CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 novembre 2019
277.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO
Pag. 3

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

  Mercoledì 20 novembre 2019. — Presidenza del presidente Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE.

  La seduta comincia alle 9.50.

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Torino nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di Stefano Esposito, deputato all'epoca dei fatti (procedimento n. 29341/12 RGNR – n. 3656/17 RG TRIB) (doc. IV-ter, n. 11).
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 13 novembre 2019.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, ricorda che nella scorsa seduta il relatore aveva svolto l'illustrazione del caso, riservandosi di avanzare successivamente la propria proposta alla Giunta, che invita pertanto a formulare.

  Pietro PITTALIS (FI), relatore, in via preliminare svolge precisazioni in merito al reato di diffamazione, per cui si procede nei confronti dell'allora deputato Stefano Esposito, «con le aggravanti di aver attribuito fatti determinati e di aver arrecato l'offesa col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità», come riportato nell'ordinanza del giudice.
  A tale proposito, osserva che l'applicabilità della prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione non appare certamente preclusa dalla circostanza di aver attribuito a terzi fatti determinati. Occorre infatti concentrare l'attenzione della Giunta, e quindi della Camera, su quali siano le valutazioni che competono alla sede parlamentare. Come affermato dalla giurisprudenza, infatti, la tutela prevista dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione «non è volta a garantire interessi sostanziali del singolo parlamentare, ma è meramente strumentale allo scopo di assicurare protezione allo svolgimento di una delicata funzione politica» (Cass. Civ., sez. III, sent. 6325/2010).
  Il fondamento dell'istituto di cui all'articolo 68 della Costituzione è quindi da rinvenirsi essenzialmente nello status di parlamentare rivestito dal soggetto chiamato a rispondere delle opinioni espresse. In questa sede, il compito della Giunta è, quindi, essenzialmente quello di verificare la sussistenza del requisito del nesso funzionale tra l'attività politico-parlamentare, identificata in atti tipici risalenti ad un'epoca anteriore alla condotta oggetto del Pag. 4procedimento e quest'ultima, che ne rappresenta la riproduzione o la proiezione extra moenia, senza compiere valutazioni di merito. Sotto tale profilo, gran parte dell'attività politica dell'onorevole Stefano Esposito è stata incentrata sul tema della realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione.
  Inoltre, occorre verificare la sussistenza della peculiare causa soggettiva di esclusione della punibilità – così come è configurata a livello teorico dalla dottrina e dalla giurisprudenza penale – in sede di qualificazione giuridica della condotta incriminata posta in essere da chi riveste lo status di deputato. Non a caso, tale qualificazione, mediante l'eccezione di insindacabilità, può venire in rilievo non soltanto dopo l'instaurazione del processo, ma anche già nella fase delle indagini preliminari, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge n. 140 del 2003.
  Tanto premesso, sciogliendo la riserva, ritiene che – nel caso di specie – sia applicabile la prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, formulando pertanto la proposta nel senso della insindacabilità.

  Roberto CATALDI (M5S) considera, ai fini del titolo di reato in questione, che l'attribuzione di un fatto specifico sia determinante, anche per circoscrivere il campo di applicazione di una fondamentale prerogativa parlamentare quale quella dell'insindacabilità.
  Preannuncia, quindi, a nome del gruppo di appartenenza il voto contrario sulla proposta del relatore.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, osserva che la configurabilità di un'aggravante specifica del reato di diffamazione, quale quella dell'attribuzione di un fatto determinato, non possa di per sé escludere l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, tanto più che proprio in tale elemento accidentale della condotta si rinviene un carattere frequente della dialettica politica, sia intra moenia sia fuori della sede parlamentare.

  Francesco Paolo SISTO (FI), nel condividere le osservazioni svolte dal relatore nonché dal presidente, precisa che la prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, non è una scriminante in senso tecnico, bensì una causa soggettiva di esclusione della punibilità. L'accertamento di competenza della Giunta non entra nel merito della condotta per evitare che la mera contestazione tecnica di un reato possa eludere la tutela prevista dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione. A tale riguardo, osserva inoltre che quest'ultimo non richiede espressamente la necessità di un atto parlamentare tipico precedente al fatto, così come chiarito in sede di interpretazione dalla giurisprudenza costituzionale. Da tale punto di vista, potrebbe giungersi al paradosso che, ad inizio legislatura, un parlamentare proponga una serie di atti di sindacato ispettivo ad ampio spettro al fine di precostituirsi un'immunità rispetto a qualunque opinione egli possa successivamente manifestare. Invita, pertanto, la Giunta a svolgere approfondimenti di carattere tecnico-giuridico, anche attraverso i contributi esterni di esperti, ai fini di un ampio dibattito sulla effettiva necessità di un atto tipico presupposto ai fini della configurazione del nesso funzionale tra questo e le opinioni espresse.

  Alfredo BAZOLI (PD), nell'esprimere apprezzamento per le considerazioni del relatore, concorda sul fatto che l'attribuzione di un fatto determinato quale aggravante del reato di diffamazione non preclude certamente l'applicabilità della tutela costituzionale nei confronti del parlamentare, a condizione che vi sia la connessione tra quanto detto intra moenia ed extra moenia. Condivide peraltro l'opportunità segnalata dal collega Sisto di svolgere approfondimenti teorici sui fondamenti e sui limiti di applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, anche attraverso una indagine conoscitiva da parte della Giunta.
  Rileva, quindi, che vi è una pluralità di atti parlamentari tipici a firma dell'onorevole Pag. 5Esposito che aderiscono a quanto affermato dallo stesso nel post e ritiene pertanto che sia ragionevole e corretto applicare al caso l'istituto ex articolo 68, primo comma, della Costituzione.

  Roberto CATALDI (M5S), nuovamente intervenendo, precisa che nella vicenda in questione vi è l'attribuzione di un fatto determinato che è falso, consistente nella circostanza che Stefano Esposito ha attribuito ai querelanti la ’direzione a distanza’ della manifestazione presso il cantiere di Chiomonte.

  Gianluca VINCI (Lega) condivide i contenuti della relazione e preannuncia, a nome del gruppo di appartenenza, il voto favorevole sulla proposta del relatore.

  Carlo SARRO (FI), nel condividere le considerazioni del relatore, osserva altresì che proprio in forza della prerogativa dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il parlamentare ha possibilità di fare denunce politiche, dando voce a fatti o accadimenti, che il comune cittadino avrebbe invece difficoltà a esprimere, in mancanza di dati la cui veridicità possa essere riscontrata preventivamente.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, non essendovi altri interventi, pone in votazione la proposta del relatore nel senso che ai fatti oggetto della richiesta sia applicabile la prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

  La Giunta approva, a maggioranza, la proposta del relatore, deliberando, pertanto, nel senso che ai fatti oggetto del procedimento si applichi il primo comma dell'articolo 68 della Costituzione e dando mandato al relatore di predisporre il documento per l'Assemblea.

  La seduta termina alle 10.25.