CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 novembre 2019
272.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 14 NOVEMBRE 2019

Pag. 243

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 12 novembre 2019.

Audizione di rappresentanti di Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri e Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare) e Coldiretti, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1258 Cillis, recante delega al Governo per la disciplina, la valorizzazione e la promozione delle pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica e acquaponica.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 12.25.

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 12 novembre 2019.

Audizione di rappresentanti di Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri e Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare) e Coldiretti, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1824 Liuni, recante disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 12.30 alle 13.

RISOLUZIONI

  Martedì 12 novembre 2019. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

  La seduta comincia alle 13.

7-00325 Incerti, 7-00335 Maglione, 7-00345 Luca De Carlo, 7-00355 Golinelli e 7-00361 Gadda: Iniziative a tutela del comparto agroalimentare a fronte dell'aumento dei dazi doganali deliberato dalle autorità statunitensi.
(Seguito discussione congiunta e rinvio).

7-00366 Spena: Iniziative a tutela del comparto agroalimentare a fronte dell'aumento dei dazi doganali deliberato dalle autorità statunitensi.
(Discussione e rinvio).

  La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 5 novembre 2019.

  Filippo GALLINELLA, presidente, comunica che il gruppo M5S, il gruppo PD e il gruppo Italia Viva, hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Ricorda che, nella seduta del 5 novembre scorso, hanno avuto luogo le audizioni di SACE-SIMEST Spa e di Federalimentare.
  Avverte che è stata presentata la risoluzione 7-00366 Spena che, vertendo sul medesimo argomento, propone sia trattata congiuntamente alle altre.

  (La Commissione concorda).

  Filippo GALLINELLA, presidente, non essendovi richieste di intervento, rinvia il seguito della discussione congiunta delle risoluzioni ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.05.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 12 novembre 2019. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

  La seduta comincia alle 13.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Filippo GALLINELLA, presidente, comunica che il gruppo M5S, il gruppo PD e il gruppo Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione Pag. 244con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 104/2019: Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
C. 2242 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Filippo GALLINELLA, presidente, avverte che la Commissione di merito intende votare il mandato al relatore nella seduta prevista per le 14 di domani, mercoledì 13 novembre, e che, pertanto, la Commissione dovrà esprimere il parere di competenza nella seduta di domani, convocata alle 9.30.

