CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 novembre 2019
276.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 19 novembre 2019.

Audizione di rappresentati dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) in merito all'aggiornamento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas nonché sulle iniziative avviate dall'Autorità a favore dei consumatori, con riguardo al regime della salvaguardia.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 15.30.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 19 novembre 2019. — Presidenza del vicepresidente Gianluca BENAMATI.

  La seduta comincia alle 15.30.

DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.
C. 2220 Governo.

(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Mattia MOR (IV), relatore, ricorda che il decreto-legge in titolo, di cui oggi la X Commissione avvia l'esame per le parti di competenza, consta di 60 articoli.
  Passa a prendere in esame per primi alcuni articoli del decreto che rilevano per la X Commissione in quanto, a vario titolo, sono volti a reprimere frodi nel settore delle accise e dei carburanti.
  L'articolo 5 introduce alcune disposizioni di modifica al Testo unico accise, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, volte nel complesso a prevenire e reprimere le frodi nel settore delle accise. Nel dettaglio sono chiariti i termini per la Pag. 96trasmissione della nota di ricevimento, ai fini di chiusura del regime sospensivo dei prodotti sottoposti ad accisa (ventiquattro ore dal momento in cui i prodotti sono presi in consegna dal destinatario) e sono chiarite le modalità di presa in consegna del bene, qualora il trasporto sia effettuato con automezzi. Sono disciplinati compiutamente i requisiti soggettivi di onorabilità per il rilascio della qualifica di destinatario registrato a fini doganali. Sono ampliate le ipotesi in cui il gestore di un deposito fiscale privato di prodotti sottoposti ad accisa è tenuto ad ottenere la licenza fiscale, mediante l'abbassamento dei requisiti dimensionali del deposito rilevanti ai fini della loro tracciabilità. Sono disciplinate le fattispecie per le quali è negato il rilascio della licenza di esercizio di deposito fiscale di prodotti energetici, nonché le ipotesi di sospensione dell'istruttoria. Sono disciplinati i requisiti soggettivi di onorabilità dell'esercente il deposito fiscale di alcol e bevande alcoliche. Si prevede l'obbligatorietà della confisca, anche per equivalente, del profitto del reato, nel caso di reati doganali previsti dal Testo unico accise.
  L'articolo 6 modifica e integra le disposizioni introdotte dai commi da 937 a 944 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, la legge di bilancio per il 2018, recanti misure di contrasto all'evasione IVA perpetrata in relazione all'introduzione, nel mercato nazionale, di carburanti (gasolio e benzina) acquistati a livello intracomunitario e stoccati presso depositi fiscalmente riconosciuti. In particolare, con le modifiche apportate si prevede che, nei casi di deposito fiscale utilizzato anche come deposito IVA, le cessioni di carburante intervenute durante la custodia in deposito siano effettuate con pagamento dell'IVA. Nel caso di depositi a utilizzo misto, inoltre, è escluso il pagamento anticipato dell'IVA al momento dell'estrazione dal deposito solo in presenza di due condizioni concomitanti, ovvero la riconosciuta affidabilità dell'operatore e la prestazione di idonea garanzia. Le modifiche rendono più restrittive le deroghe al pagamento anticipato dell'IVA al momento dell'estrazione dal deposito: l'anticipato versamento non è effettuato se i carburanti sono di proprietà del gestore del deposito, solo a condizione che il deposito sia di capacità non inferiore a 3000 metri cub. Con finalità di prevenzione di fenomeni di frode, si vieta l'utilizzo della dichiarazione d'intento per tutte le cessioni e le importazioni definitive che riguardano i carburanti e gli altri prodotti energetici interessati dalla disciplina antifrode, salve specifiche eccezioni, quali l'acquisto di gasolio commerciale per trasporto.
