CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 novembre 2019
272.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 268

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 12 novembre 2019. — Presidenza della Presidente Emanuela CORDA.

  La seduta comincia alle 12.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.
S. 1586 Governo.

(Parere alla 5a Commissione del Senato).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  La deputata Marialuisa FARO (M5S), relatrice, nel ricordare che si soffermerà soltanto sulle disposizioni di interesse della Commissione per le questioni regionali segnala, in primo luogo, l'articolo 8, che ai commi da 1 a 9 assegna ai comuni per ciascuno degli anni da 2020 a 2024, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati a opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile. Il comma 2 prevede che la misura del contributo vari in base alla popolazione del comune secondo una graduazione che prevede un contributo minimo di 50.000 euro per i comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 Pag. 269abitanti e un contributo massimo di 250.000 abitanti per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti. Il medesimo comma prevede anche che si proceda alla ripartizione con decreto del Ministero dell'interno e che, entro il 10 febbraio 2020, il Ministero dell'interno dia comunicazione a ciascun comune del contributo ad esso spettante per ciascun anno. Segnala al riguardo l'opportunità di precisare se il Ministero dell'interno abbia margini di discrezionalità nella ripartizione dei contributi tra i comuni e come, in tal caso apparrebbe opportuno un coinvolgimento della Conferenza unificata. Rileva inoltre la necessità di valutare la congruità della previsione di un contributo di medesimo importo per tutti i comuni di popolazione superiore a 250.000 abitanti, classe statistica in cui sono presenti comuni di dimensioni molto differenti. Segnala poi che il successivo comma 10 del medesimo articolo modifica la disciplina, dettata dalla legge di bilancio 2019 per la concessione ai comuni di contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio; in particolare vengono incrementati da 4,9 a 8,8 miliardi di euro gli stanziamenti finalizzati alla concessione dei contributi; sono incluse tra le opere finanziabili anche quelle volte all'efficientamento energetico degli edifici e sono modificati i termini di affidamento dei lavori e le modalità di assegnazione dei contributi. I commi 11 e 12 prevedono invece contributi ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, per complessivi 9,1 miliardi di euro. Per la ripartizione delle somme si procederà con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 gennaio 2020, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali. I commi da 13 a 15 istituiscono invece un fondo per investimenti nei comuni, con una dotazione di 400 milioni di euro, per ciascuno degli anni da 2025 a 2034 nei settori dell'edilizia pubblica, della viabilità, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e dei beni culturali e ambientali; il fondo sarà ripartito con decreto del Ministro dell'interno previa intesa in sede di Conferenza unificata secondo criteri stabiliti con DPCM, adottato anch'esso previa intesa in sede di Conferenza unificata. Segnala poi come i commi da 16 a 23 del medesimo articolo 8 prevedano l'assegnazione ai comuni di contributi destinati alla spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza del territorio, di efficientamento energetico delle scuole e degli edifici pubblici e di messa in sicurezza delle strade. Tra le altre cose, si prevede che ciascun comune non possa presentare più di tre richieste di contributo per la stessa annualità.
  Al riguardo segnala che potrebbe essere oggetto di approfondimento la congruità della previsione di un medesimo numero massimo di richieste per tutti i comuni italiani, indipendentemente dalla loro dimensione demografica.
  Ricorda che i commi da 26 a 28 dell'articolo 8 autorizzano la concessione di contributi per il finanziamento di programmi di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane, nonché di interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza delle strade e di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole degli enti medesimi. I commi 29 e 30 incrementano di 2,4 miliardi euro complessivi le risorse stanziate dalla legge di bilancio 2019 per il periodo 2021-2023 e dirette alle regioni a statuto ordinario per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nonché per interventi relativi alla viabilità, alla rigenerazione urbana, alla riconversione energetica e alle infrastrutture sociali. Il comma 31 prevede la possibilità di rimodulare gli stanziamenti riferiti al periodo 2025-2034 al fine di adeguare le complessive risorse alle esigenze territoriali.
  Rileva, con riferimento generale all'articolo 8, che tale disposizione prevede, come si è visto, varie tipologie di contributi ai comuni, con uno sforzo finanziario di sostegno agli investimenti nei territori che è meritevole di apprezzamento; tuttavia le diverse tipologie di contributo, per le quali Pag. 270sono previste distinte procedure di attivazione, appaiono in alcuni casi sovrapponibili nelle finalità; potrebbe risultare opportuno valutare quindi una semplificazione delle tipologie di contributi previsti; ciò al fine di agevolare i comuni nell'accesso a tali contributi.
