CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 novembre 2019
273.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 80

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 13 novembre 2019.

Audizione di rappresentanti dell'ISTAT nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2019 (Atto n. 104).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.25 alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 13 novembre 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

  La seduta comincia alle 14.50.

DL 105/2019: Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.
C. 2100-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in titolo.

  Claudio BORGHI, presidente, preso atto dell'assenza dell'onorevole Gubitosa e considerato che il provvedimento è calendarizzato in Assemblea per l'avvio della discussione sulle linee generali già nella seduta odierna, designa quale nuovo relatore sul provvedimento in esame l'onorevole Buompane, appartenente al medesimo gruppo M5S.

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, ricorda che la Commissione bilancio ha già esaminato il provvedimento in titolo nella seduta del 12 novembre scorso, esprimendo su di esso un parere favorevole. Rammenta, altresì, che le Commissioni riunite I e IX ne hanno quindi concluso l'esame in sede referente in data odierna, senza apportare alcuna modifica al testo.
  Alla luce di ciò, avverte che è pertanto da intendersi confermato sul provvedimento ora all'esame dell'Assemblea il parere favorevole espresso nella citata seduta del 12 novembre 2019.
  Comunica, inoltre, che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.
  Al riguardo, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:
   Iezzi 1.5, che, inserendo un riferimento al Ministero dell'innovazione tecnologica Pag. 81e della digitalizzazione, appare presupporre, analogamente a quanto avvenuto per il Ministero dell'interno, l'istituzione di un centro di valutazione anche presso tale Ministero dell'innovazione tecnologica e della digitalizzazione, senza prevedere alcuna copertura finanziaria;
   Iezzi 1.11, che, sopprimendo il secondo periodo del comma 19, elimina l'autorizzazione di spesa relativa alla realizzazione, all'allestimento e al funzionamento del Centro di valutazione del Ministero dell'interno;
   Iezzi 1.12 e 1.13, che sono volte a rendere permanente l'autorizzazione di spesa per l'operatività del Centro di valutazione del Ministero dell'interno e provvedono alla copertura del relativo onere mediante riduzione di un'autorizzazione di spesa che ha efficacia solo fino all'anno 2030;
   Iezzi 1.15 e 1.16, che sono volte a ridurre l'autorizzazione di spesa per la realizzazione, l'allestimento e il funzionamento del Centro di valutazione del Ministero dell'interno, in misura non coerente rispetto a quanto previsto dalla relazione tecnica riferita al provvedimento.

  Con riferimento invece alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   Zanella 1.6, che prevede l'istituzione, presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo volto a garantire un'adeguata formazione del personale dei centri di valutazione, provvedendo ai relativi oneri, pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 255 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla disponibilità delle risorse utilizzate a copertura;
   gli identici Silvestroni 6.1 e Zanella 6.2, che, modificando la copertura finanziaria del provvedimento, prevedono che, quanto a 200.000 euro per il 2019 e a 1.500.000 euro per gli anni 2020 e 2021, si provveda mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria, anche in considerazione degli accantonamenti sul programma «Fondi di riserva e speciali» del Ministero dell'economia e delle finanze previsti dal decreto-legge n. 124 del 2019 e dal disegno di legge di bilancio per il 2020;
   gli identici Silvestroni 6.3 e Mulè 6.4, che, modificando la copertura finanziaria del provvedimento, prevedono che, quanto a 200.000 euro per il 2019 e a 1.500.000 euro per gli anni 2020 e 2021, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria;
   gli identici Mulè 6.5 e Silvestroni 6.6, che, modificando la copertura finanziaria del provvedimento, prevedono che, quanto a 200.000 euro per il 2019 e a 1.500.000 euro per gli anni 2020 e 2021, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 255 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria;
   gli identici Silvestroni 6.7 e Zanella 6.8, che, modificando la copertura finanziaria del provvedimento, prevedono che, quanto a 200.000 euro per il 2019 e a 1.500.000 euro per gli anni 2020 e 2021, si provveda mediante corrispondente riduzione del fondo per l'attuazione del programma di Governo di cui al comma 748 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018. Pag. 82Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria.

  Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, per assenza di copertura ovvero per indisponibilità delle risorse al medesimo fine previste, ad eccezione degli identici emendamenti Silvestroni 6.1 e Zanella 6.2, giacché l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze da esse utilizzato a copertura – per quanto potenzialmente preordinato, tra l'altro, a fronteggiare gli oneri derivanti dai provvedimenti che il Governo potrebbe predisporre – reca tuttavia al momento le occorrenti disponibilità. Esprime, infine, nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.5, 1.6, 1.11, 1.12, 1.13, 1.15, 1.16, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 104/2019: Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
C. 2242 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 novembre 2012.

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA, ad integrazione degli elementi già contenuti nella relazione tecnica di passaggio, depositata nella seduta di ieri, fa presente quanto segue.
  All'articolo 1, il trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo delle funzioni svolte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali non comporterà un aumento degli oneri complessivi riferiti al personale trasferito in coerenza con quanto previsto dalla clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 18 del medesimo articolo 1.
  Gli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente utilizzati con finalità di copertura dagli articoli 1, commi 2 e 3-ter, 1-bis, comma 3, 1-ter, comma 2 e 4, comma 6, presentano le occorrenti disponibilità, anche tenendo conto, da un lato, delle risorse rese indisponibili a valere sul programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2019-2021, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 124 del 2019, recante Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, dall'altro, del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2020-2022, presentato dal Pag. 83Governo al Senato (S. 1586), pur in presenza delle risorse rese indisponibili dagli articoli 72 e 74 del medesimo disegno di legge a valere sul richiamato programma «Fondi di riserva e speciali» per gli anni 2020-2022.
  All'articolo 1-bis, in materia di servizi essenziali di accoglienza e assistenza al pubblico nonché di vigilanza, protezione e conservazione dei beni culturali, gli oneri assunzionali e per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali ivi indicati devono comunque intendersi come limiti massimi di spesa.
  Le risorse rivenienti dalla legislazione vigente ed impiegate con finalità di copertura, rispettivamente, al comma 2 dell'articolo 1-ter, in materia di tutela, valorizzazione e fruizione degli istituti e luoghi della cultura, al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, dell'articolo 1-quater, recante modifiche alla disciplina del Commissario straordinario per le finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, al comma 4, lettera b), dell'articolo 3, relativo alla rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere, al comma 7 del medesimo articolo 3, in materia di lavoro straordinario del personale impegnato nell'operazione «Strade sicure», nonché al comma 6 dell'articolo 4, concernente la struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture, risultano effettivamente disponibili ed il loro utilizzo non appare comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse medesime.
  Il comma 3 dell'articolo 2, recante attribuzione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) delle competenze in materia di commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema Paese, disciplina l'ipotesi in cui il personale trasferito dal Ministero dello sviluppo economico al MAECI goda nell'amministrazione di provenienza di un trattamento economico fondamentale e accessorio superiore a quello previsto dall'amministrazione di destinazione, prevedendo la conservazione dello stesso fino al suo integrale riassorbimento, in coerenza con le dotazioni finanziarie trasferite da un Dicastero all'altro, che già risultano comprensive del citato trattamento, senza pertanto determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  L'ipotesi in cui, invece, il trattamento economico fondamentale e accessorio previsto dall'amministrazione di destinazione risulti superiore rispetto a quello applicato dall'amministrazione di provenienza all'atto del trasferimento concretamente non si pone, in considerazione dei contratti integrativi in essere nei due Ministeri interessati dall'operazione di trasferimento del personale.
  All'articolo 3-bis, comma 2, le riduzioni delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione di taluni Ministeri, riportate nell'elenco 1 allegato al presente provvedimento e poste a copertura dell'incremento del Fondo per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, di cui al comma 1 del medesimo articolo 3-bis, non sono suscettibili di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse in questione e saranno comunque realizzate nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009.
  All'articolo 3-ter, le modifiche ivi apportate alle tabelle B e C allegate al decreto legislativo n. 217 del 2005, recante l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono finalizzate ad apportare mere correzioni ad errori materiali e non risultano suscettibili di incidere su aspetti retributivi o comunque di presentare implicazioni di carattere finanziario.

  Maria Anna MADIA (PD), relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 2242 Governo, approvato dal Senato, di conversione Pag. 84del decreto-legge n. 104 del 2019 recante Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    all'articolo 1, il trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo delle funzioni svolte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali non comporterà un aumento degli oneri complessivi riferiti al personale trasferito in coerenza con quanto previsto dalla clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 18 del medesimo articolo 1;
    gli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente utilizzati con finalità di copertura dagli articoli 1, commi 2 e 3-ter, 1-bis, comma 3, 1-ter, comma 2 e 4, comma 6, presentano le occorrenti disponibilità, anche tenendo conto, da un lato, delle risorse rese indisponibili a valere sul programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2019-2021, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 124 del 2019, recante Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, dall'altro, del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2020-2022, presentato dal Governo al Senato (S. 1586), pur in presenza delle risorse rese indisponibili dagli articoli 72 e 74 del medesimo disegno di legge a valere sul richiamato programma «Fondi di riserva e speciali» per gli anni 2020-2022;
    all'articolo 1-bis, in materia di servizi essenziali di accoglienza e assistenza al pubblico nonché di vigilanza, protezione e conservazione dei beni culturali, gli oneri assunzionali e per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali ivi indicati devono comunque intendersi come limiti massimi di spesa;
    le risorse rivenienti dalla legislazione vigente ed impiegate con finalità di copertura, rispettivamente, al comma 2 dell'articolo 1-ter, in materia di tutela, valorizzazione e fruizione degli istituti e luoghi della cultura, al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, dell'articolo 1-quater, recante modifiche alla disciplina del Commissario straordinario per le finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, al comma 4, lettera b), dell'articolo 3, relativo alla rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere, al comma 7 del medesimo articolo 3, in materia di lavoro straordinario del personale impegnato nell'operazione «Strade sicure», nonché al comma 6 dell'articolo 4, concernente la struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture, risultano effettivamente disponibili ed il loro utilizzo non appare comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse medesime;
    il comma 3 dell'articolo 2, recante attribuzione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) delle competenze in materia di commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema Paese, disciplina l'ipotesi in cui il personale trasferito dal Ministero dello sviluppo economico al MAECI goda nell'amministrazione di provenienza di un trattamento economico fondamentale e accessorio superiore a quello previsto dall'amministrazione di destinazione, prevedendo la conservazione dello stesso fino al suo integrale riassorbimento, in coerenza con le dotazioni Pag. 85finanziarie trasferite da un Dicastero all'altro, che già risultano comprensive del citato trattamento, senza pertanto determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    l'ipotesi in cui, invece, il trattamento economico fondamentale e accessorio previsto dall'amministrazione di destinazione risulti superiore rispetto a quello applicato dall'amministrazione di provenienza all'atto del trasferimento concretamente non si pone, in considerazione dei contratti integrativi in essere nei due Ministeri interessati dall'operazione di trasferimento del personale;
    all'articolo 3-bis, comma 2, le riduzioni delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione di taluni Ministeri, riportate nell'elenco 1 allegato al presente provvedimento e poste a copertura dell'incremento del Fondo per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, di cui al comma 1 del medesimo articolo 3-bis, non sono suscettibili di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse in questione e saranno comunque realizzate nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009;
    all'articolo 3-ter, le modifiche ivi apportate alle tabelle B e C allegate al decreto legislativo n. 217 del 2005, recante l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono finalizzate ad apportare mere correzioni ad errori materiali e non risultano suscettibili di incidere su aspetti retributivi o comunque di presentare implicazioni di carattere finanziario,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori.
Nuovo testo C. 1524 e abb.
(Parere alla II Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 novembre 2109.

  Claudio BORGHI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che nella scorsa seduta il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento, non essendo ancora ultimate le verifiche istruttorie sui profili di carattere finanziario evidenziati dal relatore nella seduta dello scorso 12 novembre.

  Giusi BARTOLOZZI (FI), nel lamentare preliminarmente l'assenza del relatore e la mancanza degli elementi di informazione richiesti al Governo, segnala che il provvedimento in esame, per quanto lodevole dal punto di vista delle finalità perseguite, anche in considerazione dell'elevato numero dei soggetti vittime dei fenomeni del bullismo, appare tuttavia del tutto inadeguato sotto il profilo delle risorse finanziarie all'uopo stanziate, che a suo avviso risultano affatto insufficienti. A tale proposito, ricorda infatti che nel corso dell'esame in sede referente presso la II Commissione Giustizia sono state approvate talune proposte emendative presentate dai gruppi di maggioranza – quale, a titolo di esempio, quella relativa alla presenza obbligatoria di un difensore d'ufficio Pag. 86nell'ambito del procedimento concernente le misure educative adottabili in favore del minore – che, in assenza della previsione di specifiche ed adeguate risorse finanziarie, risulterebbero in pratica del tutto inattuabili. In tale quadro, osserva altresì che il provvedimento in esame non reca, come invece sarebbe stato auspicabile, alcun rifinanziamento della legge n. 71 del 2017, recante disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, limitandosi viceversa ad autorizzare la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 al solo fine di assicurare lo svolgimento di attività di formazione in ambito scolastico preordinate alla prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, in particolare attraverso l'implementazione della piattaforma Elisa o di progetti pilota. Nell'evidenziare come il mancato stanziamento di adeguate risorse finanziarie emerga anche dall'illustrazione svolta dal relatore nella precedente seduta nonché dalla documentazione predisposta dagli uffici, si riserva comunque di svolgere ulteriormente le considerazioni già tratteggiate nella seduta odierna nel prosieguo della discussione.

  Claudio BORGHI, presidente, nel concordare circa la particolare rilevanza della tematica oggetto del provvedimento in esame, invita tuttavia la deputata Bartolozzi a confidare nella sensibilità sull'argomento dimostrata dal relatore Fassina.

  Marialuisa FARO (M5S), pur ravvisando anch'essa l'opportunità che nel corso della discussione parlamentare possano essere apportate al testo utili integrazioni anche sotto il profilo delle risorse finanziarie complessivamente stanziate – che, stante l'attuale formulazione, risultano al momento esclusivamente finalizzate all'implementazione della piattaforma Elisa o di progetti pilota nell'ambito della educazione nel settore scolastico –, confida tuttavia nel lavoro istruttorio tuttora in corso tra le diverse amministrazioni pubbliche interessate.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) ritiene che sia compito del Governo reperire, in tempi ragionevolmente brevi, le necessarie risorse finanziarie per una piena attuazione del provvedimento in esame e le relative modalità di copertura, senza attendere le lungaggini connesse alle interlocuzioni intercorrenti tra le diverse amministrazioni coinvolte.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 123/2019: Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici.
C. 2211 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 novembre 2019.