  L'articolo 7, mediante l'aggiunta di un nuovo articolo 7-bis al citato Testo unico accise, introduce disposizioni volte a contrastare l'uso fraudolento di taluni prodotti, classificabili come oli lubrificanti, illecitamente venduti e utilizzati come carburanti per autotrazione o combustibili per riscaldamento, allo scopo di evadere il pagamento dell'accisa. A tal fine viene previsto un sistema di tracciabilità di alcune tipologie di oli lubrificanti, mediante l'attribuzione di un codice amministrativo di riscontro necessario per la loro circolazione nel territorio nazionale. Il Codice è emesso dal sistema informatizzato dell'Agenzia dogane e monopoli su richiesta del soggetto che effettua l'immissione in consumo di tali prodotti, ovvero del mittente, secondo la destinazione finale degli oli lubrificanti. Tale sistema di tracciabilità viene esteso anche alle preparazioni lubrificanti e ad altri prodotti individuati con decreto ministeriale che, in relazione alle loro caratteristiche, possono essere destinati all'impiego come carburanti per motori, combustibili per riscaldamento ovvero come lubrificanti. Ove i prodotti lubrificanti in transito non siano stati presentati all'Ufficio delle dogane di uscita oppure i dati inseriti ai fini del rilascio del codice amministrativo di riscontro risultino non veritieri, si configura il tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento dell'accisa, con l'applicazione delle conseguenti sanzioni penali. L'operatività delle norme è subordinata all'emanazione delle disposizioni secondarie di attuazione. Pag. 97
  L'articolo 8, modificando il comma 4 dell'articolo 24-ter del richiamato Testo unico accise, prevede che, a decorrere, dal 2020, sia individuato un importo massimo agevolabile dell'accisa sul gasolio utilizzato come carburante, in favore di alcuni esercenti attività di trasporto merci e passeggeri.
  L'articolo 10 obbliga gli esercenti dei depositi fiscali di stoccaggio, con capacità non inferiore a 3.000 metri cubi, a dotarsi, entro il 30 giugno 2020, del cosiddetto sistema INFOIL, ovvero di un sistema informatizzato per la gestione della detenzione e della movimentazione della benzina e del gasolio usato come carburante.
  L'articolo 11 affida a una determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli il compito di fissare tempi e modalità per introdurre l'obbligo, entro il 30 giugno 2020, di presentare esclusivamente in forma telematica il documento di accompagnamento doganale, ivi compreso il DAS – documento amministrativo semplificato, per la benzina e il gasolio usato come carburante sottoposti ad accisa.
  Rileva per la X Commissione l'articolo 12 che introduce l'obbligo, per le imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale ai consumatori finali (operatori di vettoriamento), di presentare esclusivamente in forma telematica i dati relativi ai prodotti trasportati, secondo modalità fissate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Le suddette imprese devono inoltre trasmettere i dati relativi ai quantitativi di gas naturale ed energia elettrica fatturati, suddivisi per destinazione d'uso.
  D'interesse per la X Commissione sono gli articoli 22 e 23. Il primo introduce un credito d'imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per transazioni effettuate con carte di pagamento a decorrere dal 1o luglio 2020. In particolare rileva il comma 2 che riconosce il suddetto credito a esercenti i cui ricavi e compensi riferiti all'anno d'imposta precedente non eccedano l'importo di 400.000 euro. L'articolo 23, modificando l'articolo 15 del decreto-legge n.  179 del 2012, disciplina le sanzioni amministrative per la violazione dell'obbligo, da parte di commercianti e professionisti, di accettare pagamenti con carte di debito o di credito. L'importo della sanzione è fissato in 30 euro, aumentato del 4 per cento del valore della transazione. Non trova applicazione il pagamento in misura ridotta, previsto dalle disposizioni vigenti in materia di sanzioni amministrative.
  Investe direttamente le competenze della X Commissione l'articolo 36, che interviene sul divieto di cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici – riconosciuti dal III, IV e V Conto energia, di cui, rispettivamente, ai decreti ministeriali 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 –, con la detassazione fiscale per investimenti ambientali prevista dall'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge n. 388 del 2000, la legge finanziaria 2001. Si prevede, in particolare, che i soggetti interessati dalle misure possano mantenere il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei servizi energetici, subordinatamente alla restituzione di una somma relativa ai benefici fiscali goduti ai sensi della citata legge finanziaria 2001. I soggetti che intendono avvalersi della suddetta definizione devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate, indicando l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto il recupero delle agevolazioni non spettanti in virtù del divieto di cumulo e l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti entro il 30 giugno 2020. Resta ferma la facoltà di agire in giudizio per coloro che non ritengono di avvalersi della facoltà prevista dalla norma.
