CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 novembre 2019
273.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 53

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 13 novembre 2019. — Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea GIORGIS.

  La seduta comincia alle 14.15.

Conversione in legge del decreto-legge n. 123 del 2019 recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici.
C. 2211 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

  Roberto CATALDI (M5S), relatore, nel formulare una proposta di parere favorevole (vedi allegato), richiamando le considerazioni svolte nel corso della seduta di ieri, tiene a sottolineare che il provvedimento in esame costituisce un segnale importante per le popolazioni colpite, allo scopo di sottrarle alla rassegnazione e al senso di incertezza. Evidenzia in particolare come il provvedimento sia volto a perseguire lo snellimento delle procedure, prevedendo anche il sistema dell'autocertificazione redatta dal professionista per la ricostruzione privata.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) ritiene che, diversamente da quanto affermato dal relatore, Pag. 54il provvedimento in esame non rappresenti in alcun modo un segnale importante per le popolazioni coinvolte, nonostante si prefigga di introdurre misure urgenti per garantire la continuità e l'efficacia delle attività di ricostruzione in corso nei territori colpiti dai recenti eventi sismici. Nel rilevare che il titolo e l'obiettivo del provvedimento non corrispondano ai suoi contenuti reali, dal momento che ci si limita ad introdurre proroghe di misure di differimento di termini già in essere, esprime la convinzione che si dovesse fare di più, lamentando in particolare il mancato stanziamento di risorse aggiuntive per consentire la ricostruzione e la ripresa dei territori colpiti. Pertanto, sulla base di tali considerazioni, preannuncia che i componenti del gruppo di Forza Italia si asterranno dalla votazione sulla proposta di parere del relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.
C. 2220 Governo.

(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Eugenio SAITTA (M5S), relatore, ricorda che la Commissione è oggi chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili (C. 2220 Governo).
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una descrizione dettagliata dei contenuti del provvedimento in esame, composto da sessanta articoli, suddivisi in cinque Capi, precisa che in questa sede si soffermerà sulle disposizioni che attengono alle competenze della Commissione Giustizia. A tale proposito rileva in particolare l'articolo 39 che, come indicato nella relazione illustrativa al provvedimento, introduce strumenti volti a rafforzare e a razionalizzare la risposta sanzionatoria che l'ordinamento prefigura in rapporto ai reati tributari. Come dettagliato di seguito, si interviene in primo luogo sull'apparato sanzionatorio propriamente penale, con un complessivo inasprimento delle pene principali e una riduzione delle soglie di punibilità delle violazioni fiscali; in secondo luogo si estendono per i più gravi delitti tributari misure e sanzioni di natura patrimoniale, quali il sequestro e la confisca; infine si modifica la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti per prevedere specifiche sanzioni amministrative quando il reato di dichiarazione fraudolenta è commesso a vantaggio dell'ente.
  Nello specifico, il comma 1 dell'articolo 39 modifica molte delle fattispecie penali previste dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante «Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205» e vi introduce una nuova disciplina della confisca penale.
  Analiticamente, le lettere a) e b) novellano l'articolo 2 del citato decreto legislativo che, al comma 1, qualifica come delitto la condotta di chiunque, per evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto (IVA), indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi attraverso fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, prescindendo dall'ammontare dell'imposta evasa. Il comma 2 della disposizione precisa che, affinché si integri la fattispecie penale, tali fatture o documenti devono essere registrati nelle scritture contabili obbligatorie o detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
  Per effetto delle modifiche in commento, la pena è elevata (lettera a): la reclusione viene infatti portata da un minimo di 4 anni (in luogo di un anno Pag. 55e sei mesi) a un massimo di 8 anni (in luogo di sei anni). Inoltre, la lettera b) inserisce un comma 2-bis in base al quale la pena è più bassa (ovvero la reclusione da un anno e sei mesi a 6 anni) quando l'ammontare del passivo fittizio è inferiore a 100 mila euro. Il decreto-legge prevede inoltre l'applicazione della confisca allargata (lettera q)), ma solo quando i passivi fittizi sono superiori a 100 mila euro, e la responsabilità amministrativa dell'ente, a prescindere dall'ammontare dei passivi fittizi. Mentre per l'applicazione della pena più grave è necessario che i passivi fittizi ammontino almeno a 100 mila euro, per l'applicazione della confisca allargata tale cifra deve essere superata.
