CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 novembre 2019
273.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO
Pag. 64

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 13 novembre 2019. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. — Interviene la Viceministra agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Marina Sereni.

  La seduta comincia alle 9.25.

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali.
C. 855 Quartapelle Procopio e C. 1323 Scagliusi.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Sabrina DE CARLO (M5S), relatrice, ricorda che la Commissione Affari costituzionali ha iniziato l'esame delle due proposte di legge in titolo nel novembre del 2018, pervenendo alla adozione della proposta di legge C. 1323 Scagliusi come testo base. Nel marzo del 2019 l'esame del provvedimento è andato incontro ad una pausa di riflessione a seguito della presentazione di 340 emendamenti.
  Segnalando che il provvedimento attualmente figura nel calendario dell'Aula a partire da lunedì 18 novembre, rileva che i provvedimenti hanno un importante radicamento internazionale, trattandosi dell'attuazione della risoluzione n. 48/134 adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 1993, ad esito della Conferenza mondiale per i diritti umani, tenutasi a Vienna nel luglio di quell'anno.
  Tale risoluzione, che configura una raccomandazione priva di carattere vincolante, esorta tutti gli Stati ad istituire organismi nazionali, autorevoli e indipendenti, per la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali. La risoluzione reca un annesso contenente il catalogo dei cosiddetti Principi di Parigi, vale a dire i connotati che tali organismi devono integrare tra cui figura soprattutto un ampio mandato, l'indipendenza e autonomia dal Governo, sia operativa sia finanziaria, pluralismo, potere di indagine e risorse adeguati. Pag. 65
  Come dimostrano le variegate tipologie di organi nazionali che sono stati riconosciuti conformi a tali Principi e che sono stati istituiti da Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Regno Unito o Spagna, non vi è un modello rigido imposto dalle Nazioni Unite, che affidano ad ogni singolo Paese la scelta più opportuna sul piano della caratterizzazione giuridica dell'organismo nazionale.
  Quanto all'Italia, ricorda che, allorquando il nostro Paese presentò la propria candidatura per fare ingresso nel Consiglio per i diritti umani dell'ONU per il triennio 2007-2010, abbiamo rafforzato la nostra posizione nel raffronto con i Paesi europei allora competitori, assumendo un impegno volontario e stringente rispetto alla istituzione di un organismo conforme alla risoluzione dell'ONU, unitamente al completamento del nostro ordinamento giuridico conforme allo statuto della Corte internazionale di giustizia. Tale assunzione di impegno fu successivamente sancita in modo solenne in occasione della visita al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, resa il 4 marzo 2011, dall'allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.
  Da allora il Parlamento italiano si è assunto le proprie responsabilità sulla questione: una proposta di legge è stata presentata per la prima volta nel corso della XVI legislatura senza giungere alla definitiva approvazione a causa dello scioglimento anticipato delle Camere e anche nel corso della XVII legislatura l'altro ramo del Parlamento ha lavorato a diversi provvedimenti non conclusi dalla Commissione competente.
  Ricorda che a livello parlamentare organi competenti in materia di diritti umani sono stati istituiti fin dalla X legislatura, quando la III Commissione inaugurò la prassi di un Comitato permanente ad hoc, che si è mantenuta costante nel tempo. Il Senato ha in tempi più recenti provveduto ad istituire ad inizio di ogni legislatura una Commissione straordinaria per i diritti umani, con competenze riferite allo stato dei diritti umani sia sul territorio nazionale sia all'estero.
  A livello governativo, oltre al Comitato dei ministri per l'indirizzo e la guida strategica in materia di tutela dei diritti umani istituito nel 2007 presso il Dipartimento pari opportunità di Palazzo Chigi, all'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica (UNAR) e all'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (OSCAD), opera il Comitato interministeriale per i diritti umani (CIDU), con cui le Commissioni esteri di Camera e Senato interagiscono proficuamente, istituito fin dal 1978 per assicurare l'adempimento degli obblighi dell'Italia in attuazione di accordi e convenzioni internazionali. Presieduto da un diplomatico, al CIDU partecipano rappresentanti delle varie amministrazioni di volta in volta competenti.