  Claudio BORGHI, presidente, ricorda che nella scorsa seduta il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento, non essendo ancora ultimate le verifiche istruttorie sui profili di carattere finanziario evidenziati dal relatore nella seduta dello scorso 6 novembre.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.
C. 2220 Governo.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pag. 87

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, passando all'esame delle disposizioni considerate dalla relazione tecnica e delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, in materia di accollo del debito d'imposta altrui e divieto di compensazione, rileva che la norma stabilisce il divieto di compensazione di debiti derivanti da accollo con crediti dell'accollante e che, in relazione a tale divieto, la relazione tecnica quantifica un effetto di maggior gettito pari a 288 milioni annui. In proposito evidenzia che l'Agenzia delle entrate, già con risoluzione n. 140/E di novembre 2017, ha stabilito il divieto di compensazione tra debiti derivanti da accollo e crediti dell'accollante. Rileva altresì che, pressoché contemporaneamente, la legge di bilancio 2018 (comma 990, articolo 1) ha introdotto la possibilità per la stessa Agenzia delle entrate di sospendere l'esecuzione dei pagamenti effettuati mediante compensazione dei crediti, scontando effetti di maggiore entrata pari a 239 milioni annui. Segnala che con riferimento a tale norma, la relazione tecnica in esame afferma che gli effetti inclusi nella stima e connessi al fenomeno dell'accollo di debiti altrui risultavano pari a 63 milioni. Pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, rileva che l'amministrazione finanziaria, in base ai provvedimenti richiamati, dovrebbe già disporre della possibilità di sospendere l'esecuzione dei pagamenti effettuati mediante compensazione dei crediti per procedere ai relativi controlli. Le disposizioni in esame non sembrano quindi a suo avviso apprestare nuovi strumenti rispetto a quelli di cui già disponibili, salvo conferire rango legislativo a previsioni attualmente oggetto di una deliberazione dell'Agenzia delle entrate.
  Non sono quindi a suo parere evidenti le ragioni che inducono a stimare, per effetto della norma in esame, un pieno recupero dell'eccedenza, pari a 288 milioni di euro, dei crediti indebitamente utilizzati (351 milioni di euro) rispetto all'incremento di gettito già scontato in occasione della legge di bilancio 2018 (63 milioni di euro). In proposito ritiene che andrebbero quindi acquisiti ulteriori elementi volti a confermare, anche alla luce dell'esperienza applicativa (e dell'eventuale contenzioso in atto), l'effettiva riconducibilità alla norma in esame della previsione di recupero di gettito indicata dalla relazione tecnica. A tal riguardo andrebbe comunque a suo parere acquisito l'avviso del Governo riguardo alla prudenzialità della previsione di un recupero integrale della predetta differenza.
  In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 2, in materia di cessazione di partite IVA ed inibizione della compensazione, rileva che la disposizione esclude la facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti per i contribuenti a cui sia stato notificato provvedimento di cessazione della partita IVA. Osserva che, in relazione a tale esclusione, la relazione tecnica stima un effetto di maggiore entrata utilizzando, ai fini della quantificazione, l'importo complessivo del credito IVA correlato ad acquisti risultati fittizi (pari a circa 688 milioni di euro). Tale importo viene poi ridotto ai 200 mln che si stima di realizzare per effetto della norma: non sono peraltro esplicitati i dati e le relative fonti alla base della riduzione operata e dell'importo finale indicato. Reputa quindi necessario acquisire gli elementi informativi necessari ai fini della verifica della stima. Ciò con riferimento, in particolare, all'ammontare dei crediti IVA afferenti ai contribuenti oggetto di provvedimenti di cessazione, di cui al comma 15-bis dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, cui fa riferimento la norma in esame.
  Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 3, recante contrasto alle indebite compensazioni, rileva che la disposizione interviene sulla disciplina della compensazione dei crediti relativi a imposte dirette e sostitutive, allineandola di fatto alla disciplina vigente per la compensazione dei crediti d'imposta emergenti dalle dichiarazioni IVA. In particolare, si prevede: l'obbligo di preventiva presentazione Pag. 88della dichiarazione dalla quale emerge il credito, per importi del credito superiori a 5.000 euro, e l'obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, anche per i soggetti non titolari di partita IVA. Osserva, riguardo a tali modifiche, che la relazione tecnica stima effetti di maggior gettito esclusivamente con riferimento all'obbligo di presentazione della dichiarazione (primo punto): la relativa stima è effettuata applicando all'intero ammontare delle compensazioni dirette del 2017 una percentuale di riduzione (pari al 16,92 per cento) che la relazione tecnica afferma esser stata rilevata in occasione dell'introduzione di una disposizione di analogo tenore per i crediti IVA (articolo 8, commi 18 e 19, del decreto-legge n. 16 del 2012). Rileva che la riduzione così calcolata corrisponde al maggior gettito annuo stimato per effetto delle disposizioni in esame. In proposito andrebbe a suo parere preliminarmente acquisito l'avviso del Governo in merito all'applicazione anche alle imposte dirette del medesimo parametro di riduzione delle compensazioni, osservato con riferimento ai crediti IVA. Ciò in considerazione, tra l'altro, del diverso meccanismo di funzionamento dei tributi, della diversa dimensione in termini assoluti dei crediti IRES, IRPEF e IRAP rispetto ai crediti IVA nonché delle diverse caratteristiche dei contribuenti interessati, che potrebbero adottare comportamenti diversi rispetto ai soggetti IVA. Ritiene che andrebbe inoltre evidenziato se, ed eventualmente in quale misura, la stima incorpori l'applicazione di criteri di prudenzialità, che appaiono particolarmente opportuni nel quadro della disciplina delle compensazioni, tenuto conto dei vari interventi realizzati in materia e degli effetti di gettito già scontati in relazione agli stessi.
  Circa i profili di quantificazione dell'articolo 4, in materia di ritenute sul lavoro dipendente e reverse charge per appalti e subappalti:, evidenzia, in via preliminare, che le maggiori entrate riferite alla norma in esame derivano da attività di contrasto all'evasione fiscale: tenuto conto del margine di aleatorietà che caratterizza la riscossione di somme per effetto di dette attività, andrebbe a suo avviso acquisito l'avviso del Governo riguardo alla prudenzialità dell'iscrizione, ai fini dei saldi complessivi della manovra, degli effetti calcolati dalla relazione tecnica per il loro intero ammontare. Ciò anche in considerazione del fatto che, per quanto attiene alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, detti effetti sono ascritti a misure di nuova introduzione nel settore in esame, rispetto alle quali non si dispone quindi di dati che scaturiscano da una pregressa esperienza applicativa. Fa altresì presente che la stima include anche il completo recupero della quota parte di gettito IVA riferito al reverse charge nei contratti in commento (30 per cento del gettito evaso stimato). Poiché l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile è subordinato alla preventiva autorizzazione comunitaria, ritiene che andrebbe verificato se risponda a prudenzialità l'imputazione di tali effetti in misura piena già a decorrere dal 2020. Per quanto concerne la restante quota di gettito IVA – attribuita alle indebite compensazioni utilizzate per il pagamento di ritenute e contributi previdenziali (70 per cento del gettito IVA evaso stimato) – andrebbe a suo parere chiarito se parte degli effetti stimati possa «sovrapporsi» a quelli imputabili ad altre norme del provvedimento in esame finalizzate al contrasto agli utilizzi in compensazione di crediti inesistenti (quali, ad esempio, gli articoli da 1 a 3). Reputa tali chiarimenti necessari al fine di escludere eventuali duplicazioni nel quadro dell'impatto complessivamente stimato dal decreto legge. Con riferimento ai criteri di stima adottati, segnala che la quantificazione operata dalla relazione tecnica in termini di competenza è sostanzialmente basata su due ipotesi: la prima è che l'attuale gettito accertato nel settore in esame – indicato in 107 milioni annui – corrisponda al 15 per cento del totale del gettito evaso (la cui stima si attesta quindi sui 713 milioni di euro annui); la seconda è che tutto il Pag. 89gettito evaso sia totalmente recuperato a decorrere dal 2020. Evidenzia che, in base alle ipotesi menzionate, la relazione tecnica attribuisce alle disposizioni l'effetto di integrale recupero dell'ammontare di gettito evaso nel settore, indicato in 713 milioni di euro annui. Premessa in proposito la necessità di chiarire la fonte e le ricorrenze statistiche sottostanti l'indicazione di tale parametro, in merito alla predetta assunzione di integrale recupero, ritiene che andrebbero esplicitati gli elementi di valutazione adottati a sostegno di tale ipotesi.
  Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 5, recante contrasto alle frodi in materia di accisa, per quanto concerne gli effetti di maggior gettito ascritti alla norma in esame, osserva che non risultano evidenti i criteri e i dati in base ai quali sono stati determinati i parametri utilizzati per la stima: si tratta, in particolare, dell'incremento del 4 per cento applicato al tax gap riferito alle accise sui carburanti e del parametro di un terzo applicato alle maggiori entrate accertate riferite alle accise sugli alcolici. Evidenzia che sono invece verificabili gli ulteriori dati utilizzati per la stima degli effetti finanziari riferiti al settore dei carburanti. Segnala che la relazione tecnica utilizza infatti i dati contenuti nella «Relazione annuale sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale» riferiti all'anno 2016. Rileva che, pur essendo disponibili dati più aggiornati (riferiti al 2017) contenuti nell'allegato alla Nota di aggiornamento del DEF 2019, la scelta della relazione tecnica appare ispirata a criteri di prudenzialità, tenuto conto che i valori 2017, oltre a non essere ritenuti definitivi, evidenziano un maggiore ammontare di litri evasi rispetto al 2016 e, pertanto, il loro utilizzo avrebbe comportato una stima di maggior gettito più elevata. Fa peraltro presente che la relazione tecnica riferita al successivo articolo 7, recante disposizioni di contrasto alle frodi nel settore del gasolio, stima il maggior gettito utilizzando i medesimi parametri (4 per cento di 1.402 milioni). Andrebbe quindi a suo parere precisato se le stime riferite alla norma in esame e quelle relative all'articolo 7 possano, limitatamente al tax gap del gasolio, comportare una duplicazione di effetti di emersione. Con riguardo agli adempimenti a carico delle amministrazioni competenti, prende atto di quanto indicato dalla relazione tecnica circa la possibilità di attuarli nel quadro delle risorse già esistenti, pur rilevando che la stessa relazione non riporta dati ed elementi di valutazione a supporto di tale assunzione.
  In merito ai profili di quantificazione relativi all'articolo 6, recante prevenzione delle frodi nel settore dei carburanti, precisa in primo luogo che il procedimento di stima contenuto nella relazione tecnica sembra limitato agli effetti delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), relative alla dichiarazione di intento; evidenzia tuttavia che la stessa relazione sembra imputare l'effetto di incremento di gettito per 200 milioni di euro annui al complesso delle disposizioni dell'articolo in esame. Andrebbe quindi a suo avviso chiarito preliminarmente in quale misura le altre previsioni dell'articolo concorrano al suindicato risultato complessivo di incremento di entrate. Ciò posto, rileva che la relazione tecnica afferma che l'importo di 200 milioni di euro corrisponde alla «media dell'IVA afferente agli importi rilevati» per i periodi di imposta 2017 e 2018. Sulla base di tali indicazioni, non risulta a suo parere evidente se, ed eventualmente in quale misura, si sia tenuto conto, per ragioni di prudenzialità, dell'eventualità di non recuperare integralmente l'imposta corrispondente alla media riferita ai predetti anni.
  In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 7, recante contrasto alle frodi nel settore degli idrocarburi e altri prodotti, per quanto concerne gli effetti di maggior gettito ascritti alla norma in esame, non risultano a suo avviso evidenti i criteri utilizzati per la scelta dei parametri alla base della stima che, come indicato dalla relazione tecnica, quantifica un maggior gettito annuo corrispondente a circa il 4 per cento del tax gap riferito alle accise sui carburanti. In proposito rinvia a Pag. 90quanto già osservato nella scheda relativa all'articolo 5. Analogamente rinvia alla richiesta di chiarimenti già formulata circa eventuali sovrapposizioni tra gli effetti stimati con riguardo agli articoli 5 e 7. Infine, tenuto conto dei nuovi adempimenti posti a carico dei soggetti tenuti ad effettuare i controlli in questione, ritiene che andrebbero acquisiti elementi di valutazione diretti a verificare l'effettiva possibilità per i soggetti pubblici competenti (in particolare Agenzia delle dogane e Guardia di finanza) di attuare le disposizioni nell'ambito delle risorse esistenti a normativa vigente.
  Per quanto attiene ai profili di quantificazione dell'articolo 8, in materia di rimborsi dell'accisa sul gasolio commerciale, andrebbero a suo avviso acquisiti gli ulteriori elementi utilizzati per la stima, tenuto conto che i dati forniti dalla relazione tecnica non consentono di effettuare una verifica della quantificazione indicata.
  Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 9, in materia di frodi nell'acquisto di veicoli fiscalmente usati, evidenzia, in via prioritaria, che le maggiori entrate riferite alla norma in esame derivano da attività di contrasto all'evasione fiscale: andrebbe quindi a suo parere chiarito se, ed eventualmente in quale misura, si sia tenuto conto, a fini prudenziali, dei margini di aleatorietà che generalmente caratterizzano tali attività. Segnala, in particolare, che il maggior gettito è stimato considerando che il 70 per cento degli acquisti annui intracomunitari di auto usate sia effettuato senza il pagamento dell'IVA: in proposito, osserva che mentre per la quota del 40 per cento di autovetture che la relazione presume siano state acquistate in frode in quanto rivendute in un breve lasso di tempo, la relazione tecnica fornisce i dati e le ipotesi utilizzati ai fini della stima, le medesime indicazioni non sono esplicitate riguardo all'ulteriore quota del 30 per cento di acquisti considerati effettuati in frode da privati che si recano in altri paesi dell'Unione europea. A quest'ultimo riguardo reputa necessario acquisire le relative indicazioni anche al fine di verificare i fattori che inducono a ritenere tale quota effettivamente aggiuntiva rispetto alla precedente quota del 40 per cento. Andrebbe infine a suo parere confermata la possibilità per l'Agenzia delle entrate di far fronte ai nuovi oneri utilizzando esclusivamente le risorse già disponibili a normativa vigente.
  Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 10, recante estensione del sistema INFOIL, per quanto concerne gli effetti di maggior gettito ascritti alla norma in esame rileva che non risultano evidenti i criteri in base ai quali è stato assunto ai fini della stima il parametro di un recupero di efficienza dello 0,5 per cento. Andrebbero inoltre a suo parere indicate in dettaglio le componenti del recupero complessivo di gettito (stimato in 120 milioni di euro annui), precisando se ed in quale misura nello stesso siano inclusi gli effetti di minor gettito per IIDD e IRAP, determinato dai maggiori oneri portati in deduzione dai soggetti titolari di partita IVA. Prende atto, infine, di quanto indicato dalla relazione tecnica in merito alla possibilità per l'Amministrazione finanziaria di far fronte ai nuovi adempimenti utilizzando le risorse disponibili.
  Circa i profili di quantificazione dell'articolo 11, recante introduzione del DAS (Documento Amministrativo Semplificato telematico), riguardo alla formulazione della norma, segnala che la stessa riproduce quanto già disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 262 del 2006; osserva che queste ultime disposizioni non sono state peraltro finora applicate, tenuto conto dei rinvii succedutesi nel tempo, l'ultimo dei quali ha differito l'applicazione della norma al 2020. Ritiene che andrebbe quindi chiarito se e in quale misura, a decorrere dal prossimo esercizio, risultino già scontati nelle previsioni tendenziali di entrata effetti, relativi al gettito delle accise, in relazione all'applicazione della misura del 2006. Reputa tali elementi necessari al fine di verificare l'effettivo carattere aggiuntivo del maggior gettito associato dalla relazione tecnica alla disposizione in esame. Per i profili di stima, segnala che non Pag. 91risultano esplicitati i criteri utilizzati per la determinazione del maggior gettito, rispetto al quale la relazione tecnica indica che si tratta di oltre un terzo del tax-gap complessivo in materia di accise sul gasolio usato come carburante. Andrebbero quindi a suo parere forniti gli elementi di valutazione sottostanti la scelta del parametro, precisando altresì se si sia tenuto conto, per ragioni di prudenzialità, del margine di aleatorietà che caratterizza generalmente l'effettiva riscossione di somme associate a misure di recupero di evasione. In proposito segnala altresì che nel provvedimento in esame sono già scontati effetti di riduzione del predetto tax gap (nella misura del 4 per cento nell'articolo 5 di un ulteriore 4 per cento nell'articolo 7) nonché effetti aggiuntivi di emersione di base imponibile e contrasto alle frodi nel settore in esame (si veda l'articolo 10). Ritiene che andrebbero pertanto forniti elementi a conferma della mancanza di una possibilità, anche parziale, di sovrapposizione tra quote di maggior gettito stimate in relazione a norme diverse del provvedimento in esame. Prende atto, infine, di quanto indicato dalla relazione tecnica in merito alla possibilità per l'Amministrazione finanziaria di far fronte ai nuovi adempimenti utilizzando le risorse disponibili; tenuto conto peraltro degli adempimenti, anche di carattere telematico, introdotti, ritiene che sarebbe utile acquisire più puntuali elementi di valutazione in merito a tale assunzione di neutralità finanziaria.
  Circa i profili di quantificazione dell'articolo 12, in materia di trasmissione telematica dei quantitativi di energia elettrica e di gas naturale, evidenzia, in via preliminare, che le maggiori entrate riferite alla norma in esame derivano da attività di contrasto all'evasione fiscale e, pertanto – come osservato anche in relazione ad altre disposizioni del decreto in esame – tra i criteri valutativi occorrerebbe generalmente considerare, a fini prudenziali, un margine di incertezza connesso all'effettiva possibilità di recupero del gettito evaso. In relazione a tale profilo andrebbe a suo parere acquisito l'avviso del Governo. Tanto premesso, evidenzia che la relazione tecnica non esplicita i criteri utilizzati ai fini della stima degli effetti delle disposizioni né le valutazioni che inducono – a partire dall'indicazione di frodi accertate dall'amministrazione finanziaria per circa 62 milioni annui, nel settore del gas naturale e a circa 55 milioni annui nel settore dell'energia elettrica – a quantificare in 240 milioni di euro annui il recupero di gettito a regime. In proposito ritiene che andrebbero quindi fornite ulteriori indicazioni. Osserva altresì che la disposizione non esplicita le specifiche modalità cui è affidato il potenziamento degli strumenti preposti al recupero di gettito, rinviando in proposito ad una Determinazione dell'Agenzia delle dogane e monopoli che dovrà definire tempi e modi per la trasmissione telematica dei dati. A tal riguardo rileva che la relazione tecnica si limita ad affermare che la «maggiore tempestività rispetto all'attuale cadenza annuale» agevola l'attività di contrasto all'evasione fiscale. Segnala che non sono evidenti quindi le innovazioni da adottare e la loro diretta riferibilità allo specifico obiettivo di recupero indicato. Ai fini della verifica della prudenzialità di tale obiettivo andrebbero a suo parere acquisiti i relativi elementi di valutazione. Infine, ritiene che andrebbe confermata l'effettiva possibilità, per l'amministrazione finanziaria, di far fronte agli adeguamenti tecnici e ai nuovi impegni previsti con le risorse disponibili a normativa vigente.
  Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 13, in materia di Trust, per quanto concerne gli effetti di maggior gettito ascritti alla norma in esame, osserva che non risultano esplicitati i criteri in base ai quali è stata assunta un'emersione del 30 per cento dell'importo riferito ai pagamenti esteri interessati dalla norma. Andrebbero quindi a suo parere acquisiti i relativi dati e le ipotesi sottostanti la stima. Prende atto, inoltre, di quanto indicato dalla relazione tecnica in merito alla possibilità per l'Amministrazione Pag. 92finanziaria di far fronte ai nuovi adempimenti utilizzando le risorse disponibili.
  Circa i profili di quantificazione dell'articolo 14, in materia di utilizzo dei file delle fatture elettroniche, non ha osservazioni da formulare.
  Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 15, in materia di fatturazione elettronica e sistema tessera sanitaria, pur evidenziando che alle precedenti norme che hanno previsto, in via temporanea, l'esonero dagli adempimenti in questione non sono stati ascritti effetti finanziari, rileva che al complesso delle disposizioni in materia di fatturazione elettronica e trasmissione giornaliera dei corrispettivi sono stati scritti ingenti effetti di maggior gettito. Come osservato anche in occasione dell'introduzione di analoghe disposizioni, sarebbe quindi a suo parere opportuno esplicitare le ragioni che inducono a ritenere neutrale per la finanza pubblica il rinvio disposto dalla norma in esame.
  Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 16, recante semplificazioni fiscali, ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti a confermare l'effettiva possibilità, per l'Agenzia delle entrate, di far fronte ai nuovi adempimenti in materia di precompilata IVA con l'utilizzo delle risorse disponibili a normativa vigente.
  In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 17, in materia di imposta di bollo sulle fatture elettroniche, rileva che la disposizione introduce una specifica procedura di comunicazione tra Amministrazione e contribuente per individuare l'importo dovuto in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche. Con riferimento alla sanzione, rileva che la stessa viene ridotta ad 1/3: la disposizione può quindi ritenersi neutrale se il gettito relativo a tali sanzioni non risulta scontato ai fini dei tendenziali di finanza pubblica. In proposito andrebbe a suo parere acquisita una conferma.
  Circa i profili di quantificazione dell'articolo 18, recante modifiche al regime di utilizzo del contante, non ha osservazioni da formulare.
  In merito ai profili di quantificazione degli articoli 19 e 20, recanti esenzione fiscale dei premi della lotteria degli scontrini e sanzioni, rileva che la disposizione, nell'ambito della disciplina relativa alla cd. «lotteria degli scontrini», introduce una sanzione nel caso in cui l'esercente, al momento dell'acquisto, rifiuti il codice fiscale del contribuente o non trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della cessione secondo quanto previsto dal comma 540 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Evidenzia che, in relazione a tale previsione, la relazione tecnica stima un effetto di maggiore entrata. Ricorda che alle disposizioni originarie, relative all'introduzione della medesima lotteria non erano stati ascritti effetti sui saldi. Andrebbero quindi a suo parere acquisite le valutazioni del Governo riguardo alla prudenzialità della stima operata dalla relazione tecnica, tenendo conto anche che la misura introdotta, così come affermato dalla stessa relazione tecnica, incide solo in via indiretta sul gettito in virtù di un effetto di deterrenza sui comportamenti dei contribuenti.
  Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 21, in materia di certificazioni fiscali e pagamenti elettronici, reputa opportuno acquisire i dati posti alla base della determinazione dell'onere indicato, al fine di verificare la stima operata.