  Antonella INCERTI (PD), relatrice, nel soffermarsi sulle disposizioni di stretto interesse della Commissione Agricoltura, segnala che l'articolo 1 del provvedimento reca disposizioni sul trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo. A tale riguardo, rammenta che l'articolo 1 del decreto-legge n. 86 del 2018 (legge n. 97 del 2018) aveva trasferito al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le funzioni in materia di turismo esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e, con decorrenza dal 1o gennaio 2019, anche le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, della Direzione generale turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nonché quelle comunque destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento.
  Nello specifico, osserva che il comma 1 dell'articolo in esame prevede che al Ministero per i beni e le attività culturali sono trasferite le funzioni esercitate in materia di turismo dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Al medesimo Ministero sono altresì trasferite, le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento, fatta eccezione per quelle relative alla Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste non riferite ad attività di sviluppo, promozione e valorizzazione del turismo.
  Fa presente che il comma 2 dispone che, con decorrenza dal 1o gennaio 2020, il Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è soppresso e i posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero per i beni e le attività culturali. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali sono altresì istituiti i posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale, nonché ulteriori venticinque posti funzione di dirigenti di livello non generale per soprintendenze, biblioteche e archivi. Conseguentemente, la dotazione organica dirigenziale del Ministero per i beni e le attività culturali è rideterminata nel numero massimo di ventisette posizioni di livello generale e di centonovantadue posizioni di livello non generale.
  Il comma 3 prevede che la soppressione del Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo determina il ripristino presso la medesima Amministrazione di due posti funzione dirigenziale di livello non generale equivalenti sul piano finanziario. Conseguentemente, la dotazione organica Pag. 245dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo è rideterminata nel numero massimo di undici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale.
  Fa presente che il comma 3-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, dispone che, a seguito del trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni inerenti al turismo, al fine di procedere a un potenziamento delle relative attività, la dotazione finanziaria destinata al trattamento economico del personale di cui all’ articolo 4, comma 5, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 76 (personale con contratto a tempo determinato e con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro) è incrementata complessivamente di 500.000 euro, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, annui a decorrere dall'anno 2020.
  Osserva che il comma 4 prevede che, al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, fino al 15 dicembre 2019, i rispettivi regolamenti di organizzazione, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, siano adottati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I decreti sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente. A tal fine il predetto comma richiama espressamente le modalità previste dall'articolo 4-bis del decreto-legge n. 86 del 2018 (legge n. 97 del 2018). Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, la Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste, ai fini gestionali, si considera collocata nell'ambito del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale.
  Il comma 5 autorizza il Ministero per i beni e le attività culturali ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2019, delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo per lo svolgimento delle funzioni in materia di turismo.
  Il comma 6 ritrasferisce, a decorrere dal 1o gennaio 2020, dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, al Ministero per i beni e le attività culturali le risorse umane, strumentali e finanziarie individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 2018. Con riferimento alle risorse umane, il trasferimento opera per il personale del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo a tempo indeterminato, ivi compreso il personale in assegnazione temporanea presso altre amministrazioni, nonché il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, entro i limiti del contratto in essere, individuato con il provvedimento adottato in attuazione del decreto-legge n. 86 del 2018 (legge n. 97 del 2018) e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018. Secondo la relazione illustrativa, il personale interessato è quello individuato col decreto direttoriale del Ministero delle politiche agricole del 2 gennaio 2019. La revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito, già in posizione di comando, rientra nella competenza del Ministero per i beni e le attività culturali. Con riferimento alle risorse finanziarie, il trasferimento opera relativamente alle risorse finanziarie non impegnate alla data di entrata in vigore del decreto-legge afferenti alle spese di Pag. 246funzionamento e quelle relative ai beni strumentali, ivi compresi gli oneri di conto capitale, trasferite al MIPAAFT ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018, come da tabella 4 allegata al medesimo decreto, le quali sono nuovamente iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali.
  In base al comma 7, sino al 31 dicembre 2019, la gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche in materia di turismo, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, è esercitata dal MIPAAFT. Con la legge di bilancio per il 2020 ovvero con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze si provvede ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra gli stati di previsione interessati.
  Il comma 8 prevede che, a decorrere dal 1o gennaio 2020, i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al Ministero delle politiche agricole in materia di turismo transitano in capo al Ministero per i beni e le attività culturali.
  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (comma 9).
  Il comma 10 incrementa la dotazione organica del Ministero per i beni e le attività culturali in misura corrispondente al personale non dirigenziale trasferito dal Dipartimento del turismo del MIPAAFT, ai sensi del comma 6, con contestuale riduzione della dotazione organica del MIPAAFT.
  Il comma 11 prevede che al personale delle qualifiche non dirigenziali trasferito si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e continua ad essere corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno ad personam riassorbibile secondo i criteri e le modalità già previsti dalla normativa vigente.
  In base al comma 12, sino al 31 dicembre 2019, il MIPAAFT provvede alla corresponsione del trattamento economico, spettante al personale trasferito. A partire dal 1o gennaio 2020, le risorse finanziarie afferenti al trattamento economico del personale, compresa la quota del Fondo risorse decentrate, sono allocate sui pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali. Tale importo considera i costi del trattamento economico corrisposto al personale trasferito e tiene conto delle voci retributive fisse e continuative, del costo dei buoni pasto, della remunerazione del lavoro straordinario e del trattamento economico avente carattere di premialità di cui al Fondo risorse decentrate.
  Il comma 13 apporta alcune novelle al decreto legislativo n. 300 del 1999. In particolare: all'articolo 2, comma 1, del predetto decreto legislativo, sono reintrodotte le precedenti denominazioni dei due Dicasteri interessati dalla disposizione in esame, ovvero Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (lettera a)); all'articolo 33, comma 3, è soppressa la lettera b-bis), che disciplina attualmente le attribuzioni del MIPAAFT in materia di turismo (lettera b)); all'articolo 34 (relativo all'ordinamento del MIPAAFT), comma 1, il numero massimo dei dipartimenti è ridotto da quattro a tre (lettera c)); all'articolo 52, al comma 1, è inserita la precisazione per cui il Ministero per i beni e le attività culturali esercita le attribuzioni spettanti allo Stato in materia di beni culturali, beni paesaggistici, spettacolo, cinema, audiovisivo e turismo (lettera d)); all'articolo 53, relativo alle funzioni attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali, comma 1, è introdotta la previsione per cui il MIBAC cura altresì la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali, i rapporti con le regioni e i progetti di sviluppo del settore turistico, le relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e i rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche (lettera e)); all'articolo Pag. 24754, comma 1, il numero massimo degli uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale, è elevato da venticinque a ventisette (lettera f)).
  Il comma 14 novella l'articolo 16 del decreto-legge n. 83 del 2014 (legge n. 106 del 2014), il quale ha disposto la trasformazione dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo in ente pubblico economico, attualmente sottoposto alla vigilanza del MIPAAFT. In particolare, sostituisce, a seconda del caso, il riferimento al «Ministro» o al «Ministero» delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo con quello al «Ministro» o al «Ministero» per i beni e le attività culturali e per il turismo.
  Il comma 15 opera analoga sostituzione nelle leggi n. 91 del 1963 (Riordinamento del Club alpino italiano) e n. 6 del 1989 (Ordinamento della professione di guida alpina).
  Il comma 16 dispone che la denominazione Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione Ministero per i beni e le attività culturali e che la denominazione Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
  Il comma 17 prevede che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, lo statuto dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo è modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del MIBAC.
  Il comma 18 contiene infine la clausola di invarianza finanziaria.
  Segnala, inoltre, che l'articolo 3, ai commi da 1 a 5, provvede alla rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate. Si tratta delle risorse stanziate nel fondo, istituito dall'articolo 35 del decreto-legge n. 113 del 2018, per l'adozione di provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, ivi comprese le Capitanerie di porto, volti a correggere ed integrare i decreti legislativi n. 94 e 95 del 2017.
  In particolare, il comma 1 ridetermina le risorse annuali del fondo, mentre il comma 2 provvede alla loro rimodulazione negli anni, al fine di garantire la copertura finanziaria dell'attuazione della delega, prevista dalla legge n. 132 del 2018, di conversione del decreto-legge n. 113 del 2018, per l'adozione entro il 30 settembre 2019 di decreti legislativi integrativi e correttivi in materia di riordino dei ruoli delle Forze armate e delle Forze di polizia.
  Osserva, infine, che l'articolo 3-bis incrementa di 60,5 milioni annui a decorrere dal 2020 la dotazione del fondo, previsto dall'articolo 35 del decreto-legge n. 113 del 2018, le cui somme sono destinate all'adozione di provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, ivi comprese le Capitanerie di porto.

  Filippo GALLINELLA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.
C. 2220 Governo.