  Rileva che, poiché nessuno degli organi attualmente istituiti nel nostro ordinamento soddisfa le caratteristiche definite dai Paris Principles, in sede ONU il nostro Paese è stato costantemente richiamato alla questione della mancata istituzione dell'organismo indipendente. Al riguardo, cita innanzitutto la Revisione Periodica Universale (UPR) da parte del Consiglio per i diritti umani dell'ONU, di cui l'Italia è divenuta peraltro nuovamente membro nel 2018. Ricorda che la collega Di Stasio ha di recente partecipato, come osservatrice, alla sessione della UPR dedicata all'Italia, che ha avuto luogo il 4 novembre scorso a Ginevra e in cui la questione è stata sollevata, divenendo oggetto di raccomandazione affinché questo ritardo sia finalmente colmato.
  Passando ad esaminare il contenuto della proposta di legge C. 1323 Scagliusi, adottata come testo base per il seguito dell'esame in sede referente da parte della Commissione di merito, segnala che l'articolo 1 indica i princìpi generali cui si ispira l'iniziativa legislativa: promuovere e proteggere i diritti umani fondamentali, nel rispetto dei princìpi della Costituzione, del diritto internazionale e del diritto umanitario, pattizio e consuetudinario, e in ottemperanza alle deliberazioni del Consiglio d'Europa e dell'Organizzazione Pag. 66per la sicurezza e la cooperazione in Europa. L'istituenda Commissione può segnalare al Governo tra le convenzioni internazionali in materia di diritti umani e di libertà fondamentali quelle che non sono ancora state ratificate dall'Italia e formulare proposte per la loro esecuzione.
  Evidenzia che l'articolo 2 dispone l'istituzione della Commissione, di cui individua scopo e forme di autonomia, nonché la composizione: la Commissione ha lo scopo di promuovere e proteggere i diritti fondamentali della persona, e in particolare quelli stabiliti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia fa parte, ed è un organismo indipendente come previsto dai citati Princìpi di Parigi. È un organismo indipendente e gode di autonomia, organizzativa, funzionale e contabile, operando in piena indipendenza, amministrativa, di giudizio e di valutazione ed essendo dotata di personale e sede propri. Segnala che la Commissione sarà composta da sette componenti, scelti tra persone che, oltre a offrire garanzie di indiscussa moralità, riconosciuta indipendenza, integrità ed elevata professionalità, abbiano comprovata competenza nel campo dei diritti umani, dei diritti dei minori e delle scienze umane in genere e abbiano svolto attività di protezione dei diritti della persona in Italia e all'estero (tre componenti sono scelti tra i rappresentanti delle organizzazioni non governative, due tra soggetti che operano nell'ambito della società civile e due tra i docenti universitari).
  Quanto alla procedura per la nomina dei componenti, di cui al medesimo articolo 2, precisa che essa si articola in varie fasi: in una prima fase le Commissioni parlamentari competenti di Camera e Senato compilano tre elenchi, uno per ciascuna delle tre categorie di cui sopra, ciascuna con dieci soggetti per le ong e sei soggetti per le altre due categorie, metà designati dalla Commissione della Camera, metà dalla Commissione del Senato. Tali designazioni sono effettuate con procedura trasparente e di evidenza pubblica, in modo da tenere conto del rispetto delle pari opportunità relativamente anche alla diversità etnica della società e alla «gamma» dei gruppi vulnerabili; del rispetto della diversità; della rappresentanza pluralistica delle forze sociali coinvolte nella promozione e nella protezione dei diritti umani. In una seconda fase si procede alla nomina dei componenti da parte dei Presidenti di Camera e Senato, i quali, di intesa tra loro, scelgono i membri nell'ambito dei tre elenchi. Il presidente della Commissione, eletto tra i componenti della Commissione con votazione a maggioranza dei due terzi, rimane in carica per un anno e non può essere rieletto. Nei cinque anni del mandato, dunque, cinque componenti su sette svolgeranno a rotazione la funzione di presidente, essendo la durata della presidenza pari ad un anno al massimo. Il mandato dei componenti della Commissione è di cinque anni, rinnovabile una sola volta.