  Per quanto concerne i profili di quantificazione dell'articolo 22, in materia di credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici, rileva che la relazione tecnica, ai fini della stima, utilizza i dati delle dichiarazioni IVA del 2018, anno d'imposta 2017. In proposito ritiene che andrebbe fornito un chiarimento in merito ai criteri utilizzati per definire la platea di soggetti «potenzialmente coinvolti», ciò con riguardo sia al numero di contribuenti interessati, sia al volume d'affari ad essi riferito. Infatti, sulla base dei dati pubblicati sul sito del Dipartimento Finanze Pag. 93relativi alle dichiarazioni IVA 2018, anno d'imposta 2017, risulterebbe un numero di soggetti coinvolti dalla norma (ricavi e compensi inferiori a 400.000 euro) pari a circa 4 milioni, con un volume di affari di circa 290 miliardi di euro. Segnala che da tali dati sembra evincersi che, rispetto alla platea potenziale, il procedimento di stima abbia operato delle riduzioni: al fine di evitare effetti finanziari eccedenti quelli stimati, ritiene quindi opportuno acquisire i relativi elementi informativi, tenuto conto che il credito di imposta non è configurato dalla norma all'interno di limiti massimi di spesa annua. Evidenzia, inoltre, che la relazione tecnica utilizza una percentuale di pagamenti elettronici pari al 34,6 per cento del totale dei ricavi, analogamente a quanto ipotizzato in occasione di una norma di analogo tenore sui carburanti (commi 924-925 della legge n. 205/2017): andrebbe a suo parere verificato se, in virtù anche dell'effetto incentivante delle disposizioni in esame e di quelle contenute in altri articoli del provvedimento (cfr. articolo 23 introduttivo di sanzioni per la mancata accettazione dei pagamenti effettuati con carte di credito e debito), l'utilizzo di pagamenti elettronici possa subire un rilevante impulso, con conseguenti effetti di incremento dell'onere stimato.
  In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 23, recante sanzioni per mancata accettazione di pagamenti elettronici, non ha osservazioni da formulare.
  Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 24, recante proroga delle concessioni di scommesse e Bingo, evidenzia che la norma interviene in materia di scommesse e di Bingo, differendo l'avvio delle gare e prolungando la validità delle concessioni in essere. Quanto al differimento della gara per il Bingo, rammenta che, per effetto del comma 1048 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2018, tale gara doveva assicurare un introito di almeno 73 milioni di euro nell'anno di svolgimento (originariamente, appunto, il 2018): tale effetto era registrato per intero nell'esercizio interessato, in termini di cassa, e pro quota negli esercizi di durata novennale della concessione, in termini di indebitamento netto. Osserva che, per effetto del differimento della gara, l'introito in questione dovrebbe essere ora versato dagli aggiudicatari nell'esercizio 2020: in merito, dunque, agli effetti finanziari rilevabili in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto, ritiene che andrebbero acquisiti elementi conoscitivi. Quanto al differimento della gara per le scommesse, rammenta che, per effetto del comma 932 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016, la base d'asta dovrà essere non inferiore ad euro 32.000 per ogni punto di vendita principale e ad euro 18.000 per ogni corner. Rileva che, in base al sopra citato comma 1048 e alla relativa relazione tecnica, tale provento una tantum si sarebbe dovuto realizzare (a legislazione previgente) nel 2018. In virtù del differimento della gara, invece, anche questo introito dovrebbe ora essere versato dagli aggiudicatari nell'anno 2020: rinvia pertanto alla richiesta di elementi conoscitivi sopra formulata in relazione alla gara per il Bingo. Quanto alla proroga di concessioni del Bingo, prende atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica, che appaiono verificabili e coerenti con quanto affermato in precedenti relazioni tecniche relative alla medesima fattispecie, e non formula pertanto osservazioni. Quanto alla proroga delle concessioni di scommesse, evidenzia che la relazione tecnica, nel fornire gli elementi a base della stima di maggior gettito, assume, implicitamente, che tutti i negozi e i corner decidano di accettare la proroga. Rispetto alla relazione tecnica riferita al più volte citato comma 1048, rileva che la numerosità della platea interessata – indicata dalla relazione tecnica in esame – risulta già diminuita. Andrebbe dunque acquisita a suo avviso conferma della prudenzialità della stima sotto questo profilo. Infine, con riguardo al differimento dell'indizione di entrambe le gare, reputa utile acquisire conferma della compatibilità con la normativa europea, al fine di evitare eventuali procedure di infrazione.
  Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 25, recante termine Pag. 94per la sostituzione degli apparecchi da gioco, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che alle precedenti disposizioni intervenute in materia di sostituzione degli apparecchi AWP, di proroga dei relativi termini e di riduzione del numero dei nulla osta rilasciabili (riduzione, questa, correlata alla sostituzione degli apparecchi) non sono stati ascritti effetti finanziari.
  Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 26, in materia di prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento, rileva che la norma interviene sul PREU, aumentandone le aliquote a decorrere dal 10 febbraio 2020. Per il periodo 1o gennaio-9 febbraio 2020 rileva, invece, una lieve diminuzione, in misura inferiore a un decimo di punto percentuale. Osserva che la relazione tecnica assume, in linea con altre precedenti stime, una riduzione del 3 per cento della raccolta per le VLT in relazione a possibili riduzioni del payout. Evidenzia che, al di là di tale elemento, i calcoli sono basati su ipotesi di invarianza della raccolta: in merito, ritiene che andrebbe acquisita conferma della prudenzialità di tale ipotesi alla luce dei recenti incrementi del PREU. Inoltre, pur tenendo conto dei tempi tecnici necessari per intervenire sul payout a livello di singolo apparecchio, andrebbe a suo parere specificato per quale ragione la riduzione della raccolta sia fatta decorrere dal 2021 anziché dal 2020. Osserva che, sulla base degli elementi forniti dalla relazione tecnica, il procedimento matematico che conduce al maggior gettito è sostanzialmente verificabile, sia pure con alcuni disallineamenti.
  Circa i profili di quantificazione dell'articolo 27, evidenzia che la norma istituisce il Registro unico degli operatori del gioco pubblico, cui devono iscriversi gli operatori del settore dei giochi e delle scommesse, dietro il versamento di una quota annua d'iscrizione. Rileva che l'attivazione del registro è subordinata all'adozione di un decreto ministeriale e alla stessa conseguirà la soppressione del cd. «Albo RIES» (di cui all'articolo 1, comma 82, della legge di stabilità per il 2011). Prende atto dei dati forniti dalla relazione tecnica in merito alla numerosità dei soggetti obbligati e alla loro ripartizione per categorie secondo le quote d'iscrizione, da cui è matematicamente ricostruibile il maggior gettito annuo stimato dalla relazione medesima. Per quanto riguarda la soppressione dell'Albo «RIES», tuttavia, rileva che la relazione tecnica non commenta il comma 10: ritiene che in merito andrebbero acquisiti dati ed elementi di quantificazione, tenuto conto che l'iscrizione all'attuale Albo è subordinata al versamento di una quota annua (il cui gettito dovrebbe quindi venire meno), ma che, d'altro canto, alla disposizione istitutiva dell'Albo (articolo 1, comma 82, della legge di stabilità per il 2011) erano stati ascritti effetti positivi per il solo anno 2011 e non per gli anni seguenti. Inoltre, per quanto riguarda gli adempimenti posti in capo all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pur prendendo atto che la stessa, già a legislazione vigente, gestisce l'Albo RIES, per molti aspetti analogo al nuovo Registro, osserva tuttavia che, stando alla relazione tecnica, è atteso il sostanziale raddoppio dei soggetti iscritti, per ciascuno dei quali vanno verificati i requisiti: andrebbero dunque a suo parere forniti ulteriori elementi in merito all'effettiva possibilità per l'Agenzia di provvedere alla gestione del registro nel quadro delle risorse disponibili.
  Per quel che riguarda i profili di quantificazione dell'articolo 28, recante blocco dei pagamenti a operatori abusivi di giochi e scommesse on line, evidenzia che la norma interviene sui trasferimenti di denaro in favore di soggetti che operano abusivamente nel settore dei giochi on line, sostituendo, in capo agli operatori dei sistemi di pagamento, il previgente obbligo di segnalazione dell'operazione con un vero e proprio divieto di darvi corso. Rileva che ai previgenti obblighi di segnalazione non erano stati ascritti effetti di gettito mentre ai presenti divieti sono ascritti effetti nella misura di dieci milioni annui di maggior gettito (eccetto che nel primo anno di vigenza, considerata la necessità di provvedimenti attuativi). In Pag. 95proposito, ritiene che andrebbe confermata l'effettiva prudenzialità dell'iscrizione di maggiori entrate in relazione al divieto di operazioni svolte in evasione di imposta. Osserva che tali maggiori entrate, infatti, dipendono dall'ipotesi, esplicitata dalla relazione tecnica, che la raccolta degli operatori in evasione d'imposta venga canalizzata verso operatori legali e controllati: in particolare, sarebbe a suo parere opportuno acquisire ulteriori elementi di valutazione in merito all'assunzione che tale nuovo flusso sia commisurabile (sia pure in chiave prudenziale) al 5 del per cento del flusso di gioco legale e tracciato. In tale ottica, sarebbe a suo avviso utile disporre dei dati complessivi circa gli importi dei pagamenti che sono stati segnalati in adempimento della previgente normativa o almeno di dati riferiti al maggior gettito conseguito per effetto della stessa, qualora tali effetti siano estrapolabili dal complesso delle entrate del settore. Inoltre, con riferimento al gettito per il 2020 (che la relazione tecnica riduce a un quarto tenuto conto della necessità di adottare i provvedimenti attuativi), rileva che la disposizione non fissa un termine, neppure ordinatorio, per l'adozione dei provvedimenti medesimi, ai quali è rimessa esplicitamente la fissazione della decorrenza dell'efficacia della norma: andrebbe dunque a suo parere acquisita conferma che i provvedimenti possano essere predisposti in tempi utili per assicurare il gettito del 2020 nella misura attesa. Infine, tenuto conto che l'articolo 40 del decreto-legge n. 98 del 2011 destina quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 24 alla copertura degli oneri ascrivibili al medesimo decreto-legge n. 98, ritiene che andrebbe acquisita conferma che l'abrogazione dei commi 29-31 del medesimo articolo 24 non sia suscettibile di incidere sulle coperture del decreto-legge citato. Riguardo all'attribuzione delle competenze sanzionatorie ai competenti uffici dell'ADM, non formula osservazioni, tenuto conto che i medesimi adempimenti, riferiti all'identica platea di soggetti obbligati, erano già attribuiti agli uffici a legislazione vigente.
  In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 29, recante potenziamento dei controlli in materia di giochi, rileva che la disposizione in esame è sostanzialmente riproduttiva di quanto già previsto dalla legislazione previgente, in particolare dal comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 16 del 2012, che viene ora abrogato. Pur prendendo atto, dunque, degli elementi informativi e valutativi forniti dall'attuale relazione tecnica, volti a suffragare la stima di 25 milioni annui di maggiori entrate, ritiene che andrebbero esplicitate le ragioni in base alle quali si ritiene che i predetti effetti possano considerarsi aggiuntivi rispetto a quelli derivanti dalla disposizione ora abrogata: infatti, pur rilevando che a quest'ultima non era stato, a suo tempo, ascritto in via preventiva uno specifico impatto sui saldi dalla relazione tecnica, osserva che la stessa disposizione dovrebbe comunque aver esplicato i propri effetti di carattere finanziario, che dovrebbero risultare quindi già inclusi nelle previsioni di entrata. A tal proposito sarebbe pertanto a suo parere utile acquisire elementi in merito ai risultati di gettito ottenuti in vigenza della disposizione ora abrogata.
  Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 30, recante requisiti per esercenti e concessionari in materia di giochi pubblici, non ha osservazioni da formulare, considerata la natura ordinamentale delle disposizioni.
  Con riferimento all'articolo 31, in materia di omesso versamento dell'imposta unica, prende preliminarmente atto, in merito ai profili di quantificazione, delle valutazioni fornite dalla relazione tecnica, secondo la quale la disposizione in esame, in quanto dotata di carattere fortemente dissuasivo, avrebbe l'effetto di recuperare e prevenire l'evasione in una misura che viene stimata in circa 30 milioni di euro annui. Prende atto altresì che, sempre in base alla relazione tecnica, tale stima assumerebbe carattere prudenziale, tenuto conto dell'ammontare complessivo degli accertamenti effettuati nel 2018, pari a 120 milioni, e dell'andamento delle pregresse annualità nonché delle pronunce Pag. 96favorevoli del 2018, che inducono la stessa relazione a stimare nel 70 per cento l'indice di positività del contenzioso. Ciò premesso, evidenzia che la norma, a fini dissuasivi, prevede la chiusura dei locali fisici («punti di vendita») in relazione all'evasione dell'imposta unica. Fa presente che la relazione tecnica, come sopra detto, assume a base delle stime il contenzioso sull'imposta unica, la quale è però applicabile a pronostici e scommesse anche on line, come per esempio i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro, il gioco del bingo a distanza, le scommesse sportive con raccolta a distanza o su eventi simulati – «scommesse simulate» o «scommesse virtuali». Pur prendendo atto, dunque, del carattere prudenziale delle stime, al fine di suffragare gli effetti di maggior gettito atteso, sarebbe opportuno, a suo avviso, chiarire quanta parte del contenzioso sull'imposta unica sia relativa a giochi e scommesse la cui raccolta avviene in locali appositi e quanta parte a giochi con raccolta a distanza ossia, appunto, al di fuori di punti di vendita. Inoltre, per quanto riguarda la contabilizzazione, ritiene necessario che sia chiarito se le imposte dovute e non versate, sulle quali è in atto del contenzioso, siano iscritte nei tendenziali di finanza pubblica, e in quale misura, ovvero se le stesse ne siano state escluse, ciò al fine di verificare se le somme recuperate per effetto della norma in esame costituiscano vere e proprie maggiori entrate tributarie oppure incassi ex post di entrate accertate e già scontate. Segnala che andrebbe altresì chiarito se, ai fini del saldo di indebitamento netto, che segue il criterio della competenza economica, l'imposta unica risulti iscritta al momento dell'accertamento o del versamento.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 32, in materia di adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia, rileva che la relazione tecnica non fornisce i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione dell'onere, necessari ai fini della verifica della stima effettuata. Ciò con particolare riguardo, tra l'altro, al numero di soggetti interessati, al relativo volume d'affari e all'IVA non detratta per il pro-rata.
  Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 33, recante sospensione degli adempimenti connessi agli eventi sismici, rileva che la disposizione differisce al 16 gennaio 2020 la ripresa dei versamenti tributari – sospesi nel periodo dal 26 dicembre 2018 al 30 settembre 2019 dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 gennaio 2019 – per i soggetti di alcuni comuni della provincia di Catania colpiti dal sisma del 26 dicembre 2018. In relazione a tale differimento, fa presente che la relazione tecnica stima un effetto di minore entrata pari a 9,2 milioni di euro per l'esercizio in corso. Poiché la stessa relazione afferma che non sono disponibili dati puntuali desumibili dalle dichiarazioni dei redditi, andrebbe chiarito, a suo avviso, su quali dati e parametri sia basata la predetta stima. In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 2 dell'articolo in esame provvede alla copertura dell'onere, valutato in 9,2 milioni di euro per l'anno 2019, derivante dal differimento, dal 30 settembre 2019 al 16 gennaio 2020, della ripresa dei versamenti per i contribuenti interessati dal sisma del dicembre 2018 che ha colpito la provincia di Catania. Segnala che la copertura è effettuata mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge n. 244 del 2007, che reca disposizioni di carattere finanziario per la chiusura dello stato di emergenza conseguente al sisma del 1997 che ha colpito i territori delle regioni Umbria e Marche. Con riferimento all'utilizzo delle risorse di cui al citato articolo 2, comma 107, ritiene necessario che il Governo fornisca informazioni in ordine alla loro consistenza residua per l'anno 2019 delle risorse afferenti alla citata disposizione sia per la parte corrente sia per la parte in conto capitale, precisando quanta parte delle risorse di parte corrente sia destinata alla copertura degli oneri derivanti dalla presente disposizione, posto che – come si evince dal prospetto riepilogativo degli oneri che risulta dalla relazione tecnica – Pag. 97essendo tali oneri di parte corrente, possono essere coperti esclusivamente attraverso risorse di parte corrente. Appare inoltre necessaria, a suo avviso, una rassicurazione da parte del Governo in ordine alla possibilità di utilizzare le citate risorse senza compromettere le finalità alle quali esse erano state originariamente destinate. Infine, ritiene necessario che il Governo chiarisca quali siano le ragioni per le quali non sia stata prevista la riassegnazione all'entrata delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge n. 244 del 2007, utilizzate a copertura del presente onere.
  Con riferimento all'articolo 34, concernente compartecipazione comunale al gettito accertato, non ha osservazioni da formulare, alla luce di quanto indicato dalla relazione tecnica.
  In merito all'articolo 35, recante modifiche all'articolo 96 del TUIR, evidenzia, in merito ai profili di quantificazione, che, rispetto alla normativa vigente, la norma estende l'ambito di applicazione della piena deducibilità degli interessi passivi ed appare pertanto suscettibile di determinare una riduzione del gettito da imposte dirette. Non appaiono quindi evidenti, a suo avviso, le ragioni che inducono a ritenere che la fattispecie sia già inclusa negli effetti stimati in relazione alle norme vigenti, come indicato dalla relazione tecnica. In proposito ritiene che andrebbero quindi acquisiti chiarimenti. Inoltre, al fine di evitare dubbi interpretativi, fa presente che andrebbe confermato che la disciplina trovi applicazione esclusivamente ai prestiti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della norma in esame e che sia esclusa ogni possibilità di rimborso per imposte già versate.
  Riguardo all'articolo 36, in materia di incentivi Conto Energia, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la disposizione è volta al recupero delle agevolazioni relative alla detassazione per investimenti ambientali – di cui all'articolo 6 della legge n. 388 del 2000 – in caso di cumulo con le tariffe incentivanti previste da taluni decreti ministeriali per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici (DM 6 agosto 2010, DM 5 maggio 2011 e DM 5 luglio 2012). Per continuare a usufruire di tali incentivi il contribuente può avvalersi di una procedura che prevede il pagamento di somme parametrate alla detassazione goduta. La relazione tecnica stima un effetto di maggior gettito derivante dal recupero dell'agevolazione concessa nella misura di 123 milioni di euro nel 2020. Al riguardo, premessa l'opportunità di acquisire elementi di maggior dettaglio riferiti ai dati e alle relative fonti utilizzati per calcolare l'ammontare annuo non soggetto a tassazione nel periodo di vigenza dell'articolo 6 della legge n. 388 del 2000, indicato in misura pari a 85,5 milioni di euro, ritiene necessario che siano esplicitate le ragioni alla base della scelta di un tasso di adesione alla procedura di pagamento pari al 50 per cento. Evidenzia altresì che la relazione tecnica calcola il recupero di gettito moltiplicando la stima annua per 12 anni, periodo temporale di vigenza dell'agevolazione di cui all'articolo 6 della legge n. 388 del 2000: poiché, in base alla formulazione letterale del comma 1, la norma si applica solo «in caso di cumulo» della detassazione con gli altri incentivi ambientali sopra richiamati, ritiene opportuno chiarire se tale ipotesi ricorra in tutti i casi per l'intero periodo di vigenza del citato articolo 6.
  In merito all'articolo 37, che prevede la riapertura del termine per la definizione agevolata, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che la norma si limita a disporre un differimento – peraltro di carattere infrannuale – di termini scaduti nel luglio 2019, cui risultavano già associati effetti di gettito. Non risultano quindi evidenti le ragioni che inducono a ritenere che, per effetto della proroga del versamento della prima rata, possa determinarsi un incremento delle entrate rispetto agli obiettivi di gettito già associati alle misure in questione. In proposito ritiene opportuno acquisire chiarimenti, anche in considerazione del fatto che non è espressamente prevista una riapertura dei termini di adesione né una variazione dei piani di pagamento. Evidenzia, inoltre, che la relazione tecnica Pag. 98non fornisce i dati ed i parametri sottostanti la stima del maggior gettito atteso e la relativa modulazione temporale. Segnala infine che la relazione tecnica indica il maggior gettito previsto per effetto della proroga in 46 milioni di euro per il 2019, 52 per il 2020, 51 per il 2021, 41 annui per il 2022 e il 2023, mentre il prospetto riepilogativo sconta importi inferiori: la differenza corrisponde alla quota di entrate per gli «altri enti», pari a 11 milioni di euro nel 2019, 12 milioni di euro annui nel 2020 e nel 2021, 9 milioni di euro annui nel 2022 e nel 2023. In ordine a tale differente imputazione degli effetti ritiene che andrebbe acquisito un chiarimento.
  Riguardo all'articolo 38, che reca disposizioni sull'imposta immobiliare sulle piattaforme marine, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che, sulla base dei dati indicati dalla relazione tecnica – base imponibile potenziale di circa 2,85 miliardi di euro – la stima del maggior gettito appare corretta. In merito alla formulazione della norma, ritiene che andrebbe chiarita la portata del riferimento, contenuto nel comma 7, alle «detrazioni» IMU, di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, tenuto conto che detto articolo contempla solo le detrazioni per abitazione principale.
  Per quanto concerne l'articolo 39, in materia di disciplina penale in materia tributaria, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che l'articolo in esame inasprisce le pene per i reati tributari e riduce alcune soglie di punibilità attualmente vigenti in caso di evasione delle imposte dirette e sul valore aggiunto [comma 1, lettere da a) a p)]. Si introduce inoltre, in caso di condanna per specifici delitti in materia di imposte sui redditi e di IVA, l'applicazione dell'istituto processuale della confisca allargata (comma 1, lettera q). Viene poi modificata la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti, prevedendo specifiche sanzioni amministrative quando il reato di dichiarazione fiscale fraudolenta è commesso a vantaggio dell'ente (comma 2). La relazione tecnica afferma che la norma non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo, al contrario, in grado di realizzare un gettito positivo di risorse finanziarie per l'erario, seppur allo stato non quantificabile, ma riscontrabile solo a consuntivo. Per quanto riguarda i risvolti di natura finanziaria correlati all'applicazione dell'istituto della confisca allargata, la relazione tecnica riferisce altresì l'assenza di profili onerosi per il bilancio dello Stato, precisando che i correlati adempimenti di natura giudiziaria potranno essere fronteggiati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Rileva peraltro che la relazione tecnica non riporta dati e considerazioni che rendano verificabile la predetta assunzione di neutralità: in proposito ritiene quindi utile acquisire ulteriori dati ed elementi di valutazione.