  L'articolo 9 prevede, al comma 1, un incremento per complessivi 2 miliardi di euro delle risorse pluriennali per gli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico. Al riparto delle risorse si provvede con delibera del CIPE, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il comma 2 differisce dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2021 il termine del completamento della parte degli accordi di programma in materia di edilizia sanitaria relativi ad interventi di ristrutturazione per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria.
  L'articolo 12 prescrive alle pubbliche amministrazioni – e quindi anche agli enti territoriali – di procedere, in caso di rinnovo degli autoveicoli in dotazione, in misura non inferiore al 50 per cento mediante acquisto o noleggio di veicoli alimentati ad energia elettrica o ibrida.
  L'articolo 35 incrementa di 200 milioni, di cui 60 milioni per il 2021 e 70 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, le risorse nazionali destinate alla Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese.
  L'articolo 36 prevede che la funzione di presidente del Comitato di indirizzo delle zone economiche speciali, cioè l'organo che amministra tali zone, sia attribuita ad un commissario straordinario del Governo mentre attualmente tale organismo è presieduto dal presidente dell'autorità di sistema portuale ed è composto da un rappresentante della regione o delle regioni, in caso di zona interregionale, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  L'articolo 39, ai commi da 2 a 7, prevede l'istituzione del «Fondo cresci al Sud» a sostegno della competitività e della crescita dimensionale delle piccole e medie imprese aventi sede legale e attività produttiva nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
  Al riguardo rileva l'esigenza di un chiarimento sul rapporto tra il fondo istituito dall'articolo in commento l'analogo Fondo imprese Sud istituito dall'articolo 1, commi da 897 a 903 della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018).
  L'articolo 40 istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro un fondo per la disabilità e la non autosufficienza, con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2020, di 200 milioni di euro per il 2021, di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2022; con appositi provvedimenti normativi si provvede a dare attuazione agli interventi previsti a valere sulle risorse del fondo.
  Al riguardo, segnala l'opportunità di chiarire il rapporto tra l'istituendo fondo e il già istituito fondo per le non autosufficienze; andrebbero inoltre individuate modalità per garantire un adeguato coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nella disciplina di utilizzo delle risorse del fondo, considerate le competenze degli enti territoriali nel settore dell'assistenza sociale.
  L'articolo 53 istituisce un programma nazionale per la rinascita urbana, con complessive risorse di 853,81 milioni di euro nel periodo 2020-2033 e con la finalità di concorrere alla riduzione del disagio abitativo, con particolare riferimento alle periferie. Alla definizione dei criteri di ripartizione delle risorse si provvederà con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata.
  L'articolo 54 prevede l'abolizione, a decorrere dal 1o settembre 2020, della quota di compartecipazione al costo in misura fissa per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (cd. superticket), in attesa della revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria.
  L'articolo 55 destina in favore dell'utilizzo di apparecchiature sanitarie da parte Pag. 271dei medici di medicina generale una quota delle risorse statali per gli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico.
  L'articolo 59 prevede che le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni derivanti dalla cimice asiatica possano beneficiare degli interventi compensativi finanziati dal Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori, il quale viene incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
  L'articolo 63 anticipa di un anno (cioè al 2020) la facoltà per le regioni a statuto ordinario di utilizzare il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa per il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio. Detta altresì una disciplina transitoria in materia di monitoraggio e certificazione dell'equilibrio di bilancio e fa salve alcune disposizioni della legge di bilancio 2019 in materia di contributi alle regioni per nuovi investimenti e concorso alla finanza pubblica dei medesimi enti e estende alle regioni la deroga relativa ai limiti di spesa per personale con contratto di lavoro flessibile previsti dall'articolo 1, comma 28, del decreto-legge n. 70/2010.
  L'articolo 64 incrementa i finanziamenti destinati al Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche di 250.000 euro per l'anno 2020, 500.000 euro per l'anno 2021 e 1.000.000 euro per l'anno 2022.
  L'articolo 65 raddoppia i finanziamenti destinati al Fondo nazionale integrativo per i comuni montani, prevedendo che dal 2020 le risorse destinate al Fondo siano pari a 10 milioni di euro.