(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Filippo GALLINELLA, presidente e relatore, fa presente, preliminarmente, che il decreto-legge consta di 60 articoli, suddivisi in 5 Capi. I primi quattro contengono norme di natura tributaria, mentre il Capo V contiene disposizioni eterogenee, emanate per esigenze indifferibili.Pag. 248
  Soffermandosi dapprima sulle disposizioni di diretto interesse per il settore agricolo, segnala che l'articolo 41, comma 2, al fine di favorire l'efficienza economica, la redditività e la sostenibilità del settore agricolo e di incentivare l'adozione e la diffusione di sistemi di gestione avanzata attraverso l'utilizzo delle tecnologie innovative, prevede la concessione di garanzie (di cui all'articolo 17, comma 2, del D.lgs. n. 102 del 2004) a titolo gratuito da parte di ISMEA a favore delle imprese agricole che intendano chiedere finanziamenti per iniziative di sviluppo delle tecnologie innovative, tra le quali quelle collegate all'agricoltura di precisione o alla tracciabilità dei prodotti attraverso l'utilizzo della Blockchain. La garanzia è concessa nel limite di 20.000 euro di costo per una spesa complessiva di 30 milioni di euro per l'anno 2019.
  Osserva che il medesimo comma 2 precisa che la concessione a titolo gratuito delle garanzie sarà disposta nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013, relativi all'applicazione degli articoli 107-109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
  A tale riguardo, fa presente che, a partire dal 14 marzo 2019, l'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1408 del 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, come da ultimo modificato, ha portato il massimale di aiuto concedibile per singola impresa nell'arco di tre esercizi finanziari dai precedenti 15.000 euro a 20.000 euro (a 25.000 euro a determinate condizioni). Si prevede, inoltre, che l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli – nell'arco di tre esercizi finanziari – non possa superare il limite nazionale stabilito in appositi allegati al regolamento.
  Osserva poi che per l'attuazione delle disposizioni in esame è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2019, da destinare all'ISMEA.
  Rileva poi che l'articolo 59, che reca disposizioni finanziarie, al comma 3 provvede alla quantificazione degli oneri recati dal provvedimento in esame e al reperimento delle risorse da porre a copertura.
  Segnala quindi che, in base a quanto previsto alla lettera a) del comma 3, alla copertura di oneri pari a 3.089,310 milioni di euro per l'anno 2019 e, in soli termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 14,7 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, come indicate nell'elenco 1 allegato al decreto-legge in esame. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibili tali somme. Entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, gli accantonamenti di spesa possono essere rimodulati nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
  Per quanto concerne il Ministero delle politiche agricole, fa presente che la riduzione della dotazione finanziaria di tale Dicastero, esplicitata nell'elenco 1 a livello di missioni e programmi per ciascuno stato di previsione, ammonta a 26,1 milioni di euro, di cui 19 milioni di euro predeterminati per legge.
  Nel passare all'analisi delle disposizioni che, pur di non diretto interesse della Commissione, sono suscettibili di produrre effetti anche sul settore agricolo, si sofferma sugli articoli 4, 5, 18, 33 e 36.
  Rileva quindi che l'articolo 4 reca una serie di misure in materia di contrasto all'omesso versamento delle ritenute, in particolare disponendo l'obbligo per il committente al versamento delle ritenute (senza possibilità di utilizzare in compensazione proprie posizioni creditorie) in Pag. 249tutti i casi di affidamento di un'opera o un servizio. L'articolo estende inoltre l'inversione contabile in materia di Iva (reverse charge) alle prestazioni effettuate mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, che vengono svolti con il prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente. Ritiene, quindi, che tali disposizioni rivestano un particolare interesse soprattutto con riferimento all'attività di contoterzismo praticata in agricoltura.
  L'articolo 5, nell'ambito di disposizioni volte a prevenire il verificarsi di fenomeni frodatori nel settore dei carburanti e combustibili, al comma 1, lettera a), punto 1), modificando l'articolo 6 del Testo Unico Accise (TUA), prevede un termine stringente di 24 ore dal momento in cui i prodotti sono presi in consegna dal destinatario, per la trasmissione della nota di ricevimento, ai fini della chiusura del regime sospensivo relativo alla circolazione di prodotti soggetti ad accisa.
  La Relazione illustrativa al riguardo chiarisce che attualmente la disciplina nazionale rinvia alla direttiva del Consiglio 16 dicembre 2008, n. 2008/118/CE (articolo 24, paragrafo 1) che stabilisce l'obbligo del destinatario di presentare non oltre 5 giorni lavorativi dopo la conclusione della circolazione una nota attestante il ricevimento dei prodotti sopra menzionati. Tale termine viene ora fissato in 24 ore dal momento della presa in consegna, da parte del soggetto ricevente, dei prodotti in questione.
  Il comma 1, lettera c) del medesimo articolo modifica l'articolo 25 del TUA, che disciplina i depositi dei prodotti energetici assoggettati ad accisa, riducendo (al punto 1) il limite di capacità previsto per i depositi per uso privato, agricolo e industriale (da 25 a 10 metri cubi) nonché di quello previsto per i serbatoi cui sono collegati gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali (da 10 a 5 metri cubi), ai fini dell'obbligo di denuncia e di acquisizione della relativa licenza. La modifica in questione consentirà di avere un più accurato censimento dei soggetti che hanno a disposizione serbatoi di prodotti energetici di capacità non irrilevante sotto il profilo tributario, che oggi risultano del tutto sconosciuti all'Amministrazione finanziaria.
  Al fine di non gravare oltremodo i nuovi operatori che, a seguito della predetta modifica, sono tenuti a munirsi di licenza fiscale ed a tenere la contabilità prescritta dall'articolo 25 del TUA, la lettera c), al punto 2, stabilisce che con determinazione del Direttore dell'Agenzia dogane e monopoli siano previste modalità semplificate per la tenuta della medesima contabilità.
  Segnala che l'articolo 18 detta disposizioni volte modificare il regime di utilizzo del contante, a tal fine modificando l'articolo 49 del decreto legislativo n. 231 del 2007. La norma riduce progressivamente, secondo una logica transitoria articolata sul prossimo biennio, la soglia che limita le transazioni in denaro contante che possono essere effettuate al di fuori del circuito degli intermediari bancari e finanziari abilitati. Il valore soglia, pari a 3.000 euro nella legislazione previgente, oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi, viene, infatti, ridotto a 2.000 euro a decorrere dal 1o luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, per ridursi ulteriormente a 1.000 euro a decorrere dal 1o gennaio 2022.
  A tale riguardo, osserva che tale norma interessa anche le imprese agricole, considerato che il decreto-legge n. 179 del 2012 ha introdotto l'obbligo di accettare pagamenti tramite POS per tutte le imprese, comprese quelle agricole.
  L'articolo 33 differisce al 16 gennaio 2020 la ripresa dei versamenti sospesi fino al 30 settembre 2019 per i contribuenti (titolari e non di partita IVA) interessati dal sisma del 26 dicembre 2018 che ha colpito alcuni comuni della provincia di Catania. In proposito, segnala che verosimilmente tra i contribuenti potrebbero esserci anche aziende agricole.Pag. 250
  Rileva poi che l'articolo 36 interviene sul divieto di cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici – riconosciuti dal III, IV e V «Conto energia» – con la detassazione fiscale per investimenti ambientali prevista dalla Legge finanziaria 2001. Si prevede, in particolare, che i soggetti interessati dalle misure possano mantenere il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici, subordinatamente alla restituzione di una somma relativa ai benefici fiscali goduti ai sensi della Legge finanziaria 2001.
  Con riferimento a tale norma, rileva che la relazione illustrativa al decreto-legge afferma che l'articolo in esame è finalizzato a superare le problematiche applicative derivanti dal divieto di cumulo delle agevolazioni inerenti la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici con la detassazione fiscale di cui al cosiddetto «Tremonti ambiente» (articolo 6, commi da 13 a 19 della legge n. 388 del 2000) anche al fine di superare i numerosi contenziosi che si sono instaurati sia in ambito amministrativo sia in ambito tributario. A tal fine, si definisce, a livello normativo primario, che per continuare a beneficiare degli incentivi spettanti ai sensi del III, IV e V «Conto Energia», il contribuente deve versare una somma parametrata alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione dei redditi in virtù del cosiddetto «Tremonti ambiente». Si prevede che il contribuente dovrà presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate e rinunciare, altresì, a giudizi pendenti aventi ad oggetto il recupero delle agevolazioni non spettanti.
  A tale riguardo, osserva che di tale misura potranno beneficiare anche le aziende agricole, tenuto conto della possibilità che le stesse hanno di istallare impianti fotovoltaici sulle coperture dei loro edifici.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 123/2019: Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici.
C. 2211 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Filippo GALLINELLA, presidente, avverte che, poiché la Commissione di merito intende votare il mandato al relatore nella seduta di giovedì 14 novembre, la Commissione dovrà esprimere il parere nella seduta di domani.