  La lettera c) del comma 1 dell'articolo 39, modificando l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo, innalza la pena per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (vale a dire il compimento di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero il ricorso a documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria), prevedendo la reclusione da tre a otto anni, in luogo dei precedenti limiti edittali (da un anno e sei mesi a sei anni).
  Le lettere d), e), f) e g) modificano l'articolo 4 del decreto legislativo n. 74 del 2000, relativo al delitto di dichiarazione infedele. A legislazione vigente l'articolo 4 si applica in via residuale rispetto ai delitti di dichiarazione fraudolenta di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo e punisce con la reclusione da 1 a 3 anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 150.000 euro; l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al 10 percento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a 3 milioni di euro. Le modifiche recate dalle lettere d), e), f) e g): innalzano la pena della reclusione portando il minimo da 1 a 2 anni e il massimo da 3 a 5 anni. In particolare, il massimo portato a cinque anni comporta l'astratta applicabilità della misura della custodia cautelare in carcere (articolo 280, comma 2, del codice di procedura penale); abbassano le soglie di punibilità del reato intervenendo tanto sul valore dell'imposta evasa, che passa da 150 mila a 100 mila euro (lettera e)) quanto su quello degli elementi attivi sottratti a imposizione, che passano da 3 a 2 milioni di euro (lettera f)). Ricordo che la soglia dei 2 milioni di euro era già prevista dall'originaria formulazione del decreto legislativo n. 74 del 2000, in vigore fino alla riforma del 2015); abrogano la disposizione che esclude la punibilità quando le valutazioni, singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 percento da quelle corrette e che prevede che degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità (comma 1-ter).
  Le lettere h) ed i) intervengono sul delitto di omessa dichiarazione, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000, che punisce con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad euro cinquantamila, nonché chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. Con le modifiche recate dalle lettere h) ed i) sono innalzate le pene tanto per l'omessa dichiarazione del contribuente quanto per l'omissione del sostituto Pag. 56d'imposta: la reclusione viene portata nel minimo a 2 anni e nel massimo a 6 anni.
  Ricorda a tale proposito che la reclusione superiore nel massimo a 5 anni, oltre a comportare come già ricordato la possibilità di applicare all'indagato la misura della custodia cautelare in carcere, impedisce l'applicazione dell'articolo 131-bis del codice penale che esclude la punibilità per particolare tenuità del fatto. Inoltre, nelle indagini per tali delitti sarà possibile utilizzare le intercettazioni (ai sensi dell'articolo 266 del codice di procedura penale che le consente nei procedimenti per delitti non colposi puniti con la reclusione superiore nel massimo a 5 anni).
  Inoltre, il decreto-legge consente in caso di condanna per questi delitti la confisca allargata (lettera q)), purché l'imposta evasa o le ritenute non versate a seguito delle omesse dichiarazioni siano di importo superiore a 100 mila euro.
  Le lettere l) e m) modificano l'articolo 8 del citato decreto legislativo che punisce con la reclusione chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. In particolare la lettera l) incrementa la pena (analogamente a quanto fatto dalla citata lettera a) per il parallelo delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) portando la reclusione nel minimo da 1 anno e sei mesi a 4 anni e nel massimo da 6 a 8 anni. La lettera m) inserisce un comma 2-bis in base al quale la pena è più bassa (ovvero si mantiene la pena precedente, della reclusione da un anno e sei mesi a 6 anni) quando l'importo indicato nelle fatture o nei documenti e relativo ad operazioni inesistente è inferiore, per il periodo d'imposta considerato, a 100 mila euro. Il decreto-legge prevede inoltre l'applicazione della confisca allargata (lettera q)), ma solo quando l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a 100 mila euro. Dunque, mentre per l'applicazione della pena più grave è sufficiente che i passivi fittizi ammontino almeno a 100 mila euro, per l'applicazione della confisca allargata tale importo deve essere superato.
  La lettera n) innalza la pena detentiva per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 74 del 2000, che punisce con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui e’ obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. A seguito della modifica recata dalla lettera n), il minimo edittale passa da un anno e sei mesi a 3 anni e il massimo edittale da 6 a 7 anni. Per effetto della nuova disciplina introdotta dalla lettera q), anche in caso di condanna o patteggiamento per questo delitto è applicabile l'istituto della confisca allargata.