  L'articolo 66 istituisce il Fondo per gli investimenti nelle isole minori, volto a finanziare progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio dei comuni delle isole minori, con una dotazione di 14,5 milioni per il 2020, di 14 milioni per il 2021 e di 13 milioni per il 2022. I criteri e le modalità di erogazione delle risorse sono stabiliti con DPCM, previo parere della Conferenza unificata. Il Fondo è quindi ripartito tra i comuni destinatari con decreto del Ministro per gli affari regionali previo «parere favorevole» della Conferenza unificata.
  Al riguardo, considerato che i progetti appaiono idonei ad incidere su numerosi ambiti materiali in cui rileva la competenza regionale, sia concorrente (quali governo del territorio, sostegno all'innovazione dei settori produttivi, grandi reti di trasporto e di navigazione, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia) sia residuale (quali commercio, agricoltura, turismo ed agriturismo, artigianato, pesca, servizi pubblici locali), segnala che andrebbe valutata la possibilità di prevedere l'acquisizione dell'intesa, anziché del semplice parere, in sede di Conferenza unificata. Andrebbe poi chiarito se la previsione della necessità di un parere favorevole della Conferenza unificata ai fini del riparto del Fondo prefiguri un parere vincolante, che costituirebbe una nuova tipologia di intervento della Conferenza, anche se assimilabile per alcuni aspetti all'intesa e per altri agli accordi. Appare infine opportuno un coordinamento tra il Fondo e le altre disposizioni legislative di sostegno alle isole minori (quali l'articolo 25, commi 7 e 8, della legge n. 448/2001 e l'articolo 2, comma 41 della legge n. 244/2007).
  L'articolo 67 destina ai comuni, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, 110 milioni di euro a ristoro del minor gettito ad essi derivante in conseguenza dell'introduzione della TASI.
  L'articolo 68 dispone l'aumento del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria, da parte degli enti locali, da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti per il triennio 2020-2022, al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte degli enti locali.
  L'articolo 69 demanda a un decreto del Ministro dell'economia, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, l'individuazione di modalità e criteri per la riduzione della spesa per interessi dei mutui a carico degli enti locali. Pag. 272
  L'articolo 94 prevede la non applicazione, per gli anni dal 2020 al 2022, delle soglie di esenzione dal pagamento da parte delle imprese di coltivazione di idrocarburi delle aliquote di produzione (royalties) dovute allo Stato, alle regioni e ai comuni interessati. Si dispone però che il maggior gettito sia interamente versato all'entrata del bilancio dello Stato.
  L'articolo 95 riforma l'assetto dell'imposizione immobiliare locale, unificando le due vigenti forme di prelievo (l'imposta comunale sugli immobili – IMU e il tributo per i servizi indivisibili – TASI) e facendo confluire la relativa normativa in un unico testo. L'aliquota di base è fissata allo 0,86 per cento. Tra le altre principali modifiche si segnalano la riduzione dell'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale e l'anticipo al 2022 della deducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali.
  L'articolo 96 reca una complessiva riforma della riscossione degli enti locali, con particolare riferimento agli strumenti per l'esercizio della potestà impositiva. Tra le altre cose, si prevede che tutte le somme a qualsiasi titolo riscosse appartenenti agli enti locali affluiscano direttamente alla tesoreria dell'ente; si introduce poi anche per gli enti locali l'istituto dell'accertamento esecutivo, sulla falsariga di quanto già previsto per le entrate erariali (cd. ruolo) che consente di emettere un unico atto di accertamento avente i requisiti del titolo esecutivo.
  L'articolo 97 istituisce dal 2021 il cd. canone unico di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari.
  L'articolo 98 interviene sulla disciplina del fondo di solidarietà comunale che costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni anche con finalità di perequazione, alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi, rideterminandone la dotazione annuale a partire dal 2020, con una riduzione di circa 14,2 milioni di euro annui. La riduzione è riferita al minor ristoro conseguente al maggior gettito ad essi derivante dall'unificazione di IMU e TASI prevista dall'articolo 95.
  L'articolo 100 istituisce un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, destinato al territorio delle regioni a statuto speciale. Gli enti beneficiari e le modalità di riparto del fondo saranno definiti con DPCM da adottare entro il 31 marzo 2020. La relazione tecnica – ma non il testo dell'articolo – precisa che le regioni a statuto speciale interessate sono Sicilia e Sardegna.
  Al riguardo, segnala l'opportunità di specificare anche nel testo che i territori destinatari sono quelli della Sicilia e della Sardegna. Segnala inoltre l'opportunità di assicurare forme di coinvolgimento delle regioni a statuto speciale destinatarie dei fondi nella procedura di riparto, al fine di tenere conto della giurisprudenza della Corte costituzionale (ad esempio con la sentenza n. 103/2018) ha affermato che i rapporti tra Stato e autonomie locali «sono regolati dal principio, pattizio, tramite accordo».