  Sottolinea che con le stesse procedure adottate per la nomina, si prevede che i componenti la Commissione possano essere revocati in qualsiasi momento nel caso siano violati obblighi di legge. È stabilito altresì che a metà del mandato i componenti siano sottoposti a una procedura di controllo per accertare l'eventuale sopravvenuta mancanza dei requisiti e delle qualità prescritti per la nomina e per valutare l'efficacia delle determinazioni adottate e dei risultati ottenuti, in funzione di un'eventuale conferma degli incarichi o di una loro revoca. I componenti rimangono comunque in carica fino alla nomina dei nuovi componenti.
  Quanto al regime delle incompatibilità, rileva che i componenti della Commissione non possono svolgere o ricoprire, pena la decadenza: impieghi pubblici o privati; incarichi di amministrazione, direzione o controllo di società pubbliche o private (il testo precisa che è incompatibile anche la proprietà di azioni in dette società); professioni e attività imprenditoriali; cariche, anche di natura elettiva o governativa; incarichi in associazioni che svolgono attività nel settore dei diritti umani; attività nell'ambito o per conto di associazioni, partiti o movimenti politici. Se sono dipendenti di amministrazioni pubbliche, Pag. 67sono collocati fuori ruolo. Si prevede inoltre che i magistrati in servizio non possano fare parte della Commissione (sembra derivarne che possano, di conseguenza, farne parte i magistrati collocati in aspettativa). Per i professori universitari di ruolo la disposizione specifica che sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. La disposizione precisa inoltre che il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.
  Osserva che ai componenti della Commissione è corrisposta un'indennità di funzione pari a 80 mila euro, facendo il testo riferimento a un terzo del limite massimo per il compenso retributivo per le cariche pubbliche, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente, previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014 in misura pari a 240 mila euro. La disposizione esclude inoltre ogni indennità aggiuntiva per coloro che svolgono la funzione di presidente.
  Evidenzia che il mandato cessa, oltre che per la naturale scadenza o per decesso, in caso di dimissioni o per sopravvenuta accertata mancanza dei requisiti e delle qualità prescritti per la nomina. Quanto alla sostituzione dei componenti cessati, si provvede con le medesime modalità previste per la nomina.
  Sottolinea che possono partecipare alle riunioni della Commissione – qualora se ne ravvisi la necessità nel caso in cui si tratti di affrontare specifici problemi di natura tecnica – rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato e rappresentanti del Governo italiano negli organismi internazionali deputati al controllo dell'adempimento degli obblighi assunti dall'Italia con la ratifica delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani. Tali soggetti partecipano con funzioni consultive, senza diritto di voto deliberativo e senza compenso.
  Rileva che l'articolo 3 reca un ampio catalogo di compiti della Commissione, tra cui: vigilare sul rispetto dei diritti umani e su eventuali abusi perpetrati ai danni di popoli, in Italia e all'estero; formulare pareri, raccomandazioni e proposte, anche relative all'adozione di iniziative legislative, al Governo e alle Camere su tutte le questioni concernenti il rispetto dei diritti umani (a tale fine, il Governo è tenuto a sottoporre al parere della Commissione i progetti di atti legislativi e regolamentari che possono avere un'incidenza diretta o indiretta su tali diritti, sentito il Comitato interministeriale per i diritti umani, operante presso il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale); esprimere pareri e formulare proposte al Governo ogniqualvolta siano in corso negoziati per la conclusione di accordi multilaterali o bilaterali che abbiano a oggetto materie di competenza della Commissione; assicurare che, nell'adozione delle determinazioni di politica estera, siano tenute in adeguata considerazione la promozione e la protezione dei diritti umani; verificare l'attuazione delle convenzioni e degli accordi internazionali ratificati dall'Italia in materia di diritti umani; contribuire alla redazione dei rapporti che l'Italia è tenuta a sottoporre ai competenti organismi internazionali e al Comitato interministeriale per i diritti umani; cooperare con gli organismi internazionali e con le istituzioni di altri Stati europei ed extraeuropei che operano nei settori della promozione e della protezione dei diritti umani, della lotta ai crimini contro l'umanità e ai crimini di guerra; fornire assistenza e rendere pareri alle Amministrazioni pubbliche che intendano inserire nei programmi di formazione e aggiornamento del personale le materie relative al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali; pubblicare, nel sito internet istituzionale della Commissione, un bollettino nel quale sono riportati gli atti e i documenti adottati e le attività svolte; istituire un forum permanente per il pubblico confronto sull'operato della Commissione, anche attraverso la predisposizione di una piattaforma internet che consenta ai cittadini di esprimere la loro opinione su ogni tema attinente; presentare al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri competenti e alle Camere una relazione Pag. 68annuale sull'attività svolta e sullo stato di attuazione degli atti internazionali concernenti la promozione e la protezione dei diritti umani e sul rispetto dei diritti umani in Italia e all'estero.