  La lettera o) modifica l'articolo 10-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000, relativo all'omesso versamento di ritenute dovute o certificate. Senza innalzare la pena, stabilita nella reclusione da 6 mesi a 2 anni, il decreto-legge abbassa la soglia di punibilità dell'omesso versamento dagli attuali 150.000 euro a 100.000 euro. A questo delitto non si applica la confisca allargata. Analogamente dispone la lettera p) in relazione all'articolo 10-ter del decreto legislativo per l'omesso versamento di IVA. Ferma restando la reclusione da 6 mesi a 2 anni, la fattispecie ricorre in caso di mancato versamento, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a 150.000 euro, in luogo dei precedenti 250.000. Anche a questo delitto non si applica la confisca allargata.
  La lettera q) inserisce nel decreto legislativo n. 74 del 2000 l'articolo 12-ter, Pag. 57in forza del quale, in caso di condanna (o patteggiamento della pena) per alcuni delitti in materia di imposte sui redditi e IVA, è consentita l'applicazione della cosiddetta confisca allargata di cui all'articolo 240-bis del codice penale e dunque la possibilità di confiscare denaro, beni o altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito. Ricordo a tale proposito che la disciplina concernente il procedimento applicativo della confisca allargata e l'amministrazione dei beni è contenuta nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (articoli 104-bis e 183-ter). Tali disposizioni consentono il sequestro preventivo dei beni confiscabili e rimandano per l'amministrazione dei beni e la tutela dei terzi al Codice antimafia (di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, articolo 52 e seguenti). Il decreto-legge, dunque, integra l'elenco dei delitti per i quali il legislatore consente la confisca allargata con i reati tributari di cui al decreto legislativo n. 74 del 2000, che presentino specifiche caratteristiche di offensività. La confisca allargata, infatti, non potrà essere applicata ai delitti di omesso versamento di ritenute (articoli 10-bis) o di IVA (articolo 10-ter); di contro, potrà sempre essere applicata, ai delitti di dichiarazione infedele (articolo 4, decreto legislativo n. 74 del 2000) e di occultamento o distruzione di documenti contabili (articolo 10, decreto legislativo n. 74 del 2000). Per i restanti delitti disciplinati dal decreto legislativo n. 74 del 2000 il decreto-legge consente la confisca allargata al superamento di alcuni importi che ritiene sintomatici di una particolare offensività della condotta.
  L'articolo 12-ter, infatti, precisa che si applica l'articolo 240-bis del codice penale solo in caso di condanna (o patteggiamento di pena) per i seguenti delitti: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2, decreto legislativo n. 74 del 2000), quando l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a 100.000 euro; dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3, decreto legislativo n. 74 del 2000) e omessa dichiarazione del contribuente (articolo 5, comma 1, decreto legislativo n. 74 del 2000), quando l'imposta evasa è superiore a 100.000 euro; omessa dichiarazione del sostituto d'imposta (articolo 5, comma 1-bis, decreto legislativo n. 74 del 2000) quando le ritenute non versate sono superiori a 100.000 euro; emissione di fatture per operazioni inesistenti (articolo 8, decreto legislativo n. 74 del 2000) quando l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture è superiore a 100.000 euro; indebita compensazione (articolo 10-quater, decreto legislativo n. 74 del 2000) quando ha ad oggetto crediti non spettanti o inesistenti superiori a 100.000 euro; sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (articolo 11, decreto legislativo n. 74 del 2000) quando l'ammontare delle imposte ovvero gli elementi attivi o passivi sono diversi dagli effettivi per un importo superiore a 100.000 euro.
  Il comma 2 dell'articolo 39 introduce nel decreto-legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 74 del 2000. In particolare, il decreto-legge inserisce l'articolo 25-quinquiesdecies nel catalogo dei reati che in base al citato decreto legislativo n. 231 del 2001 costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, prevedendo la sanzione pecuniaria fino a 500 quote per la commissione del suddetto reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Non sono previste sanzioni interdittive. La relazione illustrativa ricollega questa disposizione anche «all'esigenza di rispondere a una precisa indicazione del legislatore eurocomunitario» Pag. 58contenuta nella direttiva UE 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale – la cui attuazione nell'ordinamento è prevista dall'articolo 3 della recente legge di delegazione europea 2018 (legge 4 ottobre 2019, n. 117). Tale direttiva demanda agli Stati membri di prevedere la responsabilità delle persone giuridiche che abbiano tratto beneficio dalla consumazione di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, qualora tali reati siano stati commessi da parte dei membri apicali delle stesse, ovvero a seguito dell'omissione di controlli da parte dei vertici societari (articolo 6).