  Francesco CRITELLI (PD), relatore, preliminarmente osserva che, come si evince dalla relazione illustrativa del provvedimento, con il provvedimento in esame si introducono misure «per garantire il superamento della situazione emergenziale e il conseguente ripristino di condizioni di normalità, nonché misure finalizzate ad accelerare le procedure per la realizzazione degli interventi funzionali a superare la fase dell'emergenza, a garantire condizioni socio-abitative adeguate alle popolazioni interessate e ad assicurare la realizzazione degli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli edifici pubblici e privati».
  Nel dar conto dei soli profili di competenza della XIII Commissione, si sofferma sulle disposizioni contenute nell'articolo 9, che prevede misure e interventi finanziari a favore delle imprese agricole ubicate nei comuni del cratere.
  Nello specifico, osserva che il comma 1 dell'articolo in esame modifica l'articolo 10 del decreto legislativo n.185 del 2000, estendendo alle imprese agricole che ricadono nei comuni interessati dai terremoti occorsi il 24 agosto 2016, il 26 e 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio 2017 i benefici disposti per favorire il ricambio generazionale delle imprese agricole ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.Pag. 251
  Rileva che si tratta, in particolare, della possibilità di concedere un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile nonché un mutuo agevolato, a un tasso pari a zero, di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile. A tale proposito, rammenta che il comma 2 dell'articolo 10 del richiamato decreto legislativo prevede che alle agevolazioni in esame si applicano i massimali previsti dalla normativa europea e le agevolazioni medesime sono concesse nel rispetto di quanto previsto in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Il comma 3 del medesimo articolo 10 statuisce, infine, che i mutui sono assistiti dalle garanzie di cui all'articolo 44 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare.
  Sottolinea che il comma 2 dispone che l'estensione della misura agevolativa in esame sia finanziata a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per la programmazione 2014-2020, nei limiti di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
  A tale riguardo, ricorda che il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), disciplinato dal Decreto legislativo n. 88 del 2011, reca le risorse finanziarie aggiuntive nazionali destinate a finalità di riequilibrio economico e sociale nonché a incentivi e investimenti pubblici. Il requisito dell'aggiuntività è espressamente precisato dalla disciplina istitutiva del Fondo, in cui si dispone che le risorse non possono essere sostitutive di spese ordinarie del bilancio dello Stato e degli enti decentrati, in coerenza con l'analogo criterio dell'addizionalità previsto per i fondi strutturali dell'Unione europea.
  Il Fondo ha carattere pluriennale, in coerenza con l'articolazione temporale della programmazione dei Fondi strutturali dell'Unione europea, garantendo l'unitarietà e la complementarietà delle procedure di attivazione delle relative risorse con quelle previste per i fondi comunitari. L'intervento del Fondo è destinato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi. Per quanto concerne l'utilizzo delle risorse del Fondo, la normativa attribuisce al CIPE il compito di ripartire, con proprie deliberazioni, la dotazione del Fondo tra gli interventi in esso compresi.
  Segnala, infine, che la relazione tecnica aggiunge che per i finanziamenti agevolati a tasso zero si provvederà nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente presso ISMEA.

  Filippo GALLINELLA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.25.

SEDE REFERENTE

  Martedì 12 novembre 2019. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

  La seduta comincia alle 13.25.