  Il deputato Roberto PELLA (FI) rileva che parte delle disposizioni contenute nel provvedimento concernenti gli enti locali riprendono i contenuti di una propria proposta di legge la quale a sua volta recepisce un'iniziativa dell'ANCI fatta propria da moltissimi sindaci. Ringrazia per questo l'impegno della collega Faro e del viceministro Castelli. Dichiara poi la propria soddisfazione nel constatare il forte coinvolgimento del sistema delle conferenze in numerose disposizioni del provvedimento. Con riferimento infine ai contributi di cui all'articolo 8, comma 2, oggetto di attenzione da parte della relatrice, segnala l'opportunità di coinvolgere, piuttosto che la Conferenza unificata, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

  La deputata Marialuisa FARO (M5S) si riserva di valutare la proposta fatta dal collega Pella.

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  Il deputato Roberto PELLA (FI) ribadisce che prevedere il coinvolgimento della Conferenza Stato-città sarebbe migliorativo del provvedimento ed eviterebbe eventuali ricorsi come già accaduto in altre occasioni.

  La deputata Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) chiede di rinviare l'espressione del parere per poter approfondire le tematiche trattate dall'articolo 100.

  Il deputato Antonio FEDERICO (M5S) concorda con le osservazioni del collega Pella e ritiene che esse possano essere oggetto di un'osservazione nel parere che la Commissione è chiamata ad esprimere.

  La deputata Marialuisa FARO (M5S) chiede se sia possibile esprimere il parere la prossima settimana in modo da avere il tempo di approfondire le numerose tematiche di interesse della Commissione contenute nel provvedimento.

  Emanuela CORDA (M5S) presidente si riserva di verificare presso la Commissione bilancio del senato la possibilità di esprimere il parere la prossima settimana. Rinvia comunque il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 104/2019: Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
C. 2242 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Davide GARIGLIO (PD), ricorda come la Commissione abbia già esaminato il provvedimento nel corso dell’iter al Senato, esprimendo, nella seduta del 10 ottobre 2019, un parere favorevole. Sottolinea come la Commissione abbia, in quell'occasione, rilevato che il provvedimento appare riconducibile alla materia ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli altri enti pubblici nazionali, di esclusiva competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione e dichiara, pertanto, che si soffermerà soltanto sulle modifiche introdotte al Senato rispetto al testo già esaminato dalla Commissione.
  All'articolo 1 è stata inserita la previsione per cui si procede all'istituzione, nell'organico del Ministero dei beni culturali, di ulteriori venticinque posti funzione di dirigenti di livello non generale per soprintendenze, biblioteche e archivi. È stato anche inserito un comma 3-bis che incrementa complessivamente di 500.000 euro lordi annui a decorrere dal 2020 la dotazione finanziaria destinata all'erogazione del trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa del personale addetto agli Uffici di diretta collaborazione del Ministero dei beni culturali.
  L'articolo 1-bis autorizza il Ministero dei beni culturali ad assumere a tempo indeterminato 150 unità di personale non dirigenziale appartenente all'area II, di cui 100 appartenenti alla posizione economica F2 e 50 appartenenti alla posizione economica F1, da individuare mediante apposita procedura selettiva.
  L'articolo 1-ter dispone che, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali necessarie a soddisfare il fabbisogno di personale del Ministero dei beni culturali da impiegare nelle attività di accoglienza e vigilanza nei musei, nei parchi archeologici statali e negli altri istituti e luoghi della cultura, e previa verifica dell'impossibilità di utilizzare proprio personale dipendente, il Ministero possa avvalersi Pag. 274della società Ales (Arte, lavoro e servizi) Spa, società in house controllata dal Ministero.
  I commi 3 e 4 dell'articolo 1-ter dispongono poi in merito all'utilizzo dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti e ai luoghi della cultura. Nello specifico il comma 3 prevede che i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti e ai luoghi della cultura appartenenti o in consegna allo Stato sono destinati alla fruizione dei medesimi. Il comma 4 prevede poi che i proventi dei biglietti d'ingresso negli istituti e nei musei dotati di autonomia speciale sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati alla remunerazione delle particolari condizioni di lavoro del personale coinvolto in specifici progetti locali presso gli stessi istituti e musei, nel limite massimo del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa.
  L'articolo 1-quater modifica le norme che disciplinano le attribuzioni e i compiti del Commissario straordinario per le finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, prevedendo in particolare che allo stesso spetti un compenso – determinato con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – e introducendo l'obbligo, in capo al Commissario, di riferire, con cadenza almeno bimestrale, circa lo stato di avanzamento degli interventi programmati.
  All'articolo 2 il Senato ha inserito i nuovi commi da 10-bis a 10-speties che recano aggiornamenti alla normativa vigente conseguenti al trasferimento al Ministero degli esteri delle funzioni esercitate dal Ministero dello sviluppo economico di vigilanza e di indirizzo sulla società SIMEST Spa. Il nuovo comma 11-bis trasferisce al Ministero degli esteri anche le competenze relative al Fondo rotativo per la concessione di contributi agli interessi per il finanziamento di crediti all'esportazione. in materia di politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese; sono trasferite al Ministero degli esteri anche le funzioni fin qui esercitate dal Ministero dello sviluppo economico sulle esportazioni di materiali che rientrano nella Convenzione sulla proibizione delle armi chimiche e per le esportazioni di materiali a duplice uso civile e militare. Il comma 13 è stato sostituito in modo da mantenere ferme le competenze del Ministero dello sviluppo economico quale amministrazione vigilante sulle Camere di commercio all'estero. Il nuovo comma 13-bis trasferisce invece al Ministero degli esteri la sede e la competenza dell'Osservatorio economico per la raccolta, lo studio e l'elaborazione dei dati concernenti il commercio estero.
  L'articolo 3-bis incrementa di 60,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 la dotazione del fondo per l'adozione di provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere delle forze di polizia e delle forze armate (fondo le cui risorse sono rimodulate nel precedente articolo 3).
  L'articolo 3-ter apporta alcune limitate modifiche alle qualifiche e al trattamento economico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  All'articolo 4, il Senato ha modificato il comma 5 nel senso di prevedere che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sia autorizzato a procedere, fino al 31 luglio 2020, alla riorganizzazione dei propri uffici mediante DPCM. Sono stati inoltre specificati dal Senato, inserendo il comma 6-bis, i compiti dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali precisando che sono mantenuti comunque fermi, a fianco di quelli dell'Agenzia, i compiti, gli obblighi e le responsabilità degli enti proprietari e degli enti gestori.
  Anche le modifiche introdotte al Senato appaiono quindi riconducibili alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli altri enti pubblici nazionali.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

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  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 123/2019: Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici.
C. 2211.