  Osserva che la Commissione ha facoltà di richiedere informazioni e documenti a soggetti pubblici e privati (nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali), secondo modalità di richiesta definite dalla Commissione stessa con regolamento. In caso di rifiuto od omissione, ovvero di risposte non veritiere alla predetta richiesta di informazioni o documenti, la Commissione può chiedere l'emissione di un ordine di esibizione al presidente del tribunale competente per territorio, «il quale provvede senza ritardo sulla richiesta della Commissione con decreto motivato».
  La Commissione può disporre ispezioni e verifiche presso le strutture richiamate nella denunciata violazione dei diritti umani. Nello svolgimento dei suoi compiti, la Commissione si avvale, con funzioni consultive, dell'UNAR, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
  Alla Commissione possono essere demandate ulteriori funzioni derivanti dagli impegni internazionali previsti da leggi di esecuzione di convenzioni internazionali in materia di diritti umani.
  L'articolo 3 disciplina dettagliatamente il procedimento di accertamento effettuato dalla Commissione a seguito di presentazione di istanza o denuncia di violazione dei diritti umani. Tale accertamento comporta l'esame da parte della Commissione e, in caso di fondatezza, l'assegnazione al responsabile della violazione di un termine per la cessazione del comportamento posto in essere in violazione dei diritti umani. Qualora la Commissione proceda ad accertamenti in relazione alla presentazione di un'istanza o denuncia da parte di un soggetto per asserita violazione dei diritti umani riconosciuti dalle leggi vigenti, è tenuta a dare notizia alle parti interessate dell'apertura del procedimento, eccettuati i casi in cui, per la delicatezza delle situazioni rappresentate o per l'urgenza di procedere, tale comunicazione debba essere effettuata successivamente.
  Evidenzia che, dopo aver assunto le necessarie informazioni, la Commissione, se ritiene fondata l'istanza o la denuncia, assegna al responsabile un termine per la cessazione del comportamento denunciato, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e stabilendo il termine per la loro adozione. Il provvedimento è comunicato senza ritardo alle parti interessate. Il soggetto interessato, se non intende conformarsi alla richiesta della Commissione, deve comunicare il suo dissenso motivato entro trenta giorni dalla comunicazione. Nel caso in cui il soggetto interessato non comunichi il dissenso motivato nel termine previsto o nel caso in cui la Commissione ritenga insufficiente la motivazione fornita, si prevede che la Commissione, ove ne ricorrano i presupposti, ricorra all'autorità giudiziaria competente.
  Osserva che viene, altresì, previsto che qualora il soggetto sia una Pubblica Amministrazione, nel caso in cui ometta di conformarsi e il dissenso motivato non sia comunicato nel termine assegnato o la motivazione non sia ritenuta sufficiente, la Commissione si rivolge agli uffici sovraordinati a quello originariamente interessato. Se gli uffici sovraordinati decidono di provvedere in conformità alla richiesta della Commissione, sono tenuti a instaurare il procedimento disciplinare a carico del dipendente al quale risulta attribuibile l'inerzia. Se invece gli uffici sovraordinati decidono di non accogliere la richiesta, la Commissione può chiedere all'autorità giudiziaria competente di annullare l'atto che reputa illegittimo, ovvero di ordinare agli uffici interessati di tenere il comportamento dovuto.
  Rileva che, ai fini del riscontro delle segnalazioni relative a specifiche violazioni o limitazioni dei diritti, la Commissione può chiedere, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, l'accesso alle banche dati pubbliche, ad eccezione del Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno, Direzione centrale della polizia Pag. 69criminale e della banca dati nazionale del DNA istituita presso il Ministero della giustizia.