Disposizioni in materia di agricoltura contadina.
C. 1269 Cenni, C.1825 Cunial e C. 1968 Fornaro.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti.

  Filippo GALLINELLA, presidente, vertendo le tre proposte su identica materia ne dispone l'abbinamento.
  In sostituzione del relatore, onorevole Pignatone, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, fa presente che l'agricoltura contadina è un tipo di agricoltura legata ancora al lavoro dell'uomo e all'uso di tecniche tradizionali di lavorazione, con una produzione di beni limitata. Lo svolgimento di tali attività risulta Pag. 252particolarmente utile, ai fini della difesa del territorio, nelle aree marginali e interne del Paese.
  Osserva che in Italia il numero delle aziende agricole rilevato nell'ultimo censimento ISTAT è pari a 1.620.884. Quelle con un reddito lordo inferiore a 10.000 sono 1.086.000, pari al 67 per cento del totale. Circa 800.000 aziende rientrano nella tipologia di aziende a carattere familiare o contadino.
  Segnala che le tre proposte di legge si basano su un articolato completo e strutturato: su alcune questioni intervengono in modo simile; su altre prospettano soluzioni diverse e alternative.
  Nell'esaminare i testi precisa che fornirà alla Commissione un quadro sintetico del contenuto delle proposte, mettendo in risalto le differenze e le similitudini, fatti salvi i successivi approfondimenti nel dibattito e nell'istruttoria che seguirà.
  L'oggetto e le finalità dell'intervento sono indicate negli articoli 1.
  L'oggetto è individuato nella tutela e valorizzazione dell'agricoltura contadina.
  Le finalità dell'intervento sono connesse al compito dello Stato di: valorizzare la terra quale bene comune dell'umanità (C.1968) quale fonte primaria di cibo (C. 1269; 1825); contrastare lo spopolamento delle aree rurali (C. 1269; 1825 e 1968); sostenere l'uso collettivo delle terre (C. 1269; 1825 e 1968); promuovere il trasferimento delle aziende agricole contadine alle nuove generazioni (C. 1269); mantenere un numero adeguato di agricoltori sul territorio ai fini della manutenzione dei paesaggi (C. 1269); promuovere la diversità dei sistemi agricoli, favorendo quelli che generano occupazione e valore aggiunto (C. 1269); favorire l'accesso ai terreni agricoli in condizioni trasparenti ed eque (C. 1269); prevedere la formazione nei mestieri agricoli (C. 1269).
  Quanto alle definizioni – individuate negli articoli 2 delle pdl 1825 e 1968 e dell'articolo 4 della pdl 1269, le prime due proposte definiscono l'agricoltore contadino colui che svolge attività agricola su piccola scala, per la sussistenza o per il mercato e che: conduce direttamente il fondo, utilizzando in modo maggioritario, il lavoro proprio o dei familiari (secondo la pdl 1825, l'apporto dei lavoratori stagionali è ammesso nel limite delle tabelle regionali delle unità lavoro uomo relative alle diverse produzioni); tutela e promuove la biodiversità, con l'utilizzo di pratiche agronomiche conservative; effettua la vendita diretta (in caso di prodotti trasformati questi devono essere ottenuti con materie prime provenienti dal fondo ad eccezione dei prodotti utilizzati per la conservazione, quali sale, pepe, spezie); pratica l'allevamento all'aperto o con conduzione al pascolo nei mesi consentiti.
  Le pdl 1825 e 1269 precisano che l'agricoltore contadino non può concedere ad altri, a qualsiasi titolo, l'uso dei terreni da esso coltivati.
  La pdl 1968 chiarisce che per terreni incolti o abbandonati si intendono i terreni agricoli che non sono destinati ad uso produttivo da almeno due annate agrarie.
  L'articolo 4 della pdl 1269 definisce l'agricoltura contadina in modo parzialmente diverso, includendo le imprese agricole di tale tipologia nelle microimprese di cui alla raccomandazione 2003/362 della Commissione.
  Sono considerati elementi distintivi delle stesse, al pari delle altre proposte, il fatto che le aziende sia condotte direttamente dai partecipanti, che utilizzino tecniche agronomiche conservative, che pratichino la vendita diretta – per la quale viene specificato che il 75 per cento deve provenire dalla propria azienda e solo il 25 per cento può essere di origine extra-aziendale, con utilizzo di conservanti tradizionali esclusi dal computo del 25 per cento, quali sale, pepe, zucchero, olio, aceto – e, in caso di allevamento, che esso sia condotto con animali al pascolo.
  Le regioni sono, quindi, chiamate a disciplinare la figura dell'agricoltore contadino secondo i seguenti principi: ubicazione dell'azienda nello stesso comune di residenza del titolare o in uno dei comuni nei quali ricadono i terreni aziendali; trasformazione dei prodotti agricoli nei locali di abitazione o dell'azienda o in laboratori artigianali consorziati; produzione Pag. 253in proprio con l'ausilio di tecniche artigianali; produzione e cessione di energia e calorica da fonti rinnovabili agro-forestali e fotovoltaiche; ospitalità dei turisti, considerata attività connessa se effettuata con un massimo di quattro camere e di otto posti letto – viene in tal caso esclusa l'applicazione della normativa in materia di agriturismo, di affittacamere e di bed and breakfast); somministrazione di alimenti e bevande di propria produzione presso l'azienda o nei mercati locali (si considera, al riguardo, attività connessa per la quale non è necessaria l'autorizzazione, la somministrazione di un massimo di quindici coperti di alimenti provenienti, in percentuale minima del 75 per cento, dall'azienda); in caso di cooperativa, il numero minimo di soci contadini deve essere pari a tre e il numero massimo a otto; il reddito complessivo totale, nel caso di soggetti che abbiano attività extra, non deve superare i 40.000 euro lordi annui; possibilità di effettuare acquisti collettivi di mezzi e di prodotti per l'attività agricola e di scambiare manodopera.
  Le regioni possono introdurre specifici adeguamenti ai principi richiamati al fine di meglio rispondere alle tradizioni di ciascun luogo. A tal fine si potranno individuare colture e forme di allevamento tipiche dei territori, introdurre forme di semplificazione per la trasformazione dei prodotti, organizzare corsi specifici gratuiti per gli agricoltori contadini per fornire loro una preparazione nel campo della trasformazione e somministrazione degli alimenti. Disposizioni specifiche in merito alla predisposizione di specifici corsi da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano sono contenute, altresì, nelle lettere o), p) e q) del comma 1 dell'articolo 5 della pdl 1825.
  Le proposte di legge prevedono, poi, che l'agricoltore contadino possa formalizzare la sua posizione giuridica attraverso l'iscrizione all'Albo degli agricoltori contadini per la pdl 1825, o al Registro delle aziende contadine per la pdl 1968 e, infine, all'Elenco istituito dalle regioni per la pdl 1269.
  Le due proposte – articoli 3 C. 1825 e 1968 – salvo indicare, una, l'Albo degli agricoltori e, l'altra, il Registro delle aziende contadine disciplinano, comunque, in modo simile la materia. Demandano alle Regioni e alle Province autonome l'istituzione e la definizione delle modalità di registrazione e prevedono che il possesso dei requisiti richiesti può essere autocertificato; nel caso in cui eventuali controlli accertino la mancanza di uno o più dei requisiti, si procede alla revoca dell'iscrizione. Essa è condizione per poter fruire delle agevolazioni fiscali previste dai provvedimenti in esame. La pdl 1269 prevede, invece, al comma 5 dell'articolo 5 che le regioni istituiscono un apposito elenco che è pubblicato nei siti istituzionali delle regioni, delle province e dei comuni.