  Infine, il comma 3 individua per le disposizioni dettate dall'articolo 39 una efficacia temporale diversa da quella prevista per l'intero decreto-legge dall'articolo 60 (in base al quale il decreto-legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Le disposizioni dell'articolo 39 relative a modifica delle norme penali (comma 1) e previsione della responsabilità amministrative degli enti (comma 2) si applicheranno infatti solo dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto-legge.
  Con riguardo alle disposizioni che recano sanzioni per le quali è prevista la competenza in sede consultiva della Commissione Giustizia, segnala numerosi articoli.
  In particolare l'articolo 1, che disciplina l'accollo del debito di imposta altrui, previsto dallo Statuto del contribuente, vieta esplicitamente il pagamento del debito accollato mediante compensazione. Nel caso di violazione del divieto, il pagamento si considera non avvenuto e sono irrogate sanzioni differenziate per l'accollante e l'accollato, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi. Nel dettaglio, nei confronti dell'accollato, vale a dire del soggetto passivo del rapporto tributario e debitore originario, l'omesso pagamento comporta il recupero dell'imposta non versata e degli interessi, nonché l'applicazione della sanzione pari al trenta per cento di ogni importo non versato e di quelle, inferiori, previste nel caso di ritardo nei versamenti (nel caso di ritardo non superiore a novanta giorni, quindici per cento dell'importo non versato; per ritardi non superiori a quindici giorni, la sanzione già ridotta, ulteriormente decurtata di un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo). Il medesimo articolo 13 del citato decreto legislativo con riguardo all'accollante prevede: la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato, qualora questo sia effettivamente esistente. Recuperata l'imposta in capo all'accollato, il credito dell'accollante tornerà utilizzabile secondo le regole ordinarie; la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti utilizzati, laddove inesistenti. Il comma 4 dell'articolo 1 del provvedimento in esame dispone, in deroga alla disciplina generale in materia di sanzioni tributarie, che le sanzioni per la violazione della disciplina sul divieto di compensazione siano irrogate con atti di recupero da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento.
  Al riguardo ricorda che l'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, prescrive che l'atto di contestazione delle sanzioni o l'atto di irrogazione siano notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi.
  Segnala che l'articolo 3, al fine di rafforzare gli strumenti per il contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate tramite modello F24, consente di compensare per importi superiori a 5.000 euro annui solo a partire dal decimo Pag. 59giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito; estende l'obbligo di utilizzare modalità di pagamento telematiche a tutti i soggetti che intendono effettuare la compensazione; introduce una specifica disciplina sanzionatoria. A tal fine, ai sensi dei commi 5 e 6, qualora in esito all'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate i crediti indicati nelle deleghe di pagamento si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, nonché nel caso di mancata esecuzione delle deleghe si applica la sanzione di euro 1.000 per ciascuna delega non eseguita. Il comma 8 prevede la decorrenza delle sanzioni a partire dalle deleghe di pagamento presentate dal mese di marzo 2020.
  Quanto all'articolo 4, rileva che esso, introducendo un nuovo articolo 17-bis al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 – recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni –, reca una serie di misure in materia di contrasto all'omesso versamento delle ritenute, in particolare disponendo l'obbligo per il committente al versamento delle ritenute (senza possibilità di utilizzare in compensazione proprie posizioni creditorie) in tutti i casi di affidamento di un'opera o un servizio. Il comma 16 del nuovo articolo 17-bis prevede che il soggetto obbligato al versamento in base alle disposizioni di cui all'articolo in esame che non lo esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, è soggetto alla sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato. Il comma 17 del nuovo articolo 17-bis punisce con la reclusione da 6 mesi a 2 anni le condotte di chi, avendo ricevuto o trattenuto le somme necessarie per eseguire i versamenti delle ritenute, ometta in tutto o in parte di eseguire il prescritto adempimento. Come previsto dell'articolo 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, la soglia di punibilità è fissata per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta.