  Segnala che, nel caso di visite, accessi e verifiche della Commissione, le amministrazioni pubbliche responsabili delle strutture oggetto delle visite, accessi o verifiche, e, ove necessario, gli altri organi dello Stato, collaborano con la Commissione nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.
  Sottolinea che l'articolo 4 disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio di segreteria della Commissione: la Commissione ha sede in un edificio pubblico ad essa esclusivamente destinato, atto ad accogliere anche persone con disabilità, al quale tutti hanno diritto di accedere senza limitazioni. La Commissione si avvale di un ufficio di segreteria, che è composto da un organico iniziale di 10 unità, tra cui un direttore, un vice direttore, un segretario generale e sette impiegati, organico che può essere successivamente variato per comprovate esigenze.
  Ricorda che l'assunzione del personale da parte della Commissione avviene mediante concorso pubblico sulla base dei requisiti fissati dalla Commissione stessa, inclusa, in particolare, un'adeguata conoscenza delle principali lingue straniere.
  Evidenzia che il funzionamento, l'organizzazione interna, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, le funzioni del direttore dell'ufficio di segreteria e le procedure e le modalità di reclutamento del personale dell'ufficio sono disciplinati da un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e sentita la Commissione medesima.
  Precisa che il trattamento economico e giuridico di detto personale è disciplinato dal contratto nazionale collettivo del comparto Ministeri. Il direttore, il vice direttore, il segretario generale e gli impiegati dell'ufficio di segreteria rispondono esclusivamente alla Commissione.
  L'ufficio di segreteria della Commissione predispone il rendiconto della gestione finanziaria, che è sottoposta al controllo della Corte dei conti. Si prevede altresì che il rendiconto sia pubblicato sul sito internet della Commissione e del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale in forme idonee ad assicurarne l'accessibilità agli utenti.
  Rileva che, ai sensi dell'articolo 5, la Commissione presenta anche un rapporto all'autorità giudiziaria competente nel caso venga a conoscenza di fatti che possano costituire reato o svolga indagini di propria iniziativa, sulla base di segnalazioni individuali o collettive, anche qualora non sia presentata la relativa denuncia all'autorità giudiziaria. Può chiedere la collaborazione delle amministrazioni dello Stato e di altri soggetti pubblici o invitare le autorità competenti ad adottare misure per il ripristino dei diritti delle persone che abbiano subìto una violazione dei propri diritti umani fondamentali.
  Osserva che la Commissione ha l'obbligo di basare la propria attività su princìpi di trasparenza e di imparzialità e di motivare gli atti adottati. In caso di violazione degli obblighi di informazione e documentazione posti all'articolo 3, comma 2, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4 mila a 15 mila euro nel caso in cui i soggetti obbligati rifiutino od omettano di fornire informazioni e documenti. In caso di trasmissione di documenti e informazioni falsi è invece prevista la sanzione penale detentiva da sei mesi a tre anni, sempre che il fatto non costituisca più grave reato. Inoltre si stabilisce che i componenti della Commissione e dell'ufficio di segreteria, nonché i soggetti di cui gli stessi si avvalgono per l'adempimento delle proprie funzioni, sono tenuti al segreto di ufficio di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957.Pag. 70
  Sussiste l'obbligo di pubblicazione, secondo criteri di trasparenza, dei provvedimenti della Commissione, la quale può adottare ulteriori iniziative per diffondere la conoscenza dei provvedimenti adottati e dell'attività svolta.
  Sottolinea che, ai sensi dell'articolo 6, la Commissione può avvalersi, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, della collaborazione di università, centri di studio, ricerca, organizzazioni non governative, associazioni e altri organismi di comprovata competenza e professionalità in materia di promozione e protezione dei diritti umani.
  Segnala che l'articolo 7 abroga il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2007, istitutivo del Comitato dei Ministri per l'indirizzo e la guida strategica in materia di tutela dei diritti umani presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità, in quanto avente gli stessi compiti della costituenda Commissione.
  L'articolo 8 reca la copertura finanziaria per gli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, pari a 1.600.000 euro annui secondo una ripartizione interna dei costi ben evidenziata nella relazione tra oneri per i componenti, per le unità dell'ufficio, per la sede, la fornitura di servizi consulenze e missioni.