(Parere alla VIII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il senatore Francesco MOLLAME (M5S), relatore, riepilogando brevemente il contenuto del provvedimento rileva come l'articolo 1 proroghi fino al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza nei territori dell'Italia centrali colpiti dal sisma del 2016, in scadenza il 31 dicembre 2019.
  L'articolo 2, al comma 1, modifica l'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, al fine di salvaguardare il diritto al contributo in tutti i casi di ricostruzione di edifici danneggiati o distrutti dal sisma nei quali le differenti epoche, tipologie e tecniche di costruzione allo stato non consentono di tenere in considerazione l'incidenza dello spessore della muratura, sia perimetrale sia portante; in tali casi si prevede una maggiorazione del contributo per gli interventi relativi a murature portanti di elevato spessore. Vengono inoltre abrogati i commi 10-bis e 10-quater, in seguito alla già intervenuta abrogazione dei commi 10 e 10-ter, che vietavano la cessione del bene immobile oggetto di contributo nei due anni successivi al rilascio del contributo medesimo. Conseguentemente, risulta privo di effetto il mantenimento dell'obbligo di trascrizione del decreto previsto dal citato comma 10-bis. Come coordinamento è prevista l'abrogazione del comma 10-quater, che rinvia ai citati commi 10, 10-bis e 10-ter. Il comma 2 modifica l'articolo 14 del medesimo decreto-legge, introducendo la previsione che, tra gli interventi sul patrimonio pubblico disposti dal Commissario straordinario, sia data priorità a quelli concernenti la ricostruzione di edifici scolastici. Tali edifici, se ubicati nei centri storici, sono ripristinati o ricostruiti nel medesimo sito, salvo che per ragioni oggettive la ricostruzione in situ non sia possibile. In ogni caso, la destinazione urbanistica delle aree a ciò destinate non può essere mutata.
  L'articolo 3 contiene disposizioni finalizzate ad accelerare la realizzazione degli interventi di edilizia privata. In particolare, è introdotta una procedura semplificata per la concessione del contributo per gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati che rientrino nei limiti di importo definiti con ordinanze commissariali. Tale procedura si basa sulla certificazione da parte del professionista circa la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica del progetto. Il comma 2 disciplina l'ordine di priorità nella concessione del contributo. Al comma 3 si prevede che gli uffici speciali per la ricostruzione effettuino, in relazione alle certificazioni, verifiche a campione, che si prevede interessino almeno il 20 per cento delle domande di contributo presentate.
  L'articolo 4 introduce procedure semplificate per consentire lo smaltimento delle macerie derivanti dagli eventi sismici che hanno colpito l'Italia centrale dal 24 agosto 2016. In particolare, si prevede l'aggiornamento, entro il 31 dicembre 2019, dei piani regionali per la gestione delle macerie. Si consente inoltre di affidare la raccolta delle macerie a imprese individuate dai soggetti competenti mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara.
  L'articolo 5 estende al territorio dei comuni del cratere, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis annessi al decreto-legge n. 189 del 2016, la misura prevista a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud», introdotta dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.Pag. 276
  L'articolo 6 estende il contributo per interventi urgenti di manutenzione straordinaria o di messa in sicurezza su strade e infrastrutture comunali introdotto dall'articolo 34, comma 7-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016, previsto per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e limitato ai comuni di cui all'allegato 1 annesso al medesimo decreto-legge, anche ai comuni di cui all'allegato 2 annesso al citato decreto-legge. Al riparto dei previsti fondi si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali.
  L'articolo 7 amplia la destinazione del fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016 anche alle anticipazioni in favore dei professionisti. Inoltre è previsto che per tali anticipazioni non possa essere richiesta alcuna garanzia, fermo restando l'obbligo di avvio delle eventuali procedure di recupero anche tramite compensazione.
  L'articolo 8 prevede, al comma 1, in primo luogo il differimento di due anni del pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2018 e nell'esercizio 2019 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa ai comuni colpiti dal sisma del 2016 trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze. Si limita poi al 31 dicembre 2020 la possibilità di proroga con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia, il periodo di sospensione degli adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal Testo unico sugli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000) a carico degli enti locali colpiti dal sisma. Il comma 2 riduce del 40 per cento l'ammontare dei pagamenti dei tributi e dei contributi sospesi e non versati dai soggetti colpiti dagli eventi sismici del 2016 da restituire a decorrere dal 15 gennaio 2020. Al comma 3 viene prorogato al 1o gennaio 2021 il termine per la restituzione degli oneri sospesi relativi alle forniture dell'acqua, della luce e del gas.
  L'articolo 9 estende alle imprese agricole ubicate nei comuni colpiti dal sisma del 2016 di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis annessi al decreto-legge n. 189 del 2016, i benefici disposti per favorire il ricambio generazionale delle imprese agricole ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 185 del 2000.
  Per quanto concerne l'ambito di competenza della Commissione segnala che il provvedimento risulta riconducibile alla materia protezione civile di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Con riferimento alla conseguente esigenza di coinvolgere il sistema delle autonomie territoriali, ricorda che il provvedimento rinvia, all'articolo 4, all'aggiornamento dei piani regionali l'attuazione delle disposizioni in materia di smaltimento delle macerie e prevede, all'articolo 6, l'acquisizione del parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali ai fini dell'emanazione del decreto di riparto delle risorse per la messa in sicurezza di strade e infrastrutture. Inoltre, come segnala l'analisi tecnico-normativa allegata al provvedimento rimangono ferme le modalità di collaborazione istituzionale tra i diversi livelli di governo all'interno degli organi istituiti dal decreto-legge n. 189 del 2016 al fine di assicurare il necessario raccordo funzionale nell'ambito delle scelte strategiche del Commissario straordinario per la ricostruzione (la Cabina di coordinamento della ricostruzione; il Comitato istituzionale istituito in ciascuna Regione interessata, la Conferenza permanente e le Conferenze regionali per la ricostruzione).