  L'articolo 5 introduce alcune disposizioni di modifica al Testo Unico Accise – TUA di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, volte nel complesso a prevenire e reprimere le frodi nel settore delle accise, con riguardo ai prodotti energetici impiegati come carburanti per autotrazione e come combustibili per riscaldamento. In particolare, con le modifiche in esame viene inserito un nuovo comma 1-bis nell'articolo 8 del TUA per prevedere, anche per il destinatario registrato di prodotti spediti in regime sospensivo, requisiti soggettivi ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad operare con tale qualifica, nonché i casi di sospensione e revoca. Di conseguenza, l'autorizzazione alla qualifica di destinatario registrato è negata e l'istruttoria per il relativo rilascio è sospesa allorché ricorrano le condizioni dei commi 6 e 7 dell'articolo 23 del TUA, vale a dire che il soggetto: a) abbia riportato condanna definitiva per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare nel quinquennio antecedente la richiesta; la causa ostativa opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta; b) abbia in corso procedure concorsuali o è stato sottoposto a tali procedure nel quinquennio antecedente l'istanza; c) abbia commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura od entità, delle disposizioni che disciplinano l'accisa, l'imposta sul valore aggiunto e i tributi doganali, in relazione alle quali siano state contestate sanzioni amministrative nell'ultimo quinquennio.
  L'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione è sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del procedimento penale, qualora nei confronti del soggetto istante sia stato emesso un decreto che dispone il giudizio per uno dei reati sopra indicati.
  Il medesimo articolo 5 modifica inoltre l'articolo 44 TUA in materia di confisca, introducendovi i due nuovi commi 1-bis e 1-ter. Il comma 1-bis prevede che Pag. 60nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta, per uno dei delitti in materia doganale, previsti dal TUA, sia sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Quando la confisca del profitto non sia possibile, è obbligatoria la confisca per equivalente, ovvero dei beni di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. Il comma 1-ter chiarisce che la confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta.
  Rammenta che l'articolo 7 introduce disposizioni volte a contrastare l'uso fraudolento di taluni prodotti, classificabili come oli lubrificanti, illecitamente venduti e utilizzati come carburanti per autotrazione o combustibili per riscaldamento, allo scopo di evadere il pagamento dell'accisa. In particolare, attraverso la modifica dell'articolo 40 del TUA – recata dal comma 1, lettera b) dell'articolo 7 – ove i prodotti lubrificanti in transito non siano stati presentati all'Ufficio delle dogane di uscita oppure i dati inseriti ai fini del rilascio del codice amministrativo di riscontro risultino non veritieri, si configura il tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento dell'accisa, con l'applicazione delle conseguenti sanzioni penali. Ricordo a tale proposito che il citato articolo 40 del TUA punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7.746 euro, chiunque sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato.
  L'articolo 17 introduce una specifica procedura di comunicazione tra Amministrazione e contribuente per individuare il quantum dovuto nel caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche. L'amministrazione finanziaria deve comunicare con modalità telematiche al contribuente l'ammontare dell'imposta da versare nonché delle sanzioni per tardivo versamento e degli interessi. Viene altresì ridotta di un terzo rispetto alla vigente la misura delle sanzioni dovute.
  Evidenzia che l'articolo 20 interviene in materia di sanzioni per la lotteria degli scontrini. In particolare, il comma 1 prevede che sia punito con una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro l'esercente che, al momento dell'acquisto, rifiuti il codice fiscale del contribuente o non trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione, per consentire al contribuente di partecipare alla lotteria scontrini. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che prevede uno sconto sulla sanzione amministrativa nel caso di concorso e continuazione di violazioni di norme tributarie.
  L'articolo 23 che interviene in materia di sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carta di pagamento, modifica l'articolo 15 del decreto-legge n. 179 del 2012, prevedendo espressamente che tale obbligo sia assolto con l'accettazione di almeno una tipologia di carta di debito e di una tipologia di carta di credito. Viene inoltre stabilita: la misura della sanzione, pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione negata; l'applicabilità a tale sanzione delle norme generali sulle sanzioni amministrative (di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»), con riferimento alle procedure e ai termini, ad eccezione dell'articolo 16 che disciplina il pagamento in forma ridotta.
  In particolare, la disposizione individua nel Prefetto competente per territorio l'autorità che riceve il rapporto redatto dal funzionario o dall'agente che ha accertato la violazione. La norma in esame prevede inoltre l'applicabilità della disciplina sugli atti di accertamento di cui all'articolo 13, comma 1, della citata Pag. 61legge n. 689 del 1981. Tale norma stabilisce che gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza possano assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. Inoltre, si prevede che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possano provvedere all'accertamento della violazione. Questi ultimi possono procedere, previa autorizzazione motivata e quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora.