  Tutto ciò premesso, si riserva di presentare una proposta di parere che terrà conto del dibattito, anche alla luce dell'andamento dei lavori presso la Commissione di merito.

  La viceministra Marina SERENI si associa alle considerazioni svolte dalla relatrice.

  Paolo FORMENTINI (LEGA) ribadisce le forti perplessità del gruppo Lega sul provvedimento in esame, come dimostrano i numerosi emendamenti presentati presso la Commissione di merito. Le motivazioni di tale dissenso risiedono innanzitutto nell'insussistenza di un obbligo specifico per l'Italia considerata la natura non vincolante della risoluzione delle Nazioni Unite. Inoltre, osserva che il settore dei diritti umani è già presidiato dal Comitato interministeriale per i diritti umani e, soprattutto, dal Comitato dei Ministri, del quale il testo in esame prevede l'abrogazione malgrado si tratti di un soggetto non oneroso, a differenza della istituenda Commissione. In generale la Commissione prevista dal provvedimento appare inutile ma soprattutto ideologica e strumentale.

  Marta GRANDE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, anche alla luce di quanto segnalato dalla relatrice, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.
C. 2220 Governo.

(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Gennaro MIGLIORE (IV), relatore, ricorda che il provvedimento, all'esame in sede referente presso la Commissione Finanze, è calendarizzato in Assemblea a partire da lunedì 25 novembre prossimo.
  In via generale, segnala che il decreto-legge è finalizzato al reperimento di risorse pari a circa tre miliardi di euro per finanziare, attraverso lo strumento della legge di bilancio, la riduzione del cuneo fiscale e della pressione fiscale, nonché la sterilizzazione delle clausole IVA e misure di sostegno alle famiglie.
  Rileva che il testo consta di sessanta articoli, suddivisi in cinque Capi, di cui i primi quattro contenenti norme di natura tributaria mentre il Capo V reca disposizioni eterogenee, emanate per esigenze indifferibili.
  Sul provvedimento nel suo complesso segnala che le norme del Capo I (articoli da 1 a 23) sono finalizzate a contrastare e ridurre l'evasione e le frodi fiscali mediante misure tra cui, ai fini della Commissione Affari esteri, vale la pena segnalare Pag. 71anche la tassazione dei redditi di capitale da trust stabiliti in Stati a fiscalità privilegiata.
  Osserva che sulla materia dei giochi interviene il Capo II (articoli da 24 a 31) mentre con il Capo III (articoli da 32 a 38) sono introdotte ulteriori norme fiscali, miranti tra l'altro a differire ulteriormente i versamenti sospesi per i contribuenti interessati dal sisma del 26 dicembre 2018, che ha colpito alcuni comuni della provincia di Catania. Il Capo IV è costituito dal solo articolo 39, che inasprisce le pene per i reati tributari e abbassa alcune soglie di punibilità, mentre il Capo V (articoli da 40 a 60) introduce misure di natura eterogenea, afferenti a diversi settori. Particolare rilievo riveste la norma che concede per il 2019 un finanziamento oneroso di 400 milioni di euro in favore di Alitalia, nonché quella che rifinanzia il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese per un importo pari a 670 milioni di euro per l'anno 2019.
  Venendo alle disposizioni di competenza della Commissione, segnala, in particolare, l'articolo 55, recante Misure a favore della competitività delle imprese italiane, di novella dell'articolo 537-ter del Codice dell'Ordinamento militare, a suo tempo inserito con il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) e ai sensi del quale, nella versione previgente, il Ministero della Difesa, d'intesa con il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e nel rispetto della legge n. 185 del 1990, poteva svolgere per conto di altri Stati esteri con cui sussistano accordi di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare, attività di supporto tecnico-amministrativo per l'acquisizione di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale e per le correlate esigenze di sostegno logistico e assistenza tecnica, richiesti dai citati Stati.