  Viene, poi, prevista la costituzione di Associazioni di promozione sociale tra proprietari di terreni e di gruppi di interesse per la gestione collettiva dei terreni.
  In merito, l'articolo 2 della pdl 1269 e l'articolo 8 della pdl 1825 hanno un contenuto simile. Prevedono la possibilità di costituire associazioni di promozione sociale tra proprietari di terreni che gestiscano in modo unitario gli stessi terreni al fine di: rilanciare il potenziale produttivo; conservare la biodiversità; preservare il territorio nei suoi aspetti ambientali e paesaggistici; garantire la sicurezza dei cittadini dal rischio di dissesto idrogeologico e degli incendi boschivi.
  Il comune stipula, a tal fine, con le associazioni una convenzione.
  I proprietari di terreni che non intendano aderire sono comunque tenuti a gestire il terreno di loro proprietà secondo le regole stabilite nella convenzione.
  Le due proposte si differenziano nelle qualificazioni e nei compiti attribuiti alle associazioni. Entrambe prevedono che: siano patrocinate da uno o più enti locali; siano costituite dai proprietari di un determinato territorio, salva la possibilità per i cittadini che ne condividono gli obiettivi di aderirvi; possiedano una struttura democratica (C. 1269) e garantiscano una rappresentanza paritaria di genere negli organi statutari; stipulino contratti di Pag. 254affitto o comodato d'uso gratuito con gli agricoltori contadini interessati a utilizzare i terreni dell'associazione.
  In aggiunta, la pdl 1269 prevede che le associazioni possano gestire attività economiche, purché marginali (le eventuali entrate economiche non possono comunque essere ripartite tra i soci); attivino servizi e realizzino produzioni per i soci, purché non finalizzate alla realizzazione di utili; possono essere costituite da persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private.
  La stessa pdl 1269 prevede, altresì, all'articolo 3, disposizioni in merito ai Gruppi di interesse per la gestione collettiva dei terreni e dei manufatti rurali, riconosciuti dalle regioni nella forma di associazioni di promozione sociale al fine di gestire collettivamente terreni (non si specifica al riguardo la tipologia) e manufatti in disuso. A tal fine i gruppi di interesse presentano progetti pluriennali che abbiano le seguenti finalità: preservare i sistemi agricoli locali; tutelare le produzioni agricole contadine; preservare le risorse idriche e la biodiversità; prevenire i rischi naturali.
  I progetti prevedono: l'acquisto collettivo, l'affitto o il comodato gratuito dei terreni e dei manufatti pubblici o privati; lo sviluppo di pratiche agro-ecologiche; la gestione di un'area territoriale specifica; lo sviluppo di reti e di filiere di vendita dei prodotti locali; il presidio idrogeologico del territorio.
  Il riconoscimento è concesso dalle regioni sulla base di una selezione pubblica.
  La pdl 1825 prevede, invece la costituzione da parte degli agricoltori contadini di un Presidio agricolo di prossimità (articolo 9), inteso come spazio per lo svolgimento di attività legate all'erogazione di servizi, nell'ambito degli immobili e delle proprietà di cui hanno disponibilità.
  Di tenore diverso le disposizioni contenute nella pdl 1968 dove viene dedicato il Capo III a disposizioni in materia di Lotta alla desertificazione dei territori attraverso l'agricoltura contadina.
  Il Capo contiene 4 articoli dedicati, tra l'altro, al recupero dei terreni e dei beni agricoli abbandonati (articolo 8) attraverso l'intervento da parte delle regioni finalizzato alla definizione di una programmazione e pianificazione socio-economica con la classificazione delle zone rurali, e in particolare di quelle ubicate nelle aree interne o marginali, come territori di sperimentazione; all'attuazione alla legge n. 440 del 1978; al censimento e alla classificazione degli spazi e degli edifici o fabbricati rurali e alla redazione di piani di manutenzione e di salvaguardia idrogeologica e paesaggistica.
  L'articolo 9 ha ad oggetto il Registro regionale dei terreni istituito da parte delle regioni con l'obiettivo di costituire un inventario completo della domanda e dell'offerta di terreni e delle aziende agricole. Sono inserite: le terre agricole e a vocazione agricola abbandonate; le terre agroforestali; le aziende agricole e i manufatti rurali, di proprietà pubblica o privata, disponibili per la locazione o la concessione in comodato d'uso, anche gratuito.
  Più in particolare, sono iscritti nel Registro: i terreni abbandonati ai sensi della legge n. 440 del 1978 per i quali non è stata presentata domanda di assegnazione; i terreni agricoli e a vocazione agricola demaniali di cui all'articolo 66, comma 7, del decreto-legge n. 1 del 2012, di proprietà dello Stato, delle regioni o degli enti controllati, nonché i fabbricati rurali e le aziende agricole ad essi connessi; i terreni agricoli e a vocazione agricola demaniali di cui all'articolo 66, comma 7, del decreto-legge n.1 del 2012 di proprietà delle province e dei comuni, insieme alle aziende agricole, ai fabbricati e ai terreni agroforestali, che gli enti proprietari chiedono di inserire nei registri regionali dei terreni; i terreni agricoli o agro-forestali di proprietà privata per i quali è stata fatta domanda di inserimento da parte dei proprietari.
  La pdl 1825 prevede, a sua volta, che le regioni possano istituire Banca regionale della terra, configurata come sistema informativo consultabile sul sito internet della regione, contenente l'elenco dei terreni incolti o abbandonati ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 440 del 1978. Le Pag. 255regioni provvedono con cadenza triennale al censimento dei terreni incolti o abbandonati; la struttura regionale competente è chiamata a segnalare l'eventuale presenza di fitopatie o infestazioni insistenti sui predetti terreni.
  Disposizioni simili sono contenute nelle pdl 1825 e 1968 in merito ai criteri che le regioni sono chiamate a seguire per l'assegnazione dei terreni. Viene, al riguardo, previsto che: deve essere presentato un progetto che preveda lo svolgimento di un'attività agricola produttiva di durata non inferiore a 5 anni; in presenza di più richieste per il medesimo terreno, è accordata preferenza alle imprese iscritte nel registro o Albo delle aziende contadine; nel caso di terreni privati, il canone è stabilito tenendo conto del beneficio che deriva alla comunità dallo svolgimento dell'attività agricola (e comunque, non può superare i 2/3 del canone medio praticato in loco). I proventi sono tenuti dal comune a disposizione dei proprietari del terreno fino a un periodo di tre anni, trascorso il quale sono destinati alla concessione di un'indennità per l'assegnatario che abbia apportato migliorie al terreno. Alla scadenza dei nove anni, il proprietario può richiedere la consegna ed è tenuto a rimborsare al comune gli eventuali indennizzi per migliorie corrisposti all'assegnatario. L'assegnazione del terreno viene meno nel caso in cui il proprietario dei terreni e l'assegnatario stipulino un contratto di affitto della durata di almeno nove anni.