  Riguardo all'articolo 40, che reca disposizioni su Rete ferroviaria italiana S.p.A. e Equitalia giustizia, in merito ai profili di quantificazione, rileva che il comma 2 prevede «l'obbligo di versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un importo corrispondente ai risparmi conseguiti dall'applicazione delle suddette norme». Apparentemente quindi il rinvio è operato alla parte del testo che precede la disposizione, nella quale sono tuttavia citate norme che non appaiono suscettibili di determinare risparmi. Il rinvio sembra quindi in realtà riguardare le disposizioni del decreto-legge n. 78 del 2010, citate successivamente – alla fine del comma – e che effettivamente hanno introdotto una disciplina finalizzata ad interventi di «spending review» con conseguimento di risparmi, in parte destinati ad essere versati all'entrata del bilancio dello Stato. In proposito considera necessario quindi acquisire un chiarimento. Per quanto concerne la disapplicazione dei vincoli e degli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica prevista dalle norme in esame, rileva una difformità tra le previsioni recate dal comma 1 e quelle contenute nel comma 2. In particolare la disapplicazione prevista dal comma 2, relativa a Equitalia Giustizia, fa salvi «il Pag. 99concorso agli obiettivi di finanza pubblica e l'obbligo di versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un importo corrispondente ai risparmi conseguiti dall'applicazione delle suddette norme» mentre analoga salvaguardia non è inserita nel comma 1, relativo a Rete ferroviaria italiana S.p.A. Pertanto quest'ultima – inclusa nell'elenco Istat della pubblica amministrazione ai fini del conto economico consolidato – non sembrerebbe tenuta in modo espresso agli obblighi di concorso agli obiettivi di finanza pubblica e di versamento al bilancio dello Stato. Tanto premesso – pur rammentando che le relazioni tecniche riferite alle norme che prevedono limiti alle spese, di norma, registrano solo a consuntivo gli effetti riferibili alle società controllate dalle amministrazioni pubbliche – considera necessario che il Governo chiarisca se l'indicata formulazione del comma 1 possa dar luogo a conseguenze di carattere oneroso.
  Per quanto riguarda l'articolo 41, concernente il Fondo di garanzia PMI, in merito ai profili di quantificazione, per quanto riguarda il comma 1, ritiene opportuno acquisire conferma circa la prudenzialità della mancata imputazione di effetti in termini di fabbisogno alle disposizioni medesime, pur rilevando che ciò risulta coerente con quanto contabilizzato ai fini dei saldi in occasione di precedenti analoghi rifinanziamenti del Fondo di garanzia.
  Relativamente all'articolo 42, che reca disposizioni sulla fusione di comuni, in merito ai profili di quantificazione non ha rilievi da formulare dal momento che il maggior onere recato dalla disposizione è limitato all'entità della disposta autorizzazione di spesa e l'articolo 15, comma 3, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 parla di «contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti» da erogare nel limite degli stanziamenti finanziari previsti.
  In merito all'articolo 43, concernente gli affitti passivi della pubblica amministrazione, in merito ai profili di quantificazione, pur considerando quanto riferito dalla relazione tecnica – che evidenzia come i flussi finanziari correlati ai canoni di locazione ridefiniti ai sensi del comma 1, lettera a), avvengono fra amministrazioni pubbliche e sono pertanto oggetto di consolidamento nel conto delle amministrazioni pubbliche – ritiene utile acquisire elementi di valutazione riguardo agli effetti finanziari che potrebbero determinarsi sul saldo netto da finanziare, ossia sul saldo del bilancio dello Stato, in virtù della riduzione del 15 per cento dei canoni di locazione passiva; ciò al fine di confermare la sostanziale neutralità della norma anche con riguardo a tale saldo.
  Riguardo all'articolo 44, che reca disposizioni sulla permuta di immobili ad uso governativo, in merito ai profili di quantificazione non formula osservazioni, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica che riferisce che la norma consentirebbe il raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica, evitando il sorgere di nuove locazioni passive. Evidenzia, altresì, che alla disposizione abrogata non sono stati ascritti, in occasione della sua introduzione, effetti diretti sui saldi di finanza pubblica.
  In merito all'articolo 45, che reca disposizioni in materia di salute, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che la proroga opera nell'ambito dell'esercizio 2019 e che l'incremento del finanziamento riguarda gli anni 2020 e 2021.
  Riguardo all'articolo 46, che reca disposizioni in materia di fiscalità regionale, in merito ai profili di quantificazione non formula osservazioni, tenuto conto che alle disposizioni di proroga già intervenute non sono stati attribuiti effetti finanziari.
  Relativamente all'articolo 47, che prevede disposizioni sul trasporto pubblico locale, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che la disciplina in esame non determini una diversa modulazione per cassa degli effetti, per la pubblica amministrazione, connessi delle erogazioni del Fondo per il trasporto pubblico. In proposito considera opportuno acquisire una conferma. Pag. 100
  Riguardo all'articolo 48, che reca disposizioni sulla banca dati di riferimento per il rendiconto di gestione dei comuni, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare, attesa la natura ordinamentale delle disposizioni.
  In merito all'articolo 49, che reca norme sulla revisione priorità degli investimenti, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare.
  Per quanto concerne l'articolo 50, in materia di tempi di pagamento dei debiti commerciali della pubblica amministrazione, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare.
  Riguardo all'articolo 51, che reca disposizioni sulle attività informatiche in favore di organismi pubblici, in merito ai profili di quantificazione non formula osservazioni, nel presupposto che, come affermato dalla relazione tecnica, all'avvalimento di Sogei S.p.A. da parte dei soggetti individuati dalla disposizione si provveda nell'ambito degli stanziamenti previsti a legislazione vigente. Rileva peraltro che tale condizione è indicata dalla relazione tecnica, ma non risulta esplicitata dalla norma, fatta eccezione per le attività che fanno capo al Comando generale della Guardia costiera (comma 2, lettera d), in relazione alle quali è dettata una specifica clausola di neutralità finanziaria. In proposito ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  In merito all'articolo 52, che prevede incentivi per l'acquisto dei dispositivi antiabbandono, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare essendo l'onere limitato alla prevista autorizzazione di spesa. Osserva peraltro che la norma, nell'elevare da 1 – importo previsto a normativa vigente – a 15,1 milioni di euro il limite di spesa per il 2019 relativo ai contributi da erogare per le finalità in esame, dispone che con decreto ministeriale siano definite le modalità attuative, anche al fine di garantire il rispetto del predetto limite di spesa. Ritiene quindi opportuno chiarire se il rinvio al decreto ministeriale debba intendersi riferito all'intero limite di spesa ovvero soltanto alla somma di 14,1 milioni di euro stanziata dal provvedimento in esame. Dalla prima ipotesi discenderebbe che l'importo di 1 milione di euro già previsto dalla legge di bilancio per il 2019 non sia stato di fatto utilizzato. Anche a tal riguardo ritiene utile un chiarimento. Osserva inoltre che il termine per l'emanazione del decreto è fissato in 15 giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame: premesso che il termine non appare correttamente formulato dal punto di vista letterale – in quanto testualmente inserito in una novella alla legge di bilancio 2018, entrata in vigore il 1o gennaio 2019 – occorrerebbe acquisire la valutazione del Governo riguardo all'effettiva possibilità che gli effetti della norma si esauriscano, anche in termini di cassa, nell'esercizio in corso, come indicato dal prospetto riepilogativo.
  Per quanto concerne l'articolo 53, che prevede disposizioni in materia di autotrasporto, in merito ai profili di quantificazione rileva che le disposizioni in esame prevedono l'erogazione di un contributo, compreso tra un minimo di 2 mila ed un massimo di 20 mila euro per ciascun veicolo, per agevolare la sostituzione del parco veicoli nel settore dell'autotrasporto con mezzi a minor impatti inquinante. A tal fine sono stanziati 12,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, riportati nel prospetto riepilogativo con identico impatto anche sui saldi di cassa. Essendo tali contributi limitati allo stanziamento disposto, non ha osservazioni da formulare, a condizione che le modalità di erogazione, da definire con decreto interministeriale, siano idonee a garantire il rispetto dei limiti di spesa previsti nonché l'integrale utilizzo delle somme negli esercizi di stanziamento, in conformità agli effetti di scontati nel prospetto riepilogativo. In proposito ritiene necessario acquisire elementi di valutazione e di conferma, in considerazione del fatto che le norme in esame non prevedono espressamente meccanismi applicativi e di monitoraggio volti ad assicurare l'osservanza delle predette condizioni. A quest'ultimo riguardo, considera in particolare utile acquisire conferma circa l'integrale spendibilità nell'esercizio Pag. 101in corso dello stanziamento relativo al 2019, tenuto conto che le disposizioni specificano che i contributi sono destinati a finanziare gli investimenti avviati a far data dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.
  In merito all'articolo 54, che dispone un finanziamento in favore di Alitalia, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che le norme in esame comportano oneri per 400 milioni di euro nell'anno 2019, indicati dal prospetto riepilogativo come maggiori spese in conto capitale, con impatto soltanto sul saldo netto da finanziare e sul fabbisogno. Con riferimento all'indebitamento netto, la norma e la relazione tecnica non individuano effetti; la relazione tecnica precisa infatti che l'operazione è qualificabile – nel sistema contabile UE – come «operazione finanziaria», in quanto tale non rilevante ai fini del saldo. Sulla base delle stesse motivazioni, i provvedimenti che hanno previsto i prestiti del 2017 e del 2018 e quelli che sono intervenuti sulla tempistica della relativa restituzione non hanno stimato un impatto degli interventi in termini di indebitamento netto proprio in ragione della qualificazione del prestito come operazione finanziaria. Successivamente però, anche in ragione del mancato rimborso dei predetti prestiti e della successiva copertura dell'intero importo con il decreto-legge n. 34 del 2019 – per un totale di 900 milioni di euro – il DEF e la NADEF 2019 «in ottemperanza a quanto richiesto sia dalla normativa interna, sia dalla governance europea» hanno elencato tra le misure una tantum e con effetti temporanei, indicate come «one-off», che hanno inciso sull'indebitamento netto nel triennio 2016-2018, anche la «riclassificazione del prestito Alitalia» erogato in due tranche di 600 milioni nel 2017 e 300 milioni di 2018. Alla luce di quanto sopra esposto, ritiene opportuno acquisire la valutazione del Governo a conferma dell'effettiva possibilità di configurare, anche nel caso in esame, il prestito come operazione meramente finanziaria, in quanto tale priva di effetti sul saldo di indebitamento netto. Inoltre, in analogia a quanto già osservato in occasione di precedenti provvedimenti in materia, considera opportuno chiarire le ragioni della mancata indicazione, tra gli effetti individuati nel prospetto riepilogativo, almeno per quanto attiene al saldo di fabbisogno, anche delle maggiori entrate connesse alla restituzione del prestito, il cui termine è fissato dalla norma in sei mesi e dovrebbe quindi comportare il versamento delle somme all'entrata del bilancio dello Stato e la successiva riassegnazione al Fondo ammortamento titoli di Stato presumibilmente nell'esercizio 2020.
  In merito all'articolo 55, che prevede misure a favore della competitività delle imprese italiane, in merito ai profili di quantificazione, rileva che la novella in esame è finalizzata ad autorizzare il Ministero della difesa a svolgere anche attività contrattuale, oltre a quella tecnico-amministrativa già prevista a legislazione vigente, per l'acquisizione di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale da parte di altri Stati esteri con i quali sussistono accordi di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare. Le norme specificano altresì che tale attività contrattuale viene svolta dal Ministero della difesa tramite proprie articolazioni e senza assunzione di garanzie di natura finanziaria. Relativamente allo svolgimento dei relativi adempimenti, la relazione tecnica precisa che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto, per ciò che concerne lo svolgimento di attività di natura contrattuale, il Ministero della difesa agirà attraverso le stazioni appaltanti specializzate in procurement militare e facenti capo al segretariato generale della difesa e alla direzione nazionale degli armamenti, provvedendo dunque con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, già dedicate all'assolvimento di queste funzioni. In proposito, pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, ritiene utile acquisire elementi di valutazione a conferma dell'effettiva possibilità da parte delle competenti strutture della difesa di svolgere i predetti compiti in condizioni di neutralità finanziaria. La relazione tecnica Pag. 102esclude altresì che la novella comporti l'assunzione dei cosiddetti rischi sovrani da parte delle stazioni appaltanti della difesa o della gestione di operazioni di finanziamento, ricadendo tali attività in capo alla Cassa depositi e prestiti, che normalmente le svolge nel quadro dell'azione di supporto all’export delle industrie italiane. In proposito ritiene comunque opportuno chiarire se, oltre all'assunzione di garanzie di natura finanziaria, espressamente esclusa dalla norma, possa considerarsi precluso anche l'insorgere, in sede contrattuale, di ogni altro impegno, comunque suscettibile di configurare eventuali responsabilità e/o obblighi di pagamento per lo Stato italiano.
  Riguardo all'articolo 56, che reca norme sulla compensazione del Fondo perequativo IRAP, in merito ai profili di quantificazione, osserva che la relazione tecnica non fornisce indicazioni circa i criteri adottati per la quantificazione dell'onere da sostenere per compensare le minori entrate a titolo di IRAP realizzate negli anni 2017-2018. Ritiene quindi opportuno acquisire gli elementi sottostanti la determinazione dell'importo indicato. Le predette norme sembrano trovare fondamento nell'articolo 11 del decreto legislativo n. 68 del 2011, il quale stabilisce, tra l'altro, che gli interventi statali sulle basi imponibili e sulle aliquote di alcuni tributi regionali sono possibili, a parità di funzioni amministrative conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi. Alla luce di quanto rilevato ritiene necessario chiarire se le esigenze di compensazione emerse con riferimento agli anni 2016, 2017 e 2018 possano manifestarsi anche negli anni a venire. In tale ipotesi, ritiene necessario che siano esplicitate le ragioni che inducono a non quantificare un onere per gli anni dal 2019 in poi in sede di istituzione di un Fondo compensativo di carattere permanente. Osserva infatti che il comma 3 assegna alla legge di bilancio l'integrale quantificazione – e non la mera rimodulazione – degli stanziamenti eventualmente necessari per gli esercizi successivi.
  Riguardo all'articolo 57, comma 1, che prevede criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare. In merito all'articolo 57, comma 2, che prevede una spesa per la formazione del personale sostenuta dagli enti territoriali, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare con riferimento agli enti territoriali, tenuto conto che gli stessi sono soggetti al cosiddetto «pareggio di bilancio» e che dunque le maggiori spese eventualmente sostenute per la formazione dovranno essere compensate con la riduzione di altre voci di spesa. Per i medesimi enti non sussiste inoltre, come ricordato dalla relazione tecnica, un obbligo di versamento all'entrata delle economie conseguite per effetto delle limitazioni alle spese di formazione. La relazione tecnica non reca indicazioni specifiche per quanto attiene agli enti strumentali degli enti territoriali, non precisando gli effetti prefigurabili a causa del venir meno per gli stessi delle predette limitazioni. Peraltro, in considerazione della mancata imputazione di effetti alla norma originaria del decreto-legge n. 78 del 2010, non formula osservazioni per i profili finanziari.
  Relativamente all'articolo 58, che reca disposizioni sui versamenti in acconto delle imposte, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la relazione tecnica afferma che, rispetto alla NADEF 2019, le previsioni aggiornate del gettito tributario per autoliquidazione risultano maggiori di 1.460 milioni di euro nel 2019. Pertanto in base alla relazione tecnica il risultato di gettito riscontrato determina un aggiornamento delle previsioni tendenziali di entrata per il triennio 2020-2022, rispetto alle stime della NADEF 2019. Tanto premesso, rileva che la relazione tecnica stima – per effetto della norma in esame – minori versamenti in acconto per il 2019 in misura pari all'incremento di gettito previsto per tale anno (1.460 milioni di euro), con copertura del relativo Pag. 103onere ai sensi del successivo articolo 59: dovrebbe quindi intendersi che la perdita di gettito derivante dalla rimodulazione dei versamenti in acconto possa essere, a consuntivo, integralmente compensata dall'incremento di gettito previsto per l'esercizio in corso. In tal caso, tenuto conto che l'onere in esame è oggetto di copertura, dovrebbe riscontrarsi, a consuntivo, un miglioramento di pari importo dei saldi per l'esercizio 2019. In ordine a tale ricostruzione ritiene necessario acquisire elementi di valutazione e di conferma. Ciò posto, con specifico riguardo alla quantificazione indicata dalla relazione tecnica, evidenzia che la stessa relazione si limita a riportare i risultati finali senza esplicitare i dati – relativi ai versamenti dei soggetti ISA – ed i parametri a partire dai quali viene stimato un effetto complessivo di entrata del tutto coincidente con il maggior gettito previsto per l'anno in corso. Inoltre, la quantificazione sembra basarsi sull'ipotesi che l'intero ammontare delle maggiori entrate previste sarebbe comunque stato versato nel mese di novembre e che, pertanto, nessun contribuente avrebbe applicato, ai fini della determinazione del secondo acconto, il metodo previsionale in luogo del metodo storico. Considera pertanto utile acquisire elementi diretti a suffragare la prudenzialità dell'assunzione di tale ipotesi.
  Riguardo all'articolo 59, commi 1 e 2, che reca disposizioni sull'impiego di risorse ad incremento dei Fondi per la riduzione della pressione fiscale e sull'attualizzazione dei contributi pluriennali, in merito ai profili di quantificazione non formula osservazioni, essendo l'onere limitato all'incremento disposto. Dal punto di vista informativo, evidenzia che il disegno di legge di bilancio 2020, attualmente all'esame del Senato (S. 1586), all'articolo 99 prevede la soppressione delle disposizioni in esame. In tal modo, come evidenziato in premessa, le risorse di cui ai commi 1 e 2 – rispettivamente di parte corrente e di conto capitale – portate dalle previsioni in commento ad incremento dei due Fondi sopra menzionati, confluiscono nel quadro finanziario del disegno di legge di bilancio, quali mezzi di copertura della manovra. Per quanto attiene alla copertura a valere su riduzioni degli stanziamenti di bilancio, nel rinviare alla successiva parte relativa ai profili di copertura, ravvisa l'opportunità di acquisire chiarimenti riguardo alla sostenibilità delle riduzioni disposte da parte delle amministrazioni interessate in relazione agli effettivi fabbisogni, al fine di escludere la necessità, in esercizi successivi, di dover apprestare risorse per far fronte ad effetti di maggiori spesa non previsti.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva preliminarmente che il comma 3, lettere da a) a g), dell'articolo 59 individua le modalità tramite cui far fronte agli oneri derivanti da una pluralità di disposizioni del presente decreto – in merito alle quali rinvia, per i profili di quantificazione, a quanto in precedenza singolarmente illustrato – ivi inclusi quelli scaturenti dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 59, che rifinanziano, rispettivamente, il Fondo per la riduzione della pressione fiscale e il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente.
  Tanto premesso, per quanto riguarda gli oneri oggetto di copertura, di cui all'alinea del comma 3 del citato articolo 59, evidenzia preliminarmente che essi, in termini di saldo netto da finanziare, corrispondono alla somma degli oneri indicati nelle singole disposizioni da cui derivano o, in mancanza di tale indicazione, di quelli risultanti dalla relazione tecnica. In termini di indebitamento netto e fabbisogno, invece, tali oneri, in riferimento alle singole annualità decorrenti dal 2020, risultano di importo leggermente superiore rispetto a quello espresso in termini di saldo netto da finanziare a causa degli effetti derivanti da alcune disposizioni del provvedimento.
  In secondo luogo, per quanto riguarda le risorse poste a copertura rileva che la somma delle risorse derivanti dalle diverse modalità di copertura, di cui alle lettere da a) a g) del comma 3 dell'articolo 59, risulta complessivamente congrua rispetto agli Pag. 104oneri dianzi menzionati sia in termini di saldo netto da finanziare sia in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.
  In tale quadro, rileva altresì la sostanziale corrispondenza tra gli oneri posti a carico delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli puntualmente richiamati alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 59, e gli effetti di maggiore entrata o minore spesa ascritti ai singoli articoli puntualmente richiamati dalla medesima lettera e), di cui la relazione tecnica fornisce un dettagliato ragguaglio.
  Ciò posto, agli oneri complessivi richiamati in premessa, l'articolo 59, comma 3, provvede mediante le seguenti modalità:
   quanto a 3.089,31 milioni di euro per l'anno 2019 e, in soli termini di fabbisogno e di indebitamento netto, a 14,7 milioni di euro per l'anno 2020, mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri indicate nell'elenco 1 allegato al presente provvedimento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è quindi autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibili per la gestione le predette somme, ferma restando la possibilità di rimodularne l'importo, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'ambito dei pertinenti stati di previsione, su proposta dei Ministri interessati, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione;
   quanto a 130 milioni di euro per l'anno 2019, mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge n. 388 del 2000, che alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono pertanto definitivamente acquisite, nel predetto limite, al bilancio dello Stato;
   quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2019-2021, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, in misura pari a 60 milioni di euro, e al Ministero dello sviluppo economico, in misura pari a 30 milioni di euro;
   quanto a 14,1 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 18, del decreto-legge n. 109 del 2018, relativa all'istituzione e al funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali;
   quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2019, a 5.426,856 milioni di euro per l'anno 2020, a 4.496,666 milioni di euro per l'anno 2021, a 4.293,236 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 4.282,236 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 35 milioni di euro per l'anno 2019, a 5.452,856 milioni di euro per l'anno 2020, a 4.530,166 milioni di euro per l'anno 2021, a 4.322,736 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 4.290,736 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal decreto in esame;
   quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 17 agosto 1957, n. 848, recante «Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite firmato a San Francisco il 26 giugno 1945», stabilendo inoltre che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede agli adempimenti necessari, anche sul piano internazionale, per rinegoziare i termini dell'accordo internazionale concernente la determinazione del contributo all'organismo delle Nazioni Unite per un importo pari a 30 milioni di euro;
   quanto a 12,9 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo Pag. 105dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da imputare alla quota parte del Fondo per interventi in favore del settore dell'autotrasporto di cui all'articolo 1, lettera d), del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti del 6 giugno 2019, per il triennio 2019/2021.