  Ricorda che, anche ad esito di un'attività di carattere istruttorio svolta dall'altro ramo del Parlamento, che ha avuto per esito l'approvazione di una risoluzione il 3 luglio 2019 da parte della Commissione Difesa del Senato (Doc. XXIV n. 10), la novella è in generale tesa a chiarire la portata e il ruolo del Ministero della Difesa nelle fasi di contrattazione con Stati esteri con cui siano in vigore accordi di cooperazione e di assistenza tecnico-militare e interessati all'acquisizione di materiali di armamento da parte di industrie italiane della difesa (i cosiddetti accordi Government to Government, G2G).
  Osserva che l'articolo 537-ter del Codice dell'ordinamento militare, come modificato dall'articolo 55 del decreto-legge in titolo, esplicita che il Ministero della Difesa – d'intesa con la Farnesina e con il Ministero dell'Economia e delle finanze – può svolgere, oltre al supporto tecnico amministrativo, anche l'attività contrattuale per soddisfare le esigenze di approvvigionamento di altri Stati esteri, e ciò in coerenza con il quadro normativo vigente a livello sia nazionale sia europeo (con riferimento alla direttiva n. 81 del 2009 sugli appalti nel settore difesa e sicurezza, recepita con il decreto legislativo n. 208 del 2011), come pure con le prassi internazionali in tema di procurement militare, in particolare a livello europeo e NATO.
  Rileva che dalla relazione tecnica si evince che per lo svolgimento di tale attività il Ministero della Difesa, che conserva una posizione di terzietà rispetto alle trattative commerciali, agirà attraverso le stazioni appaltanti specializzate in procurement militare facenti capo al Segretariato Generale della Difesa e alla Direzione Nazionale degli Armamenti e provvederà con risorse disponibili a legislazione vigente.
  Sottolinea che la relazione illustrativa ricorda, altresì, che operazioni tipicamente associate alle attività di export dell'operatore economico che produce il sistema d'arma sono le eventuali operazioni di credito all'esportazione – a cura di SACE – o di prestito – a cura di Cassa Depositi e Prestiti. Queste ultime hanno la finalità di assicurare verso l'industria esportatrice il cd. «rischio Paese» e di adeguare, su richiesta del Paese acquirente, il profilo finanziario dell'operazione di acquisto alle disponibilità di bilancio di quello Stato.Pag. 72
  Evidenzia che la gestione finanziaria, inoltre, deve essere effettuata in maniera da non generare assunzione di garanzie di natura finanziaria da parte dello Stato italiano verso lo Stato richiedente o verso l'industria produttrice. In altri termini, nelle intese tra Stati e nei contratti con le industrie produttrici devono essere inserite, come da prassi consolidata, clausole che assicurino l'assenza di responsabilità della stazione appaltante nazionale per gli eventuali inadempimenti degli obblighi facenti capo, rispettivamente, all'industria italiana e all'acquirente estero.
  Osserva che la novella prevede, a questo fine, il coinvolgimento sin dall'inizio del Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso l'istituto dell'intesa, in quanto i contratti tra le industrie nazionali e gli Stati esteri possono dovere essere sostenuti da un credito all'esportazione con garanzia SACE e con successiva cessione, fino all'80 per cento, del rischio al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legge n. 269 del 2003, in combinazione con un'agevolazione del contributo SIMEST a valere sul Fondo 295/1975 dello stesso Ministero dell'economia. Occorre, pertanto, che il Ministero dell'economia provveda alle necessarie analisi di rischio della copertura assicurativa da parte di SACE e alla verifica delle compatibilità finanziarie per la quota ceduta in riassicurazione parallelamente al negoziato tra i Governi.
  Segnala, altresì, anche il comma 3 dell'articolo 59, relativo alle disposizioni finanziarie, che provvede alla quantificazione degli oneri recati da talune norme del provvedimento in esame e al reperimento delle risorse da porre a copertura: in particolare, la lettera a) dispone una riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale pari a 7 milioni di euro nel 2019. Inoltre, la lettera f) del suddetto comma dispone una copertura pari a 30 milioni di euro per l'anno 2019 mediante corrispondente utilizzo delle risorse costituenti il contributo italiano alle spese dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di cui alla legge n. 848 del 1957. Al riguardo, ricorda che un'analoga copertura, per un importo di 20 milioni di euro per l'anno 2018, è stata utilizzata nell'articolo 26, comma 3, lettera d) del decreto legge 3 ottobre 2018, n. 119 («Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria»), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018.