  È parimenti di competenza della X Commissione il comma 1 dell'articolo 41, che dispone un rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di 670 milioni di euro per l'anno 2019. È d'interesse della Commissione il comma 2 del medesimo articolo, il quale prevede che le garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004 siano concesse a titolo gratuito da Pag. 98parte dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) per le imprese agricole che intendono chiedere finanziamenti per iniziative di sviluppo delle tecnologie innovative, tra le quali quelle collegate all'agricoltura di precisione o alla tracciabilità dei prodotti attraverso l'utilizzo della Blockchain.
  D'interesse per la X Commissione è l'articolo 53, che stanzia per l'anno 2019 ulteriori risorse, per gli anni 2019 e 2020, per gli investimenti da parte delle imprese di autotrasporto al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto merci su strada. Le risorse sono destinate al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano che siano iscritte al Registro elettronico nazionale e all'Albo nazionale degli autotrasportatori.
  È inerente alle competenze della X Commissione l'articolo 54 che prevede la concessione per l'anno 2019 di un finanziamento a titolo oneroso di 400 milioni di euro della durata di sei mesi, in favore di Alitalia S.p.a. e delle altre Società del gruppo in amministrazione straordinaria, per le loro indilazionabili esigenze gestionali. Si dispone che il finanziamento sia disposto con un decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per quanto riguarda il tasso di interesse da applicare al finanziamento concesso, si dispone l'applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base. Per quanto riguarda la restituzione, questa è prevista in prededuzione, con priorità rispetto a ogni altro debito della procedura, entro sei mesi dalla erogazione e, in ogni caso, entro 30 giorni dall'intervenuta efficacia della cessione dei complessi aziendali. La disposizione prevede altresì che il finanziamento possa essere erogato anche mediante anticipazioni di tesoreria da estinguere nel medesimo anno 2019 con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa. Le somme corrisposte in restituzione del finanziamento sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
  Interessa le competenze della X Commissione l'articolo 55 che sostituisce il comma 1 dell'articolo 537-ter del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010. al fine di autorizzare il Ministero della difesa, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministero dell'economia e delle finanze, a svolgere anche attività contrattuale nell'ambito degli accordi GtoG volti a soddisfare esigenze di acquisizione di materiali d'armamento prodotti dall'industria nazionale da parte di Stati esteri, con i quali siano in vigore accordi di cooperazione e di assistenza tecnico-militare. Tale attività contrattuale viene svolta dal Ministero della difesa tramite proprie articolazioni e senza assunzione di garanzie di natura finanziaria verso lo Stato richiedente o verso l'industria produttrice.
  Espone in sintesi il contenuto degli altri articoli.
  L'articolo 1 disciplina l'accollo del debito di imposta altrui, previsto dallo Statuto del contribuente, vietando esplicitamente il pagamento del debito accollato mediante compensazione. L'articolo 2 interviene in materia di compensazione dei crediti, al fine di stabilire l'esclusione dei destinatari di provvedimenti di cessazione della partita IVA, ovvero di esclusione dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, dalla possibilità di avvalersi della compensazione dei crediti. L'articolo 3 rafforza gli strumenti per il contrasto delle indebite compensazioni di crediti. L'articolo 4 reca una serie di misure in materia di contrasto all'omesso versamento delle ritenute, in particolare disponendo l'obbligo per il committente al versamento delle ritenute, senza possibilità di utilizzare in compensazione proprie posizioni creditorie, in tutti i casi di affidamento di un'opera o un servizio. L'articolo 9 affida all'Agenzia delle entrate il compito di effettuare un controllo preventivo sulla sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento ai fini dell'immatricolazione o della Pag. 99successiva voltura, di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso. L'articolo 13 modifica il trattamento fiscale dei redditi di capitale corrisposti da trust esteri a residenti italiani. L'articolo 14 consente alla Guardia di finanza e all'Agenzia delle entrate, con idonee misure di garanzia a tutela dei diritti degli interessati, l'utilizzo dei dati contenuti nei file delle fatture elettroniche. L'articolo 15 estende al periodo d'imposta 2020 l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica, già previsto dalla normativa vigente per il periodo d'imposta 2019, nel rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati personali, in relazione a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche. L'articolo 