  Con riferimento alla prima modalità di copertura, rammenta preliminarmente che un siffatto meccanismo, per quanto non pienamente conforme al dettato dell'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009, è stato già utilizzato dal Governo, tra l'altro, nell'ambito di provvedimenti d'urgenza adottati in concomitanza alla manovra di finanza pubblica e sostanzialmente caratterizzati da finalità analoghe a quelle di cui al presente decreto-legge.
  Ciò posto, in primo luogo evidenzia che, essendo le riduzioni degli stanziamenti di bilancio riferite esclusivamente ad aggregati costituiti dalle missioni e dai programmi di spesa, come rappresentato nell'elenco 1 allegato al provvedimento in esame, risulta per tal via in sostanza preclusa la possibilità di riscontrare nel dettaglio i singoli capitoli di spesa e le sottostanti autorizzazioni legislative interessati dalle predette riduzioni, in ciò impedendo la puntuale verifica in sede parlamentare circa la riconducibilità delle risorse accantonate alle diverse categorie di spesa tipizzate dalla vigente disciplina contabile, vale a dire ai fattori legislativi, all'adeguamento al fabbisogno ovvero agli oneri inderogabili, i quali ultimi dovrebbero in linea di principio considerarsi esclusi, stante la natura obbligatoria delle prestazioni cui gli stessi sono generalmente preordinati, dall'ambito di applicazione del descritto meccanismo di riduzione. In ordine a tali problematiche, ritiene pertanto opportuno acquisire elementi di maggiore informazione da parte del Governo.
  In secondo luogo, ritiene comunque necessario acquisire un chiarimento del Governo sia in ordine alla concreta possibilità per le amministrazioni coinvolte di conseguire, tanto in termini di saldo netto da finanziare quanto di fabbisogno e indebitamento netto, i previsti risparmi di spesa, tenuto in particolar modo conto dello stadio avanzato del corrente esercizio finanziario, sia in merito alla circostanza che il raggiungimento dei predetti obiettivi di risparmio non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse in questione.
  Con riferimento alla seconda modalità di copertura, rammenta che le somme di cui al citato articolo 148, comma 1, della legge n. 388 del 2000 concernono le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato che, ai sensi della medesima disposizione, sono destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori. In tale contesto, nell'osservare che una simile modalità di copertura è stata adottata dal Governo anche nell'ambito di recenti provvedimenti, ritiene necessario acquisire una conferma del Governo, da un lato, circa la perdurante sussistenza delle risorse poste a copertura, dall'altro, circa il fatto che il loro utilizzo non sia comunque suscettibile di compromettere la realizzazione delle specifiche finalità sottese alla citata disposizione ed eventualmente già programmate a valere sulle risorse medesime.
  Con riferimento alla terza modalità di copertura, premesso che gli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico recano le occorrenti disponibilità, considera comunque necessario che il Governo assicuri che sui citati accantonamenti e più in generale sull'ammontare complessivo dei fondi speciali iscritti in bilancio per l'anno 2019 non siano state rese indisponibili risorse ai sensi della prima modalità di copertura.
  Con riferimento alla quarta modalità di copertura, evidenzia che il comma 18 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 109 del 2018 ha autorizzato una spesa pari a 14.100.000 euro per l'anno 2019 e a 22.300.000 euro a decorrere dall'anno Pag. 1062020 per l'istituzione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture e che tali somme sono confluite sul capitolo 1227 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Al riguardo, fa presente che il citato capitolo presenta la necessaria capienza, come risulta anche da un'apposita interrogazione al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato. Considera comunque necessario che il Governo confermi che l'utilizzo delle risorse poste a copertura pari, come detto, a 14,1 milioni di euro per l'anno 2019, non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle specifiche finalità di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 109 del 2018.
  Con riferimento alla quinta modalità di copertura, anche alla luce di quanto evidenziato in premessa, non ha osservazioni da formulare, preso atto degli effetti, in termini di maggiori entrate ovvero di minori spese, ascritti alle singole disposizioni del decreto in esame, in linea con quanto riportato nella relazione tecnica.
  Con riferimento alla sesta modalità di copertura, evidenzia che gli importi destinati a contributo alle spese delle Nazioni Unite sono allocati sul capitolo 3393, piano di gestione 3, dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che, nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2019, reca uno stanziamento di 322,687 milioni di euro per l'anno 2019. Il citato piano di gestione appare quindi presentare la necessaria capienza, come risulta anche da un'apposita interrogazione al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato. Ritiene comunque necessario che il Governo confermi che l'utilizzo delle risorse poste a copertura pari, come detto, a 30 milioni di euro per l'anno 2019, non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle specifiche finalità di cui alla legge n. 848 del 1957, né gli impegni internazionali assunti dal nostro Paese.
  Con riferimento alla settima modalità di copertura, evidenzia che il citato articolo 1, comma 150, della legge n. 190 del 2014, ha autorizzato, a decorrere dall'anno 2015, la spesa di 250 milioni di euro annui per interventi in favore del settore dell'autotrasporto, da ripartire annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tali risorse, allocate nel Fondo per interventi in favore del settore dell'autotrasporto, istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ammontano, nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2019, a 240 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021. Ai sensi della modalità di copertura in commento, precisa che l'importo utilizzato a copertura è imputato alla quota parte del suddetto Fondo, prevista dall'articolo 1, lettera d), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 6 giugno 2019. Al riguardo, segnala che il decreto del 6 giugno 2019 non risulta pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e non è pertanto possibile verificare l'ammontare della quota del Fondo prevista dall'articolo 1, lettera d). Al riguardo si ritiene quindi necessario che il Governo fornisca indicazioni in merito all'entità delle risorse previste per l'anno 2020 dall'articolo 1, lettera d), del decreto del 6 giugno 2019, e assicuri che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente sulle medesime risorse.
  Infine, da un punto di vista formale, ritiene che dovrebbe essere valutata l'opportunità di indicare espressamente, all'articolo 21, l'autorizzazione di spesa relativa al potenziamento della piattaforma tecnologica di cui al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, all'articolo 19, le minori entrate derivanti dall'esenzione fiscale dei premi della lotteria nazionale degli scontrini ed istituzione di premi speciali di cashless, all'articolo 22, le minori entrate derivanti dalla concessione di un credito d'imposta su commissioni per pagamenti elettronici, nonché all'articolo 58, le minori entrate derivanti dalla rimodulazione delle rate di acconto ivi prevista, rinviando per la copertura dei rispettivi oneri alle modalità indicate all'articolo 59, comma 3, posto Pag. 107che tali oneri, pur essendo riportati nella relazione tecnica e computati nella clausola generale di copertura finanziaria del provvedimento non sono indicati nel testo delle singole disposizioni da cui derivano. Ritiene che dovrebbe essere valutata altresì l'opportunità di precisare, nell'ambito delle disposizioni oggetto di copertura indicati all'alinea del comma 3 dell'articolo 59 che i commi 1 e 2 ivi indicati si riferiscono al medesimo articolo 59 anziché articolo 58, sostituendo le parole: «58, commi 1 e 2 del presente articolo» con le seguenti: «e 58, nonché dai commi 1 e 2 del presente articolo».