  Alla luce di queste considerazioni, preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole sul provvedimento, nell'esigenza di tenere nel debito conto l’iter di esame in sede referente presso la Commissione Finanze alla luce dell'importante numero di proposte emendative presentate e che saranno esaminate nei prossimi giorni.

  La viceministra Marina SERENI, integrando l'esposizione del relatore, evidenzia che il provvedimento, connesso alla complessiva manovra di bilancio per il prossimo triennio, reca importanti disposizioni d'interesse del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale ed è soprattutto da inquadrare nell'obiettivo di contenimento della spesa pubblica. Evidenzia che, infatti, si prevede una riduzione delle dotazioni finanziarie dei ministeri per il 2019 per complessivi 3,089 miliardi di euro, di cui la quota più rilevante è posta a carico del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, pari a 2,896 miliardi di euro. Il MAECI contribuisce con una riduzione di 7 milioni di euro, pari a circa lo 0,25 per cento del volume complessivo del suo bilancio. Tale riduzione va ad incidere sul programma di spesa 4.9, «Promozione del sistema Paese» e, in particolare, sui fondi destinati ai progetti di cooperazione in ambito scientifico e tecnologico, nonché sulle risorse stanziate per la compensazione parziale delle perdite subite da cittadini e società italiane in Venezuela e Libia in conseguenza degli eventi politici dell'ultimo decennio. Tali riduzioni non pongono, tuttavia, delle criticità rilevanti sul piano concreto, per effetto di alcuni Pag. 73meccanismi di carattere contabile collegati con la nuova disciplina in materia di impegni di spesa.
  Sottolinea che il decreto-legge dispone, altresì, una riduzione dell'importo di 30 milioni di euro, sull'anno 2019, dell'autorizzazione di spesa relativa al contributo a favore dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Non è tuttavia necessario, almeno in questa fase, procedere ad una rinegoziazione dei termini dell'accordo internazionale concernente il contributo obbligatorio per le Nazioni Unite, dal momento che nell'esercizio corrente vi è sufficiente capienza per assorbire tale riduzione. L'ammontare del contributo obbligatorio è stato, infatti, determinato in misura minore del previsto in ragione dell'andamento di alcuni parametri (tasso di cambio e PIL).
  Anche in questa occasione, la Farnesina ha dunque contribuito in modo significativo alle misure di contenimento della spesa richieste dal Governo. È, tuttavia, importante che i sacrifici richiesti al MAECI possano essere controbilanciati da misure effettive di rilancio della capacità operativa del Ministero.
  Ciò premesso, auspica, pertanto, che nell'ambito dell’iter di esame del disegno di legge di bilancio siano garantite risorse adeguate alla Farnesina e alla sua rete di uffici all'estero, che rappresentano un volano strategico per lo sviluppo del Paese e uno strumento essenziale al servizio dei nostri cittadini e delle nostre imprese.
  Tali considerazioni valgono tanto più se si considerano le maggiori responsabilità e gli impegni che graveranno in capo al Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, a partire dal prossimo anno, a seguito del trasferimento delle competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di definizione delle strategie di politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese, disposto dal decreto legge n. 124 del 2019 attualmente in via di conversione.

  Paolo FORMENTINI (LEGA) chiede chiarimenti alla rappresentante del Governo circa la coerenza dell'obiettivo di contenere la spesa pubblica con l'esigenza di promuovere il Sistema Paese. Ritiene, in generale, che la fase di difficoltà in cui versa il Paese non sembra permettere tagli significativi come quelli indicati dalla viceministra Sereni e che non potranno che tradursi in un nocumento per il Paese.

  La viceministra Marina SERENI, nel rispondere all'onorevole Formentini, ribadisce che i tagli riguardano risorse del bilancio 2019 che non possono più essere impegnate e che, dunque, non incidono sull'operatività del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale. Ribadisce, altresì, l'impegno ad assicurare adeguati stanziamenti per il prossimo triennio per la Farnesina nell'ambito della legge di bilancio all'esame del Parlamento.

  Marta GRANDE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 10.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.05 alle 10.25.