16 fissa al 1o luglio 2020 l'avvio della predisposizione da parte dell'Agenzia delle entrate, per i soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, delle bozze precompilate dei registri IVA nonché delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche. L'articolo 17 introduce una specifica procedura di comunicazione tra Amministrazione e contribuente per individuare il quantum dovuto nel caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche. L'articolo 18 detta disposizioni volte a modificare il regime di utilizzo del contante, stabilendo che la soglia attuale di 3.000, oltre la quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi, venga ridotto a 2.000 euro a decorrere dal 1o luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, per ridursi ulteriormente a 1.000 euro a decorrere dal 1o gennaio 2022. L'articolo 19 esclude dall'imponibile le vincite della lotteria degli scontrini. Ove siano utilizzati strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, sono previsti premi aggiuntivi associati alla lotteria medesima, in luogo di aumentarne le probabilità di vincita. L'articolo 20 introduce una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per gli esercenti che, ai fini della partecipazione del contribuente alla lotteria degli scontrini, rifiutino il codice fiscale del contribuente o non trasmettano i dati della prestazione o cessione, escludendo in tal caso le disposizioni di favore previste per il concorso di violazioni tributarie. L'articolo 21 prevede la possibilità di utilizzare la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati anche per la certificazione fiscale tra soggetti privati, tra cui la fatturazione elettronica e gli adempi menti connessi ai corrispettivi giornalieri. L'articolo 24 proroga al 30 giugno 2020 e al 30 settembre 2020 i termini per indire le gare relative, rispettivamente, all'attribuzione delle concessioni di raccolta delle scommesse e del Bingo. L'articolo 25 proroga un termine per la sostituzione di apparecchi da gioco. L'articolo 26 incrementa, dal 10 febbraio 2020, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento. L'articolo 27 istituisce il Registro unico degli operatori del gioco pubblico presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, a decorrere dall'esercizio 2020. L'articolo 28 vieta alle società emittenti carte di credito e agli operatori bancari, finanziari e postali di trasferire somme di denaro ad operatori di gioco illegali che operano sul territorio nazionale. L'articolo 29 autorizza la costituzione di un Fondo da destinare alle operazioni di gioco a fini di controllo da parte di agenti sotto copertura, per prevenire il gioco da parte di minori, impedire l'esercizio abusivo del gioco con vincita in denaro e contrastare l'evasione fiscale e l'uso di pratiche illegali. L'articolo 30 vieta agli operatori economici che hanno commesso violazioni definitivamente accertate degli obblighi di pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali di essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno dei quali sia offerto gioco pubblico. L'articolo 31 affida a un provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la chiusura dei punti vendita in cui sono offerti al pubblico scommesse e concorsi pronostici, se il relativo concessionario è debitore d'imposta unica in base a sentenza anche non definitiva. L'articolo 32 interviene a limitare il perimetro delle prestazioni didattiche esenti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) specificando che in tale perimetro non ricade l'insegnamento finalizzato a conseguire le Pag. 100patenti di guida delle categorie B e C1. L'articolo 33 differisce al 16 gennaio 2020 la ripresa dei versamenti sospesi fino al 30 settembre 2019 per i contribuenti interessati dal sisma del 26 dicembre 2018 che ha colpito alcuni comuni della provincia di Catania. L'articolo 34 proroga all'anno 2021 l'attribuzione ai comuni dell'incentivo previsto per la partecipazione all'attività di accertamento tributario. L'articolo 35 amplia l'ambito operativo delle norme che consentono la deducibilità IRES, senza i limiti di legge, degli interessi passivi sui prestiti utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici a lungo termine. L'articolo 37 posticipa al 30 novembre 2019 il termine per il versamento di somme dovute a titolo di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione. L'articolo 38 istituisce l'imposta municipale propria sulle piattaforme marine (IMPi) site entro i limiti del mare territoriale a partire dall'anno di imposta 2020. L'articolo 39 introduce modifiche alla disciplina penale in materia tributari e a quella della responsabilità amministrativa degli enti. L'articolo 40 è volto ad escludere la Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) e