  Il deputato Roberto PELLA (FI) ricorda che numerose disposizioni del testo in esame sono il frutto degli incontri tra il Presidente del Consiglio Conte e le autorità locali interessate; per questo il suo gruppo esprimerà un voto favorevole. Auspica però che nella Commissione di merito – e quindi in Assemblea, evitando il Pag. 277ricorso al voto di fiducia – possano essere accolte le proposte emendative frutto di ulteriori richieste dei comuni colpiti e di cui l'ANCI, per il tramite del sindaco di Norcia, si è fatta portavoce.

  La deputata Sara FOSCOLO (LEGA) dichiara il voto favorevole del gruppo della Lega, confidando che la maggioranza voglia accogliere gli emendamenti presentati.

  Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), in quanto componente della Commissione ambiente, assicura che le proposte emendative proposte dall'ANCI, dall'UPI e dalla Conferenza delle regioni sono in questo momento oggetto di attenta valutazione.

  Il deputato Davide GARIGLIO (PD) nell'esprimere il voto favorevole del gruppo del PD sottolinea con soddisfazione come a monte di questo provvedimento ci sia stato il coinvolgimento degli enti locali.

  Il senatore Francesco MOLLAME (M5S), relatore formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere.

Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana.
Nuovo testo C. 1682.

(Parere alla XIII Commissione della Camera).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Roberto PELLA (FI), relatore, ringrazia la presidenza per la nomina a relatore sul provvedimento del collega Brunetta che si augura possa accogliere un consenso unanime. Ricorda che la proposta di legge in esame, composta da 11 articoli, istituisce, all'articolo 1, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, il Registro delle associazioni nazionali delle città del vino e dell'olio e delle eccellenze gastronomiche.
  In particolare si prevede che i comuni nei quali ricadono i luoghi della produzione enologica, olivicola e gastronomica italiana come parte fondamentale del più ampio patrimonio culturale, artistico, storico e paesaggistico italiano, che possiedono i requisiti individuati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 281 del 1997, assumano la denominazione di città del vino e dell'olio e di eventuali altre eccellenze gastronomiche italiane individuate dal medesimo decreto. Con il medesimo decreto sono inoltre stabiliti i requisiti per l'iscrizione nel Registro.
  L'articolo 2 istituisce la Giornata delle eccellenze enogastronomiche italiane e rimette a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata, sentite le associazioni di categoria della filiera agroalimentare comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, garantendo il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e prevedendo che le iniziative si svolgano a rotazione presso istituzioni pubbliche, aziende vinicole, cantine, frantoi, musei del vino e dell'olio, aziende agricole alimentari italiane, la definizione dei prodotti, la data e le modalità organizzative di tale Giornata. In base al comma 3 entro il 31 marzo di ciascun anno è scelta la Capitale della Giornata delle eccellenze enogastronomiche italiane che coinvolgerà, a rotazione, ogni regione.
  L'articolo 3 istituisce presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, il nucleo di coordinamento delle eccellenze enogastronomiche Pag. 278italiane, per realizzare una strategia di rete nel settore. A tale fine il nucleo è chiamato a svolgere un'attività di consultazione e di valutazione degli interventi legislativi relativi al settore, secondo modalità definite con decreto del Ministero stesso. Del nucleo di coordinamento fanno parte rappresentanti del medesimo Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, delle associazioni di categoria della filiera agricola e agroalimentare, dei principali operatori del settore, delle associazioni più rappresentative della filiera vitivinicola, olivicola e dei produttori agricoli, nonché delle fondazioni senza fini di lucro, delle aziende alimentari italiane, delle cantine, dei frantoi, dei musei del vino, dell'olio e dei sapori, delle distillerie, dei consorzi, delle strade del vino, dell'olio e dei sapori, delle principali associazioni di giovani e delle principali associazioni di donne impegnate nei settori vitivinicolo, olivicolo e gastronomico, delle città del vino, dell'olio e delle eccellenze gastronomiche e delle agenzie economico-culturali che concorrono allo sviluppo della cultura del vino, dell'olio e del cibo.
  In merito segnala come non sia prevista la partecipazione al nucleo di rappresentanti delle regioni.
  L'articolo 4 è dedicato al sostegno alla ricerca tecnologica e applicata nel settore vinicolo, olivicolo e gastronomico italiano, prevedendo, a tal fine, alla lettera a) del comma 1, che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, promuova l'attivazione di specifici percorsi formativi nelle università pubbliche, tramite corsi di laurea, dottorati di ricerca, master e corsi di formazione per la valorizzazione della storia e della cultura delle eccellenze enogastronomiche italiane, nonché dell'insegnamento della dietoterapia mediterranea nella clinica sanitaria, nell'ambito dei percorsi didattici dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e delle scuole di specializzazione sanitaria.