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 126/2019: Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti.
C. 2222 Governo.
(Parere alle Commissioni VII e XI).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Carmelo Massimo MISITI (M5S), relatore, ricorda che il disegno di legge dispone la conversione in legge del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante norme in materia di reclutamento di personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.
  Con riferimento all'articolo 1, in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola secondaria, fa presente che, in merito ai profili di quantificazione, con specifico riguardo alla procedura straordinaria di reclutamento di docenti nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, per complessivi 24.000 posti, la loro successiva immissione in ruolo verrà disposta nel limite delle e a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali previste per il personale docente della scuola secondaria, di cui al comma 4, e verrà portata a termine in tanti anni quanti ne occorreranno al fine di rispettare tale limite. A tale riguardo, infatti, come precisato dalla relazione tecnica, il comma 3 prevede che le assunzioni avvengano in tre anni scolastici, consentendo tuttavia di impiegare un tempo superiore per lo scorrimento della graduatoria, ove occorra per rispettare il limite in riferimento. Tanto premesso prende atto della neutralità finanziaria evidenziata dalla relazione tecnica. Quanto agli oneri relativi allo svolgimento delle procedure concorsuali e della prova abilitante, di cui al comma 9, evidenzia che la norma prevede che l'ammontare dei diritti di segreteria dovuti per la partecipazione sarà determinato in modo da coprire integralmente ogni onere derivante dall'organizzazione delle stesse. Al riguardo, prende atto dei dati di quantificazione e non formula osservazioni del presupposto dell'allineamento temporale tra gli incassi dei diritti di segreteria e le relative spese. In ordine a tale profilo andrebbe acquisito l'avviso del Governo. Con riguardo al comma 13, che prevede che lo Stato si faccia carico delle spese occorrenti per assicurare che tutti i neo-immessi in ruolo acquisiscano i crediti formativi universitari previsti dalla vigente normativa, evidenzia che a tal fine la norma individua, al comma 20, un onere pari a quattro milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. A tale riguardo, andrebbe precisato, a suo avviso, se tale importo – come sembra evincersi dal tenore delle disposizioni – debba intendersi come limite di spesa. In tale ipotesi ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo riguardo alla prudenzialità di tale configurazione dell'onere in ragione delle caratteristiche della spesa, in Pag. 108relazione alla quale peraltro la relazione tecnica non fornisce gli elementi sottostanti la relativa stima.
  Per quanto concerne l'articolo 2, commi da 1 a 4, recante disposizioni in materia di reclutamento del personale dirigenziale scolastico, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che la norma di cui al comma 1 modifica le modalità di reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche, sostituendo il corso-concorso selettivo di formazione previsto a normativa vigente con una selezione concorsuale per titoli ed esami organizzata su base regionale. Segnala che la relazione tecnica riferisce che il venir meno delle spese di organizzazione dei tirocini e della fase formativa presso le Università, sostituiti con un corso di formazione, di cui al comma 2, in servizio rivolto ai neo-dirigenti, che lo svolgeranno durante l'anno di prova, produrrà effetti di contenimento della spesa di cui ritiene prudenzialmente di non tenere conto. Rileva come il venire meno del cosiddetto semi-esonero già previsto per i corsisti, disciplinato dall'articolo 17, del decreto-legge n. 104 del 2013, comporterà altresì un miglioramento del saldo netto da finanziare a decorrere dal 2020 pari a 8,26 milioni di euro, importo corrispondente a quello a suo tempo quantificato dalla relazione tecnica con riferimento alla medesima norma. Al riguardo, non formula osservazioni alla luce dei dati e delle ipotesi assunti dalla relazione tecnica. In merito all'autorizzazione di spesa di 180 mila euro annui a decorrere dal 2021, per la formazione iniziale dei dirigenti scolastici, pur considerato che il maggior onere è configurato come limite massimo di spesa, andrebbero forniti, a suo avviso, i dati e gli elementi sottostanti la sua quantificazione al fine di poterne valutare la congruità rispetto alle finalità indicate dalla norma di cui al comma 2. Riguardo alla stima fornita dalla relazione tecnica degli oneri retributivi dei dirigenti da reclutare a decorrere dal 2021 in forza del comma 3 – cinquantanove dirigenti tecnici, con maggiori oneri pari a euro 7,90 milioni annui decorrere dal 2021 – prende atto dei dati e degli elementi di quantificazione assunti dalla medesima relazione tecnica. Peraltro, osserva che la suddetta spesa appare essere configurata come limite massimo; ciò a fronte di oneri aventi natura obbligatoria in quanto correlati a retribuzioni di personale. Fa presente, inoltre, che il reclutamento di dirigenti scolastici è definito in un numero predeterminato e non entro un contingente massimo. In ordine all'idoneità di tale formulazione a garantire il rispetto del limite di spesa indicato ritiene opportuno acquisire un chiarimento.
  Non ha osservazioni da formulare in merito alla sottoscrizione degli incarichi dirigenziali a tempo determinato di cui al comma 4, a decorrere da ottobre 2019 e sino a dicembre 2020, considerati i dati e gli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica.
  Con riferimento all'articolo 2, comma 5, in materia di personale svolgente servizi di pulizia e ausiliari, osserva, in merito ai profili di quantificazione, che le variazioni apportate dalla norma in esame all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge n. 69 del 2013 modificano la procedura di stabilizzazione del personale esterno già impiegato presso istituzioni scolastiche in servizi di pulizia e ausiliari, eliminando la valutazione dei titoli e lo svolgimento del colloquio. Fa presente che sono inoltre individuate in 11.263 il numero unità di personale da reclutare. Al riguardo, evidenzia che tale procedura opera nell'ambito di risorse già stanziate che costituiscono un limite di spesa. Rileva che, a fronte di tale limite, la norma in esame individua peraltro il numero di unità beneficiarie della disposizione in modo puntuale e non entro un contingente massimo. Pur considerando che la relazione tecnica relativa alla legge di bilancio 2019, che ha fissato il predetto limite di spesa, considerava, ai fini della stima, un numero superiore di unità di personale interessato (11.851), ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo riguardo all'idoneità della formulazione della norma in esame che – a differenza di quanto disposto dalla stessa legge di bilancio 2019 – individua in Pag. 109via legislativa e in numero predefinito, le unità da assumere, a garantire il rispetto del limite di spesa già esistente. Prende atto, altresì, di quanto riferito dalla relazione tecnica in merito all'alleggerimento della procedura di valutazione con il venir meno del colloquio previsto a legislazione vigente e con i conseguenti risparmi, peraltro non scontati nel quadro finanziario del decreto legge in esame, dovuti al venir meno della remunerazione delle commissioni di valutazione.
  Non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione del comma 6 del predetto articolo 2, recante procedure selettive per passaggi di area, tenuto conto che, come evidenziato dalla relazione tecnica, non viene alterato il quadro vigente delle facoltà assunzionali.
  In merito all'articolo 3, concernente rilevazione biometrica delle presenze, non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione del comma 1. Con riferimento al comma 2, non ha osservazioni da formulare nel presupposto che la rimodulazione della quota corrisposta dalle famiglie per i servizi di trasporto scolastico venga stabilita nel rispetto dei vincoli di bilancio previsti a normativa vigente in capo agli enti territoriali.
  Con riferimento all'articolo 4, recante semplificazioni in materia di acquisti funzionali alle attività di ricerca, in merito ai profili di quantificazione, prende atto di quanto precisato dalla relazione tecnica circa la sostanziale neutralità finanziaria della norma in esame e del fatto che alla norma originaria, di cui si prevede la disapplicazione alle fattispecie in esame, non erano stati ascritti effetti finanziari.
  Sarebbe peraltro utile, a suo avviso, conoscere se, in base all'esperienza applicativa della medesima norma, siano stati riscontrati, a consuntivo, con riguardo alle università statali e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, oggetto delle disposizioni in esame, effetti di risparmio eventualmente inclusi nelle previsioni tendenziali di spesa.
  Per quanto concerne l'articolo 5, recante semplificazioni in materia universitaria, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare sui commi 1, lettera a), e 2, in considerazione del tenore ordinamentale delle norme. Analogamente, non formula osservazioni sul comma 1, lettera b), nel presupposto che la chiamata nel ruolo di professore associato dei ricercatori a tempo determinato avvenga nel quadro delle facoltà assunzionali degli enti interessati, come indicato dalla relazione tecnica. In proposito, ritiene peraltro utile una conferma.
  Con riferimento all'articolo 6, recante disposizioni urgenti sul personale degli enti pubblici di ricerca, in merito ai profili di quantificazione, prende atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica in merito al carattere ordinamentale delle disposizioni in esame e del rispetto del limite delle facoltà assunzionali degli enti interessati.
  Con riferimento all'articolo 7, recante modificazioni alla legge n. 92 del 2019, non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione, in considerazione del carattere ordinamentale delle norme.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 8, recante disposizioni contabili, per quanto attiene all'incremento dei fondi disposto dai commi 1 e 2, non ha osservazioni da formulare atteso che l'onere è limitato all'incremento previsto. Inoltre, prende atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica sul comma 3, relativo all'utilizzo da parte delle università di docenti in servizio presso istituzioni scolastiche quale tutor nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, che comporta risparmi di spesa. Infine, per quanto concerne il comma 5, che amplia la possibilità di riconoscere il «bonus» docenti anche al personale non di ruolo con contratto a tempo determinato, nell'ambito delle relative disponibilità, appare utile, a suo avviso, acquisire dati ed elementi di valutazione volti a definire la platea dei soggetti interessati dalla norma e la relativa spesa nonché a verificare la congruità di quest'ultima rispetto alle risorse Pag. 110complessivamente destinate alle finalità di cui all'articolo 1, commi da 126 a 130, della legge n. 107 del 2015.
  Con riferimento all'articolo 9, recante copertura finanziaria, in merito ai profili di copertura finanziaria, rileva quanto segue: in merito alla copertura mediante l'utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dalle disposizioni del provvedimento in precedenza richiamate all'articolo 9, comma 1, lettera a), non ha osservazioni da formulare in quanto la somma delle predette maggiori entrate e delle minori spese appare congrua rispetto all'importo utilizzato a copertura, sia in termini di saldo netto da finanziarie, sia in termini di fabbisogno e indebitamento netto. In merito alla copertura a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, ritiene necessario che il Governo confermi la sussistenza nei diversi capitoli in cui è stato suddiviso il Fondo medesimo delle occorrenti risorse, anche alla luce delle riduzioni e degli accantonamenti previsti dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2020-2022 presentato al Senato (S. 1586), e assicuri che l'utilizzo delle risorse stesse non comprometta la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente. In merito alla copertura mediante riduzione del Fondo «La Buona Scuola» per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica (capitolo 1285 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca), evidenzia che esso è stato incrementato dall'articolo 8, comma 2, del decreto in esame per un importo pari a 10,50 milioni di euro per il 2019. Al riguardo, pur prendendo atto della sussistenza nel Fondo dell'importo di 4,260 milioni di euro per l'anno 2019 utilizzato a copertura, ritiene opportuno acquisire un chiarimento dal Governo in merito alla ragione per la quale si è ritenuto di incrementare il Fondo per l'importo di 10,50 milioni di euro per l'anno 2019 e contestualmente ridurlo di 4,260 milioni di euro per il medesimo anno, anziché incrementarlo del solo importo differenziale di 6,240 milioni di euro. In merito alla copertura mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 59 del 2017, come da ultimo modificato dalla legge di bilancio per il 201918, evidenzia che il citato comma stanzia risorse pari a 13,426 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, al fine di fronteggiare gli oneri connessi all'organizzazione delle procedure concorsuali per l'accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria. In proposito, ritiene necessario acquisire un chiarimento dal Governo in merito al fatto che l'impiego delle suddette risorse non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle specifiche finalità alle quali le stesse risultano preordinate dalla suddetta disposizione. In merito alla copertura mediante utilizzo delle risorse stanziate per assicurare il funzionamento dei Gruppi per l'inclusione territoriale in relazione all'esonero del personale impegnato nei lavori dei gruppi medesimi, si rammenta che l'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 66 del 2017, come da ultimo modificato dalla legge di bilancio per il 2019, stanzia risorse pari a 5,04 milioni di euro per il 2019 e a 15,11 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, al fine di assicurare la copertura degli oneri connessi al funzionamento dei citati Gruppi per il periodo dal 1o settembre al 31 dicembre 2019. In proposito, anche in considerazione dell'integrale utilizzo delle risorse in parola per l'anno 2019 disposto dalla clausola di copertura in commento, ritiene necessario acquisire una conferma del Governo circa il venire meno delle specifiche esigenze di spesa per l'anno 2019 in relazione alle quali le risorse medesime risultavano originariamente preordinate.
  Da un punto di vista meramente formale, rileva infine l'opportunità, all'articolo 9, comma 1, alinea, di sostituire le parole: «e le lettere c) ed e) del presente articolo» con le seguenti: «nonché dalle lettere c) ed e) del presente comma» e di specificare che gli importi degli oneri previsti, a decorrere dall'anno 2023, nell'alinea dello stesso articolo 9, comma 1, e Pag. 111delle coperture previste, a decorrere dall'anno 2020, nella lettera a) del medesimo comma hanno carattere annuo.