la Società Equitalia Giustizia S.p.A. dall'applicazione di determinati vincoli ed obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica, vigenti per le pubbliche amministrazioni. L'articolo 42 incrementa le risorse finanziarie per la concessione dei contributi straordinari previsti per la fusione di comuni dall'articolo 15, comma 3, dal decreto legislativo n. 267 del 2000. L'articolo 43 stabilisce che ai contratti di locazione stipulati dagli enti previdenziali con le Amministrazioni dello Stato si applica un canone commisurato ai valori di mercato e prevede che i predetti enti possono usare proprie risorse anche per l'acquisto di immobili adibiti o da adibire ad uffici in locazione passiva alle società in house delle amministrazioni centrali dello Stato. L'articolo 44 dispone l'abrogazione del comma 6-ter dell'articolo 6 del decreto-legge n. 138 del 2011, che disciplina le operazioni di permuta di beni del demanio e del patrimonio dello Stato con immobili adeguati all'uso governativo. L'articolo 45 dispone la proroga al 31 dicembre 2019 del termine per la sottoscrizione del nuovo Patto per la salute 2019-2021. L'articolo 46 rinvia al 2021 l'entrata in vigore dei meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali diretti ad assicurare autonomia di entrata alle regioni a statuto ordinario. L'articolo 47 rinvia al 2020 la riforma del sistema di ripartizione del Fondo per il trasporto pubblico locale, nonché l'applicazione dal 2021 della ripartizione della quota residua del Fondo medesimo sulla base di livelli adeguati di servizio. L'articolo 48 modifica alcune disposizioni dell'ordinamento contabile degli enti locali, al fine di eliminarvi i riferimenti ai certificati di bilancio e di rendiconto e sostituirli con quello al rendiconto della gestione ed all'invio dello stesso alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche. L'articolo 49 dispone misure volte ad ampliare l'utilizzo di risorse assegnate alle regioni per interventi territoriali e alla sicurezza della rete ferroviaria nazionale. L'articolo 50 detta disposizioni in materia di tempi di pagamento dei debiti commerciali della pubblica amministrazione. L'articolo 51 prevede che la SOGEI possa offrire servizi informatici, da erogare tramite apposite convenzioni, ad amministrazioni pubbliche, tra cui il Consiglio di Stato, l'Avvocatura dello Stato e il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto. L'articolo 52 prevede che le agevolazioni fiscali in materia di introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi, sono concesse nella forma anche di contributo, nonché l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un apposito fondo e stabilisce la concessione di un contributo di 30 euro per ciascun dispositivo di allarme acquistato, fino ad esaurimento delle risorse. L'articolo 56 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dal 2019, un fondo destinato a compensare stabilmente le regioni delle eventuali minori entrate destinate al fondo perequativo regionale. L'articolo 57 interviene sulla disciplina di riparto del Fondo di solidarietà comunale. L'articolo 58 modifica la misura dei versamenti della prima e seconda rata Pag. 101dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle società, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, per i soggetti ISA e per i soci di società con redditi prodotti in forma associata o in regime di trasparenza fiscale, prevedendo due rate di pari importo da versare nei termini ordinari. L'articolo 59 detta disposizioni di carattere finanziario. L'articolo 60 reca le disposizioni sull'entrata in vigore del decreto-legge, che, come da dettato costituzionale, avviene il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Gianluca BENAMATI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.40.

RISOLUZIONI

  Martedì 19 novembre 2019. — Presidenza del vicepresidente Gianluca BENAMATI.

  La seduta comincia alle 15.40.

7-00258 De Toma, recante iniziative urgenti in favore del settore della distribuzione dei carburanti.
(Seguito della discussione e rinvio).

  La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 23 luglio 2019.

  Massimiliano DE TOMA (M5S) informa la Commissione che, sulla base delle indicazioni sorte alla luce dell'ampio ciclo di audizioni svolte e di quelle provenienti da altri deputati, come ad esempio l'onorevole Squeri, sta lavorando a modifiche della risoluzione che sottoporrà ai colleghi al fine di raccoglierne ulteriori indicazioni.
  Chiede, quindi, di sconvocare la seduta di domani dedicata al seguito della discussione della risoluzione e di riconvocarla per la prossima settimana.

  Gianluca BENAMATI, presidente, avverte che informerà la presidente Saltamartini della richiesta del deputato De Toma.

  La seduta termina alle 15.45.