  La lettera b) del comma 1 prevede inoltre che, in sede di ripartizione annuale del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, una quota parte delle relative risorse sia destinata alle attività di ricerca che il Consiglio nazionale delle ricerche svolge nell'ambito della produzione vitivinicola, olivicola e gastronomica.
  La lettera c) del comma 1 prevede altresì che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le altre istituzioni pubbliche competenti promuovono programmi di ricerca e innovazione, nonché percorsi formativi e di aggiornamento in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti, con particolare riferimento ai prodotti della vitis vinifera.
  In merito segnala come la disposizione non preveda il coinvolgimento delle Regioni.
  L'articolo 4-bis, inserito nel corso dell'esame in Commissione, prevede che nell'indirizzo di studio dei percorsi di istruzione professionale intitolato all’ «Enogastronomia e ospitalità alberghiera» sia prevista l'acquisizione delle capacità di analisi dei vini a livello olfattivo e degustativo, nonché la conoscenza dei vitigni e delle tecniche di produzione delle aree di origine.
  L'articolo 5, comma 1, istituisce presso il Ministero delle politiche agricole la Commissione dell'enogastronomia di qualità, con il compito di sostenere le eccellenze enogastronomiche italiane, tramite la realizzazione dell’«Atlante annuale nazionale dell'enogastronomia di qualità» e promuovere i molteplici aspetti del sistema agroalimentare italiano presso agenzie e organismi internazionali.
  In base al comma 6 entro il 31 marzo di ogni anno, la suddetta Commissione, a maggioranza assoluta dei suoi membri, adotta le linee programmatiche e operative per la realizzazione dell'Atlante annuale.
  Ai sensi del comma 2 la Commissione è composta da rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero delle politiche Pag. 279agricole, alimentari e forestali, del Ministero della salute e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.
  L'articolo 6 promuove la dieta mediterranea (che dal 2013 è stata inserita nella lista dei beni immateriali dell'Unesco) nei servizi di refezione nelle mense scolastiche e ospedaliere, nonché nelle residenze sanitarie e negli enti pubblici, disponendo al comma 1 che nelle gare di appalto per l'affidamento e la gestione di tali servizi e di fornitura di prodotti agroalimentari, le stazioni pubbliche appaltanti siano tenute a prevedere un punteggio aggiuntivo per le offerte che prevedono l'adozione del modello della dieta mediterranea.
  Ai sensi del comma 4 i criteri e le modalità di attuazione di tali previsioni sono definiti con regolamento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988.
  L'articolo 6-bis, introdotto durante l'esame in Commissione, prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede allo sviluppo del portale web e app delle denominazioni DOP e IGP, inserendo la funzione di geolocalizzazione dei prodotti e degli itinerari culturali e turistici.
  L'articolo 7 prevede, al comma 1, che il Ministero dello sviluppo economico assicuri che nel contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sia previsto l'obbligo di riservare adeguati spazi, nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, alle realtà storiche, artistiche, sociali ed economiche che valorizzano e promuovono il vino, l'olio e le eccellenze gastronomiche italiane quale patrimonio culturale nazionale.
  Il comma 2 modifica l'articolo 13 della legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati (legge n. 125 del 2001), inserendovi due nuovi commi aggiuntivi 3-bis e 3-ter.
  Il nuovo comma 3-bis prevede che i divieti indicati ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 13 della legge n. 125 del 2001 (relativi alla pubblicità di bevande alcoliche e superalcoliche) non si applichino qualora i messaggi pubblicitari non abbiano a oggetto uno specifico prodotto a destinazione commerciale, ma la promozione in via generale del vino, definito ai sensi dell'articolo 13 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, quale alimento distintivo di qualità della produzione nazionale.
  Il nuovo comma 3-ter prevede che i messaggi pubblicitari di cui al comma 3-bis devono essere preventivamente approvati, ai fini della loro trasmissione, dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.
  L'articolo 8 reca disposizioni finanziarie, prevedendo, al comma 1, che una quota non superiore all'1 per cento delle entrate derivanti dalle accise relative all'alcole e alle bevande alcoliche stabilite dall'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi (di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995), nel limite di 15 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2019, sia destinata alle finalità della legge.