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana.
Nuovo testo C. 1682.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giorgio TRIZZINO (M5S), relatore, passando all'esame delle norme che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, recante istituzione del Registro delle associazioni nazionali delle città del vino e dell'olio e delle eccellenze gastronomiche italiane, rileva che, pur in presenza della clausola di invarianza di cui al comma 4, andrebbero forniti i dati necessari a stimare le occorrenze finanziarie connesse all'attribuzione, da parte del competente Ministero, della denominazione di città del vino e dell'olio e di eventuali altre eccellenze gastronomiche italiane nonché all'istituzione del relativo Registro, indicando le risorse già disponibili per far fronte a tali spese. Ciò al fine di verificare l'effettiva possibilità di provvedere ai predetti adempimenti in condizioni di neutralità finanziaria.
  Circa i profili di quantificazione dell'articolo 2, recante istituzione della Giornata delle eccellenze enogastronomiche italiane, evidenzia che la Giornata delle eccellenze enogastronomiche italiane, istituita dalla norma, non è espressamente configurata come solennità civile; pertanto la stessa non dovrebbe comportare effetti sull'orario di lavoro degli uffici pubblici né sull'orario scolastico. Premessa l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in merito alla formulazione più idonea ad escludere nuovi oneri, osserva che il testo prevede il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche nonché di altre istituzioni pubbliche in iniziative cui partecipano anche associazioni e organismi privati come aziende vinicole, cantine, frantoi, musei del vino e dell'olio e aziende agricole ed alimentari italiane. Poiché il predetto coinvolgimento non risulta espressamente condizionato alla disponibilità delle relative risorse, reputa utile acquisire elementi di valutazione riguardo al prevedibile impatto finanziario delle disposizioni.
  In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 3, recante istituzione del nucleo di coordinamento delle eccellenze enogastronomiche italiane, osserva che il testo non indica in modo puntuale il numero di componenti del Nucleo di coordinamento, cui partecipano anche rappresentati del Ministero competente. Rileva, inoltre, che non viene espressamente esclusa la corresponsione di compensi e rimborsi spese ai partecipanti alle riunioni del Nucleo, che dovrà svolgere attività di consultazione e di valutazione su provvedimenti legislativi e riguardo ai settori produttivo e commerciale interessati. Pur tenendo conto della clausola di invarianza dettata dal comma 3, andrebbero a suo avviso acquisiti elementi volti a suffragare la neutralità finanziaria delle attività connesse all'istituzione e al funzionamento del Nucleo, ivi comprese quelle di supporto tecnico-amministrativo.
  Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 4, recante sostegno alla ricerca nel settore vinicolo, olivicolo e gastronomico italiano, considerata la formulazione delle disposizioni, ritiene che andrebbe chiarito se l'istituzione dei corsi nelle università pubbliche possa ritenersi realizzabile nel quadro dell'autonomia degli stessi enti e sulla base delle risorse già disponibili a legislazione vigente. Analogamente, andrebbero a suo parere acquisiti dal Governo elementi di valutazione circa Pag. 112la sostenibilità della destinazione di una quota – peraltro non precisata nella sua entità – delle risorse del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca alle attività di ricerca che il CNR svolge nell'ambito della produzione vitivinicola e gastronomica, senza incidere su impegni già assunti o programmi di interventi già avviati.
  Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 4-bis, che introduce l'acquisizione di competenze aggiuntive nell'articolazione dell'indirizzo di studio di Enogastronomia, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, tenuto conto che l'integrazione del suindicato indirizzo di studio è configurata come obbligatoria, andrebbe a suo avviso acquisita conferma della possibilità per gli istituti interessati di dare attuazione alle disposizioni nell'ambito delle risorse già disponibili, come indicato dalla clausola di cui al comma 2.
  In relazione ai profili di quantificazione dell'articolo 5, recante istituzione della Commissione dell'enogastronomia di qualità, prende atto che, alla luce della previsione contenuta al comma 3, i componenti della Commissione istituita dalla norma in esame non potranno percepire compensi, indennità o rimborsi per lo svolgimento delle proprie attività. Ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti a suffragare la possibilità per la Commissione di svolgere i compiti assegnati in condizioni di neutralità finanziaria, anche per quanto attiene al relativo supporto tecnico-amministrativo.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 6, recante promozione della dieta mediterranea nei servizi di mensa scolastica, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo al fine di escludere l'eventualità che l'applicazione delle disposizioni determini incrementi del costo per la fornitura dei servizi in questione.
  Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 6-bis, che prevede che, al fine di valorizzare le eccellenze enogastronomiche, il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali provveda allo sviluppo – senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica – del «portale web e app delle denominazioni DOP e IGP» includendo le eccellenze enogastronomiche italiane con geolocalizzazione dei prodotti e itinerari culturali e turistici, non ha osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale reputa necessaria una conferma – dell'effettiva possibilità di realizzare le predette iniziative ad invarianza di oneri, come previsto dall'apposita clausola inserita nella disposizione.
  Circa i profili di quantificazione dell'articolo 7, in materia di programmazione radiotelevisiva, non ha osservazioni da formulare, in considerazione del carattere ordinamentale delle disposizioni.
  In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 8, recante disposizioni finanziarie. osserva che la norma non individua specificamente le finalità cui sono destinate le risorse in questione e che queste ultime sono inoltre determinate in ammontare variabile nel tempo, in quanto commisurate ad una quota del gettito delle accise, fermo restando il limite massimo di 15 milioni annui. In proposito evidenzia la necessità di una più puntuale indicazione degli interventi da finanziare con tali risorse, anche al fine di verificare se i relativi oneri siano compatibili con il carattere – variabile di anno in anno – delle risorse medesime.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 1 dell'articolo 8 destina una quota non superiore all'1 per cento delle entrate derivanti dalle accise relative all'alcole e alle bevande alcoliche stabilite dall'allegato I annesso al testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, nel limite di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, alle finalità della proposta di legge in esame.
  In proposito, rammenta che le entrate derivanti dalle accise relative all'alcole e alle bevande alcoliche affluiscono sui capitoli 1401 (accisa sull'alcole) e 1402 (accisa sulla birra) dello stato di previsione dell'entrata ammontano, secondo quanto è dato ricavare dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2020-2022 presentato al Senato (S. 1586), in misura complessiva pari a circa 1.335 milioni di euro con Pag. 113riferimento alle previsione assestate per il 2019, a circa 1.399 milioni di euro nel 2020, a circa 1.411 milioni di euro nel 2021 e a circa 1.425 milioni di euro nel 2022. Osserva che, in tale scenario, una quota non superiore all'1 per cento delle predette entrate non consentirebbe di conseguire il limite massimo di spesa di 15 milioni di euro indicato all'articolo 8, comma 1, della presente proposta di legge.
  Segnala che il successivo comma 2 provvede invece alla copertura degli oneri indicati al comma 1 mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al bilancio triennale 2019-2021.
  Al riguardo, rileva preliminarmente che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, quantificati nel limite massimo di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, sembrerebbero a rigore doversi ricondurre all'attuazione delle non meglio precisate «finalità» del provvedimento stesso, cui viene corrispondentemente destinata – come dianzi osservato – una quota parte delle entrate derivanti dalle accise relative all'alcole e alle bevande alcoliche.
  In tale quadro, occorre peraltro a suo avviso segnalare che la genericità della formulazione del testo non appare coerente rispetto a quanto prescritto dall'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009, in base al quale ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri deve espressamente indicare, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, da intendersi quale limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa. L'esplicitazione di tale aspetto appare a suo parere utile anche in considerazione del fatto che, a fronte degli oneri connessi all'attuazione del provvedimento, come indicati al citato articolo 8, comma 1, la parte preponderante degli articoli di cui esso si compone, ivi inclusi quelli potenzialmente suscettibili di comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, è corredata da apposite clausole di neutralità finanziaria.
  Ferme restando le criticità dianzi evidenziate, andrebbe a suo avviso peraltro valutata l'opportunità di provvedere alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente provvedimento in via esclusiva e diretta tramite la corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al bilancio triennale 2019-2021, già contemplata dal comma 2 dell'articolo 8, senza prevedere viceversa l'utilizzo di quota parte delle entrate derivanti dalle accise relative all'alcole e alle bevande alcoliche, come stabilito al comma 1 del medesimo articolo 8, posto che quest'ultimo, stante il suo tenore letterale, non modifica l'aliquota cui risultano assoggettati i predetti prodotti, bensì si limita a vincolare una quota del relativo gettito alla realizzazione delle finalità del presente provvedimento, con ciò determinando minori entrate. Quanto alla riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, nel rilevare che esso reca le occorrenti disponibilità, sottolinea tuttavia che il disegno di legge di bilancio per il triennio 2020-2022 presentato al Senato (S. 1586), pur ridefinendo in misura congrua rispetto agli oneri derivanti dal presente provvedimento l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze a decorrere dall'anno 2020, prevede, agli articoli 72, comma 22, e 74, comma 1, che siano temporaneamente accantonate e rese indisponibili ai fini della gestione risorse su taluni programmi di spesa, ivi compreso il programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sul quale risultano accantonati 750 milioni di euro per il 2020, 700 milioni di euro per il 2021 e 500 milioni di euro per il 2022, senza specificare l'ammontare delle risorse eventualmente Pag. 114non utilizzabili sui singoli accantonamenti dei fondi speciali di competenza di ciascun ministero. Rileva, in particolare, che nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze si evidenzia che sul Fondo speciale di parte corrente (capitolo 6856) sono stati effettuati ulteriori accantonamenti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente per gli anni 2020 e 2021, mentre non risultano effettuati accantonamenti sull'anno 2022.
  Su tale punto reputa pertanto necessario acquisire dal Governo i dati occorrenti alla verifica, in sede parlamentare, delle effettive disponibilità risultanti alla luce delle risorse rese indisponibili dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2020-2022 sull'accantonamento del fondo speciale di competenza di ciascun Ministero, in particolare di quello di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, anche al fine di assicurare che le risorse utilizzate dal presente provvedimento a decorrere dal 2020 a valere sul citato accantonamento non rientrino tra quelle accantonate e rese indisponibili in termini di competenza e di cassa, ai sensi dei citati articoli 72, comma 22, e 74, comma 1, del disegno di legge di bilancio. In proposito, fa presente che né il disegno di legge di bilancio né la relativa documentazione recano alcuna indicazione in merito alla quota di risorse temporaneamente rese indisponibili a valere sugli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente di competenza dei singoli Ministeri. Su tale punto ritiene, pertanto, necessario acquisire dal Governo i dati occorrenti alla verifica, in sede parlamentare, delle effettive disponibilità, ferma restando comunque l'esigenza che il Governo assicuri che le risorse complessivamente utilizzate a decorrere dal 2020 mediante riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze dal comma 2 dell'articolo 8 non rientrino tra quelle accantonate e rese indisponibili in termini di competenza e di cassa, ai sensi dei citati articoli 72, comma 22, e 74, comma 1, del disegno di legge di bilancio.
  Dal punto di vista formale, rileva altresì la necessità di posticipare al 2020 la decorrenza degli oneri di cui all'articolo 8, ciò tanto in considerazione sia della oramai prossima conclusione del corrente esercizio finanziario, sia dei tempi ancora occorrenti alla definitiva approvazione parlamentare del provvedimento e di quelli previsti ai fini del compimento degli specifici adempimenti attuativi richiesti dal testo in esame.