  I comuni, secondo la pdl 1968, possono incentivare la costituzione di associazioni fondiarie (articolo 10) che assumono la forma di associazioni di promozione sociale e sono chiamate ad una gestione collettiva ed economica dei terreni agricoli e forestali (effettuata nel rispetto delle buone pratiche agricole, degli equilibri idrogeologici, della salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio). Le associazioni sono costituite tra proprietari dei terreni pubblici e privati. I beni non sono usucapibili. Presso ciascuna associazione fondiaria è istituto un elenco delle proprietà associate, che sono classificate in funzione delle caratteristiche del suolo, del soprassuolo, dello stato delle opere di miglioramento fondiario o della redditività esistente al momento dell'adesione all'associazione. Quanto alle attività delle associazioni (articolo 11), esse sono chiamate a: svolgere una gestione associata dei terreni; definire ed attuare un piano di gestione dei terreni conferiti; partecipare, in accordo con i comuni, all'individuazione dei terreni agricoli per i quali non è noto il proprietario.
  Gli articoli 5 della pdl 1269 e 4, 5 e 6 delle pdl 1825 e 1968 intervengono per introdurre norme di semplificazione.
  In particolare, esse riguardano l'attività di trasformazione, lavorazione e somministrazione di alimenti e la struttura dei locali
  L'articolo 5 della pdl 1269 prevede disposizioni immediatamente operative disponendo che l'attività di lavorazione e somministrazione può essere svolta solo per alcuni prodotti (confetture e conserve di origine vegetale, ad eccezione di quelle a base di tartufo, miele, erbe officinali, erbe spontanee e selvatiche, castagne, funghi e zafferano, cereali e legumi, comprese le farine, lavorazione di formaggi, salumi e altri prodotti, pane e affini, vino e olio d'oliva). Disposizione analoga si ritrova nel comma 4 dell'articolo 4 della pdl 1968 dove si specifica che è consentita la trasformazione delle materie prime di prevalente produzione delle aziende contadine per la trasformazione dei prodotti sostanzialmente identici a quelli elencati nella pdl 1269.
  La pdl 1825 (articolo 4) prevede, invece, l'individuazione di alcuni criteri ai quali dovranno adeguarsi le regioni e disposizioni transitorie di immediata applicazione nel caso di mancato intervento.
  Tra i criteri che le regioni dovranno seguire sono indicati: individuazione dei i limiti qualitativi e quantitativi di produzione entro i quali poter applicare le deroghe consentite dai reg. 852 e 853 del 2004 (nella pdl 1968 tali limiti dovranno essere indicati nelle linee guida di cui darò conto più avanti); individuazione delle materie prime di esclusiva produzione propria oggetto di trasformazione; definizione Pag. 256dei requisiti igienici minimi dei locali (al pari di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 5 della pdl 1269); definizione di procedure semplificate per la realizzazione di strutture rimovibili; definizione di procedure semplificate per lo svolgimento di lavori di manutenzione.
  Nel caso in cui la regione o la provincia autonoma non legiferi in materia è prevista l'applicazione delle seguenti disposizioni: l'agricoltore contadino deve ottemperare alle disposizioni in materia di igiene degli alimenti, rispettando i requisiti previsti dal reg. n. 852/2004; i locali devono essere conformi ai requisiti igienici previsti dalla normativa. Possono essere utilizzati per la lavorazione i locali situati nell'abitazione o nelle strutture produttive (le pdl 1269 e 1968 prevedono, al riguardo, che i requisiti edilizi dei locali destinati alla trasformazione e somministrazione dei prodotti nonché destinati all'attività di ospitalità, siano quelli previsti per gli immobili adibiti ad uso di civile abitazione). Nel caso di locale adibito alla lavorazione di più prodotti può essere utilizzato lo stesso locale purché le lavorazioni avvengano in tempi diversi. Specifiche disposizioni sono stabilite per i locali adibiti alla maturazione e alla stagionatura, al deposito e alla vendita diretta (disposizioni analoghe sono contenute nei commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 5 della pdl 1968.
  La pdl 1968 rinvia, invece, come detto in precedenza, alle indicazioni contenute nelle linee guida emanate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali la definizione delle misure di semplificazione in materia di produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina.
  In merito all'etichettatura dei prodotti, la pdl 1825 prevede che i prodotti devono essere venduti nel rispetto delle disposizioni concernenti l'etichettatura e devono riportare la dicitura «prodotto da agricoltura contadina», nonché in ottemperanza alle disposizioni relative alla tracciabilità dei prodotti. Al contrario, la pdl 1968 prevede che le aziende contadine iscritte al registro sono esonerate dagli obblighi in materia di etichettatura purché risultino esplicitamente indicati: il produttore, la sede di produzione, il numero di iscrizione al registro, gli ingredienti del prodotto confezionato, l'eventuale quantità di prodotto di provenienza non aziendale, la data di confezionamento e di scadenza e la dicitura «prodotto da azienda iscritta al registro delle aziende contadine.
  La pdl 1269 prevede, poi, l'esonero dal: pagamento del diritto annuale per l'iscrizione alle camere di commercio e l'iscrizione, conseguentemente senza oneri, alla sezione speciale del registro delle imprese e dalla presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), qualora i lavori siano finalizzati alla ricostruzione dei fabbricati esistenti o a interventi di manutenzione
  L'articolo 6 della pdl 1825 prevede che gli agricoltori contadini che nello svolgimento dell'attività stagionale si avvalgono della collaborazione resa a titolo amicale e gratuito da soggetti che non rientrano nelle categorie dell'articolo 230-bis del codice civile sono tenuti alla sola comunicazione dei nomi dei soggetti. Disposizione analoga è contenuta nel comma 2 dell'articolo 6 della pdl 1968 che al comma 1 prevede, inoltre, che il lavoro prestato gratuitamente e in forma saltuaria o come scambio di opere a favore delle aziende contadine è equiparato al volontariato.
  Quanto alle agevolazioni fiscali, sia la pdl 1269 (articolo 6, comma 1) che la pdl 1825 (articolo 10) prevedono per coloro che rientrano nella definizione di agricoltore contadino l'esonero dal pagamento dell'IVA. La prima proposta fissa come limite un ricavo annuo pro capite non superiore a 40.000 euro mentre la pdl 1825 fissa tale soglia in 15.000 euro pro capite annui.
  La pdl 1269 prevede poi: l'estensione delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina, alle aziende contadine e ai gruppi di interesse per la gestione collettiva dei terreni (comma 2 articolo 6). L'agevolazione è ritenuta applicabile anche per l'acquisto di terreni edificabili, qualora gli stessi siano destinati a svolgere le attività tipiche dell'agricoltura contadina (comma 3); l'applicazione del credito d'imposta Pag. 257nella misura del 40 per cento delle spese per i nuovi investimenti sostenuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2014; l'estensione ai gruppi di interesse e alle aziende contadine del credito di imposta per l'affitto dei terreni agricoli (comma 5, articolo 6).
  La pdl 1269 prevede, poi, che l'11 novembre sia riconosciuta come giornata nazionale dedicata alla cultura del mondo contadino (articolo 7) ed istituisce la Rete italiana della memoria della civiltà contadina, composta da centri di documentazione, di ricerca e di raccolta delle testimonianze del mondo contadino.
  La pdl 1968 prevede, infine, al Capo IV costituito dall'articolo 12 che vengano istituite Commissioni tecno-scientifiche regionali per monitorare l'attuazione e l'impatto delle disposizioni contenute nella legge.