  La corrispondente copertura finanziaria è individuata dal comma 2 nel fondo speciale di parte corrente, relativo al triennio 2019-2021, di pertinenza del Ministero dell'economia e delle finanze.
  L'articolo 9 reca, infine, la clausola di salvaguardia, in base alla quale le disposizioni della legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, si rileva come la proposta di legge interessi diversi ambiti di competenza individuati Pag. 280dall'articolo 117 della Costituzione in relazione al riparto di competenza tra lo Stato e le regioni.
  In particolare, l'istituzione del registro delle associazioni nazionali delle città del vino e dell'olio e delle eccellenze gastronomiche italiane, nonché quella di un nucleo di coordinamento delle stesse eccellenze e di una Commissione dell'enogastronomia di qualità presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, possono essere ricondotte alla materia ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, che l'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato.
  L'insegnamento della dietoterapia mediterranea e gli interventi riguardanti il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca possono essere ricondotte alla materia istruzione, che, limitatamente alle norme generali, è, secondo quanto prevede l'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione, di competenza esclusiva dello Stato, mentre rientra tra le competenze concorrenti tra Stato e regioni di cui al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione per la parte relativa alle disposizioni di dettaglio in materia di istruzione e di ricerca scientifica. Nell'istituire l'insegnamento della dietoterapia mediterranea e nel definire il contenuto di un indirizzo degli istituti professionali, occorre, comunque, considerare il profilo di autonomia che in tale ambito godono le istituzioni universitarie e scolastiche.
  Le norme sui programmi di educazione alimentare e sui punteggi relativi agli appalti al fine di incentivare un modello nutrizionale che si basi sui princìpi della dieta mediterranea sono riconducibili alla materia alimentazione, che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione assegna alla competenza concorrente tra lo Stato e le regioni.
  Si segnala, peraltro, che la materia propria dei contratti pubblici e degli appalti – riconducibile alla materia governo del territorio, di competenza legislativa concorrente – investe anche materie di esclusiva competenza statale, quali la materia tutela della concorrenza (di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione) e la materia ordinamento civile (di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione).
  Fa presente, inoltre, che il provvedimento richiede il parere della Conferenza Unificata o della Conferenza Stato-regioni per l'emanazione dei decreti in materia di:
   definizione dei requisiti delle Associazioni delle città del vino, dell'olio e delle eccellenze gastronomiche italiane per l'iscrizione al Registro, nonché delle modalità di iscrizione (di cui all'articolo 1); individuazione delle eccellenze gastronomiche italiane (di cui all'articolo 1); individuazione dell'elenco dei prodotti, della data e delle modalità organizzative della «Giornata delle eccellenze enogastronomiche italiane» e della definizione della «capitale della Giornata delle eccellenze enogastronomiche italiane» (di cui all'articolo 2); definizione delle modalità di attribuzione di un punteggio aggiuntivo nei contratti di appalti per la ristorazione pubblica a favore di offerte che adottino il modello della dieta mediterranea (di cui all'articolo 6).

  All'articolo 5, che istituisce la Commissione dell'enogastronomia di qualità, è prevista la partecipazione di due rappresentanti della Conferenza Unificata.
  L'articolo 9 prevede, poi, la consueta clausola di salvaguardia a favore delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

  La deputata Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) rileva che sarebbe un errore escludere dai prodotti di eccellenza oggetto del provvedimento i prodotti caseari dell'alta montagna che costituiscono un fulcro per il turismo esperienziale.

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  Il senatore Francesco MOLLAME (M5S) intervenendo anche in qualità di componente della Commissione agricoltura del Senato, conviene sulla necessità di ampliare l'ambito dei prodotti di eccellenza oggetto del provvedimento e porta come esempio di eccellenza il tartufo di Alba.

  Il deputato Antonio FEDERICO (M5S) chiede di rinviare la votazione del parere per approfondire.

  Il deputato Roberto PELLA (FI), relatore, a fronte delle osservazioni formulate e della richiesta avanzata dal collega Federico, ritiene che non vi siano difficoltà a rinviare l'espressione del parere.

  Emanuela CORDA, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.50.

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