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.20.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 13 novembre 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

  La seduta comincia alle 15.20.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1o dicembre 2018, n. 132.
Atto n. 118.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 novembre 2019.

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dal Ministero dell'economia Pag. 115e delle finanze (vedi allegato 1), contenente elementi di risposta alle richieste di chiarimento del relatore.

  Fabio MELILLI (PD), relatore, si riserva di predisporre per la prossima seduta utile una proposta di parere, anche alla luce della documentazione testé depositata dal rappresentante del Governo.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2, lettera b), 3 e 4, della legge 1o dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche».
Atto n. 119.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 novembre 2019.

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze (vedi allegato 2), contenente elementi di risposta alle richieste di chiarimento del relatore.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore, si riserva di predisporre per la prossima seduta utile una proposta di parere, anche alla luce della documentazione testé depositata dal rappresentante del Governo.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.25.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 13 novembre 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

  La seduta comincia alle 15.25.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di assunzione dei testimoni di giustizia.
Atto n. 120.
(Rilievi alle Commissioni II e XI).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 novembre 2019.

  Claudio BORGHI, presidente, ricorda che la Commissione è ancora in attesa dei chiarimenti richiesti dal relatore.

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento, non essendo ancora ultimate le verifiche istruttorie sui profili di carattere finanziario evidenziati dal relatore nella seduta dello scorso 23 ottobre.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.35.

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