  Federico FORNARO (LEU) intervenendo anche in qualità di primo firmatario della proposta di legge C. 1968, tiene a precisare che all'intervento normativo in esame non è sotteso alcun intendimento punitivo dell'attuale sistema dell'associazionismo agricolo, né di contrapposizione ad esso. Sottolinea, infatti, che l'obiettivo principale della sua proposta di legge è quello di definire il profilo giuridico di colui che pratica l'agricoltura contadina, con la previsione anche di misure di semplificazione e di taluni elementi innovativi, come le associazioni fondiarie e i registri.
  Tenuto conto di tale obiettivo, il testo della sua proposta di legge non contiene disposizioni relative ad aspetti economico-finanziari legati allo svolgimento dell'agricoltura contadina, presenti invece nelle altre due abbinate proposte di legge, come quella sull'esonero dal pagamento dell'IVA. Ritiene, infatti, che addentrandosi nella disciplina di tali aspetti si corra il rischio di scontrarsi con problemi di copertura finanziaria e, dunque, di pregiudicare la stessa possibilità che tali proposte diventino legge. Reputa, inoltre, che la disciplina di tali aspetti possa essere introdotta nell'ordinamento in occasione, ad esempio, dell'esame del disegno di legge di bilancio.

  Filippo GALLINELLA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.40.