  Fa presente che l'articolo 27 istituisce il Registro unico degli operatori del gioco pubblico presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, a decorrere dall'esercizio 2020. L'iscrizione al Registro costituisce titolo abilitativo all'esercizio di attività legate al gioco pubblico ed è disposta (e rinnovata annualmente) dall'Agenzia, previa verifica del possesso da parte dei richiedenti di specifici requisiti e condizioni, anche finanziari. Segnalo in particolare che ai sensi del comma 8 l'esercizio di qualsiasi attività funzionale alla raccolta di gioco in assenza di iscrizione al Registro determina l'applicazione di una sanzione amministrativa di 10.000 euro e l'impossibilità di iscriversi al Registro per i successivi 5 anni. Sono previste sanzioni anche per i concessionari di gioco pubblico che intrattengano rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nel Registro. Il comma 9 dispone inoltre il divieto per i concessionari di gioco pubblico di intrattenere rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nel Registro. In caso di violazione di tale divieto è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro e la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale. Qualora la medesima violazione venga reiterata per tre volte nell'arco di un biennio è stabilita la revoca della concessione.
  L'articolo 28 vieta alle società emittenti carte di credito e agli operatori bancari, finanziari e postali di trasferire somme di denaro ad operatori di gioco illegali che operano sul territorio nazionale. Le disposizioni in esame sono finalizzate esplicitamente a favorire la tracciabilità dei pagamenti e a contrastare l'evasione fiscale e le infiltrazioni della criminalità organizzata. La sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di tale obbligo è compresa da trecentomila a un milione e trecentomila euro per ciascuna violazione accertata ed è irrogata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per il territorio ove il trasgressore ha il suo domicilio fiscale.
  Sottolinea che l'articolo 31, in materia di omesso versamento dell'imposta unica, ha la finalità di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione, l'elusione fiscale e il riciclaggio nel settore del gioco, nonché di assicurare l'ordine pubblico e la tutela del giocatore ed evitare fenomeni di alterazione della concorrenza. A tal fine, fermi restando i poteri e le competenze del Questore, nonché i divieti e le sanzioni vigenti in materia di offerta al pubblico di gioco, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli si dispone la chiusura dei punti vendita nei quali si offrono al pubblico scommesse e concorsi pronostici qualora il soggetto che gestisce il punto di vendita risulti debitore d'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse (di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504) in base a una sentenza, anche non definitiva, la cui esecutività non sia sospesa. La chiusura diventa definitiva con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna. La disposizione si applica altresì ai punti vendita dei soggetti per conto dei quali l'attività è esercitata, che risultino debitori d'imposta unica anche in via solidale con il soggetto gestore del punto vendita. Il provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli contiene l'invito al pagamento, entro trenta giorni dalla notifica, Pag. 62di quanto dovuto per effetto della sentenza di condanna e l'intimazione alla chiusura se, decorso il periodo previsto, non sia fornita prova dell'avvenuto pagamento. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli avvisa senza ritardo il competente Comando della Guardia di Finanza per procedere all'esecuzione della chiusura. In caso di violazione della chiusura dell'esercizio, il soggetto sanzionato è punito con la sanzione amministrativa da diecimila a trentamila euro, oltre alla chiusura dell'esercizio in forma coattiva. In caso di sentenza favorevole al contribuente successiva al versamento del tributo, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli dispone il rimborso delle somme dovute, come risultanti dalla sentenza, entro novanta giorni dal deposito.
  Segnala infine l'articolo 14 che, inserendo due nuovi commi (5-bis e 5-ter) all'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, consente alla Guardia di Finanza e all'Agenzia delle entrate, per le attività analisi del rischio e controllo ai fini fiscali ovvero nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria (per la sola Guardia di finanza), l'utilizzo dei dati contenuti nei file delle fatture elettroniche. Come previsto dal nuovo comma 5-ter la Guardia di finanza e l'Agenzia delle entrate, nell'utilizzazione dei file acquisiti delle fatture elettroniche, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adottano idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo. Tali misure sono adottate in conformità con le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali.

  Franco VAZIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 13 novembre 2019.

Audizione, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 1881 Governo e C. 2186 Costa, recanti modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, di rappresentanti dell'Unione delle Camere penali italiane, di Marco Marinaro, professore di diritto della mediazione e ADR presso l'Università LUISS Guido Carli di Roma, e di rappresentanti del Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 15.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 16.

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