articolo».

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, sulla base degli elementi informativi testé forniti dal Governo, si riserva di presentare una proposta di parere.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 17.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17 alle 17.05.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 27 novembre 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gianluca Castaldi.

  La seduta comincia alle 21.10.

DL 123/2019: Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici.
C. 2211-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  Antonio ZENNARO (M5S), relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso il subemendamento Giglio Vigna 0.9-tricies semel.801.1, riferito all'emendamento della Commissione 9-tricies semel.801, sul quale la V Commissione ha espresso, nella odierna seduta pomeridiana, un parere di nulla osta. Al riguardo, propone di esprimere un parere contrario sul citato subemendamento, in quanto esso ripristina i commi 2 e 3 dell'articolo 9-tricies semel del provvedimento ora all'esame dell'Assemblea, in ciò contrastando con le motivazioni poste dal Governo alla base del parere di nulla osta sul predetto emendamento della Commissione 9-tricies semel.801. In quella sede, il Governo ha infatti precisato che, proprio in virtù della nuova formulazione dei citati commi 2 e 3, di cui il subemendamento in esame propone la soppressione, da un lato le minori entrate stimate per il concessionario risulterebbero pienamente compensate dall'importo complessivo delle rate scadute relative agli anni 2017 e 2018 ed oggetto di sospensione, dall'altro la previsione degli interessi legali sulle rate sospese riconosciuti ad ANAS scongiurerebbe il verificarsi di possibili effetti economici sul bilancio di quest'ultima.

  Il sottosegretario Gianluca CASTALDI concorda con la proposta di parere contrario sul subemendamento Giglio Vigna 0.9-tricies semel.801.1, testé formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Sui lavori della Commissione.

  Claudio BORGHI, presidente, considerato che la Commissione è convocata per le ore 9 di domani per acquisire i chiarimenti richiesti dal relatore in merito ai profili finanziari del decreto-legge in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti, di cui all'atto Camera n. 2222, chiede al Governo se ritiene di poter fornire i predetti chiarimenti già prima dell'inizio dei lavori dell'Assemblea di domani.

  Il sottosegretario Gianluca CASTALDI avverte che il Governo potrà essere in grado di fornire i predetti chiarimenti non Pag. 58prima del termine dei lavori antimeridiani dell'Assemblea di domani.

  Claudio BORGHI, presidente, preso atto di quanto testé riferito dal rappresentante del Governo, avverte che domani la Commissione sarà convocata al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea per la prosecuzione dell'esame del citato provvedimento e degli altri punti già iscritti all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 21.15.